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Document 52006AE1579

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale COM(2006) 399 def.

GU C 325 del 30.12.2006, p. 71–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/71


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale

COM(2006) 399 def.

(2006/C 325/17)

Il Consiglio, in data 20 settembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 novembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore unico RETUREAU.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 dicembre 2006, nel corso della 431a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 108 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

1.   Sintesi del parere

1.1

Consultato sulla prima delle due iniziative presentate dalla Commissione, il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore, in linea generale, le modifiche al regolamento (CE) n. 2201/2003, che estendono la competenza giurisdizionale e le norme applicabili in materia matrimoniale: tali modifiche vanno a completare, su questi punti, un regolamento che aveva come oggetto il riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di matrimonio e di custodia dei figli. Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia matrimoniale il CESE si era già pronunciato al momento della presentazione del Libro verde sul divorzio, in merito al quale aveva elaborato un parere molto dettagliato, al quale si rimanda (1).

1.2

Il Comitato si interroga tuttavia sull'opportunità di trattare separatamente la questione della suddivisione dei beni comuni (immobili, mobili e altri diritti patrimoniali), estendendo alle coppie non sposate (suscettibili comunque di avere figli in comune) il campo di applicazione rationae personae delle norme che disciplinano tale suddivisione.

1.3

Sarebbe forse stato più logico trattare, da una parte, tutte le conseguenze della dissoluzione del vincolo matrimoniale e della custodia dei figli completando il regolamento (CE) n. 2201/2003, e, dall'altra, disciplinare tutte le conseguenze della separazione delle coppie non sposate che vivono sotto un regime contrattuale o di fatto elaborando un nuovo regolamento. Ciò sarebbe probabilmente andato a vantaggio della chiarezza e della comprensione del diritto applicabile, e avrebbe facilitato il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che spesso disciplinano con un'unica sentenza definitiva tutte le condizioni e gli effetti del divorzio.

2.   Proposte della Commissione

2.1

Al Consiglio sono state recentemente presentate due iniziative della Commissione concernenti la legge applicabile in materia matrimoniale: la prima riguarda la separazione delle coppie sposate e propone emendamenti al regolamento (CE) n. 2201/2003, entrato in vigore il 1o gennaio 2005; la seconda riguarda la suddivisione dei beni comuni, indipendentemente dal fatto che si tratti della liquidazione del regime matrimoniale oppure della separazione di coppie unite da un regime contrattuale diverso dal matrimonio o di coppie di fatto.

2.2

La base giuridica della proposta in esame è l'articolo 61, punto c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, che conferisce alla Comunità le competenze per adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65.

2.3

A proposito di queste due iniziative, il vicepresidente della Commissione europea Franco FRATTINI, commissario responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato quanto segue: «Queste iniziative semplificheranno la vita delle coppie nell'Unione europea, aumenteranno la certezza del diritto e permetteranno ai coniugi di sapere quale sarà la legge applicabile al loro regime patrimoniale e al divorzio. L'obiettivo non è armonizzare le norme nazionali sul divorzio, che sono molto diverse, ma garantire la certezza del diritto, la flessibilità e l'accesso alla giustizia».

2.4

Visto l'elevato tasso di divorzi nell'UE, il problema della legge applicabile e della competenza giurisdizionale in materia matrimoniale si pone ogni anno a molti cittadini.

2.5

L'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio a partire dal 1o marzo 2005, tuttavia, non ha comportato l'introduzione di norme in materia di legge applicabile. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 consente ai coniugi di scegliere tra diversi criteri di competenza. Una volta avviato il procedimento matrimoniale davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile viene individuata attraverso le norme nazionali di conflitto di tale Stato, che si fondano su criteri talvolta molto diversi da quelli degli altri Stati. La maggior parte degli Stati membri determina infatti la legge applicabile in funzione di una serie di criteri di collegamento intesi a garantire che il procedimento sia disciplinato dall'ordinamento giuridico con il quale esso presenta il legame più stretto. Altri Stati membri applicano sistematicamente ai procedimenti matrimoniali la propria legislazione nazionale (lex fori). Il Belgio consente alle parti di scegliere tra la legge dello Stato dove è stato contratto il matrimonio e la legge belga.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

L'iniziativa esaminata nel presente parere riguarda la legge applicabile al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio internazionale (coppie di diversa nazionalità, o della stessa nazionalità ma residenti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini) e alla custodia dei figli minorenni avuti in comune. Essa riguarda quindi le questioni relative alla dissoluzione del vincolo matrimoniale che unisce i coniugi quando è presente un elemento di estraneità, senza eccedere il campo di applicazione rationae materiae del regolamento (CE) n. 2201/2003.

3.2

Il Comitato riconosce che la proposta garantirà ai cittadini soluzioni adeguate sotto il profilo della certezza del diritto, della prevedibilità, della flessibilità e dell'accesso alla giustizia, e ne condivide la base giuridica, che è quella regolarmente applicata alle questioni di diritto civile e commerciale.

3.3

Alcune legislazioni nazionali, a differenza della maggior parte di esse, non impongono che i coniugi siano di sesso diverso. Il Comitato osserva tuttavia che l'obiettivo del regolamento modificato non è quello di armonizzare le legislazioni nazionali, bensì quello di determinare quale sia la legge applicabile in tutti i casi concreti che comportano un elemento di estraneità, nonché di consentire la circolazione delle sentenze senza exequatur. Differenze anche sostanziali tra le legislazioni nazionali non impediscono quindi, in linea di principio, l'applicazione del regolamento modificato proposto dalla Commissione.

3.4

Il Comitato si era già espresso sulla legge applicabile nei casi di divorzio nel proprio parere relativo al Libro verde sul divorzio, e fa dunque riferimento ad esso per esprimere il proprio punto di vista sulla proposta di regolamento in esame. In particolare, tiene a sottolineare ancora una volta l'importanza che il regolamento riveste per le coppie di nazionalità diversa, in quanto chiarisce e semplifica le condizioni di accesso ai giudici e la libera circolazione delle decisioni giudiziarie nel mercato interno.

3.5

Il Comitato osserva che la proposta contempla due ipotesi distinte, a seconda che i coniugi siano concordi oppure no sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile, e riconosce che il regolamento modificato accorderà evidenti vantaggi e una maggiore flessibilità nel primo caso, applicando invece un modello prettamente meccanico nel secondo caso. Ciò non è in linea con le situazioni previste dal Libro verde sul divorzio, che proponeva soluzioni più flessibili nel caso di disaccordo tra i coniugi. Il Comitato avrebbe desiderato che questa flessibilità fosse mantenuta, ma riconosce che la formula proposta dalla Commissione è più semplice ed evita procedure eccessivamente lunghe.

3.6

La proposta consente ai ricorrenti di mantenere, di comune accordo, l'autorità giurisdizionale competente («proroga di competenza»). Essa esclude però completamente la procedura di rinvio, che il Comitato ritiene invece accettabile a determinate condizioni (competenza del primo tribunale adito a pronunciare il rinvio, procedura di urgenza), come già affermato nel parere sul Libro verde sul divorzio.

3.7

Per quanto riguarda l'eccezione di ordine pubblico, la proposta dà al giudice la possibilità, in casi eccezionali, di rifiutare di riconoscere una decisione giudiziaria straniera se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato in cui si trova il foro competente. Potrebbero tuttavia verificarsi divergenze tra gli Stati membri, e una sentenza riconosciuta in uno Stato potrebbe non esserlo in un altro, cosa che impedirebbe la libera circolazione della decisione giudiziaria e creerebbe un ostacolo inopportuno.

3.8

Il Comitato ritiene che sarebbe probabilmente opportuno, trattandosi del riconoscimento di sentenze che possono essere emesse da paesi terzi, precisare, per le sentenze che aspirano ad essere riconosciute, l'obbligo di conformità con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con la Carta adottata nel 2000 dal Consiglio europeo di Nizza, e con il principio di rigorosa uguaglianza giuridica tra i coniugi. Ogni Stato a cui venisse fatta richiesta di riconoscimento e che constatasse evidenti divergenze con i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea dovrebbe opporre alla circolazione della sentenza una «eccezione di ordine pubblico comunitario».

3.9

Per garantire un riconoscimento uniforme delle sentenze in tutti gli Stati membri, le eccezioni di ordine pubblico nazionale non dovrebbero mai essere opponibili ad un altro Stato: l'unica eccezione consentita in questo caso potrebbe essere quella dell'ordine pubblico comunitario. Ciò eviterebbe l'impressione di arbitrarietà che potrebbe sorgere qualora un determinato foro rifiutasse il riconoscimento.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il fatto che la Commissione presenti due iniziative distinte risulta dalla differenza esistente nel campo di applicazione rationae personae di ciascuna delle proposte legislative. La proposta relativa alla suddivisione dei beni riguarda infatti tutte le coppie, sposate o meno.

4.2

Ci si può tuttavia interrogare sull'interesse della distinzione proposta: la liquidazione del regime matrimoniale richiede in effetti soluzioni specifiche, in funzione della natura del regime (regime legale in assenza di contratto di matrimonio, o regime legale contrattuale) e delle eventuali donazioni tra coniugi, che possono essere disciplinate da disposizioni specifiche rispetto alle altre donazioni, quali ad esempio quelle di tipo ereditario.

4.3

Sarebbe forse stato più logico trattare, da una parte, tutte le conseguenze, comprese quelle patrimoniali, della dissoluzione del vincolo matrimoniale e della custodia dei figli avuti in comune completando il regolamento (CE) n. 2201/2003, e, dall'altra, affrontare in un altro regolamento tutte le conseguenze della separazione di coppie non sposate, eventualmente dello stesso sesso, che vivono sotto un regime contrattuale legale (come ad esempio i PACS in Francia) o sotto un regime di fatto (convivenza).

4.4

Ciò avrebbe probabilmente migliorato la chiarezza e la comprensione del diritto applicabile, e facilitato il riconoscimento delle decisioni giudiziarie che spesso disciplinano tutte le condizioni e gli effetti del divorzio o della separazione in una sentenza definitiva unica, tanto più che anche per le coppie atipiche si impone le necessità di disciplinare la situazione dei figli, e non solo quella dei beni.

Bruxelles, 13 dicembre 2006

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Parere CESE del 29.9.2005 in merito al Libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio (relatore: RETUREAU) (GU C 24 del 31.1.2006).


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