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Document 52004PC0864

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

/* COM/2004/0864 def. - CNS 2004/0290 */

52004PC0864

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea /* COM/2004/0864 def. - CNS 2004/0290 */


Bruxelles, 07.1.2005

COM(2004)864 definitivo

2004/0290 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 1º maggio 2004 dieci nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell’Unione europea. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (in appresso “l’atto di adesione”), l’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002, è approvata tramite la conclusione di un protocollo recante modifica all’accordo in oggetto. Secondo la procedura semplificata prevista dall’articolo 6, paragrafo 2 il presente protocollo deve essere concluso tra il Consiglio dell’Unione europea, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e la Cina.

Di conseguenza, la Commissione ha negoziato il presente protocollo per conto della Comunità europea e dei suoi Stati membri sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 21 giugno 2004, previa consultazione con un comitato di rappresentanti degli Stati membri. Il progetto di protocollo è stato siglato dalla Commissione e dai rappresentanti cinesi a Bruxelles il 24 settembre 2004.

Il protocollo stabilisce le necessarie modifiche tecniche e linguistiche dell’accordo a seguito dell’adesione delle dieci nuove parti contraenti.

2004/0290 (CNS)

Proposta di

DECISION E DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, primo paragrafo, e l’articolo 80, in relazione con l’articolo 300, secondo e terzo paragrafo,

visto il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo;

considerando quanto segue:

(1) L’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

(2) Il trattato relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (in appresso denominato “il trattato di adesione”)[1] è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1º maggio 2004.

(3) Per tenere conto dell’adesione dei dieci nuovi Stati membri è necessario un protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo.

(4) Il 21 giugno 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare il protocollo in oggetto con la Cina.

(5) Il protocollo è stato negoziato con la Cina e siglato da entrambe le parti il 24 settembre 2004.

(6) Il protocollo deve pertanto essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è adottato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

La notifica di cui all’articolo 3 dell’accordo è trasmessa dalla Commissione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO PROGETTO

DI PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA

ALL’ACCORDO

IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

DALL’ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso gli “Stati membri”, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso “la Comunità”,

rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

in appresso la “Cina”,

dall’altra,

VISTA l’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1° maggio 2004,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (in appresso “l’accordo”).

Articolo 2

I testi dell’accordo in lingua ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovena e slovacca, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell’articolo14 dell’accordo medesimo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti successivamente all’entrata in vigore dell’accordo, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto a Bruxelles, in data … 2004, in duplice esemplare, in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Presidente

[1] GU L 236 del 23.9.2003.

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