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Document 52005PC0608

Attuare il programma comunitario di Lisbona - Proposta di Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) {SEC(2005) 1543 }

/* COM/2005/0608 def. - COD 2005/0246 */

52005PC0608

Attuare il programma comunitario di Lisbona - Proposta di Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) {SEC(2005) 1543 } /* COM/2005/0608 def. - COD 2005/0246 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.11.2005

COM(2005) 608 definitivo

2005/0246 (COD)

Attuare il programma comunitario di LisbonaProposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il codice doganale comunitario

(Codice doganale aggiornato)

(Presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 1543 }

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta L'attuale codice doganale comunitario, il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, è ormai superato. Esso non ha seguito né i radicali mutamenti del contesto in cui si svolge il commercio internazionale, in particolare l'espansione rapida e irreversibile dell'uso delle tecnologie dell'informazione e dello scambio di dati elettronici, né l'evoluzione dell'oggetto dell'attività doganale. Tale sfasamento compromette l'efficienza delle operazioni di sdoganamento e dei controlli basati sui rischi nell'ambito del mercato interno. Inoltre, occorre tenere conto dell'agenda della Comunità per l'agevolazione degli scambi nel contesto dell'Agenda di Doha per lo sviluppo, e degli obblighi derivanti dalla necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne della Comunità per far fronte alle emergenti minacce alla sicurezza. In tale contesto, l'aggiornamento del codice doganale, la razionalizzazione dei regimi e delle procedure doganali e l'adeguamento delle norme in funzione di standard comuni per i sistemi informatici consentiranno di attuare l'iniziativa e-Government nel settore delle dogane; realizzare in tale settore l'iniziativa per "una migliore regolamentazione", rendendo le norme meno complesse e meglio strutturate e raggruppando vari regolamenti; accrescere la competitività delle imprese operanti nella e con la Comunità, favorendo in tal modo la crescita economica; aumentare la sicurezza alle frontiere esterne, una volta che saranno stati introdotti standard comuni (in particolare per l'analisi dei rischi) e che tali standard saranno gestiti mediante un quadro informatico comune; ridurre i rischi di frode; contribuire ad una migliore coerenza con altre politiche comunitarie quali quelle in materia di fiscalità indiretta, agricoltura, commercio, ambiente, salute e tutela dei consumatori; garantire un efficace processo decisionale per l'adozione di disposizioni di applicazione, linee guida e note esplicative e far sì che la Commissione possa richiedere a un'amministrazione nazionale il ritiro di una decisione. Modificazioni di tale portata non si possono ottenere continuando a modificare l'attuale codice doganale, ma soltanto effettuandone una revisione completa, ossia sostituendolo con un codice doganale comunitario aggiornato. |

120 | Contesto generale La presente proposta va considerata nel contesto della strategia di Lisbona rinnovata, che mira a fare dell'Europa un polo d'attrazione per gli investimenti e l'occupazione, in cui si promuovano la conoscenza e l'innovazione quali fattori di crescita e in cui vengano adottate politiche che consentano alle imprese dell'UE di creare nuovi e migliori sbocchi occupazionali. Inoltre, la proposta è stata elaborata per realizzare gli obiettivi dell'iniziativa e-Government, consentendo alle imprese, tramite l'informatizzazione delle dogane, di trarre pienamente vantaggio dalle tecnologie moderne e dalla conseguente agevolazione del commercio. La comunicazione della Commissione relativa alla creazione di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ha ottenuto consenso e appoggio da parte del Consiglio, che nella sua risoluzione del dicembre 2003 ha sostenuto le proposte della Commissione riguardanti l'aggiornamento delle norme e procedure doganali e l'istituzione di un quadro regolamentare a sostegno delle procedure doganali modificate in un contesto informatizzato. Da quando è stato adottato, nel 1992, il codice vigente non è stato oggetto di nessuna revisione generale, ma soltanto di limitate modificazioni connesse a particolari problemi. Esso ancora basa le procedure su operazioni cartacee e, benché lo sdoganamento elettronico attraverso sistemi informatizzati nazionali costituisca ormai la regola anziché l'eccezione, la normativa comunitaria ancora non impone l'uso di tali sistemi. Non esistono in generale applicazioni informatiche a livello comunitario per lo sdoganamento, ma il nuovo sistema di transito informatizzato (new computerized transit system, NCTS) ha ampiamente dimostrato la fattibilità di tali sistemi e consente di prevedere l'introduzione di applicazioni analoghe in altri regimi doganali. Inoltre, la funzione delle dogane sta passando dalla riscossione dei dazi doganali, che negli ultimi venti anni sono notevolmente diminuiti, all'applicazione di misure non tariffarie, tra cui in particolare quelle riguardanti la sicurezza e la lotta contro le merci contraffatte, il riciclaggio del denaro e il traffico di stupefacenti, e di misure in materia di igiene, salute, ambiente e protezione dei consumatori, nonché alla riscossione dell'IVA e delle accise sulle importazioni o all'esenzione da tali imposte all'esportazione. Il codice doganale deve essere adattato in modo da poter non solo rispecchiare ma anche disciplinare l'ambiente elettronico per le dogane e il commercio. Inoltre, sia gli operatori economici che le amministrazioni si sono mostrati favorevoli a che si cogliesse questa occasione per effettuare un'ampia revisione delle norme doganali in modo da renderle più semplici e meglio strutturate. Non da ultimo, l'allargamento della Comunità e l'informatizzazione del commercio rendono necessario apportare al codice modifiche radicali, affinché la riscossione delle imposte avvenga nel luogo più appropriato, ossia il luogo in cui è stabilito l'operatore (sdoganamento centralizzato). Allo stesso tempo, è essenziale assicurare standard comuni, in particolare per l'analisi dei rischi e le sanzioni doganali. Quest'ultima esigenza potrà essere soddisfatta soltanto mediante un quadro comunitario comune, per il quale la Commissione presenterà una proposta tra breve. È inoltre necessario migliorare la coerenza con altre politiche comunitarie quali quelle in materia di fiscalità indiretta, agricoltura, commercio, ambiente, salute e tutela dei consumatori. A tal fine occorre rivedere la divisione dei compiti tra gli uffici doganali di confine e quelli interni. Se il codice non verrà modificato in tal senso, le società che operano in Europa non potranno trarre pienamente vantaggio da condizioni più moderne per l'adempimento dei loro obblighi commerciali internazionali, con ripercussioni negative sui loro risultati in un contesto sempre più competitivo. Inoltre, il mantenimento di regimi, procedure e altre norme doganali ormai superati, che erano stati creati per operazioni basate su documenti cartacei, accrescerà i rischi di frode, comprometterà la sicurezza alle frontiere esterne e indebolirà il ruolo delle dogane quali principale agenzia per la protezione e il controllo delle frontiere in relazione alla circolazione internazionale delle merci. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. La proposta e le relative disposizioni di applicazione sostituiranno i due regolamenti suddetti, nonché i regolamenti sotto indicati e le rispettive disposizioni di applicazione, che sono incorporati nel nuovo codice: regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali; regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria; regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla; regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è coerente con la strategia di Lisbona rinnovata e con l'iniziativa e-Government. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Le successive versioni del progetto di codice doganale aggiornato sono state discusse con le amministrazioni doganali degli Stati membri, nell'ambito del comitato del codice doganale, e con le federazioni commerciali europee, nelle riunioni del gruppo di contatto per gli operatori, dal maggio 2004. Una consultazione aperta si è svolta su Internet durante l'estate del 2004. Le numerose osservazioni pervenute da vari operatori economici, Stati membri e paesi terzi sono state poi prese in considerazione nella stesura di un versione riveduta, che è stata presentata a tali parti interessate in un importante seminario svoltosi a Budapest nell'aprile del 2005. Inoltre è stato inviato un questionario alle federazioni commerciali europee e alle amministrazioni doganali per ottenere osservazioni sui probabili costi e benefici connessi all'attuazione del codice doganale aggiornato. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le reazioni alla proposta della Commissione ricevute nelle consultazioni e nella conferenza di Budapest sono state ampiamente favorevoli; nella stesura definitiva della proposta si è tuttavia tenuto conto di alcune osservazioni specifiche. I risultati delle risposte date al questionario sull'impatto sono stati raccolti e messi a confronto in una valutazione dell'impatto che accompagna il presente progetto di proposta. |

213 | La consultazione aperta su Internet sopra citata si è svolta dal 1° luglio 2004 al 15 settembre 2004. La Commissione ha ricevuto 56 risposte. I risultati, comprese le risposte della Commissione sul modo in cui le osservazioni sono state prese in considerazione, sono disponibili all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/CustomsCodes_tables.pdf |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell'impatto Mantenimento della normativa attuale: Con questa opzione continuerebbe ad applicarsi il codice doganale attuale, come recentemente modificato, ma comunque concepito negli anni ottanta e entrato in vigore negli anni novanta. Le transazioni basate su documenti cartacei continuerebbero ad essere definite come la procedura normale. I regimi e le procedure doganali continuerebbero ad essere inutilmente complessi e le norme non rifletterebbero la realtà economica, il che renderebbe sempre più difficile sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori applicare tali norme ormai superate in un ambiente moderno. Le modificazioni del codice doganale relative alla sicurezza pubblicate di recente potrebbero comportare un aumento dei costi di conformità di 1 200 mio EUR circa, che potrebbe essere in parte ridotto da alcune iniziative IT nazionali, più un aumento degli investimenti di 50-60 mio EUR all'anno per la Commissione e gli Stati membri per la realizzazione dell'infrastruttura IT necessaria. In assenza di una rielaborazione dell'attività doganale, gli Stati membri potrebbero comunque impegnarsi ad informatizzare le procedure doganali nell'ambito del quadro giuridico esistente e a creare sistemi doganali interoperabili, sia al proprio interno che rispetto agli altri Stati membri. Questo tuttavia non consentirebbe il passaggio ad un ambiente interamente informatizzato, in quanto gli operatori potrebbero ancora scegliere di presentare dichiarazioni doganali cartacee anziché elettroniche. Inoltre l'interoperabilità sarebbe probabilmente limitata alle amministrazioni doganali in quanto non vi sarebbe nel codice doganale alcun obbligo legale di attuare una "interfaccia unica". L'accessibilità per gli operatori sarebbe limitata alla situazione attuale, nella quale essi dispongono soltanto di interfacce nazionali, non armonizzate. Le società di servizi e le amministrazioni potrebbero essere incoraggiate a creare punti d'accesso unici, che consentirebbero agli operatori di presentare le dichiarazioni alle autorità doganali competenti tramite la loro interfaccia attuale, evitando la moltiplicazione di costosi investimenti, ma gli Stati membri non sarebbero legalmente obbligati ad investire in tali sistemi. Risulterebbe quindi ristretta la possibilità degli operatori di beneficiare di semplificazioni quali sdoganamento centralizzato e "interfaccia unica" e di decisioni di portata comunitaria. Soltanto con un'ulteriore armonizzazione delle norme e procedure a livello comunitario si potrà trarre pienamente vantaggio dal nuovo regime di informatizzazione delle dogane nel contesto delle nuove attività e realtà commerciali. In assenza di tale armonizzazione risulterebbe difficile anche lo sviluppo di strategie e procedure paneuropee, compresi pacchetti di software comune. Le società multinazionali spesso dovrebbero, pur essendo in grado di usare procedure doganali elettroniche, continuare ad avvalersi dei servizi di spedizionieri nazionali o istituire filiali in tutti gli Stati membri in cui operano. In tale contesto i costi di conformità relativi alla sicurezza sopra citati potrebbero diminuire del 15% circa, ma si dovrebbero probabilmente sostenere costi supplementari di 40-50 mio EUR all'anno. Aggiornamento del codice doganale: Con questa opzione verrebbe stabilito un quadro giuridico appropriato e verrebbe notevolmente semplificato il lavoro di informatizzazione delle dogane. Nel quadro di questa opzione, dogana informatizzata vuol dire principalmente "dogana efficiente", con una profonda riorganizzazione delle attività doganali in un pacchetto coerente. Dal punto di vista informatico si tratta di una strategia a basso rischio, in quanto l'avvio di qualsiasi azione o investimento importante, a livello comunitario o nazionale, avrebbe una solida base giuridica. Questa opzione comporterebbe una normativa meno complessa, un contesto uniforme per gli operatori economici, l'abolizione delle restrizioni per gli spedizionieri doganali e la creazione di un portale informativo doganale, di sistemi doganali informatizzati interoperabili e accessibili, di punti d'accesso unici, di una "interfaccia unica" e di uno "sportello unico" per il controllo delle merci da parte di tutte le autorità interessate dalla circolazione delle merci attraverso le frontiere comunitarie. Con questa opzione non solo si ridurrebbero in misura significativa i rischi di frode, ma verrebbe anche agevolato il commercio. Gli obiettivi di aggiornamento, di semplificazione e di realizzazione di un ambiente interamente informatizzato per le dogane e il commercio potrebbero essere pienamente raggiunti. Le imprese potrebbero beneficiare di un programma di autorizzazione notevolmente migliorato, che si tradurrebbe sia in una migliore agevolazione che in una maggiore semplificazione della loro attività. Esse potrebbero avvalersi, a determinate condizioni, dello sdoganamento centralizzato che offrirebbe loro il vantaggio di rivolgersi ad un unico ufficio doganale nell'UE. Si potrebbe accedere alle informazioni più facilmente, attraverso portali informativi doganali comuni, e tutte le interazioni con le diverse amministrazioni competenti potrebbero passare attraverso un'interfaccia unica. I costi della "dogana efficiente" corrispondente a questa opzione sarebbero ovviamente più elevati di quelli dell'opzione precedente, ossia un probabile investimento aggiuntivo di 40-50 mio EUR all'anno, fino al 2013, per la Commissione e gli Stati membri insieme. Tuttavia, i benefici potrebbero raggiungere i 2 500 mio EUR all'anno quando il sistema fosse pienamente operativo, ossia, al più presto, nel 2009. Il punto di pareggio di questa opzione verrebbe raggiunto nel 2010. |

231 | La Commissione ha effettuato nell'ambito del programma di lavoro una valutazione dell'impatto, la cui relazione è disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/consultations/customs/index_en.htm. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Sostituzione dell'attuale codice doganale comunitario e dei regolamenti connessi elencati al punto 1 con un codice doganale aggiornato che razionalizza le procedure doganali e pone le basi per sistemi di sdoganamento accessibili e interoperabili a livello dell'UE. |

310 | Base giuridica Articoli 26, 95, 133 e 135 del trattato CE |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

331 | Il codice doganale aggiornato contenuto nella proposta è stato reso il più semplice possibile, in modo che, unitamente alle disposizioni di applicazione, alle linee guida e alle note esplicative, possa essere applicato in maniera uniforme in tutta la Comunità. Questo obiettivo non potrebbe essere raggiunto con una direttiva. |

332 | La semplificazione delle procedure è fondamentale perché l'informatizzazione delle dogane possa avere esito positivo. Essa inoltre ridurrà l'onere gravante sulle amministrazioni doganali e sugli operatori economici che, in seguito alle recenti modifiche del codice attuale, già devono investire in sistemi elettronici, a fini di sicurezza. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione seguente. Poiché il commercio estero è di competenza esclusiva della Comunità, soltanto un regolamento può garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | Gli Stati membri e gli operatori dovranno investire in sistemi di sdoganamento accessibili e interoperabili. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede la semplificazione della normativa, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. |

512 | Oltre a presentare una struttura più semplice, una terminologia più coerente, un numero inferiore di articoli e norme più semplici, il nuovo codice adotta un approccio orientato al cliente, con l'uso di definizioni comunemente acquisite per attività quali importazione, esportazione, movimento, magazzinaggio, trasformazione o utilizzazione delle merci. Esso adotta altresì un approccio incentrato sulle procedure, con il raggruppamento dei regimi analoghi, il loro assoggettamento a norme comuni e un minor numero di eccezioni; alcuni regimi saranno aboliti e altri fusi o armonizzati, in modo da ridurre le attuali tredici diverse destinazioni doganali ad appena tre regimi di base, ossia importazione, esportazione e regimi speciali, tutti con norme coerenti, in particolare in materia di autorizzazioni, garanzie e obbligazione doganale. Pertanto, oltre due terzi dei 258 articoli del codice attuale sono stati modificati, unificati o trasferiti alle disposizioni di applicazione. Con il presente codice aggiornato, che sarà seguito da disposizioni di applicazione consolidate e più semplici, le norme doganali potranno essere interpretate e applicate dagli Stati membri in modo migliore e più coerente, con grande vantaggio per gli operatori economici. |

513 | In seguito alla fusione o armonizzazione dei regimi affini occorreranno meno specialisti, il che diminuirà il fabbisogno di formazione, ridurrà il lavoro di programmazione per l'applicazione delle norme doganali e consentirà una migliore allocazione delle risorse umane ai settori di rischio, accrescendo in tal modo la sicurezza e riducendo il rischio di irregolarità. Le amministrazioni che stanno riducendo il loro personale o che lo hanno già fatto beneficeranno di tale approccio. |

514 | Grazie ad una struttura più semplice e alla presenza di molti elementi comuni ai diversi regimi le norme doganali saranno di più facile accesso e occorreranno meno sforzi di programmazione per conformarvisi. Inoltre, un'interpretazione e un'applicazione migliori e più coerenti delle norme doganali gioveranno ampiamente agli operatori economici. |

517 | La proposta rientra nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione sotto il riferimento 2004/TAXUD-015. |

520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti. |

570 | Presentazione dettagliata della proposta TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Il nuovo testo contiene l'enunciazione delle funzioni e degli obiettivi delle amministrazioni doganali e, ovviando ad un'omissione del codice precedente che andava rettificata, precisa che la normativa doganale comprende la tariffa doganale. Viene introdotto il principio delle dichiarazioni elettroniche e dello scambio elettronico dei dati tra le amministrazioni doganali, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, e viene fornita una base giuridica per lo scambio volontario di informazioni supplementari tra operatori economici e autorità doganali. Le norme relative ai rappresentanti sono state modificate con l'abolizione delle precedenti restrizioni in quanto esse non sono compatibili né con un ambiente informatizzato né con i principi del mercato unico. Questa revisione è anche in linea con un approccio generale in base al quale sono state eliminate dal codice tutte le autorizzazioni ad adottare speciali disposizioni nazionali, tranne nel caso in cui si applichino all'organizzazione dei controlli doganali. Il quadro relativo all'operatore economico autorizzato introdotto nel codice dal regolamento (CEE) n. 648/2005 del Consiglio è ampliato. Le disposizioni del codice sono in linea con la carta dei diritti fondamentali secondo cui ogni persona ha il diritto di essere sentita prima che venga adottata una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona stessa, comprese le decisioni relative al recupero a posteriori e quelle che respingono richieste di rimborso o sgravio. È stato precisato che una decisione può essere chiesta da più persone e destinata a più persone, che le decisioni, salvo diversa indicazione, sono valide in tutta la Comunità e che le norme relative alle decisioni si applicano anche quando le autorità doganali decidono in merito ad un ricorso. La proposta precisa inoltre che ciascuno Stato membro prevede sanzioni doganali effettive, proporzionate e dissuasive. A fini di maggiore coerenza nell'ambito dell'intero mercato interno, in una fase successiva verrà proposto al Consiglio e al Parlamento europeo un quadro comune per le sanzioni relative a violazioni delle norme doganali comunitarie. L'inclusione in questo titolo delle eccezioni in materia di controlli o formalità consente l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991. Tutte le situazioni in cui le amministrazioni doganali possono recuperare spese o addebitare oneri sono riunite in un solo articolo, anziché sparse in più articoli. Gli oneri connessi alla concessione di una dilazione di pagamento sono stati aboliti. Le disposizioni in materia di conversione valutaria sono state consolidate e allineate al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71; le norme dettagliate devono ora essere stabilite nelle disposizioni di applicazione del codice doganale (DAC). TITOLO II: PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI Le nuove disposizioni sono in linea con l'articolo 3 dell'accordo di Marrakech del 1994 relativo alle norme di origine. Ciò consentirà, una volta completato il lavoro di armonizzazione internazionale, l'incorporazione delle nuove norme di origine nelle DAC. Inoltre viene precisato che le norme di origine non preferenziali riguardano anche l'applicazione delle misure comunitarie non attinenti alle tariffe o al commercio. Tutte le norme di origine autonome applicabili nei regimi preferenziali, comprese quelle per Ceuta e Melilla ma escluse quelle applicabili ai paesi e territori d'oltremare figuranti nell'allegato II del trattato CE, devono essere adottate secondo la procedura del comitato. Gli articoli riguardanti in generale le questioni attinenti alla determinazione del valore in dogana sono raggruppati in modo da fornire una base giuridica generale per l'adozione delle disposizioni di applicazione, in particolare quando l'UE accetta impegni e obblighi in relazione all'applicazione dell'accordo OMC sulla valutazione in dogana, comprese le decisioni del comitato dell'OMC per la valutazione in dogana. TITOLO III: OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE L'aggiornamento e la semplificazione delle norme in materia di obbligazione doganale richiedono importanti modifiche, in quanto il sorgere o no dell'obbligazione doganale deve dipendere da circostanze oggettive e non dal livello di negligenza da parte della persona interessata. Ciò è in linea con la convenzione di Kyoto la quale stabilisce che i dazi devono essere rimborsati qualora sia accertato un addebito superiore al dovuto in seguito ad un errore nella determinazione degli stessi (Allegato generale, capitolo 4, norma 18). Le sanzioni amministrative sono una risposta più appropriata alle violazioni delle norme doganali nei casi in cui le autorità doganali sono in grado di determinare che un regime doganale si è concluso o è stato appurato in conformità alle norme doganali. Nel contesto della nuova ripartizione delle competenze tra uffici doganali di frontiera e uffici doganali interni prevista dalla proposta, si propone che di norma l'obbligazione doganale sorga nel luogo in cui è stabilito il titolare del regime o dell'autorizzazione, tranne nel caso in cui il titolare non sia stabilito nel territorio doganale della Comunità o in caso di violazioni, circostanza in cui si applicano le norme residue come avviene attualmente. Il capitolo 4 dell'Allegato generale della convenzione di Kyoto lascia alla legislazione nazionale o comunitaria l'indicazione dei fattori, delle condizioni e del momento per la determinazione di dazi e imposte; non vi è pertanto alcun obbligo di mantenere le complicate norme attuali per la determinazione dell'obbligazione doganale nel contesto di regimi sospensivi, zone franche e depositi franchi. Le disposizioni del Titolo III in materia di "obbligazione doganale e garanzie" stabiliscono un approccio equilibrato tra gli interessi degli operatori, in particolare la possibilità generale di ridurre l'importo della garanzia in caso di obbligazioni potenziali e l'aumento dei casi in cui l'obbligazione doganale può essere estinta, e la tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, migliorata dall'ampliamento della copertura della garanzia fornita per garantire l'importo dell'obbligazione doganale. Il funzionamento del mercato interno sarà migliorato mediante l'armonizzazione di misure quali i termini per la notifica dell'importo dell'obbligazione doganale qualora l'atto che ha fatto sorgere l'obbligazione sia perseguibile penalmente, e le norme sulla riscossione di interessi di mora. TITOLO IV: ARRIVO DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ Questo titolo incorpora le modifiche relative alla sicurezza introdotte nel codice dal regolamento (CE) n. 648/2005 e integra e consolida tali modifiche, tenendo conto dell'introduzione a livello generale delle dichiarazioni elettroniche, dello scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, in particolare del sistema di controllo delle importazioni, e della creazione di portali comuni e di un'interfaccia unica. L'esenzione delle zone franche dalla vigilanza doganale, una lacuna nella sicurezza, è stata revocata; le zone franche diventano un regime doganale e sono soggette a controlli doganali all'entrata e riguardo alle scritture. Le norme sulla presentazione delle merci sono state riformulate al fine di precisare i pertinenti obblighi e la o le persone cui spetta notificare alle dogane l'avvenuto arrivo delle merci e mettere queste ultime a disposizione per i controlli. I termini per vincolare le merci ad un regime doganale sono soppressi in quanto la custodia temporanea diventa un regime speciale. TITOLO V: NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE E REGIME DOGANALE I principali cambiamenti consistono nel fatto che la dichiarazione elettronica diventa la forma normale di dichiarazione in dogana e nell'armonizzazione delle precedenti varianti delle procedure di dichiarazione semplificate, compresa la domiciliazione. I principi di base in materia di presunzione, e perdita, della posizione di merce comunitaria sono stati trasferiti dalle DAC al codice. Le norme dettagliate continueranno a figurare nelle DAC. Con alcune eccezioni, ad es. Carnet TIR o ATA, quando è richiesta una dichiarazione in dogana, la dichiarazione elettronica diventa la regola. Pur essendo stato precisato che in futuro le zone franche diventeranno un regime doganale, l'attuale deroga all'obbligo di fare una dichiarazione in dogana deve essere mantenuta. In caso di autorizzazione, l'accesso al sistema elettronico del dichiarante può sostituire la trasmissione della dichiarazione elettronica. Anche i documenti giustificativi possono essere presentati in forma elettronica; i documenti possono non "accompagnare" la dichiarazione, purché siano "a disposizione delle autorità doganali". In linea con i principi della convenzione di Kyoto, il nuovo codice prevede che la dichiarazione sia presentata, registrata e verificata prima dell'arrivo delle merci e che il luogo in cui la dichiarazione viene presentata sia dissociato da quello in cui le merci si trovano fisicamente. È anche previsto che lo svincolo delle merci possa avvenire in un luogo diverso da quello in cui è stata accettata la dichiarazione, il che, insieme alla fusione delle precedenti procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, comporta l'attuazione dello "sdoganamento centralizzato". Con questo sistema, un operatore economico autorizzato può presentare la sua dichiarazione sommaria e/o dichiarazione in dogana in forma elettronica dai suoi locali, indipendentemente dallo Stato membro in cui le merci entrano nella Comunità o ne escono, il che consente alle imprese di svolgere tutta la loro attività comunitaria rivolgendosi ad un solo ufficio doganale. TITOLO VI: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE Dato che l'immissione in libera pratica è uno dei regimi doganali più importanti si ritiene appropriato dedicare a questo regime un capo separato, anche se breve. Questo titolo riguarda anche le merci immesse in libera pratica in circostanze particolari, eccettuate le merci vincolate al regime dell'uso finale di cui al titolo VII (Regimi speciali) e include la base giuridica per le disposizioni dell'ex regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, da stabilire nelle DAC. Questo è un approccio più trasparente rispetto all'adozione di talune disposizioni con un regolamento separato del Consiglio/Parlamento. TITOLO VII: REGIMI SPECIALI I precedenti regimi sospensivi sono stati riuniti insieme e allineati ad altre destinazioni doganali similari nell'ambito di quattro regimi speciali, ossia transito (transito esterno, transito interno), deposito (custodia temporanea, deposito doganale, zona franca), uso particolare (ammissione temporanea, uso finale) e perfezionamento (attivo e passivo). Questo allineamento ha consentito di fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e di abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria. Tutti i regimi speciali sono soggetti a norme comuni in materia di garanzia, domanda e autorizzazione, utilizzazione di merci equivalenti; norme speciali per un singolo regime sono mantenute soltanto in caso di ragioni economiche debitamente giustificate. Sono state inserite precisazioni riguardo alla sospensione dell'IVA sulle importazioni e delle accise, ai sensi degli articoli 7, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della sesta direttiva IVA e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE. Le norme speciali per i prodotti agricoli sono stabilite nella normativa agricola, non nelle DAC, e un riferimento a tali norme speciali non è più necessario in quanto esse sono direttamente applicabili. TITOLO VIII: PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ Sono apportate ulteriori modifiche agli obblighi relativi alle dichiarazioni pre-partenza introdotti con il regolamento n. 648/2005, in considerazione dell'introduzione a livello generale delle dichiarazioni elettroniche, dello scambio elettronico di dati tra le autorità doganali, in particolare del sistema di controllo delle esportazioni, e della futura creazione di portali comuni/interfacce uniche. Vi sono disposizioni specifiche per la riesportazione delle merci non comunitarie destinate ad uscire dalla Comunità, che comunque saranno soggette alle stesse norme previste per l'esportazione delle merci comunitarie tranne per il fatto che sarà richiesta una notifica di riesportazione anziché una dichiarazione in dogana. Dichiarazioni sommarie saranno richieste soltanto quando non sarà richiesta né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, ad esempio in caso di trasbordo o riesportazione da zone franche e da strutture di custodia temporanea in porti/aeroporti ecc.. Questo titolo include anche le disposizioni relative all'esportazione e all'esenzione dai dazi all'esportazione a causa di circostanze particolari, che, come per i dazi all'importazione, devono essere determinate secondo la procedura del comitato, anziché da un regolamento autonomo. Le disposizioni relative al perfezionamento passivo sono ora oggetto del titolo VII. Un nuovo articolo riguarda taluni casi di esportazione temporanea (in particolare nel quadro del sistema del carnet ATA) oggetto delle DAC, ma senza base formale nel codice attuale. TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI La procedura del comitato (comitato consultivo) è estesa all'adozione delle note esplicative e delle linee guida, il che renderà non necessarie le indicazioni nazionali per l'interpretazione delle norme doganali comunitarie. Al fine di ottimizzare la sua efficienza nei casi in cui devono essere adottate disposizioni di applicazione, il comitato del codice doganale è trasformato da comitato di regolamentazione in comitato di gestione e il periodo necessario per l'adozione delle DAC da parte del Consiglio è ridotto da tre mesi a un mese. I regolamenti abrogati sopra citati sono incorporati nel codice doganale. La data di applicabilità del nuovo codice doganale comunitario deve tenere conto della necessità di modificare le DAC attuali. Ciò richiederà un periodo di circa un anno dal momento in cui la data della versione definitiva del nuovo codice doganale potrà essere prevista con sicurezza. Soltanto in quel momento la data di applicabilità potrà essere fissata definitivamente. |

1. INDICE

CONSIDERANDO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 24

Capo 1 : CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE, RUOLO DELLE DOGANE E DEFINIZIONI 24

Capo 2: DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE 29

Sezione 1: Fornitura di informazioni 29

Sezione 2 : Rappresentanza doganale 32

Sezione 3: Operatore economico autorizzato 33

Sezione 4: Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale 35

Sezione 5: Sanzioni doganali 38

Sezione 6: Ricorsi 39

Sezione 7: Controllo delle merci 40

Sezione 8: Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi 42

Capo 3: CONVERSIONE VALUTARIA, TERMINI E SEMPLIFICAZIONE 43

TITOLO II: PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI 45

Capo 1 : TARIFFA DOGANALE COMUNE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI 45

Capo 2 : ORIGINI DELLE MERCI 46

Sezione 1: Origine non preferenziale 46

Sezione 2: Origine preferenziale 48

Capo 3: VALORE IN DOGANA DELLE MERCI 48

TITOLO III: OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE 52

Capo 1: NASCITA DI UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE 52

Sezione 1: Disposizioni generali 52

Sezione 2: Obbligazione doganale all'importazione 53

Sezione 3: Obbligazione doganale all'esportazione 55

Sezione 4: Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione 56

Capo 2: GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE POTENZIALE O ESISTENTE 59

Capo 3 : RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI DAZI - RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI 63

Sezione 1: Determinazione, notifica al debitore e contabilizzazione dell'importo dei dazi 63

Sezione 2: Termini e modalità per il pagamento dei dazi 66

Sezione 3: Rimborso e sgravio dei dazi 70

Capo 4: ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE 74

TITOLO IV: ARRIVO DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ 76

Capo 1: MERCI INTRODOTTE NELTERRITORIO DOGANALE 76

Capo 2: ARRIVO DELLE MERCI 78

Sezione 1: Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità 78

Sezione 2: Presentazione, scarico e visita delle merci 80

Sezione 3: Formalità successive alla presentazione 81

Sezione 4: Merci che hanno circolato in regime di transito 82

TITOLO V: NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE E REGIME DOGANALE 83

Capo 1: POSIZIONE DELLE MERCI 83

Capo 2: DICHIARAZIONE IN DOGANA 84

Sezione 1: Disposizioni generali 84

Sezione 2: Dichiarazioni normali 85

Sezione 3: Verifica 87

Sezione 4: Svincolo 89

Capo 3: SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI IN DOGANA 90

Sezione 1: Dichiarazioni semplificate 90

Sezione 2: Altre semplificazioni 93

Capo 4: RIMOZIONE DELLE MERCI 93

TITOLO VI: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE 95

Capo 1: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA 95

Capo 2: ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE 95

Sezione 1: Merci in reintroduzione 95

Sezione 2: Pesca marittima e prodotti estratti dal mare 97

Sezione 3: Circostanze particolari 97

TITOLO VII: REGIMI SPECIALI 98

Capo 1: DISPOSIZIONI GENERALI 98

Capo 2: TRANSITO 102

Sezione 1: Transito esterno e interno 102

Sezione 2: Transito comunitario 104

Capo 3: DEPOSITO 105

Sezione 1: Disposizioni comuni 105

Sezione 2: Custodia temporanea 107

Sezione 3: Deposito doganale 108

Sezione 4: Zone franche 108

Capo 4: USO PARTICOLARE 111

Sezione 1: Ammissione temporanea 111

Sezione 2: Uso finale 113

Capo 5: PERFEZIONAMENTO 114

Sezione 1: Disposizioni generali 114

Sezione 2: Perfezionamento attivo 114

Sezione 3: Perfezionamento passivo 116

TITOLO VIII: PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ 119

Capo 1: MERCI IN USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE 119

Capo 2: ESPORTAZIONE 121

Capo 3: ESENZIONE DAI DAZI 123

TITOLO IX: COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI 124

Capo 1: COMITATO DEL CODICE DOGANALE 124

Capo 2: DISPOSIZIONI FINALI 125

ALLEGATO : 127

Tavola di concordanza 1: Nuovo regolamento > regolamento (CEE) 2913/92 127

Tavola di concordanza 2: Regolamento (CEE) 2913/92> Nuovo re golamento 130

Tavola di concordanza 3: Regolamento abrogato > Nuovo regolamento 132

Attuare il programma comunitario di LisbonaProposta di

REGOLAMENTO (CE) N. […] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il codice doganale comunitario

(Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

visto il protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

2. La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici che delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (in seguito "il codice"). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario nel quadro di politiche comuni in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite in altri settori quali quelle che esistono o possono essere introdotte nel quadro, tra l'altro, delle normative in materia di agricoltura, ambiente, politica commerciale comune, statistica o risorse proprie. La normativa doganale deve essere meglio allineata alle disposizioni in materia di riscossione, sospensione o rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle accise, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

3. In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d'azione 2004-2005[4], è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

4. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[5], si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente negli Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario che internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore dell'atto di adesione il 1° maggio 2004, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (in seguito la "convenzione di Kyoto"), l'adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio[6]. È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione. Per tutte queste ragioni un'ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente; occorre una revisione completa.

5. La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione "Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio"[7], semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni, per promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali devono essere fusi o armonizzati e il loro numero deve essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

6. Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, rendendole un elemento centrale del processo di globalizzazione e, nel monitoraggio e nella gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale deve pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

7. L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in seguito "IT") è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi IT per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

8. Al fine di agevolare l'attività commerciale, offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine, autorità veterinarie e ambientali, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola ("interfaccia unica") e che le merci siano controllate da tali autorità nello stesso tempo e nello stesso posto ("sportello unico").

9. Al fine di agevolare l'attività commerciale, occorre dare agli operatori economici la facoltà di nominare un rappresentante nelle loro relazioni con le autorità doganali.

10. Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili devono, in quanto "operatori economici autorizzati", poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti.

11. Tutte le decisioni, ossia gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti, devono essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni devono essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.

12. In conformità alla carta dei diritti fondamentali, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona stessa. Una tale disposizione nell'ambito del codice deve applicarsi anche ai casi di recupero a posteriori e alle decisioni relative alle richieste di rimborso o sgravio.

13. La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno al fine di scoraggiare qualsiasi violazione grave delle norme doganali e in tal modo ridurre il rischio di frodi o di minacce alla/per la sicurezza e salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità. Questi fini possono essere realizzati soltanto mediante un quadro comunitario comune che attribuisca il potere giurisdizionale per l'irrogazione delle sanzioni e delimiti tali sanzioni, nel pieno rispetto della carta dei diritti fondamentali.

14. Al fine di garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità per le autorità doganali di garantire la corretta applicazione della normativa doganale e, dall'altro, il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

15. Al fine di minimizzare i rischi per la Comunità, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri deve essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non deve impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

16. È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire precise disposizioni per il rilascio delle prove di origine nella Comunità, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.

17. Per quanto riguarda le norme relative all'origine preferenziale, è opportuno, al fine di accelerare il processo decisionale nella Comunità, conferire alla Commissione la facoltà di adottare tali norme per le merci che beneficiano delle misure preferenziali applicabili al commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla.

18. È opportuno riunire tutte le circostanze in seguito alle quali sorge un'obbligazione doganale all'importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell'obbligazione doganale. Ciò deve valere anche per la nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione.

19. Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l'obbligazione doganale deve, in genere, sorgere nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l'ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione.

20. Inoltre, in linea con la convenzione di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale e recuperare i dazi.

21. Le norme relative ai regimi speciali devono consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali, nonché globale per più transazioni.

22. Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, una garanzia deve coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore deve coprire anche gli importi dei dazi che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori.

23. Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l'applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode deve essere possibile vietare temporaneamente l'applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici.

24. È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.

25. È necessario stabilire il criterio per la determinazione del carattere comunitario delle merci e le circostanze che determinano la perdita di tale carattere, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale carattere rimane immutato quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità.

26. È opportuno assicurare che nei casi in cui l'operatore economico fornisce, anticipatamente, le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale devono essere effettuati in primo luogo dall'ufficio doganale competente per i locali dell'operatore economico.

27. Le norme relative alle dichiarazioni doganali devono essere modernizzate e semplificate, in particolare in modo da richiedere che le dichiarazioni doganali siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata.

28. Poiché la convenzione di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione doganale prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato deve includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.

29. Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrali in tutta la Comunità, è opportuno stabilire a livello comunitario le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, che dovevano precedentemente essere adottate a livello nazionale.

30. È opportuno fornire norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

31. La concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale deve essere facilitata e la nascita dell'obbligazione doganale in tali casi deve essere oggetto di norme semplici. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, sono oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Tuttavia, deve anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si devono applicare alle manipolazioni usuali.

32. In considerazione delle misure per una maggiore sicurezza introdotte nel codice a norma del regolamento (CE) n.. 648/2005, la collocazione delle merci nelle zone franche deve diventare un regime doganale e le merci devono essere soggette a controlli doganali all'entrata e relativamente alle scritture.

33. Per le merci vincolate ad un regime di uso particolare, deve essere stabilito un quadro giuridico di base relativo alla sospensione delle accise, prevista dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[8], dell'IVA sulle importazioni, prevista dagli articoli 7, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[9], e delle misure di politica commerciale.

34. Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo deve coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

35. Le misure in materia di sicurezza relative alle merci comunitarie che escono dal territorio doganale della Comunità devono applicarsi anche alla riesportazione delle merci non comunitarie. Le stesse norme devono applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità.

36. È opportuno, al fine di garantire un processo decisionale efficace e condizioni di uniformità, semplificare i meccanismi per l'adozione delle misure di applicazione, delle note esplicative, delle linee guida e delle decisioni della Commissione che richiedono il ritiro di una decisione presa dalle autorità doganali, nonché per l'elaborazione di una posizione comune nell'ambito di comitati, gruppi di lavoro e panel istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

La procedura di gestione è la più appropriata per l'adozione delle disposizioni di applicazione e la procedura di consultazione la più appropriata per l'adozione delle linee guida e delle note esplicative.

37. Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

38. È opportuno conferire competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione, in particolare quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice.

39. Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice.

Occorre pertanto abrogare, insieme al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali[11],

- regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria[12],

- regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla[13],

- regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi[14].

- In base al principio di proporzionalità, per l'efficace funzionamento dell'Unione doganale quale pilastro centrale del mercato interno è necessario e opportuno stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma, del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE, RUOLO DELLE DOGANE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, in appresso "il codice", che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.

Il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale della Comunità, senza pregiudizio delle disposizioni in altri settori attinenti a tali scambi.

Articolo 2

Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali hanno il compito di gestire gli scambi internazionali alle frontiere esterne della Comunità in modo da contribuire al libero scambio, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno e delle politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio, nonché alla sicurezza dell'intera catena logistica. Tale compito comprende le seguenti funzioni:

(a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

(b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

(c) garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, se del caso in stretta cooperazione con altre autorità;

(d) agevolare gli scambi internazionali.

Articolo 3

Territorio doganale

1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

- il territorio del Regno del Belgio;

- il territorio della Repubblica ceca;

- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Fær Øer e della Groenlandia;

- il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica);

- il territorio della Repubblica di Estonia;

- il territorio della Repubblica ellenica;

- il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla;

- il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna e la Polinesia francese;

- il territorio dell'Irlanda;

- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

- il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell'atto di adesione;

- il territorio della Repubblica di Lettonia;

- il territorio della Repubblica di Lituania;

- il territorio del Granducato del Lussemburgo;

- il territorio della Repubblica di Ungheria;

- il territorio della Repubblica di Malta;

- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;

- il territorio della Repubblica d'Austria;

- il territorio della Repubblica di Polonia;

- il territorio della Repubblica portoghese;

- il territorio della Repubblica di Slovenia;

- il territorio della Repubblica slovacca;

- il territorio della Repubblica di Finlandia;

- il territorio del Regno di Svezia;

- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:

(a) FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679);

(b) CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

3. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del codice, si intende per:

(1) "autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che dispone ai sensi del diritto nazionale del potere di applicare alcune norme doganali;

(2) "normativa doganale": il corpus legislativo costituito da quanto segue:

(a) il codice e le disposizioni adottate a livello comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione;

(b) la tariffa doganale comune;

(c) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità;

(3) "persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire;

(4) "operatore economico": una persona che interviene a titolo professionale nell'importazione di merci nel territorio doganale della Comunità o nell'esportazione di merci da tale territorio;

(5) "rischio": la probabilità che si verifichi, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi carattere comunitario, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti:

(a) impedire la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali;

(b) compromettere gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

(c) costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità e dei suoi cittadini, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

(6) "controlli doganali": atti specifici effettuati dalle autorità doganali ai sensi degli articoli da 27 a 30;

(7) "dichiarazione sommaria": una dichiarazione da fare prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano;

(8) "dichiarazione in dogana": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, della specifica procedura da applicare;

(9) "regime doganale": uno dei regimi seguenti a cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:

(a) immissione in libera pratica;

(b) regimi speciali;

(c) esportazione;

(10) "dazi all'importazione": i dazi doganali figuranti nella tariffa doganale comune dovuti all'importazione delle merci;

(11) "dazi all'esportazione": i dazi doganali figuranti nella tariffa doganale comune dovuti all'esportazione delle merci;

(12) "merci non comunitarie": le merci diverse da quelle di cui al punto (20) o che hanno perso la posizione di merci comunitarie;

(13) "gestione dei rischi": l'identificazione sistematica dei rischi e la messa in atto di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

(14) "svincolo delle merci": atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

(15) "vigilanza doganale": provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

(16) "ristorno": il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione su merci immesse in libera pratica se tali merci sono esportate dal territorio doganale della Comunità nello stato originario o sotto forma di prodotti trasformati;

(17) "prodotti trasformati": merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

(18) "persona stabilita nel territorio doganale della Comunità":

(a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della Comunità;

(b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale della Comunità;

(19) "posizione doganale": carattere di merci comunitarie o non comunitarie;

(20) "merci comunitarie": merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

(a) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità;

(b) merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

(c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui alla lettera b) sia da merci di cui alle lettere a) e (b);

(21) "presentazione delle merci in dogana": notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

(22) "titolare delle merci": la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto simile di disporne o che ne ha il controllo fisico;

(23) "titolare del regime": la persona che fa o per conto della quale viene fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale;

(24) "misure di politica commerciale": misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie relative all'importazione e all'esportazione delle merci;

(25) "operazioni di perfezionamento": le operazioni seguenti:

(a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

(b) la trasformazione di merci;

(c ) la distruzione di merci;

(d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

(e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

(26) "tasso di rendimento": la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento.

CAPO 2

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Articolo 5

Scambio e protezione dei dati

1. Tutti i necessari scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali e fra operatori economici e autorità doganali sono effettuati mediante procedimenti informatici.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

2. Se non specificamente disposto altrimenti, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

(a) le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto per l'applicazione della normativa doganale;

(b) una serie di dati e un formato comuni per i messaggi di dati da scambiare ai sensi della normativa doganale.

I dati di cui alla lettera b) del primo comma comprendono le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

I sistemi necessari per lo scambio elettronico di dati fra uffici doganali a norma del paragrafo 1 devono essere introdotti entro il 30 giugno 2009.

Articolo 6

Protezione dei dati

1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto che ai fini dei controlli doganali ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, tali informazioni non sono divulgate dalle autorità competenti senza l'espressa autorizzazione della persona o autorità che le ha fornite.

Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità competenti sono tenute o autorizzate a farlo in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

2. I dati riservati possono essere comunicati alle amministrazioni doganali e ad altri enti di paesi e territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un equivalente livello di protezione dei dati.

La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 7

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell’ambito di un accordo scritto e può includere l’accesso da parte delle autorità doganali ai sistemi informatici dell'operatore economico.

2. Eventuali informazioni fornite da una parte all'altra nel corso della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate se non diversamente convenuto dalle due parti.

Articolo 8

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

1. Qualsiasi persona può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Tale richiesta può essere respinta qualora non si riferisca a un'operazione di importazione o esportazione realmente prevista.

2. Le amministrazioni doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo la normativa, le decisioni amministrative e i moduli di domanda relativi agli scambi internazionali di merci a disposizione degli operatori economici gratuitamente e, ogniqualvolta fattibile, attraverso Internet.

Articolo 9

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1. Qualsiasi persona che interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, qualunque sia il supporto usato, nonché tutta l'assistenza necessaria.

2. Senza pregiudizio dell'eventuale applicazione di sanzioni amministrative o penali, la presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, anche semplificata, di una notifica, o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione, impegna la persona interessata per quanto riguarda:

(a) l'esattezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda, o in qualsiasi altro formulario pertinente;

(b) l'autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;

(c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime interessato, o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali.

Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda, o a fornire le informazioni richieste, sia un rappresentante della persona interessata, anche il rappresentante è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.

Articolo 10

Sistema di dati comune

Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, mantenere ed utilizzare un sistema elettronico per la registrazione e l'aggiornamento comune di dati per quanto riguarda:

(a) tutte le persone direttamente o indirettamente interessate dall'espletamento delle formalità doganali;

(b) qualsiasi autorizzazione riguardante un regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato.

I dati sono accessibili alle amministrazioni doganali degli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti e, in conformità alle norme di cui al terzo comma, agli operatori economici.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono la forma e il contenuto standard dei dati da registrare e le norme relative all'accesso a tali dati.

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Articolo 11

Rappresentante doganale

1. Qualsiasi persona può nominare ai fini dei suoi rapporti con le autorità doganali un rappresentante incaricato di espletare gli atti e le formalità previsti dalla normativa doganale, in appresso "rappresentante doganale".

La rappresentanza doganale può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

2. Un rappresentante doganale deve essere stabilito all'interno del territorio doganale della Comunità.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali per il requisito previsto dal primo comma del presente paragrafo può non essere richiesto.

Articolo 12

Potere di rappresentanza

1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

La persona che non dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona o che dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

2. Le autorità doganali possono richiedere a qualsiasi persona che dichiara di agire in nome o per conto di un'altra di fornire le prove del suo potere di agire in qualità di rappresentante doganale, eccetto nel caso in cui essa appartiene a una categoria di persone aventi il diritto di agire per conto di un'altra persona.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che identifichino le categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 13

Rappresentanza in casi particolari

1. Se una persona agisce in qualità di rappresentante doganale su base regolare e commerciale, le può essere concesso lo status di "operatore economico autorizzato" a norma dell’articolo 14.

2. Un rappresentante doganale può agire in qualità di rappresentante fiscale, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, in appresso "IVA", e di accise.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 14

Domanda e autorizzazione

1. Una persona che è stabilita nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 15 e 16 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato.

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione di altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a riesame periodico.

2. Un operatore economico autorizzato può beneficiare di agevolazioni riguardo ai controlli doganali relativi alla sicurezza o di semplificazioni previste ai sensi del codice o delle sue disposizioni di applicazione.

3. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 15 e 16, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali. Tuttavia, fatte salve le condizioni stabilite a norma dell’articolo 16, lettera g), il richiedente può chiedere che lo status di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia limitato a uno o più Stati membri determinati.

4. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale comunitaria siano soddisfatti, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

5. Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell’articolo 16, lettera h).

6. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.

Articolo 15

Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato devono essere almeno i seguenti:

40. una comprovata adeguata osservanza degli obblighi doganali;

41. un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

42. se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria;

43. se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

44. all'occorrenza, adeguati standard di sicurezza.

Articolo 16

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che disciplinano le questioni seguenti:

(a) la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

(b) la frequenza del riesame dello status di operatore economico autorizzato;

(c) la concessione delle autorizzazioni per l'uso di semplificazioni;

(d) l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra;

(e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme adottate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3;

(f) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali;

(g) le condizioni alle quali una domanda fatta dalla persona che chiede un'autorizzazione può essere limitata a uno o più Stati membri;

(h) le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;

(i) le condizioni alle quali si può non esigere il requisito della residenza nella Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali.

Sezione 4

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Articolo 17

Disposizioni generali

1. Quando una persona chiede alle autorità doganali di prendere una decisione, essa fornisce tutte le informazioni richieste da dette autorità per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da, e presa nei confronti di, più persone.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 viene presa e notificata al richiedente entro un termine di due mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dalle autorità doganali, se non altrimenti disposto dalla normativa doganale.

Tuttavia, se le autorità doganali si trovano nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta.

3. Se non altrimenti specificato dalla decisione stessa o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene che l'abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 25, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data.

4. Prima di prendere una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano a tale o tali persone le loro obiezioni, motivandole. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il suo punto di vista, entro un termine a decorrere dalla data in cui le obiezioni sono state inviate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono il termine di cui al primo comma del presente paragrafo.

Alla scadenza di detto termine la decisione, motivata, viene notificata nella debita forma alla persona interessata.

L'obbligo di comunicare le obiezioni prima di prendere una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona a cui è destinata si applica anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta da parte della persona interessata e in particolare alla notifica di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3.

La decisione deve fare riferimento al diritto di ricorso di cui all'articolo 24.

5. Senza pregiudizio delle disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o diventano nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla se essa non è conforme alla normativa doganale o alle linee guida o alle note esplicative per la sua interpretazione.

Articolo 18

Validità delle decisioni a livello comunitario

Se non altrimenti richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

Articolo 19

Annullamento di decisioni favorevoli

1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

(b) il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

(c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

2. L'annullamento della decisione viene notificato al suo destinatario.

3. Se non altrimenti specificato, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

4. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 20

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

1. Una decisione favorevole viene revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 19, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per il suo rilascio.

2. Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa.

3. La revoca o la modifica della decisione viene notificata al suo destinatario.

4. Gli effetti della revoca o modifica della decisione decorrono dalla data in cui la notifica della revoca o della modifica perviene o si ritiene che sia pervenuta al destinatario della decisione.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 21

Decisioni speciali

1. Le autorità doganali emettono, su richiesta, decisioni che contengono informazioni tariffarie vincolanti, in appresso "decisioni ITV" o decisioni che contengono informazioni vincolanti in materia di origine, in appresso "decisioni IVO".

Tale richiesta può essere respinta qualora non si riferisca a un regime doganale realmente previsto.

2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci.

Esse obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data della decisione.

Esse obbligano il destinatario, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data specificata nelle stesse.

4. Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:

(a) nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

(b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 19, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

6. Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 20.

Esse non possono essere modificate.

7. Nonostante l'articolo 20, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

(a) le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;

(b) le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità.

8. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali devono essere emesse altre decisioni speciali.

Sezione 5

Sanzioni doganali

Articolo 22

Sanzioni doganali

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di infrazione alla normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative sono applicate sotto forma di:

(a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, anche applicato in sostituzione di una sanzione penale, e/o

(b) ritiro, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.

Qualora le sanzioni amministrative siano associate a sanzioni penali, sulla base degli stessi elementi, il cumulo delle sanzioni è proporzionato.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono i criteri e le condizioni per l'applicazione di sanzioni amministrative e penali in seguito a violazione della normativa doganale comunitaria e, in particolare, quanto segue:

(a) un elenco delle violazioni che danno luogo a sanzioni penali;

(b) un elenco delle violazioni che danno luogo a sanzioni amministrative;

(c) le circostanze che aggravano o attenuano una violazione e che influenzano la sanzione;

(d) la sanzione minima e massima da applicare, in base al tipo di violazione;

(e) l'effetto dell'applicazione delle sanzioni sullo status di operatore economico autorizzato;

(f) le circostanze in cui un cumulo di sanzioni amministrative e penali si deve considerare sproporzionato;

(g) le circostanze in cui l'applicazione di sanzioni penali o amministrative da parte di più di uno Stato membro si considera sproporzionata;

(h) le norme relative alla competenza nei casi in cui un regime doganale interessi le autorità doganali di più Stati membri.

Sezione 6

Ricorsi

Articolo 23

Diritto penale

Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione presa da un'autorità giudiziaria.

Articolo 24

Diritto di ricorso

1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso contro una decisione presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

(a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un altro organo, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente designato a tale scopo dagli Stati membri;

(b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3. Il ricorso deve essere presentato in forma elettronica o per iscritto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.

Articolo 25

Sospensione dell'applicazione

1. La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora possa essere provocato un danno irreparabile alla persona che ha presentato il ricorso, le autorità doganali sospendono, interamente o in parte, l'applicazione della decisione contestata.

Le autorità doganali possono sospendere, interamente o in parte, l'applicazione della decisione contestata quando hanno fondati motivi di sospettare che essa sia incompatibile con la normativa doganale.

3. Quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che quest'ultima possa provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 26

Decisione sul ricorso

Per quanto riguarda le decisioni emesse dalle autorità doganali sui ricorsi si applica l'articolo 17.

Gli Stati membri garantiscono che la procedura di ricorso consenta una rapida correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

Sezione 7

Controllo delle merci

Articolo 27

Controlli doganali

1. Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli che ritengono necessari per garantire la corretta applicazione della normativa doganale e di altre normative che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza di merci non comunitarie.

Tali controlli, in appresso "controlli doganali", possono consistere nella visita delle merci, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell'esistenza e autenticità di documenti elettronici o cartacei, nell'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé.

I controlli doganali possono essere effettuati all'esterno del territorio doganale della Comunità se ciò è previsto da un accordo internazionale.

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le misure necessarie per farvi fronte, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano, al più tardi al 30 giugno 2009, un sistema elettronico per l’applicazione della gestione dei rischi.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

(a) norme per un quadro comune in materia di gestione dei rischi;

(b) norme per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari;

(c) norme che disciplinano lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali.

Articolo 28

Collaborazione fra autorità

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, vengano effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, tali controlli si effettuano in stretta collaborazione con le autorità doganali e, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo (sportello unico).

2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi, scambiare dati ottenuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'uso finale di merci circolanti fra il territorio doganale della Comunità e altri territori o nel contesto della presenza di merci non comunitarie, fra di loro, con le autorità doganali di altri Stati membri e con la Commissione.

Articolo 29

Verifica a posteriori

Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati commerciali riguardanti operazioni relative alle merci in questione o le successive operazioni commerciali relative alle stesse merci.

Tali controlli possono essere effettuati presso il dichiarante o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci quando queste possono essere ancora presentate.

Articolo 30

Eccezioni

1. Non si applicano controlli né formalità doganali:

(a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari;

(b) ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

(a) dei controlli di sicurezza effettuati sui bagagli dalle autorità degli Stati membri, dalle autorità portuali o aeroportuali o dai vettori;

(b) dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni stabiliti dagli Stati membri, purché tali divieti o restrizioni siano compatibili con il trattato.

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

Articolo 31

Conservazione di documenti e di altre informazioni

1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per il periodo stabilito dalle disposizioni vigenti e per almeno tre anni civili, qualunque sia il supporto usato.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 73, paragrafo 4, quando da un controllo doganale effettuato dalle autorità doganali in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora sia stato presentato ricorso, i documenti devono essere conservati fino al termine della procedura.

Articolo 32

Oneri e costi

1. Le autorità doganali non applicano alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante i normali orari di apertura degli uffici doganali competenti.

Tuttavia, esse possono applicare oneri o recuperare costi per determinati servizi resi.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure di applicazione del secondo comma del paragrafo 1 e, in particolare, in relazione a quanto segue:

(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori dei normali orari d'ufficio o in locali diversi da quelli delle dogane;

(b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la rispedizione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 21 o alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

(c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;

(d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

CAPO 3

CONVERSIONE VALUTARIA, TERMINI E SEMPLIFICAZIONE

Articolo 33

Conversione valutaria

1. Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni, ossia:

(a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

(b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci, le soglie di valore e l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione,

il tasso di cambio applicabile è quello pubblicato, o reso disponibile su Internet, dalle autorità competenti.

Il tasso di cambio riflette, il più accuratamente possibile, il valore corrente della valuta convertita nella valuta dello Stato membro.

2. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale viene fissato una volta l'anno.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 34

Termini

1. Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato e la data o il termine non possono essere prorogati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.

2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71[15] del Consiglio si applicano ai termini fissati dalla normativa doganale, salvo quando si applichino altre disposizioni specifiche.

Articolo 35

Semplificazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni l'applicazione del codice può essere semplificata.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

TARIFFA DOGANALE COMUNE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI

Articolo 36

Tariffa doganale comune

1. I dazi all'importazione e all'esportazione sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

2. La tariffa doganale comune comprende:

(a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87[16] del Consiglio;

(b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

(c) i dazi all'importazione convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;

(d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

(e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

(f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi all'importazione su talune merci;

(g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

(h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie.

3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. L’applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4. Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.

Articolo 37

Classificazione tariffaria delle merci

Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata in conformità al primo o al secondo comma è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure annesse a tale sottovoce.

CAPO 2

ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 38

Campo di applicazione

Gli articoli 39, 40 e 41 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

(a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e);

(b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

(c) delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merc.

Articolo 39

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 40

Prova dell’origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un’origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo 41

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 39 e 40.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 42

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2 Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3 Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, le norme sull'origine preferenziale sono adottate in conformità all'articolo 187 del trattato.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure necessarie all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

CAPO 3

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo 43

Campo di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli da 44 a 47.

Articolo 44

Valore di transazione

1. Il valore in dogana delle merci importate è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma del paragrafo 4, in appresso "valore di transazione".

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o a beneficio di quest’ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore nei confronti del venditore, o nei confronti di terzi per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere in denaro, ma può avvenire, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili.

2. Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le seguenti:

(i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;

(ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

(iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore delle merci;

(b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

(c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma del paragrafo 4;

(d) il compratore e il venditore non siano collegati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 3.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera d), il fatto che il compratore e il venditore siano collegati non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. Se necessario sono esaminate le circostanze proprie della vendita, e il valore di transazione è accettato purché i legami tra le parti non abbiano influito sul prezzo.

Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute in altro modo, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, notificano le loro motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure che stabiliscono gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi.

Articolo 45

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell’articolo 44, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) può essere invertito su richiesta del dichiarante.

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

(a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

(b) il valore di transazione di merci similari vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

(c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;

(d) il valore calcolato, uguale alla somma dei seguenti elementi:

(i) costo o valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

(ii) importo rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità;

(iii) costo o valore del trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, spese di carico e movimentazione connesse con tale trasporto e spese di assicurazione delle merci.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eventuali altre condizioni e norme per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 46

Metodo residuale

Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma degli articoli 44 o 45, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

(a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

(b) dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

(c) del presente capo.

Tuttavia, per determinare il valore in dogana a norma del primo comma non si può usare nessuno dei seguenti elementi:

(a) prezzo di vendita nel territorio doganale della Comunità di merci prodotte in tale territorio;

(b) sistema che preveda l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato di due valori possibili;

(c) prezzo delle merci sul mercato interno del paese di esportazione;

(d) costo di produzione diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera d);

(e) prezzi all'esportazione verso un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità;

(f) valori in dogana minimi;

(g) valori arbitrari o fittizi.

Articolo 47

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un'obbligazione doganale dopo l'uso di un regime speciale.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

NASCITA DI UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 48

Obbligazione doganale

I dazi all'importazione o all'esportazione sono dovuti per merci specifiche sulla base della tariffa doganale comune; l'importo dovuto costituisce l'obbligazione doganale .

Sezione 2

Obbligazione doganale all'importazione

Articolo 49

Immissione in libera pratica, ammissione temporanea

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non comunitarie a uno dei regimi seguenti:

(a) immissione in libera pratica;

(b) ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il dichiarante è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione è anch'essa debitrice se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 50

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1. Quando un divieto di ristorno dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, sorge un'obbligazione doganale all'importazione per detti prodotti in seguito:

(a) all'accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione, ottenuti in regime di perfezionamento attivo;

(b) all'accettazione della dichiarazione relativa alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo in caso di esportazione anticipata dei prodotti trasformati in questione.

2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

3. Si applica l'articolo 49, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all'articolo 189, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione e, in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale la notifica viene presentata.

Articolo 51

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 49 e 50, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:

(a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l'uso o la rimozione di merci all'interno di tale territorio; oppure

(b) una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:

(a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure

(b) le merci sono state vincolate al regime doganale o dichiarate a tal fine, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

(a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

(b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;

(c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio ridotta a causa dell'uso finale delle merci.

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 52

Deduzione di dazi già corrisposti

1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Sezione 3

Obbligazione doganale all'esportazione

Articolo 53

Dichiarazione di esportazione

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione di merci soggette ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il dichiarante è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale viene fatta la dichiarazione.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 54

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 e se le merci sono soggette ai dazi all'esportazione, sorge un'obbligazione doganale all'esportazione in seguito all'inosservanza:

(a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita, la circolazione o la rimozione delle merci;

(b) delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:

(a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana;

(b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;

(c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

3. Quando merci soggette ai dazi all'esportazione escono dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana, il debitore è una delle persone seguenti:

(a) qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;

(b) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

4. Quando un'obbligazione doganale sorge in seguito all'inosservanza delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione, il debitore è:

(a) il dichiarante; oppure

(b) in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene fatta la dichiarazione.

Sezione 4

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Articolo 55

Divieti e restrizioni

L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l’importazione o l'esportazione.

Tuttavia, l'introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa o di stupefacenti e sostanze psicotrope che non entrano nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale.

Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l'esistenza di un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

Articolo 56

Più debitori

Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, ognuno di essi è responsabile per l'intera obbligazione.

Quando una o più di tali persone hanno deliberatamente violato la normativa doganale, la priorità viene data al recupero dell'obbligazione doganale presso tali persone.

Articolo 57

Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi

1. L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

3. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 136 a 141, dell'articolo 178 e degli articoli da 181 a 184, tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 51 o 54, purché il comportamento della persona interessata non implichi operazioni fraudolente.

Articolo 58

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi

1. Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l’aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, la natura e l'origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni.

2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo dell'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa a tali merci.

Articolo 59

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono :

(a) le norme per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci;

(b) ulteriori norme speciali per regimi particolari;

(c) deroghe agli articoli 57 e 58.

Articolo 60

Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui viene presentata la dichiarazione in dogana di cui agli articoli 49 e 53 o, a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, in cui si considera che sia stata presentata.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo.

3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in un altro Stato membro e l'importo della stessa è inferiore a 100 000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

CAPO 2

GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE POTENZIALE O ESISTENTE

Articolo 61

Disposizioni generali

1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

2. Le autorità doganali possono richiedere che il debitore costituisca una garanzia per assicurare il pagamento di un'obbligazione doganale e di altri oneri, in particolare l'IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e di accise.

3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo.

4. Le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'obbligazione doganale relativa a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no.

5. Le autorità doganali permettono che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

6. Su richiesta della persona di cui ai paragrafi 3 o 5 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi.

7. Non viene richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono altri casi in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia oppure deve essere richiesta una garanzia ridotta.

8. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio[17].

9. Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 62

Garanzia obbligatoria

1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l'importo della stessa ad un livello pari all’importo esatto dell'obbligazione doganale in questione se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

Quando non è possibile determinare l'importo esatto dell'obbligazione doganale, l'importo della garanzia è fissato all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, dell'obbligazione doganale che è sorta o che può sorgere.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 67, se una garanzia globale è costituita per obbligazioni doganali il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, le obbligazioni doganali in questione.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 63

Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia viene comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'obbligazione doganale potrebbe non essere pagata entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 62.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa.

Articolo 64

Costituzione di una garanzia

1. La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:

(a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

(b) impegno assunto da un fideiussore;

(c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'obbligazione doganale.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che specificano le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo.

2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.

Articolo 65

Scelta della garanzia

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere uno dei tipi di garanzia di cui all'articolo 64, paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il tipo di garanzia scelto se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

Le autorità doganali possono esigere che il tipo di garanzia scelto sia mantenuto per un periodo determinato.

Articolo 66

Fideiussore

1. Il fideiussore di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di una banca o di un'altra istituzione finanziaria ufficialmente riconosciuta accreditata nella Comunità.

2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito dell'obbligazione doganale.

L'impegno copre anche, entro i limiti dell'importo garantito, gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti in seguito a una verifica a posteriori.

3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento dell'obbligazione doganale entro il termine prescritto.

Articolo 67

Garanzia globale

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 61, paragrafo 6, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:

(a) sono stabilite nella Comunità;

(b) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute contro la normativa doganale o fiscale;

(c) si avvalgono regolarmente dei regimi in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi.

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per obbligazioni doganali che potrebbero sorgere, un operatore economico autorizzato può usare una garanzia globale con un importo ridotto o beneficiare di un esonero dalla garanzia, a norma dell'articolo 61, paragrafo 7, a condizione che siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:

(a) corretto uso del regime doganale in questione per un determinato periodo;

(b) cooperazione con le autorità doganali;

(c) per quanto concerne l'esonero dalla garanzia, buona capacità finanziaria, sufficiente ad assolvere gli impegni della persona in questione.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che disciplinano la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 68

Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie

1. Nei casi in cui potrebbe sorgere un'obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, non si applica alle merci considerate ad alto rischio.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, le misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

3. A titolo eccezionale, in circostanze particolari, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

4. Per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale.

Articolo 69

Garanzia complementare o sostitutiva

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento dell'obbligazione doganale entro il termine prescritto, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 61, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

Articolo 70

Svincolo della garanzia

1. Le autorità doganali svincolano la garanzia quando l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere.

2. Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO 3

RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI DAZI - RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI

Sezione 1

Determinazione, notifica al debitore e contabilizzazione dell’importo dei dazi

Articolo 71

Determinazione dell’importo dei dazi

Le autorità doganali competenti per il territorio in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l’obbligazione doganale a norma dell’articolo 60 determinano l’importo dei dazi dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.

Articolo 72

Notifica dell’obbligazione doganale

1. La decisione che stabilisce l’importo dei dazi dovuti viene notificata al debitore, nella forma prescritta dalla legislazione nazionale, nel territorio in cui è sorta l’obbligazione doganale.

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

(a) in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;

(b) l’importo dei dazi dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell’articolo 21;

(c) la decisione iniziale di non notificare l’importo dei dazi o di comunicare una cifra inferiore all’importo dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;

(d) le autorità doganali siano dispensate dall’obbligo di comunicare l’importo dei dazi.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l’applicazione della lettera d) del secondo comma del presente paragrafo.

2. Quando l’importo dei dazi dovuti equivale all’importo indicato nella dichiarazione in dogana, non occorre notificare al debitore la decisione di cui al paragrafo 1.

In questi casi, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una decisione che notifica al debitore l'importo dei dazi dovuti.

3. Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, la decisione che stabilisce l’importo dei dazi dovuti viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di prendere tale decisione a norma dell’articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 73

Termine per la notifica di un’obbligazione doganale

1. Una decisione che stabilisce l’importo dei dazi non può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

3. Quando viene presentato un ricorso a norma dell’articolo 24, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4. Quando l’obbligo di adempimento dell'obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell’articolo 84, paragrafo 3, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 90, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

Articolo 74

Contabilizzazione

1. Le autorità doganali di cui all’articolo 71 contabilizzano l’importo dei dazi dovuti.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, secondo comma.

Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi che non possono più essere notificati al debitore a norma dell’articolo 73.

2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe o no che i predetti importi saranno pagati.

Articolo 75

Termine per la contabilizzazione

1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione delle merci per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l’importo dei dazi dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l’importo dei dazi dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

3. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi dovuti deve essere contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di calcolare l'importo dei dazi in questione e di determinare il debitore.

4. Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, all’importo dei dazi da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all'importo dovuto.

5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 76

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione.

Sezione 2

Termini e modalità per il pagamento dei dazi

Articolo 77

Termini di pagamento generali e controllo del pagamento

1. Gli importi dei dazi notificati a norma dell'articolo 72 devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'importo dei dazi dovuti. In caso di contabilizzazioni aggregate alle condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell’articolo 79.

Viene concessa d'ufficio una proroga del termine quando si constata che l'interessato ha ricevuto la notifica troppo tardi per poter effettuare il pagamento nel termine prescritto.

Inoltre, su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi dovuti sia stato determinato nel corso della verifica a posteriori di cui all’articolo 29. Senza pregiudizio dell'articolo 82, paragrafo 1, la proroga del termine non può superare il tempo necessario al debitore per prendere le misure opportune al fine di adempiere il suo obbligo.

2. Se il debitore fruisce di un’agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 79 a 82, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell'obbligazione nei casi seguenti:

(a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’articolo 90;

(b) quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;

(c) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 51 e ci si trova in presenza di più debitori.

Articolo 78

Pagamento

1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione secondo modalità concordate con le autorità doganali.

2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

Articolo 79

Dilazione di pagamento

Senza pregiudizio dell'articolo 85, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

(a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, o dell’articolo 75, paragrafo 4;

(b) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;

(c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 80

Termini per la dilazione di pagamento

1. La dilazione di pagamento di cui all’articolo 79 è di trenta giorni. Tale termine viene calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 79, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'importo dei dazi dovuti viene notificato al debitore.

3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata in conformità all'articolo 79, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di aggregazione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.

4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata in conformità all'articolo 79, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.

5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

6. Quando i periodi di cui al paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.

Articolo 81

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma degli articoli 125 o 127.

Articolo 82

Altre agevolazioni di pagamento

1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

Tuttavia, tale garanzia può non essere richiesta quando è accertato che, tenuto conto della situazione del debitore, richiederla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi. L'importo di tale interesse è equivalente a quello che sarebbe applicato al medesimo fine sull’euromercato o, se del caso, sul mercato nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato.

Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

2. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l’applicazione del paragrafo 1.

Articolo 83

Esecuzione coatta del pagamento - Arretrati

1. Quando l'importo dei dazi dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro per assicurare il pagamento di detto importo.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura speciale.

2. Sull'importo dei dazi viene applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Il tasso dell'interesse di mora non può superare di oltre un punto percentuale il tasso dell'interesse di credito sull’euromercato o sul mercato della moneta nazionale in questione. Esso non può essere inferiore a tale tasso.

3. Quando l’importo di un’obbligazione doganale è stato notificato a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, oltre all'importo dei dazi viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.

4. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora.

Sezione 3

Rimborso e sgravio dei dazi

Articolo 84

Disposizioni generali

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

(a) "rimborso": la restituzione dei dazi all'importazione o all'esportazione pagati;

(b) "sgravio": esonero dall’obbligo di pagare un importo di dazi all'importazione o all'esportazione che non è stato pagato.

I riferimenti ai dazi all’importazione o all’esportazione che figurano nella presente sezione si intendono relativi anche agli interessi di mora.

2. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, viene pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso a norma dell’articolo 85 non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione.

In tali casi, l’interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è equivalente al tasso d’interesse sull’euromercato o sul mercato della moneta nazionale in questione.

3. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l’obbligo di pagamento del dazio sempre che il recupero dell'obbligazione doganale originaria non sia caduto in prescrizione a norma dell’articolo 73.

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del secondo comma del paragrafo 2 devono essere rimborsati.

Articolo 85

Rimborso e sgravio

1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, sempre che l'importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:

(a) dazi applicati in eccesso;

(b) merci difettose;

(c) errore delle autorità doganali;

(d) equità.

Si procede inoltre al rimborso dei dazi pagati qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell’articolo 117.

2. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 90, che i dazi all’importazione o all’esportazione devono essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 86, 88 o 89, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

3. Non vengono concessi rimborsi o sgravi qualora la situazione su cui si basa la decisione che stabilisce l’importo dei dazi sia dovuta ad una frode del debitore.

Articolo 86

Rimborso e sgravio dei dazi applicati in eccesso

Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione qualora l’importo stabilito nella decisione doganale iniziale superi l’importo dovuto o sia stato notificato al debitore contrariamente all'articolo 72, paragrafo 1, lettere c) o d).

Articolo 87

Merci difettose

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando la decisione che stabilisce l’importo di tali dazi riguarda merci immesse in libera pratica che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

3. Le autorità doganali si accertano che il debitore riesporti le merci dal territorio doganale della Comunità o, su sua richiesta, vincoli le stesse al regime di perfezionamento attivo (anche a fini di distruzione), di transito esterno, di deposito o di zona franca.

Articolo 88

Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità doganali

Viene presa una decisione di rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione se la decisione iniziale che ha stabilito l’importo dei dazi non corrispondeva all’importo dovuto per un errore delle autorità doganali, purché sussistano le seguenti condizioni:

(a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;

(b) il debitore ha agito in buona fede.

Quando la posizione preferenziale delle merci è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del primo comma, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

Articolo 89

Rimborso e sgravio per motivi di equità

In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 85, paragrafo 1, secondo comma, 86, 87 e 88, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione e all'esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

Articolo 90

Procedura di rimborso e sgravio

1 Se un debitore ritiene che dei dazi all’importazione o all’esportazione debbano essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 85, presenta una domanda all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

(a) in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità doganali o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’importo;

(b) in caso di merci difettose, entro un anno dalla data di notifica dell’importo;

(c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda in tempo utile per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, quando le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio di propria iniziativa a norma dell'articolo 85, paragrafo 2.

3 Se è stato presentato un ricorso a norma dell’articolo 24 contro la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4. Una volta ricevuta la domanda a norma del paragrafo 1, le autorità doganali decidono se concedere o no il rimborso o lo sgravio, a seconda dei casi.

Il rimborso e lo sgravio possono essere totali o parziali.

Articolo 91

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, le misure per l'applicazione della presente sezione. Tali misure specificano i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 3, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi sia giustificato.

CAPO 4

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE

Articolo 92

Estinzione

1. Senza pregiudizio delle disposizioni vigenti relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale e alla mancata riscossione della stessa in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, un'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:

(a) con il pagamento dell'importo dei dazi;

(b) con lo sgravio dell'importo dei dazi, fatto salvo il paragrafo 4;

(c) quando, per delle merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

(d) quando delle merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate o confiscate;

(e) quando delle merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

(f) quando la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali;

(g) quando l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 51 o dell’articolo 54 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime dichiarato e non costituiva un tentativo di frode;

(ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

(h) quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;

(i) quando l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 50 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate o vengono fornite prove sufficienti per dimostrare che il trattamento tariffario preferenziale non è stato concesso;

(j) quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 51 e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità.

Ai fini della lettera f) del primo comma, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.

2. In caso di sequestro o di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l'obbligazione doganale non è tuttavia, ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, considerata estinta qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

3. Quando un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti da tale distruzione sono considerati merci non comunitarie.

4. Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l’obbligo di pagare l’importo dei dazi si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera j), l’obbligo di pagare l’importo dei dazi non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.

6. Quando l’obbligazione è sorta a norma dell’articolo 51, l’obbligo di pagare l’importo dei dazi si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi, segnatamente nei casi in cui è stata effettuata una consegna controllata per agevolare l'identificazione dei criminali.

7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

TITOLO IV

ARRIVO DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE

Articolo 93

Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di importazione

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di importazione, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria di importazione, comprendenti le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, principalmente per motivi di sicurezza, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

2. Se non altrimenti specificato, una dichiarazione sommaria di importazione è presentata o resa disponibile presso l’ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure riguardanti:

(a) le condizioni alle quali l'obbligo della dichiarazione sommaria di importazione può essere oggetto di dispensa o di adattamento;

(b) il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di importazione deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;

(c) le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera b);

(d) la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di importazione e dove devono essere effettuati l’analisi dei rischi e i controlli all’entrata basati sui rischi.

Nell’adottare le misure suddette si tiene conto:

(a) di circostanze particolari;

(b) dell'applicazione delle misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;

(c) degli accordi internazionali che prevedono disposizioni specifiche in materia di sicurezza.

Articolo 94

Presentazione e persona competente

1. La dichiarazione sommaria di importazione viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di importazione.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di importazione in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di importazione presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

2. La dichiarazione sommaria di importazione è presentata dalla persona che introduce le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità.

3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di importazione può essere presentata anche:

(a) dall’importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2;

(b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'autorità doganale competente.

4. Se del caso, le autorità doganali segnalano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di importazione le spedizioni che possono comportare rischi particolari in materia di sicurezza.

Articolo 95

Modifica della dichiarazione sommaria

Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di importazione è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

(a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intendono procedere alla visita delle merci;

(b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

(c) hanno autorizzato il ritiro delle merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.

Articolo 96

Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria

L'ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di importazione per le merci per le quali prima della scadenza del termine di cui all'articolo 93, paragrafo 3, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di importazione. Fino al momento della sua accettazione a norma dell'articolo 114, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di importazione.

CAPO 2

ARRIVO DELLE MERCI

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Articolo 97

Vigilanza doganale

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Esse sono soggette all'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche o tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci contraffatte e sui contanti che entrano nella Comunità.

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale.

Senza pregiudizio dell’articolo 176, una volta determinata la loro posizione le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale.

Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono esportate o distrutte.

2. Qualsiasi persona interessata alle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.

3. Le merci rimangono sotto vigilanza doganale fintanto che le autorità doganali non ne concedono lo svincolo.

Articolo 98

Trasporto fino al luogo appropriato

1. La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure per via terrestre senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale della Comunità.

Le merci sono presentate alle autorità doganali al momento dell’arrivo, a norma dell’articolo 101.

2. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe o per le merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

5. Il paragrafo 1 non si applica alle merci trasportate su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio.

Articolo 99

Servizi aerei e marittimi intracomunitari

1. I paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 98 e gli articoli da 93 a 96 e da 100 a 103 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità.

2. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari.

Articolo 100

Trasporto in circostanze particolari

1. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo 98, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l'obbligo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o di quelle che si trovano a bordo della nave o dell'aeromobile nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 101

Presentazione in dogana delle merci

1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana da una delle persone seguenti:

(a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità;

(b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;

(c) la persona che ha provveduto al loro trasporto ad introduzione avvenuta.

2. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

(a) da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale;

(b) dal titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca.

3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di importazione o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione.

4. Il paragrafo 1 non osta all’applicazione di disposizioni speciali riguardanti:

(a) le merci trasportate dai viaggiatori;

(b) le merci vincolate a un regime doganale, ma senza obbligo di presentazione in dogana;

(c) le lettere, le cartoline e le stampe.

Articolo 102

Scarico e visita delle merci

1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

3. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali dal luogo in cui sono state presentate.

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione

Articolo 103

Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale

Senza pregiudizio degli articoli 131 e 133, le merci non comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime doganale.

Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

Articolo 104

Merci considerate in custodia temporanea

1. Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale specifico per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell’articolo 160.

2. Senza pregiudizio dell’obbligo di cui all’articolo 93, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell’articolo 93, paragrafo 3, quando si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di importazione, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.

Sezione 4

Merci che hanno circolato in regime di transito

Articolo 105

Deroga per le merci che arrivano in regime di transito

L’articolo 98, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 101 a 104 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.

Articolo 106

Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito

Gli articoli 102, 103 e 104 si applicano alle merci seguenti, dopo la loro presentazione in dogana presso un ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito:

(a) merci non comunitarie introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;

(b) merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito all’interno di tale territorio.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE E REGIME DOGANALE

CAPO 1

POSIZIONE DELLE MERCI

Articolo 107

Presunzione di carattere comunitario

1. Tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non hanno carattere comunitario.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

(a) i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

(b) i vari modi per stabilire il carattere comunitario delle merci.

Articolo 108

Perdita del carattere comunitario

Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando:

(a) vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o l'articolo 109;

(b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;

(c) vengono abbandonate allo Stato dopo essere state vincolate al regime dell'uso finale;

(d) la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 109

Merci che escono temporaneamente dal territorio doganale

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.

CAPO 2

DICHIARAZIONE IN DOGANA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 110

Dichiarazione delle merci - Vigilanza sulle merci comunitarie

1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

2. Le merci comunitarie dichiarate per un regime doganale sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata a norma dell’articolo 117.

Articolo 111

Uffici doganali competenti

1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio e garantiscono che siano fissati giorni e orari di apertura adeguati.

In tale contesto, gli Stati membri tengono conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, le misure per la creazione dei seguenti uffici doganali:

(a) l’ufficio doganale presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana;

(b) l’ufficio doganale in cui si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’importazione o all’esportazione basati sui rischi.

Articolo 112

Tipi di dichiarazione in dogana

1. La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico.

Anche i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci possono essere presentati o resi disponibili mediante un procedimento informatico.

2. In deroga al paragrafo 1, e quando tale possibilità sia prevista, la dichiarazione in dogana può essere presentata per iscritto o mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Sezione 2

Dichiarazioni normali

Articolo 113

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

1. Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni scritte devono essere firmate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.

2. I documenti elettronici o cartacei richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione.

Tuttavia, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo e secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 114

Accettazione di una dichiarazione

1. Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 113 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono disponibili per il controllo da parte delle autorità doganali.

2. Qualora, in conformità alle misure adottate a norma dell’articolo 111, paragrafo 2, una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione può essere accettata se l’ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse a fini di controllo.

3. Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione e all'esportazione è.

Articolo 115

Dichiarante

1. La dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all’ufficio doganale competente.

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto.

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo può essere oggetto di deroga.

Articolo 116

Modifica della dichiarazione

Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

(a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

(b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

(c) hanno svincolato le merci.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.

Articolo 117

Invalidamento della dichiarazione

1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:

(a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

(b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

3. L'invalidamento della dichiarazione non pregiudica l'applicazione di sanzioni amministrative o penali.

Sezione 3

Verifica

Articolo 118

Verifica della dichiarazione

1. Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione, le autorità doganali possono:

(a) esaminare la dichiarazione e tutti i documenti cartacei o elettronici richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci;

(b) chiedere al dichiarante di presentare documenti diversi da quelli di cui alla lettera a);

(c) procedere alla visita delle merci;

(d) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.

2. Le constatazioni fatte dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 119

Visita delle merci e prelievo di campioni

1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

2. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.

3. Se effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Articolo 120

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

1. Se la visita o il prelievo di campioni riguardano solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

Articolo 121

Risultati della verifica

1. I risultati della verifica della dichiarazione sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2. Quando non si procede alla verifica della dichiarazione, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

Articolo 122

Misure di identificazione

1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici autorizzati prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle condizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

Le misure di identificazione hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

Sezione 4

Svincolo

Articolo 123

Svincolo delle merci

1. Senza pregiudizio dell'articolo 124, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che le merci non formino oggetto di divieti o restrizioni, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica.

Il primo comma si applica quando la verifica di cui all’articolo 118 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

3. Se le merci vengono presentate, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, gli uffici in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli relativi alla sicurezza.

Articolo 124

Svincolo subordinato al pagamento dell’obbligazione doganale o alla costituzione di una garanzia

1. Quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell'obbligazione o alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 2, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

2. Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

CAPO 3

SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI IN DOGANA

Sezione 1

Dichiarazioni semplificate

Articolo 125

Dichiarazione semplificata

Le autorità doganali permettono a un operatore economico autorizzato di ottenere lo svincolo delle merci sulla base di una dichiarazione semplificata.

La dichiarazione semplificata può consistere in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati tra gli uffici doganali.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure riguardanti quanto segue:

(a) le condizioni alle quali viene dato il permesso di cui al primo comma del presente articolo;

(b) le specifiche a cui deve essere conforme la dichiarazione semplificata di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

Articolo 126

Deroga agli obblighi del dichiarante

Quando le merci sono svincolate a norma dell’articolo 125, le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali, dalla presentazione delle merci in dogana.

Articolo 127

Dichiarazione semplificata occasionale

Quando l'uso di una dichiarazione semplificata viene richiesto a titolo occasionale, l’ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione può accettarla senza che sia concessa un’autorizzazione.

Articolo 128

Dichiarazione complementare

1 In caso di dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 125 o 127, il dichiarante autorizzato a fare tale dichiarazione fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a costituire una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione.

In caso di dichiarazione autorizzata a norma dell’articolo 125, la dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

2. La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 125, primo comma, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 114.

Quando la dichiarazione semplificata è sostituita da un'iscrizione nelle scritture dell'operatore economico e dall'accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture.

3. Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all'autorizzazione si considera, ai fini dell’articolo 60, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

Articolo 129

Applicazione delle norme relative alle dichiarazioni normali

Gli articoli da 113 a 122 si applicano, mutatis mutandis, alle dichiarazioni semplificate e complementari.

Sezione 2

Altre semplificazioni

Articolo 130

Agevolazione della classificazione

Le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che a un’intera spedizione sia applicata una sottovoce tariffaria unica o aggregata, a condizione che la spedizione sia costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e trattare ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana, secondo la relativa classificazione comporti un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto alle misure all'importazione o all’esportazione in questione.

Tuttavia, qualora siano dovuti dazi all’importazione o all’esportazione, l'importo da riscuotere non deve essere inferiore a quello che sarebbe stato pagato se ciascun articolo fosse stato classificato singolarmente.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma e secondo del presente articolo.

CAPO 4

RIMOZIONE DELLE MERCI

Articolo 131

Distruzione delle merci

Qualora le circostanze lo richiedano, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci presentate in dogana. Esse ne informano il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.

Article132

Misure che devono prendere le autorità doganali

1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

(a) quando le merci sono state introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità oppure sono state sottratte alla vigilanza doganale,

(b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:

(i) non è stato possibile intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali per motivi imputabili al dichiarante;

(ii) non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;

(iii) i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;

(iv) sono soggette a divieti o restrizioni, compresi quelli relativi alla sicurezza;

(c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;

(d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;

(e) quando le merci sono abbandonate allo Stato.

2. Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.

Articolo 133

Abbandono

1. Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

2. L'abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.

Articolo 134

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente capo.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Articolo 135

Campo di applicazione e effetto

1. Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

2. L’immissione in libera pratica comporta:

(a) l'applicazione delle misure di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicate in una fase precedente;

(b) la riscossione dei dazi all’importazione;

(c) la riscossione dell’IVA e delle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 2

ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 136

Campo di applicazione e effetto

1. Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.

2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo dei dazi all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso il carattere comunitario a norma dell’articolo 108 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

Articolo 137

Casi in cui non viene concessa l’esenzione dai dazi all’importazione

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all’articolo 136 non è concessa per:

(a) le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino ancora nello stato in cui sono state esportate;

(b) le merci beneficiarie di misure di politica agricola che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono deroghe al primo comma del presente articolo.

Articolo 138

Stato delle merci

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 136 è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono deroghe al primo comma del presente articolo.

Articolo 139

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

1. Gli articoli 136 e 138 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo prima di essere riesportati dal territorio doganale della Comunità.

2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’articolo 58, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.

3. L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all'articolo 136 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 150, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci di importazione non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Articolo 140

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

1. Senza pregiudizio dell'articolo 39, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:

(a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;

(b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Sezione 3

Circostanze particolari

Articolo 141

Esenzione dai dazi all’importazione a causa di circostanze particolari

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è concessa l’esenzione dai dazi all’importazione a causa di circostanze particolari all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci.

Nell’adottare le misure suddette si tiene conto degli accordi internazionali, dello status della persona interessata, della natura delle merci e del loro uso finale.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 142

Campo di applicazione

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

(a) transito;

(b) deposito;

(c) uso particolare;

(d) perfezionamento.

Articolo 143

Autorizzazione

1. Il ricorso al regime di perfezionamento o di uso particolare e la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità doganali.

L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più regimi speciali.

Un’autorizzazione può interessare le autorità doganali di più di uno Stato membro (autorizzazione unica) o prevedere il ricorso a più di un regime speciale (autorizzazione integrata).

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni e le procedure in base alle quali le autorizzazioni possono essere concesse.

2. Salvo altrimenti disposto, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente:

(a) alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, eccetto che nel caso dell’ammissione temporanea, in cui le persone sono stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;

(b) alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l'ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’articolo 61;

(c) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che prevedono deroghe al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo.

3. Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 2, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) se le autorità doganali possono garantire la vigilanza e il controllo del regime senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

(b) se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo o passivo o di ammissione temporanea non reca pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari.

Salvo prova contraria, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b).

Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 3.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che disciplinano l’esame delle condizioni economiche.

4. Il titolare dell'autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

Articolo 144

Domanda

La domanda di autorizzazione è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo nel quale è tenuta la contabilità principale del richiedente a fini doganali.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che prevedono deroghe al primo comma del presente articolo.

Articolo 145

Scritture

1. Fatta eccezione per il regime di transito, il titolare dell’autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

2. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che prevedono deroghe all’obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Articolo 146

Conclusione o appuramento di un regime

1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’articolo 176, un regime speciale è concluso o appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità o sono abbandonati allo Stato.

2. Nel caso del regime di transito, il regime e gli obblighi del titolare decadono quando le merci vincolate a tale regime e i dati richiesti sono presentati all’ufficio doganale di destinazione a norma delle disposizioni del regime in questione.

Il regime e gli obblighi suddetti sono appurati dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

Articolo 147

Trasferimento di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.

Articolo 148

Circolazione delle merci

Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono circolare da una località all’altra del territorio doganale della Comunità.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente articolo.

Articolo 149

Manipolazioni usuali

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

Articolo 150

Merci equivalenti

1. Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo.

2. A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue:

(a) l’uso di merci equivalenti nell’ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea;

(b) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono;

(c) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l’uso di merci equivalenti nell’ambito dell’ammissione temporanea.

3. L’uso di merci equivalenti non è consentito in relazione alle manipolazioni usuali quali definite all’articolo 149 o qualora possa comportare un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all’articolo 179, paragrafo 3.

Articolo 151

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.

CAPO 2

TRANSITO

Sezione 1

Transito esterno e interno

Articolo 152

Transito esterno

1. Nel quadro del regime di transito esterno merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

(a) ai dazi all'importazione;

(b) all’IVA sulle importazioni e alle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie sono vincolate al transito esterno.

3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

(a) in base al regime di transito comunitario esterno di cui all’articolo 154, paragrafo 1;

b) in base a carnet TIR (convenzione TIR), sempre che:

(i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale della Comunità;

(ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità;

(c) in base a carnet ATA (convenzione ATA/Convenzione di Istanbul), utilizzati come documenti di transito;

(d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

(e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

(f) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

4. Il regime di transito esterno si applica senza pregiudizio dell’articolo 148.

Articolo 153

Transito interno

1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

(a) in base al regime di transito comunitario interno, di cui all’articolo 154, paragrafo 2, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

(b) in base a carnet TIR (convenzione TIR);

(c) in base a carnet ATA (convenzione ATA/Convenzione di Istanbul), utilizzati come documenti di transito;

(d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

(e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

(f) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e in una certa forma.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni e la forma per determinare la posizione doganale.

Sezione 2

Transito comunitario

Articolo 154

Campo di applicazione

1. Nel quadro del regime di transito comunitario esterno, le merci di cui all’articolo 152, paragrafi 1 e 2, possono circolare a norma di detto articolo e degli articoli 155 e 156.

2. Nel quadro del regime di transito comunitario interno, le merci di cui all’articolo 153, paragrafo 1, possono circolare a norma di detto articolo e dell’articolo 155.

Articolo 155

Obblighi del titolare del regime di transito comunitario

1. Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a:

(a) presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;

(b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime;

(c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte, in particolare l’IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise, che possono essere dovute in relazione alle merci.

2. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Articolo 156

Merci che attraversano il territorio di un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario esterno

Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

(b) il trasporto attraverso tale territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale della Comunità.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

CAPO 3

DEPOSITO

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 157

Campo di applicazione

1. Ai fini del presente capo, il "deposito" comprende i regimi di custodia temporanea, deposito doganale e zona franca.

2. Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette a:

(a) ai dazi all’importazione;

(b) all’IVA sull’importazione o alle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

3. Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca in conformità alla normativa comunitaria specifica.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono ulteriori casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni.

Articolo 158

Responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del regime

1. Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno la responsabilità:

(a) di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;

(b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;

(c) di osservare le condizioni particolari fissate nell'autorizzazione relativa al regime di deposito doganale o alla gestione delle strutture di deposito.

2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime. In tal caso, le autorità doganali possono esigere dal titolare del regime la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte, in particolare l’IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise, che potrebbero sorgere.

3. Il titolare del regime è sempre responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

Articolo 159

Termine per l’appuramento

La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.

Tuttavia, in casi eccezionali, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato.

Sezione 2

Custodia temporanea

Articolo 160

Merci in custodia temporanea

1. Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse dopo la loro presentazione in dogana:

(a) merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca;

(b) merci introdotte in un'altra parte del territorio doganale della Comunità da una zona franca;

(c) merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.

La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.

2. La dichiarazione sommaria di importazione costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.

3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale o di altre imposte, in particolare l’IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise, che potrebbero sorgere.

4. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere svincolate per il regime di custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 161

Manipolazione delle merci in custodia temporanea

1. Le merci in regime di custodia temporanea possono essere collocate soltanto in strutture di custodia temporanea autorizzate.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 97, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea possono essere oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

Sezione 3

Deposito doganale

Articolo 162

Magazzinaggio nei depositi doganali

1. Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in strutture autorizzate per tale regime dalle autorità doganali e sottoposte al loro controllo, in appresso “depositi doganali”.

2. Le strutture autorizzate possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).

3. Qualora le circostanze lo giustifichino, le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

Articolo 163

Merci comunitarie e attività di trasformazione

1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che nei locali di un deposito doganale abbiano luogo:

(a) il magazzinaggio di merci comunitarie;

(b) la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

Sezione 4

Zone franche

Articolo 164

Determinazione delle zone franche

1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità situate in tale territorio e separate dal resto di esso a zona franca.

Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.

2. Le zone franche sono intercluse.

Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti alla vigilanza delle autorità doganali.

3. Le persone e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

Articolo 165

Costruzioni e attività nelle zone franche

1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.

2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività deve essere preventivamente notificato alle autorità doganali.

3. Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

4. Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

Articolo 166

Altri regimi doganali in una zona franca

1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo o ad un regime di uso particolare, alle condizioni stabilite per tali regimi.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di zona franca.

Articolo 167

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

1. Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:

(a) se sono introdotte nella zona franca direttamente dall’esterno del territorio doganale della Comunità;

(b) se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;

(c) se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione;

(d) se possono beneficiare di misure di politica agricola che comportano la loro esportazione.

2. Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere presentate in dogana.

3. Le merci si considerano vincolate al regime di zona franca al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale.

Articolo 168

Merci comunitarie nelle zone franche

1. Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In tali casi, le merci non si considerano vincolate al regime di zona franca.

2. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano il carattere comunitario delle seguenti merci:

(a) merci comunitarie introdotte in una zona franca;

(b) merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca;

(c) merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca.

Articolo 169

Consumo o trasformazione di merci non comunitarie

1. Tranne i casi di cui all’articolo 166, le merci non comunitarie non possono essere consumate, utilizzate o trasformate nelle zone franche.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/1999[18] della Commissione e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola o commerciale comune.

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.

Articolo 170

Esportazione, riesportazione e introduzione delle merci in un'altra parte del territorio doganale della Comunità

Senza pregiudizio della normativa comunitaria specifica, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un'altra parte di tale territorio.

Gli articoli da 97 a 104 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Articolo 171

Posizione doganale delle merci reintrodotte in un'altra parte del territorio doganale della Comunità

1. Se delle merci vengono reintrodotte da una zona franca in un'altra parte del territorio doganale della Comunità, l'attestazione di cui all'articolo 168, paragrafo 2, può essere utilizzata come prova del carattere comunitario delle merci in questione.

2. Quando il carattere comunitario delle merci non è dimostrato a norma del paragrafo 1 o da qualsiasi altro documento approvato, le merci sono considerate merci non comunitarie.

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure previste per l'esportazione nel quadro della politica commerciale o agricola, le merci sono considerate merci comunitarie.

CAPO 4

USO PARTICOLARE

Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 172

Campo di applicazione

1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea merci non comunitarie possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e dalle accise applicabili in base alle disposizioni vigenti in materia di accise, e senza essere soggette alle misure di politica commerciale nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

Se le merci beneficiano dell’esenzione totale dai dazi all'importazione, esse beneficiano anche, a norma delle disposizioni vigenti in materia di IVA, dell’esenzione dall’IVA sulle importazioni.

2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) le merci siano destinate ad essere riesportate;

(b) le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto;

(c) sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o delle operazioni da effettuare, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all’articolo 150, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Articolo 173

Durata della permanenza delle merci nel regime di ammissione temporanea

1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.

2. Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un successivo regime doganale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

3. Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, prolungare tali periodi.

Articolo 174

Situazioni coperte dall’ammissione temporanea

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione.

Nell'adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell’uso delle merci.

Articolo 175

Importo dei dazi all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione

1. L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al tre per cento dell’importo dei dazi all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi.

2. L'importo dei dazi all'importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 176

Vigilanza doganale nel quadro del regime di uso finale

1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso finale. Esse restano soggette a vigilanza doganale.

2. La vigilanza doganale nell’ambito del regime dell’uso finale cessa nei seguenti casi:

(a) quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

(b) quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

(c) quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.

CAPO 5

PERFEZIONAMENTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 177

Tasso di rendimento

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell’operazione effettuata in regime di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere successivamente adeguato.

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Articolo 178

Campo di applicazione

1. Senza pregiudizio dell’articolo 150, nel quadro del regime di perfezionamento attivo merci non comunitarie possono essere utilizzate nel territorio doganale della Comunità in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

(a) ai dazi all’importazione;

(b) all’IVA sulle importazioni e alle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

(c) a misure di politica commerciale, nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione solo quando, senza pregiudizio dell’uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

Nel caso di cui all’articolo 150, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo si applica anche alle seguenti merci :

(a) merci che devono essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a disposizioni tecniche per la loro immissione in libera pratica;

(b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell’articolo 149.

Articolo 179

Termine per l'appuramento

1. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati devono essere vincolati ad un successivo regime doganale, a meno che siano distrutti e non restino residui.

Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per vincolare i prodotti trasformati ad un successivo regime doganale.

2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga del termine stabilito a norma del paragrafo 1.

L’autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.

3. Nei casi di esportazione anticipata a norma dell’articolo 150, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Articolo 180

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Previa autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

Sezione 3

Perfezionamento passivo

Articolo 181

Campo di applicazione

1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

2. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:

(a) merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione;

(b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;

(c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;

(d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c) a causa della loro esportazione.

3. Se i prodotti trasformati sono dichiarati per l'immissione in libera pratica dal titolare dell’autorizzazione, è concesso, su sua richiesta, uno sgravio totale o parziale dai dazi all’importazione ai sensi del paragrafo 1.

4. Nei casi non disciplinati dagli articoli 182 e 183 e se si applicano dazi ad valorem, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del costo delle operazioni di perfezionamento effettuate fuori del territorio doganale della Comunità .

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici.

5. Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all'immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono prorogare tale termine su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione.

Articolo 182

Riparazione di merci

1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all'importazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Articolo 183

Sistema degli scambi standard

1. Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso “prodotto di sostituzione”, può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.

2. Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle soggette alle misure di politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.

4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.

5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 184

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

1. Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione .

3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta dell'interessato, prorogare tale termine.

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

MERCI IN USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE

Articolo 185

Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

1. Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza presentata o resa disponibile presso l’ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità, senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. Se è richiesta una dichiarazione in dogana, o una notifica di riesportazione a norma dell’articolo 189, tale dichiarazione o notifica costituisce la dichiarazione pre-partenza.

Se non sono richieste né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, la dichiarazione pre-partenza è costituita dalla dichiarazione sommaria di uscita di cui all’articolo 190.

3. La dichiarazione pre-partenza contiene perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 186

Misure che stabiliscono alcuni particolari

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure riguardanti:

(a) in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza,

(b) le condizioni alle quali l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento,

(c) il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità,

(d) eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);

(e) la determinazione dell’ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l’analisi dei rischi e i controlli all’esportazione e all’uscita basati sui rischi.

Nell’adottare tali misure, si tiene conto:

(a) di circostanze particolari;

(b) dell’applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;

(c) di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 187

Formalità e vigilanza doganale

1. Per le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità è richiesto l'espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:

(a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o il pagamento delle restituzioni all’esportazione;

(b) la riscossione dei dazi all’esportazione;

(c) le formalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e di accise;

(d) l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche o tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci contraffatte e sui contanti che escono dalla Comunità.

2. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali.

Se del caso, le autorità doganali possono determinare il percorso da utilizzare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità.

3. Lo svincolo per l'uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO 2

ESPORTAZIONE

Articolo 188

Merci comunitarie

Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione.

Il primo comma non si applica alle seguenti merci:

(a) merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo;

(b) merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità a norma dell’articolo 109.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo.

Articolo 189

Merci non comunitarie

1. Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.

2. Gli articoli da 110 a 124 si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di riesportazione.

3 Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

(a) merci vincolate al regime di transito esterno e che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità;

(b) merci trasbordate all’interno di una zona franca o direttamente esportate da una zona franca;

(c) merci in regime di custodia temporanea direttamente esportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.

Articolo 190

Dichiarazione sommaria di uscita

1. Quando delle merci non comunitarie sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all'ufficio doganale competente, a norma dell’articolo 185.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria di uscita, comprendenti le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, principalmente per motivi di sicurezza, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

2. La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

3. La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:

(a) dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;

(b) dall’esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);

(c) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Articolo 191

Modifica della dichiarazione sommaria di uscita

La persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita è autorizzata, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni di tale dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

(a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

(b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

(c) hanno già autorizzato la rimozione delle merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono eccezioni alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.

CAPO 3

ESENZIONE DAI DAZI

Articolo 192

Esportazione temporanea

1. Le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un'esenzione dai dazi all’atto della reimportazione.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 193

Esenzione dai dazi all’esportazione a causa di circostanze particolari

La Commissione, adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è concessa l'esenzione dai dazi all'esportazione a causa di circostanze particolari all'atto dell'esportazione delle merci.

Nell'adottare le misure suddette si tiene conto degli accordi internazionali, dello status della persona interessata e della natura delle merci.

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Articolo 194

Altre misure di applicazione

In aggiunta alle misure di applicazione di cui al codice, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 196, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

(a) norme e standard per l’interoperabilità dei sistemi doganali degli Stati membri al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici;

(b) in quali casi e a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione;

(c) altre misure di applicazione eventualmente necessarie, in particolare quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice.

Articolo 195

Note esplicative e linee guida

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 196, paragrafo 3, quanto segue:

(a) le note esplicative del codice e delle disposizioni adottate per la sua applicazione, nonché delle norme di origine di cui all’articolo 42;

(b) le linee guida per un’interpretazione comunitaria delle disposizioni del codice e delle altre disposizioni doganali.

Articolo 196

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in appresso “comitato”.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 197

Altre questioni

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente al codice e alle misure adottate per la sua applicazione che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:

(a) problemi derivanti dall’applicazione della normativa doganale;

(b) la posizione che la Comunità deve adottare all’interno di comitati, gruppi di lavoro o panel, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 198

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 918/83, (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 82/2001 e (CE) n. 1207/2001.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 199

Relazioni sulle sanzioni doganali

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le disposizioni nazionali vigenti a norma dell'articolo 22 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro la fine di ogni anno civile, una relazione sull'applicazione dell'articolo 22, secondo le modalità richieste dalla Commissione.

Articolo 200

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo - Per il Consiglio

ALLEGATO

Tavola di concordanza 1: Nuovo regolamento > Regolamento (CEE) n. 2913/92 |

Articolo del nuovo regolamento | Articoli del reg. 2913/92 | Articolo del nuovo regolamento | Articoli del reg. 2913/92 |

1 | nuovo | 47 | nuovo |

2 | 2 | 48 | nuovo |

3 | 3 | 49 | 201 |

4 | 1, 4 | 50 | 216 |

5 | nuovo + 15 | 51 | 202, 203, ex 204, 206 |

6 | nuovo | 52 | 143(2), ex 144, 208 |

7 | nuovo | 53 | 209 |

8 | 11 | 54 | 210, 211 |

9 | 14+ 199 DAC | 55 | 212 |

10 | nuovo | 56 | 213 |

11 | 5 (1)(2)&(3) | 57 | 121, 122, ex 144, 214 |

12 | 5 (4) | 58 | 112, 121, 122, 135, 136, ex 144, 178 |

13 | nuovo | 59 | nuovo |

14 | 5a (1) | 60 | 215(1)(2)&(4) |

15 | 5a (2) | 61 | 189, 191 |

16 | 5a (2) | 62 | 192(1) |

17 | 6, 7, ex 10 | 63 | 190, 192(2) |

18 | ex 250 | 64 | 193, 194, 197 |

19 | 8 | 65 | 196 |

20 | 9 | 66 | 195 |

21 | 12 | 67 | 94 (1)–(4) |

22 | new | 68 | 94 (5)(6)(7) |

23 | 246 | 69 | 198 |

24 | 243 | 70 | 199 |

25 | 244 | 71 | 215(3), 217 |

26 | 245 | 72 | 221 (1)&(2) |

27 | 13 | 73 | 221 (3)&(4) |

28 | nuovo | 74 | 217, 220 (2) bis & quater, |

29 | ex 78 | 75 | 218, 219 (2) & 220(1) |

30 | Reg. 3925/91 | 76 | nuovo |

31 | 16 | 77 | 222 |

32 | 11(2) | 78 | 223, 231 |

33 | 18, 35 | 79 | 224, 225, 226 |

34 | 17 | 80 | 227 |

35 | 19 | 81 | 228 |

36 | 20 (1)-(5) ,21 | 82 | 229, 230 |

37 | 20 (6) | 83 | 232, 214 (3) |

38 | 22 | 84 | 235, 241, 242 |

39 | 23, 24 | 85 | 237, 239, 240 |

40 | 26 | 86 | 236 |

41 | nuovo | 87 | 238 |

42 | 27 | 88 | 220(2)(ter), 236 |

43 | 28, 36 | 89 | 239 |

44 | 29, 32,36 | 90 | nuovo |

45 | 30, 32(1)(e), 33 | 91 | nuovo |

46 | 31 | 92 | 150(2), ex 204, 205, 206, 207, 212a, 233, 234 |

Articolo del nuovo regolamento | Articoli del reg. 2913/92 | Articolo del nuovo regolamento | Articoli del reg. 2913/92 |

93 | 36a, 36b (1) | 147 | 90, 103 |

94 | 36b (1)-(4), | 148 | 91(3), 111 |

95 | 36b (5) | 149 | 109, 173(ter) |

96 | 36c, 45 | 150 | ex 114, ex 115 |

97 | 37, 42, 58(2) | 151 | 92, 97, 98(3),109(4), 115 (2), 120, 131, 142 (2), 146 (2), 165 |

98 | 38(1)-(4) | 152 | 91 |

99 | 38(5) | 153 | 93, 163, 164 |

100 | 39 | 154 | nuovo |

101 | 40, 41 | 155 | 95,96 |

102 | 46, 47 | 156 | 93 |

103 | 48, 49, 58(1) | 157 | 98, 166 |

104 | 50 | 158 | 101, 102 |

105 | 54 | 159 | 108,110, 171 |

106 | 55 | 160 | 50, 51(2),53 |

107 | Ex articolo 313 DAC | 161 | 51(1), 52 |

108 | 83 | 162 | 99,110 |

109 | 164 | 163 | 106 |

110 | 59 | 164 | 167(1) – (3), 168 (1)&(2) |

111 | 60 | 165 | 167 (4), 172 |

112 | 61, ex 77 | 166 | 173 |

113 | 62, 76(1)bis, 77 | 167 | ex 169, 170 |

114 | 63, 67 | 168 | 169, ex 170 |

115 | 64 | 169 | 175 |

116 | 65 | 170 | 177,181 |

117 | 66 | 171 | 180 |

118 | 68, ex 250 | 172 | 137, 139 |

119 | 69 | 173 | 140 |

120 | 70 | 174 | 141, 142 |

121 | 71, ex 250 | 175 | 143 (1) & (2) |

122 | 72, ex 250 | 176 | 82 |

123 | 73 | 177 | 119 |

124 | 74 | 178 | 130, ex 114 |

125 | 76 (1)&(4) | 179 | 118 |

126 | 76(1)(quater) | 180 | 123 |

127 | nuovo | 181 | 145, 146, 149, 150, 151, 153(2) |

128 | 76(2)&(3) | 182 | 152 |

129 | nuovo | 183 | 154, 155, 156 |

130 | 81 | 184 | 154 (4), 157 |

131 | 56 | 185 | 182a |

132 | 57, 75, 78(3) | 186 | 182 ter, ex 182 quater, 161(4) & (5), |

133 | ex 182 | 187 | ex 161,162,183 |

134 | nuovo | 188 | 161(1),(2) |

135 | 79 | 189 | 182, ex. 182 quater |

136 | 185(1) | 190 | ex 182 quater,182 quinquies |

137 | 185(2) | 191 | 182 quinquies(4) |

138 | 186 | 192 | nuovo |

139 | 187 | 193 | 184 + Reg. 918/83 |

140 | 188 | 194 | 247, 248 |

141 | 184 + Reg. 918/83 | 195 | nuovo |

142 | 84 | 196 | 247a, 248a |

143 | 85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138,147, 148 | 197 | 249 |

144 | nuovo | 198 | 251, 252 |

145 | 105, 106 (3), 107, 176 | 199 | 253 |

146 | 89, 92 | - | - |

Tavola di concordanza 2: Regolamento (CEE) n. 2913/92 > Nuovo regolamento |

Articolo del reg. 2913/92 | Articoli del nuovo regolamento | Articolo del reg. 2913/92 | Articoli del nuovo regolamento |

Articolo 1 | 4 | Articolo 44 | Ritirato |

2 | 2 | 45 | 96 |

3 | 3 | 46 | 102 |

4 | 4 | 47 | 102 |

5 | 11, 12 | 48 | 103 |

5a | 14, 15, 16 | 49 | 103 |

6 | 17 | 50 | 104, 160 |

7 | 17 | 51 | 160, 161 |

8 | 19 | 52 | 161 |

9 | 20 | 53 | 160 |

10 | 17 | 54 | 105 |

11 | 8, 32 | 55 | 106 |

12 | 21 | 56 | 131 |

13 | 27 | 57 | 103 |

14 | 9 | 58 | 97, 103 |

15 | 5 | 59 | 110 |

16 | 31 | 60 | 111 |

17 | 34 | 61 | 112 |

18 | 33 | 62 | 113 |

19 | 35 | 63 | 114 |

20 | 36, 37 | 64 | 115 |

21 | 36 | 65 | 116 |

22 | 38 | 66 | 117 |

23 | 39 | 67 | 114 |

24 | 39 | 68 | 118 |

25 | Ritirato | 69 | 119 |

26 | 40 | 70 | 120 |

27 | 42 | 71 | 121 |

28 | 43 | 72 | 122 |

29 | 44 | 73 | 123 |

30 | 45 | 74 | 124 |

31 | 46 | 75 | 132 |

32 | 44, 45 | 76 | 113, 125, 126, 128 |

33 | 45 | 77 | 112, 113 |

34 | 47 | 78 | 29 |

35 | 33 | 79 | 135 |

36 | 44 | 80 | Ritirato |

36a | 93 | 81 | 130 |

36b | 93, 94, 95 | 82 | 176 |

36c | 96 | 83 | 108 |

37 | 97 | 84 | 142 |

38 | 98, 99 | 85 | 143 |

39 | 100 | 86 | 143 |

40 | 101 | 87 | 143 |

41 | 101 | 88 | 143 |

42 | 97 | 89 | 146 |

43 | Ritirato | 90 | 147 |

Articolo del reg. 2913/92 | Articoli del nuovo regolamento | Articolo del reg. 2913/92 | Articoli del nuovo regolamento |

Articolo 91 | 148, 152 | Articolo 141 | 174 |

92 | 146, 151 | 142 | 174, 151 |

93 | 153, 156 | 143 | 53, 175 |

94 | 67, 68, 143 | 144 | 52, 57, 58 |

95 | 143, 155 | 145 | 181 |

96 | 155 | 146 | 151, 181 |

97 | 151 | 147 | 143 |

98 | 151, 157 | 148 | 143 |

99 | 162 | 149 | 181 |

100 | 143 | 150 | 181 |

101 | 158 | 151 | 181 |

102 | 158 | 152 | 92, 182 |

103 | 147 | 153 | 181 |

104 | 143 | 154 | 183, 184 |

105 | 145 | 155 | 183 |

106 | 145, 163 | 156 | 183 |

107 | 145 | 157 | 184 |

108 | 159 | 158 | Ritirato |

109 | 149, 151 | 159 | Ritirato |

110 | 159, 162 | 160 | Ritirato |

111 | 148 | 161 | 186, 187, 188 |

112 | 58 | 162 | 187 |

113 | Ritirato | 163 | 153 |

114 | 150, 178 | 164 | 109, 153 |

115 | 150, 151 | 165 | 151 |

116 | 143 | 166 | 157 |

117 | 143 | 167 | 164, 165 |

118 | 179 | 168 | 164 |

119 | 177 | 168a | Ritirato |

120 | 151 | 169 | 167,168 |

121 | 57, 58 | 170 | 167, 168 |

122 | 57, 58 | 171 | 159 |

123 | 180 | 172 | 165 |

124 | Ritirato | 173 | 149, 166 |

125 | Ritirato | 174 | Ritirato |

126 | Ritirato | 175 | 169 |

127 | Ritirato | 176 | 145 |

128 | Ritirato | 177 | 170 |

129 | Ritirato | 178 | 58 |

130 | 178 | 179 | Ritirato |

131 | 151 | 180 | 171 |

132 | 143 | 181 | 170 |

133 | 143 | 182 | 133, 189 |

134 | Ritirato | 182a | 185 |

135 | 58 | 182 ter | 186 |

136 | 58 | 182 quater | 186, 189, 190 |

137 | 172 | 182 quinquies | 190, 191 |

138 | 143 | 183 | 187 |

139 | 172 | 184 | 141, 193 |

140 | 173 | 185 | 136, 137 |

Articolo del reg. 2913/92 | Articoli del nuovo regolamento | Articolo del reg. 2913/92 | Articoli del nuovo regolamento |

Articolo 186 | 138 | 220 | 74, 75, 88 |

187 | 139 | 221 | 72, 73 |

188 | 140 | 222 | 77 |

189 | 61 | 223 | 78 |

190 | 63 | 224 | 79 |

191 | 61 | 225 | 79 |

192 | 62, 63 | 226 | 79 |

193 | 64 | 227 | 80 |

194 | 64 | 228 | 81 |

195 | 66 | 229 | 82 |

196 | 65 | 230 | 82 |

197 | 64 | 231 | 78 |

198 | 69 | 232 | 83 |

199 | 70 | 233 | 92 |

200 | Ritirato | Articolo 235 | 84 |

201 | 49 | 236 | 86, 88 |

202 | 51 | 237 | 85 |

203 | 51 | 238 | 87 |

204 | 51, 92 | 239 | 85, 89 |

205 | 92 | 240 | 85 |

206 | 51, 92 | 241 | 84 |

207 | 92 | 242 | 84 |

208 | 52 | 243 | 24 |

209 | 53 | 244 | 25 |

210 | 54 | 245 | 26 |

211 | 54 | 246 | 23 |

212 | 55 | 247 | 194 |

212a | 92 | 247a | 196 |

213 | 56 | 248 | 194 |

214 | 57, 83 | 248a | 196 |

215 | 60, 71 | 249 | 197 |

216 | 50 | 250 | 18, 118, 121, 122 |

217 | 74 | 251 | 198 |

218 | 75 | 252 | 198 |

219 | 75 | 253 | 199 |

Tavola di concordanza 3: Regolamento abrogato> Nuovo regolamento |

Precedente regolamento | Articoli del nuovo regolamento |

(CEE) n. 918/83 | Articoli 141 & 193 |

(CEE) n. 3925/91, | Articolo 30 |

(CE) n. 82/2001 | Articolo 42 |

(CE) n. 1207/2001 | Articolo 42 |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore/i politico/i: 14 Fiscalità e unione doganale Attività: 1404 Politica doganale |

DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale comunitario |

1. LINEE DI BILANCIO

1.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

- 140402 Programma Dogana 2007

- 14040X Programma Dogana 2013

- 140104X Programma Dogana 2013 – Spese di gestione amministrativa

- La struttura di bilancio definitiva per il programma Dogana 2013 sarà decisa in una fase successiva.

1.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

- Il periodo di validità della base giuridica va dall’1/7/2007 al 31/12/2013.

- I pagamenti continueranno anche dopo il 31/12/2013

1.3. Caratteristiche di bilancio ( aggiungere le righe necessarie ):

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

14014X | SNO | SD[19] | SÌ | NO | SÌ | 1a |

1401040X | SNO | SND[20] | SÌ | NO | SÌ | 1a |

2. SINTESI DELLE RISORSE

2.1. Risorse finanziarie

Le spese operative della proposta per il 2006 e il 2007 sono coperte dalla scheda finanziaria legislativa della decisione Dogana 2007.

Le spese operative per il periodo 2008-2013 sono coperte dalla scheda finanziaria legislativa della comunicazione della Commissione sui programmi comunitari Dogana 2013 e Fiscalis 2013, con riserva dell’approvazione della decisione relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013).

2.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR ( al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 e segg. | Totale |

Spese operative[21] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 6.1 | A | 1,425 | 3,875 | 4,875 | 5,635 | 18,290 | 34,100 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | B | 0,535 | 1,790 | 3,525 | 4,820 | 23,430 | 34,100 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[22][23] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 6.2.4 | C | 0 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 1,455 | 2,910 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 1,425 | 4,360 | 5,360 | 6,120 | 19,745 | 37,010 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,535 | 2,275 | 4,010 | 5,305 | 24,885 | 37,010 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[24] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 6.2.5 | D | 0,992 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 3,168 | 7,328 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 6.2.6 | E | 0,525 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,765 |

Totale del costo indicativo dell’intervento

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 e segg. | Totale |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 2,942 | 5,456 | 6,456 | 7,216 | 23,033 | 45,103 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 2,052 | 3,371 | 5,106 | 6,401 | 28,173 | 45,103 |

Cofinanziamento

2.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

Il regolamento è compatibile con la proposta della Commissione relativa alle prospettive finanziarie 2007-2013 (COM (2004)101 def. del 10.2.2004 e COM(2004)487 def. del 14.7.2004). Il regolamento rientra nella rubrica 1a – Competitività per la crescita e l’occupazione.

2.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

x La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria diretta sulle entrate. Non è escluso, tuttavia, che riduca i rischi di frode e aumenti quindi la riscossione delle risorse proprie.

2.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 6.2.1.

Fabbisogno annuo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Totale risorse umane | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

3. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

3.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Cfr. la sezione 2 della valutazione ex-ante dell’impatto previsto.

3.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Cfr. la sezione 2 della valutazione ex-ante dell’impatto previsto.

3.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivi e risultati attesi

L’obiettivo è adottare un regolamento che introduca una normativa più aggiornata e armonizzata per quanto riguarda l’unione doganale, in modo da rendere più efficaci le procedure doganali.

Indicatori

- Grado di soddisfazione delle amministrazioni doganali e degli operatori commerciali.

3.4. Modalità di attuazione (indicative)

Cfr. la sezione 6.1 della valutazione ex-ante dell’impatto previsto.

4. CONTROLLO E VALUTAZIONE

4.1. Sistema di controllo

Le azioni da attuare in conformità del codice doganale aggiornato proposto saranno monitorate (compresa la valutazione dei risultati) in quanto componenti dei programmi Dogana 2007 e Dogana 2013.

Le amministrazioni forniranno alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché le relazioni di verifica siano per quanto possibile esaurienti e accurate.

4.2. Modalità di controllo e di valutazione dei risultati e dell’impatto

4.2.1. Valutazione ex-ante

Cfr. la valutazione ex-ante dell’impatto previsto.

4.2.2. Provvedimenti presi in seguito a una valutazione intermedia/ex-post (esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Sebbene la valutazione intermedia di Dogana 2007 (che dovrebbe concludersi alla fine del 2005) non sia ancora terminata, si terrà conto dei suoi risultati per quanto riguarda il codice doganale ai fini della futura attuazione della strategia in materia di dogana elettronica. Detti risultati saranno inoltre analizzati nell'ambito della prevista valutazione del programma Dogana 2013. Ci si baserà altresì sui risultati di una valutazione della precedente modifica del codice doganale (riguardante la sicurezza) e sull'esperienza acquisita. Le riunioni del gruppo Politica doganale daranno utili orientamenti in materia di attuazione e applicheranno l'esperienza acquisita a beneficio degli interventi previsti.

4.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le valutazioni future delle proposta relativa al codice doganale aggiornato saranno finanziate e allineate con le valutazioni del programma Dogana 2013.

Le modalità e la frequenza di queste valutazioni dipenderanno dalle valutazioni del programma Dogana 2013.

5. MISURE ANTIFRODE

Gli importi corrispondenti alle principali attività del programma sono soggetti, prima del pagamento, alla consueta procedura di verifica da parte dei servizi della Commissione, che tengono conto degli obblighi contrattuali e dei principi propri di una sana gestione finanziaria e generale. Le misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) figurano in tutti i contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari.

Le azioni comuni menzionate più sopra (scambi, seminari, gruppi di lavoro, ecc.) sono finanziate dal bilancio ”Azioni comuni” del programma Dogana 2007 e del programma successivo. I funzionari sono rimborsati come segue:

I paesi partecipanti rimborsano le spese di viaggio e di soggiorno dei rispettivi funzionari, secondo le regole stabilite per il programma. Gli anticipi necessari sono versati ai paesi partecipanti nel corso dell’esercizio in funzione dei progressi compiuti. I paesi partecipanti devono presentare giustificativi di spesa dettagliati e conservare tutti i documenti per eventuali controlli. Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai funzionari di altri paesi o ai rappresentanti di organizzazioni esterne e il rimborso dei costi connessi all’organizzazione dei seminari vengono effettuati direttamente dai servizi della Commissione o dai paesi, debitamente autorizzati. Le disposizioni antifrode (controlli, relazioni, ecc.) figurano in tutti i contratti di questo tipo.

Gli importi corrispondenti alle altre attività del programma sono soggetti, prima del pagamento, alla consueta procedura di verifica da parte dei servizi della Commissione, che tengono conto degli obblighi contrattuali e dei principi propri di una sana gestione finanziaria e generale. Le misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) figurano in tutti i contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari.

I servizi finanziari della Commissione svolgono visite di controllo negli Stati membri per garantire la conformità con le norme finanziarie applicabili alla gestione del programma.

6. DETTAGLI SULLE RISORSE

6.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

6.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Le attività legislative e procedurali saranno svolte dalle unità competenti della direzione Politica doganale all’interno della DG Fiscalità e unione doganale. L’aumento dell'organico è necessario per la stesura dei testi giuridici relativi alle disposizioni di attuazione del codice doganale e dei documenti di lavoro per i comitati e i gruppi di lavoro. Gli esperti procedurali dovranno inoltre elaborare le specifiche funzionali necessarie per sviluppare o modificare i nuovi sistemi informatici a seguito dei cambiamenti giuridici (oltre a quanto previsto nella proposta sulla dogana elettronica).

L’unità Tecnologia dell’informazione della DG Fiscalità e unione doganale sarà progressivamente potenziata per introdurre le nuove funzioni necessarie, tra cui lo sdoganamento centrale. I cambiamenti proposti richiederanno altresì delle attività di formazione, informazione e comunicazione destinate agli operatori del settore e al grande pubblico. La Commissione dovrà inoltre assicurare la coesione e la compatibilità delle azioni con le iniziative in materia di eGovernment e eEurope, nonché con le misure prese dalle istituzioni internazionali per migliorare l’interoperabilità tra sistemi, messaggi e dati in genere. Sarà compito del personale instaurare una cooperazione con gli altri settori (agricoltura, polizia di frontiera, pubblica sanità, ecc.), le cui competenze sono spesso ripartite fra diversi livelli (UE, nazionale e regionale), affinché l’uso delle dichiarazioni elettroniche sia possibile per tutte le categorie di prodotti.

I posti supplementari necessari sono ripartiti come segue:

2006 | 2007 | 2008 |

A* | 1 | 1 | 0 |

B* /C* | 1 | 1 | 0 |

END | 1 | 1 | 1 |

Esperti | 0 | 3 | 0 |

6.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

x Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare: i 4 posti attualmente assegnati a questa attività continueranno a essere utilizzati a tale scopo

x Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per il 2006: 2 posti

x Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB: 2 posti

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

6.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (14 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Anno 2011 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros | 0 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 1,455 | 2,910 |

- extra muros | - | - | - | - | - | - |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 1,455 | 2,910 |

6.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Anno 2011 e segg. | TOTALE |

Funzionari e agenti temporanei (14 01 01) | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 2,592 | 6,048 |

Personale finanziato con l’art. 14 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,128 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,576 | 1,280 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,992 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 3,168 | 7,328 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 6.2.1

108.000 EUR all’anno per funzionario/agente temporaneo

Calcolo – Personale finanziato con l’art. 14 01 02 Richiamarsi all'occorrenza al punto 6.2.1 64.000 EUR all’anno per posto finanziato con l’art. 14 01 02 |

Calcolo – Personale finanziato con l’art. 14 01 04/05

Richiamarsi all'occorrenza al punto 6.2.1

161.700 EUR all’anno per posto finanziato con l’art. 14 01 04/05 e con l’art. 14 01 02 01

6.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

14 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

14 01 02 11 03 – Comitati[29] | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

14 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

14 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (14 01 02 11) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,280 |

3 Altre spese di natura amministrativa(14 01 02 01) | 0,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,485 |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,525 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,120 | 0,765 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

1.000 EUR a missione

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] Parere del Parlamento europeo del […], posizione comune del Consiglio del […] e posizione del Parlamento europeo del […]

[4] COM (2004) 544 def. del 9.8.2004.

[5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 117 del 4.5.2005, pag.13).

[6] GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21.

[7] COM (2003) 452 def. del 24.7.2003.

[8] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag.30).

[9] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1.5.2004, pag.35).

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[11] GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[12] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.1).

[13] GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1.

[14] GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.

[15] GU L 124 dell’8. 6.1971, pag. 1.

[16] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[17] GU L 118 del 25. 5.1995, pag.10.

[18] GU L 102 del 17.5.1999, pag. 11.

[19] Stanziamenti dissociati

[20] Stanziamenti non dissociati

[21] Spesa che non rientra nel capitolo 14 01 04 del titolo xx.

[22] Spesa che rientra nell’articolo 14 01 04 del titolo 14.

[23] La linea corrispondente alle spese amministrative prevede l’eventuale subappalto delle attività nell’ambito del programma. I dati di bilancio saranno disponibili soltanto dopo il completamento, nel 2006, di uno studio di fattibilità.

[24] Spesa che rientra nel capitolo 14 01, ma non negli articoli 14 01 04 o 14 01 05.

[25] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[26] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[27] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[28] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[29] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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