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Document 52005XC0416(01)
Notice on import and export licences and advance-fixing certificates for agricultural products (This notice replaces that published in Official Journal of the European Communities C 190 of 10 August 2002, p. 2.)
Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (Questa nota sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 190 del 10 agosto 2002, pag. 2)
Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (Questa nota sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 190 del 10 agosto 2002, pag. 2)
GU C 92 del 16.4.2005, p. 2–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 92/2 |
Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli
(Questa nota sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 190 del 10 agosto 2002, pag. 2)
(2005/C 92/02)
I. Osservazioni generali
1. |
I titoli, nonché i relativi estratti, sono rilasciati dalle autorità competenti di ogni Stato membro. Essi sono validi per operazioni di importazione e di esportazione da effettuare in qualsiasi Stato membro, salvo in alcuni casi particolari previsti dalla regolamentazione comunitaria. |
2. |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 (GU L 124 dell'8.9.1971, pag. 1), i giorni festivi, le domeniche e i sabati non sono considerati giorni lavorativi ai fini della presentazione delle domande di titolo e del rilascio del titolo stesso. |
3. |
Il richiedente deve compilare unicamente la casella 4 e le caselle 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 del modulo. Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che il richiedente compili anche la casella 1 e, se del caso, la casella 5. |
4. |
Il modulo deve essere compilato a macchina in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata o ammessa dalle autorità competenti dello Stato membro che rilascia il titolo. Il titolo deve essere compilato in una sola lingua. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare che le sole domande vengano compilate a mano, in inchiostro e in stampatello. |
5. |
La domanda e il titolo non devono recare cancellature o sovrapposizioni di parole. Ogni errore commesso all'atto della compilazione del modulo rende necessaria la redazione di una nuova domanda o di un nuovo titolo. |
6. |
Gli importi sono indicati in cifre ed espressi in euro; tuttavia, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono indicare gli importi in moneta nazionale. |
7. |
I quantitativi sono indicati:
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8. |
Se, nella casella 7 o 8 del modulo relativo all'importazione o nella casella 7 del modulo relativo all'esportazione, lo spazio è insufficiente per contenere la dicitura prevista dalla regolamentazione comunitaria, l'intera dicitura è apposta nella casella 20, preceduta da un asterisco corrispondente a quello apposto nella casella 7 o 8. Se nella casella 20 lo spazio è insufficiente per contenere la dicitura, l'intera dicitura è apposta nella casella 15, preceduta da un asterisco corrispondente a quello apposto nella casella 7 o 8. |
9. |
Nelle caselle 7, 8 e 9 del modulo, le piccole caselle che precedono le parole «sì» o «no» devono essere contrassegnate con la lettera «X» prima della dicitura corrispondente. |
10. |
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11. |
Esempio di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000:
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II. Moduli relativi all'importazione
Casella 7
Per «paese di provenienza» si intende il paese terzo dal quale il prodotto è spedito verso la Comunità.
1. |
L'indicazione del paese o del gruppo di paesi di provenienza è necessaria quando è prescritta dalla regolamentazione comunitaria. |
2. |
Se, a norma di detta regolamentazione, l'indicazione della provenienza è obbligatoria, la casella precedente la parola «sì» deve essere contrassegnata con la lettera «X» e la provenienza del prodotto deve corrispondere ai dati indicati nel titolo, pena l'inapplicabilità del medesimo. |
3. |
Negli altri casi, l'indicazione del paese di provenienza è facoltativa. Tuttavia, essa può essere utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1291/2000, relativo ai casi di forza maggiore. |
Casella 8
— |
Il paese di origine è determinato sulla base delle regole comunitarie applicabili in materia. |
— |
Le indicazioni di cui sopra, relative alla casella 7, sono applicabili per quanto di ragione. |
Casella 14
Designare i prodotti utilizzando le loro denominazioni usuali e commerciali (ad esempio, zucchero), esclusi i marchi di fabbrica.
Caselle 15 e 16
In linea di massima, il titolo è richiesto e rilasciato per la totalità dei prodotti appartenenti ad una sottovoce della nomenclatura combinata. Tuttavia, in alcuni casi particolari previsti dalla regolamentazione comunitaria, il titolo è richiesto e rilasciato:
— |
per prodotti appartenenti a più sottovoci della nomenclatura combinata, oppure |
— |
per una parte soltanto dei prodotti appartenenti ad una sottovoce della nomenclatura combinata. |
Se nella casella 16 lo spazio è insufficiente per contenere varie sottovoci della nomenclatura combinata, occorre inserire tutte le sottovoci nella casella 15, anteponendovi un asterisco corrispondente a quello apposto nella casella 16.
Casella 15
— |
La designazione può essere espressa da una dicitura semplificata, purché questa contenga gli elementi necessari dai quali risulti la classificazione del prodotto nel codice della nomenclatura combinata riportato nella casella 16. |
— |
Per i prodotti del settore vitivinicolo, la designazione deve comprendere inoltre il colore del vino o del mosto, bianco, rosso o rosato. |
Casella 16
Indicare il codice completo della sottovoce della nomenclatura combinata.
Tuttavia, in alcuni casi particolari previsti dalla regolamentazione comunitaria:
— |
indicare i codici completi delle sottovoci della nomenclatura combinata o della sottovoce della stessa preceduta dal termine «ex», o |
— |
indicare i codici come previsto dalla regolamentazione comunitaria. |
Casella 19
1. |
Da compilare conformemente alla regolamentazione comunitaria relativa alla tolleranza ammessa per il prodotto interessato. |
2. |
Nei titoli per i quali non è prevista una tolleranza aggiuntiva, inserire in questa casella la cifra zero [0]. |
Casella 20
Da compilare conformemente alla regolamentazione comunitaria specifica per ogni settore delle organizzazioni comuni di mercato.
Esempio: «Carni bovine di qualità pregiata - regolamento (CE) n. 936/97».
III. Moduli relativi all'esportazione
Casella 7
1. |
L'indicazione del paese di destinazione o del gruppo di paesi di destinazione è necessaria nei casi in cui è prescritta dalla regolamentazione comunitaria. |
2. |
Nei titoli di esportazione per i quali è richiesta una fissazione anticipata della restituzione, il nome del paese o, se del caso, della zona di destinazione dev'essere indicato in questa casella. Il fatto che la destinazione sia così indicata, non la rende obbligatoria |
3. |
Se, a norma della regolamentazione comunitaria, l'indicazione della destinazione è obbligatoria, la casella precedente la parola «sì» è contrassegnata con la lettera «X» e la destinazione del prodotto deve essere quella indicata nel titolo. |
4. |
In caso di applicazione dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il paese o la destinazione è indicato in questa casella e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese o destinazione. |
5. |
Negli altri casi, l'indicazione del paese o della destinazione è facoltativa. Tuttavia, essa può essere utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1291/2000, relativo ai casi di forza maggiore. |
Caselle 14, 15 e 16
1. |
Da compilare come per l'importazione. Nel caso particolare in cui la regolamentazione comunitaria preveda la possibilità di menzionare più sottovoci della nomenclatura combinata, tale facoltà non esime dall'obbligo di dichiarare, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il prodotto da esportare sotto una sola voce della nomenclatura utilizzata in materia di restituzioni. |
2. |
Per i titoli con fissazione anticipata della restituzione occorre indicare nella casella 16, salvo disposizione particolare, il codice dei prodotti a 12 cifre della nomenclatura utilizzata in materia di restituzioni. Tuttavia, nel caso delle categorie o gruppi di prodotti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, nella domanda di titolo e nel titolo stesso possono figurare i codici dei prodotti che appartengono alla stessa categoria o allo stesso gruppo di prodotti. |
Casella 19
1. |
Da compilare conformemente alla regolamentazione comunitaria relativa alla tolleranza ammessa per il prodotto interessato. |
2. |
Quanto ai titoli per i quali non è prevista alcuna tolleranza aggiuntiva, indicare in questa casella la cifra zero [0]. |
3. |
Se per uno stesso titolo è prevista una tolleranza aggiuntiva per il diritto d'esportazione mentre non è prevista alcuna tolleranza aggiuntiva per il diritto alla restituzione, la tolleranza aggiuntiva per il diritto d'esportazione deve essere indicata in questa casella, mentre l'indicazione del fatto che non esiste alcuna tolleranza aggiuntiva per il diritto alla restituzione deve essere riportata nella casella 22. |
Casella 20
1. |
Da compilare conformemente alla regolamentazione comunitaria specifica ad ogni settore di prodotti. |
2. |
In caso di applicazione dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, apporre una delle diciture seguenti:
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