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Document 52005XC0617(03)

Ricevuta della denuncia n. 2005/4316 — SG(2005)A/3050/2

GU C 147 del 17.6.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/20


Ricevuta della denuncia n. 2005/4316 — SG(2005)A/3050/2

(2005/C 147/05)

1.

La Commissione ha registrato col n. 2005/4316 una denuncia relativa al superamento del valore limite giornaliero di particelle (PM10), pari a 50 μg/m3, che nella città austriaca di Graz avrebbe già totalizzato oltre 35 giorni nel 2005.

2.

Essendole pervenuti più di 10 esemplari di tale denuncia per la città di Graz e per altri agglomerati urbani in Austria (per esempio Linz, Klagenfurt), la Commissione, nell'intento di fornire una risposta rapida e di informare gli interessati, badando nel contempo a contenere al massimo il proprio dispendio amministrativo, pubblica la presente ricevuta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché sul sito Internet seguente:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

La denuncia verrà esaminata dai servizi della Commissione alla luce delle disposizioni di diritto comunitario applicabili al riguardo. Gli autori della denuncia verranno tenuti al corrente, attraverso la stessa via, delle risultanze dell'esame e degli eventuali provvedimenti che la Commissione dovesse decidere.

4.

La Commissione si adopera per giungere a una decisione nel merito della questione (avvio di un procedimento per infrazione o archiviazione della denuncia) entro 12 mesi dalla data di registrazione della denuncia presso il proprio segretariato generale.

5.

Qualora i servizi della Commissione dovessero prendere contatto con le autorità austriache, lo faranno senza menzionare l'identità degli autori della denuncia, onde tutelare i diritti dei medesimi. Gli autori possono tuttavia autorizzare la Commissione a rivelare la loro identità nei contatti che dovessero rendersi necessari con le autorità austriache.


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