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Document 52005PC0661

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi {SEC(2005) 1657}

    /* COM/2005/0661 def. - ACC 2005/0254 */

    52005PC0661

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi {SEC(2005) 1657} /* COM/2005/0661 def. - ACC 2005/0254 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 16.12.2005

    COM(2005) 661 definitivo

    2005/0254 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi {SEC(2005) 1657}

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nel dicembre del 2003 la Commissione ha sottoposto all’attenzione del comitato dell’articolo 133 del Consiglio un documento di lavoro sull’eventuale introduzione di un sistema di marchio di origine europeo, in seguito al rinnovato interesse dimostrato da alcuni Stati membri e da determinati settori in merito all'argomento. Questi Stati membri e i settori in questione hanno manifestato una crescente preoccupazione in merito alla percentuale in continuo aumento di prodotti importati provvisti di marchi di origine ingannevoli e/o fraudolenti. Sono state quindi avanzate diverse richieste volte all’introduzione di norme che impongano un marchio di origine sulle importazioni e/o sui prodotti dell'Unione europea.

    Nella prima metà del 2004 la Commissione ha avviato una consultazione su questo argomento cui hanno partecipato i principali attori interessati (industria, sindacati, consumatori e altre istituzioni): i risultati della consultazione sono stati discussi in sede di comitato dell’articolo 133 nel luglio dello stesso anno. Il comitato dell’articolo 133 ha invitato la Commissione a svolgere ulteriori consultazioni in merito alla fattibilità di un sistema di marchio di origine applicabile a categorie selezionate di prodotti importati, come pure in merito ad altre opzioni possibili, e a presentare al Consiglio le sue conclusioni e una raccomandazione. Tra il settembre del 2004 e l’aprile del 2005 si sono quindi svolte nuove consultazioni sulla questione.

    Tenendo conto dei risultati di tale processo di consultazione, il progetto di regolamento in allegato propone l’introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio: tale sistema riguarda un certo numero di settori che lo ritengono vantaggioso (cfr. l’allegato) ed è applicabile esclusivamente alle merci importate. Si tratta dell'opzione che, a conti fatti, prende meglio in considerazione gli interessi della maggior parte degli attori interessati (industria, sindacati e parte dei movimenti dei consumatori); non solo, ma è una scelta che limita i possibili costi ed effetti negativi per le altre parti interessate (industrie comunitarie che hanno trasferito la produzione al di fuori dell'UE, operatori commerciali) e che garantisce al tempo stesso un impatto positivo per quanto riguarda gli obiettivi politici dell’iniziativa.

    Attualmente la Comunità europea non dispone di alcuna normativa sull’impiego di un marchio di origine (“Made in”/“Fabbricato in”) per i prodotti industriali. Una recente direttiva intesa ad armonizzare il controllo all’interno del mercato in materia di pratiche commerciali sleali si concentra anche su esempi di uso ingannevole delle indicazioni di origine. Tale direttiva, tuttavia, non definisce il significato di “Made in/“Fabbricato in”, né conferisce alle autorità doganali il potere di effettuare controlli. Le norme sull’impiego volontario di marchi di origine in vigore in alcuni Stati membri sono, inoltre, diverse da Stato a Stato.

    La situazione attuale pone la Comunità europea in condizioni di svantaggio rispetto ai suoi partner commerciali, i quali impongono l’obbligo di un marchio di origine sulle importazioni. Essa impedisce ai produttori comunitari di beni di consumo per i quali l’origine costituisce un criterio rilevante di usufruire dei vantaggi associati alla fabbricazione all’interno della Comunità europea, oltre a rappresentare un’occasione mancata per una lotta più efficace alle indicazioni di origine false o ingannevoli. La Comunità europea perde quindi un'occasione di potenziare l’informazione ai consumatori sull’origine di determinati prodotti, il che può risultare utile per l’effettiva applicazione della summenzionata direttiva. Il presente progetto di regolamento si prefigge di rimediare a tali carenze.

    I principali partner commerciali della CE (Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti) hanno già reso obbligatoria l'apposizione di un marchio di origine sulle merci importate: gli esportatori della Comunità europea devono rispettare tale obbligo e sono tenuti ad apporre il marchio sui loro prodotti. La presente proposta servirà pertanto a creare parità di condizioni tra la Comunità e i suoi partner commerciali grazie all’adozione di una legislazione equivalente.

    La mancanza di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione del marchio, di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli non incide negativamente soltanto sui consumatori, che possono essere tratti in inganno quanto all’origine dei loro acquisti o vedersi privati di informazioni sull’origine delle merci importate, ma anche sulla competitività dell’industria comunitaria.

    Il marchio di origine servirà inoltre a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte o semplicemente e manifestamente ingannevoli.

    Il marchio di origine faciliterebbe la scelta dei consumatori e contribuirebbe a ridurre il numero di indicazioni di origine fraudolente. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, inoltre, un contributo al conseguimento dell’obiettivo dell'agenda di Lisbona di rafforzare la competitività dei prodotti europei che attualmente sono oggetto di una concorrenza sleale sul mercato.

    Il regolamento opta per una definizione del paese di origine basata sulle norme di origine non preferenziale della Comunità europea, applicate per altri fini doganali. L’applicazione delle norme di origine non preferenziale della Comunità europea alle questioni collegate al marchio di origine è in linea con gli impegni che la Comunità deve rispettare ai sensi dell'Accordo dell’OMC relativo alle regole in materia di origine.

    Al fine di ridurre per quanto possibile l'onere derivante dall'applicazione del nuovo sistema, il regolamento limita gli obblighi e le condizioni di apposizione del marchio sui prodotti al minimo indispensabile per garantire che il marchio di origine sia facilmente riconosciuto e compreso dal consumatore, pur non essendo, al tempo stesso, facilmente sostituibile o imitabile. Quanto alla versione linguistica, il regolamento offre la possibilità di redigere e apporre la dicitura “Fabbricato in”, o altra espressione analoga in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea che sia comprensibile per l’acquirente finale.

    Riconoscendo che i mezzi specifici per l’apposizione di un marchio di origine possono dipendere dal tipo di prodotto, il regolamento dà facoltà alla Commissione di disciplinare ulteriormente questo aspetto. Considerando inoltre che anche altri settori potrebbero essere interessati ad aderire al sistema del marchio di origine, o che il marchio di origine potrebbe rivelarsi meno pertinente per altri settori, il regolamento dà altresì facoltà alla Commissione di includere o eliminare i settori in questione.

    2005/0254 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione[1],

    considerando quanto segue:

    1. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti industriali importati, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[2], e ad esclusione dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[3].

    2. La mancanza di norme comunitarie e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine su determinati prodotti hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario risultino non riportare alcuna informazione, o informazioni ingannevoli, relativamente al paese di origine.

    3. La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali.

    4. È necessario che le Comunità europee conseguano la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all’introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate.

    5. In base alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno[4], il consumatore può attribuire un valore commerciale alle informazioni sull’origine geografica di un prodotto. Conformemente a questa direttiva, ci si può trovare in presenza di una pratica commerciale sleale allorché informazioni false o ingannevoli circa l'origine geografica inducano il consumatore ad acquistare un prodotto che non avrebbe altrimenti acquistato. La direttiva non rende tuttavia obbligatorio fornire informazioni sull'origine geografica delle merci, né definisce il concetto di “origine”.

    6. L’elaborazione di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione del marchio, l’istituzione di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli determinerebbero quindi condizioni di parità, agevolerebbero la scelta dei consumatori nei settori interessati e contribuirebbero a ridurre il numero di indicazioni di origine ingannevoli.

    7. L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese; non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.

    8. L’articolo IX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 stabilisce che i membri dell’OMC possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni, segnatamente allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

    9. In virtù degli accordi tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Romania, la Turchia e le Parti contraenti dell’accordo SEE, è necessario escludere i prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del presente regolamento.

    10. Le norme di origine non preferenziale in vigore nella Comunità europea sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario[5], e le relative disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[6]. Ai fini del presente regolamento è preferibile ricorrere a queste norme di origine per determinare l’origine delle merci importate: l'impiego di un concetto già familiare tanto per gli operatori commerciali come per le amministrazioni dovrebbe facilitarne l’introduzione e l’applicazione. Le norme di origine non preferenziale dovrebbero applicarsi per tutti gli obiettivi di politica commerciale non preferenziale. Sarebbe opportuno evitare i doppioni per quanto riguarda sia le dichiarazioni sia la documentazione.

    11. Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni affinché il campo di applicazione settoriale del presente regolamento possa essere adattato con facilità, come pure per esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o economici, o nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime.

    12. Si dovrebbero adottare disposizioni affinché sia possibile scambiare le informazioni sull’origine dei prodotti raccolte e/o verificate nel corso dei controlli da parte delle autorità competenti, ivi compreso lo scambio con le autorità e le altre persone o organizzazioni alle quali gli Stati membri contemplano la possibilità di conferire un ruolo di effettiva applicazione della normativa, ai sensi della direttiva 2005/29CE. Occorre tenere in debito conto le esigenze di protezione dei dati personali, di tutela del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo.

    13. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7].

    14. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate all'uso personale sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni che tali merci fanno parte di un traffico commerciale. Sarebbe necessario prendere disposizioni affinché anche gli altri casi contemplati dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali possano essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento mediante le relative misure di esecuzione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento si applica ai prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    2. Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelle elencate nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezione delle merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Bulgaria, della Romania, della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE.

    È possibile esentare talune merci dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici o commerciali, risulti impossibile apporre su di esse detto marchio.

    3. I termini “origine” e “originario” si riferiscono all’origine non preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice doganale comunitario.

    4. Per “immissione sul mercato” s’intende la messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un’utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

    5. Per “autorità competenti” s’intende qualsiasi autorità incaricata del controllo delle merci al momento della loro importazione o al momento della loro immissione sul mercato.

    6. Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale.

    Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 [8] e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in questione possono essere anch’esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

    La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di determinare le categorie specifiche di merci cui si applica il paragrafo 6.

    Articolo 2

    L’importazione o l’immissione di merci sul mercato è subordinata all’apposizione del marchio di origine alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

    Articolo 3

    1. Le merci riportano il marchio con l’indicazione del loro paese di origine. Qualora le merci siano confezionate, il marchio è apposto separatamente sull’imballaggio.

    La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all’utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale.

    2. L'origine delle merci è indicata dalla dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate.

    3. Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione, risulta nettamente distinto da altre informazioni ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all'origine del prodotto.

    4. Le merci riportano il marchio richiesto all’atto dell'importazione. Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, il marchio non può essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non siano stati venduti al consumatore o all’utilizzatore finale.

    Articolo 4

    La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di:

    - stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine;

    - stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio;

    - decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento;

    - decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici;

    - stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento;

    - aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore.

    Articolo 5

    1. Le merci non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

    - non riportano il marchio di origine;

    - il marchio di origine non corrisponde all'origine delle merci in questione;

    - il marchio di origine è stato modificato o rimosso, o è stato altrimenti manomesso, tranne nei casi in cui si è reso necessario modificarlo o rettificarlo ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

    2. La Commissione può adottare ulteriori misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

    3. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

    4. Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento.

    5. Se necessario per un’efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiare le informazioni ottenute nel corso dei controlli svolti sull’osservanza del presente regolamento, segnatamente con le autorità e le altre persone o organizzazioni abilitate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE. .

    Articolo 6

    1. La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito denominato “il comitato”.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    I prodotti cui si applica il presente regolamento sono identificati dai rispettivi codici NC.

    Codice NC | Designazione delle merci |

    4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80) | Cuoi in crosta e cuoi finiti |

    4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31) 8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90 | Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri |

    4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206 | Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella |

    4303 / 4304 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali |

    Capitoli dal 50 al 63 | Materie tessili e loro manufatti |

    6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406 | Calzature, ghette ed oggetti simili |

    6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100 | Prodotti ceramici |

    7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo |

    7113/7114/7115/7116 | Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |

    Capitolo 94 | Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate |

    9603 | Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    [3] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    [4] GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

    [5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    [6] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1).

    [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [8] GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

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