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Document 52005PC0343

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

/* COM/2005/0343 def. - COD 2005/0138 */

52005PC0343




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.7.2005

COM(2005) 343 definitivo

2005/0138 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Scopo della presente proposta di regolamento è recepire nella normativa comunitaria la raccomandazione speciale VII, relativa ai “trasferimenti elettronici” (SR VII), del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI)[1]. La presente proposta prevede norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi per assicurare che le informazioni essenziali siano a immediata disposizione delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, così da coadiuvarle nei loro compiti. Secondo la nota interpretativa riveduta, adottata il 10 giugno 2005, la SR VII dovrebbe essere recepita entro il dicembre 2006. |

120 | Contesto generale La crescente frequenza di atti di terrorismo in tutto il mondo nell’ultimo decennio ha mobilitato la comunità internazionale: lo scopo è elaborare provvedimenti adeguati per combattere tale fenomeno. In seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, combattere il terrorismo è divenuta una priorità politica d’importanza cruciale in tutto il mondo. Nella sessione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha deciso che la lotta contro il terrorismo sarà, più che mai, un obiettivo chiave dell’Unione europea, e ha adottato un piano d’azione per combattere il terrorismo. In seguito agli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha adottato il 25 marzo 2004 una dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo e ha riveduto il suo piano d’azione per combattere il terrorismo. Nella dichiarazione, l’Unione ed i suoi membri si sono impegnati “(…) a fare quanto in loro potere per combattere il terrorismo in tutte le sue forme (…)”. Inoltre, nella dichiarazione sono indicati vari obiettivi strategici atti a contribuire al conseguimento di questo scopo, tra i quali l’esigenza che l’Unione ed i suoi membri adottino tutti i provvedimenti necessari per “limitare l’accesso dei terroristi alle risorse finanziare e ad altre risorse economiche”. Nel testo riveduto del piano d’azione UE per la lotta contro il terrorismo, si riconosce che il corpus legislativo che l’Unione ha costituito allo scopo di combattere il terrorismo e di migliorare la cooperazione giudiziaria ha una funzione decisiva da svolgere per combattere le attività dei terroristi. Inoltre, vi sono descritte nei particolari alcune proposte intese a potenziare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Uno di tali provvedimenti consiste in una stretta cooperazione con il GAFI e nell’adeguamento del corpus legislativo UE alle nove raccomandazioni speciali adottate dal GAFI contro il finanziamento del terrorismo. In combinazione con le quaranta raccomandazioni del GAFI riguardanti il riciclaggio di denaro, adottate nel 1990 e rivedute nel 2003, le raccomandazioni speciali I-IX costituiscono un quadro di base per scoprire, prevenire e sopprimere il finanziamento del terrorismo e degli atti di terrorismo a livello internazionale. Le norme GAFI sono accettate in generale come il riferimento internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri UE si sono impegnati ad attuare le norme del GAFI. Per la maggior parte, i provvedimenti indicati nelle nove raccomandazioni speciali del GAFI sono state attuate o sono in corso di attuazione mediante atti normativi comunitari oppure tramite le procedure previste nei titoli V e VI del trattato sull’Unione europea. |

130 | Disposizioni in vigore nel settore formante oggetto della proposta L’obiettivo dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001[2] e n. 881/2002 del 27 maggio 2002[3] è congelare i beni dei terroristi. Tuttavia, le disposizioni di tali regolamenti si applicano soltanto a individui o gruppi ben determinati, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite considera terroristi. D’altro canto, la direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo, prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, i provvedimenti sopra descritti non impediscono totalmente ai terroristi e ed altri criminali di avere accesso ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi. La presente proposta integra tali provvedimenti, assicurando che i dati informativi di base relativi all’ordinante di trasferimenti di fondi siano a immediata disposizione delle autorità preposte all’applicazione della legge e/o al perseguimento delle sue violazioni, per aiutarle a scoprire, investigare, perseguire i terroristi o altri criminali e nell’individuare i beni in possesso dei terroristi. |

140 | Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell’Unione La presente proposta risponde agli obiettivi del piano d’azione per la lotta contro il terrorismo adottato dal Consiglio europeo, nel quale è indicata specificamente l’esigenza di assicurare che il corpus legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di migliorare la cooperazione giudiziaria sia adattato alle nove raccomandazioni speciali del Gruppo d’azione finanziaria internazionale, relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di coloro che hanno risposto Mediante la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a “un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno”, la Commissione ha proceduto a consultare le parti interessate sulle questioni derivanti dal recepimento della SR VII nella legislazione comunitaria. Inoltre, la Commissione ha provveduto a un’ampia consultazione degli interessati di maggior rilievo, in sede di riunioni mirate di comitati consultivi (il gruppo di esperti ministeriali in materia di sistemi di pagamento, il gruppo del mercato dei sistemi di pagamento e il comitato di contatto in materia di riciclaggio del denaro). |

212 | Sintesi delle risposte e considerazione ad esse riservata Le questioni principali trattate nella comunicazione relativa a “un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno” erano: 1) il recepimento della SR VII mediante atti normativi comunitari piuttosto che nazionali; 2) il regime da applicare all’interno dell’UE in materia d’informazione; 3) la necessità di una deroga al principio di dati informativi completi relativi all’ordinante nel caso di trasferimenti raggruppati (“batch transfers”) tra giurisdizioni; 4) la necessità di prevedere esenzioni o soglie. 1) Il recepimento della SR VII mediante atti normativi comunitari piuttosto che nazionali I risultati della consultazione hanno mostrato che tutti i maggiori interessati (il settore bancario, le banche centrali, la Banca centrale europea e gli Stati membri) preferivano in misura preponderante l’alternativa di recepire la SR VII nel diritto comunitario piuttosto che nei rispettivi diritti nazionali. 2) Il regime da applicare all’interno dell’UE in materia d’informazione: i dati informativi relativi all’ordinante da fornire in caso di trasferimenti di fondi all’interno dei singoli Stati membri e tra di essi In base alla SR VII, i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi all’interno di una giurisdizione, possono limitarsi al numero del conto dell’ordinante, purché il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che agisce per conto dell’ordinante possa fornire i dati informativi completi a questo relativi (norme e cognome, indirizzo e numero del conto), a richiesta, entro tre giorni lavorativi, al PSP che agisce per conto del beneficiario del pagamento. Poiché è possibile far applicare questa regola all’interno della Comunità mediante atti normativi comunitari, è sufficiente prevedere che nei trasferimenti di fondi all’interno dell’UE sia indicato il numero del conto dell’ordinante. Nei casi in cui il PSP che agisce per conto dell’ordinante oppure per conto del beneficiario del pagamento risiede fuori dell’UE, si dovranno trasmettere i dati informativi completi relativi all’ordinante. La presente proposta prevede quindi che ai trasferimenti di fondi all’interno dell’UE siano allegati dati informativi semplificati (il numero del conto dell’ordinante o il codice unico d’identificazione), mentre per i trasferimenti di fondi tra l’UE e altre giurisdizioni sono richiesti i dati informativi completi relativi all’ordinante. Tale disposizione corrisponde pienamente all’esito della consultazione pubblica. 3) La necessità di una deroga al principio di dati informativi completi relativi all’ordinante nel caso di trasferimenti raggruppati tra giurisdizioni Nella nota interpretativa iniziale sulla SR VII (INSR VII), il GAFI aveva esentato i trasferimenti raggruppati tra giurisdizioni (eccetto nel caso delle rimesse di denaro) dall’obbligo di essere corredati dai dati informativi completi relativi all’ordinante. In deroga al regime dei dati informativi completi che si applica tra le giurisdizioni, per i trasferimenti raggruppati era necessario indicare soltanto il numero del conto dell’ordinante oppure il codice unico d’identificazione. Tuttavia, nell’INSR VII iniziale del GAFI, il termine “batch” non era definito. In assenza di tale definizione, la portata della deroga non era chiara: nell’ambito dei sistemi di pagamento, il concetto di “batch transfers” può assumere vari significati diversi. In mancanza di una definizione armonizzata, era improbabile, e forse impossibile, che i PSP giungessero a un’interpretazione comune della deroga. Il settore bancario e la maggior parte degli Stati membri riconoscono che una simile deroga è necessaria per i singoli trasferimenti di un unico ordinante compresi in un “batch file”, destinati a beneficiari di pagamento residenti all’esterno della Comunità. Questo procedimento consiste specificamente nel raggruppare vari singoli trasferimenti di un unico ordinante a favore di vari beneficiari di pagamenti (lo si utilizza di noma per certi tipi di versamenti regolari, come le prestazioni sociali), che per motivi di efficienza in termini di costi non si prestano all’inclusione di dati informativi completi relativi all’ordinante per ogni singolo trasferimento, ma solo per il “batch file” che li contiene. La medesima posizione è ora adottata dal GAFI, dopo la revisione dell’INSR VII. La presente proposta comprende quindi una disposizione specifica la quale, nel caso di trasferimenti di fondi di un unico ordinante compresi in un “batch file” e destinati a beneficiari di pagamenti fuori della Comunità, consente d’indicare per ciascun versamento soltanto il numero del conto dell’ordinante, purché il “batch file” comprenda i dati informativi completi relativi all’ordinante. 4) Necessità di prevedere esenzioni o soglie Nella nota interpretativa iniziale riguardante la SR VII era previsto che le giurisdizioni potessero applicare una soglia de minimis (non superiore a 3 000 USD), restando inteso che tale esenzione avesse carattere temporaneo e fosse riesaminata dal GAFI nel 2004. Il riesame è stato effettuato tra il febbraio 2004 e il giugno 2005 e ne è derivata l’INSR VII riveduta, approvata il 10 giugno 2005. Ai fini di tale riesame, si è proceduto a un’ampia consultazione del settore dei servizi di pagamento e degli Stati membri. I risultati della consultazione hanno mostrato che, in generale, il settore dei servizi di pagamento è contrario all’applicazione di soglie, poiché in tal modo sarebbe necessario introdurre sistemi duplici, per i trasferimenti di fondi rispettivamente superiori o inferiori alle soglie. In generale, neanche gli altri maggiori interessati (gli Stati membri, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea) si sono mostrati favorevoli. Inoltre, uno studio effettuato dal GAFI indica che anche importi esigui possono essere utilizzati per finanziare il terrorismo. D’altro canto, si teme che disposizioni troppo rigorose in materia d’identificazione possano indurre a operazioni clandestine, compromettendo gravemente la possibilità delle autorità di ottenere informazioni. Di conseguenza, la presente proposta non prevede nessuna soglia per i trasferimenti né in provenienza né in destinazione dell’UE, per quanto riguarda la raccolta e la trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante. In caso di trasferimenti anonimi in destinazione dell’UE, si propone che essi siano soggetti a speciale vigilanza e ad adeguati provvedimenti, allo scopo di ottenere i dati informativi mancanti relativi all’ordinante. Inoltre, si prevede che Per i trasferimenti di fondi in provenienza dell’UE, si dispone invece che ad essi siano allegati i dati informativi completi relativi all’ordinante. Tuttavia, per tener conto del rischio di indurre a operazioni clandestine, è consentita flessibilità, in funzione dei rischi, riguardo all’ampiezza della verifica delle informazioni relative all’ordinante. |

213 | Dal 2 dicembre 2003 al 15 febbraio 2004 si è proceduto via Internet alla consultazione del pubblico. La Commissione ha ricevuto 103 risposte. I risultati della consultazione figurano sul sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/2004-contributions_en.htm. |

Richiesta e utilizzo dei pareri degli esperti |

229 | Non era necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione d’impatto La presente proposta non ha formato oggetto della valutazione d’impatto, poiché essa deriva da obblighi internazionali e non ha un’incidenza intersettoriale rilevante. Inoltre, a suo riguardo sono stati ampiamente consultati tutti i maggiori interessati. La presente proposta recepisce la SR VII del GAFI in modo tale da minimizzare i costi per il settore dei servizi di pagamento, introducendo al tempo stesso norme rigorose per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta La presente proposta prevede norme da imporre a tutti i PSP partecipanti all’iter del pagamento, intese ad assicurare la possibilità di risalire all’origine dei trasferimenti di fondi,. Il PSP che agisce per conto dell’ordinante deve allegare ai trasferimenti di fondi gli opportuni dati informativi, completi e accurati, relativi all’ordinante. Ogni PSP intermediario deve provvedere perché tutti i dati riguardanti l’ordinante, che sono stati allegati a un trasferimento, siano conservati con esso o che se ne tenga un’opportuna registrazione. Quando riceve trasferimenti, il PSP che agisce per conto del beneficiario del pagamento deve essere in grado di rilevare la mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e di prendere le adeguate iniziative per porre rimedio a tale situazione, in modo che i trasferimenti di fondi cha sono stati ricevuti non restino anonimi. Nell’agire in tal modo, il PSP deve esercitare speciale vigilanza riguardo a tali trasferimenti e, in funzione dei rischi e tenendo conto di altri fattori pertinenti, deve segnalare le operazioni sospette alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I PSP dovranno anche tenere adeguate registrazioni e fornire risposte complete e sollecite alle domande che rivolgano loro le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nello Stato membro in cui essi risiedono. |

310 | Base giuridica L’articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà, poiché la presente proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per il seguente motivo (o motivi): |

323 | La mancanza di coordinamento nell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni su un agevole funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari. |

L’azione comunitaria conseguirebbe meglio gli obiettivi della proposta per il seguente motivo (o motivi): |

324 | Con la sua portata, l’azione comunitaria garantirà il recepimento uniforme della SR VII in tutta l’UE, e in particolare eviterà discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. Tale principio è stato sancito dal regolamento (CE) n. 2560/2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, che è stato il primo passo importante verso il costituirsi dell’area unica dei pagamenti nell’UE. |

325 | Vi è accordo generale, tra tutti i maggiori interessati (in particolare, gli Stati membri e il settore dei servizi di pagamento), nel ritenere che è l’Unione che potrà meglio conseguire gli obiettivi dell’azione. |

327 | Il campo di applicazione della presente proposta, che coincide con i provvedimenti previsti nella SR VII, per sua stessa natura e nell’intento di evitare incoerenze, non può suddividersi tra azione comunitaria e azione degli Stati membri. |

Di conseguenza, la presente proposta soddisfa il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La presente proposta soddisfa il principio di proporzionalità per il seguente motivo (o motivi): |

331 | Secondo i risultati della consultazione, la presente proposta recepisce la SR VII nella modalità più semplice, introducendo all’interno dell’UE un regime semplificato e un sistema efficace in termini di costi, per consentire di risalire all’origine dei trasferimenti di fondi a destinazione e in provenienza di paesi terzi. La presente proposta non va oltre quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo. |

332 | Imponendo ai prestatori di servizi di pagamento obblighi che minimizzano i costi per il settore, la presente proposta minimizza così anche l’onere finanziario per i governi nazionali, gli operatori economici ed i cittadini. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo (o motivi): I sistemi di pagamento nell’UE stanno integrandosi in un’area unica dei pagamenti. Di conseguenza, la SR VII dovrà essere attuata in forma armonizzata in tutta l’UE. Tutti i maggiori interessati hanno chiesto che si optasse per un regolamento, poiché esso costituirebbe il mezzo più efficace per garantire un’applicazione uniforme e quindi parità di condizioni. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | Riunioni del comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento di terroristi. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

560 | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una questione SEE e va quindi esteso allo Spazio economico europeo. |

1. 2005/0138 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante i dati informativi relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

visto il parere della Banca centrale europea[7],

deliberando in base alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

(1) Subito dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell’Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d’azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell’11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d’azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il corpus legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato in funzione delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (GAFI).

(2) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottati provvedimenti intesi a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità: per esempio, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo[9], e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan[10]. Al medesimo scopo, si sono adottati provvedimenti intesi a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo[11], prevede vari provvedimenti intesi a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutti questi provvedimenti non impediscono totalmente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(3) Per promuovere un’impostazione coerente, a livello internazionale, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione comunitaria si deve tener conto degli sviluppi a tale riguardo, nella fattispecie le nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione speciale VII (SR VII) relativa ai trasferimenti elettronici, e della nota interpretativa riveduta per la sua attuazione.

(4) La possibilità di risalire sempre all’origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare, scoprire e perseguire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Quindi, per assicurare che in tutto l’iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all’ordinante, è opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi opportuni e accurati dati informativi relativi all’ordinante.

(5) Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[12].

(6) Poiché vi sono minori rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo nel caso dei trasferimenti di fondi derivanti da un’operazione commerciale, o quando l’ordinante e il beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto, è opportuno esentare tali trasferimenti dal campo di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia sempre possibile risalire all’ordinante.

(7) Per controbilanciare il rischio di indurre a operazioni clandestine, se s’impongono disposizioni troppo rigorose in materia d’identificazione contro la potenziale minaccia terroristica costituita dai trasferimenti d’importo esiguo, è opportuno prevedere che l’obbligo di verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi all’ordinante sia rispettato in funzione dei rischi, nei casi di trasferimenti di fondi a favore di beneficiari residenti all’esterno della Comunità, se l’importo di tali trasferimenti non supera il massimale di 1 000 euro.

(8) Tenuto conto del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro[13], e della comunicazione della Commissione relativa a “un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno”[14], è sufficiente prevedere che ai trasferimenti di fondi all’interno della Comunità siano allegati dati informativi semplificati riguardanti l’ordinante.

(9) Per consentire alle autorità di paesi terzi, responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per riciclare denaro o per finanziare il terrorismo, ai trasferimenti di fondi dalla Comunità verso i paesi terzi si dovranno allegare dati informativi completi relativi all’ordinante. L’accesso di tali autorità a questi dati informativi completi va concesso soltanto ai fini di prevenire, investigare, scoprire e perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

(10) Nel caso che i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano inviati raggruppandoli in un “batch file”, il che consente di risparmiare sui costi, si consentirà che ai singoli trasferimenti sia allegato soltanto il numero del conto dell’ordinante, purché nel “batch file” siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

(11) Per accertare se ai trasferimenti di fondi siano allegati i prescritti dati informativi e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento (“PSP”) che agisce per conto del beneficiario deve disporre di procedure efficaci per constatare la mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante.

(12) Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si deve prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati deve restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il PSP dell’ordinante risiede fuori della Comunità, sarà necessaria ancora maggiore cura (“due diligence”) nei confronti della clientela, ai sensi dell’articolo [11] della direttiva 2005/…/CE, nelle attività della banca transfrontaliera che funge da corrispondente per quel prestatore di servizi.

(13) In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve esercitare speciale vigilanza, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e deve segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette.

(14) Finché non saranno superate le limitazioni tecniche che impediscono ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all’obbligo di trasmettere tutti i dati informativi da loro ricevuti relativi all’ordinante, essi dovranno tenere registrazioni di tali dati. Le limitazioni tecniche saranno eliminate non appena saranno migliorati i sistemi di pagamento.

(15) Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento effettivo dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare, scoprire e perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo è opportuno esigere che i prestatori di servizi di pagamento tengano registrazioni dei dati informativi relativi all’ordinante, In una società democratica, si deve limitare la durata del periodo entro il quale tali dati vanno conservati. Appare adeguato un lasso di tempo di cinque anni.

(16) Perché si possa passare sollecitamente all’azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento devono rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante, che rivolgono loro le autorità responsabili di combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi risiedono.

(17) Data l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri devono prevedere nel loro diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso d’inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.

(18) Le misure necessarie per attuare il presente regolamento vanno adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].

(19) Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un’unione monetaria o rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro e hanno aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione di quello Stato membro. Per evitare gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, che potrebbero verificarsi applicando il presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quegli stessi paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno dello Stato membro in questione.

(20) Nell’intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall’obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all’ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d’importo non superiore a 150 euro. È anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni caritative, in modo che gli Stati membri possano evitare che di questa esenzione abusino i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(21) Gli obiettivi dell’azione da intraprendere non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, per l’entità o gli effetti di tale azione, i suoi obiettivi possono essere meglio conseguiti a livello comunitario. Di conseguenza, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi.

(22) Ai fini di un’impostazione coerente della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le principali disposizioni del presente regolamento devono entrare in applicazione alla medesima data delle pertinenti disposizioni adottate a livello internazionale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi da allegare ai trasferimenti di fondi, riguardanti i loro ordinanti, nell’intento di prevenire, investigare, scoprire e perseguire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento residente nella Comunità.

2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi derivanti da operazioni commerciali effettuate utilizzando carte di credito o di debito od ogni altro strumento analogo di pagamento, purché ai trasferimenti di questo tipo sia allegato un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi per i quali l’ordinante e il beneficiario del pagamento sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1. “finanziamento del terrorismo” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 3] della direttiva 2005/…/CE;

2. “riciclaggio di denaro” è uno dei reati di cui all’articolo [1, paragrafo 2] della direttiva 2005/…/CE;

3. “ordinante” è la persona fisica o giuridica la quale ha il diritto di disporre dei fondi e ne autorizza il trasferimento a favore del beneficiario del pagamento;

4. “beneficiario del pagamento” è la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti;

5. “prestatore di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di pagamento per gli utenti di tali servizi;

6. “prestatore intermediario di servizi di pagamento” è un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell’ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all’effettuazione di trasferimenti di fondi;

7. “trasferimento di fondi” è un’operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un secondo prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento non devono essere necessariamente la medesima persona;

8. “utente di servizi di pagamento” è la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento, in qualità di ordinante o di beneficiario di un pagamento;

9. “trasferimento raggruppato (batch file transfer)” è un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo.

Capo II Obblighi del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante

Articolo 4 Dati informativi completi relativi all’ordinante

I dati informativi completi relativi all’ordinante consistono nel nome e cognome, indirizzo e numero del conto.

L’indirizzo può essere sostituito dalla data e luogo di nascita dell’ordinante, il suo numero d’identificazione come cliente o il suo numero d’identità nazionale.

In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante può sostituirlo con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire l’operazione al suo ordinante.

Articolo 5 Dati informativi allegati ai trasferimenti di fondi e loro registrazione

1. I prestatori di servizi di pagamento provvedono ad allegare ai trasferimenti di fondi i dati informativi completi relativi all’ordinante.

2. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante procede alla verifica dei dati informativi completi relativi all’ordinante, in base a documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Tuttavia, per trasferimenti di fondi d’importo non superiore a 1 000 euro, a favore di beneficiari residenti fuori della Comunità, i prestatori di servizi di pagamento possono decidere l’ampiezza di tale verifica, in considerazione dei rischi di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3. Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante conserva per cinque anni la registrazione dei dati informativi completi relativi all’ordinante, allegati ai trasferimenti di fondi.

Articolo 6 Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità

In deroga all’articolo 5, se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento risiedono entrambi nella Comunità, ai trasferimenti di fondi si devono allegare soltanto il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, se questi glielo chiede, i dati informativi completi sull’ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha ricevuto tale richiesta.

Articolo 7 Trasferimenti di fondi dalla Comunità a un beneficiario residente fuori della Comunità

1. Ai trasferimenti di fondi dalla Comunità a favore di beneficiari di pagamenti residenti fuori della Comunità vanno allegati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

2. Nel caso di trasferimenti raggruppati in provenienza di un unico ordinante a favore di un beneficiario residente fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti del gruppo, a condizione che nel batch file figurino tali dati informativi e che ai singoli trasferimenti sia allegato il numero di conto dell’ordinante o un codice unico d’identificazione.

Capo III Obblighi del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento

Articolo 8 Constatazione della mancanza dei dati informativi relativi all’ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento predispone procedure efficaci per constatare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

2. in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante risiede nella Comunità, i dati informativi indicati all’articolo 6;

3. in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento per conto dell’ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all’ordinante indicati all’articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all’articolo 13.

Articolo 9 Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante

1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante da allegare a norma del presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può respingere il trasferimento oppure chiedere i dati informativi completi relativi all’ordinante. In questo secondo caso, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento può trattenere i fondi finché la sua richiesta non è soddisfatta oppure può metterli a disposizione del beneficiario del pagamento. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento rispetta le pertinenti norme giuridiche o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 e la 2005/…/CE, e le misure nazionali di attuazione.

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette a più riprese di allegare i prescritti dati informativi relativi all’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento respinge tutti i trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure pone fine ai suoi rapporti professionali con lui per quanto riguarda i servizi di trasferimento di fondi od ogni reciproca prestazione di servizi.

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 10 Valutazione in base ai rischi

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario tiene conto dell’incompletezza dei dati informativi completi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel Capo III della direttiva 2005/…/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 11 Conservazione delle registrazioni

Il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento conserva per cinque anni la registrazione di tutti i dati informativi relativi all’ordinante da lui ricevuti.

Capo IV Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

Articolo 12 Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, in allegato al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi da loro ricevuti relativi all’ordinante, allegati a un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi in allegato a tale trasferimento.

Articolo 13 Limitazioni tecniche

1. Se il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante risiede fuori della Comunità e se limitazioni tecniche al livello di un prestatore intermediario di servizi di pagamento residente nella Comunità impediscono di allegare al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all’ordinante, il prestatore intermediario conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti, che siano completi o no.

2. Se, nel caso di cui al precedente paragrafo 1, il prestatore intermediario di servizi di pagamento non riceve dati informativi completi sull’ordinante, quando trasferisce tali fondi segnala il fatto al prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento.

3. Quando si applica il paragrafo 1, se glielo chiede il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario del pagamento, entro tre giorni lavorativi il prestatore intermediario di servizi di pagamento gli mette a disposizione i dati informativi completi relativi all’ordinante.

Capo V Obblighi generali, competenze in materia di attuazione e di modifica

Articolo 14 Obblighi di cooperazione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale risiedono i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro domande riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante allegati ai trasferimenti di fondi e alle loro registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto dei termini temporali e delle regole procedurali previsti nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Le suddette autorità si avvalgono di tali dati i nformativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare, scoprire o perseguire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 15 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme al riguardo, indicando le autorità responsabili della loro applicazione, e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

Articolo 16 Competenze in materia di attuazione e di modifica

1. Secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e tenuto conto di tutti gli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in considerazione anche delle eventuali modifiche delle norme internazionali, in particolare di quelle adottate dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI), la Commissione può adottare misure intese a chiarire le definizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 5 e 7.

2. Secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e tenuto conto di tutti gli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in considerazione anche delle eventuali modifiche delle norme internazionali, in particolare di quelle adottate dal GAFI, la Commissione può adottare misure intese ad aggiornare le soglie monetarie stabilite in relazione agli obblighi previsti agli articoli 5 e 19.

Articolo 17 Comitato

1. La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/…/CE, indicato nel presente testo come “il comitato”.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8.

Il periodo menzionato all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è stabilito a tre mesi.

Capo VI Deroghe

Articolo 18 Accordi con territori o paesi esterni alla Comunità

1. La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, accordi che permettano deroghe al presente regolamento, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se il paese o territorio in questione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato o rientra della sua area monetaria;

b) ha aderito ai sistemi di pagamento e di compensazione dello Stato membro interessato;

c) impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma del presente articolo, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dalla data alla quale la Commissione ha ricevuto la domanda.

Articolo 19 Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni caritative all’interno di uno Stato membro

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all’articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, istruttivo, sociale, o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità ed a formare oggetto di audit esterno o di vigilanza da parte di tale autorità e che i trasferimenti di fondi siano limitati all’importo massimo di 150 euro per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all’interno del territorio dello Stato membro in questione.

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l’opzione di cui nel primo comma del presente articolo.

Capo VII Disposizioni finali

Articolo 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea .

Gli articoli 4-14 e l’articolo 19 si applicano, tuttavia, dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Internal Market Activit(y/ies): Internal Market for goods and services |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION ON INFORMATION ON THE PAYER ACCOMPANYING TRANSFERS OF FUNDS |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

12.010211.01.03 – Committee meetings

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment

n.a.

2.2. Period of application:

2005–2010

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

n.a.

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

n.a.

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

TOTAL a+b+c |

Commitments | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

Payments | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:[16]

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

n.a.

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NO | YES | YES | No [5] |

4. LEGAL BASIS

The action only concerns administrative expenditure.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention[17]

5.1.1. Objectives pursued

The present proposal for a regulation aims to transpose Special Recommendation VII (SR VII) of the Financial Action Task Force (the international body established by the Paris G7 summit in 1989 which objective is to fight against financial crime) into Community law in a way that is fully compatible with Internal Market principles. It lays down rules on payer’s information accompanying funds transfers, in order to ensure that basic information is immediately available to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism, to assist them in their task.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

In its Communication to the Council and the European Parliament concerning a “New legal framework for payments in the Internal Market” (COM (2003) 718 final) the Commission consulted interested parties on issues raised by the transposition of SR VII into Community legislation.

The results of the consultation have shown overwhelming support from all stakeholders (the banking community, Central Banks, the European Central Bank and Member States) to transpose SR VII through Community legislation rather than national legislation. Payment systems in the EU are in the process of being integrated into a Single Payment Area and, consequently, SR VII should be transposed in a harmonised manner throughout the EU. All stakeholders called for the use of a regulation, which would be the most effective way of guaranteeing uniform implementation and thus a level playing field.

The results of the consultation are available at:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/2004-contributions_en.htm.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

n.a.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The rules on payer’s information accompanying funds transfers provided for in the proposal for a regulation result in a number of obligations applicable to all payment service providers (PSPs) involved in the payment chain. The payer’s payment service provider must ensure that funds transfers contain complete, accurate and meaningful payer’s information (name, address and account number). Any intermediary payment service provider must ensure that all payer’s information that accompanies a transfer is retained with the transfer or that appropriate records are kept. The payee’s payment service provider must have effective risk-based procedures in order to identify funds transfers lacking complete payer’s information and, as appropriate, report suspicious transactions to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism.

5.3. Methods of implementation

The negotiation of the Regulation in the Council and in the European Parliament will be carried out by DG MARKT staff within existing resources. Furthermore, Article 12 of the Regulation specifies that the Commission will be assisted by a committee consisting of Member States’ representatives on certain specific issues.

6. FINANCIAL IMPACT

n.a.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

Human and administrative resource requirements will be covered from within the budget allocated to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 1 0.5 | 1 0.5 | Negotiation of the Regulation in the Council and in the European Parliament and participation in FATF work Organisation of meetings of the regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing |

Other human resources |

Total | 1.5 | 1.5 |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | EUR 162 000 | EUR 108 000 x 1.5 |

Other human resources (specify budget line) |

Total | EUR 162 000 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount € | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) Copy updated budget linesA0701 – Missions 12 01 02 11 01 – Missions 12 01 02 11 02 – Meetings, conferences 12 01 02 11 03 – Committees (consultative committee) 12 01 02 11 04 – Studies and consultations | EUR 62 400 (Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing) | EUR 15 600 (reimbursement of 24 experts) x 4 meetings |

Information systems (A-5001/A-4300) | n.a. |

Other expenditure - Part A (specify) | n.a. |

Total | EUR 62 400 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | EUR 224 400 5 years EUR 1 122 000 |

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

n.a

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

n.a

9. ANTI-FRAUD MEASURES

n.a

[1] Il GAFI, l’organo internazionale istituito nel 1989 dal Vertice G7 di Parigi, è considerato il riferimento mondiale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

[2] Relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo: GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22).

[3] Che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan: GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione (GU L 353 del 27.11.2004, pag. 11).

[4] GU C del , pag. .

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C del , pag. .

[7] GU C del , pag. .

[8] GU C del , pag. .

[9] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22) .

[10] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione (GU L 353 del 27.11.2004, pag. 11) .

[11] GU L … del …… 2005, pag. .. (ancora da pubblicare: doc. 2004/0137/COD) .

[12] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[13] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

[14] COM(2003) 718 def. .

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[16] For further information, see separate explanatory note.

[17] For further information, see separate explanatory note.

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