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Document 52005PC0393(02)

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    /* COM/2005/0393 def. - CNS 2005/0161 */

    52005PC0393(02)

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0393 def. - CNS 2005/0161 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 26.8.2005

    COM(2005) 393 definitivo

    2005/0161 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

    Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all’interno della Comunità e in particolare del diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

    Le clausole di designazione che figurano abitualmente negli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà o controllate dai cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

    A seguito delle sentenze della Corte di giustizia menzionate, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

    Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i suddetti negoziati, la Commissione ha negoziato, con il Regno del Marocco, un accordo che sostituisce alcune disposizioni dell’accordo bilaterale vigente sui servizi aerei tra gli Stati membri e il Regno del Marocco. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) elimina le contraddizioni tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi dei collegamenti aerei interamente intracomunitari.

    Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno del Marocco su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

    DECIDE:

    Articolo unico

    1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

    2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto adempimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

    3. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    2005/0161 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno del Marocco relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

    (4) L’accordo deve essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. L’accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

    2. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

    su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITA’ EUROPEA

    da una parte, e

    IL REGNO DEL MAROCCO

    dall’altra

    (di seguito denominate “le Parti”)

    CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e il Regno del Marocco hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei contenenti disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno un diritto di accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

    VISTO che gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

    RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Regno del Marocco, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e garantire la continuità di tali servizi,

    CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Regno del Marocco, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori del Regno del Marocco, né di negoziare emendamenti bilaterali alle disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1 Disposizioni generali

    1. Ai fini del presente accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea.

    2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

    Articolo 2 Designazione da parte di uno Stato membro

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le disposizioni corrispondenti degli articoli di cui all’allegato 2, lettere a) e b), rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, le autorizzazioni e i permessi ad esso rilasciati dal Regno del Marocco, e il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Regno del Marocco rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

    iii. il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente controllato.

    3. Il Regno del Marocco può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

    ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o garantito dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

    iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 del presente accordo e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

    Il Regno del Marocco esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettere a) e b), per quanto riguarda rispettivamente la designazione, da parte del Regno del Marocco, dei vettori aerei, le autorizzazioni e i permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    5. Una volta ricevuta la designazione da parte del Regno del Marocco, lo Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio del Regno del Marocco e sia in possesso di una licenza di esercizio o di qualsiasi altro documento equivalente valido ai sensi della legislazione marocchina;

    ii. un controllo regolamentare effettivo del vettore aereo sia esercitato e garantito dal Regno del Marocco ; e

    iii. il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Regno del Marocco e/o a suoi cittadini, ovvero a Stati membri e/o cittadini di tali Stati e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato, tranne nel caso che l’accordo di cui all’allegato 1 contenga disposizioni più favorevoli in materia.

    6. Lo Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato dal Regno del Marocco qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i. il vettore aereo non sia stabilito nel territorio del Regno del Marocco o non possieda una licenza di esercizio o qualsiasi altro documento equivalente valido ai sensi della legislazione marocchina;

    ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o garantito dal il Regno del Marocco; o

    iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria al Regno del Marocco e/o a suoi cittadini ovvero a Stati membri e/o a cittadini di tali Stati, tranne nel caso che l’accordo di cui all’allegato 1 contenga disposizioni più favorevoli in materia.

    Articolo 3 Diritti relativi ai controlli regolamentari

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato 2, lettera c).

    2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e garantito da un altro Stato membro, i diritti spettanti al Regno del Marocco ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il Regno del Marocco si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4 Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

    2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Regno del Marocco che opera un collegamento tra un due punto situato nel territorio di tale Stato membro e un altro punto situato nel territorio dello stesso Stato membro o un punto situato nel territorio di un altro Stato membro.

    Articolo 5 Tariffe

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

    2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal Regno del Marocco in virtù di uno degli accordi elencati all’allegato 1, contenente una disposizione di cui all’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

    3. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli Stati membri in virtù di uno degli accordi elencati all’allegato 1, contenente una disposizione di cui all’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente all’interno del territorio marocchino, sono soggetti alla legislazione del Regno del Marocco.

    Articolo 6 Allegati all’Accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 7 Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione transitoria

    1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini della sua entrata in vigore.

    2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il Regno del Marocco che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono elencati all’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    Articolo 9 Risoluzione

    1. La risoluzione di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    2. La risoluzione di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e [ araba/francese ] . In caso di divergenza, il testo in lingua francese prevale sulle altre versioni.

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL REGNO DEL MAROCCO:

    Allegato 1

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra il Regno del Marocco e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo .

    - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 20 gennaio 1958, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Belgio” nell’allegato 2;

    Integrato dallo scambio di note del 20 gennaio 1958;

    modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa concluso a Rabat l’11 giugno 2002.

    - Accordo fra il governo del Regno della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat l’8 maggio 1961, in merito al quale la Repubblica ceca ha fatto una dichiarazione di successione, nel seguito denominato “Accordo Marocco – Repubblica ceca” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo del Regno del Marocco relativo ai servizi aerei, concluso a Rabat il 14 novembre 1977, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Danimarca” nell’allegato 2;

    - Integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977.

    - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Bonn il 12 ottobre 1961, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Germania” nell’allegato 2;

    - modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa concluso a Bonn il 12 dicembre 1991;

    modificato dallo scambio di note del 9 aprile 1997 e del 16 febbraio 1998;

    modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa concluso a Rabat il 15 luglio 1998.

    - Accordo fra il governo della Repubblica greca e il governo del Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso ad Atene il 6 ottobre 1998, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Grecia” nell’allegato 2;

    - da leggere in combinato disposto con il Protocollo d’intesa concluso ad Atene il 6 ottobre 1998.

    - Accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo del Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Madrid il 7 luglio 1970, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Spagna” nell’allegato 2;

    modificato da ultimo dallo scambio di note del 12 agosto 2003 e del 25 agosto 2003.

    - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 25 ottobre 1957, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Francia” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Roma l’8 luglio 1967, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Italia” nell’allegato 2;

    modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa concluso a Roma il 13 luglio 2000;

    modificato da ultimo dallo scambio di note del 17 ottobre 2001 e del 3 gennaio 2002.

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo del Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Varsavia il 19 maggio 1999, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Lettonia” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Bonn il 5 luglio 1961, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Lussemburgo” nell’allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica popolare ungherese e il Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 21 marzo 1967, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Ungheria” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 26 maggio 1983, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Malta” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi e il governo di Sua Maestà il Re del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 20 maggio 1959, nel seguito denominato “Accordo Marocco – Paesi Bassi” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo federale austriaco e il governo del Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 27 febbraio 2002, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Austria” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo del Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 29 novembre 1969, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Polonia” nell’allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica portoghese e il governo del Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, concluso a Rabat il 3 aprile 1958, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Portogallo” nell’allegato 2;

    integrato dal verbale fatto a Lisbona il 19 dicembre 1975;

    integrato da ultimo dal verbale fatto a Lisbona il 17 novembre 2003.

    - Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo del Regno del Marocco relativo ai servizi aerei, concluso a Rabat il 14 novembre 1977, nel seguito denominato “Accordo Marocco - Svezia” nell’allegato 2;

    integrato dallo scambio di note del 14 novembre 1977.

    - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno del Marocco relativo ai servizi aerei, concluso a Londra il 22 ottobre 1965, nel seguito denominato “Accordo Marocco – Regno Unito” nell’allegato 2;

    modificato dallo scambio di note del 10 e 14 ottobre 1968;

    modificato dal verbale fatto a Londra il 14 marzo 1997;

    modificato dal verbale fatto a Rabat il 17 ottobre 1997.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il Regno del Marocco e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

    - Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno del Marocco relativo ai servizi aerei allegato, sotto forma di un allegato 1 al Protocollo di intesa concluso all’Aja il 20 giugno 2001, nel seguito denominato “Accordo siglato Marocco – Paesi Bassi” nell’allegato 2.

    Allegato 2

    Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 18 dell’Accordo Marocco – Belgio;

    - Articolo 13 dell’Accordo Marocco – Repubblica ceca;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Danimarca;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Germania;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Grecia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Spagna;

    - Articolo 12 dell’Accordo Marocco – Francia;

    - Articolo 14 dell’Accordo Marocco – Italia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Lettonia;

    - Articolo 14 dell’Accordo Marocco – Lussemburgo;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Ungheria;

    - Articolo 16 dell’Accordo Marocco – Malta;

    - Articolo 17 dell’Accordo Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 3 dell’Accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Austria;

    - Articolo 7 dell’Accordo Marocco – Polonia;

    - Articolo 13 dell’Accordo Marocco – - Portogallo;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Svezia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Regno Unito.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    - Articolo 5 dell’Accordo Marocco – Belgio;

    - Articolo 7 dell’Accordo Marocco – Repubblica ceca;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Danimarca;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Germania;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Grecia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Spagna;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco – Francia;

    - Articolo 7 dell’Accordo Marocco – Italia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Lettonia;

    - Articolo 7 dell’Accordo Marocco – Lussemburgo;

    - Articolo 8 dell’Accordo Marocco – Ungheria;

    - Articolo 9 dell’Accordo Marocco – Malta;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 4 dell’Accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Austria;

    - Articolo 8 dell’Accordo Marocco – Polonia;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco – Portogallo;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Svezia;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Regno Unito.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 9a dell’Accordo Marocco – Germania;

    - Articolo 7 dell’Accordo Marocco – - Grecia;

    - Articolo 5 bis dell’Accordo Marocco – Italia;

    - Articolo 5 dell’Accordo Marocco – Lussemburgo;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco – Ungheria;

    - Articolo 17 dell’Accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

    d) Tassazione del carburante

    - Articolo 7 dell’Accordo Marocco – Belgio;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Repubblica ceca;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco - Danimarca;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco – Germania;

    - Articolo 10 dell’Accordo Marocco – Grecia;

    - Articolo 5 dell’Accordo Marocco – Spagna;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Francia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Italia;

    - Articolo 14 dell’Accordo Marocco – Lettonia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Lussemburgo;

    - Articolo 4 dell’Accordo Marocco – Ungheria;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Malta;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 10 dell’Accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 9 dell’Accordo Marocco – Austria;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Polonia;

    - Articolo 3 dell’Accordo Marocco – Portogallo;

    - Articolo 6 dell’Accordo Marocco – Svezia;

    - Articolo 5 dell’Accordo Marocco – Regno Unito.

    e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

    - Articolo 19 dell’Accordo Marocco - Belgio;

    - Articolo 19 dell’Accordo Marocco – Repubblica ceca;

    - Articolo 9 dell’Accordo Marocco – Danimarca;

    - Articolo 9 dell’Accordo Marocco – Germania;

    - Articolo 13 dell’Accordo Marocco – Grecia;

    - Articolo 11 dell’Accordo Marocco – Spagna;

    - Articolo 17 dell’Accordo Marocco – Francia;

    - Articolo 20 dell’Accordo Marocco – Italia;

    - Articolo 10 dell’Accordo Marocco - Lettonia;

    - Articolo 20 dell’Accordo Marocco – Lussemburgo;

    - Articolo 17 dell’Accordo Marocco – Ungheria;

    - Articolo 19 dell’Accordo Marocco – Malta;

    - Articolo 18 dell’Accordo Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 6 dell’Accordo siglato Marocco – Paesi Bassi;

    - Articolo 13 dell’Accordo Marocco – Austria;

    - Articolo 19 dell’Accordo Marocco – Polonia;

    - Articolo 18 dell’Accordo Marocco – Portogallo;

    - Articolo 9 dell’Accordo Marocco – Svezia;

    - Articolo 9 dell’Accordo Marocco – Regno Unito.

    Allegato 3

    Elenco degli altri Stati di cui all ’articolo 2 del presente Accordo

    a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo)

    b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo)

    c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo)

    d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)

    [1] Decisione 11323/03 del Consiglio del 5 giugno 2003 (documento riservato).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

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