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Document 52005XC0305(01)

    Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioniTesto rilevante ai fini del SEE

    GU C 56 del 5.3.2005, p. 2–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 56/2


    Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni

    (2005/C 56/02)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1.

    La presente comunicazione è intesa ad illustrare in generale la logica sottesa al sistema di rinvio dei casi previsto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e dagli articoli 9 e 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) (regolamento sulle concentrazioni), compresi i cambiamenti apportati di recente al sistema, ad enunciare i criteri giuridici che devono essere soddisfatti perché il rinvio sia possibile e a precisare i fattori che possono essere presi in considerazione nel decidere su un rinvio. La comunicazione dà inoltre indicazioni pratiche sulla meccanica del sistema di rinvio, e in particolare sul meccanismo di rinvio prima della notificazione previsto dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento. Le indicazioni contenute nella presente comunicazione valgono anche, mutatis mutandis, per le regole di rinvio contenute nell'accordo SEE (2).

    I.   INTRODUZIONE

    2.

    La competenza comunitaria in materia di controllo delle concentrazioni è definita dall'applicazione dei criteri relativi al fatturato contenuti nell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento sulle concentrazioni. Per l'esame delle concentrazioni non vi è una competenza concorrente della Commissione e degli Stati membri: il regolamento sulle concentrazioni stabilisce al contrario una chiara divisione delle competenze. Le concentrazioni «di dimensione comunitaria», ossia quelle che superano le soglie di fatturato di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, sono di esclusiva competenza della Commissione; gli Stati membri, in virtù dell'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, non possono applicare a tali concentrazioni la loro normativa nazionale sulla concorrenza. Le concentrazioni che non raggiungono le soglie rimangono invece di competenza degli Stati membri e la Commissione non è competente ad esaminarle a norma del regolamento sulle concentrazioni.

    3.

    La determinazione della competenza esclusivamente in funzione di criteri prefissati relativi al fatturato offre alle imprese che realizzano una concentrazione la certezza giuridica. Se i criteri finanziari funzionano in generale come indici efficaci per determinare l'ambito delle operazioni per le quali la Commissione è l'autorità più idonea, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio affiancava a questa linea netta per la divisione delle competenze la possibilità per la Commissione di riattribuire un caso agli Stati membri e viceversa, su richiesta e purché fossero soddisfatte determinate condizioni.

    4.

    Al momento dell'introduzione del regolamento (CEE) n. 4064/89, il Consiglio e la Commissione avevano indicato che si sarebbe fatto ricorso alla procedura di rinvio solo «in casi eccezionali» e qualora «gli interessi dello Stato membro [interessato] relativi alla concorrenza non possano essere sufficientemente protetti in altro modo» (3). Dall'adozione del regolamento(CEE) n. 4064/89 la situazione è però mutata. In primo luogo, in quasi tutti gli Stati membri è stata introdotta una normativa sul controllo delle concentrazioni. Secondo, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale di rinviare una serie di casi agli Stati membri a norma dell'articolo 9 in circostanze nelle quali si era ritenuto che lo Stato membro in questione si trovasse in una posizione migliore che la Commissione per svolgere un'indagine (4). Analogamente, in una serie di casi (5), più Stati membri hanno deciso di chiedere congiuntamente il rinvio di un caso a norma dell'articolo 22 in circostanze in cui si appariva che la Commissione era l'autorità nella posizione migliore per svolgere l'indagine (6). Terzo, vi è stato un aumento del numero delle operazioni che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni e che devono essere notificate alle autorità di più Stati membri della Comunità, una tendenza destinata presumibilmente a perdurare con l'aumento del numero degli Stati membri. Molte di queste operazioni incidono sulla concorrenza in un ambito più vasto dei territori dei singoli Stati membri (7).

    5.

    Le modifiche apportate al sistema di rinvio del regolamento sulle concentrazioni mirano a facilitare la riattribuzione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri, coerentemente con il principio di sussidiarietà, in modo che l'autorità o le autorità più idonee a svolgere un'indagine su una determinata concentrazione fosse, di regola, chiamata ad occuparsi del caso. Al tempo stesso le modifiche intendono mantenere le caratteristiche di base del sistema comunitario di controllo delle concentrazioni istituito nel 1989, in particolare l'instaurazione di uno «sportello unico» per la valutazione sotto il profilo della concorrenza delle concentrazioni aventi un'incidenza transfrontaliera in alternativa alla notificazione multipla delle operazioni alle diverse autorità competenti all'interno della Comunità (8). Le notifiche multiple comportano spesso costi considerevoli sia per le autorità garanti della concorrenza sia per le imprese.

    6.

    Il sistema di riattribuzione dei casi prevede ora che un rinvio possa essere chiesto anche prima che un caso sia stato formalmente notificato alla giurisdizione di uno Stato membro, offrendo quindi alle imprese che intendono procedere ad una concentrazione la possibilità di accertare in via definitiva, nello stadio più precoce possibile, quale sarà l'autorità competente per l'esame dell'operazione. I rinvii prima della notificazione presentano il vantaggio di evitare i costi supplementari, in particolare in termini di tempo, occasionati dal rinvio dopo la notificazione.

    7.

    Le modifiche apportate al sistema di rinvio nel regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sono state motivate dal desiderio di avere un meccanismo di attribuzione della competenza che sia flessibile (9), ma che al contempo assicuri un'efficace tutela della concorrenza e limiti per quanto possibile il margine di manovra per la scelta del foro più favorevole («forum shopping»). Tuttavia, vista in particolare l'importanza della certezza del diritto, va sottolineato che il rinvio rimane una deroga alle regole generali che determinano la competenza in base a soglie di fatturato determinabili obiettivamente. Inoltre la Commissione e gli Stati membri conservano un notevole margine discrezionale nel decidere se rinviare un caso originariamente di loro competenza o se accettare di trattare un caso che non rientra nella loro «competenza originaria», a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 22 (10). Di conseguenza la presente comunicazione non ha altro scopo che di esporre alcuni orientamenti generali rispetto all'opportunità del rinvio di determinati casi o categorie di casi.

    II.   RINVIO DI CASI

    Principi guida

    8.

    Il sistema di controllo delle concentrazioni istituito dal regolamento sulle concentrazioni, compreso il meccanismo ivi contenuto di riattribuzione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri, è in linea con il principio di sussidiarietà sancito dal trattato CE (11). Le decisioni prese in merito al rinvio dei casi devono quindi tenere in debito conto tutti gli aspetti dell'applicazione del principio di sussidiarietà nel contesto specifico, e in particolare di quale sia l'autorità più idonea a svolgere l'indagine, dei benefici insiti al sistema dello «sportello unico» e dell'importanza della certezza giuridica per quanto riguarda la competenza (12). Questi fattori sono legati tra loro e il peso attribuito a ciascuno di essi dipenderà dalle particolarità del caso specifico. Soprattutto, nel considerare se esercitare o no il loro potere discrezionale di chiedere un rinvio o di aderire a una domanda di rinvio, la Commissione e gli Stati membri devono tenere presente l'esigenza di assicurare l'effettiva tutela della concorrenza intutti i mercati interessati dall'operazione (13).

    Autorità più idonea

    9.

    In linea di principio la competenza dovrebbe essere riattribuita a un'altra autorità garante della concorrenza solo quando questa è la più idonea a trattare la concentrazione, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del caso come pure degli strumenti e delle capacità di cui essa dispone. Particolare importanza va attribuita alla presumibile localizzazione degli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Si può tenere conto anche delle implicazioni, in termini di onere amministrativo, di un eventuale rinvio (14).

    10.

    Vi saranno presumibilmente motivi più validi per riattribuire la competenza quando sembra probabile che una determinata operazione avrà effetti sensibili sulla concorrenza e merita quindi di essere esaminata attentamente.

    Sportello unico

    11.

    Le decisioni sul rinvio dei casi dovrebbero tenere conto anche dei benefici insiti nell'esistenza di uno «sportello unico», che costituisce una caratteristica fondamentale del regolamento sulle concentrazioni (15). La messa a disposizione di uno sportello unico va a beneficio sia delle autorità garanti della concorrenza che delle imprese. Il trattamento di una concentrazione da parte di un'unica autorità garante della concorrenza accresce normalmente l'efficienza amministrativa, evitando la duplicazione e la frammentazione dell'opera di applicazione della legge e le potenziali incoerenze (per quanto riguarda le indagini, la valutazione e le eventuali misure correttive) del trattamento da parte di molteplici autorità. Esso va inoltre anche a vantaggio delle imprese, e in particolare di quelle che concludono la concentrazione, riducendo i costi e gli oneri derivanti dall'obbligo di molteplici notificazioni ed eliminando il rischio di decisioni confliggenti derivante dalla concomitante valutazione della medesima operazione da parte di una serie di autorità garanti della concorrenza nel quadro di regimi giuridici diversi.

    12.

    Va quindi evitata per quanto possibile la frammentazione dei casi attraverso un rinvio (16), a meno che risulti che l'intervento di più autorità sarebbe più idoneo ad assicurare l'effettiva tutela della concorrenza in tutti i mercati interessati dall'operazione. Di conseguenza, se l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 9 consentono rinvii parziali, sarebbe normalmente opportuno che l'intero caso (o almeno l'insieme delle parti interconnesse di un caso) sia trattato da un'unica autorità (17).

    Certezza del diritto

    13.

    Va tenuto conto anche dell'importanza della certezza del diritto per quanto riguarda la competenza su una determinata concentrazione dal punto di vista di tutti gli interessati (18). Quindi si dovrebbe di norma procedere ad un rinvio solo quando vi sono motivi impellenti per derogare alla «competenza originaria» per il caso in questione, specie nello stadio posteriore alla notificazione. Analogamente, se la competenza è stata riattribuita prima della notificazione, il rinvio dello stesso caso dopo la notificazione dovrebbe essere per quanto possibile evitato (19).

    14.

    L'importanza della certezza del diritto va tenuta presente anche per quanto riguarda i criteri formali di rinvio, specie - dati i tempi ristretti - prima della notificazione. Di conseguenza il rinvio anteriore alla notificazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui è relativamente semplice stabilire, fin dall'inizio, la delimitazione del mercato geografico e/o l'esistenza di una possibile incidenza sulla concorrenza, in modo che sia possibile prendere prontamente una decisione sulla domanda di rinvio.

    Rinvio dei casi: requisiti formali e altri fattori da prendere in considerazione

    Rinvio prima della notificazione

    15.

    Il sistema di rinvio prima della notificazione è messo in moto da una richiesta motivata presentata dalle parti della concentrazione. Quando si propongono di presentare una simile richiesta, le parti della concentrazione sono invitate, in primo luogo, ad accertarsi che siano soddisfatti i requisiti formali stabiliti dal regolamento sulle concentrazioni e, secondo, se un rinvio prima della notificazione sarebbe coerente con i principi guida esposti sopra.

    Rinvio dei casi dalla Commissione agli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 4

    Requisiti formali

    16.

    Perché la Commissione possa rinviare un caso ad uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 devono essere soddisfatti due requisiti formali:

    i)

    deve esservi motivo di ritenere che la concentrazione rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in uno o più mercati e

    ii)

    il mercato o i mercati in questione devono trovarsi all'interno di uno Stato membro e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

    17.

    Per quanto riguarda il primo criterio, le parti richiedenti devono fondamentalmente dimostrare che l'operazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare e non pregiudicano comunque il risultato dell'indagine. Le parti non sono tenute a dimostrare che l'effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo (20), ma è opportuno che adducano indicatori che suggeriscano che normalmente l'operazione dovrebbe avere un qualche effetto sulla concorrenza (21).

    18.

    Per quanto riguarda il secondo criterio, le parti richiedenti sono tenute a dimostrare che il mercato geografico in cui l'operazione incide sulla concorrenza, come spiegato al punto 17, è nazionale o ha un ambito più ristretto di un mercato nazionale (22).

    Altri fattori da considerare

    19.

    Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti formali, per prevedere per quanto possibile il presumibile esito di una richiesta di rinvio, le parti di una concentrazione che intendano presentare una simile richiesta devono anche chiedersi se è probabile che il rinvio del caso sarà ritenuto opportuno. Ciò comporta un esame dell'applicazione dei principi guida esposti ai punti da 8 a 14, e in particolare ci si dovrà chiedere se l'autorità o le autorità garanti della concorrenza alle quali vorrebbero chiedere che il caso sia rinviato siano l'autorità più idonea a trattare il caso stesso. A tal fine si dovrebbero considerare nell'ordine la probabile localizzazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza e l'idoneità della autorità nazionale garante della concorrenza (ANGC) ad esaminare l'operazione.

    20.

    Le concentrazioni di dimensione comunitaria che sono presumibilmente atte ad incidere sulla concorrenza in mercati di dimensioni nazionali o più ristretti di un mercato nazionale ed i cui effetti saranno probabilmente confinati, o avranno il loro principale impatto economico, in un unico Stato membro (23) sono i casi più idonei ad un rinvio allo Stato membro in questione. Ciò vale in particolare per i casi nei quali l'operazione incide in un mercato distinto che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune. Quando un caso viene rinviato ad un unico Stato membro, si mantengono anche i benefici dello «sportello unico».

    21.

    In che misura una concentrazione di dimensione comunitaria che, pur avendo un'incidenza potenzialmente significativa sulla concorrenza in un mercato di dimensioni nazionali, produce comunque effetti transfrontalieri significativi (per es. perché gli effetti della concentrazione in un mercato geografico possono avere ripercussioni significative in mercati geografici all'interno di altri Stati membri o perché possono provocare potenziali effetti di preclusione e la conseguente frammentazione del mercato comune (24)) possa prestarsi ad essere oggetto di un rinvio dipenderà dalle circostanze specifiche del caso. Poiché sia la Commissione sia gli Stati membri potrebbero essere ugualmente dotati degli strumenti necessari o trovarsi in una posizione ugualmente idonea a trattare il caso, si deve mantenere un ampio margine discrezionale nel decidere in merito al rinvio.

    22.

    In che misura una concentrazione di dimensione comunitaria, che ha un'incidenza potenzialmente significativa sulla concorrenza in una serie di mercati nazionali o di dimensioni più ristrette di quelle nazionali in più di uno Stato membro, si presti ad essere oggetto di un rinvio agli Stati membri dipenderà da fattori specifici ad ogni singolo caso, come il numero di mercati nazionali nei quali si avranno presumibilmente effetti significativi, la prospettiva di rimediare ad eventuali problemi mediante misure correttive proporzionate e non in conflitto tra loro e la portata delle indagini che il caso richiede. Se un caso potrebbe generare problemi di concorrenza in una serie di Stati membri e richiedere un coordinamento delle indagini e dei provvedimenti correttivi, ciò potrebbe militare a favore del mantenimento da parte della Commissione della competenza per l'intero caso in questione (25). D'altro canto, se il caso dà origine a problemi di concorrenza che, pur interessando mercati nazionali di più di uno Stato membro, non sembrano richiedere un coordinamento delle indagini e/o dei provvedimenti correttivi, un rinvio può essere opportuno. In un numero limitato di casi, la Commissione ha persino ritenuto opportuno rinviare una concentrazione a più di uno Stato membro viste le significative diversità delle condizioni di concorrenza che caratterizzavano i mercati interessati negli Stati membri interessati (26). Se la frammentazione del trattamento dei casi priva le parti della concentrazione dei benefici dello sportello unico, questa considerazione è meno pertinente nello stadio anteriore alla notificazione visto che il rinvio è disposto su richiesta volontaria delle parti stesse.

    23.

    Si dovrebbe anche considerare, per quanto possibile, se le ANGC alle quali potrebbe essere rinviato il caso possiedono una conoscenza specifica dei mercati locali (27), oppure stiano già esaminando, o siano in procinto di esaminare, un'altra operazione nel settore interessato (28).

    Rinvio dei casi dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5

    Requisiti formali

    24.

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, devono sussistere solo due requisiti formali perché le parti dell'operazione possano richiedere il rinvio del caso alla Commissione: l'operazione deve essere una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni e la concentrazione deve poter essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri (v. anche punti 65 e segg. e 70 e segg.).

    Altri fattori da considerare

    25.

    Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti formali, per prevedere per quanto possibile il presumibile esito di una richiesta di rinvio, le parti di una concentrazione che intendano presentare una simile richiesta devono anche chiedersi se è probabile che il rinvio del caso sarà ritenuto opportuno. Ciò comporterà l'applicazione dei principi guida indicati; ci si chiederà in particolare se la Commissione sia l'autorità più idonea a trattare il caso.

    26.

    A questo proposito, il considerando 16 del regolamento sulle concentrazioni precisa che una richiesta di rinvio alla Commissione prima della notificazione sarebbe particolarmente pertinente nelle situazioni in cui la concentrazione inciderebbe sulla concorrenza oltre i confini di un solo Stato membro. Dovrebbe quindi essere dedicata particolare attenzione alla probabile localizzazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza e all'idoneità della Commissione ad esaminare l'operazione.

    27.

    Si deve in particolare valutare se il caso abbia natura autenticamente transfrontaliera, tenendo presenti elementi quali i suoi presumibili effetti sulla concorrenza ed i poteri di indagine e di intervento probabilmente necessari per trattare questi eventuali effetti. A questo proposito, va attribuita particolare importanza alla probabilità che il caso possa avere un'incidenza potenziale sulla concorrenza sul mercato o sui mercati interessati dalla concentrazione. Le indicazioni relative ai possibili effetti sulla concorrenza possono essere solo di carattere preliminare (29) e non pregiudicano comunque il risultato dell'indagine. Le parti non sono neppure tenute a dimostrare che l'effetto sulla concorrenza sarebbe presumibilmente negativo.

    28.

    I casi nei quali la concentrazione può potenzialmente incidere sulla concorrenza su uno o più mercati di dimensioni geografiche più ampie di un mercato nazionale (30), o alcuni dei mercati potenzialmente interessati hanno dimensioni più che nazionali e la concentrazione è destinata a produrre i suoi principali effetti economici su tali mercati sono i più idonei a formare oggetto di rinvio alla Commissione. In tali casi, dato che la dinamica concorrenziale ricomprende territori che si estendono al di là dei confini nazionali, e possono di conseguenza richiedere indagini e poteri di applicazione della legge adeguati in più paesi, la Commissione si troverà presumibilmente nella posizione migliore per esaminare l'operazione.

    29.

    La Commissione può essere l'autorità più idonea a trattare (procedendo alle indagini, alla valutazione e all'adozione di eventuali misure correttive) casi che danno luogo a potenziali problemi di concorrenza in una serie di mercati nazionali o più ristretti di un mercato nazionale situati in una molteplicità di Stati membri dell'UE (31). È probabile che l'autorità più idonea a compiere le indagini in questi caso sia la Commissione, visto che è auspicabile assicurare un esame coerente ed efficiente dell'operazione nei diversi paesi interessati, disporre di poteri di indagine appropriati e risolvere gli eventuali problemi di concorrenza mediante misure correttive coerenti.

    30.

    Riprendendo quanto già detto a proposito dell'articolo 4, paragrafo 4, per decidere se sia opportuno rinviare una concentrazione che, pur avendo un'incidenza potenzialmente significativa sulla concorrenza in un mercato di dimensioni nazionali, produce comunque effetti transfrontalieri significativi, si devono considerare le circostanze specifiche del caso. Poiché, in simili circostanze, sia la Commissione, sia gli Stati membri potrebbero trovarsi in una posizione ugualmente idonea a trattare il caso, si deve mantenere un ampio margine discrezionale nel decidere in merito al loro rinvio.

    31.

    Si dovrebbe anche prendere in considerazione se la Commissione sia particolarmente ben attrezzata per valutare adeguatamente il caso, in particolare tenendo conto di fattori quali conoscenze specifiche o un'esperienza del settore già acquisite in passato. Quanto più una concentrazione rischia di incidere sulla concorrenza in un territorio più vasto di quello di un unico Stato membro, tanto più è probabile che la Commissione sia meglio attrezzata per svolgere l'indagine, in particolare in termini di poteri di accertamento e di imposizione di misure correttive.

    32.

    Infine le parti della concentrazione potrebbero sostenere che, nonostante l'apparente assenza di incidenza sulla concorrenza, esistono motivi impellenti che giustificano che l'operazione sia trattata dalla Commissione, in particolare tenuto conto di fattori quali i costi e i tempi della presentazione di notificazioni multiple in più Stati membri (32).

    Rinvio dopo la notificazione

    Rinvio dei casi dalla Commissione agli Stati membri a norma dell'articolo 9

    33.

    L'articolo 9 prevede due possibilità per uno Stato membro che desidera chiedere il rinvio di un caso dopo la sua notificazione alla Commissione: si tratta rispettivamente delle lettere a) e b) del paragrafo 2.

    Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

    Requisiti formali

    34.

    Perché un caso possa formare oggetto di rinvio ad uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti formali. La concentrazione deve

    i)

    rischiare di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato e

    ii)

    il mercato in questione deve trovarsi all'interno dello Stato membro richiedente e presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

    35.

    Per quanto riguarda il primo criterio, lo Stato membro richiedente deve fondamentalmente dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, vi è un rischio reale che l'operazione incida negativamente sulla concorrenza in modo significativo, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni preliminari in tal senso possono essere solo indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo significativo e non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.

    36.

    Per quanto riguarda il secondo criterio, lo Stato membro è tenuto a dimostrare che i mercati geografici (uno o più) nei quali l'operazione incide sulla concorrenza, come spiegato al punto 35, sono nazionali o hanno un ambito più ristretto di un mercato nazionale (33).

    Altri fattori da considerare

    37.

    Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti formali, si dovrebbero considerare anche altri fattori per valutare se è probabile che il rinvio del caso sarà considerato opportuno. Ciò comporta un esame dell'applicazione dei principi guida esposti sopra; in particolare ci si dovrà chiedere se l'autorità o le autorità garanti della concorrenza che chiedono che il caso sia rinviato siano l'autorità più idonea a trattare il caso stesso. A tal fine si dovrebbero considerare nell'ordine la probabile localizzazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza e la capacità dell'ANGC di esaminare l'operazione. (V. punti 19-23).

    Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

    Requisiti formali

    38.

    Perché un caso possa formare oggetto di rinvio ad uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti formali:

    i)

    la concentrazione deve incidere sulla concorrenza in un mercato e

    ii)

    il mercato in questione deve trovarsi all'interno dello Stato membro richiedente, presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituire una parte sostanziale del mercato comune.

    39.

    Per quanto riguarda il primo criterio, lo Stato membro richiedente deve dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, la concentrazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato. Le indicazioni preliminari in tal senso possono essere solo indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo e non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.

    40.

    Per quanto riguarda il secondo criterio, lo Stato membro è tenuto a dimostrare non solo che il mercato geografico nel quale l'operazione incide sulla concorrenza, nel modo spiegato al punto 38, costituisce un mercato distinto all'interno del suo territorio, ma anche che tale mercato non costituisce una parte sostanziale del mercato comune. A tale proposito si deve osservare che in base all'esperienza e alla giurisprudenza (34) risulta che tale situazione si verifica generalmente solo nel caso di mercati che hanno un ambito geografico circoscritto all'interno di uno Stato membro.

    41.

    Se questi requisiti sono soddisfatti, la Commissione ha l'obbligo di rinviare il caso.

    Rinvio dei casi dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 22

    Requisiti formali

    42.

    Condizione preliminare per il rinvio di un caso da parte di uno o più Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 22 è che sussistano due requisiti formali:

    i)

    la concentrazione deve incidere sul commercio tra Stati membri e

    ii)

    essa deve presentare il rischio di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

    43.

    Per quanto riguarda il primo criterio, una concentrazione soddisfa questo requisito quando è atta ad avere un'influenza riscontrabile sulla struttura degli scambi tra Stati membri (35).

    44.

    Per quanto riguarda il secondo criterio, come per l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), lo o gli Stati membri che propongono il rinvio devono fondamentalmente dimostrare che, in base ad un'analisi preliminare, vi è un rischio reale che l'operazione incida negativamente sulla concorrenza in modo significativo, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni preliminari in tal senso possono essere solo indizi a prima vista di un eventuale impatto negativo significativo e non pregiudicano l'esito dell'indagine completa.

    Altri fattori da considerare

    45.

    Poiché il rinvio di un caso alla Commissione dopo la notificazione può comportare per le parti della concentrazione costi e tempi aggiuntivi, esso dovrebbe normalmente avere luogo soltanto nei casi in cui vi è un rischio manifesto di effetti negativi sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri e che questi possano essere trattati nel modo più efficace a livello comunitario (36). Le categorie di casi che normalmente meglio si prestano a formare oggetto di rinvio alla Commissione, a norma dell'articolo 22 sono perciò le seguenti:

    Casi che danno luogo a gravi problemi di concorrenza in mercati il cui ambito geografico è più ampio di un territorio nazionale o nei quali alcuni dei mercati potenzialmente interessati hanno dimensioni più che nazionali, e la concentrazione è destinata a produrre i suoi principali effetti economici su tali mercati.

    Casi che danno luogo a gravi problemi di concorrenza in una serie di mercati nazionali o più ristretti di un mercato nazionale situati in una molteplicità di Stati membri dell'UE, quando sarebbe auspicabile un trattamento coerente (per quanto riguarda le eventuali misure correttive ed anche, se del caso, le stesse modalità d'indagine) del caso stesso e la concentrazione è destinata a produrre i suoi principali effetti economici su tali mercati.

    III.   MECCANICA DEL SISTEMA DI RINVIO

    A.   SINTESI DEL SISTEMA DI RINVIO

    46.

    Il regolamento sulle concentrazioni stabilisce il quadro giuridico per il funzionamento del sistema di rinvio. Le norme contenute nell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, nell'articolo 9, e nell'articolo 22 precisano le tappe della procedura per il rinvio di un caso dalla Commissione agli Stati membri e viceversa.

    47.

    Ognuna delle quattro disposizioni in materia di rinvii stabilisce l'intero meccanismo per il rinvio di una determinata categoria di concentrazioni. Le disposizioni possono essere classificate come segue:

    a)

    Rinvio prima della notificazione:

    i)

    dalla Commissione agli Stati membri (articolo 4, paragrafo 4)

    ii)

    dagli Stati membri alla Commissione (articolo 4, paragrafo 5).

    b)

    Rinvio dopo la notificazione:

    i)

    dalla Commissione agli Stati membri (articolo 9)

    ii)

    dagli Stati membri alla Commissione (articolo 22).

    48.

    I diagrammi di flusso di cui all'allegato I della presente comunicazione descrivono in forma grafica le varie tappe della procedura da seguire nel meccanismo di rinvio di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9 e all'articolo 22.

    Rinvio prima della notificazione

    49.

    Il rinvio prima della notificazione può essere chiesto soltanto dalle imprese interessate (37). Spetta alle imprese interessate verificare se la concentrazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 (è di dimensione comunitaria e può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato membro) o di cui all'articolo 4, paragrafo 5 (non ha dimensione comunitaria e può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri). Le imprese interessate possono un tal caso decidere di chiedere il rinvio del caso dagli Stati membri alla Commissione o viceversa presentando una richiesta motivata con il formulario RM. La Commissione trasmette senza ritardo la richiesta a tutti gli Stati membri. Le fasi successive differiscono a seconda che si tratti di un caso di applicazione dell'articolo 4 paragrafo 4 o dell'articolo 4, paragrafo 5.

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 4 gli Stati membri interessati (38) dispongono di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per esprime il loro consenso o dissenso in merito al rinvio del caso. Se uno Stato membro non risponde, si presume che abbia espresso il suo assenso (39). Se gli Stati membri interessati acconsentono al rinvio, la Commissione dispone di un ulteriore periodo di circa 10 giorni lavorativi (25 giorni lavorativi dal momento del ricevimento da parte della Commissione del formulario RM) per decidere il rinvio del caso. Il silenzio della Commissione vale assenso. Se la Commissione acconsente, il caso (o una sua parte) viene rinviato allo Stato membro o agli Stati membri indicati dalle imprese interessate. In caso di rinvio gli Stati membri interessati applicano il rispettivo diritto nazionale alla parte del caso rinviata (40). Si applica l'articolo 9, paragrafi 6-9.

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 5 gli Stati membri interessati (41) dispongono di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per esprime il loro consenso o dissenso in merito al rinvio del caso. Scaduto questo termine, la Commissione verifica se uno Stato membro competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza abbia espresso il suo dissenso. Se nessuno Stato membro competente ha espresso il suo dissenso, si considera che il caso diventa di dimensione comunitaria; esso è quindi rinviato alla Commissione che ne assume la competenza esclusiva. Tocca allora alle parti notificare il caso alla Commissione utilizzando il formulario CO. Se invece uno o più Stati membri competenti esprimono il loro dissenso, la Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri e le imprese interessate di tale dissenso e la procedura di rinvio si chiude. Le parti devono allora procedere alla notificazione a norma delle legislazioni nazionali degli Stati membri interessati.

    Rinvio dopo la notificazione

    50.

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 1, il rinvio dopo la notificazione è avviato dagli Stati membri di loro iniziativa o su invito della Commissione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 5. La procedura è diversa a seconda che si tratti di un rinvio dalla Commissione agli Stati membri o viceversa.

    A norma dell'articolo 9, uno Stato membro può chiedere che la Commissione gli rinvii, totalmente o in parte, una concentrazione di dimensione comunitaria notificata alla Commissione stessa che rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suddetto Stato membro (articolo 9, paragrafo 2, lettera a)) o in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune (articolo 9, paragrafo 2, lettera b)). La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui lo Stato membro ha ricevuto copia del formulario CO. La Commissione deve innanzitutto verificare se i requisiti formali siano rispettati; in tal caso può decidere di rinviare il caso o una sua parte esercitando il suo potere amministrativo discrezionale. Quando la richiesta di rinvio è presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è tenuta a disporre il rinvio (non ha cioè un potere discrezionale) se i criteri formali sono soddisfatti. La decisione deve essere presa entro 35 giorni lavorativi a decorrere dalla notificazione o, se la Commissione ha già avviato un procedimento, entro 65 giorni lavorativi (42). In caso di rinvio gli Stati membri interessati applicano la rispettiva legislazione nazionale sulla concorrenza, ferme restando solo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 6 e 8.

    A norma dell'articolo 22, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non ha dimensione comunitaria ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel suo territorio. La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dalla data della notificazione nazionale o, se non è prescritta una notificazione, dalla data in cui la concentrazione è stata «resa nota» (43) allo Stato membro interessato. La Commissione trasmette la richiesta a tutti gli Stati membri. Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta (44) entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto copia della richiesta iniziale. Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso dove essa deve essere esaminata; uno Stato membro può ristabilire il decorso del termine nazionale prima della scadenza del periodo di 15 giorni lavorativi informando la Commissione e le parti della concentrazione della sua decisione di non aderire alla richiesta. Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di 15 giorni lavorativi, la Commissione deve decidere se accetta di esaminare il caso propostole dagli Stati membri richiedenti. Se la Commissione accetta di trattare il caso, il procedimento nazionale negli Stati membri che hanno presentato la richiesta è archiviato e la Commissione esamina il caso a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni invece degli Stati membri richiedenti (45). Gli Stati membri che non hanno aderito alla richiesta possono continuare ad applicare la propria legislazione nazionale.

    51.

    La sezione successiva della presente comunicazione tratta alcune disposizioni particolareggiate del sistema con lo specifico proposito di fornire ulteriori indicazioni alle imprese che si chiedono se presentare una richiesta di rinvio nello stadio anteriore alla notificazione o che partecipano a concentrazioni che potrebbero essere oggetto di un rinvio dopo la notificazione.

    B.   ASPETTI PARTICOLARI DEL MECCANISMO DI RINVIO

    52.

    Nella presente sezione vengono fornite indicazioni in merito ad alcuni aspetti del funzionamento del sistema di rinvio di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9 e all'articolo 22.

    1.   La rete delle autorità garanti della concorrenza

    53.

    L'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che la Commissione conduce i procedimenti previsti dal regolamento stesso in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri (ANGC). La cooperazione e il dialogo tra la Commissione e le ANGC e tra le ANGC stesse è particolarmente importante nel caso delle concentrazioni che sono oggetto del sistema di rinvio previsto dal regolamento sulle concentrazioni.

    54.

    Il considerando 14 del regolamento sulle concentrazioni precisa che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero formare insieme una rete di autorità pubbliche che esercitano le rispettive competenze in stretta cooperazione, avvalendosi di meccanismi efficienti di scambio di informazioni e di consultazione al fine di assicurare che ogni caso sia trattato dall'autorità più appropriata, alla luce del principio di sussidiarietà, e al fine di evitare per quanto possibile notifiche multiple di una stessa concentrazione.

    55.

    La rete dovrebbe garantire una efficiente riattribuzione delle concentrazioni secondo i principi descritti sopra nella sezione II. Ciò implica che si adoperino per assicurare il corretto funzionamento del meccanismo di rinvio prima della notificazione e per concordare modalità che garantiscano, per quanto possibile, la tempestiva individuazione dei casi che potrebbero dare luogo a richieste di rinvio dopo la notificazione (46).

    56.

    A norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, la Commissione deve trasmettere le richieste motivate presentate dalle imprese interessate «senza ritardo» (47). La Commissione si adopererà per inoltrare questi documenti il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o emissione. Lo scambio di informazioni all'interno della rete può avvenire con vari mezzi, secondo le circostanze: posta elettronica, posta tradizionale, corriere, fax, telefono. Si noti che gli scambi di informazioni sensibili o riservate avverranno mediante posta elettronica sicura o altri mezzi di comunicazione protetti tra i punti di contatto interessati.

    57.

    Tutti i membri della rete, compresi la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, sono vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio a norma dell'articolo 17 del regolamento sulle concentrazioni. Essi sono tenuti a non divulgare le informazioni non pubbliche raccolte a norma del regolamento sulle concentrazioni a meno che la persona fisica o giuridica che abbia fornito le informazioni stesse non abbia acconsentito alla loro divulgazione.

    58.

    Le consultazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della rete rientrano nelle responsabilità delle autorità pubbliche competenti e non incidono sui diritti o sugli obblighi delle imprese a norma della legislazione comunitaria o nazionale. Ciascuna autorità garante della concorrenza mantiene la piena responsabilità per l'osservanza dei diritti di difesa nei casi da essa trattati.

    2.   Avvio del sistema di rinvio prima della notificazione: informazioni che le parti richiedenti sono tenute a dare

    59.

    Nell'interesse del rapido ed efficiente funzionamento del sistema di rinvio è essenziale che le parti richiedenti comunichino ogni volta che sia necessario informazioni complete ed accurate, tempestivamente e nel modo più efficiente possibile. Disposizioni formali che precisano quali informazioni devono essere fornite e le conseguenze della comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti sono contenute nel regolamento sulle concentrazioni, nel regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione e nel formulario RM (48).

    60.

    Il formulario RM stabilisce che tutte le informazioni presentate in una richiesta motivata devono essere esatte e complete. Se le parti presentano informazioni inesatte o incomplete la Commissione ha facoltà di adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni (se nel corso dell'indagine appura che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5) oppure di revocare eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 8, a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) o dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni. In caso di adozione di una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o della revoca di una decisione, torna ad applicarsi all'operazione la legislazione nazionale in materia di concorrenza. Se il rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 è stato disposto sulla base di informazioni inesatte o incomplete, la Commissione ha facoltà di chiedere una notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Essa può inoltre infliggere ammende a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni. Infine le parti devono sapere che, se un rinvio è stato disposto sulla base di informazioni inesatte o incomplete contenute nel formulario RM, la Commissione e/o gli Stati membri potrebbero decidere un rinvio del caso dopo la notificazione che corregga il rinvio disposto prima della notificazione sulla base di dette informazioni inesatte o incomplete (49).

    61.

    Nel compilare il formulario RM o, più in generale, nel presentare una richiesta di rinvio prima della notificazione, non è previsto ne è necessario che le imprese interessate dimostrino che la concentrazione produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla concorrenza (50). Esse sono tuttavia invitate a fornire la maggior quantità possibile di informazioni che dimostrino chiaramente come la concentrazione soddisfi i criteri formali enunciati nell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, e perché l'autorità o le autorità garanti della concorrenza indicate nella richiesta sarebbero più idonee a trattare il caso. Il regolamento sulle concentrazioni non prescrive di rendere pubblico il fatto che sia stato presentato un formulario RM, e non si intende renderlo noto. Una transazione non ancora pubblica può di conseguenza essere oggetto di una richiesta di rinvio prima della notificazione.

    62.

    Anche se, conformemente al regolamento sulle concentrazioni, la Commissione accetta il formulario RM in qualsiasi lingua ufficiale delle Comunità, le imprese che comunicano informazioni destinate ad essere messe a disposizione della rete delle autorità garanti della concorrenza sono invitate ad utilizzare una lingua che possa essere compresa da tutti i destinatari dell'informazione. Ne verrà facilitato il trattamento delle richieste da parte degli Stati membri. Inoltre, nel caso di richieste di rinvio ad uno o più Stati membri, le imprese richiedenti sono caldamente invitate ad accludere una copia delle richiesta nella o nelle lingue degli Stati membri ai quali si chiede che il caso venga rinviato.

    63.

    Oltre alle informazioni formalmente prescritte nel formulario RM, le imprese interessate devono essere pronte a fornire, su richiesta, informazioni supplementari, ed a discutere il caso con la Commissione e con le ANGC in uno spirito di franca e aperta collaborazione, in modo che queste possano valutare se la concentrazione in discussione debba essere o no oggetto di rinvio.

    64.

    Sono altamente auspicabili i contatti informali tra le parti che intendono presentare una richiesta di rinvio prima della notificazione, da un lato, e la Commissione e/o le autorità degli Stati membri, dall'altro, contatti che possono proseguire anche dopo la presentazione del formulario RM. La Commissione si impegna ad assistere tempestivamente in via informale le imprese che intendono avvalersi del sistema di rinvio prima della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento sulle concentrazioni (51).

    3.   Concentrazioni che possono formare oggetto di rinvio

    65.

    Solo le concentrazioni secondo la definizione di cui all'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni possono formare oggetto di rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 22. Solo le concentrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina nazionale della concorrenza, relativa al controllo delle concentrazioni, possono formare oggetto di rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 9 (52).

    66.

    Le richieste di rinvio prima della notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento sulle concentrazioni devono riferirsi a concentrazioni per le quali esiste già un progetto sufficientemente concreto. Deve cioè esservi almeno un'intenzione in buona fede di concludere un accordo da parte delle imprese interessate o, in caso di offerta pubblica, almeno un annuncio pubblico dell'intenzione di varare un'offerta (53).

    4.   Il concetto di «prima della notificazione» a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4

    67.

    I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 si applicano solo nella fase anteriore alla notificazione.

    68.

    L'articolo 4, paragrafo 4 precisa che le imprese interessate possono chiedere il rinvio presentando una richiesta motivata (Formulario RM) «prima di notificare una concentrazione ai sensi del paragrafo 1». Ciò significa che una richiesta può essere presentata solo se non è stato già fatto pervenire un formulario CO a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

    69.

    Analogamente l'articolo 4, paragrafo 5 precisa che la richiesta può essere presentata «prima di qualsiasi notificazione alle autorità [nazionali] competenti». Perché si applichi questa disposizione, quindi, la concentrazione non deve ancora essere stata formalmente notificata in qualsiasi giurisdizione dell'UE. Anche una sola notificazione in un qualsiasi paese della Comunità preclude alle imprese interessate la possibilità di far scattare il meccanismo previsto dall'articolo 4, paragrafo 5. A giudizio della Commissione nessuna sanzione dovrebbe essere comminata per la mancata notificazione di un'operazione a livello nazionale mentre è pendente una richiesta di rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

    5.   I concetti di «concentrazione che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza» e di «Stato membro competente» nell'articolo 4, paragrafo 5

    70.

    L'articolo 4, paragrafo 5, dà facoltà alle imprese interessate di chiedere il rinvio, prima della notificazione, di una concentrazione che non ha dimensione comunitaria e che «può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri».

    71.

    «Che può essere esaminata» o esaminabile deve essere inteso come indicante una concentrazione che ricade nella giurisdizione di uno Stato membro a norma della legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni. Non occorre che vi sia un obbligo di notificazione, vale a dire che non è necessario che la concentrazione sia «da notificare» a norma della legislazione nazionale (54).

    72.

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, terzo e quarto comma, se almeno uno Stato membro «competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza» esprime il suo dissenso in merito al rinvio, il caso non viene rinviato. Uno Stato membro «competente» è uno Stato nel quale la concentrazione è soggetta ad esame e che ha quindi il potere di esaminare la concentrazione a norma del proprio diritto nazionale in materia di concorrenza.

    73.

    Tutti gli Stati membri, non solo quelli «competenti» per l'esame del caso, ricevono il formulario RS. Tuttavia ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5, terzo e quarto comma, si tiene conto solo degli Stati membri «competenti» per l'esame del caso. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, gli Stati membri «competenti» dispongono di 15 giorni lavorativi dal ricevimento del formulario RM per dichiararsi d'accordo o no con il rinvio. Se tutti assentono il caso acquista dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, invece, se anche un solo Stato membro «competente» dissente, il caso non viene rinviato da alcuno degli Stati membri.

    74.

    Date le caratteristiche del meccanismo, è fondamentale per il corretto funzionamento dell'articolo 4, paragrafo 5 che tutti gli Stati membri nei quali il caso è soggetto ad esame, e che sono quindi «competenti» ad esaminare il caso a norma della propria legislazione nazionale siano correttamente individuati. Il formulario RM invita quindi le imprese interessate a fornire informazioni sufficienti per consentire a ciascuno degli Stati membri di accertare se sia o no competente ad esaminare la concentrazione a norma della propria legislazione nazionale.

    75.

    Se il formulario RM è stato compilato correttamente, non dovrebbero sorgere complicazioni. Le imprese interessate avranno già individuato correttamente tutti gli Stati membri competenti ad esaminare il caso. Qualora invece le imprese interessate non abbiano compilato correttamente il formulario RM, o se vi è un effettivo disaccordo su quali siano gli Stati membri «competenti» ad esaminare il caso, possono sorgere dei problemi.

    Entro il termine di 15 giorni lavorativi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 (terzo comma), uno Stato membro non indicato come «competente» nel formulario RM può informare la Commissione che si ritiene «competente» e può quindi, come ogni altro Stato «competente», esprimere il suo consenso o il suo dissenso con la richiesta di rinvio.

    Analogamente, entro il termine di 15 giorni lavorativi previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, uno Stato membro indicato come «competente» nel formulario RM può informare la Commissione che non si ritiene «competente». Non si terrà quindi conto di tale Stato membro ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5.

    76.

    Una volta decorso il termine di 15 giorni lavorativi senza che sia stato espresso alcun dissenso, il rinvio verrà considerato valido. Ciò garantisce la validità delle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni, a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

    77.

    Questo non significa tuttavia che le imprese interessate possano abusare del sistema fornendo nel formulario RM, per negligenza o intenzionalmente, informazioni inesatte anche per quanto riguarda gli Stati membri nei quali la concentrazione è soggetta ad esame. Come osservato al punto 60, la Commissione può prendere provvedimenti per correggere la situazione e scoraggiare violazioni del genere. Le imprese interessate devono sapere che, in simili circostanze, se un rinvio è stato disposto sulla base di informazioni inesatte o incomplete, uno Stato membro che ritenga di essere competente per trattare il caso ma che non abbia potuto esprimere il suo dissenso in merito al rinvio a causa del fatto che erano state fornite informazioni inesatte, può chiedere che il caso gli venga rinviato dopo la notificazione.

    6.   Notificazione e pubblicazione delle decisioni

    78.

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, dell'articolo 4, paragrafo 5, quarto comma, dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, la Commissione è tenuta ad informare le imprese o persone interessate e tutti gli Stati membri di qualsiasi decisione presa a norma di tali disposizioni per quanto riguarda il rinvio della concentrazione.

    79.

    L'informazione sarà fornita con una lettera indirizzata alle imprese interessate (o, per quanto concerne le decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 22, paragrafo 3, con una lettera indirizzata allo Stato membro interessato). Ne verrà comunicata copia a tutti gli Stati membri.

    80.

    Non è richiesto che tali decisioni vengano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (55). La Commissione darà tuttavia una pubblicità adeguata a tali decisioni sul sito web della DG Concorrenza, ferma restando la tutela delle informazioni riservate.

    7.   Articolo 9, paragrafo 6

    81.

    L'articolo 9, paragrafo 6 dispone che, quando la Commissione rinvia ad uno Stato membro una concentrazione notificata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 o dell'articolo 9, paragrafo 3, l'ANGC interessata deve decidere sul caso «senza indebito ritardo». Di conseguenza l'autorità competente dovrebbe trattare il caso il più tempestivamente possibile a norma del diritto nazionale.

    82.

    Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 6 dispone che l'autorità nazionale competente, entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvio da parte della Commissione o dalla notificazione presentata a livello nazionale, deve informare le imprese interessate dell'esito della «valutazione preliminare sotto il profilo della concorrenza» e delle eventuali «ulteriori misure» che propone di adottare. Di conseguenza, entro 45 giorni lavorativi, secondo i casi dal rinvio o dalla notificazione, le parti della concentrazione dovrebbero ricevere informazioni sufficienti per comprendere la natura degli eventuali problemi sotto il profilo della concorrenza individuati dall'autorità competente ed indicazioni sulla presumibile portata e durata dell'indagine. Lo Stato membro interessato può solo eccezionalmente sospendere tale termine qualora le imprese interessate non gli abbiano fornito le informazioni prescritte dalla legislazione nazionale sulla concorrenza.

    IV.   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

    83.

    La presente comunicazione verrà riesaminata regolarmente ed eventualmente modificata, in particolare in caso di revisione delle disposizioni del regolamento sulle concentrazioni riguardanti il rinvio dei casi. A tale proposito si fa osservare che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta a riferire al Consiglio, entro il 1o luglio 2009, in merito all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il rinvio prima della notificazione, ossia l'articolo 4, paragrafi 4 e 5.

    84.

    La presente comunicazione lascia impregiudicata l'interpretazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni legislative applicabili da parte del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.


    (1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. Questo regolamento costituisce una rifusione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Versione rettificata in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

    (2)  V. decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell'8 giugno 2004 (GU L 219 dell'8.6.2004, pag. 13).

    (3)  V. i commenti al regolamento (CEE) n. 4064/89 [«Diritto in materia di controllo delle concentrazioni nell'Unione europea», Commissione europea, Bruxelles-Lussemburgo, 1998, pag. 54]. V. anche causa T-119/02, Philips c. Commissione, Racc. 2003, pag. II-1433 (Caso M.2621 SEB/Moulinex), punto 354.

    (4)  È un fatto che alcune concentrazioni di dimensione comunitaria incidono sulla concorrenza in mercati nazionali o sub-nazionali all'interno di uno o più Stati membri.

    (5)  M.2698 Promatech/Sulzer; M.2738 GE/Unison; M.3136 GE/AGFA.

    (6)  Nello stesso senso le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nel quadro della rete delle autorità garanti della concorrenza europee, hanno emesso una raccomandazione intesa a fornire un orientamento sui principi che le autorità garanti nazionali dovrebbero seguire nel trattare i casi che si prestano ad essere oggetto di un rinvio congiunto a norma dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni: Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation.

    (7)  Se l'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 3 nel 1997 ha fatto rientrare alcuni di questi casi nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni, molti continuavano a sfuggirvi. V. punti 21 e segg. del Libro verde della Commissione dell'11 dicembre 2001 (COM (2001) 745 def.).

    (8)  V. i considerando 11, 12 e 14 del regolamento sulle concentrazioni.

    (9)  V. il considerando 11 del regolamento sulle concentrazioni.

    (10)  V. però, infra, nota 14. Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione non ha facoltà di decidere a sua discrezione se accettare o no un caso originariamente non di sua competenza.

    (11)  V. l'articolo 5 del trattato CE.

    (12)  V. i considerando 11 e 14 del regolamento sulle concentrazioni.

    (13)  V. l'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento sulle concentrazioni. V. anche Philips c. Commissione (punto 343) dove il Tribunale di primo grado delle Comunità europee afferma che «… anche se l'art. 9, par. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89 conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale relativamente alla decisione di rinviare o meno una concentrazione, essa non può decidere di effettuare il rinvio qualora, al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato risulta, sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti, che detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sui mercati interessati»; v. anche T-346/02 e T-347/02 Cableuropa SA c. Commissione del 30 settembre 2003, non ancora pubblicata (punto 215). Tra le circostanze pertinenti per la valutazione della Commissione figurano, tra l'altro, il fatto che uno Stato membro: i) dispone di una normativa specifica sul controllo delle concentrazioni, nonché di organi specializzati volti ad assicurare la sua attuazione sotto il controllo dei giudici nazionali; ii) ha identificato con precisione i problemi di concorrenza sollevati dalla concentrazione nei mercati interessati nel medesimo Stato membro (v. i punti 346-347 della sentenza Philips c. Commissione, citata sopra).

    (14)  Sotto questo profilo si possono prendere in considerazione i costi relativi, la dilatazione dei tempi, l'incertezza giuridica ed il rischio di valutazioni confliggenti che possono derivare dallo svolgimento dell'indagine, o di parte dell'indagine, da parte di più autorità.

    (15)  V. il considerando 11 del regolamento sulle concentrazioni.

    (16)  Nella sentenza Philips c. Commissione il Tribunale di primo grado ha ritenuto, in via incidentale, che la «frammentazione» dei casi, benché possibile a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, «non appare certo auspicabile in considerazione del principio dello »sportello unico« sul quale si basa il regolamento (CEE) n. 4064/89». Inoltre il Tribunale, pur riconoscendo che il rischio di decisioni «contraddittorie» o persino «inconciliabili» della Commissione e degli Stati membri è inerente al sistema di rinvio introdotto dall'articolo 9, ha chiaramente detto che questo non è, a suo giudizio, auspicabile (v. punti 350 e 380).

    (17)  Ciò è coerente con la decisione della Commissione nei casi M.2389 Shell/DEA e M.2533 BP/E.ON di rinviare alla Germania tutti i mercati dei prodotti petroliferi a valle. La Commissione ha conservato le parti dei casi riguardanti i mercati a monte. Analogamente, in M.2706 P&O Princess/Carnival, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale di non rinviare parte del caso al Regno Unito in quanto desiderava evitare una frammentazione del caso (v. il comunicato stampa della Commissione dell'11.4.2002, IP/02/552).

    (18)  V. considerando 11del regolamento sulle concentrazioni.

    (19)  V. considerando 14 del regolamento sulle concentrazioni. Ciò vale naturalmente a condizione che le parti abbiano presentato in modo completo e corretto tutti i fatti pertinenti nella loro richiesta di rinvio prima della notificazione.

    (20)  V. il considerando 16, che stabilisce che «le imprese interessate non dovrebbero … essere tenute a dimostrare che gli effetti della concentrazione sarebbero pregiudizievoli sulla concorrenza».

    (21)  L'esistenza di «mercati interessati» ai sensi del formulario RM sarà generalmente considerata sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Tuttavia le parti possono far valere qualsiasi fattore che potrebbe essere pertinente per l'analisi del caso sotto il profilo della concorrenza (sovrapposizione dei mercati, integrazione verticale, ecc.).

    (22)  A tal fine le parti richiedenti dovrebbero considerare i fattori che sono tipicamente indizio di mercati nazionali o più ristretti di un mercato nazionale, quali, soprattutto, le caratteristiche del prodotto (per es. basso valore del prodotto a fronte di costi di trasporto rilevanti), caratteristiche specifiche della domanda (per es. consumatori finali che si riforniscono in prossimità del loro centro di attività) e dell'offerta, variazione significative dei prezzi e delle quote di mercato da un paese all'altro, abitudini nazionali dei consumatori, diversità del quadro regolamentare, del trattamento fiscale o di altre normative. Ulteriori indicazioni sono reperibili nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

    (23)  V. per esempio il rinvio da parte della Commissione alle autorità francesi dell'esame di alcuni mercati distinti dei depositi di petrolio nei casi M.1021 Compagnie Nationale de Navigation-SOGELF, M.1464 Total/Petrofina, e inoltre caso M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine, caso M.1030 Lafarge/Redland, caso M.1220 Alliance Unichem/Unifarma, caso M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, e caso M.2154 C3D/Rhone/Go-ahead; caso M.2845 Sogecable/Canal Satelite Digital/Vias Digital.

    (24)  V. caso M.580 ABB/Daimler Benz: la Commissione non ha accolto la richiesta della Germania di rinviare un caso ai sensi dell'articolo 9 alla Germania in una situazione nella quale, anche se i problemi di concorrenza erano confinati al mercato tedesco, l'operazione (che avrebbe dato vita al più grande fornitore di materiale ferroviario al mondo) avrebbe avuto ripercussioni significative in tutta Europa. V. anche caso M.2434 Hidroelectrica del Cantabrico/EnBW/Grupo Vilar Mir, in cui, nonostante la richiesta della Spagna che il caso le fosse rinviato ai sensi dell'articolo 9, la Commissione ha svolto l'indagine ed ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

    (25)  Per alcuni esempi, V. M. 1383 Exxon/Mobil, in cui la Commissione, nonostante la richiesta del Regno Unito che gli fosse rinviata la parte della concentrazione relativa al mercato al dettaglio dei carburanti nel Nord-Ovest della Scozia, ha deciso di esaminare il caso nel suo insieme in quanto esso richiedeva un pacchetto unico e coerente di misure correttive studiato per risolvere tutte le questioni problematiche nel settore interessato; V. anche M.2706 P&O Princess/Carnival, in cui, benché le autorità del Regno Unito stessero esaminando una offerta alternativa di Royal Caribbean, la Commissione non ha accolto una richiesta di rinvio parziale per evitare la frammentazione del caso e assicurare che fosse compiuto un esame unitario dei diversi mercati nazionali interessati dall'operazione.

    (26)  V. M. 2898, Le Roy Merlin/Brico, M.1030, Redland/Lafarge, M. 1684, Carrefour/Promodes.

    (27)  Nel caso M.330 MacCormick/CPC/Rabobank/Ostmann, la Commissione ha rinviato un caso alla Germania perché questa si trovava in una posizione migliore per indagare sulle condizioni locali in 85 000 punti vendita in Germania; un rinvio ai Paesi Bassi è stato disposto nel caso M.1060 Vendex/KBB, perché questi erano meglio in grado di valutare i gusti e le abitudini dei consumatori locali. V. anche caso M.1555 Heineken/Cruzcampo, caso M.2621 SEB/Moulinex (dove le preferenze dei consumatori e le pratiche commerciali e di marketing erano specifiche al mercato francese); caso M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet e caso M.2662 Danish-Crown/Steff-Houlberg.

    (28)  Nel caso M.716 Gehe/Lloyds Chemists, per esempio, la Commissione ha rinviato il caso perché Lloyds era oggetto anche di un'altra offerta di acquisizione che non rientrava nelle soglie del regolamento sulle concentrazioni ma era all'esame delle autorità britanniche: il rinvio ha permesso l'esame di entrambe le offerte da parte della medesima autorità. In M.1001/M.1019 Preussag/Hapag-Lloyd/TUI, sono state rinviate alla Germania due operazioni che, insieme a una terza notificata in Germania, avrebbe presentato problemi di concorrenza: il rinvio ha garantito che le tre operazioni fossero trattate nello stesso modo. Nel caso M.2044 Interbrew/Bass, la Commissione ha rinviato il caso alle autorità britanniche in quanto esse stavano allo stesso momento esaminando l'acquisizione da parte di Interbrew di un altro produttore di birra, Whitbread, e a causa dell'esperienza che avevano maturato in indagini recenti sugli stessi mercati. Analogamente, V. anche i casi M.2760 Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy/JV, M.2495 Haniel/Fels, M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG, e M.2857/M.3075-3080 ECS/IEH ed altre sei acquisizioni di distributori locali da parte di Electrabel. In M.2706 P&O Princess/Carnival, tuttavia, benché le autorità britanniche stessero già esaminando un'offerta concorrente di Royal Caribbean, la Commissione non ha accolto la richiesta di rinvio parziale. La Commissione aveva riscontrato in via preliminare problemi di concorrenza in altri mercati nazionali interessati dalla concentrazione ed ha voluto quindi evitare la frammentazione del caso (V. comunicato stampa della Commissione dell'11.4.2002, IP/02/552).

    (29)  L'esistenza di «mercati interessati» ai sensi del formulario RM sarà generalmente considerata sufficiente. Tuttavia le parti possono far valere qualsiasi fattore che potrebbe essere pertinente per l'analisi del caso sotto il profilo della concorrenza (sovrapposizione dei mercati, integrazione verticale, ecc).

    (30)  V. il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su mercati mondiali nel caso M.2738 GE/Unison e il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su un mercato comprendente l'intera Europa occidentale nel caso M.2698 Promatech/Sulzer. V. anche Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation, un documento pubblicato dalla Rete delle autorità garanti della concorrenza europee (ECA), punto 11.

    (31)  Ciò può valere, per es., per operazioni in cui i mercati interessati, pur essendo nazionali (o persino di dimensioni più ristrette di quelle nazionali ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza) sono ciononostante caratterizzati dagli stessi marchi europei o mondiali, da diritti di proprietà intellettuale comuni su scala europea o mondiale o dalla centralizzazione della produzione o della distribuzione - almeno nella misura in cui la produzione o distribuzione centralizzata inciderebbe presumibilmente sulle eventuali misure correttive.

    (32)  V. i considerando 12 e 16 del regolamento sulle concentrazioni.

    (33)  V. la comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

    (34)  V. i rinvii disposti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) nei casi: Govia/Connex South Central, in cui l'operazione incideva sulla concorrenza su determinate tratte ferroviarie nella zona Londra/Gatwick-Brighton nel Regno Unito; M.2730, Connex/DNVBVG, in cui l'operazione incideva sulla concorrenza nei servizi locali di trasporto pubblico nella zona di Riesa (Sassonia, Germania); M. 3130, Arla Foods/Express Diaries, in cui l'operazione incideva sulla concorrenza nel mercato della fornitura di latte in bottiglia a distributori a domicilio nelle zone di Londra, dello Yorkshire e del Lancashire nel Regno Unito. Ai fini della definizione della nozione di parte non sostanziale del mercato comune, elementi utili si trovano anche nella giurisprudenza relativa all'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE. In tale contesto la Corte di giustizia ha sviluppato considerazioni abbastanza ampie su cosa possa costituire una parte sostanziale del mercato comune, ricorrendo tra l'altro a prove empiriche. Nella giurisprudenza si possono trovare per esempio indicazioni fondate essenzialmente su criteri pratici come «la struttura e il volume della produzione e del consumo della merce in questione, come pure le abitudini e le capacita economiche dei venditori e degli acquirenti» - V. caso 40/73, Suiker Unie/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663. V. anche causa C-179/90, Porto di Genova, Racc. 1991, pag. 5889, in cui il porto di Genova è stato qualificato una parte sostanziale del mercato comune. Nella sua giurisprudenza la Corte ha anche affermato che una serie di mercati distinti può essere considerata come costituente, nel suo insieme, una parte sostanziale del mercato comune. V. per esempio causa C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle, Raccolta 1994, pag. I-5077, punto 17, in cui la Corte ha affermato quanto segue: «Nel caso di specie, subordinando l' esercizio dei centri di inseminazione ad autorizzazioni e disponendo che ogni centro serva una determinata zona in via esclusiva, la normativa nazionale ha loro concesso diritti esclusivi. Istituendo quindi a favore di tali imprese una sovrapposizione di monopoli territorialmente limitati, ma che riguardano complessivamente tutto il territorio di uno Stato membro, siffatte disposizioni nazionali instaurano una posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del trattato su una parte sostanziale del mercato comune.»

    (35)  V. anche, per analogia, la comunicazione della Commissione «Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato» (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

    (36)  V. il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su mercati mondiali nel caso M.2738 GE/Unison e il rinvio congiunto da parte di sette Stati membri alla Commissione di un'operazione che incideva su un mercato comprendente l'intera Europa occidentale nel caso M.2698 Promatech/Sulzer. V. anche Principles on the application, by National Competition Authorities within the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation, un documento pubblicato dalla Rete delle autorità garanti della concorrenza europee (ECA), punto 11.

    (37)  Il termine «imprese interessate» comprende le «persone» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

    (38)  Gli Stati membri interessati sono quelli indicati nel formulario RM come quelli a cui rinviare il caso se la richiesta sarà accolta.

    (39)  Questa presunzione è un elemento essenziale di tutte le procedure di rinvio contemplate dal regolamento sulle concentrazioni. Il meccanismo può essere qualificato come «silenzio-assenso» o non opposizione: se la Commissione o uno Stato membro non prendono posizione, si considera che essi si siano espressi in senso positivo. Questo meccanismo figurava già nell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4064/89. Esso è ora contemplato nell'articolo 4, paragrafo 4, secondo e quarto comma e paragrafo 5, quarto comma, nell'articolo 9, paragrafo 5 e nell'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, ultima frase del regolamento sulle concentrazioni. Il principio del silenzio-assenso non si applica invece per quanto riguarda la decisione di uno Stato membro di associarsi ad una richiesta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

    (40)  L'articolo 4, paragrafo 4 permette di chiedere un rinvio di una parte o della totalità di un caso. La Commissione e gli Stati membri devono accogliere o respingere la richiesta così come è stata presentata e non possono modificarne l'oggetto, per esempio rinviando solo parte del caso se era stato chiesto il rinvio del caso nel suo insieme. I caso di rinvio parziale lo Stato membro interessato applica la sua legislazione nazionale sulla concorrenza alla parte del caso che gli è stata rinviata. Al resto del caso continuerà ad applicarsi normalmente il regolamento sulle concentrazioni, vale a dire che le imprese interessate dovranno notificare la parte non rinviata della concentrazione utilizzando il formulario CO ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni. Se invece il caso viene rinviato nella sua totalità a uno o più Stati membri, l'ultimo comma dell'articolo 4, paragrafo 4 precisa che non vi è obbligo di notificare il caso anche alla Commissione. Il caso non viene quindi affatto esaminato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato applicherà il suo diritto nazionale all'insieme del caso e nessun altro Stato membro ha facoltà di applicare la sua legislazione nazionale sulla concorrenza alla concentrazione di cui trattasi.

    (41)  Cioè quelli che sarebbero competenti ad esaminare il caso a norma della propria legislazione nazionale sulla concorrenza se non avesse luogo il rinvio. Per il concetto di «competenti ad esaminare il caso» v. sotto, sezione B5.

    (42)  Per i casi in cui la Commissione intraprende passi preliminari entro 65 giorni lavorativi, V. articolo 9, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5.

    (43)  La nozione di «resa nota», tratta dal testo dell'articolo 22, va interpretata in questo contesto come implicante la messa a disposizione di informazioni sufficienti per una valutazione preliminare della sussistenza dei requisiti per una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 22.

    (44)  Si noti che l'articolo 22 consente ad uno Stato membro di aderire alla richiesta iniziale anche se la concentrazione non gli è ancora stata notificata. Tuttavia gli Stati membri possono trovarsi nell'impossibilità di decidere in merito se non hanno ricevuto dalle parti della concentrazione le informazioni necessarie al momento di ricevere dalla Commissione la comunicazione che un altro Stato membro ha presentato una richiesta di rinvio. Benché uno Stato membro possa sempre contattare le parti di una concentrazione per accertare se siano competenti ad esaminare una determinata operazione, le parti notificanti sono caldamente invitate, per quanto possibile, a notificare simultaneamente la concentrazione a tutti gli Stati membri competenti.

    (45)  Quando la Commissione esamina una concentrazione rinviatale da uno o più Stati membri a norma dell'articolo 22, può adottare tutte le decisioni sostanziali di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento sulle concentrazioni. Lo stabilisce l'articolo 22, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Si osservi che la Commissione esamina la concentrazione su richiesta e per conto degli Stati membri che hanno presentato la richiesta. Detta disposizione va quindi interpretata nel senso che la Commissione è tenuta a valutare gli effetti della concentrazione all'interno del territorio di tali Stati membri. La Commissione non esaminerà gli effetti della concentrazione nel territorio degli Stati membri che non hanno aderito alla richiesta a meno che ciò non sia necessario per valutare gli effetti della concentrazione stessa negli Stati membri che l'hanno rinviata (per es. perché il mercato geografico si estende al di là del territorio degli Stati membri richiedenti).

    (46)  Sapere in anticipo che è possibile una richiesta di rinvio potrebbe per esempio essere utile alla Commissione per decidere di non accogliere una richiesta di deroga al principio dell'effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

    (47)  Si osservi che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta altresì a trasmettere alle ANGC copia delle notifiche e dei documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha emesso.

    (48)  Il formulario RM è allegato al regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

    (49)  Sarebbe questa la misura correttiva più adeguata se le parti richiedenti hanno presentato informazioni inesatte o incomplete che non pregiudicano la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e la Commissione se ne rende conto nel corso dell'indagine.

    (50)  V. il considerando 16 del regolamento sulle concentrazioni.

    (51)  La richiesta di una deroga all'obbligo di sospensione dell'operazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni verrebbe di norma giudicata contraddittoria con l'intenzione di chiedere il rinvio prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.

    (52)  Per «normativa nazionale sulla concorrenza» (articolo 21, paragrafo 3 e articolo 22, paragrafo 3) si deve, invece, intendere il diritto nazionale della concorrenza in tutti i suoi aspetti.

    (53)  V. considerando 34 e articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

    (54)  Anche in una situazione in cui una notificazione è de jure facoltativa, le parti possono in pratica voler notificare l'operazione, o può essere normale che lo facciano.

    (55)  Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento sulle concentrazioni devono essere pubblicate solo le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 6, e degli articoli 14 e 15.


    ALLEGATI

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