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Document 52004PC0492

    Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione {SEC(2004) 924}

    /* COM/2004/0492 def. - AVC 2004/0163 */

    52004PC0492

    Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione {SEC(2004) 924} /* COM/2004/0492 def. - AVC 2004/0163 */


    Bruxelles, 14.7.2004

    COM(2004) 492 definitivo

    2004/0163 (AVC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

    (presentata dalla Commissione){SEC(2004) 924}

    RELAZIONE

    1. Introduzione: necessità di rivedere i regolamenti

    Il 10 febbraio 2004, la Commissione ha adottato una proposta sulle prospettive finanziarie dell’Unione allargata a 27 membri per il periodo 2007-2013 [COM(2004)101]. Nel contesto di tale proposta, la Commissione ha espresso la necessità di rafforzare l’intervento dell’Unione in una serie di settori politici chiave. In particolare, essa ha deciso che una politica di coesione ambiziosa dovrebbe costituire un elemento essenziale del pacchetto finanziario.

    Questa decisione rispecchia il lavoro intrapreso a partire dalla pubblicazione nel 2001 della Seconda relazione sulla coesione, che ha avviato il dibattito sul futuro della politica di coesione nel contesto di un’Unione allargata [COM(2001)24]. Il 18 febbraio 2004, la Commissione ha adottato la Terza relazione sulla coesione [COM(2004)107], che presenta una proposta dettagliata relativa alle priorità e ai meccanismi di intervento per i programmi di nuova generazione nell’ambito della politica di coesione per il periodo 2007-2013. La proposta è coerente con gli orientamenti generali fissati nella comunicazione della Commissione sulla prossima prospettiva finanziaria.

    La Terza relazione sulla coesione conclude che l’allargamento dell’Unione a 25 Stati membri, e successivamente a 27 o più, rappresenta una sfida senza precedenti per la sua competitività e la sua coesione interna. L’allargamento ha avuto come effetto un’estensione del divario di sviluppo economico, uno spostamento geografico verso est del problema delle disparità e una più difficile situazione occupazionale:

    - il divario nel PIL pro capite tra il 10% della popolazione che vive nelle regioni più prospere e la stessa percentuale che vive in quelle meno prospere è più che raddoppiato rispetto alla situazione nell’UE-15;

    - nell’UE-25, 123 milioni di persone - pari a circa il 27% della popolazione totale - vivono in regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE, contro i 72 milioni (19% del totale) dell’UE-15; di questi, quattro su dieci vivono in regioni appartenenti ai 15 “vecchi” Stati membri mentre gli altri sei sono cittadini dei 10 “nuovi” Stati membri;

    - per allineare il livello medio di occupazione nei 10 nuovi Stati membri a quello del resto dell’UE devono essere creati quattro milioni di posti di lavoro; nell’ambito dell’Unione allargata, divari occupazionali rilevanti persistono inoltre in funzione dell’età e del sesso.

    Allo stesso tempo, l’insieme dell’Unione si trova ad affrontare le sfide derivanti da una probabile accelerazione della ristrutturazione economica dovuta alla globalizzazione, all’apertura degli scambi, alla rivoluzione tecnologica, allo sviluppo di un’economia e di una società della conoscenza, all’invecchiamento della popolazione e alla crescita dell’immigrazione.

    Infine, la crescita economica nell’UE ha subito un considerevole rallentamento a partire dal 2001. Ciò ha condotto a un nuovo aumento della disoccupazione in molte parti dell’Unione, con tutte le implicazioni sociali che questo fenomeno comporta. Come trampolino di lancio per il futuro, l’Unione dovrebbe sfruttare appieno le opportunità offerte dall’attuale tendenza alla ripresa.

    Nello sforzo di migliorare le prestazioni economiche dell’UE, i capi di Stato e di governo dell’Unione riuniti a Lisbona nel marzo 2000 hanno definito una strategia volta a fare dell’Europa entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza più prospera e competitiva del mondo. Il Consiglio di Nizza del dicembre 2000 ha tradotto gli obiettivi di Lisbona in materia di riduzione della povertà in una strategia coordinata UE per l’inserimento sociale. In occasione del Consiglio di Göteborg del giugno 2001, la strategia di Lisbona è stata estesa ponendo un nuovo accento sulla protezione dell’ambiente e sulla realizzazione di un modello di sviluppo più sostenibile.

    La politica di coesione offre un importante contributo alla realizzazione di questi obiettivi. Di fatto, sviluppo e coesione si sostengono a vicenda. Grazie alla riduzione delle disparità, l’Unione contribuisce ad assicurare che tutte le regioni e le categorie sociali possano prender parte allo sviluppo economico globale dell’Unione e beneficiarne. Gli articoli 3 e 158 del trattato rispecchiano questa visione, che è stata rafforzata nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione grazie all’introduzione di un più chiaro riferimento alla dimensione territoriale della coesione.

    Una politica di coesione è inoltre necessaria in una situazione in cui altre politiche comunitarie comportano notevoli benefici legati a costi ridotti ma localizzati. La politica di coesione contribuisce a ripartire i benefici. Anticipando il cambiamento ed aiutando ad adeguarvisi, essa può contribuire a limitarne gli effetti negativi.

    Per questo motivo, la politica di coesione in tutte le sue dimensioni deve essere considerata parte integrante della strategia di Lisbona, anche se all’ora attuale, come ha sottolineato la Commissione nella sua proposta sulla futura prospettiva finanziaria, la concezione delle politiche alla base di tale strategia deve essere completata e aggiornata. In altre parole, la politica di coesione deve essere integrata negli obiettivi di Lisbona e di Göteborg e divenire un mezzo strategico per la loro realizzazione tramite programmi di sviluppo nazionali e regionali.

    Il rafforzamento della competitività regionale tramite investimenti mirati in tutta l’Unione e l’offerta di opportunità economiche che aiutino i cittadini a sfruttare appieno le proprie capacità consoliderà in tal modo il potenziale di crescita economica dell’UE nel suo insieme per il bene comune di tutti. Garantendo una diffusione più equilibrata dell’attività economica su tutto il territorio dell’Unione, la politica regionale contribuisce a ridurre le pressioni dovute a eccessive concentrazioni, congestioni e strozzature.

    La riforma della politica di coesione dovrebbe inoltre fornire l’opportunità di introdurre una maggiore efficienza, trasparenza e responsabilità. Ciò richiede anzitutto la definizione di un approccio strategico che ne indichi chiaramente le priorità, che garantisca il coordinamento con il sistema della governance economica e sociale e che consenta un esame regolare e pubblico dei progressi compiuti. Occorre inoltre semplificare ulteriormente il sistema di gestione, introducendo differenziazione e proporzionalità nel contesto di una sana gestione finanziaria. È inoltre necessario procedere a un ulteriore decentramento delle responsabilità, affidandole ai partner sul terreno negli Stati membri, alle regioni e agli enti locali.

    Il presente progetto di regolamento costituisce la proposta della Commissione per la nuova generazione di programmi nell’ambito della politica di coesione. In base a tale proposta, ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il Consiglio riesaminerà il suddetto regolamento entro il 31 dicembre 2006. La Commissione sottolinea la necessità di adottare i regolamenti nel corso del 2005 affinché il 2006 possa essere dedicato alla programmazione per il periodo 2007-2013.

    2. La nuova architettura per la politica di coesione dell’UE dopo il 2006

    La Commissione propone che gli interventi della politica di coesione si concentrino sull’investimento in un numero limitato di priorità comunitarie, che rispecchino le agende di Lisbona e di Göteborg e in cui l’intervento della Comunità possa verosimilmente generare un effetto moltiplicatore e un valore aggiunto significativo. Per i programmi operativi, la Commissione propone pertanto il seguente elenco essenziale di temi chiave: innovazione ed economia basata sulla conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi di interesse economico generale. Per i programmi connessi all’occupazione occorrerà concentrarsi sull’attuazione delle riforme necessarie per progredire verso la piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, nonché promuovere l’inserimento sociale e la coesione, in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni formulati nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione (SEO).

    Concentrazione su tre obiettivi comunitari

    Il perseguimento degli obiettivi prioritari si organizzerà in un contesto semplificato e più trasparente, con la futura generazione di programmi riuniti sotto tre temi: convergenza; competitività regionale e occupazione; cooperazione territoriale.

    2.1. Convergenza

    L’obiettivo “Convergenza” riguarda gli Stati membri e le regioni meno sviluppate che, ai sensi del trattato, costituiscono l’oggetto prioritario della politica di coesione comunitaria. Il trattato invoca una riduzione del divario tra “i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali” (articolo 158). L’allargamento comporterà un aumento senza precedenti delle disparità all’interno dell’Unione, la cui riduzione richiederà sforzi sostenuti a lungo termine.

    L’obiettivo riguarda in primo luogo le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In questo contesto, l’obiettivo chiave della politica di coesione sarebbe quello di promuovere condizioni e fattori di crescita che conducano a una reale convergenza. Le strategie dovrebbero prevedere lo sviluppo di competitività e occupazione a lungo termine.

    La Commissione propone inoltre che, nell’ambito di questa priorità, un sostegno temporaneo venga concesso alle regioni in cui il PIL pro capite risulta inferiore al 75% della media comunitaria calcolata per l’Unione a 15 (il cosiddetto effetto statistico dell’allargamento). Si tratta di regioni in cui le circostanze oggettive non sono cambiate, ma il cui PIL pro capite risulta relativamente più alto nell’Unione allargata. Per motivi di equità, e per permettere alle regioni interessate di completare il processo di convergenza, il sostegno concesso sarà maggiore di quello deciso al Berlino nel 1999 per le cosiddette regioni “a soppressione progressiva degli aiuti” dell’attuale generazione.

    I programmi saranno sovvenzionati mediante le risorse finanziarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, conformemente ai principi stabiliti nel trattato.

    Il Fondo di coesione si applicherà agli Stati membri con un PIL inferiore al 90% della media comunitaria. Per poter beneficiare del suo intervento occorrerà rispettare le condizioni di convergenza economica nonché la necessità di evitare disavanzi pubblici eccessivi, secondo quanto previsto all’articolo 104 del trattato.

    In linea con le priorità stabilite dalla prospettiva finanziaria, il Fondo di coesione rafforzerà il proprio contributo allo sviluppo sostenibile. In quest’ambito, le reti di trasporto transeuropee (in particolare i progetti di interesse europeo) e le infrastrutture ambientali rimarranno le priorità centrali. Per raggiungere un equilibrio adeguato che rispecchi le esigenze specifiche dei nuovi Stati membri è inoltre previsto il sostegno a progetti ferroviari, marittimi e relativi alle vie navigabili interne, nonché a programmi di trasporto multimodale che non rientrano nelle reti di trasporto transeuropee, al trasporto urbano sostenibile e ad investimenti importanti dal punto di vista ambientale nei settori chiave dell’efficienza energetica o delle energie rinnovabili.

    Verrà data inoltre importanza al rafforzamento delle capacità istituzionali e dell’efficienza della pubblica amministrazione, compresa la capacità di gestire i Fondi strutturali e il Fondo di coesione.

    2.2. Competitività regionale e occupazione: prevedere e promuovere il cambiamento

    Benché gli interventi negli Stati membri e nelle regioni in ritardo di sviluppo restino l’obiettivo prioritario della politica di coesione, esistono sfide importanti che interessano tutti gli Stati membri dell’UE, come il rapido cambiamento e la ristrutturazione economica e sociale, la globalizzazione del commercio, la tendenza verso un’economia e una società basate sulla conoscenza, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’immigrazione, la carenza di manodopera in settori fondamentali e i problemi di inserimento sociale.

    In questo contesto, l’Unione deve svolgere un ruolo importante. Per la politica di coesione destinata alle regioni e agli Stati membri diversi da quelli in ritardo di sviluppo, la Commissione propone una duplice strategia:

    - in primo luogo, tramite i programmi regionali finanziati dal FESR, la politica di coesione aiuterà le regioni e le autorità regionali a prevedere e promuovere il cambiamento economico nelle aree industriali, urbane e rurali, rafforzandone la competitività e le attrattive, tenuto conto delle disparità economiche, sociali e territoriali esistenti;

    - in secondo luogo, tramite i programmi finanziati dal FSE, la politica di coesione aiuterà l’insieme della popolazione a prevedere i cambiamenti economici e ad adattarvisi, in sintonia con le priorità politiche del SEO, sostenendo politiche che si prefiggono la piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività del lavoro e l’inserimento sociale.

    Nell’ambito dei nuovi programmi regionali finanziati dal FESR, la Commissione propone una concentrazione più rigorosa degli interventi su tre temi prioritari: innovazione ed economia basata sulla conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi di interesse economico generale.

    La fonte unica di finanziamento per i nuovi programmi sarà il FESR. Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse, occorre distinguere due gruppi di regioni:

    - le regioni attualmente ammissibili all’obiettivo 1 che non soddisfano i criteri per la priorità di convergenza anche in assenza dell’effetto statistico dell’allargamento: tali regioni beneficeranno del sostegno su base transitoria (sotto la voce “integrazione progressiva”) secondo una linea paragonabile a quella seguita per le regioni non più ammissibili all’obiettivo 1 nel periodo 2000-2006;

    - tutte le altre regioni dell’Unione che non beneficiano né dei programmi di convergenza né del sostegno di integrazione progressiva sopra menzionato.

    Per quanto riguarda i programmi operativi finanziati dal FSE, la Commissione propone di intensificare l’attuazione delle raccomandazioni in materia di occupazione e di rafforzare l’inserimento sociale, in linea con gli obiettivi e gli orientamenti del SEO.

    A tal fine, il sostegno dovrebbe concentrarsi su quattro priorità politiche che risultano cruciali per l’attuazione del SEO e per le quali il finanziamento comunitario può fornire un valore aggiunto: accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese; potenziare l’accesso all’occupazione e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro; rafforzare l’inserimento sociale e la lotta alla discriminazione; mobilitare riforme nei settori dell’occupazione e dell’inserimento.

    2.3. Cooperazione territoriale europea

    Basandosi sull’esperienza dell’iniziativa INTERREG, la Commissione propone la creazione di un nuovo obiettivo destinato a proseguire l’integrazione armoniosa ed equilibrata del territorio dell’Unione sostenendo la cooperazione tra le sue varie componenti su questioni di importanza comunitaria a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale.

    L’azione sarà finanziata dal FESR e s’incentrerà su programmi integrati gestiti da una singola autorità che perseguiranno priorità comunitarie fondamentali connesse alle agende di Lisbona e di Göteborg.

    Tutte le regioni situate lungo le frontiere terrestri interne nonché alcune regioni situate lungo le frontiere terrestri esterne e alcune frontiere marittime adiacenti saranno ammissibili alla cooperazione transfrontaliera. L’obiettivo sarà quello di promuovere la ricerca di soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e reti di PMI.

    Con riguardo alle azioni più vaste destinate a promuovere la cooperazione transnazionale, gli Stati membri e le regioni sono invitati a valutare l’utilità e l’efficacia delle 13 zone di cooperazione transnazionale esistenti (definite nell’ambito di INTERREG III B) alla luce dell’allargamento. L’obiettivo sarà quello di decidere, d’intesa con la Commissione, in merito a una serie di zone destinate alla cooperazione transnazionale che siano sufficientemente coerenti e in cui esistano interessi comuni e opportunità da sviluppare. Tale cooperazione dovrà essere concentrata su priorità strategiche di carattere transnazionale quali la R&S, l’ambiente, la prevenzione dei rischi e la gestione integrata delle acque.

    La Commissione propone infine che, in futuro, le regioni includano nei propri programmi una serie di azioni destinate alla cooperazione interregionale. A tal fine, i programmi regionali dovranno riservare una parte delle risorse agli scambi, alla cooperazione e alla creazione di reti con regioni di altri Stati membri.

    3. Una risposta integrata a caratteristiche territoriali specifiche

    Una politica di coesione efficace deve tener conto delle esigenze e delle caratteristiche specifiche di territori come le regioni ultraperiferiche dell’Unione, le isole, le zone di montagna, le aree scarsamente popolate nell’estremo nord dell’Unione e talune regioni frontaliere.

    Essa deve inoltre fornire un sostegno adeguato al risanamento urbano, alle zone rurali e a quelle dipendenti dalla pesca, garantendo complementarità e coerenza con gli strumenti finanziari specifici destinati all’agricoltura e alla pesca.

    Nell’ambito dell’obiettivo di convergenza, la Commissione intende pertanto creare una dotazione specifica volta a compensare le difficoltà particolari delle regioni ultraperiferiche, conformemente all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato e secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002. Inoltre, un’iniziativa “Prossimità allargata”, intesa a facilitare la cooperazione con i paesi limitrofi, sarà inclusa nell’ambito dei nuovi programmi di “cooperazione territoriale europea”.

    Dato che i problemi di accessibilità e distanza dai grandi mercati sono particolarmente avvertiti in molte isole, zone di montagna e regioni scarsamente popolate, soprattutto nell’estremo nord dell’Unione, l’assegnazione delle risorse per l’obiettivo prioritario della competitività regionale e dell’occupazione terrà conto di questo aspetto applicando criteri “territoriali” che rispecchino lo svantaggio relativo delle regioni con handicap geografici.

    Gli Stati membri dovranno garantire che le specificità di queste regioni siano prese in considerazione al momento di destinare le risorse nell’ambito dei programmi regionali. Al fine di promuovere un maggiore intervento in queste aree talvolta trascurate e per tener conto dei maggiori costi di investimento pubblico in termini pro capite, si propone che per il prossimo periodo di programmazione i territori con svantaggi geografici permanenti beneficino di un aumento del contributo massimo comunitario.

    Partendo dagli aspetti positivi dell’iniziativa URBAN, la Commissione intende rafforzare il ruolo delle questioni urbane integrando pienamente nei programmi regionali le azioni destinate a questo settore. I programmi regionali dovranno indicare come vengono condotti gli interventi urbani e come viene organizzata la delega alle autorità cittadine delle responsabilità relative a tali interventi.

    4. Migliorare l’organizzazione degli strumenti che operano nelle zone rurali e a favore della ristrutturazione del settore della pesca

    La Commissione propone di semplificare e di chiarire il ruolo dei vari strumenti per il sostegno dello sviluppo rurale e del settore della pesca. Gli strumenti esistenti, attualmente connessi alla politica di sviluppo rurale, saranno riuniti in uno strumento unico nell’ambito della politica agricola comune, con le seguenti finalità:

    - accrescere la competitività del settore agricolo tramite sostegni alla ristrutturazione;

    - migliorare l’ambiente e le zone rurali tramite un sostegno alla gestione fondiaria, compreso il cofinanziamento di azioni di sviluppo rurale legate ai siti a natura protetta di Natura 2000;

    - migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche grazie a misure specifiche per le aziende agricole e per altri soggetti rurali.

    L’iniziativa comunitaria attualmente in corso, LEADER+, verrà integrata nella programmazione generale.

    Analogamente, le azioni a favore della ristrutturazione del settore alieutico verranno riunite in un unico strumento, che si concentrerà su interventi volti a soddisfare le esigenze di ristrutturazione del settore medesimo, nonché a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nelle zone in cui la pesca e l’acquacoltura svolgono un ruolo di primo piano.

    Un aspetto importante di queste proposte è che le risorse finanziarie trasferite dalla politica di coesione ai nuovi strumenti continueranno ad essere utilizzate in modo tale da ottenere lo stesso grado di concentrazione attuale nell’aiuto alle regioni e ai paesi in ritardo di sviluppo oggetto dei programmi di convergenza.

    Oltre a questi interventi, la politica di coesione offrirà un sostegno alla diversificazione dell’economia rurale e di quella delle zone dipendenti dalla pesca rispetto alle attività tradizionali.

    5. semplificazione e decentramento: riforma del sistema di intervento

    Benché il meccanismo di intervento per la politica di coesione abbia dato prova della sua capacità di attuare programmi di qualità e progetti di interesse europeo sul terreno, la gestione degli attuali programmi ha presentato un certo numero di problemi.

    La Commissione intende pertanto mantenere i principi chiave della politica di coesione - programmazione, partenariato, cofinanziamento e valutazione - ma propone di migliorarne l’efficienza introducendo una serie di riforme destinate in primo luogo ad incoraggiare un orientamento più strategico della programmazione; in secondo luogo, ad introdurre un maggiore decentramento delle responsabilità a favore dei partenariati in loco negli Stati membri, delle regioni e degli enti locali; in terzo luogo, a migliorare l’efficienza e la qualità dei programmi cofinanziati grazie a un partenariato più saldo e più trasparente nonché a meccanismi di controllo più rigorosi; in quarto luogo, a semplificare il sistema di gestione introducendo una maggiore trasparenza, differenziazione e proporzionalità e garantendo al tempo stesso una sana gestione finanziaria.

    5.1. Un orientamento più strategico delle priorità dell’Unione

    La Commissione propone l’adozione da parte del Consiglio, con un parere del Parlamento europeo, di un documento strategico globale per la politica di coesione, in anticipo rispetto all’inizio del nuovo periodo di programmazione e sulla base di una proposta della Commissione che definisca chiare priorità per gli Stati membri e per le regioni.

    Questa impostazione strategica guiderebbe la politica di coesione rendendone l’attuazione più responsabile. Essa contribuirebbe a specificare in maniera più rigorosa l’auspicato livello di sinergia tra la politica di coesione e le agende di Lisbona e di Göteborg e aumenterebbe la coerenza con gli Indirizzi di massima per le politiche economiche e con la Strategia europea per l’occupazione.

    Ogni anno le istituzioni europee esamineranno i progressi compiuti nella realizzazione delle priorità strategiche e i risultati ottenuti sulla base di una relazione della Commissione che sintetizzerà le relazioni intermedie degli Stati membri.

    La Commissione propone inoltre un’ulteriore semplificazione del sistema in una serie di aspetti chiave.

    5.2. Programmazione

    Il sistema di programmazione verrà semplificato come segue.

    A livello politico: sulla base degli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, ogni Stato membro preparerà un documento-quadro nazionale relativo alla propria strategia di sviluppo, che sarà negoziato con la Commissione e costituirà il contesto di riferimento per la preparazione dei programmi tematici e regionali ma, diversamente dall’attuale Quadro comunitario di sostegno, non sarà uno strumento di gestione.

    A livello operativo: sulla base del documento politico, la Commissione adotterà per ciascuno Stato membro programmi nazionali e regionali. I programmi saranno definiti soltanto a livello aggregato o delle priorità, mettendo in evidenza le operazioni principali. L’indicazione di ulteriori dettagli, corrispondente all’attuale “complemento di programmazione”, verrà abbandonata, così come la gestione sulla base di misure.

    Il numero di fondi sarà limitato a tre (FESR, FSE e Fondo di coesione), rispetto agli attuali sei.

    Contrariamente agli attuali programmi plurifondo, i futuri interventi del FESR e del FSE saranno destinati ad operare con un unico Fondo per programma. In questo contesto, l’azione di ciascun Fondo sarà resa più coerente consentendo al FESR e al FSE di finanziare, rispettivamente, attività residue connesse al capitale fisico e umano. Il finanziamento di queste attività sarà limitato e direttamente connesso ai settori principali di intervento di ciascun Fondo. Ciò consentirà una semplificazione e una maggiore efficacia della programmazione.

    Con riguardo alle infrastrutture ambientali e di trasporto, il Fondo di coesione e il FESR seguiranno un sistema di programmazione unico. I grandi progetti saranno adottati dalla Commissione separatamente, ma verranno gestiti nell’ambito dei programmi ad essi collegati.

    5.3. Gestione finanziaria e controllo

    Nel quadro di una gestione condivisa, uno degli obiettivi principali del futuro pacchetto regolatore per il periodo di programmazione 2007-2013 è quello di delimitare chiaramente, sulla base dell’esperienza acquisita con la normativa in vigore, il contesto, la natura e la ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti che intervengono nell’esecuzione del bilancio comunitario. Tali soggetti includono da un lato gli Stati membri e gli organismi esecutivi e, dall’altro, la Commissione. Un chiarimento in quest’ambito contribuirà a migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’equilibrio generale del sistema.

    Sistema di gestione e di controllo

    Il progetto di regolamento recante disposizioni generali per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione migliora la coerenza e la trasparenza della struttura generale dei sistemi di gestione e di controllo dei Fondi:

    - la coerenza, poiché esso definisce chiaramente le condizioni minime applicabili ai sistemi di controllo e di audit a tutti i livelli del processo, nonché le mansioni e gli obblighi rispettivi delle varie parti in causa;

    - la trasparenza, poiché occorre che le varie parti interessate dai controlli siano consapevoli dei risultati dei controlli di ciascuna parte, al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’equilibrio generale del sistema.

    Il progetto di regolamento definisce una base comune costituita da una serie minima di condizioni che ciascun sistema di gestione e di controllo interno coinvolto nella gestione dei Fondi sarà tenuto a rispettare, nonché le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per garantire il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. A tal fine, gli Stati membri garantiranno la validità dei sistemi di gestione e di controllo:

    - all’inizio del periodo, tramite un parere sul sistema espresso da un organismo di audit indipendente;

    - ogni anno, tramite il parere dell’autorità di audit suffragato da una relazione di controllo annuale;

    - al termine del periodo, tramite la garanzia sulla dichiarazione finale delle spese.

    Una volta che la Commissione disponga di una garanzia circa l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nazionali – garanzia fondata su verifiche proprie e verifiche nazionali – essa sarà in grado di garantire la legalità e la regolarità delle spese dichiarate in base ai risultati dei controlli nazionali e potrà in tal modo limitare a circostanze eccezionali le proprie verifiche in loco.

    Sulla base dello stesso principio, il quadro normativo propone che il grado di intervento della Comunità nella gestione, nella valutazione e nel controllo dipenda - fra l’altro - dall’entità del suo contributo. Il progetto di regolamento generale autorizza gli Stati membri ad applicare le proprie norme e le proprie strutture di gestione e di controllo quando il contributo nazionale prevale in misura significativa su quello comunitario. Questa opzione si applica esclusivamente quando la Commissione abbia ricevuto garanzie circa l’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo nazionali.

    Il principio di addizionalità – in base al quale le risorse UE dovrebbero integrare piuttosto che sostituire quelle nazionali – è destinato a rimanere un principio chiave della politica di coesione. Tuttavia, in linea col principio di proporzionalità, la Commissione verificherà la sua applicazione solo nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”. Spetterà agli Stati membri garantire l’applicazione del principio di addizionalità nell’ambito dei programmi “Competitività regionale e occupazione” e “Cooperazione territoriale europea”.

    Gestione finanziaria

    In materia di gestione finanziaria, due aspetti importanti vengono introdotti al fine di semplificare il sistema. I pagamenti saranno effettuati a livello delle priorità e non più, come avviene attualmente, a livello delle misure. Inoltre, il contributo comunitario verrà calcolato solo sulla base della spesa pubblica. Il sistema di pagamento (anticipo e rimborso) e il principio del disimpegno automatico sono mantenuti.

    Il progetto di regolamento propone altresì la creazione di una procedura di interruzione, trattenuta e sospensione dei pagamenti in caso di gravi problemi al momento della presentazione della domanda di pagamento intermedio.

    Per semplificare la gestione finanziaria, la Commissione propone di autorizzare la chiusura parziale dei programmi per le operazioni che sono state completate. Il calendario di questa chiusura è deciso dai singoli Stati membri.

    L’ammissibilità delle spese sarà in gran parte determinata sulla base delle norme nazionali, fatto salvo un certo numero di settori, tra cui quello dell’IVA, per i quali continueranno ad applicarsi le norme comunitarie.

    5.4. Concentrazione delle risorse

    La maggior parte delle risorse dovrebbe continuare a concentrarsi sulle regioni e gli Stati membri più poveri, privilegiando i nuovi Stati membri. A livello dei singoli programmi di sviluppo, le risorse andranno concentrate in particolare sulle priorità di Lisbona e di Göteborg nonché, nelle regioni interessate dall’obiettivo “Convergenza”, sul rafforzamento delle capacità istituzionali.

    Con riguardo ai programmi di competitività regionale, l’accento attualmente posto (nell’ambito dell’obiettivo 2) sulla determinazione delle zone ammissibili a livello comunale, municipale e circoscrizionale ha fatto sì che la concentrazione venisse intesa quasi esclusivamente in termini microgeografici. Benché in futuro la concentrazione geografica delle risorse nelle sacche o nelle aree maggiormente colpite debba rimanere una parte essenziale dello sforzo messo in atto, occorre anche riconoscere che le prospettive di tali zone sono strettamente legate alla prosperità della regione nel suo insieme.

    Come molte regioni hanno ammesso, ciò richiede lo sviluppo di una strategia coerente per l’intera regione che consenta di sopperire alle necessità delle sue parti più deboli. Per il futuro si propone pertanto di abbandonare l’attuale sistema di micro-regionalizzazione, consentendo l’adeguato equilibrio tra la concentrazione geografica e altre forme di concentrazione, da determinare al momento di redigere i programmi di competitività regionale in partenariato con la Commissione.

    Ciò non dovrebbe comportare alcuna diluizione del livello di sforzo nell’utilizzare le risorse finanziarie dell’UE. Nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale”, ciascun programma operativo dovrà giustificare la propria concentrazione geografica, tematica e finanziaria.

    Nell’ambito del partenariato, le regioni saranno le principali responsabili della concentrazione delle risorse finanziarie sui temi necessari per affrontare le disparità economiche, sociali e territoriali a livello regionale. La Commissione accerterà e confermerà la coerenza al momento della decisione dei programmi.

    Infine, grazie al principio del disimpegno dei fondi non utilizzati (la “regola N+2”), una disciplina specifica della politica regionale e di coesione, rimarranno forti incentivi a favore di un’efficiente e rapida realizzazione dei programmi.

    5.5. Un maggiore accento su efficacia e qualità

    Ai fini di una maggiore efficienza occorre insistere sull’impatto e sull’efficacia delle azioni, nonché su una migliore definizione dei risultati da ottenere. Nel complesso, l’efficienza della politica di coesione risulterebbe migliorata dalla creazione di un dialogo annuale con le istituzioni europee inteso a discutere – sulla base della relazione annuale della Commissione – i progressi e i risultati dei programmi nazionali e regionali, così da aumentare la trasparenza e la responsabilità nei confronti di istituzioni e cittadini.

    La valutazione prima, durante e al termine della realizzazione dei programmi rimarrebbe un elemento cardine dello sforzo globale volto a mantenere la qualità. La Commissione propone inoltre di istituire una riserva comunitaria di efficacia destinata principalmente a premiare gli Stati membri e le regioni che abbiano realizzato i progressi più significativi in vista del conseguimento degli obiettivi convenuti.

    La Commissione propone infine che gli Stati membri creino nell’ambito della loro dotazione nazionale una piccola riserva che consenta di far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione industriale o dagli effetti di accordi commerciali. Questa riserva verrebbe utilizzata per fornire un sussidio ai lavoratori colpiti e alla diversificazione dell’economia nelle zone interessate e costituirebbe un complemento ai programmi nazionali e regionali, che dovrebbero essere il principale strumento di ristrutturazione in previsione di cambiamenti economici.

    I cambiamenti proposti dovrebbero apportare una maggiore trasparenza al funzionamento della politica, facilitando l’accesso dei cittadini e delle imprese e aumentando in tal modo il numero di progetti proposti, nonché contribuendo a un maggiore rendimento delle risorse investite grazie ad un aumento della concorrenza per il sostegno.

    6. Risorse finanziarie

    Le risorse finanziarie destinate alla politica di coesione rispecchiano l’ambizione di un’Unione allargata di promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro nelle proprie zone svantaggiate. Per il periodo 2007-2013, la Commissione propone di stanziare 336,1 miliardi di euro (che corrispondono a 373,9 miliardi di euro prima dei trasferimenti di fondi agli strumenti unici per lo sviluppo rurale e per la pesca che si propone di creare) a favore delle tre priorità della politica di coesione riformata.

    La ripartizione indicativa dell’importo fra i tre obiettivi della politica riformata avverrebbe come segue:

    - circa il 78% sarebbe destinato all’obiettivo “Convergenza” (regioni in ritardo di sviluppo, Fondo di coesione e regioni con “effetto statistico”), privilegiando l’assistenza ai dodici nuovi Stati membri. Il limite di assorbimento (massimale) per i trasferimenti finanziari verso un determinato Stato membro nell’ambito della politica di coesione verrà mantenuto all’attuale 4% del PIL nazionale, tenendo conto degli importi previsti nell’ambito degli strumenti per lo sviluppo rurale e per la pesca. Le regioni vittime del cosiddetto effetto statistico beneficerebbero di una dotazione specifica decrescente nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” al fine di agevolare la loro uscita progressiva dal sistema di aiuti;

    - circa il 18% sarebbe destinato all’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Al di fuori delle regioni ammesse progressivamente a far parte del sistema, la distribuzione delle risorse tra i programmi regionali finanziati dal FESR e i programmi nazionali finanziati dal FSE sarebbe in proporzione 50-50;

    - circa il 4% sarebbe destinato all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

    Quanto alla distribuzione delle risorse finanziarie tra gli Stati membri, la Commissione propone che, per la priorità “Convergenza”, si applichi il metodo fondato su criteri obiettivi utilizzato ai tempi del Consiglio di Berlino (1999), tenendo conto della necessità di un equo trattamento per le regioni vittime dell’effetto statistico dell’allargamento.

    Le risorse destinate all’obiettivo “Concorrenza regionale e occupazione” verrebbero ripartite dalla Commissione tra gli Stati membri sulla base di criteri economici, sociali e territoriali della Comunità.

    Infine, la popolazione residente nelle regioni ammissibili nonché l’insieme della popolazione degli Stati membri interessati fornirebbero orientamenti per la distribuzione delle risorse nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

    2004/0163 (AVC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 161,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere conforme del Parlamento europeo[2],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

    visto il parere del Comitato delle regioni[4],

    visto il parere della Corte dei conti,

    considerando quanto segue:

    (1) L’articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L’articolo 159 prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.

    (2) La politica di coesione deve contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l’occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nei Consigli europei di Lisbona e di Göteborg.

    (3) La Comunità allargata ha visto aumentare le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. La competitività e l’occupazione devono essere pertanto rafforzate su tutto il territorio comunitario.

    (4) L’aumento del numero di frontiere terrestri e marittime dell’Unione nonché l’estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

    (5) L’opera del Fondo di coesione deve essere integrata nella programmazione dell’assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza tra i vari Fondi.

    (6) Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali[5], il Consiglio è tenuto a riesaminare il suddetto regolamento entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/99 deve essere abrogato.

    (7) Il ruolo dei vari strumenti che forniscono un sostegno allo sviluppo rurale (regolamento (CE) n. ...) e al settore della pesca (regolamento (CE) n. ...[6]) deve essere specificato e tali strumenti devono essere integrati tra quelli della politica agricola comune e della politica comune della pesca; è inoltre necessario un coordinamento con gli strumenti della politica di coesione.

    (8) Il numero di Fondi che forniscono assistenza nell’ambito della politica di coesione è pertanto limitato a tre: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate nei regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.

    (9) Al fine di potenziare il valore aggiunto della politica di coesione comunitaria, il lavoro dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione deve essere concentrato e semplificato e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/99 devono essere ridefiniti. I nuovi obiettivi da perseguire devono essere la convergenza degli Stati membri e delle regioni, la competitività regionale e l’occupazione e la cooperazione territoriale europea.

    (10) Nell’ambito di questi tre obiettivi occorre tener conto in maniera adeguata sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.

    (11) Le regioni ultraperiferiche devono beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

    (12) Le zone settentrionali dell’Unione, molto scarsamente popolate, richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di questo svantaggio.

    (13) Data l’importanza della dimensione urbana e il contributo delle città (soprattutto quelle di medie dimensioni) allo sviluppo regionale, occorre dar loro un maggiore spazio nell’ambito della programmazione al fine di promuovere il rinnovamento urbano.

    (14) I Fondi devono intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP) al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca. Inoltre, l’assistenza di questi strumenti aggiunta a quella dei Fondi deve permettere alle regioni in ritardo di sviluppo di continuare a beneficiare della stessa concentrazione finanziaria del periodo 2000-2006.

    (15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, zone di montagna e zone scarsamente popolate, devono essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo. Analogamente, andranno rafforzate le azioni a favore di talune zone della Comunità divenute frontaliere a seguito dell’allargamento.

    (16) È necessario fissare alcuni criteri obiettivi per definire le regioni e le zone ammissibili. A tal fine, l’identificazione delle regioni e delle zone prioritarie a livello comunitario deve basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[7].

    (17) Un obiettivo di “Convergenza” deve essere destinato agli Stati membri e alle regioni in ritardo di sviluppo; le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75% della media comunitaria. Le regioni che risentono dell’effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell’allargamento beneficeranno a questo titolo di un considerevole aiuto transitorio al fine di completare il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da un ulteriore periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell’obiettivo “Convergenza” il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.

    (18) Un obiettivo di “Competitività regionale e occupazione” deve essere destinato al territorio della Comunità che non rientra nell’obiettivo “Convergenza”. Sono ammissibili le regioni “obiettivo 1” del periodo di programmazione 2000-2006 che non soddisfano i criteri di ammissibilità regionale dell’obiettivo “Convergenza” e che beneficiano pertanto di un aiuto transitorio, nonché tutte le altre regioni della Comunità.

    (19) Un obiettivo di “Cooperazione territoriale europea” deve essere destinato alle regioni comprendenti frontiere terrestri o marittime nonché alle zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato e il sostegno alle reti per la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze. Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l’impiego dello strumento europeo di vicinato e partenariato di cui al regolamento (CE) n. .... e lo strumento di preadesione di cui al regolamento (CE) n. ... .

    (20) Le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

    (21) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Il partenariato deve essere consolidato tramite accordi per la partecipazione di vari tipi di partner, in particolare le regioni, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali degli Stati membri.

    (22) La programmazione pluriennale deve essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.

    (23) Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato, la Comunità può adottare misure volte a promuovere gli obiettivi di “Convergenza”, “Competitività regionale e occupazione” e “Cooperazione territoriale europea”. Tali obiettivi non possono essere conseguiti adeguatamente dagli Stati membri a causa delle eccessive disparità e del limite delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”. Occorre dunque intervenire a livello comunitario, tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità dell’Unione. Conformemente al principio di proporzionalità definito nell’articolo sopra menzionato, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

    (24) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell’intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

    (25) Ai sensi dell’articolo 274 del trattato, nell’ambito della gestione condivisa è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L’applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di accertare che gli Stati membri utilizzano i Fondi in maniera legale e corretta e conformemente ai principi delle buona gestione finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento finanziario.

    (26) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi alla spesa pubblica degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. La verifica, nell’ambito del partenariato, del principio di addizionalità deve concentrarsi sulle regioni dell’obiettivo “Convergenza” – data l’entità delle risorse ad esse assegnate – e potrebbe comportare una rettifica finanziaria qualora l’addizionalità risulti non rispettata.

    (27) Nel quadro del suo impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità promuove l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze e favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3 del trattato.

    (28) La concentrazione finanziaria sull’obiettivo “Convergenza” deve essere rafforzata a causa delle maggiori disparità insorte nell’Unione allargata; lo sforzo a favore dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, destinato a migliorare la competitività e l’occupazione nel resto dell’Unione, deve essere mantenuto e le risorse destinate alla “Cooperazione territoriale europea” devono essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto di questo obiettivo.

    (29) Occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse disponibili. Queste ultime vengono assegnate annualmente e una concentrazione significativa viene riservata alle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all’effetto statistico.

    (30) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell’ambito dei Fondi devono rispettare un massimale stabilito in funzione della capacità di assorbimento di tale Stato.

    (31) La Commissione deve stabilire la ripartizione indicativa degli stanziamenti d’impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente. Il 3% degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” devono essere accantonati in una riserva comunitaria destinata a premiare la qualità e l’efficacia.

    (32) Gli stanziamenti disponibili nell’ambito dei Fondi devono essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.

    (33) Per rafforzare il contenuto strategico della politica di coesione tramite l’integrazione con le priorità comunitarie e promuoverne in tal modo la trasparenza, il Consiglio deve adottare una serie di orientamenti strategici su proposta della Commissione; esso deve quindi esaminarne l’applicazione da parte degli Stati membri sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.

    (34) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, ogni Stato membro deve preparare un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, negoziato con la Commissione e deciso da quest’ultima, che costituisce il contesto per la preparazione dei programmi operativi.

    (35) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali devono essere semplificate tenendo conto dei loro aspetti specifici: i programmi operativi devono essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascun Fondo deve essere in grado di finanziare in maniera complementare e limitata le azioni che rientrano nell’ambito dell’altro Fondo.

    (36) Al fine di migliorarne la complementarità e semplificarne l’attuazione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR devono essere programmati congiuntamente nell’ambito dei programmi operativi in materia di trasporto e ambiente.

    (37) La programmazione deve garantire il coordinamento dei Fondi tra di loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di regimi finanziari complessi e i partenariati tra settore pubblico e privato.

    (38) La programmazione sarà fatta per un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.

    (39) Nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione devono disporre le modalità di cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.

    (40) Per rispondere all’esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria devono essere realizzate unicamente a livello delle priorità; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione quali previsti dal regolamento (CE) n. 1260/99 vengono sospesi.

    (41) Nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione devono disporre sottodeleghe alle autorità responsabili delle zone urbane per le priorità relative al rinnovamento delle città.

    (42) La dotazione supplementare destinata a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche deve essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in queste regioni.

    (43) Occorre prevedere disposizioni separate per l’attuazione dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” finanziato dal FESR.

    (44) La Commissione deve poter approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in collaborazione con la BEI, al fine di valutarne le finalità, l’impatto e le disposizioni adottate per l’impiego previsto delle risorse comunitarie.

    (45) Nell’ambito dell’assistenza tecnica, i Fondi devono fornire un sostegno alle valutazioni, al miglioramento delle capacità amministrative legate alla gestione dei Fondi, agli studi, ai progetti pilota e agli scambi di esperienze volti segnatamente ad incoraggiare impostazioni e pratiche innovative.

    (46) L’efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall’integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza, di un sistema di valutazione affidabile; le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in proposito devono essere specificate.

    (47) Nell’ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, gli Stati membri devono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.

    (48) È necessario determinare gli elementi che consentano di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi. Per accrescere l’effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie occorre dunque tener conto della natura e gravità dei problemi affrontati dalle zone interessate, dell’attuazione delle priorità comunitarie incluse la tutela e il miglioramento dell’ambiente, nonché della mobilitazione di risorse private nei programmi operativi tramite partenariati tra settore pubblico e privato. A tal fine è inoltre necessario definire la nozione di “progetto generatore di entrate” e identificare per questo tipo di progetti la base di calcolo per la partecipazione dei Fondi.

    (49) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. ... relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, dal regolamento (CE) n. ... relativo al Fondo sociale europeo e dal regolamento (CE) n. ... relativo al Fondo di coesione, devono esistere norme nazionali sull’ammissibilità delle spese.

    (50) Per garantire l’efficacia, l’equità e l’impatto sostenibile dell’intervento dei Fondi occorrono disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi vengano utilizzati per distorcere la concorrenza. Occorre far sì che gli investimenti che beneficiano del sostegno dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.

    (51) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie che i sistemi di tutti i programmi operativi devono rispettivamente osservare e svolgere sulla base del diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006.

    (52) È pertanto necessario mantenere la designazione di un’autorità di gestione unica per ciascun intervento e chiarire le sue responsabilità nonché le funzioni dell’autorità di audit. Occorre inoltre garantire standard qualitativi uniformi da applicare alla certificazione delle spese e alle domande di pagamento prima che vengano trasmesse alla Commissione; è necessario chiarire la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire la funzione dell’autorità di certificazione.

    (53) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantire la qualità della loro attuazione. A tal fine devono essere definite le responsabilità dei comitati di sorveglianza nonché le informazioni da trasmettere alla Commissione e il contesto in cui esaminarle.

    (54) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principali responsabili per l’attuazione e il controllo degli interventi.

    (55) Gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese nonché alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario devono essere specificati al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione dei programmi operativi. In particolare, in materia di gestione e controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.

    (56) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione con gli Stati membri in questo campo e fissare criteri che le consentano di determinare, nell’ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il livello di garanzia ottenibile dagli organismi di audit nazionali.

    (57) La portata e l’intensità dei controlli effettuati dalla Comunità devono essere proporzionate all’entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la fonte principale di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità per tale Stato di organizzare alcuni aspetti delle modalità di controllo sulla base delle norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui ciascuno Stato membro deve svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare le proprie verifiche e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

    (58) Il pagamento dell’anticipo all’avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari nel corso della fase di attuazione. Pertanto, un anticipo del 7% per i Fondi strutturali e del 10,5% per il Fondo di coesione contribuirà ad accelerare l’attuazione dei programmi operativi.

    (59) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all’ordinatore delegato di sospendere i pagamenti in caso di dubbi sul buon funzionamento di questi sistemi o alla Commissione di operare una trattenuta sui pagamenti qualora lo Stato membro interessato non abbia messo in atto tutte le misure residue di un piano di azione correttivo.

    (60) La regola del disimpegno automatico contribuirà ad accelerare l’attuazione dei programmi e a migliorare la gestione finanziaria. A tal fine, è opportuno definire le modalità della sua applicazione e le parti dell’impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione dipendono da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto richiedente, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

    (61) Le procedure di chiusura devono essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.

    (62) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8],

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

    CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (in appresso: i “Fondi strutturali”) nonché il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti relativi a tali Fondi.

    Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (in appresso: “i Fondi”) devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

    Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici per tale politica, il quadro di riferimento strategico nazionale e la verifica annuale a livello comunitario.

    Il regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai sensi del presente regolamento s’intende per:

    1) ‘programma operativo’ : il documento presentato dallo Stato membro e adottato dalla Commissione, nell’ambito del quadro di riferimento strategico, che fissa una strategia di sviluppo secondo una serie coerente di priorità, per la cui realizzazione verrà chiesto il contributo di un Fondo o, nel caso dell’obiettivo ”Convergenza”, del Fondo di coesione e del FESR;

    2) ‘priorità’ : ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

    3) ‘operazione’ : un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall’autorità di gestione del programma operativo interessato o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza, ed attuati da uno o più beneficiari, che consentano il conseguimento degli obiettivi dell’asse prioritario a cui si riferisce;

    4) ‘ beneficiario ’: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio e/o dell’attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano una singola azione e ricevono l’aiuto pubblico;

    5) ‘spesa pubblica’ : qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali, delle Comunità europee nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È assimilato ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[9];

    6) ‘organismo intermedio’ : qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

    CAPITOLO II OBIETTIVI E MISSIONI

    Articolo 3

    Obiettivi

    1. L’azione condotta dalla Comunità ai sensi dell’articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità allargata per promuoverne lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile. Questa azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende rispondere alle sfide connesse alle disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo, all’accelerazione della ristrutturazione economica e sociale e all’invecchiamento della popolazione.

    L’azione condotta nell’ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore di uno sviluppo sostenibile, rafforzando la crescita, la competitività e l'occupazione, l’inserimento sociale nonché la tutela e la qualità dell’ambiente.

    2. In questa prospettiva, il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

    a) l’obiettivo “Convergenza” è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni di crescita e di occupazione tramite l’aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione e della società basata sulla conoscenza, l’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento dell’ambiente nonché l’efficienza amministrativa; questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;

    b) l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni nonché l’occupazione anticipando i cambiamenti socioeconomici, inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi, mediante l'innovazione e la promozione della società basata sulla conoscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell’ambiente nonché il potenziamento dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro che favoriscano l’inserimento;

    c) l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali, che a livello transnazionale si concretizzano in azioni di sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie, e mediante la creazione di reti e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

    3. Nell’ambito di questi tre obiettivi l’assistenza dei Fondi, a seconda della loro natura, deve tener conto da un lato delle peculiarità economiche e sociali e, dall’altro, delle peculiarità territoriali. Essa deve sostenere in maniera adeguata il rinnovamento urbano, segnatamente come parte dello sviluppo regionale, nonché il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca grazie alla diversificazione economica. L’assistenza deve inoltre interessare le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche (Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Riunione, Azzorre, Madeira e isole Canarie) nonché le zone settentrionali a bassissima densità di popolazione, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

    Articolo 4

    Strumenti e missioni

    1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi secondo la ripartizione seguente:

    a) obiettivo “Convergenza”: FESR, FSE e Fondo di coesione;

    b) obiettivo “Competitività regionale e occupazione”: FESR e FSE;

    c) obiettivo “Cooperazione territoriale europea”: FESR.

    2. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

    CAPITOLO III AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA

    Articolo 5

    Convergenza

    1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” sono quelle corrispondenti al livello II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (in appresso: “NUTS II”) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per gli ultimi tre anni disponibili al [...], è inferiore al 75% della media comunitaria.

    2. Le regioni di livello NUTS II il cui PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per gli ultimi tre anni disponibili al [...], è compreso tra il 75% e il [...]% della media comunitaria sono ammissibili, su una base transitoria e specifica, al finanziamento dei Fondi strutturali.

    3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per gli ultimi tre anni disponibili al [...], è inferiore al 90% della media comunitaria e che dispongono di un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 104 del trattato.

    4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e all’articolo 6, le regioni ultraperiferiche (Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Riunione, Azzorre, Madeira e isole Canarie) beneficiano di un finanziamento specifico del FESR volto a facilitare la loro integrazione nel mercato interno e a compensare le difficoltà specifiche che le caratterizzano.

    5. Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 2, l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 3. L’elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    Articolo 6

    Competitività regionale e occupazione

    1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2.Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all’articolo 25, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni NUTS I e NUTS II per le quali presenterà un programma per il finanziamento del FESR.

    2. Le regioni di livello NUTS II totalmente coperte dall’obiettivo 1 nel 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 e che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, possono beneficiare di un finanziamento specifico e transitorio dei Fondi strutturali.

    3. Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 2, l’elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L’elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    Articolo 7

    Cooperazione territoriale europea

    1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, sono ammissibili al finanziamento le regioni comunitarie di livello NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell’azione di cooperazione.Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l’elenco delle regioni ammissibili secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 2. L’elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    2. Ai fini della cooperazione transnazionale, sulla base degli orientamenti strategici comunitari di cui agli articoli 23 e 24, la Commissione adotta l’elenco delle zone transnazionali ammissibili secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 2. L’elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    3. Ai fini delle reti di cooperazione e degli scambi di esperienza è ammissibile al finanziamento l’intero territorio della Comunità.

    CAPITOLO IV PRINCIPI DI INTERVENTO

    Articolo 8

    Complementarità, coerenza e conformità

    1. I Fondi forniscono un’assistenza complementare alle misure nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

    2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento dei Fondi e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza viene indicata in particolare negli orientamenti strategici della Comunità, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

    3. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

    Articolo 9

    Programmazione

    Gli obiettivi dei Fondi vengono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale che include le priorità e un processo di gestione, decisione e finanziamento organizzato in varie fasi.

    Articolo 10

    Partenariato

    1. L’intervento dei Fondi è deciso dalla Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata “partenariato”, tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

    a) le autorità regionali, locali, urbane e le altre autorità pubbliche competenti;

    b) le parti economiche e sociali;

    c) ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione della parità tra uomini e donne.

    Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico o in altri settori (in appresso: “i partner”). Lo Stato membro garantisce l’ampia ed efficace partecipazione di tutti gli organismi appropriati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l’integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento ambientale.

    2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

    Il partenariato include la preparazione e la sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale nonché la preparazione, l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri coinvolgono ciascuno dei partner appropriati, in particolare le regioni, nelle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase.

    3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello europeo in merito all’intervento dei Fondi.

    Articolo 11

    Intervento sussidiario e proporzionale

    1. L’attuazione dei programmi operativi di cui all’articolo 23 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno Stato membro. Tale responsabilità viene esercitata conformemente al presente regolamento.

    2. I mezzi messi in atto dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di controllo variano secondo l’entità del contributo comunitario. La differenziazione si applica altresì alle disposizioni in materia di valutazione, nonché alla partecipazione della Commissione ai comitati di sorveglianza di cui all’articolo 62 e alle relazioni annuali sui programmi operativi.

    Articolo 12

    Gestione concorrente

    1. Il bilancio comunitario destinato ai Fondi viene eseguito nell’ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[10], fatta salva l’assistenza tecnica di cui all’articolo 43.

    Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della buona gestione finanziaria.

    2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

    a) essa verifica l’esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure descritte agli articoli 69 e 70;

    b) essa interrompe, trattiene o sospende una parte o l’insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 89, 90 e 91, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria richiesta, secondo le procedure descritte agli articoli 101 e 102;

    c) essa verifica il rimborso degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all’articolo 81, paragrafo 2, all’articolo 93 e all’articolo 96.

    Articolo 13

    Addizionalità

    1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali pubbliche o equivalenti di uno Stato membro.

    2. Per le regioni che rientrano nell’obiettivo “Convergenza”, la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali pubbliche o equivalenti che lo Stato membro deve mantenere in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

    Tali spese vengono approvate dallo Stato membro e dalla Commissione nell’ambito del quadro di riferimento strategico nazionale di cui all’articolo 25.

    3. Il livello delle spese di cui al paragrafo 2 deve essere pari almeno all’importo delle spese medie annue in termini reali sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

    Il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune situazioni economiche specifiche, in particolare le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o equivalenti da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

    4. La Commissione, di concerto con ciascuno Stato membro, procede a una verifica intermedia dell’addizionalità per l’obiettivo “Convergenza” nel 2011 e ad una verifica ex-post entro il 30 giugno 2016.

    Se, al 30 giugno 2016, uno Stato membro non è in grado di dimostrare il rispetto dell’addizionalità concordata nell’ambito del quadro di riferimento strategico nazionale, la Commissione procede ad una rettifica finanziaria conformemente alla procedura prevista all’articolo 101.

    Articolo 14

    Parità tra uomini e donne

    Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere vengano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

    CAPITOLO V QUADRO FINANZIARIO

    Articolo 15

    Risorse globali

    1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013, espresse in prezzi 2004, ammontano a 336,1 miliardi di euro, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell’allegato 1.

    In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al primo comma sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

    La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all’articolo 3, paragrafo 2, deve essere effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell’obiettivo “Convergenza”.

    2. La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 e fatto salvo quanto disposto agli articoli 20 e 21.

    Articolo 16

    Risorse per l’obiettivo “Convergenza”

    1. Le risorse globali destinate all’obiettivo “Convergenza” ammontano al 78,54% delle risorse di cui all’articolo 15, primo comma (ossia in totale a 264,0 miliardi di euro) e sono ripartite come segue:

    a) il 67,34% è destinato al finanziamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la disoccupazione;

    b) l’8,38% è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all’articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la disoccupazione;

    c) il 23,86% è destinato al finanziamento di cui all’articolo 5, paragrafo 3, utilizzando come criteri di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione, l’RNL pro capite (tenuto conto del miglioramento della prosperità nazionale nel corso del periodo precedente) e la superficie interessata;

    d) lo 0,42% è destinato al finanziamento di cui all’articolo 5, paragrafo 4, utilizzando come criterio di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile.

    2. La ripartizione annuale degli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), è decrescente a partire dal 1° gennaio 2007. Gli stanziamenti per il 2007 saranno inferiori a quelli del 2006, salvo che per le regioni non pienamente ammissibili all’obiettivo 1 al 1° gennaio 2000 secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1260/1999, per le quali gli stanziamenti 2007 devono essere equi ed obiettivi.

    Articolo 17

    Risorse per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

    1. Le risorse globali destinate all’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” ammontano al 17,22% delle risorse di cui all’articolo 15, primo comma (ossia in totale a 57,9 miliardi di euro) e sono ripartite come segue:

    a) l’83,44% è destinato al finanziamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione e la densità di popolazione; e

    b) il 16,56% è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la disoccupazione.

    2. Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono equamente ripartiti tra i programmi finanziati dal FESR e quelli finanziati dal FSE.

    3. I programmi operativi finanziati dal FSE ricevono fino al 50% degli stanziamenti disponibili di cui al paragrafo 1, lettera b). A tal fine, tali programmi prevedono una priorità specifica.

    4. Le ripartizioni annuali degli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono decrescenti a partire dal 1° gennaio 2007. Gli stanziamenti per il 2007 saranno inferiori a quelli del 2006, salvo che per le regioni divenute ammissibili all’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 nel 2004, per le quali gli stanziamenti 2007 devono essere equi ed obiettivi.

    Articolo 18

    Risorse per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”

    Le risorse globali destinate all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ammontano al 3,94% delle risorse di cui all’articolo 15, primo comma (ossia in totale a 13,2 miliardi di euro) e sono ripartite come segue:

    a) il 35,61% è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile;

    il 12,12% è destinato al contributo del FESR alla sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato di cui al regolamento (CE) n. .... e dello strumento di preadesione di cui al regolamento (CE) n. ... ; tali regolamenti indicano che il contributo dei due strumenti alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è equivalente a quello del FESR;

    b) il 47,73% è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo delle ripartizioni indicative per Stato membro la popolazione ammissibile;

    c) il 4,54% è destinato al finanziamento delle reti di cooperazione e degli scambi di esperienza di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

    Articolo 19

    Non trasferibilità delle risorse

    Gli stanziamenti globali assegnati agli Stati membri nell’ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e le rispettive componenti non sono trasferibili tra loro. A titolo di deroga, la dotazione finanziaria per Stato membro nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” può essere soggetta a una flessibilità pari al 10% degli importi assegnati tra la componente transfrontaliera e quella transnazionale.

    Articolo 20

    Risorse per la riserva di efficacia e qualità

    Il 3,0% delle risorse di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafo 1, viene assegnato secondo quanto disposto all’articolo 48.

    Articolo 21

    Risorse per l’assistenza tecnica

    Lo 0,30% delle risorse di cui all’articolo 15, paragrafo 1, è riservato all’assistenza tecnica per la Commissione quale definita all’articolo 43.

    Articolo 22

    Massimale delle risorse

    La Commissione garantisce che gli stanziamenti totali annuali provenienti dai Fondi per un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, incluso il contributo del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato ai sensi del regolamento (CE) n. [...] e quello dello strumento di preadesione ai sensi del regolamento (CE) n. [...], nonché il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del regolamento (CE) n. [...], proveniente dalla sezione “Orientamento” del FEAOG, e quello del Fondo europeo per la pesca (FEP) ai sensi del regolamento (CE) n. [...] che contribuisce all’obiettivo “Convergenza”, non superano il 4% del PIL di quello Stato membro quale stimato al momento dell’adozione dell’accordo interistituzionale.

    I regolamenti degli strumenti finanziari di cui al paragrafo precedente, diversi dai Fondi, includono una disposizione analoga.

    TITOLO II

    APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

    CAPITOLO I ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI IN MATERIA DI COESIONE

    Articolo 23

    Contenuto

    Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici in materia di coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto per l’intervento dei Fondi.

    Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.

    Gli orientamenti vengono stabiliti tenendo conto della strategia politica economica a medio termine quale contenuta negli Indirizzi di massima per le politiche economiche.

    Nel settore dell’occupazione e delle risorse umane, le priorità sono quelle della Strategia europea per l’occupazione, tenendo conto delle specificità regionali e locali.

    Articolo 24

    Adozione e revisione

    Al più tardi tre mesi dopo l’adozione del presente regolamento, gli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 23 sono adottati conformemente alla procedura prevista all’articolo 161 del trattato. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli orientamenti strategici comunitari sono oggetto, se necessario, di una revisione intermedia conformemente alla procedura prevista all’articolo 161 del trattato, per tener conto in particolare dell’evoluzione delle priorità comunitarie.

    CAPITOLO II QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE

    Articolo 25

    Contenuto

    1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che garantisce la coerenza dell’aiuto strutturale della Comunità con gli orientamenti strategici comunitari e che identifica il collegamento delle priorità comunitarie con quelle nazionali e regionali (al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile) nonché col piano nazionale per l’occupazione.

    Il quadro costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

    2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale contiene una descrizione sintetica della strategia dello Stato membro e della sua applicazione operativa.

    3. La sezione strategica del quadro di riferimento strategico nazionale specifica la strategia prescelta per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, dimostrando la coerenza delle scelte operate con gli orientamenti strategici comunitari sulla base di un’analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo connessi in particolare ai cambiamenti previsti nell’economia europea e mondiale. Essa deve specificare:

    a) le priorità tematiche e territoriali, comprese quelle per il rinnovamento urbano e la diversificazione delle economie rurali e delle zone dipendenti dalla pesca;

    b) per il solo obiettivo “Convergenza”, l’azione prevista per rafforzare l’efficienza amministrativa dello Stato membro, anche per quanto riguarda la gestione dei Fondi, nonché il piano di valutazione di cui all’articolo 46, paragrafo 1;

    c) per il solo obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, l’elenco delle regioni selezionate per la competitività regionale secondo quanto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.

    Al fine di consentire la sorveglianza, gli obiettivi principali delle priorità di cui alla lettera a) devono essere quantificati e deve essere identificato un numero limitato di indicatori di efficacia e di impatto.

    4. Per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, la sezione operativa deve contenere:

    a) l’elenco dei programmi operativi e la dotazione annuale indicativa proveniente da ciascun Fondo suddivisa per programma, garantendo un adeguato equilibrio tra azione tematica e regionale; questo elenco include l’importo della riserva nazionale per gli imprevisti di cui all’articolo 49;

    b) i meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi e i Fondi;

    c) il contributo di altri strumenti finanziari, in particolare la BEI, e il loro coordinamento con i Fondi.

    5. Per le regioni dell’obiettivo “Convergenza”, la sezione operativa deve inoltre contenere:

    a) l’importo della dotazione annua totale prevista nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca;

    b) le informazioni richieste per la verifica ex-ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all’articolo 13.

    6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto delle norme istituzionali specifiche di ciascuno Stato membro.

    Articolo 26

    Preparazione e adozione

    1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro in base alla propria struttura istituzionale e in stretta cooperazione con i partner di cui all’articolo 10. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una proposta di quadro di riferimento strategico entro il più breve termine successivamente all’adozione degli orientamenti strategici comunitari. Gli Stati membri possono decidere di presentare contestualmente i programmi operativi di cui all’articolo 31. La Commissione negozia la proposta nell’ambito del partenariato.

    3. Precedentemente all’adozione dei programmi operativi di cui all’articolo 36 la Commissione, previa consultazione dei comitati di cui all’articolo 105 e conformemente alla procedura prevista all’articolo 104, paragrafo 2, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

    a) la strategia e i temi prioritari prescelti per l’intervento dei Fondi e le loro modalità di sorveglianza;

    b) l’elenco dei programmi operativi e la ripartizione indicativa delle risorse per programma per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, incluso l’importo della riserva nazionale per gli imprevisti di cui all’articolo 49;

    c) per il solo obiettivo “Convergenza”, il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all’articolo 13 e l’azione prevista per rafforzare l’efficienza amministrativa e la buona gestione.

    La suddetta decisione non pregiudica le eventuali modifiche dei programmi operativi di cui all’articolo 32.

    CAPITOLO III SEGUITO STRATEGICO E DIBATTITO ANNUALE

    Articolo 27

    Relazione annuale degli Stati membri

    1. Per la prima volta nel 2008 e al massimo entro il 1° ottobre di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato di realizzazione della propria strategia e dei propri obiettivi, tenendo conto in particolare degli indicatori fissati e del loro contributo all’attuazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nonché delle valutazioni disponibili.

    La relazione fa riferimento al piano di azione nazionale per l’occupazione.

    2. Il piano di azione nazionale per l’occupazione descrive ogni anno le modalità secondo cui gli orientamenti della strategia europea per l’occupazione vengono attuati in ciascuno Stato membro.

    Articolo 28

    Relazione annuale della Commissione

    1. Per la prima volta nel 2009 e all’inizio di ogni anno, la Commissione adotta una relazione annuale che sintetizza le principali evoluzioni, tendenze e sfide connesse all’attuazione degli orientamenti strategici comunitari e dei quadri di riferimento strategici nazionali.

    2. La relazione è fondata sull’esame e la valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni annuali degli Stati membri di cui all’articolo 27 e di ogni altra informazione disponibile. La relazione precisa le misure che gli Stati membri e la Commissione devono adottare per dar seguito alle conclusioni in essa contenute.

    Articolo 29

    Esame annuale

    1. La relazione annuale della Commissione di cui all’articolo 28 viene trasmessa al Consiglio unitamente alla relazione di attuazione degli Indirizzi di massima per le politiche economiche, alla relazione congiunta sull’occupazione e alla relazione di attuazione della strategia per il mercato interno, in vista del Consiglio europeo di primavera.

    La relazione viene sottoposta per un parere al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    2. In primavera, il Consiglio esamina la relazione annuale della Commissione, unitamente alla relazione di attuazione degli Indirizzi di massima per le politiche economiche, alla relazione congiunta sull’occupazione e alla relazione di attuazione della strategia per il mercato interno.

    3. Sulla base della relazione annuale della Commissione di cui all’articolo 28 e su proposta della stessa Commissione, il Consiglio adotta le proprie conclusioni sull’attuazione degli orientamenti strategici comunitari. La Commissione garantisce che venga dato un seguito a tali conclusioni.

    Articolo 30

    Relazione sulla coesione

    La relazione della Commissione di cui all’articolo 159, secondo comma, del trattato, comprende in particolare:

    a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l’integrazione delle priorità comunitarie;

    b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l’effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

    Se necessario, la relazione contiene proposte di misure e politiche comunitarie che andrebbero adottate per rafforzare la coesione economica e sociale. Ove del caso, essa propone inoltre di includere adeguamenti connessi a nuove iniziative politiche comunitarie negli orientamenti strategici per la coesione.

    Nell’anno in cui la relazione è presentata, essa sostituisce la relazione annuale della Commissione di cui all’articolo 28. La relazione è sottoposta a un dibattito annuale conformemente alla procedura prevista all’articolo 29.

    TITOLO III

    PROGRAMMAZIONE

    CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE

    Articolo 31

    Preparazione e approvazione dei programmi operativi

    1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell’ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all’articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

    2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un’autorità da esso designata, in stretta cooperazione con i partner di cui all’articolo 10.

    3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all’articolo 36, facendo seguito quanto prima alla decisione della Commissione di cui all’articolo 26 o contestualmente alla presentazione del quadro di riferimento strategico nazionale di cui allo stesso articolo.

    4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari. Qualora la Commissione ritenga che un determinato programma non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari o con il quadro di riferimento strategico nazionale, essa invita lo Stato membro a rivederlo di conseguenza.

    5. La Commissione adotta ciascun programma operativo quanto prima successivamente alla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

    Articolo 32

    Revisione dei programmi operativi

    1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, e previa approvazione del comitato di sorveglianza, i programmi operativi vengono riesaminati e, se necessario, rivisti per il periodo di programmazione rimanente a seguito di mutamenti socioeconomici significativi o al fine di tener conto in misura maggiore o differente delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi operativi possono essere riesaminati alla luce della valutazione e a seguito di difficoltà manifestatesi nel corso dell’attuazione. Se necessario, i programmi operativi vengono rivisti successivamente all’assegnazione delle riserve di cui agli articoli 48 e 49.

    2. La Commissione adotta quanto prima una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi operativi successivamente alla presentazione ufficiale della richiesta da parte dello Stato membro.

    Articolo 33

    Specificità dei Fondi

    1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3.

    2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 5% di ciascuna priorità di un programma operativo, misure che rientrano nel campo di intervento dell’altro Fondo, a condizione che tali misure siano necessarie al corretto svolgimento dell’operazione e ad essa direttamente legate.

    3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

    Articolo 34

    Ambito geografico

    1. I programmi operativi presentati nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” vengono redatti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS II.I programmi operativi presentati nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione vengono redatti a livello nazionale.

    2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” vengono redatti al livello regionale NUTS I o NUTS II, secondo il sistema istituzionale specifico dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi vengono redatti dallo Stato membro al livello adeguato.

    3. I programmi operativi presentati nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per la cooperazione transfrontaliera vengono redatti, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un opportuno raggruppamento a livello NUTS III, comprendente le enclavi. I programmi operativi presentati nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per la cooperazione transnazionale vengono redatti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi relativi all’organizzazione in rete riguardano l’insieme del territorio comunitario.

    Articolo 35

    Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

    1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, alla programmazione dell’intervento dei Fondi.

    2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategico nazionali e dei programmi operativi, nonché ad azioni connesse alla preparazione di grandi progetti, al montaggio finanziario e ai partenariati tra pubblico e privato. Lo Stato membro, d’intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell’innovazione e dell’economia basata sulla conoscenza, del capitale umano, dell’ambiente e di progetti relativi all’infrastruttura di base.

    3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI precedentemente all’adozione dei quadri di riferimento strategico nazionali e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda in particolare i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

    4. La Commissione, se lo ritiene appropriato ai fini della valutazione dei grandi progetti, può chiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la validità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

    CAPITOLO II CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE

    SEZIONE 1 PROGRAMMI OPERATIVI

    ARTICOLO 36

    Programmi operativi per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

    1. I programmi operativi per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” devono contenere:

    a) un’analisi della situazione in termini di punti forti e deboli e la strategia prescelta di conseguenza;

    b) una giustificazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari, del quadro di riferimento strategico nazionale e delle priorità risultanti del programma operativo, nonché l’impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante di cui all’articolo 46;

    c) informazioni relative alle priorità e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l’aiuto di un numero ristretto di indicatori di attuazione, di risultato e di impatto, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l’efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

    d) la ripartizione dei settori di intervento per categoria, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento;

    e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:

    i) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 50 a 53, l’importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell’ambito del contributo totale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di un sostegno transitorio. Il contributo totale dei Fondi previsto annualmente deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili, tenuto conto della riduzione decrescente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 17, paragrafo 4;

    ii) una tabella che specifica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l’importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione dei Fondi. La tabella indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari;

    f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e quelle finanziate dal Fondo europeo per la pesca;

    g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprendenti:

    i) la designazione da parte dello Stato membro dell’insieme delle entità di cui all’articolo 58 o, se lo Stato membro esercita l’opzione di cui all’articolo 73, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;

    ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione nonché la composizione del comitato di sorveglianza;

    iii) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

    iv) le disposizioni previste per assicurare la pubblicizzazione del programma operativo;

    v) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;

    h) la designazione dell’organo di valutazione della conformità di cui all’articolo 70.

    i) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell’articolo 38 che devono essere presentati nei limiti del periodo di programmazione, incluso uno scadenzario annuale indicativo.

    Le modalità di applicazione di cui alla lettera d) del presente articolo sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 2.

    2. I programmi operativi per i trasporti e l’ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione sono oggetto di priorità specifiche per ciascun Fondo e di un impegno specifico per Fondo.

    3. Ciascun programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” include una giustificazione relativa alla concentrazione tematica, geografica e finanziaria.

    Per i programmi operativi finanziati dal FESR, la suddetta giustificazione è basata:

    a) sul legame verificabile tra l’obiettivo connesso allo sviluppo equilibrato della regione e le priorità selezionate;

    b) sull’effetto moltiplicatore esercitato sulle priorità determinanti per lo sviluppo della regione interessata, in particolare nella sfera dell’innovazione, da una massa critica finanziaria e da un numero significativo di beneficiari.

    Per i programmi operativi finanziati dal FSE, la suddetta giustificazione è basata:

    a) sul contributo delle priorità selezionate all’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio in merito all’applicazione delle politiche per l’occupazione negli Stati membri;

    b) sull’effetto moltiplicatore esercitato sulle priorità e gli obiettivi principali della Strategia europea per l’occupazione e sugli obiettivi comunitari nell’ambito dell’inserimento sociale.

    4. Per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”, i programmi operativi finanziati dal FESR devono inoltre contenere:

    a) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una regione di un altro Stato membro in ciascun programma regionale;

    b) informazioni relative al trattamento della questione urbana, comprendenti l’elenco delle città selezionate e le procedure per la sottodelega alle autorità urbane, eventualmente tramite una sovvenzione globale;

    c) le azioni volte ad adattare in via preventiva le economie regionali ai mutamenti dell’ambiente economico europeo e internazionale;

    d) le priorità specifiche per le misure finanziate nell’ambito della dotazione supplementare di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d) nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

    5. In deroga al paragrafo 1, il programma operativo proposto da ciascuno Stato membro per la riserva per imprevisti di cui all’articolo 49, conformemente all’articolo 31, include unicamente le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), punto i) e al paragrafo 1, lettere g) e h), nonché:

    a) un’analisi della situazione dei settori vulnerabili e di quelli che potrebbero risentire delle conseguenze dell’apertura degli scambi;

    b) un’indicazione delle priorità connesse alla riconversione dei lavoratori potenzialmente interessati e alla diversificazione delle economie regionali.

    6. Qualora si verifichi uno degli eventi imprevisti di cui all’articolo 49, lo Stato membro chiede alla Commissione una revisione del programma operativo conformemente all’articolo 32, incluse le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c) e lettera e), punto ii).

    Articolo 37

    Programmi operativi per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”

    Fatto salvo l’articolo 36, norme specifiche in materia di programmazione per i programmi operativi dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” sono stabilite dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

    SEZIONE 2 GRANDI PROGETTI

    ARTICOLO 38

    Contenuto

    Nell’ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un’azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera i 25 milioni di euro nel caso dell’ambiente e i 50 milioni di euro negli altri settori (in appresso denominato: “grande progetto”).

    Articolo 39

    Informazioni trasmesse alla Commissione

    In merito ai grandi progetti, l’autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

    a) l’organismo responsabile dell’attuazione;

    b) la natura dell’investimento e la sua descrizione, la dotazione finanziaria e la localizzazione;

    c) i risultati degli studi di fattibilità;

    d) un calendario per l’attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell’operazione in causa sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;

    e) un’analisi costi-benefici, comprendente una valutazione dei rischi e l’impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, ove possibile, delle altre regioni della Comunità;

    f) la garanzia del rispetto del diritto comunitario;

    g) un’analisi dell’impatto ambientale;

    h) una giustificazione del contributo pubblico;

    i) il piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie totali previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso lo scadenzario annuale del progetto.

    Articolo 40

    Decisione della Commissione

    1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all’articolo 39, del rispetto delle priorità del programma operativo, del suo contributo al conseguimento degli obiettivi di tali priorità e della sua coerenza con le altre politiche comunitarie.

    2. La Commissione offre agli Stati membri un sostegno metodologico e concorda valori di riferimento per i principali parametri dell’analisi costi-benefici.

    3. La Commissione adotta una decisione quanto prima successivamente alla presentazione, da parte dello Stato membro o dell’autorità di gestione, di tutte le informazioni di cui all’articolo 39. La suddetta decisione definisce l’oggetto fisico, l’importo cui si applica il tasso di finanziamento della priorità e lo scadenzario annuale.

    4. Quando la Commissione rifiuta di concedere un contributo finanziario a un grande progetto, essa ne comunica i motivi allo Stato membro.

    SEZIONE 3 SOVVENZIONI GLOBALI

    ARTICOLO 41

    Disposizioni generali

    1. L’autorità di gestione può delegare la gestione e l’attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essa designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, che garantiscono la realizzazione di una o più operazioni secondo le modalità di un accordo concluso tra l’autorità di gestione e tale organismo.

    Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell’autorità di gestione e degli Stati membri.

    2. L’organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, esso deve avere una sede o una rappresentanza nella regione/nelle regioni coperta/e dal programma operativo al momento della sua designazione.

    Articolo 42

    Norme di attuazione

    L’accordo concluso tra l’autorità di gestione e l’organismo intermedio precisa in particolare:

    a) le operazioni da attuare;

    b) i criteri per la scelta dei beneficiari;

    c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l’impiego degli interessi eventualmente prodotti;

    d) le disposizioni per garantire all’autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario della sovvenzione globale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti.

    e) il ricorso a una garanzia finanziaria o a uno strumento equivalente.

    Sezione 4Assistenza tecnica

    ARTICOLO 43

    Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

    1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,30% della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all’attuazione del presente regolamento. Tali azioni vengono eseguite conformemente all’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ad ogni altra disposizione di quel regolamento e delle relative modalità di applicazione applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

    Tali azioni comprendono in particolare:

    a) studi legati alla preparazione degli orientamenti strategici della Comunità, della relazione annuale della Commissione e della relazione triennale sulla coesione;

    b) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale relativi al funzionamento del Fondi;

    c) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell’intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;

    d) azioni di disseminazione, organizzazione in rete, sensibilizzazione, nonché azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello dell’Unione;

    e) l’installazione, il funzionamento e il collegamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l’ispezione e la valutazione;

    f) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

    2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa alle azioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all’articolo 104, paragrafo 2.

    3. Qualora sia previsto un contributo del FSE, la Commissione adotta una decisione relativa alle azioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all’articolo 104, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 105.

    Articolo 44

    Assistenza tecnica degli Stati membri

    1. Su iniziativa dello Stato membro, per ciascun programma operativo i Fondi possono finanziare attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo, nonché attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

    a) 4% dell’importo totale destinato a ciascun programma operativo nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”;

    b) 6% dell’importo totale destinato a ciascun programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

    2. Per l’obiettivo “Convergenza”, le misure di assistenza tecnica possono essere realizzate, entro il limite del 4% della dotazione globale, sotto forma di programmi operativi specifici.

    TITOLO IV

    EFFICACIA

    CAPITOLO I VALUTAZIONE

    Articolo 45

    Disposizioni generali

    1. Gli orientamenti strategici comunitari, il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi sono oggetto di una valutazione.

    Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento dei Fondi nonché l’attuazione dei programmi operativi. Esse valutano inoltre il loro impatto con riguardo agli obiettivi strategici comunitari, all’articolo 158 del trattato e ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze dello sviluppo sostenibile e della normativa comunitaria pertinente in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

    2. La valutazione può essere di natura strategica, al fine di esaminare l’evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, o di natura operativa, al fine di contribuire alla sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

    3. Le attività di valutazione di cui al paragrafo 1 sono organizzate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità e sulla base di un partenariato tra lo Stato membro e la Commissione. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti[11].

    4. Le valutazioni vengono finanziate tramite il bilancio per l’assistenza tecnica.

    5. La Commissione stabilisce i metodi di valutazione e gli standard applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 2.

    Articolo 46

    Responsabilità degli Stati membri

    1. Gli Stati membri forniscono risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere le valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

    Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, essi redigono inoltre un piano di valutazione destinato a migliorare la gestione dei programmi operativi e la loro capacità in materia di valutazione. Tale piano presenta le attività di valutazione indicative che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

    2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del quadro di riferimento strategico nazionale per valutare l’impatto dell’intervento proposto e la coerenza con gli orientamenti strategici comunitari e con le priorità nazionali e regionali prescelte.

    3. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”.

    Per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, essi svolgono una valutazione relativa all’insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

    La valutazione ex ante è volta ad ottimizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta le necessità a medio e lungo termine, gli obiettivi da raggiungere, i risultati previsti, gli obiettivi quantificati, la coerenza, ove del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, gli insegnamenti tratti dall’esperienza della programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

    4. Al fine di valutare lo stato di avanzamento della programmazione rispetto agli impegni assunti all’inizio del periodo, all’integrazione degli obiettivi strategici comunitari e al quadro di riferimento strategico comunitario, ciascuno Stato membro effettua, al massimo nel 2010, una valutazione relativa all’insieme dei programmi operativi per ciascun obiettivo o una valutazione per ciascun programma operativo.

    5. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano una valutazione ad hoc connessa alla sorveglianza dei programmi operativi laddove tale sorveglianza riveli un allontanamento significativo rispetto agli obiettivi inizialmente fissati e laddove vengano presentate proposte per la revisione dei programmi. I risultati vengono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

    Articolo 47

    Responsabilità della Commissione

    1. La Commissione effettua valutazioni ai fini della preparazione e sorveglianza degli orientamenti strategici comunitari.

    2. Su sua iniziativa o in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere valutazioni ad hoc ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 5.

    3. Per ciascun obiettivo, la Commissione può svolgere una valutazione ex post in collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione, che provvedono alla raccolta dei dati necessari.

    Tale valutazione copre l’insieme dei programmi operativi nell’ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficienza e l’efficacia della programmazione dei Fondi nonché il suo impatto socioeconomico e l’impatto sulle priorità comunitarie.

    La valutazione viene svolta per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni relative alla politica di coesione economica, sociale e territoriale.

    Essa identifica i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell’attuazione dei programmi operativi, anche in termini di sostenibilità, e identifica le buone pratiche.La valutazione ex post deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

    CAPITOLO II RISERVE

    Articolo 48

    Riserva comunitaria di qualità ed efficacia

    1. Nel quadro del dibattito annuale di cui all’articolo 29, il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all’articolo 161 del trattato, decide nel 2011 la ripartizione tra gli Stati membri della riserva di cui all’articolo 20, per compensare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza:

    a) per l’obiettivo “Convergenza”, sulla base dei criteri seguenti:

    i) crescita del prodotto interno lordo pro capite misurato al livello NUTS II, rispetto alla media comunitaria, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;

    ii) crescita del tasso di occupazione al livello NUTS II, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;

    b) per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, sulla base dei criteri seguenti:

    i) proporzionalmente, fra le regioni che tra il 2007 e il 2010 hanno speso almeno il 50% della propria dotazione FESR per attività in materia di innovazione, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [...];

    ii) crescita del tasso di occupazione al livello NUTS II, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010.

    2. Ciascuno Stato membro ripartisce gli importi in questione tra i programmi operativi tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo precedente.

    Articolo 49

    Riserva nazionale per imprevisti

    1. Lo Stato membro riserva una quota dell’importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all’1% per l’obiettivo “Convergenza” e al 3% per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell’apertura degli scambi.

    Questa riserva contribuisce a facilitare l’adattamento dei lavoratori interessati e la diversificazione economica delle regioni colpite, come complemento dei programmi operativi.

    2. Ogni Stato membro propone programmi operativi specifici connessi agli impegni di bilancio della riserva, che coprano l’intero periodo, per far fronte alle crisi di cui al paragrafo 1.

    TITOLO V

    PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

    CAPITOLO I PARTECIPAZIONE DEI FONDI

    Articolo 50

    Modulazione dei tassi di partecipazione

    La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:

    a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;

    b) l’importanza di ciascuna priorità ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie quali definite negli orientamenti strategici comunitari;

    c) la tutela e il miglioramento dell’ambiente, in particolare tramite l’applicazione del principio precauzionale, del principio di azione preventiva e del principio “chi inquina paga”;

    d) il tasso di mobilitazione del finanziamento privato, segnatamente nell’ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati.

    Articolo 51

    Partecipazione dei Fondi

    1. La decisione di adozione di un programma operativo fissa il tasso e l’importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo a livello di ciascuna priorità. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

    2. La partecipazione dei Fondi è calcolata in rapporto all’insieme della spesa pubblica.

    3. La partecipazione dei Fondi per ciascuna priorità è soggetta ai seguenti massimali:

    a) 85% delle spese pubbliche cofinanziate dal Fondo di coesione;

    b) 75% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”;

    c) 50% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”;

    d) 75% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;

    e) le azioni specifiche finanziate nell’ambito della dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 5, paragrafo 4, beneficiano di un tasso di cofinanziamento del 50% delle spese pubbliche.

    In deroga alla lettera b), quando le regioni sono ubicate in uno Stato membro che beneficia del Fondo di coesione, la partecipazione comunitaria può essere aumentata, in casi eccezionali e debitamente giustificati, fino a un massimo dell’80% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE.

    4. La partecipazione massima dei Fondi può essere aumentata all’85% delle spese pubbliche per i programmi operativi destinati alle regioni ultraperiferiche nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e per i programmi operativi destinati alle isole periferiche greche nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”.

    Articolo 52

    Aumento della partecipazione

    1. In deroga all’applicazione dei massimali di cui all’articolo 51, la partecipazione del FESR per le priorità dei programmi operativi può essere aumentata:

    a) di 10 punti percentuali per la cooperazione interregionale di cui all’articolo 36, paragrafo 4, lettera b), nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”;

    b) di 5 punti percentuali nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, quando la priorità riguarda in particolare zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:

    i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

    ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

    iii) zone scarsamente (meno di 50 abitanti per km²) e molto scarsamente (meno di 8 abitanti per km²) popolate;

    iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che non lo sono più dopo tale data.

    La maggiorazione prevista per le zone con svantaggi geografici o naturali non deve tuttavia comportare il superamento, per l’insieme del sostegno concesso ad una priorità, del 60% delle spese pubbliche destinate a tale priorità.

    2. In deroga all’applicazione dei massimali di cui all’articolo 51, la partecipazione del FSE per le priorità dei programmi operativi nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” per azioni a favore della cooperazione interregionale e transnazionale può essere aumentata di 10 punti percentuali. Le azioni suddette devono rientrare in una priorità specifica.

    Articolo 53

    Altre disposizioni

    1. La partecipazione dei Fondi per ciascuna priorità non deve essere inferiore al 20% della spesa pubblica.

    2. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

    3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 55, paragrafo 1:

    a) ciascuna priorità può ricevere sostegno soltanto da un Fondo alla volta;

    b) ciascuna operazione può ricevere il sostegno di un determinato Fondo solo nell’ambito di un programma alla volta.

    4. Per gli aiuti alle imprese, gli importi delle sovvenzioni pubbliche concesse nell’ambito dei programmi operativi rispettano il massimale stabilito in materia di aiuti di Stato.

    5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può ricevere aiuti da un altro strumento comunitario.

    CAPITOLO II PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

    Articolo 54

    Progetti generatori di entrate

    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per “progetto generatore di entrate” qualsiasi progetto che includa un’infrastruttura il cui utilizzo comporta tariffe direttamente a carico degli utenti e qualsiasi operazione risultante dalla vendita o dall’affitto di terreni o immobili.

    2. La spesa pubblica per i progetti generatori di entrate si calcola prendendo come base il costo d’investimento e sottraendovi il valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento specifico. Il calcolo tiene conto della redditività normalmente prevista per la categoria di investimento in questione e dell’applicazione del principio “Chi inquina paga” nonché, ove del caso, del principio di equità legato alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato.

    4. Se l’operazione comporta una vendita, intera o parziale, generatrice di entrate, queste ultime devono essere detratte dalla base imponibile per il calcolo dell’importo ammissibile che l’autorità di gestione dichiara alla Commissione.

    CAPITOLO III AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

    Articolo 55

    Ammissibilità delle spese

    1. È considerata ammissibile alla partecipazione dei Fondi ogni spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione di un’operazione tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità.Le spese relative ai grandi progetti sono ammissibili a partire dalla data di presentazione del progetto alla Commissione.

    2. Si considerano ammissibili alla partecipazione dei Fondi soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall’autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

    Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all’articolo 32, è ammissibile a partire dalla data di ricevimento da parte della Commissione della richiesta di modifica del programma operativo. Tale disposizione non si applica ai programmi operativi di cui all’articolo 36, paragrafo 5.

    3. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse coprono la totalità delle spese pubbliche dichiarate nell’ambito del programma operativo.

    4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo lasciano impregiudicate le spese di cui all’articolo 43.

    CAPITOLO IV STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

    Articolo 56

    Stabilità delle operazioni

    1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro sette anni dalla data della decisione di finanziamento da parte delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce modifiche sostanziali:

    a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;

    b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva.

    2. L’autorità di gestione informa la Commissione di ogni modifica di questo tipo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 99 a 103.

    4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3 a seguito del trasferimento di un’attività produttiva all’interno di uno stesso Stato membro o verso un altro Stato membro non beneficino di un contributo dei Fondi.

    TITOLO VI GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

    CAPITOLO I SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

    Articolo 57

    Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

    1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

    a) una precisa definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e una chiara ripartizione delle funzioni nell’ambito di ciascun organismo;

    b) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi coinvolti nella gestione, nella certificazione delle spese e nel controllo e tra queste funzioni nell’ambito di ciascun organismo;

    c) per ciascun organismo, risorse adeguate che gli consentano di svolgere le funzioni di sua competenza;

    d) un dispositivo di audit interno efficace;

    e) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati;

    f) un sistema efficace di informazione e sorveglianza nei casi in cui l’esecuzione dei compiti venga affidata a terzi;

    g) manuali di procedure relativi alle funzioni da svolgere;

    h) un dispositivo efficace per la verifica del corretto funzionamento del sistema;

    i) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;

    j) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

    2. Le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), f) e h) sono proporzionate al volume della spesa pubblica relativa al programma operativo in questione.

    Articolo 58

    Designazione delle autorità

    1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:

    a) un’autorità di gestione: un’autorità o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designati dallo Stato membro per gestire un programma operativo, oppure lo stesso Stato membro, qualora svolga direttamente questo incarico;

    b) un’autorità di certificazione: un organismo o un’autorità, regionale o locale, designati dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

    c) un’autorità di audit: un organismo operativamente indipendente dall’autorità di gestione e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

    2. In aggiunta alle autorità di cui al precedente paragrafo, lo Stato membro designa inoltre un organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e uno o più organismi responsabili dell’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari.

    3. Gli Stati membri definiscono le norme che disciplinano le proprie relazioni con le autorità e gli organismi di cui sopra e le relazioni di questi ultimi con la Commissione.

    Fatto salvo il presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le suddette autorità, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

    4. Fatto salvo il rispetto dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), una parte o l’insieme delle funzioni di gestione, pagamento, certificazione e controllo possono essere svolte dallo stesso organismo.

    5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. [...] per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

    6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 59, 60 e 61 secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3.

    Articolo 59

    Funzioni dell’autorità di gestione

    L’autorità di gestione è responsabile di gestire ed attuare il programma operativo in maniera efficiente, efficace e corretta. In particolare, essa è tenuta a:

    a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e, per l’intero periodo di attuazione, siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili;

    b) verificare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati e l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese con le norme comunitarie e nazionali;

    c) garantire la presenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione della contabilità dettagliata di ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma operativo nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

    d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione;

    e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all’articolo 46 vengano svolte entro i termini previsti dal presente regolamento e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

    f) stabilire opportune procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e alle verifiche necessarie per garantire una pista di controllo adeguata siano tenuti a disposizione secondo quanto disposto agli articoli 88 e 98;

    g) garantire che l’autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e agli audit effettuati in relazione alle spese ai fini della certificazione;

    h) dirigere il comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti richiesti per consentire un controllo qualitativo dell’attuazione del programma, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;

    i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni annuali e finali di esecuzione;

    j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’articolo 68;

    k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

    Articolo 60

    Funzioni dell’autorità di certificazione

    L’autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

    a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento in formato elettronico;

    b) certificare che:

    i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;

    ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;

    c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall’autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e ai controlli effettuati in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

    d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le verifiche svolte dall’autorità di controllo o sotto la sua responsabilità;

    e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

    f) garantire il recupero dei finanziamenti comunitari (eventualmente maggiorati degli interessi) che, a seguito di irregolarità constatate, risultino indebitamente versati, tenere una contabilità degli importi recuperabili e rimborsare gli importi recuperati alla Commissione, se possibile detraendoli dalla dichiarazione delle spese successiva.

    Articolo 61

    Funzioni dell’autorità di audit

    1. L’autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

    a) garantire che gli audit vengano svolti conformemente alle norme internazionali per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;

    b) garantire che gli audit vengano svolti sulla base di un campione adeguato delle operazioni che consenta una verifica delle spese dichiarate;

    c) presentare alla Commissione entro sei mesi dall’approvazione del programma operativo una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), il metodo di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e una pianificazione indicativa degli audit al fine di garantire che i principali organismi siano controllati e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione;

    d) nel caso in cui sistemi comuni si applichino a più programmi operativi, una strategia unica di audit combinato può essere comunicata ai sensi della lettera c);

    e) entro il 30 giugno di ogni anno, dal 2008 al 2016:

    i) redigere una relazione annuale di controllo che indichi i risultati degli audit effettuati conformemente alla strategia di audit con riguardo al programma operativo nel corso dell’ultimo anno e riferisca le eventuali carenze riscontrate nei sistemi per la gestione e il controllo del programma; le informazioni relative al 2014 e al 2015 possono essere incluse nella relazione finale che accompagna la dichiarazione di validità;

    ii) formulare un parere in merito all’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo per fornire una garanzia soddisfacente della correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione nel corso dell’anno e della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti;

    f) fornire informazioni in merito agli audit e ai pareri, che possono essere raggruppate in una relazione unica nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi;

    g) fornire, alla chiusura del programma operativo, una dichiarazione che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, suffragata da una relazione di controllo finale.

    2. Qualora le verifiche di cui alle lettere a) e b) vengano effettuate da un organismo diverso dall’autorità di audit, quest’ultima accerta che tali organismi dispongano dell’indipendenza funzionale necessaria e che il lavoro venga svolto conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

    CAPITOLO II SORVEGLIANZA

    Articolo 62

    Comitato di sorveglianza

    Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d’intesa con l’autorità di gestione e previa consultazione dei partner.

    Ciascun comitato di sorveglianza viene istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo.

    Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell’ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d’intesa con l’autorità di gestione.

    Articolo 63

    Composizione

    1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione.

    La sua composizione viene decisa dallo Stato membro e include i partner di cui all’articolo 10 nonché l’autorità di gestione.

    2. Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione può prendere parte ai lavori del comitato di sorveglianza con voto consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare ai lavori con voto consultivo per i programmi operativi a cui forniscono un contributo.

    Articolo 64

    Funzioni

    Il comitato di sorveglianza accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo. A tal fine esso:

    a) esamina ed approva, entro quattro mesi dall’approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate; i criteri di selezione vengono riesaminati secondo le necessità della programmazione;

    b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall’autorità di gestione;

    c) esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascuna priorità, nonché le valutazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 5;

    d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all’articolo 66 prima che siano trasmessi alla Commissione;

    e) è informato in merito alla relazione annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse dalla Commissione a seguito dell’esame della relazione;

    f) su iniziativa dello Stato membro, può essere informato in merito alla relazione annuale di cui all’articolo 27;

    g) può proporre all’autorità di gestione qualsiasi adeguamento o revisione del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all’articolo 3 ovvero migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;

    h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

    Articolo 65

    Modalità di sorveglianza

    1. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell’attuazione del programma operativo.

    2. L’autorità di gestione e l’autorità di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi su indicatori finanziari e indicatori di attuazione, di risultato e di impatto definiti nel programma operativo.Se la natura dell’intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e in base alla dimensione delle imprese beneficiarie.

    3. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri, esamina gli indicatori necessari per la sorveglianza e la valutazione del programma operativo.

    Articolo 66

    Relazione annuale e relazione finale di attuazione

    1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l’autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del programma operativo. Entro il 30 giugno 2016, l’autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del programma operativo.

    2. Per fornire un quadro esauriente dell’attuazione del programma operativo, le relazioni di cui al paragrafo 1 includono le seguenti informazioni:

    a) lo stato di realizzazione del programma operativo e delle priorità rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta ciò sia possibile, degli indicatori fisici e degli indicatori di attuazione, di risultato e di impatto per la priorità;

    b) l’esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifichi per ciascuna priorità le spese sostenute dal beneficiario, il contributo pubblico corrispondente e i pagamenti totali provenienti dalla Commissione, nonché una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all’articolo 65, paragrafo 2;

    c) ove necessario, l’esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di un sostegno transitorio è presentata separatamente nell’ambito di ciascun programma operativo;

    d) l’esecuzione finanziaria per categoria in base alla ripartizione dei settori di intervento adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3;

    e) le disposizioni adottate dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l’efficienza dell’esecuzione, riguardanti segnatamente:

    i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

    ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l’attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, anche a seguito delle osservazioni espresse ai sensi dell’articolo 67;

    iii) il ricorso all’assistenza tecnica;

    f) le disposizioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;

    g) una dichiarazione che attesti il rispetto delle norme comunitarie durante l’esecuzione del programma operativo e identifichi, ove del caso, i problemi eventualmente riscontrati e le misure adottate per risolverli;

    h) lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali;

    i) informazioni circa le modalità di concessione dei finanziamenti preferenziali in zone caratterizzate da svantaggi naturali;

    j) l’utilizzo degli aiuti rimborsati all’autorità di gestione o ad un’altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma operativo.

    La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all’importo totale di spesa pubblica del programma operativo interessato.

    3. Le relazioni si considerano ricevibili quando contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per pronunciarsi sulla ricevibilità della relazione annuale.

    4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale di attuazione trasmessa dall’autorità di gestione. Per la relazione finale sul programma operativo, il termine è di cinque mesi. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

    Articolo 67

    Esame annuale dei programmi

    1. Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale di attuazione di cui all’articolo 66 e secondo modalità da definire d’intesa con lo Stato membro e con l’autorità di gestione interessata, la Commissione e l’autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, l’esecuzione finanziaria e altri aspetti nell’intento di migliorare l’attuazione.

    Possono essere inoltre esaminati eventuali aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nella relazione annuale di controllo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i).

    2. Successivamente all’esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all’autorità di gestione, che ne informano il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

    3. Una volta che siano rese disponibili le valutazioni ex post dell’assistenza concessa nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati nell’ambito del primo esame annuale successivo.

    CAPITOLO III INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

    Articolo 68

    Informazione e pubblicità

    Gli Stati membri provvedono a pubblicizzare le operazioni e i programmi cofinanziati e a fornire informazioni in proposito. Le informazioni, destinate ai cittadini europei e ai beneficiari, sono intese a valorizzare il ruolo della Comunità e a garantire la trasparenza dell’intervento dei Fondi.

    L’autorità di gestione del programma operativo è responsabile della sua pubblicizzazione conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3.

    CAPITOLO IV CONTROLLI

    SEZIONE 1 RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI

    ARTICOLO 69

    Sana gestione finanziaria

    1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi operativi e la legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti.

    2. Essi devono provvedere affinché le autorità di gestione, le autorità di certificazione, gli organismi intermedi, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito alla creazione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 57 a 61, per garantire un utilizzo efficace e corretto dei finanziamenti comunitari.

    3. Gli Stati membri si occupano della prevenzione, individuazione e correzione delle irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

    Quando un importo indebitamente versato non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio delle Comunità europee l’importo perduto, salvo qualora sia in grado di dimostrare che la perdita subita non è dovuta a irregolarità o negligenza ad esso imputabile.

    4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3.

    Articolo 70

    Sistemi di gestione e di controllo

    1. Precedentemente all’adozione di un programma operativo, gli Stati membri accertano che i sistemi di gestione e di controllo per i programmi operativi siano stati predisposti conformemente agli articoli da 57 a 61. Essi sono responsabili del corretto funzionamento di tali sistemi per tutto il corso del periodo di programmazione.

    2. Entro tre mesi dall’adozione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l’organizzazione e le procedure delle autorità di gestione e di certificazione e degli organismi intermedi, nonché i sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall’autorità di audit e da ogni altro organismo incaricato di svolgere audit sotto la responsabilità di quest’ultima.

    3. Tale descrizione è accompagnata da una relazione redatta da un “organo di valutazione della conformità” che espone i risultati di una valutazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con quanto disposto agli articoli da 57 a 61. Qualora il suddetto parere contenga delle riserve, la relazione indica le carenze riscontrate e la loro gravità. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro stabilisce un piano delle misure correttive da applicare e il calendario della loro attuazione.

    L’organo di valutazione della conformità è designato entro e non oltre la data di adozione del programma operativo. La Commissione può accettare che l’autorità di audit del programma operativo funga da organo di valutazione della conformità, a condizione che essa disponga delle capacità necessarie. L’organo di valutazione della conformità deve disporre dell’indipendenza operativa necessaria e deve svolgere i propri compiti in base a norme di audit internazionalmente riconosciute.

    4. Nel caso in cui sistemi comuni si applichino a più programmi operativi, una descrizione di tali sistemi può essere notificata in una relazione unica ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

    5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3.

    SEZIONE 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

    ARTICOLO 71

    Competenze della Commissione

    1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 70, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 57 a 61 e, sulla base delle relazioni di controllo annuali e dei propri audit, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

    2. Fatti salvi gli audit condotti dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit in loco per accertare l’effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; tali audit possono includere verifiche sulle operazioni incluse nel programma operativo, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

    3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

    Articolo 72

    Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

    1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

    La Commissione e le autorità di audit si riuniscono regolarmente, in genere almeno una volta all’anno, per esaminare insieme la relazione di controllo annuale presentata ai sensi dell’articolo 61 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

    La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 61 al massimo entro tre mesi o nell’ambito della prima riunione successiva al suo ricevimento.

    2. Per determinare la propria strategia di audit, la Commissione identifica i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità del sistema ai sensi dell’articolo 61 non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell’applicazione di misure correttive, per i quali la strategia dell’autorità di audit è soddisfacente e sono state ottenute garanzie ragionevoli circa l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risultati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

    3. Per questi programmi, la Commissione può informare gli Stati membri interessati che essa si affiderà principalmente al parere dell’autorità di audit per quanto riguarda la correttezza, legalità e regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri audit in loco solo in circostanze eccezionali.

    SEZIONE 3 DISPOSIZIONI SULLA PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO

    ARTICOLO 73

    Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 61, lettere c) e d) e lettera e), punto i), non si applicano ai programmi il cui livello di cofinanziamento comunitario non supera il 33% della spesa pubblica destinata al programma operativo e per i quali l’importo dei Fondi non supera i 250 milioni di euro.

    2. Per i programmi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può scegliere di istituire secondo le norme nazionali gli organismi e le procedure per lo svolgimento delle funzioni previste all’articolo 59, lettera b), e agli articoli 60 e 61. Quando uno Stato membro opta per questa possibilità, le disposizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), non sono applicabili.

    Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 59, 60 e 61, essa specifica quali disposizioni non si applicano agli Stati membri che scelgono l’opzione di cui al primo comma.

    3. L’articolo 70, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis quando uno Stato membro sceglie l’opzione di cui al paragrafo 2, primo comma.

    4. Per tutti i programmi operativi di cui al paragrafo 1, e indipendentemente dal fatto che lo Stato membro eserciti o meno l’opzione di cui al paragrafo 2, quando il parere sulla conformità del sistema non comporta riserve, o quando tutte le riserve sono state sciolte a seguito dell’applicazione di misure correttive, la Commissione può informare lo Stato membro interessato che essa si affiderà principalmente al parere dell’autorità di audit, o dell’organo designato dallo Stato membro qualora esso abbia scelto l’opzione di cui sopra, per quanto riguarda la correttezza, legalità e regolarità delle spese dichiarate e che svolgerà i propri audit in loco solo in circostanze eccezionali.

    Qualora emergano irregolarità che non sono state tempestivamente identificate dalle autorità di controllo nazionali o per le quali non sono state applicate misure correttive adeguate, la Commissione può chiedere allo Stato membro di svolgere audit conformemente all’articolo 71, paragrafo 3, o può svolgere direttamente i propri audit ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, al fine di ottenere garanzie circa la correttezza, legalità e regolarità delle spese dichiarate.

    TITOLO VII

    GESTIONE FINANZIARIA

    CAPITOLO I GESTIONE FINANZIARIA

    SEZIONE 1 IMPEGNI DI BILANCIO

    ARTICOLO 74

    Impegni di bilancio

    1. Gli impegni di bilancio comunitari nell’ambito dei programmi operativi (in appresso “gli impegni di bilancio”) sono effettuati annualmente per ciascun Fondo su un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l’adozione, da parte della Commissione, della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all’articolo 31.

    2. Qualora lo Stato membro non proponga alcuna modifica dei programmi operativi di cui all’articolo 36, paragrafo 5, o qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, esso può chiedere, al massimo entro il 30 settembre dell’anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti. Nella propria domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

    SEZIONE 2 NORME COMUNI PER I PAGAMENTI

    ARTICOLO 75

    Norme comuni per i pagamenti

    1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi finanziari dei Fondi vengono effettuati conformemente agli impegni di bilancio. Tutti i pagamenti sono destinati all’impegno aperto più vecchio.

    2. I pagamenti avvengono sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di un pagamento a saldo. Essi sono versati all’organismo designato dallo Stato membro.

    3. Al massimo entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un aggiornamento delle previsioni sulle domande di pagamento per l’esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

    4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni tra la Commissione e le autorità designate dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3.

    Articolo 76

    Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo

    I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella priorità, sulla base di una dichiarazione delle spese certificata dall’autorità responsabile della certificazione.

    Articolo 77

    Dichiarazione delle spese

    1. Tutte le dichiarazioni delle spese devono includere, per ciascuna priorità, l’importo delle spese sostenute dai beneficiari nell’attuare le operazioni e il contributo pubblico corrispondente. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

    Con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato, le spese certificate alla Commissione sono spese sostenute dai beneficiari che sono state oggetto di un pagamento da parte dell’organismo che concede l’aiuto.

    2. Le dichiarazioni delle spese evidenziano, per ciascun programma operativo, le spese sostenute nelle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

    3. Per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria e in particolare i fondi di capitale di rischio, i fondi di garanzia e i fondi per mutui, le spese certificate alla Commissione sono quelle legate alla costituzione di tali fondi. Tuttavia, al termine del programma operativo, la spesa viene determinata sulla base dei pagamenti effettivi versati da ciascun Fondo e sulla base dei costi di gestione ammissibili.

    Articolo 78

    Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

    1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95% del contributo dei Fondi al programma operativo.

    2. Una volta raggiunto questo massimale, l’autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni spesa certificata al 31 dicembre dell’anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell’anno per ciascun Fondo, al massimo entro il 31 gennaio dell’anno n+1.

    Articolo 79

    Integralità dei pagamenti ai beneficiari

    Gli Stati membri accertano che l’organismo responsabile dei pagamenti garantisca che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari.

    Articolo 80

    Utilizzazione dell’euro

    Le decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, gli impegni e i pagamenti della Commissione nonché gli importi delle spese certificate e le domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro, conformemente alla procedura di cui all’articolo 104, paragrafo 3.

    SEZIONE 3 PREFINANZIAMENTO

    ARTICOLO 81

    Pagamento

    1. Una volta adottata la decisione che approva il contributo dei Fondi a un programma operativo, la Commissione versa all’organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7% del contributo dei Fondi strutturali e il 10,5% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo in questione. Esso può essere frazionato su due esercizi, in funzione delle disponibilità di bilancio.

    2. L’organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l’importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell’ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

    Articolo 82

    Interessi

    Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al programma operativo in questione e vanno detratti dall’importo della spesa pubblica indicato nella dichiarazione finale delle spese.

    Articolo 83

    Liquidazione

    La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma operativo.

    SEZIONE 4 PAGAMENTI INTERMEDI

    ARTICOLO 84

    Pagamenti intermedi

    1. Per ciascun programma operativo vengono effettuati pagamenti intermedi.

    2. La Commissione effettua i pagamenti intermedi a condizione di aver ottenuto garanzie ragionevoli circa la conformità dei sistemi di gestione e di controllo creati dagli Stati membri per i programmi operativi con quanto disposto agli articoli da 58 a 61. Tali garanzie si basano sulla relazione dell’organismo di audit indipendente di cui all’articolo 70.

    Articolo 85

    Ricevibilità delle domande di pagamento

    1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

    a) la Commissione deve aver ricevuto una domanda di pagamento e una dichiarazione delle spese, conformemente all’articolo 75;

    b) l’importo concesso per ciascuna delle priorità nell’intero periodo non deve superare il massimale previsto per la partecipazione dei Fondi;

    c) l’autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l’ultima relazione annuale di attuazione entro i termini previsti, conformemente all’articolo 66, paragrafo 3;

    d) l’operazione/le operazioni le cui spese figurano nella richiesta di pagamento in questione non devono essere state oggetto di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 91 né di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato.

    2. Se uno dei requisiti di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto, la Commissione informa quanto prima lo Stato membro e l’autorità di certificazione che la domanda di pagamento è irricevibile.

    Articolo 86

    Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento

    1. L’autorità di certificazione provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per i programmi operativi siano riunite insieme e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all’anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l’anno in corso, la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre.

    2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione di una domanda conforme ai requisiti di cui all’articolo 85.

    SEZIONE 5 PAGAMENTO DEL SALDO E CHIUSURA DEL PROGRAMMA

    ARTICOLO 87

    Condizioni per il pagamento del saldo

    1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto entro il 30 giugno 2016 la documentazione seguente:

    a) una domanda di pagamento e una dichiarazione delle spese, conformemente all’articolo 75;

    b) la relazione finale di attuazione del programma operativo, contenente le informazioni di cui all’articolo 66;

    c) una dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo, prevista all’articolo 61, lettera g), accompagnata dalla relazione finale di audit.

    Il pagamento del saldo è subordinato all’accettazione della relazione di attuazione finale e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo.

    2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al precedente paragrafo entro il 30 giugno 2016 comporta il disimpegno automatico del saldo, conformemente all’articolo 92.

    3. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dalla data di accettazione della relazione finale e della dichiarazione di validità della domanda di pagamento del saldo. Fatto salvo il paragrafo 5, il saldo dell’impegno di bilancio viene disimpegnato a distanza di sei mesi dal pagamento.

    4. Dopo il 30 giugno 2016, le dichiarazioni di spesa non possono essere ulteriormente modificate tramite l’aggiunta di spese non certificate prima di tale data.

    5. Fatto salvo l’esito di eventuali audit effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, il saldo versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito.

    Articolo 88

    Conservazione dei documenti

    L’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit per il programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea. I documenti restano disponibili per un periodo di almeno tre anni successivamente alla chiusura di un programma operativo, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. Essi vengono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

    SEZIONE 6 INTERRUZIONE, TRATTENUTA E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

    ARTICOLO 89

    Interruzione

    1. I termini per il pagamento sono interrotti dall’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora esistano dubbi circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo o qualora il suddetto ordinatore richieda alle autorità nazionali informazioni complementari nel quadro della sorveglianza delle osservazioni formulate nell’ambito della revisione annuale o ritenga che la dichiarazione delle spese possa presentare gravi irregolarità, già identificate o presunte.

    La Commissione informa immediatamente lo Stato membro e l’autorità di certificazione circa i motivi dell’interruzione. Lo Stato membro adotta le disposizioni necessarie per correggere la situazione entro il più breve termine.

    2. Qualora risulti necessario adottare una decisione conformemente agli articoli 90 e 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, il periodo di interruzione di cui sopra viene esteso fino a un massimo di sei mesi.

    Articolo 90

    Trattenuta

    1. La Commissione decide di applicare una trattenuta sui pagamenti intermedi pari al 20% degli importi da rimborsare nel caso in cui, benché gli elementi essenziali del piano di azioni correttive di cui all’articolo 70, paragrafo 3, siano stati applicati e le gravi carenze indicate dall’autorità di audit del programma nella relazione annuale di cui all’articolo 61, lettera e), punto i), siano state corrette, occorrano ancora modifiche residue perché essa disponga di garanzie soddisfacenti in merito ai sistemi di gestione e di controllo.

    2. La Commissione adotta la decisione relativa ad eventuali trattenute dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.

    3. Il saldo dei pagamenti intermedi viene versato quando tutte le misure richieste sono state adottate. In caso contrario, può essere applicata una rettifica finanziaria ai sensi dell’articolo 100.

    Articolo 91

    Sospensione

    1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello delle priorità o dei programmi nei casi in cui:

    a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

    b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa presentino una grave irregolarità che non è stata corretta; oppure

    c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 69 e 70.

    2. La Commissione può decidere di sospendere i pagamenti intermedi dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.

    3. La Commissione mette termine alla sospensione dei pagamenti intermedi quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne il ritiro. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere la riduzione dell’importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell’articolo 100.

    SEZIONE 7 DISIMPEGNO AUTOMATICO

    ARTICOLO 92

    Principi generali

    1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o i pagamenti intermedi, o per la quale non le sia stata trasmessa una domanda di pagamento ricevibile ai sensi dell’articolo 85, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma.

    2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è oggetto di un disimpegno automatico qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 30 giugno 2016.

    3. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è esteso, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

    Articolo 93

    Termini per i grandi progetti e i regimi di aiuto

    Qualora l’autorizzazione di un grande progetto o di un regime di aiuto richieda una decisione ulteriore della Commissione, gli importi annui potenzialmente soggetti al disimpegno automatico di cui all’articolo 92, paragrafo 1, sono rettificati in base alla differenza tra lo scadenzario del grande progetto o del regime di aiuto inizialmente trasmesso dallo Stato membro e quello stabilito al momento della decisione della Commissione in merito a tale progetto o regime. In casi eccezionali e debitamente giustificati, lo scadenzario annuo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 3.

    Articolo 94

    Interruzione della decorrenza dei termini per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi

    Il periodo per l’applicazione del disimpegno automatico di cui all’articolo 92, paragrafo 1, è interrotto, per gli importi corrispondenti alle operazioni interessate, per la durata di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un’informazione motivata entro il 31 dicembre dell’anno n+2.

    Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all’articolo 92, paragrafo 2, è interrotto alle stesse condizioni applicabili agli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

    Articolo 95

    Eccezioni al disimpegno automatico

    Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

    a) la parte dell’impegno di bilancio che è stata oggetto di una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato interrotto, trattenuto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre dell’anno n+2 conformemente agli articoli 89, 90 e 91; la contabilizzazione definitiva di tali importi dipende dall’esito del problema all’origine della trattenuta, dell'interruzione o della sospensione del pagamento;

    b) la parte dell’impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;

    c) la parte dell’impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull’attuazione della totalità o di una parte del programma.

    Articolo 96

    Procedura

    1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto all’articolo 92. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l’importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

    Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell’informazione per approvare l’importo comunicato o trasmettere le proprie informazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro un termine di nove mesi a decorrere dalla scadenza di cui all’articolo 92.

    2. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l’anno in questione, dell’importo che è oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato al fine di ripartire la riduzione del contributo tra tutte le priorità del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascuna priorità.

    SEZIONE 8 CHIUSURA PARZIALE

    ARTICOLO 97

    Chiusura parziale

    1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità decisa dallo Stato membro.

    La chiusura parziale riguarda le operazioni concluse per le quali il beneficiario ha ricevuto il pagamento finale entro il 31 dicembre dell’anno n-1. Ai fini del presente regolamento, si considerano concluse le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali il beneficiario ha ricevuto un pagamento finale o ha fornito all’autorità di gestione un documento di effetto equivalente.

    2. L’importo dei pagamenti corrispondenti alle operazioni completate è identificato nelle dichiarazioni delle spese.

    La chiusura parziale viene effettuata a condizione che l’autorità di gestione trasmetta alla Commissione quanto segue entro il 30 giugno dell’anno n:

    a) una dichiarazione delle spese relativa alle operazioni in causa;

    b) una dichiarazione attestante la validità e regolarità delle transazioni oggetto della dichiarazione delle spese, rilasciata dall’autorità di audit del programma di cui all’articolo 61.

    Articolo 98

    Conservazione dei documenti

    1. L’autorità di gestione tiene a disposizione della Commissione un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di un pagamento finale.

    2. L’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti alle operazioni in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti europea. I documenti restano disponibili per un periodo di almeno tre anni successivamente alla chiusura parziale di un programma operativo, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato. Essi vengono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

    3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 99 e 100 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

    CAPITOLO II RETTIFICHE FINANZIARIE

    SEZIONE 1 RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

    ARTICOLO 99

    Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

    1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di un intervento e di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie spetta in primo luogo agli Stati membri.

    2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Tali rettifiche consistono in un recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

    I fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato secondo quanto disposto al paragrafo 3.

    Gli Stati membri includono nella relazione annuale di esecuzione e controllo trasmessa alla Commissione ai sensi degli articoli 61 e 66 un elenco delle procedure di soppressione avviate nel corso dell’anno in questione.

    3. Il contributo dei Fondi soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l’operazione o le operazioni oggetto della rettifica, né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per un errore sistemico, per le operazioni nell’ambito della priorità in cui si è prodotto tale errore.

    Nella relazione di cui all’articolo 66, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità da essi decise o proposte per il riutilizzo dei fondi soppressi e l’eventuale correzione del piano di finanziamento del programma operativo.

    4. Nel caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

    SEZIONE 2 RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

    ARTICOLO 100

    Criteri per le rettifiche

    1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo quando, una volta effettuate le verifiche necessarie, essa concluda che:

    a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

    b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata delle spese sono irregolari e non sono state corrette dallo Stato membro precedentemente all’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

    c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 69 precedentemente all’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

    2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell’irregolarità per determinare l’opportunità di applicare un tasso forfettario o una rettifica estrapolata. Quando il caso di irregolarità riguarda una dichiarazione di spese per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), nell’ambito di una relazione di controllo annuale, è da presumere l’esistenza di un problema sistemico che comporta l’applicazione di un tasso forfettario o di una rettifica estrapolata, a meno che lo Stato membro, entro un termine di due mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

    3. Nel decidere l’importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell’entità dell’irregolarità e delle implicazioni finanziarie dovute alle carenze riscontrate nel programma operativo in causa.

    4. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 70, delle relazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 e delle eventuali risposte degli Stati membri.

    5. Quando uno Stato membro non rispetta i propri obblighi secondo quanto indicato all’articolo 13, paragrafo 4, la Commissione può procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo comunitario a favore di tale Stato membro.

    Articolo 101

    Procedura

    1. Prima di prendere una decisione in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura informando lo Stato membro delle sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.

    Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame dei fascicoli pertinenti, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d’accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione dei fascicoli in questione. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi sopra menzionato.

    2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti.

    3. Se lo Stato membro non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre dalla data di ricevimento della lettera con cui lo Stato membro rifiuta l’invito a un’audizione.

    Articolo 102

    Rimborso

    1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 81 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[12]. Detto termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell’ordine.

    2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

    Articolo 103

    Obblighi degli Stati membri

    L’applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all’articolo 100 e di recuperare l’aiuto di Stato secondo quanto previsto all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

    TITOLO VIII

    COMITATI

    CAPITOLO I COMITATO DEL FESR, DEL FONDO DI COESIONE E DI COORDINAMENTO DEI FONDI

    Articolo 104

    Comitato e procedure

    1. La Commissione è assistita dal comitato del FESR, del Fondo di coesione e di coordinamento dei Fondi (in appresso: “il comitato”).

    2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

    3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    5. La BEI e il FEI designano un rappresentante senza diritto di voto.

    CAPITOLO II COMITATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 147 DEL TRATTATO

    Articolo 105

    Comitato ai sensi dell’articolo 147 del trattato

    1. Il comitato istituito ai sensi dell’articolo 147 del trattato, che assiste la Commissione nella gestione del FSE, è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

    2. Ciascuno Stato membro nomina un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.

    3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all’ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

    4. Il comitato è consultato con riguardo alle questioni seguenti:

    a) i progetti di decisioni della Commissione sui quadri di riferimento strategico nazionali;

    b) le categorie di misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 43, in caso di contributo del FSE.

    5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

    TITOLO IX

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 106

    Disposizioni transitorie

    1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2006.

    2. Nel definire un intervento comunitario, la Commissione tiene conto di eventuali misure già approvate dal Consiglio o dalla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento e aventi un’incidenza finanziaria nel corso del periodo coperto dall’intervento in questione.

    3. Gli importi parziali impegnati dalla Commissione per l’assistenza tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006 e per i quali essa non ha ricevuto i documenti richiesti per la chiusura degli interventi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

    I documenti richiesti per la chiusura degli interventi sono la domanda di pagamento del saldo, la relazione di attuazione finale e la dichiarazione, redatta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all’autorità di gestione, che sintetizza le conclusioni delle verifiche effettuate ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo finale, nonché sulla legalità e la regolarità delle transazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese, secondo quanto previsto all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999.Sono esclusi dal calcolo dell’importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

    Articolo 107

    Clausola di revisione

    Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, conformemente alla procedura di cui all’articolo 161 del trattato.

    Articolo 108

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1260/99 è abrogato con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

    I riferimenti al regolamento (CE) n. 1260/99 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

    Articolo 109

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    FONDI STRUTTURALI E FONDO DI COESIONE

    Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2007-2013(di cui all’articolo 15)

    (in milioni di euro - prezzi 2004)

    +++++ TABLE +++++

    LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

    +++++ TABLE +++++

    1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

    2. OVERALL FIGURES

    2.1. Total allocation for action (Part B): 336 194 € million for commitment

    2.2. Period of application:

    1 January 2007 – 31 December 2013

    2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

    (a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

    € million ( to three decimal places)

    +++++ TABLE +++++

    (b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

    +++++ TABLE +++++

    +++++ TABLE +++++

    (c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle.

    L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières.

    +++++ TABLE +++++

    2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

    [X] Proposal is compatible with existing financial programming.Cette proposition est compatible avec la proposition de la Commission pour les perspectives financiers 2007-2013 [COM(2004)101 final du 10.02.2004]. Elle s’inscrit dans le cadre de la rubrique 1 « Croissance durable ».

    Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

    Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

    2.5. Financial impact on revenue: [13]

    [X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

    OR

    Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

    (NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

    (€ million to one decimal place)

    +++++ TABLE +++++

    4. LEGAL BASIS

    Article 161

    5. DESCRIPTION AND GROUNDS

    Voir document « Analyse d'impact étendue de la proposition de paquet législatif portant révision des règlements applicables à la gestion des fonds structurels et de cohésion ».

    6. FINANCIAL IMPACT

    6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

    (The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. )

    6.1.1. Financial intervention

    Commitments (in € million to three decimal places)

    +++++ TABLE +++++

    6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

    +++++ TABLE +++++

    6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)[14]

    (Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.)

    Commitments (in € million to three decimal places)

    +++++ TABLE +++++

    If necessary explain the method of calculation

    7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

    7.1. Impact on human resources

    +++++ TABLE +++++

    7.2. Overall financial impact of human resources

    +++++ TABLE +++++

    The amounts are total expenditure for twelve months.

    7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

    +++++ TABLE +++++

    The amounts are total expenditure for twelve months.

    1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

    +++++ TABLE +++++

    (In the estimate of human and administrative resources required for the action, DGs/Services must take into account the decisions taken by the Commission in its orientation/APS debate and when adopting the preliminary draft budget (PDB). This means that DGs must show that human resources can be covered by the indicative pre-allocation made when the PDB was adopted.

    Exceptional cases (i.e. those where the action concerned could not be foreseen when the PDB was being prepared) will have to be referred to the Commission for a decision on whether and how (by means of an amendment of the indicative pre-allocation, an ad hoc redeployment exercise, a supplementary/amending budget or a letter of amendment to the draft budget) implementation of the proposed action can be accommodated.)

    8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

    8.1. Follow-up arrangements

    Un comité de pilotage est créé pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Le comité de pilotage s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. Il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées, évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, examine les résultats de la mise en œuvre et examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission

    L'autorité de gestion et le comité de pilotage assurent le suivi au moyen d'indicateurs de résultat, y compris les indicateurs physiques, d’impact et financiers définis dans le programme opérationnel. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du secteur de l’Etat membre et aux objectifs poursuivis. La Commission en partenariat avec les Etats membres et en conformité avec le principe de proportionnalité examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation du programme opérationnel.

    L'autorité de gestion envoie un rapport annuel d'exécution et de contrôle du programme opérationnel à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Avant leur transmission à la Commission, chaque rapport est examiné et approuvé par le comité de pilotage.

    8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

    Les programmes opérationnels des Etats membres pour la mise en œuvre du Fonds font l’objet d’une évaluation ex-ante, d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation ex-post.

    L’évaluation ex-ante vise à optimiser l’allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et améliorer la qualité de la programmation. Elle est conduite sous la responsabilité de l’Etat membre.

    L’évaluation intermédiaire vise à examiner l’efficacité des programmes opérationnels en vue de leur adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en œuvre. Elle est réalisée lorsque le suivi des programmes font apparaître que les réalisations s’écartent de manière significative des objectifs initialement prévus ou lorsque des modifications substantielles sont proposées. Elle est organisée à l’initiative de l’autorité de gestion, en concertation avec la Commission ou à l’initiative de la Commission en concertation avec l’autorité de gestion.

    L’évaluation ex-post est conduite sous la responsabilité de la Commission en concertation avec l’Etat membre et l’autorité de gestion qui doit assurer la collecte des données nécessaires à sa réalisation. Elle est finalisée au plus tard deux ans à la fin de la période de programmation, les principaux résultats sont intégrés dans les rapports de clôture des programmes.

    9. ANTI-FRAUD MEASURES

    La Commission s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle. Elle se base également sur les rapports annuels de contrôle et sur ses propres contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des ces systèmes. La Commission coopère avec les autorités nationales d’audit des programmes opérationnels, avec lesquelles elles se réunit au moins une fois par an.

    En cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, la Commission interrompt, retient ou réduit tout ou partie des paiements.

    La Commission peut effectuer des corrections financière en annulant tout ou partie de la contribution communautaire pour un programme opérationnel lorsqu’elle constate qu’il existe des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle qui mettent en péril les contributions communautaires déjà octroyées, que les déclarations des dépenses sont irrégulières et n’ont pas fait l’objet de mesures de correction par les Etats membres ou que les Etats membres n’ont pas donné suite aux observations formulées par la Commission sur le rapport annuel d’exécution et de contrôle établit par l’autorité de gestion.

    [1] GU C […] del […], p. […].

    [2] GU C […] del […], p. […].

    [3] GU C […] del […], p. […].

    [4] GU C […] del […], p. […].

    [5] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    [6] GU L [...], [...], pag. [...].

    [7] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

    [8] GU L 184 dell'17.7.1999, pag. 23.

    [9] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    [10] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    [11] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    [12] Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (GU L 357 del 31.12.2002).

    [13] For further information, see separate explanatory note.

    [14] For further information, see separate explanatory note.

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