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Document 52004PC0746

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinanti stock di acque profonde e che modifica il regolamento (CE) n. 2347/2002

    /* COM/2004/0746 def. */

    52004PC0746

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinanti stock di acque profonde e che modifica il regolamento (CE) n. 2347/2002 /* COM/2004/0746 def. */


    Bruxelles, 29.11.2004

    COM(2004) 746 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinanti stock di acque profonde e che modifica il regolamento (CE) n. 2347/2002

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Per stock di acque profonde o pelagici si intendono gli stock di pesci catturati in acque situate al di là dei principali fondali della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o nelle montagne sottomarine. Queste specie hanno una crescita lenta e sono molto vulnerabili se sottoposte ad uno sfruttamento eccessivo.

    Con il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde[1] e il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[2] erano state adottate misure provvisorie di gestione. Attualmente è necessario stabilire le opportunità di pesca per il 2005 e il 2006 sulla scorta dei pareri scientifici e adattare di conseguenza le disposizioni specifiche di accesso adeguando la potenza e la capacità della flotta da pesca alturiera alle opportunità di pesca disponibili.

    In base a nuovi pareri scientifici del CIEM la cattura di specie pelagiche altamente sfruttate avviene secondo modalità non sostenibili, per cui il CIEM raccomanda riduzioni immediate della pesca di altura autorizzata, a meno che i pescherecci e non comprovino che questo tipo di pesca è realizzata in condizioni sostenibili. Attualmente non vi sono pescherecci che soddisfano tale criterio.

    Secondo il CIEM le misure di conservazione più idonee per tali specie sono la limitazione e la riduzione dello sforzo di pesca. La restrizione delle catture attraverso un regime di contingenti di pesca potrebbe essere un ulteriore ed utile passo nell'ambito dell'applicazione di misure di conservazione.

    Vista la necessità impellente di conservazione di queste specie, è opportuno applicare le misure suddette a titolo unilaterale e continuare ad adoperarsi per il raggiungimento di un accordo con gli altri paesi interessati in merito a misure armonizzate nell'ambito della competente organizzazione di pesca regionale (NEAFC, Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale). La fissazione e la ripartizione delle opportunità di pesca rientra nella competenza esclusiva della Comunità. Gli obblighi della Comunità quanto allo a sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili trovano i loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002[3]. Le opportunità di pesca dovrebbero essere conformi agli accordi internazionali su una gestione prudente e un’utilizzazione sostenibile delle risorse ittiche, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

    Scopo della presente proposta è stabilire le opportunità di pesca tenendo conto dei pareri scientifici.

    Attualmente si dispone di dati insufficienti a dimostrare la sostenibilità della pesca per tutti gli stock oggetto del presente proposta. Nuovi programmi realizzati allo scopo di migliorare la sorveglianza biologica degli stock non hanno ancora fornito le informazioni attese e, coerentemente con l'approccio precauzionale, nella maggior parte dei casi appare opportuno ridurre le possibilità di pesca fino a quando non se ne dimostri la sostenibilità. L'approccio seguito nell'elaborazione della presente proposta può essere così riassunto:

    - laddove i pareri scientifici indichino la necessità di ridurre lo sforzo di pesca o le catture di una determinata cifra, nel calcolo delle nuove possibilità di pesca di pesca viene utilizzata tale cifra. Tuttavia, per alleviare le ripercussioni negative a livello socio-economico, le riduzioni dei contingenti comunitari sono state limitate al 50% delle catture del 2003;

    - laddove i pareri scientifici indichino la necessità di una riduzione dello sforzo di pesca o delle catture senza precisare cifre, si propone una riduzione delle opportunità di cattura del 30%;

    - per il calcolo dei contingenti comunitari per il 2005 e il 2006, sono state utilizzate le dichiarazioni di cattura relative al 2003 come base di riferimento per le riduzioni nei casi in cui era stato fissato un contingente nel 2002. In questi casi sono stati mantenuti i contingenti degli Stati membri rispettando le stesse proporzioni relative del 2002. In assenza di contingenti, ci si è basati su una media delle catture del 2001, del 2002 e del 2003 rendicontate alle organizzazioni internazionali, se disponibili. Negli altri casi si è fatto riferimento ai dati pertinenti più recenti;

    - se i contingenti esistenti sono molto piccoli (sulle 50 tonnellate comprese le catture accessorie) non si propongono riduzioni in modo da evitare di creare un obbligo di rigetto in mare;

    - tenendo conto del parere scientifico secondo cui lo sfruttamento del pesce specchio atlantico nella divisione CIEM VII è "eccessivamente elevata" si propone una riduzione del relativo contingente e la creazione di una zona di divieto per tale specie nella divisione VI, dove lo stock è gravemente depauperato. La creazione di zone di divieto nelle acque internazionali sarà discussa in ambito NEAFC.

    Per l'ippoglosso nero nelle zone IIa (acque comunitarie), IV e VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi), la Commissione propone anche di fissare un livello massimo di catture nell'intera area di distribuzione dello stock ittico, corrispondente ad una riduzione del 30% delle catture con riferimento al periodo 2001-2003. Le limitazioni delle catture proposte per quest'area lasciano in ogni caso impregiudicata la stabilità relativa fissata per questa specie nelle acque della Groenlandia.

    La presente proposta è conforme all'articolo 1 del Quarto Protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro[4], a norma del quale i contingenti devono essere fissati ogni anno alla luce delle informazioni scientifiche disponibili.

    Parallelamente alle riduzioni generali dei contingenti, si propone una riduzione del 30% dello sforzo di pesca delle specie pelagiche per la flotta in possesso di un permesso di pesca per acque profonde, coerentemente con i pareri scientifici in merito alla riduzione dello sforzo esercitato sulle specie pelagiche.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinanti stock di acque profonde e che modifica il regolamento (CE) n. 2347/2002

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca[5], in particolare l'articolo 20,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

    (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio decide in merito alla fissazione delle possibilità di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in merito alla loro ripartizione conformemente a criteri prestabiliti.

    (3) Secondo i pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito a determinanti stock ittici che vivono in acque profonde la loro cattura è effettuata in condizioni non sostenibili e occorre ridurre le possibilità di pesca di tali specie pelagiche per garantirne la sostenibilità.

    (4) Il CIEM ha inoltre affermato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Da fonti scientifiche emerge inoltre che lo stock di specchio atlantico è altamente depauperato nella zona VI e sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. Appare pertanto opportuno vietare la pesca di specchio atlantico in queste zone.

    (5) La Comunità è parte contraente della Convenzione sulla pesca nell’Atlantico nordorientale che ha raccomandato una limitazione dello sforzo di pesca esercitato per la cattura di talune specie pelagiche. È quindi opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

    (6) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

    (7) È opportuno che le specie a cui si applicano le condizioni l'accesso specifiche relative alla pesca in acque profonde corrispondano a quelle soggette a restrizioni di cattura per le specie di acque profonde. Occorre pertanto includere l’ippoglosso nero tra le specie che possono essere pescate soltanto da pescherecci in possesso di uno speciale permesso di pesca.

    (8) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[6], è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

    (9) I pareri scientifici del CIEM sulla maggior parte delle specie pelagiche raccomandano una riduzione dello sforzo di pesca. In assenza di misure specifiche che limitano l'attività dei pescherecci che operano in acque profonde, è opportuno adattare lo sforzo disponibile adeguando la potenza e la capacità della flotta da pesca alturiera coerentemente con i pareri scientifici.

    (10) Le misure previste dal presente regolamento devono essere stabilite con riferimento alle zone CIEM (Consiglio internazionale per la colazione del mare) definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale[7], e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale) definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale[8].

    (11) L'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione del 20 maggio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[9], il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[10], il regolamento (CE) n 2847/93 del Consiglio, del 12 Ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[11], il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund[12], il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[13] e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[14],

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto

    Il presente regolamento fissa, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in certe acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di tali possibilità di pesca.

    Articolo 2Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento, per "permesso di pesca per acque profonde" si intende il permesso di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

    2. La definizione delle zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) e COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

    Articolo 3Utilizzo delle possibilità di pesca

    Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell'allegato I.

    Articolo 4Ripartizione tra gli Stati membri

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

    a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4 e 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96[15];

    d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    Articolo 5

    Flessibilità dei contingenti

    Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all'allegato I del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

    Tuttavia, a tali contingenti non si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

    I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

    Il disposto del primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in virtù del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.

    Articolo 7

    Limitazione dello sforzo di pesca

    Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo di pesca in acque profonde, calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2347/2002, dei pescherecci battenti la loro bandiera nel 2005 e nel 2006 non supera il 70% dello sforzo di pesca medio degli anni 2003 e 2004, calcolato secondo lo stesso metodo.

    Articolo 8

    Pesce specchio atlantico

    1. Le zone di protezione dello specchio atlantico sono le seguenti:

    a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:

    57° 00' N, 11° 00' W

    57° 00' N, 8° 30' W

    55° 00' N, 8° 30' W

    55° 00' N, 11° 00' W

    57° 00' N, 11° 00' W

    b) la zona marittima situata all'interno di 40 miglia nautiche a partire da qualsiasi punto di una lossodromia compresa tra i punti 54° 10' N, 11° 30' W e 54° 30' N, 11° 30' W;

    c) la zona marittima situata all'interno di 40 miglia nautiche a partire dal punto 54° 00' N, 13° 00' W;

    d) la zona marittima situata all'interno di 40 miglia nautiche a partire dal punto 53°00'N, 15°00'W;

    e) la zona marittima situata all'interno di 40 miglia nautiche a partire da qualsiasi punto di una lossodromia compresa tra i punti 52° 00' N, 15° 00' W e 52° 30' N, 15° 00' W;

    f) la zona marittima situata all'interno di 40 miglia nautiche a partire da qualsiasi punto di una lossodromia compresa tra i punti 51° 00' N, 15° 00' W e 51° 43' N, 15° 00' W.

    Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

    2. Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una zona di protezione del pesce specchio atlantico non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di specchio atlantico né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di un'uscita in mare nel corso della quale la nave è entrata in una zona marittima definita paragrafo 1.

    Articolo 9

    Modifica del regolamento (CE) n. 2347/2002

    Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è modificato come segue:

    1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

    È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde."

    2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 4

    Per gli anni 2003 e 2004, gli Stati membri calcolano lo sforzo di pesca di specie di acque profonde secondo il metodo descritto nell'allegato IV.”

    3. L'allegato II del presente regolamento è aggiunto sotto forma di allegato IV.

    Articolo 10Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO I

    Parte 1

    Definizione di specie e gruppi di specie

    All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

    +++++ TABLE +++++

    I riferimenti a "squali pelagici" devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: centroscimno (Centroscymnus coelolepis ), sagrì (Centrophorus squamosus), palombo (Deania calceus), zigrino (Dalatias licha), pesce diavolo (Etmopterus princeps), pesce diavolo (Etmopterus spinax), sagrì nero (Centroscyllium fabricii), centroforo (Centrophorus granulosus), boccanera (Galeus melastomus), gattuccio islandese (Galeus murinus), gattucci (Apristuris spp.)

    Parte 2

    Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

    Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

    +++++ TABLE +++++

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    +++++ TABLE +++++

    ALLEGATO II

    Calcolo dello sforzo di pesca

    1. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni peschereccio battente la loro bandiera e titolare, per l’anno considerato, di un permesso di pesca per acque profonde, la potenza motrice complessiva installata a bordo espressa in kw e calcolata secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci[16]. Gli Stati membri stabiliscono altresì per ogni anno il numero di giorni per cui ogni peschereccio ha detenuto un permesso di pesca per acque profonde, quale descritto nel regolamento (CE) n. 2347/202.

    2. Lo sforzo di pesca in acque profonde per ogni peschereccio equivale al numero di giorni di validità del permesso di pesca per acque profonde moltiplicato per la potenza motrice complessiva installata a bordo espressa in kw.

    3. Lo sforzo di pesca in acque profonde per ogni Stato membro equivale alla somma dello sforzo di pesca in acque profonde di tutti i pescherecci battenti la bandiera dello Stato membro.

    [1] GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

    [2] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

    [3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [4] GU L 237 dell’8.7.2004, p. 3

    [5] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [6] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    [7] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

    [8] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

    [9] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    [10] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

    [11] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    [12] GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) ...

    [13] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    [14] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) ...

    [15] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    [16] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

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