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Document 52004PC0680

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    /* COM/2004/0680 def. - ACC 2004/0246 */

    52004PC0680

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese /* COM/2004/0680 def. - ACC 2004/0246 */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. L'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1º luglio 1997, precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. Esso prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1º gennaio 2000, conformemente all'obiettivo di una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.

    2. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Autorità palestinese al fine di conseguire l'obiettivo di una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo, secondo lo spirito dell'accordo interinale di associazione e del processo di Barcellona.

    3. In esito ai negoziati svolti, le Parti hanno concordato di sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione al fine di promuovere una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli.

    4. Scopo della presente proposta è chiedere al Consiglio di approvare la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 mediante accordo in forma di scambio di lettere.

    2004/0246 (ACC)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione") [1], in vigore dal 1º luglio 1997, precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. Esso prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1º gennaio 2000, conformemente a tale obiettivo.

    [1] GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

    (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione.

    (3) L'accordo siglato il ... 2004 deve essere approvato.

    (4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo le procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2],

    [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 conformemente alla procedura descritta all'articolo 3.

    Articolo 3

    1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [3].

    [3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [4].

    [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/469/CE è fissato in un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

    tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese

    A. Lettera della Comunità europea

    Bruxelles, ... 2004

    Egregio Signor ...,

    Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1º luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti.

    I suddetti negoziati si sono svolti conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, che stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1º gennaio 2000, conformemente all'obiettivo dell'aumento progressivo della liberalizzazione nel settore agricolo.

    In esito a questi negoziati le due Parti hanno convenuto quanto segue:

    1. il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

    2. l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune è abrogato;

    3. entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese esamineranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1º gennaio 2008 conformemente all'obiettivo stabilito all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

    Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia gradire, Signor .., i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    B. Lettera dell'Autorità palestinese

    Bruxelles, ... 2004

    Egregio Signor ...,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

    "Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in appresso: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in appresso: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1º luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti.

    I suddetti negoziati si sono svolti conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, che stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1º gennaio 2000, conformemente all'obiettivo dell'aumento progressivo della liberalizzazione nel settore agricolo.

    In esito a questi negoziati le due Parti hanno convenuto quanto segue:

    1. il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere;

    2. l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune è abrogato;

    3. entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese esamineranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1º gennaio 2008 conformemente all'obiettivo stabilito all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione.

    Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

    Mi pregio confermarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera.

    Voglia gradire, Signor .., i sensi della mia più alta considerazione.

    Per l'Autorità palestinese

    ALLEGATO I

    Protocollo n. 1

    relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

    a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".

    b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

    c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b"; salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1º gennaio al 31 dicembre.

    d) Ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna "c".

    2. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d".

    Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna "c".

    3. Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    4. Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume del contingente tariffario è oggetto di un aumento fra il 1º gennaio 2006 e il 1º gennaio 2007 in base al volume indicato nella colonna "e".

    Allegato del protocollo n. 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

    (2) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

    (3) La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem.

    ALLEGATO II

    Protocollo n. 2

    relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza

    di prodotti agricoli originari della Comunità

    1. I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

    2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario annuale indicato nella colonna "b" e conformemente alle disposizioni specifiche indicate nella colonna "c".

    3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle disposizioni specifiche indicate nella colonna "c".

    4. Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    Allegato del protocollo n. 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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