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Document 52004PC0842

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

/* COM/2004/0842 def. - CNS 2004/0286 */

52004PC0842

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio /* COM/2004/0842 def. - CNS 2004/0286 */


Bruxelles, 23.12.2004

COM(2004) 842 definitivo

2004/0286 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A seguito degli avvenimenti verificatisi ultimamente in Costa d’Avorio, in particolare la ripresa delle ostilità e le ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, il 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti di questo paese.

Le misure restrittive decise dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 1572 (2004) comprendono, tra l’altro, il congelamento, a decorrere dal 15 dicembre 2004, dei fondi e delle risorse economiche delle persone che secondo le Nazioni Unite costituiscono una minaccia per il processo di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone designate rientra nel campo di applicazione del trattato. La Commissione propone di attuare l'embargo mediante un regolamento del Consiglio.

Le misure proposte sono simili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, e dal regolamento (CE) n. 1763/2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY).

2004/0286 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/xxx/PESC del Consiglio, del xx dicembre 2004, relativa alle misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio[1],

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio in considerazione della ripresa delle ostilità e delle ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003.

(2) La posizione comune 2004/XXX/PESC prevede l’applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che secondo le Nazioni Unite costituiscono una minaccia per il processo di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che bloccano l’attuazione degli accordi Linas-Marcoussis e Accra III, di qualsiasi altra persona risultata responsabile, secondo informazioni attendibili, di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, di qualsiasi altra persona che istighi pubblicamente all’odio e alla violenza e di qualsiasi altra persona designata dal comitato come responsabile di una violazione dell’embargo sulle armi imposto dalla suddetta risoluzione 1572 (2004).

(3) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. per “comitato delle sanzioni” s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004);

2. per “fondi” si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

(a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

(b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

(c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

(d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

(e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

(f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

(g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

(h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

3. per “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

4. per “risorse economiche” si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5. per “congelamento di risorse economiche” si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all’articolo 2, purché abbiano notificato al comitato per le sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e detto comitato non abbia comunicato loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

(a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

(b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

(c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.

2. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e che quest’ultimo l’abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

(a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 15 novembre 2004 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

(b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

(c) il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I;

(d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;

(e) le autorità competenti abbiano notificato il privilegio o la sentenza al comitato per le sanzioni.

Articolo 5

L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona o entità elencata, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 7

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

(a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

(b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 9

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 10

La Commissione è autorizzata a:

(a) modificare l’allegato I sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

(b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

(a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

(b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

(c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

(d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

(e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità di cui all'articolo 2

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale per le Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

[1] GU L

[2] GU C del , pag. .

[3] GU C del , pag. .

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