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Document 52006AE0402

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea COM(2005) 377 def. — 2005/0157 (COD)

GU C 110 del 9.5.2006, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/14


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al finanziamento della normazione europea

COM(2005) 377 def. — 2005/0157 (COD)

(2006/C 110/03)

Il Consiglio, in data 16 settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 febbraio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 marzo 2006, nel corso della 425a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 140 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione:

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione di dare un quadro giuridico certo, chiaro e trasparente al finanziamento della normazione europea, vista l'importanza che il sistema normativo riveste per il corretto funzionamento del mercato interno e per la competitività dell'industria europea, e in considerazione del ruolo che le norme tecniche europee svolgono a sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie.

1.2

Il Comitato ribadisce che la normazione europea è, e deve continuare ad essere, un'attività volontaria, svolta da e per le parti interessate, con il preciso compito di elaborare norme e altri prodotti di normazione che soddisfino le loro esigenze.

1.3

Il Comitato raccomanda al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione un approccio maggiormente proattivo della politica europea della normazione. Essa deve essere considerata una delle politiche fondamentali dell'Unione per la realizzazione dell'Agenda di Lisbona recentemente rinnovata, e deve contribuire a far maturare nelle istituzioni europee e nazionali e nelle imprese una vera e propria cultura della norma, quale elemento strategico sul piano interno e internazionale.

1.4

Il Comitato ritiene fondamentale che sia garantita la piena partecipazione di tutte le parti interessate ad un sistema normativo europeo rafforzato, ed in particolare la partecipazione delle ONG, delle PMI, delle organizzazioni dei consumatori e di quelle di difesa dell'ambiente, assicurando un sostegno anche finanziario alla formazione di risorse umane qualificate.

1.5

Il Comitato sottolinea che la normazione europea è essenziale per il funzionamento e il consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive nuovo approccio, nei settori della salute, della sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei consumatori o anche per garantire l'interoperabilità in molti settori, soprattutto in quelli dei trasporti e delle telecomunicazioni. Essa consente inoltre di migliorare la competitività delle imprese, grazie al fatto che favorisce la libera circolazione dei prodotti e dei servizi nel mercato interno e in quello globale.

1.6

Secondo il Comitato, occorre assicurare al sistema europeo di normazione, in quanto risorsa strategica e indispensabile, una gestione sana e duratura delle attività finanziate, la possibilità di perseguire gli obiettivi comuni di cooperazione, nonché le condizioni amministrative e finanziarie necessarie, da una parte per preservarne l'indipendenza e la neutralità, e dall'altra per potenziarne l'operatività e la produzione normativa.

1.7

Il Comitato ritiene che l'ammontare globale proposto sia insufficiente per sostenere l'intero sistema di normazione europeo per il quinquennio considerato e che esso debba essere aumentato oltre l'attuale soglia del 2 %, per consentire la libertà di produzione e di diffusione normativa, in modo che questa risulti adeguata all'ampliamento dell'UE a 25 e alle prospettive legate alle future adesioni dei paesi candidati.

1.8

Il Comitato sottolinea l'importanza di:

assicurare la massima trasparenza e certezza nel finanziamento delle strutture centrali europee di normazione, facendo chiarezza sui costi ammissibili a titolo delle infrastrutture e servizi procedurali offerti dagli organismi europei di normazione (OEN) per la produzione delle norme, le quali rappresentano i prodotti elaborati dagli esperti dei comitati tecnici,

semplificare e snellire le procedure di finanziamento, garantendo l'ammissibilità di costi unitari forfetari, per evitare complesse procedure di rendicontazione finanziaria, dato che queste spesso gravano per circa il 30 % sul finanziamento erogato,

includere per i servizi come quelli forniti dagli OEN delle procedure d'appalto che rispettino realmente i termini di equal partnership tra OEN e Commissione europea, cioè tra fornitore e acquirente di servizi; questo non dovrà, in ogni caso, riguardare le norme volontarie prodotte, che rimangono patrimonio degli organismi di normazione.

1.9

Gli OEN offrono le infrastrutture e i servizi necessari per la produzione delle norme, ma non producono le norme stesse, che sono invece il frutto del lavoro degli esperti tecnici. Questo, a parere del CESE, dovrebbe essere evidenziato come punto importante tra i considerando.

1.10

L'importo globale di 134 milioni di euro, proposto dalla Commissione per il periodo 2006-2010, appare appena sufficiente.

2.   Motivazione

2.1

Il Comitato si è sempre espresso a favore di un uso più esteso della normazione europea nelle politiche e nella legislazione dell'Unione, per potenziare, in linea con i bisogni sia della società che delle imprese, l'espansione della normazione tecnica in nuove aree quali: i servizi, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i trasporti, la protezione dei consumatori e il rispetto dell'ambiente.

2.2

In particolare cresce la consapevolezza, sia degli esponenti imprenditoriali che delle altre parti interessate, dei benefici che la normazione arreca al mondo degli affari: questa consapevolezza si manifesta attraverso il rafforzamento delle principali strutture europee preposte alla normazione (CEN/Cenelec/ETSI) e la piena partecipazione al processo di elaborazione delle norme da parte di tutti gli interessati, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.

2.2.1

Tenuto conto della potenzialità di questi organismi ai fini della realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona, il CESE auspica che nei rispettivi consigli di amministrazione la società civile organizzata possa essere significativamente rappresentata.

2.3

Per potenziare la presenza dei vari attori della società civile ai processi di normazione che si svolgono in ambito CEN, Cenelec e ETSI (1), partecipano ad essi, a pieno titolo, organismi quali ANEC, ETUI-REHS, Normapme e da ultimo ECOS (2), nato nel novembre del 2002.

2.4

Il Comitato si è espresso a più riprese (3) a favore di una revisione del quadro legislativo che regola attualmente la normazione, per renderlo più rispondente agli ultimi sviluppi e sfide in materia di norme tecniche europee e di semplificazione legislativa, più conforme al principio di legiferare meglio  (4) e più in linea con gli orientamenti di Politica industriale in una Europa allargata  (5) e con le priorità della strategia del mercato interno per 2003-2006 (6).

2.5

Il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi altresì a favore dell'adozione di un quadro finanziario stabile a sostegno della normazione europea, fondato su basi giuridiche solide. Allo stesso modo, deve essere assicurato un cofinanziamento tra Commissione e Stati membri delle attività di normazione, delle infrastrutture europee, nonché di azioni intese a migliorare le sinergie tra gli OEN, per aumentarne l'efficienza nel processo di produzione di norme tecniche europee e nella promozione di standard internazionali.

2.5.1

Un maggior coinvolgimento dei rappresentanti degli Stati membri potrebbe assicurare una migliore e più puntuale produzione di norme rivolte ai soggetti interessati.

2.6

Lo sviluppo di una cultura europea della normazione tecnica è essenziale per garantire un funzionamento efficace ed equilibrato del mercato interno dell'Unione a 25. È quindi importante, a livello europeo, assicurare strutture in grado di rispondere efficacemente:

ai requisiti del nuovo approccio,

alle esigenze di interoperatività sui mercati,

ai vincoli e alle opportunità di competitività, che acquistano sempre più importanza nei mercati internazionali.

2.7

Nel 2004 il numero totale degli standard europei è stato di circa 1 200 per il CEN e di circa 400 per il Cenelec: questo ha portato a circa 15 000 il totale di standard europei adottati dai due organismi.

2.8

Le caratteristiche che hanno portato a un tale successo devono, a parere del Comitato, essere preservate nella loro interezza e, eventualmente, potenziate. Il nuovo quadro giuridico, basato sugli articoli 95 e 157 del Trattato, che regola il finanziamento dell'attività di normazione non deve, ad avviso del Comitato, inficiare in alcun modo la natura e le caratteristiche essenziali del processo normativo, che deve restare libero, volontaristico e consensuale.

2.9

D'altra parte, il Comitato è consapevole dell'importanza di razionalizzare, consolidare, e rendere sicuro nel tempo il quadro finanziario delle strutture centrali europee, anche in relazione all'accelerazione del ricorso agli standard tecnico-normativi registrata negli ultimi anni.

2.9.1

In effetti, vi è un crescente interesse ad evitare nuove barriere agli scambi attraverso un sistema di normazione capace di sostenere la competitività dei prodotti, dei servizi e dei processi dell'industria europea, con l'obiettivo di realizzare le dimensioni economiche, sociali e ambientali dello sviluppo secondo la strategia di Lisbona.

2.10

Finora non esiste alcun riferimento giuridico, a livello europeo, che regoli esplicitamente il finanziamento del sistema di normazione tecnica e permetta alla Commissione di sostenere finanziariamente, con risorse addizionali, tutte le attività di normazione.

2.10.1

Come è noto, queste attività spaziano dalle tecnologie dell'informazione e comunicazione ai trasporti; dalla protezione dell'ambiente e del consumatore alla sicurezza dei processi e dei prodotti alimentari; dalla ricerca pre-normativa e co-normativa al settore dei servizi e dei new deliverables  (7).

2.11

D'altro canto, occorre assicurare una maggiore coerenza e stabilità alle strutture centrali di CEN, Cenelec e ETSI, specie dopo l'adesione dei nuovi Stati membri ed in vista dei futuri allargamenti dell'Unione.

2.12

Mentre gli organismi nazionali di normazione possono beneficiare, per il loro finanziamento, di introiti diretti sui prodotti e sui servizi, le infrastrutture comunitarie dipendono solo dalle quote di adesione dei membri e dai finanziamenti aggiuntivi UE e EFTA, i quali appaiono per molti versi insufficienti ad assicurare efficienza e solidità al sistema europeo di normazione.

2.13

Il Consiglio, nelle conclusioni adottate nel 2002, aveva invitato le autorità pubbliche ad attribuire un'importanza strategica alla normazione e a rendere palese il loro impegno in tale senso, soprattutto attraverso un contributo specifico, teso a mantenere delle infrastrutture di normazione efficaci ed efficienti.

2.14

Nel dicembre 2004, lo stesso Consiglio ha preso atto dell'iniziativa della Commissione volta a riformare il quadro istituzionale ed a proporre una nuova base giuridica per il finanziamento della normazione europea (8); esso ha invitato così la Commissione, gli Stati membri e gli organismi di normazione europei e nazionali a considerare le possibili modalità per ottimizzare il sistema di normazione europeo, allo scopo di sfruttare al meglio le risorse disponibili nonché ad esaminare ulteriori opzioni per assicurare l'efficace finanziamento della normazione in Europa (9).

2.15

La Commissione ha sviluppato varie proposte (10) sugli scenari possibili, in relazione al finanziamento del sistema europeo di normazione:

uno scenario di non intervento,

un'opzione di finanziamento esclusivo da parte dell'industria e degli stakeholder,

un'opzione di finanziamento esclusivo da parte degli Stati membri e degli organismi nazionali di normazione,

un'opzione di valore aggiunto, con il coinvolgimento finanziario della Comunità.

2.16

Il finanziamento esclusivo da parte dell'industria e di altri stakeholder avrebbe il limite di concentrarsi quasi esclusivamente sulla produzione di norme tecniche market driven, intese cioè al miglioramento della competitività europea sul mercato globale.

2.16.1

Questo tipo di finanziamento avrebbe il vantaggio di provenire direttamente dalla volontà delle imprese e di riflettere le necessità del mercato, senza essere condizionato dall'esterno. Al tempo stesso potrebbe però avere profonde ripercussioni sul livello di tutela, e soprattutto di tutela equilibrata, di tutti gli interessi rappresentati, in particolare di quelli delle PMI.

2.17

L'opzione di un finanziamento esclusivo da parte degli Stati membri, attraverso gli OEN che sono membri di CEN, Cenelec e ETSI, potrebbe indebolire il livello di coordinamento europeo e la coerenza del sistema europeo di normazione.

2.17.1

D'altro canto, tale opzione potrebbe rispondere in larga misura ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità previsti dal Trattato.

2.18

Un maggiore coinvolgimento della Commissione avrebbe il pregio di conferire un forte valore aggiunto europeo alla normativa tecnica, portando all'abolizione degli standard nazionali non conformi e rafforzando il funzionamento del mercato unico, anche in termini di economie di scala per la produzione dell'industria europea.

2.18.1

La Commissione avrebbe la possibilità di influenzare e orientare il processo normativo secondo un punto di vista comunitario, con possibili miglioramenti in termini di visibilità, coerenza ed efficienza nel sostegno alle sue politiche.

2.19

Per quanto riguarda le spese, secondo recenti studi (11), l'ordine di grandezza dei costi annuali del sistema di normazione CEN/Cenelec/ETSI si aggirerebbe intorno ai 700 milioni di euro così ripartiti:

il 26 % per i costi istituzionali degli OEN,

il 2 % per i costi gestionali del CEN Management Centre (CMC),

il 72 % per i costi di partecipazione degli esperti nazionali ai vari comitati normativi.

2.20

Da un punto di vista delle entrate, le principali fonti di finanziamento attuali possono così essere ripartite:

2 % di contributi UE/EFTA,

8 % di contributi dei governi nazionali,

90 % di contributi dell'industria e delle parti interessate.

2.21

Attualmente il sostegno finanziario alla normazione europea si basa su più atti i quali, in grande maggioranza, non contengono esplicite e specifiche disposizioni sulle condizioni di finanziamento. Tali atti forniscono una base che consente alla Commissione di chiedere agli organismi europei di normazione (CEN, Cenelec, ETSI) di elaborare norme europee a sostegno delle sue politiche.

2.22

Il sostegno finanziario alla normazione europea rientra nel quadro delle relazioni di partenariato stabilite tra la Commissione, l'EFTA, e gli organismi europei di normazione, e riprese negli orientamenti generali per la cooperazione sottoscritti il 28 marzo 2003.

2.23

Il finanziamento delle attività di normazione europea riguarda essenzialmente:

contratti annui di prestazione con gli OEN, per migliorare il funzionamento delle loro segreterie centrali in termini di coerenza, efficacia, qualità e visibilità,

il miglioramento della qualità della normazione europea grazie alla valutazione, da parte di consulenti esterni, dei progetti di norme armonizzate e alla traduzione, a seconda delle necessità, della loro versione definitiva,

servizi per l'elaborazione di norme europee o altri prodotti di normazione, a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie,

la promozione e la visibilità del sistema europeo di normazione e delle norme europee,

l'assistenza e la cooperazione tecnica con i paesi terzi e la cooperazione internazionale.

2.23.1

Allo stesso modo, la normazione contribuisce a ridurre le barriere tecniche al commercio internazionale attraverso gli accordi discussi in sede OCM, quali il TABD (Trans Atlantic Business Dialogue) e il MEBF (Mercosur European Business Forum), e attraverso la trasposizione delle norme tecniche europee nelle norme internazionali: ISO, IEC, ITU.

3.   Osservazioni particolari

3.1

Secondo il Comitato, per salvaguardare le caratteristiche imprescindibili del processo di normazione europeo, il quale deve rimanere volontario, basato sul consenso e market-driven, sarebbe opportuno inserire un nuovo considerando, impostato come segue:

Il processo di normazione deve rimanere volontario, basato sul consenso, e diretto dal mercato. Tali caratteristiche devono essere preservate e valorizzate dalle nuove basi giuridiche comunitarie di finanziamento della normazione europea, nell'ambito del piano d'azione per la normazione europea adottato dalla Commissione nell'ottobre 2005: tale piano deve essere aggiornato annualmente sulla base del consenso degli OEN e degli stakeholder.

3.2

Il Comitato ritiene che la rapidità dei cambiamenti tecnologici non giustifichi da parte dell'industria la spinta alla proliferazione di consorzi e di forum di creazione di specifiche tecniche, al di fuori del processo formale di normazione europea. Ciò infatti rischia di indebolire elementi fondamentali della normativa europea: partecipazione aperta a tutti gli esperti, specie all'impresa minore; trasparenza dell'intero processo; estensione della base di consenso volontario. Ritiene, quindi, importante inserire il seguente nuovo considerando:

È necessario che le nuove basi giuridiche di finanziamento assicurino un miglioramento dell'efficacia della normazione ed il suo rafforzamento, per poter rispondere, all'interno di un processo trasparente, aperto e volontario, ai nuovi «deliverables»: specifiche tecniche, rapporti tecnici e guide. Su questi «deliverables» (12) gli OEN dovrebbero poter vigilare, per venire incontro sia ai bisogni di tutti gli stakeholder, in particolare di quelli meno strutturati e di minori dimensioni, sia alle legittime richieste delle organizzazioni dei consumatori.

3.3

Secondo il Comitato sarebbe opportuno modificare l'attuale considerando 4, nel senso che l'obiettivo deve essere quello di dare un fondamento giuridico non solo «al finanziamento da parte della Comunità di tutte le attività di normazione europea necessarie all'attuazione delle sue politiche e della sua legislazione», ma anche al rafforzamento del processo europeo di normazione in quanto elemento fondamentale della competitività dell'industria europea, della protezione del consumatore, della tutela della salute e del benessere dei cittadini europei:

È necessario fornire un fondamento giuridico esplicito, completo e dettagliato al finanziamento da parte della Comunità di tutte le attività di normazione europea, necessarie all'attuazione delle sue politiche e della sua legislazione e al rafforzamento del processo europeo di normazione in sé: questo è infatti un elemento fondamentale della competitività dell'industria europea, della diffusione di nuove tecnologie innovanti, della protezione del consumatore, nonché della tutela della salute e del benessere dei cittadini europei.

3.4

Occorre, a parere del Comitato, specificare meglio che gli OEN non sono produttori di norme tecniche, ma erogatori di un servizio di infrastrutture europee, nel cui ambito le norme vengono elaborate dagli esperti rappresentanti degli stakeholder partecipanti; andrebbe pertanto inserito un nuovo considerando dopo il considerando 8:

Gli organismi di normazione europea forniscono essenzialmente servizi infrastrutturali per l'elaborazione delle norme tecniche: queste scaturiscono prevalentemente da un libero processo consensuale di elaborazione tecnica da parte dei rappresentanti degli stakeholder.

3.5

All'articolo 3 della proposta di decisione Attività di normazione ammissibili al finanziamento comunitario, il CESE propone di aggiungere al paragrafo 1, dopo il punto f), due nuovi punti g) e h).

3.5.1

Come già espresso al punto 1.4 del presente parere, la formazione dei soggetti interessati sui temi della normazione riveste una particolare importanza. Articolo 3, nuovo punto g):

la formazione dei rappresentanti degli stakeholder, in particolare delle imprese minori, del settore dei servizi e della distribuzione e degli organismi meno strutturati, sia sul piano generale del processo normativo, sia su quello tecnico specifico, per rafforzare le capacità di «cogenerazione» delle norme europee ed internazionali.

3.5.2

Per assicurare sempre più la partecipazione dei numerosi attori della società civile ai processi di normazione, appare indispensabile rafforzarne i collegamenti in rete. Articolo 3, nuovo punto h):

il rafforzamento del coordinamento interdisciplinare di metodi, procedure e politiche, di reti informatiche europee interattive tra gli organismi di normazione nazionali/regionali.

3.6   Le modalità di finanziamento

3.6.1

L'attività degli organismi di normazione è assimilabile ad un'attività di interesse economico generale, in quanto produce servizi indispensabili per la salute, per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile.

3.6.2

A parere del CESE, il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione potrebbe avvenire, oltre che tramite «sovvenzioni all'azione» e «sovvenzioni di funzionamento» (13) anche mediante il lancio di inviti a presentare proposte (Procurement), secondo la procedura degli appalti pubblici. In sostanza secondo principi di maggiore flessibilità.

3.6.3

Articolo 5, «Modalità di finanziamento», punto 5. Quanto agli accordi quadro di partenariato tra gli OEN e la Commissione (ex art. 5), secondo il Comitato è opportuno che tali contratti siano il frutto di una reale equal partnership e non vengano imposti unilateralmente. È altresì opportuno snellire le procedure burocratiche e di controllo amministrativo ed evitare di imporre gravosi sistemi di certificazione e revisione contabile dei costi imputabili, ricorrendo a sistemi forfetari, con copertura del 100 % dei costi marginali.

3.7   Gli aspetti ambientali

3.7.1

Accanto alle finalità che sono alla base delle norme, e cioè facilitare gli scambi, migliorare la qualità di vita, contribuire al miglioramento della salute e della sicurezza dei processi e dei servizi, un'attenzione particolare deve essere riservata agli aspetti ambientali.

3.7.2

L'esempio viene dalla politica integrata dei prodotti, che si è incentrata sul concetto di «ciclo di vita ambientale» (14). Gli esami degli aspetti ambientali a livello di impresa e di «sito» sono già inseriti nella EN/ISO 14.001, che è stata adottata come norma europea. Anche le altre norme della serie ISO 14.000 (gestione ambientale) sono entrate nella pratica europea: ISO 14.020, etichette e dichiarazioni ambientali; ISO 14.030, valutazione delle prestazioni ambientali; ISO 14.040, LCA (Life Cycle Assessment).

3.8   Le modalità di gestione, di attuazione e di monitoraggio

3.8.1

Secondo il Comitato, sarebbe opportuno modificare il paragrafo 2 dell'articolo 6, conformemente al nuovo considerando 4 modificato.

Bruxelles, 15 marzo 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  CEN = Comitato europeo di normalizzazione. Cenelec = Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. ETSI = Istituto europeo delle norme di telecomunicazione.

(2)  ANEC = organismo di rappresentanza dei consumatori. ETUI-REHS ex TUTB = organismo di rappresentanza dei lavoratori. Normapme = organismo di rappresentanza delle PMI. ECOS = consorzio di organizzazioni ambientaliste.

(3)  GU C 48 del 21.2.2002 e GU C 74 del 23.3.2005.

(4)  COM(2002) 278 def.

(5)  COM(2002) 714 def.

(6)  COM(2003) 238 def.

(7)  New Deliverables: specifiche tecniche oggetto di procedure più snelle e veloci nel consenso, che consentono di ridurre rapidamente le incertezze del mercato senza ricorrere a standard formali, più lunghi e laboriosi. Hanno validità limitata nel tempo e sono usati nella società dell'informazione. Sono elaborati nell'ambito dei CEN Workshop Agreements.

(8)  Conclusioni del Consiglio del 21.12.2004.

(9)  Raccomandazione B2 del Consiglio del 21.12.2004.

(10)  SEC(2005) 1050 del 19.8.2005 (ex ante evaluation).

(11)  Ronald Berger & Partners GMBH, dicembre 2000.

(12)  Cfr. nota 7.

(13)  COM(2005) 377 def., articolo 5, paragrafo 2.

(14)  COM(2003) 302 def.


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