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Document 52006AA0001

Parere n. 1/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

GU C 203 del 25.8.2006, p. 1–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 203/1


PARERE N. 1/2006

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

(ai sensi dell’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)

(2006/C 203/01)

INDICE

1-8

INTRODUZIONE

9-13

OSSERVAZIONI GENERALI

9-12

La proposta della Commissione perde l’opportunità di operare un cambiamento radicale

13

Proposte chiave per garantire ai partecipanti ulteriore flessibilità e semplificazione

14-90

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

14

Osservanza dell’accordo interistituzionale riguardante la redazione dei testi giuridici

15-16

Obbligo della Commissione di monitorare il rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo

17

Applicabilità delle «regole per la partecipazione» alle attività finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca (CER)

18-19

Distinzione tra controllo interno e audit esterno

20-21

Capo I: Disposizioni introduttive (dall’articolo 1 all’articolo 3)

22-81

Capo II: Partecipazione (dall’articolo 4 all’articolo 38)

22-26

Parte 1: Condizioni minime (dall’articolo 4 all’articolo 12)

27-57

Parte 2: Procedure (dall’articolo 13 all’articolo 28)

58-81

Parte 3: Contributo finanziario della Comunità (dall’articolo 29 all’articolo 38)

82-86

Capo III: Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso (dall’articolo 39 all’articolo 52)

87-89

Capo IV: Banca europea per gli investimenti (articolo 53)

90

Capo V: Disposizioni finali (articolo 54)

91-94

CONCLUSIONE

Allegato «Regole per la partecipazione»

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 248, paragrafo 4, e l’articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 160 C, paragrafo 4, e l’articolo 183,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 183,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005 (2), che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3),

vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (4) e l’articolo 8 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Organizzazione mondiale del commercio, OMC) (5),

vista la «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)» (6), presentata dalla Commissione, di seguito «regole per la partecipazione»,

vista la richiesta di parere su tale proposta, formulata dalla Commissione nel preambolo delle «regole per la partecipazione»,

vista la richiesta di parere su questa proposta, presentata dal Parlamento europeo alla Corte dei conti il 2 marzo 2006,

considerando che, ai sensi dell’articolo 163, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie in virtù del trattato;

considerando che, ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a)

attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;

b)

promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c)

diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;

d)

impulso alla formazione ed alla mobilità dei ricercatori della Comunità;

considerando che, ai sensi dell’articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l’attuazione del programma quadro pluriennale il Consiglio fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca;

considerando che, in virtù dell’articolo 274 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria;

considerando che, nel campo dei programmi specifici di cui all’articolo 164, lettera a), ed all’articolo 166, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il bilancio è eseguito dalla Commissione nell’ambito di una gestione centralizzata diretta ed indiretta, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e degli articoli 36 e 37 delle relative modalità di esecuzione;

considerando che, nel parere n. 2/2004 (7), la Corte ha delineato i principi di un quadro di controllo interno integrato, sulla cui base elaborare i controlli interni volti a fornire la ragionevole garanzia che le entrate e le spese siano acquisite ed erogate conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti e gestite secondo i principi della sana gestione finanziaria;

considerando che la Corte ha concluso, nella relazione speciale n. 1/2004 (8), che le norme che stabiliscono la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico devono essere riviste fin dalle basi, allo scopo di eliminare dal futuro Settimo programma quadro ogni inutile complessità, in modo da non compromettere un controllo efficace ed adeguato delle spese,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

INTRODUZIONE

Principali caratteristiche della proposta della Commissione riguardante le «regole per la partecipazione»

1.

La base giuridica del Settimo programma quadro è la seguente:

una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, una decisione del Consiglio concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) — Costruire l’Europa della conoscenza (9), di seguito la «decisione»,

una serie di decisioni del Consiglio concernenti i programmi specifici (10), vale a dire, «Cooperazione» (ricerca in collaborazione (11), iniziative tecnologiche congiunte e piattaforme tecnologiche, coordinamento tra i programmi nazionali), «Idee», «Persone» e «Capacità», per le azioni del Centro comune di ricerca, nonché per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),

un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca, di seguito le «regole per la partecipazione», nonché un regolamento del Consiglio per azioni di questo tipo ai sensi del trattato Euratom.

2.

La proposta della Commissione riguardante le «regole per la partecipazione» conserva sostanzialmente il quadro che era stato fissato per i precedenti programmi quadro in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, fatta eccezione per:

taluni aspetti relativi alla costituzione di un Consiglio europeo della ricerca (CER) per l’assegnazione dei finanziamenti comunitari a sostegno di progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori [cfr. considerando 4, lettera a), articolo 1, paragrafo 6, ed articolo 9. Cfr. anche la «decisione», allegato III, lettera a), punto 4, «Progetti individuali»],

l’attribuzione di una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) a sostegno di un «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi», volto a contribuire alla dotazione ed all’allocazione di capitali destinati al finanziamento dei prestiti e delle garanzie concesse dalla BEI a favore di azioni europee di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) [cfr. considerando 23 ed articolo 53; cfr. anche la «decisione», allegato III, lettera b)].

3.

La proposta della Commissione, inoltre, pone l’accento sul conseguimento di una maggiore semplificazione dei sistemi di gestione e controllo finanziario, in particolare mediante:

l’uso di importi forfetari, finanziamenti a tasso forfetario e tabelle di costi unitari per semplificare il rimborso dei costi ammissibili (cfr. articolo 30),

l’introduzione di un sistema unico dei costi, insieme ad un aumento dei limiti massimi di finanziamento (cfr. articolo 33),

la creazione di un «fondo di garanzia» a copertura del rischio finanziario legato all’esecuzione di azioni indirette di RST (cfr. articolo 38).

4.

Nella relazione che illustra le «regole per la partecipazione», la Commissione propone una serie di misure supplementari, come l’introduzione della valutazione a distanza, la presentazione elettronica delle proposte e l’istituzione di un sistema unico di registrazione e di helpdesk presso la Commissione ed i punti nazionali di contatto, per garantire un’amministrazione più efficiente del Settimo programma quadro. Tuttavia, queste misure non sono specificate nella proposta della Commissione. A meno che la base giuridica non vi faccia espressamente riferimento, non vi è alcuna garanzia che esse siano attuate [cfr. le modifiche proposte dalla Corte all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 17, lettera a)].

Il parere della Corte

5.

Nel suo parere, la Corte presta particolare attenzione all’impatto delle misure proposte dalla Commissione in termini di sana gestione finanziaria delle azioni indirette finanziate nell’ambito del Settimo programma quadro (2007-2013). La Corte tiene conto altresì di precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare della procedura di discarico relativa all’esercizio finanziario 2003 (12), e del bilancio generale per l’esercizio 2006 (13). Le osservazioni della Corte contenute nel presente parere fanno riferimento anche, in alcuni casi, alla proposta di «decisione», presentata dalla Commissione, concernente il Settimo programma quadro e, in particolare, all’allegato III, che definisce i vari meccanismi di finanziamento (cfr. considerando 1).

6.

Quando la proposta riguardante le «regole per la partecipazione» è stata adottata dalla Commissione, nel dicembre 2005, l’attuale serie di modifiche del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, che avranno effetto a partire dal 2007, erano state adottate soltanto in parte dal Consiglio (cfr. considerando 2). Alla luce di queste circostanze e delle osservazioni presentate nel parere n. 10/2005 (14), la Corte ritiene impossibile stabilire se questo regolamento settoriale sia conforme ai principi generali e alle disposizioni dettagliate del nuovo regolamento finanziario.

7.

Per analogia, le osservazioni e le conclusioni esposte dalla Corte nel presente parere dovrebbero applicarsi anche alla proposta della Commissione relativa ad un «Regolamento del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università e per la diffusione dei risultati della ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) (2007-2011)» (15).

8.

Alcuni suggerimenti dettagliati su come modificare la proposta della Commissione alla luce del presente parere sono esposti nell’allegato.

OSSERVAZIONI GENERALI

La proposta della Commissione perde l’opportunità di operare un cambiamento radicale

9.

In termini di finanziamenti e partecipazione, i programmi quadro di RST dell’Unione europea sono i maggiori programmi di ricerca multinazionali del mondo. Essi rappresentano una quota significativa dei finanziamenti pubblici per i progetti di ricerca, sia negli Stati membri, sia nei paesi associati. Per molti organismi pubblici di ricerca, come le università, essi costituiscono spesso una delle principali fonti di finanziamento da parte di terzi.

10.

Ad ogni programma quadro di RST partecipano parecchie migliaia di soggetti giuridici, i quali utilizzano una notevole varietà di tipologie di azioni indirette. Si tratta in maggioranza di azioni che vedono coinvolti più partner, realizzate da un consorzio di svariati partecipanti. Per ogni azione indiretta la Commissione stipula un contratto o una convenzione di sovvenzione con ciascuno dei partecipanti; nella maggior parte delle convenzioni, però, il contributo finanziario del bilancio comunitario è relativamente basso. Come rivelato dagli audit della Corte, questa grande varietà di azioni ed il numero elevato di singole sovvenzioni comportano un costo operativo considerevole per ogni euro erogato (16).

11.

I partecipanti, inoltre, hanno indicato alla Corte di ritenere eccessivamente impegnativa l’amministrazione delle sovvenzioni comunitarie, in particolare per la mancanza di un adeguato orientamento della Commissione. La preparazione delle proposte e la raccolta di partecipanti per formare un consorzio è un esercizio oneroso in termini di tempo e di costi, soprattutto considerato lo scarso tasso medio di risposta positiva. I partecipanti lamentano inoltre l’eccessiva lunghezza delle procedure della Commissione per l’aggiudicazione delle sovvenzioni ed il fatto che l’utilizzo dei fondi comunitari non sia sufficientemente flessibile da tener conto dei rapidi cambiamenti che avvengono nel mondo scientifico. Ne consegue che spesso i progetti di ricerca più innovativi non formano oggetto di domande di finanziamento a titolo dei programmi quadro europei di RST.

12.

Pur ammettendo che un certo grado di complessità è inevitabile, la Corte ritiene che la proposta della Commissione perda l’opportunità di apportare cambiamenti radicali alle norme amministrative e finanziarie del Settimo programma quadro. A parere della Corte, in fase di adozione della base giuridica del Settimo programma quadro, il legislatore dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi generali:

i motori della ricerca sono le conoscenze e le competenze scientifiche dei singoli ricercatori. Al pari della maggior parte dei beneficiari di fondi pubblici, i ricercatori tendono a preferire i finanziamenti che comportano obblighi burocratici minimi. Essi ritengono che soltanto sovvenzioni flessibili consentano loro di realizzare le ricerche più promettenti; anzi, in tali casi, sono più propensi a sviluppare il senso di proprietà che occorre per ottenere risultati positivi. Per garantire questa fondamentale «adesione» da parte della comunità dei ricercatori, il Settimo programma quadro dovrebbe mirare pertanto ad un uso più flessibile delle sovvenzioni comunitarie da parte dei consorzi che realizzano azioni indirette,

tenuto conto di questo aspetto, ai consorzi devono essere dati gli strumenti per reagire velocemente ai cambiamenti esterni ed interni suscettibili di sopravvenire nel corso del ciclo di vita del progetto. Ciò implica che i poteri decisionali del coordinatore dovrebbero essere rafforzati. Il coordinatore deve farsi carico della responsabilità scientifica e finanziaria e deve essere in grado di decidere non soltanto sul programma scientifico, ma anche sulla destinazione delle risorse finanziarie, in conformità di un insieme di regole preventivamente concordate tra tutti i partecipanti al consorzio. Nel contempo, il coordinatore deve garantire, nei confronti della Commissione, che l’ambito scientifico ed il carattere europeo dell’azione, giuridicamente obbligatorio, siano mantenuti inalterati per tutta la durata del progetto. In pratica, ciò dovrebbe comportare la possibilità di sostituire uno dei partecipanti soltanto con soggetti che possiedono una capacità di ricerca e un rilievo scientifico equivalenti,

a fronte di una maggiore flessibilità deve esserci una più elevata responsabilizzazione scientifica e finanziaria nei confronti della Commissione, sia mentre le azioni indirette sono in corso, sia dopo il loro completamento. Ciò non dovrebbe comunque implicare un’eccessiva stesura di relazioni destinate alla Commissione, quanto piuttosto un meccanismo di valutazione inter pares, magari mediante audizioni. Sulla base dei risultati di tali valutazioni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di interrompere le azioni indirette prive di risultati, in modo tale da non sprecare denaro pubblico.

A parere della Corte, le «regole per la partecipazione» dovrebbero partire dal presupposto che i ricercatori partecipanti ai programmi quadro europei di RST utilizzano al meglio il denaro pubblico, purché ciò resti entro i limiti definiti dalla base giuridica, onde garantire il controllo efficace ed adeguato da parte della Commissione. Nello stabilire questi controlli, va riconosciuto comunque che il rischio di fallimento costituisce una caratteristica intrinseca di tutte le attività di ricerca.

Proposte chiave per garantire ai partecipanti ulteriore flessibilità e semplificazione

13.

In linea con quanto precede, e facendo seguito alle raccomandazioni espresse dalla Corte in precedenti occasioni, il presente parere individua una serie di ambiti in cui la proposta della Commissione può non essere sufficiente per conseguire la flessibilità e la semplificazione richieste nell’interesse dei partecipanti al Settimo programma quadro. A questo proposito, è importante, in particolare:

organizzare una verifica ex ante centralizzata dei soggetti giuridici (cfr. paragrafi da 34 a 36),

richiedere ai servizi della Commissione di utilizzare banche dati comuni e di effettuare lo scambio dei dati per via elettronica (cfr. paragrafi 41 e 42),

applicare alle azioni indirette una struttura di governo più flessibile: la Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con il coordinatore, il quale agisce per conto degli altri partecipanti, oppure la Commissione concede una sovvenzione sulla base di una propria decisione, senza firmare un contratto di diritto privato (cfr. paragrafi da 45 a 55),

utilizzare esami di valutazione (o audizioni), idealmente inter pares, quale strumento di monitoraggio delle azioni indirette (cfr. paragrafo 56),

prevedere un unico sistema di rimborso dei costi che consenta ai partecipanti di determinare il contributo finanziario della Comunità in maniera trasparente, solida e facile da amministrare (cfr. paragrafi da 63 a 70),

incoraggiare la valorizzazione e la diffusione dei risultati delle azioni indirette, nonché il trasferimento della proprietà (cfr. paragrafi da 82 a 84).

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Osservanza dell’accordo interistituzionale riguardante la redazione dei testi giuridici

14.

La leggibilità di questo regolamento potrebbe essere migliorata se tutte le definizioni pertinenti fossero raggruppate nell’articolo 2, «definizioni» (17). Allo scopo di evitare il rischio di confusione e proliferazione di definizioni divergenti, ogni eventuale modifica delle definizioni rispetto ai precedenti programmi quadro di RST dovrebbe essere apportata soltanto qualora essa sia di carattere sostanziale.

Obbligo della Commissione di monitorare il rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo

15.

Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione è responsabile del controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, in quanto, in linea di principio, gli aiuti di Stato sono vietati (cfr. considerando 3). Per quanto riguarda i limiti di cui al paragrafo 5.12 della «Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo», questa specifica: «In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e aiuto di Stato, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive» (cfr. anche i paragrafi 72 e 73).

16.

Il programma specifico «Capacità» prevede esplicitamente il finanziamento di «infrastrutture di ricerca» pubbliche e private nell’ambito del Settimo programma quadro. L’allegato III della «decisione» afferma inoltre che il finanziamento di tali infrastrutture combinerà finanziamenti nell’ambito del programma quadro di RST ed altri strumenti UE (in particolare i Fondi strutturali) e nazionali (18). Come dimostrato dagli audit della Corte, i meccanismi esistenti della Commissione per monitorare i livelli complessivi degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo sono inadeguati a garantire l’osservanza dei limiti definiti nella «Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo» per le attività cofinanziate nell’ambito del Settimo programma quadro. Inoltre, come indicato in un precedente parere della Corte concernente le azioni strutturali (19), la Commissione non dispone più di informazioni dettagliate circa la realizzazione delle attività a gestione condivisa, rispetto alle quali la responsabilità spetta alle autorità nazionali o regionali, quali il finanziamento di progetti di ricerca, il sostegno all’innovazione, al trasferimento delle tecnologie o alle infrastrutture per la ricerca. Come già menzionato dalla Corte in un parere concernente il regolamento finanziario (20), la Commissione dovrebbe prestare la massima attenzione ai rischi potenziali derivanti dall’accumulo di diverse sovvenzioni, a carico del bilancio comunitario, per una singola azione. La Corte raccomanda pertanto che la Commissione elabori appropriati strumenti di monitoraggio per garantire l’osservanza delle norme relative agli aiuti di Stato, nei casi in cui i finanziamenti delle attività di ricerca provengano da una pluralità di fonti.

Applicabilità delle «regole per la partecipazione» alle attività finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca (CER)

17.

Secondo la proposta della Commissione, il Consiglio europeo della ricerca (CER) fungerà da organo consultivo, affiancato da un’agenzia esecutiva che fornirà una struttura amministrativa, in conformità del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002 (21). La Corte concorda con la Commissione, nel senso che le «regole per la partecipazione» devono applicarsi anche alle attività finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca (22) per garantire che i medesimi principi si applichino a tutte le tipologie di finanziamento comunitario per i vari meccanismi di cui all’allegato III, lettera a), della «decisione». La Corte ritiene altresì che la struttura proposta fornirà sufficiente garanzia dell’autonomia scientifica del Consiglio europeo della ricerca e che la sua struttura gestionale potrà essere concordata e realizzata con sufficiente rapidità (23). La Corte raccomanda tuttavia che l’applicabilità delle «regole per la partecipazione» sia esplicitata nella base giuridica [cfr. considerando 4, lettera a), ed articolo 1].

Distinzione tra controllo interno e audit esterno

18.

I diritti della Corte in quanto revisore esterno dell’Unione europea promanano direttamente dall’articolo 248, paragrafo 2, del trattato, e la Corte, in quanto revisore esterno della Commissione, non va considerata come un elemento di controllo interno. Pertanto, i diversi meccanismi del controllo interno e dell’audit esterno andrebbero nettamente separati nelle «regole per la partecipazione» (24) (cfr. considerando 16).

19.

La Corte raccomanda altresì l’inserimento di riferimenti al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (25), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 (26) relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione, e ai regolamenti (CE) n. 1073/1999 (27) e (Euratom) n. 1074/1999 (28) relativi alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Va rilevato che questi regolamenti si applicano unicamente alla Commissione [cfr considerando 15 e 16 ed articolo 19, paragrafo 8, lettera a)].

Capo I: Disposizioni introduttive (dall’articolo 1 all’articolo 3)

Necessità di chiarire la definizione di «azione indiretta»

20.

Le modalità di esecuzione del regolamento finanziario prevedono, nel considerando 38, che le azioni dirette ed indirette che possano essere finanziate dalla Comunità debbano essere specificate. A parere della Corte, tuttavia, la definizione di «azione indiretta» data nell’articolo 1 non è del tutto accurata, poiché questo regolamento non riguarda soltanto i meccanismi di finanziamento menzionati all’allegato III, lettera a), della «decisione». Per quanto concerne i meccanismi di finanziamento previsti dall’allegato III, lettera b), la Commissione propone tuttavia che il regolamento riguardi soltanto le sovvenzioni alla BEI.

21.

In passato la Corte aveva individuato il rischio che, nel caso delle azioni indirette di RST, le normali procedure di appalto pubblico potessero essere aggirate. Ciò, a sua volta, può anche rendere difficile la verifica dell’osservanza, da parte della Commissione, del limite massimo imposto alla spesa amministrativa per ogni programma (29). La Corte raccomanda pertanto di chiarire all’articolo 2 la definizione di «azione indiretta», menzionando le varie forme che un’azione indiretta può assumere in conformità del regolamento finanziario: vale a dire, sovvenzioni, borse e premi, onorari e contributi finanziari, ma anche appalti pubblici (30) [cfr. articolo 1, articolo 2, paragrafo 12, articolo 13, paragrafo 1, articolo 14, lettera d), e articolo 53]. Analogamente, l’allegato III della «decisione» va modificato di conseguenza (31) (cfr. anche il paragrafo 27). Qualora ciò non avvenisse, la base giuridica potrebbe determinare una situazione ambigua rispetto alle disposizioni che si applicano alle varie forme di azioni indirette, con particolare riferimento agli appalti pubblici.

Capo II: Partecipazione (dall’articolo 4 all’articolo 38)

Parte 1: Condizioni minime (dall’articolo 4 all’articolo 12)

Occorre chiarire le condizioni minime per la partecipazione

22.

A parere della Corte, il gran numero di partecipanti ai consorzi comporta spesso un inutile aggravio burocratico ed eccessivi oneri amministrativi. Ciò vale, in particolare, per i coordinatori dei «progetti integrati» e delle «reti di eccellenza» (32). Si raccomanda pertanto che le «regole per la partecipazione» chiariscano che il principio dell’efficienza in fase di esecuzione deve essere una considerazione chiave, in particolare nei casi in cui il numero e la tipologia dei partecipanti sia in eccesso rispetto al numero minimo previsto (cfr. considerando 9).

23.

Per quanto riguarda il numero minimo previsto per i soggetti giuridici indipendenti che partecipino ad azioni indirette ed il loro luogo di stabilimento, la proposta della Commissione è, o potrebbe essere considerata, eccessivamente restrittiva. La Corte raccomanda che tali condizioni siano descritte con maggiore chiarezza (cfr. articoli 5 e 7).

24.

All’articolo 10 la Commissione dovrebbe chiarire inoltre le condizioni che devono rispettare i partecipanti unici ad azioni indirette. In particolare, occorre chiarire se tale disposizione si applichi unicamente ai gruppi europei di interesse economico (GEIE) ed alle organizzazioni internazionali di interesse europeo, oppure se essa interessi anche altri tipi di soggetti giuridici.

Assenza di disposizioni atte a garantire la trasferibilità dei finanziamenti nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca

25.

Secondo la proposta della Commissione, in linea di principio le convenzioni di sovvenzione saranno stipulate con soggetti giuridici, non con i singoli ricercatori. Diversamente da altre parti del Settimo programma quadro, le sovvenzioni destinate a progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziate nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, sono erogate per finanziare le attività di ricerca di un ricercatore specifico o di un determinato gruppo di ricerca. Ciò pone il problema di garantire che la sovvenzione concessa ad una ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori possa essere trasferita, qualora un determinato ricercatore si sposti in un’altra organizzazione di ricerca (cfr. articolo 9, paragrafo 2).

26.

A parere della Corte, questo aspetto può essere affrontato nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione stipulate tra la Commissione ed il soggetto giuridico presso il quale lavora il (o i) ricercatore(i), oppure della decisione della Commissione con cui la sovvenzione viene attribuita. Tali documenti potrebbero includere una clausola che specifichi come l’aggiudicazione della sovvenzione avvenga a condizione che un determinato ricercatore operi presso tale soggetto giuridico e che, qualora il suddetto ricercatore si sposti in un’altra organizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, anche la sovvenzione sarà trasferita, su richiesta del ricercatore e fatto salvo il buon esito della verifica e della certificazione, da parte della Commissione, della capacità operativa e finanziaria del nuovo partecipante (cfr. paragrafi da 34 a 36).

Parte 2: Procedure (dall’articolo 13 all’articolo 28)

Mancanza di chiarezza delle regole applicabili ai finanziamenti comunitari concessi con strumenti diversi dalle sovvenzioni attribuite sulla base di inviti a presentare proposte

27.

Nella proposta della Commissione, l’allegato III della «decisione» prevede alcune eccezioni all’uso di sovvenzioni in conformità dell’articolo 160 del regolamento finanziario (articolo 229, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione). Tali eccezioni riguardano tutti i finanziamenti comunitari effettuati con strumenti diversi dalle sovvenzioni, comprese le sovvenzioni concesse sulla base di inviti a presentare proposte, vale a dire:

aggiudicazione di appalti pubblici per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara,

borse di studio, ricerca o formazione e premi a seguito di concorso (33),

contributi finanziari ad organizzazioni,

onorari destinati ad esperti indipendenti.

28.

Le eccezioni che sono automaticamente soggette alle norme contenute nel regolamento finanziario dovrebbero essere chiaramente enunciate nella «decisione», allegato III, lettera a), punto 3, «Azioni di coordinamento e di sostegno» (cfr. nota 31), e nell’articolo 14 delle «regole per la partecipazione» (cfr. anche paragrafo 21). Inoltre, la Corte raccomanda che la Commissione individui le disposizioni del regolamento finanziario che si applicano a ciascuna delle eccezioni di cui all’articolo 14 e chiarisca altresì fino a che punto non si applichino le altre disposizioni del regolamento.

Selezione orizzontale e criteri di aggiudicazione non specificati nelle «regole per la partecipazione»

29.

A parere della Corte, i criteri di selezione ed aggiudicazione definiti nella proposta della Commissione per i programmi specifici non costituiscono una solida base per effettuare le valutazioni [cfr. ad esempio, l’articolo 6, paragrafo 3, del programma specifico «Cooperazione» (34)]. Conseguentemente, questi criteri e la relativa applicazione dovranno essere specificati in un momento successivo nei programmi (annuali) di lavoro per ciascuno dei programmi specifici, senza alcuna possibilità, per il Parlamento europeo, di contribuire alla loro definizione.

30.

Nell’interesse di regole più coerenti e trasparenti, la Corte preferirebbe che i criteri di selezione orizzontale e di aggiudicazione per la valutazione delle proposte fossero specificati nel regolamento. Tali criteri orizzontali potrebbero essere poi integrati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro.

31.

Inoltre, relativamente ai principi di valutazione ed ai criteri di selezione ed aggiudicazione di cui all’articolo 15, la Corte raccomanda di inserire alcune ulteriori disposizioni riguardanti:

i criteri specifici per i progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca [cfr. anche la «decisione», allegato III, lettera a), punto 4, «Progetti individuali»],

le valutazioni a distanza (vale a dire, decentrate nel luogo di lavoro dei valutatori) quale mezzo per attirare e far partecipare valutatori di alta levatura e per accelerare le valutazioni, come indicato nella relazione,

l’esclusione delle proposte in qualsiasi momento, anche durante la fase di negoziazione (che avviene dopo la procedura di valutazione), qualora esse vadano contro principi etici fondamentali.

La Commissione deve definire ed adottare le norme e le procedure di attribuzione

32.

La Corte concorda con la proposta secondo cui la Commissione deve definire regole e procedure più specifiche, con riferimento alle varie fasi che portano all’aggiudicazione delle sovvenzioni ed al ricorso ad esperti indipendenti. Per evitare inutili aggravi burocratici, tali norme e procedure dovrebbero tener conto in maniera adeguata delle differenze esistenti tra i singoli meccanismi di finanziamento e le tipologie delle azioni indirette. Inoltre, a parere della Corte, tali regole devono essere adottate dalla Commissione in quanto tale, affinché esse siano vincolanti per tutti i servizi della Commissione che attuano il Settimo programma quadro e pubblicate nell’interesse della trasparenza (35) (cfr. considerando 13).

33.

Inoltre, diversamente dalla proposta della Commissione, la Corte raccomanda che tali regole coprano la fase di negoziazione, la quale avviene dopo la selezione delle proposte, sulla base di una valutazione comparata effettuata da esperti indipendenti e prima dell’aggiudicazione della sovvenzione (36) [cfr. articolo 16 ed articolo 17, paragrafo 4, lettera a)]. Le regole dovrebbero garantire che l’ambito scientifico non sia modificato dalla Commissione nel corso della negoziazione, a meno che ciò non sia raccomandato dall’esito della valutazione.

Si raccomandano una procedura centralizzata di verifica e certificazione ex ante dei soggetti giuridici

34.

Analogamente, la Corte concorda con la proposta secondo cui la Commissione dovrebbe definire regole e procedure più specifiche per la verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti ai programmi quadro di RST [cfr. considerando 14 ed articolo 16, lettera a)]. Nel farlo, occorre però far attenzione che le richieste di documenti e le relative verifiche siano proporzionate al rischio finanziario. Occorre tener conto parimenti della capacità di taluni soggetti giuridici (come gli organismi pubblici o le PMI) di produrre le informazioni richieste. La Corte ritiene che tali regole debbano essere adottate dalla Commissione in quanto organo collegiale, per definire un quadro comune vincolante rispetto a tutti i servizi della Commissione (e le agenzie esecutive) che danno attuazione al Settimo programma quadro. Tuttavia, allo scopo di attenersi scrupolosamente al regolamento finanziario, occorre che vi siano disposizioni tali da permettere alla Commissione di accertare l’esistenza e lo status giuridico dei partecipanti, ma anche di verificarne la capacità operativa e finanziaria.

35.

Quasi tutti i soggetti giuridici che prendono parte ai programmi quadro di RST partecipano a svariate azioni indirette, spesso amministrate da servizi diversi della Commissione. Come dimostrato dagli audit della Corte, ciò implica spesso che le medesime informazioni siano richieste più volte. La Corte raccomanda pertanto l’istituzione di un sistema di verifica centralizzato ex ante. Tale sistema dovrebbe permettere lo svolgimento delle verifiche indipendentemente dalla valutazione delle proposte (37). A parere della Corte, devono essere applicati i seguenti principi generali:

la verifica deve basarsi su appropriati documenti di supporto forniti dal soggetto giuridico, che consentano la verifica della sua esistenza, del suo status giuridico nonché della sua capacità finanziaria ed operativa,

tali documenti devono essere aggiornati periodicamente dal soggetto giuridico interessato, o su richiesta della Commissione (38),

per evitare di duplicare le verifiche, la Commissione dovrebbe certificare l’esito positivo della verifica: in tal caso, fino ad una nuova comunicazione, il certificato sarà riconosciuto sufficiente da tutti i servizi della Commissione (e dalle agenzie esecutive) che danno attuazione al Settimo programma quadro, con riferimento a tutte le proposte presentate dal medesimo soggetto giuridico.

36.

Così facendo, la Commissione definirebbe un quadro comune che permetterebbe un approccio coerente alla valutazione del rischio da parte degli ordinatori sottodelegati, in conformità dell’articolo 118 del regolamento finanziario (articolo 182 delle modalità di esecuzione). A sua volta, ciò dovrebbe limitare l’esigenza di presentare garanzie bancarie; la modifica proposta, inoltre, garantirebbe un approccio coerente all’interno della Commissione, evitando inutili aggravi burocratici per i partecipanti al programma quadro di RST ed accelerando la negoziazione delle proposte selezionate. La creazione di una banca dati centrale nel quadro di tale sistema di verifica consentirebbe di proteggere con maggiore efficacia gli interessi finanziari delle Comunità [cfr. considerando 20 ed articolo 16, lettera a)].

Aggiudicazione di sovvenzioni sulla base di una decisione della Commissione

37.

A partire dal 2002, la Commissione ha introdotto una serie di misure per semplificare le procedure che portano all’aggiudicazione delle sovvenzioni nell’ambito dei programmi quadro di RST (39). In particolare, la Commissione ha provveduto, collettivamente, a trasferire alcune attribuzioni a determinati membri della Commissione, delegando ad essi i necessari poteri decisionali, con ulteriore subdelega ai direttori generali. Per il Settimo programma quadro, la Commissione propone un’ulteriore semplificazione della procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni, secondo la quale non sarà più necessaria una decisione della Commissione (cfr. articolo 16, paragrafo 8).

38.

La Corte ritiene tuttavia che le sovvenzioni debbano essere aggiudicate sulla base di decisioni adottate dalla Commissione, poiché ai sensi del regolamento finanziario (40) la procedura della decisione è una precondizione per approvare i tassi forfetari negoziati per i costi indiretti, definiti secondo le consuete pratiche di contabilità analitica utilizzate dai partecipanti, ben al di là del 7 % stabilito dal regolamento finanziario (cfr. paragrafi 69 e 70).

Chiarimento delle regole concernenti gli esperti indipendenti

39.

La Commissione fa ricorso ad esperti indipendenti per valutare e monitorare le proposte riguardanti azioni indirette ed azioni in corso, nonché la concezione, l’esecuzione ed i risultati dei programmi quadro e dei relativi programmi specifici. A parere della Corte, pertanto, all’articolo 17 deve essere aggiunto il riferimento alle «attività di monitoraggio», affinché vi sia coerenza con la proposta di cui al successivo articolo 27.

40.

In considerazione della specificità dei finanziamenti nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, la Corte raccomanda di inserire nell’articolo 17 una clausola concernente specificatamente la nomina di esperti per la valutazione delle proposte relative a progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori. A parere della Corte, ciò dovrebbe rientrare nella sfera di responsabilità del «Consiglio scientifico» del Consiglio europeo della ricerca, o di suoi sottocomitati competenti. Tale diverso approccio non soltanto distinguerebbe i finanziamenti CER da quelle parti del programma quadro che sono gestite direttamente dalla Commissione, ma chiarirebbe altresì la responsabilità del «Consiglio scientifico» nella selezione delle proposte (cfr. anche paragrafo 17).

Nelle «regole per la partecipazione» occorre specificare l’uso di banche dati comuni e dello scambio elettronico di dati

41.

A parere della Corte, i sistemi informatici della Commissione dovrebbero permettere l’elaborazione elettronica delle operazioni ad ogni stadio della procedura (41). Nonostante da tempo si sia impegnata a realizzare un sistema di questo tipo, la Commissione non ha ancora provveduto (42).

42.

La Corte raccomanda pertanto di specificare, nelle «regole per la partecipazione», l’obbligo di creare banche dati integrate ed un sistema informatizzato comune [cfr. articolo 17, lettera a)]. In questo contesto, la Corte accoglie con favore l’intenzione della Commissione di prevedere la presentazione delle proposte per via elettronica ed un unico meccanismo di registrazione (37), come affermato nella relazione. La Corte raccomanda altresì che questa disposizione sia inserita tra le «regole per la partecipazione» [cfr. articolo 16 ed articolo 17, lettera a)].

Le convenzioni di sovvenzione tipo dovrebbero tener conto delle specificità delle soluzioni di finanziamento

43.

Alla luce della natura estremamente diversificata dei meccanismi di finanziamento proposti nell’allegato III della «decisione», la Corte raccomanda la definizione di convenzioni tipo specifiche per le varie tipologie di attività di RST e per le azioni indirette (cfr. articolo 19).

44.

Inoltre, in linea con l’articolo 17, paragrafo 4, il quale prevede l’adozione da parte della Commissione di lettere tipo di nomina per gli esperti indipendenti, la Corte ritiene che le «regole per la partecipazione» debbano prevedere l’adozione formale, da parte della Commissione, di convenzioni di sovvenzione tipo allo scopo di garantire una certa coerenza nell’insieme dei servizi della Commissione (43).

La struttura di governo delle azioni indirette è eccessivamente complicata

45.

Sin dall’inizio dei programmi quadro europei di RST, la Comunità ha utilizzato contratti di diritto privato (o convenzioni di sovvenzione) per istituire un rapporto giuridico tra i partecipanti ad un’azione indiretta e la Commissione. All’inizio, questo approccio intendeva rafforzare il coordinamento tra soggetti giuridici di paesi diversi ed incentivare la cooperazione multinazionale. Ciò ha portato tuttavia ad una situazione in cui i singoli partecipanti si considerano contraenti rispetto alla Commissione, oppure la Commissione è vista come un partner attivo del consorzio. Ciò ha determinato un diritto di veto «di fatto» per tutti i partecipanti ad azioni indirette, il che determina spesso in pratica la perdita della flessibilità necessaria al successo della ricerca.

46.

A parere della Corte, la Commissione non dovrebbe essere direttamente coinvolta nella gestione delle singole azioni indirette. Tale interpretazione del ruolo della Commissione contribuisce in maniera significativa alle lungaggini burocratiche deplorate da molte parti interessate ai programmi quadro di RST. Ogni consorzio dovrebbe avere la responsabilità di definire la propria struttura decisionale interna, sulla base delle proprie esigenze specifiche, mentre ai singoli partecipanti dovrebbe spettare la responsabilità di accordarsi reciprocamente sulle questioni pertinenti concernenti la gestione dell’azione indiretta.

47.

La Corte suggerisce pertanto una struttura di governo semplificata per i consorzi che realizzano azioni indirette, in linea con le precedenti proposte (44). A parere della Corte, i diritti e gli obblighi specifici di ciascun partecipante nei confronti degli altri partecipanti al consorzio dovrebbero essere definiti nell’ambito dell’accordo consortile, o eventualmente, di un altro tipo di accordo scritto. Inoltre, per quanto riguarda l’aggiudicazione delle sovvenzioni, la Corte ritiene che la Commissione dovrebbe stipulare la convenzione di sovvenzione con il coordinatore, il quale agirebbe per conto degli altri partecipanti (cfr. articolo 23).

48.

Il principale inconveniente dell’attuale proposta della Commissione risiede nel fatto che ogni convenzione di sovvenzione contiene informazioni specifiche sui singoli partecipanti, complicando perciò inutilmente la gestione delle sovvenzioni e moltiplicando l’esigenza di apportare degli emendamenti nel caso si verifichino delle variazioni tra i partecipanti. Inoltre, secondo la proposta della Commissione, tutti i partecipanti fanno parte della convenzione di sovvenzione stipulata con la Commissione, e pertanto detengono «di fatto» un diritto di veto.

49.

La Corte raccomanda quindi di modificare l’articolo 19, in modo tale che soltanto gli elementi essenziali per l’azione indiretta nel suo insieme siano coperti dalla convenzione di sovvenzione, quali:

la durata,

gli obblighi scientifici e tecnici,

il bilancio dei costi totali stimati,

il contributo massimo della Comunità.

Tutti gli altri aspetti, compresi gli aspetti finanziari specifici dei singoli partecipanti, dovrebbero essere regolati nell’ambito dell’accordo consortile. Conseguentemente, l’accordo consortile dovrebbe essere stipulato dopo la negoziazione di una proposta selezionata, ma prima della firma della convenzione di sovvenzione o dell’aggiudicazione della sovvenzione sulla base di una decisione della Commissione (cfr. articolo 23 ed articolo 24, paragrafo 2).

50.

Nella proposta della Commissione resta poco chiaro come, sul piano giuridico, i partecipanti abbiano accesso alla convenzione di sovvenzione. In particolare, non è chiaro come la convenzione di sovvenzione possa entrare in vigore, a meno che tutti i partecipanti non abbiano delegato il coordinatore (attribuito un mandato) prima della firma della convenzione di sovvenzione. Nella struttura alternativa proposta dalla Corte, l’accordo tra il coordinatore ed i partecipanti al consorzio (mediante il quale il coordinatore è autorizzato ad agire quale rappresentante legale in nome degli altri partecipanti ed a concludere per loro conto una convenzione di sovvenzione giuridicamente vincolante) sarebbe stipulato nell’ambito dell’accordo consortile.

I diritti e gli obblighi dei partecipanti devono essere definiti, conformemente alla convenzione di sovvenzione, nell’accordo consortile

51.

In linea con quanto precede, le «regole per la partecipazione» dovrebbero chiarire che, riguardo alla partecipazione, la convenzione di sovvenzione non è l’unica fonte di diritti ed obblighi, ma che l’accordo consortile può aggiungere diritti ed obblighi concernenti i rapporti tra gli stessi partecipanti (cfr. articolo 24). In particolare, in conformità della convenzione di sovvenzione tipo, l’accordo consortile dovrebbe definire:

le disposizioni riguardanti la rappresentanza legale, l’organizzazione interna del consorzio, gli accordi in materia di riservatezza e la composizione delle controversie interne, fra cui il ritiro, l’esclusione o lo scambio dei partecipanti,

tutti gli aspetti finanziari dettagliati riguardanti specificatamente i singoli partecipanti al consorzio, fra cui la ripartizione dei costi stimati, la distribuzione del massimo contributo finanziario della Comunità, le forme di sovvenzione utilizzate e le disposizioni riguardanti la notifica ed il calcolo dei costi per ciascuno dei partecipanti,

regole supplementari sulla proprietà delle conoscenze acquisite a seguito dell’azione indiretta, sul trasferimento di tale proprietà, sui diritti di accesso, su diffusione e valorizzazione, ivi compresi i diritti della proprietà intellettuale.

52.

La Corte raccomanda che la Commissione definisca accordi consortili tipo specifici, fornendo così uno standard comune. Tuttavia, i consorzi dovrebbero essere liberi di adattare questo modello alle proprie esigenze. Diversamente dalle convenzioni di sovvenzione tipo, l’adozione formale di accordi consortili tipo da parte della Commissione non è pertanto considerata necessaria (cfr. articolo 24, paragrafo 3). Tuttavia, la Commissione dovrebbe fornire informazioni, attività di sostegno e formazione, possibilmente durante la fase di negoziazione, in merito alla redazione dei suddetti accordi consortili.

I coordinatori dovrebbero avere la possibilità di subappaltare le proprie attività amministrative e gestionali

53.

Data la complessità delle disposizioni amministrative nell’ambito dei programmi quadro di RST, alcuni soggetti giuridici (fra cui i partecipanti principali dal punto di vista scientifico) non desiderano assumere il ruolo di coordinatore. Ciò vale in particolare per le università pubbliche e per le PMI, cui spesso mancano le necessarie strutture amministrative di sostegno. A parere della Corte, il coordinatore dovrebbe avere pertanto la possibilità di subappaltare i compiti amministrativi e gestionali a fornitori di servizi esterni, purché gli altri partecipanti accettino tale esternalizzazione nell’ambito dell’accordo consortile (cfr. articolo 25, paragrafo 3) (45).

I cambiamenti nella composizione di un consorzio devono avvenire in maniera equa, trasparente e competitiva

54.

A parere della Corte, pur ammettendo che i soggetti giuridici che aderiscono ad un’azione in corso devono essere selezionati in maniera equa, trasparente e competitiva, il requisito di pubblicare un avviso di selezione mediante gara (competitive call) (46) sarebbe eccessivamente oneroso in termini di tempo e di costi. In pratica, per la maggior parte dei consorzi, sarebbe ingestibile modificare la propria composizione applicando una procedura di questo tipo. La Corte raccomanda pertanto di sopprimere l’articolo 26, paragrafo 3. Tuttavia, a giudizio della Corte, l’obbligo di selezionare i soggetti giuridici che aderiscono ad un’azione in corso in maniera equa, trasparente e competitiva dovrebbe essere sancito nelle convenzioni di sovvenzione tipo [cfr. articolo 19, paragrafo 1, lettera a)].

55.

Soltanto nei casi in cui l’ambito scientifico ed il carattere europeo dell’azione, obbligatorio per legge, siano compromessi da un’eventuale variazione nella composizione del consorzio, la Commissione dovrebbe avere il diritto di opporvisi. In tutti gli altri casi, i cambiamenti dovrebbero rientrare tra le responsabilità dei soggetti giuridici che partecipano all’azione indiretta (cfr. articolo 26, paragrafo 4).

L’uso di esami di valutazione quale strumento di monitoraggio delle azioni indirette deve essere previsto esplicitamente nelle «regole per la partecipazione»

56.

La Corte raccomanda di chiarire l’obbligo giuridico della Commissione di monitorare le azioni indirette e l’esecuzione dei programmi, anche con riferimento ai precedenti programmi quadro di RST (cfr. anche l’articolo 7 della «decisione») (47). A parere della Corte, l’attività di monitoraggio della Commissione dovrebbe prevedere esplicitamente l’esame (o l’audizione) quale approccio alternativo al monitoraggio (cfr. articolo 19, paragrafo 4, e articolo 27, paragrafo 2). Inoltre, si potrebbe far ricorso a tali esami di valutazione qualora debba essere esaminata l’eventuale interruzione di un’azione o cessazione della partecipazione di un determinato soggetto giuridico (cfr. articolo 18, paragrafo 5). Per quanto riguarda la nomina degli esperti per valutare le proposte (cfr. paragrafo 40), la Corte ritiene che il monitoraggio dei progetti di ricerca di «frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, debba spettare al «Comitato scientifico» o ai suoi sottocomitati competenti (cfr. articolo 27, paragrafo 6).

I risultati delle attività di monitoraggio dei programmi devono essere presentati ad un comitato di programma composto da rappresentanti degli Stati membri

57.

Come dimostrato dagli audit della Corte, i comitati di programma svolgono un ruolo importante nel monitoraggio dei programmi quadro di RST. La Corte ritiene pertanto che le «regole per la partecipazione» dovrebbero prevedere che i risultati delle attività di monitoraggio della Commissione, ivi comprese quelle riguardanti precedenti programmi quadro di RST, siano presentati ad un comitato di programma composto da rappresentanti degli Stati membri, in conformità dell’articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (cfr. considerando 17 ed articolo 27).

Parte 3: Contributo finanziario della Comunità (dall’articolo 29 all’articolo 38)

La Corte accoglie con favore le proposte di semplificare i sistemi di finanziamento

58.

La Corte accoglie con favore le proposte di semplificare i sistemi di finanziamento (48). La Commissione, tuttavia, dovrebbe chiarire nelle «regole per la partecipazione» per quali tipologie di azioni, forme di sovvenzione, attività specifiche e tipi di costi (vale a dire, diretti o indiretti), si applichino i finanziamenti a tasso forfetario, comprese le tabelle di costi unitari, o i finanziamenti per importi forfetari. A parere della Corte, la base giuridica deve essere esplicita al riguardo, fornendo così certezza giuridica ai partecipanti per quanto riguarda le regole finanziarie, sin dagli inizi del Settimo programma quadro (cfr. articolo 30).

Per le azioni indirette considerate nel loro complesso, gli importi forfetari dovrebbero essere utilizzati soltanto in caso di necessità

59.

In considerazione della dimensione della maggior parte delle azioni indirette, la Corte ritiene che gli importi forfetari siano appropriati laddove, all’interno di ciascun progetto, vi siano moduli di lavoro chiaramente definiti, magari collegati al conseguimento di obiettivi intermedi specifici. Tali importi forfetari, inoltre, dovrebbero essere definiti sulla base di un’attenta procedura di negoziazione. L’uso degli importi forfetari determina un problema pratico al momento del pagamento, quando la Commissione deve valutare fino a che punto i moduli di lavoro siano stati completati secondo gli accordi. In particolare, le difficoltà legate all’esecuzione di un regime di questo tipo possono insorgere nelle situazioni in cui i moduli di lavoro abbiano registrato dei ritardi, siano stati completati soltanto in parte, oppure siano stati sostituiti da altre attività. Per quanto riguarda gli importi forfetari per le azioni indirette considerate nel loro complesso, compresi quelli proposti all’articolo 35 per le «reti di eccellenza», la Corte raccomanda un approccio più cauto (cfr. anche i paragrafi 78 e 79).

60.

In mancanza di una proposta della Commissione più dettagliata, la Corte suggerisce che l’uso degli importi forfetari per le azioni indirette considerate nel loro complesso debba essere limitato alle «azioni di coordinamento e di sostegno» ed al «sostegno a favore della formazione e dello sviluppo professionale dei ricercatori» di cui all’allegato III, lettera a), della «decisione» (cfr. articolo 30, paragrafo 1, delle «regole per la partecipazione»). La Corte incoraggia la Commissione a proseguire le proprie riflessioni su un uso più esteso degli importi forfetari per le azioni indirette considerate nel loro complesso. Ciò dovrebbe essere inserito nella base giuridica dopo aver effettuato una valutazione intermedia delle «regole per la partecipazione» (cfr. articolo 54).

61.

Inoltre, la proposta della Commissione contenuta nell’articolo 30, paragrafo 2, relativa alle modalità di calcolo del contributo finanziario della Comunità manca di coerenza e va chiarita utilizzando una terminologia precisa (vale a dire, il «contributo finanziario massimo della Comunità», che deve essere calcolato in riferimento al «bilancio dei costi stimati») (49).

Deve essere garantita l’osservanza del principio dell’«assenza di profitto»

62.

Sulla base della proposta della Commissione di modifica del regolamento finanziario, sarà possibile considerare come percettore della sovvenzione la «azione indiretta» nel suo insieme, permettendo così in linea di principio, ai singoli partecipanti di azioni caratterizzate da una molteplicità di partner, di realizzare dei profitti (50). Nell’articolo 31 delle «regole per la partecipazione», va quindi chiarita l’applicabilità del principio dell’«assenza di profitto» rispetto ai singoli partecipanti ad un’azione indiretta.

Le regole riguardanti il rimborso dei costi devono essere basate sui principi contabili e sulle pratiche di contabilità analitica dei partecipanti

63.

La Corte raccomanda che l’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), faccia riferimento ai principi contabili del paese in cui il soggetto giuridico è stabilito ed alle pratiche abituali di «contabilità analitica» dei partecipanti. Inoltre, a parere della Corte, il riferimento «all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta ed ottenere i risultati previsti» è sufficiente ad assicurare che siano rimborsati soltanto i costi necessari per realizzare l’azione.

64.

A parere della Corte, soltanto le tasse indirette recuperabili devono essere considerate costi non ammissibili. In pratica, alcuni tipi di soggetti giuridici partecipanti (come le organizzazioni non governative, le fondazioni, le associazioni) e le persone fisiche, non hanno la possibilità di recuperare le tasse indirette, come l’imposta sul valore aggiunto (IVA) (51). Le tasse indirette rappresentano pertanto un costo per il partecipante e, in tali casi, le tasse indirette che non possono essere recuperate devono essere rimborsabili [cfr. articolo 31, paragrafo 3, lettera e)].

65.

I principi della «sana gestione finanziaria» esposti nel regolamento finanziario non fanno tuttavia necessariamente parte dei principi e delle pratiche di contabilità analitica dei partecipanti. La Corte raccomanda pertanto che l’ultima parte della frase di cui all’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), sia soppressa.

Una proposta alternativa su come determinare il contributo finanziario della Comunità in maniera trasparente, solida e facile da amministrare

66.

In più occasioni, la Corte ha proposto un sistema semplificato per il rimborso dei costi ammissibili nell’ambito dei programmi quadro di RST (52). A parere della Corte, il sistema per calcolare e notificare i costi e determinare il contributo finanziario della Comunità dovrebbe basarsi su un unico sistema dei costi (cfr. paragrafo 94), dovrebbe essere applicabile a tutti i meccanismi di finanziamento e dovrebbe essere sufficientemente flessibile da poter essere utilizzato da tutti i tipi di soggetti giuridici che partecipano ad azioni indirette. Inoltre, affinché il sistema sia trasparente, solido e facile da amministrare, per la notifica dei costi sostenuti devono essere utilizzate il più possibile le abituali pratiche di contabilità (analitica) dei partecipanti.

Tre categorie di costi diretti

67.

Questo sistema semplificato dovrebbe prevedere tre categorie di costi diretti («costi del personale», «costi di viaggio e di soggiorno» e «altri costi specifici»), facilmente identificabili ed estrapolabili dal sistema di contabilità (analitica) di qualsiasi partecipante.

I «costi del personale» rappresentano la principale categoria dei costi diretti sostenuti quando si realizzano azioni indirette. Questa categoria di costi copre la retribuzione e gli oneri relativi del personale direttamente assunto dal soggetto giuridico partecipante, entro i limiti ed alle condizioni stabilite nei contratti di lavoro. Per un sistema che si basa sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti, è essenziale che l’orario di lavoro del personale che contribuisce ad un’azione indiretta sia comprovato, in modo tale che i rispettivi costi del personale possano essere assegnati correttamente. Per quanto riguarda la registrazione dell’orario di lavoro, la Commissione dovrebbe definire i requisiti minimi applicabili a tutti i partecipanti. In linea con la proposta della Commissione, la Corte raccomanda inoltre che si possano ammettere metodi di calcolo semplificati, ad esempio costi previsti in bilancio, costi medi o tabelle di costi unitari, tassi specifici di una determinata categoria, purché essi siano conformi alle abituali pratiche di contabilità analitica dei partecipanti e non determinino scostamenti significativi rispetto ai costi effettivi.

I «costi di viaggio e di soggiorno» sono proposti come seconda categoria, in particolare perché tali costi, per alcune azioni specifiche, possono rappresentare gran parte dei costi complessivi. Ancora una volta la Corte raccomanda un metodo di calcolo semplificato, con l’uso di tabelle di costi unitari, purché esse siano stabilite conformemente alle abituali pratiche di contabilità analitica dei partecipanti e non determinino scostamenti significativi rispetto ai costi effettivi; in alternativa, la Corte raccomanda che le tabelle di costi unitari siano fissate dalla Commissione.

La Corte raccomanda di introdurre una terza categoria, «altri costi specifici», per tutti gli altri costi diretti. Tale categoria potrebbe essere utilizzata per voci eccezionali, quali attrezzature durevoli, beni di consumo costosi, attività in subappalto, ma anche canoni di utenza da addebitare, se la convenzione di sovvenzione prevede costi ammissibili stimati per voci di questo tipo. In questo senso, l’ammissibilità, la necessità e la ragionevolezza dei costi stimati in questa categoria saranno prese in esame nel corso della valutazione e negoziazione delle proposte e poi concordate con la Commissione nell’ambito della convenzione di sovvenzione. A seguito di ciò, i partecipanti avrebbero la certezza giuridica di essere rimborsati dei costi suddetti sostenuti, in misura comunque non eccedente il bilancio dei costi stimati. In alternativa, per il finanziamento delle voci coperte da questa categoria di costi, si potrebbero anche utilizzare gli importi forfetari.

Costi indiretti basati su tassi forfetari negoziati

68.

La proposta della Commissione non è chiara per quanto riguarda il tasso forfetario da applicare per la copertura dei costi ammissibili indiretti [vale a dire, non è chiaro se il tasso forfetario corrisponda al tasso del 20 % del modello dei costi totali con spese generali forfetarie (Full Cost Flat Rate — FCF) di cui al Sesto programma quadro, oppure al tasso del 7 % fissato dal regolamento finanziario, in quanto regime applicabile per difetto]. Non sono chiare neppure le circostanze in base alle quali i partecipanti possano optare per il sistema a tasso forfetario.

69.

Diversamente dalla proposta della Commissione, la Corte ritiene che i partecipanti debbano poter applicare i tassi forfetari determinati in conformità delle proprie abituali pratiche di contabilità analitica (cfr. paragrafo 38). La «ragionevolezza» di tali tassi dovrebbe essere dimostrata nel corso della negoziazione della proposta, sulla base delle informazioni contabili fornite dai partecipanti e certificata da un revisore esterno al momento del rilascio del certificato di audit [cfr. articolo 34, lettera a)].

70.

A parere della Corte, l’uso dei suddetti tassi forfetari negoziati semplificherebbe drasticamente la notifica dei costi alla Commissione. Soltanto permettendo ai partecipanti di utilizzare il proprio sistema contabile per il calcolo e la notifica dei costi effettivamente sostenuti, essi saranno in grado di osservare integralmente sia le proprie norme interne, sia le «regole per la partecipazione». In pratica, ciò implica che i partecipanti potrebbero addebitare, per i costi indiretti, tassi significativamente superiori al 20 % dei costi diretti, il tasso previsto dai precedenti programmi quadro di RST (53).

L’aumento dei limiti massimi di finanziamento è giustificato soltanto se si introduce un sistema unico dei costi

71.

Diversamente dai precedenti programmi quadro di RST, la Commissione propone, all’articolo 33, di aumentare i limiti massimi di finanziamento (vale a dire, le percentuali di rimborso) dal 50 % al 75 % per gli organismi pubblici, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI e, nel contempo, di istituire un sistema unico di rimborso dei costi per il Settimo programma quadro. In pratica, ciò significa che il sistema dei costi aggiuntivi (Additional Cost — AC) usato principalmente da organismi pubblici ed istituti di insegnamento superiore ed il sistema dei costi totali (Full Cost — FC) saranno abbandonati. In passato, la Corte ha criticato il sistema dei costi aggiuntivi perché non consente la verifica della quota di cofinanziamento dei partecipanti e, nella sua attuazione pratica, provoca spesso una discriminazione rispetto ai soggetti giuridici che utilizzano il sistema dei costi totali (54).

72.

La Corte appoggia pertanto pienamente la proposta della Commissione in quanto:

i livelli superiori di finanziamento restano entro i limiti imposti dalle norme relative agli aiuti di Stato (cfr. paragrafo 15),

l’impatto complessivo sui finanziamenti ai partecipanti dovrebbe essere neutro o persino andare a favore dei soggetti giuridici che avevano osservato le norme del sistema dei costi aggiuntivi nei precedenti programmi quadro di RST.

Gli effetti dell’eliminazione del tradizionale sistema dei costi aggiuntivi sul finanziamento dei partecipanti saranno compensati dall’aumento dei limiti massimi di finanziamento. In questo modo, la proposta della Commissione impedisce che si verifichi una situazione in cui il Settimo programma quadro si limiterebbe a fornire finanziamenti più elevati rispetto ai precedenti programmi quadro di RST per un impegno nella ricerca sostanzialmente analogo.

73.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione di elevare, per talune attività nell’ambito delle azioni indirette, il tasso di finanziamento fino al 100 % dei costi ammissibili, la Corte ritiene tale percentuale giustificata unicamente per le attività di gestione e formazione. La Corte ritiene inoltre che le «regole per la partecipazione» dovrebbero affermare chiaramente che, in nessun caso, tale percentuale può essere generalizzata (cfr. articolo 33, paragrafo 4).

Le disposizioni riguardanti la notifica dei costi ed i certificati di audit non sono sufficientemente esplicite

74.

A parere della Corte, per ogni periodo dovrebbero essere notificati tutti i costi, consentendo così alla Commissione di verificare l’effettivo cofinanziamento dell’azione indiretta (cfr. articolo 34).

75.

La Corte ritiene che le «regole per la partecipazione» debbano specificare l’ambito ed i contenuti dei certificati di audit [cfr. articolo 34, lettera a)] (55). In conformità del regolamento finanziario (56) e delle «regole per la partecipazione», i certificati di audit devono fornire la garanzia che:

i costi presentati dal partecipante sono ammissibili,

i costi, gli interessi sui prefinanziamenti e le entrate sono stati determinati correttamente e sono suffragati da adeguati documenti giustificativi.

76.

I certificati di audit devono essere rilasciati da un revisore esterno o, nel caso degli organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente. Il revisore esterno deve presentare i requisiti di cui all’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984 (57). Le competenze del funzionario pubblico sono determinate invece dalla normativa nazionale e dalle autorità competenti. Il revisore esterno e, nel caso degli organismi pubblici, il funzionario pubblico competente che rilascia il certificato di audit, devono essere indipendenti dal partecipante responsabile della scelta del revisore.

77.

I certificati di audit sono un elemento essenziale dei controlli interni della Commissione. A parere della Corte, la Commissione deve pertanto avere accesso alla documentazione ed ai documenti di lavoro dei revisori esterni. L’obbligo di permettere l’accesso dovrebbe essere menzionato nelle convenzioni di sovvenzione tipo e nelle condizioni contrattuali stabilite per il revisore esterno.

Alle «reti di eccellenza» non dovrebbero essere applicate regole di finanziamento specifiche

78.

A parere della Corte, non dovrebbero esservi regole specifiche applicabili alle «reti di eccellenza», per cui l’articolo 35 dovrebbe essere soppresso (cfr. anche paragrafo 59). Non è chiaro, inoltre, come la Commissione abbia fissato un importo forfetario di 23 500 euro per anno e per ricercatore. Non vi è alcuna indicazione che tale valore sia stato calcolato sulla base di una valutazione, suffragata da elementi concreti, della struttura dei costi delle «reti di eccellenza» instaurate nell’ambito del Sesto programma quadro. L’applicazione di importi fissi determinati artificiosamente provoca altresì una discriminazione nei confronti di quei soggetti giuridici che sono stabiliti in Stati membri o paesi associati in cui il livello salariale nominale è più elevato.

79.

Inoltre, il meccanismo di finanziamento proposto non è coerente con l’obiettivo di sostenere l’integrazione dei soggetti che partecipano alla rete, come affermato nella «decisione», allegato III, lettera a), punto 2, «Reti di eccellenza». Così come è attualmente proposto nelle «regole per la partecipazione», il meccanismo prevede implicitamente il cofinanziamento delle attività di ricerca e non delle attività che contribuiscono all’integrazione delle attività svolte nell’ambito di una cooperazione di più lungo periodo.

Il «fondo di garanzia» non risolverà le difficoltà incontrate dai beneficiari

80.

Nell’esperienza della Corte, i principali problemi amministrativi incontrati dai partecipanti nel trattare con la Commissione sono riconducibili sia ai requisiti non standardizzati imposti dai servizi della Commissione in fase di verifica della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti, sia alle richieste eccessive, spesso ripetitive, di informazioni (cfr. paragrafi da 34 a 36).

81.

L’introduzione di un «fondo di garanzia», tuttavia, non risolverà tali difficoltà per i partecipanti, e, inoltre, la sua efficacia sotto il profilo dei costi è improbabile (cfr. considerando 20 ed articolo 38) (58).

In primo luogo, la creazione di un meccanismo di questo tipo non dispensa i partecipanti dall’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 118 del regolamento finanziario (articolo 182 delle modalità di esecuzione) riguardanti le garanzie bancarie (59). Detti obblighi insorgono essenzialmente a causa del prefinanziamento erogato dalla Comunità (pari, in generale, all’80 % delle rate annue).

In secondo luogo, poiché il fondo di garanzia è un meccanismo di tipo «assicurativo», i partecipanti finanziariamente stabili andrebbero a coprire il rischio di cui sono portatori i partecipanti potenzialmente inadempienti, in gran parte PMI. Tali rischi sarebbero ripartiti su tutte le azioni finanziate dal programma quadro di RST, anche al di là delle azioni a cui parteciperebbero i soggetti contribuenti al fondo.

In terzo luogo, la proposta della Commissione determina una forte discriminazione tra i vari tipi di soggetti giuridici, scoraggiando così la partecipazione dei soggetti non pubblici ai programmi quadro di RST (60). La proposta riduce inoltre l’ammontare dei finanziamenti disponibili per la ricerca.

In quarto luogo, nell’ambito dei precedenti programmi quadro il numero dei casi effettivi di inadempienza di soggetti giuridici rispetto ai propri obblighi nei confronti delle Comunità è stato estremamente basso.

In quinto luogo, il «fondo di garanzia» andrebbe a coprire un rischio finanziario di terzi nei confronti del bilancio comunitario, sottraendo alla ricerca scientifica parte dei fondi ad essa destinati.

In ultimo, la proposta della Commissione non spiega quel che accade ai fondi non utilizzati per coprire le perdite provocate da partecipanti inadempienti. A parere della Corte ed in conformità dei principi di bilancio dell’annualità e dell’universalità enunciati dal regolamento finanziario, i fondi in eccesso che non possano essere assegnati come entrate al programma quadro non sarebbero effettivamente disponibili per la ricerca (61).

La Corte raccomanda pertanto di sopprimere il considerando 20 e l’articolo 38.

Capo III: Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso (dall’articolo 39 all’articolo 52)

Riconoscimento dei diritti di accesso alle conoscenze acquisite per i soggetti collegati

82.

Quando i partecipanti provengono dal mondo dell’industria, le conoscenze preesistenti per un’azione indiretta spesso non sono di proprietà dei soggetti giuridici partecipanti, quanto piuttosto di un altro soggetto nell’ambito del gruppo industriale. A parere della Corte, ed in linea con l’obbligo di valorizzare le conoscenze acquisite di cui all’articolo 46, paragrafo 1, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite devono essere attribuiti anche ai soggetti collegati a coloro che partecipano ad un’azione indiretta, fatte salve determinate condizioni (cfr. articolo 42 ed articoli 49 e 50). In particolare, il soggetto collegato deve:

essere stabilito in uno degli Stati membri o dei paesi associati,

riconoscere diritti reciproci di accesso rispetto a tutte le conoscenze preesistenti di cui disponga e che siano necessarie per valorizzare le conoscenze acquisite,

osservare gli obblighi in materia di riservatezza in conformità dell’articolo 3.

La proposta della Corte di riconoscere diritti reciproci di accesso ai soggetti collegati dovrebbe rimuovere questo specifico disincentivo ed accrescere pertanto la partecipazione delle industrie ai programmi quadro di RST.

Promuovere la valorizzazione delle conoscenze acquisite in proprietà congiunta

83.

A parere della Corte, la disposizione che consente ai comproprietari di valorizzare le conoscenze acquisite in proprietà congiunta è una proposta costruttiva, perché riduce la possibilità che tali conoscenze non vengano sfruttate a causa della riluttanza di taluni membri dei consorzi a concedere l’autorizzazione per la protezione delle conoscenze. Tuttavia, la proposta della Commissione potrebbe accrescere il rischio che, qualora non siano conclusi preventivamente degli accordi, i partecipanti strutturino il più possibile la propria attività in maniera tale da evitare la proprietà congiunta, il che significa a sua volta che i partecipanti possono essere meno inclini a cooperare. Secondo la Corte, va lasciato al consorzio il compito di decidere come affrontare la proprietà congiunta, in conformità del presente regolamento, della convenzione di sovvenzione e dell’accordo consortile. La Corte raccomanda pertanto di aggiungere l’obbligo di concludere un accordo di proprietà congiunta nell’articolo 40, paragrafo 1, e di sopprimere l’articolo 40, paragrafo 2, lettera b), creando così un incentivo per i partecipanti a stipulare un accordo di proprietà congiunta.

La notifica alla Commissione del trasferimento di proprietà dovrebbe essere richiesta soltanto in determinate circostanze

84.

A parere della Corte, non vi è alcuna necessità di carattere generale per cui la Commissione debba essere informata di un trasferimento di proprietà. Tuttavia, qualora il trasferimento non sia compatibile con lo sviluppo della competitività dell’economia europea o con i principi etici, deve esserne data notifica preventiva alla Commissione. La Corte raccomanda che la Commissione stabilisca delle regole che indichino l’orientamento da seguire in casi di questo genere. In tutti gli altri casi, le modalità di trasferimento della proprietà dovrebbero essere decise dai partecipanti (cfr. articoli 42 e 43).

Nessuna limitazione o esclusione dei diritti di accesso dopo l’aggiudicazione della sovvenzione

85.

A giudizio della Corte, sarebbe incoerente ed inutile permettere un’ulteriore limitazione o esclusione dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti (vale a dire, tutti i diritti della proprietà intellettuale che sono necessari per attuare l’azione indiretta o valorizzarne i risultati) (cfr. articolo 48). Tale limite o esclusione di specifiche conoscenze preesistenti potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire le azioni indirette, così come originariamente proposte, oppure di diffondere le conoscenze così acquisite.

86.

Inoltre, i diritti di accesso devono essere riconosciuti per definizione a tutti i partecipanti ad un’azione indiretta (cfr. articolo 49). Soltanto qualora tali diritti di accesso siano subordinati ad ulteriori condizioni, vi è la necessità di ottenere una richiesta esplicita ed un ulteriore accordo tra le parti interessate. A parere della Corte, i diritti di accesso dovrebbero essere riconosciuti ai soggetti collegati su base di reciprocità, come precedentemente descritto (cfr. paragrafo 82).

Capo IV: Banca europea per gli investimenti (articolo 53)

È necessario un chiarimento riguardo al «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi»

87.

Come proposto dalla Commissione nell’allegato III, lettera b), della «decisione», il «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi» consiste nel concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Secondo la Corte, tuttavia, occorre delimitare meglio il campo di applicazione delle attività di finanziamento della BEI per prestiti e garanzie (62) (cfr. considerando 23 ed articolo 53).

88.

Per quanto riguarda il «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi», la Corte raccomanda altresì di chiarire se tutte le parti delle «regole per la partecipazione» si applichino alle sovvenzioni alla BEI (fra cui le disposizioni del capo III: «Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso»).

89.

Inoltre, secondo la proposta della Commissione, il sostegno finanziario della Comunità alla BEI sarà fornito unicamente sulla base delle disposizioni del regolamento finanziario. Sono necessari tuttavia ulteriori chiarimenti in merito a come e secondo quali regole la BEI assegnerà i propri finanziamenti per prestiti e garanzie. A parere della Corte, detti finanziamenti dovrebbero essere forniti ed amministrati dalla BEI in conformità delle proprie regole, tenendo conto degli orientamenti generali e dei principi stabiliti dalla Commissione nella convenzione di sovvenzione (cfr. articolo 53, paragrafi 2 e 3).

Capo V: Disposizioni finali (articolo 54)

90.

In considerazione dei sette anni di programmazione del Settimo programma quadro, le «regole per la partecipazione» dovrebbero prevedere una valutazione ed un’eventuale revisione dopo un certo periodo di tempo. La valutazione intermedia proposta dovrebbe esaminare, in particolare, se sia stata conseguita la prevista semplificazione degli aspetti amministrativi e finanziari e, se necessario, dovrebbe proporre le misure supplementari da adottare (cfr. articolo 54).

CONCLUSIONE

91.

La Corte ritiene che, per molti versi, la proposta della Commissione rappresenti un passo importante verso la semplificazione e la flessibilità necessarie per un’esecuzione economica, efficace ed efficiente del Settimo programma quadro.

92.

Tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, non sempre i principi ed i criteri che avrebbero dovuto guidare queste modifiche sono stati seguiti e, conseguentemente, la Commissione ha perso l’opportunità di realizzare la richiesta semplificazione. In particolare, a giudizio della Corte, alcune delle proposte della Commissione non sono giustificate e rischiano di complicare inutilmente la gestione del Settimo programma quadro.

93.

In altri ambiti, in cui occorrono un’ulteriore semplificazione ed una maggiore flessibilità, la Corte raccomanda alcune modifiche supplementari, quali:

instaurare una procedura centralizzata di verifica e certificazione ex ante dei soggetti giuridici partecipanti (cfr. paragrafi da 34 a 36),

richiedere ai servizi della Commissione di utilizzare banche dati comuni e di effettuare lo scambio dei dati per via elettronica (cfr. paragrafi 41 e 42),

applicare alle azioni indirette una struttura di governo più flessibile (cfr. paragrafi da 45 a 55),

utilizzare gli esami di valutazione (o audizioni), idealmente inter pares, quale strumento di monitoraggio delle azioni indirette (cfr. paragrafo 56),

prevedere un unico sistema di rimborso dei costi, che consenta ai partecipanti di determinare il contributo finanziario della Comunità in maniera trasparente, solida e facile da amministrare (cfr. paragrafi da 63 a 70),

incoraggiare la valorizzazione e la diffusione dei risultati delle azioni indirette, nonché il trasferimento della proprietà (cfr. paragrafi da 82 a 84).

94.

La proposta della Commissione riguardante le «regole per la partecipazione» fornisce alcuni elementi di un sistema semplificato, introducendo in particolare un unico sistema dei costi, ma non riesce a creare un sistema trasparente, solido e facile da amministrare per il calcolo e la notifica dei costi e per determinare il contributo finanziario della Comunità. Il sistema di rimborso dei costi, così come viene proposto, darà luogo ad un sistema eccessivamente complicato e intrinsecamente difficile da verificare per la Commissione. È insufficiente, inoltre, la correlazione tra la struttura proposta per il rimborso dei costi e le informazioni in materia di contabilità (analitica) disponibili a lato dei partecipanti. Conseguentemente, a meno che il legislatore non apporti modifiche significative, l’insoddisfazione dei partecipanti permarrà e l’incidenza e la frequenza dei casi in cui i costi sono sovradichiarati da parte dei partecipanti continuerà ad essere rilevante nell’ambito del Settimo programma quadro.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 5 aprile 2006.

Per la Corte dei conti

Hubert WEBER

Presidente


(1)  GU L 248 del 16.9.2002 (modificato nella GU L 25 del 30.1.2003).

(2)  GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(5)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

(6)  COM(2005) 705 def.

(7)  GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1. Cfr. anche il piano d’azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, COM(2006) 9 def. del 17 gennaio 2006 (in particolare l’azione n. 1 di cui all’allegato 1).

(8)  GU C 99 del 23.4.2004, pag. 1.

(9)  Cfr. la proposta della Commissione COM(2005) 119 def.

(10)  Cfr. le proposte della Commissione COM(2005) 439 def., COM(2005) 440 def., COM(2005) 441 def., COM(2005) 442 def., COM(2005) 443 def., COM(2005) 444 def., COM(2005) 445 def. del 21 settembre 2005.

(11)  La proposta della Commissione individua nove temi per la ricerca in collaborazione: «Salute», «Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie», «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Energia», «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)», «Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)», «Scienze socioeconomiche e scienze umane» e «Sicurezza e spazio».

(12)  Cfr. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul seguito alle decisioni di discarico 2003 — [COM(2005) 448 def. del 19 settembre 2005 e COM(2005) 449 def. del 19 settembre 2005].

(13)  Nell’emendamento n. 740, il Parlamento europeo ha accantonato il 10 % degli stanziamenti di bilancio della voce 02 01 02 11 «Altre spese di gestione» da liberare una volta che la Commissione abbia compiuto uno sforzo soddisfacente per semplificare e rendere più efficaci le proprie procedure, in linea con le raccomandazioni espresse dalla Corte nella relazione speciale n. 1/2004.

(14)  GU C 13 del 18.1.2006, paragrafo 12.

(15)  COM(2006) 42 def. del 7 febbraio 2006.

(16)  Cfr. relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 74, 78 e 79.

(17)  Nella proposta della Commissione, numerose definizioni sono contenute in altri articoli delle «regole per la partecipazione» (ad esempio, la definizione di «diffusione», «diritti di accesso» o «valorizzazione» nell’articolo 1, oppure di «soggetto giuridico» nell’articolo 4), alcune delle quali però non sono del tutto coerenti con il loro uso in altre parti della base giuridica (ad esempio, la proposta definizione di «azioni indirette» nell’articolo 1). In altri casi, alcuni termini sono utilizzati nella base giuridica, ma ne manca la definizione (è il caso, ad esempio, della definizione di «progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori» all’articolo 9, di «coordinatore» agli articoli 23 e 25 o di «entrate» all’articolo 31).

(18)  Per quanto riguarda la partecipazione di organismi dei paesi candidati, l’allegato III afferma che un contributo supplementare, a condizioni analoghe, potrebbe essere erogato dagli strumenti finanziari di preadesione.

(19)  Cfr. parere n. 2/2005 della Corte, paragrafi 10 e 11.

(20)  Cfr. parere n. 10/2005 della Corte, paragrafi 46 e 47.

(21)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(22)  Cfr. la «decisione», allegato III, lettera a), punto 4, «Progetti individuali».

(23)  Quando all’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca saranno affidati i poteri esecutivi spettanti alla Commissione ai sensi dei trattati, si dovranno applicare ad essa le disposizioni dell’articolo 54 del regolamento finanziario. In particolare, i compiti esecutivi delegati dovranno essere definiti con chiarezza ed essere oggetto di ampia vigilanza (cfr. anche paragrafo 40).

(24)  Per quanto riguarda i diversi ruoli dell’audit esterno e del controllo interno, cfr. anche la proposta della Corte di un quadro integrato di controllo interno, quale descritto nel parere n. 2/2004 della Corte.

(25)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(26)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(27)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(28)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(29)  Cfr. relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 18 e 78.

(30)  Cfr. articolo 160 del regolamento finanziario (articolo 229, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione).

(31)  L’ultima frase dell’allegato III, lettera a), punto 3, «Azioni di coordinamento e di sostegno» recita come segue: «Tali azioni possono essere attuate anche secondo modalità diverse dagli inviti a presentare proposte». La frase andrebbe sostituita dalla seguente: «Oltre alle sovvenzioni, in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione, tali azioni possono essere realizzate anche mediante appalti pubblici per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di bandi di gara; borse di studio, ricerca o formazione e premi a seguito di concorso; contributi finanziari ad un’organizzazione; onorari destinati ad esperti indipendenti».

(32)  Cfr. anche la proposta della Corte di una struttura di governo semplificata per i consorzi che svolgono azioni indirette con una pluralità di partner (cfr. paragrafi da 45 a 52).

(33)  Tuttavia, nell’articolo 14 della proposta della Commissione non compare alcuna disposizione specifica per borse e premi (cfr. anche articolo 30, paragrafo 1).

(34)  Cfr. proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico «Cooperazione» [COM(2005) 440 def. del 21 settembre 2005], articolo 6, paragrafo 3: «Il programma di lavoro stabilisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette presentate nell’ambito dei regimi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri concerneranno l’eccellenza, l’impatto e l’attuazione. In questo ambito potranno essere ulteriormente elaborati o completati nel programma di lavoro dei criteri aggiuntivi, i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi».

(35)  Cfr. anche relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 88, 92 e 128.

(36)  Va rilevato che il termine «selezione» si riferisce alla redazione, da parte della Commissione, sulla base dei risultati della valutazione, di un elenco di proposte che hanno superato la soglia minima di valutazione (magari con un elenco di riserva, nel caso in cui durante il periodo di negoziazione si rendano disponibili finanziamenti supplementari), nonché l’elenco delle proposte da respingere (perché non ammissibili, perché non hanno raggiunto la soglia minima di valutazione, o perché non possono essere finanziate a causa dei limiti di bilancio).

(37)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 92 e 122.

(38)  Va rilevato che, come punto di partenza, la Commissione potrebbe costituire un primo insieme di documentazione di supporto, utilizzando il proprio archivio dei documenti finora richiesti a tutti i soggetti giuridici che hanno partecipato ai precedenti programmi quadro di RST.

(39)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 66.

(40)  Cfr. articolo 117 del regolamento finanziario (articolo 181 delle modalità di esecuzione).

(41)  Questi stadi comprendono in particolare: la presentazione delle proposte per via elettronica, l’individuazione e la selezione degli esperti, la valutazione e la selezione delle proposte, la negoziazione delle proposte, l’aggiudicazione e la gestione delle sovvenzioni, la ricezione dei risultati dei progetti (relazioni e rendiconti finanziari, ad esempio), nonché la comunicazione con i partecipanti.

(42)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi 86 e 138; relazione annuale della Corte concernente l’esercizio 2004, paragrafo 6.10.

(43)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 111.

(44)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 115.

(45)  I servizi subappaltati potrebbero essere successivamente rimborsati dalla Commissione nella misura definita per le attività di «gestione e formazione», così come disposto dall’articolo 33, paragrafo 4.

(46)  Il termine «competitive call» («bando di gara» nella traduzione italiana della proposta — n.d.t.) è già stato utilizzato nel Sesto programma quadro, ma non è stato definito sul piano giuridico. Da allora, la Commissione ha fornito linee guida informali su come attuare tale avviso di selezione mediante gara (in generale, la procedura è simile a quella di un «invito a presentare proposte»). La Commissione non ha fornito informazioni circa il numero dei casi nei quali tale procedura è stata effettivamente eseguita.

(47)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafo 62.

(48)  Relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2004, paragrafo 6.47; relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 36 a 39 e paragrafo 139.

(49)  Va rilevato che questo calcolo deve essere fatto considerando le diverse attività svolte dai singoli partecipanti (ad esempio attività di gestione e di formazione, per le quali sono applicati tassi di cofinanziamento diversi), l’applicazione di importi forfetari o tassi forfetari a seconda delle attività specifiche, le specifiche strutture di costo dei soggetti giuridici partecipanti e i diversi limiti massimi di finanziamento di cui all’articolo 33. Naturalmente, tale principio è applicabile anche al rimborso dei costi ammissibili, come previsto all’articolo 31.

(50)  Parere n. 10/2005 della Corte, paragrafo 44.

(51)  La proposta della Commissione di non considerare ammissibili soltanto le tasse indirette «identificabili» può indurre i partecipanti a nascondere l’IVA nei propri rendiconti.

(52)  Relazione annuale della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2001, paragrafo 4.47; relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 36 a 40 e paragrafo 115; parere n. 3/2005, paragrafo 13.

(53)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 30 a 33.

(54)  Relazione speciale n. 1/2004, paragrafi da 23 a 26.

(55)  Parere n. 2/2004, paragrafo V: «I sistemi di controllo interno dovrebbero basarsi su una sequenza di procedure di controllo, all’interno della quale ogni livello dovrebbe avere obiettivi ben specifici che tengano conto del lavoro svolto dagli altri. Le dichiarazioni di spese o di costi superiori a una certa soglia dovrebbero essere accompagnate da una certificazione e da una relazione da parte di un revisore indipendente, basate su norme comuni in materia di approccio e contenuti».

(56)  Cfr. articolo 117 del regolamento finanziario (articolo 180, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione).

(57)  GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(58)  Parere n. 2/2004, paragrafo VIII: «I sistemi di controllo interno presuppongono un giusto equilibrio tra il costo del controllo di un particolare settore di bilancio e i benefici che ne risultano in termini di contenimento, entro un livello accettabile, del rischio di perdita e d’irregolarità».

(59)  Gli emendamenti proposti dalla Corte per aumentare l’autonomia dei consorzi (cfr. articoli 18, 19 e da 23 a 26), nonché la verifica, da parte della Commissione, dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti [cfr. articolo 16, lettera a)] dovrebbero ridurre i rischi potenziali per il bilancio della Comunità, tanto che, nella maggioranza dei casi, l’ordinatore non dovrebbe invocare una fideiussione solidale costituita da un terzo oppure una garanzia irrevocabile e condizionata (le quali, ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, sono obbligatorie se il prefinanziamento supera l’80 % dell’importo totale della sovvenzione).

(60)  Va rilevato che la Commissione, nell’articolo 38, paragrafo 2, propone che i seguenti soggetti non siano tenuti a contribuire al «fondo di garanzia»: organismi pubblici, soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, alle azioni di ricerca di «frontiera», e alle azioni destinate a gruppi specifici, ad eccezione delle azioni destinate alle PMI.

(61)  Cfr. anche il parere n. 10/2005, paragrafi 20 e 22.

(62)  In particolare, occorre anche chiarire se, sulla base della formulazione contenuta nell’allegato III della «decisione», il campo di applicazione si estenda alle azioni al di là del Settimo programma quadro, come i progetti Eureka, oppure se le azioni diverse da quelle descritte all’allegato III (vale a dire, iniziative congiunte nel campo delle tecnologie, grandi progetti — inclusi i progetti Eureka, e le nuove infrastrutture per la ricerca) possano essere beneficiarie delle attività di finanziamento della BEI per prestiti e garanzie.


ALLEGATO

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE

COM(2005) 705 def. — Regolamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Modifiche proposte dalla

CORTE DEI CONTI

nel parere n. 1/2006

(cfr. paragrafo del parere n. 1/2006)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 167 e l’articolo 172, secondo comma,

 

 

vista la proposta della Commissione (1),

 

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

 

 

visto il parere della Corte dei conti (3),

 

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (4),

 

 

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

 

 

(1)

Il Settimo programma quadro è stato adottato con decisione n. …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del […] concernente il Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (5).

 

5

 

L’attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

 

6

(2)

Il Settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (7) (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

(2)

Il Settimo programma quadro deve essere è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (7) (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

 

(3)

Il Settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (8).

(3)

Il Settimo programma quadro deve essere è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (8).

15, 16

(4)

Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente e trasparente per garantire un’attuazione efficace e un accesso agevole per tutti i partecipanti al Settimo programma quadro.

 

 

 

[nuovo «considerando»(4bis)] Il presente regolamento si applica altresì alle attività finanziate nel quadro del Consiglio europeo di ricerca (CER).

2, 17

(5)

Il Settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un’ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

 

 

(6)

Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE (9) della Commissione.

 

 

(7)

È pertanto opportuno consentire la partecipazione non solo di persone giuridiche, a condizione che possano esercitare diritti e assumere obblighi, ma anche di persone fisiche. La partecipazione di persone fisiche garantirà che la creazione e lo sviluppo della capacità e dell’eccellenza scientifica non si limitino al finanziamento comunitario di progetti che coinvolgono solo persone giuridiche, ma prevedano la partecipazione di PMI che non sono persone giuridiche.

(7)

È pertanto opportuno consentire la partecipazione non solo di persone giuridiche, a condizione che possano esercitare diritti e assumere obblighi, ma anche di persone fisiche, a condizione che possano esercitare diritti e assumere obblighi. La partecipazione di persone fisiche garantirà che la creazione e lo sviluppo della capacità e dell’eccellenza scientifica non si limitino al finanziamento comunitario di progetti che coinvolgono solo persone giuridiche, ma prevedano la partecipazione di PMI che non sono persone giuridiche.

 

(8)

È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell’ambito del Settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

 

 

(9)

I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire la realizzazione efficace dell’azione indiretta interessata.

(9)

I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto ai requisiti normativi minimi al numero minimo previsto non dovrebbe ostacolare garantire la realizzazione efficace dell’azione indiretta interessata.

22, 23, 24

(10)

Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al Settimo programma quadro.

 

 

(11)

Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 164 e 170 del trattato, è opportuno prevedere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal Settimo programma quadro.

 

 

 

[nuovo «considerando»(11bis)] La Commissione dovrebbe attuare il Settimo programma quadro conformemente ai principi di un quadro di controllo interno integrato.

 

(12)

Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(12)

Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario, quali enunciati nell’Allegato III, lettera a) della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

 

(13)

La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la presentazione, la valutazione, la selezione e l’aggiudicazione delle proposte. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(13)

La Commissione dovrebbe stabilire e adottare ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, nonché dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione, la selezione, la negoziazione e l’aggiudicazione delle proposte e l’attribuzione delle sovvenzioni. Occorre in In particolare stabilire le tali regole dovrebbero contenere disposizioni che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

32, 33

(14)

È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell’ambito del Settimo programma quadro.

(14)

È opportuno che la La Commissione dovrebbe stabilire e adottare stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell’ambito del Settimo programma quadro.

34, 35, 36

(15)

Il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione disciplinano, tra l’altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l’esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell’articolo 248, paragrafo 2, del trattato.

(15)

Il regolamento finanziario, e le relative modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988 /1995  (10) del Consiglio disciplinano, tra l’altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l’esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell’articolo 248, paragrafo 2, del trattato.

19

(16)

Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite dal regolamento n. 2185/96 del Consiglio.

(16)

Gli accordi conclusi per ciascuna azione devono dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite dai regolamenti dal regolamento n. 2185/96, n. 1073/1999 e n. 1074/1999 del Consiglio.

Parimenti, gli accordi devono prevedere lo svolgimento di audit da parte della Corte dei conti, che, in virtù dell’articolo 248, paragrafo 2, del Trattato, può espletare audit secondo le proprie norme.

18, 19

(17)

La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell’ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici.

(17)

La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione sia le azioni indirette realizzate nell’ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici e il completamento dei programmi quadro precedenti.

La Commissione presenta i risultati delle proprie attività di monitoraggio ad un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e da essa presieduto.

57

(18)

Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

(18)

Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti e i soggetti ad essi collegati proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

 

(19)

Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell’ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(19)

Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e i soggetti ad essi collegati abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell’ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

 

(20)

L’obbligo stabilito nell’ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell’ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero degli importi, una parte del contributo finanziario della Comunità può essere trattenuto per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. I partecipanti che sarebbero stati costretti ad assumersi la responsabilità finanziaria per altri partecipanti devono contribuire ad evitare i rischi, mediante un contributo che la Commissione tratterrà al momento dei pagamenti.

(20)

L’obbligo stabilito nell’ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell’ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero degli importi, una parte del contributo finanziario della Comunità può essere trattenuto per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. I partecipanti che sarebbero stati costretti ad assumersi la responsabilità finanziaria per altri partecipanti devono contribuire ad evitare i rischi, mediante un contributo che la Commissione tratterrà al momento dei pagamenti.

34, 35, 36, 80, 81

(21)

I contributi della Comunità ad un’impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell’articolo 171 o dell’articolo 169 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(21)

I contributi della Comunità ad un’impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell’articolo 171 o dell’articolo 169 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

 

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(22)

Qualsiasi azione cui si applica il Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

(23)

La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per rafforzare gli investimenti del settore privato in azioni europee di RST ammissibili di grande portata, rafforzando la capacità della BEI di gestire i rischi e consentendo (i) un volume più importante di prestiti BEI per un determinato livello di rischi e (ii) il finanziamento azioni di RST europee che presentano un rischio più elevato di quanto sarebbe possibile senza sostegno comunitario.

(23)

La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per rafforzare gli investimenti del settore privato in azioni europee di RST ammissibili di grande portata di cui all’allegato III, lettera b) della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, rafforzando la capacità della BEI di gestire i rischi e consentendo (i) un volume più importante di prestiti BEI per un determinato livello di rischi e (ii) il finanziamento azioni di RST europee che presentano un rischio più elevato di quanto sarebbe possibile senza sostegno comunitario.

2

(24)

Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l’altro mediante:

(24)

Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l’altro mediante:

 

a)

aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

a)

aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

 

b)

sovvenzioni;

b)

sovvenzioni;

 

c)

contributi finanziari ad un’organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

c)

contributi finanziari ad un’organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

 

d)

onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all’articolo 17 del presente regolamento.

d)

onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all’articolo 17 del presente regolamento

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

CAPO I

Disposizioni introduttive

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

Oggetto

Oggetto e campo di applicazione

 

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, qui di seguito le «azioni indirette».

[1.] Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, qui di seguito le «azioni indirette» , eccetto nei casi previsti al paragrafo 8 del presente articolo.

20, 21

Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del Settimo programma quadro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2 342/2002 (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

[2.] Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del Settimo programma quadro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «il regolamento finanziario») e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (qui di seguito «le modalità di esecuzione»).

 

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del Settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione».

[3.] Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del Settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione».

 

Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «valorizzazione».

[4.] Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «valorizzazione».

 

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso».

[5.] Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso».

 

 

[6.] Il presente regolamento si applica alle azioni finanziate nel quadro del Consiglio europeo della ricerca (CER).

2, 17

 

[7.] Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni concesse alla Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di contribuire all’approvvigionamento e all’allocazione di capitali per i prestiti e le garanzie da questa accordati, per quanto riguarda le azioni di cui all’allegato III della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro.

 

 

[8. spostato dal 21o considerando] Icontributi della Comunità ad un’impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell’articolo 171 o dell’articolo 169 del trattato, di cui all’allegato III, lettera b), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

14

Definizioni

 

 

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d’esecuzione, si intende per:

 

 

(1)

«conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dalle azioni, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d’autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

 

 

(2)

«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

(2)

«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima della conclusione della dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni o le richieste di protezione di questi ultimi le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione delle nuove conoscenze generate da tale azione dei suoi risultati;

 

(3)

«organismo di ricerca» si intende un organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche;

(3)

«organismo di ricerca» si intende un soggetto giuridico registrato come organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche;

 

(4)

«paese terzo»: uno Stato che non è uno Stato membro;

 

 

(5)

«paese associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del Settimo programma quadro;

 

 

(6)

«organizzazione internazionale», un’organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità europea, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

 

 

(7)

«organizzazione internazionale di interesse europeo», un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(7)

«organizzazione internazionale di interesse europeo», un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o paesi associati, o un organismo pubblico di ricerca o un ente nazionale di finanziamento di questi stati o paesi, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

 

(8)

«paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale», un paese terzo che la Commissione europea classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro;

 

 

(9)

«organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto pubblico nazionale, e le organizzazioni internazionali;

 

 

(10)

«PMI», micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

 

 

(11)

«programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l’attuazione di un programma specifico, conformemente all’articolo 3 della decisione […/…];

 

 

(12)

«meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito alla lettera a) dell’allegato III della decisione […/…];

(12)

«meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito alla lettera a) dell nell’allegato III della decisione […/…];

20, 21

(13)

«esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico a favore di gruppi specifici nell’ambito di progetti di ricerca.

(13)

«esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico a favore di gruppi specifici nell’ambito di progetti di ricerca , come stabilito all’allegato III, lettera a), sezione 6 della decisione […/…].

 

Articolo 3

 

 

Riservatezza

 

 

Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti loro trasmessi come materiale riservato.

 

 

CAPO II

Partecipazione

 

 

PARTE 1

CONDIZIONI MINIME

 

 

Articolo 4

 

 

Principi generali

 

 

1.

Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo, può partecipare ad un’azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all’articolo 12.

 

 

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato.

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato.

 

Un soggetto giuridico è una persona fisica o una persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi.

[ Un soggetto giuridico è una persona fisica o una persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. ]

 

 

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato.

 

2.

Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale.

[ 2.

Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale. ]

 

3.

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea, qui di seguito il «CCR», può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

 

 

Articolo 5

 

22, 23, 24

Condizioni minime

 

 

1.

Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

1.

Le condizioni minime per la partecipazione alle le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

 

a)

partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

a)

devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

 

 

b)

fra i paesi in cui sono stabiliti tali soggetti giuridici devono figurare almeno tre diversi Stati membri o paesi associati;

 

b)

tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro, conformemente all’articolo 6.

b c)

almeno tre dei tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l’uno dall’altro, conformemente all’articolo 6.

 

2.

Ai fini della lettera a) del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR o un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considererà che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

 

 

Articolo 6

 

 

Indipendenza

 

 

1.

Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

 

 

2.

Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

 

 

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

 

 

b)

la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

 

 

3.

Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

 

 

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse in un soggetto giuridico o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto da parte della stessa società pubblica di investimenti, investitore istituzionale o società di capitale di rischio;

 

 

b)

i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

 

 

Articolo 7

 

22, 23, 24

Azioni indirette concernenti i paesi partner nell’ambito della cooperazione internazionale

 

 

Per i progetti in collaborazione che comportano la partecipazione di paesi partner nell’ambito della cooperazione nazionale, alle stesse condizioni degli Stati membri o dei paesi associati, specificati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti:

Per i progetti in collaborazione, di cui all’allegato III, lettera a), sezione 1 della decisione […/…], che comportano la partecipazione di paesi partner nell’ambito della cooperazione nazionale, alle stesse condizioni degli Stati membri o dei paesi associati, specificati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti:

 

a)

devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici;

a)

devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici;

 

b)

almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

b)

tra i paesi in cui almeno due dei i soggetti giuridici partecipanti di cui alla lettera a) sono devono essere stabiliti devono figurare almeno due in uno Stato i membro i o un paese i associato i , ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

 

c)

almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato paese partner*;

* (correzione del traduttore. La traduzione italiana non corrisponde alla versione inglese.)

c)

tra i paesi in cui almeno due dei i soggetti giuridici partecipanti di cui alla lettera a) sono devono essere stabiliti devono figurare almeno due in un paese i partner nell’ambito della cooperazione internazionale, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale;

 

d)

tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l’uno dall’altro, conformemente all’articolo 6.

d)

almeno tutti e quattro i dei soggetti giuridici partecipanti di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l’uno dall’altro, conformemente all’articolo 6.

 

Articolo 8

 

 

Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

 

 

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

 

 

Il primo paragrafo non si applica alle azioni di coordinamento di progetti di ricerca.

 

 

Articolo 9

 

2

Progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori

 

 

Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

[1.] Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, di cui all’allegato III, lettera a), sezione 4 della decisione […/…], la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

 

 

[2.] La Commissione adotta le misure appropriate per garantire la trasferibilità delle sovvenzioni destinate ai progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori finanziati nel quadro del Consiglio europeo di ricerca, fra i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati .

25, 26

Articolo 10

 

24

Partecipanti unici

 

 

Laddove le condizioni minime per un’azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

Laddove le condizioni minime per un’azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, come i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) o le organizzazioni internazionali di interesse europeo, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

 

Articolo 11

 

 

Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

 

 

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capitolo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

 

 

Articolo 12

 

 

Condizioni aggiuntive

 

 

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capitolo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

 

 

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell’azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

 

 

PARTE 2

PROCEDURE

 

 

SOTTOPARTE 1

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

 

 

Articolo 13

 

 

Inviti a presentare proposte

 

 

1.

La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e nei programmi di lavoro.

1.

La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e nei programmi di lavoro.

20, 21

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al Settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

 

 

2.

Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

 

 

Articolo 14

 

20, 21, 27, 28

Eccezioni

 

 

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

Conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità d’esecuzione, L la Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

 

a)

azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

a)

azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

 

b)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto o in un servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

b)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un nell’acquisto di un bene o di in un servizio previsto dal contratto e selezionato conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

 

 

c)

azioni di coordinamento e sostegno relative alla concessione di borse di studio, di ricerca o formazione e di premi vinti a seguito di concorsi;

 

c)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

c d)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

 

d)

altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d’esecuzione.

d e)

altre azioni attuate sulla base di decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo (o del Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo) di cui all’allegato III, lettera b), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro , qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d’esecuzione.

 

SOTTOPARTE 2

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

SOTTOPARTE 2

VALUTAZIONE, SELEZIONE, NEGOZIAZIONE DELLE PROPOSTE E ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI

 

Articolo 15

Articolo 15

30, 31

Valutazione, selezione e aggiudicazione

Principi di V v alutazione , e criteri di selezione e aggiudicazione

 

1.

La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

1.

La Commissione valuta tutte le proposte di azioni indirette pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel presente regolamento, nel programma specifico e nel programma di lavoro.

 

Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull’applicazione di questi criteri.

 

 

 

[1bis.] Possono essere definiti, in particolare, criteri specifici di selezione e di aggiudicazione per progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori finanziati nel quadro del Consiglio europeo di ricerca.

31

 

[1ter.] Qualora i programmi di lavoro o gli inviti a presentare proposte lo prevedano espressamente, possono essere effettuate valutazioni a distanza.

4, 31

2.

Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte non sarà selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

2.

Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell’invito a presentare proposte non sarà ammissibile selezionata e . Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

31

3.

Le proposte sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione.

3.

Le proposte sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione.

 

Articolo 16

Articolo 16

32, 33

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

Procedure di presentazione, valutazione, selezione , negoziazione e aggiudicazione

 

1.

La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

1.

La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione, negoziazione e aggiudicazione corrispondenti. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

 

2.

Quando un invito a* presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo le proposte che rispettano i criteri di valutazione della prima fase possono passare alla seconda fase sotto forma di proposte complete.

* (c.d.t.)

 

 

3.

Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

 

 

 

[3bis.] Salvo disposizione contraria del programma di lavoro, le proposte di azioni indirette devono essere presentate elettronicamente.

4

4.

La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

4.

La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria .

 

 

[4bis. spostato dall’articolo 15, paragrafo 3] Le proposte di azioni indirette sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione.

 

 

[5.] L’esito della valutazione sarà comunicato per iscritto ai partecipanti.

Nel caso di azioni indirette proposte da un consorzio, l’esito della valutazione e le informazioni concernenti la selezione della proposta potranno essere comunicate solo al coordinatore.

 

 

[ 6.] Per quanto riguarda le proposte selezionate, la Commissione può concordare, se necessario, con i partecipanti eventuali modifiche degli aspetti scientifici, operativi e finanziari dell’azione indiretta, nei limiti del programma di lavoro e dell’invito a presentare proposte, e tenendo conto dei risultati della valutazione della proposta .

 

 

[7.] Applicando la procedura di verifica stabilita all’articolo 16bis, la Commissione si accerta che i partecipanti possiedano la capacità operativa e finanziaria necessaria per svolgere l’azione indiretta nel modo e al momento opportuno.

 

 

[8.] La Commissione attribuisce sovvenzioni a favore delle proposte le cui negoziazioni abbiano avuto esito positivo.

Tutte le altre proposte vengono respinte.

37, 38

 

Articolo 16bis

34, 35, 36, 42

 

Verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette

 

 

La Commissione è responsabile della verifica dell’esistenza, dello status giuridico e della capacità operativa e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette.

La verifica avviene sulla base di documenti giustificativi appropriati forniti dal partecipante, i quali devono consentire di valutarne l’esistenza e lo status giuridico nonché la capacità finanziaria e operativa.

La documentazione suddetta deve essere aggiornata periodicamente, od ogniqualvolta la Commissione lo richieda.

Onde evitare duplici verifiche, la Commissione certifica l’esito positivo della verifica; tale attestazione sarà ritenuta, fino a nuovo avviso, sufficiente per tutte le proposte presentate dal medesimo partecipante.

La Commissione instaura a tal fine un sistema di verifica e di attestazione uniche, adottando e pubblicando norme specifiche.

 

Articolo 17

 

39

Nomina di esperti indipendenti

 

 

1.

La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell’ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici.

1.

La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle azioni indirette e delle attività di monitoraggio previste nell’ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici.

 

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

 

2.

Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati.

 

 

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei

 

 

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

 

 

Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

 

 

 

[2bis.] Per la valutazione e il monitoraggio dei progetti di ricerca «di frontiera» su iniziativa dei ricercatori, la Commissione nomina degli esperti in base a una proposta del Consiglio scientifico del Consiglio europeo di ricerca.

40

3.

Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione farà il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all’argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

3.

Nel nominare un esperto indipendente, l La Commissione adotta misure appropriate farà il possibile per accertarsi che l’esperto in questione questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all’argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

 

4.

La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l’esperto indipendente certifica l’assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell’elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

 

44

 

[ 4bis.]  La Commissione adotta e pubblica le norme che disciplinano la nomina e il ricorso a esperti indipendenti.

32, 33

5.

La Commissione pubblica periodicamente su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per ciascun programma specifico.

5.

La Commissione pubblica periodicamente su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco e la funzione degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per ciascun programma quadro e i programmi specifici corrispondenti specifico.

 

 

Articolo 17bis

4, 41, 42

 

Basi di dati e scambio elettronico di dati

 

 

[1.] La Commissione adotta le misure appropriate affinché i dati relativi a tutte le azioni indirette finanziate nell’ambito del Settimo programma quadro vengano registrati e trattati in basi di dati integrate e in un sistema informatizzato comune .

 

 

[2.] La Commissione incoraggia lo scambio elettronico di dati per tutti gli aspetti relativi alla gestione delle proposte e delle sovvenzioni .

 

SOTTOPARTE 3

ATTUAZIONE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

SOTTOPARTE 3

ATTUAZIONE DELLE AZIONI INDIRETTE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

 

Articolo 18

Articolo 18

 

Aspetti generali

Aspetti generali Disposizioni relative all’attuazione delle convenzioni di sovvenzione

 

1.

I partecipanti attuano l’azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione.

 

 

2.

La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 19, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

2.

La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 19, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

 

3.

I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

 

 

4.

Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi, gli altri partecipanti devono conformarsi alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

 

 

5.

Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all’azione.

5.

Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all’azione conformemente all’articolo 21.

56

6.

I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull’esecuzione dell’azione indiretta o gli interessi della Comunità.

 

 

Articolo 19

Articolo 19

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Disposizioni generali per l’adesione alle convenzioni di sovvenzione

Disposizioni generali per le l’adesione alle convenzioni di sovvenzione

 

1.

La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione […/…], al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

 

 

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta .

 

 

[1bis. spostato dall’articolo 18, paragrafo 2] Per ciascuna azione indiretta, ad eccezione di quelle elencate all’articolo 14, la La Commissione elabora, servendosi delle convenzioni tipo di cui all’articolo 19, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e il coordinatore che agisce per conto dei i partecipanti.

 

2.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfetari.

2.

Se del caso, l La convenzione di sovvenzione specifica la durata dell’azione, i lavori scientifici e tecnici da svolgere, il bilancio delle spese totali stimate e stabilisce la parte del il contributo finanziario massimo della Comunità all’azione indiretta che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfetari.

 

3.

La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

3.

La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

 

4.

La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di rapporti periodici sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione.

4.

La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di rapporti periodici sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione e può inoltre prevedere, all’occorrenza, degli esami che consentano di valutare l’esecuzione dell’azione indiretta.

56

5.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

5.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite .

 

6.

Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un’ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dai programmi di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

 

 

7.

La Commissione elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento.

7.

La Commissione elabora e adotta una convenzione di sovvenzione tipo specifica per ciascun regime di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a) della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, conformemente al presente regolamento.

 

8.

Tale convenzione rispecchia i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori (11). Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli; la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori; le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca; e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

8.

Tale i convenzione i rispecchiano i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori (11). Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli; la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori; le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca; e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

 

 

[8bis. spostato dal 16o considerando] Gli accordi di sovvenzione tipo conclusi per ciascuna azione prevedono dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite da l i regolament o i n. 2185/96, n. 1073/1999 e n. 1074/1999 del Consiglio.

19

Articolo 20

 

 

Disposizioni concernenti i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione

 

 

1.

La convenzione di sovvenzione stabilisce gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

1.

La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

 

A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite.

 

 

2.

La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sulla valorizzazione e la diffusione delle conoscenze acquisite.

 

 

Articolo 21

 

 

Disposizioni relative alla risoluzione

 

 

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua risoluzione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di mancata esecuzione o di violazione, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

 

 

Articolo 22

 

 

Disposizioni speciali

 

 

1.

Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell’infrastruttura.

 

 

2.

Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione indiretta.

 

 

3.

Per le azioni indirette nel settore della ricerca sullo spazio e in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e la valorizzazione di queste conoscenze.

 

 

4.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione per le azioni indirette che riguardano problematiche di sicurezza diverse da quelle di cui al paragrafo 3, può prevedere anche disposizioni specifiche.

 

 

 

[5. spostato dall’articolo 47] Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori, i partecipanti si adoperano per garantire la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche in materia di diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti.

 

Articolo 23

Articolo 23

45, 46, 47, 48, 49, 50

Firma ed adesione

Firma ed adesione nel caso di azioni indirette che interessano più partner

 

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

[1.] La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore, che agisce per conto degli altri partecipanti, e della Commissione.

 

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito all’accordo consortile.

 

 

[2.] [ Le modifiche della composizione del consorzio richiedono l’approvazione scritta della Commissione, conformemente all’articolo 26, paragrafo 4. ]

 

SOTTOPARTE 4

CONSORZI

 

 

Articolo 24

 

51, 52

Accordi consortili

 

 

Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso «l’accordo consortile» che disciplina:

[1.] Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso «l’accordo consortile» che disciplina: .

 

 

Quest’ultimo può stabilire ulteriori diritti e obblighi dei partecipanti ad un’azione indiretta, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione, e disciplina:

 

a)

l’organizzazione interna del consorzio;

a)

la l’ rappresentanza legale e l’organizzazione interna del consorzio, gli accordi di riservatezza e la composizione delle controversie interne, comprese le disposizioni in materia di ritiro, esclusione e scambio dei partecipanti;

 

b)

la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

b)

la ripartizione del bilancio dei costi stimati e quella del contributo finanziario della Comunità, le modalità di sovvenzione applicate in conformità dell’articolo 30, paragrafo 1, e le disposizioni concernenti la presentazione di rapporti e il calcolo dei costi conformemente all’articolo 30, paragrafo 2;

 

c)

le regole supplementari concernenti la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi;

c)

le regole supplementari concernenti la proprietà delle nuove conoscenze scaturite dall’azione indiretta, il trasferimento di questo diritto di proprietà, i diritti di accesso, la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi;

 

d)

la composizione di controversie interne.

d)

la composizione di controversie interne.

 

 

[2.]  L’accordo consortile è concluso fra tutti i partecipanti che intendono partecipare ad un’azione indiretta prima della firma della convenzione di sovvenzione da parte del coordinatore.

 

 

[3.]  Conformemente al presente regolamento, la Commissione stabilisce accordi consortili tipo specifici per ciascuno dei regimi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro.

 

Articolo 25

 

45, 46, 47, 48, 49, 50

Coordinatore

 

 

1.

I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta devono designare uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d’esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione:

1.

I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta devono designare fra loro uno di loro in qualità di un coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d’esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione:

 

a)

garantire che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l’adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa;

a)

garantire che i soggetti giuridici che partecipano all’azione indiretta assolvano gli obblighi che ad essi incombono in virtù della convenzione di sovvenzione e dell’accordo consortile individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l’adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa;

 

b)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo;

b)

ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo secondo le disposizioni specifiche dell’accordo consortile;

 

c)

tenere la contabilità, tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell’articolo 36;

c)

tenere la contabilità, tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell’articolo 24, lettera b) e dell’articolo 36;

 

d)

garantire una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione.

d)

garantire una presentazione comunicazione adeguata ed efficace dei risultati scientifici e tecnici e dello stato di avanzamento dei lavori tra i partecipanti e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, alla Commissione.

 

 

e)

porre fine alla partecipazione dei soggetti giuridici ogniqualvolta un partecipante non rispetti gli obblighi impostogli dalla convenzione di sovvenzione o dall’accordo consortile.

2.

Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

2.

Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione nell’accordo consortile.

 

Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione.

Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione .

 

 

[3.] Qualora l’accordo consortile lo preveda, il coordinatore può subappaltare le proprie funzioni amministrative e gestionali, nel rispetto dell’articolo 33, paragrafo 4.

53

Articolo 26

 

54, 55

Modifiche della composizione del consorzio

 

 

1.

I partecipanti ad un’azione indiretta possono proporre di accogliere un nuovo partecipante o eliminare un partecipante esistente.

1.

I partecipanti ad un’azione indiretta possono convenire l’aggiunta di proporre di accogliere un nuovo partecipante o l’esclusione di eliminare un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni dell’accordo consortile.

 

2.

I soggetti giuridici che entrano a far parte di un’azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

2.

I soggetti giuridici che entrano a far parte di un’azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione e all’accordo consortile.

 

3.

Qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un’ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

3.

Qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un’ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

55

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l’assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all’articolo 15 e all’articolo 17.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l’assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all’articolo 15 e all’articolo 17.

 

4.

Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

4.

Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

 

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.

[Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.]

 

SOTTOPARTE 5

CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI INDIRETTE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

 

 

Articolo 27

Articolo 27

39, 56

Monitoraggio

Monitoraggio ed esame

 

La Commissione controlla l’attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell’articolo 19, paragrafo 4.

[1.] La Commissione controlla l’attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell’articolo 19, paragrafo 4.

 

In particolare la Commissione controlla l’attuazione del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1.

 

 

[2.]  La Commissione può inoltre procedere all’esame delle azioni indirette su base periodica, o ad azioni ultimate .

Tali esami possono essere svolti anche per stabilire se si debba porre fine all’azione indiretta conformemente all’articolo 18, paragrafo 5.

 

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17.

A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17.

 

La Commissione controlla il Settimo programma quadro, i suoi programmi specifici e se del caso, i programmi quadro precedenti, avvalendosi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti, designati a norma dell’articolo 17, che la consigliano nell’attuazione della politica di ricerca della Comunità.

[3.] La Commissione controlla il Settimo programma quadro, i suoi programmi specifici e, se del caso, i programmi quadro precedenti, avvalendosi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. Essa può inoltre chiedere consiglio costituire gruppi di esperti indipendenti, designati a norma dell’articolo 17, che la consigliano nell’ sull’attuazione della politica di ricerca della Comunità.

 

 

[4. spostato da sopra] A tal fine, la Commissione può avvalersi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17.

 

 

[5.]  La Commissione presenta i risultati delle sue attività di monitoraggio a un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, da essa presieduto, in conformità degli articoli 1-3 del presente articolo.

57

 

[6.]  La responsabilità del monitoraggio delle azioni di ricerca «di frontiera» su iniziativa del ricercatore finanziate nel quadro del CER incombe al Consiglio scientifico del CER o ai relativi sottocomitati competenti.

56

Articolo 28

 

 

Informazioni da mettere a disposizione

 

 

1.

La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell’ambito di un’azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

 

 

a)

queste informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

 

 

b)

i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

 

 

2.

In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce agli Stati membri o ai paesi associati cui le informazioni sono trasmesse, diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

 

 

Tuttavia i destinatari considereranno tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

 

 

SEZIONI PARTE* 3

* (C.D.T.)

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

 

 

SOTTOPARTE 1

AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO E FORME DI SOVVENZIONE

 

 

Articolo 29

 

 

Ammissibilità al finanziamento

 

 

1.

Quando i soggetti giuridici elencati qui di seguito partecipano ad un’azione indiretta possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità:

 

 

a)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

 

 

b)

tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo,

 

 

c)

tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale.

 

 

2.

Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale diversa da un’organizzazione internazionale di interesse europeo, o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

 

 

a)

se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

 

 

b)

se ciò è essenziale per l’attuazione dell’azione indiretta,

 

 

c)

se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo di diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

 

 

Articolo 30

 

 

Tipi di sovvenzione

 

3, 58, 59, 60, 61

1.

Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui alla lettera a) dell’allegato III del Settimo programma quadro si basa sul rimborso dei costi ammissibili.

1.

Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui alla lettera a) dell’allegato III del Settimo programma quadro consiste nel si basa sul rimborso, parziale o totale, dei costi ammissibili.

 

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfetario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e importi forfetari.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfetario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e importi forfetari.

 

 

Gli importi forfetari per l’insieme delle azioni indirette possono essere utilizzati solo per azioni di coordinamento e di sostegno nonché per le azioni relative alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori.

60

Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi .

 

2.

Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell’azione indiretta, ma si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

2.

Il contributo finanziario massimo della Comunità all’azione indiretta viene determinato calcolato in riferimento al costo complessivo dell’azione indiretta, ma si basa sui in base alle attività svolte da ciascun partecipante e al bilancio dei costi stimati per  ciascun partecipante.

61

Articolo 31

 

 

Rimborso dei costi ammissibili

 

 

1.

Le sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

1.

Le sovvenzioni azioni indirette per le quali vengono attribuite delle sovvenzioni a carico del bilancio comunitario sono cofinanziate dai partecipanti.

 

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto. L’esistenza o meno di un profitto viene determinata a livello di ciascun partecipante.

62

2.

Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’attuazione dell’azione.

2.

Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’attuazione dell’azione, conformemente all’articolo 33, paragrafo 5.

 

3.

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l’attuazione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

3.

Per essere ammissibili, i costi sostenuti da ciascun partecipante per l’attuazione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

 

a)

devono essere effettivi;

 

 

b)

devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell’azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l’elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

 

 

c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

c)

devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del paese in cui è stabilito il soggetto giuridico e alle pratiche di contabilità analitica del partecipante e utilizzati ed essere sostenuti all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

63, 65

d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

d)

devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

 

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette recuperabili identificabili (ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

64

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

 

Articolo 32

Articolo 32

66, 67, 68, 69, 70

Costi diretti ammissibili e costi indiretti ammissibili

Costi diretti ammissibili e costi indiretti ammissibili

 

1.

I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all’azione, qui di seguito «costi diretti ammissibili» e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all’azione, qui di seguito «costi indiretti ammissibili».

 

 

 

[1bis.] I costi diretti possono comprendere le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, nonché altri costi specifici.

67

 

[1ter.] I costi relativi al personale comprendono la retribuzione e le spese relative al personale assunto direttamente da un partecipante.

Tali costi sono imputati in base alle indicazioni fornite dal partecipante in merito al tempo effettivamente dedicato dal personale in questione all’azione indiretta.

Un partecipante può dichiarare dei costi medi o tariffe unitarie per categorie specifiche di personale, a condizione che siano stati stabiliti conformemente alle pratiche di contabilità analitica abituali del partecipante.

 

 

[1quater] Le spese di viaggio e di soggiorno del personale che partecipa ad un’azione indiretta vengono dichiarate come costi effettivamente sostenuti o basati su tariffe unitarie, a condizione che siano stati stabiliti conformemente alle pratiche di contabilità analitica abituali del partecipante o che siano basati su tariffe unitarie stabilite dalla Commissione.

 

 

[1quinquies] Altri costi specifici, quali attrezzature durature, canoni di utenza, i beni di consumo e il subappalto sono ammissibili solo se definiti nella convenzione di sovvenzione.

 

2.

Per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei suoi costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

2.

Per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono dichiarare i costi effettivi od optare per un tasso forfettario del totale dei suoi costi diretti ammissibili totali del personale , ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto , a condizione che siano stabiliti conformemente alle pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante.

68, 69, 70

3.

La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti* (c.d.t.) ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

* (c.d.t.)

3.

La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili del personale , ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

68

Articolo 33

 

3, 71, 72, 73

Limiti massimi di finanziamento

 

 

1.

Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.

 

 

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75% dei costi totali ammissibili .

 

71, 72

2.

Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili .

 

 

3.

Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

 

 

4.

Per la gestione e i certificati di audit e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

4.

Per le attività di la gestione (compresi e i certificati di audit) e le altre attività di formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può ammontare raggiungere al massimo a il 100% dei costi totali ammissibili.

73

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

 

5.

Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili, deducendo le entrate.

5.

Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili, deducendo e le entrate.

 

6.

I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o un importo forfetario per l’insieme dell’azione indiretta.

6.

I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o un importo forfetario per l’insieme dell’azione indiretta.

 

Articolo 34

Articolo 34

74

Rapporti e audit dei costi ammissibili

Rapporti sui e audit dei costi ammissibili

 

1.

I partecipanti devono presentare alla Commissione rapporti periodici concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all’azione indiretta interessata, se del caso, certificati da un certificato di audit, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

1.

I partecipanti devono presentare alla Commissione rapporti periodici concernenti Tutti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate relative in relazione all’azione indiretta interessata vengono regolarmente notificati alla Commissione , se del caso, certificati da un certificato di audit, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

 

Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all’azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all’azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

 

2.

Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato di audit, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

2.

Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato di audit, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

 

 

Articolo 34bis

69, 75, 76, 77

 

Certificati di audit

 

 

[1.]  I costi notificati vengono certificati conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità di esecuzione.

 

 

[2.]  In applicazione del presente regolamento e delle disposizioni della convenzione di sovvenzione, i certificati di audit devono garantire che:

75

 

a)

i costi dichiarati dal partecipante sono ammissibili;

 

 

b)

i costi, gli interessi generati dal prefinanziamento e dalle entrate sono stati calcolati in maniera corretta e sono corroborati da documenti giustificativi adeguati.

 

 

[3.]  I certificati di audit sono rilasciati da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente.

Il revisore esterno deve rispettare le condizioni stabilite dall’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. Le competenze del funzionario pubblico devono essere stabilite dalla normativa nazionale e dalle autorità competenti.

Il revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, il funzionario pubblico competente che rilascia il certificato di audit, deve essere indipendente dal partecipante incaricato di designare il revisore.

76

 

[4.]  La Commissione ha accesso alla documentazione giustificativa concernente i certificati di audit in questione.

77

Articolo 35

Articolo 35

59, 78, 79

Reti di eccellenza

Reti di eccellenza

 

1.

Salvo indicazioni contrarie nel programma di lavoro, il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfetario calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell’azione.

1.

Salvo indicazioni contrarie nel programma di lavoro, il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfetario calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell’azione.

 

2.

Il valore unitario per gli importi forfetari di cui al punto 1 è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

2.

Il valore unitario per gli importi forfetari di cui al punto 1 è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

 

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

 

3.

Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell’importo forfetario massimo di cui al paragrafo 1. Tuttavia i partecipanti che superano i massimi previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

3.

Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell’importo forfetario massimo di cui al paragrafo 1. Tuttavia i partecipanti che superano i massimi previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

 

4.

Il versamento degli importi forfettari di cui al paragrafo 1 avviene a scadenze periodiche.

4.

Il versamento degli importi forfettari di cui al paragrafo 1 avviene a scadenze periodiche.

 

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

 

SOTTO SEZIONE PARTE* 2

* (C.D.T.)

PAGAMENTO, DISTRIBUZIONE, RECUPERO E GARANZIE

 

 

Articolo 36

 

 

Pagamento e ripartizione

 

 

1.

Il contributo finanziario della Comunità è versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

 

 

2.

Il coordinatore tiene dei registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.

 

 

Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

 

 

Articolo 37

 

 

Recupero

 

 

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

 

 

Articolo 38

Articolo 38

3, 80, 81

Somme trattenute per la copertura dei rischi

Somme trattenute per la copertura dei rischi

 

1.

In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione può trattenere una piccola percentuale del contributo finanziario della Comunità per ciascun partecipante all’azione indiretta per coprire gli eventuali importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti.

1.

In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione può trattenere una piccola percentuale del contributo finanziario della Comunità per ciascun partecipante all’azione indiretta per coprire gli eventuali importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti .

 

2.

Il paragrafo 1 non si applica a:

2.

Il paragrafo 1 non si applica a :

 

a)

gli organismi pubblici, i soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore;

(a)

gli organismi pubblici, i soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore ;

 

b)

i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, alle azioni di ricerca «di frontiera» e alle azioni destinate a gruppi specifici, ad eccezione delle azioni destinate alle PMI.

(b)

i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, alle azioni di ricerca «di frontiera» e alle azioni destinate a gruppi specifici, ad eccezione delle azioni destinate alle PMI .

 

I partecipanti di cui alle lettere a) e b) sono responsabili dei loro debiti.

I partecipanti di cui alle lettere a) e b) sono responsabili dei loro debiti .

 

3.

Gli importi trattenuti costituiscono entrate assegnate al Settimo programma quadro, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

3.

Gli importi trattenuti costituiscono entrate assegnate al Settimo programma quadro, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario .

 

4.

Al termine del programma quadro si effettuerà una valutazione degli importi richiesti per coprire i rischi in corso. Eventuali somme in eccesso di questi importi sono rimborsate al programma quadro e costituiscono entrate assegnate.

4.

Al termine del programma quadro si effettuerà una valutazione degli importi richiesti per coprire i rischi in corso. Eventuali somme in eccesso di questi importi sono rimborsate al programma quadro e costituiscono entrate assegnate .

 

CAPO III

Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso

 

 

PARTE 1

CONOSCENZE ACQUISITE

 

 

SOTTOPARTE 1

PROPRIETÀ

 

 

Articolo 39

 

 

Proprietà delle conoscenze acquisite

 

 

1.

Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

 

 

a)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto o in un servizio, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

a)

azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un nell’acquisto di beni o in un di servizio, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario e nelle relative modalità d’esecuzione;

 

b)

azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

 

 

2.

Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell’ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.

 

 

3.

Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

 

 

Articolo 40

 

83

Proprietà congiunta delle conoscenze acquisite

 

 

1.

Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

1.

Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

In questi casi, i partecipanti interessati stipulano un accordo di proprietà congiunta che disciplina la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta .

 

2.

Qualora non siano stati conclusi accordi di proprietà congiunta per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di:

2.

Qualora nessun non siano stati conclusi accordo i di questo tipo proprietà congiunta sia stato concluso dai partecipanti ad un’azione indiretta per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di:

 

a)

informare preventivamente gli altri comproprietari;

a)

informare preventivamente gli altri comproprietari; .

 

b)

garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

b)

garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari .

 

 

[3.]  La Commissione stabilisce accordi tipo di proprietà congiunta conformemente al presente regolamento.

 

Articolo 41

 

 

Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici

 

 

1.

Per le azioni destinate a gruppi specifici, non *si applicano gli articoli 39, paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite diventano di proprietà congiunta del gruppo specifico che beneficia dell’azione.

* (c.d.t.)

Per le azioni destinate a gruppi specifici, di cui all’allegato III, lettera a), sezione 6, della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, non si applicano gli articoli 39, paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite diventano di proprietà congiunta del gruppo specifico che beneficia dell’azione.

 

Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell’allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.

Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i dei diritti esclusivi sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell’allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.

 

Articolo 42

 

82, 84

Trasferimento di conoscenze acquisite

Trasferimento di dei diritti di proprietà e di accesso concernenti le conoscenze acquisite

 

1.

Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione dei diritti di accesso, diffusione e valorizzazione di tali conoscenze, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

1.

Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione dei diritti di accesso, diffusione e valorizzazione di tali conoscenze, conformemente al presente regolamento, alla convenzione di sovvenzione e all’accordo consortile.

 

 

[1bis.]  Le conoscenze acquisite sono accessibili anche ai soggetti collegati ai partecipanti che hanno svolto i lavori da cui risultano tali conoscenze se la società affiliata:

a)

è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato;

b)

accorda diritti d’accesso reciproci a qualsiasi conoscenza preesistente di sua proprietà, necessaria per valorizzare le nuove conoscenze;

c)

adempie agli obblighi in materia di riservatezza secondo il disposto dell’articolo 3.

 

2.

Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

2.

Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, q Qualora il un partecipante intenda debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo cessionario proprietario per consentire loro agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

 

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

 

 

[2bis.] La notifica preventiva agli altri partecipanti alla medesima azione non è necessaria [un] anno dopo

a)

il completamento dell’azione indiretta, o

b)

la fine della partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite in questione.

 

3.

A seguito della notifica, effettuata a norma del primo comma del paragrafo 2, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

3.

A seguito della notifica, effettuata a norma del primo comma del paragrafo 2 del presente articolo, qualsiasi gli altro i partecipante i può possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i suoi loro diritti di accesso.

 

Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

 

4.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire, come obbligo supplementare, che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite.

4.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire, come obbligo supplementare, che l La Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite o i diritti di accesso concernente le conoscenze acquisite a terzi che non siano stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

 

Articolo 43

 

84

Tutela della competitività europea e dei principi etici

 

 

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva ad un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea o ai principi etici.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, del presente regolamento, P per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva ad un soggetto giuridico a terzi che non siano stabilitoi in uno Stato membro o in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea o ai principi etici.

 

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

 

 

SOTTOPARTE 2

PROTEZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE

 

 

Articolo 44

 

 

Protezione di conoscenze acquisite

 

 

1.

Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo a applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, conformemente alle pertinenti disposizioni giuridiche, tenendo in debito conto gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, dei partecipanti all’azione indiretta in questione.

 

 

Qualora un partecipante faccia valere un interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

Qualora un partecipante faccia valere un interesse legittimo, deve, comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

 

2.

Qualora un proprietario di conoscenze acquisite non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, non è possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

 

 

In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

 

Articolo 45

 

 

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

 

 

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l’aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

 

 

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

 

 

Articolo 46

 

 

Valorizzazione e diffusione

 

 

1.

I partecipanti valorizzano, o garantiscono che siano valorizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

 

82

2.

I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite.

2.

I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite.

 

3.

Le attività di diffusione devono essere compatibili con i diritti di proprietà intellettuali, la riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite.

3.

Le attività di diffusione devono essere compatibili con i diritti di proprietà intellettuali, gli obblighi di la riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite riguardo alla tutela o alla tutela potenziale delle nuove conoscenze.

 

4.

Prima di avviare un’attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

 

 

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi, entro un termine da concordare fra i partecipanti nell’ambito dell’accordo consortile o di qualsiasi altro accordo scritto, qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali alle conoscenze acquisite o preesistenti risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

 

Articolo 47

Articolo 47

 

Diffusione nell’ambito delle azioni di ricerca «di frontiera»

Diffusione nell’ambito delle azioni di ricerca «di frontiera»

 

Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, i partecipanti si adoperano per garantire la diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti.

[spostato all’articolo 22, paragrafo 5] Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, i partecipanti si adoperano per garantire la diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti.

 

PARTE 2

DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E ALLE CONOSCENZE ACQUISITE

 

 

Articolo 48

 

85

Conoscenze preesistenti coperte

 

 

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Mediante accordo consortile scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

 

Articolo 49

 

82, 86

Principi generali

 

 

1.

Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

1.

Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

 

 

[ 1bis.] I diritti di accesso ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 sono concessi ai partecipanti e ai soggetti ad essi collegati a condizione che:

a)

tali soggetti concedano diritti di accesso reciproci a tutti i partecipanti e ai soggetti ad essi collegati;

b)

i soggetti collegati assolvano tutti gli obblighi che ad essi incombono nei confronti della Commissione e degli altri partecipanti in virtù del presente regolamento, della convenzione di sovvenzione, dell’accordo consortile e di qualsiasi altro accordo scritto concluso dai partecipanti.

 

2.

Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

 

 

3.

È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

 

 

4.

Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

 

 

5.

I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

 

 

6.

La cessazione della sua partecipazione ad un’azione indiretta non incide in alcun modo sull’obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all’azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

 

 

Articolo 50

 

82

Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette

 

 

1.

I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione.

1.

I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta e ai soggetti ad essi collegati, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione.

 

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

 

 

2.

I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

2.

I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta e ai soggetti ad essi collegati, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

 

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti nell’accordo consortile prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

 

Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti.

 

 

Articolo 51

 

 

Diritti di accesso ai fini della valorizzazione

 

 

1.

I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze acquisite.

1.

I partecipanti alla stessa azione indiretta e i soggetti ad essi collegati beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze acquisite.

 

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito, se non diversamente convenuto nell’accordo consortile.

 

2.

I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

2.

I partecipanti alla stessa azione indiretta e i soggetti ad essi collegati beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze derivanti dall’azione indiretta e a condizione che il partecipante interessato e i soggetti ad esso collegati siano autorizzati o a concederli.

 

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo consortile.

 

3.

Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 e 2) può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

3.

Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo) può essere inoltrata fino ad [un] anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

 

a)

fine dell’azione indiretta;

 

 

b)

cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

 

 

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

 

 

4.

Previo accordo di tutti i proprietari interessati, un esecutore di RST può ottenere, a condizioni eque e ragionevoli da concordare, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite per poter svolgere ulteriori attività di ricerca.

 

 

5.

Gli esecutori di RST concedono gratuitamente l’accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per valorizzare la conoscenze acquisite prodotte nell’ambito dell’azione indiretta.

 

 

Articolo 52

 

 

Disposizioni aggiuntive concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di«frontiera»e le azioni destinate a gruppi specifici

 

 

1.

Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, fatte salve le disposizioni degli articoli 50 e 51, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite e preesistenti ai fini dell’attuazione o della valorizzazione sono concessi a titolo gratuito.

 

 

2.

Quando il gruppo specifico che beneficia dell’azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all’azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

 

 

CAPO IV

Banca europea per gli investimenti

 

2, 20, 21, 87, 88, 89

Articolo 53

 

 

1.

La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati agli investimenti che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell’ambito del Settimo programma quadro* di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

* (c.d.t.)

1.

La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per contribuire all’approvvigionamento e all’allocazione di capitali destinati a finanziare i prestiti e le garanzie da questa accordati coprire i rischi legati agli investimenti che la BEI effettua a sostegno di azioni attuate sulla base di decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo (o del Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo) di cui all’allegato III, lettera b), della decisione […/…] che istituisce degli obiettivi di ricerca stabiliti nell’ambito del il Settimo programma quadro di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

 

2.

La BEI offre questi prestiti nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità.

2.

Tenendo conto dell’orientamento generale e dei principi stabiliti dalla Commissione nella convenzione di sovvenzione Lla BEI offre e gestisce questi prestiti e garanzie conformemente alle proprie norme nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità.

89

3.

La Commissione ha il diritto di opporsi all’uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.

3.

La Commissione ha il diritto di opporsi all’uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati e prestiti azioni, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.

89

CAPO V

Disposizioni finali

 

 

Articolo 54

 

60, 90

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

Il presente regolamento può essere rivisto, su riserva di una valutazione intermedia svolta dalla Commissione entro il 2010.

 

Fatto a Bruxelles, il

 

 

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

 

 

Il presidente

Il presidente

 

 


(1)  GU C […], […], pag. […].

(2)  GU C […], […], pag. […].

(3)  GU C […],[…], pag. […].

(4)  Parere del Parlamento europeo dell’aprile 2005 e decisione del Consiglio del […].

(5)  GU C […], […], pag. […].

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(8)  Attualmente, disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e allo sviluppo, (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5 ). Cfr. inoltre l’articolo 8 dell’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994).

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(10)  GU C […], […], pag. […].

(11)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.


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