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Document 52005PC0061(01)
Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and Georgia on certain aspects of air services
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
/* COM/2005/0061 def. */
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0061 def. */
Bruxelles, 25.2.2005 COM(2005) 61 definitivo 2005/0009 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (presentate dalla Commissione) RELAZIONE Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono tradizionalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati agli accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all’interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllati dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1]. Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato, con la Georgia, un accordo che sostituisce alcune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Georgia. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo riguardano delle questioni giuridiche derivanti dalla violazione delle competenze della Comunità. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma ed all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Occorre firmare ed applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, DECIDE: Articolo unico 1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. 2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo. 3. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 2005/0009 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data 22 settembre 2004, conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5]. (4) L’accordo deve essere approvato, DECIDE: Articolo 1 1. L’accordo tra la Comunità europea e la Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea. 2. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA da un lato, e IL GOVERNO DELLA GEORGIA (di seguito denominato “la Georgia”) dall’altro (di seguito denominate “le Parti”) CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Georgia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario, CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi, VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria, RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Georgia e per garantire la continuità di tali servizi aerei, CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Georgia che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite, CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Georgia, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Georgia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea. 2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. 3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato. 4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali. ARTICOLO 2 Designazione da parte di uno Stato membro 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Georgia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Georgia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: i) il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e iii) il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato. 3. La Georgia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: i) il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato. La Georgia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità. ARTICOLO 3 Diritti relativi ai controlli regolamentari 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato 2, lettera c). 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Georgia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Georgia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di questo Stato membro per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo. ARTICOLO 4 Tassazione del carburante 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d). 2. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Georgia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. ARTICOLO 5 Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato 2, lettera e). 2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Georgia in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea. ARTICOLO 6 Allegati all’Accordo Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante. ARTICOLO 7 Revisione o modificazione Le Parti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. ARTICOLO 8 Entrata in vigore e applicazione transitoria 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. 3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Georgia che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria. ARTICOLO 9 Denuncia 1. La denuncia di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all’accordo in questione. 2. La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] data […. …] nelle lingue ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e georgiano. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni. PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL GOVERNO DELLA GEORGIA: ALLEGATO 1 Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo a) Accordi in materia di servizi aerei fra il governo della Georgia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo - Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Georgia in materia di servizi aerei firmato a Vienna il 15 dicembre 1997 (data di entrata in vigore: 1.10.2002), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Austria” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Georgia in materia di servizi aerei firmato a Tbilisi il 30 giugno 1997 (data di entrata in vigore: 5.11.1998), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Cipro” nell’allegato 2; - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Georgia in materia di servizi aerei firmato a Bonn il 25 giugno 1993 (data di entrata in vigore: 27.11.1994), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Germania” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Georgia sui servizi aerei firmato a Tbilisi il 10aprile 1997 (data di entrata in vigore: 27.5.1998), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Grecia” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo dell’Irlanda e il governo della Repubblica di Georgia sui servizi aerei firmato a Dublino il 2 marzo 1995 (data di entrata in vigore: 2.3.1995), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Irlanda” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Georgia in materia di servizi aerei firmato a Tbilisi il 12 aprile 1996 (data di entrata in vigore: 12.1.1999), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Lituania” nell’allegato 2; - Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Georgia sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Wassenaar il 3 aprile 1995 (data di entrata in vigore: 1.5.1997), nel seguito denominato “Accordo Georgia – Paesi Bassi” nell’allegato 2; - Accordo fra governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Georgia in materia di servizi aerei firmato a Tbilisi il 17 settembre 2003, nel seguito denominato “Accordo Georgia – Regno Unito” nell’allegato 2; Supplemento al Memorandum d’intesa fatto a Tbilisi il 17 settembre 2003, e del verbale concordato firmato a Tbilisi il 2 novembre 2004. b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il governo della Repubblica di Georgia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo - Accordo fra il governo del Belgio e il governo della Repubblica di Georgia sui servizi aerei siglato il 24 febbraio 1995, nel seguito denominato “Accordo Georgia – Belgio” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Georgia sui servizi aerei siglato il 29 giugno 1995, nel seguito denominato “Accordo Georgia – Ungheria” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Georgia relativo al trasporto aereo civile siglato il 6 dicembre 1996, nel seguito denominato “Accordo Georgia - Lettonia” nell’allegato 2; - Accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Georgia relativo al trasporto aereo civile siglato a Varsavia il 26 aprile 1993, nel seguito denominato “Accordo Georgia – Polonia” nell’allegato 2; ALLEGATO 2 Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo a) Designazione da parte di uno Stato membro: - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Austria; - Articoli 3 e 4 dell’Accordo Georgia – Belgio; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Cipro; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Germania; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Grecia; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Ungheria; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Irlanda; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Lettonia; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Lituania; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Paesi Bassi; - Articolo 3 dell’Accordo Georgia – Polonia; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Regno Unito. b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi: - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Austria; - Articolo 5 dell’Accordo Georgia – Belgio; - Articolo 5 dell’Accordo Georgia – Cipro; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Germania; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Grecia; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Ungheria; - Articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell’Accordo Georgia – Irlanda; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Lettonia; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Lituania; - Articolo 5 dell’Accordo Georgia – Paesi Bassi; - Articolo 4 dell’Accordo Georgia – Polonia; - Articolo 5 dell’Accordo Georgia – Regno Unito. c) Controllo regolamentare: - Articolo 7 dell’Accordo Georgia – Belgio. d) Tassazione del carburante per l’aviazione: - Articolo 7 dell’Accordo Georgia – Austria; - Articolo 10 dell’Accordo Georgia – Belgio; - Articolo 7 dell’Accordo Georgia – Cipro; - Articolo 6 dell’Accordo Georgia – Germania; - Articolo 9 dell’Accordo Georgia – Grecia; - Articolo 9 dell’Accordo Georgia – Ungheria; - Articolo 11 dell’Accordo Georgia – Irlanda; - Articolo 6 dell’Accordo Georgia – Lettonia; - Articolo 11 dell’Accordo Georgia – Lituania; - Articolo 10 dell’Accordo Georgia – Paesi Bassi; - Articolo 6 dell’Accordo Georgia – Polonia; - Articolo 8 dell’Accordo Georgia – Regno Unito. e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea: - Articolo 11 dell’Accordo Georgia –Austria; - Articolo 13 dell’Accordo Georgia – Belgio; - Articolo 17 dell’Accordo Georgia – Cipro; - Articolo 10 dell’Accordo Georgia – Germania; - Articolo 12 dell’Accordo Georgia – Grecia; - Articolo 8 dell’Accordo Georgia – Ungheria; - Articolo 6 dell’Accordo Georgia – Irlanda; - Articolo 11 dell’Accordo Georgia – Lettonia; - Articolo 9 dell’Accordo Georgia – Lituania; - Articolo 6 dell’Accordo Georgia – Paesi Bassi; - Articolo 10 dell’Accordo Georgia – Polonia; - Articolo 7 dell’Accordo Georgia – Regno Unito. ALLEGATO 3 Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo). [1] Decisione del Consiglio 11323/03 del 5 giugno 2003 (documento riservato). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […].