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Document 52006AA0001
Opinion No 1/2006 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007 to 2013)
Parere n. 1/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)
Parere n. 1/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)
GU C 203 del 25.8.2006, p. 1–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 203/1 |
PARERE N. 1/2006
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)
(ai sensi dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)
(2006/C 203/01)
INDICE
1-8 |
INTRODUZIONE |
9-13 |
OSSERVAZIONI GENERALI |
9-12 |
La proposta della Commissione perde l’opportunità di operare un cambiamento radicale |
13 |
Proposte chiave per garantire ai partecipanti ulteriore flessibilità e semplificazione |
14-90 |
OSSERVAZIONI SPECIFICHE |
14 |
Osservanza dell’accordo interistituzionale riguardante la redazione dei testi giuridici |
15-16 |
Obbligo della Commissione di monitorare il rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo |
17 |
Applicabilità delle «regole per la partecipazione» alle attività finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca (CER) |
18-19 |
Distinzione tra controllo interno e audit esterno |
20-21 |
Capo I: Disposizioni introduttive (dall’articolo 1 all’articolo 3) |
22-81 |
Capo II: Partecipazione (dall’articolo 4 all’articolo 38) |
22-26 |
Parte 1: Condizioni minime (dall’articolo 4 all’articolo 12) |
27-57 |
Parte 2: Procedure (dall’articolo 13 all’articolo 28) |
58-81 |
Parte 3: Contributo finanziario della Comunità (dall’articolo 29 all’articolo 38) |
82-86 |
Capo III: Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso (dall’articolo 39 all’articolo 52) |
87-89 |
Capo IV: Banca europea per gli investimenti (articolo 53) |
90 |
Capo V: Disposizioni finali (articolo 54) |
91-94 |
CONCLUSIONE |
Allegato «Regole per la partecipazione»
LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 248, paragrafo 4, e l’articolo 279,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 160 C, paragrafo 4, e l’articolo 183,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 183,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005 (2), che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3),
vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (4) e l’articolo 8 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Organizzazione mondiale del commercio, OMC) (5),
vista la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)» (6), presentata dalla Commissione, di seguito «regole per la partecipazione»,
vista la richiesta di parere su tale proposta, formulata dalla Commissione nel preambolo delle «regole per la partecipazione»,
vista la richiesta di parere su questa proposta, presentata dal Parlamento europeo alla Corte dei conti il 2 marzo 2006,
considerando che, ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie in virtù del trattato;
considerando che, ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) |
attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; |
b) |
promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; |
c) |
diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; |
d) |
impulso alla formazione ed alla mobilità dei ricercatori della Comunità; |
considerando che, ai sensi dell’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l’attuazione del programma quadro pluriennale il Consiglio fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca;
considerando che, in virtù dell’articolo 274 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria;
considerando che, nel campo dei programmi specifici di cui all’articolo 164, lettera a), ed all’articolo 166, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il bilancio è eseguito dalla Commissione nell’ambito di una gestione centralizzata diretta ed indiretta, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e degli articoli 36 e 37 delle relative modalità di esecuzione;
considerando che, nel parere n. 2/2004 (7), la Corte ha delineato i principi di un quadro di controllo interno integrato, sulla cui base elaborare i controlli interni volti a fornire la ragionevole garanzia che le entrate e le spese siano acquisite ed erogate conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti e gestite secondo i principi della sana gestione finanziaria;
considerando che la Corte ha concluso, nella relazione speciale n. 1/2004 (8), che le norme che stabiliscono la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico devono essere riviste fin dalle basi, allo scopo di eliminare dal futuro Settimo programma quadro ogni inutile complessità, in modo da non compromettere un controllo efficace ed adeguato delle spese,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
INTRODUZIONE
Principali caratteristiche della proposta della Commissione riguardante le «regole per la partecipazione»
1. |
La base giuridica del Settimo programma quadro è la seguente:
|
2. |
La proposta della Commissione riguardante le «regole per la partecipazione» conserva sostanzialmente il quadro che era stato fissato per i precedenti programmi quadro in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, fatta eccezione per:
|
3. |
La proposta della Commissione, inoltre, pone l’accento sul conseguimento di una maggiore semplificazione dei sistemi di gestione e controllo finanziario, in particolare mediante:
|
4. |
Nella relazione che illustra le «regole per la partecipazione», la Commissione propone una serie di misure supplementari, come l’introduzione della valutazione a distanza, la presentazione elettronica delle proposte e l’istituzione di un sistema unico di registrazione e di helpdesk presso la Commissione ed i punti nazionali di contatto, per garantire un’amministrazione più efficiente del Settimo programma quadro. Tuttavia, queste misure non sono specificate nella proposta della Commissione. A meno che la base giuridica non vi faccia espressamente riferimento, non vi è alcuna garanzia che esse siano attuate [cfr. le modifiche proposte dalla Corte all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 17, lettera a)]. |
Il parere della Corte
5. |
Nel suo parere, la Corte presta particolare attenzione all’impatto delle misure proposte dalla Commissione in termini di sana gestione finanziaria delle azioni indirette finanziate nell’ambito del Settimo programma quadro (2007-2013). La Corte tiene conto altresì di precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare della procedura di discarico relativa all’esercizio finanziario 2003 (12), e del bilancio generale per l’esercizio 2006 (13). Le osservazioni della Corte contenute nel presente parere fanno riferimento anche, in alcuni casi, alla proposta di «decisione», presentata dalla Commissione, concernente il Settimo programma quadro e, in particolare, all’allegato III, che definisce i vari meccanismi di finanziamento (cfr. considerando 1). |
6. |
Quando la proposta riguardante le «regole per la partecipazione» è stata adottata dalla Commissione, nel dicembre 2005, l’attuale serie di modifiche del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, che avranno effetto a partire dal 2007, erano state adottate soltanto in parte dal Consiglio (cfr. considerando 2). Alla luce di queste circostanze e delle osservazioni presentate nel parere n. 10/2005 (14), la Corte ritiene impossibile stabilire se questo regolamento settoriale sia conforme ai principi generali e alle disposizioni dettagliate del nuovo regolamento finanziario. |
7. |
Per analogia, le osservazioni e le conclusioni esposte dalla Corte nel presente parere dovrebbero applicarsi anche alla proposta della Commissione relativa ad un «Regolamento del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università e per la diffusione dei risultati della ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) (2007-2011)» (15). |
8. |
Alcuni suggerimenti dettagliati su come modificare la proposta della Commissione alla luce del presente parere sono esposti nell’allegato. |
OSSERVAZIONI GENERALI
La proposta della Commissione perde l’opportunità di operare un cambiamento radicale
9. |
In termini di finanziamenti e partecipazione, i programmi quadro di RST dell’Unione europea sono i maggiori programmi di ricerca multinazionali del mondo. Essi rappresentano una quota significativa dei finanziamenti pubblici per i progetti di ricerca, sia negli Stati membri, sia nei paesi associati. Per molti organismi pubblici di ricerca, come le università, essi costituiscono spesso una delle principali fonti di finanziamento da parte di terzi. |
10. |
Ad ogni programma quadro di RST partecipano parecchie migliaia di soggetti giuridici, i quali utilizzano una notevole varietà di tipologie di azioni indirette. Si tratta in maggioranza di azioni che vedono coinvolti più partner, realizzate da un consorzio di svariati partecipanti. Per ogni azione indiretta la Commissione stipula un contratto o una convenzione di sovvenzione con ciascuno dei partecipanti; nella maggior parte delle convenzioni, però, il contributo finanziario del bilancio comunitario è relativamente basso. Come rivelato dagli audit della Corte, questa grande varietà di azioni ed il numero elevato di singole sovvenzioni comportano un costo operativo considerevole per ogni euro erogato (16). |
11. |
I partecipanti, inoltre, hanno indicato alla Corte di ritenere eccessivamente impegnativa l’amministrazione delle sovvenzioni comunitarie, in particolare per la mancanza di un adeguato orientamento della Commissione. La preparazione delle proposte e la raccolta di partecipanti per formare un consorzio è un esercizio oneroso in termini di tempo e di costi, soprattutto considerato lo scarso tasso medio di risposta positiva. I partecipanti lamentano inoltre l’eccessiva lunghezza delle procedure della Commissione per l’aggiudicazione delle sovvenzioni ed il fatto che l’utilizzo dei fondi comunitari non sia sufficientemente flessibile da tener conto dei rapidi cambiamenti che avvengono nel mondo scientifico. Ne consegue che spesso i progetti di ricerca più innovativi non formano oggetto di domande di finanziamento a titolo dei programmi quadro europei di RST. |
12. |
Pur ammettendo che un certo grado di complessità è inevitabile, la Corte ritiene che la proposta della Commissione perda l’opportunità di apportare cambiamenti radicali alle norme amministrative e finanziarie del Settimo programma quadro. A parere della Corte, in fase di adozione della base giuridica del Settimo programma quadro, il legislatore dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi generali:
A parere della Corte, le «regole per la partecipazione» dovrebbero partire dal presupposto che i ricercatori partecipanti ai programmi quadro europei di RST utilizzano al meglio il denaro pubblico, purché ciò resti entro i limiti definiti dalla base giuridica, onde garantire il controllo efficace ed adeguato da parte della Commissione. Nello stabilire questi controlli, va riconosciuto comunque che il rischio di fallimento costituisce una caratteristica intrinseca di tutte le attività di ricerca. |
Proposte chiave per garantire ai partecipanti ulteriore flessibilità e semplificazione
13. |
In linea con quanto precede, e facendo seguito alle raccomandazioni espresse dalla Corte in precedenti occasioni, il presente parere individua una serie di ambiti in cui la proposta della Commissione può non essere sufficiente per conseguire la flessibilità e la semplificazione richieste nell’interesse dei partecipanti al Settimo programma quadro. A questo proposito, è importante, in particolare:
|
OSSERVAZIONI SPECIFICHE
Osservanza dell’accordo interistituzionale riguardante la redazione dei testi giuridici
14. |
La leggibilità di questo regolamento potrebbe essere migliorata se tutte le definizioni pertinenti fossero raggruppate nell’articolo 2, «definizioni» (17). Allo scopo di evitare il rischio di confusione e proliferazione di definizioni divergenti, ogni eventuale modifica delle definizioni rispetto ai precedenti programmi quadro di RST dovrebbe essere apportata soltanto qualora essa sia di carattere sostanziale. |
Obbligo della Commissione di monitorare il rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo
15. |
Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione è responsabile del controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, in quanto, in linea di principio, gli aiuti di Stato sono vietati (cfr. considerando 3). Per quanto riguarda i limiti di cui al paragrafo 5.12 della «Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo», questa specifica: «In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e aiuto di Stato, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive» (cfr. anche i paragrafi 72 e 73). |
16. |
Il programma specifico «Capacità» prevede esplicitamente il finanziamento di «infrastrutture di ricerca» pubbliche e private nell’ambito del Settimo programma quadro. L’allegato III della «decisione» afferma inoltre che il finanziamento di tali infrastrutture combinerà finanziamenti nell’ambito del programma quadro di RST ed altri strumenti UE (in particolare i Fondi strutturali) e nazionali (18). Come dimostrato dagli audit della Corte, i meccanismi esistenti della Commissione per monitorare i livelli complessivi degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo sono inadeguati a garantire l’osservanza dei limiti definiti nella «Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo» per le attività cofinanziate nell’ambito del Settimo programma quadro. Inoltre, come indicato in un precedente parere della Corte concernente le azioni strutturali (19), la Commissione non dispone più di informazioni dettagliate circa la realizzazione delle attività a gestione condivisa, rispetto alle quali la responsabilità spetta alle autorità nazionali o regionali, quali il finanziamento di progetti di ricerca, il sostegno all’innovazione, al trasferimento delle tecnologie o alle infrastrutture per la ricerca. Come già menzionato dalla Corte in un parere concernente il regolamento finanziario (20), la Commissione dovrebbe prestare la massima attenzione ai rischi potenziali derivanti dall’accumulo di diverse sovvenzioni, a carico del bilancio comunitario, per una singola azione. La Corte raccomanda pertanto che la Commissione elabori appropriati strumenti di monitoraggio per garantire l’osservanza delle norme relative agli aiuti di Stato, nei casi in cui i finanziamenti delle attività di ricerca provengano da una pluralità di fonti. |
Applicabilità delle «regole per la partecipazione» alle attività finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca (CER)
17. |
Secondo la proposta della Commissione, il Consiglio europeo della ricerca (CER) fungerà da organo consultivo, affiancato da un’agenzia esecutiva che fornirà una struttura amministrativa, in conformità del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002 (21). La Corte concorda con la Commissione, nel senso che le «regole per la partecipazione» devono applicarsi anche alle attività finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca (22) per garantire che i medesimi principi si applichino a tutte le tipologie di finanziamento comunitario per i vari meccanismi di cui all’allegato III, lettera a), della «decisione». La Corte ritiene altresì che la struttura proposta fornirà sufficiente garanzia dell’autonomia scientifica del Consiglio europeo della ricerca e che la sua struttura gestionale potrà essere concordata e realizzata con sufficiente rapidità (23). La Corte raccomanda tuttavia che l’applicabilità delle «regole per la partecipazione» sia esplicitata nella base giuridica [cfr. considerando 4, lettera a), ed articolo 1]. |
Distinzione tra controllo interno e audit esterno
18. |
I diritti della Corte in quanto revisore esterno dell’Unione europea promanano direttamente dall’articolo 248, paragrafo 2, del trattato, e la Corte, in quanto revisore esterno della Commissione, non va considerata come un elemento di controllo interno. Pertanto, i diversi meccanismi del controllo interno e dell’audit esterno andrebbero nettamente separati nelle «regole per la partecipazione» (24) (cfr. considerando 16). |
19. |
La Corte raccomanda altresì l’inserimento di riferimenti al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (25), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 (26) relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione, e ai regolamenti (CE) n. 1073/1999 (27) e (Euratom) n. 1074/1999 (28) relativi alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Va rilevato che questi regolamenti si applicano unicamente alla Commissione [cfr considerando 15 e 16 ed articolo 19, paragrafo 8, lettera a)]. |
Capo I: Disposizioni introduttive (dall’articolo 1 all’articolo 3)
Necessità di chiarire la definizione di «azione indiretta»
20. |
Le modalità di esecuzione del regolamento finanziario prevedono, nel considerando 38, che le azioni dirette ed indirette che possano essere finanziate dalla Comunità debbano essere specificate. A parere della Corte, tuttavia, la definizione di «azione indiretta» data nell’articolo 1 non è del tutto accurata, poiché questo regolamento non riguarda soltanto i meccanismi di finanziamento menzionati all’allegato III, lettera a), della «decisione». Per quanto concerne i meccanismi di finanziamento previsti dall’allegato III, lettera b), la Commissione propone tuttavia che il regolamento riguardi soltanto le sovvenzioni alla BEI. |
21. |
In passato la Corte aveva individuato il rischio che, nel caso delle azioni indirette di RST, le normali procedure di appalto pubblico potessero essere aggirate. Ciò, a sua volta, può anche rendere difficile la verifica dell’osservanza, da parte della Commissione, del limite massimo imposto alla spesa amministrativa per ogni programma (29). La Corte raccomanda pertanto di chiarire all’articolo 2 la definizione di «azione indiretta», menzionando le varie forme che un’azione indiretta può assumere in conformità del regolamento finanziario: vale a dire, sovvenzioni, borse e premi, onorari e contributi finanziari, ma anche appalti pubblici (30) [cfr. articolo 1, articolo 2, paragrafo 12, articolo 13, paragrafo 1, articolo 14, lettera d), e articolo 53]. Analogamente, l’allegato III della «decisione» va modificato di conseguenza (31) (cfr. anche il paragrafo 27). Qualora ciò non avvenisse, la base giuridica potrebbe determinare una situazione ambigua rispetto alle disposizioni che si applicano alle varie forme di azioni indirette, con particolare riferimento agli appalti pubblici. |
Capo II: Partecipazione (dall’articolo 4 all’articolo 38)
Parte 1: Condizioni minime (dall’articolo 4 all’articolo 12)
Occorre chiarire le condizioni minime per la partecipazione
22. |
A parere della Corte, il gran numero di partecipanti ai consorzi comporta spesso un inutile aggravio burocratico ed eccessivi oneri amministrativi. Ciò vale, in particolare, per i coordinatori dei «progetti integrati» e delle «reti di eccellenza» (32). Si raccomanda pertanto che le «regole per la partecipazione» chiariscano che il principio dell’efficienza in fase di esecuzione deve essere una considerazione chiave, in particolare nei casi in cui il numero e la tipologia dei partecipanti sia in eccesso rispetto al numero minimo previsto (cfr. considerando 9). |
23. |
Per quanto riguarda il numero minimo previsto per i soggetti giuridici indipendenti che partecipino ad azioni indirette ed il loro luogo di stabilimento, la proposta della Commissione è, o potrebbe essere considerata, eccessivamente restrittiva. La Corte raccomanda che tali condizioni siano descritte con maggiore chiarezza (cfr. articoli 5 e 7). |
24. |
All’articolo 10 la Commissione dovrebbe chiarire inoltre le condizioni che devono rispettare i partecipanti unici ad azioni indirette. In particolare, occorre chiarire se tale disposizione si applichi unicamente ai gruppi europei di interesse economico (GEIE) ed alle organizzazioni internazionali di interesse europeo, oppure se essa interessi anche altri tipi di soggetti giuridici. |
Assenza di disposizioni atte a garantire la trasferibilità dei finanziamenti nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca
25. |
Secondo la proposta della Commissione, in linea di principio le convenzioni di sovvenzione saranno stipulate con soggetti giuridici, non con i singoli ricercatori. Diversamente da altre parti del Settimo programma quadro, le sovvenzioni destinate a progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, sono erogate per finanziare le attività di ricerca di un ricercatore specifico o di un determinato gruppo di ricerca. Ciò pone il problema di garantire che la sovvenzione concessa ad una ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori possa essere trasferita, qualora un determinato ricercatore si sposti in un’altra organizzazione di ricerca (cfr. articolo 9, paragrafo 2). |
26. |
A parere della Corte, questo aspetto può essere affrontato nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione stipulate tra la Commissione ed il soggetto giuridico presso il quale lavora il (o i) ricercatore(i), oppure della decisione della Commissione con cui la sovvenzione viene attribuita. Tali documenti potrebbero includere una clausola che specifichi come l’aggiudicazione della sovvenzione avvenga a condizione che un determinato ricercatore operi presso tale soggetto giuridico e che, qualora il suddetto ricercatore si sposti in un’altra organizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, anche la sovvenzione sarà trasferita, su richiesta del ricercatore e fatto salvo il buon esito della verifica e della certificazione, da parte della Commissione, della capacità operativa e finanziaria del nuovo partecipante (cfr. paragrafi da 34 a 36). |
Parte 2: Procedure (dall’articolo 13 all’articolo 28)
Mancanza di chiarezza delle regole applicabili ai finanziamenti comunitari concessi con strumenti diversi dalle sovvenzioni attribuite sulla base di inviti a presentare proposte
27. |
Nella proposta della Commissione, l’allegato III della «decisione» prevede alcune eccezioni all’uso di sovvenzioni in conformità dell’articolo 160 del regolamento finanziario (articolo 229, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione). Tali eccezioni riguardano tutti i finanziamenti comunitari effettuati con strumenti diversi dalle sovvenzioni, comprese le sovvenzioni concesse sulla base di inviti a presentare proposte, vale a dire:
|
28. |
Le eccezioni che sono automaticamente soggette alle norme contenute nel regolamento finanziario dovrebbero essere chiaramente enunciate nella «decisione», allegato III, lettera a), punto 3, «Azioni di coordinamento e di sostegno» (cfr. nota 31), e nell’articolo 14 delle «regole per la partecipazione» (cfr. anche paragrafo 21). Inoltre, la Corte raccomanda che la Commissione individui le disposizioni del regolamento finanziario che si applicano a ciascuna delle eccezioni di cui all’articolo 14 e chiarisca altresì fino a che punto non si applichino le altre disposizioni del regolamento. |
Selezione orizzontale e criteri di aggiudicazione non specificati nelle «regole per la partecipazione»
29. |
A parere della Corte, i criteri di selezione ed aggiudicazione definiti nella proposta della Commissione per i programmi specifici non costituiscono una solida base per effettuare le valutazioni [cfr. ad esempio, l’articolo 6, paragrafo 3, del programma specifico «Cooperazione» (34)]. Conseguentemente, questi criteri e la relativa applicazione dovranno essere specificati in un momento successivo nei programmi (annuali) di lavoro per ciascuno dei programmi specifici, senza alcuna possibilità, per il Parlamento europeo, di contribuire alla loro definizione. |
30. |
Nell’interesse di regole più coerenti e trasparenti, la Corte preferirebbe che i criteri di selezione orizzontale e di aggiudicazione per la valutazione delle proposte fossero specificati nel regolamento. Tali criteri orizzontali potrebbero essere poi integrati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro. |
31. |
Inoltre, relativamente ai principi di valutazione ed ai criteri di selezione ed aggiudicazione di cui all’articolo 15, la Corte raccomanda di inserire alcune ulteriori disposizioni riguardanti:
|
La Commissione deve definire ed adottare le norme e le procedure di attribuzione
32. |
La Corte concorda con la proposta secondo cui la Commissione deve definire regole e procedure più specifiche, con riferimento alle varie fasi che portano all’aggiudicazione delle sovvenzioni ed al ricorso ad esperti indipendenti. Per evitare inutili aggravi burocratici, tali norme e procedure dovrebbero tener conto in maniera adeguata delle differenze esistenti tra i singoli meccanismi di finanziamento e le tipologie delle azioni indirette. Inoltre, a parere della Corte, tali regole devono essere adottate dalla Commissione in quanto tale, affinché esse siano vincolanti per tutti i servizi della Commissione che attuano il Settimo programma quadro e pubblicate nell’interesse della trasparenza (35) (cfr. considerando 13). |
33. |
Inoltre, diversamente dalla proposta della Commissione, la Corte raccomanda che tali regole coprano la fase di negoziazione, la quale avviene dopo la selezione delle proposte, sulla base di una valutazione comparata effettuata da esperti indipendenti e prima dell’aggiudicazione della sovvenzione (36) [cfr. articolo 16 ed articolo 17, paragrafo 4, lettera a)]. Le regole dovrebbero garantire che l’ambito scientifico non sia modificato dalla Commissione nel corso della negoziazione, a meno che ciò non sia raccomandato dall’esito della valutazione. |
Si raccomandano una procedura centralizzata di verifica e certificazione ex ante dei soggetti giuridici
34. |
Analogamente, la Corte concorda con la proposta secondo cui la Commissione dovrebbe definire regole e procedure più specifiche per la verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti ai programmi quadro di RST [cfr. considerando 14 ed articolo 16, lettera a)]. Nel farlo, occorre però far attenzione che le richieste di documenti e le relative verifiche siano proporzionate al rischio finanziario. Occorre tener conto parimenti della capacità di taluni soggetti giuridici (come gli organismi pubblici o le PMI) di produrre le informazioni richieste. La Corte ritiene che tali regole debbano essere adottate dalla Commissione in quanto organo collegiale, per definire un quadro comune vincolante rispetto a tutti i servizi della Commissione (e le agenzie esecutive) che danno attuazione al Settimo programma quadro. Tuttavia, allo scopo di attenersi scrupolosamente al regolamento finanziario, occorre che vi siano disposizioni tali da permettere alla Commissione di accertare l’esistenza e lo status giuridico dei partecipanti, ma anche di verificarne la capacità operativa e finanziaria. |
35. |
Quasi tutti i soggetti giuridici che prendono parte ai programmi quadro di RST partecipano a svariate azioni indirette, spesso amministrate da servizi diversi della Commissione. Come dimostrato dagli audit della Corte, ciò implica spesso che le medesime informazioni siano richieste più volte. La Corte raccomanda pertanto l’istituzione di un sistema di verifica centralizzato ex ante. Tale sistema dovrebbe permettere lo svolgimento delle verifiche indipendentemente dalla valutazione delle proposte (37). A parere della Corte, devono essere applicati i seguenti principi generali:
|
36. |
Così facendo, la Commissione definirebbe un quadro comune che permetterebbe un approccio coerente alla valutazione del rischio da parte degli ordinatori sottodelegati, in conformità dell’articolo 118 del regolamento finanziario (articolo 182 delle modalità di esecuzione). A sua volta, ciò dovrebbe limitare l’esigenza di presentare garanzie bancarie; la modifica proposta, inoltre, garantirebbe un approccio coerente all’interno della Commissione, evitando inutili aggravi burocratici per i partecipanti al programma quadro di RST ed accelerando la negoziazione delle proposte selezionate. La creazione di una banca dati centrale nel quadro di tale sistema di verifica consentirebbe di proteggere con maggiore efficacia gli interessi finanziari delle Comunità [cfr. considerando 20 ed articolo 16, lettera a)]. |
Aggiudicazione di sovvenzioni sulla base di una decisione della Commissione
37. |
A partire dal 2002, la Commissione ha introdotto una serie di misure per semplificare le procedure che portano all’aggiudicazione delle sovvenzioni nell’ambito dei programmi quadro di RST (39). In particolare, la Commissione ha provveduto, collettivamente, a trasferire alcune attribuzioni a determinati membri della Commissione, delegando ad essi i necessari poteri decisionali, con ulteriore subdelega ai direttori generali. Per il Settimo programma quadro, la Commissione propone un’ulteriore semplificazione della procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni, secondo la quale non sarà più necessaria una decisione della Commissione (cfr. articolo 16, paragrafo 8). |
38. |
La Corte ritiene tuttavia che le sovvenzioni debbano essere aggiudicate sulla base di decisioni adottate dalla Commissione, poiché ai sensi del regolamento finanziario (40) la procedura della decisione è una precondizione per approvare i tassi forfetari negoziati per i costi indiretti, definiti secondo le consuete pratiche di contabilità analitica utilizzate dai partecipanti, ben al di là del 7 % stabilito dal regolamento finanziario (cfr. paragrafi 69 e 70). |
Chiarimento delle regole concernenti gli esperti indipendenti
39. |
La Commissione fa ricorso ad esperti indipendenti per valutare e monitorare le proposte riguardanti azioni indirette ed azioni in corso, nonché la concezione, l’esecuzione ed i risultati dei programmi quadro e dei relativi programmi specifici. A parere della Corte, pertanto, all’articolo 17 deve essere aggiunto il riferimento alle «attività di monitoraggio», affinché vi sia coerenza con la proposta di cui al successivo articolo 27. |
40. |
In considerazione della specificità dei finanziamenti nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, la Corte raccomanda di inserire nell’articolo 17 una clausola concernente specificatamente la nomina di esperti per la valutazione delle proposte relative a progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori. A parere della Corte, ciò dovrebbe rientrare nella sfera di responsabilità del «Consiglio scientifico» del Consiglio europeo della ricerca, o di suoi sottocomitati competenti. Tale diverso approccio non soltanto distinguerebbe i finanziamenti CER da quelle parti del programma quadro che sono gestite direttamente dalla Commissione, ma chiarirebbe altresì la responsabilità del «Consiglio scientifico» nella selezione delle proposte (cfr. anche paragrafo 17). |
Nelle «regole per la partecipazione» occorre specificare l’uso di banche dati comuni e dello scambio elettronico di dati
41. |
A parere della Corte, i sistemi informatici della Commissione dovrebbero permettere l’elaborazione elettronica delle operazioni ad ogni stadio della procedura (41). Nonostante da tempo si sia impegnata a realizzare un sistema di questo tipo, la Commissione non ha ancora provveduto (42). |
42. |
La Corte raccomanda pertanto di specificare, nelle «regole per la partecipazione», l’obbligo di creare banche dati integrate ed un sistema informatizzato comune [cfr. articolo 17, lettera a)]. In questo contesto, la Corte accoglie con favore l’intenzione della Commissione di prevedere la presentazione delle proposte per via elettronica ed un unico meccanismo di registrazione (37), come affermato nella relazione. La Corte raccomanda altresì che questa disposizione sia inserita tra le «regole per la partecipazione» [cfr. articolo 16 ed articolo 17, lettera a)]. |
Le convenzioni di sovvenzione tipo dovrebbero tener conto delle specificità delle soluzioni di finanziamento
43. |
Alla luce della natura estremamente diversificata dei meccanismi di finanziamento proposti nell’allegato III della «decisione», la Corte raccomanda la definizione di convenzioni tipo specifiche per le varie tipologie di attività di RST e per le azioni indirette (cfr. articolo 19). |
44. |
Inoltre, in linea con l’articolo 17, paragrafo 4, il quale prevede l’adozione da parte della Commissione di lettere tipo di nomina per gli esperti indipendenti, la Corte ritiene che le «regole per la partecipazione» debbano prevedere l’adozione formale, da parte della Commissione, di convenzioni di sovvenzione tipo allo scopo di garantire una certa coerenza nell’insieme dei servizi della Commissione (43). |
La struttura di governo delle azioni indirette è eccessivamente complicata
45. |
Sin dall’inizio dei programmi quadro europei di RST, la Comunità ha utilizzato contratti di diritto privato (o convenzioni di sovvenzione) per istituire un rapporto giuridico tra i partecipanti ad un’azione indiretta e la Commissione. All’inizio, questo approccio intendeva rafforzare il coordinamento tra soggetti giuridici di paesi diversi ed incentivare la cooperazione multinazionale. Ciò ha portato tuttavia ad una situazione in cui i singoli partecipanti si considerano contraenti rispetto alla Commissione, oppure la Commissione è vista come un partner attivo del consorzio. Ciò ha determinato un diritto di veto «di fatto» per tutti i partecipanti ad azioni indirette, il che determina spesso in pratica la perdita della flessibilità necessaria al successo della ricerca. |
46. |
A parere della Corte, la Commissione non dovrebbe essere direttamente coinvolta nella gestione delle singole azioni indirette. Tale interpretazione del ruolo della Commissione contribuisce in maniera significativa alle lungaggini burocratiche deplorate da molte parti interessate ai programmi quadro di RST. Ogni consorzio dovrebbe avere la responsabilità di definire la propria struttura decisionale interna, sulla base delle proprie esigenze specifiche, mentre ai singoli partecipanti dovrebbe spettare la responsabilità di accordarsi reciprocamente sulle questioni pertinenti concernenti la gestione dell’azione indiretta. |
47. |
La Corte suggerisce pertanto una struttura di governo semplificata per i consorzi che realizzano azioni indirette, in linea con le precedenti proposte (44). A parere della Corte, i diritti e gli obblighi specifici di ciascun partecipante nei confronti degli altri partecipanti al consorzio dovrebbero essere definiti nell’ambito dell’accordo consortile, o eventualmente, di un altro tipo di accordo scritto. Inoltre, per quanto riguarda l’aggiudicazione delle sovvenzioni, la Corte ritiene che la Commissione dovrebbe stipulare la convenzione di sovvenzione con il coordinatore, il quale agirebbe per conto degli altri partecipanti (cfr. articolo 23). |
48. |
Il principale inconveniente dell’attuale proposta della Commissione risiede nel fatto che ogni convenzione di sovvenzione contiene informazioni specifiche sui singoli partecipanti, complicando perciò inutilmente la gestione delle sovvenzioni e moltiplicando l’esigenza di apportare degli emendamenti nel caso si verifichino delle variazioni tra i partecipanti. Inoltre, secondo la proposta della Commissione, tutti i partecipanti fanno parte della convenzione di sovvenzione stipulata con la Commissione, e pertanto detengono «di fatto» un diritto di veto. |
49. |
La Corte raccomanda quindi di modificare l’articolo 19, in modo tale che soltanto gli elementi essenziali per l’azione indiretta nel suo insieme siano coperti dalla convenzione di sovvenzione, quali:
Tutti gli altri aspetti, compresi gli aspetti finanziari specifici dei singoli partecipanti, dovrebbero essere regolati nell’ambito dell’accordo consortile. Conseguentemente, l’accordo consortile dovrebbe essere stipulato dopo la negoziazione di una proposta selezionata, ma prima della firma della convenzione di sovvenzione o dell’aggiudicazione della sovvenzione sulla base di una decisione della Commissione (cfr. articolo 23 ed articolo 24, paragrafo 2). |
50. |
Nella proposta della Commissione resta poco chiaro come, sul piano giuridico, i partecipanti abbiano accesso alla convenzione di sovvenzione. In particolare, non è chiaro come la convenzione di sovvenzione possa entrare in vigore, a meno che tutti i partecipanti non abbiano delegato il coordinatore (attribuito un mandato) prima della firma della convenzione di sovvenzione. Nella struttura alternativa proposta dalla Corte, l’accordo tra il coordinatore ed i partecipanti al consorzio (mediante il quale il coordinatore è autorizzato ad agire quale rappresentante legale in nome degli altri partecipanti ed a concludere per loro conto una convenzione di sovvenzione giuridicamente vincolante) sarebbe stipulato nell’ambito dell’accordo consortile. |
I diritti e gli obblighi dei partecipanti devono essere definiti, conformemente alla convenzione di sovvenzione, nell’accordo consortile
51. |
In linea con quanto precede, le «regole per la partecipazione» dovrebbero chiarire che, riguardo alla partecipazione, la convenzione di sovvenzione non è l’unica fonte di diritti ed obblighi, ma che l’accordo consortile può aggiungere diritti ed obblighi concernenti i rapporti tra gli stessi partecipanti (cfr. articolo 24). In particolare, in conformità della convenzione di sovvenzione tipo, l’accordo consortile dovrebbe definire:
|
52. |
La Corte raccomanda che la Commissione definisca accordi consortili tipo specifici, fornendo così uno standard comune. Tuttavia, i consorzi dovrebbero essere liberi di adattare questo modello alle proprie esigenze. Diversamente dalle convenzioni di sovvenzione tipo, l’adozione formale di accordi consortili tipo da parte della Commissione non è pertanto considerata necessaria (cfr. articolo 24, paragrafo 3). Tuttavia, la Commissione dovrebbe fornire informazioni, attività di sostegno e formazione, possibilmente durante la fase di negoziazione, in merito alla redazione dei suddetti accordi consortili. |
I coordinatori dovrebbero avere la possibilità di subappaltare le proprie attività amministrative e gestionali
53. |
Data la complessità delle disposizioni amministrative nell’ambito dei programmi quadro di RST, alcuni soggetti giuridici (fra cui i partecipanti principali dal punto di vista scientifico) non desiderano assumere il ruolo di coordinatore. Ciò vale in particolare per le università pubbliche e per le PMI, cui spesso mancano le necessarie strutture amministrative di sostegno. A parere della Corte, il coordinatore dovrebbe avere pertanto la possibilità di subappaltare i compiti amministrativi e gestionali a fornitori di servizi esterni, purché gli altri partecipanti accettino tale esternalizzazione nell’ambito dell’accordo consortile (cfr. articolo 25, paragrafo 3) (45). |
I cambiamenti nella composizione di un consorzio devono avvenire in maniera equa, trasparente e competitiva
54. |
A parere della Corte, pur ammettendo che i soggetti giuridici che aderiscono ad un’azione in corso devono essere selezionati in maniera equa, trasparente e competitiva, il requisito di pubblicare un avviso di selezione mediante gara (competitive call) (46) sarebbe eccessivamente oneroso in termini di tempo e di costi. In pratica, per la maggior parte dei consorzi, sarebbe ingestibile modificare la propria composizione applicando una procedura di questo tipo. La Corte raccomanda pertanto di sopprimere l’articolo 26, paragrafo 3. Tuttavia, a giudizio della Corte, l’obbligo di selezionare i soggetti giuridici che aderiscono ad un’azione in corso in maniera equa, trasparente e competitiva dovrebbe essere sancito nelle convenzioni di sovvenzione tipo [cfr. articolo 19, paragrafo 1, lettera a)]. |
55. |
Soltanto nei casi in cui l’ambito scientifico ed il carattere europeo dell’azione, obbligatorio per legge, siano compromessi da un’eventuale variazione nella composizione del consorzio, la Commissione dovrebbe avere il diritto di opporvisi. In tutti gli altri casi, i cambiamenti dovrebbero rientrare tra le responsabilità dei soggetti giuridici che partecipano all’azione indiretta (cfr. articolo 26, paragrafo 4). |
L’uso di esami di valutazione quale strumento di monitoraggio delle azioni indirette deve essere previsto esplicitamente nelle «regole per la partecipazione»
56. |
La Corte raccomanda di chiarire l’obbligo giuridico della Commissione di monitorare le azioni indirette e l’esecuzione dei programmi, anche con riferimento ai precedenti programmi quadro di RST (cfr. anche l’articolo 7 della «decisione») (47). A parere della Corte, l’attività di monitoraggio della Commissione dovrebbe prevedere esplicitamente l’esame (o l’audizione) quale approccio alternativo al monitoraggio (cfr. articolo 19, paragrafo 4, e articolo 27, paragrafo 2). Inoltre, si potrebbe far ricorso a tali esami di valutazione qualora debba essere esaminata l’eventuale interruzione di un’azione o cessazione della partecipazione di un determinato soggetto giuridico (cfr. articolo 18, paragrafo 5). Per quanto riguarda la nomina degli esperti per valutare le proposte (cfr. paragrafo 40), la Corte ritiene che il monitoraggio dei progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, debba spettare al «Comitato scientifico» o ai suoi sottocomitati competenti (cfr. articolo 27, paragrafo 6). |
I risultati delle attività di monitoraggio dei programmi devono essere presentati ad un comitato di programma composto da rappresentanti degli Stati membri
57. |
Come dimostrato dagli audit della Corte, i comitati di programma svolgono un ruolo importante nel monitoraggio dei programmi quadro di RST. La Corte ritiene pertanto che le «regole per la partecipazione» dovrebbero prevedere che i risultati delle attività di monitoraggio della Commissione, ivi comprese quelle riguardanti precedenti programmi quadro di RST, siano presentati ad un comitato di programma composto da rappresentanti degli Stati membri, in conformità dell’articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (cfr. considerando 17 ed articolo 27). |
Parte 3: Contributo finanziario della Comunità (dall’articolo 29 all’articolo 38)
La Corte accoglie con favore le proposte di semplificare i sistemi di finanziamento
58. |
La Corte accoglie con favore le proposte di semplificare i sistemi di finanziamento (48). La Commissione, tuttavia, dovrebbe chiarire nelle «regole per la partecipazione» per quali tipologie di azioni, forme di sovvenzione, attività specifiche e tipi di costi (vale a dire, diretti o indiretti), si applichino i finanziamenti a tasso forfetario, comprese le tabelle di costi unitari, o i finanziamenti per importi forfetari. A parere della Corte, la base giuridica deve essere esplicita al riguardo, fornendo così certezza giuridica ai partecipanti per quanto riguarda le regole finanziarie, sin dagli inizi del Settimo programma quadro (cfr. articolo 30). |
Per le azioni indirette considerate nel loro complesso, gli importi forfetari dovrebbero essere utilizzati soltanto in caso di necessità
59. |
In considerazione della dimensione della maggior parte delle azioni indirette, la Corte ritiene che gli importi forfetari siano appropriati laddove, all’interno di ciascun progetto, vi siano moduli di lavoro chiaramente definiti, magari collegati al conseguimento di obiettivi intermedi specifici. Tali importi forfetari, inoltre, dovrebbero essere definiti sulla base di un’attenta procedura di negoziazione. L’uso degli importi forfetari determina un problema pratico al momento del pagamento, quando la Commissione deve valutare fino a che punto i moduli di lavoro siano stati completati secondo gli accordi. In particolare, le difficoltà legate all’esecuzione di un regime di questo tipo possono insorgere nelle situazioni in cui i moduli di lavoro abbiano registrato dei ritardi, siano stati completati soltanto in parte, oppure siano stati sostituiti da altre attività. Per quanto riguarda gli importi forfetari per le azioni indirette considerate nel loro complesso, compresi quelli proposti all’articolo 35 per le «reti di eccellenza», la Corte raccomanda un approccio più cauto (cfr. anche i paragrafi 78 e 79). |
60. |
In mancanza di una proposta della Commissione più dettagliata, la Corte suggerisce che l’uso degli importi forfetari per le azioni indirette considerate nel loro complesso debba essere limitato alle «azioni di coordinamento e di sostegno» ed al «sostegno a favore della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori» di cui all’allegato III, lettera a), della «decisione» (cfr. articolo 30, paragrafo 1, delle «regole per la partecipazione»). La Corte incoraggia la Commissione a proseguire le proprie riflessioni su un uso più esteso degli importi forfetari per le azioni indirette considerate nel loro complesso. Ciò dovrebbe essere inserito nella base giuridica dopo aver effettuato una valutazione intermedia delle «regole per la partecipazione» (cfr. articolo 54). |
61. |
Inoltre, la proposta della Commissione contenuta nell’articolo 30, paragrafo 2, relativa alle modalità di calcolo del contributo finanziario della Comunità manca di coerenza e va chiarita utilizzando una terminologia precisa (vale a dire, il «contributo finanziario massimo della Comunità», che deve essere calcolato in riferimento al «bilancio dei costi stimati») (49). |
Deve essere garantita l’osservanza del principio dell’«assenza di profitto»
62. |
Sulla base della proposta della Commissione di modifica del regolamento finanziario, sarà possibile considerare come percettore della sovvenzione la «azione indiretta» nel suo insieme, permettendo così in linea di principio, ai singoli partecipanti di azioni caratterizzate da una molteplicità di partner, di realizzare dei profitti (50). Nell’articolo 31 delle «regole per la partecipazione», va quindi chiarita l’applicabilità del principio dell’«assenza di profitto» rispetto ai singoli partecipanti ad un’azione indiretta. |
Le regole riguardanti il rimborso dei costi devono essere basate sui principi contabili e sulle pratiche di contabilità analitica dei partecipanti
63. |
La Corte raccomanda che l’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), faccia riferimento ai principi contabili del paese in cui il soggetto giuridico è stabilito ed alle pratiche abituali di «contabilità analitica» dei partecipanti. Inoltre, a parere della Corte, il riferimento «all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta ed ottenere i risultati previsti» è sufficiente ad assicurare che siano rimborsati soltanto i costi necessari per realizzare l’azione. |
64. |
A parere della Corte, soltanto le tasse indirette recuperabili devono essere considerate costi non ammissibili. In pratica, alcuni tipi di soggetti giuridici partecipanti (come le organizzazioni non governative, le fondazioni, le associazioni) e le persone fisiche, non hanno la possibilità di recuperare le tasse indirette, come l’imposta sul valore aggiunto (IVA) (51). Le tasse indirette rappresentano pertanto un costo per il partecipante e, in tali casi, le tasse indirette che non possono essere recuperate devono essere rimborsabili [cfr. articolo 31, paragrafo 3, lettera e)]. |
65. |
I principi della «sana gestione finanziaria» esposti nel regolamento finanziario non fanno tuttavia necessariamente parte dei principi e delle pratiche di contabilità analitica dei partecipanti. La Corte raccomanda pertanto che l’ultima parte della frase di cui all’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), sia soppressa. |
Una proposta alternativa su come determinare il contributo finanziario della Comunità in maniera trasparente, solida e facile da amministrare
66. |
In più occasioni, la Corte ha proposto un sistema semplificato per il rimborso dei costi ammissibili nell’ambito dei programmi quadro di RST (52). A parere della Corte, il sistema per calcolare e notificare i costi e determinare il contributo finanziario della Comunità dovrebbe basarsi su un unico sistema dei costi (cfr. paragrafo 94), dovrebbe essere applicabile a tutti i meccanismi di finanziamento e dovrebbe essere sufficientemente flessibile da poter essere utilizzato da tutti i tipi di soggetti giuridici che partecipano ad azioni indirette. Inoltre, affinché il sistema sia trasparente, solido e facile da amministrare, per la notifica dei costi sostenuti devono essere utilizzate il più possibile le abituali pratiche di contabilità (analitica) dei partecipanti. |
Tre categorie di costi diretti
67. |
Questo sistema semplificato dovrebbe prevedere tre categorie di costi diretti («costi del personale», «costi di viaggio e di soggiorno» e «altri costi specifici»), facilmente identificabili ed estrapolabili dal sistema di contabilità (analitica) di qualsiasi partecipante.
|
Costi indiretti basati su tassi forfetari negoziati
68. |
La proposta della Commissione non è chiara per quanto riguarda il tasso forfetario da applicare per la copertura dei costi ammissibili indiretti [vale a dire, non è chiaro se il tasso forfetario corrisponda al tasso del 20 % del modello dei costi totali con spese generali forfetarie (Full Cost Flat Rate — FCF) di cui al Sesto programma quadro, oppure al tasso del 7 % fissato dal regolamento finanziario, in quanto regime applicabile per difetto]. Non sono chiare neppure le circostanze in base alle quali i partecipanti possano optare per il sistema a tasso forfetario. |
69. |
Diversamente dalla proposta della Commissione, la Corte ritiene che i partecipanti debbano poter applicare i tassi forfetari determinati in conformità delle proprie abituali pratiche di contabilità analitica (cfr. paragrafo 38). La «ragionevolezza» di tali tassi dovrebbe essere dimostrata nel corso della negoziazione della proposta, sulla base delle informazioni contabili fornite dai partecipanti e certificata da un revisore esterno al momento del rilascio del certificato di audit [cfr. articolo 34, lettera a)]. |
70. |
A parere della Corte, l’uso dei suddetti tassi forfetari negoziati semplificherebbe drasticamente la notifica dei costi alla Commissione. Soltanto permettendo ai partecipanti di utilizzare il proprio sistema contabile per il calcolo e la notifica dei costi effettivamente sostenuti, essi saranno in grado di osservare integralmente sia le proprie norme interne, sia le «regole per la partecipazione». In pratica, ciò implica che i partecipanti potrebbero addebitare, per i costi indiretti, tassi significativamente superiori al 20 % dei costi diretti, il tasso previsto dai precedenti programmi quadro di RST (53). |
L’aumento dei limiti massimi di finanziamento è giustificato soltanto se si introduce un sistema unico dei costi
71. |
Diversamente dai precedenti programmi quadro di RST, la Commissione propone, all’articolo 33, di aumentare i limiti massimi di finanziamento (vale a dire, le percentuali di rimborso) dal 50 % al 75 % per gli organismi pubblici, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI e, nel contempo, di istituire un sistema unico di rimborso dei costi per il Settimo programma quadro. In pratica, ciò significa che il sistema dei costi aggiuntivi (Additional Cost — AC) usato principalmente da organismi pubblici ed istituti di insegnamento superiore ed il sistema dei costi totali (Full Cost — FC) saranno abbandonati. In passato, la Corte ha criticato il sistema dei costi aggiuntivi perché non consente la verifica della quota di cofinanziamento dei partecipanti e, nella sua attuazione pratica, provoca spesso una discriminazione rispetto ai soggetti giuridici che utilizzano il sistema dei costi totali (54). |
72. |
La Corte appoggia pertanto pienamente la proposta della Commissione in quanto:
Gli effetti dell’eliminazione del tradizionale sistema dei costi aggiuntivi sul finanziamento dei partecipanti saranno compensati dall’aumento dei limiti massimi di finanziamento. In questo modo, la proposta della Commissione impedisce che si verifichi una situazione in cui il Settimo programma quadro si limiterebbe a fornire finanziamenti più elevati rispetto ai precedenti programmi quadro di RST per un impegno nella ricerca sostanzialmente analogo. |
73. |
Per quanto riguarda la proposta della Commissione di elevare, per talune attività nell’ambito delle azioni indirette, il tasso di finanziamento fino al 100 % dei costi ammissibili, la Corte ritiene tale percentuale giustificata unicamente per le attività di gestione e formazione. La Corte ritiene inoltre che le «regole per la partecipazione» dovrebbero affermare chiaramente che, in nessun caso, tale percentuale può essere generalizzata (cfr. articolo 33, paragrafo 4). |
Le disposizioni riguardanti la notifica dei costi ed i certificati di audit non sono sufficientemente esplicite
74. |
A parere della Corte, per ogni periodo dovrebbero essere notificati tutti i costi, consentendo così alla Commissione di verificare l’effettivo cofinanziamento dell’azione indiretta (cfr. articolo 34). |
75. |
La Corte ritiene che le «regole per la partecipazione» debbano specificare l’ambito ed i contenuti dei certificati di audit [cfr. articolo 34, lettera a)] (55). In conformità del regolamento finanziario (56) e delle «regole per la partecipazione», i certificati di audit devono fornire la garanzia che:
|
76. |
I certificati di audit devono essere rilasciati da un revisore esterno o, nel caso degli organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente. Il revisore esterno deve presentare i requisiti di cui all’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984 (57). Le competenze del funzionario pubblico sono determinate invece dalla normativa nazionale e dalle autorità competenti. Il revisore esterno e, nel caso degli organismi pubblici, il funzionario pubblico competente che rilascia il certificato di audit, devono essere indipendenti dal partecipante responsabile della scelta del revisore. |
77. |
I certificati di audit sono un elemento essenziale dei controlli interni della Commissione. A parere della Corte, la Commissione deve pertanto avere accesso alla documentazione ed ai documenti di lavoro dei revisori esterni. L’obbligo di permettere l’accesso dovrebbe essere menzionato nelle convenzioni di sovvenzione tipo e nelle condizioni contrattuali stabilite per il revisore esterno. |
Alle «reti di eccellenza» non dovrebbero essere applicate regole di finanziamento specifiche
78. |
A parere della Corte, non dovrebbero esservi regole specifiche applicabili alle «reti di eccellenza», per cui l’articolo 35 dovrebbe essere soppresso (cfr. anche paragrafo 59). Non è chiaro, inoltre, come la Commissione abbia fissato un importo forfetario di 23 500 euro per anno e per ricercatore. Non vi è alcuna indicazione che tale valore sia stato calcolato sulla base di una valutazione, suffragata da elementi concreti, della struttura dei costi delle «reti di eccellenza» instaurate nell’ambito del Sesto programma quadro. L’applicazione di importi fissi determinati artificiosamente provoca altresì una discriminazione nei confronti di quei soggetti giuridici che sono stabiliti in Stati membri o paesi associati in cui il livello salariale nominale è più elevato. |
79. |
Inoltre, il meccanismo di finanziamento proposto non è coerente con l’obiettivo di sostenere l’integrazione dei soggetti che partecipano alla rete, come affermato nella «decisione», allegato III, lettera a), punto 2, «Reti di eccellenza». Così come è attualmente proposto nelle «regole per la partecipazione», il meccanismo prevede implicitamente il cofinanziamento delle attività di ricerca e non delle attività che contribuiscono all’integrazione delle attività svolte nell’ambito di una cooperazione di più lungo periodo. |
Il «fondo di garanzia» non risolverà le difficoltà incontrate dai beneficiari
80. |
Nell’esperienza della Corte, i principali problemi amministrativi incontrati dai partecipanti nel trattare con la Commissione sono riconducibili sia ai requisiti non standardizzati imposti dai servizi della Commissione in fase di verifica della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti, sia alle richieste eccessive, spesso ripetitive, di informazioni (cfr. paragrafi da 34 a 36). |
81. |
L’introduzione di un «fondo di garanzia», tuttavia, non risolverà tali difficoltà per i partecipanti, e, inoltre, la sua efficacia sotto il profilo dei costi è improbabile (cfr. considerando 20 ed articolo 38) (58).
La Corte raccomanda pertanto di sopprimere il considerando 20 e l’articolo 38. |
Capo III: Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso (dall’articolo 39 all’articolo 52)
Riconoscimento dei diritti di accesso alle conoscenze acquisite per i soggetti collegati
82. |
Quando i partecipanti provengono dal mondo dell’industria, le conoscenze preesistenti per un’azione indiretta spesso non sono di proprietà dei soggetti giuridici partecipanti, quanto piuttosto di un altro soggetto nell’ambito del gruppo industriale. A parere della Corte, ed in linea con l’obbligo di valorizzare le conoscenze acquisite di cui all’articolo 46, paragrafo 1, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite devono essere attribuiti anche ai soggetti collegati a coloro che partecipano ad un’azione indiretta, fatte salve determinate condizioni (cfr. articolo 42 ed articoli 49 e 50). In particolare, il soggetto collegato deve:
La proposta della Corte di riconoscere diritti reciproci di accesso ai soggetti collegati dovrebbe rimuovere questo specifico disincentivo ed accrescere pertanto la partecipazione delle industrie ai programmi quadro di RST. |
Promuovere la valorizzazione delle conoscenze acquisite in proprietà congiunta
83. |
A parere della Corte, la disposizione che consente ai comproprietari di valorizzare le conoscenze acquisite in proprietà congiunta è una proposta costruttiva, perché riduce la possibilità che tali conoscenze non vengano sfruttate a causa della riluttanza di taluni membri dei consorzi a concedere l’autorizzazione per la protezione delle conoscenze. Tuttavia, la proposta della Commissione potrebbe accrescere il rischio che, qualora non siano conclusi preventivamente degli accordi, i partecipanti strutturino il più possibile la propria attività in maniera tale da evitare la proprietà congiunta, il che significa a sua volta che i partecipanti possono essere meno inclini a cooperare. Secondo la Corte, va lasciato al consorzio il compito di decidere come affrontare la proprietà congiunta, in conformità del presente regolamento, della convenzione di sovvenzione e dell’accordo consortile. La Corte raccomanda pertanto di aggiungere l’obbligo di concludere un accordo di proprietà congiunta nell’articolo 40, paragrafo 1, e di sopprimere l’articolo 40, paragrafo 2, lettera b), creando così un incentivo per i partecipanti a stipulare un accordo di proprietà congiunta. |
La notifica alla Commissione del trasferimento di proprietà dovrebbe essere richiesta soltanto in determinate circostanze
84. |
A parere della Corte, non vi è alcuna necessità di carattere generale per cui la Commissione debba essere informata di un trasferimento di proprietà. Tuttavia, qualora il trasferimento non sia compatibile con lo sviluppo della competitività dell’economia europea o con i principi etici, deve esserne data notifica preventiva alla Commissione. La Corte raccomanda che la Commissione stabilisca delle regole che indichino l’orientamento da seguire in casi di questo genere. In tutti gli altri casi, le modalità di trasferimento della proprietà dovrebbero essere decise dai partecipanti (cfr. articoli 42 e 43). |
Nessuna limitazione o esclusione dei diritti di accesso dopo l’aggiudicazione della sovvenzione
85. |
A giudizio della Corte, sarebbe incoerente ed inutile permettere un’ulteriore limitazione o esclusione dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti (vale a dire, tutti i diritti della proprietà intellettuale che sono necessari per attuare l’azione indiretta o valorizzarne i risultati) (cfr. articolo 48). Tale limite o esclusione di specifiche conoscenze preesistenti potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire le azioni indirette, così come originariamente proposte, oppure di diffondere le conoscenze così acquisite. |
86. |
Inoltre, i diritti di accesso devono essere riconosciuti per definizione a tutti i partecipanti ad un’azione indiretta (cfr. articolo 49). Soltanto qualora tali diritti di accesso siano subordinati ad ulteriori condizioni, vi è la necessità di ottenere una richiesta esplicita ed un ulteriore accordo tra le parti interessate. A parere della Corte, i diritti di accesso dovrebbero essere riconosciuti ai soggetti collegati su base di reciprocità, come precedentemente descritto (cfr. paragrafo 82). |
Capo IV: Banca europea per gli investimenti (articolo 53)
È necessario un chiarimento riguardo al «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi»
87. |
Come proposto dalla Commissione nell’allegato III, lettera b), della «decisione», il «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi» consiste nel concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Secondo la Corte, tuttavia, occorre delimitare meglio il campo di applicazione delle attività di finanziamento della BEI per prestiti e garanzie (62) (cfr. considerando 23 ed articolo 53). |
88. |
Per quanto riguarda il «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi», la Corte raccomanda altresì di chiarire se tutte le parti delle «regole per la partecipazione» si applichino alle sovvenzioni alla BEI (fra cui le disposizioni del capo III: «Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso»). |
89. |
Inoltre, secondo la proposta della Commissione, il sostegno finanziario della Comunità alla BEI sarà fornito unicamente sulla base delle disposizioni del regolamento finanziario. Sono necessari tuttavia ulteriori chiarimenti in merito a come e secondo quali regole la BEI assegnerà i propri finanziamenti per prestiti e garanzie. A parere della Corte, detti finanziamenti dovrebbero essere forniti ed amministrati dalla BEI in conformità delle proprie regole, tenendo conto degli orientamenti generali e dei principi stabiliti dalla Commissione nella convenzione di sovvenzione (cfr. articolo 53, paragrafi 2 e 3). |
Capo V: Disposizioni finali (articolo 54)
90. |
In considerazione dei sette anni di programmazione del Settimo programma quadro, le «regole per la partecipazione» dovrebbero prevedere una valutazione ed un’eventuale revisione dopo un certo periodo di tempo. La valutazione intermedia proposta dovrebbe esaminare, in particolare, se sia stata conseguita la prevista semplificazione degli aspetti amministrativi e finanziari e, se necessario, dovrebbe proporre le misure supplementari da adottare (cfr. articolo 54). |
CONCLUSIONE
91. |
La Corte ritiene che, per molti versi, la proposta della Commissione rappresenti un passo importante verso la semplificazione e la flessibilità necessarie per un’esecuzione economica, efficace ed efficiente del Settimo programma quadro. |
92. |
Tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, non sempre i principi ed i criteri che avrebbero dovuto guidare queste modifiche sono stati seguiti e, conseguentemente, la Commissione ha perso l’opportunità di realizzare la richiesta semplificazione. In particolare, a giudizio della Corte, alcune delle proposte della Commissione non sono giustificate e rischiano di complicare inutilmente la gestione del Settimo programma quadro. |
93. |
In altri ambiti, in cui occorrono un’ulteriore semplificazione ed una maggiore flessibilità, la Corte raccomanda alcune modifiche supplementari, quali:
|
94. |
La proposta della Commissione riguardante le «regole per la partecipazione» fornisce alcuni elementi di un sistema semplificato, introducendo in particolare un unico sistema dei costi, ma non riesce a creare un sistema trasparente, solido e facile da amministrare per il calcolo e la notifica dei costi e per determinare il contributo finanziario della Comunità. Il sistema di rimborso dei costi, così come viene proposto, darà luogo ad un sistema eccessivamente complicato e intrinsecamente difficile da verificare per la Commissione. È insufficiente, inoltre, la correlazione tra la struttura proposta per il rimborso dei costi e le informazioni in materia di contabilità (analitica) disponibili a lato dei partecipanti. Conseguentemente, a meno che il legislatore non apporti modifiche significative, l’insoddisfazione dei partecipanti permarrà e l’incidenza e la frequenza dei casi in cui i costi sono sovradichiarati da parte dei partecipanti continuerà ad essere rilevante nell’ambito del Settimo programma quadro. |
Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 5 aprile 2006.
Per la Corte dei conti
Hubert WEBER
Presidente
(1) GU L 248 del 16.9.2002 (modificato nella GU L 25 del 30.1.2003).
(2) GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3.
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(4) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(5) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.
(6) COM(2005) 705 def.
(7) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1. Cfr. anche il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, COM(2006) 9 def. del 17 gennaio 2006 (in particolare l’azione n. 1 di cui all’allegato 1).
(8) GU C 99 del 23.4.2004, pag. 1.
(9) Cfr. la proposta della Commissione COM(2005) 119 def.
(10) Cfr. le proposte della Commissione COM(2005) 439 def., COM(2005) 440 def., COM(2005) 441 def., COM(2005) 442 def., COM(2005) 443 def., COM(2005) 444 def., COM(2005) 445 def. del 21 settembre 2005.
(11) La proposta della Commissione individua nove temi per la ricerca in collaborazione: «Salute», «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Energia», «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», «Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)», «Scienze socioeconomiche e scienze umane» e «Sicurezza e spazio».
(12) Cfr. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul seguito alle decisioni di discarico 2003 — [COM(2005) 448 def. del 19 settembre 2005 e COM(2005) 449 def. del 19 settembre 2005].
(13) Nell’emendamento n. 740, il Parlamento europeo ha accantonato il 10 % degli stanziamenti di bilancio della voce 02 01 02 11 «Altre spese di gestione» da liberare una volta che la Commissione abbia compiuto uno sforzo soddisfacente per semplificare e rendere più efficaci le proprie procedure, in linea con le raccomandazioni espresse dalla Corte nella relazione speciale n. 1/2004.
(14) GU C 13 del 18.1.2006, paragrafo 12.
(15) COM(2006) 42 def. del 7 febbraio 2006.
(16) Cfr. relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 74, 78 e 79.
(17) Nella proposta della Commissione, numerose definizioni sono contenute in altri articoli delle «regole per la partecipazione» (ad esempio, la definizione di «diffusione», «diritti di accesso» o «valorizzazione» nell’articolo 1, oppure di «soggetto giuridico» nell’articolo 4), alcune delle quali però non sono del tutto coerenti con il loro uso in altre parti della base giuridica (ad esempio, la proposta definizione di «azioni indirette» nell’articolo 1). In altri casi, alcuni termini sono utilizzati nella base giuridica, ma ne manca la definizione (è il caso, ad esempio, della definizione di «progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori» all’articolo 9, di «coordinatore» agli articoli 23 e 25 o di «entrate» all’articolo 31).
(18) Per quanto riguarda la partecipazione di organismi dei paesi candidati, l’allegato III afferma che un contributo supplementare, a condizioni analoghe, potrebbe essere erogato dagli strumenti finanziari di preadesione.
(19) Cfr. parere n. 2/2005 della Corte, paragrafi 10 e 11.
(20) Cfr. parere n. 10/2005 della Corte, paragrafi 46 e 47.
(21) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(22) Cfr. la «decisione», allegato III, lettera a), punto 4, «Progetti individuali».
(23) Quando all’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca saranno affidati i poteri esecutivi spettanti alla Commissione ai sensi dei trattati, si dovranno applicare ad essa le disposizioni dell’articolo 54 del regolamento finanziario. In particolare, i compiti esecutivi delegati dovranno essere definiti con chiarezza ed essere oggetto di ampia vigilanza (cfr. anche paragrafo 40).
(24) Per quanto riguarda i diversi ruoli dell’audit esterno e del controllo interno, cfr. anche la proposta della Corte di un quadro integrato di controllo interno, quale descritto nel parere n. 2/2004 della Corte.
(25) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(26) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(27) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(28) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.
(29) Cfr. relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 18 e 78.
(30) Cfr. articolo 160 del regolamento finanziario (articolo 229, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione).
(31) L’ultima frase dell’allegato III, lettera a), punto 3, «Azioni di coordinamento e di sostegno» recita come segue: «Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte». La frase andrebbe sostituita dalla seguente: «Oltre alle sovvenzioni, in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione, tali azioni possono essere realizzate anche mediante appalti pubblici per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di bandi di gara; borse di studio, ricerca o formazione e premi a seguito di concorso; contributi finanziari ad un’organizzazione; onorari destinati ad esperti indipendenti».
(32) Cfr. anche la proposta della Corte di una struttura di governo semplificata per i consorzi che svolgono azioni indirette con una pluralità di partner (cfr. paragrafi da 45 a 52).
(33) Tuttavia, nell’articolo 14 della proposta della Commissione non compare alcuna disposizione specifica per borse e premi (cfr. anche articolo 30, paragrafo 1).
(34) Cfr. proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» [COM(2005) 440 def. del 21 settembre 2005], articolo 6, paragrafo 3: «Il programma di lavoro stabilisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell’ambito dei regimi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri concerneranno l’eccellenza, l’impatto e l’attuazione. In questo ambito potranno essere ulteriormente elaborati o completati nel programma di lavoro dei criteri aggiuntivi, i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi».
(35) Cfr. anche relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 88, 92 e 128.
(36) Va rilevato che il termine «selezione» si riferisce alla redazione, da parte della Commissione, sulla base dei risultati della valutazione, di un elenco di proposte che hanno superato la soglia minima di valutazione (magari con un elenco di riserva, nel caso in cui durante il periodo di negoziazione si rendano disponibili finanziamenti supplementari), nonché l’elenco delle proposte da respingere (perché non ammissibili, perché non hanno raggiunto la soglia minima di valutazione, o perché non possono essere finanziate a causa dei limiti di bilancio).
(37) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 92 e 122.
(38) Va rilevato che, come punto di partenza, la Commissione potrebbe costituire un primo insieme di documentazione di supporto, utilizzando il proprio archivio dei documenti finora richiesti a tutti i soggetti giuridici che hanno partecipato ai precedenti programmi quadro di RST.
(39) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 66.
(40) Cfr. articolo 117 del regolamento finanziario (articolo 181 delle modalità di esecuzione).
(41) Questi stadi comprendono in particolare: la presentazione delle proposte per via elettronica, l’individuazione e la selezione degli esperti, la valutazione e la selezione delle proposte, la negoziazione delle proposte, l’aggiudicazione e la gestione delle sovvenzioni, la ricezione dei risultati dei progetti (relazioni e rendiconti finanziari, ad esempio), nonché la comunicazione con i partecipanti.
(42) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 86 e 138; relazione annuale della Corte concernente l’esercizio 2004, paragrafo 6.10.
(43) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 111.
(44) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 115.
(45) I servizi subappaltati potrebbero essere successivamente rimborsati dalla Commissione nella misura definita per le attività di «gestione e formazione», così come disposto dall’articolo 33, paragrafo 4.
(46) Il termine «competitive call» («bando di gara» nella traduzione italiana della proposta — n.d.t.) è già stato utilizzato nel Sesto programma quadro, ma non è stato definito sul piano giuridico. Da allora, la Commissione ha fornito linee guida informali su come attuare tale avviso di selezione mediante gara (in generale, la procedura è simile a quella di un «invito a presentare proposte»). La Commissione non ha fornito informazioni circa il numero dei casi nei quali tale procedura è stata effettivamente eseguita.
(47) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 62.
(48) Relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2004, paragrafo 6.47; relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 36 a 39 e paragrafo 139.
(49) Va rilevato che questo calcolo deve essere fatto considerando le diverse attività svolte dai singoli partecipanti (ad esempio attività di gestione e di formazione, per le quali sono applicati tassi di cofinanziamento diversi), l’applicazione di importi forfetari o tassi forfetari a seconda delle attività specifiche, le specifiche strutture di costo dei soggetti giuridici partecipanti e i diversi limiti massimi di finanziamento di cui all’articolo 33. Naturalmente, tale principio è applicabile anche al rimborso dei costi ammissibili, come previsto all’articolo 31.
(50) Parere n. 10/2005 della Corte, paragrafo 44.
(51) La proposta della Commissione di non considerare ammissibili soltanto le tasse indirette «identificabili» può indurre i partecipanti a nascondere l’IVA nei propri rendiconti.
(52) Relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2001, paragrafo 4.47; relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 36 a 40 e paragrafo 115; parere n. 3/2005, paragrafo 13.
(53) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 30 a 33.
(54) Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 23 a 26.
(55) Parere n. 2/2004, paragrafo V: «I sistemi di controllo interno dovrebbero basarsi su una sequenza di procedure di controllo, all’interno della quale ogni livello dovrebbe avere obiettivi ben specifici che tengano conto del lavoro svolto dagli altri. Le dichiarazioni di spese o di costi superiori a una certa soglia dovrebbero essere accompagnate da una certificazione e da una relazione da parte di un revisore indipendente, basate su norme comuni in materia di approccio e contenuti».
(56) Cfr. articolo 117 del regolamento finanziario (articolo 180, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione).
(57) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.
(58) Parere n. 2/2004, paragrafo VIII: «I sistemi di controllo interno presuppongono un giusto equilibrio tra il costo del controllo di un particolare settore di bilancio e i benefici che ne risultano in termini di contenimento, entro un livello accettabile, del rischio di perdita e d’irregolarità».
(59) Gli emendamenti proposti dalla Corte per aumentare l’autonomia dei consorzi (cfr. articoli 18, 19 e da 23 a 26), nonché la verifica, da parte della Commissione, dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti [cfr. articolo 16, lettera a)] dovrebbero ridurre i rischi potenziali per il bilancio della Comunità, tanto che, nella maggioranza dei casi, l’ordinatore non dovrebbe invocare una fideiussione solidale costituita da un terzo oppure una garanzia irrevocabile e condizionata (le quali, ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, sono obbligatorie se il prefinanziamento supera l’80 % dell’importo totale della sovvenzione).
(60) Va rilevato che la Commissione, nell’articolo 38, paragrafo 2, propone che i seguenti soggetti non siano tenuti a contribuire al «fondo di garanzia»: organismi pubblici, soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, alle azioni di ricerca di «frontiera», e alle azioni destinate a gruppi specifici, ad eccezione delle azioni destinate alle PMI.
(61) Cfr. anche il parere n. 10/2005, paragrafi 20 e 22.
(62) In particolare, occorre anche chiarire se, sulla base della formulazione contenuta nell’allegato III della «decisione», il campo di applicazione si estenda alle azioni al di là del Settimo programma quadro, come i progetti Eureka, oppure se le azioni diverse da quelle descritte all’allegato III (vale a dire, iniziative congiunte nel campo delle tecnologie, grandi progetti — inclusi i progetti Eureka, e le nuove infrastrutture per la ricerca) possano essere beneficiarie delle attività di finanziamento della BEI per prestiti e garanzie.
ALLEGATO
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE
COM(2005) 705 def. — Regolamento
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (Testo rilevante ai fini del SEE) |
Modifiche proposte dalla CORTE DEI CONTI nel parere n. 1/2006 |
(cfr. paragrafo del parere n. 1/2006) |
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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, |
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visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 167 e l’articolo 172, secondo comma, |
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vista la proposta della Commissione (1), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), |
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visto il parere della Corte dei conti (3), |
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deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4), |
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CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: |
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15, 16 |
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[nuovo «considerando»(4bis)] Il presente regolamento si applica altresì alle attività finanziate nel quadro del Consiglio europeo di ricerca (CER). |
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22, 23, 24 |
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[nuovo «considerando»(11bis)] La Commissione dovrebbe attuare il Settimo programma quadro conformemente ai principi di un quadro di controllo interno integrato. |
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32, 33 |
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34, 35, 36 |
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18, 19 |
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57 |
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34, 35, 36, 80, 81 |
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: |
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CAPO I Disposizioni introduttive |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Oggetto |
Oggetto e campo di applicazione |
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Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, qui di seguito le «azioni indirette». |
[1.] Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, qui di seguito le «azioni indirette» , eccetto nei casi previsti al paragrafo 8 del presente articolo. |
20, 21 |
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Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del Settimo programma quadro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2 342/2002 (qui di seguito «le modalità di esecuzione»). |
[2.] Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del Settimo programma quadro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (qui di seguito «le modalità di esecuzione»). |
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Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del Settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione». |
[3.] Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del Settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione». |
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Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «valorizzazione». |
[4.] Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «valorizzazione». |
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Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso». |
[5.] Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso». |
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[6.] Il presente regolamento si applica alle azioni finanziate nel quadro del Consiglio europeo della ricerca (CER). |
2, 17 |
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[7.] Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni concesse alla Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di contribuire all’approvvigionamento e all’allocazione di capitali per i prestiti e le garanzie da questa accordati, per quanto riguarda le azioni di cui all’allegato III della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro. |
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[8. spostato dal 21o considerando] Icontributi della Comunità ad un’impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell’articolo 171 o dell’articolo 169 del trattato, di cui all’allegato III, lettera b), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. |
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Articolo 2 |
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14 |
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Definizioni |
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Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d’esecuzione, si intende per: |
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20, 21 |
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Articolo 3 |
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Riservatezza |
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Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti loro trasmessi come materiale riservato. |
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CAPO II Partecipazione |
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PARTE 1 CONDIZIONI MINIME |
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Articolo 4 |
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Principi generali |
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Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato. |
Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato. |
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Un soggetto giuridico è una persona fisica o una persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. |
[ Un soggetto giuridico è una persona fisica o una persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. ] |
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Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato. |
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Articolo 5 |
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22, 23, 24 |
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Condizioni minime |
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Articolo 6 |
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Indipendenza |
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Articolo 7 |
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22, 23, 24 |
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Azioni indirette concernenti i paesi partner nell’ambito della cooperazione internazionale |
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Per i progetti in collaborazione che comportano la partecipazione di paesi partner nell’ambito della cooperazione nazionale, alle stesse condizioni degli Stati membri o dei paesi associati, specificati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti: |
Per i progetti in collaborazione, di cui all’allegato III, lettera a), sezione 1 della decisione […/…], che comportano la partecipazione di paesi partner nell’ambito della cooperazione nazionale, alle stesse condizioni degli Stati membri o dei paesi associati, specificati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti: |
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Articolo 8 |
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Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori |
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Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico. |
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Il primo paragrafo non si applica alle azioni di coordinamento di progetti di ricerca. |
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Articolo 9 |
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2 |
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Progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori |
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Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. |
[1.] Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, di cui all’allegato III, lettera a), sezione 4 della decisione […/…], la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. |
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[2.] La Commissione adotta le misure appropriate per garantire la trasferibilità delle sovvenzioni destinate ai progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori finanziati nel quadro del Consiglio europeo di ricerca, fra i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati . |
25, 26 |
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Articolo 10 |
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24 |
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Partecipanti unici |
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Laddove le condizioni minime per un’azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato. |
Laddove le condizioni minime per un’azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, come i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) o le organizzazioni internazionali di interesse europeo, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato. |
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Articolo 11 |
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Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi |
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La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capitolo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti. |
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Articolo 12 |
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Condizioni aggiuntive |
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Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capitolo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti. |
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Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell’azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento. |
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PARTE 2 PROCEDURE |
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SOTTOPARTE 1 INVITI A PRESENTARE PROPOSTE |
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Articolo 13 |
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Inviti a presentare proposte |
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20, 21 |
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Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al Settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati. |
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Articolo 14 |
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20, 21, 27, 28 |
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Eccezioni |
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La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito: |
Conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità d’esecuzione, L la Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito: |
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SOTTOPARTE 2 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE |
SOTTOPARTE 2 VALUTAZIONE, SELEZIONE, NEGOZIAZIONE DELLE PROPOSTE E ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
30, 31 |
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Valutazione, selezione e aggiudicazione |
Principi di V v alutazione , e criteri di selezione e aggiudicazione |
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Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull’applicazione di questi criteri. |
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[1bis.] Possono essere definiti, in particolare, criteri specifici di selezione e di aggiudicazione per progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori finanziati nel quadro del Consiglio europeo di ricerca. |
31 |
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[1ter.] Qualora i programmi di lavoro o gli inviti a presentare proposte lo prevedano espressamente, possono essere effettuate valutazioni a distanza. |
4, 31 |
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31 |
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Articolo 16 |
Articolo 16 |
32, 33 |
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Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione |
Procedure di presentazione, valutazione, selezione , negoziazione e aggiudicazione |
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[3bis.] Salvo disposizione contraria del programma di lavoro, le proposte di azioni indirette devono essere presentate elettronicamente. |
4 |
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[4bis. spostato dall’articolo 15, paragrafo 3] Le proposte di azioni indirette sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione. |
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[5.] L’esito della valutazione sarà comunicato per iscritto ai partecipanti. Nel caso di azioni indirette proposte da un consorzio, l’esito della valutazione e le informazioni concernenti la selezione della proposta potranno essere comunicate solo al coordinatore. |
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[ 6.] Per quanto riguarda le proposte selezionate, la Commissione può concordare, se necessario, con i partecipanti eventuali modifiche degli aspetti scientifici, operativi e finanziari dell’azione indiretta, nei limiti del programma di lavoro e dell’invito a presentare proposte, e tenendo conto dei risultati della valutazione della proposta . |
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[7.] Applicando la procedura di verifica stabilita all’articolo 16bis, la Commissione si accerta che i partecipanti possiedano la capacità operativa e finanziaria necessaria per svolgere l’azione indiretta nel modo e al momento opportuno. |
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[8.] La Commissione attribuisce sovvenzioni a favore delle proposte le cui negoziazioni abbiano avuto esito positivo. Tutte le altre proposte vengono respinte. |
37, 38 |
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Articolo 16bis |
34, 35, 36, 42 |
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Verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette |
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La Commissione è responsabile della verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette. La verifica avviene sulla base di documenti giustificativi appropriati forniti dal partecipante, i quali devono consentire di valutarne l’esistenza e lo status giuridico nonché la capacità finanziaria e operativa. La documentazione suddetta deve essere aggiornata periodicamente, od ogniqualvolta la Commissione lo richieda. Onde evitare duplici verifiche, la Commissione certifica l’esito positivo della verifica; tale attestazione sarà ritenuta, fino a nuovo avviso, sufficiente per tutte le proposte presentate dal medesimo partecipante. La Commissione instaura a tal fine un sistema di verifica e di attestazione uniche, adottando e pubblicando norme specifiche. |
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Articolo 17 |
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39 |
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Nomina di esperti indipendenti |
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Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. |
Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. |
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Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei |
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La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco. |
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Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. |
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[2bis.] Per la valutazione e il monitoraggio dei progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, la Commissione nomina degli esperti in base a una proposta del Consiglio scientifico del Consiglio europeo di ricerca. |
40 |
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44 |
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[ 4bis.] La Commissione adotta e pubblica le norme che disciplinano la nomina e il ricorso a esperti indipendenti. |
32, 33 |
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Articolo 17bis |
4, 41, 42 |
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Basi di dati e scambio elettronico di dati |
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[1.] La Commissione adotta le misure appropriate affinché i dati relativi a tutte le azioni indirette finanziate nell’ambito del Settimo programma quadro vengano registrati e trattati in basi di dati integrate e in un sistema informatizzato comune . |
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[2.] La Commissione incoraggia lo scambio elettronico di dati per tutti gli aspetti relativi alla gestione delle proposte e delle sovvenzioni . |
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SOTTOPARTE 3 ATTUAZIONE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE |
SOTTOPARTE 3 ATTUAZIONE DELLE AZIONI INDIRETTE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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Aspetti generali |
Aspetti generali Disposizioni relative all’attuazione delle convenzioni di sovvenzione |
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56 |
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Articolo 19 |
Articolo 19 |
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
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Disposizioni generali per l’adesione alle convenzioni di sovvenzione |
Disposizioni generali per le l’adesione alle convenzioni di sovvenzione |
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Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta. |
Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta . |
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[1bis. spostato dall’articolo 18, paragrafo 2] Per ciascuna azione indiretta, ad eccezione di quelle elencate all’articolo 14, la La Commissione elabora, servendosi delle convenzioni tipo di cui all’articolo 19, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e il coordinatore che agisce per conto dei i partecipanti. |
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56 |
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[8bis. spostato dal 16o considerando] Gli accordi di sovvenzione tipo conclusi per ciascuna azione prevedono dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite da l i regolament o i n. 2185/96, n. 1073/1999 e n. 1074/1999 del Consiglio. |
19 |
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Articolo 20 |
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Disposizioni concernenti i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione |
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A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite. |
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Articolo 21 |
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Disposizioni relative alla risoluzione |
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La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua risoluzione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di mancata esecuzione o di violazione, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante. |
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Articolo 22 |
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Disposizioni speciali |
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[5. spostato dall’articolo 47] Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori, i partecipanti si adoperano per garantire la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche in materia di diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti. |
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Articolo 23 |
Articolo 23 |
45, 46, 47, 48, 49, 50 |
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Firma ed adesione |
Firma ed adesione nel caso di azioni indirette che interessano più partner |
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La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione. |
[1.] La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore, che agisce per conto degli altri partecipanti, e della Commissione. |
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Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito. |
Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito all’accordo consortile. |
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[2.] [ Le modifiche della composizione del consorzio richiedono l’approvazione scritta della Commissione, conformemente all’articolo 26, paragrafo 4. ] |
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SOTTOPARTE 4 CONSORZI |
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Articolo 24 |
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51, 52 |
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Accordi consortili |
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Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso «l’accordo consortile» che disciplina: |
[1.] Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso «l’accordo consortile» che disciplina: . |
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Quest’ultimo può stabilire ulteriori diritti e obblighi dei partecipanti ad un’azione indiretta, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione, e disciplina: |
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[2.] L’accordo consortile è concluso fra tutti i partecipanti che intendono partecipare ad un’azione indiretta prima della firma della convenzione di sovvenzione da parte del coordinatore. |
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[3.] Conformemente al presente regolamento, la Commissione stabilisce accordi consortili tipo specifici per ciascuno dei regimi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro. |
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Articolo 25 |
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45, 46, 47, 48, 49, 50 |
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Coordinatore |
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Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione. |
Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione . |
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[3.] Qualora l’accordo consortile lo preveda, il coordinatore può subappaltare le proprie funzioni amministrative e gestionali, nel rispetto dell’articolo 33, paragrafo 4. |
53 |
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Articolo 26 |
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54, 55 |
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Modifiche della composizione del consorzio |
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55 |
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Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l’assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all’articolo 15 e all’articolo 17. |
Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l’assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all’articolo 15 e all’articolo 17. |
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Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione. |
[Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.] |
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SOTTOPARTE 5 CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI INDIRETTE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI |
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Articolo 27 |
Articolo 27 |
39, 56 |
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Monitoraggio |
Monitoraggio ed esame |
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La Commissione controlla l’attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell’articolo 19, paragrafo 4. |
[1.] La Commissione controlla l’attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell’articolo 19, paragrafo 4. |
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In particolare la Commissione controlla l’attuazione del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1. |
… |
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[2.] La Commissione può inoltre procedere all’esame delle azioni indirette su base periodica, o ad azioni ultimate . Tali esami possono essere svolti anche per stabilire se si debba porre fine all’azione indiretta conformemente all’articolo 18, paragrafo 5. |
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A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. |
A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. |
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La Commissione controlla il Settimo programma quadro, i suoi programmi specifici e se del caso, i programmi quadro precedenti, avvalendosi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti, designati a norma dell’articolo 17, che la consigliano nell’attuazione della politica di ricerca della Comunità. |
[3.] La Commissione controlla il Settimo programma quadro, i suoi programmi specifici e, se del caso, i programmi quadro precedenti, avvalendosi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. Essa può inoltre chiedere consiglio costituire gruppi di esperti indipendenti, designati a norma dell’articolo 17, che la consigliano nell’ sull’attuazione della politica di ricerca della Comunità. |
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[4. spostato da sopra] A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. |
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[5.] La Commissione presenta i risultati delle sue attività di monitoraggio a un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, da essa presieduto, in conformità degli articoli 1-3 del presente articolo. |
57 |
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[6.] La responsabilità del monitoraggio delle azioni di ricerca «di frontiera» su iniziativa del ricercatore finanziate nel quadro del CER incombe al Consiglio scientifico del CER o ai relativi sottocomitati competenti. |
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Articolo 28 |
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Informazioni da mettere a disposizione |
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Tuttavia i destinatari considereranno tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza. |
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SEZIONI PARTE* 3 * (C.D.T.) CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ |
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SOTTOPARTE 1 AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO E FORME DI SOVVENZIONE |
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Articolo 29 |
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Ammissibilità al finanziamento |
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Articolo 30 |
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Tipi di sovvenzione |
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3, 58, 59, 60, 61 |
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Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfetario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e importi forfetari. |
Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfetario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e importi forfetari. |
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Gli importi forfetari per l’insieme delle azioni indirette possono essere utilizzati solo per azioni di coordinamento e di sostegno nonché per le azioni relative alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori. |
60 |
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Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi. |
Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi . |
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61 |
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Articolo 31 |
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Rimborso dei costi ammissibili |
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Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto. |
Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto. L’esistenza o meno di un profitto viene determinata a livello di ciascun partecipante. |
62 |
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63, 65 |
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64 |
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Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi. |
Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi. |
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|||||||
Articolo 32 |
Articolo 32 |
66, 67, 68, 69, 70 |
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Costi diretti ammissibili e costi indiretti ammissibili |
Costi diretti ammissibili e costi indiretti ammissibili |
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[1bis.] I costi diretti possono comprendere le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, nonché altri costi specifici. |
67 |
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[1ter.] I costi relativi al personale comprendono la retribuzione e le spese relative al personale assunto direttamente da un partecipante. Tali costi sono imputati in base alle indicazioni fornite dal partecipante in merito al tempo effettivamente dedicato dal personale in questione all’azione indiretta. Un partecipante può dichiarare dei costi medi o tariffe unitarie per categorie specifiche di personale, a condizione che siano stati stabiliti conformemente alle pratiche di contabilità analitica abituali del partecipante. |
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[1quater] Le spese di viaggio e di soggiorno del personale che partecipa ad un’azione indiretta vengono dichiarate come costi effettivamente sostenuti o basati su tariffe unitarie, a condizione che siano stati stabiliti conformemente alle pratiche di contabilità analitica abituali del partecipante o che siano basati su tariffe unitarie stabilite dalla Commissione. |
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[1quinquies] Altri costi specifici, quali attrezzature durature, canoni di utenza, i beni di consumo e il subappalto sono ammissibili solo se definiti nella convenzione di sovvenzione. |
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68, 69, 70 |
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68 |
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Articolo 33 |
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3, 71, 72, 73 |
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Limiti massimi di finanziamento |
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Tuttavia, nel caso di organismi pubblici, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75% dei costi totali ammissibili . |
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71, 72 |
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73 |
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Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione. |
Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione. |
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Articolo 34 |
Articolo 34 |
74 |
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Rapporti e audit dei costi ammissibili |
Rapporti sui e audit dei costi ammissibili |
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Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all’azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit. |
Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all’azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit. |
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Articolo 34bis |
69, 75, 76, 77 |
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Certificati di audit |
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[1.] I costi notificati vengono certificati conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità di esecuzione. |
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[2.] In applicazione del presente regolamento e delle disposizioni della convenzione di sovvenzione, i certificati di audit devono garantire che: |
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[3.] I certificati di audit sono rilasciati da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente. Il revisore esterno deve rispettare le condizioni stabilite dall’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. Le competenze del funzionario pubblico devono essere stabilite dalla normativa nazionale e dalle autorità competenti. Il revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, il funzionario pubblico competente che rilascia il certificato di audit, deve essere indipendente dal partecipante incaricato di designare il revisore. |
76 |
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[4.] La Commissione ha accesso alla documentazione giustificativa concernente i certificati di audit in questione. |
77 |
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Articolo 35 |
Articolo 35 |
59, 78, 79 |
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Reti di eccellenza |
Reti di eccellenza |
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Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione. |
Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione. |
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Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione. |
Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione. |
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SOTTO SEZIONE PARTE* 2 * (C.D.T.) PAGAMENTO, DISTRIBUZIONE, RECUPERO E GARANZIE |
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Articolo 36 |
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Pagamento e ripartizione |
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Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione. |
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Articolo 37 |
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Recupero |
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La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario. |
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Articolo 38 |
Articolo 38 |
3, 80, 81 |
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Somme trattenute per la copertura dei rischi |
Somme trattenute per la copertura dei rischi |
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I partecipanti di cui alle lettere a) e b) sono responsabili dei loro debiti. |
I partecipanti di cui alle lettere a) e b) sono responsabili dei loro debiti . |
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CAPO III Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso |
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PARTE 1 CONOSCENZE ACQUISITE |
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SOTTOPARTE 1 PROPRIETÀ |
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Articolo 39 |
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Proprietà delle conoscenze acquisite |
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Articolo 40 |
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83 |
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Proprietà congiunta delle conoscenze acquisite |
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[3.] La Commissione stabilisce accordi tipo di proprietà congiunta conformemente al presente regolamento. |
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Articolo 41 |
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Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici |
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Per le azioni destinate a gruppi specifici, di cui all’allegato III, lettera a), sezione 6, della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, non si applicano gli articoli 39, paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite diventano di proprietà congiunta del gruppo specifico che beneficia dell’azione. |
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Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell’allegato tecnico della convenzione di sovvenzione. |
Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i dei diritti esclusivi sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell’allegato tecnico della convenzione di sovvenzione. |
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Articolo 42 |
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82, 84 |
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Trasferimento di conoscenze acquisite |
Trasferimento di dei diritti di proprietà e di accesso concernenti le conoscenze acquisite |
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[1bis.] Le conoscenze acquisite sono accessibili anche ai soggetti collegati ai partecipanti che hanno svolto i lavori da cui risultano tali conoscenze se la società affiliata:
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Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato. |
Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato. |
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[2bis.] La notifica preventiva agli altri partecipanti alla medesima azione non è necessaria [un] anno dopo
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Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo. |
Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo. |
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Articolo 43 |
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84 |
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Tutela della competitività europea e dei principi etici |
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Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva ad un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea o ai principi etici. |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, del presente regolamento, P per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva ad un soggetto giuridico a terzi che non siano stabilitoi in uno Stato membro o in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea o ai principi etici. |
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In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate. |
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SOTTOPARTE 2 PROTEZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE |
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Articolo 44 |
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Protezione di conoscenze acquisite |
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Qualora un partecipante faccia valere un interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata. |
Qualora un partecipante faccia valere un interesse legittimo, deve, comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata. |
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In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. |
In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. |
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Articolo 45 |
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Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità |
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Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l’aiuto del sostegno finanziario della Comunità. |
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La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione. |
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Articolo 46 |
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Valorizzazione e diffusione |
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82 |
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A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi. |
A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi, entro un termine da concordare fra i partecipanti nell’ambito dell’accordo consortile o di qualsiasi altro accordo scritto, qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali alle conoscenze acquisite o preesistenti risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi. |
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Articolo 47 |
Articolo 47 |
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Diffusione nell’ambito delle azioni di ricerca «di frontiera» |
Diffusione nell’ambito delle azioni di ricerca «di frontiera» |
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Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, i partecipanti si adoperano per garantire la diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti. |
[spostato all’articolo 22, paragrafo 5] Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, i partecipanti si adoperano per garantire la diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti. |
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PARTE 2 DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E ALLE CONOSCENZE ACQUISITE |
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Articolo 48 |
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85 |
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Conoscenze preesistenti coperte |
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Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici. |
Mediante accordo consortile scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici. |
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Articolo 49 |
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82, 86 |
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Principi generali |
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[ 1bis.] I diritti di accesso ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 sono concessi ai partecipanti e ai soggetti ad essi collegati a condizione che:
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Articolo 50 |
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82 |
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Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette |
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Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. |
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Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione. |
Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti nell’accordo consortile prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione. |
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Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti. |
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Articolo 51 |
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Diritti di accesso ai fini della valorizzazione |
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Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito. |
Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito, se non diversamente convenuto nell’accordo consortile. |
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Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito. |
Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo consortile. |
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I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa. |
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Articolo 52 |
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Disposizioni aggiuntive concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di«frontiera»e le azioni destinate a gruppi specifici |
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CAPO IV Banca europea per gli investimenti |
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2, 20, 21, 87, 88, 89 |
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Articolo 53 |
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89 |
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89 |
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CAPO V Disposizioni finali |
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Articolo 54 |
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60, 90 |
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. |
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. |
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Il presente regolamento può essere rivisto, su riserva di una valutazione intermedia svolta dalla Commissione entro il 2010. |
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Fatto a Bruxelles, il |
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Per il Parlamento europeo |
Per il Consiglio |
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Il presidente |
Il presidente |
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(1) GU C […], […], pag. […].
(2) GU C […], […], pag. […].
(3) GU C […],[…], pag. […].
(4) Parere del Parlamento europeo dell’aprile 2005 e decisione del Consiglio del […].
(5) GU C […], […], pag. […].
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).
(8) Attualmente, disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e allo sviluppo, (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5 ). Cfr. inoltre l’articolo 8 dell’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994).
(9) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(10) GU C […], […], pag. […].