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Document 52004XX0317(02)

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 111a riunione, in data 15 luglio 2002, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.2698 — Promatech/Sulzer Textil (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 67 del 17.3.2004, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XX0317(02)

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 111a riunione, in data 15 luglio 2002, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.2698 — Promatech/Sulzer Textil (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 067 del 17/03/2004 pag. 0015 - 0015


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 111a riunione, in data 15 luglio 2002, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.2698 - Promatech/Sulzer Textil

(2004/C 67/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, il che comporta l'avvio del procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 22, paragrafo 4 di detto regolamento e all'articolo 57 dell'accordo SEE.

2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che esiste un mercato del prodotto dei telai a pinza, lascia però aperta la questione se vada fatta o meno una distinzione tra pinza negativa e pinza positiva.

3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante dei telai a pinza (o dei telai a pinza negativa) è costituito dall'Europa occidentale, ossia gli Stati membri del SEE e la Svizzera.

4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione di concentrazione notificata determinerà la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato dei telai a pinza (o dei telai a pinza negativa).

5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione di concentrazione notificata non determinerà la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato dei guardiaordito.

6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che i rimedi proposti costituiscono misure adeguate necessarie per il mantenimento o il ripristino di una concorrenza effettiva nel territorio degli Stati membri in base alla cui richiesta essa è intervenuta, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5 del regolamento sulle concentrazioni.

7. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione di concentrazione notificata, nella versione modificata a seguito degli impegni, non determinerà la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante su nessuno dei summenzionati mercati.

8. Il Comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di tutti i punti sollevati nel corso della discussione.

9. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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