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Document 52004PC0856

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    /* COM/2004/0856 def. */

    52004PC0856

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari /* COM/2004/0856 def. */


    Bruxelles, 06.01.2005

    COM(2004) 856 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Con lettera registrata il 17 maggio 2004 presso il Segretariato generale della Commissione, la Danimarca ha chiesto, in base all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] (in appresso “la sesta direttiva”), l'autorizzazione a introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva, per prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale.

    Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della sesta direttiva, con lettera del 15.10.2004 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal governo danese, mentre con lettera del 19.10.2004 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esame della richiesta.

    L'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva, prevede che gli Stati membri esentino le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella tariffa doganale comune. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) è stato attuato dalla direttiva 83/181/CEE[2] e in particolare dall’articolo 22, che stabilisce che importazioni di beni il cui valore globale non supera 10 euro possano essere ammesse in esenzione. Gli Stati membri possono concedere un’esenzione per le importazioni di beni di valore totale superiore a 10 euro, ma non superiore a 22 euro. Tuttavia, essi possono escludere da tale esenzione i beni importati a seguito di acquisti per corrispondenza.

    In Danimarca sono attualmente esentate dall’IVA le piccole spedizioni di carattere commerciale provenienti da paesi non aderenti all’UE. Il massimale danese per l’esenzione IVA è 80 DKK (10 EUR). Le autorità danesi hanno però scoperto che società editoriali inoltrano la distribuzione di alcuni periodici e riviste attraverso territori non coperti dalla sesta direttiva IVA. In base all’inchiesta condotta dalle autorità danesi, nei primi nove mesi del 2003 solo dalle isole Åland sono stati importati 3,5 milioni di esemplari di settimanali e riviste, determinando per lo Stato una perdita di reddito stimata ammontare più o meno a 47 milioni di DKK (circa 6,2 milioni di EUR). Se non si modificano le norme IVA in modo da prevenire questo tipo di elusione fiscale, vi è il rischio che le perdite di reddito aumentino ancora. Le perdite subite dalla Danimarca in termini di gettito dell’IVA hanno a loro volta un’incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità.

    Da quando è stata adottata la direttiva 83/181/CEE gli Stati membri non hanno più la facoltà di non concedere l’esenzione per tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), primo comma, della sesta direttiva e ad ogni modo il governo danese non può verificare se le importazioni in questione incidano sensibilmente sulle condizioni di concorrenza. La richiesta di deroga si riferisce solo alle spedizioni e alle situazioni soggette a questo sistema di evasione e non intende escludere tutte le spedizioni relative ad acquisti per corrispondenza dall’esenzione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 83/181/CEE.

    Sembra pertanto che la prevista deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) sia effettivamente la soluzione più adeguata in queste circostanze e per poter affrontare la particolare forma di elusione fiscale in questione. La deroga permette di evitare perdite di gettito dell’IVA.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[3],

    considerando quanto segue:

    (1) Con lettera registrata il 17 maggio 2004 presso il Segretariato generale della Commissione, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione a introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva, per prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale. Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 15.10.2004.

    (2) La misura di deroga è intesa ad escludere alcuni periodici e riviste importati in Danimarca dal beneficio dell’esenzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della sesta direttiva, assoggettandoli all'IVA. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) è stato attuato dalla direttiva 83/181/CEE[4] e in particolare dall’articolo 22, che stabilisce che importazioni di beni il cui valore globale non supera 10 euro possono essere ammesse in esenzione. Gli Stati membri possono concedere un’esenzione per le importazioni di beni di valore totale superiore a 10 euro, ma non superiore a 22 euro. In Danimarca sono attualmente esentate dall’IVA tutte le piccole spedizioni di carattere commerciale provenienti da paesi non aderenti all’UE. Il massimale danese per l’esenzione IVA è 80 DKK (10 EUR).

    (3) Le autorità danesi hanno scoperto che alcune società editoriali inoltrano la distribuzione delle loro pubblicazioni agli abbonati in Danimarca attraverso territori ai quali non si applica la sesta direttiva IVA, con conseguenti perdite di reddito per la Danimarca e un’incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità. Se la Danimarca non è autorizzata a prevenire questo tipo di elusione fiscale, vi è il rischio che le perdite di reddito aumentino.

    (4) Da quando è stata adottata la direttiva 83/181/CEE gli Stati membri non hanno più la facoltà di non concedere l’esenzione per tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), primo comma, della sesta direttiva. Ad ogni modo il governo danese non può verificare se le importazioni in questione incidano sensibilmente sulle condizioni di concorrenza. Inoltre, la richiesta di deroga si riferisce solo alle spedizioni e alle situazioni soggette a questo sistema di evasione e non intende escludere tutte le spedizioni relative ad acquisti per corrispondenza dall’esenzione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 83/181/CEE. Sembra pertanto che la prevista deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), sia effettivamente la soluzione più adeguata in queste circostanze.

    (5) La deroga permette di evitare perdite di gettito dell’IVA e di conseguenza non avrà un effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Danimarca è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE, ad applicare l’IVA alle importazioni sul territorio danese di riviste, periodici e pubblicazioni analoghe stampati nell’UE e spediti a privati cittadini in Danimarca.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.

    Articolo 3

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

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