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Document 52004TA1130(02)

    Corte dei conti — Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003 - Relazione sulle attività del sesto, del settimo, dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo (FES), corredata delle risposte delle istituzioni

    GU C 293 del 30.11.2004, p. 315–384 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/315


    RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SESTO, DEL SETTIMO E DELL'OTTAVO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)


    RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SESTO, DEL SETTIMO, DELL'OTTAVO E DEL NONO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

    INDICE

    Introduzione

    Capitolo I — Attuazione del sesto, settimo, ottavo e nono FES

    Presentazione rinnovata, ma perfettibile, della relazione sulla gestione finanziaria

    Altri rilievi sul contenuto della relazione

    Conclusioni

    Capitolo II — Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa ai FES

    Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa al sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2003

    Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

    Affidabilità dei conti

    Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

    Evoluzione dell'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo

    Capitolo III — Seguito dato alle precedenti osservazioni

    Iscrizione dei FES in bilancio

    Richiamo alle osservazioni precedenti

    Evoluzione della situazione

    Partecipazione delle istituzioni superiori di controllo dei paesi ACP al controllo del FES

    Richiamo alle osservazioni precedenti

    Evoluzione della situazione

    Monitoraggio dei fondi Stabex

    Richiamo alle osservazioni precedenti

    Evoluzione della situazione

    Capitolo IV — Principali osservazioni contenute nelle relazioni speciali pubblicate dalla Corte dall'ultima procedura di discarico

    Relazione speciale n. 15/2003 sull'audit dei programmi di microprogetti finanziati dal FES

    OSSERVAZIONI DELLA CORTE

    RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

    INTRODUZIONE

    1.

    I Fondi europei di sviluppo (FES) sono il risultato di convenzioni o accordi internazionali (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) tra gli Stati membri dell'Unione europea e Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché di decisioni del Consiglio relative all'associazione di 20 paesi e territori d'oltremare (PTOM). Dal maggio 2003, Timor-Orientale fa parte degli Stati firmatari dell'accordo di Cotonou, portando il totale dei paesi ACP a 78.

     

     

    2.

    La Commissione è responsabile della gestione dei FES, cui provvede insieme agli Stati ACP, fatte salve le responsabilità affidate finora alla Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardo all'applicazione di taluni strumenti finanziari. Il nuovo regolamento finanziario del 27 marzo 2003 ha introdotto un'importante innovazione nella gestione del nono FES. La BEI è divenuta l'unica responsabile dell'attuazione del fondo investimenti e, benché la Commissione consolidi nei conti dei FES questa parte della gestione, tali operazioni non vengono più prese in considerazione ai fini della dichiarazione di affidabilità della Corte e della procedura di scarico da parte del Parlamento europeo (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43)  (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). La Corte mantiene tuttavia una responsabilità generale per l’audit del FES, responsabilità che, per quanto concerne le operazioni gestite dalla BEI, esercita secondo le modalità di un accordo tripartito concluso fra la BEI, la Commissione e la Corte (articolo 112 del regolamento suddetto).

     

     

    3.

    La durata di esecuzione dei FES rimane molto lunga (cfr. tabella 1 ).

    3.

    La durata complessiva dei FES è lunga perché era possibile, in passato, reimpegnare nell’ambito del medesimo FES i saldi inutilizzati. Con l’entrata in vigore dell’accordo di Cotonou, tutti i saldi disimpegnati saranno riutilizzati nel nono FES, accelerando così la chiusura del FES precedenti. Ciò nondimeno, la durata d’esecuzione dei progetti e programmi FES è equiparabile agli altri programmi comunitari d’aiuto allo sviluppo e ai programmi degli Stati membri e dei principali donatori.

    Tabella 1 — Durata delle convenzioni o degli accordi ACP-UE e dei FES

    Convenzione o accordi ACP-UE

    FES

    Durata ufficiale

    Durata effettiva dell'esecuzione al 31 dicembre 2003

    Terza convenzione di Lomé (GU L 86 del 31.3.1986)

    Sesto FES

    Non ancora chiuso (4)

    5 anni a decorrere dal 1o marzo 1985 (articolo 291)

    5 anni a decorrere dal 1o marzo 1985 (articolo 194)

    17 anni a decorrere dal 24 marzo 1986 (5)

    Quarta convenzione di Lomé (GU L 229 del 17.8.1991) modificata a Maurizio il 4 novembre 1995 (GU L 156 del 29.5.1998)

    Settimo FES

    Non ancora chiuso (4)

    5 anni a decorrere dal 1o marzo 1990 (protocollo finanziario, articolo 1)

    12 anni a decorrere dal 1o settembre 1991 (5)

    10 anni a decorrere dal 1o marzo 1990 (articolo 366, paragrafo 1)

    Ottavo FES

    Non ancora chiuso (4)

    5 anni a decorrere dal 1o marzo 1995 (secondo protocollo finanziario, articolo 1)

    5 anni a decorrere dal 1o giugno 1998 (5)

    Accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou (GU L 317 del 15.12.2000)

    Nono FES

    Esecuzione iniziata il 1o aprile 2003 (5)

    20 anni a decorrere dal 1o marzo 2000 (articolo 95)

    5 anni a decorrere dal 1o marzo 2000 (protocollo finanziario, articolo 1)

     

    4.

    Il nono FES è entrato in vigore il 1o aprile 2003, contemporaneamente all'accordo di Cotonou firmato nel giugno 2000.

    4.

    L’entrata in vigore del nono FES era subordinata alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri e di due terzi degli Stati ACP.

    5.

    A beneficiare della dotazione finanziaria di ciascuno dei quattro FES, in corso di esecuzione nel 2003, sono — ad esclusione degli strumenti ora gestiti dalla BEI sotto la sua unica responsabilità — principalmente:

    a)

    l'aiuto programmabile (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), destinato all'attuazione di progetti di sviluppo (circa la metà delle dotazioni);

    b)

    l'aiuto programmabile (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) destinato al sostegno di bilancio diretto agli Stati beneficiari (quasi un quarto delle dotazioni);

    c)

    l'aiuto non programmabile, destinato a settori specifici di cooperazione, quali il sostegno ai prodotti d'esportazione (Stabex, Sysmin o FLEX) o ad interventi finanziari come i capitali di rischio (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) o l'aiuto alla riduzione dell'indebitamento (poco più di un quarto delle dotazioni).

     

    6.

    Al termine della fase di programmazione, le risorse FES sono mobilitate, in linea di massima, in due tempi, secondo una procedura che associa la Commissione e gli Stati ACP beneficiari. Su richiesta dello Stato ACP, la Commissione, quale ordinatore principale, adotta decisioni di finanziamento (contabilizzate come impegni finanziari (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43)) previo parere conforme del comitato del FES (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), composto di rappresentanti degli Stati membri. Successivamente, nel quadro di convenzioni di finanziamento, la Commissione e lo Stato ACP definiscono le condizioni di attuazione di tali decisioni da parte dell'ordinatore nazionale (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) del paese interessato. Questi stipula dei contratti (contabilizzati come impegni giuridici specifici (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43)) ed emette ordini di pagamento che saranno controllati ed eseguiti dalla Commissione, seguendo le procedure di attuazione dei FES e secondo i circuiti finanziari così stabiliti.

     

    7.

    Il sostegno di bilancio diretto, la cui quotaparte nei finanziamenti FES è in aumento, circa 800 milioni di euro impegnati nel 2003 (24 % del totale), non segue questo schema di gestione concorrente. La Commissione resta l'unico ordinatore e, come nel caso dell'aiuto esterno finanziato dal bilancio generale dell'Unione, «le convenzioni di finanziamento relative al settore (…) del sostegno di bilancio, che costituiscono impegni giuridici, possono dare luogo a pagamenti senza conclusione di altri impegni giuridici» (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). Dopo aver accertato che le condizioni stabilite dall'accordo di Cotonou e dalla convenzione di finanziamento siano soddisfatte, la Commissione procede (come unica firmataria) ad un primo trasferimento di fondi a favore dei bilanci dei paesi beneficiari. Una volta trasferiti, i fondi divengono risorse degli Stati ACP e vengono assorbite dai bilanci di questi ultimi. Sul piano giuridico e contabile, il loro utilizzo e controllo sono soggetti alle norme e alle procedure vigenti negli Stati beneficiari. La Commissione valuta assieme agli altri principali finanziatori internazionali i miglioramenti apportati alla gestione delle finanze pubbliche in questi Stati e i risultati in materia di riduzione della povertà. Prima di procedere al versamento di ulteriori quote, la Commissione si accerta che i criteri di miglioramento definiti nella convenzione di finanziamento siano soddisfatti.

     

    8.

    Il 2003, infine, è stato caratterizzato da una profonda riorganizzazione dei servizi della Commissione incaricati dell'esecuzione dei FES. Nel quadro della sua riforma degli aiuti esterni (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), la Commissione, per migliorare la rapidità e la qualità della sua gestione, ha trasferito una parte importante delle proprie responsabilità e risorse alle delegazioni presso gli Stati ACP (alla fine del 2003, il processo di deconcentrazione era stato completato presso 16 delegazioni, in 11 aveva raggiunto uno stadio avanzato, mentre nelle 17 delegazioni restanti sarebbe stato intrapreso entro luglio 2004).

     

    CAPITOLO I — ATTUAZIONE DEL SESTO, SETTIMO, OTTAVO E NONO FES (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43)

    Presentazione rinnovata, ma perfettibile, della relazione sulla gestione finanziaria

    9.

    La relazione sulla gestione finanziaria, relativa all'esercizio 2003, del sesto, settimo, ottavo e nono FES, trasmessa alla Corte dalla Commissione il 22 giugno 2004, in ritardo rispetto alla data del 31 maggio prevista dagli articoli 102 e 135 del regolamento finanziario applicabile al nono FES, si presenta rinnovata nella forma. Contiene una maggiore varietà di informazioni, peraltro più complete e dettagliate: in particolare, presenta un raffronto fra obiettivi e realizzazioni concrete e il seguito dato alle raccomandazioni espresse dalle autorità competenti per il discarico e dalla Corte dei conti. La relazione riflette le principali caratteristiche della gestione dei FES nel corso dell'esercizio 2003. Per l'insieme delle attività di gestione di competenza della Commissione e della BEI, rileva un incremento, rispetto agli anni precedenti, del volume degli impegni finanziari, degli impegni giuridici e dei pagamenti (cfr. tabelle 2 e 3 ).

     

    Tabella 2 — Utilizzo cumulato delle risorse dei FES al 31 dicembre 2003

    (milioni di euro)

     

    Situazione fine 2002

    Esecuzione di bilancio nel corso dell'esercizio 2003

    Situazione fine 2003

    Importo globale

    Tasso di esecuzione % (18)

    Sesto FES

    Settimo FES

    Ottavo FES (19)

    Nono FES (20)

    Importo globale  (20)

    Sesto FES

    Settimo FES

    Ottavo FES (19)

    Nono FES (20)

    Importo globale  (20)

    Tasso di esecuzione % (18)

    A — RISORSE (16)

    32 840,4

     

    – 357,5

    – 585,6

    –1 736,7

    15 493,1

    12 813,3

    7 471,6

    10 926,1

    11 762,9

    15 493,1

    45 653,7

     

    B — UTILIZZO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Impegni finanziari

    29 921,2

    91,1

    –13,1

    –2,6

    255,1

    3 522,4

    3 761,8

    7 471,6

    10 926,1

    11 762,9

    3 522,4

    33 683,0

    73,8

    2. Impegni giuridici specifici

    24 824,2

    75,6

    30,7

    311,7

    1 406,6

    1 133,7

    2 882,7

    7 349,6

    10 297,1

    8 926,5

    1 133,7

    27 706,9

    60,7

    3. Pagamenti (17)

    21 536,4

    65,6

    47,0

    486,2

    1 559,6

    281,7

    2 374,5

    7 282,1

    9 718,6

    6 628,5

    281,7

    23 910,9

    52,4

    C — Resta da pagare (B1 – B3)

    8 384,8

    25,5

     

     

     

     

     

    189,5

    1 207,5

    5 134,4

    3 240,7

    9 772,1

    21,4

    D — Saldo disponibile (A – B1)

    2 919,2

    8,9

     

     

     

     

     

    0,0

    0,0

    0,0

    11 970,7

    11 970,7

    26,2

    Tabella 3 — Esecuzione di bilancio nel corso degli esercizi 2000-2003

    (milioni di euro)

     

    2000

    2001

    2002

    2003

    1. Impegni finanziari

    3 757,4

    1 554,2

    1 768,4

    3 761,8

    2. Impegni giuridici specifici

    2 296,2

    2 263,4

    2 142,9

    2 882,7

    3. Pagamenti

    1 547,7

    2 067,9

    1 852,7

    2 374,5

    Fonte: Corte dei conti.

    10.

    Sotto alcuni aspetti importanti, la leggibilità e la precisione della relazione possono essere ulteriormente migliorati; il suo valore informativo ne risulterebbe inoltre rafforzato se taluni dati fossero spiegati meglio nel giusto contesto:

    10.

    Come già in passato, la Commissione terrà conto delle osservazioni della Corte nell’elaborare le sue prossime relazioni sulla gestione finanziaria.

    a)

    quanto al livello elevato degli impegni finanziari, sarebbe utile se la relazione indicasse che dal momento che l'accordo di Cotonou è stato firmato nel giugno 2000, la programmazione del nono FES ha potuto iniziare molto prima dell'entrata in vigore nell'aprile 2003. Una fase di preparazione così lunga doveva condurre, quasi inevitabilmente, ad un volume elevato di impegni finanziari e giuridici;

    a)

    La Commissione ha preso misure transitorie per ovviare al ritardo di ratifica degli accordi di Cotonou. È tuttavia indubbio che l’attuazione del FES è ciclica, poiché i volumi impegnati sono sempre più elevati all’inizio di un FES. Il problema può risolversi integrando pienamente la cooperazione con gli ACP nel bilancio generale dell’Unione.

    b)

    l'entità considerevole degli impegni giuridici è riconducibile, in parte, agli strumenti di esborso rapido (iniziativa paesi poveri fortemente indebitati — (PPTE), sostegno di bilancio diretto, …), ma ciò non risulta esplicitamente dalla tabella esplicativa della pagina 3 della relazione.

    b)

    Il maggiore ricorso al sostegno settoriale e al sostegno di bilancio, quando sussistono le condizioni, è parte della politica di sviluppo della CE così come concordata nel 2000 [cfr. punto 25 della dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, dicembre 2000, COM(2000) 212]. Anche altri settori hanno registrato aumenti superiori alle previsioni (gli impegni per lo sviluppo sociale e umano, per esempio, hanno superato gli obiettivi).

    11.

    Le informazioni finanziarie presentate non consentono più di confrontare gli importi ripartiti nell'ambito dei progetti, dei sostegni di bilancio e degli aiuti non programmabili (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) a titolo del nono FES con quelli dei FES precedenti.

    11.

    Il nono FES ha soppresso la nozione di strumento che figurava nei FES precedenti e non consente più certe presentazioni. Per quanto riguarda il nono FES però, i conti di gestione riprendono, separatamente, le informazioni interessate. La relazione sulla gestione finanziaria espone nel dettaglio i sostegni di bilancio.

    12.

    Mentre iniziano i lavori preparatori del decimo FES, il 75 % dei fondi del nono FES non ha ancora formato oggetto di decisioni di finanziamento e quattro FES diversi sono applicabili, ciascuno secondo norme proprie. Questi elementi, associati ai problemi di transizione già segnalati dalla Corte (cfr. paragrafo 57) dovrebbero essere presi in considerazione in occasione dei dibattiti sull'eventuale iscrizione in bilancio dei FES.

    12.

    La Commissione, che concorda pienamente con la Corte su questo punto, ha esposto in una sua comunicazione [COM(2003) 590 dell’8.10.2003] i vantaggi dell’eventuale iscrizione in bilancio dei FES (vedi anche la risposta al punto 57).

    La Commissione prevede di impegnare tutti i fondi del nono FES entro la fine del 2007. Se l’iscrizione in bilancio del FES non è accettata, per gli impegni del 2008 sarà necessario un nuovo FES. Nel frattempo, è stata quindi avviata la preparazione del decimo FES, in tempo utile per permettere i negoziati necessari con gli Stati ACP e il Consiglio.

    13.

    Il superamento, in misura del 49 %, dell'obiettivo iniziale, che consisteva nell'impegnare, nel 2003, 2,5 miliardi di euro, denota una stima eccessivamente prudente che non ha tenuto sufficientemente conto di determinati fattori (cfr. paragrafo 10). Le informazioni relative alla fissazione degli obiettivi quantitativi fornite nella relazione sulla gestione finanziaria rimangono del resto troppo sommarie.

    13.

    L’incertezza legata alla ratifica degli accordi di Cotonou e l'entrata in vigore del nono FES giustificavano una certa prudenza nelle previsioni degli impegni. L’obiettivo era già del 20 % superiore al livello di impegni realizzato nel 2002.

    Le informazioni disponibili per la fissazione degli obiettivi, ricchissime e provenienti in particolare dalle riunioni con i capi delegazione e da un sistema di reporting, figureranno nella presentazione della prossima relazione sulla gestione finanziaria.

    14.

    Tre Stati (Francia, Portogallo e Svezia) non hanno versato integralmente il loro contributo alla fine del quarto trimestre 2003 (mancano infatti 96 milioni di euro). Questo mancato versamento, assieme alla decisione di versare al Fondo sanitario globale 170 milioni di euro, ha costretto la Commissione a riportare alla fine di gennaio 2004 alcuni pagamenti per circa 270 milioni di euro. Sarebbe stato utile disporre di maggiori informazioni sull'origine di questi problemi e sulle relative modalità di regolarizzazione all'inizio del 2004.

    14.

    La stima del fabbisogno (spese) per l’anno successivo va effettuata a partire da settembre. Gli accordi di Cotonou hanno introdotto alcune novità sui contributi degli Stati membri. In particolare, la stima delle spese per l’anno successivo, realizzata sin da settembre, è approvata dal gruppo ACP del Consiglio. Pur essendovi meccanismi di aumento dei contributi, è difficile applicarli poiché tendono a modificare le previsioni di spesa degli Stati membri. Il versamento ai FES dei contributi degli Stati membri nei termini impartiti è un obbligo giuridico.

    A fine 2003, la Commissione ha impegnato e corrisposto totalmente un contributo al «Global Health Fund» (170 milioni di euro) che non era previsto nelle stime. Ne è conseguita temporaneamente una penuria di cassa del FES che è stata riassorbita a fine gennaio 2004 con il versamento della prima quota dei contributi degli Stati membri.

    Altri rilievi sul contenuto della relazione

    15.

    Nel presentare i propri obiettivi e priorità per l'esercizio 2003, la Commissione ha spiegato i provvedimenti adottati per migliorare la qualità dei progetti e dei programmi (processo di supporto della qualità ed elaborazione di linee guida per l'attuazione), presentando in particolare, in maniera dettagliata, la propria azione a favore di un sostegno di bilancio più cospicuo (807,6 milioni di euro impegnati a questo titolo nel 2003), ma tuttavia differenziato (in alcuni paesi, infatti, questo tipo di finanziamento non è stato concesso, in altri è stato differito a causa di problemi riscontrati dalla Commissione). La Commissione ha presentato nel dettaglio gli strumenti messi a punto nel 2002/2003 per valutare e monitorare la gestione delle finanze pubbliche dei paesi beneficiari di questo tipo di sostegno (ossia un'analisi completa per formulare una diagnosi della situazione iniziale, esami annuali per valutarne l'evoluzione, relazioni annuali redatte dalle delegazioni sottoforma di quadri di indicatori e la definizione di indicatori di performance che consentano di monitorare i risultati della gestione nei settori della sanità, dell'istruzione e delle finanze pubbliche).

    15.

    La Commissione conferma che la concessione di aiuti di bilancio è in effetti circostanziata e dipende soprattutto dall’impegno dello Stato beneficiario a migliorare la gestione delle sue finanze pubbliche. Quanto al monitoraggio di queste ultime, i servizi della Commissione hanno l’obiettivo prioritario di trarre il meglio dagli strumenti messi a punto nel 2002/2003 (relazioni e quadri di indicatori, per esempio).

    La Commissione partecipa attivamente con la Banca mondiale e diversi Stati membri alle iniziative dirette a individuare, d'accordo con i paesi partner, indicatori di progressione nella gestione delle finanze pubbliche.

    16.

    La Corte prende atto degli sforzi considerevoli compiuti per ridurre il volume degli impegni ancora da liquidare (RDL) non giustificati, in particolare passandoli in rassegna in occasione di seminari organizzati su base regionale. La Commissione ha presentato a grandi linee la riforma in materia di deconcentrazione delle risorse di gestione verso le delegazioni nei paesi ACP. Da questo punto di vista, il 2003 è stato un anno di transizione, in cui sono coesistiti i due modi di gestione, senza che i risultati attesi dalla deconcentrazione siano direttamente percettibili nell'esecuzione del bilancio.

    16.

    I primi risultati della deconcentrazione, per esempio la rapidità dell’attuazione, sono già evidenti nelle delegazioni deconcentrate. A causa di questa duplice modalità di gestione (deconcentrata e non deconcentrata) nel 2003, è in effetti difficile allo stadio attuale distinguere chiaramente l'impatto del fenomeno sull'attuazione globale dei FES.

    L’autorità di bilancio ha regolarmente ricevuto relazioni sulla deconcentrazione.

    17.

    Benché sia in corso la ristrutturazione per attività del bilancio generale dell'Unione, che consentirà di visualizzare i costi amministrativi propri di ciascun obiettivo operativo dell'Unione, la Corte osserva che la Commissione non ha dedicato parte della propria relazione sulla gestione finanziaria a questa tematica. Essa raccomanda che tale relazione consenta, in futuro, di identificare i costi di gestione dei FES inclusi nel bilancio generale dell’Unione europea, possibilmente per grandi settori di attività, dal momento che tale informazione dovrebbe essere disponibile, purché possa essere distinta dalle informazioni troppo globali presentate nel bilancio generale al titolo 21.

    17.

    La Commissione studierà la raccomandazione della Corte. In futuro, l’iscrizione in bilancio del FES permetterà di muoversi in questa direzione.

    Conclusioni

    18.

    La Corte constata che:

    18.

     

    a)

    la relazione sulla gestione finanziaria, nella sua nuova forma, rappresenta uno sforzo per migliorare la qualità dell'informazione sulla gestione dell'esercizio in causa. La sua facilità di lettura e la sua precisione possono comunque essere ulteriormente migliorate;

    a)

    La Commissione terrà conto delle osservazioni della Corte nelle sue prossime relazioni sulla gestione finanziaria.

    b)

    l'importanza degli impegni FES nel 2003 deve essere relativizzata. Occorre infatti tenere conto del lungo periodo dedicato alla programmazione in attesa dell'entrata in vigore del nono FES, dell'importo dei sostegni di bilancio concessi e delle risorse finanziarie disponibili;

    b)

    La Commissione evidenzia l’importanza per i paesi ACP di un aumento del 75 % circa degli impegni. La gestione della Commissione corrisponde alle priorità individuate in collaborazione con i paesi e le popolazioni beneficiarie e gli Stati membri, nonché definite nell’accordo di Cotonou. La Commissione ha fatto quanto in suo potere per accelerare l’attuazione del nono FES.

    c)

    l'esecuzione dei pagamenti ha risentito della mancanza di risorse finanziarie (270 milioni di euro);

    c)

    A fine anno è stato registrato un ritardo di un mese per alcuni pagamenti dovuto a un problema temporaneo di tesoreria.

    d)

    al fine di perfezionare la propria relazione, la Commissione dovrebbe includervi e commentare i costi di gestione dei FES.

    d)

    La Commissione esaminerà il suggerimento della Corte diretto a individuare tali informazioni all'interno del titolo 21 del bilancio generale.

    19.

    La Corte ribadisce l'importanza da essa attribuita alla qualità della gestione delle finanze pubbliche. Qualsiasi iniziativa tesa a favorire il sostegno di bilancio presuppone che il discostarsi dalle procedure di gestione concorrente del FES per fare affidamento sulle procedure nazionali dei paesi ACP sia accompagnato da una stretta sorveglianza del rispetto di tutte le condizioni imposte. Trattandosi di un settore in cui l'Unione accetta di correre un rischio elevato, ma tuttavia ponderato, le informazioni dettagliate sul monitoraggio degli interventi si rivelano molto utili.

    19.

    La Commissione conviene sull’importanza primordiale della gestione delle finanze pubbliche, in particolare nel contesto del sostegno di bilancio. Continuerà a trasmettere alla Corte e all’autorità di bilancio dell’Unione informazioni precise sul monitoraggio dei suoi interventi.

    CAPITOLO II — DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA AI FES

    Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa al sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2003

    I.

    La Corte dei conti europea («la Corte») ha esaminato i conti del sesto, settimo, ottavo e nono FES nonché le operazioni sottostanti per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003. Questi conti comprendono i rendiconti finanziari, gli stati sull'esecuzione finanziaria, i rendiconti e le informazioni forniti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). In virtù del regolamento finanziario, la Corte è tenuta a presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, per quanto riguarda la parte delle risorse FES alla cui esecuzione finanziaria provvede la Commissione (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). La Corte ha svolto l'audit secondo le sue politiche e norme di audit. Queste ultime si basano sulle norme internazionali di audit generalmente accettate, adattate al contesto dei FES. In tal modo la Corte ha ottenuto una base ragionevole a sostegno dei pareri espressi qui di seguito.

    II.   Affidabilità dei conti

    Con riserva dell'impatto dei problemi riguardanti:

    a)

    i crediti a favore del FES non iscritti all'attivo del bilancio al 31 dicembre 2003 (ordini di riscossione emessi per 27,5 milioni di euro) la cui integralità non può essere garantita dalla Corte in assenza di procedure di controllo interno efficaci (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) (cfr. paragrafo 21);

    b)

    gli anticipi (400 milioni di euro), riguardo ai quali la Corte non può affermare con certezza la percentuale da aggiungere ai crediti da accertare, poiché la Commissione non ha indicato separatamente tutti gli importi da riscuotere [cfr. paragrafo 21, lettera b)];

    c)

    i fondi Stabex, il cui impiego da parte dei paesi ACP non può che essere stabilito dalla Commissione in maniera molto limitata (alla fine del 2003 le informazioni da essa fornite erano ancora incomplete) (cfr. paragrafo 23);

    d)

    la non iscrizione nel bilancio finanziario dei fondi trasferiti alla BEI e non utilizzati (209 milioni di euro) (cfr. paragrafo 22);

    la Corte è del parere che gli stati sull'esecuzione finanziaria dell'esercizio 2003 e i rendiconti finanziari al 31 dicembre 2003 riflettano fedelmente le entrate e le spese del sesto, settimo, ottavo e nono FES per l'esercizio e la loro situazione finanziaria al termine dello stesso.

    III.   Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

    Analisi dei sistemi di supervisione e di controllo

    Come per l'esercizio 2002, in cui aveva evidenziato una serie di deficienze negli audit sui progetti FES e l'insufficienza dei controlli chiave sul rispetto delle clausole contrattuali e sull'effettiva esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi fatturati, la Corte, nel 2003, non ha potuto basarsi pienamente, ai fini della dichiarazione di affidabilità, sui sistemi di supervisione e di controllo della Commissione, per le seguenti ragioni:

    a)

    la Commissione ha proseguito, nel 2003, l'introduzione nei propri servizi centrali delle norme di controllo interno adottate nel 2001 (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), la cui portata è tuttavia limitata poiché la loro applicazione presso le delegazioni segue il processo di deconcentrazione (che sarà ultimato solo alla fine del 2004) e le misure attuate non sono coordinate (cfr. paragrafi 25-31);

    b)

    i piani d'azione introdotti in occasione della relazione annuale di attività 2002, o stabiliti nel 2003, hanno sortito effetti a livello della strutturazione degli audit esterni, del seguito dato alle conclusioni di audit, dell’analisi dei rischi connessi agli aiuti esterni e del trattamento degli importi da recuperare. Il loro proseguimento e la loro applicazione integrale dovrebbero fornire, in futuro, alla Commissione un quadro efficace, soprattutto a livello delle delegazioni (cfr. paragrafi 32-36);

    c)

    i sistemi di supervisione e di controllo che coprono, a livello delle delegazioni e degli stati ACP, l'aggiudicazione dei contratti e i pagamenti sono, in genere, ben concepiti, ma la loro applicazione può essere migliorata (cfr. paragrafi 37-43).

    Audit delle operazioni

    L’audit delle operazioni è basato sulla documentazione disponibile presso la Commissione a Bruxelles e, ove opportuno, presso le delegazioni negli Stati ACP, nonché su controlli in loco, svolti in sei di questi Stati, per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi. La Corte precisa che per quanto riguarda le spese a sostegno del bilancio, il controllo della legittimità e della regolarità non è andato oltre la fase del versamento dell'aiuto al bilancio degli Stati beneficiari (cfr. paragrafi 7, 19 e 46). L’audit non ha palesato problemi particolari.

    Conclusioni sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti

    Le conclusioni sono fondate sull'analisi dei sistemi di supervisione e di controllo, sul controllo di una serie di operazioni e sull'analisi della relazione annuale di attività e la dichiarazione del direttore generale dell'Ufficio di cooperazione EuropeAid. Basandosi su questi elementi, la Corte ritiene che i problemi incontrati non siano rilevanti e che le entrate contabilizzate, le dotazioni FES, gli impegni e i pagamenti dell'esercizio siano, nel complesso, legittimi e regolari.

    6 e 7 ottobre 2004

    Juan Manuel FABRA VALLÉS

    Presidente

    Corte dei conti europea

    12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lussemburgo

    OSSERVAZIONI DELLA CORTE

    RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

    Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

    Affidabilità dei conti

    20.

    La versione provvisoria dei conti, presentata in ritardo il 22 giugno 2004 (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), era incompleta (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). La versione definitiva deve essere presentata, al più tardi, il 15 ottobre 2004 (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). Per la prima volta, tali conti, corredati di una relazione sulla gestione finanziaria (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le osservazioni esposte al punto II della dichiarazione di affidabilità sono basate sulle seguenti constatazioni.

     

    21.

    Il totale degli ordini di riscossione emessi, e non ancora incassati alla fine del 2003, per un valore di 27,5 milioni di euro, non rappresenta il totale dei crediti:

    21.

     

    a)

    i crediti generati dai progetti (anticipi da recuperare, spese non ammissibili, etc.) non sono sistematicamente registrati dai servizi centrali della Commissione o dalle delegazioni. Queste si limitano spesso a contabilizzare come entrate (pagamenti negativi) gli importi che i debitori terzi hanno effettivamente potuto rimborsare. Inoltre, in mancanza di un monitoraggio extracontabile dei crediti, la Commissione non può quantificare l'importo effettivo dei crediti da accertare per i progetti alla fine del 2003 (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43);

    a)

    Esiste un monitoraggio degli anticipi da recuperare e questo punto è anche oggetto di un capitolo della relazione sulla gestione. Nel 2003 è stato intrapreso un particolare lavoro di analisi e monitoraggio degli anticipi che ha permesso di recuperare 56,2 milioni di euro.

    Dal 1o gennaio 2005, l’introduzione della contabilità per competenza consentirà di presentare accantonamenti per gli ordini di riscossione potenziali.

    b)

    nei 400 milioni di euro di anticipi rilevati non regolarizzati da oltre 18 mesi, la Commissione non ha individuato tutti gli importi non giustificati da recuperare o da saldare. La Corte non può stabilire quale parte degli anticipi debba essere recuperata e inclusa nei crediti.

    b)

    La Commissione insiste sugli sforzi prodotti per il 2003, in particolare sull'importantissimo lavoro di rilevamento degli anticipi e sul fatto che esiste un controllo molto accurato delle azioni da intraprendere al riguardo.

    22.

    Taluni fondi trasferiti alla BEI nel 2003 (209 milioni di euro) o anteriormente ad altre istituzioni internazionali e non ancora interamente utilizzati da queste ultime, non sono stati iscritti all'attivo del bilancio.

    22.

    La Commissione ritiene che tali movimenti corrispondano al pagamento di agenti esterni operanti a suo nome e che siano, in quanto tali, pagamenti a tutti gli effetti e non semplici movimenti interni di tesoreria fra conti controllati dal contabile del FES. La Commissione evidenzia inoltre che i dettagli degli importi residui relativi a queste operazioni al 31 dicembre 2003 sono ripresi nella tabella 4.2.3 della relazione di esecuzione finanziaria.

    Dal 2005, a seguito dell’introduzione della contabilità per competenza, tali operazioni (prefinanziamento corrisposto a intermediari) figureranno fra gli attivi di bilancio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento finanziario applicabile al nono FES.

    23.

    A seguito di precedenti osservazioni della Corte, la Commissione ha intrapreso nel 2003 un inventario dell'impiego dei fondi Stabex trasferiti sui conti locali dei paesi beneficiari, il cui esborso a livello locale rimane soggetto all'approvazione delle delegazioni (cfr. paragrafi 63-68). Alla fine del 2003, le informazioni raccolte dalla Commissione presso gli Stati ACP interessati non erano ancora complete. La Corte ritiene che la Commissione dovrebbe includere i risultati, seppure parziali, di tale inventario nella sua relazione sulla gestione finanziaria, riportandone i dettagli nell'allegato ai conti sull'esecuzione finanziaria.

    23.

    La Commissione ha raccolto informazioni per l’80 % dei paesi interessati, relative al 97 % dell’importo totale dello Stabex del settimo e dell’ottavo FES.

    La Commissione intende includere le informazioni relative al conto locale Stabex in un inventario. I conti locali, sebbene la Commissione debba cofirmarli per utilizzarli, non sono di sua proprietà. Tale inventario dettagliato va pertanto accluso alla relazione sulla gestione finanziaria. Seguendo la raccomandazione della Corte, viene inclusa nel bilancio per l'esercizio 2003 una nota al riguardo.

    Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

    24.

    Le osservazioni formulate al punto III della dichiarazione di affidabilità sono fondate su un'analisi dei sistemi di supervisione e di controllo del FES, sull'esame di un campione di operazioni sottostanti e sull'analisi della relazione annuale di attività, nonché sulla dichiarazione del direttore generale dell'EuropeAid. Le conclusioni principali sono esposte nei paragrafi seguenti.

     

    Analisi dei sistemi di supervisione e di controllo

    I sistemi di supervisione e di controllo a livello della Commissione sono in via di miglioramento

    Applicazione delle norme di controllo interno

     

    25.

    L'EuropeAid, che provvede all'esecuzione del FES, ha proseguito nel 2003 l'introduzione delle varie norme di controllo interno adottate dalla Commissione nel 2001. L’applicazione delle norme di controllo interno da parte delle delegazioni avviene parallelamente all'applicazione delle norme nell'ambito dei servizi centrali e all'avanzamento del processo di deconcentrazione che sarà completato solo alla fine del 2004. A livello dei servizi centrali, la Corte può trarre le seguenti conclusioni, basate in particolare sui risultati dell'analisi delle norme di controllo interno condotta dai diversi servizi della Commissione.

     

    26.

    Ciascuna direzione generale doveva introdurre disposizioni appropriate in materia di supervisione, soprattutto, se necessario, attraverso un controllo ex post su un campione di operazioni. Nel 2003 è stata creata a livello dell'EuropeAid una cellula di controllo ex post della gestione finanziaria, i cui compiti consistono principalmente nell'individuare gli errori ricorrenti dei sistemi di gestione finanziaria e di controllo interno e nel proporre misure destinate a correggere le deficienze riscontrate. Circa 1 800 operazioni a rischio hanno quindi formato oggetto di un controllo ex post approfondito. Si tratta di ordini di riscossione, di importi residui da riscuotere, di anticipi non regolarizzati, di garanzie e di cauzioni. Tra le principali conclusioni della cellula di controllo ex post figurano osservazioni relative ai controlli sugli anticipi in sospeso e sui recuperi. Nei progetti FES sono stati rilevati anticipi non regolarizzati da oltre 18 mesi, per oltre 400 milioni di euro. I diversi servizi competenti sono stati inoltre invitati a curare la riscossione di 27,5 milioni di euro.

    26.

    Gli anticipi sono un mezzo normale e regolare per garantire l’attuazione efficace di numerosi progetti di aiuto e sono oggetto di monitoraggio.

    27.

    Il sistema di supervisione è completato da una cellula di controllo ex ante istituita provvisoriamente a titolo di precauzione. Tale cellula non costituisce, di per sé, un elemento raccomandato dalle norme di controllo interno. Essa ha iniziato i propri lavori nel giugno 2003 presso la direzione ordinatrice del FES e ha esaminato 540 operazioni su un totale di 5 261 (concernenti sia impegni che pagamenti). Gli errori individuati attraverso il controllo ex ante non sono rilevanti.

     

    28.

    Oltre a queste due cellule, la supervisione delle operazioni prevede altre attività, come l'elaborazione di check-list per l'esecuzione di impegni e pagamenti, riunioni fra unità e missioni di controllo presso le delegazioni. In generale, la supervisione è più ampia che non in passato, ma rimane eterogenea. Per renderla più efficiente, è necessario un coordinamento per stabilire quale tipo di controllo garantisca un determinato aspetto della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti.

    28.

    EuropeAid continua a lavorare per l’ulteriore rafforzamento e razionalizzazione delle misure già attuate. A tal fine è stato avviato nel 2004 un processo di armonizzazione (guida finanziaria, controllo ex post centralizzato, check-list, ecc.).

    29.

    Conformemente alle norme di controllo interno, l'EuropeAid ha sviluppato anche la propria struttura di audit interno (IAC). Per quanto riguarda il FES, nel 2003 sono stati valutati, nel quadro della deconcentrazione, il carico di lavoro delle delegazioni (missione in Mali) e della sede centrale nonché i progressi compiuti nell'applicazione delle norme di controllo interno per la direzione ordinatrice. Ė stato svolto inoltre un lavoro importante che ha permesso di individuare i principali rischi e lacune dei sistemi di supervisione e di controllo dell'EuropeAid. Nella sua relazione annuale sull'esercizio 2002, la Corte ha sottolineato alcuni di questi rischi e lacune, in particolare quelli legati ai controlli sull'effettiva esecuzione dei servizi, dei lavori e delle forniture pagati dal FES.

    29.

    La Commissione è consapevole dei rischi insiti nella gestione degli stanziamenti del FES. L’attuazione di sistemi rafforzati di controllo, di monitoraggio e di audit regolari permettono di minimizzarli.

    Stando alla dichiarazione annuale del direttore generale, nessuna delle carenze accertate era di tipo materiale.

    Come si legge nella risposta al punto 30 della relazione annuale 2002 della Corte dei conti, la Commissione ritiene che l’insieme dei sistemi di controllo attuati per i FES consente di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Il sistema permette di intervenire per colmare eventuali carenze delle autorità locali.

    30.

    Per quanto riguarda le informazioni ad hoc in materia di gestione, le «relazioni sulla gestione dell'aiuto esterno» (EAMR), concepite alla fine del 2002 (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), sono state introdotte nel 2003. Tali relazioni costituiscono lo strumento di informazione periodica con cui le delegazioni, alle quali sono state devolute le responsabilità gestionali, trasmettono alla sede le informazioni più importanti sulla gestione, i pagamenti e gli audit esterni riguardanti i principali progetti. Un formato standard è stato diffuso e utilizzato dalle delegazioni interessate. Nel marzo 2004, tuttavia, la Commissione non disponeva ancora di tutte le EAMR, la cui trasmissione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 gennaio 2004. Oltre a fornire ai servizi centrali informazioni specifiche in materia di gestione, tali relazioni costituiscono una base per le relazioni annuali del direttore interessato e del direttore generale nonché per la relativa dichiarazione.

    30.

    Le relazioni sulla gestione dell’aiuto esterno (EAMR) sono lo strumento in materia di gestione degli aiuti esterni con cui le delegazioni deconcentrate trasmettono informazioni ai direttori competenti (ordinatori subdelegati) di EuropeAid e ai direttori generali per le relazioni esterne e per lo sviluppo. In questo senso costituiscono una delle fonti di informazioni utilizzate dai direttori per riferire sulle attività ai direttori generali. In quanto tali le EAMR non sono utilizzate per redigere la relazione annuale del direttore generale né la dichiarazione. Le istruzioni impartite alle delegazioni indicano invece molto chiaramente che l’aver stabilito un EAMR non dispensa il capo delegazione dalla responsabilità di informare in tempi utili il direttore interessato dei problemi/aspetti specifici di competenza di quel direttore in qualità di ordinatore degli stanziamenti gestiti dalla delegazione.

    31.

    Per quanto riguarda la segnalazione di irregolarità, che costituisce una delle norme di controllo interno, nel 2003 sono state comunicate all'OLAF informazioni su tre casi di frode presunta relativi al FES (Sierra Leone, Papuasia-Nuova Guinea e Repubblica dominicana). Le delegazioni, che sono più vicine ai beneficiari, sono più esposte e meglio informate sui casi di irregolarità rispetto ai servizi centrali. A tal fine, la Commissione deve proseguire gli sforzi intrapresi per sensibilizzare maggiormente il proprio personale riguardo a tali questioni.

    Esecuzione dei piani di azione

    31.

    Conformemente alle norme di controllo interno, le delegazioni sono informate della procedura da esperire nei casi di individuazione di irregolarità o sospetto di frode, nonché dei contatti da mantenere con l'OLAF. Tutti i nuovi membri del personale e tutti i funzionari che si preparano a prestare servizio in una delegazione frequentano un corso obbligatorio che li sensibilizza alla lotta contro le irregolarità. Il corso è accessibile anche a tutti gli altri funzionari.

    32.

    Oltre all'applicazione delle norme di controllo interno, la Corte ha inoltre esaminato i piani d'azione destinati a rafforzare i sistemi di supervisione e di controllo. I piani d'azione sono stati stabiliti a seguito della relazione annuale di attività 2002 del direttore generale dell'EuropeAid o delle necessità constatate nel 2003.

     

    33.

    Per quanto riguarda gli audit esterni, alcune unità dei servizi centrali forniscono alle delegazioni e alle direzioni operative un supporto ad hoc. Esse hanno elaborato dei modelli standard di specifiche contrattuali, al fine di armonizzare gli audit svolti da società esterne sulla grande maggioranza dei progetti finanziati. Il piano di audit 2003 della sede centrale ha previsto una trentina di audit (affidati a società esterne) riguardanti i FES, un numero più elevato rispetto agli anni precedenti. È stato messo a punto un nuovo strumento informatico, CRIS Audit, che alla fine del 2003, tuttavia, funzionava ancora solo parzialmente; tale strumento consente ai servizi centrali di seguire la programmazione e di monitorare l’esecuzione degli audit esterni, ma non essendo connesso al sistema di informazione finanziaria, non permette di valutare la copertura degli audit. A termine, CRIS Audit sarà esteso alle attività di audit di tutte le delegazioni.

    33.

    Indipendentemente dal piano di audit della sede, la somma dei piani delle delegazioni per il 2003 comprende, al 1o luglio 2004, 192 audit.

    Per altro, nel 2004 è stato istituto il sistema Cris Audit per il FES. Ciò nondimeno, esiste già un sistema di reporting relativo agli audit che riprende le informazioni sullo svolgimento dell’audit (mandati standard, buono d’ordine, missione, relazione provvisoria, ecc.) e sulle principali constatazioni dei revisori.

    34.

    Nonostante la disponibilità di molteplici strumenti, rimane difficile stabilire il grado di garanzia complementare fornito dagli audit esterni in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti del FES. L’efficacia del monitoraggio delle conclusioni di audit rimane, infatti, limitata, a causa dell’uso assai diverso che ne viene fatto dalle varie parti in causa. Dopo i progressi compiuti con la standardizzazione delle condizioni specifiche contrattuali, ora è necessario adoperarsi per migliorare il seguito dato alle conclusioni degli audit.

    34.

    Il livello di programmazione e di monitoraggio delle conclusioni di audit corrisponde a quello della gestione del progetto oggetto di revisione contabile, il che consente una resa migliore in termini di sfruttamento dei risultati.

    La Commissione concorda sulla necessità di realizzare progressi di coordinamento nel monitoraggio delle conclusioni degli audit, ragion per cui ha attuato nel 2004 un sistema di reporting al riguardo.

    35.

    L’azione 2 che figura nella sintesi delle relazioni annuali di attività e delle dichiarazioni dei direttori generali per il 2001 prevedeva lo svolgimento di un’analisi dei rischi connessi agli aiuti esterni. Un documento di lavoro sulla descrizione di questi rischi è stato elaborato dalla Commissione nel 2003 (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). L’analisi e le misure in esso preconizzate tengono conto delle diverse modalità di attuazione degli aiuti esterni, ossia l’attuazione centralizzata, decentrata e congiunta. Questo approccio appropriato dell’analisi e della gestione dei rischi deve continuare ad essere applicato per ciascuno strumento di aiuto e per tipo di progetto, al fine di apportare un utile contributo al rafforzamento dei sistemi di supervisione e di controllo.

    35.

    La Commissione terrà conto dell’osservazione della Corte.

    36.

    Nel 2003, la cellula di controllo ex-post della gestione finanziaria ha condotto un piano d’azione specifico volto all'incasso del saldo ancora da riscuotere, di 27,5 milioni di euro concernenti i progetti e dovuti al FES da debitori terzi. Questa azione ha permesso di ripartire, fra l’ordinatore e il contabile del FES, la responsabilità delle riscossioni da intraprendere a tale titolo. Essa ha evidenziato carenze nel coordinamento fra ordinatore e contabile del FES, nonché le difficoltà incontrate dalla Commissione nell’applicare le disposizioni che disciplinano i crediti e le riscossioni. Inoltre, non è stata adottata alcuna modalità operativa per dar corso ai nuovi ordini di riscossione che scaturiranno dai progetti a partire dall'esercizio 2003.

    36.

    Nel 2003, a seguito dell’adozione del piano d’azione specifico, i servizi dell’ordinatore e del contabile del FES hanno posto in essere un meccanismo di monitoraggio degli ordini di riscossione che, malgrado le difficoltà specifiche della procedura di riscossione nell’ambito del FES, legate soprattutto alle norme giuridiche applicabili e al funzionamento del sistema informatico OLAS, ha permesso notevoli progressi. Grazie a un coordinamento e a una cooperazione migliori fra i due servizi, si sono registrati progressi anche in vista della creazione di nuove modalità operative nell'ambito dell’OLAS, dirette a facilitare il monitoraggio e la liquidazione degli ordini di riscossione.

    L’attuazione, nel 2004, di un sistema di controllo ex post delle operazioni nell’ambito di EuropeAid permetterà di calare la problematica degli ordini di riscossione in un contesto di controllo più vasto e integrato a complemento delle attività regolari di riscossione effettuate dagli ordinatori subdelegati.

    Anche il processo di deconcentrazione che avvicina la gestione alla pratica in loco dovrebbe permettere di rendere più efficace la gestione degli ordini di riscossione.

    I sistemi di supervisione e di controllo a livello degli Stati ACP sono, generalmente, ben concepiti

    37.

    I sistemi di supervisione e di controllo del FES sono fondati sul partenariato fra gli Stati ACP e la Commissione europea. Per quanto concerne l'attribuzione dei contratti e l'esecuzione dei pagamenti, i principali soggetti del partenariato sono l’ordinatore nazionale (il Ministro delle finanze o degli affari esteri) e il capo delegazione, che si basano sui controlli effettuati da altri attori, tra i quali figurano i Ministeri tecnici degli Stati ACP, unità di gestione dei programmi, missioni di controllo finanziate attraverso i progetti, assistenti tecnici ed esperti esterni, quali ingegneri consulenti e auditor del settore privato.

     

    38.

    La Corte ha svolto controlli in loco in sei Stati ACP (Kenya, Mali, Mauritania, Senegal, Papuasia-Nuova Guinea e Isole Salomon) al fine di esaminare i sistemi di supervisione e di controllo del FES. Per quanto riguarda lo Stabex, la Corte ha inoltre esaminato in loco un campione di pagamenti finali a favore dei beneficiari dei programmi Stabex, effettuati attraverso il conto locale su cui vengono depositati i fondi.

     

    39.

    Per quanto concerne l’attribuzione degli appalti e l'esecuzione dei pagamenti nei sei Stati ACP visitati, i sistemi di supervisione e di controllo sono apparsi, nell’insieme, ben congeniati, tranne in alcuni rari casi in cui sono state constatate inosservanze della normativa applicabile in materia.

     

    40.

    Quanto al funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo relativi ai pagamenti, gli ordinatori nazionali incaricati, in virtù dell'accordo di Cotonou, di autorizzare e liquidare le spese del FES, non hanno sempre verificato che i controlli chiave relativi alle fatture fossero eseguiti correttamente da loro stessi o dalle altre parti in causa. Alcuni controlli chiave, pertanto, non sono stati effettuati, specie per quanto concerne la conformità dei lavori, delle forniture o dei servizi forniti alle specifiche contrattuali e il rispetto delle clausole finanziarie dei contratti (revisione dei prezzi, carattere appropriato delle cauzioni, applicazione dei tassi di cambio corretti, pagamento di una parte del contratto in euro anziché in valuta locale, etc.). I capi delegazione, incaricati di approvare le autorizzazioni di pagamento, hanno il compito di rimediare alle deficienze degli ordinatori nazionali. In alcuni casi, però, non hanno verificato l’affidabilità di tali controlli chiave, anche per quanto concerne l'impiego dei fondi Stabex da parte dei beneficiari finali.

    40.

    Nella maggior parte degli ACP il FES finanzia l’attuazione di programmi di assistenza presso gli ordinatori nazionali allo scopo di aumentarne significativamente la capacità di supervisione e di controllo.

    Nell’ambito della deconcentrazione, le delegazioni sono state potenziate in modo da garantirne la piena responsabilità.

    41.

    Le delegazioni in cui il processo di deconcentrazione è stato realizzato, utilizzano ora, al momento dell’emissione degli ordini di pagamento, delle check-list, il che rappresenta un notevole passo avanti. Talvolta, alcuni controlli vi sono registrati come effettuati e senza anomalie, benché ciò non corrisponda a realtà (come nel caso, ad esempio, dell’assenza di una garanzia bancaria valida da parte di un contraente).

    41.

    L’uso di check-list è stato introdotto e formalizzato nel 2002. La Commissione lavora al controllo della qualità dell’uso delle check-list e delle missioni di controllo e ha istituito un ciclo di formazioni per funzionari.

    42.

    Il seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni espresse successivamente a audit esterni dei progetti rimane eterogeneo e limitato, a causa del ritardo cronico delle relazioni di audit e della finalità spesso amministrativa attribuitevi dalle delegazioni: le relazioni di audit fungono troppo spesso da semplice giustificativo per la chiusura di un progetto o per il riapprovvigionamento di una cassa anticipi, senza condurre alle rettifiche necessarie.

    42.

    La Commissione desidera sottolineare quanto segue:

    1)

    un numero cospicuo di audit finanziari relativi ai programmi a preventivo si tiene effettivamente a fine azione in quanto necessari per il pagamento finale;

    2)

    gli audit finanziari dei contratti di sovvenzione sono commissionati dal beneficiario del contratto secondo regole precise stipulate dal contratto stesso (vedi anche la risposta al punto 34).

    43.

    Per quanto concerne lo Stabex, la Commissione si è messa in una situazione che non le consente di controllare l’impiego totale dei fondi, poiché tollerato che gli ordinatori nazionali non ne rendessero conto, nonostante l’articolo 212 della convenzione di Lomé modificata prescriva tale obbligo. Parimenti, le missioni della Corte hanno permesso di constatare dei movimenti nei conti bancari locali (su cui vengono depositati i fondi Stabex) non autorizzati dal capo delegazione (Kenya e Mauritania), nonché casi in cui quest’ultimo ha ordinato determinati movimenti di fondi benché il suo nome non figuri nell’elenco dei firmatari autorizzati, elenco peraltro scaduto e tuttavia utilizzato dalla banca (Senegal).

    43.

    A norma dell’articolo 212 l’ordinatore nazionale riferisce sull’uso dei fondi da parte dei paesi beneficiari. Il flusso d’informazioni che perviene alla Commissione non è omogeneo. Fatta questa constatazione e sulla scorta delle raccomandazioni della Corte, nel 2003 è stato varato un inventario globale per permettere il rilevamento completo dei fondi.

    Conclusione relativa ai sistemi di supervisione e di controllo

    44.

    I sistemi di supervisione e di controllo del FES coprono un ampio spettro di dispositivi e di obiettivi. Il rinnovamento di questi sistemi e controlli è stato avviato nel corso dell’esercizio 2003. Sarà necessario attenderne il consolidamento per misurarne l’effettivo contributo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Allo stadio attuale, è tuttavia necessario introdurvi un maggiore coordinamento, al fine di evitare doppi controlli e la non copertura di aree che presentano rischi significativi, tra cui quelle evidenziate dalle anomalie riscontrate dalla Corte. In particolare, si tratterà di applicare pienamente a livello delle delegazioni le misure di controllo e le conclusioni dei vari servizi di verifica della Commissione. I movimenti di fondi Stabex devono peraltro formare oggetto di un livello di controllo interno appropriato.

    44.

    Sulla base dell’inventario intrapreso, la Commissione elabora nuovi orientamenti, più precisi e dettagliati, per l’utilizzo dei fondi Stabex allo scopo di garantire un monitoraggio e un utilizzo migliore dei fondi inutilizzati.

    Audit delle operazioni

    45.

    Un campione di 49 pagamenti è stato esaminato, in base alla documentazione disponibile presso i locali della Commissione a Bruxelles e, ove necessario, presso le delegazioni negli Stati ACP. Altri 37 pagamenti, nonché i relativi impegni globali e specifici, sono stati esaminati nell’ambito dei controlli in loco svolti in sei Stati ACP selezionati per valutare il funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo, soprattutto per quanto concerne l’effettiva esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto della documentazione.

     

    46.

    Per il sostegno di bilancio diretto (cfr. paragrafo 19), il quadro normativo dei FES offre diverse possibilità di valutazione o di deroga. I controlli di legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti si limitano pertanto a verificare che sia stata effettivamente compiuta una valutazione adeguata delle condizioni applicazioni in materia. Al momento dell'esecuzione degli impegni finanziari, le valutazioni iniziali non sono sufficientemente formalizzate per quanto concerne il rispetto di ciascun criterio dell’articolo 61, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou. Tale formalizzazione, specie per quanto concerne la trasparenza, l’affidabilità e l’efficacia della gestione delle finanze pubbliche, è indispensabile per giudicare in seguito il miglioramento della gestione, condizione essenziale per la concessione di ulteriori sostegni. I criteri stabiliti per erogare ulteriori fondi consistono, perlopiù, in indicatori macroeconomici, i quali forniscono solo informazioni parziali in materia di gestione delle finanze pubbliche.

    46.

    Per quanto riguarda l’adozione degli impegni finanziari, la Commissione, nelle proposte di finanziamento presentate agli Stati membri, include sistematicamente una valutazione della situazione macroeconomica e delle finanze pubbliche che, avvalendosi dei dati più recenti, analizza i temi e la problematica oggetto dei criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 2. Tale valutazione deve in linea di principio apportare gli elementi d’informazione richiesti al paragrafo 3.4 della guida metodologica sull’aiuto di bilancio pubblicata nel marzo 2002.

    È peraltro opportuno ricordare i grandi principi che governano l’esborso delle quote del sostegno di bilancio:

    per le quote fisse, il mantenimento dell’equilibrio macroeconomico, verificato alla luce di un programma con le istituzioni di Bretton Woods;

    per le quote di performance o variabili, gli indicatori possono essere di natura diversa: indicatori di risultato (che riflettono l'attuazione delle strategie di riduzione della povertà); indicatori generali di performance di bilancio (tasso di esecuzione, termini di pagamento, ecc.); indicatori di processo legati a riforme settoriali o alla gestione delle finanze pubbliche.

    La Commissione condivide la preoccupazione della Corte circa l'importanza di un monitoraggio approfondito e rigoroso della situazione delle finanze pubbliche negli Stati membri che beneficiano di aiuti di bilancio. Il quadro di analisi delle finanze pubbliche, comprendente 28 indicatori e messo a punto con altri donatori nell’ambito del programma congiunto per la spesa pubblica e la responsabilità finanziaria (PEFA), è stato testato in diversi Stati ACP nel 2004 per diventare operativo nel 2005. Per finire, dal 2003 la sede di EuropeAid ha messo a punto una bozza di monitoraggio della gestione delle finanze pubbliche, che permette alle delegazioni di riferire semestralmente su questo tema.

    Impegni finanziari

    47.

    A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’allegato IV dell’accordo di Cotonou, la convenzione di finanziamento fra la Commissione e uno o più Stati ACP deve essere stipulata entro i 60 giorni successivi alla decisione dell’organo decisionale comunitario. Per la Corte, la firma, da entrambe le parti, di una convenzione di finanziamento è l’unica prova della sua esistenza. Su un campione di oltre un centinaio di nuovi impegni del 2003, le cui dimensioni si avvicinano a quelle della popolazione totale degli impegni finanziari imputati all’esercizio, l’82 % ha formato oggetto di una convenzione di finanziamento firmata nei 60 giorni successivi alla decisione. Quanto al restante 18 %, il 3 % (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) delle convenzioni è stato firmato dopo oltre 120 giorni dalla decisione iniziale. Questa situazione rappresenta un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. La Commissione deve tuttavia indicare come intenda garantire che le convenzioni vengano stabilite, d’ora in avanti, entro il termine di 60 giorni.

    47.

    Stipulare una convenzione di finanziamento entro il termine di 60 giorni non ne implica la firma. La Commissione ammette tuttavia che questa regola introduce il requisito di diligenza nell’attuazione della decisione di finanziamento. È quanto peraltro accade nella maggior parte dei casi, lo indicano le percentuali stesse riportate dalla Corte.

    La percentuale delle convenzioni di finanziamento firmate dalla Commissione entro il termine dei 60 giorni è all’incirca del 99 %. Fanno eccezione i rari casi (in particolare i sostegni di bilancio diretti) in cui le condizioni per la stipula della convenzione risultano non sussistere più una volta assunta la decisione e occorre pertanto, per mantenere una buona gestione finanziaria, aspettare che ricorrano nuovamente prima di procedere alla firma.

    Impegni giuridici specifici

    48.

    Gli errori relativi agli impegni giuridici specifici erano sporadici, poco numerosi e di scarsa rilevanza:

    48.

     

    a)

    le garanzie a sostegno dei contratti presentano irregolarità ricorrenti; in alcuni casi non vengono costituite garanzie, in altri lo sono parzialmente, in altri ancora vengono costituite oltre i termini previsti dalla normativa;

    a)

    La Commissione ha preso misure per migliorare il monitoraggio delle garanzie bancarie; è stato messo a punto un modulo ad hoc tramite l’OLAS e sono state inviate istruzioni alle delegazioni.

    La Commissione si permette di osservare che la Corte non ha rilevato alcun impatto finanziario negativo conseguente a tale constatazione.

    b)

    vi sono ancora dei casi in cui i contratti hanno subito modifiche sostanziali, a seguito delle quali l’importo finale effettivo ha superato i limiti stabiliti dalla normativa per le modifiche autorizzate;

     

    c)

    talune delegazioni sono solite firmare senza apporre la data, oppure non ne esigono l’apposizione, da parte dei contraenti e dell’ordinatore nazionale, sui contratti che approvano. A causa di questa anomalia, è difficile per le delegazioni garantire l’applicazione delle disposizioni regolamentari quando queste sono basate direttamente sulla data della firma dei contratti (ad esempio, per verificare che l’ordinatore nazionale abbia approvato il contratto solo previa costituzione di una garanzia di buona esecuzione da parte del titolare dell’appalto).

    c)

    La Commissione ricorda che la firma delle delegazioni sigla l’approvazione del contratto. La data di tale approvazione non ha dunque valore contrattuale come invece la firma dei contraenti.

    Pagamenti

    49.

    Gli errori relativi alla sostanza dei pagamenti erano sporadici, poco numerosi e di scarso rilievo; essi riguardavano:

    a)

    pagamenti non conformi alle clausole contrattuali (in termini di prezzo, modalità di pagamento, natura e quantità di articoli);

    b)

    il rimborso di spese non ammissibili, in quanto non previste dal contratto;

    c)

    il rimborso di spese i cui giustificativi, esplicitamente richiesti dal contratto, non sono stati forniti dal richiedente;

    d)

    il pagamento di prestazioni di servizi, di lavori o di beni per i quali non è stata precedentemente ottenuta una ragionevole garanzia dell'effettiva esecuzione o fornitura.

     

    50.

    Questi errori sono accompagnati da errori più frequenti nell’attuazione delle procedure, la cui eventuale incidenza sulla sostanza stessa dei pagamenti è difficile da valutare (ad esempio, gli interessi di mora in caso di pagamento tardivo dei fornitori).

    50.

    La Commissione giudica notevoli i progressi realizzati in questi ultimi anni sul fronte della riduzione dei ritardi di pagamento. Intende peraltro proseguire lo sforzo e attenersi alla raccomandazione della Corte.

    51.

    La presentazione delle relazioni oltre i tempi stabiliti nel contratto costituisce un'irregolarità procedurale frequente. Quando tali relazioni riguardano l’esecuzione dei progetti, il ritardo indica spesso una carenza nella gestione finanziaria degli stessi. Nel caso dei contratti di audit, la produzione tardiva delle relazioni corrispondenti riduce sensibilmente la possibilità per l’ordinatore di adottare misure correttive e di sorveglianza efficaci. In generale, l’erogazione dei pagamenti successivi dovrebbe dipendere da tali relazioni.

    51.

    Quanto alle relazioni contrattuali, è responsabilità dei contraenti fornirle. La Commissione fa quanto in suo potere per riceverle entro i termini. Con riguardo alle relazioni di audit, si rimanda la punto 42.

    52.

    Altre anomalie legate al trattamento di taluni pagamenti o di determinate entrate consentono di completare l’elenco di quegli aspetti del controllo interno del FES che devono essere rafforzati in via prioritaria:

    52.

     

    a)

    i pagamenti a partire dai conti bancari Stabex locali, che non figurano nei conti della Commissione, devono tuttavia essere coautorizzati dalla delegazione locale e dall’ordinatore nazionale. Alcuni di questi pagamenti non sono stati però firmati dalla delegazione;

     

    b)

    per taluni progetti, gli interessi bancari generati dalla loro tesoreria non sono contabilizzati, mentre dovrebbero essere imputati alle risorse dei progetti corrispondenti. Un controllo appropriato delle riconciliazioni bancarie consentirebbe di ovviare a questa anomalia.

    b)

    Nel quadro di un programma preventivo spetta al contabile del progetto contabilizzare gli interessi bancari. Gli audit esterni permettono per l’appunto alla Commissione di verificare la buona tenuta della contabilità al riguardo.

    Relazione di attività annuale e dichiarazione del direttore generale dell’EuropeAid

    53.

    La relazione annuale di attività e la dichiarazione coprono le attività di pertinenza del bilancio generale e quelle di pertinenza del FES, benché ciascuno dei due settori sia disciplinato dal proprio regolamento finanziario. La relazione cita il FES riguardo ad alcuni aspetti, mentre tace riguardo ad altri; in questo modo non è facile valutare in quale misura il punto trattato o la riserva possano — o meno — riguardare il FES (ad esempio, a proposito dei 250 milioni di euro di contratti interessati dalla riserva sull’associazione di ONG). Per una lettura più agevole della relazione, la Corte ritiene utile che, in futuro, le informazioni e le valutazioni relative ai FES vengano presentate più chiaramente nella relazione annuale e nella dichiarazione propriamente detta.

    53.

    La riserva non riguarda il FES in quanto la totalità delle azioni a titolo dello strumento di aiuto alimentare è finanziata da risorse provenienti dal bilancio comunitario.

    La relazione annuale di attività copre globalmente tutte le attività gestite dall’ordinatore delegato e non è predisposta per suddividere la presentazione in funzione della fonte di finanziamento dei programmi. L’informazione e la valutazione del sistema di controllo al pari della dichiarazione vertono pertanto sul funzionamento del sistema nel suo insieme, senza distinzione fra bilancio e FES. La relazione è piuttosto incentrata sul concetto di attività (ABB) che trascende l’ambito limitato della distinzione bilancio/FES. L’attività «Relazioni con i paesi ACP e i PTOM» riguarda dunque le operazioni finanziate da fondi di bilancio e fondi FES nel contempo. Si osservi inoltre che alla presentazione distinta delle informazioni per attività ABB è dedicata una sezione specifica della relazione.

    La Commissione terrà conto delle richieste della Corte, nei limiti delle finalità e del formato vigenti delle relazioni annuali di attività.

    54.

    I crediti non ancora accertati, nonché la verifica dell’uso conforme dei fondi Stabex rappresentano, molto probabilmente, un importo significativo per la qualità dell'informazione finanziaria; il direttore generale avrebbe dovuto esprimere, al riguardo, una riserva (cfr. paragrafi 21).

    54.

    Trasferiti ai paesi beneficiari, i fondi Stabex sono di loro proprietà ed escono formalmente dai conti FES, sicché l’uso successivo di tali fondi da parte degli Stati beneficiari non produce su quei conti un impatto formale.

    55.

    Dato il carattere parziale dei risultati dell’inventario Stabex (cfr. paragrafo 23), il direttore generale non disponeva ancora di tutte le informazioni necessarie per potersi pronunciare, nella propria dichiarazione, sull’impiego delle risorse per i fini previsti, in ottemperanza al principio della sana gestione finanziaria, nonché sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.

    55.

    Lo strumento Stabex era un meccanismo di esborso rapido inteso a compensare le perdite dei proventi da esportazione di prodotti agricoli fondamentali dai paesi ACP, scomparso con l’entrata in vigore degli accordi di Cotonou nell’aprile 2003. Gli ultimi trasferimenti ancora da effettuare riguardano dunque fondi la cui attribuzione agli Stati beneficiari, rispondenti ai criteri di ammissione, era stata decisa negli anni precedenti. Nel 2003 non si è registrato nessun trasferimento Stabex e la dichiarazione annuale del direttore generale riguarda per l'appunto il 2003.

    I conti FES non contenevano informazioni sull’utilizzo dei fondi Stabex da parte degli Stati beneficiari giacché tali fondi, una volta trasferiti ai paesi beneficiari nell’ambito di «convenzioni di trasferimento», sono di loro proprietà ed escono formalmente dai conti FES.

    Gli Stati beneficiari (vedi risposta al punto 43) devono riferire alla Commissione circa l’utilizzo di questi fondi dato che la Commissione ha facoltà, previa consultazione del Consiglio dei ministri (CE-ACP), di soprassedere all’applicazione delle decisioni di nuovi trasferimenti, se le informazioni fornite dallo Stato beneficiario sono giudicate insoddisfacenti. Sulla scorta delle informazioni ricevute in passato dagli Stati beneficiari la Commissione non ha ritenuto di dover esercitare tale facoltà. Ciò nondimeno, dato il carattere disomogeneo delle informazioni raccolte dalle delegazioni quando mancava un sistema di reporting armonizzato, la Commissione ha varato nel 2003 un inventario dei fondi in vista di un monitoraggio extracontabile e del consolidamento di tutte le informazioni disponibili.

    Evoluzione dell'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo

    56.

    L'insieme delle osservazioni che precedono è stato integrato in una tabella di indicatori per poter valutare l’evoluzione del funzionamento dei sistemi di supervisione e di controllo (cfr. tabella 4 ).

     

    Tabella 4 — DAS 2003 relativa ai FES: Indicatori potenziali risultanti dai lavori di audit

    1.   

    OSSERVAZIONI CHIAVE - EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE

     

    2001

    2002

    2003

    Osservazioni

    Risposta della Commissione

    Osservazioni

    Misure da adottare

    Osservazioni

    Misure da adottare

    1.1

    Gestione della tesoreria Stabex

    Controllo insufficiente

    In futuro, lo scambio epistolare con la banca riguardo all'acquisto e alla vendita di titoli non sarà più annullato

    Le operazioni sono notevolmente diminuite, ma i conti non indicano chiaramente gli utili e le perdite risultanti dalle operazioni, né il valore di mercato dei titoli alla fine dell'esercizio

    Gli utili e le perdite delle operazioni, nonché il valore di mercato dei titoli alla fine dell'esercizio dovrebbero figurare chiaramente nei conti

    I conti indicano gli utili e le perdite (talvolta non trascurabili) delle operazioni, nonché il valore di mercato dei titoli alla fine dell'esercizio

    Le misure auspicate sono state adottate

    1.2

    Attuazione dell'aiuto ai programmi di adeguamento strutturale

    Il quadro giuridico non consente controlli rigorosi della legittimità e della regolarità, in quanto la condizionalità non viene sempre applicata con severità

    Il quadro giuridico dei FES prevede deroghe al riguardo

    A causa della mancanza di informazioni sulla qualità della gestione delle finanze pubbliche negli Stati ACP, la Corte non può pronunciarsi sull'impiego degli aiuti di bilancio diretti

    Miglioramento delle informazioni sulla gestione delle finanze pubbliche negli Stati ACP

    La Commissione ha fornito maggiori informazioni sul proprio monitoraggio della gestione delle finanze pubbliche negli Stati ACP, in particolare nella sua relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2003

    Continuare a migliorare la comunicazione su questo importante aspetto

    1.3

    Operazioni su capitali di rischio gestite dalla BEI

    Tassi d'interesse superiori a quelli previsti dalla Convenzione di Lomé

    Ritiene di aver agito correttamente; verificherà, tuttavia, di concerto con la BEI, la corretta applicazione della convenzione di Lomé

    Tassi d'interesse superiori a quelli previsti dalla Convenzione di Lomé

    Applicazione corretta della convenzione di Lomé

    La responsabilità gestionale dello strumento di investimento è stata trasferita alla BEI dal regolamento finanziario applicabile al nono FES

    La Corte non è più tenuta a pronunciarsi sulla questione nell'ambito della DAS

    1.4

    Meccanismi di revisione dei prezzi

    Revisioni dei prezzi non previste dai contratti

    La Commissione rammenterà questo aspetto all'insieme delle delegazioni, onde evitare che questi problemi si ripetano

    Le revisioni dei prezzi continuano ad essere pagate senza una precisa base contrattuale

    Miglioramento della formulazione e del controllo delle clausole relative alle revisioni dei prezzi nei contratti

    L'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi continua a sollevare problemi specifici

    Continuare a sorvegliare questo aspetto dell'esecuzione dei contratti

    1.5

    Livello effettivo degli impegni financiari

    Sopravvalutato nei conti per mancanza di disimpegni

    La Commissione continuerà ad adoperarsi per migliorare le procedure di controllo

    Non si riflette con precisione nei conti poiché non si agisce prontamente per chiudere gli impegni

    Misure destinate a garantire il monitoraggio degli impegni, nonché il rapido controllo degli stessi

    La Commissione ha svolto un esame approfondito degli impegni ancora da liquidare che presentano dei problemi

    Continuare a rivedere sistematicamente gli impegni ancora da liquidare che presentano dei problemi

    1.6

    Liquidazione degli anticipi e riscossioni varie

    Nessuna osservazione

    Non applicabile

    Gli anticipi e gli importi da recuperare non sono presentati nei conti in maniera affidabile

    Lacuna da colmare

    Non esiste un quadro normativo adeguato per la regolarizzazione degli anticipi che risalgono a oltre 18 mesi (400 milioni di euro) e la riscossione degli importi da recuperare (27,5 milioni di euro)

    Migliorare le procedure di accertamento, registrazione e monitoraggio degli anticipi da liquidare e degli importi da riscuotere

    1.7

    Relazioni sull'utilizzo dei fondi Stabex e controllo dei pagamenti finali

    I trasferimenti Stabex sono contabilizzati come pagamenti prima ancora di essere pervenuti ai relativi beneficiari

    Migliorare la qualità delle informazioni contabili

    I conti non contengono informazioni sull'utilizzo dei fondi Stabex

    Lacuna da colmare, in quanto la Commissione è corresponsabile dell'impiego dei fondi

    La Commissione non è in grado di verificare l'impiego dei fondi Stabex (articolo 212 della convenzione di Lomé IV) e alcuni bonifici bancari non sono stati adeguatamente autorizzati

    Ottenere tutte le relazioni sull'utilizzo dello Stabex presso gli ordinatori nazionali e rafforzare il controllo interno sui bonifici bancari

    2.   

    SISTEMI DI SUPERVISIONE E DI CONTROLLO

     

    2001

    2002

    2003

    ESAME DEGLI AUDIT FINANZIARI

     

    Frequenza (a)

    Frequenza (a)

    Frequenza (a)

    2.1

    I mandati non definiscono chiaramente la natura delle spese non ammissibili

    frequente

    frequente

    occasionale

    2.2

    La relazione di audit non quantifica chiaramente le spese esaminate né gli importi delle spese ammissibili e non ammissibili

    frequente

    frequente

    occasionale

    2.3

    Le misure di recupero concernenti le spese non ammissibili individuate dagli auditor esterni non sono sufficienti

    frequente

    frequente

    frequente

    SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO A BRUXELLES

     

    Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo (b)

    Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo (b)

    Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo (b)

    2.4

    Livello effettivo di attuazione di alcune norme selezionate di controllo interno applicabili alle operazioni sottostanti

    non disponibile

    B

    B/A

     

    SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO IN SEI PAESI ACP

     

     (34)

     (35)

    2.5

    Valutazione generale delle gare d'appalto

    non disponibile

    B

    B/A

    2.6

    Valutazione generale dei pagamenti

    non disponibile

    B

    B/A

    2.7

    Valutazione generale degli audit

    non disponibile

    B

    B

    2.8

    Valutazione generale dei recuperi

    non disponibile

    C

    C

    2.9

    Valutazione generale della contabilità

    non disponibile

    B

    B/A

    2.10

    Valutazione generale per tutti i paesi visitati

    non disponibile

    B

    B

    (a) Frequenza (evenienza):

    raro

    occasionale

    frequente

    (b) Valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo:

    A. Funziona correttamente; sono necessari piccoli miglioramenti

    B. Funziona, ma sono necessari miglioramenti

    C. Non funziona come previsto

    CAPITOLO III — SEGUITO DATO ALLE PRECEDENTI OSSERVAZIONI

    Iscrizione dei FES in bilancio

    Richiamo alle osservazioni precedenti

    57.

    La Corte ha formulato, a più riprese, osservazioni sulle complicazioni e le difficoltà di attuazione dei FES successivi, considerando la loro iscrizione in bilancio come una possibile soluzione (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). La Commissione si è impegnata a presentare nel 2003 una comunicazione sugli eventuali vantaggi e svantaggi dell'iscrizione in bilancio dei FES (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). Per la Commissione, tale iscrizione, auspicata da tempo anche dal Parlamento europeo, costituirebbe una soluzione ai problemi di transizione che si ripresentano in maniera ricorrente al momento dell'entrata in vigore di nuovi FES e dovrebbe consentire l'applicazione continua degli accordi stipulati con i paesi ACP.

    57.

    La Commissione ritiene effettivamente che l’iscrizione in bilancio costituirebbe una soluzione ai problemi di transizione fra i FES ma ricorda che non è questo l’unico argomento a favore (uniformità delle procedure, trasparenza di bilancio, abbandono del processo di negoziato e di ratifica, con tutti i ritardi che ne conseguono). Si veda la risposta della Commissione al punto 12.

    Evoluzione della situazione

    58.

    L'8 ottobre 2003, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento intitolata «Verso la piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'Unione», in cui espone una serie di argomenti a favore dell'iscrizione in bilancio. La questione è esaminata in maniera approfondita da tutte le parti in causa (specie i paesi ACP). Il Parlamento europeo si è già pronunciato a favore di una rapida iscrizione in bilancio (cfr. paragrafo 42 della relazione sul discarico 2002).

    58.

    La Commissione ha proposto più volte l’iscrizione in bilancio del FES. Rendono tale iscrizione particolarmente opportuna a partire dal 2007/2008 l’allargamento dell’Unione e il processo decisionale relativo alle prospettive finanziarie 2007-2013.

    Partecipazione delle istituzioni superiori di controllo dei paesi ACP al controllo del FES

    Richiamo alle osservazioni precedenti

    59.

    La Corte, il Parlamento e il Consiglio hanno sottolineato, nel quadro dell'esame delle gestioni FES precedenti (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), l'importanza che la creazione e il sostegno di istituzioni superiori di controllo (ISC) forti, efficaci e indipendenti, potrebbero avere nel migliorare la gestione delle finanze pubbliche nei paesi ACP e, in particolare, il controllo delle operazioni finanziate dal FES.

    59- 60.

    I sostegni diretti alle istituzioni superiori di controllo (ISC) assumono ora la forma di progetti, al di fuori delle convenzioni di finanziamento per il sostegno di bilancio, ora quella di puntuali operazioni d’assistenza tecnica finanziate dalle linee finanziarie di sostegno istituzionale (gestite secondo le procedure del FES) che, in ciascuna convenzione di finanziamento per il sostegno di bilancio, vengono a completare i fondi stanziati a questo titolo. La Commissione ha provveduto ad aggiornare le informazioni contenute nell’allegato 6, includendovi le operazioni puntuali di cui sopra, per stabilire che, a prescindere dall’origine dei finanziamenti, sono 9 i paesi che beneficiano attualmente di sostegni diretti e 7 quelli per cui tali sostegni sono all’esame.

    Quando non è la Commissione a sostenere direttamente un’ISC, tale responsabilità ricade spesso su un altro finanziatore, secondo una concertazione di cui la Commissione è parte.

    Il sostegno alle ISC può assumere anche una forma indiretta laddove è fatto riferimento, nelle convenzioni di finanziamento per il sostegno di bilancio, a condizioni e/o indicatori di processo diretti a rafforzare lo status e i mezzi di queste istituzioni.

    È altresì intenzione della Commissione coinvolgere, ogni qualvolta possibile, le ISC nelle valutazioni delle finanze pubbliche.

    La Commissione intende presentare una proposta diretta a sistematizzare, e finanche strutturare, il suo sostegno alle ISC. Tale sostegno si esplica nell’ambito dei piani d’azione derivati dai programmi di riforma delle finanze pubbliche, specifici a ciascun paese ACP, e d’accordo con tutte le parti interessate all’aiuto di bilancio, in particolare gli Stati membri.

    Evoluzione della situazione

    60.

    La Commissione ha affermato di condividere questa analisi e di volere agire in tal senso, segnalando al contempo che, trattandosi di un settore per essa ancora nuovo e politicamente delicato, avrebbe optato per un approccio progressivo (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43). Per dare seguito alla richiesta del Parlamento (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) di fornire i dettagli dei finanziamenti FES a favore delle ISC, la Commissione ha presentato nell'allegato 5 alla sua relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2003, un elenco di 14 progetti comprendente in particolare il sostegno a strutture di controllo pubblico. La Corte osserva che questi progetti sono, evidentemente, utili; essi riguardano sostanzialmente un rafforzamento dei Ministeri delle finanze, talvolta della loro struttura di controllo interno. Tuttavia, solo uno o due di essi sono destinati principalmente al rafforzamento delle ISC.

     

    Monitoraggio dei fondi Stabex

    Richiamo alle osservazioni precedenti

    61.

    La Corte dei conti ha formulato a più riprese (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43) osservazioni sui fondi Stabex, in cui ribadiva sempre l'assenza di un monitoraggio contabile appropriato che consentisse di determinare quando i fondi in questione fossero stati definitivamente utilizzati e in che modo.

    61.

    I fondi Stabex sono di proprietà dei paesi beneficiari sin dal trasferimento iniziale, e non figurano più nella contabilità del FES anche se le delegazioni esercitano ancora su di essi un controllo dettagliato. La Commissione ha intrapreso nel 2003 un inventario fondi ai fini di un monitoraggio extracontabile.

    Lo strumento Stabex non esiste più dal nono FES e lo strumento FLEX previsto dall’accordo di Cotonou rientra pienamente nel sistema contabile standardizzato del FES. I problemi individuati dalla Corte non si riprodurranno più in futuro (vedi risposta al punto 68).

    62.

    L'Ufficio di cooperazione EuropeAid ha rammentato di recente che i paesi ACP potevano usufruire dei fondi Stabex solo dopo aver soddisfatto determinate condizioni e ottenuto il suo consenso e che avrebbe preso delle misure per monitorarne l'utilizzo e renderne conto (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43).

    62.

    In base all’analisi degli inventari sull’utilizzo dei fondi Stabex al 31 dicembre 2003 inviati dalle delegazioni, entro la fine dell'esercizio contabile 2004 saranno attuati procedure e formati standard più dettagliati e precisi perché siano del tutto operativi nel 2005.

    Evoluzione della situazione

    63.

    Nel 2003, la Commissione ha proceduto al rilevamento di tutti i fondi Stabex precedentemente trasferiti agli Stati ACP e rimasti parzialmente inutilizzati nei conti bancari alla fine del 2002. Le informazioni ottenute, non ancora complete all'atto della rendicontazione definitiva 2003, le hanno consentito di fornire, per la prima volta dopo molto tempo, una stima degli importi non utilizzati dai paesi beneficiari, pari a circa 700 milioni di euro.

    63.

    Sulla scorta delle informazioni trasmesse (al 1o luglio 2004) dall’80 % dei paesi interessati, relative al 97 % dell’importo totale dello Stabex del settimo e ottavo FES, al 31 dicembre 2003 i paesi beneficiari non avevano ancora impegnato 700 milioni di euro circa.

    64.

    Benché trasferiti ai paesi beneficiari, ed essendo formalmente usciti dai conti FES, questi fondi rimangono sotto la responsabilità condivisa della Commissione che, mediante la firma dei suoi delegati sui pagamenti finali, mantiene il controllo sul loro buon impiego. In occasione dei lavori finalizzati alla dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato questo aspetto particolare della gestione della Commissione. Destinati di norma a investimenti produttivi nel settore colpito dal calo dei proventi da esportazione, all'origine della decisione di trasferimento (1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43), i fondi Stabex vengono talvolta utilizzati, di comune accordo, per sostenere operazioni apparentemente prive di un qualsiasi legame con il settore in causa (come nel caso, ad esempio, di un aiuto mirato di 50 milioni di euro al bilancio del Kenya, destinato, fra l'altro, a liquidare gli stipendi di professori, finanziati attraverso la compensazione delle perdite dei proventi da esportazione di caffé subite dal Kenya).

    64.

    In linea di massima, la stragrande maggioranza delle risorse Stabex è allocata alle popolazioni rurali target. Nel caso specifico del Kenya e dell’ultimo versamento di 50 milioni di euro trasferito in quanto puntuale sostegno di bilancio, le azioni previste riguardano specificamente le regioni geografiche colpite da perdite di proventi all’origine dei fondi Stabex.

    65.

    In generale, l'inquadramento e il monitoraggio contabile dei fondi Stabex sono caratterizzati da una mancanza di rigore che spiega ampiamente le difficoltà incontrate dalla Commissione nel riprendere il controllo delle informazioni contabili sui fondi in questione. Le entrate da essi generate in termini di interessi vengono talvolta contabilizzate e utilizzate in maniera irregolare (specie in Papuasia-Nuova Guinea e nelle Isole Salomon, con la mancata contabilizzazione degli interessi e il loro impiego per spese totalmente non motivate).

    65.

    A seguito dell’inventario effettuato nel 2003, la Commissione elabora nuovi orientamenti, più precisi e dettagliati, per l’utilizzo dei fondi Stabex allo scopo di garantire un monitoraggio e un impiego migliore dei fondi inutilizzati.

    Quanto all’osservazione della Corte sulla Papuasia-Nuova Guinea e le Isole Salomone, la Commissione ha avviato un audit.

    66.

    In realtà, sin dall'inizio, la Commissione ha prestato troppo poca attenzione alla necessità di disporre di un quadro minimo di riferimento per monitorare il corretto impiego dei fondi Stabex. Le delegazioni della Commissione non hanno usufruito di alcun quadro di riferimento, né di orientamenti sulle modalità di monitoraggio dei fondi. L'unico obbligo imposto al partner, non sempre rispettato, ossia di rendere conto dell'impiego dei fondi Stabex, si è ben presto rivelato insufficiente.

    66.

    L’osservazione della Corte va inserita nel contesto dell’obiettivo storico dello Stabex e della sua gestione totalmente decentrata dei fondi sin dal trasferimento iniziale ai paesi. Obiettivo originario era creare un meccanismo di pagamento rapido e un sistema flessibile di compensazione diretta ai piccoli produttori per le perdite di reddito per l’anno agricolo trascorso. Sebbene la cornice di riferimento non fosse tanto precisa per i fondi Stabex, causa il carattere molto specifico dello strumento, è sempre stato chiaro che le norme e le procedure del settimo e dell'ottavo FES si applicano anche allo Stabex. Alcune delegazioni e certi ordinatori nazionali sono riusciti a gestire bene lo strumento.

    67.

    È importante che la Commissione, ora che comincia a riprendere il controllo di queste operazioni, avviate, in alcuni casi, più di dieci anni fa, intraprenda con i propri partner una procedura generale che consenta di riassorbire definitivamente i fondi inutilizzati. A condizione che concordi una quadro normativo appropriato, potrebbe contemplare un utilizzo che integri i sostegni di bilancio da essa peraltro concessi ai paesi beneficiari.

    67.

    La Commissione farà quanto in suo potere affinché siano impegnati tutti i fondi a livello dei paesi beneficiari per la fine del 2005 e i sostegni di bilancio costituiranno un mezzo privilegiato quando le condizioni lo permetteranno.

    68.

    In ogni caso, la Commissione dovrà fare in modo che le operazioni simili previste nel quadro degli accordi di Cotonou (FLEX) si collochino in un quadro appropriato e vengano monitorate affinché possa dimostrare, entro termini ragionevoli, il buon impiego dei fondi in questione.

    68.

    Le strumento FLEX prevede sia sostegni di bilancio sia, in mancanza, il rafforzamento della parte programmabile (dotazione A) del nono FES. Nei due casi le spese entrano nel sistema contabile standard del nono FES e seguono la normativa pertinente. I problemi incontrati con lo Stabex non dovrebbero più riprodursi con il FLEX.

    CAPITOLO IV — PRINCIPALI OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLE RELAZIONI SPECIALI PUBBLICATE DALLA CORTE DALL'ULTIMA PROCEDURA DI DISCARICO

    Relazione speciale n. 15/2003 sull'audit dei programmi di microprogetti finanziati dal FES

    69.

    I programmi pluriennali di microprogetti volti a finanziare piccole infrastrutture assorbono il 2 % circa dei contributi erogati dai Fondi europei di sviluppo (FES). La Corte ha esaminato la gestione e il controllo di tali programmi esercitati dai servizi centrali della Commissione e, nel caso di sei Stati ACP (Ghana, Madagascar, Malawi, Uganda, Zambia e Zimbabwe), dalle delegazioni. La Corte ha verificato inoltre se gli obiettivi perseguiti dai programmi siano stati raggiunti.

     

    70.

    Le osservazioni principali riguardano l’elaborazione dei programmi, la loro esecuzione e i risultati concreti conseguiti nei paesi selezionati. La Corte esprime un giudizio positivo sui programmi di microprogetti, pur avendo rilevato quanto segue:

    70.

    La Commissione si rallegra del giudizio positivo della Corte sui programmi pluriennali di microprogetti.

    a)

    i servizi centrali della Commissione non dispongono di informazioni sufficienti su questi programmi e non hanno fornito alle delegazioni orientamenti adeguati; non sempre le cellule di gestione dei programmi nei paesi ACP hanno uno status giuridico ben definito; l’esecuzione dei programmi mediante «programmi a preventivo» è talora lenta o confusa; i dispositivi di gestione e di controllo sono complessivamente soddisfacenti, ma presentano ancora delle lacune; i sistemi informativi, infine, sono spesso mal concepiti o mal utilizzati;

    a)

    Malgrado le passate difficoltà nel realizzare un monitoraggio più rigoroso dei microprogetti, i servizi centrali si sforzano di svolgere un ruolo sempre più importante in termini di sostegno tematico e diffusione delle pratiche migliori e sono attualmente impegnati nella stesura di una guida generale per i programmi pluriennali di microprogetti.

    Anche se le cellule di gestione non sempre hanno uno status giuridico chiaro, le loro relazioni principali con l’ordinatore nazionale sono pur sempre fissate da protocolli o contratti.

    I progetti che richiedono una lunga preparazione si contraddistinguono per la lentezza dell'esecuzione e dell’esborso dei fondi, ciò nondimeno hanno il vantaggio di favorire una migliore comprensione dei progetti da parte delle collettività locali, che ne comprendono meglio lo spirito.

    Il nono FES comporta attualmente disposizioni adeguate per migliorare l’affidabilità e l’efficacia della gestione dei «programmi a preventivo».

    L'Ufficio di cooperazione EuropeAid ha ultimato la compilazione di un registro dei microprogetti in corso e di quelli conclusi dal gennaio 2003.

    b)

    l’utilità dei microprogetti per la popolazione è largamente attestata e verificabile, nonostante le difficoltà di misurazione dell’impatto dei microprogetti siano sottovalutate; sembrano sussistere condizioni tali da garantire la continuità dei risultati, benché la debolezza delle amministrazioni locali possa incidere su di esse.

    b)

    La Commissione attribuisce grande importanza al consolidamento delle capacità istituzionali a tutti i livelli, nella prospettiva di garantire la continuità dei risultati. Nella misura del possibile, le amministrazioni locali e i comuni sono incitati a sostenere il processo di appropriazione e la continuità dei risultati.

    71.

    Al termine dell’indagine, la Corte invita la Commissione a:

    71.

    Nelle sue risposte, la Commissione concorda con la maggior parte delle constatazioni e delle raccomandazioni espresse e spiega come intenda porre in atto le principali raccomandazioni della Corte.

    L’Ufficio di cooperazione EuropeAid intende:

    a)

    migliorare l’organizzazione dei servizi centrali, in maniera tale da valorizzare maggiormente questa forma di cooperazione;

    a)

    svolgere un più ampio ruolo di sostegno:

    b)

    fornire alle delegazioni orientamenti precisi e coerenti, adeguati ai microprogetti; controllare più attentamente il sistema di gestione, inserendolo in uno specifico quadro normativo, per migliorare il monitoraggio della fase esecutiva dei programmi;

    b)

    raccogliere le pratiche migliori in una guida dettagliata e provvedere a migliorare l’affidabilità e l’efficacia della gestione dei programmi;

    c)

    accertarsi che l’esecuzione dei programmi consenta il monitoraggio del ciclo progettuale e il rispetto delle scadenze stabilite, conformemente alle aspettative prioritarie della popolazione;

    c)

    nella misura del possibile, associare le amministrazioni locali e i comuni ai progetti per favorirne l’efficacia e garantire la continuità dei risultati. Le disposizioni previste dall’accordo di Cotonou permettono agli attori decentrati di svolgere un ruolo maggiore in questo settore;

    d)

    adottare metodi realistici di misurazione dei risultati, esaminare in maniera più approfondita le possibilità di garantire la continuità a medio termine dei microprogetti nei paesi ACP, con particolare riguardo al ruolo affidato all’amministrazione locale; privilegiare le valutazioni che riguardino più di un paese.

    d)

    varare, nel 2004, una valutazione sistematica trasversale dei programmi pluriennali di microprogetti.


    (1)  La prima convenzione (Yaoundé I) risale al 1964. L'accordo più recente (Cotonou) risale al 23 giugno 2000.

    (2)  Articoli 96, 103 e 112 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003, per il 9o Fondo europeo di sviluppo: nel suo parere n. 12/2002 sulla proposta relativa a tale regolamento, la Corte aveva sottolineato la portata degli articoli suddetti che limitano i poteri di controllo del Parlamento europeo.

    (3)  Nel quadro del nono FES, la Commissione è quindi responsabile della gestione di 13,2 miliardi di euro e la BEI di 2,2 miliardi.

    (4)  Le convenzioni ACP-UE che istituiscono i FES contengono un articolo di salvaguardia, in virtù del quale «l'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata né sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione (…) sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla (…) convenzione» (articolo 216 della convenzione di Lomé III, articolo 284, paragrafo 2, della convenzione di Lomé IV, articolo 4 del secondo protocollo finanziario della convenzione di Lomé IV modificata).

    (5)  Data dell'entrata in vigore della convenzione o dell'accordo.

    (6)  L'aiuto programmabile è definito nell'ambito di programmi indicativi nazionali (PIN) e regionali (PIR) concordati con i paesi ACP.

    (7)  L'aiuto programmabile è definito nell'ambito di programmi indicativi nazionali (PIN) e regionali (PIR) concordati con i paesi ACP.

    (8)  A titolo del sesto, del settimo e dell'ottavo FES, queste operazioni continuano ad essere eseguite dalla BEI sotto la responsabilità della Commissione.

    (9)  In precedenza «impegni primari».

    (10)  Per gli importi inferiori a 2 milioni di euro, non è richiesto il parere conforme del comitato.

    (11)  In generale, le funzioni di ordinatore nazionale sono esercitate dai ministri delle Finanze dei paesi ACP.

    (12)  In precedenza «impegni secondari».

    (13)  Articolo 91, paragrafo 1, secondo comma, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale.

    (14)  Comunicazione del 16 maggio 2000 [SEC(2000) 814/5].

    (15)  Questo capitolo riunisce i risultati di un «esame limitato» svolto dalla Corte sulla relazione concernente la gestione finanziaria nell'esercizio 2003.

    (16)  Dotazione iniziale del sesto, settimo, ottavo e nono FES, interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti.

    (17)  Compresi trasferimenti Stabex (settimo FES: 104 milioni di euro, ottavo FES: 87 milioni di euro, totale 191 milioni di euro).

    (18)  Espresso in percentuale delle risorse.

    (19)  Di cui 732,9 milioni di impegni finanziari, 347,4 milioni di impegni giuridici specifici e 97,7 milioni di pagamenti, per l'attuazione anticipata dell'accordo di Cotonou.

    (20)  Sapendo che, ai fini del confronto con gli esercizi precedenti, questi dati comprendono le operazioni gestite dalla BEI nel quadro della sua nuova autonomia di gestione (dotazione: 2 245 milioni di euro, impegni finanziari: 366 milioni di euro, impegni giuridici specifici: 140 milioni di euro, pagamenti: 4 milioni di euro).

    Fonte: Corte dei conti, sulla base dei rendiconti finanziari del FES al 31 dicembre 2003.

    (21)  La Corte, pertanto, non è più in grado di elaborare la tabella 2 con lo stesso livello di dettaglio degli esercizi precedenti, né di aggiungervi i propri commenti.

    (22)  Conformemente alle disposizioni dell' articolo 96, paragrafo 1, e degli articoli 100, 101 e 125, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al nono FES; si tratta, concretamente, di una parte dei bilanci e dei rendiconti finanziari associati compilati dal contabile e, dall'altra, dei conti di gestione comprendenti alcune tabelle elaborate dall'ordinatore principale in collaborazione con il contabile. Questi rendiconti sono presentati per ognuno dei quattro FES, in forma consolidata. La presente dichiarazione non riguarda i rendiconti finanziari e le informazioni forniti dalla BEI (cfr. nota 15).

    (23)  Conformemente all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento finanziario suddetto; ciò implica, in riferimento all'articolo 1 del medesimo regolamento, che la dichiarazione non copre la parte delle risorse del nono FES gestite dalla BEI sotto la sua responsabilità (per gli importi in causa, cfr. nota 5 della tabella 2 del capitolo I).

    (24)  Nella sua dichiarazione, il direttore generale della DG Bilancio ha espresso due riserve sulla contabilità del FES, una sui limiti legati alla concezione obsoleta del sistema contabile per una presentazione più moderna della situtazione patrimoniale, l'altra sulla gestione contabile (cfr. inoltre paragrafo 1.8 del capitolo 1, parte relativa al bilancio generale).

    (25)  SEC(2001) 875 adottato dalla Commissione il 27 giugno 2001.

    (26)  Anziché il 30 aprile 2004, conformemente agli articoli 102 e 135 del regolamento finanziario suddetto (il progetto preliminare era stato trasmesso il 28 maggio 2004).

    (27)  Per quanto riguarda le informazioni sulle risorse del FES gestite dalla BEI, di cui agli articoli 96 e 125, paragrafo 2, del regolamento finanziario del nono FES, la Commissione non ha trasmesso alla Corte l'evoluzione delle dotazioni nell'arco dell'esercizio, né gli importi degli impegni e dei pagamenti per paese. Essa ha ricevuto questi elementi supplementari da parte della BEI solo il 24 agosto 2004.

    (28)  In conformità dell' articolo 103, paragrafo 2, e dell' articolo 135 del regolamento finanziario suddetto (una versione, in linea di massima definitiva, dei conti è stata trasmessa ufficiosamente alla Corte il 14 settembre 2004).

    (29)  Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento finanziario suddetto.

    (30)  Nella sua dichiarazione, il direttore generale della DG Bilancio ha espresso due riserve sulla contabilità del FES, una sui limiti legati alla concezione obsoleta del sistema contabile per una presentazione più moderna della situazione patrimoniale, l'altra sulla gestione contabile (cfr. inoltre paragrafo 1.8 del capitolo 1, parte relativa al bilancio generale).

    (31)  Nota AIDCO/HCS D(2002) 37709.

    (32)  Documento SEC(2004) 318.

    (33)  Queste convenzioni riguardano poco meno dell’1 % degli importi stabiliti.

    (34)  Uganda, Malawi, Ghana, Zimbabwe, Madagascar e Zambia.

    (35)  Kenya, Papuasia-Nuova Guinea, Isole Salomon, Senegal, Mali e Mauritania.

    Fonte: Corte dei conti.

    (36)  Soprattutto, da ultimo, nella relazione annuale sulle attività del sesto, settimo e ottavo FES per l'esercizio finanziario 2002 (paragrafo 10 e relativa risposta).

    (37)  Soprattutto, da ultimo, nella relazione annuale sulle attività del sesto, settimo e ottavo FES per l'esercizio finanziario 2002 (paragrafo 10 e relativa risposta).

    (38)  In particolare in occasione dell’esame delle relazioni annuali della Corte sulle attività del sesto, settimo e ottavo FES per gli esercizi 1999 (paragrafi 46-47), 2001 (paragrafi 46-47) e 2002 (paragrafi 39-43).

    (39)  Paragrafo 41 della sua risposta alla relazione suddetta sull’esercizio finanziario 2002.

    (40)  Paragrafo 23 della relazione sul discarico per l’esercizio 2002.

    (41)  In particolare nella relazione speciale n. 2/95, pubblicata nella GU C 167 del 3.7.1995 e, da ultimo, nelle relazioni annuali sulle attività del sesto, del settimo e dell’ottavo FES per gli esercizi 2001 (paragrafo 19) e 2002 (paragrafi 49-51).

    (42)  Relazione del direttore generale dell’Ufficio di cooperazione EuropeAid per l’esercizio 2003.

    (43)  Articolo 186, paragrafo 2, della convenzione di Lomé IV.

    Grafico del sesto, settimo, ottavo e nono FES consolidati al 31 dicembre 2003

    Image


    (1)  Il totale delle risorse nei conti di gestione (43 408,6 milioni di euro) comporta uno scarto di 24,1 milioni di euro rispetto al totale delle risorse del bilancio consolidato (43 432,7 milioni di euro), poiché i conti di gestione non comprendono gli intressi capitalizzati legati allo Stabex (27 milioni di euro), altre operazioni di importanza minore (0,3 milioni di euro) e il fondo svalutazione valori mobiliari di collocamento (– 3,2 milioni di euro).

    Fonte: Corte dei conti, in base ai conti annuali di gestione 2003 e del saldo contabile del FES.

    ALLEGATI

    ALLEGATO I

    Informazioni finanziarie

    INDICE

    NOTE PRELIMINARI

    Fonti dei dati finanziari

    Unità monetaria

    Abbreviazioni e simboli

    INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

    1.

    Origine del bilancio

    2.

    Base giuridica

    3.

    Principi fondamentali del bilancio enunciati nei trattati e nel regolamento finanziario

    4.

    Contenuto e struttura del bilancio

    5.

    Finanziamento del bilancio (entrate di bilancio)

    6.

    Tipi di stanziamenti di bilancio

    7.   Esecuzione del bilancio

    7.1.

    La responsabilità dell'esecuzione

    7.2.

    L'acquisizione delle entrate

    7.3.

    L'esecuzione delle spese

    7.4.

    Rendiconti consolidati sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

    8.

    Rendiconto

    9.

    Controllo esterno

    10.

    Discarico e «follow-up»

    GRAFICI

    NOTE PRELIMINARI

    FONTI DEI DATI FINANZIARI

    I dati finanziari riportati nel presente allegato sono desunti dai conti annuali delle Comunità europee (1), nonché da vari altri consuntivi finanziari forniti dalla Commissione. La ripartizione geografica è stata stabilita in base ai codici di ciascun paese del sistema d'informazione contabile della Commissione (Sincom 2). Come sottolineato dalla Commissione — indipendentemente dal fatto che si tratti di entrate oppure di spese — tutti i dati ripartiti per Stato membro sono il risultato di operazioni aritmetiche che danno un quadro incompleto dei vantaggi che ciascuno Stato membro trae dall'Unione. Tali dati devono dunque essere interpretati con prudenza.

    UNITÀ MONETARIA

    Tutti i dati finanziari sono espressi in milioni di euro. I totali rappresentano l'arrotondamento del valore esatto e, pertanto, non corrispondono necessariamente alla somma degli arrotondamenti.

    ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

    AT

    Austria

    BE

    Belgio

    C

    Capitolo del bilancio

    CE

    Comunità europea (europee)

    CECA

    Comunità europea del carbone e dell'acciaio

    CEE

    Comunità economica europea

    CEEA o Euratom

    Comunità europea dell'energia atomica

    DE

    Germania

    DK

    Danimarca

    DKK

    Corona danese (krone)

    EFTA

    Associazione europea di libero scambio

    EL

    Grecia

    ES

    Spagna

    EU-15

    Totale per i 15 Stati membri dell'Unione europea

    FI

    Finlandia

    FR

    Francia

    G

    Grafico a cui si fa riferimento in altri grafici (ad esempio: G III)

    GBP

    Lira sterlina

    GU

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    IE

    Irlanda

    IT

    Italia

    IVA

    Imposta sul valore aggiunto

    LU

    Lussemburgo

    NL

    Paesi Bassi

    PT

    Portogallo

    RF

    Regolamento finanziario del 25 giugno 2002

    RNL

    Reddito nazionale lordo

    S

    Sezione del bilancio

    SD

    Stanziamenti dissociati

    SE

    Svezia

    SEK

    Corona svedese (krona)

    SI

    Stanziamenti di impegno

    SND

    Stanziamenti non dissociati

    SP

    Stanziamenti di pagamento

    SPI

    Stanziamenti per impegni

    SPP

    Stanziamenti per pagamenti

    Ss

    Sottosezione del bilancio

    T

    Titolo del bilancio

    UE

    Unione europea

    UK

    Regno Unito

    0,0

    Dati compresi fra zero e 0,05

    Mancanza di dati

    %

    Percentuale

    INFORMAZIONI DI BASE SUL BILANCIO

    1.   ORIGINE DEL BILANCIO

    Il bilancio comprende le spese della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Include inoltre le spese amministrative riguardanti la cooperazione «giustizia e affari interni», la politica estera e di sicurezza comune, nonché qualsiasi altra spesa che il Consiglio ritenga di dover porre a carico del bilancio per consentire l'esecuzione di queste politiche.

    2.   BASE GIURIDICA

    Il bilancio è disciplinato dalle disposizioni finanziarie dei trattati di Roma (2)  (3) (articoli da 268 a 280 del trattato CE e articoli da 171 a 183 del trattato Euratom) nonché dai regolamenti finanziari (4).

    3.   PRINCIPI FONDAMENTALI DEL BILANCIO ENUNCIATI NEI TRATTATI E NEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

    Tutte le entrate e tutte le spese comunitarie devono essere iscritte in un unico bilancio (principio dell'unità e della veridicità). Il bilancio è adottato per la durata di un esercizio finanziario (principio dell'annualità). Esso è in pareggio (principio dell'equilibrio). La compilazione, l'esecuzione ed il rendiconto avvengono in euro (principio dell'unità di conto). Le entrate servono a finanziare indistintamente l'insieme delle spese e, analogamente alle spese, devono essere iscritte in bilancio e successivamente nei rendiconti finanziari per il loro importo integrale, senza contrazione (principio dell'universalità). Gli stanziamenti sono specificati per titoli e capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e voci (principio della specializzazione). Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati in conformità del principio della sana gestione finanziaria, e cioè in conformità dei principi di economia, di efficienza ed efficacia (principio della sana gestione finanziaria). Il bilancio è redatto, eseguito ed è oggetto di un rendimento dei conti nel rispetto del principio di trasparenza (principio della trasparenza). Esistono alcune eccezioni ai succitati principi.

    4.   CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO

    Il bilancio comprende uno «stato riassuntivo delle entrate e delle spese» e delle sezioni divise in «stati delle entrate e delle spese» per ciascuna istituzione. Le otto sezioni sono: sezione I — Parlamento; sezione II — Consiglio; sezione III — Commissione; sezione IV — Corte di giustizia; sezione V — Corte dei conti; sezione VI — Comitato economico e sociale; sezione VII — Comitato delle regioni e sezione VIII — Mediatore europeo e garante europeo della protezione dei dati.

    All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate per linea di bilancio (titoli, capitoli, articoli ed eventualmente voci) in funzione della loro natura e destinazione.

    5.   FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ENTRATE DI BILANCIO)

    Il bilancio è sostanzialmente finanziato dalle risorse proprie delle Comunità: diritti agricoli, contributi zucchero e isoglucosio, dazi doganali, risorse proprie provenienti dall'IVA e risorse proprie basate sull'RNL (5).

    Oltre alle risorse proprie, esistono altre entrate marginali (cfr. grafico I).

    6.   TIPI DI STANZIAMENTI DI BILANCIO

    Per far fronte alle spese previste, il bilancio distingue i seguenti tipi di stanziamenti di bilancio:

    a)

    gli stanziamenti dissociati (SD), utilizzati per finanziare azioni pluriennali in taluni settori del bilancio. Essi comprendono stanziamenti d'impegno (SI) e stanziamenti di pagamento (SP):

    gli stanziamenti d'impegno consentono di contrarre, nel corso dell'esercizio, obblighi giuridici per azioni pluriennali,

    gli stanziamenti di pagamento consentono di finanziare le spese derivanti da impegni contratti durante l'esercizio in corso e durante gli esercizi precedenti;

    b)

    gli stanziamenti non dissociati (SND), destinati a far fronte all'impegno ed al pagamento delle spese relative ad azioni annuali nel corso di ciascun esercizio.

    Pertanto, è importante stabilire, per ciascun esercizio, i due totali seguenti:

    a)

    il totale degli stanziamenti per impegni (SPI) (6) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti d'impegno (SI) (6);

    b)

    il totale degli stanziamenti per pagamenti (SPP) (6) = stanziamenti non dissociati (SND) + stanziamenti di pagamento (SP) (6).

    Le entrate iscritte in bilancio servono a coprire gli stanziamenti per pagamenti. Non è necessario che gli stanziamenti d'impegno siano coperti da entrate.

    Il seguente schema semplificato (con importi fittizi) mostra l'incidenza di questi tipi di stanziamenti su ciascun esercizio.

    Image

    7.   ESECUZIONE DEL BILANCIO

    7.1.   La responsabilità dell'esecuzione

    La Commissione provvede all'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti concessi; essa riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio (7). Il regolamento finanziario specifica le procedure di esecuzione e, in particolare, la responsabilità degli ordinatori, dei contabili, degli amministratori delle anticipazioni e dei revisori interni delle istituzioni. Nei due principali settori specifici (il FEAOG-Garanzia e i Fondi strutturali) la gestione dei fondi comunitari è condivisa con gli Stati membri.

    7.2.   L'acquisizione delle entrate

    Le previsioni di entrata sono iscritte in bilancio con riserva di eventuali modifiche apportate da bilanci rettificativi.

    Per quanto riguarda le entrate, l'esecuzione del bilancio consiste nell'accertamento dei diritti e nella riscossione degli importi dovuti alle Comunità (risorse proprie ed altre entrate). Essa è disciplinata da disposizioni specifiche (8). Per entrate effettive di un esercizio si intende la somma delle riscossioni di diritti accertati dell'esercizio in corso e di diritti di esercizi precedenti ancora da riscuotere.

    7.3.   L'esecuzione delle spese

    Le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio.

    L'esecuzione delle spese iscritte in bilancio, vale a dire l'evoluzione e l'utilizzo degli stanziamenti, può essere sintetizzata come segue:

    a)

    stanziamenti per impegni:

    i)

    evoluzione degli stanziamenti: l'insieme degli stanziamenti per impegni disponibili nel corso di un dato esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SI) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti d'impegno riportati dall'esercizio precedente + riporti non automatici dall'esercizio precedente non ancora impegnati + stanziamenti d'impegno disimpegnati degli esercizi precedenti e ricostituiti;

    ii)

    utilizzo degli stanziamenti: gli stanziamenti per impegni definitivi sono disponibili nel corso dell'esercizio per contrarre impegni (stanziamenti per impegni utilizzati = importo degli impegni contratti);

    iii)

    riporti degli stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

    iv)

    annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

    b)

    stanziamenti per pagamenti:

    i)

    evoluzione degli stanziamenti: l'insieme degli stanziamenti per pagamenti disponibili nel corso dell'esercizio consta dei seguenti elementi: bilancio iniziale (SND e SP) + bilanci rettificativi + entrate con destinazione specifica + storni + stanziamenti riportati dall'esercizio precedente sotto forma di riporti automatici (o di diritto) o di riporti non automatici;

    ii)

    utilizzo degli stanziamenti dell'esercizio: gli stanziamenti per pagamenti dell'esercizio sono disponibili nel corso di quest'ultimo per eseguire pagamenti. Essi non comprendono gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente (stanziamenti per pagamenti utilizzati = importo dei pagamenti effettuati a fronte degli stanziamenti dell'esercizio);

    iii)

    riporti di stanziamenti dell'esercizio all'esercizio successivo: gli stanziamenti dell'esercizio inutilizzati possono essere riportati all'esercizio successivo previa decisione dell'istituzione interessata. Gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica sono oggetto di un riporto di diritto;

    iv)

    annullamento di stanziamenti: il saldo è annullato;

    v)

    totale dei pagamenti eseguiti nel corso dell'esercizio: pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti riportati dall'esercizio precedente;

    vi)

    spese effettive a carico di un esercizio: spese dei rendiconti consolidati sull'esecuzione del bilancio (cfr. paragrafo 7.4) = pagamenti a fronte di stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti per pagamenti dell'esercizio riportati all'esercizio successivo.

    7.4.   Relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio e determinazione del saldo dell'esercizio

    Le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio sono compilate alla chiusura di ciascun esercizio. In base ad esse viene calcolato il saldo dell'esercizio, che è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo tramite un bilancio rettificativo.

    8.   RENDICONTO

    I conti di un dato esercizio sono trasmessi, entro e non oltre il 1° maggio dell'esercizio successivo, al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti; tali conti sono presentati sotto forma di stati finanziari e di una relazione sull'esecuzione del bilancio, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria.

    9.   CONTROLLO ESTERNO

    Dall'esercizio 1977, il controllo esterno sul bilancio viene espletato dalla Corte dei conti delle Comunità europee (9). La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e di tutte le spese del bilancio. La Corte presenta al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano tali conti. La Corte controlla anche la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. I controlli possono essere svolti prima della chiusura dei conti dell'esercizio finanziario in causa; i controlli hanno luogo sui documenti quanto, in caso di necessità, in loco, presso le istituzioni delle Comunità, negli Stati membri e nei paesi terzi. La Corte dei conti redige una relazione annuale su ciascun esercizio e può inoltre presentare, in qualsiasi momento, le sue osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta di qualsiasi istituzione della Comunità.

    10.   DISCARICO E FOLLOW-UP

    Dal 1977 si applicano le seguenti disposizioni (10): entro il 30 aprile del secondo anno successivo all'esercizio in causa, il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo, il Consiglio e il Parlamento esaminano i conti presentati dalla Commissione e la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti. Le istituzioni devono adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico e riferire in merito alle misure prese.

    GRAFICI

    BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2003 ED ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2003

    G I

    Bilancio 2003 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi

    G II

    Bilancio 2003 — Stanziamenti per impegni

    G III

    Stanziamenti per impegni disponibili nel 2003 e loro utilizzo, per rubrica delle prospettive finanziarie

    G IV

    Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2003 e loro utilizzo, per rubrica delle prospettive finanziarie

    G V

    Risorse proprie nel 2003 — Entrate effettive per Stato membro

    G VI

    Pagamenti effettuati nel 2003 in ciascuno Stato membro

    DATI STORICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL BILANCIO (1999-2003)

    G VII

    Evoluzione ed utilizzo degli stanziamenti per pagamenti nel periodo 1999-2003, per rubrica delle prospettive finanziarie

    Grafico I

    Bilancio 2003 — Previsioni di entrata e stanziamenti per pagamenti definitivi

    [per il criterio di entrata, cfr. «Informazioni di base sul bilancio», paragrafo 7.2 ; per il criterio di spesa, cfr. «Informazioni di base sul bilancio», paragrafo 7.3, e per informazioni più dettagliate cfr. grafico IV, colonna (a)]

    Image


    Grafico II

    Bilancio 2003 — Stanziamenti per impegni

    [dopo bilanci rettificativi; per maggiori informazioni, cfr. grafico III, colonna (b)]

    Image

    Nota:

    Il totale degli stanziamenti per impegni non è in pareggio con le entrate di bilancio 2003, in quanto gli stanziamenti d'impegno comprendono anche importi che saranno finanziati con entrate di bilancio di esercizi successivi.


    Grafico III

    Stanziamenti per impegni disponibili nel 2003 e loro utilizzo, per rubrica delle prospettive finanziarie

    (milioni di euro e %)

    Rubriche e settori delle prospettive finanziarie [sono indicati tra parentesi le corrispondenti sezioni (S.), sottosezioni (Ss.), titoli (T.) e capitoli (C.) della nomenclatura di bilancio 2003]

    Prospettive finanziarie

    Stanziamenti definitivi

    Utilizzazione degli stanziamenti

    Importo (16)

    Tasso (%)

    Impegni contratti nel 2003

    Tasso di utilizzazione (%)

    Riporti al 2004 (17)

    Annullamenti

    Tasso (%)

    (a)

    (b)

    (b)/(a)

    (c)

    (c)/(d)

    (d)

    (e) = (b) -(c) -(d)

    (e)/(b)

    1.

    Politica agricola comune

    47 378

    44 864,5

    94,7

    44 462,0

    99,1

    41,4

    361,2

    0,8

     

    Mercati

     

    40 117,2

     

    39 782,4

    99,2

    0,2

    334,7

    0,8

    1.1

    Seminativi (C. B1-10)

     

    16 815,0

     

    16 809,4

    100,0

    5,6

    0,0

    1.2

    Zucchero (C. B1-11)

     

    1 278,0

     

    1 277,4

    100,0

    0,6

    0,0

    1.3

    Grassi e piante proteiche (C. B1-12 e 13)

     

    2 737,0

     

    2 734,9

    99,9

    2,1

    0,1

    1.4

    Prodotti ortofrutticoli (C. B1-15)

     

    1 559,0

     

    1 532,2

    98,3

    26,8

    1,7

    1.5

    Vino (C. B1-16)

     

    1 244,0

     

    1 213,0

    97,5

    31,0

    2,5

    1.6

    Tabacco (C. B1-17)

     

    973,0

     

    960,2

    98,7

    12,8

    1,3

    1.7

    Prodotti lattiero-caseari (C. B1-20)

     

    2 801,0

     

    2 796,2

    99,8

    4,8

    0,2

    1.8

    Carni, uova e pollame (C. B1-21 — 24)

     

    10 425,5

     

    10 344,3

    99,2

    81,2

    0,8

    1.9

    Mercati vari (C. B1-14 e 18)

     

    1 242,0

     

    1 221,2

    98,3

    20,8

    1,7

    1.10

    Altre azioni (C. B1- da 25 a 39)

     

    1 042,7

     

    893,5

    85,7

    0,2

    149,1

    14,3

    1.11

    Sviluppo rurale e misure di accompagnamento (T. B1-4 e 5)

     

    4 747,3

     

    4 679,6

    98,6

    41,2

    26,5

    0,6

    2.

    Azioni strutturali

    33 968

    34 012,5

    100,1

    33 987,0

    99,9

    3,7

    21,9

    0,1

     

    Fondi strutturali

     

    31 130,4

     (16)

    31 109,7

    99,9

    0,3

    20,5

    0,1

    2.1

    Obiettivo 1 (C. B2-10)

     

    21 577,1

     

    21 576,9

    100,0

    0,0

    0,2

    0,0

    2.2

    Obiettivo 2 (C. B2-11)

     

    3 651,8

     

    3 651,8

    100,0

    2.3

    Obiettivo 3 (C. B2-12)

     

    3 718,9

     

    3 718,9

    100,0

    2.4

    Altre azioni strutturali (C. B2-13)

     

    171,9

     

    171,9

    100,0

    2.5

    Iniziative comunitarie (C. B2-14)

     

    1 866,4

     

    1 853,7

    99,3

    12,7

    0,7

    2.6

    Azioni innovatrici e assistenza tecnica (C. B2-16)

     

    144,3

     

    136,4

    94,5

    0,3

    7,6

    5,2

    2.7

    Altre azioni strutturali specifiche (T. B2-2)

     

    12,0

     

    12,0

    100,0

    2.8

    Fondo di coesione (T. B2-3)

     

    2 870,1

     

    2 865,3

    99,8

    3,4

    1,4

    0,0

    3.

    Politiche interne

    6 796

    7 744,1

    114,0

    7 172,7

    92,6

    430,0

    141,4

    1,8

    3.1

    Ricerca e sviluppo tecnologico (Ss. B6)

     

    4 597,5

     (16)

    4 280,7

    93,1

    311,4

    5,3

    0,1

    3.2

    Altre azioni strutturali (T. B2- da 4 a 9)

     

    284,5

     (18)

    261,9

    92,1

    3,3

    19,3

    6,8

    3.3

    Formazione, gioventù e azioni sociali (Ss. B3)

     

    1 177,8

     

    1 076,1

    91,4

    62,5

    39,3

    3,3

    3.4

    Energia, Euratom e ambiente (Ss. B4)

     

    318,3

     

    283,6

    89,1

    17,6

    17,1

    5,4

    3.5

    Consumatori, mercato interno, industria e reti (Ss. B5)

     

    1 366,1

     

    1 270,4

    93,0

    35,2

    60,5

    4,4

    4.

    Azioni esterne

    4 972

    5 219,1

    105,0

    5 066,7

    97,1

    93,5

    58,9

    1,1

    4.1

    Aiuto alimentare (T. B7-2)

     

    1 030,0

     (16)

    1 024,8

    99,5

    0,4

    4,8

    0,5

    4.2

    Cooperazione (T. B7-3 — 5)

     

    3 067,9

     

    2 961,2

    96,5

    84,1

    22,6

    0,7

    4.3

    Altre azioni di cooperazione (T. B7-6)

     

    488,4

     

    473,5

    97,0

    3,6

    11,3

    2,3

    4.4

    Iniziative per la democrazia e i diritti dell'uomo (T. B7-7)

     

    107,8

     

    105,9

    98,2

    1,8

    0,1

    0,1

    4.5

    Aspetti esterni di determinate politiche comunitarie (T. B7-8)

     

    284,9

     

    261,8

    91,9

    3,5

    19,6

    6,9

    4.6

    Riserva per spese amministrative — Rubrica 4 (C. B7-96)

     

    0,1

     

    0,1

    100,0

    4.7

    Strategia di preadesione a favore dei paesi mediterranei (C. B7-04 e 05)

     

    186,3

     

    185,9

    99,8

    0,0

    0,3

    0,2

    4.8

    Politica estera e di sicurezza comune (Ss. B8)

     

    53,7

     

    53,6

    99,8

    0,0

    0,1

    0,1

    5.

    Spese amministrative

    5 211

    5 615,8

    107,8

    5 545,3

    98,7

    39,4

    31,1

    0,6

    5.1

    Parlamento (S. I)

     

    1 154,3

     (16)

    1 137,0

    98,5

    5,2

    12,1

    1,0

    5.2

    Consiglio (S. II)

     

    453,7

     

    443,2

    97,7

    7,5

    3,0

    0,7

    5.3

    Commissione (S. III)

     

    339,7

     

    3 605,1

    99,0

    25,3

    9,4

    0,3

    5.4

    Corte di giustizia (S. IV)

     

    152,5

     

    150,6

    98,8

    0,7

    1,1

    0,7

    5.5

    Corte dei conti (S. V)

     

    77,5

     

    74,8

    96,5

    0,2

    2,4

    3,2

    5.6

    Comitato economico e sociale (S. VI)

     

    84,2

     

    82,3

    97,7

    0,4

    1,6

    1,8

    5.7

    Comitato delle regioni (S. VII)

     

    49,6

     

    48,3

    97,5

    0,1

    1,2

    2,3

    5.8

    Mediatore europeo e controllore per la protezione dei dati (S. VIII)

     

    4,4

     

    4,1

    91,3

    0,4

    8,7

    6.

    Riserve

    434

    327,8

    75,5

    147,9

    45,1

    179,9

    54,9

    6.1

    Riserva per garanzia (C. B0-23 e 24)

     

    225,8

     

    147,9

    65,5

    77,9

    34,5

    6.2

    Riserva per aiuti d'urgenza (C. B7-91)

     

    102,0

     

    102,0

    100,0

    7.

    Aiuto di preadesione

    3 386

    3 449,0

    101,9

    3 393,3

    98,4

    42,8

    12,9

    0,4

    7.1

    SAPARD (C. B7-01)

     

    564,0

     (16)

    560,1

    99,3

    3,9

    0,0

    0,0

    7.2

    ISPA (C. B7-02)

     

    1 129,0

     

    1 129,0

    100,0

    0,0

    0,1

    0,0

    7.3

    PHARE (preadesione) (C. B7-03)

     

    1 755,9

     

    1 704,2

    97,1

    38,9

    12,9

    0,7

    8.

    Riserve e accantonamenti (T. B0-4)

     

     

    Totale generale stanziamenti per impegni

    102 145

    101 232,9

    99,1

    99 774,8

    98,6

    650,8

    807,2

    0,8

    Totale generale stanziamenti per pagamenti

    102 767

    98 338,7

    95,7

    90 557,5

    92,1

    2 246,0

    5 535,2

    5,6


    Grafico IV

    Stanziamenti per pagamenti disponibili nel 2003 e loro utilizzo, per rubrica delle prospettive finanziarie

    (milioni di euro e %)

    Rubriche e settori delle prospettive finanziarie [sono indicati tra parentesi le corrispondenti sezioni (S.), sottosezioni (Ss.), titoli (T.) e capitoli (C.) della nomenclatura di bilancio 2003]

    Stanziamenti definitivi (19)

    Utilizzazione degli stanziamenti

    Pagamenti effettuati nel 2003

    Tasso di tilizzazione (%)

    Riporti al

    2004 Annullamenti

    Tasso (%)

    (a)

    (b)

    (b)/(a)

    (c)

    (d) = (a) -(b) -(c)

    (d)/(a)

    1.

    Politica agricola comune

    45 095,7

    44 379,2

    98,4

    331,4

    385,0

    0,9

     

    Mercati

    40 348,4

    39 699,6

    98,4

    290,2

    358,5

    0,9

    1.1

    Seminativi (C. B1-10)

    16 815,0

    16 809,4

    100,0

    5,6

    0,0

    1.2

    Zucchero (C. B1-11)

    1 278,5

    1 277,4

    99,9

    1,1

    0,1

    1.3

    Grassi e piante proteiche (C. B1-12 e 13)

    2 737,0

    2 734,9

    99,9

    2,1

    0,1

    1.4

    Prodotti ortofrutticoli (C. B1-15)

    1 559,0

    1 532,2

    98,3

    26,8

    1,7

    1.5

    Vino (C. B1-16)

    1 244,0

    1 213,0

    97,5

    31,0

    2,5

    1.6

    Tabacco (C. B1-17)

    981,2

    957,5

    97,6

    9,5

    14,2

    1,4

    1.7

    Prodotti lattiero-caseari (C. B1-20)

    2 801,0

    2 796,2

    99,8

    4,8

    0,2

    1.8

    Carni, uova e pollame (C. B1-21-24)

    10 425,5

    10 344,3

    99,2

    81,2

    0,8

    1.9

    Mercati vari (C. B1-14 e 18)

    1 242,0

    1 221,2

    98,3

    20,8

    1,7

    1.10

    Altre azioni (C. B1-26 — 39)

    1 265,2

    813,5

    64,3

    280,7

    171,0

    13,5

    1.11

    Sviluppo rurale e misure di accompagnamento (T. B1-4 e 5)

    4 747,3

    4 679,6

    98,6

    41,2

    26,5

    0,6

    2.

    Azioni strutturali

    31 837,8

    28 527,6

    89,6

    176,5

    3 133,8

    9,8

     

    Fondi strutturali

    29 553,6

    26 243,5

    88,8

    176,5

    3 133,7

    10,6

    2.1

    Obiettivo 1 (C. B2-10)

    20 035,7

    18 986,0

    94,8

    89,1

    960,7

    4,8

    2.2

    Obiettivo 2 (C. B2-11)

    3 950,0

    3 587,0

    90,8

    363,1

    9,2

    2.3

    Obiettivo 3 (C. B2-12)

    3 427,1

    2 548,3

    74,4

    878,9

    25,6

    2.4

    Altre azioni strutturali (C. B2-13)

    293,4

    175,9

    59,9

    86,8

    30,7

    10,5

    2.5

    Iniziative comunitarie (C. B2-14)

    1 685,6

    801,0

    47,5

    0,5

    884,1

    52,4

    2.6

    Azioni innovatrici e assistenza tecnica (C. B2-16)

    161,7

    145,4

    89,9

    0,0

    16,3

    10,1

    2.7

    Altre azioni strutturali specifiche (T. B2-2)

    89,0

    89,0

    100,0

    2.8

    Fondo di coesione (T. B2-3)

    2 195,2

    2 195,1

    100,0

    0,1

    0,0

    3.

    Politiche interne

    7 256,8

    5 671,8

    78,2

    920,4

    664,6

    9,2

    3.1

    Ricerca e sviluppo tecnologico (Ss. B6)

    4 157,1

    3 279,6

    78,9

    647,8

    229,7

    5,5

    3.2

    Altre azioni strutturali (T. B2- da 4 a 9)

    299,2 (20)

    158,0

    52,8

    68,5

    72,7

    24,3

    3.3

    Formazione, gioventù e azioni sociali (Ss. B3)

    1 161,1

    943,3

    81,2

    147,6

    70,2

    6,0

    3.4

    Energia, Euratom e ambiente (Ss. B4)

    293,5

    211,7

    72,1

    22,3

    59,5

    20,3

    3.5

    Consumatori, mercato interno, industria e reti (Ss. B5)

    1 345,9

    1 079,2

    80,2

    34,3

    232,4

    17,3

    4.

    Azioni esterne

    4 898,9

    4 285,8

    87,5

    112,7

    500,4

    10,2

    4.1

    Aiuto alimentare (T. B7-2)

    1 011,2

    959,5

    94,9

    43,3

    8,4

    0,8

    4.2

    Cooperazione (T. B7-3 — 5)

    2 929,6

    2 544,5

    86,9

    54,9

    330,3

    11,3

    4.3

    Altre azioni di cooperazione (T. B7-6)

    433,5

    359,9

    83,0

    3,5

    70,0

    16,1

    4.4

    Iniziative per la democrazia e i diritti dell'uomo (T. B7-7)

    109,3

    99,4

    90,9

    1,8

    8,1

    7,4

    4.5

    Aspetti esterni di determinate politiche comunitarie (T. B7-8)

    296,4

    234,0

    78,9

    3,8

    58,6

    19,8

    4.6

    Riserva per spese amministrative — Rubrica 4 (C. B7-96)

    5,0

    5,0

    100,0

    4.7

    Strategia di preadesione a favore dei paesi mediterranei (C. B7-04 e 05)

    63,6

    57,6

    90,6

    0,0

    5,9

    9,3

    4.8

    Politica estera e di sicurezza comune (Ss. B8)

    50,4

    31,0

    61,5

    5,4

    14,0

    27,9

    5.

    Spese amministrative

    6 087,1

    5 305,2

    87,2

    650,1

    131,8

    2,2

    5.1

    Parlamento (S. I)

    1 254,6

    985,3

    78,5

    245,1

    24,1

    1,9

    5.2

    Consiglio (S. II)

    511,4

    410,0

    80,2

    75,2

    26,2

    5,1

    5.3

    Commissione (S. III)

    3 920,9

    3 547,1

    90,5

    302,2

    71,5

    1,8

    5.4

    Corte di giustizia (S. IV)

    159,2

    147,9

    92,9

    9,6

    1,7

    1,1

    5.5

    Corte dei conti (S. V)

    94,0

    84,0

    89,4

    5,8

    4,1

    4,4

    5.6

    Comitato economico e sociale (S. VI)

    89,2

    80,7

    90,6

    6,4

    2,0

    2,3

    5.7

    Comitato delle regioni (S. VII)

    53,1

    46,2

    87,0

    5,2

    1,7

    3,2

    5.8

    Mediatore europeo e controllore per la protezione dei dati (S. VIII)

    4,9

    3,9

    80,5

    0,5

    0,4

    9,2

    6.

    Riserve

    363,8

    147,9

    40,7

    215,9

    59,3

    6.1

    Riserva per garanzia (C. B0-23 e 24)

    225,8

    147,9

    65,5

    77,9

    34,5

    6.2

    Riserva per aiuti d'urgenza (C. B7-91)

    138,0

    138,0

    100,0

    7.

    Aiuto di preadesione

    2 798,5

    2 239,8

    80,0

    54,9

    503,8

    18,0

    7.1

    SAPARD (C. B7-01)

    432,9

    263,5

    60,9

    169,4

    39,1

    7.2

    ISPA (C. B7-02)

    717,5

    429,0

    59,8

    1,0

    287,5

    40,1

    7.3

    PHARE (preadesione) (C. B7-03)

    1 648,1

    1 547,4

    93,9

    53,9

    46,8

    2,8

    8.

    Riserve e accantonamenti (T. B0-4)

    Totale generale

    98 338,7

    90 557,5

    92,1

    2 246,0

    5 535,2

    5,6


    Grafico V

    Risorse proprie nel 2003, per Stato membro

    Image


    Grafico VI

    Pagamenti effettuati nel 2003, in ciascuno Stato membro (22)

    Nota: Pagamenti effettuati nel 2003 = pagamenti a fronte di stanziamenti operativi 2003 + pagamenti a fronte di riporti dal 2002.

    Image


    Grafico VII

    Evoluzione ed utilizzo degli stanziamenti per pagamenti nel periodo 1999-2003, per rubrica delle prospettive finanziarie

    Image


    (1)  Per l’esercizio 2003: conti annuali definitivi relativi alle operazioni di bilancio dell'esercizio 2003 [SEC(2004) 1181].

    (2)  Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE).

    (3)  Trattato di Roma (25 marzo 1957): trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

    (4)  Principalmente il regolamento finanziario (RF) del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002).

    (5)  Principali atti giuridici in materia di risorse proprie: decisione 2000/597/CE del Consiglio del 29 settembre 2000 (GU L 253 del 7.10.2000); regolamento (CEE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000); regolamento (CE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 155 del 7.6.1989); sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 — Sistema comune di IVA: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977); direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione dell'RNL (GU L 49 del 21.2.1989); regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio del 15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003).

    (6)  È importante tener presente la differenza fra «stanziamenti per impegni» e «stanziamenti d'impegno», e fra «stanziamenti per pagamenti» e «stanziamenti di pagamento». I due termini «stanziamenti d'impegno» e «stanziamenti di pagamento» vengono usati esclusivamente nel contesto degli stanziamenti dissociati.

    (7)  Cfr. articoli 274 del trattato CE, 179 del trattato Euratom e 50 del RF.

    (8)  Cfr. articoli da 69 a 74 del RF e regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 130 del 31.5.2000).

    (9)  Cfr. articoli 246, 247 e 248 del trattato CE, 160 A, 160 B e 160 C del trattato Euratom e 139-147 del RF.

    (10)  Cfr. articoli 276 del trattato CE e 180 ter del trattato Euratom.

    (11)  Dopo bilanci rettificativi.

    (12)  Entrate relative alla partecipazione di terzi.

    (13)  Dopo bilanci rettificativi e storni tra linee di bilancio.

    (14)  Entrate assegnate,stanziamenti ricostituiti e riportati e reimpieghi.

    (15)  Spese EFTA.

    (16)  Stanziamenti di bilancio modificati dopo aver tenuto conto degli stanziamenti d'impegno riportati dal 2002, degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica, degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti EFTA e del finanziamento del Fondo di solidarietà dell'UE. Di conseguenza, per alcune rubriche delle prospettive finanziarie, gli stanziamenti disponibili superano il massimale previsto.

    (17)  Compresi gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica o assimilate.

    (18)  Compreso il Fondo di solidarietà dell'UE destinato agli Stati membri.

    (19)  Stanziamenti di bilancio modificati dopo aver tenuto conto degli storni tra linee di bilancio, degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica o assimilate e degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

    (20)  Compreso il Fondo di solidarietà dell'UE destinato agli Stati membri

    (21)  Per il Regno Unito, viene applicata una correzione (5 184,9 milioni di euro) all'importo lordo delle risorse proprie (15 156,1 milioni di euro). Il finanziamento di tale aggiustamento viene sostenuto dagli altri Stati membri. Tale correzione è stata imputata alle sole componenti IVA e RNL delle risorse proprie lorde proporzionalmente ai loro importi rispettivi.

    (22)  La ripartizione geografica non corrisponde ad una ripartizione dei pagamenti effettuati a favore degli Stati membri, bensì alla ripartizione delle spese sulla base dei dati che figurano nel sistema contabile informatizzato SINCOM2 della Commissione.

    (23)  Comprende essenzialmente le spese legate a progetti realizzati al di fuori dell'Unione e alla partecipazione di paesi terzi. Sono anche comprese le spese per cui non è stata possibile una ripartizione geografica.

    (24)  Stanziamenti disponibili = Stanziamenti per pagamenti dell'esercizio + stanziamenti riportati dall'esercizio precedente

    (25)  Per il periodo 1993-1999, la rubrica 7 ha coperto le compensazioni versate ai nuovi Stati membri. Per il periodo 2000-2006, copre l'aiuto di preadesione.

    ALLEGATO II

    Relazioni e pareri adottati dalla Corte dei conti nel corso dell’ultimo quinquennio

    In conformità delle disposizioni dei trattati, la Corte dei conti ha l'obbligo di redigere una relazione annuale. A norma dei trattati e di altri regolamenti in vigore, essa deve altresì stendere relazioni annuali specifiche su taluni organismi e attività comunitarie. I trattati conferiscono inoltre alla Corte il potere di presentare osservazioni su questioni particolari e di formulare pareri su richiesta di una delle istituzioni. Il seguente elenco riporta le relazioni e i pareri adottati dalla Corte nel corso dell'ultimo quinquennio.

    Titolo

    Pubblicazione

    Relazioni annuali e dichiarazioni di affidabilità

    22a relazione annuale sull'esercizio finanziario 1998:

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

    GU C 349 del 3.12.1999

    23a relazione annuale sull'esercizio finanziario 1999:

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

    GU C 342 dell'1.12.2000

    24a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2000:

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

    GU C 359 del 15.12.2001,

    GU C 92 del 17.4.2002 e

    GU C 36 del 15.2.2003

    25a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2001:

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

    GU C 295 del 28.11.2002

    26a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2002:

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o e 8o FES

    GU C 286 del 28.11.2003

    27a relazione annuale sull'esercizio finanziario 2003:

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale

    Relazione e dichiarazione di affidabilità sulle attività del 6o, 7o, 8o e 9o FES

    Pubblicata nella presente GU

    Relazioni speciali

    Risorse proprie

     

    - Relazione speciale n. 8/99 sulle cauzioni e garanzie previste dal codice doganale comunitario per proteggere la riscossione delle risorse proprie tradizionali

    GU C 70 del 10.3.2000

    - Relazione speciale n. 17/2000relativa al controllo, da parte della Commissione, dell’affidabilità e della comparabilità dei PNL degli Stati membri

    GU C 336 del 27.11.2000

    - Relazione speciale n. 23/2000 sulla valutazione delle merci d'importazione a fini doganali (valore in dogana)

    GU C 84 del 14.3.2001

    Politica agricola comune

     

    - Relazione speciale n. 1/99 sull'aiuto per l'uso del latte scremato e del latte scremato in polvere per l'alimentazione degli animali

    GU C 147 del 27.5.1999

    - Relazione speciale n. 2/99 sugli effetti della riforma della PAC sul settore dei cereali

    GU C 192 dell'8.7.1999

    - Relazione speciale n. 1/2000 sulla peste suina classica

    GU C 85 del 23.3.2000

    - Relazione speciale n. 8/2000 sulle misure comunitarie per lo smaltimento delle materie grasse butirriche

    GU C 132 del 12.5.2000

    - Relazione speciale n. 11/2000 sul regime di sostegno per l'olio d'oliva

    GU C 215 del 27.7.2000

    - Relazione speciale n. 14/2000 «Per una politica agricola comune più verde»

    GU C 353 dell'8.12.2000

    - Relazione speciale n. 20/2000 sulla gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    GU C 50 del 15.2.2001

    - Relazione speciale n. 22/2000 sulla valutazione della procedura riformata di liquidazione dei conti

    GU C 69 del 2.3.2001

    - Relazione speciale n. 4/2001 sul controllo del FEAOG-Garanzia - l'attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

    GU C 214 del 31.7.2001

    - Relazione speciale n. 6/2001 sulle quote latte

    GU C 305 del 30.10.2001

    - Relazione speciale n. 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione - Destinazione e commercializzazione

    GU C 314 dell'8.11.2001

    - Relazione speciale n. 8/2001 sulle restituzioni alla produzione della fecola di patate e degli amidi di cereali e sugli aiuti alla fecola di patate

    GU C 294 del 19.10.2001

    - Relazione speciale n. 14/2001 sul seguito dato alla relazione speciale della Corte n. 19/98 sulla BSE

    GU C 324 del 20.11.2001

    - Relazione speciale n. 5/2002 sui regimi di premio all'estensificazione e di pagamento per l'estensivizzazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

    GU C 290 del 25.11.2002

    - Relazione speciale n. 6/2002 sull'audit della gestione, da parte della Commissione, del regime di sostegno comunitario a favore dei semi oleosi

    GU C 254 del 22.10.2002

    - Relazione speciale n. 7/2002 sulla sana gestione finanziaria dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane

    GU C 294 del 28.11.2002

    - Relazione speciale n. 1/2003 riguardante il prefinanziamento delle restituzioni all'esportazione

    GU C 98 del 24.4.2003

    - Relazione speciale n. 4/2003 sullo sviluppo rurale: il sostegno alle zone svantaggiate

    GU C 151 del 27.6.2003

    - Relazione speciale n. 9/2003 sul sistema di fissazione dei tassi delle sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli (restituzioni all'esportazione)

    GU C 211 del 5.9.2003

    - Relazione speciale n. 12/2003 sulla sana gestione finanziaria dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei foraggi essiccati

    GU C 298 del 9.12.2003

    - Relazione speciale n. 13/2003 sull'aiuto alla produzione di cotone

    GU C 298 del 9.12.2003

    - Relazione speciale n. 14/2003 sulla valutazione del reddito agricolo da parte della Commissione [articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE]

    GU C 45 del 20.2.2004

    - Relazione speciale n. 2/2004 relativa all'assistenza di preadesione - SAPARD è stato gestito in modo adeguato?

    GU C 295 del 30.11.2004

    - Relazione speciale n. 3/2004 sul recupero dei pagamenti irregolari a titolo della politica agricola comune

    GU C 269 del 4.11.2004

    - Relazione speciale n. 6/2004 sull'attuazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (SIRB) nell'Unione europea

    Pubblicazione in corso

    - Relazione speciale n. 7/2004 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

    Pubblicazione in corso

    - Relazione speciale n. 8/2004 sulla gestione e la supervisione, da parte della Commissione, delle misure di lotta e delle spese relative all'afta epizootica

    Pubblicazione in corso

    Azioni strutturali

     

    - Relazione speciale n. 6/99 sul principio di addizionalità

    GU C 68 del 9.3.2000

    - Relazione speciale n. 7/99 relativa allo sviluppo dei siti industriali

    GU C 68 del 9.3.2000

    - Relazione speciale n. 3/2000 sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (sezione Orientamento) – Misure a favore dell’occupazione giovanile

    GU C 100 del 7.4.2000

    - Relazione speciale n. 7/2000 sul Fondo internazionale per l’Irlanda e sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda nel periodo 1995-1999

    GU C 146 del 25.5.2000

    - Relazione speciale n. 15/2000 sul Fondo di coesione

    GU C 279 del 2.10.2000

    - Relazione speciale n. 1/2001 sull'iniziativa comunitaria URBAN

    GU C 124 del 25.4.2001

    - Relazione speciale n. 10/2001 sul controllo finanziario dei Fondi strutturali, regolamenti (CE) n. 2064/97 e (CE) n. 1681/94 della Commissione

    GU C 314 dell'8.11.2001

    - Relazione speciale n. 12/2001 su alcuni interventi strutturali a favore dell'occupazione: impatto degli aiuti del FESR sull'occupazione e misure dell'FSE contro la disoccupazione di lunga durata

    GU C 334 del 28.11.2001

    - Relazione speciale n. 3/2002 sull'iniziativa comunitaria Occupazione - Integra

    GU C 263 del 29.10.2002

    - Relazione speciale n. 4/2002 sulle azioni locali per l'occupazione

    GU C 263 del 29.10.2002

    - Relazione speciale no 7/2003 relativa all'attuazione della programmazione degli interventi del periodo2000-2006 nel quadro dei Fondi strutturali

    GU C 174 del 23.7.2003

    - Relazione speciale n. 4/2004 sulla programmazione dell'Iniziativa comunitaria di cooperazione transeuropea Interreg III

    Pubblicazione in corso

    Politiche interne

     

    - Relazione speciale n. 9/99 sulle azioni di ricerca nel settore dell'agricoltura e della pesca — Programma FAIR («Pesca, agricoltura e ricerca agroindustriale»)

    GU C 92 del 30.3.2000

    - Relazione speciale n. 9/2000 sulle Reti transeuropee (TEN) – Telecomunicazioni

    GU C 166 del 15.6.2000

    - Relazione speciale n. 10/2000 sugli appalti pubblici aggiudicati dal Centro comune di ricerca

    GU C 172 del 21.6.2000

    - Relazione speciale n. 9/2001 sul programma «Formazione e mobilità dei ricercatori»

    GU C 349 del 10.12.2001

    - Relazione speciale n. 2/2002 relativa ai programmi d’azione comunitaria Socrate e Gioventù per l’Europa

    GU C 136 del 7.6.2002

    - Relazione speciale n. 11/2003 sullo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    GU C 292 del 2.12.2003

    - Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell'ambito del quinto programma quadro (5o PQ) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002)

    GU C 99 del 23.4.2004

    Azioni esterne

     

    - Relazione speciale n. 4/99 sull'aiuto finanziario ai paesi e territori d'oltremare nel quadro del sesto e settimo FES

    GU C 276 del 29.9.1999

    - Relazione speciale n. 5/99 sul programma PHARE di cooperazione transfrontaliera (1994–1998)

    GU C 48 del 21.2.2000

    - Relazione speciale n. 2/2000 sugli aiuti dell'Unione europea alla Bosnia-Erzegovina nel quadro del ripristino della pace e dello Stato di diritto

    GU C 85 del 23.3.2000

    - Relazione speciale n. 4/2000 sulle azioni di risanamento a favore dei paesi ACP come strumento per preparare il normale aiuto allo sviluppo

    GU C 113 del 19.4.2000

    - Relazione speciale n. 12/2000 sulla gestione, da parte della Commissione, del sostegno dell'Unione europea allo sviluppo dei diritti dell'uomo e della democrazia in paesi terzi

    GU C 230 del 10.8.2000

    - Relazione speciale n. 16/2000 relativa alle procedure di gara per gli appalti di servizi dei programmi PHARE e TACIS

    GU C 350 del 6.12.2000

    - Relazione speciale n. 18/2000 relativa al programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa

    GU C 25 del 25.1.2001

    - Relazione speciale n. 19/2000 sulla gestione, da parte della Commissione, del programma di assistenza alla società palestinese

    GU C 32 del 31.1.2001

    - Relazione speciale n. 21/2000 sulla gestione dei programmi di aiuti esterni della Commissione (in particolare per quanto riguarda la programmazione per paese, l'elaborazione dei progetti e il ruolo delle delegazioni)

    GU C 57 del 22.2.2001

    - Relazione speciale n. 2/2001 sulla gestione dell'aiuto umanitario di emergenza a favore delle vittime della crisi del Kosovo (ECHO)

    GU C 168 del 12.6.2001 e GU C 159 del 3.7.2002

    - Relazione speciale n. 3/2001 sulla gestione degli accordi internazionali di pesca da parte della Commissione

    GU C 210 del 27.7.2001

    - Relazione speciale n. 5/2001 relativa ai fondi di contropartita del sostegno all'adeguamento strutturale destinato ad aiuti di bilancio (settimo e ottavo FES)

    GU C 257 del 14.9.2001

    - Relazione speciale n. 11/2001 sul programma TACIS di cooperazione transfrontaliera

    GU C 329 del 23.11.2001

    - Relazione speciale n. 13/2001 sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC)

    GU C 338 del 30.11.2001

    - Relazione speciale n. 1/2002 concernente l’assistenza macrofinanziaria (AMF) ai paesi terzi e lo strumento per l’adeguamento strutturale (SAF) nei paesi del Mediterraneo

    GU C 121 del 23.5.2002

    - Relazione speciale n. 2/2003 sull'attuazione della politica di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea

    GU C 93 del 17.4.2003

    - Relazione speciale n. 5/2003 concernente il finanziamento attraverso PHARE e ISPA di progetti ambientali nei paesi candidati all'adesione

    GU C 167 del 17.7.2003

    - Relazione speciale n. 6/2003 sul gemellaggio come principale strumento di supporto al potenziamento delle istituzioni nei paesi candidati

    GU C 167 del 17.7.2003

    - Relazione speciale n. 8/2003 sull’esecuzione dei lavori di infrastruttura finanziati dal FES

    GU C 181 del 31.7.2003

    - Relazione speciale n. 10/2003 sull'efficacia della gestione, da parte della Commissione, dell'aiuto allo sviluppo fornito all'India, in termini di orientamento degli interventi a favore delle categorie più povere e di ottenimento di benefici duraturi

    GU C 211 del 5.9.2003

    - Relazione speciale n. 15/2003 sull'audit dei programmi di microprogetti finanziati dal FES

    GU C 63 dell'11.3.2004

    - Relazione speciale n. 5/2004 sull'assistenza Phare per preparare i paesi candidati alla gestione dei Fondi strutturali

    Pubblicazione in corso

    Spese amministrative

     

    - Relazione speciale n. 5/2000 relativa alle spese immobiliari della Corte di giustizia (Edifici annessi «Erasmus», «Thomas More» e «Annesso C»)

    GU C 109 del 14.4.2000

    - Relazione speciale n. 13/2000 relativa alle spese dei gruppi politici del Parlamento europeo

    GU C 181 del 28.6.2000

    - Relazione speciale n. 3/2003 sul regime della pensione d'invalidità delle istituzioni europee

    GU C 109 del 7.5.2003

    Strumenti finanziari e attività bancarie

     

    - Relazione speciale n. 3/99 sulla gestione e il controllo dei bonifici di interessi da parte dei servizi della Commissione

    GU C 217 del 29.7.1999

    - Relazione speciale n. 6/2000 relativa alla concessione, da parte della Comunità, di bonifici di interessi sui prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo

    GU C 152 del 31.5.2000

    Relazioni annuali specifiche

    Rendiconto finanziario della CECA

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 1998

    GU C 240 del 25.8.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 1999

    GU C 281 del 4.10.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2000

    GU C 185 del 30.6.2001 e GU C 363 del 19.12.2001

    - Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 2001

    GU C 158 del 3.7.2002

    - Relazione sul rendiconto finanziario della CECA al 23 luglio 2002

    GU C 127 del 29.5.2003

    Relazione annuale sulla CECA

     

    - Relazione annuale sulla CECA per l'esercizio 1998

    GU C 338 del 25.11.1999

    - Relazione annuale sulla CECA per l'esercizio 1999

    GU C 347 del 4.12.2000

    - Relazione sulla CECA relativa all'esercizio 2000

    GU C 366 del 20.12.2001

    - Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l'esercizio 2001

    GU C 302 del 5.12.2002

    - Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relativa alla CECA per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002

    GU C 224 del 19.9.2003

    Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

     

    - Relazione sui conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 1998

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativo all’esercizio 1999

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2001

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2002

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2003

    Non pubblicata nella GU

    Joint European Torus (JET)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 1998

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 1999

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 2000

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto (finale) dell'Impresa comune Joint European Torus (JET) per l'esercizio 2001

    Non pubblicata nella GU

    Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino)

     

    - Relazione sui conti e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop, Salonicco)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop - Salonicco) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop - Salonicco) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Scuole europee

     

    - Relazione sui conti delle Scuole europee per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto finanziario delle Scuole europee per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sul rendiconto finanziario delle Scuole europee per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all'esercizio 2001

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui rendiconti finanziari delle Scuole europee relativi all'esercizio 2002

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui conti annuali delle Scuole europee relativi all'esercizio 2003

    Non pubblicata nella GU

    Istituto monetario europeo e Banca centrale europea

     

    - Relazione sull'efficienza della gestione dell'Istituto monetario europeo e della Banca centrale europea per l'esercizio 1998

    GU C 133 del 12.5.2000

    - Relazione sul controllo dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 1999

    GU C 47 del 13.2.2001

    - Relazione sul controllo dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2000

    GU C 341 del 4.12.2001

    - Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2001

    GU C 259 del 25.10.2002

    - Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2002

    GU C 45 del 20.2.2004

    - Relazione sull'audit dell'efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea per l'esercizio finanziario 2003

    GU C 286 del 23.11.2004

    Gestione dei contratti «Schengen»

     

    - Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del Segretario generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti stipulati da quest'ultimo, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, per quanto concerne l'installazione ed il funzionamento del «Help Desk Server» dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contratti Schengen»), per il periodo dal 3 maggio al 31 dicembre 1999

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del Segretario generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento del «Help Desk Server» dell’unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contratti Schengen»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del Segretario generale/Alto rappresentante del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento del «Help Desk Server» dell’unità di gestione e della rete SIRENE fase II («contratti Schengen»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi ai «contratti Schengen» per l'esercizio 2002

    Non pubblicata nella GU

    Gestione dei contratti «Sisnet»

     

    - Relazione annuale specifica sul rendiconto finanziario relativo alla gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione sui rendiconti finanziari relativi alla gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all’installazione ed al funzionamento dell’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen («Sisnet»), per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2002

    Non pubblicata nella GU

    - Relazione annuale specifica sui rendiconti finanziari relativi a «Sisnet» per l'esercizio 2003

    Non pubblicata nella GU

    Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV, Angers)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV - Angers) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV - Angers) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI - Alicante) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI - Alicante) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno relativi all’esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESS - Bilbao)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESS - Bilbao) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESS - Bilbao) relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Agenzia europea dell'ambiente (AEA - Copenaghen)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA - Copenaghen) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA - Copenaghen) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT - Lisbona)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT – Lisbona) relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT – Lisbona) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all’esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA - Londra)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA Londra) per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA Londra) per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CTOU - Lussemburgo)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CTOU - Lussemburgo) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CTOU - Lussemburgo) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Fondazione europea per la formazione professionale (FEF-Torino)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (FEF – Torino) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale (FEF – Torino) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna)

     

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna) (periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 1998)

    GU C 372 del 22.12.1999

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (Vienna) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

    GU C 373 del 27.12.2000

    - Relazione sul rendiconto finanziario dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

    GU C 372 del 28.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Agenzia europea per la ricostruzione (Salonicco)

     

    - Relazione sui conti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione e l'attuazione dell'aiuto al Kosovo per l'esercizio 2000

    GU C 355 del 13.12.2001

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2001

    GU C 326 del 27.12.2002

    - Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    Agenzia europea per la sicurezza marittima

     

    - Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Agenzia europea per la sicurezza aerea

     

    - Relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Autorità europea per la sicurezza alimentare

     

    - Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Eurojust

     

    - Relazione sui rendiconti finanziari di Eurojust relativi all'esercizio 2002

    GU C 319 del 30.12.2003

    - Relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2003

    Pubblicazione in corso

    Convenzione

     

    - Relazione sui conti compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea (21 febbraio - 31 dicembre 2002)

    GU C 122 del 22.5.2003

    - Relazione sui rendiconti finanziari compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

    GU C 157 del 14.6.2004

    Impresa comune Galileo

     

    - Relazione sui conti dell'impresa comune Galileo per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2003

    Non pubblicata nella GU

    Pareri

    - Parere n. 1/99 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT - Lisbona)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 2/99 sulla proposta modificata di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio concernente le indagini condotte dall’Ufficio per la lotta antifrode

    GU C 154 dell'1.6.1999

    - Parere n. 3/99 su una proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (Proposta presentata dalla Commissione nel documento COM(1998) 676 def. del 20 novembre 1998)

    GU C 154 dell'1.6.1999

    - Parere n. 4/99 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESS - Bilbao)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 5/99 riguardante il regime e il fondo di vitalizio integrativo volontario dei deputati al Parlamento europeo

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 6/99 sul progetto di modifica del regolamento OBNOVA in vista della creazione di un'agenzia per la ricostruzione del Kosovo

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 7/99 su una proposta di modifica del regolamento finanziario del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CTOU - Lussemburgo)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 8/99 su una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea

    GU C 310 del 28.10.1999

    - Parere n. 9/99 su una proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio

    GU C 334 del 23.11.1999

    - Parere n. 1/2000 su una proposta di regolamento del Consiglio, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex-ante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento finanziario)

    GU C 327 del 17.11.2000

    - Parere n. 2/2000 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV - Angers)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 1/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune

    GU C 55 del 21.2.2001

    - Parere n. 2/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

    GU C 162 del 5.6.2001

    - Parere n. 3/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

    GU C 162 del 5.6.2001

    - Parere n. 4/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (oggetto: imposizione a carico dei beneficiari dell'indennità di cessazione definitiva dal servizio)

    GU C 162 del 5.6.2001

    - Parere n. 5/2001 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI - Alicante)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 6/2001 su un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 7/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 8/2001 su una proposta di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari

    GU C 345 del 6.12.2001

    - Parere n. 9/2001 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità [rif. 2001/0115 COD - COM (2001) 272 def.]

    GU C 14 del 17.1.2002

    - Parere n. 1/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI - Alicante)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 2/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

    GU C 92 del 17.4.2002

    - Parere n. 3/2002 su una proposta di regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Eurojust

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 4/2002 su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

    GU C 225 del 20.9.2002

    - Parere n. 5/2002 su una proposta modificata di un regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee

    GU C 236 dell'1.10.2002

    - Parere n. 6/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

    GU C 236 dell'1.10.2002

    - Parere n. 7/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari riguardanti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e agenti temporanei dei gruppi politici del Parlamento europeo

    GU C 236 dell'1.10.2002

    - Parere n. 8/2002 su una proposta di modifica del regolamento finanziario relativo al bilancio dell'Agenzia europea per la ricostruzione

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 9/2002 sul finanziamento della politica agricola comune

    GU C 285 del 21.11.2002

    - Parere n. 10/2002 su una proposta della Commissione intesa a modificare gli atti costitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario

    GU C 285 del 21.11.2002

    - Parere n. 11/2002 su una proposta di regolamento della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consiglio sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

    GU C 12 del 17.1.2003

    - Parere n. 12/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo in virtù dell'accordo di partenariato ACP - CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000

    GU C 12 del 17.1.2003

    - Parere no 13/2002 su un progetto di regolamento (CE) della Commissione recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

    GU C 12 del 17.1.2003

    - Parere no 14/2002 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    GU C 21 del 28.1.2003

    - Parere n. 1/2003 su una proposta di regolamento del comitato del bilancio dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 2/2003 su una proposta di regolamento del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali che definisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio («regolamento finanziario»)

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 3/2003 sul progetto di regolamento finanziario dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 4/2003 su un progetto di regolamento finanziario applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 5/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Slovenia

    GU C 224 del 19.9.2003

    - Parere n. 6/2003 su un progetto di regolamento finanziario dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

    Non pubblicato nella GU

    - Parere n. 7/2003 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

    GU C 318 del 30.12.2003

    - Parere n. 8/2003 su una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità

    GU C 318 del 30.12.2003

    - Parere n. 9/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su un progetto di regolamento della Commissione recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari

    GU C 19 del 23.1.2004

    - Parere n. 10/2003 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

    GU C 19 del 23.1.2004

    - Parere n. 1/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

    GU C 75 del 24.3.2004

    - Parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)

    GU C 107 del 30.4.2004


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