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Document 52005AG0010

    Posizione comune (CE) n. 10/2005, del 21 dicembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

    GU C 58E del 8.3.2005, p. 1–129 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 58/1


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2005

    definita dal Consiglio il 21 dicembre 2004

    in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/C 58 E/01)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

    (2)

    In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

    (3)

    La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

    (4)

    Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (4).

    (5)

    Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

    (6)

    L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

    (7)

    Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

    (8)

    Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

    (9)

    Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE (5) e 92/51/CEE (6) del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (11), 78/1026/CEE (12), 78/1027/CEE (13), 80/154/CEE (14), 80/155/CEE (15), 85/384/CEE (16), 85/432/CEE (17), 85/433/CEE (18) e 93/16/CEE (19) concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.

    (10)

    La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.

    (11)

    Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.

    (12)

    In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

    (13)

    Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

    (14)

    Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.

    (15)

    È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

    (16)

    La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

    (17)

    Nell'intento di semplificare il regime, soprattutto in prospettiva dell'allargamento, il principio del riconoscimento automatico si dovrebbe applicare alle sole specializzazioni mediche e dentistiche comuni a almeno due quinti degli Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche comuni a un numero esiguo di Stati membri dovrebbero essere integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica dovrebbero essere limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

    (18)

    Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

    (19)

    Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

    (20)

    Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.

    (21)

    Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

    (22)

    Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

    (23)

    La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.

    (24)

    La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

    (25)

    Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

    (26)

    Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

    (27)

    Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

    (28)

    La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.

    (29)

    La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali.

    (30)

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (20).

    (31)

    L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

    (32)

    Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

    (33)

    Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di sicurezza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

    (34)

    Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

    (35)

    Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (36)

    La presente direttiva non riguarda le attività delle professioni che partecipano direttamente e specificatamente, sia pure occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.

    (37)

    In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (21), o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (22). Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

    (38)

    La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

    2.   Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

    3.   Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

    Articolo 3

    Definizioni

    1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

    b)

    «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) - e/o un'esperienza professionale;

    c)

    «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

    d)

    «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

    La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

    e)

    «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

    f)

    «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

    g)

    «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

    La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

    Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

    h)

    «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

    i)

    la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o

    ii)

    la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o

    iii)

    la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

    2.   È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

    Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

    Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.   È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

    Articolo 4

    Effetti del riconoscimento

    1.   Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

    2.   Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

    TITOLO II

    LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

    Articolo 5

    Principio di libera prestazione di servizi

    1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

    a)

    se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e

    b)

    in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

    2.   Le disposizioni del presente titolo si applicano nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato Membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

    Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

    3.   In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle disposizioni disciplinari, di carattere professionale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

    Articolo 6

    Esenzioni

    Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

    a)

    l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,

    b)

    l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

    Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

    Articolo 7

    Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

    1.   Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

    2.   Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

    a)

    una prova della nazionalità del prestatore,

    b)

    un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione,

    c)

    una prova dei titoli di qualifiche professionali,

    d)

    nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni.

    3.   La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.

    4.   All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

    Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

    In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

    In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

    Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

    2.   Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

    Articolo 9

    Informazione ai destinatari del servizio

    Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

    a)

    se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

    b)

    se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

    c)

    l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

    d)

    il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

    e)

    se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (23);

    f)

    le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

    TITOLO III

    LIBERTÀ DI STABILIMENTO

    CAPO I

    REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI FORMAZIONE

    Articolo 10

    Ambito di applicazione

    Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

    a)

    per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;

    b)

    per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;

    c)

    per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

    d)

    fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

    e)

    per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

    f)

    per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

    g)

    per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.

    Articolo 11

    Livelli di qualifica

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti quattro livelli di qualifica professionale.

    2.   Il livello A corrisponde a un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

    a)

    o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

    b)

    o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali.

    3.   Il livello B corrisponde a un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

    a)

    o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui al paragrafo 4 e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

    b)

    o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui alla lettera a), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi.

    4.   Il livello C corrisponde a un diploma che attesta il compimento di

    a)

    o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui al paragrafo 5 di almeno un anno, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

    b)

    o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato alla lettera a) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L'elenco nell'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente.

    5.   Il livello D corrisponde a un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari.

    Articolo 12

    Titioli di formazione assimilati

    È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

    È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni.

    Articolo 13

    Condizioni del riconoscimento

    1.   Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

    Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

    b)

    attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.

    2.   L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

    Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

    b)

    attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11;

    c)

    attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

    Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) di livello B, C o D di cui all'articolo 11. Sono considerate formazioni regolamentate di livello C quelle di cui all'allegato III. L'elenco di cui all'allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

    3.   Lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il presente articolo se l'accesso a una professione regolamentata è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione di livello D che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata superiore a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di livello C.

    Articolo 14

    Provvedimenti di compensazione

    1.   L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:

    a)

    se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;

    b)

    se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

    c)

    se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

    2.   Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

    Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

    Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.

    3.   Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

    Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g).

    Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

    4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

    5.   Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa.

    Articolo 15

    Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

    1.   Ai fini del presente articolo, per «piattaforme comuni» si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

    2.   Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni professionali rappresentative a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

    3.   Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 14.

    4.   I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

    5.   Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

    6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro... (24), una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

    CAPO II

    RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE

    Articolo 16

    Requisiti in materia di esperienza professionale

    Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

    Articolo 17

    Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV

    1.   In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

    a)

    per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

    b)

    per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

    c)

    per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

    d)

    per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

    e)

    per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

    2.   Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

    3.   Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

    Articolo 18

    Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV

    1.   In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

    a)

    per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

    b)

    per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

    c)

    per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

    d)

    per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

    e)

    per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

    f)

    per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

    2.   Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

    Articolo 19

    Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV

    1.   In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

    a)

    per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

    b)

    per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

    c)

    per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

    d)

    per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

    2.   Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

    Articolo 20

    Modifica delle liste di attività di cui all'allegato IV

    Le liste delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.

    CAPO III

    RICONOSCIMENTO IN BASE AL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE

    SEZIONE 1

    Disposizioni generali

    Articolo 21

    Principio di riconoscimento automatico

    1.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1., conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

    I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

    Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

    2.   Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di sicurezza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28.

    La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.

    3.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

    4.   Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.

    5.   I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

    6.   Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui agli articoli 24, paragrafo 3, 31, paragrafo 6, 34, paragrafo 3, 38, paragrafo 3, 40, paragrafo 3 e 44, paragrafo 3.

    Le conoscenze e le competenze di cui agli articoli 24, paragrafo 3, 31, paragrafo 6, 34, paragrafo 3, 38, paragrafo 3, 40, paragrafo 3 e 44, paragrafo 3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

    In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    7.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.

    La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

    Articolo 22

    Disposizioni comuni sulla formazione

    Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

    a)

    gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;

    b)

    secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

    Articolo 23

    Diritti acquisiti

    1.   Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.

    2.   Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:

    a)

    prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

    b)

    prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

    I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

    3.   Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1o gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6.2, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

    Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

    4.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

    a)

    per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

    b)

    per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

    c)

    per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,

    qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6.2, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

    Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

    Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

    5.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6.2, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

    Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

    6.   Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

    Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

    SEZIONE 2

    Medico

    Articolo 24

    Formazione medica di base

    1.   L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

    2.   La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

    Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1o gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

    3.   La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

    a)

    adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

    b)

    adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

    c)

    adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

    d)

    un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

    Articolo 25

    Formazione medica specializzata

    1.   L'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

    2.   La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

    Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

    3.   La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.

    4.   Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

    5.   Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

    Articolo 26

    Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

    I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3.

    L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell'aggiornamento della presente direttiva alla luce dell'evoluzione delle legislazioni nazionali.

    Articolo 27

    Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

    1.   Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

    2.   Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima dell'1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

    3.   Ogni Stato membro che applichi disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di medico specialista rilasciati dagli altri Stati membri che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, purché sanciscano una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.2, e siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio dell'attività in questione da parte dei loro titolari per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

    Le stesse disposizioni si applicano ai titoli di formazione di medico specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 aprile 1992 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato VI, punto 6.1.

    4.   Ogni Stato membro che applichi disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.2, e prima... (25), attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia ai fini dell'accesso all'attività professionale di medico specialista e del suo esercizio.

    5.   Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punto 5.1.2 e all'allegato VI, punto 6.1, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

    Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3 e all'allegato VI, punto 6.1.

    Articolo 28

    Formazione specifica in medicina generale

    1.   L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 24.

    2.   La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

    Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

    3.   La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

    La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

    Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

    La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

    4.   Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

    5.   Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

    Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

    Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

    Articolo 29

    Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale

    Nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

    Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

    Articolo 30

    Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale

    1.   Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23.

    Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di sicurezza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

    2.   Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale.

    SEZIONE 3

    Infermiere responsabile dell'assistenza generale

    Articolo 31

    Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

    1.   L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

    2.   La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

    Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

    In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    3.   La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

    Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

    4.   L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

    5.   L'insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività.

    L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

    I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

    6.   La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

    a)

    un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

    b)

    una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

    c)

    un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

    d)

    la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

    e)

    un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

    Articolo 32

    Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

    Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

    Articolo 33

    Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

    1.   Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

    2.   Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

    a)

    titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

    b)

    titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

    Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

    3.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

    SEZIONE 4

    Dentista

    Articolo 34

    Formazione di dentista di base

    1.   L'ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

    2.   La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

    Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.3.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

    In nessun Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    3.   La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

    a)

    adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

    b)

    adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

    c)

    adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

    d)

    adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

    e)

    adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

    La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

    Articolo 35

    Formazione di dentista specialista

    1.   L'ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37.

    2.   La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

    La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione.

    Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico.

    3.   Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

    Articolo 36

    Esercizio delle attività professionali di dentista

    1.   Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

    2.   La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

    Articolo 37

    Diritti acquisiti, specifici dei dentisti

    1.   Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

    L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

    a)

    tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

    b)

    tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.

    È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

    Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

    2.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

    L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

    a)

    tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.2 per l'Italia;

    b)

    tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

    c)

    tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

    È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

    Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

    SEZIONE 5

    Veterinario

    Articolo 38

    Formazione di veterinario

    1.   La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma che compare all'allegato V, punto 5.4.1.

    Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.4.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

    In nessuno Stato membro, l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    2.   L'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.

    3.   La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

    a)

    adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

    b)

    adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

    c)

    adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

    d)

    adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

    e)

    adeguate conoscenze della medicina preventiva;

    f)

    adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

    g)

    adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

    h)

    un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

    Articolo 39

    Diritti acquisiti, specifici ai veterinari

    Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1o maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

    SEZIONE 6

    Ostetrica

    Articolo 40

    Formazione di ostetrica

    1.   La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

    a)

    una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1,

    o

    b)

    una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

    Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

    Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.5.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

    In nessun Stato membro, l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    2.   L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

    a)

    compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o

    b)

    possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.

    3.   La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

    a)

    un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;

    b)

    un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

    c)

    un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;

    d)

    un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

    e)

    la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

    Articolo 41

    Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

    1.   I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

    a)

    una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

    i)

    subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

    ii)

    seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2;

    b)

    una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3 600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

    c)

    una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3 000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

    2.   L'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

    Articolo 42

    Esercizio delle attività professionali di ostetrica

    1.   Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività.

    a)

    fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

    b)

    accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

    c)

    prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

    d)

    predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

    e)

    assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

    f)

    praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

    g)

    individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

    h)

    esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

    i)

    assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

    j)

    praticare le cure prescritte da un medico;

    k)

    redigere i necessari rapporti scritti.

    Articolo 43

    Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

    1.   Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

    2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

    3.   Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

    Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

    a)

    titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata położnictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

    b)

    titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom położnej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

    4.   Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1o maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.5.2.

    SEZIONE 7

    Farmacista

    Articolo 44

    Formazione di farmacista

    1.   L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

    2.   Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:

    a)

    quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università,

    b)

    sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

    Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

    Gli elenchi delle materie di cui all'allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

    In nessuno Stato membro, l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    3.   La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

    a)

    un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

    b)

    un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

    c)

    un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

    d)

    un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

    e)

    un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

    Articolo 45

    Esercizio delle attività professionali di farmacista

    1.   Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

    2.   Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare:

    a)

    preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

    b)

    fabbricazione e controllo dei medicinali;

    c)

    controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

    d)

    immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

    e)

    preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

    f)

    preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

    g)

    diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

    3.   Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un'esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine che certifica che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.

    4.   Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

    5.   Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell'articolo 23.

    SEZIONE 8

    Architetto

    Articolo 46

    Formazione di architetto

    1.   La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

    Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

    a)

    capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

    b)

    adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

    c)

    conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

    d)

    adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

    e)

    capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

    f)

    capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

    g)

    conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

    h)

    conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

    i)

    conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

    j)

    capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

    k)

    conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

    2.   Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

    In nessun Stato membro, l'aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

    Articolo 47

    Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

    1.   In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

    L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

    2.   In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma.

    Articolo 48

    Esercizio dell'attività professionale di architetto

    1.   Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

    2.   Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

    Articolo 49

    Diritti acquisiti, specifici degli architetti

    1.   Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6.2, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

    A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

    a)

    1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia,

    b)

    1o gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia,

    c)

    5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

    Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI STABILIMENTO

    Articolo 50

    Documentazione e formalità

    1.   Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

    I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

    Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezzza delle informazioni trasmesse.

    2.   In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

    3.   In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:

    a)

    se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;

    b)

    se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e

    c)

    se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

    4.   Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

    Articolo 51

    Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

    1.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

    2.   La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

    3.   La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

    Articolo 52

    Uso del titolo professionale

    1.   Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

    2.   Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

    Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

    TITOLO IV

    MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

    Articolo 53

    Conoscenze linguistiche

    I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbero avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

    Articolo 54

    Uso del titolo di studio

    Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

    Articolo 55

    Affiliazione a un regime assicurativo

    Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

    TITOLO V

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZE ESECUTIVE

    Articolo 56

    Autorità competenti

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

    2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (26), e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (27)).

    Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

    3.   Ogni Stato membro designa, entro... (25), le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    4.   Ogni Stato membro designa un coordinatore dell'attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

    I coordinatori hanno i seguenti compiti:

    a)

    promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;

    b)

    riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

    Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 57.

    Articolo 57

    Punti di contatto

    Ogni Stato membro designa, entro..., un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

    a)

    fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;

    b)

    assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

    Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest'ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

    Articolo 58

    Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

    1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato il «comitato».

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    TITOLO VI

    ALTRE DISPOSIZIONI

    Articolo 59

    Relazioni

    1.   A partire da... (25), gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

    2.   A partire da... , la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

    Articolo 60

    Clausola di deroga

    Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

    Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

    Articolo 61

    Abrogazione

    Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere da.... I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

    Articolo 62

    Recepimento

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro.... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 63

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 64

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 181E del 30.7.2002, pag. 183.

    (2)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

    (3)  Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E, 22.4.2004, pag. 231), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del ... .(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

    (5)  GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

    (6)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).

    (7)  GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

    (8)  GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (9)  GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

    (10)  GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (11)  GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (12)  GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

    (13)  GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

    (14)  GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (15)  GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

    (16)  GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (17)  GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.

    (18)  GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (19)  GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (20)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (21)  GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (22)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (23)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

    (24)  Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    (25)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    (26)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (27)  GU L 201 del 31.07.2002, pag. 37.


    ALLEGATO I

    Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

    IRLANDA (1)

    1.

    The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

    2.

    The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

    3.

    The Association of Certified Accountants (2)

    4.

    Institution of Engineers of Ireland

    5.

    Irish Planning Institute

    REGNO UNITO

    1.

    Institute of Chartered Accountants in England and Wales

    2.

    Institute of Chartered Accountants of Scotland

    3.

    Institute of Chartered Accountants in Ireland

    4.

    Chartered Association of Certified Accountants

    5.

    Chartered Institute of Loss Adjusters

    6.

    Chartered Institute of Management Accountants

    7.

    Institute of Chartered Secretaries and Administrators

    8.

    Chartered Insurance Institute

    9.

    Institute of Actuaries

    10.

    Faculty of Actuaries

    11.

    Chartered Institute of Bankers

    12.

    Institute of Bankers in Scotland

    13.

    Royal Institution of Chartered Surveyors

    14.

    Royal Town Planning Institute

    15.

    Chartered Society of Physiotherapy

    16.

    Royal Society of Chemistry

    17.

    British Psychological Society

    18.

    Library Association

    19.

    Institute of Chartered Foresters

    20.

    Chartered Institute of Building

    21.

    Engineering Council

    22.

    Institute of Energy

    23.

    Institution of Structural Engineers

    24.

    Institution of Civil Engineers

    25.

    Institution of Mining Engineers

    26.

    Institution of Mining and Metallurgy

    27.

    Institution of Electrical Engineers

    28.

    Institution of Gas Engineers

    29.

    Institution of Mechanical Engineers

    30.

    Institution of Chemical Engineers

    31.

    Institution of Production Engineers

    32.

    Institution of Marine Engineers

    33.

    Royal Institution of Naval Architects

    34.

    Royal Aeronautical Society

    35.

    Institute of Metals

    36.

    Chartered Institution of Building Services Engineers

    37.

    Institute of Measurement and Control

    38.

    British Computer Society


    (1)  Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

     

    Institute of Chartered Accountants in England and Wales

     

    Institute of Chartered Accountants of Scotland

     

    Institute of Actuaries

     

    Faculty of Actuaries

     

    The Chartered Institute of Management Accountants

     

    Institute of Chartered Secretaries and Administrators

     

    Royal Town Planning Institute

     

    Royal Institution of Chartered Surveyors

     

    Chartered Institute of Building.

    (2)  Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.


    ALLEGATO II

    Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

    1.   SETTORE PARAMEDICO E SOCIOPEDAGOGICO

    I seguenti corsi di formazione:

    in Germania:

    infermiere(a) puericultore(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»)

    esperto(a) di cinesiterapia («Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)») (1)

    ergoterapeuta («Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»)

    ortofonista («Logopäde/Logopädin»)

    ortottico(a) «(Orthoptist(in)»)

    educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato («Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»)

    educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato («Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»)

    assistente tecnico medico di laboratorio («medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»)

    assistente tecnico medico in radiologia («medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»)

    assistente tecnico medico in diagnostica funzionale («medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»)

    assistente tecnico in medicina veterinaria («veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»)

    dietista («Diätassistent(in)»)

    tecnico farmaceutico («Pharmazieingenieur»), (corsi dispensati prima del 31.3.1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder)

    infermiere(a) psichiatrico(a) («Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»)

    logoterapeuta («Sprachtherapeut(in)»)

    nella Repubblica ceca:

    assistente sanitario («Zdravotnický asistent»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

    assistente nutrizionista («Nutriční asistent»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall'esame di «maturitní zkouška».

    in Italia:

    odontotecnico

    ottico

    a Cipro:

    odontotecnico («οδοντοτεχνίτης»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

    ottico («τεχνικός oπτικός»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

    in Lettonia:

    infermiere odontoiatrico («zobārstniecības māsa»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

    assistente tecnico biomedico di laboratorio («biomedicīnas laborants»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

    odontotecnico («zobu tehniķis»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

    assistente fisioterapista («fizioterapeita asistents»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione

    in Lussemburgo:

    assistente tecnico medico in radiologia («assistant(e) technique médical(e) en radiologie»)

    assistente tecnico medico di laboratorio («assistant(e) technique médical(e) de laboratoire»)

    infermiere(a) psichiatrico(a) («infirmier/ière psychiatrique»)

    assistente tecnico medico in chirurgia («assistant(e) technique médical(e) en chirurgie»)

    infermiere(a) puericultore (puericultrice) («infirmier/ière puériculteur/trice»)

    infermiere(a) anestesista («infirmier/ière anesthésiste»)

    massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) («masseur/euse diplômé(e)»)

    educatore (educatrice) («éducateur/trice»)

    nei Paesi Bassi:

    assistente veterinario («dierenartsassistent»)

    qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

    (i)

    almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

    (ii)

    almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

    (iii)

    almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

    (iv)

    nel caso degli assistenti veterinari («dierenartsassistent»), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime «MBO») o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio («LLW»), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

    in Austria:

    formazione di base specifica in puericultura («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»)

    formazione di base specifica in assistenza psichiatrica («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»)

    ottico specializzato in lenti a contatto («Kontaktlinsenoptiker»)

    podologo («Fußpfleger»)

    tecnico audioprotesista («Hörgeräteakustiker»)

    rivenditore di prodotti farmaceutici («Drogist»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

    massaggiatore («Masseur»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

    maestro/a di scuola materna («Kindergärtner/in»)

    educatore («Erzieher»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

    in Slovacchia:

    insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d'arte di base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

    educatore presso istituti d'istruzione speciale e centri di assistenza sociale («vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

    2.   SETTORE DEI MASTRI ARTIGIANI («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

    I seguenti corsi di formazione:

    in Danimarca:

    ottico («optometrist»)

    il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;

    ortopedico, meccanico ortopedico («ortopædimekaniker»)

    il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

    calzolaio ortopedico («ortopædiskomager»)

    il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

    in Germania:

    ottico («Augenoptiker»)

    odontotecnico («Zahntechniker»)

    ortopedico («Bandagist»)

    audioprotesista («Hörgeräte-Akustiker» )

    meccanico ortopedico («Orthopädiemechaniker»)

    calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

    in Lussemburgo:

    ottico («opticien»)

    odontotecnico («mécanicien dentaire»)

    audioprotesista («audioprothésiste»)

    meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)

    calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)

    il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

    in Austria:

    ortopedico bendaggi («Bandagist»)

    bustaio ortopedico («Miederwarenerzeuger»)

    ottico («Optiker»)

    calzolaio ortopedico («Orthopädieschuhmacher»)

    tecnico ortopedico («Orthopädietechniker»)

    odontotecnico («Zahntechniker»)

    giardiniere («Gärtner»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister»;

    corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

    perito agrario («Meister in der Landwirtschaft»)

    perito in economia domestica rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»)

    perito orticoltore («Meister im Gartenbau»)

    perito in orticoltura estensiva («Meister im Feldgemüsebau»)

    perito in frutticoltura e lavorazione della frutta («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»)

    perito in vitivinicoltura («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»)

    perito in tecniche dell'industria lattiero-casearia («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»)

    perito in tecniche dell'allevamento equino («Meister in der Pferdewirtschaft»)

    perito in tecniche della pesca («Meister in der Fischereiwirtschaft»)

    perito in tecniche dell'allevamento di pollame («Meister in der Geflügelwirtschaft»)

    perito in apicoltura («Meister in der Bienenwirtschaft»)

    perito in scienze forestali («Meister in der Forstwirtschaft»)

    perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»)

    perito in magazzinaggio agricolo («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell'azienda e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di «Meister».

    in Polonia:

    insegnante di formazione professionale pratica («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

    che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

    i)

    8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure

    ii)

    8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

    iii)

    8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d'arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

    in Slovacchia:

    maestro di formazione professionale («majster odbornej výchovy»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1o settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

    3.   SETTORE MARITTIMO

    (a)   Navigazione marittima

    I seguenti corsi di formazione:

    nella Repubblica ceca:

    allievo di coperta («palubní asistent»)

    ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námořní poručík»)

    primo ufficiale («první palubní důstojník»)

    comandante («kapitán»)

    allievo di macchina («strojní asistent»)

    ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»)

    primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»)

    direttore di macchina («první strojní důstojník»)

    elettrotecnico («elektrotechnik»)

    primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»).

    in Danimarca:

    comandante della marina mercantile («skibsfører»)

    secondo ufficiale («overstyrmand»)

    timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»)

    ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»)

    direttore di macchina («maskinchef»)

    primo ufficiale di macchina («l. maskinmester»)

    primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»)

    in Germania:

    comandante «AM» («Kapitän AM»)

    comandante «AK» («Kapitän AK»)

    ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»)

    ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»)

    direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»)

    macchinista «CMa» - primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»)

    direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»)

    macchinista «CMaW» - ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»)

    in Italia:

    ufficiale di coperta

    ufficiale di macchina

    in Lettonia:

    ufficiale ingegnere elettronico di nave («Kuģu elektromehāniķis»)

    operatore di macchine frigorifere («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»).

    nei Paesi Bassi:

    pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»)

    motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)

    funzionario VTS («VTS-functionaris»)

    qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

    nella Repubblica ceca:

    (i)

    allievo di coperta («palubní asistent»),

    1.

    Età: 20 anni compiuti.

    2.

    a)

    Accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l'esame «maturitní zkouška» e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

    b)

    servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un'accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell'esame dinanzi alla commissione d'esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

    (ii)

    Ufficiale responsabile della guardia di navigazione («námořní poručík»),

    1.

    servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un'accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualità di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

    2.

    registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

    (iii)

    Primo ufficiale («první palubní důstojník»),

    certificato di idoneità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità.

    (iv)

    Comandante («kapitán»),

    certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3 000 TSL.

    Certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3 000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3 000 t.

    (v)

    Allievo di macchina («strojní asisten»t),

    1.

    Età: 20 anni compiuti.

    2.

    accademia marittima o college marittimo - dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi.

    (vi)

    Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina («strojní důstojník»),

    servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un'accademia marittimi.

    (vii)

    Primo ufficiale di macchina («druhý strojní důstojník»),

    servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

    (viii)

    Direttore di macchina («první strojní důstojník»),

    appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

    (ix)

    Elettrotecnico («elektrotechnik»),

    1.

    Età: 18 anni compiuti.

    2.

    Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell'ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

    (x)

    Primo ufficiale elettrotecnico («elektrodůstojník»),

    1.

    accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell'elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il «maturitní zkouška» o con un esame di Stato.

    2.

    servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un'accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

    in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

    (i)

    per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

    (ii)

    per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

    in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

    in Lettonia

    (i)

    Ufficiale ingegnere elettronico di nave («kuģu elektromehāniķis»),

    1.

    Età: 18 anni compiuti.

    2.

    Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell'ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

    (ii)

    Operatore di macchine frigorifere («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),

    1.

    Età: 18 anni compiuti.

    2.

    Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell'ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

    in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

    nei Paesi Bassi:

    (i)

    per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)») e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera («diploma motordrijver»), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

    (ii)

    per i funzionari VTS («VTS-functionaris»), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore («HBO») o di formazione professionale intermedia («MBO»), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

    e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

    (b)   Pesca marittima

    I seguenti corsi di formazione:

    in Germania:

    comandante «BG»/pesca («Kapitän BG/Fischerei»)

    comandante «BLK»/pesca («Kapitän BLK/Fischerei»)

    ufficiale di coperta «BGW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»)

    ufficiale di coperta «BK»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»)

    nei Paesi Bassi:

    pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»)

    meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»)

    pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»)

    pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»)

    che sono formazioni:

    in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

    nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

    e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

    4.   SETTORE TECNICO

    I seguenti corsi di formazione:

    nella Repubblica ceca:

    tecnico autorizzato, edile autorizzato («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

    ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il «maturitní zkouška» (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell'ambito dell'edilizia ([a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull'edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.]).

    conducente di veicolo ferroviario («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il «maturitní zkouška», e completato con l'esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

    tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria («drážní revizní technik»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal «maturitní zkouška».

    istruttore di guida su strada («učitel autoškoly»),

    età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal «maturitní zkouška».

    tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli («kontrolní technik STK»)

    età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal «maturitní zkouška». A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l'assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

    meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli («mechanik měření emisí»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška». I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per «meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli», della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

    conduttore di nave classe I («kapitán I. třídy»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il «maturitní zkouška» e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

    restauratore di monumenti che sono opere d'arte o artigianato d'arte («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal «maturitní zkouška», oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l'esame di apprendistato finale.

    restauratore di opere d'arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal «maturitní zkouška».

    responsabile della gestione dei rifiuti («odpadový hospodář»),

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška», e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

    responsabile della tecnologia esplosiva («technický vedoucí odstřelů»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il «maturitní zkouška»,

    seguito da:

    2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest'ultimo, sei mesi come allievo fochino;

    corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l'autorità mineraria distrettuale competente.

    esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

    corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l'autorità mineraria ceca.

    in Italia:

    geometra

    perito agrario

    che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

    (i)

    per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,

    (ii)

    per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

    seguito dall'esame di Stato;.

    in Lettonia:

    assistente macchinista di locomotore («vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista») palīgs),

    Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l'esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un'autorità competente;

    nei Paesi Bassi:

    ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»)

    odontotecnico («tandprotheticus»)

    che sono cicli di studi e di formazione professionale

    (i)

    nel caso dell'ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;

    (ii)

    nel caso dell'odontotecnico («tandprotheticus»), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame;

    in Austria:

    guardia forestale («Förster»)

    consulente tecnico («Technisches Büro»)

    intermediario lavoro ad interim («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»)

    agente di collocamento («Arbeitsvermittlung»)

    consulente finanziario («Vermögensberater»)

    investigatore privato («Berufsdetektiv»)

    agente di sicurezza («Bewachungsgewerbe»)

    agente immobiliare («Immobilienmakler»)

    amministratore di stabili («Immobilienverwalter»)

    fiduciario immobiliare («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»)

    agente per il recupero di crediti («Inkassobüro/Inkassoinstitut»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

    consulente di assicurazioni («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

    perito edile/progettazione e calcolo tecnico («Planender Baumeister»)

    carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico («Planender Zimmermeiste»r)

    ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi («privilegio teresiano»).

    contabile commerciale («Gewerblicher Buchhalter») a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria («Gewerbeordnung 1994»);

    contabile indipendente («Selbständiger Buchhalter») a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica («Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999»)

    in Polonia:

    tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di base («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

    con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità.

    tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

    con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un'officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell'esame di idoneità).

    tecnico addetto alla revisione in un'apposita stazione degli autoveicoli («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

    i)

    con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

    ii)

    8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un'officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

    La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell'ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

    controllore del traffico ferroviario («Dyżurny ruchu»),

    ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell'esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

    5.   Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

    infermiere veterinario registrato («listed veterinary nurse»)

    ingegnere elettrotecnico minerario («mine electrical engineer»)

    ingegnere meccanico minerario («mine mechanical engineer»)

    odontoterapeuta («dental therapist»)

    odontoigienista («dental hygienist»)

    ottico diplomato («dispensing optician»)

    sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («mine deputy»)

    curatore fallimentare («insolvency practitioner»)

    notaio abilitato («licensed conveyancer»)

    primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»)

    secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»)

    terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («third mate - freight/passenger ships unrestricted»)

    ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - senza restrizioni («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»)

    ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»)

    tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti («certified technically competent person in waste management»)

    che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

    Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

    Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

    Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.


    (1)  A partire dal 1o giugno 1994, il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di «Krankengymnast(in)».


    ALLEGATO III

    Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

    Nel Regno Unito:

    I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational» Qualifications del Regno Unito.

    Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

    Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

    Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

    In Germania:

    I seguenti corsi di formazione:

    I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico («technischer(e) Assistent(in)») e di assistente commerciale («kaufmännischer(e) Assistent(in)»), alle professioni sociali («soziale Berufe») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce («staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»), aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario («mittlerer Bildungsabschluss») e comprendono:

    i)

    almeno tre anni (1) di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

    ii)

    almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

    iii)

    almeno due anni in una scuola specializzata («Fachschule»), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

    I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici («Techniker(in)»), periti di economia aziendale («Betriebswirte(in)»), progettisti («Gestalter(in)») e assistenti familiari («Familienpfleger(in)») sanciti da un diploma statale («staatlich geprüft»), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale («Berufsschule») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

    I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

    Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

    Nei Paesi Bassi:

    I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore («MAVO») o di istruzione professionale preparatoria («VBO») o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia («MBO»), concludentesi con un esame.

    I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria («VBO») almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

    Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

    In Austria:

    I corsi delle scuole professionali superiori («Berufsbildende Höhere Schulen») e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura (Höhere «Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), comprese le scuole di tipo speciale («einschlieβlich der Sonderformen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

    Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

    I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali («Meisterschulen»), di altri istituti («Meisterklassen»), delle scuole tecniche industriali («Werkmeisterschulen») o delle scuole professionali edili («Bauhandwerkerschulen»), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

    Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale («Berufsschule»), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale («Meisterschule»), in altri istituti («Meisterklassen»), in una scuola tecnica industriale («Werkmeisterschule») o in una scuola professionale edile («Bauhandwerkerschule»). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

    Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.


    (1)  La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università («Abitur»), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife»), ossia dodici anni di formazione preliminare.


    ALLEGATO IV

    Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19

    Lista I

    Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

    1

    Direttiva 64/427/CEE

    (Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

    Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

    Classe 23

     

    Industria tessile

     

    232

    Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

     

    233

    Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

     

    234

    Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

     

    235

    Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

     

    236

    Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

     

    237

    Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

     

    238

    Finissaggio dei tessili

     

    239

    Altre industrie tessili

    Classe 24

     

    Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

     

    241

    Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

     

    242

    Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione

     

    243

    Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

     

    244

    Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

     

    245

    Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

    Classe 25

     

    Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

     

    251

    Taglio e preparazione industriale del legno

     

    252

    Fabbricazione di articoli semifiniti in legno

     

    253

    Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

     

    254

    Fabbricazione di imballaggi in legno

     

    255

    Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

     

    259

    Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

    Classe 26

    260

    Industrie del mobile in legno

    Classe 27

     

    Industrie della carta e della sua trasformazione

     

    271

    Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

     

    272

    Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

    Classe 28

    280

    Stampa, edizioni e industrie collegate

    Classe 29

     

    Industria del cuoio e delle pelli

     

    291

    Concia del cuoio e delle pelli

     

    292

    Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

    Ex classe 30

     

    Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

     

    301

    Trasformazione della gomma e dell'amianto

     

    302

    Trasformazione delle materie plastiche

     

    303

    Produzione di fibre artificiali e sintetiche

    Ex classe 31

     

    Industria chimica

     

    311

    Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

     

    312

    Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura da aggiungere: fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

     

    313

    Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(da escludere: fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]

    Classe 32

    320

    Lavorazione del petrolio

    Classe 33

     

    Industria dei prodotti minerali non metallici

     

    331

    Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

     

    332

    Industria del vetro

     

    333

    Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari

     

    334

    Fabbricazione di cemento, calce e gesso

     

    335

    Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

     

    339

    Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

    Classe 34

     

    Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

     

    341

    Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A. ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

     

    342

    Fabbricazione di tubi d'acciaio

     

    343

    Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

     

    344

    Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

     

    345

    Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

    Classe 35

     

    Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)

     

    351

    Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

     

    352

    Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

     

    353

    Costruzioni metalliche

     

    354

    Costruzione di caldaie e serbatoi

     

    355

    Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

     

    359

    Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

    Classe 36

     

    Costruzione di macchine non elettriche

     

    361

    Costruzione di macchine e trattori agricoli

     

    362

    Costruzione di macchine per ufficio

     

    363

    Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

     

    364

    Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

     

    365

    Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

     

    366

    Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

     

    367

    Fabbricazione di organi di trasmissione

     

    368

    Costruzione di altri macchinari specifici

     

    369

    Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

    Classe 37

     

    Costruzione di macchine e materiale elettrico

     

    371

    Fabbricazione di fili e cavi elettrici

     

    372

    Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

     

    373

    Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

     

    374

    Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

     

    375

    Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

     

    376

    Costruzione di apparecchi elettrodomestici

     

    377

    Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

     

    378

    produzione di pile ed accumulatori

     

    379

    riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

    Ex Classe 38

     

    Costruzione di materiale da trasporto

     

    383

    Costruzione di automezzi e loro parti staccate

     

    384

    Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

     

    385

    Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

     

    389

    Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.

    Classe 39

     

    Industrie manifatturiere diverse

     

    391

    Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo

     

    392

    Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)

     

    393

    Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

     

    394

    Fabbricazione e riparazione di orologi

     

    395

    Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose

     

    396

    Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

     

    397

    Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

     

    399

    Industrie manifatturiere diverse

    Classe 40

     

    Edilizia e genio civile

     

    400

    Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

     

    401

    Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)

     

    402

    Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

     

    403

    Installazioni varie per l'edilizia

     

    404

    Finitura dei locali

    2

    Direttiva 68/366/CEE

    (Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

    Nomenclatura NICE

    Classe 20°

    200

    Industrie dei grassi vegetali e animali

    20B

     

    Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)

     

    201

    Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne

     

    202

    Industria casearia

     

    203

    Preparazione di conserve di frutta e di legumi

     

    204

    Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

     

    205

    Lavorazione delle granaglie

     

    206

    Panetteria, pasticceria, biscottificio

     

    207

    Produzione e raffinazione dello zucchero

     

    208

    Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

     

    209

    Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

    Classe 21

     

    Fabbricazione di bevande

     

    211

    Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche

     

    212

    Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)

     

    213

    Produzione di birra e malto

     

    214

    Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate

    Ex 30

     

    Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

     

    304

    Industria dei prodotti amilacei

    3

    Direttiva 82/489/CEE

    Nomenclatura ISIC

    Ex 855

     

    Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

    Lista II

    Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

    1

    Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

    Nomenclatura ISIC

    Ex 04

     

    Pesca

     

    043

    Pesca nelle acque interne

    Ex 38

     

    Costruzione di materiale da trasporto

     

    381

    Costruzione navale e riparazione di navi

     

    382

    Costruzione di materiale ferroviario

     

    386

    Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

    Ex 71

     

    Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:

     

    ex 711

    Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

     

    ex 712

    Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

     

    ex 713

    Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

     

    ex 714

    Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

     

    ex 716

    Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

    73

     

    Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

    Ex 85

     

    Servizi personali

     

    854

    Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

     

    ex 856

    Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

     

    ex 859

    Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

    2

    Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

    Nomenclatura ISIC

    Esercizio ambulante delle seguenti attività:

    a)

    acquisto e vendita di merci:

    da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612);

    su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

    b)

    attività che formato oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

    3

    Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

    Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

    Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

    nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)]

    nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

    aa)

    concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

    bb)

    scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

    cc)

    preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

    dd)

    assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

    ee)

    coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

    ff)

    procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

    nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione

    nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.)

    [Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)].

    Lista III

    Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

    1

    Direttiva 64/222/CEE

    (Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

    1.

    Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

    2.

    Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

    3.

    Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

    4.

    Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

    5.

    Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

    6.

    Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

    7.

    Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

    2

    Direttiva 68/364/CEE

    (Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

    Ex gruppo 612 ISIC:

    Commercio al minuto

     

    Attività escluse:

    012

    Locazione di macchine agricole

    640

    Affari immobiliari, locazione

    713

    Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

    718

    Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

    839

    Locazione di macchine per ditte commerciali

    841

    Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

    842

    Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

    843

    Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

    853

    Locazione di camere ammobiliate

    854

    Locazione di biancheria

    859

    Locazione di indumenti

    3

    Direttiva 68/368/CEE

    (Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

    Nomenclatura ISIC

    Ex classe 85 ISIC

    1.

    Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).

    2.

    Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

    4

    Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

    Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).

    Nomenclatura ISIC

    Ex 62

     

    Banche e altri istituti finanziari

     

    Ex 620

    Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

    Ex 71

     

    Trasporti

     

    Ex 713

    Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

     

    Ex 719

    Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

    Ex 82

     

    Servizi forniti alla collettività

     

    827

    Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

    Ex 84

     

    Servizi ricreativi

     

    843

    Servizi ricreativi non classificati altrove:

    attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo

    attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.)

    attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.)

    Ex 85

     

    Servizi personali

     

    Ex 851

    Servizi domestici

     

    Ex 855

    Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

     

    Ex 859

    Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

    disinfezione e lotta contro gli animali nocivi

    locazione di vestiti e guardaroba

    agenzie matrimoniali e servizi analoghi

    attività a carattere divinatorio e congetturale

    servizi igienici ed attività connesse

    pompe funebri e manutenzione dei cimiteri

    guide accompagnatrici ed interpreti turistici

    5

    Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

    Esercizio ambulante delle seguenti attività:

    a)

    acquisto e vendita di merci:

    da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612)

    su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti

    b)

    attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

    6

    Direttiva 70/523/CEE

    Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

    7

    Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

    [Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D ]

    Tali attività consistono in particolare:

    nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

    nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;

    nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti;

    nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

    nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito;

    nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;

    nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

    nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.


    ALLEGATO V

    Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

    V.1.   Medici

    5.1.1.   Titoli di formazione medica di base

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Certificato che accompagna il titolo di formazione

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van arts / Diplôme de docteur en médecine

    Les universités / De universiteiten

    Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française / De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

     

    20 dicembre 1976

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

    Lékářská fakulta univerzity v České republice

    Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

    1° maggio 2004

    Danmark

    Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

    Medicinsk universitetsfakultet

    Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

    Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

    20 dicembre 1976

    Deutschland

    Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

    Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

    Zuständige Behörden

    Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

    20 dicembre 1976

    Eesti

    Diplom arstiteaduse

    õppekava läbimise kohta

    Tartu Ülikool

     

    1° maggio 2004

    Ελλάς

    Πτυχίo Iατρικής

    Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

    Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

     

    1° gennaio 1981

    España

    Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

    Ministerio de Educación y Cultura

    El rector de una Universidad

     

    1° gennaio 1986

    France

    Diplôme d'État de docteur en médecine

    Universités

     

    20 dicembre 1976

    Ireland

    Primary qualification

    Competent examining body

    Certificate of experience

    20 dicembre 1976

    Italia

    Diploma di laurea in medicina e chirurgia

    Università

    Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

    20 dicembre 1976

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

    Ιατρικό Συμβούλιο

     

    1° maggio 2004

    Latvija

    ārsta diploms

    Universitātes tipa augstskola

     

    1° maggio 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

    Universitetas

    Internatūros paymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

    1° maggio 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

    Jury d'examen d'État

    Certificat de stage

    20 dicembre 1976

    Magyarország

    Általános orvos oklevél

    (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.)

    Egyetem

     

    1° maggio 2004

    Malta

    Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija

    Universita’ ta' Malta

    Ċertifikat ta' reġistrazzjoni

    maħruġ mill-Kunsill Mediku

    1° maggio 2004

    Nederland

    Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

    Faculteit Geneeskunde

     

    20 dicembre 1976

    Österreich

    1.

    Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

    1.

    Medizinische Fakultät einer Universität

     

    1° gennaio 1994

    2.

    Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

    2.

    Österreichische Ärztekammer

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»

    1.

    Akademia Medyczna

    2.

    Uniwersytet Medyczny

    3.

    Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Lekarski Egzamin Państwowy

    1° maggio 2004

    Portugal

    Carta de Curso de licenciatura em medicina

    Universidades

    Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

    1° gennaio 1986

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/ doktorica medicine»

    Univerza

     

    1° maggio 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)

    Vysoká škola

     

    1° maggio 2004

    Suomi/Finland

    Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / Medicine licentiatexamen

    Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    Kuopion yliopisto

    Oulun yliopisto

    Tampereen yliopisto

    Turun yliopisto

    Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

    1° gennaio 1994

    Sverige

    Läkarexamen

    Universitet

    Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

    1° gennaio 1994

    United Kingdom

    Primary qualification

    Competent examining body

    Certificate of experience

    20 dicembre 1976

    5.1.2.   Titoli di formazione di medico specializzato

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist / Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

    Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique

    20 dicembre 1976

    Česká republika

    Diplom o specializaci

    Ministerstvo zdravotnictví

    1° maggio 2004

    Danmark

    Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

    Sundhedsstyrelsen

    20 dicembre 1976

    Deutschland

    Fachärztliche Anerkennung

    Landesärztekammer

    20 dicembre 1976

    Eesti

    Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

    Tartu Ülikool

    1° maggio 2004

    Ελλάς

    Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

    1.

    Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

    1° gennaio 1981

    2.

    Νoμαρχία

    España

    Título de Especialista

    Ministerio de Educación y Cultura

    1° gennaio 1986

    France

    1.

    Certificat d'études spéciales de médecine

    1.

    Universités

    20 dicembre 1976

    2.

    Attestation de médecin spécialiste qualifié

    2.

    Conseil de l'Ordre des médecins

    3.

    Certificat d'études spéciales de médecine

    3.

    Universités

    4.

    Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

    4.

    Universités

    Ireland

    Certificate of Specialist doctor

    Competent authority

    20 dicembre 1976

    Italia

    Diploma di medico specialista

    Università

    20 dicembre 1976

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

    Ιατρικό Συμβούλιο

    1° maggio 2004

    Latvija

    «Sertifikāts»–kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

    Latvijas Ārstu biedrība

    Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

    1° maggio 2004

    Lietuva

    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

    1° maggio 2004

    Luxembourg

    Certificat de médecin spécialiste

    Ministre de la Santé publique

    20 dicembre 1976

    Magyarország

    Szakorvosi bizonyítvány

    Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

    1° maggio 2004

    Malta

    Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

    Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

    1° maggio 2004

    Nederland

    Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

    Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

    Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

    20 dicembre 1976

    Österreich

    Facharztdiplom

    Österreichische Ärztekammer

    1° gennaio 1994

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

    Centrum Egzaminów Medycznych

    1° maggio 2004

    Portugal

    1.

    Grau de assistente

    1.

    Ministério da Saúde

    1° gennaio 1986

    2.

    Titulo de especialista

    2.

    Ordem dos Médicos

    Slovenija

    Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

    1.

    Ministrstvo za zdravje

    2.

    Zdravniška zbornica Slovenije

    1° maggio 2004

    Slovensko

    Diplom o špecializácii

    Slovenská zdravotnícka univerzita

    1° maggio 2004

    Suomi/Finland

    Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen

    1.

    Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

    1° gennaio 1994

    2.

    Kuopion yliopisto

    3.

    Oulun yliopisto

    4.

    Tampereen yliopisto

    5.

    Turun yliopisto

    Sverige

    Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

    Socialstyrelsen

    1° gennaio 1994

    United Kingdom

    Certificate of Completion of specialist training

    Competent authority

    20 dicembre 1976

    5.1.3.   Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

    Paese

    Anestesia

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Chirurgia generale

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie

    Chirurgie / Heelkunde

    Česká republika

    Anesteziologie a resuscitace

    Chirurgie

    Danmark

    Anæstesiologi

    Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

    Deutschland

    Anästhesiologie

    Chirurgie

    Eesti

    Anestesioloogia

    Üldkirurgia

    Ελλάς

    Αvαισθησιoλoγία

    Χειρoυργική

    España

    Anestesiología y Reanimación

    Cirugía general y del aparato digestivo

    France

    Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

    Chirurgie générale

    Ireland

    Anaesthesia

    General surgery

    Italia

    Anestesia e rianimazione

    Chirurgia generale

    Κύπρος

    Αναισθησιολογία

    Γενική Χειρουργική

    Latvija

    Anestezioloģija un reanimatoloģija

    Ķirurģija

    Lietuva

    Anesteziologija reanimatologija

    Chirurgija

    Luxembourg

    Anesthésie-réanimation

    Chirurgie générale

    Magyarország

    Aneszteziológia és intenzív terápia

    Sebészet

    Malta

    Anesteżija u Kura Intensiva

    Kirurġija Ġenerali

    Nederland

    Anesthesiologie

    Heelkunde

    Österreich

    Anästhesiologie und Intensivmedizin

    Chirurgie

    Polska

    Anestezjologia i intensywna terapia

    Chirurgia ogólna

    Portugal

    Anestesiologia

    Cirurgia geral

    Slovenija

    Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

    Splošna kirurgija

    Slovensko

    Anestéziológia a intenzívna medicína

    Chirurgia

    Suomi/Finland

    Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård

    Yleiskirurgia / Allmän kirurgi

    Sverige

    Anestesi och intensivvård

    Kirurgi

    United Kingdom

    Anaesthetics

    General surgery


    Paese

    Neurochirurgia

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Ginecologia e ostetricia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Neurochirurgie

    Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en verloskunde

    Česká republika

    Neurochirurgie

    Gynekologie a porodnictví

    Danmark

    Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

    Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

    Deutschland

    Neurochirurgie

    Frauenheilkunde und Geburtshilfe

    Eesti

    Neurokirurgia

    Sünnitusabi ja günekoloogia

    Ελλάς

    Νευρoχειρoυργική

    Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

    España

    Neurocirugía

    Obstetricia y ginecología

    France

    Neurochirurgie

    Gynécologie – obstétrique

    Ireland

    Neurosurgery

    Obstetrics and gynaecology

    Italia

    Neurochirurgia

    Ginecologia e ostetricia

    Κύπρος

    Νευροχειρουργική

    Μαιευτική – Γυναικολογία

    Latvija

    Neiroķirurģija

    Ginekoloģija un dzemdniecība

    Lietuva

    Neurochirurgija

    Akušerija ginekologija

    Luxembourg

    Neurochirurgie

    Gynécologie – obstétrique

    Magyarország

    Idegsebészet

    Szülészet-nőgyógyászat

    Malta

    Newrokirurġija

    Ostetriċja u Ġinekoloġija

    Nederland

    Neurochirurgie

    Verloskunde en gynaecologie

    Österreich

    Neurochirurgie

    Frauenheilkunde und Geburtshilfe

    Polska

    Neurochirurgia

    Położnictwo i ginekologia

    Portugal

    Neurocirurgia

    Ginecologia e obstetricia

    Slovenija

    Nevrokirurgija

    Ginekologija in porodništvo

    Slovensko

    Neurochirurgia

    Gynekológia a pôrodníctvo

    Suomi/Finland

    Neurokirurgia / Neurokirurgi

    Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar

    Sverige

    Neurokirurgi

    Obstetrik och gynekologi

    United Kingdom

    Neurosurgery

    Obstetrics and gynaecology


    Paese

    Medicina interna

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Oftalmologia

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Médecine interne / Inwendige geneeskunde

    Ophtalmologie / Oftalmologie

    Česká republika

    Vnitřní lékařství

    Oftalmologie

    Danmark

    Intern medicin

    Oftalmologi eller øjensygdomme

    Deutschland

    Innere Medizin

    Augenheilkunde

    Eesti

    Sisehaigused

    Oftalmoloogia

    Ελλάς

    Παθoλoγία

    Οφθαλμoλoγία

    España

    Medicina interna

    Oftalmología

    France

    Médecine interne

    Ophtalmologie

    Ireland

    General medicine

    Ophthalmic surgery

    Italia

    Medicina interna

    Oftalmologia

    Κύπρος

    Παθoλoγία

    Οφθαλμολογία

    Latvija

    Internā medicīna

    Oftalmoloģija

    Lietuva

    Vidaus ligos

    Oftalmologija

    Luxembourg

    Médecine interne

    Ophtalmologie

    Magyarország

    Belgyógyászat

    Szemészet

    Malta

    Mediċina Interna

    Oftalmoloġija

    Nederland

    Interne geneeskunde

    Oogheelkunde

    Österreich

    Innere Medizin

    Augenheilkunde und Optometrie

    Polska

    Choroby wewnętrzne

    Okulistyka

    Portugal

    Medicina interna

    Oftalmologia

    Slovenija

    Interna medicina

    Oftalmologija

    Slovensko

    Vnútorné lekárstvo

    Oftalmológia

    Suomi/Finland

    Sisätaudit / Inre medicin

    Silmätaudit / Ögonsjukdomar

    Sverige

    Internmedicine

    Ögonsjukdomar (oftalmologi)

    United Kingdom

    General (internal) medicine

    Ophthalmology


    Paese

    Otorinolaringoiatria

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Pediatria

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie

    Pédiatrie / Pediatrie

    Česká republika

    Otorinolaryngologie

    Dětské lékařství

    Danmark

    Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

    Pædiatri eller sygdomme hos børn

    Deutschland

    Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

    Kinderheilkunde

    Eesti

    Otorinolarüngoloogia

    Pediaatria

    Ελλάς

    Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

    Παιδιατρική

    España

    Otorrinolaringología

    Pediatría y sus áreas específicas

    France

    Oto-rhino-laryngologie

    Pédiatrie

    Ireland

    Otolaryngology

    Paediatrics

    Italia

    Otorinolaringoiatria

    Pediatria

    Κύπρος

    Ωτορινολαρυγγολογία

    Παιδιατρική

    Latvija

    Otolaringoloģija

    Pediatrija

    Lietuva

    Otorinolaringologija

    Vaikų ligos

    Luxembourg

    Oto-rhino-laryngologie

    Pédiatrie

    Magyarország

    Fül-orr-gégegyógyászat

    Csecsemő- és gyermekgyógyászat

    Malta

    Otorinolaringoloġija

    Pedjatrija

    Nederland

    Keel-, neus- en oorheelkunde

    Kindergeneeskunde

    Österreich

    Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

    Kinder – und Jugendheilkunde

    Polska

    Otorynolaryngologia

    Pediatria

    Portugal

    Otorrinolaringologia

    Pediatria

    Slovenija

    Otorinolaringológija

    Pediatrija

    Slovensko

    Otorinolaryngológia

    Pediatria

    Suomi/Finland

    Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar

    Lastentaudit / Barnsjukdomar

    Sverige

    Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

    Barn- och ungdomsmedicin

    United Kingdom

    Otolaryngology

    Paediatrics


    Paese

    Pneumologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Urologia

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Pneumologie

    Urologie

    Česká republika

    Tuberkulóza a respirační nemoci

    Urologie

    Danmark

    Medicinske lungesygdomme

    Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

    Deutschland

    Pneumologie

    Urologie

    Eesti

    Pulmonoloogia

    Uroloogia

    Ελλάς

    Φυματιoλoγία-Πvευμovoλoγία

    Ουρoλoγία

    España

    Neumología

    Urología

    France

    Pneumologie

    Urologie

    Ireland

    Respiratory medicine

    Urology

    Italia

    Malattie dell'apparato respiratorio

    Urologia

    Κύπρος

    Πνευμονολογία – Φυματιολογία

    Ουρολογία

    Latvija

    Ftiziopneimonoloģija

    Uroloģija

    Lietuva

    Pulmonologija

    Urologija

    Luxembourg

    Pneumologie

    Urologie

    Magyarország

    Tüdőgyógyászat

    Urológia

    Malta

    Mediċina Respiratorja

    Uroloġija

    Nederland

    Longziekten en tuberculose

    Urologie

    Österreich

    Lungenkrankheiten

    Urologie

    Polska

    Choroby płuc

    Urologia

    Portugal

    Pneumologia

    Urologia

    Slovenija

    Pnevmologija

    Urologija

    Slovensko

    Pneumológia a ftizeológia

    Urológia

    Suomi/Finland

    Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi

    Urologia / Urologi

    Sverige

    Lungsjukdomar (pneumologi)

    Urologi

    United Kingdom

    Respiratory medicine

    Urology


    Paese

    Ortopedia

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Anatomia patologica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde

    Anatomie pathologique / Pathologische anatomie

    Česká republika

    Ortopedie

    Patologická anatomie

    Danmark

    Ortopædisk kirurgi

    Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

    Deutschland

    Orthopädie

    Pathologie

    Eesti

    Ortopeedia

    Patoloogia

    Ελλάς

    Ορθoπεδική

    Παθoλoγική Αvατoμική

    España

    Traumatología y cirugía ortopédica

    Anatomía patológica

    France

    Chirurgie orthopédique et traumatologie

    Anatomie et cytologie pathologiques

    Ireland

    Trauma and orthopaedic surgery

    Morbid anatomy and histopathology

    Italia

    Ortopedia e traumatologia

    Anatomia patologica

    Κύπρος

    Ορθοπεδική

    Παθολογοανατομία – Ιστολογία

    Latvija

    Traumatoloģija un ortopēdija

    Patoloģija

    Lietuva

    Ortopedija traumatologija

    Patologija

    Luxembourg

    Orthopédie

    Anatomie pathologique

    Magyarország

    Ortopédia

    Patológia

    Malta

    Kirurġija Ortopedika

    Istopatoloġija

    Nederland

    Orthopedie

    Pathologie

    Österreich

    Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

    Pathologie

    Polska

    Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

    Patomorfologia

    Portugal

    Ortopedia

    Anatomia patologica

    Slovenija

    Ortopedska kirurgija

    Anatomska patologija in citopatologija

    Slovensko

    Ortopédia

    Patologická anatómia

    Suomi/Finland

    Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi

    Patologia / Patologi

    Sverige

    Ortopedi

    Klinisk patologi

    United Kingdom

    Trauma and orthopaedic surgery

    Histopathology


    Paese

    Neurologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Psichiatria

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Neurologie

    Psychiatrie

    Česká republika

    Neurologie

    Psychiatrie

    Danmark

    Neurologi eller medicinske nervesygdomme

    Psykiatri

    Deutschland

    Neurologie

    Psychiatrie und Psychotherapie

    Eesti

    Neuroloogia

    Psühhiaatria

    Ελλάς

    Νευρoλoγία

    Ψυχιατρική

    España

    Neurología

    Psiquiatría

    France

    Neurologie

    Psychiatrie

    Ireland

    Neurology

    Psychiatry

    Italia

    Neurologia

    Psichiatria

    Κύπρος

    Νευρολογία

    Ψυχιατρική

    Latvija

    Neiroloģija

    Psihiatrija

    Lietuva

    Neurologija

    Psichiatrija

    Luxembourg

    Neurologie

    Psychiatrie

    Magyarország

    Neurológia

    Pszichiátria

    Malta

    Newroloġija

    Psikjatrija

    Nederland

    Neurologie

    Psychiatrie

    Österreich

    Neurologie

    Psychiatrie

    Polska

    Neurologia

    Psychiatria

    Portugal

    Neurologia

    Psiquiatria

    Slovenija

    Nevrologija

    Psihiatrija

    Slovensko

    Neurológia

    Psychiatria

    Suomi/Finland

    Neurologia / Neurologi

    Psykiatria / Psykiatri

    Sverige

    Neurologi

    Psykiatri

    United Kingdom

    Neurology

    General psychiatry


    Paese

    Radiodiagnostica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Radioterapia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Radiodiagnostic / Röntgendiagnose

    Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie

    Česká republika

    Radiologie a zobrazovací metody

    Radiační onkologie

    Danmark

    Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

    Onkologi

    Deutschland

    Diagnostische Radiologie

    Strahlentherapie

    Eesti

    Radioloogia

    Onkoloogia

    Ελλάς

    Ακτιvoδιαγvωστική

    Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία

    España

    Radiodiagnóstico

    Oncología radioterápica

    France

    Radiodiagnostic et imagerie médicale

    Oncologie radiothérapique

    Ireland

    Diagnostic radiology

    Radiation oncology

    Italia

    Radiodiagnostica

    Radioterapia

    Κύπρος

    Ακτινολογία

    Ακτινοθεραπευτική

    Latvija

    Diagnostiskā radioloģija

    Terapeitiskā radioloģija

    Lietuva

    Radiologija

    Onkologija radioterapija

    Luxembourg

    Radiodiagnostic

    Radiothérapie

    Magyarország

    Radiológia

    Sugárterápia

    Malta

    Radjoloġija

    Onkoloġija u Radjoterapija

    Nederland

    Radiologie

    Radiotherapie

    Österreich

    Medizinische Radiologie-Diagnostik

    Strahlentherapie - Radioonkologie

    Polska

    Radiologia i diagnostyka obrazowa

    Radioterapia onkologiczna

    Portugal

    Radiodiagnóstico

    Radioterapia

    Slovenija

    Radiologija

    Radioterapija in onkologija

    Slovensko

    Rádiológia

    Radiačná onkológia

    Suomi/Finland

    Radiologia / Radiologi

    Syöpätaudit / Cancersjukdomar

    Sverige

    Medicinsk radiologi

    Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

    United Kingdom

    Clinical radiology

    Clinical oncology


    Paese

    Chirurgia plastica

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Biologia clinica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

    Biologie clinique / Klinische biologie

    Česká republika

    Plastická chirurgie

     

    Danmark

    Plastikkirurgi

     

    Deutschland

    Plastische Chirurgie

     

    Eesti

    Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

    Laborimeditsiin

    Ελλάς

    Πλαστική Χειρoυργική

     

    España

    Cirugía plástica y reparadora

    Análisis clínicos

    France

    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

    Biologie médicale

    Ireland

    Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

     

    Italia

    Chirurgia plastica e ricostruttiva

    Patologia clinica

    Κύπρος

    Πλαστική Χειρουργική

     

    Latvija

    Plastiskā ķirurģija

     

    Lietuva

    Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

    Laboratorinė medicina

    Luxembourg

    Chirurgie plastique

    Biologie clinique

    Magyarország

    Plasztikai (égési) sebészet

    Orvosi laboratóriumi diagnosztika

    Malta

    Kirurġija Plastika

     

    Nederland

    Plastische chirurgie

     

    Österreich

    Plastische Chirurgie

    Medizinische Biologie

    Polska

    Chirurgia plastyczna

    Diagnostyka laboratoryjna

    Portugal

    Cirurgia plástica e reconstrutiva

    Patologia clínica

    Slovenija

    Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

     

    Slovensko

    Plastická chirurgia

     

    Suomi/Finland

    Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi

     

    Sverige

    Plastikkirurgi

     

    United Kingdom

    Plastic surgery

     


    Paese

    Microbiologia-batteriologica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Biochimica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

     

    Česká republika

    Lékařská mikrobiologie

    Klinická biochemie

    Danmark

    Klinisk mikrobiologi

    Klinisk biokemi

    Deutschland

    Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

     

    Eesti

     

     

    Ελλάς

    1.

    Iατρική Βιoπαθoλoγία

    2.

    Μικρoβιoλoγία

     

    España

    Microbiología y parasitología

    Bioquímica clínica

    France

     

     

    Ireland

    Microbiology

    Chemical pathology

    Italia

    Microbiologia e virologia

    Biochimica clinica

    Κύπρος

    Μικροβιολογία

     

    Latvija

    Mikrobioloģija

     

    Lietuva

     

     

    Luxembourg

    Microbiologie

    Chimie biologique

    Magyarország

    Orvosi mikrobiológia

     

    Malta

    Mikrobijoloġija

    Patoloġija Kimika

    Nederland

    Medische microbiologie

    Klinische chemie

    Österreich

    Hygiene und Mikrobiologie

    Medizinische und Chemische Labordiagnostik

    Polska

    Mikrobiologia lekarska

     

    Portugal

     

     

    Slovenija

    Klinična mikrobiologija

    Medicinska biokemija

    Slovensko

    Klinická mikrobiológia

    Klinická biochémia

    Suomi/Finland

    Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi

    Kliininen kemia / Klinisk kemi

    Sverige

    Klinisk bakteriologi

    Klinisk kemi

    United Kingdom

    Medical microbiology and virology

    Chemical pathology


    Paese

    Immunologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Chirurgia toracica

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

    Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax (1)

    Česká republika

    Alergologie a klinická imunologie

    Kardiochirurgie

    Danmark

    Klinisk immunologi

    Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

    Deutschland

     

    Herzchirurgie

    Eesti

     

    Torakaalkirurgia

    Ελλάς

     

    Χειρουργική Θώρακος

    España

    Immunología

    Cirugía torácica

    France

     

    Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

    Ireland

    Immunology (clinical and laboratory)

    Thoracic surgery

    Italia

     

    Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

    Κύπρος

    Ανοσολογία

    Χειρουργική Θώρακος

    Latvija

    Imunoloģija

    Torakālā ķirurģija

    Lietuva

     

    Krūtinės chirurgija

    Luxembourg

     

    Chirurgie thoracique

    Magyarország

    Allergológia és klinikai immunológia

    Mellkassebészet

    Malta

    Immunoloġija

    Kirurġija Kardjo-Toraċika

    Nederland

     

    Cardio-thoracale chirurgie

    Österreich

    Immunologie

     

    Polska

    Immunologia kliniczna

    Chirurgia klatki piersiowej

    Portugal

     

    Cirurgia cardiotorácica

    Slovenija

     

    Torakalna kirurgija

    Slovensko

    Klinická imunológia a alergológia

    Hrudníková chirurgia

    Suomi/Finland

     

    Sydän- ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi

    Sverige

    Klinisk immunologi

    Thoraxkirurgi

    United Kingdom

    Immunology

    Cardo-thoracic surgery


    Paese

    Chirurgia pediatrica

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Chirurgia vascolare

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

    Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde (2)

    Česká republika

    Dětská chirurgie

    Cévní chirurgie

    Danmark

     

    Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

    Deutschland

    Kinderchirurgie

     

    Eesti

    Lastekirurgia

    Kardiovaskulaarkirurgia

    Ελλάς

    Χειρoυργική Παίδωv

    Αγγειoχειρoυργική

    España

    Cirugía pediátrica

    Angiología y cirugía vascular

    France

    Chirurgie infantile

    Chirurgie vasculaire

    Ireland

    Paediatric surgery

     

    Italia

    Chirurgia pediatrica

    Chirurgia vascolare

    Κύπρος

    Χειρουργική Παίδων

    Χειρουργική Αγγείων

    Latvija

    Bērnu ķirurģija

    Asinsvadu ķirurģija

    Lietuva

    Vaikų chirurgija

    Kraujagyslių chirurgija

    Luxembourg

    Chirurgie pédiatrique

    Chirurgie vasculaire

    Magyarország

    Gyermeksebészet

    Érsebészet

    Malta

    Kirurgija Pedjatrika

    Kirurġija Vaskolari

    Nederland

     

     

    Österreich

    Kinderchirurgie

     

    Polska

    Chirurgia dziecięca

    Chirurgia naczyniowa

    Portugal

    Cirurgia pediátrica

    Cirurgia vascular

    Slovenija

     

    Kardiovaskularna kirurgija

    Slovensko

    Detská chirurgia

    Cievna chirurgia

    Suomi/Finland

    Lastenkirurgia / Barnkirurgi

    Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi

    Sverige

    Barn- och ungdomskirurgi

     

    United Kingdom

    Paediatric surgery

     


    Paese

    Cardiologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Gastroenterologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Cardiologie

    Gastro-entérologie / Gastroenterologie

    Česká republika

    Kardiologie

    Gastroenterologie

    Danmark

    Kardiologi

    Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

    Deutschland

    Kardiologie

     

    Eesti

    Kardioloogia

    Gastroenteroloogia

    Ελλάς

    Καρδιoλoγία

    Γαστρεvτερoλoγία

    España

    Cardiología

    Aparato digestivo

    France

    Pathologie cardio-vasculaire

    Gastro-entérologie et hépatologie

    Ireland

    Cardiology

    Gastro-enterology

    Italia

    Cardiologia

    Gastroenterologia

    Κύπρος

    Καρδιολογία

    Γαστρεντερολογία

    Latvija

    Kardioloģija

    Gastroenteroloģija

    Lietuva

    Kardiologija

    Gastroenterologija

    Luxembourg

    Cardiologie et angiologie

    Gastro-entérologie

    Magyarország

    Kardiológia

    Gasztroenterológia

    Malta

    Kardjoloġija

    Gastroenteroloġija

    Nederland

    Cardiologie

    Leer van maag-darm-leverziekten

    Österreich

     

     

    Polska

    Kardiologia

    Gastrenterologia

    Portugal

    Cardiologia

    Gastrenterologia

    Slovenija

     

    Gastroenterologija

    Slovensko

    Kardiológia

    Gastroenterológia

    Suomi/Finland

    Kardiologia / Kardiologi

    Gastroenterologia / Gastroenterologi

    Sverige

    Kardiologi

    Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

    United Kingdom

    Cardiology

    Gastro-enterology


    Paese

    Reumatologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Ematologia generale

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Rhumathologie / reumatologie

     

    Česká republika

    Revmatologie

    Hematologie a transfúzní lékařství

    Danmark

    Reumatologi

    Hæmatologi eller blodsygdomme

    Deutschland

     

     

    Eesti

    Reumatoloogia

    Hematoloogia

    Ελλάς

    Ρευματoλoγία

    Αιματoλoγία

    España

    Reumatología

    Hematología y hemoterapia

    France

    Rhumatologie

     

    Ireland

    Rheumatology

    Haematology (clinical and laboratory)

    Italia

    Reumatologia

    Ematologia

    Κύπρος

    Ρευματολογία

    Αιματολογία

    Latvija

    Reimatoloģija

    Hematoloģija

    Lietuva

    Reumatologija

    Hematologija

    Luxembourg

    Rhumatologie

    Hématologie

    Magyarország

    Reumatológia

    Haematológia

    Malta

    Rewmatoloġija

    Ematoloġija

    Nederland

    Reumatologie

     

    Österreich

     

     

    Polska

    Reumatologia

    Hematologia

    Portugal

    Reumatologia

    Imuno-hemoterapia

    Slovenija

     

     

    Slovensko

    Reumatológia

    Hematológia a transfúziológia

    Suomi/Finland

    Reumatologia / Reumatologi

    Kliininen hematologia / Klinisk hematologi

    Sverige

    Reumatologi

    Hematologi

    United Kingdom

    Rheumatology

    Haematology


    Paese

    Endocrinologia

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Medicina fisica e riabilitazione

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

    Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie

    Česká republika

    Endokrinologie

    Rehabilitační a fyzikální medicína

    Danmark

    Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

     

    Deutschland

     

    Physikalische und Rehabilitative Medizin

    Eesti

    Endokrinoloogia

    Taastusravi ja füsiaatria

    Ελλάς

    Εvδoκριvoλoγία

    Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

    España

    Endocrinología y nutrición

    Rehabilitación

    France

    Endocrinologie, maladies métaboliques

    Rééducation et réadaptation fonctionnelles

    Ireland

    Endocrinology and diabetes mellitus

     

    Italia

    Endocrinologia e malattie del ricambio

    Medicina fisica e riabilitazione

    Κύπρος

    Ενδοκρινολογία

    Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

    Latvija

    Endokrinoloģija

    Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

    Fizikālā medicīna

    Lietuva

    Endokrinologija

    Fizinė medicina ir reabilitacija

    Luxembourg

    Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

    Rééducation et réadaptation fonctionnelles

    Magyarország

    Endokrinológia

    Fizioterápia

    Malta

    Endokrinoloġija u Dijabete

     

    Nederland

     

    Revalidatiegeneeskunde

    Österreich

     

    Physikalische Medizin

    Polska

    Endokrynologia

    Rehabilitacja medyczna

    Portugal

    Endocrinologia

    Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

    Slovenija

     

    Fizikalna in rehabilitacijska medicina

    Slovensko

    Endokrinológia

    Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

    Suomi/Finland

    Endokrinologia / Endokrinologi

    Fysiatria / Fysiatri

    Sverige

    Endokrina sjukdomar

    Rehabiliteringsmedicin

    United Kingdom

    Endocrinology and diabetes mellitus

     


    Paese

    Neuropsichiatria

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Dermatologia e venerologia

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Neuropsychiatrie (3)

    Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie

    Česká republika

     

    Dermatovenerologie

    Danmark

     

    Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

    Deutschland

    Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

    Haut– und Geschlechtskrankheiten

    Eesti

     

    Dermatoveneroloogia

    Ελλάς

    Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

    Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία

    España

     

    Dermatología médico-quirúrgica y venereología

    France

    Neuropsychiatrie (4)

    Dermatologie et vénéréologie

    Ireland

     

     

    Italia

    Neuropsichiatria

    Dermatologia e venerologia

    Κύπρος

    Νευρολογία – Ψυχιατρική

    Δερματολογία – Αφροδισιολογία

    Latvija

     

    Dermatoloģija un veneroloģija

    Lietuva

     

    Dermatovenerologija

    Luxembourg

    Neuropsychiatrie (5)

    Dermato-vénéréologie

    Magyarország

     

    Bőrgyógyászat

    Malta

     

    Dermato-venerejoloġija

    Nederland

    Zenuw- en zielsziekten (6)

    Dermatologie en venerologie

    Österreich

    Neurologie und Psychiatrie

    Haut- und Geschlechtskrankheiten

    Polska

     

    Dermatologia i wenerologia

    Portugal

     

    Dermatovenereologia

    Slovenija

     

    Dermatovenerologija

    Slovensko

    Neuropsychiatria

    Dermatovenerológia

    Suomi/Finland

     

    Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi

    Sverige

     

    Hud- och könssjukdomar

    United Kingdom

     

     


    Paese

    Radiologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Psichiatria infantile

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

     

    Česká republika

     

    Dětská a dorostová psychiatrie

    Danmark

     

    Børne- og ungdomspsykiatri

    Deutschland

    Radiologie

    Kinder– und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

    Eesti

     

     

    Ελλάς

    Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

    Παιδoψυχιατρική

    España

    Electroradiología

     

    France

    Électro-radiologie (7)

    Pédo-psychiatrie

    Ireland

    Radiology

    Child and adolescent psychiatry

    Italia

    Radiologia

    Neuropsichiatria infantile

    Κύπρος

     

    Παιδοψυχιατρική

    Latvija

     

    Bērnu psihiatrija

    Lietuva

     

    Vaikų ir paauglių psichiatrija

    Luxembourg

    Électroradiologie (8)

    Psychiatrie infantile

    Magyarország

    Radiológia

    Gyermek- és ifjúságpszichiátria

    Malta

     

     

    Nederland

    Radiologie (9)

     

    Österreich

    Radiologie

     

    Polska

     

    Psychiatria dzieci i młodzieży

    Portugal

    Radiologia

    Pedopsiquiatria

    Slovenija

     

    Otroška in mladostniška psihiatrija

    Slovensko

     

    Detská psychiatria

    Suomi/Finland

     

    Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri

    Sverige

     

    Barn- och ungdomspsykiatri

    United Kingdom

     

    Child and adolescent psychiatry


    Paese

    Geriatria

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Malattie renali

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

     

    Česká republika

    Geriatrie

    Nefrologie

    Danmark

    Geriatri eller alderdommens sygdomme

    Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

    Deutschland

     

     

    Eesti

     

    Nefroloogia

    Ελλάς

     

    Νεφρoλoγία

    España

    Geriatría

    Nefrología

    France

     

    Néphrologie

    Ireland

    Geriatric medicine

    Nephrology

    Italia

    Geriatria

    Nefrologia

    Κύπρος

    Γηριατρική

    Νεφρολογία

    Latvija

     

    Nefroloģija

    Lietuva

    Geriatrija

    Nefrologija

    Luxembourg

     

    Néphrologie

    Magyarország

    Geriátria

    Nefrológia

    Malta

    Ġerjatrija

    Nefroloġija

    Nederland

    Klinische geriatrie

     

    Österreich

     

     

    Polska

    Geriatria

    Nefrologia

    Portugal

     

    Nefrologia

    Slovenija

     

    Nefrologija

    Slovensko

    Geriatria

    Nefrológia

    Suomi/Finland

    Geriatria / Geriatri

    Nefrologia / Nefrologi

    Sverige

    Geriatrik

    Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

    United Kingdom

    Geriatrics

    Renal medicine


    Paese

    Malattie infettive

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Igiene e medicina soaciale

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

     

    Česká republika

    Infekční lékařství

    Hygiena a epidemiologie

    Danmark

    Infektionsmedicin

    Samfundsmedicin

    Deutschland

     

    Öffentliches Gesundheitswesen

    Eesti

    Infektsioonhaigused

     

    Ελλάς

     

    Κοινωνική Ιατρική

    España

     

    Medicina preventiva y salud pública

    France

     

    Santé publique et médecine sociale

    Ireland

    Infectious diseases

    Public health medicine

    Italia

    Malattie infettive

    Igiene e medicina preventiva

    Κύπρος

    Λοιμώδη Νοσήματα

    Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

    Latvija

    Infektoloģija

     

    Lietuva

    Infektologija

     

    Luxembourg

     

    Santé publique

    Magyarország

    Infektológia

    Megelőző orvostan és népegészségtan

    Malta

    Mard Infettiv

    Saħħa Pubblika

    Nederland

     

    Maatschappij en gezondheid

    Österreich

     

    Sozialmedizin

    Polska

    Choroby zakaźne

    Zdrowie publiczne, epidemiologia

    Portugal

    Infecciologia

    Saúde pública

    Slovenija

    Infektologija

    Javno zdravje

    Slovensko

    Infektológia

    Hygiena a epidemiológia

    Suomi/Finland

    Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar

    Terveydenhuolto / Hälsovård

    Sverige

    Infektionssjukdomar

    Socialmedicin

    United Kingdom

    Infectious diseases

    Public health medicine


    Paese

    Farmacologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Medicina del lavoro

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

    Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde

    Česká republika

    Klinická farmakologie

    Pracovní lékařství

    Danmark

    Klinisk farmakologi

    Arbejdsmedicin

    Deutschland

    Pharmakologie und Toxikologie

    Arbeitsmedizin

    Eesti

     

     

    Ελλάς

     

    Iατρική της Εργασίας

    España

    Farmacología clínica

     

    France

     

    Médecine du travail

    Ireland

    Clinical pharmacology and therapeutics

    Occupational medicine

    Italia

     

    Medicina del lavoro

    Κύπρος

     

    Ιατρική της Εργασίας

    Latvija

     

    Arodslimības

    Lietuva

     

    Darbo medicina

    Luxembourg

     

    Médecine du travail

    Magyarország

    Klinikai farmakológia

    Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

    Malta

    Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

    Mediċina Okkupazzjonali

    Nederland

     

    Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

    Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

    Österreich

    Pharmakologie und Toxikologie

    Arbeits- und Betriebsmedizin

    Polska

    Farmakologia kliniczna

    Medycyna pracy

    Portugal

     

    Medicina do trabalho

    Slovenija

     

    Medicina dela, prometa in športa

    Slovensko

    Klinická farmakológia

    Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

    Suomi/Finland

    Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

    Työterveyshuolto / Företagshälsovård

    Sverige

    Klinisk farmakologi

    Yrkes- och miljömedicin

    United Kingdom

    Clinical pharmacology and therapeutics

    Occupational medicine


    Paese

    Allergologia

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Medicina nucleare

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

    Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde

    Česká republika

    Alergologie a klinická imunologie

    Nukleární medicína

    Danmark

    Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

    Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

    Deutschland

     

    Nuklearmedizin

    Eesti

     

     

    Ελλάς

    Αλλεργιoλoγία

    Πυρηvική Iατρική

    España

    Alergología

    Medicina nuclear

    France

     

    Médecine nucléaire

    Ireland

     

     

    Italia

    Allergologia ed immunologia clinica

    Medicina nucleare

    Κύπρος

    Αλλεργιολογία

    Πυρηνική Ιατρική

    Latvija

    Alergoloģija

     

    Lietuva

    Alergologija ir klinikinė imunologija

     

    Luxembourg

     

    Médecine nucléaire

    Magyarország

    Allergológia és klinikai immunológia

    Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

    Malta

     

    Mediċina Nukleari

    Nederland

    Allergologie en inwendige geneeskunde

    Nucleaire geneeskunde

    Österreich

     

    Nuklearmedizin

    Polska

    Alergologia

    Medycyna nuklearna

    Portugal

    Imuno-alergologia

    Medicina nuclear

    Slovenija

     

    Nuklearna medicina

    Slovensko

    Klinická imunológia a alergológia

    Nukleárna medicína

    Suomi/Finland

     

    Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

    Sverige

    Allergisjukdomar

    Nukleärmedicin

    United Kingdom

     

    Nuclear medicine


    Paese

    Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

     

    Česká republika

    Maxilofaciální chirurgie

    Danmark

     

    Deutschland

     

    Eesti

     

    Ελλάς

     

    España

    Cirugía oral y maxilofacial

    France

    Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

    Ireland

     

    Italia

    Chirurgia maxillo-facciale

    Κύπρος

     

    Latvija

    Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

    Lietuva

    Veido ir žandikaulių chirurgija

    Luxembourg

    Chirurgie maxillo-faciale

    Magyarország

    Szájsebészet

    Malta

     

    Nederland

     

    Österreich

    Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie

    Polska

    Chirurgia szczkowo-twarzowa

    Portugal

    Cirurgia maxilo-facial

    Slovenija

    Maxilofacialna kirurgija

    Slovensko

    Maxilofaciálna chirurgia

    Suomi/Finland

     

    Sverige

     

    United Kingdom

     

    5.1.4.   Titoli di formazione di medico generico

    Paese

    Titolo di formazione

    Titolo professionale

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

    Huisarts / Médecin généraliste

    31 dicembre 1994

    Česká republika

    Diplom o specializaci «všeobecné lékařství»

    Všeobecný lékař

    1o maggio 2004

    Danmark

    Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin

    Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin

    31 dicembre 1994

    Deutschland

    Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

    Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

    31 dicembre 1994

    Eesti

    Diplom peremeditsiini erialal

    Perearst

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

    Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

    31 dicembre 1994

    España

    Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

    Especialista en medicina familiar y comunitaria

    31 dicembre 1994

    France

    Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

    Médecin qualifié en médecine générale

    31 dicembre 1994

    Ireland

    Certificate of specific qualifications in general medical practice

    General medical practitioner

    31 dicembre 1994

    Italia

    Attestato di formazione specifica in medicina generale

    Medico di medicina generale

    31 dicembre 1994

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

    Ιατρός Γενικής Ιατρικής

    1o maggio 2004

    Latvija

    Ģimenes ārsta sertifikāts

    Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

    1o maggio 2004

    Lietuva

    Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

    Šeimos medicinos gydytojas

    1o maggio 2004

    Luxembourg

    Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au Luxembourg

    Médecin généraliste

    31 dicembre 1994

    Magyarország

    Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

    Háziorvostan szakorvosa

    1o maggio 2004

    Malta

    Tabib tal-familja

    Mediċina tal-familja

    1o maggio 2004

    Nederland

    Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

    Huisarts

    31 dicembre 1994

    Österreich

    Arzt für Allgemeinmedizin

    Arzt für Allgemeinmedizin

    31 dicembre 1994

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

    Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

    1o maggio 2004

    Portugal

    Diploma do internato complementar de clínica geral

    Assistente de clínica geral

    31 dicembre 1994

    Slovenija

    Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

    Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

    1o maggio 2004

    Slovensko

    Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»

    Všeobecný lekár

    1o maggio 2004

    Suomi/Finland

    Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

    Yleislääkäri / Allmänläkare

    31 dicembre 1994

    Sverige

    Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

    Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

    31 dicembre 1994

    United Kingdom

    Certificate of prescribed/equivalent experience

    General medical practitioner

    31 dicembre 1994

    V.2.   Infermiere responsabile dell'assistenza generale

    5.2.1.   Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

    Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti

    A.   

    Insegnamento teorico

    a.

    Assistenza infermieristica:

    b.

    Materie fondamentali:

    c.

    Scienze sociali:

    Orientamento ed etica professionali

    Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica

    Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

    medicina generale e specializzazioni mediche

    chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

    puericultura e pediatria

    igiene assistenza alla madre e al neonato

    igiene mentale e psichiatria

    assistenza alle persone anziane e geriatria

    Anatomia e fisiologia

    Patologia

    Batteriologia, virologia e parassitologia

    Biofisica, biochimica e radiologia

    Dietetica

    Igiene:

    Profilassi

    educazione sanitaria

    Farmacologia

    Sociologia

    Psicologia

    Principi di amministrazione

    Principi di insegnamento

    Legislazioni sociale e sanitaria

    Aspetti giuridici della professione

    B.   

    Insegnamento clinico

    Assistenza infermieristica in materia di:

    medicina generale e specializzazioni mediche

    chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

    puericultura e pediatria

    igiene assistenza alla madre e al neonato

    igiene mentale e psichiatria

    assistenza alle persone anziane e geriatria

    assistenza a domicilio

    L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

    L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

    5.2.2.   Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Titolo professionale

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster / Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

    Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

    Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet d'hospitalier(ère) / Brevet einer Pflegeassistentin

    De erkende opleidingsinstituten / Les établissements d'enseignement reconnus / Die anerkannten Ausbildungsanstalten

    De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française / Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

    Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e)

    Infirmier(ère) hospitalier(ère) / Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

    29 giugno 1979

    Česká republika

    1.

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

    1.

    Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

    1.

    Všeobecná sestra

    1o maggio 2004

    2.

    Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: Vysvědčení o absolutoriu

    2.

    Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

    2.

    Všeobecný ošetřovatel

    Danmark

    Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

    Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

    Sygeplejerske

    29 giugno 1979

    Deutschland

    Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

    Staatlicher Prüfungsausschuss

    Krankenschwester

    Krankenpfleger

    29 giugno 1979

    Eesti

    Diplom õe erialal

    1.

    Tallinna Meditsiinikool

    2.

    Tartu Meditsiinikool

    3.

    Kohtla-Järve Meditsiinikool

    õde

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    1.

    Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

    1.

    Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

    1o gennaio 1981

    2.

    Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

    2.

    Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

    3.

    Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

    3.

    Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

    4.

    Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

    4.

    Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

    5.

    Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

    5.

    Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

    6.

    Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

    6.

    ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

    España

    Título de Diplomado universitario en Enfermería

    Ministerio de Educación y Cultura

    El rector de una Universidad

    Enfermero/a diplomado/a

    1o gennaio 1986

    France

    Diplôme d'État d'infirmier(ère)

    Diplôme d'État d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

    Le ministère de la santé

    Infirmier(ère)

    29 giugno 1979

    Ireland

    Certificate of Registered General Nurse

    An Bord Altranais (The Nursing Board)

    Registered General Nurse

    29 giugno 1979

    Italia

    Diploma di infermiere professionale

    Scuole riconosciute dallo Stato

    Infermiere professionale

    29 giugno 1979

    Κύπρος

    Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

    Νοσηλευτική Σχολή

    Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

    1o maggio 2004

    Latvija

    1.

    Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

    1.

    Māsu skolas

    Māsa

    1o maggio 2004

    2.

    Māsas diploms

    2.

    Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

    Lietuva

    1.

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

    1.

    Universitetas

    Bendrosios praktikos slaugytojas

    1o maggio 2004

    2.

    Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

    2.

    Kolegija

    Luxembourg

    Diplôme d'État d'infirmier

    Diplôme d'État d'infirmier hospitalier gradué

    Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

    Infirmier

    29 giugno 1979

    Magyarország

    1.

    Ápoló bizonyítvány

    1.

    Iskola

    Ápoló

    1o maggio 2004

    2.

    Diplomás ápoló oklevél

    2.

    Egyetem / főiskola

    3.

    Egyetemi okleveles ápoló oklevél

    3.

    Egyetem

    Malta

    Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

    Universita ’ta' Malta

    Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

    1o maggio 2004

    Nederland

    1.

    Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

    1.

    Door een van overheidswege benoemde examencommissie

    Verpleegkundige

    29 giugno 1979

    2.

    Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

    2.

    Door een van overheidswege benoemde examencommissie

    3.

    Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

    3.

    Door een van overheidswege benoemde examencommissie

    4.

    Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4

    4.

    Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

    5.

    Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5

    5.

    Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

    Österreich

    1.

    Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»

    1.

    Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

    Diplomierte Krankenschwester

    Diplomierter Krankenpfleger

    1o gennaio 1994

    2.

    Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»

    2.

    Allgemeine Krankenpflegeschule

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa»

    1.

    Uniwersytet Medyczny

    2.

    Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Pielgniarka

    1o maggio 2004

    Portugal

    1.

    Diploma do curso de enfermagem geral

    1.

    Escolas de Enfermagem

    Enfermeiro

    1o gennaio 1986

    2.

    Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

    2.

    Escolas Superiores de Enfermagem

    3.

    Carta de curso de licenciatura em enfermagem

    3.

    Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik»

    1.

    Univerza

    2.

    Visoka strokovna šola

    Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik

    1o maggio 2004

    Slovensko

    1.

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovateľstva» («Mgr.»)

    1.

    Vysoká škola

    Sestra

    1o maggio 2004

    2.

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovateľstva» («Bc.»)

    2.

    Vysoká škola

    3.

    Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

    3.

    Stredná zdravotnícka škola

    Suomi/Finland

    1.

    Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

    1.

    Terveydenhuolto-oppilaitokset/Hälsovårdsläroanstalter

    Sairaanhoitaja / Sjukskötare

    1o gennaio 1994

    2.

    Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

    2.

    Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor

    Sverige

    Sjuksköterskeexamen

    Universitet eller högskola

    Sjuksköterska

    1o gennaio 1994

    United Kingdom

    Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Various

    State Registered Nurse

    Registered General Nurse

    29 giugno 1979

    V.3.   Odontoiatra

    5.3.1.   Programma di studi per l'odontoiatra

    Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

    A.

    Materie di base

    B.

    Materie medico-biologiche e materie mediche generali

    C.

    Materie specificamente odontostomatologiche

    Chimica

    Fisica

    Biologia

    Anatomia

    Embriologia

    Istologia, compresa la citologia

    Fisiologia

    Biochimica (o chimica fisiologica)

    Anatomia patologica

    Patologia generale

    Farmacologia

    Microbiologia

    Igiene

    Profilassi ed epidemiologia

    Radiologia

    Fisioterapia

    Chirurgia generale

    Medicina interna, compresa la pediatria

    Otorinolaringoiatria

    Dermatologia e venerologia

    Psicologia generale – psicopatologia – neuropatologia

    Anestesiologia

    Protesi dentaria

    Materiali dentari

    Odontoiatria conservatrice

    Odontoiatria preventiva

    Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

    Chirurgia speciale

    Patologia speciale

    Clinica odontostomatologica

    Pedodonzia

    Ortodonzia

    Parodontologia

    Radiologia odontologica

    Funzione masticatrice

    Organizzazione professionale, deontologia e legislazione

    Aspetti sociali della prassi odontologica

    5.3.2.   Titoli di formazione di base di odontoiatra

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Certificato che accompagna il titolo di formazione

    Titolo professionale

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van tandarts / Diplôme licencié en science dentaire

    De universiteiten / Les universités

    De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

     

    Licentiaat in de tandheelkunde / Licencié en science dentaire

    28 gennaio 1980

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.)

    Lékařská fakulta univerzity v České republice

    Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

    Zubní lékař

    1o maggio 2004

    Danmark

    Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

    Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

    Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

    Tandlæge

    28 gennaio 1980

    Deutschland

    Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

    Zuständige Behörden

     

    Zahnarzt

    28 gennaio 1980

    Eesti

    Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

    Tartu Ülikool

     

    Hambaarst

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    Πτυχίo Οδoντιατρικής

    Πανεπιστήμιo

     

    Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

    1o gennaio 1981

    España

    Título de Licenciado en Odontología

    El rector de una universidad

     

    Licenciado en odontología

    1o gennaio 1986

    France

    Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire

    Universités

     

    Chirurgien-dentiste

    28 gennaio 1980

    Ireland

    Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

    Bachelor of Dental Surgery (BDS)

    Licentiate in Dental Surgery (LDS)

    Universities

    Royal College of Surgeons in Ireland

     

    Dentist

    Dental practitioner

    Dental surgeon

    28 gennaio 1980

    Italia

    Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

    Università

    Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

    Odontoiatra

    28 gennaio 1980

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

    Οδοντιατρικό Συμβούλιο

     

    Οδοντίατρος

    1o maggio 2004

    Latvija

    Zobārsta diploms

    Universitātes tipa augstskola

    Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības

    programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina,

    ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

    Zobārsts

    1o maggio 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

    Universitetas

    Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

    Gydytojas odontologas

    1o maggio 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'État de docteur en médecine dentaire

    Jury d'examen d'État

     

    Médecin-dentiste

    28 gennaio 1980

    Magyarország

    Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abbrev.: dr. med. dent.)

    Egyetem

     

    Fogorvos

    1o maggio 2004

    Malta

    Lawrja fil- Kirurġija Dentali

    Universita’ ta Malta

     

    Kirurgu Dentali

    1o maggio 2004

    Nederland

    Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

    Faculteit Tandheelkunde

     

    Tandarts

    28 gennaio 1980

    Österreich

    Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

    Medizinische Fakultät der Universität

     

    Zahnarzt

    1o gennaio 1994

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»

    1.

    Akademia Medyczna

    2.

    Uniwersytet Medyczny

    3.

    Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Państwowy

    Lekarz dentysta

    1o maggio 20044

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

    Faculdades

    Institutos Superiores

     

    Médico dentista

    1o gennaio 1986

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»

    Univerza

    Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica

    Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

    1o maggio 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor zubného lekárstva» («MDDr.»)

    Vysoká škola

     

    Zubný lekár

    1o maggio 2004

    Suomi/Finland

    Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / Odontologie licentiatexamen

    Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

    Oulun yliopisto

    Turun yliopisto

    Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

    Hammaslääkäri / Tandläkare

    1o gennaio 1994

    Sverige

    Tandläkarexamen

    Universitetet i Umeå

    Universitetet i Göteborg

    Karolinska Institutet

    Malmö Högskola

    Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

    Tandläkare

    1o gennaio 1994

    United Kingdom

    Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

    Licentiate in Dental Surgery

    Universities

    Royal Colleges

     

    Dentist

    Dental practitioner

    Dental surgeon

    28 gennaio 1980

    5.3.3.   Titoli di formazione di dentista specialista

    Ortodonzia

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Data di riferimento

    Danmark

    Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

    Sundhedsstyrelsen

    28 gennaio 1980

    Deutschland

    Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;

    Landeszahnärztekammer

    28 gennaio 1980

    Eesti

    Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

    Tartu Ülikool

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

    Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

    Νoμαρχία

    1o gennaio 1981

    France

    Titre de spécialiste en orthodontie

    Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

    28 gennaio 1980

    Ireland

    Certificate of specialist dentist in orthodontics

    Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

    28 gennaio 1980

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

    Οδοντιατρικό Συμβούλιο

    1o maggio 2004

    Latvija

    «Sertifikāts»– kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

    Latvijas Ārstu biedrība

    1o maggio 2004

    Lietuva

    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

    1o maggio 2004

    Magyarország

    Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

    Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

    1o maggio 2004

    Malta

    Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

    Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

    1o maggio 2004

    Nederland

    Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

    Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

    28 gennaio 1980

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

    Centrum Egzaminów Medycznych

    1o maggio 2004

    Slovenija

    Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

    1.

    Ministrstvo za zdravje

    2.

    Zdravniška zbornica Slovenije

    1o maggio 2004

    Suomi/Finland

    Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / Specialtand-läkarexamen, tandreglering

    Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

    Oulun yliopisto

    Turun yliopisto

    1o gennaio 1994

    Sverige

    Bevis om specialistkompetens i tandreglering

    Socialstyrelsen

    1o gennaio 1994

    United Kingdom

    Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

    Competent authority recognised for this purpose

    28 gennaio 1980


    Chirurgia odontostomatologia

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Data di riferimento

    Danmark

    Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

    Sundhedsstyrelsen

    28 gennaio 1980

    Deutschland

    Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

    Landeszahnärztekammer

    28 gennaio 1980

    Ελλάς

    Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής

    Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

    Νoμαρχία

    1o gennaio 2003

    Ireland

    Certificate of specialist dentist in oral surgery

    Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

    28 gennaio 1980

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

    Οδοντιατρικό Συμβούλιο

    1o maggio 2004

    Lietuva

    Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

    1o maggio 2004

    Magyarország

    Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

    Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

    1o maggio 2004

    Malta

    Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

    Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

    1o maggio 2004

    Nederland

    Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

    Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

    28 gennaio 1980

    Polska

    Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

    Centrum Egzaminów Medycznych

    1o maggio 2004

    Slovenija

    Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

    1.

    Ministrstvo za zdravje

    2.

    Zdravniška zbornica Slovenije

    1o maggio 2004

    Suomi/Finland

    Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia / Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi

    Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    Oulun yliopisto

    Turun yliopisto

    1o gennaio 1994

    Sverige

    Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

    Socialstyrelsen

    1o gennaio 1994

    United Kingdom

    Certificate of completion of specialist training in oral surgery

    Competent authority recognised for this purpose

    28 gennaio 1980

    V.4   Veterinario

    5.4.1.   Programma di studi per i veterinari

    Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

    L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

    A.

    Materie di base

    B.

    Materie specifiche

    a.

    Scienze fondamentali:

    b.

    Scienze cliniche:

    c.

    Produzione animale

    d.

    Igiene alimentare

    Fisica

    Chimica

    Zoologia

    Botanica

    Matematica applicata alle scienze biologiche

    Anatomia (comprese istologia ed embriologia)

    Fisiologia

    Biochimica

    Genetica

    Farmacologia

    Farmacia

    Tossicologia

    Microbiologia

    Immunologia

    Epidemiologia

    Deontologia

    Ostetricia

    Patologia (compresa l'anatomia patologica)

    Parassitologia

    Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)

    Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

    Medicina preventiva

    Radiologia

    Riproduzione e turbe della riproduzione

    Polizia sanitaria

    Medicina legale e legislazione veterinarie

    Terapeutica

    Propedeutica

    Produzione animale

    Nutrizione

    Agronomia

    Economia rurale

    Allevamento e salute degli animali

    Igiene veterinaria

    Etologia e protezione animale

    Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

    Igiene e tecnologia alimentare

    Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

    La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

    La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

    5.4.2.   Titolo di formazione di veterinario

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Certificato che accompagna il titolo di formazione

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van dierenarts / Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

    De universiteiten/ Les universités

    De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

     

    21 dicembre 1980

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

    Veterinární fakulta univerzity v České republice

     

    1o maggio 2004

    Danmark

    Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

    Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

     

    21 dicembre 1980

    Deutschland

    Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

    Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

     

    21 dicembre 1980

    Eesti

    Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

    Eesti Põllumajandusülikool

     

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    Πτυχίo Κτηνιατρικής

    Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

     

    1o gennaio 1981

    España

    Título de Licenciado en Veterinaria

    Ministerio de Educación y Cultura

    El rector de una Universidad

     

    1o gennaio 1986

    France

    Diplôme d'État de docteur vétérinaire

     

     

    21 dicembre 1980

    Ireland

    Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

    Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

     

     

    21 dicembre 1980

    Italia

    Diploma di laurea in medicina veterinaria

    Università

    Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

    1o gennaio 1985

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου

    Κτηνιατρικό Συμβούλιο

     

    1o maggio 2004

    Latvija

    Veterinārārsta diploms

    Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

     

    1o maggio 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))

    Lietuvos Veterinarijos Akademija

     

    1o maggio 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire

    Jury d'examen d'État

     

    21 dicembre 1980

    Magyarország

    Állatorvos doktor oklevél – dr. med. vet.

    Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

     

    1o maggio 2004

    Malta

    Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

    Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

     

    1o maggio 2004

    Nederland

    Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen

     

     

    21 dicembre 1980

    Österreich

    Diplom-Tierarzt

    Magister medicinae veterinariae

    Universität

    Doktor der Veterinärmedizin

    Doctor medicinae veterinariae

    Fachtierarzt

    1o gennaio 1994

    Polska

    Dyplom lekarza weterynarii

    1.

    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

    2.

    Akademia Rolnicza we Wrocławiu

    3.

    Akademia Rolnicza w Lublinie

    4.

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

     

    1o maggio 2004

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

    Universidade

     

    1o gennaio 1986

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

    Univerza

    Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

    1o maggio 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny» («MVDr.»)

    Univerzita veterinárskeho lekárstva

     

    1o maggio 20044

    Suomi/Finland

    Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / Veterinärmedicine licentiatexamen

    Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

     

    1o gennaio 1994

    Sverige

    Veterinärexamen

    Sveriges Lantbruksuniversitet

     

    1o gennaio 1994

    United Kingdom

    1.

    Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

    1.

    University of Bristol

     

    21 dicembre 1980

    2.

    Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

    2.

    University of Liverpool

    3.

    Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

    3.

    University of Cambridge

    4.

    Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

    4.

    University of Edinburgh

    5.

    Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

    5.

    University of Glasgow

    6.

    Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

    6.

    University of London

    V.5.   Ostetrica

    5.5.1.   Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

    Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

    A.

    Insegnamento teorico e tecnico

    a.

    Materie fondamentali

    b.

    Materie specifiche dell'attività di ostetrica

    Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

    Nozioni fondamentali di patologia

    Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

    Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

    Pediatria, con particolare riguardo ai neonati

    Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

    Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante

    Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

    Nozioni fondamentali di farmacologia

    Psicologia

    Pedagogia

    Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

    Deontologia e legislazione professionale

    Educazione sessuale e pianificazione familiare

    Protezione giuridica della madre e del bambino

    Anatomia e fisiologia

    Embriologia e sviluppo del feto

    Gravidanza, parto e puerperio

    Patologia ginecologica e ostetrica

    Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

    Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)

    Analgesia, anestesia e rianimazione

    Fisiologia e patologia del neonato

    Cure e sorveglianza del neonato

    Fattori psicologici e sociali

    B.

    Insegnamento pratico e insegnamento clinico

    Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

    Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.

    Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

    Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.

    Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.

    Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.

    Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.

    Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.

    Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.

    Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.

    Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

    L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

    L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

    5.5.2.   Titoli di formazione di ostetrica

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Titolo professionale

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van vroedvrouw / Diplôme d'accoucheuse

    De erkende opleidingsinstituten / Les établissements d'enseignement

    De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

    Vroedvrouw / Accoucheuse

    23 gennaio 1983

    Česká republika

    1.

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

    Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

    1.

    Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

    Porodní asistentka/porodní asistent

    1o maggio 2004

    2.

    Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS).

    Vysvědčení o absolutoriu

    2.

    Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

    Danmark

    Bevis for bestået jordemodereksamen

    Danmarks jordemoderskole

    Jordemoder

    23 gennaio 1983

    Deutschland

    Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

    Staatlicher Prüfungsausschuss

    Hebamme

    Entbindungspfleger

    23 gennaio 1983

    Eesti

    Diplom ämmaemanda erialal

    1.

    Tallinna Meditsiinikool

    2.

    Tartu Meditsiinikool

    Ämmaemand

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    1.

    Πτυχίο Τμήματος Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

    1.

    Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

    Μαία

    Μαιευτής

    23 gennaio 1983

    2.

    Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

    2.

    ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

    3.

    Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

    3.

    Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

    España

    Título de matrona

    Título de asistente obstétrico (matrona)

    Título de enfermería obstétrica-ginecológica

    Ministerio de Educación y Cultura

    Matrona

    Asistente obstétrico

    1o gennaio 1986

    France

    Diplôme de sage-femme

    L'Etat

    Sage-femme

    23 gennaio 1983

    Ireland

    Certificate in Midwifery

    An Board Altranais

    Midwife

    23 gennaio 1983

    Italia

    Diploma d'ostetrica

    Scuole riconosciute dallo Stato

    Ostetrica

    23 gennaio 1983

    Κύπρος

    Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

    Νοσηλευτική Σχολή

    Εγγεγραμμένη Μαία

    1o maggio 2004

    Latvija

    Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

    Māsu skolas

    Vecmāte

    1o maggio 2004

    Lietuva

    1.

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

    Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

    1.

    Universitetas

    Akušeris

    1o maggio 2004

    2.

    Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

    Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

    2.

    Kolegija

    3.

    Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

    3.

    Kolegija

    Luxembourg

    Diplôme de sage-femme

    Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

    Sage-femme

    23 gennaio 1983

    Magyarország

    Szülésznő bizonyítvány

    Iskola/főiskola

    Szülésznő

    1o maggio 2004

    Malta

    Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

    Universita’ ta' Malta

    Qabla

    1o maggio 2004

    Nederland

    Diploma van verloskundige

    Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

    Verloskundige

    23 gennaio 1983

    Österreich

    Hebammen-Diplom

    Hebammenakademie

    Bundeshebammenlehranstalt

    Hebamme

    1o gennaio 1994

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem «magister położnictwa»

    1.

    Uniwersytet Medyczny

    2.

    Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Położna

    1o maggio 2004

    Portugal

    1.

    Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    1.

    Ecolas de Enfermagem

    Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    1o gennaio 1986

    2.

    Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    2.

    Escolas Superiores de Enfermagem

    3.

    Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

    3.

    Escolas Superiores de Enfermagem

    Escolas Superiores de Saúde

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana babica/diplomirani babičar»

    1.

    Univerza

    2.

    Visoka strokovna šola

    diplomirana babica/diplomirani babičar

    1o maggio 2004

    Slovensko

    1.

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z pôrodnej asistencie» («Bc.»)

    2.

    Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka

    1.

    Vysoká škola

    Pôrodná asistentka

    1o maggio 2004

    Suomi/Finland

    1.

    Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

    1.

    Terveydenhuoltooppilaitokset/hälsovårdsläroanstalter

    Kätilö / Barnmorska

    1o gennaio 1994

    2.

    Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

    2.

    Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

    Sverige

    Barnmorskeexamen

    Universitet eller högskola

    Barnmorska

    1o gennaio 1994

    United Kingdom

    Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

    Various

    Midwife

    23 gennaio 19833

    V.6.   Farmacista

    5.6.1.   Programma di studi per i farmacisti

    Biologia vegetale e animale

    Fisica

    Chimica generale e inorganica

    Chimica organica

    Chimica analitica

    Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

    Biochimica generale e applicata (medica)

    Anatomia e fisiologia; terminologia medica

    Microbiologia

    Farmacologia e farmacoterapia

    Tecnologia farmaceutica

    Tossicologia

    Farmacognosia

    Legislazione e, se del caso, deontologia

    La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

    5.6.2.   Titoli di formazione di farmacista

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Certificato che accompagna il titolo di formazione

    Data di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diploma van apotheker / Diplôme de pharmacien

    De universiteiten/ Les universités

    De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

     

    1o ottobre 1987

    Česká republika

    Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

    Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

    Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

    1o maggio 2004

    Danmark

    Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

    Danmarks Farmaceutiske Højskole

     

    1o ottobre 1987

    Deutschland

    Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

    Zuständige Behörden

     

    1o ottobre 1987

    Eesti

    Diplom proviisori õppekava läbimisest

    Tartu Ülikool

     

    1o maggio 2004

    Ελλάς

    Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

    Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

     

    1o ottobre 1987

    España

    Título de licenciado en farmacia

    Ministerio de Educación y Cultura

    El rector de una Universidad

     

    1o ottobre 1987

    France

    Diplôme d'État de pharmacien

    Diplôme d'État de docteur en pharmacie

    Universités

     

    1o ottobre 1987

    Ireland

    Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

     

     

    1o ottobre 1987

    Italia

    Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

    Università

     

    1o novembre 1993

    Κύπρος

    Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

    Συμβούλιο Φαρμακευτικής

     

    1o maggio 20044

    Latvija

    Farmaceita diploms

    Universitātes tipa augstskola

     

    1o maggio 2004

    Lietuva

    Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

    Universitetas

     

    1o maggio 2004

    Luxembourg

    Diplôme d'État de pharmacien

    Jury d'examen d'État + visa du ministre de l'éducation nationale

     

    1o ottobre 1987

    Magyarország

    Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. pharm)

    Egyetem

     

    1o maggio 2004

    Malta

    Lawrja fil-farmaċija

    Universita’ ta' Malta

     

    1o maggio 2004

    Nederland

    Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

    Faculteit Farmacie

     

    1o ottobre 1987

    Österreich

    Staatliches Apothekerdiplom

    Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

     

    1o ottobre 1994

    Polska

    Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra

    1.

    Akademia Medyczna

    2.

    Uniwersytet Medyczny

    3.

    Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

     

    1o maggio 2004

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

    Universidades

     

    1o ottobre 1987

    Slovenija

    Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/ magistra farmacije»

    Univerza

    Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

    1o maggio 2004

    Slovensko

    Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»)

    Vysoká škola

     

    1o maggio 2004

    Suomi/Finland

    Proviisorin tutkinto / Provisorexamen

    Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

    Kuopion yliopisto

     

    1o ottobre 1994

    Sverige

    Apotekarexamen

    Uppsala universitet

     

    1o ottobre 1994

    United Kingdom

    Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

     

     

    1o ottobre 1987

    V.7.   Architetto

    5.7.1.   Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46

    Paese

    Titolo di formazione

    Ente che rilascia il titolo di formazione

    Certificato che accompagna il titolo di formazione

    Anno accademico di riferimento

    België/ Belgique/ Belgien

    1.

    Architect / Architecte

    2.

    Architect / Architecte

    3.

    Architect

    4.

    Architect / Architecte

    5.

    Architect / Architecte

    6.

    Burgelijke ingenieur-architect

    1.

    Nationale hogescholen voor architectuur

    2.

    Hogere-architectuur-instituten

    3.

    Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

    4.

    Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

    5.

    Sint-Lucasscholen

    6.

    Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten

    6.

    «Faculté Polytechnique» van Mons

     

    1988/1989

    1.

    Architecte / Architect

    2.

    Architecte / Architect

    3.

    Architect

    4.

    Architecte / Architect

    5.

    Architecte / Architect

    6.

    Ingénieur-civil –architecte

    1.

    Écoles nationales supérieures d'architecture

    2.

    Instituts supérieurs d'architecture

    3.

    École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

    4.

    Académies royales des Beaux-Arts

    5.

    Écoles Saint-Luc

    6.

    Facultés des sciences appliquées des universités

    6.

    Faculté polytechnique de Mons

    Danmark

    Arkitekt cand. arch.

    Kunstakademiets Arkitektskole i København

    Arkitektskolen i Århus

     

    1988/1989

    Deutschland

    Diplom-Ingenieur,

    Diplom-Ingenieur Univ.

    Universitäten (Architektur/Hochbau)

    Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

    Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)

    Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

    Hochschulen für bildende Künste

    Hochschulen für Künste

     

    1988/1989

    Diplom-Ingenieur,

    Diplom-Ingenieur FH

    Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)

    Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

    (1)

    Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.

    Eλλάς

    Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών

    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

    Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

    1988/1989

    España

    Título oficial de arquitecto

    Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

    Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

    Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

    Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

    Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

    Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

    Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

    Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

    Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

    Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

    Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

    Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

    Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

    Universidad Europea de Madrid;

    Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

    Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

    Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

     

    1988/1989

    1999/2000

    1999/2000

    1997/1998

    1998/1999

    1999/2000

    1998/1999

    1999/2000

    France

    1.

    Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale

    1.

    Le ministre chargé de l'architecture

     

    1988/1989

    2.

    Diplôme d'architecte ESA

    2.

    École spéciale d'architecture de Paris

    3.

    Diplôme d'architecte ENSAIS

    3.

    Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

    Ireland

    1.

    Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

    1.

    National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

     

    1988/1989

    2.

    Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.)

    (Previously, until 2002 — Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))

    2.

    Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin

    (College of Technology, Bolton Street, Dublin)

    3.

    Certificate of associateship (ARIAI)

    3.

    Royal Institute of Architects of Ireland

    4.

    Certificate of membership (MRIAI)

    4.

    Royal Institute of Architects of Ireland

    Italia

    Laurea in architettura

    Università di Camerino

    Università di Catania – Sede di Siracusa

    Università di Chieti

    Università di Ferrara

    Università di Firenze

    Università di Genova

    Università di Napoli Federico II

    Università di Napoli II

    Università di Palermo

    Università di Parma

    Università di Reggio Calabria

    Università di Roma «La Sapienza»

    Universtià di Roma III

    Università di Trieste

    Politecnico di Bari

    Politecnico di Milano

    Politecnico di Torino

    Istituto universitario di architettura di Venezia

    Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

    1988/1989

    Laurea in ingegneria edile – architettura

    (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 1998/1999)

    Università dell'Aquilla

    Università di Pavia

    Università di Roma «La Sapienza»

     

    1998/1999

     

    Laurea specialistica quinquennale in Architettura

    (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2002/2003)

    Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza»

     

    2002/2003

    (Soltanto per i diplomi che saranno rilasciati a partire dall'anno accademico 2003/2004)

    Università di Ferrara

    Università di Genova

    Università di Palermo

    Politecnico di Milano

    Politecnico di Bari

    Nederland

    1.

    Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

    1.

    Technische Universiteit te Delft

    Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46

    1988/1989

    2.

    Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

    2.

    Technische Universiteit te Eindhoven

    3.

    Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:

    de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

    de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam

    de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg

    de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem

    de Rijkshogeschool Groningen te Groningen

    de Hogeschool Maastricht te Maastricht

     

    Österreich

    1.

    Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

    1.

    Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

     

    1998/1999

    2.

    Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

    2.

    Technische Universität Wien

    3.

    Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

    3.

    Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

    4.

    Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

    4.

    Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

    5.

    Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

    5.

    Akademie der Bildenden Künste in Wien

    6.

    Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

    6.

    Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz

    Portugal

    Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

    Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

    Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

    Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

    Escola Superior Artística do Porto

    Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

     

    1988/1989

    1991/1992

    Suomi/Finland

    Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

    Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)

    Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors tekniska högskola

    Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet

     

    1998/1999

    Sverige

    Arkitektexamen

    Chalmers Tekniska Högskola AB

    Kungliga Tekniska Högskolan

    Lunds Universitet

     

    1998/1999

    United Kingdom

    1.

    Diplomas in architecture

    1.

    Universities

    Colleges of Art

    Schools of Art

    Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.

    The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

    EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation.

    1988/1989

    2.

    Degrees in architecture

    2.

    Universities

     

    3.

    Final examination

    3.

    Architectural Association

    4.

    Examination in architecture

    4.

    Royal College of Art

    5.

    Examination Part II

    5.

    Royal Institute of British Architects


    (1)  1o gennaio 1983

    (2)  1o gennaio 1983

    (3)  1o agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di questa data;

    (4)  31 dicembre 1971;

    (5)  I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982;

    (6)  9 luglio 1984

    (7)  3 dicembre 1971;

    (8)  I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982;

    (9)  8 luglio 1984


    ALLEGATO VI

    Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

    6.1.   Diritti acquisiti dai medici specialisti

    Ematologia biologica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Paese

    Denominazione

    Danmark (1)

    Klinisk blodtypeserologi

    France

    Hématologie

    Luxembourg

    Hématologie biologique

    Portugal

    Hematologia clínica


    Dermatologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Paese

    Denominazione

    Ireland

    Dermatology

    Malta

    Dermatoloġija

    United Kingdom

    Dermatology


    Medicina tropicale

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Paese

    Denominazione

    Ireland

    Tropical medicine

    Italia

    Medicina tropicale

    Magyarország

    Trópusi betegségek

    Österreich

    Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

    Polska

    Medycyna transportu

    Portugal

    Medicina tropical

    Slovensko

    Tropická medicína

    United Kingdom

    Tropical medicine


    Stomatologia

    Durata minima della formazione: 3 anni

    Paese

    Denominazione

    España

    Estomatología

    France

    Stomatologie

    Italia

    Odontostomatologia

    Luxembourg

    Stomatologie

    Portugal

    Estomatologia


    Venerologia

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Paese

    Denominazione

    Ireland

    Genito-urinary medicine

    Malta

    Mediċina Uro-ġenetali

    United Kingdom

    Genito-urinary medicine


    Chirurgia dell'apparato digerente

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Paese

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien (2)

    Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen

    Danmark

    Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

    España

    Cirugía del aparato digestivo

    France

    Chirurgie viscérale et digestive

    Italia

    Chirurgia dell'apparato digestivo

    Lietuva

    Abdominalinė chirurgija

    Luxembourg

    Chirurgie gastro-entérologique

    Slovenija

    Abdominalna kirurgija

    Suomi/Finland

    Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi


    Medicina infortunistica

    Durata minima della formazione: 5 anni

    Paese

    Denominazione

    Česká republika

    Traumatologie

    Urgentní medicína

    Ireland

    Emergency medicine

    Magyarország

    Traumatológia

    Malta

    Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

    Polska

    Medycyna ratunkowa

    Slovensko

    Úrazová chirurgia

    United Kingdom

    Accident and emergency medicine


    Chirurgia odontoiatrica, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e didentista) (3)

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Paese

    Denominazione

    Belgique/België/Belgien

    Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

    Deutschland

    Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

    Ireland

    Oral and maxillo-facial surgery

    Κύπρος

    Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

    Luxembourg

    Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

    Magyarország

    Arc-állcsont-szájsebészet

    Malta

    Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

    Suomi/Finland

    Suu- ja leukakirurgia / Oral och maxillofacial kirurgi

    United Kingdom

    Oral and maxillo-facial surgery


    Neurofisiologia clinica

    Durata minima della formazione: 4 anni

    Paese

    Denominazione

    Danmark

    Klinisk neurofysiologi

    España

    Neurofisiologia clínica

    Ireland

    Clinical neurophysiology

    Malta

    Newrofiżjoloġija Klinika

    Suomi/Finland

    Kliininen neurofysiologia / Klinisk neurofysiologi

    Sverige

    Klinisk neurofysiologi

    United Kingdom

    Clinical neurophysiology

    6.2.   Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1

    PAESE

    Titolo di formazione

    Anno accademico di riferimento

    België/Belgique/Belgien

    Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect)

    Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)

    Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect)

    Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect)

    Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect)

    Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect)

    Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect

    1987/1988

    Česká republika

    Diplomi rilasciati dalle facoltà della «České vysoké učení technické» (Università tecnica ceca di Praga):

    «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951),

    «Fakulta architektury a pozemního stavitelství»(Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),

    «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura,

    «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia,

    Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

    Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola stavitelství v Brně» (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

    Diplomi rilasciati dalla «Vysoké učení technické v Brně», «dalla Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni;

    Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola báňská – Technická» univerzita Ostrava, «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;

    Diplomi rilasciati dalla «Technická univerzita v Liberci», « Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;

    Diplomi rilasciati dalla «Akademie výtvarných umění v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica;

    Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;

    Certificato dell'abilitazione rilasciata dal «Česká komora architektů» o del settore dell'edilizia senza specificazione del settore.

    2006 /2007

    Danmark

    Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (architekt)

    Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt)

    Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva

    1987/1988

    Deutschland

    Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)

    Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi

    Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi)

    Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva

    1987/1988

    Eesti

    diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 1951-1988).

    2006/2007

    Eλλάς

    Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

    Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

    Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

    Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

    Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

    Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

    1987/1988

    España

    Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università

    1987/1988

    France

    Diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica Istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)

    Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)

    Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS))

    1987/1988

    Ireland

    Laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dal «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'«University College» di Dublino

    Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.)

    Certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.)

    Certificato di membro del «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)

    1987/1988

    Italia

    Diplomi di «laurea in architettura» rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)

    diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile

    1987/1988

    Κύπρος

    Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all'albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro)

    2006/2007

    Latvija

    «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all'Ordine lettone degli architetti)

    2006/2007

    Lietuva

    Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (inžinierius architektas/architektas),

    Diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius inžinerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilniaus technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),

    Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall' LTSR Valstybinis dailés institutas e dalla Vilniaus dailés akademija dal 1990 (architektûros kursas/architektūros bakalauras/architektûros magistras),

    Diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras),

    corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas)

    2006/2007

    Magyarország

    Diploma di «okleveles építészmérnök» (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università,

    Diploma di «okleveles építész tervező művész» (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università,

    2006/2007

    Malta

    Perit: Lawrja ta' Perit rilsciato dall'Universita’ ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come «Perit».

    2006/2007

    Nederland

    Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)

    Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)

    Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)

    Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)

    Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del «Bond van Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)

    Diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur» (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva

    Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di «kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)

    Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)

    Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra

    1987/1988

    Österreich

    Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen)

    Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

    Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architettura

    Diplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architettura

    Diplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di «Baumeister» attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esame

    Diplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architettura

    Certificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBI, n. 156/1994)

    1997/1998

    Polska

    I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università:

    Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: nżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architekta; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architekta);

    Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architek (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)

    Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);

    Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)

    Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)

    Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura - Wydział Architektury)

    Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok ) (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut Architektury)

    Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architek (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt)

    Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt)

    tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia.

    2006/2007

    Portugal

    Diploma «diploma do curso especial de arquitectura» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto

    Diploma d'architecte «diploma de arquitecto» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto

    Diploma «diploma do curso de arquitectura» rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto

    Diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona

    Diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura» rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto

    Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona

    Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto

    Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coïmbra

    Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho

    1987/1988

    Slovenija

    Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture«(diploma universitario in architettura)» rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura,

    Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di «univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka» corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura

    2006/2007

    Slovensko

    Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné staviteľstvo») rilasciato dall'Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)

    Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)

    Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)

    Diploma dell'indirizzo «urbanistica» («urbanizmus») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)

    Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «edilizia - specializzazione: architettura» («pozemné stavby – špecializácia: architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «edilizia e architettura» («pozemné stavby a architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)

    Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dall'Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 – 1992; Mgr. arch. nel 1992-1996; Mgr. art. dal 1997)

    Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica (Stavebná fakulta,Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.),

    tutti corredati del

    Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'«edilizia» («pozemné stavby») o «assetto territoriale» («územné plánovanie»)

    Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných inžinierov) di Bratislvava del settore dell'edilizia («pozemné stavby»).

    2006/2007

    Suomi/Finland

    Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)

    Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

    1997/1998

    Sverige

    Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt)

    Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva

    1997/1998

    United Kingdom

    Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso:

    il Royal Institute of British Architects

    le scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti

    che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect)

    Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect)

    Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect)

    1987/1988


    (1)  1o gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno terminata entro la fine del 1988

    (2)  1o gennaio 1983

    (3)  La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di odontoiatria (articolo 34).


    ALLEGATO VII

    Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1

    1.   Documenti

    a)

    Prova della nazionalità dell'interessato.

    b)

    Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.

    Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all'articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.

    c)

    Per i casi di cui all'articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.

    d)

    L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

    Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

    e)

    Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.

    f)

    Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata:

    una prova della capacità finanziaria del richiedente

    la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia

    detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

    2.   Certificati

    Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.


    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 7 marzo 2002 la Commissione ha trasmesso una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), basata sull'articolo 40, sull'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e sull'articolo 55 del trattato CE.

    2.

    Il Comitato economico e sociale ha espresso un parere il 18 settembre 2002 (2).

    3.

    Il Parlamento europeo ha formulato un parere in prima lettura l'11 febbraio 2004 (3).

    4.

    La Commissione ha presentato una proposta modificata il 20 aprile 2004 (4).

    5.

    Il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE il 21 dicembre 2004.

    II.   OBIETTIVI

    6.

    Il principale obiettivo della proposta è rappresentato dal consolidamento e dalla semplificazione. Essa cerca di consolidare in un'unica direttiva le dodici direttive «settoriali» concernenti le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, e le tre direttive relative al sistema generale, nell'intento di fornire una serie di norme più semplici e più chiare per le professioni interessate. Pur mantenendo le principali condizioni e garanzie, essa semplifica la struttura e migliora il funzionamento del sistema. Essa prevede anche, per la prestazione transfrontaliera di servizi, condizioni più semplici di quelle che si applicano alla libertà di stabilimento, per contribuire ad accrescere la flessibilità dei mercati del lavoro e dei servizi. Si ricerca la semplificazione amministrativa sostituendo i vari comitati esistenti con un unico comitato di regolamentazione. La proposta contiene anche una serie di disposizioni relative al rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione per quanto riguarda l'informazione e la consulenza fornite ai cittadini e la risoluzione dei problemi.

    III.   POSIZIONE COMUNE

    Titolo I — Disposizioni generali

    7.

    Il Consiglio ha sostituito «attività professionali regolamentate»all'articolo 2, paragrafo 2, con «professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)», in quanto la prima espressione non è definita all'articolo 3, a differenza della seconda.

    8.

    Al fine di precisare la relazione fra questa direttiva e le direttive esistenti diverse da quelle che sono abrogate dall'articolo 57 della proposta (articolo 61 della posizione comune) (5), il Consiglio ha aggiunto un nuovo paragrafo 3 all'articolo 2 e un nuovo considerando (considerando 37 della posizione comune).

    9.

    Il Parlamento europeo ha proposto di aggiungere un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 2, che escluderebbe la professione di notaio dal campo di applicazione della presente direttiva. Il Consiglio non ha accolto questo emendamento per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata.

    In tale contesto, il Consiglio ha accolto lo spirito dell'emendamento 31 del Parlamento europeo nel considerando 31 (considerando 36 della posizione comune), allineando maggiormente la formulazione a quella dell'articolo 45 del trattato CE. Secondo il Consiglio è d'altronde superfluo asserire che questa direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del trattato (articolo 45 e articolo 39, paragrafo 4) e ha pertanto soppresso tale affermazione da questo considerando. Il Consiglio ritiene inoltre che il riferimento alla tutela della salute e dei consumatori meriti un considerando distinto (considerando 38 della posizione comune).

    10.

    Il Parlamento europeo ha proposto un nuovo articolo 2 bis che estenderebbe il campo di applicazione della direttiva a cittadini di paesi terzi (emendamento 36). Il Consiglio non ha accolto questo emendamento per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata. Per ragioni analoghe, il Consiglio ha limitato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 ai «cittadini degli Stati membri».

    11.

    All'articolo 3, paragrafo 1 il Consiglio ha aggiunto ulteriori definizioni, dalla lettera d) alla lettera h), riprendendo le definizioni già utilizzate nelle direttive esistenti. Analogamente, il Consiglio ha inserito un'ulteriore precisazione all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 ricorrendo alla formulazione utilizzata all'articolo 1 della direttiva 92/51/CEE.

    12.

    Il Parlamento europeo ha suggerito di aggiungere la definizione di «libera professione»all'articolo 3, paragrafo 1 (emendamento 37). Il Consiglio non ha accolto questo emendamento per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata.

    13.

    Il Parlamento europeo ha proposto un'aggiunta all'articolo 3, paragrafo 3 (emendamento 38). Il Consiglio conviene con la Commissione sul fatto che tale aggiunta è superflua e non l'ha pertanto accolta.

    14.

    Il Parlamento europeo ha suggerito, all'articolo 4, paragrafo 1 (emendamento 39), di fare riferimento non solo ai diritti ma anche agli obblighi. La Commissione accetta in linea di massima tale emendamento nella sua proposta modificata, ma preferisce utilizzare la terminologia delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE («stesse condizioni»). Il Consiglio ha seguito la Commissione al riguardo.

    15.

    L'articolo 4, paragrafo 3 della proposta della Commissione prevede la situazione in cui la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine sia l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia; esso impone che con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo possa accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività, qualora tale differenza sia troppo ampia da poter essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell'articolo 14. Il Consiglio, contrario a obbligare gli Stati membri a concedere in questo modo l'accesso parziale a una professione, ha quindi soppresso tale disposizione. Pertanto, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo all'articolo 4, paragrafo 3 (emendamenti 41 e 139) non hanno più motivo di esistere. Il Consiglio ha inoltre soppresso il secondo comma dell'articolo 48, paragrafo 1 in quanto ridondante per l'assenza dell'articolo 4, paragrafo 3 (questo corrisponde all'emendamento 112 del Parlamento europeo).

    Titolo II — Libera prestazione di servizi

    16.

    Le direttive esistenti relative al sistema generale non contengono disposizioni specifiche sulle condizioni pertinenti alla prestazione transfrontaliera di servizi. L'obiettivo del titolo II della proposta della Commissione è fissare disposizioni precise in merito al fatto che, alla prestazione transfrontaliera di servizi temporanea e occasionale, debbono applicarsi condizioni meno onerose di quelle riferibili al diritto di stabilimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Consiglio, pur convenendo su questo obiettivo, ha apportato varie modifiche volte principalmente a raggiungere un compromesso fra l'agevolazione della prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea e occasionale, da un lato, e l'elevato rispetto della salute e della sicurezza pubbliche nonché la tutela dei consumatori, dall'altro. Tali modifiche sono spiegate in dettaglio più avanti.

    17.

    La Commissione ha introdotto, all'articolo 5, paragrafo 2, la presunzione che la prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea e occasionale non superi le sedici settimane annue. Il Parlamento europeo (emendamenti 45 e 4) ha proposto di eliminare detta presunzione. Il Consiglio conviene con il Parlamento europeo che nessun criterio temporale unico sia appropriato per tutte le professioni e in tutte le circostanze, e ha pertanto optato per una disposizione secondo cui il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di servizi deve essere valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. Il considerando 5 è stato altresì modificato di conseguenza.

    18.

    L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della proposta contiene la condizione secondo cui il prestatore di servizi abbia esercitato tale professione per almeno due anni nello Stato membro di stabilimento, nei casi in cui detta professione non sia ivi regolamentata. Il Consiglio è del parere che, negli interessi della tutela dei consumatori, questi due anni debbano ricadere negli ultimi dieci anni precedenti la prestazione del servizio. Esso ritiene inoltre che il requisito dei due anni non debba applicarsi, sebbene la professione interessata non sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento, a condizione che lo siano l'istruzione e la formazione che portano alla professione.

    19.

    Secondo il Consiglio, se la prestazione di servizi temporanea e occasionale concerne la presenza fisica del prestatore di servizi nello Stato membro ospitante, lo stesso prestatore dovrebbe essere soggetto a talune disposizioni disciplinari dello Stato membro ospitante nell'interesse della tutela e sicurezza dei consumatori. Per motivi di proporzionalità, l'articolo 5, paragrafo 3 della posizione comune e il relativo considerando (considerando 8 della posizione comune) limitano le disposizioni disciplinari applicabili a quelle strettamente pertinenti.

    20.

    L'articolo 6, lettera a) della proposta esonera i prestatori di servizi temporanei e occasionali stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti relativi all'autorizzazione, all'iscrizione o all'affiliazione a un'organizzazione o un organismo professionale nello Stato membro ospitante. Per facilitare l'applicazione delle disposizioni disciplinari di detto Stato membro ospitante se necessario (vedasi punto 19 precedente), il Consiglio ha aggiunto la possibilità per gli Stati membri di derogare a tale esenzione prevedendo un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione od organismo. La deroga si basa anche in parte sugli emendamenti 141 e 5 del Parlamento europeo, che includono la condizione in base alla quale tale iscrizione o adesione non debbano ritardare o complicare in alcun modo la prestazione di servizi e non debbano comportare costi aggiuntivi per il prestatore stesso. Alla luce di questa deroga generale, il Consiglio non ritiene necessario inserire una deroga specifica all'articolo 6 per i prestatori di servizi soggetti a un regime particolare di responsabilità professionale, come proposto dal Parlamento europeo negli emendamenti 189 e 143.

    21.

    A norma dell'articolo 7 della proposta della Commissione, il prestatore di servizi che si sposta nello Stato membro ospitante per fornire servizi su base temporanea e occasionale dovrebbe informare in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento. Il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 50) che lo stesso prestatore debba informare gli organismi competenti sia dello Stato membro di stabilimento che dello Stato membro ospitante, imponendo pertanto obblighi all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento. Nella posizione comune, il Consiglio ritiene che l'organismo idoneo a essere informato sia l'autorità competente dello Stato membro ospitante, che dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il prestatore di servizi fornirà un servizio sul suo territorio; chiedere al prestatore di servizi di informare i due Stati membri e imporre ulteriori oneri amministrativi all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento (come proposto dal Parlamento europeo) sarebbe contrario all'obiettivo di agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi. Secondo il Consiglio, inoltre, il prestatore di servizi dovrebbe presentare una dichiarazione equivalente solo su richiesta dello Stato membro ospitante e tale dichiarazione potrebbe essere richiesta solo la prima volta che il prestatore di servizi si sposta nello Stato membro ospitante per fornire un servizio e, in seguito, solo una volta l'anno, qualora lo stesso intenda prestare tali servizi nello Stato membro ospitante nel corso di tale anno (articolo 7, paragrafo 1 della posizione comune). Il Consiglio ha inoltre introdotto la possibilità per gli Stati membri di chiedere che la dichiarazione sia corredata di un certo numero di documenti (articolo 7, paragrafo 2 e considerando 7 della posizione comune).

    22.

    Il Consiglio ritiene che la disposizione relativa al titolo professionale in base al quale saranno forniti servizi transfrontalieri temporanei e occasionali rientri nell'articolo 7, piuttosto che nell'articolo 5, paragrafo 3 come proposto dalla Commissione. Pertanto, nella posizione comune, essa figura quale articolo 7, paragrafo 3. Inoltre il Consiglio ha derogato in due casi specifici al principio generale che tali servizi debbano essere prestati con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento: questi saranno prestati con il titolo professionale dello Stato membro ospitante nei casi illustrati nell'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 3 e nell'ultimo comma dell'articolo 7, paragrafo 4 della posizione comune.

    23.

    Il Consiglio ha introdotto la possibilità di procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore di servizi transfrontalieri temporanei od occasionali anteriormente alla prima prestazione di servizi in casi chiaramente definiti: nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di salute o sicurezza pubbliche, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capitolo III; nel caso in cui tale verifica sia unicamente finalizzata a evitare gravi danni per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore del servizio e non vada oltre lo strettamente necessario a tal fine (articolo 7, paragrafo 4 e considerando 6 della posizione comune).

    24.

    Il Consiglio ha eliminato dagli elementi che lo Stato membro ospitante può chiedere allo Stato membro di stabilimento a norma dell'articolo 8, la prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che questo soddisfi il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), trattandosi di elementi che possono essere richiesti al prestatore stesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e d) della posizione comune. D'altro canto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del destinatario del servizio, il Consiglio ha aggiunto la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro ospitante di chiedere alle controparti dello Stato membro di stabilimento di fornire qualsivoglia informazione circa l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale (articolo 8, paragrafo 1 della posizione comune). Il Consiglio ha inoltre aggiunto, per la stessa ragione, una disposizione concernente lo scambio di informazioni nel contesto di un reclamo contro il prestatore di servizi (articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune).

    25.

    Secondo il Consiglio disporre che gli Stati membri obblighino i prestatori di servizi a fornire sempre al destinatario del servizio tutte le informazioni di cui all'articolo 9 equivarrebbe ad imporre un onere amministrativo inutile sia agli Stati stessi che ai prestatori di servizi. Pertanto, il Consiglio lascia agli Stati membri la possibilità di richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le informazioni elencate, ed ha escluso da questa possibilità i casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Il Consiglio ha soppresso dall'elenco, ritenendolo inutile, il punto riguardante le norme professionali applicabili nello Stato membro di stabilimento (articolo 9, lettera e) della proposta della Commissione). Ha aggiunto un punto sulla garanzia assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale (articolo 9, lettera f) della posizione comune) accogliendo parzialmente l'emendamento 53 del Parlamento europeo.

    26.

    Il Parlamento europeo ha proposto un nuovo articolo 9bis sull'esclusione della revisione legale dei conti dal campo di applicazione del titolo II (emendamento 55). Pur accettando il principio di questo emendamento, la Commissione, nella sua proposta modificata, è del parere che sia necessaria una formulazione più generale che consenta di tener conto dell'insieme delle professioni che beneficiano di una legislazione specifica come anche delle evoluzioni future della legislazione. Il Consiglio conviene con la Commissione che si debba tener conto di questo emendamento iniziando il paragrafo 1 dell'articolo 5 con le parole «Senza pregiudicare le disposizioni specifiche del diritto comunitario…»

    Titolo III, Capitolo I - Libertà di stabilimento - Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

    27.

    L'articolo 10 della proposta della Commissione estende il sistema generale in modo sussidiario a tutti i casi che non beneficiano di un riconoscimento automatico in base all'esperienza professionale o del coordinamento delle condizioni minime di formazione. Il Consiglio ritiene che questa estensione sia troppo ampia; a suo parere, il regime generale dovrebbe applicarsi soltanto alle professioni escluse dai capitoli II e III del titolo III, nonché ai casi particolari di cui all'articolo 10, lettere da a) a g) della posizione comune in cui il richiedente, pur appartenendo a una professione contemplata da questi capitoli non corrisponde, per motivi specifici ed eccezionali, ai requisiti in essi fissati. I casi elencati prevedono situazioni normalmente coperte dal trattato, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia europea e situazioni soggette a soluzioni specifiche ai sensi delle vigenti direttive. Il Consiglio ha adattato in conseguenza il considerando 10 della proposta della Commissione (considerando 14 della posizione comune).

    28.

    L'articolo 11 della proposta della Commissione prevede cinque livelli di qualifica professionale. Il Consiglio ritiene più appropriato attenersi ai quattro livelli previsti dalle direttive esistenti, insieme alle misure «passerella» di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della posizione comune piuttosto che introdurre un quinto livello. Il Consiglio ha pertanto soppresso l'articolo 11, paragrafo 6 della proposta della Commissione e ha adattato di conseguenza le altre disposizioni.

    29.

    Il Parlamento europeo ha proposto, negli emendamenti 192, 193, 216 e 217, di chiarire l'articolo 11, paragrafi 2), 3), 5) e 6), conformi all'acquis. La Commissione ha accettato questi chiarimenti nella sua proposta modificata, mediante una riformulazione. Anche il Consiglio li ha accettati, fatta salva una nuova formulazione e senza pregiudicare la sua posizione precisata al precedente punto 28.

    30.

    Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti 57 e 218 del Parlamento europeo relativi all'articolo 11 per i motivi avanzati dalla Commissione nella proposta modificata.

    31.

    Il Consiglio ha aggiunto all'articolo 11, paragrafo 4 e all'articolo 13, paragrafo 2 della posizione comune la possibilità di aggiornare gli elenchi degli allegati II e III mediante la procedura del comitato.

    32.

    Il Consiglio non ha accettato la proposta del Parlamento europeo per un nuovo articolo 12bis (emendamento 59) per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    33.

    Il Consiglio non ha accettato l'emendamento proposto dal Parlamento europeo per l'articolo 13, paragrafo 1, né la proposta di un nuovo paragrafo 1bis (emendamento 60) per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    34.

    Il Consiglio concorda con la proposta modificata della Commissione nel ritenere superfluo - visto l'allegato VII - il nuovo paragrafo 2bis dell'articolo 13 proposto dal Parlamento europeo (emendamento 62).

    35.

    Il Parlamento europeo ha proposto alcuni emendamenti relativi ai titoli acquisiti in base a formazioni impostate sul metodo del «franchising» (emendamenti 63, 214, 8 e 10 relativi all'articolo 13, paragrafi 2ter e 2quater, e ai considerando 7bis e 7quater). Il Consiglio non ha accolto gli emendamenti 214 e 10 per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio ritiene inoltre inutile introdurre le aggiunte di cui agli emendamenti 63 e 8. Tuttavia, per quanto riguarda i titoli acquisiti in base a formazioni impostate sul metodo del «franchising», il Consiglio ritiene effettivamente necessario disporre che, in caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è stato acquisito il titolo se la parte di formazione dispensata in un centro situato in un altro Stato membro è stata formalmente certificata dal centro di formazione situato nello Stato membro in cui il titolo è stato acquisito, se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione in quest'ultimo Stato membro e se tale titolo conferisce nel suo territorio gli stessi diritti professionali. Il Consiglio ritiene che questa disposizione debba figurare all'articolo 46 della proposta della Commissione, relativo alla documentazione e alle formalità che possono essere richieste dalle autorità competenti (articolo 50, paragrafo 2 della posizione comune del Consiglio).

    36.

    Il Consiglio ha aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 14 (articolo 14, paragrafo 3 della posizione comune del Consiglio) che consente allo Stato membro ospitante, e non al richiedente, di scegliere i provvedimenti compensatori da applicare laddove si richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e in alcuni casi specifici di cui all'articolo 10, lettere a), b), c), d), f) e g) (vedasi precedente punto 27).

    37.

    All'articolo 14, paragrafi 1 e 2, il Consiglio non ha recepito l'emendamento 64 del Parlamento europeo e la parte dell'emendamento 151 riguardante l'accettazione tacita, per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio ritiene anche superflua la parte dell'emendamento 151 riguardante le «ragioni ben motivate e impellenti» dato l'obbligo previsto nello stesso comma di fornire un'«adeguata giustificazione». Il Consiglio è del parere che la parte rimanente dell'emendamento 151 creerebbe incertezza, e pertanto l'ha respinta.

    38.

    Il Consiglio ha considerato necessario apportare alcuni chiarimenti all'articolo 15 e al relativo considerando 9 (considerando 13 della posizione comune del Consiglio) riguardanti le piattaforme comuni. Anzitutto, il Consiglio è del parere che l'articolo debba iniziare con una definizione più particolareggiata dell'espressione «piattaforme comuni» rispetto a quella proposta dalla Commissione (articolo 15, paragrafo 1 della posizione comune). Il Consiglio ritiene che non sia opportuno prevedere disposizioni per piattaforme comuni che riguardino solo pochi Stati membri e che pertanto, affinché una piattaforma comune possa essere presa in considerazione nell'ambito di questo articolo, debba concernere almeno due terzi degli Stati membri dell'Unione europea, compresi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione di cui trattasi. Nei considerando è stato aggiunto un elenco indicativo, non esauriente, dei criteri possibili da includere in una piattaforma comune.

    Per il Consiglio è necessario precisare maggiormente i ruoli rispettivi delle associazioni professionali, degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le piattaforme comuni. A tal fine, il Consiglio ha specificato che:

    non solo le associazioni professionali, ma anche gli Stati membri possono presentare piattaforme comuni alla Commissione (articolo 15, paragrafo 2 della posizione comune);

    la Commissione dovrebbe consultarsi con gli Stati membri prima di decidere se un progetto di piattaforma comune agevolerebbe o meno il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 15, paragrafo 2 della posizione comune);

    questo articolo non pregiudica la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale (articolo 15, paragrafo 4 della posizione comune).

    Il Consiglio ha inoltre aggiunto la condizione secondo cui le associazioni professionali che presentano progetti di piattaforme comuni debbono essere rappresentative a livello nazionale ed europeo (articolo 15, paragrafo 2 e considerando 13 della posizione comune). Il Consiglio ha anche aggiunto una clausola di revisione di questo articolo tre anni dopo la data di recepimento della direttiva (articolo 15, paragrafo 6 della posizione comune).

    Molte precisazioni apportate dal Consiglio all'articolo 15 concordano con la sostanza delle proposte del Parlamento europeo di cui agli emendamenti 68, 70, 12 e 185. D'altro canto, il Consiglio non ha accettato l'emendamento 188 del Parlamento europeo per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata.

    Titolo III, Capitolo II - Riconoscimento dell'esperienza professionale

    39.

    La Commissione ha proposto di semplificare l'articolo 4 e l'allegato A della direttiva 1999/42/CE riducendo il numero di categorie delle attività elencate da sei a due (articoli da 16 a 19 e allegato IV della proposta della Commissione). Il Consiglio concorda sull'opportunità di ridurre il numero di categorie di attività, ma è del parere che esse debbano essere ridotte a tre e non a due. Pertanto, il Consiglio ha suddiviso l'articolo 17 della proposta della Commissione in due articoli distinti (articoli 17 e 18 della posizione comune) e ha ripartito in tre elenchi i due che figurano all'allegato IV.

    Il Consiglio ha accettato la proposta del Parlamento europeo (emendamento 207) di sostituire «cinque anni» con «sei anni»all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), ma solo per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 17 della posizione comune; non ha accolto questa modifica per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 18 della posizione comune, per i motivi precisati dalla Commissione nella sua proposta modificata. Parimenti, il Consiglio non ha accettato l'emendamento 207 del Parlamento europeo riguardante una nuova lettera d bis) all'articolo 17, paragrafo 1 per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata.

    40.

    Per conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal legislatore devono essere sufficientemente specifiche, ossia devono fissarne chiaramente i limiti, il Consiglio ha precisato all'articolo 19 della proposta (articolo 20 della posizione comune) che lo scopo della modifica degli elenchi di attività di cui all'allegato IV mediante la procedura del comitato deve essere «l'aggiornamento o la chiarificazione della nomenclatura senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie» (6).

    Titolo III, Capitolo III - Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

    41.

    Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo, di cui agli emendamenti 80, 88, 90, 93, 95, 97 e 161, di spostare gli elenchi di conoscenze e competenze per le professioni specificate al titolo III, capitolo III dall'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 al corpo della direttiva. Anziché inserire nuovi articoli, il Consiglio ha incorporato detti elenchi negli articoli 22, 29, 32, 35, 36 e 40 della proposta (articolo 24 paragrafo 3, articolo 31 paragrafo 6, articolo 34 paragrafo 3, articolo 38 paragrafo 3, articolo 40 paragrafo 3 e articolo 44 paragrafo 3 della posizione comune). Tuttavia, il Consiglio non ha recepito la proposta dell'emendamento 154 del Parlamento europeo di sopprimere dall'articolo 20, paragrafo 5 (articolo 21 paragrafo 6 della posizione comune) la possibilità di aggiornare gli elenchi mediante la procedura del comitato, per i motivi specificati dalla Commissione nella sua proposta modificata. Per ragioni di coerenza, il Consiglio ha altresì spostato l'elenco delle conoscenze e competenze per gli architetti dall'allegato V, punto 5.7.1 all'articolo 42 della proposta (articolo 46, paragrafo 1 della posizione comune).

    42.

    Il Consiglio ha accettato anche gli emendamenti 96 e 162 del Parlamento europeo che trasferiscono l'elenco delle attività professionali per le ostetriche e i farmacisti dall'allegato V, punti 5.5.3 e 5.6.3 agli articoli 38 e 41 della proposta (articoli 42, paragrafo 2 e 45, paragrafo 2 della posizione comune).

    43.

    Il Consiglio non ha accolto gli emendamenti 153 e 128 del Parlamento europeo che propongono di aggiungere, all'articolo 20 della proposta e in un nuovo punto 5 bis dell'allegato V, disposizioni riguardanti gli psicoterapeuti, per i motivi addotti dalla Commissione nella sua proposta modificata.

    44.

    Il Parlamento europeo ha proposto, con l'emendamento 75, che l'articolo 20, paragrafo 6 della proposta sia modificato al fine di stabilire che gli Stati membri che adottano disposizioni in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal capitolo III del titolo III ne diano notifica non solo alla Commissione ma anche agli altri Stati membri. Il Consiglio accoglie questo emendamento per quanto riguarda le qualifiche di architetto (articolo 21, paragrafo 7 della posizione comune), ma non riguardo alle altre professioni coperte dal presente capitolo, per i motivi enunciati dalla Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio è del parere che estendere la notifica agli altri Stati membri nel caso degli architetti si giustifichi a causa dei regimi diversi che si applicano agli architetti rispetto alle altre professioni a norma delle vigenti direttive.

    Il Consiglio non ha accettato l'emendamento 77 del Parlamento europeo che propone un nuovo paragrafo 6 bis all'articolo 20, per le ragioni addotte dalla Commissione nella sua proposta modificata. Tuttavia, considerando il regime differenziato applicabile agli architetti (cfr. capoverso precedente), il Consiglio osserva che la Commissione ha precisato nella dichiarazione relativa al punto 68 in appresso che, qualora uno Stato membro nutra seri dubbi sul fatto che il titolo di formazione per gli architetti soddisfi i requisiti prescritti nella direttiva, essa sottoporrà la questione al gruppo di esperti indicato nella sua dichiarazione.

    45.

    Il Parlamento europeo ha proposto vari emendamenti relativi alla formazione a tempo parziale per le professioni di cui al titolo III, capitolo III della proposta (emendamenti 81, 86, 159, 160 e 94). Nell'intento di semplificare, come si prefigge la presente direttiva, il Consiglio preferisce unificare (articolo 22, lettera a) della posizione comune) tutte le disposizioni relative alla formazione a tempo parziale con la conseguente soppressione dei seguenti articoli 23, paragrafo 4, 26, paragrafo 4, 29, paragrafo 3, terzo comma e 36, paragrafo 3 della proposta della Commissione.

    46.

    Nell'emendamento 101 il Parlamento europeo ha proposto di inserire nell'articolo 40 relativo ai farmacisti una disposizione analoga a quella figurante all'articolo 22, paragrafo 3 della proposta della Commissione sulla formazione e l'istruzione continua. Il Consiglio concorda con l'opinione della Commissione espressa nella proposta modificata sull'opportunità che siffatta disposizione si applichi a tutte le professioni di cui al titolo III, capitolo III. Pertanto il Consiglio ha inserito un'unica disposizione (articolo 22, lettera b) della posizione comune) in tal senso, da cui consegue la soppressione dell'articolo 22, paragrafo 3 della proposta della Commissione.

    47.

    Il Consiglio ha aggiunto varie disposizioni nel titolo III, capitolo III nonché negli allegati, che tengono conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea avvenuta il 1o maggio 2004 e che si basano sulle corrispondenti modifiche delle attuali direttive apportate nei pertinenti atti di adesione.

    Il Consiglio ha inoltre aggiunto disposizioni relative alle qualifiche di infermiere e ostetrica conseguite in Polonia, che tengono conto della legislazione adottata in Polonia dalla conclusione degli atti di adesione di cui sopra (articolo 33, paragrafo 3 e articolo 43, paragrafo 4 della posizione comune).

    48.

    Il Consiglio ha sostituito la data del 3 ottobre 1989 contenuta negli articoli 21, paragrafo 2, lettera a) e 39, paragrafo 2 della proposta della Commissione con quella del 3 ottobre 1990 (articolo 23, paragrafo 2, lettera a) e articolo 43, paragrafo 2 della posizione comune).

    49.

    Il Consiglio ha respinto l'emendamento 155 del Parlamento europeo che propone la soppressione dell'articolo 23, paragrafo 6 della proposta della Commissione per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    50.

    Nell'emendamento 156 circa il secondo comma dell'articolo 24 il Parlamento europeo ha proposto la possibilità di introdurre nell'allegato V, punto 5.1.4 con la procedura del comitato non solo nuove specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri, ma anche nuove specializzazioni mediche comuni ad un numero ristretto di Stati membri. La Commissione ha respinto l'emendamento nella proposta modificata. Il Consiglio ha scelto una soluzione di compromesso, per cui è possibile introdurre nuove specializzazioni mediche se queste sono comuni a almeno due quinti degli Stati membri (articolo 26, secondo comma e considerando 17 della posizione comune), con la conseguente ridistribuzione delle specializzazioni mediche tra l'allegato V, punto 5.1.4 (punto 5.1.3 della posizione comune) e l'allegato VI, punto 6.1.

    Il Consiglio ritiene inutile spostare gli elenchi dei diritti acquisiti dei medici specialisti dall'allegato VI, punto 6.1 all'allegato V, nuovo punto 5.1.4 bis come proposto dal Parlamento europeo negli emendamenti 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 e 215.

    51.

    Il Consiglio ha fatto suo l'intento dell'emendamento 87 del Parlamento europeo proponendo un nuovo articolo 28 bis nel titolo II della posizione comune (cfr. punti 19-24 suindicati).

    52.

    Come per le specializzazioni mediche (punto 50 suindicato) il Consiglio ha introdotto nuovamente la possibilità del riconoscimento automatico per le specializzazioni dentistiche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri. Il Consiglio ritiene pertanto necessario operare una distinzione tra la formazione di dentista di base (articolo 34 e allegato V, punto 5.3.2 della posizione comune) e la formazione di dentista specialista (articolo 35 e allegato V, punto 5.3.3 della posizione comune), con la conseguente soppressione dell'allegato VI, punto 6.2 della proposta della Commissione e dell'articolo 34, paragrafi 3 e 4 che fanno riferimento a detto punto dell'allegato VI.

    53.

    Il Consiglio ha respinto l'emendamento 92 del Parlamento europeo che propone di aggiungere all'articolo 35 un nuovo paragrafo 2 bis per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    54.

    Il Consiglio ha respinto gli emendamenti 98 e 19 del Parlamento europeo che propongono un nuovo paragrafo 1 ter dell'articolo 40 e un corrispondente nuovo considerando 19 bis per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    55.

    Negli emendamenti 162, 163, 104 e 18 il Parlamento europeo ha proposto di mantenere nell'articolo 41, paragrafo 2 bis o 2 ter o 4 bis la deroga, prevista per le farmacie nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 85/433/CEE, e di farvi riferimento nel considerando 19 della proposta. Il Consiglio ha accolto il mantenimento della deroga ma ritiene più opportuno inserirla nell'articolo 20 della proposta (articolo 21, paragrafo 4 della posizione comune), in quanto riguarda il riconoscimento automatico del titolo di formazione.

    56.

    Il Consiglio ha inoltre mantenuto nell'articolo 41 della proposta (articolo 45, paragrafo 4 della posizione comune) la deroga a favore delle farmacie prevista nell'articolo 5, secondo comma della direttiva 85/433/CEE.

    57.

    Il Consiglio ha respinto l'emendamento 212 del Parlamento europeo, che propone un nuovo articolo 45 bis, per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    Titolo III, capitolo IV - Disposizioni comuni in materia di stabilimento

    58.

    Il Consiglio ha spostato il punto 2, lettera b) dell'allegato VII della proposta della Commissione all'articolo 46 (articolo 50, paragrafo 2 della posizione comune), ritenendo opportuno che figuri in detto articolo anziché in un allegato.

    59.

    Il Consiglio ha spostato l'articolo 46, paragrafo 2 della proposta della Commissione dal titolo III all'articolo 52 (articolo 56, paragrafo 2 della posizione comune) del titolo V, ritenendo opportuno che la disposizione sia applicabile non solo in materia di stabilimento, ma anche in materia di prestazione transfrontaliera di servizi. Il Consiglio ha esteso ulteriormente la disposizione allo scambio reciproco di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro di origine, come proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento 110, aggiungendo inoltre un riferimento specifico all'«azione disciplinare o le sanzioni penali adottate» e specificando che lo scambio deve avvenire nel rispetto della normativa sulle protezione dei dati personali.

    60.

    Il Consiglio ha modificato l'articolo 47, paragrafo 2 della proposta (articolo 51, paragrafo 2 della posizione comune) per prorogare di un ulteriore mese il termine per i casi che rientrano nei capitoli I e II del titolo III, conformemente ai termini fissati dalle attuali direttive.

    61.

    Il Consiglio ha respinto l'emendamento 113 del Parlamento europeo, che aggiunge all'articolo 48 un nuovo paragrafo 2 bis, per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    Titolo IV - Modalità di esercizio della professione

    62.

    Il Consiglio ha spostato al titolo IV l'articolo 49 (articolo 53 della posizione comune ) sulle conoscenze linguistiche che riguarda non solo lo stabilimento ma anche la prestazione di servizi. Il Consiglio ha soppresso inoltre l'articolo 49, paragrafo 2 della proposta, ritenendo che imponga il conseguimento di risultati che non possono essere garantiti. Il Consiglio ha respinto l'emendamento 114 proposto dal Parlamento europeo in quanto ritiene opportuno che le direttive siano destinate agli Stati membri e non al migrante.

    63.

    Il Consiglio ha ristretto la dispensa di cui all'articolo 51 (articolo 55 della posizione comune) ai medici e ai dentisti conformemente alle attuali direttive.

    Titolo V - Cooperazione amministrativa e competenze esecutive

    64.

    Il Consiglio ha respinto gli emendamenti 116, 117 e 118 del Parlamento europeo che prevedono la sostituzione di «autorità competenti» con «ordini professionali o organi analoghi» nell'articolo 52 della proposta e che assegnano a detti organi il ruolo di punti di contatto di cui all'articolo 53, per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata. Per gli stessi motivi ha respinto il connesso emendamento 136 del Parlamento europeo relativo all'articolo 8, paragrafo 1. Inoltre il Consiglio non ravvisa la necessità di sostituire alle «autorità competenti» gli «organi competenti».

    65.

    Il Consiglio ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 53 della proposta (articolo 57 della posizione comune) per chiarire, ai fini della proporzionalità, che i punti di contatto non sono tenuti ad informare la Commissione sistematicamente di tutti i casi accolti.

    66.

    Il Consiglio ha chiarito in un nuovo considerando (considerando 28 della posizione comune) che spetta a ciascuno Stato membro stabilire le modalità con cui il singolo punto di contatto che esso deve designare lavora con gli altri uffici istituiti in detto Stato. Il considerando incorpora inoltre vari elementi del nuovo considerando 23 bis proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento 26.

    67.

    Il Consiglio ha soppresso l'articolo 54, paragrafo 3 della proposta della Commissione, ritenendo che il contenuto di tale paragrafo sia una questione di regolamento interno del comitato istituito da detto articolo anziché materia da trattare nella presente direttiva.

    68.

    Negli emendamento 119 e 120 il Parlamento propone di istituire due comitati anziché uno come proposto nell'articolo 54 della proposta. Il Consiglio ha respinto gli emendamenti per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    Il Parlamento europeo ha inoltre avanzato varie proposte negli emendamenti 119 e 120 nonché negli emendamenti 27, 180, 181, 182, 183, 83 e 157 sull'organizzazione dei lavori del comitato e sull'istituzione di un gruppo di esperti per assistere la Commissione (considerando 24, 24 bis, 24 ter, 25 bis e articoli 23 bis e 24, paragrafo 2 bis, paragrafo 2 ter e paragrafo 2 quater). Il Consiglio concorda con la Commissione sull'opportunità di lasciare tali questioni al regolamento interno del comitato e alla Commissione e di ometterle dal testo della direttiva. Pertanto il Consiglio ha presto atto della dichiarazione della Commissione sull'istituzione e sul funzionamento di un gruppo di esperti, in particolare nel contesto degli articoli 54, 15 e 20, paragrafo 6.

    Titolo VI - Altre disposizioni

    69.

    Il Consiglio ha aggiunto all'articolo 55 della proposta un nuovo paragrafo (articolo 59, paragrafo 2 della posizione comune) che dispone che la Commissione elabori ogni cinque anni una relazione sull'attuazione della direttiva.

    Il Consiglio ha respinto le aggiunte per l'articolo 55 e i nuovi considerando connessi 21 bis e 22 bis proposti dal Parlamento europeo negli emendamenti 187, 122, 23 e 186, per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    70.

    Il Consiglio ha respinto gli emendamenti 168, 123 e 124 del Parlamento europeo che propongono modifiche da apportare all'articolo 56, paragrafo 2 e un nuovo articolo 56, paragrafo 2 bis sulla clausola di deroga, per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    71.

    Il Consiglio ha aggiunto un chiarimento a favore della certezza del diritto dell'articolo 57 della proposta (articolo 61 della posizione comune) che specifica che gli atti adottati sulla base delle direttive che saranno abrogate dalla presente direttiva saranno fatti salvi sulla base di dette direttive.

    Allegati

    72.

    Come sopra chiarito (cfr. punti 41, 42, 47, 50, 52 e 58) il Consiglio ha spostato parte del contenuto degli allegati nei pertinenti articoli della direttiva, ha risistemato alcuni allegati e ha aggiunto agli allegati la documentazione sugli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, in base alle disposizioni contenute nei rispettivi atti di adesione con l'aggiunta della corrispondente documentazione alle attuali direttive.

    73.

    Il Consiglio ha respinto perché inutile l'emendamento 126 del Parlamento europeo che aggiunge la professione di «guida turistica» all'allegato II per la Grecia.

    Altri emendamenti del Parlamento europeo

    74.

    Il Consiglio ha respinto vari altri emendamenti proposti dal Parlamento europeo ritenendoli inutili.

    IV.   CONCLUSIONI

    75.

    Nella posizione comune il Consiglio ha accolto numerosi emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Quando invece ha respinto emendamenti proposti dallo stesso, lo ha fatto principalmente per i motivi addotti dalla Commissione nella proposta modificata.

    Pur preferendo che la posizione comune del Consiglio rispecchiasse maggiormente la sua proposta, in particolare riguardo al titolo II sulla prestazione transfrontaliera di servizi in modo temporaneo e occasionale, la Commissione ha accolto la posizione comune quale pacchetto di compromesso soddisfacente.


    (1)  GU C 181E, del 30.7.2002, pag. 183.

    (2)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

    (3)  GU C 97 E, del 22.4.2004, pag. 23.

    (4)  COM(2004) 317-8722/04.

    (5)  Nella posizione comune si utilizza la numerazione continua. Ne consegue che i considerando, gli articoli e/o i paragrafi hanno numeri differenti nella posizione comune da quelli della proposta della Commissione; il presente documento cita sia il numero riportato nella proposta della Commissione che il numero contenuto nella posizione comune.

    (6)  Per lo stesso motivo, il Consiglio ha precisato i limiti delle competenze di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 6 e all'articolo 24 della proposta (articolo 25, paragrafo 5 e articolo 26 della posizione comune).


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