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Document 52005PC0399

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione)

/* COM/2005/0399 def. - COD 2005/0166 */

52005PC0399

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) /* COM/2005/0399 def. - COD 2005/0016 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.08.2005

COM(2005) 399 definitivo

2005/0166(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(rifusione)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

110

- Motivazione e obiettivi della proposta

Il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, è stato modificato a tre riprese. È necessario introdurre nuove modifiche, in particolare al fine di includere tra i compiti dell'Osservatorio l'analisi delle nuove tendenze in materia di consumo di droghe che prevedono la combinazione di sostanze psicoattive lecite e illecite, nonché per adattare il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio in modo da tener conto dell'allargamento. Per motivi di chiarezza è apparso dunque opportuno procedere a una rifusione del regolamento.

- Contesto generale

Alla fine del 2003, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione del regolamento (CEE) n. 302/93 (COM(2003) 808). La base giuridica prescelta era l'articolo 308, lo stesso utilizzato nel regolamento recante istituzione dell'OEDT.

Il Parlamento europeo è stato consultato e ha formulato un parere nell'aprile 2004.

Dopo vari mesi di dibattiti nell'ambito del gruppo di lavoro competente del Consiglio (gruppo orizzontale "Droga") è stato deciso di modificare la base giuridica della proposta e di sostituirla con l'articolo 152, che implica la procedura di codecisione.

Per consentire un'adeguata consultazione del Parlamento europeo, la Commissione ha deciso di presentare una nuova proposta di rifusione.

La presente proposta annulla e sostituisce la precedente proposta della Commissione.

- Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Regolamento (CEE) n. 302/93 e i suoi tre regolamenti modificativi oggetto della rifusione

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Il presente regolamento è coerente con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

3. Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

- Ricorso a pareri di esperti

229

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

230

- Valutazione d'impatto

Non è stata realizzata una valutazione d'impatto.

La presente proposta costituisce la rifusione di un regolamento esistente.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

305

- Sintesi delle misure proposte

Le modifiche proposte si dividono in varie categorie:

- quelle destinate a rafforzare il ruolo dell'Osservatorio, in particolare per tener conto delle nuove pratiche in materia di consumo di droghe, nonché a permettere l'elaborazione di mezzi e strumenti volti a facilitare il controllo e la sorveglianza, da parte degli Stati membri e della Comunità, delle rispettive politiche e strategie in materia di droga;

- quelle volte ad adeguare il metodo di funzionamento degli organi dell'OEDT per tener conto dell'allargamento; il regolamento prevede l'istituzione di un comitato esecutivo il cui compito sarà quello di assistere il consiglio di amministrazione;

- quelle volte a rendere il regolamento dell'OEDT compatibile con il progetto di accordo interistituzionale della Commissione per un inquadramento delle agenzie europee di regolazione (COM(2005) 59);

- quelle che codificano le tre modifiche del regolamento di base già adottate dal Consiglio. La prima modifica, introdotta dal regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, e l'ultima, introdotta dal regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, concernono l'armonizzazione delle disposizioni finanziarie applicabili agli organismi comunitari decentrati. La seconda modifica, introdotta dal regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, riguarda l'estensione del mandato dell'OEDT, il quale può ora, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, fornire assistenza tecnica ai paesi candidati all'Unione europea;

- quelle volte ad eliminare un certo numero di incertezze emerse nel corso dell'applicazione del regolamento iniziale. Si tratta in particolare del riferimento ai punti focali Reitox al posto dei centri specializzati.

- Base giuridica

La base giuridica scelta è l'articolo 152, ai sensi del quale la Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra fra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per le ragioni esposte qui di seguito.

L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

È più facile ottenere dati comparabili a livello europeo se si dispone di un organismo di dimensione comunitaria.

L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per le ragioni esposte qui di seguito.

La raccolta e la diffusione di dati comparabili a livello europeo possono essere realizzate con maggiore efficacia grazie alla creazione dell'Osservatorio.

L'Osservatorio è stato creato oltre dieci anni fa; il lavoro da esso svolto nel settore mostra chiaramente la necessità di un'azione dell'UE.

L'Osservatorio dispone della rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox), che è composta da un punto focale per ciascuno Stato membro. La designazione dei punti focali nazionali è di competenza esclusiva degli Stati interessati. L'Osservatorio opera principalmente sulla base dei dati forniti dai punti focali nazionali.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte qui di seguito.

Il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

L'onere finanziario e amministrativo è proporzionato all'obiettivo della proposta.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

L'attuale proposta consiste in una rifusione del regolamento recante istituzione dell'OEDT.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

409

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

510

- Semplificazione

511

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Essa costituisce una rifusione del regolamento (CEE) n. 302/93 e dei suoi regolamenti modificativi.

- Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della normativa vigente.

- Rifusione

La proposta implica una rifusione delle disposizioni legislative in vigore.

- Illustrazione dettagliata della proposta

Il regolamento del Consiglio si compone di 25 articoli. Alcuni sono nuovi, altri sono stati aggiornati o sono rimasti immutati. I considerando sono stati modificati ove opportuno, a seconda dei cambiamenti che si è proposto di apportare all'articolato del regolamento e tenuto conto dell'obiettivo di motivare in modo conciso le disposizioni essenziali del regolamento.

Le principali modifiche riguardano gli articoli di seguito indicati.

L'articolo 2 enumera le funzioni assolte dall'OEDT. Questo articolo è stato adattato: nella formulazione attuale, esso precisa che l'attività di raccolta, di registrazione e di analisi realizzata dall'OEDT riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive legali e illegali. Inoltre, riguardo al miglioramento della metodologia di comparazione dei dati, viene specificato che l'OEDT sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione, da parte degli Stati membri e della Commissione, delle rispettive politiche e strategie in materia di droga. Infine, la possibilità di assistenza tecnica dell'OEDT è estesa a quei paesi per i quali l'apertura ai programmi e alle agenzie comunitari è stata approvata da un Consiglio europeo.

L'articolo 3 definisce i settori prioritari di lavoro dell'OEDT. L'allegato relativo a tale articolo è stato modificato ed indica come settori prioritari per le attività dell'OEDT: il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe e delle tendenze emergenti, il controllo delle risposte date ai problemi connessi alle droghe, la valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive e il mantenimento di un sistema di allarme rapido, nonché lo sviluppo di mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione, da parte degli Stati membri e della Commissione, delle rispettive politiche in materia di droga.

L'articolo 5 definisce la rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox). Esso è stato aggiornato al fine di conferire una base giuridica ai punti focali nazionali Reitox e di definire chiaramente le loro funzioni.

L'articolo 8 riguarda la capacità giuridica dell'Osservatorio. Esso è stato adattato per tener conto del fatto che l’Osservatorio dispone di una sede.

L'articolo 9 riguarda la composizione e il ruolo del consiglio di amministrazione ed è stato modificato. In particolare, si è proposto di istituire la carica di vicepresidente. Viene precisato lo statuto senza diritto di voto dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentano i paesi che hanno concluso accordi conformemente all'articolo 21.

L'articolo 10 è un articolo nuovo che riguarda la costituzione di un comitato esecutivo il cui ruolo consiste nel preparare le decisioni del consiglio di amministrazione.

L'articolo 11 definisce il ruolo e le responsabilità del direttore. Esso è stato modificato per tener conto dei recenti orientamenti della Commissione relativi alla nomina dei direttori delle agenzie comunitarie e all'estensione del loro mandato. L'articolo stabilisce inoltre che, al momento della nomina, il candidato proposto per la carica di direttore è invitato a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo, e specifica che il direttore è responsabile della valutazione delle attività dell'Osservatorio.

L'articolo 12 è un articolo nuovo. Esso prevede l'audizione del direttore da parte del Parlamento europeo su qualsiasi argomento legato alle attività dell'Osservatorio.

L'articolo 13 riguarda il comitato scientifico dell'OEDT. Esso è stato modificato per tener conto del ruolo conferito a tale comitato dalla decisione del Consiglio del 10 maggio 2005 relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.

L'articolo 16 relativo alla lotta contro la frode è nuovo. Esso prevede che, in materia di lotta contro la frode, si applichino all'OEDT le disposizioni del regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF.

L'articolo 23, relativo alle relazioni di valutazione dei lavori dell'OEDT, è stato modificato. Nella nuova versione, esso prevede la realizzazione, ogni sei anni, di uno studio esterno di valutazione dei lavori dell'Osservatorio, incluso il sistema Reitox. Sulla base di questo studio, la Commissione può presentare, all'occorrenza, proposte volte ad aggiornare il regolamento dell'OEDT.

L'articolo 24 è un nuovo articolo che prevede l'abrogazione del regolamento di base dell'OEDT del 1993 a partire dal giorno dell'entrata in vigore dell'atto di rifusione.

2005/0166(COD)

Proposta di

⎢302/93 (adattato)

? nuovo

REGOLAMENTO (CE) N. […] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del […]

relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle deroghe e delle tossicodipendenze

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235 ? 152 ⎪,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

ê

7. Il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze[5], è stato modificato a più riprese e in modo sostanziale[6]. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

ê 302/93

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Dublino del 25/26 giugno 1990:

- ha accolto gli «Orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga» presentatigli dal comitato europeo di lotta antidroga (CELAD), e in particolare la raccomandazione che «sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe (Drugs Monitoring Center), nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari, ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione»;

- ha sottolineato la responsabilità di ciascuno Stato membro di predisporre un programma appropriato per la riduzione della domanda di droga ed ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, appoggiata da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, debba rappresentare una delle principali priorità per gli anni a venire;

⎢302/93 considerando 1 (adattato)

considerando le conclusioni dello studio di fattibilità dell'Osservatorio e del piano europeo di lotta contro la droga, presentate al Consiglio europeo di Roma del 13 e 14 dicembre 1990;

⎢302/93 considerando 2 (adattato)

8. considerando che iIl Consiglio europeo, nella sessione di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe; √ l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è stato istituito con il regolamento (CEE) n. 302/93. ∏ fermo restando che le effettive modalità di realizzazione dello stesso, per esempio la sua entità, la sua struttura istituzionale e la sua organizzazione informatica, dovranno essere ancora discusse ed ha incaricato il CELAD di proseguire e concludere rapidamente i lavori in questo senso, in collegamento con la Commissione e le altre istanze politiche competenti;

⎢302/93 considerando 3 (adattato)

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, ha invitato le istituzioni della Comunità europea a fare tutto il possibile affinché l'atto che istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe possa essere adottata anteriormente al 30 giugno 1992;

⎢302/93 considerando 4 (adattato)

considerando che il 22 ottobre 1990 la Comunità ha concluso, con la decisione 90/611/CEE[7], la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata «convenzione di Vienna», ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all'articolo 27 di detta convenzione[8];

⎢302/93 considerando 5 (adattato)

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90[9], per l'attuazione da parte della Comunità del sistema di controllo del commercio di talune sostanze previste all'articolo 12 della convenzione di Vienna;

⎢302/93 considerando 6 (adattato)

considerando che il 10 giugno 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite[10], la quale mira a combattere in particolare il traffico degli stupefacenti;

⎢302/93 considerando 7 (adattato)

9. considerando che sSono necessarie informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze nonché sulle loro conseguenze, onde contribuire a fornire alla Comunità ed agli Stati membri una visione globale e offrire loro un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni contro la droga;.

⎢302/93 considerando 8 (adattato)

10. considerando che iIl fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili;. che oOccorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;. che qQuesta missione d'informazione non deve pregiudicare la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe;.

∫ nuovo

11. Con la decisione n. 2367/2002/CE del 16 dicembre 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il programma statistico comunitario 2003-2007, che include le azioni statistiche della Comunità nel settore della salute e della sicurezza.

12. La decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[11], definisce il ruolo dell'OEDT e del suo comitato scientifico nel sistema di scambio rapido delle informazioni e in materia di valutazione dei rischi delle nuove sostanze.

13. È opportuno tener conto delle nuove modalità di consumo e, in particolare, del policonsumo, che associa l'assunzione di droghe illegali a quella di sostanze legali o medicinali.

14. La risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2001, relativa all’attuazione dei cinque indicatori epidemiologici di base in materia di droga[12], invita gli Stati membri a garantire, appoggiandosi ai punti focali nazionali, la disponibilità di informazioni riguardanti i cinque indicatori epidemiologici di base in una forma che consenta il raffronto.

15. È opportuno che la Commissione possa conferire direttamente all'OEDT la realizzazione dei progetti comunitari di assistenza strutturale nel settore dei sistemi d'informazione sulla droga nei paesi terzi, nei paesi candidati all'Unione europea o nei paesi dei Balcani occidentali la cui partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie è stata approvata dal Consiglio europeo.

⎢302/93 considerando 9 (adattato)

considerando che l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga;

⎢302/93 considerando 10 (adattato)

16. considerando che lLe informazioni raccolte dall'Osservatorio riguardano settori prioritari di cui si deve definire il contenuto, la portata e le modalità di attuazione;.

⎢302/93 considerando 11 (adattato)

considerando che durante i primi tre anni si rivolgerà particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda;

⎢302/93 considerando 12 (adattato)

considerando che, nella risoluzione del 16 maggio 1989 riguardante una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze[13], il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a prendere eventuali iniziative in merito ad una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze;

⎢302/93 considerando 13 (adattato)

considerando la necessità di istituire una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, il cui coordinamento e animazione, su scala comunitaria, saranno assicurati dall'Osservatorio;

⎢302/93 considerando 14 (adattato)

considerando che occorre tenere conto della convenzione 108 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati personali (1981);

⎢302/93 considerando 15 (adattato)

17. considerando che gGià esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, e che ed è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi;.

∫ nuovo

18. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[14], si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Osservatorio.

19. I principi generali e i limiti che regolano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall’articolo 255 del trattato, sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[15], e devono essere attuati anche dalle agenzie comunitarie.

⎢302/93 considerando 16 (adattato)

(14) considerando che lL'Osservatorio deve essere dotato di personalità giuridica;.

⎢302/93 considerando 17 (adattato)

considerando che occorre assicurare che l'Osservatorio rispetti la missione d'informazione ad esso affidata e attribuire a tale effetto competenza alla Corte di giustizia;

⎢302/93 considerando 18 (adattato)

considerando che è opportuno prevedere l'apertura dell'Osservatorio ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per conseguire gli scopi dell'Osservatorio, in forza di accordi tra detti paesi e la Comunità;

⎢302/93 considerando 19 (adattato)

considerando che il presente regolamento potrebbe, se del caso, essere adattato, allo scadere di un periodo di tre anni, per decidere l'eventuale ampliamento dei compiti dell'Osservatorio, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità; dell'Osservatorio, in forza di accordi tra detti paesi e la Comunità;

⎢302/93 considerando 20 (adattato)

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli previsti all'articolo 235,

∫ nuovo

(15) Tenuto conto dell’ampiezza della sua composizione, è opportuno che il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sia assistito da un comitato esecutivo.

(16) Al fine di permettere una corretta informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere la possibilità di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio.

(17) I lavori dell’Osservatorio devono essere condotti in modo trasparente e la sua gestione deve essere sottoposta a tutte le disposizioni esistenti in materia di buona gestione e di lotta contro la frode, in particolare al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [16], nonché all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [17], a cui l'Osservatorio ha aderito e per la messa in opera del quale ha adottato le necessarie disposizioni di esecuzione.

(18) È opportuno effettuare, a intervalli regolari, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato.

(19) Gli obiettivi conferiti all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione proposta, conformemente al principio di sussidiarietà, quale enunciato all'articolo 5 del trattato. Ai sensi del principio di proporzionalità quale enunciato al suddetto articolo, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ê 302/93

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente regolamento istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), in appresso denominato « Osservatorio ».

ê 302/93

? nuovo

2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 4 3, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

3. Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. ? La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. ⎪

ê 2220/2000 Art. 1, punto 1

4. Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, paragrafo 14 2, lettera d), punto iv), l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione.

ê 302/93

5. L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi.

Articolo 2

Funzioni

Per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge le funzioni seguenti nei settori della propria attività:

A. a) Raccolta e analisi dei dati esistenti

⎢302/93 (adattato)

? nuovo

1. i) Esso raccoglie, registra e analizza √ raccogliere, registrare e analizzare ∏ i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali; ?tale attività di raccolta, di registrazione e di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite; ⎪

2. ii) Effettua √ effettuare ∏ le indagini, studi preparatori e di fattibilità, nonché le azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; organizza √ organizzare ∏ riunioni di esperti e, se del caso, costituisce √ costituendo ∏ i gruppi di lavoro ad hoc necessari a tal fine; costituisce e mette √ costituire e mettere ∏ a disposizione un fondo di documentazione scientifica aperto e favorisce √ favorire ∏ la promozione delle attività d'informazione;

3. iii) Offre √ offrire ∏ un sistema organizzativo e tecnico capace di informare su programmi o azioni, simili o complementari negli Stati membri;

4. iv) Costituisce e coordina √ costituire e coordinare ∏, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti degli Stati membri, la rete di cui all'articolo 5;

5. v) Facilita √ facilitare ∏ gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti dell'informazione e le persone interessate alla lotta contro la droga nelle organizzazioni governative e non governative;

ê 302/93

B. b) Miglioramento della metodologia di confronto dei dati

⎢302/93 (adattato)

? nuovo

6. i) Assicura √ assicurare ∏ una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; ?in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione; ⎪

7. ii) Facilita e struttura √ facilitare e strutturare ∏ lo scambio di informazioni qualitative e quantitative (base di dati);

ê 302/93

C. c) Diffusione dei dati

⎢302/93 (adattato)

? nuovo

8. i) Mette √ mettere a disposizione ∏ della Comunità, degli Stati membri e delle organizzazioni competenti le informazioni da esso prodotte;

9. ii) Assicura √ assicurare ∏ l'ampia diffusione del lavoro svolto in ciascuno Stato membro e dalla Comunità stessa, ed eventualmente da paesi terzi o organizzazioni internazionali;

10. iii) Assicura √ assicurare ∏ ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; sulla base dei dati raccolti, √ l'Osservatorio ∏ pubblica ogni anno una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga. √ , ∏ ?comprendente dati sulle tendenze emergenti; ⎪

ê 302/93

D. d) Cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con paesi terzi

⎢302/93 (adattato)

11. i) Contribuisce √ contribuire ∏ a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei propri settori di attività;

12. ii) Ffatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe, promuove √ promuovere ∏ l'integrazione dei dati sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe, in particolare quelli creati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate;

13. iii) Coopera √ cooperare ∏ attivamente con gli organismi previsti all'articolo 12 √ 16 ∏;

⎢2220/2000 Art. 1, punto 2, modificato da rettifica, GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 48 (adattato)

? nuovo

14. iv) Ssu richiesta della Commissione delle Comunità europee ? e con l'approvazione del consiglio di amministrazione ⎪, può trasmettere ai paesi candidati e ai paesi ammissibili al programma Phare il suo know-how ? ad alcuni paesi terzi quali i paesi candidati all’Unione europea o i paesi dei Balcani occidentali ⎪ e dare un aiuto alla creazione e al potenziamento delle connessioni strutturali con la rete Reitox, oltre che all'istituzione e al consolidamento di punti focali nazionali.

ê 302/93

Articolo 43

Settori prioritari

Gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio, quali sono definiti agli articoli 1 e 2, sono attuati in base all'ordine di priorità riportato nell'allegato I.

Articolo 34

302/93

Metodo di lavoro

ê302/93

1. L'Osservatorio svolge progressivamente i propri compiti, in funzione degli obiettivi scelti nel quadro dei programmi di lavoro triennali e annuali e dei mezzi disponibili.

2. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni, tiene conto delle attività già svolte da altre istituzioni e organismi esistenti o di futura creazione, in particolare, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e provvede ad apportare loro un valore aggiunto.

⎢302/93 (nuovo)

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Articolo 5

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1. L'Osservatorio dispone di una rete informatizzata che costituisce l'infrastruttura della raccolta e dello scambio di informazioni e di documentazione denominata della « rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze », in seguito denominata (Reitox); tale rete poggia tra l'altro su un sistema informatico proprio che collega tra loro le reti nazionali di informazione sulle droghe, i centri specializzati esistenti negli Stati membri e i sistemi di informazione delle organizzazioni e organismi internazionali o europei che cooperano con l'Osservatorio. ?Tale rete è formata da un punto focale per Stato membro e per paese che ha concluso un accordo conformemente all'articolo 21 del presente regolamento, nonché da un punto focale per la Commissione europea. La designazione dei punti focali nazionali fa parte della competenza esclusiva degli Stati interessati. ⎪

2. Per permettere che la rete sia resa operativa il più rapidamente ed efficacemente possibile, gli Stati membri notificano all'Osservatorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, compresi, se del caso, gli osservatori nazionali nei settori di attività di cui all'articolo 4 e identificano i centri specializzati che a loro avviso potrebbero contribuire utilmente ai lavori dell'Osservatorio.

3. I centri specializzati sono designati con il consenso dello Stato membro nel cui territorio essi si trovano, con una decisione presa all'unanimità dai membri del consiglio di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale designazione è rinnovabile.

4. Con l'accordo dello Stato membro nel cui territorio sono situati tali centri, l'Osservatorio può impegnarsi contrattualmente e in particolare mediante subappalti, con i centri specializzati, governativi o non governativi, di cui al paragrafo 3, per lo svolgimento dei compiti che potrebbe essere indotto ad affidare loro. Inoltre, con il consenso dei rispettivi Stati membri, su una base ad hoc e per compiti specifici, esso può stipulare contratti con organismi non facenti parte della Reitox.

5. L'attribuzione di compiti specifici ai centri specializzati deve figurare nel programma pluriennale dell'Osservatorio previsto all'articolo 8, paragrafo 3.

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2. a) I punti focali nazionali costituiscono l'interfaccia tra gli Stati partecipanti e l'Osservatorio. Essi contribuiscono all'elaborazione di indicatori e di dati di base, ivi comprese le linee direttrici per la loro attuazione, in vista della produzione di un'informazione affidabile e comparabile a livello dell'Unione. Essi concentrano ed analizzano a livello nazionale tutte le informazioni pertinenti relative alle droghe e alle tossicodipendenze, nonché alle politiche e alle soluzioni applicate. In particolare, essi forniscono dati relativi ai cinque indicatori epidemiologici definiti dall'Osservatorio.

b) Ogni Stato membro provvede affinché il proprio rappresentante nell'ambito della rete Reitox fornisca le informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.

c) I punti focali nazionali possono inoltre comunicare all'Osservatorio informazioni relative alle nuove tendenze per quanto concerne il consumo di sostanze psicoattive esistenti e/o di nuove combinazioni di sostanze psicoattive in grado di costituire un pericolo per la salute pubblica, nonché informazioni relative alle misure di sanità pubblica che potrebbero essere adottate.

3. Le autorità nazionali assicurano il funzionamento del loro punto focale per la raccolta e l'analisi delle informazioni a livello nazionale sulla base di direttive adottate insieme all'Osservatorio.

4. I compiti specifici conferiti ai punti focali nazionali figurano nel programma triennale dell'Osservatorio, di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

5. L'Osservatorio può, nel rispetto della preminenza dei punti focali nazionali e in stretta collaborazione con essi, far ricorso al consiglio di esperti e a fonti di informazione complementari nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze.

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Articolo 6

Protezione e riservatezza dei dati

1. Qualora, in virtù del presente regolamento e conformemente al diritto nazionale, vengano trasmessi all'Osservatorio anche dati che hanno un carattere personale e che non permettono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto ai fini indicati ed alle condizioni prescritte dal servizio che li trasmette. Questa disposizione è applicabile mutatis mutandis alla trasmissione di dati personali da parte dell'Osservatorio ai servizi competenti degli Stati membri o a organizzazioni internazionali e ad altre istituzioni europee.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza dell'informazione. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. Gli Stati membri o i centri specializzati non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale.

∫ nuovo

All'Osservatorio si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[18].

⎢1651/2003 Art. 1, punto 1 (adattato)

Articolo 6bis 7

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[19] si applica ai documenti in possesso dell'Osservatorio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze[20].

⎢1651/2003 Art. 1, punto 1

3. Le decisioni adottate dall'Osservatorio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

⎢302/93 (adattato)

? nuovo

Articolo 7 8

Capacità giuridica ? e sede ⎪

1. L'Osservatorio ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

∫ nuovo

2. L'Osservatorio ha sede a Lisbona.

⎢302/93 (adattato)

Articolo 8 9

Consiglio di amministrazione

⎢302/93 (adattato)

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1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e √ , ∏ da due ? esperti indipendenti ⎪ personalità scientifiche particolarmente qualificate ? competenti ⎪ in materia di droghe, designatei dal Parlamento europeo in quanto particolarmente qualificate in questa materia. ? , nonché da un rappresentante di ciascun paese che ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento. ⎪

√Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto ∏ ? ad eccezione dei membri rappresentanti dei paesi che hanno concluso accordi ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, che non hanno diritto di voto. ⎪

√ Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza di due terzi dei membri che dispongono del diritto di voto ∏ ? , ad eccezione dei casi previsti ai paragrafo 6 del presente articolo e all'articolo 20.⎪

Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare √ che dispone del diritto di voto, ∏ il supplente può esercitare il proprio √ tale ∏ diritto di voto.

ê 302/93

Il consiglio di amministrazione può invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera conformemente all'articolo 12 20.

⎢302/93 (adattato)

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2. Il presidente ? e il vicepresidente ⎪ del consiglio di amministrazione è eletto ? sono eletti ⎪ fra ? e dai ⎪ i membri dello stesso per un triennio; il √ loro ∏ mandato è rinnovabile una volta. Il presidente ? e il vicepresidente ⎪ partecipa ? partecipano ⎪ alla votazione. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza di due terzi dei membri, tranne nei casi che sono previsti all'articolo 5, paragrafo 3 e per cui le decisioni sono prese all'unanimità dei membri e nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.

? 3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.⎪ Il consiglio di amministrazione √ Esso ∏ si riunisce √ tiene una riunione ordinaria ∏ almeno una volta all'anno. ?Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e fornisce le attività di segreteria. ⎪

34. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Consiglio ? , e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ⎪ . Il primo programma triennale è approvato all'unanimità entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza di tre quarti dei componenti, decide se gli ulteriori programmi triennali debbano essere adottati alla maggioranza prevista al paragrafo 2, secondo comma del presente articolo o all'unanimità.

4.5 Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. ? Tale programma di lavoro è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. ⎪ Tale programma √ Esso ∏ può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

∫ nuovo

6. Qualora la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di 4/5.

⎢1651/2003 Art. 1, punto 2

5.7 Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Osservatorio e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

6.8 L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

∫ nuovo

Articolo 10

Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

2. Il comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno e, all'occorrenza, per preparare le decisioni del consiglio di amministrazione e assistere e consigliare il direttore. Esso delibera a nome del consiglio di amministrazione sulle questioni previste dal regolamento finanziario dell'OEDT e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

ê 302/93

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Articolo 9 11

Direttore

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile ? che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni ⎪ .

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Nel quadro della valutazione, la Commissione esamina in particolare:

- i risultati raggiunti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

- i compiti e le necessità dell'Osservatorio per gli anni successivi.

2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore può essere invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione.

ê 302/93 (adattato)

3. Egli √ Il direttore ∏ è responsabile:

- a) dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione,

- b) dell'ordinaria amministrazione,

- c) della preparazione dei programmi di lavoro,

⎢1651/2003 Art. 1, punto 3

- d) della preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Osservatorio,

ê 302/93

? nuovo

- e) della preparazione e dalla della pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,

- f) ? della gestione ⎪ di tutte le questioni riguardanti il personale, ? in particolare l'esercizio dei poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina, ⎪

∫ nuovo

- g) della definizione della struttura organizzativa dell'Osservatorio e della sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione,

ê 302/93

- h) dell'esecuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2.,

∫ nuovo

- i) della valutazione periodica dei lavori dell'Osservatorio.

⎢302/93 (adattato)

2. 4. Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione e assiste alle riunioni di questo.

ê 302/93

3. 5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio.

∫ nuovo

Articolo 12

Audizione del direttore davanti al Parlamento europeo

Il direttore presenta al Parlamento europeo, con cadenza annuale, la relazione generale sulle attività dell'Osservatorio. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere l'audizione del direttore in merito a questioni connesse alle attività dell'Osservatorio.

⎢302/93 (adattato)

Articolo 10 13

Comitato scientifico

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.

I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.

2. Il comitato scientifico è composto da un rappresentante per ogni Stato membro. Il consiglio di amministrazione può designare al massimo altri sei componenti tenendo conto delle loro specifiche qualificazioni.

∫ nuovo

2. Il consiglio di amministrazione nomina in seno al comitato scientifico un membro per ciascuno Stato membro tra le persone proposte degli Stati membri in ragione della loro esperienza ed eccellenza scientifica nel settore delle droghe e delle tossicodipendenze, tenendo conto della necessità di garantire la natura multidisciplinare del comitato e di coprire l'insieme dei settori scientifici legati ai problemi delle droghe e delle tossicodipendenze. Tali settori comprendono, fra l'altro: la ricerca biomedica, le neuroscienze, la criminologia, la scienza dell'educazione, l'epidemiologia, le scienze economiche, le scienze medico-legali, il diritto, la valutazione e l'analisi politica, le scienze politiche, la valutazione/la ricerca in materia di prevenzione, la psichiatria della dipendenza, la psicologia, la psicofarmacologia, la sanità pubblica, la ricerca qualitativa, il lavoro sociale, la statistica, la sociologia, lo studio per sondaggio, la tossicologia e la valutazione/la ricerca in materia di trattamento.

I membri del comitato scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in piena indipendenza rispetto agli Stati membri e alle istituzioni europee.

Il consiglio di amministrazione approva, fra le persone proposte dagli Stati membri, un gruppo di esperti, di cui cinque al massimo possono essere occasionalmente designati dal direttore, su consiglio del presidente del comitato scientifico, per partecipare al comitato scientifico allargato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.

ê 302/93

34. Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

⎢302/93 (adattato)

4.5 Il comitato scientifico elegge il proprio presidente per un periodo di tre anni. 5. Il comitato scientifico √ Esso ∏ è convocato dal proprio presidente almeno una volta all'anno.

⎢1651/2003 Art. 1, punto 4 (adattato)

Articolo 11 14

Formazione del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.

2. Il bilancio dell'Osservatorio è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione 'Commissione'), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 20 e 21.

4. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:

a) le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio;

⎢1651/2003 Art. 1, punto 4 (adattato)

? nuovo

b) le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte ? ai punti focali ⎪ della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.

⎢1651/2003 Art. 1, punto 4

5. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Osservatorio per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro dell'Osservatorio, entro il 31 marzo. 6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati '«autorità di bilancio»') insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

76. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

⎢1651/2003 Art. 1, punto 4 (adattato)

87. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Osservatorio. √ e ∏ l'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Osservatorio.

⎢1651/2003 Art. 1, punto 4

98. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Osservatorio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

109. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

⎢1651/2003 Art. 1, punto 5 (adattato)

Articolo 11bis 15

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio.

2. Al più tardi il 1º marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Osservatorio comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Osservatorio, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Osservatorio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Osservatorio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Osservatorio.

6. Al più tardi il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8.7. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Osservatorio invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.8. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e, conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

11.10. Il regolamento finanziario applicabile all'Osservatorio è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[21] solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Osservatorio e previo accordo della Commissione.

∫ nuovo

Articolo 16

Lotta contro la frode

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illecite, si applicano integralmente all'Osservatorio le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Le decisioni di finanziamento e gli accordi e strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei Conti e l'OLAF possano, se del caso, effettuare un controllo sul posto presso i beneficiari dei crediti dell'Osservatorio.

ê 302/93

Articolo 14 17

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio.

ê 302/93 (adattato)

ð nuovo

Articolo 15 18

Statuto del personale

Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee. ?Al personale dell'Osservatorio si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime. ⎪

∫ nuovo

L'assunzione di personale di paesi terzi a seguito della conclusione degli accordi di cui all'articolo 21 deve essere in ogni caso conforme allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

ê 302/93

ð nuovo

L'Osservatorio esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione approva, di concerto con la Commissione, le opportune modalità di applicazione, ? secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. ⎪

∫ nuovo

Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Osservatorio.

ê 302/93

Articolo 16 19

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'Osservatorio.

2. In materia di responsabilità extra contrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle pronunciarsi sulle controversie in materia.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Osservatorio è regolata dalle disposizioni applicabili al personale dell'Osservatorio.

⎢302/93 (adattato)

Articolo 12 20

Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti √ nazionali e internazionali ∏

Fatti salvi i collegamenti che la Commissione può assicurare in conformità dell'articolo 229 √ 302 ∏ del trattato, l'Osservatorio ricerca attivamente la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti, governativi o non governativi, segnatamente europei, competenti in materia di droga.

∫ nuovo

Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di 4/5.

⎢302/93 (nuovo)

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Articolo 13 21

Apertura ai paesi terzi

1. L'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 235 ? 300 ⎪ del trattato.

2. Il consiglio di amministrazione può decidere che esperti proposti da paesi terzi partecipino ai gruppi di lavoro ad hoc previsti all'articolo 2, punto 2, a condizione che gli interessati assumano l'impegno di rispettare le regole menzionate all'articolo 6.

Articolo 17 22

Competenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 √ 230 ∏ del trattato.

Articolo 18 23

Relazione ð di valutazione ï

? La Commissione avvia una valutazione esterna dell'Osservatorio ogni sei anni, per farla coincidere con il completamento di due dei suoi programmi di lavoro triennali. Tale valutazione deve includere anche il sistema Reitox. ⎪ Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, lLa Commissione trasmette ? la relazione di valutazione ⎪ al Parlamento europeo ? , al Consiglio e al consiglio di amministrazione ⎪ e al Consiglio una relazione sulle realizzazioni dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte relative all'adeguamento o all'ampliamento dei compiti dello stesso, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità.

∫ nuovo

In questo contesto la Commissione presenta, ove del caso, una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento alla luce dell'evolversi della situazione delle agenzie di regolazione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano questa proposta e valutano in particolare se occorra modificare la composizione del consiglio di amministrazione conformemente all'inquadramento generale che deve essere adottato per le agenzie europee di regolazione.

ê

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono leggersi in base alla tabella di corrispondenza di cui all'allegato III.

⎢302/93 (adattato)

Articolo 1925

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti relativa alla sede dell'Osservatorio √ della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ∏.

ê 302/93

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il [].

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ê 302/93 (adattato)

? nuovo

ALLEGATO I

A. I lavori dell'Osservatorio sono svolti nel rispetto delle competenze proprie della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di droghe, come definite dal trattato. ð Essi riguardano i vari aspetti del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché le risposte che vi sono date. In proposito, l'Osservatorio si lascia guidare dalle strategie e dai piani di azione in materia di droga adottati dall'Unione europea. ï

Le informazioni riunite dall'Osservatorio riguardano iI settori prioritari ? dell'OEDT sono i ⎪ seguenti:

∫ nuovo

1) il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe, attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici od altro ed il monitoraggio delle tendenze emergenti, segnatamente in materia di policonsumo;

2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga;

3) la valutazione dei rischi delle nuove sostanze psicoattive e l'allestimento di un sistema di allarme rapido relativo al consumo di queste sostanze, nonché alle nuove modalità di consumo delle sostanze psicoattive esistenti;

4) l'elaborazione di mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione.

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1. domanda e riduzione della domanda di droghe;

2. strategie e politiche nazionali e comunitarie (in particolare: politiche, piani di azione, normative, attività e accordi internazionali, bilaterali e comunitari);

3. cooperazione internazionale e geopolitica dell'offerta (in particolare: programmi di cooperazione, informazione sui paesi produttori e di transito);

4. controllo del commercio degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei prodotti precursori come previsto dalle convenzioni internazionali e dai pertinenti atti comunitari, vigenti o a venire[22];

5. implicazioni del fenomeno della droga per i paesi produttori, consumatori e di transito, nei limiti dei settori contemplati dal trattato, compreso in particolare il riciclaggio del denaro, come previsto dai pertinenti atti comunitari, in vigore o a venire[23].

ê 302/93

B. La Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, a fini di divulgazione, le informazioni e i dati statistici di cui dispone in virtù delle proprie competenze.

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C. Durante i primi tre anni si rivolge una particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda.

é

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio | GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. |

Regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio | GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7. |

Regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio | GU L 253 del 7.10.2000, pag. 1. |

Regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio | GU L 245 del 29.9.2003 pag. 30. |

ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio | Regolamento attuale |

Articolo 1 | Articolo 1 |

- | Articolo 1, paragrafo 3, seconda frase |

Articolo 2, lettera A, frase introduttiva | Articolo 2, lettera a), frase introduttiva |

Articolo 2, lettera A, punto 1 | Articolo 2, lettera a), punto i), prima frase |

- | Articolo 2, lettera a), punto i), seconda frase |

Articolo 2, lettera A, punti da 2 a 5 | Articolo 2, lettera a), punti da ii) a v) |

Articolo 2, lettera B, frase introduttiva | Articolo 2, lettera b), frase introduttiva |

Articolo 2, lettera B, punto 6, prima frase | Articolo 2, lettera b), punto i), prima frase |

- | Articolo 2, lettera b), punto i), seconda frase |

Articolo 2, lettera B, punto 7 | Articolo 2, lettera b), punto ii) |

Articolo 2, lettera C, frase introduttiva | Articolo 2, lettera c), frase introduttiva |

Articolo 2, lettera C, punti da 8 a 10 | Articolo 2, lettera c), punti da i) a iii) |

- | Articolo 2, lettera c), punto iii), seconda frase |

Articolo 2, lettera D, frase introduttiva | Articolo 2, lettera d), frase introduttiva |

Articolo 2, lettera D, punti da 11 a 14 | Articolo 2, lettera d), punti da i) a iv) |

- | Articolo 2, lettera d), punto iv), prima frase |

Articolo 3 | Articolo 4 |

Articolo 4 | Articolo 3 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase |

- | Articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |

- | Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 |

Articolo 6 | Articolo 6 |

- | Articolo 6, prima frase |

Articolo 6 bis | Articolo 7 |

Articolo 7 | Articolo 8 |

- | Articolo 8, titolo |

- | Articolo 8, paragrafo 2 |

Articolo 8 | Articolo 9 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1, prima frase |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafo 2, prima frase |

- | Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 4 |

Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 4, prima frase |

Articolo 8, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 5 |

- | Articolo 9, paragrafo 5, seconda frase |

- | Articolo 9, paragrafo 6 |

Articolo 8, paragrafi 5 e 6 | Articolo 9, paragrafi 7 e 8 |

- | Articolo 10 |

Articolo 9 | Articolo 11 |

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma |

- | Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma |

- | Articolo 11, paragrafo 2 |

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dal primo al sesto trattino | Articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a f) |

- | Articolo 11, paragrafo 3, lettera f), seconda frase |

- | Articolo 11, paragrafo 3, lettera g) |

Articolo 9, paragrafo 1, settimo trattino | Articolo 11, paragrafo 3, lettera h) |

- | Articolo 11, paragrafo 3, lettera i) |

Articolo 9, paragrafi 2 e 3 | Articolo 11, paragrafi 4 e 5 |

- | Articolo 12 |

Articolo 10 | Articolo 13 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 | Articolo 13, paragrafi 4 e 5 |

Articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 4 | Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4 |

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b) | Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), prima frase |

Articolo 11, paragrafo 5 | Articolo 14, paragrafo 5, primo comma |

Articolo 11, paragrafo 6 | Articolo 14, paragrafo 5, secondo comma |

Articolo 11, paragrafi da 7 a 10 | Articolo 14, paragrafi da 6 a 9 |

Articolo 11 bis, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 | Articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 |

Articolo 11 bis, paragrafo 6 | Articolo 15, paragrafo 6, primo comma |

Articolo 11 bis, paragrafo 7 | Articolo 15, paragrafo 6, secondo comma |

Articolo 11 bis, paragrafi da 8 a 11 | Articolo 15, paragrafi da 7 a 10 |

- | Articolo 16 |

Articolo 12 | Articolo 20 |

- | Articolo 20, secondo comma |

Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 21 |

Articolo 13, paragrafo 2 | - |

Articolo 14 | Articolo 17 |

Articolo 15 | Articolo 18 |

- | Articolo 18, secondo comma |

Articolo 15, terzo comma | Articolo 18, quarto comma, ultima frase |

- | Articolo 18, quinto comma |

Articolo 16 | Articolo 19 |

Articolo 17 | Articolo 22 |

Articolo 18 | Articolo 23 |

- | Articolo 23, prima frase |

Articolo 23, secondo comma |

- | Articolo 24 |

Articolo 19 | Articolo 25 |

Allegato, lettera A, primo comma | Allegato I, lettera A, primo comma |

- | Allegato I, lettera A, secondo comma |

Allegato I, lettera A, punti da 1 a 4 |

Allegato, lettera A, punti da 1 a 4 | - |

Allegato, lettera B | Allegato I, lettera B |

Allegato, lettera C | - |

- | Allegato II |

- | Allegato III |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2003 del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 30).

[6] Cfr. allegato II.

[7] GU n. L 326 del 24.11.1990, pag. 56.

[8] GU n. L 326 del 24.11.1990, pag. 57.

[9] GU n. L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10.4.1992, pag. 1).

[10] GU n. L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

[11] GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

[12] CORDROGUE 67 del 15 novembre 2001.

[13] GU n. C 185 del 22.7.1989, pag. 1.

[14] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[15] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[16] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

[18] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[19] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[20] GU L 245 del 29.9.2003 pag. 30.

[21] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

[22] Per quanto attiene alle pertinenti convenzioni internazionali, attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare alle convenzioni delle Nazioni Unite, nella misura in cui la Comunità ne sia o ne possa divenire parte.Per quanto riguarda i pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

[23] Per quanto attiene ai pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, quello sul riciclaggio del denaro è la direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

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