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Document 52005PC0502
Proposal for a Council Regulation concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the European Community and the Federated States of Micronesia on fishing in the Federated States of Micronesia
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia
/* COM/2005/0502 def. - CNS 2005/0206 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia /* COM/2005/0502 def. - CNS 2005/0206 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 17.10.2005 COM(2005) 502 definitivo 2005/0206 (CNS) . Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia . (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L’accesso delle tonniere della CE alle zone di pesca del Pacifico centro-occidentale costituisce un’opportunità essenziale per lo sviluppo a lungo termine dell’industria tonniera comunitaria. Il Pacifico occidentale, che totalizza il 50% delle catture mondiali di tonno, rappresenta infatti la più ricca zona di pesca tonniera a livello mondiale. Studi scientifici hanno dimostrato che lo stato degli stock è attualmente soddisfacente e che lo sfruttamento di alcune specie non ha ancora raggiunto il livello massimo di sicurezza. Nel giugno 2001 il Consiglio dei ministri ha dato mandato alla Commissione di negoziare accordi bilaterali sulla pesca del tonno con i paesi ACP del Pacifico centro-occidentale, al fine di istituire una rete di accordi sulla pesca del tonno per la flotta tonniera della CE nella regione del Pacifico. Nel luglio 2002 la Commissione ha negoziato e concluso un primo accordo nella regione con la Repubblica di Kiribati, entrato in vigore nel settembre 2003. Un secondo accordo con le Isole Salomone, siglato nel gennaio 2004, dovrebbe entrare in vigore nel primo semestre del 2006. Sono stati inoltre avviati colloqui esplorativi i seguenti Stati costieri: Stati federati di Micronesia, Papua Nuova Guinea e Isole Cook. I negoziati con gli Stati federati di Micronesia (FSM) hanno avuto luogo tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004. Il testo dell’accordo di partenariato CE/FSM in materia di pesca è stato siglato a Pohnpei (FSM) il 13 maggio 2004. Esso stabilisce le condizioni di accesso delle tonniere comunitarie alle acque degli FSM e definisce un quadro per i contributi comunitari a favore dell’attuazione di una politica sostenibile in materia di pesca da parte degli FSM. L’accordo entrerà in vigore non appena le parti si saranno reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione. Un protocollo e un allegato tecnico costituiscono parte integrante dell’accordo. L’accordo tra la CE e gli FSM ha adottato l’approccio di partenariato proposto dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio e approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni del luglio 2004. Il protocollo dell’accordo di partenariato in materia di pesca, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria, è stato concluso per un periodo iniziale di tre anni. Il protocollo stabilisce inoltre che le possibilità di pesca concesse dagli FSM alle navi della CE devono essere compatibili con le decisioni di gestione adottate a livello regionale dai paesi del Pacifico centro-occidentale nell’ambito dell’Accordo di Palau per la gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale (Palau Arrangement for the Management of the Western Pacific Purse Seine Fishery). Lo sforzo di pesca esercitato dalla Comunità nella zona economica esclusiva degli FSM dovrà tener conto dei risultati di adeguate valutazioni degli stock di tonno basate su criteri scientifici, e segnatamente delle indagini scientifiche condotte su base annuale dal Segretariato della Comunità del Pacifico (SPC). Alla CE vengono concesse possibilità di pesca per sei pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie. A partire dal secondo anno le possibilità di pesca possono essere aumentate su richiesta della Comunità e in funzione delle decisioni di gestione adottate dalle parti dell’Accordo di Palau e/o da altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Le possibilità di pesca possono altresì essere ridotte, sulla base di opportuni pareri scientifici, su richiesta degli organismi di gestione e delle istituzioni competenti. La contropartita finanziaria globale è stata fissata a 559 000 EUR all’anno. A partire del secondo anno la contropartita finanziaria può essere aumentata di 65 000 EUR all’anno per ogni nuova licenza concessa a pescherecci con reti a circuizione. Gli FSM hanno deciso di destinare il 18% della contropartita finanziaria annuale allo sviluppo e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca, ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle acque soggette alla loro giurisdizione. Tale dotazione sarà gestita in funzione degli obiettivi concordati tra la CE e gli FSM. In materia di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca, l’allegato del protocollo dispone che le navi della CE sono tenute al pieno rispetto di tutte le disposizioni regionali (compreso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite - VMS) stabilite di concerto e con la supervisione della Forum Fishery Agency (FFA). Il canone a carico degli armatori comunitari ammonta a 15 000 EUR per peschereccio con reti a circuizione e a 4 200 EUR per peschereccio con palangari. Gli armatori comunitari sono inoltre tenuti ad ingaggiare almeno un marinaio locale per peschereccio e a contribuire al programma nazionale di osservazione. Il nuovo accordo risulta valido sotto il profilo economico e di importanza strategica per lo sviluppo della pesca industriale comunitaria del tonno nel Pacifico centro-occidentale. Esso contribuirà a promuovere uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse, nel reciproco interesse della Comunità e degli FSM. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione di questo nuovo accordo di partenariato in materia di pesca. 2005/0206 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: 1. La Comunità e gli Stati federati di Micronesia (FSM) hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati federati di Micronesia in materia di pesca. 2. L’accordo prevede una cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati. 3. È opportuno approvare detto accordo. 4. Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. 5. Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca degli Stati federati di Micronesia in conformità del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione[3], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (in appresso “l’accordo”). Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: - | Tonniere congelatrici con reti a circuizione: | Spagna: Francia: | 75% delle possibilità di pesca disponibili 25% delle possibilità di pesca disponibili | - | Pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: Portogallo: | 8 unità 4 unità | Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente COMUNITÀ EUROPEA / STATI FEDERATI DI MICRONESIA ACCORDO DI PARTENARIATO IN MATERIA DI PESCA ACCORDO ACCORDO DI PARTENARIATO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA EGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA SULLA PESCANEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso “la Comunità”, e il governo degli Stati federati di Micronesia, in appresso “FSM”, in appresso denominati collettivamente “le parti”, CONSIDERANDO le intense e cordiali relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e gli FSM, in particolare nell’ambito delle convenzioni di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni, CONSIDERANDO la volontà degli FSM di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più intensa cooperazione e il desiderio dei pescherecci della Comunità di avere accesso alla ZEE degli FSM, RAMMENTANDO che in materia di conservazione, gestione e sfruttamento razionale degli stock ittici altamente migratori gli FSM esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste, TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell’Accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995, PERSUASE che l’esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche, debba avvenire nel rispetto dei principi e delle prassi del diritto internazionale e tenendo nella debita considerazione le prassi adottate a livello regionale, DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente, DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca negli FSM e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo, DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella ZEE degli FSM e per il sostegno della Comunità alla promozione di una pesca responsabile in tale ZEE, RISOLUTE a conseguire una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, attraverso la promozione di investimenti diretti nel settore della pesca e segnatamente la creazione di società miste tra imprese delle due parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano a) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini della promozione di una pesca responsabile nella ZEE degli FSM, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse e contribuire allo sviluppo del settore della pesca negli FSM; b) le condizioni per l’accesso dei pescherecci della Comunità alla ZEE degli FSM; c) le disposizioni che disciplinano il controllo delle attività di pesca nella ZEE degli FSM al fine di garantire l’osservanza delle suddette norme e condizioni; d) le misure applicabili ai fini della conservazione e della corretta gestione degli stock ittici; e) la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); f) la promozione della cooperazione tra operatori economici, segnatamente mediante associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) “autorità degli FSM”: la National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) degli FSM; b) “autorità della Comunità”: la Commissione europea; c) “zona economica esclusiva degli FSM”: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli FSM in materia di pesca, definite dai titoli 18 e 24 del codice degli FSM; d) “peschereccio comunitario”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità; e) “società mista”: una società commerciale creata negli FSM da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate; f) “commissione mista”: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e degli FSM, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo; g) “pesca”: i. la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce; ii. il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce; iii. l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce; iv. l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l’attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari; v. ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte ai punti da i) a iv); vi. l’impiego di qualsiasi altro aeromobile o imbarcazione per le attività descritte ai punti da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione; h) “peschereccio”: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in questo tipo di operazioni; i) “operatore”: la persona incaricata o responsabile del funzionamento di un peschereccio, o che dirige o controlla un peschereccio, compreso l’armatore, il noleggiatore o il comandante; j) “trasbordo”: lo scarico, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in un porto designato. Articolo 3 Principi e obiettivi relativi all ’attuazione del presente accordo 1. Le parti si impegnano con il presente accordo a promuovere una pesca responsabile nella ZEE degli FSM, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca. 2. Le parti cooperano per assistere gli FSM nella definizione e nell’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nella ZEE degli FSM e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano ad informarsi e a consultarsi reciprocamente in merito ad eventuali cambiamenti intervenuti nella politica settoriale della pesca. 3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo. 4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale. 5. L’ingaggio di marinai degli FSM a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Articolo 4 Cooperazione scientifica 1. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e gli FSM si scambiano informazioni sullo stato attuale delle risorse nella ZEE degli FSM; ove del caso, si terranno riunioni scientifiche congiunte al fine di formulare raccomandazioni alla commissione mista di cui all’articolo 9, lettera b). 2. Le parti si consultano reciprocamente, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico centro-occidentale e cooperare alla ricerca scientifica nel settore considerato. Articolo 5 Accesso delle navi comunitarie alla ZEE degli FSM 1. Gli FSM si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella propria ZEE in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato. 2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti vigenti negli FSM. Le eventuali modifiche di dette leggi e regolamenti sono notificate dagli FSM alla Commissione quanto prima possibile e divengono applicabili trascorsi tre mesi dalla notifica. 3. Gli FSM sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità si conformano a tali disposizioni. Le misure adottate dalle autorità degli FSM per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, degli FSM e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca. 4. La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca praticate nella ZEE degli FSM. Articolo 6 Licenze 1. La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo. Articolo 7 Contropartita finanziaria 1. La Comunità concede agli FSM una contropartita finanziaria unica in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati, fatti salvi i finanziamenti di cui gli FSM beneficiano nel quadro dell’Accordo di Cotonou. Tale contropartita unica è calcolata sulla base dei seguenti due elementi, fra loro correlati: a) l’accesso delle navi della Comunità alla ZEE degli FSM e b) il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE degli FSM. 2. La quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nel quadro della politica settoriale della pesca negli FSM sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione. 3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del relativo protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i seguenti motivi: a) gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella ZEE degli FSM in conformità dell’articolo 14 dell’accordo; b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in conformità dell’articolo 4 del protocollo; c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in conformità degli articoli 1 e 4 del protocollo; d) la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione di un politica settoriale della pesca negli FSM in conformità dell’articolo 5 del protocollo, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti; e) la risoluzione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12; f) la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13. Articolo 8 Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile 1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo. 2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca. 3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. 4. Le parti incoraggiano gli investimenti diretti, e segnatamente la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste negli FSM e il trasferimento di navi comunitarie verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione degli FSM e della Comunità. Articolo 9 Commissione mista 1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni: a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’attuazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione; b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca e in particolare le misure atte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche; c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione dell’accordo; d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria. Le consultazioni sono condotte sulla base dei principi stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 del protocollo; e) qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo. 2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nella Comunità e negli FSM, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Articolo 10 Area geografica di applicazione dell ’accordo 1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro al territorio degli FSM. Articolo 11 Durata 1. Il presente accordo si applica per un periodo di nove anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12. Articolo 12 Denuncia 1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. 3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti. 4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. 5. Prima dello scadere del periodo di validità di ogni protocollo del presente accordo, le parti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo e all’allegato. Articolo 13 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. L’attuazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’attuazione delle disposizioni dell’accordo, del protocollo o dell’allegato. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte. 2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 14 Sospensione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore 1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella ZEE degli FSM, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione. 2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. Il pagamento è effettuato entro un termine di due mesi previa conferma di entrambe le parti. 3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 6 dell’accordo e dell’articolo 1 del protocollo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Articolo 15 Protocollo e allegato 1. Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo. Articolo 16 Entrata in vigore 1. Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione. 2. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005. PROTOCOLLO Che fissa le possibilità di pesca e i pagamenti previsti dall ’ACCORDO DI PARTENARIATO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA SULLA PESCA NEGLI Stati federati di Micronesia Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. A norma dell’articolo 6 dell’accordo, gli FSM concedono licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità in conformità del titolo 24 del codice degli FSM ed entro i limiti fissati dall’Accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale, in appresso denominato “l’Accordo di Palau”. 2. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue: sono concesse licenze annuali che autorizzano a pescare simultaneamente nella ZEE degli FSM a sei pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari. 3. A decorrere dal secondo anno di applicazione del protocollo e fatti salvi l’articolo 9, lettera d), dell’accordo e l’articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità. Tale aumento sarà concesso unicamente se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall’Accordo di Palau e dei risultati di un’adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks) pubblicata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7 del presente protocollo. Articolo 2 Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento 1. La contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 559 000 EUR all’anno. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell’accordo. 3. Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi della Comunità nella ZEE degli FSM supera le 8 600 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia l’importo complessivo a carico della Comunità non può superare il triplo dell’importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1. 4. Per ogni licenza supplementare per pescherecci con reti a circuizione concessa dagli FSM a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo versata dalla Comunità è aumentata di 65 000 EUR all’anno. 5. Il pagamento è effettuato entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi. 6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità degli FSM. 7. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato sul conto seguente: General Fund Account of the Federated States of Micronesia - Bank of FSM , filiale di Pohnpei. La contropartita finanziaria annuale dovuta dalla Comunità a fronte della concessione di licenze annuali supplementari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 4, è versata sullo stesso conto. Le coordinate bancarie sono comunicate dalla National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) alla Commissione europea prima dell’entrata in vigore. 8. A prova dell’avvenuto pagamento sono inviate alla NORMA copie dei pagamenti o dei trasferimenti elettronici. Articolo 3 Cooperazione per una pesca responsabile 1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE degli FSM, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona. 2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e gli FSM sorvegliano lo stato e la sostenibilità delle risorse nella ZEE degli FSM. 3. Sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’Accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico, le parti si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e adottano di intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche. Articolo 4 Revisione delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’Accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di pesca degli FSM. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. 2. Per converso, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, o qualora un siffatto provvedimento debba essere adottato a seguito di una decisione delle parti dell’Accordo di Palau, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis 3. Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria. Articolo 5 Sostegno allo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque degli FSM 1. Gli FSM definiscono e attuano una politica settoriale della pesca volta a promuovere l’esercizio di una pesca responsabile. Il diciotto percento (18%) della contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinato al conseguimento di tale obiettivo. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale. 2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e gli FSM concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare: a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1; b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dagli FSM nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate; c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti. 3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell’ambito della commissione mista. 4. Gli FSM decidono ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria unica prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo gli FSM notificano alla Commissione europea lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo. 5. La quota del diciotto percento (18%) della contropartita finanziaria unica di cui al paragrafo 1 è controllata dalla NORMA. 6. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea può chiedere una riduzione della quota della contropartita finanziaria unica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma. Articolo 6 Controversie - Sospensione dell’attuazione del protocollo 1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’attuazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria. 2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’attuazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole. 3. Ai fini della sospensione dell’attuazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. 4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il presente protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 7 Sospensione dell’attuazione del presente protocollo per mancato pagamento 1. Fatto salvo l’articolo 9 dell’accordo, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2 del presente protocollo, l’attuazione del protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni: a) la NORMA notifica il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. b) In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità degli FSM possono sospendere l’attuazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea. c) L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento. Articolo 8 Disposizioni legislative e regolamentari nazionali 1. Le attività delle navi operanti nel quadro del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili negli FSM. Articolo 9 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo. ALLEGATO Condizioni per l ’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA CAPO I Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Sezione 1 Rilascio delle licenze 1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona economica esclusiva degli Stati federati di Micronesia (ZEE degli FSM) soltanto le navi che ne hanno diritto. 2. Affinché una nave sia autorizzata, l’armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca negli Stati federati di Micronesia (FSM) nell’ambito dell’accordo. La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro nazionale e nel registro del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (sistema VSM). 3. Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente negli FSM. La domanda di licenza reca il nome, l’indirizzo e i numeri di contatto di tale rappresentante. 4. La Commissione europea presenta al direttore esecutivo della National Oceanic Resource Management Authority (in appresso “il direttore esecutivo”), tramite la delegazione della Commissione europea competente per gli FSM (in appresso “la delegazione”), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo. Tale domanda è presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di validità richiesto. 5. Le domande sono presentate al direttore esecutivo su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1a (se la domanda di licenza è presentata per la prima volta) o nell’appendice 1b (se si tratta di una richiesta di rinnovo). 6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti: a) il pagamento o una prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza; b) una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in TSL o GT; c) una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e autenticata ed avere un formato minimo di 15x10 cm. d) qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo. e) un certificato di iscrizione al registro regionale e al registro regionale del sistema VSM; f) una copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valevole per l’intera durata della licenza; g) il pagamento o la prova del pagamento di una tassa di domanda di 250 EUR per nave; h) un contributo di 500 EUR a favore del programma di osservazione. 7. Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo. 8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi. 9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal direttore esecutivo agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al punto 6. 10. Se gli uffici della delegazione sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione. 11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. 12. Su richiesta della Comunità e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Nel determinare il volume delle catture delle navi comunitarie, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico della Comunità in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi. 13. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al direttore esecutivo tramite la delegazione. 14. La durata di validità della nuova licenza decorre dalla data del suo rilascio da parte del direttore esecutivo. Il rilascio della nuova licenza è notificato alla delegazione negli Stati federati di Micronesia. 15. La licenza deve essere tenuta a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo IX, punto 1, del presente allegato. In attesa del ricevimento, da parte della nave, della licenza originale e per un periodo di tempo ragionevole (non superiore a 45 giorni) dal rilascio della medesima, un facsimile della licenza originale in corso di validità, o un altro documento approvato dal direttore esecutivo, costituirà una prova sufficiente dell’esistenza di una licenza valida ai fini della sorveglianza, del controllo e dell’esecuzione del presente accordo. Sezione 2 Condizioni di licenza - Canoni e anticipi 1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Il rinnovo delle licenze è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo. 2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE degli FSM. 3. Le licenze sono rilasciate previo versamento dei seguenti importi forfettari sul conto indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo: a) 15 000 euro per peschereccio con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 428 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno; b) 4 200 euro per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all’anno; 4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture nella Comunità, quali l’Institut de Recherche pour le Development (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l’Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR), e dal Segretariato della comunità del Pacifico (SPC). Sulla base delle dichiarazioni di cattura così convalidate la Commissione effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per ogni periodo di validità delle licenze, applicando un canone di 35 EUR per tonnellata pescata. 5. Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione è trasmesso al direttore esecutivo per verifica e approvazione. La National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) può contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, può chiedere la convocazione della commissione mista. In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dagli FSM. 6. Il computo definitivo dei canoni è notificato contemporaneamente e senza indugio al direttore esecutivo, alla delegazione, all’SPC e agli armatori, per il tramite delle loro amministrazioni nazionali. 7. Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare gli eventuali pagamenti supplementari alle autorità degli FSM sul conto indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo. 8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. CAPO II Zone e attività di pesca 1. Le navi di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli FSM, ad esclusione delle acque territoriali e dei banchi designati indicati sulle seguenti carte nautiche: DMAHTC n. 81019 (2a ed. marzo 1945; modificata il 17/7/72, rettificata da NM 3/78 del 21 giugno 1978, DMAHTC n. 81023 (3a ed. del 7 agosto 1976) e DMAHATC n. 81002 (4a ed. del 26 gennaio 1980 rettificata da NM 4/48). Le modifiche eventualmente apportate alle suddette zone di divieto sono trasmesse dal direttore esecutivo alla Commissione almeno due mesi prima della loro applicazione. 2. L’esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di due miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce collocati dal governo degli FSM o da qualsiasi altro cittadino o entità, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate, nonché entro un raggio di un miglio nautico dalle scogliere sommerse raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1. 3. È autorizzata unicamente la pesca di tonnidi e specie affini da parte di navi con reti a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse dai tonnidi devono essere notificate alla NORMA. 4. Nella ZEE degli FSM sono vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli. 5. Quando si trovano nelle acque interne di uno Stato, nel mare territoriale o entro un raggio di un miglio da scogliere sommerse, le navi della Comunità sono tenute a riporre tutti gli attrezza di pesca. 6. L’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità non deve interferire con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza. 7. Nell’esercizio delle loro attività, le navi della Comunità e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci. 8. In nessun caso le navi della Comunità operanti nella ZEE degli FSM effettuano trasbordi in mare delle catture da essere praticate. CAPO III Regime di dichiarazione delle catture 1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue: a) il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla ZEE degli FSM, oppure b) il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE degli FSM e un trasbordo, oppure c) il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE degli FSM e uno sbarco in un porto degli FSM. 2. Tutte le navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque degli FSM nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al direttore esecutivo secondo le modalità in appresso specificate. a) Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al direttore esecutivo, con copia alla delegazione, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalla ZEE degli FSM. Ciascuno dei due destinatari trasmette senza indugio alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario. b) Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità della licenza ai sensi del punto 2, lettera a), sono trasmessi al direttore esecutivo entro quarantacinque (45) giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea. c) Le navi della Comunità dichiarano le rispettive catture servendosi dei corrispondenti formulari di dichiarazione delle catture riportati nell’appendice 2a e 2b, a seconda dei casi. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque degli FSM esse sono tenute a compilare il formulario di dichiarazione delle catture inserendovi la dicitura “fuori ZEE Stati federati di Micronesia”. d) Le navi della Comunità indicano nel formulario di dichiarazione delle catture la data, l’ora e la posizione della nave per ciascuna cala effettuata, nonché tutte le informazioni riguardanti le catture relative ad ogni cala. Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere riportata nel formulario di dichiarazione delle catture relativo al giorno considerato. Per i giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca occorre indicare nel formulario di dichiarazione delle catture, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate operazioni. e) Le navi della Comunità tengono a disposizione immediata le dichiarazioni di cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al controllo o da altri soggetti ed entità autorizzati dalla NORMA. f) Per le catture accidentali di specie diverse dai tonnidi, le navi della Comunità dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del formulario di dichiarazione delle catture sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare. g) I formulari di dichiarazione delle catture sono compilati giornalmente in modo leggibile e firmati dal comandante della nave. 3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo gli FSM si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente negli FSM. La Commissione europea è informata di tali provvedimenti. CAPO IV Imbarco di marinai 1. Ciascuna nave della Comunità operante nell’ambito dell’accordo si impegna a ingaggiare almeno un (1) cittadino degli FSM tra i membri del proprio equipaggio. Le condizioni di lavoro dei cittadini degli FSM devono conformarsi alle norme settoriali vigenti negli FSM. 2. Qualora una nave della Comunità non possa ingaggiare un (1) cittadino degli FSM tra i membri del proprio equipaggio per ragioni diverse da quelle previste al successivo punto 8, l’armatore è tenuto a versare un importo forfettario equivalente ai salari di due membri dell’equipaggio per la durata della campagna di pesca nella ZEE degli FSM. Tale importo, da destinare alla formazione di marinai/pescatori negli FSM, deve essere versato sul conto indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo. 3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal direttore esecutivo. 4. L’armatore o un suo rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marinai degli FSM imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. 5. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 6. I contratti di lavoro dei marinai degli FSM, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il direttore esecutivo. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. 7. Il salario dei marinai degli FSM è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il direttore esecutivo. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai degli FSM non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi degli FSM e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 8. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. Il pagamento è notificato senza indugio al direttore esecutivo. CAPO V Specifiche tecniche 1. Le navi della Comunità sono tenute a rispettare le misure adottate dagli FSM e dalle parti dell’Accordo di Palau per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. CAPO VI osservatori 1. All’atto della presentazione di una domanda di licenza ogni nave comunitaria interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 1, punto 6, lettera h), del presente allegato; tale contributo è versato sul conto indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo. 2. Le navi della Comunità autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli FSM nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla NORMA alle condizioni di seguito precisate. a) Il direttore esecutivo determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza, per ogni categoria di pesca, il numero o la percentuale di navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo. b) Il direttore esecutivo elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Esso provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Gli elenchi sono comunicati alla Commissione al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti. c) Il direttore esecutivo notifica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza o al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista dell’imbarco, l’intenzione di imbarcare un osservatore designato sulle loro navi; esso comunica quanto prima possibile il nome dell’osservatore designato. 3. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal direttore esecutivo, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal direttore esecutivo agli armatori all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per l’imbarco. 4. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti degli FSM previsti per l’imbarco degli osservatori. 5. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore degli FSM lascia la ZEE degli FSM, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 6. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 7. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati: a) osserva le attività di pesca delle navi; b) verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; c) procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici; d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; e) verifica i dati relativi alle catture effettuate nella ZEE degli FSM riportati nella dichiarazione di cattura; f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili; g) comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo. 8. Il comandante consente agli osservatori autorizzati degli FSM di imbarcarsi a bordo delle navi autorizzate operanti nella ZEE degli FSM; esso prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni: a) il comandante consente l’accesso a bordo dell’osservatore autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e di altro tipo e ne agevola l’operato; b) il comandante si adopera affinché l’osservatore autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie funzioni; c) l’osservatore deve avere accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce; d) l’osservatore può prelevare una numero ragionevole di campioni e deve avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione; e e) all’osservatore è consentito di raccogliere qualsiasi altra informazione riguardante l’attività di pesca nella ZEE. 9. Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore a) adotta le disposizioni necessarie affinché la sua presenza a bordo non interferisca con il normale funzionamento della nave; b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. 10. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività e lo firma alla presenza del comandante, che può aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Copie del rapporto sono consegnate al comandante della nave e alla delegazione al momento dello sbarco dell’osservatore. 11. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali. 12. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del governo degli FSM. CAPO VII IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE E ESECUZIONE 1. Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per la marcatura e l’identificazione dei pescherecci. 2. Il nome della nave è riportato chiaramente in caratteri latini sulla prua e sulla poppa della nave. 3. Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto degli FSM per ulteriori indagini. 4. Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo degli FSM preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all’esecuzione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2.182 kHz (HF) o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM). 5. Un operatore della nave provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO). CAPO VIII Comunicazione con le navi pattuglia degli Stati federati di Micronesia 1. La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione: Codice internazionale di segnalazione – Significato: L …………………………..Fermatevi immediatamente SQ3 ……………………….Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave QN ………………………..Portatevi a tribordo della nostra nave QN ………………………..Portatevi a babordo della nostra nave TD2 .……………………...Siete un peschereccio? C ………………………….Sì N ………………………….No QR ………………………...Non riusciamo ad accostare alla vostra nave QP ………………………...Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave CAPO IX CONTROLLO 1. La Commissione europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità degli FSM preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima. 2. Entrata e uscita dalla zona a) Le navi della Comunità notificano al direttore esecutivo, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare nella ZEE degli FSM; l’uscita da tale zona è notificata senza indugio al direttore esecutivo. Non appena entrate nella ZEE degli FSM, le navi ne informano il direttore esecutivo via fax o posta elettronica (servendosi del modello riportato nell’appendice 3) oppure via radio. b) Nel notificare l’uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo servendosi del modello riportato nell’appendice 3. Tali comunicazioni vengono effettuate preferibilmente via fax e, per le navi che ne sono sprovviste, mediante posta elettronica o via radio. c) Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza averne informato il direttore esecutivo è considerata come una nave sprovvista di licenza. d) Il numero di fax, di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della NORMA sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca. 3. Procedure di controllo a) All’interno della ZEE degli FSM, nelle acque territoriali e nelle acque interne di ogni Stato degli FSM, i comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nella ZEE degli FSM permettono in qualsiasi momento l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario degli FSM incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. b) I funzionari addetti al controllo devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui permessi rilasciati dalla NORMA o su altri documenti richiesti nell’ambito dell’accordo. c) Il comandante si conforma senza indugio a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l’imbarco in condizioni di sicurezza; esso agevola altresì l’ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca. d) Il comandante della nave e l’equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell’esecuzione dei loro compiti. e) La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. f) Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave. 4. Fermo dei pescherecci a) Il direttore esecutivo informa la delegazione, entro un termine di 48 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave della Comunità nella ZEE degli FSM. b) Alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. 5. Verbale di fermo a) L’ispettore procede alla compilazione di un verbale che è firmato dal comandante della nave. b) Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. c) Il comandante conduce la propria nave nel porto indicato dall’ispettore. In caso di infrazione lieve il direttore esecutivo può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca. 6. Riunione di concertazione in caso di fermo a) Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione e il direttore esecutivo, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. b) Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo. 7. Risoluzione del fermo a) Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro (4) giorni lavorativi dal fermo. b) In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente negli FSM. c) Qualora la controversia non possa essere definita mediante procedura transattiva e debba essere adito un organo giudiziario competente, l’armatore deposita sul conto indicato all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. d) La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dall’organo giudiziario competente. e) Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto: (1) una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure (2) una volta che la cauzione bancaria di cui al punto 7, lettera c), è stata depositata e accettata dall’organo giudiziario competente, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario. 8. Trasbordo a) Le navi della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque degli FSM effettuano tale operazione nei porti designati degli FSM. b) Gli armatori di tali navi comunicano le seguenti informazioni al direttore esecutivo, con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell’appendice 3 (4). c) Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla ZEE degli FSM. Le navi devono pertanto trasmettere al direttore esecutivo le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla ZEE degli FSM. d) Nella ZEE degli FSM è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente negli FSM. 9. Rifornimento Nel caso in cui effettuino un rifornimento di combustibile nel corso di una bordata negli FSM, le navi della Comunità notificano tale attività servendosi del modello riportato nell’appendice 3 (6). 10. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto degli FSM consentono agli ispettori degli FSM di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave. CAPO X SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE 1. Le navi della Comunità sono tenute a conformarsi al sistema regionale di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) attualmente applicabile nella ZEE degli FSM. Su ogni nave della Comunità deve essere installato un trasmettitore automatico di posizione (automatic location communicator – “ALC”); tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento. La nave e l’operatore si impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione o di riparazione. L’operatore e la nave si fanno carico dell’acquisto, della manutenzione e dei costi operativi del sistema ALC e cooperano pienamente con la NORMA nell’utilizzo di tale sistema. 2. Quanto disposto al punto 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi alternativi al VMS. CAPO XI Responsabilità ambientale 1. Le navi della Comunità riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale (marino) della laguna e degli atolli degli FSM; esse non riversano in mare sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine. 2. Le navi della Comunità non rigettano in porto pesci o catture accessorie, né li cedono a terze persone o entità senza previa autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente nello Stato interessato degli FSM e senza previo consenso scritto della NORMA. CAPO XII Responsabilità dell ’OPERATORE 1. L’operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell’equipaggio. 2. Ai fini della tutela degli FSM, dei loro Stati, cittadini e residenti, l’operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalla NORMA per tutte le zone soggette alla giurisdizione degli FSM, comprese le zone all’interno della laguna e gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse e la ZEE, in conformità del certificato di assicurazione previsto al capo I, sezione 1, punto 6, lettera f), del presente allegato. 3. Nel caso in cui una nave della Comunità sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nelle acque degli FSM (comprese le acque interne, il mare territoriale e la ZEE) che comporti danni di qualsivoglia natura all’ambiente, a persone o cose, la nave e l’operatore ne informano senza indugio la NORMA e il segretariato del Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture degli FSM. CAPO XIII DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI 1. La nave e i suoi operatori si conformano pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative, normative e regolamentari degli FSM e dei loro Stati, nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi di gestione della pesca di cui gli FSM sono parte contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle disposizioni legislative, normative e regolamentari degli FSM e dei loro Stati può dar luogo all’applicazione di ammende cospicue e di altre sanzioni civili e penali. APPENDICI 1. Formulari per la domanda di licenza a) Domanda di licenza di pesca e di registrazione b) Domanda di rinnovo di licenza 2. Formulari di dichiarazione delle catture a. Giornale di bordo per la pesca con reti a circuizione b. Giornale di bordo per la pesca con palangari 3. Dati relativi alle dichiarazioni DOMANDA DI REGISTRAZIONE E DI LICENZA Appendice 1a PER UN PESCHERECCIO STRANIERO National Oceanic Resource Management Authority | P.O. Box PS122 | Telefono: | (691) 320-2700/5181 | Palikir, Pohnpei FM 96941 | Fax: | (691) 320-2838 | Federated States of Micronesia | E-mail: | norma@mail.fm | ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: | La domanda DEVE essere firmata e datata dal richiedente, pena la sua validità. | Per indirizzo si intende l’indirizzo postale completo. | Contrassegnare chiaramente con X le caselle appropriate. | Utilizzare unità del sistema metrico; qualora si utilizzino altri sistemi, specificare l’unità. | Accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della fiancata della nave, nella quale siano visibili il nome e il numero di registrazione della nave. | Accludere una copia del Registro regionale della Forum Fisheries Agency (FFA) e dei certificati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM) | Qualora l’imbarcazione sia già stata registrata in precedenza, specificare: | Requisiti regionali: | Nome precedente della nave | Numero di registrazione FFA | Numero precedente di registrazione | Numero di registrazione FFA VMS | Indicativo internazionale di chiamata precedente | Tipo di ALC | Identificazione della nave: | Nome della nave | Tipo di nave (contrassegnare la casella corrispondente) | Peschereccio con reti a circuizione (singolo) | Nave per il trasporto di pesce/nave frigorifera | Battello di ricerca | Peschereccio con palangari | Nave rifornitrice di combustibile | Altro | Peschereccio con lenze e canne | Peschereccio con reti a circuizione (gruppo) | Specificare | Paese di registrazione | Numero del paese di registrazione | Indicativo internazionale di chiamata | Armatore: | Operatore/Noleggiatore: | Nome | Nome | Indirizzo | Indirizzo | Comandante: | Capopesca: | Nome | Nome | Indirizzo | Indirizzo | Base/basi operative: | Dati relativi alla licenza: | Selezionare la durata della licenza e specificare la data di entrata in vigore desiderata | Porto 1/Paese | 1 anno | _________________________ | Porto 2/Paese | 6 mesi | _________________________ | Porto 3/Paese | 3 mesi | _________________ | Bandiera/Stato della zona di pesca autorizzata | Altro (specificare) | _________________ | Specifiche delle navi: | Materiale dello scafo: | Acciaio ڤ | Legno ڤ | Vetroresina ڤ | Se di altro tipo, specificare | Anno di costruzione | Stazza lorda | Luogo di costruzione | Lunghezza fuori tutto | Numero dei membri dell’equipaggio | Potenza dei motori principali (precisare l’unità) | Capacità del serbatoio carburante (chilolitri) | Capacità frigorifera giornaliera (eventualmente, più di una): Metodo Capacità Temperatura (c) Tonnellate/giorno Salamoia (NaCl) BR ڤ ____________________________ ________________ Salamoia (CaCl) CB ڤ ____________________________ ________________ Aria (getto) BF ڤ ____________________________ ________________ Aria (serpentine) RC ڤ ____________________________ ________________ Se di altro tipo, specificare _______________ ____________________________ ________________ Capacità di stivaggi o (eventualmente, più di una): Metodo Capacità Temperatura (c) Metri cubi Ghiaccio IC ڤ ____________________________ ________________ Acqua di mare refrigerata RW ڤ ____________________________ ________________ Salamoia (NaCl) BR ڤ ____________________________ ________________ Salamoia (CaCl) CB ڤ ____________________________ ________________ Aria (serpentine) RC ڤ Se di altro tipo, specificare _______________ ____________________________ ________________ Completare, a seconda dei casi, i seguenti punti A, B, C o D A. Per i pescherecci con reti a circuizione: Numero di immatricolazione elicottero _________________________ Lunghezza rete (metri) ________________ Modello elicottero _________________________________________ Profondità rete (metri) ________________ Imbarcazioni ausiliarie: Nome 1 ___________________________________________ Tipo 1_________________________ Nome 2 ___________________________________________ Tipo 2_________________________ Nome 3 ___________________________________________ Tipo 3_________________________ B. Per i pescherecci con lenze e canne: Numero di canne meccanizzate (se non ve ne sono, indicare 0) __________ Stoccaggio delle esche (eventualmente, più di uno): Metodo di circolazione Capacità (apporre una x nella casella corrispondente) (Metri cubi) Naturale NN ڤ ____________________________ Circolazione CR ڤ ____________________________ Refrigerazione RC ڤ ____________________________ C. Per i pescherecci con palangari: Numero medio di nasse ___________________________________ Lunghezza trave principale in km ______________ Numero medio di ami per nassa ____________________________ Materiale del trave principale ______________________________ D. Per le navi ausiliarie : Attività (eventualmente, più di una) Nave frigorifera ڤ Imbarcazione da ricognizione ڤ Imbarcazione per l’ancoraggio ڤ Nave da rifornimento/nave principale ڤ Se di altro tipo, specificare ______________________________________________________________________________ Peschereccio/pescherecci principali ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Dichiaro che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. Sono a conoscenza dell’obbligo di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni e del fatto che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può compromettere l’iscrizione dell’imbarcazione nel registro regionale della FFA. La presente domanda è presentata in virtù del seguente accordo: Nome dell’accordo | Data di entrata in vigore dell’accordo | Richiedente: Indicare se si tratta dell’armatore, del noleggiatore o di un rappresentante autorizzato _________________________________ Nome del richiedente: | Telefono: | Indirizzo: | Fax: | E-mail: | Firma | Data | DOMANDA DI RINNOVO DI LICENZA Appendice 1b PER UN PESCHERECCIO STRANIERO National Oceanic Resource Management Authority | P.O. Box PS122 | Telefono: | (691) 320-2700/5181 | Palikir, Pohnpei FM 96941 | Fax: | (691) 320-2838 | Federated States of Micronesia | E-mail: | norma@mail.fm | ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: | Il presente formulario di domanda vale UNICAMENTE per le navi che chiedono il rinnovo della propria licenza di pesca in virtù del medesimo accordo di accesso per il quale è stata rilasciata la prima licenza (o sono state rilasciate le precedenti licenze). | La domanda DEVE essere firmata e datata dal richiedente, pena la sua validità. | Per indirizzo si intende l’indirizzo postale completo. | Contrassegnare chiaramente con X le caselle appropriate. | Requisiti regionali: | Numero di registrazione FFA | Numero di registrazione FFA VMS | Dati relativi alla nave: | Nome della nave | Numero della licenza precedente | Paese di registrazione (bandiera) | Numero di registrazione nello Stato di bandiera | Indicativo internazionale di chiamata | Tipo di imbarcazione (attrezzo): | Peschereccio con reti a circuizione (singolo) | Nave per il trasporto di pesce/nave frigorifera | Battello di ricerca | Peschereccio con palangari | Nave rifornitrice di combustibile | Altro (specificare) | ____________ | Peschereccio con lenze e canne | Peschereccio con reti a circuizione (gruppo) | Dati relativi alla licenza: | Selezionare la durata della licenza e specificare la data di entrata in vigore desiderata | 1 anno | 6 mesi | 3 mesi | Data di entrata in vigore della licenza | Chiedo che la National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) degli Stati federati di Micronesia rinnovi la licenza di pesca per il peschereccio summenzionato. Dichiaro che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. Sono a conoscenza dell’obbligo di notificare immediatamente qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni e del fatto che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può compromettere la validità della licenza di pesca e l’iscrizione dell’imbarcazione nel registro regionale della FFA. La presente domanda è presentata in virtù del seguente accordo: Nome dell’accordo | Data di entrata in vigore dell’accordo | Richiedente: Indicare se si tratta dell’armatore, del noleggiatore o di un rappresentante autorizzato _________________________________ Nome del richiedente: | Telefono: | Indirizzo: | Fax: | E-mail: | Firma | Data | Appendice 2a REV: SPC/FFA DEC 1996 GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE NELLA REGIONE DEL PACIFICO MERIDIONALE PAGINA _____DI _____ NOME DELLA NAVE | NUMERO/NUMERI DEL PERMESSO O DELLA LICENZA DI PESCA | ANNO | NOME DELLA SOCIETÀ DI PESCA | NUMERO DEL REGISTRO REGIONALE FFA | NOME DELL’AGENTE NEL PORTO DI SBARCO | PORTO DI PARTENZA | PORTO O DI SBARCO | PAESE DI REGISTRAZIONE | ALC (sistema di comun. autom. posiz.) APPROVATO DALLA FFA (SÌ/NO)? | . DATA E ORA DEVONO ESSERE INDICATE IN UTC/GMT . I PESI DEVONO ESSERE INDICATI IN TONNELLATE | DATA E ORA DI PARTENZA | DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO | NUMERO DI REGISTRO NEL PAESE DI REGISTRAZIONE | INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA | QUANTITATIVO DI PESCE A BORDO ALL’INIZIO DELLA BORDATA | QUANTITATIVO DI PESCE A BORDO DOPO LO SBARCO | MESE | GIORNO | CODICE ATTIVITÀ | 01:00 UTC O POSIZIONE CALA | CODICE ASSOC. BANCO | ORA INIZIO CALA | CATTURE TRATTENUTE A BORDO | RIGETTI | SBARCHI VERSO CONSERVIFICI, MAGAZZINI FRIGORIFERI, NAVI PER IL TRASPORTO O ALTRE NAVI | Appendice 2b REV: SPC/FFA DEC 1996 GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA CON PALANGARI NELLA REGIONE DEL PACIFICO MERIDIONALE PAGINA ______DI ______ NOME DELLA NAVE | NUMERO/NUMERI DEL PERMESSO O DELLA LICENZA DI PESCA | ANNO | NOME DELLA SOCIETÀ DI PESCA | NUMERO DEL REGISTRO REGIONALE FFA | NOME DELL’AGENTE NEL PORTO DI SBARCO | PORTO DI PARTENZA | DATA E ORA DI PARTENZA | PAESE DI REGISTRAZIONE | ALC (sistema di comun. autom. posiz.) APPROVATO DALLA FFA (SÌ/NO)? | . DATA E ORA DEVONO ESSERE INDICATE IN UTC/GMT . I PESI DEVONO ESSERE INDICATI IN CHILOGRAMMI | PORTO O DI SBARCO | DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO | NUMERO DI REGISTRO NEL PAESE DI REGISTRAZIONE | INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA | PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO | NUMERO DI AMI TRA GALLEGGIANTI | Appendice 3 Dati relativi alle dichiarazioni Comunicazione alla NORMA Fax: (691) 320-2383, Email: norma@mail.fm 1. Dichiarazione di entrata nella ZEE degli FSM 24 ore prima dell’entrata nella ZEE degli FSM: a) | Codice della comunicazione | ZENT | b) | Nome della nave | c) | Numero della licenza | d) | Data di entrata (gg.mm.aa) | e) | Ora di entrata (GMT); | f) | Punto di entrata | g) | Catture totali a bordo | i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(t) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | ALTRI | (OTH)____. ___(t) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(t) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(t) | SQUALO | (SHK)____.___(t) | ALTRI | (OTH)____.___(t) | Esempio: ZENT/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/SKJ: 200;YFT: 90; OTH: 50 | 2. Dichiarazione di uscita dalla ZEE degli FSM Immediatamente dopo aver lasciato la zona di pesca: a) | Codice della comunicazione | ZDEP | b) | Nome della nave | c) | Numero della licenza | d) | Data di uscita (gg.mm.aa) | e) | Ora di uscita (GMT) | f) | Punto di uscita | g) | Catture totali a bordo | i) per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(t) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | ALTRI | (OTH)____. ___(t) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero di catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(t) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(t) | SQUALO | (SHK)____.___(t) | h) | Totale delle catture effettuate nella ZEE degli FSM in peso o in numero (a seconda dei casi) per ogni specie (come “catture a bordo”) | i) | Giorni di pesca totali | Esempio: ZDEP/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/20-5-04/0635Z/1300N; 145E/SKJ: 300;YFT: 130; OTH: 80/FSMEEZ; SKJ: 100;YFT: 40;OTH: 30/10 | 3. Dichiarazione settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella ZEE degli FSM Ogni mercoledì a mezzogiorno, durante la permanenza nella zona di pesca, dopo la dichiarazione di entrata o l’ultima dichiarazione settimanale nella ZEE degli FSM: a) | Codice della comunicazione | WPCR | b) | Nome della nave | c) | Numero della licenza | d) | Data della dichiarazione settimanale di posizione (gg.mm.aa) | e) | Posizione al momento della WPCR | f) | Catture effettuate dall’ultima dichiarazione | i) per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(t) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | ALTRI | (OTH)____. ___(t) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(t) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(t) | SQUALO | (SHK)____.___ (t) | ALTRI | (OTH)____.___(t) | g) | Numero di giorni di pesca durante la settimana | Esempio: WPCR/COSMOC/F031-EUCPS-00000-01/12-5-04/0530N; 14819E/SKJ: 200;YFT: 90;OTH: 50/10 | 4. Uscita dal porto Immediatamente dopo aver lasciato il porto: a) | Codice della comunicazione | PDEP | b) | Nome della nave | c) | Numero della licenza | d) | Data di uscita (gg.mm.aa) | e) | Ora di uscita (GMT) | f) | Porto di partenza | g) | Catture totali a bordo | i) per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(t) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | ALTRI | (OTH)____. ___(t) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(t) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(t) | SQUALO | (SHK)____.___ (t) | ALTRI | (OTH)____.___ (t) | h) | Prossima destinazione | Pohnpei | Esempio: PDEP/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/23-5-04/0635Z/Pohnpei/SKJ:0; YFT:0; OTH:0 | 5. Rapporto di attività di rifornimento Immediatamente dopo l’approvvigionamento di combustibile da una nave rifornitrice provvista di licenza: a) | Codice della comunicazione | BUNK | b) | Nome della nave | COSMOS | c) | Numero della licenza | F031-EUCPS-0000-01 | d) | Data e ora di inizio dell’approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm | e) | Posizione all’inizio dell’approvvigionamento | f) | Quantitativo di combustibile ricevuto in chilolitri | g) | Data e ora di conclusione dell’approvvigionamento (GMT) | h) | Posizione al termine dell’approvvigionamento | i) | Nome della nave rifornitrice | KIM | Esempio: BUNK/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/160/10-5-04/1130N; 145E/KIM | 6. Rapporto di attività di trasbordo Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato degli FSM verso una nave da trasporto provvista di licenza: a) | Codice della comunicazione | PNOT | b) | Nome della nave | COSMOS | c) | Numero della licenza | F031-EUCPS-0000-01 | d) | Data di scarico (GG-MM-AA) | e) | Porto di scarico | f) | Catture trasbordate | i) per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie: | TONNETTO STRIATO | (SKJ)____. ___(t) | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | ALTRI | (OTH)____. ___(t) | ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie: | TONNO ALBACORA | (YFT)____. ___(t) | TONNO OBESO | (BET)____. ___(t) | TONNO BIANCO | (ALB)____. ___(t) | SQUALO | (SHK)____.___ (t) | ALTRI | (OTH)____.___ (t) | g) | Nome della nave da trasporto | KIN | h) | Destinazione delle catture | GIAPPONE | Esempio: PNOT/ COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/PAGO PAGO/SKJ: 200;YFT: 90; OTH: 50/KIN/JP | LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 1. NAME OF THE PROPOSAL: Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Partnership Agreement between the European Community and the Federated States of Micronesia on fishing in the Federated States of Micronesia (FSM). 2. ABM / ABB FRAMEWORK 11. Fisheries 1103. International Fisheries Agreements 3. BUDGET LINES 3.1 Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings: 110301: “International Fisheries Agreements” 11010404: “International Fisheries Agreements, administrative expenditure”. 3.2. Duration of the action and of the financial impact : The Agreement has been concluded for an initial period of 9 years. It shall be automatically renewable for additional period of three years unless it is denounced by one of the two Parties. The Protocol, which contains the provisions on fishing possibilities and the financial contribution, has been concluded for a period of 3 years starting from entry into force. 3.3 Budgetary characteristics ( add rows if necessary ): Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective | 11.0301 | Comp | Diff[4]/ | NO | NO | NO | No 4 | 11.010404 | Comp | Non-diff[5] | NO | NO | NO | No 4 | 4. SUMMARY OF RESOURCES 4.1 Financial Resources 4.1.1 Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) EUR million (to 3 decimal places) Expenditure type | Section no. | Min. Max. | Year n | n + 1 | N + 2 | n + 3 | n + 4 and later | Total | Operational expenditure[6] | Commitment Appropriations (CA)[7] | 8.1 | a | Min. Max. | 0.559 1.677 | 0.559 1.807 | 0.559 1.807 | -- | -- | 1.677 5.291 | Payment Appropriations (PA)7 | b | Min. Max. | 0.559 1.677 | 0.559 1.807 | 0.559 1.807 | -- | -- | 1.677 5.291 | Administrative expenditure within reference amount[8] | Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c | -- | -- | 0.040 | -- | -- | 0.040 | TOTAL REFERENCE AMOUNT | Commitment Appropriations | A+c | Min. Max | 0.559 1.677 | 0.559 1.807 | 0.599 1.847 | -- | -- | 1.717 5.331 | Payment Appropriations | B+c | Min. Max | 0.559 1.677 | 0.559 1.807 | 0.599 1.847 | -- | -- | 1.717 5.331 | Administrative expenditure not included in reference amount[9] | Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | 0.065 | 0.065 | 0.065 | -- | -- | 0.195 | Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -- | -- | 0.036 | Total indicative financial cost of intervention TOTAL CA including cost of Human Resources | A+c+d+e | Min. Max. | 0.636 1.754 | 0.636 1.884 | 0.676 1.924 | -- | -- | 1.948 5.562 | TOTAL PA including cost of Human Resources | B+c+d+e | Min. Max. | 0.636 1.754 | 0.636 1.884 | 0.676 1.924 | -- | -- | 1.948 5.562 | Co-financing details EUR million (to 3 decimal places) Co-financing body | Min. Max | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n +4 and later | Total | …………………… | f | TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f | 4.1.2 Compatibility with Financial Programming X Proposal is compatible with existing financial programming. ( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective. ( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[10] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective). 4.1.3 Financial impact on Revenue X Proposal has no financial implications on revenue ( Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex. EUR million (to one decimal place) Prior to action [Year n-1] | Situation following action | Total number of human resources | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information: 5.1. Need to be met in the short or long term The need of this new bilateral fishery Agreement lies in the necessity to allow Community vessels to obtain fishing rights for purse seine vessels and surface long-liners in the Federated States of Micronesia’s fishing zone, exclusively for tuna and tuna-like species. Further to the entry into force of the EC/Kiribati Fishery Agreement in September 2003, this new Agreement extends and consolidates the fishing possibilities of the EC industrial tuna fleet in Central West Pacific. The idea of a network of tuna Agreements is essential for the consolidation of a fishery that, for its own nature, depends on the seasonal migration of the stocks concerned. In this context, it must be indicated that, in parallel to the new Federates States of Micronesia Agreement, the Commission has concluded, still in the Pacific area, another tuna agreement with the Solomon Islands which is currently the object of a separate adoption procedure. As the presence of EC tuna vessels in the region is recent and relatively modest in number, the Agreements negotiated with the FSM will permit to consolidate the presence of the EC fleet in Central West Pacific and open serious perspectives for the development of the European tuna fishing industry in the Pacific, which is the most important tuna fishing zone in the world. The access of EC tuna vessels to the Central West Pacific, in the full respect of regional and multilateral provisions for the conservation and sound management of the local fishery resources, is a key element for the long-term preservation of the world leadership position of the EC tuna fishing industry. Furthermore, the financial contribution paid by the Community, in conjunction with the licence fees paid by ship-owners, constitutes an important source of revenues for the FSM Government. In addition, the Agreement is going to generate an economic impact on the FSM’s fishery sector, mainly through the implementation of the partnership approach, and, more generally, on the economic development of the country at large. 5.2 Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy Fisheries agreements were concluded by the Community following changes to the Law of the Sea in the seventies. Member States agreed, in a Council Resolution of 3 November 1976, to transfer their competence in this domain to the Community and therefore fisheries agreement fall completely under the Community exclusive competence. As stated in its Communication on the CFP reform[12] and in the Communication on Fisheries Partnerships Agreements, it essential that an improved policy concerning the fisheries agreements is established together with all partners, private and public, within the Community. This is a major step to reconfirm the commitment of the Community to contribute to the sustainable development of fishing activities at the international level. This position was endorsed in 2003 by the European Parliament and in 2004 by the Council of Ministers. The Community is therefore proposing to establish a new type of fisheries agreements (Fisheries Partnership Agreements) in order to strengthen co-operation and to ensure the implementation of a sustainable fisheries policy and a rational and responsible exploitation of the resources in the mutual interest of the Parties concerned. In order to allow the European long distant waters fishing fleet to consolidate its role the sustainable exploitation of global fishing stocks must be ensured. As far as the proposed fisheries partnership agreement with FSM is concerned, the Community considers that such an agreement is the only solution: - to promote sustainable fisheries activities and provide a binding framework for all concerned parties, i.e. the Community, its Member states, the European operators and the third country to attain this objective and, - to protect and develop European fishing activities within these waters and to enhance their political and socio-economic impact both in Europe and in the FSM Islands. Furthermore, in order to reinforce the notion of a binding framework for all concerned parties, the Agreement contains an “exclusivity clause” that does not allow EC fishing vessels to fish in FSM’s waters outside the Agreement’s legal framework. During the whole process of negotiation, the Commission took account of the situation in FSM and the agreement will be implemented by both parties taking duly account of the development and environmental objectives of FSM. 5.3 Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework The negotiation and conclusion of fishery agreements with third countries responds to the general objective to maintain and safeguard traditional fishing activities of the EC fleet, including long distance fishing, and to develop partnership relations in view of enhancing sustainable exploitation of fisheries resources outside Community waters, while taking account broader environmental, economic and social concerns. The objective of the EC/FSM Agreement is to guarantee the access of 6 purse seine vessels and 12 surface long-liners to the FSM fishing zone for fishing exclusively tuna and tuna-like species. In conjunction with this objective, the Agreement aims at enhancing responsible fishing and the sustainable exploitation of fisheries resources in FSM fishing zone. Expected catches for the entire fleet are estimated at 8600 tons of tuna per year. The relative financial contribution is fixed at 559.000 euros per year. However, in case of annual catches exceeding 8600 tons, the Community will pay 65 euros per ton for each additional ton. In any case, the overall Community payment cannot exceed 1.677.000 euros per year. 18% of the financial contribution (approximately 100.000 euros per year) will be allocated to enhancing responsible fishing in FSM waters (art. 5 of the Protocol) The following indicators will be used in the context of the ABM framework to monitor the implementation of the agreement: - rate of utilisation of the fishing possibilities; - catch data and commercial value of the agreement; - contribution to employment and value added in the EC; - contribution to Community market stabilization; - contribution towards overall poverty reduction in FSM, including contribution to employment and infrastructure development in FSM and support to the State budget; - number and type of concrete results expected through the use of the percentage of the financial contribution allocated to enhancing responsible fishing in FSM’s fishing zone (art. 5 of the Protocol); - number of Joint Committee meetings and of technical meetings; - number of missions. 5.4 Method of Implementation (indicative) Show below the method(s)[13] chosen for the implementation of the action. X Centralised Management X Directly by the Commission ٱ Indirectly by delegation to: ٱ Executive Agencies ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission ٱ Shared or decentralised management ٱ With Member states ٱ With Third countries ٱ Joint management with international organisations (please specify) Relevant comments: 6. MONITORING AND EVALUATION 6.1 Monitoring system Continuous monitoring by the Commission is foreseen for the Agreement. The Commission is solely responsible for implementing the Agreement and will do so through its officials posted both in Brussels and in its Delegation in Fiji (responsible also for FSM). The licence application by EC ship-owners is closely followed by the competent Commission’s services. Data on actual catches are regularly collected. The implementation of the partnership approach and the use of the share of the financial contribution allocated to it will be managed in the light of objectives identified by mutual agreement between the two parties and the annual and multi-annual programming to attain them. For such purposes, the EC and FSM shall agree, within the Joint Committee, on a multi-annual sectoral programme and detailed implementing rules including criteria and procedures for evaluating the results obtained each year. As a general rule, from the entry into force of the Agreement, the competent Commission services will collect the appropriate information allowing the verification and follow up of the indicators listed at the above point 5.3. 6.2 Evaluation 6.2.1 Ex-ante evaluation An ex-ante evaluation has been carried out between July and August 2004 with the assistance of an independent consortium of consultants. The full evaluation will be made available on the DG FISH web site. The main elements of the impact assessment have been studied on the basis of a number of possible scenarios[14] to determine the range of possible economic, social and environmental impacts. When considering the financial and economic impacts of the 3 different scenarios, summary ranges for the three scenarios are provided below: Summary ranges of scenario impacts (annual average) Item | Range | Total EC value-added (Euro) | 570,679 – 1,141,357 | Total FSM value-added/licence fees (Euro) | 152,708 – 305,415 | Total EC Employment (No.) | 21 – 42 | Total FSM employment (No.) | 1 – 1.9 | Fleet catches (tonnes) | 3,806 – 7,612 | Compensation (Euro) | 559,000 – 602,333 | Catch value (Euro) | 2.9 – 5.9 million | Compensation as % of catch value (%) | 10 – 19 | Cost advantage for the EC (ratio) | 1.02 – 1.89 | Net EC benefit (Euro) | 11,679 – 539,024 | EC cost of compensation per tonne of fish (Euro) | 79 – 147 | FSM net benefit (Euro) | 705,633 – 895,598 | After tax profits for fishers (Euro) | 81,143 – 162,285 | Profit to fishers as % of catch value (%) | 2.8 – 2.9 | Scenario 2, which assumes an uptake of the FPA by 4 longliners and an increasing number of purse seiners from 4 in year 1, to 6 in year 2, and to 8 in year 3, is on balance the most advantageous for the Community. It provides the greatest levels of EU employment, the most cost effective scenario from the perspective of the Community (with a cost advantage ratio of 1.9), the greatest absolute value of net Community benefits (Euro 539,024), and the lowest cost per tonne of fish caught (Euro 79), the highest total value-added for the Community (Euro 1,141,357), and compensation as a percentage of catch value is lowest at 10%. Scenario 2 also provides the greatest post-tax profits to Community fishers (Euro 162,285). On balance, scenario 2 is also the most advantageous for the FSM creating the greatest net benefits (Euro 895,598). All scenarios result in net benefits for FSM, and after-tax profits for Community fishers. All three scenarios indicate that value-added created in the EU is 3-4 times that created in FSM, and little employment is created in FSM. But, mitigating against that in terms of equity, is that under all scenarios net benefits to FSM are greater than those for the EC. Under all three scenarios, the purse seine fleet provides the major share of benefits to the Community, Community fishers and FSM. The longline fleet only provides benefits greater that the purse seine fleet with regards to downstream value-added and employment in the Community, due to swordfish catches being sold in the EU. Licence fees are 1.1% of catch value for longliners, and 4.7% of catch value for purse seiners. Importantly, under all three scenarios, longline profitability appears to be marginal, and this could precipitate either a switch to tuna longlining (not considered very likely due to there being little albacore in FSM), or a lack of interest by longliners in the FPA (considered more likely). In terms of social impacts, the FPA is expected to create few impacts in either FSM or the EC in terms of food security or human capital. Impacts on social capital will not be significant in the EU, but compensation paid by the EU could have an impact on social capital in FSM, if used to support improved policy and management of tuna resources. Such improvements would be associated with improved social capital, and given the significant national level of fishery dependency, would lead to improvements in the social welfare of the general population. Some local employment benefits are also expected from transhipment and servicing of EU vessels. Natural capital impacts under all scenarios are not significant, while financial capital in FSM will be enhanced by the financial compensation flowing into the national treasury and by small amounts of fees for transhipment and servicing, and potentially for EC fishers by increasing the flexibility of their fishing strategy. No significant impacts on physical capital are expected under any scenario. In terms of environmental impacts, no significant negative impacts are expected under any scenarios; the level of EU vessel activity for both purse seining and longlining is very small in comparison to regional vessel numbers totals, and it is these regional totals that are expected to have an impact on the status of both target and bycatch species, given that they are also regional in nature. However it should be noted that overall, the net change of the FPA in the waters of FSM depends largely on whether the FPA vessels represent a replacement for the existing fishing operations, or are in addition to existing operations in the region. 6.2.2 Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past) The proposed Agreement with FSM is the first one with this country and, consequently, experience from interim or ex post evaluation of this specific Agreement is not yet available. Even though a similar Agreement with the Republic of Kiribati entered into force in September 2003, it is too early to draw lessons from its implementation and experience. Nevertheless, historical statistical data on catches from other long distance fleets (mainly US, Japan, Korea and Taiwan) have been taken into account. All such data, confirmed by EC ship-owners and supported by specialised scientific bodies, indicate that, in terms of catches, FSM fishing zone offers one of the best fishing grounds in the region. The EC fishing effort in the FSM is compatible with all the regional provisions applicable for the conservation and management of tuna resources (FFA Minimum Terms and Conditions, Palau Arrangement for the Management of the Western Pacific Purse seine Fishery). In addition, as regards conservation measures, several scientific studies and institutions confirm that the status of tuna stocks, particularly for skipjack and yellowfin – the bulk of industrial tuna fishing in Central West Pacific -, is good therefore that an increase of the fishing effort is admissible. 6.2.3 Terms and frequency of future evaluation Before the Protocol is renewed the entire period which it covers will be evaluated (ex-post assessment), measuring indicators relating to results (catches, values of catches) and impact (number of jobs created and maintained, relation between the cost of the Protocol and the value of catches). The indicators listed under the above point 5.3 will be used to perform the ex post evaluation. 7. Anti-fraud measures Fishery Agreements are commercial agreements with a financial contribution paid in exchange for fishing rights in the waters of third countries. This contribution is complemented by the licence fees paid by the EC ship-owners authorised to fish in the framework of the Agreement. The way such a contribution is used depends exclusively on the responsibility of the third country, which has negotiated the agreement with the Community as a sovereign state. In most cases, a part of the financial contribution is used to finance activities for improving or supporting the fishery policy of the concerned country. In this case, the programming of the activities, their implementation and the information about the results on their implementation to be provided to the Commission remain within the exclusive competence of the third country. Nonetheless, the Commission invites the third country to establish a permanent political dialogue with its services in order to improve the management of the Agreement and strengthen the Community’s contribution to the management of fishing resources. In the context of the new Fishery Partnership Agreements (FPA) it is foreseen that the Commission and the third country fix, by mutual agreement, the goals to be attained through the use of a part of the financial contribution allocated to this end. At the same time, both Parties will establish an annual and multi-annual programming for the pursuit of those goals. In the event that the implementation of the programme does not correspond to the level of resources fixed by the Protocol to this end, the Commission could ask for a reduction of the percentage of the financial contribution used in the context of the agreed programme. In any case, every payment realised by the Commission in the context of the fishery Agreement is subject to the normal Commission’s budgetary rules and procedures. This fact allows, in particular, to identify the bank accounts of the third country where the amounts of the financial contribution are paid. When it is specifically established by the Protocol, the Commission analyses in a detailed manner the activities benefiting of a specific financial support (part of the financial contribution) both in respect of the agreed programme and in respect of the implementation results as reported by the specific report provided by the third country to the Commission. However, in respect of the principle of national sovereignty, the Commission cannot carry out (directly or indirectly), by its own initiative, a financial audit concerning the financial contribution paid to third countries. 8. DETAILS OF RESOURCES 8.1 Objectives of the proposal in terms of their financial cost Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) (Headings of Objectives, actions and outputs should be provided) | Type of output | Av. cost | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 and later | TOTAL | 8.2.2 Description of tasks deriving from the action ( Assist the negotiator in preparing and conducting the negotiations of the fisheries agreements: - Participate in negotiations with third countries to conclude fisheries agreements. - Prepare Draft Assessment Reports and Strategy notes for the Commissioner. - Present and defend the positions of the Commission in the external working group of the Council. - Participate in finding compromises with the Member States and reflect these in the final text of the Agreements. ( Monitoring of the agreements: - Day to day follow-up of the fisheries agreements. - Prepare and check the commitments and the payment orders of the financial compensations and of the targeted actions - Regular reporting of the implementation of the agreements. - Evaluation of the agreements - scientific and technical aspects ( Policy design: - Prepare draft Regulations and Decisions of the Council. Elaborate text of the agreements. - Launch and follow up the approval procedures. ( Technical assistance: - Prepare the Commission position in view of Joint Committees. ( Institutional Relations: - Represent the Commission before the Council, European Parliament and Member States in the context of the negotiation process. - Drafting of replies to written and oral Parliamentary questions … ( Inter-service co-ordination and consultation: - Liaise with other Directorates General in matters concerning the negotiations and the follow-up of the agreements. - Carry out and respond to inter-service consultations. ( Evaluation: - Participate in the various evaluation exercises (ex-ante, mid-term, ex-post) and impact assessments. - Analyse the attainment of objectives and quantified indicators. 8.2.3 Sources of human resources (statutory) (When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources) X Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended ( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n ( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure ( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment) ( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question 8.2.4 Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management) EUR million (to 3 decimal places) Budget line (11 01 04 04, Heading 4) | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL | Other technical and administrative assistance | - intra muros | - extra muros | 0.040 | 0.040 | Total Technical and administrative assistance | 0.040 | 0.040 | 8.2.5 Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount EUR million (to 3 decimal places) Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | Officials and temporary staff (XX 01 01) | Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) | Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | Calculation– Officials and Temporary agents Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 1A = € 108.000* 0.3 = € 32 400 1B = € 108.000* 0.15 = € 16 200 1C = € 108.000* 0.15 = € 16 200 Total: € 64 800 per year (EUR million: 0.065 per year) Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) | XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | XX 01 02 11 03 – Committees[20] | XX 01 02 11 04 – Studies & consultations | XX 01 02 11 05 - Information systems | 2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) | 3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.036 | Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount Appendix 1 EC/FSM FISHERY AGREEMENT Ex-ante Evaluation - Scenarios and relative assumptions Three scenarios are identified for analysis of their relative impacts, costs and benefits. The first scenario is based on a limited uptake of licenses, based on vessel numbers believed to be currently operating (August 2004) in the region under the Kiribati FPA i.e. 3 purse seiners and 2 long liners. The second scenario is based on an uptake of purse seine licences of 4 in year 1, 6 in year 2 and 8 in year 3 (as provided for in the protocol), but a limited uptake of 4 long-line licences, as greater uptake is not considered likely within the first three years of the FPA (based on interviews with long-line vessel owners and ORPAGU, September 2004). Finally, given the fact that targeted swordfish long-lining is even more unlikely to be profitable in FSM than in the Solomons, a third scenario is presented with purse seine numbers as per scenario 2, but with long-liners choosing not to utilize the FPA at all once/if they find that catches of swordfish are not sufficient to ensure profitability. Vessel owners have reported (interviews, September 2004) that they would consider switching to tuna long-lining for the albacore/yellowfin sashimi market, and that they already know that swordfish catches in more northern waters are not good. However, such a switch is not considered very likely given that a) there is little albacore in FSM, and b) vessel owners have also reported that they would be less interested in the FPA if they had to switch to tuna long-lining (September 2004). We therefore assume in scenario 3 that they would continue to target swordfish but in more southern waters. Details on each of the three scenarios, and the main assumptions, are provided below. All scenarios are based on the three-year period of the FPA, and in all scenarios, the vessel operator pays the licence fees. Also applicable to all scenarios are the following assumptions: 1. Purse seine dependency is estimated at 25% of total catches based on interviews with the industry (September 2004). Long line dependency in scenario 1 and 2 is estimated at 10% - less than the estimated figure of around 30% given by vessel owners (September 2004). Swordfish catches are likely to be low in FSM, and the only commercial targeting of swordfish that we have previously been aware of is south of the Fiji/Tonga zones in the cooler surface waters. In addition, informal discussions on this issue have been held with the former head of the SPC tuna programme, an individual who managed the industrial fisheries in FSM for 9 years, and other experts on long-lining in the region, who all report that swordfish fishing in FSM/Solomons is not viable (Pers. Comm. between Gillett et al, 2004). There is therefore a question-mark about whether in the more equatorial waters (Solomons/Kiribati/FSM), targeting swordfish would be economically feasible, especially given the relatively high costs of running EU vessels, compared to Asian ones. It should also be noted that an El Nino event could severely affect the dependencies of all EU vessels on different regions and the need to make uncharacteristic moves in fishing grounds. Given the sensitivity of the scenarios to dependency assumptions, the ex-post evaluation will need to critically evaluate actual dependency. At the present time we can only base our assumptions on industry reaction, overall catch rates in the region, and informed opinion - we are not in a position to provide firm quantification of the extent to which purse seine vessels may remain in the western or eastern Pacific, or move between the two, or the extent to which swordfish vessels will be able to fish in more northern waters. 2. Long-liners currently operating in Kiritbati are targeting swordfish and report that they are making money doing so[21]. Catch mix is reported to be 50% swordfish, 20% marlin, 20% shark species defined in the log book as “jaqueton, marrajo and quella”, 9% yellowfin, and 1% other (Industry interviews, September 2004). However they report they could switch to sashimi/albacore tuna if prices or catches of swordfish drop, but that this would decrease their interest in the FPA. FSM catches have historically not shown significant catches of swordfish or marlin, but the extent to which this is because there is little of these species there, and the what extent to which it is because you need different bait to catch swordfish and marlin (squid) compared to tuna, and need to fish at different levels, is not known. If viability of targeted swordfishing proves to be questionable then vessels may chose not to utilize the FPA, rather than switching to tuna (scenario 3). However, for the purpose of scenarios 1 and 2, catch mix (based on interviews (September 2004)) is taken as being the same as the total catch mix suggested above, not necessarily the catch mix likely in the FSM zone, as lower abundance of target species is assumed to lower the dependency/utilization of the FPA, rather than to result in a different species mix. 3. Purse seine catch mix in FSM is 90.5% skipjack, yellowfin 8.7%, bigeye 0.8%. The Western Pacific as a whole typically has an average species mix of around 15% yellowfin, 85% skipjack, with a small proportion of bigeye. Catch mix is therefore assumed as the mid-point between the current species mix and that for the Western Pacific as a whole, with 11.5% yellowfin, 1% bigeye and 87.5% skipjack. 4. For upstream EC value-added impacts, while it is possible that during the course of the three-year FPA one or two vessels may return to the EU, the frequency of such visits is likely to be very rare. However, some specialty foods and spare parts may be sourced from the EU by both purse seiners and long-liners, and long-line bait and packaging (as confirmed by interviews) is bought and transported from the EU. Other fishing inputs of EU crew, insurance, depreciation and financing, also come from the EU for both purse seiners and long-liners (interviews, September 2004). Upstream value-added in the EU is therefore included for bait and packaging (for long-liners) and for insurance, depreciation and financing (for all vessels). 5. Upstream EC employment impacts. The IFRMER study used in the Cape Verde and Sao Tome and Principe evaluations to estimate multiplier effects estimates 20 upstream jobs for every one long-line vessel and 22 jobs for every one purse seine vessel. In the Sao Tome and Principe evaluation, long-line costs incurred in the EU are around 50% of the sales value of catches and 68% of total costs, while for purse seiners EU costs are 38% of sales values and 46% of total costs. Calculations for the EU long-liners to operate in FSM show that EU costs are 28% of sales values and 34% of total costs i.e. roughly half in each case, so we assume that 10 jobs upstream are created for every one long-line vessel. Calculations for the EU purse seiners to operate in FSM show that EU costs are 19% of sales values and 24% of total costs i.e. again roughly half in each case, so we assume that 11 jobs upstream are created for every one purse seine vessel 6. Upstream FSM impacts. Interviews with vessel owners (September 2004) revealed that vessels are unlikely to use FSM as a base for their fishing operations. It is unlikely therefore that EU vessels will purchase any fishing inputs in the FSM, and so the assumption made is that there will be no upstream value-added or employment in FSM. 7. FSM vessel crew employment. It is assumed that one national from FSM will be recruited for a period of one fishing season (3 months). 8. Downstream impacts. It is impossible within the scope of this ex-ante evaluation and impact assessment to provide an accurate assessment of what the EU vessels are likely to do in terms of transhipment, offloading, grading, and/or processing in the FSM and the EU. However, with respect to processing of purse seine caught fish, FSM-caught fish is not sold to any French tuna canneries in the region, and is unlikely to be sold in FSM. Unless there are some marketing arrangements that we are not aware of (e.g. requirements of a loan to sell fish to a European canner), then it is likely that the fish would be sent to a cannery in Bangkok or in Pago Pago – where most of the fish from this region are sent. They usually pay higher prices than the canneries in Solomons or Fiji that have exported to EU in the past. All the Pago fish goes to the US market. Bangkok canned tuna goes US, EU, and other markets. Therefore, in order not to overstate the potential benefits no downstream employment or value-added is considered likely for purse seine vessels in either FSM or the EU in processing. With respect to long-liners, they sell their catches in Italy and Spain, so downstream value-added and employment multipliers in the EU are based on those used for long-liners in the Sao Tome and Principe evaluation. The downstream impacts of transhipment of purse seine catches are based on the assumptions that a) vessels will use their own labour to do so (McCoy and Gillett, 1998), b) the extent of transhipment will be based on a similar proportion to their use of the FSM zone, c) FSM costs of Euro 1/ tonne of fish transhipped, and d) local purchases of goods and services of around Euro 2,000 per transhipment. 9. Purse seine skipjack is valued at Euro 700/tonne and yellowfin at Euro 980/tonne (based on interviews with OPAGAC (September 2004) and FFA market reports. Longline catch is valued (based on prices provided by ORPAGU) at Euro 4,350 for swordfish, Euro 1,680 for marlin, Euro 2,000 for yellowfin, and Euro 1,400 for jaqueton, marrajo, quella. 10. FSM income is derived from the initial licence income and the Euro 35/tonne from EU vessels fishing more than 428 tonnes in the case of purse seiners and 120 tons in the case of long-liners (not applicable in the case of long-liners under any scenario due to low dependency). Additional income is derived from the observer fee and licence application cost. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. [4] Differentiated appropriations. [5] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA. [6] Expenditure that does not fall under Chapter 11 01 01 of the Title 11 concerned. [7] The financial contribution for tuna fishing is ¬ 559.000 per year and coverfor tuna fishing is € 559.000 per year and covers a volume of 8 600 tons of catches. If the volume of annual catches exceeds that quantity, the amount of financial contribution is increased proportionately at the rate of € 65/ton, but it may not exceed € 1 677 000 per year. Starting from year 2, these amounts could be increased by € 65 000 for each additional purse seine vessel (see Art. 1.3 and Art. 2.3 of the Protocol). It may be estimated that, overall, the increase of fishing possibilities for purse seine vessels is limited to a maximum of 2 units. [8] Expenditure within article 11 01 04 of Title 11. [9] Expenditure within chapter 11 01 other than articles 11 01 04. [10] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement. [11] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years [12] COM(2002) 181 final of 28 May 2002. [13] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point. [14] The assumptions of the three scenarios are reported in Appendix 1. [15] As described under Section 5.3. [16] Cost of which is NOT covered by the reference amount. [17] Cost of which is NOT covered by the reference amount. [18] Cost of which is included within the reference amount. [19] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned. [20] Specify the type of committee and the group to which it belongs. [21] Local vessel agents in Fiji reported as part of interviews conducted during the evaluation that profitability may be artificially enhanced because of subsidization by a Spanish oceanographic institute (Pers. Comm.). This subsidy is intended to compensate the losses of the vessel as they are doing a spatial survey for the "IEO" Spanish Institute of Oceanography, and they don´t move to the higher stock densities for fishing, but to the survey areas indicated by the scientific researcher on board. In addition, they are using different kind of hooks under the supervision of the researcher, so they can not fish continuously as they are experimenting with different fishing gears. Thus the subsidized input is intended to compensate for the opportunity costs of the scientific survey and biological sampling. The subsidy is calculated so as not to generate extra costs or benefits for the fishing vessel. [pic] [pic]