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Document 52004PC0587

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

/* COM/2004/0587 def. - COD 2003/0052 */

52004PC0587

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio /* COM/2004/0587 def. - COD 2003/0052 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

2003/0052 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui cibi e mangimi di origine vegetale o animale e recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

1 CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE ed al Consiglio

(documento COM (2003) 117 definitivo - 2003/0052 COD) // 14 marzo 2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo // 16 luglio 2003

Data del parere del Parlamento europeo (prima lettura) // 20 aprile 2004

Data di trasmissione della proposta modificata // 26 aprile 2004*

Data di adozione della posizione comune // 19 luglio 2004

* Visti i tempi stretti - l'accordo politico è stato raggiunto in seno al Consiglio sei giorni dopo la prima lettura -, la Commissione non ha avuto il tempo di adottare una proposta modificata basata sulla versione definitiva del parere del PE. La Commissione ha accettato il testo sul quale è stato raggiunto l'accordo politico e nella presente comunicazione esprime le sue opinioni ben ponderate sugli emendamenti del PE.

2 SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

1. Il progetto di regolamento proposto è diretto a sostituire, codificare e semplificare le quattro direttive del Consiglio esistenti in materia di livelli massimi di residui (LMR) di prodotti fitosanitari (direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE), ad armonizzare tutti gli LMR a livello UE e a definire i ruoli degli Stati membri, della Commissione, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) e delle altre parti interessate nel processo di determinazione degli LMR.

2. Il regolamento prevede che gli LMR siano direttamente applicabili negli Stati membri e rafforzati da valutazioni di rischio per i consumatori, messe a disposizione del pubblico e per le quali l'AESA ha la responsabilità globale. Ove si tratti di prodotti fitosanitari il cui uso non è autorizzato nella Comunità o il cui uso fuori della Comunità è inaccettabile in termini di assunzione di residui da parte dei consumatori, oppure qualora non vi siano dati sufficienti per completare la valutazione di rischio, si applicherà un valore per difetto di 0,01 mg/kg.

3. Il regolamento definisce gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il controllo dell'osservanza degli LMR e la comunicazione dei dati di tali controlli all'AESA, che li pubblica in una relazione annuale.

3 OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La posizione comune unanimemente adottata dal Consiglio rappresenta uno sviluppo equilibrato della proposta della Commissione, nella quale sono state inserite diverse disposizioni volute dal Consiglio ed è stato tenuto conto degli emendamenti in prima lettura del Parlamento europeo. Nella proposta rivista, sono stati modificati i ruoli e i compiti degli Stati membri e dell'AESA nei processi di valutazione che precedono la fissazione degli LMR da parte della Commissione. La Commissione può accettare le modifiche perché è previsto che in una fase successiva - a seguito di una relazione della Commissione e di ulteriori proposte - questa divisione di ruoli e di compiti possa essere abbandonata a favore di quella prevista dalla proposta originaria della Commissione. All'atto di raggiungere l'accordo politico sul testo, la Commissione e il Consiglio hanno fatto dichiarazioni (si veda l'allegato) per garantire che il ruolo dell'AESA sia rispettato e che in una fase successiva sia rivisto il coordinamento del lavoro.

Altre disposizioni inserite su richiesta del Consiglio sono: la possibilità, per le sostanze di cui sono disponibili i dati, di sostituire l'LMR per difetto con il più basso limite efficace di determinazione analitica; deroghe riguardanti gli LMR di emergenza e le fumigazioni; la clausola di revisione amministrativa; il cambiamento della data in cui presentare la relazione annuale. La Commissione contesta l'opportunità della clausola di revisione amministrativa e sottolinea che essa non dovrebbe interferire con l'indipendenza dell'AESA nel fornire consulenza scientifica e assistenza tecnica. Le modifiche rimanenti sono accettabili per la Commissione. Varie altre richieste del Consiglio erano identiche a emendamenti adottati dal PE e sono discusse nei prossimi paragrafi.

3.2. Osservazione specifica

Nell'articolo 14, paragrafo 1, la frase "presentata per adozione" dovrebbe essere sostituita dalla frase "da adottare", che è la formulazione corretta per una procedura di comitato.

3.3. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura

Emendamenti incorporati nella posizione comune

Il Consiglio ha inserito nella posizione comune diversi emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura e accettati dalla Commissione. Questi emendamenti riguardano le tasse che i richiedenti dovranno pagare per finanziare le attività di controllo e di valutazione, il calendario per la fissazione degli LMR definitivi dopo la valutazione delle sostanze ai sensi della direttiva 91/414/CEE, aggiunte di prodotti (come le infusioni di erbe) nell'elenco e una maggiore tutela dei gruppi vulnerabili come i bambini.

Emendamenti non inseriti nella posizione comune, ma che la Commissione trova accettabili così come adottati dal PE oppure in una forma leggermente diversa o in un punto del testo diverso da quello voluto dal PE

Questi emendamenti riguardano la comunicazione dei nomi dei trasgressori e l'obbligo dell'AESA di informare la popolazione circa i rischi degli antiparassitari. La Commissione è inoltre favorevole all'idea di tener conto dell'esposizione cumulativa e intende chiedere all'AESA di sviluppare la metodologia che consenta di effettuare tali valutazioni. Alcuni punti sono già oggetto o dovrebbero essere oggetto di altri atti normativi specifici riguardanti l'autorizzazione dell'uso di antiparassitari (direttiva 91/414/CEE del Consiglio): si pensi alla lotta integrata contro i parassiti, all'immunotossicità, alle sostanze perturbatrici del sistema endocrino ecc.

Emendamenti non accettabili

La Commissione non accetta alcuni emendamenti che restringono la tolleranza all'importazione: tali restrizioni sarebbero infatti impugnabili innanzi all'OMC perché comportano discriminazioni nei confronti degli agricoltori extracomunitari per motivi non consentiti dall'accordo OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie. Le condizioni riguardanti la tolleranza all'importazione non dovrebbero essere più severe di quelle imposte agli agricoltori UE e dovrebbero essere in linea con le specifiche regole OMC.

4 CONCLUSIONI

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione sostiene la posizione comune adottata dal Consiglio.

5 DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

Il Consiglio e la Commissione hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione della Commissione riguardante l'allungamento dell'elenco dei prodotti per i quali vengono fissati LMR;

- Dichiarazione della Commissione sull'intenzione di non complicare la fissazione degli LMR combinando nello stesso pacchetto proposte confliggenti;

- Dichiarazione della Commissione sull'intenzione di consultare gli Stati membri riguardo ai mezzi finanziari;

- Dichiarazione del Consiglio riguardante gli LMR per le misure d'emergenza adottate dagli Stati membri;

- Dichiarazioni della Commissione e del Consiglio riguardanti il ruolo dell'AESA e degli Stati membri nella valutazione degli LMR.

Esse sono allegate alla presente comunicazione.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

Riguardo all'articolo 4: Dichiarazione della Commissione

"La Commissione si sforzerà di garantire che l'introduzione di nuovi prodotti nell'allegato I venga effettuata in tempi che riducano al minimo la perturbazione degli scambi o della zootecnia."

Riguardo all'articolo 14: Dichiarazione della Commissione

"La Commissione manterrà la sua prassi attuale di includere più di una sostanza attiva in una stessa proposta soltanto quando è improbabile che ciò rallenti l'adozione della proposta."

Riguardo all'articolo 18: Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio ricorda l'obbligo degli Stati membri di controllare l'uso dei prodotti fitosanitari conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE e di svolgere controlli ufficiali efficaci conformemente al capitolo V del presente regolamento. Tali controlli dovrebbero riguardare in particolare i prodotti commercializzati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, e dovrebbero essere volti ad assicurare che tali prodotti siano commercializzati soltanto in conformità delle disposizioni di quel paragrafo."

Riguardo all'articolo 37: Dichiarazione della Commissione

"La Commissione manterrà la sua prassi attuale di consultare gli Stati membri nel quadro del comitato permanente riguardo alle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 1."

Riguardo al sistema di valutazione e al ruolo dell'AESA: Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio ritiene che il sistema di valutazione previsto dal regolamento tenga conto della necessità di agevolare la transizione verso la nuova procedura pienamente armonizzata di fissazione degli LMR rispettando nel contempo le attuali disposizioni relative alle autorizzazioni nazionali per i prodotti fitosanitari.

Il Consiglio invita la Commissione a presentare una relazione eventualmente accompagnata da una proposta riguardante i miglioramenti considerati necessari alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione del presente regolamento".

"La Commissione rileva che il Consiglio ha raggiunto un consenso unanime sulla questione. Tuttavia, la Commissione auspica che nel futuro esame della presente proposta si tenga maggiormente conto dell'esigenza di migliorare il coordinamento tra l'AESA e le autorità nazionali degli Stati membri in modo che le richieste di autorizzazione possano essere trattate nella maniera più efficace."

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