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Document 52004PC0469

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) {SEC(2004) 954}

    /* COM/2004/0469 def. - COD 2004/0150 */

    52004PC0469

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) {SEC(2004) 954} /* COM/2004/0469 def. - COD 2004/0150 */


    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) {SEC(2004) 954}

    (presentata dalla Commissione)

    MOTIVAZIONE

    1. Introduzione: richiamo del contesto

    1.1 La base giuridica

    L'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce la base giuridica appropriata per l'azione comunitaria in materia culturale.

    Tale articolo insiste su due punti fondamentali: da un lato, il rispetto della diversità culturale e del principio di sussidiarietà e, dall'altro, la valorizzazione del retaggio culturale europeo e la cooperazione tra gli Stati membri. Si tratta dunque di incoraggiare la cooperazione culturale tra gli Stati membri completando la loro azione.

    1.2 Attuazione dell'articolo 151

    Sulla base dell'articolo 151 sono state adottate due prime generazioni di programmi: inizialmente, tra il 1993 e il 1999, i programmi settoriali Caleidoscopio, Arianna e Raffaello [1], quindi un programma quadro unico, Cultura 2000 [2], adottato nel febbraio 2000. Tutti questi programmi hanno cercato di incoraggiare la creazione e la mobilità degli artisti, l'accesso del più grande numero di persone alla cultura, la diffusione dell'arte e della cultura, il dialogo interculturale e la conoscenza della storia dei popoli europei.

    [1] Si vedano rispettivamente le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 719/96/CE (GU L 99 del 20.4.1996), n. 2085/97/CE (GU L 291 del 24.10.1997) e n. 2228/97/CE (GU L 305 dell'8.11.1997).

    [2] Si vedano le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 508/2000/CE (GU L 63 del 10.3.2000) e n. 626/2004/CE (GU L 99 del 3.4.2004).

    Parallelamente, l'Unione europea sostiene organismi e reti di cooperazione culturale che promuovono l'integrazione del nostro continente e la creazione d'una società civile europea [3]. Inoltre, l'Unione contribuisce a garantire la tutela dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni [4].

    [3] Si veda in particolare la risoluzione del Consiglio del 14 novembre 1991 sulle reti culturali europee (GU C 314 del 5.12.1991).

    [4] Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004).

    Infine, l'UE nomina ogni anno, dal 1985, una o più Capitali europee della cultura, alle quali accorda eventualmente un aiuto finanziario [5].

    [5] Inizialmente concepita come un'iniziativa intergovernativa, questa manifestazione è diventata un'azione propriamente comunitaria con la decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 dell'1.7.1999).

    2. Le basi del nuovo programma

    2.1 Un importante lavoro d'analisi e di previsione

    Per preparare il nuovo programma e per fare il bilancio delle azioni condotte nel settore della cooperazione culturale, le azioni e i programmi comunitari in campo culturale sono stati sottoposti a valutazione [6]. A queste valutazioni si aggiungono numerosi contributi provenienti dal settore culturale nonché l'esperienza acquisita dalla Commissione nell'attuazione dei suoi programmi culturali.

    [6] Valutazione a posteriori dei vecchi programmi culturali Caleidoscopio, Arianna e Raffaello, valutazione intermedia di Cultura 2000, valutazione degli organismi d'interesse culturale europeo.

    D'altra parte, la Commissione ha condotto una vasta riflessione sul futuro. Essa ha, in particolare, organizzato un forum sulla cooperazione culturale [7], incaricato un gruppo di esperti di svolgere una riflessione sul futuro programma culturale [8] e organizzato una consultazione pubblica [9]. La Commissione ha peraltro organizzato o assistito a seminari su temi trasversali o settoriali ed ha commissionato vari studi su argomenti riguardanti la cooperazione culturale [10].

    [7] Forum del 21-22 novembre 2001 sulla cooperazione culturale in Europa.

    [8] Il gruppo di esperti ha elaborato nel giugno 2003 una relazione intitolata "Towards a new cultural framework programme of the European Union".

    [9] Consultazione pubblica sul futuro programma culturale europeo realizzata tra aprile e luglio 2003 via Internet.

    [10] Studio sullo sfruttamento e sull'accrescimento del potenziale occupazionale del settore culturale nell'era della digitalizzazione (giugno 2001), studio sulla mobilità e sulla libera circolazione delle persone e delle produzioni nel settore culturale europeo (aprile 2002), studi eurobarometro sulla partecipazione culturale nell'Unione europea (aprile 2002), studio di fattibilità sulla creazione di un osservatorio europeo della cooperazione culturale (agosto 2003), relazione sullo stato della cooperazione culturale in Europa (ottobre 2003).

    Infine, nell'elaborare la sua proposta la Commissione ha tenuto conto anche dei lavori del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni [11].

    [11] Si vedano in particolare la risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2002 (GU C 162 del 6.7.2002), la risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU C 13 del 18.1.2003), la risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002), la risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 (GU C 293 E del 28.11.2002), la risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003) nonché il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma Cultura 2000.

    2.2 I principali risultati

    Il vastissimo lavoro di valutazione, di riflessione e di consultazione ha anzitutto mostrato la fondatezza e la pertinenza dell'azione culturale dell'Unione europea.

    Esso ha però messo in evidenza un certo numero di deficienze che il nuovo programma intende correggere.

    2.2.1 Sull'azione culturale europea

    Attualmente, l'azione comunitaria è troppo frammentata. Accanto al programma quadro "Cultura 2000" coesistono soprattutto due grandi azioni comunitarie: il sostegno agli organismi d'interesse culturale europeo e la manifestazione "Capitali europee della cultura". Il legame di queste azioni con il programma è troppo tenue, se non inesistente. Questo disperdersi in tre iniziative nuoce all'immagine della Comunità in quanto i cittadini UE ignorano l'ampiezza degli sforzi intrapresi per preservare e far conoscere le loro culture e non sanno che la dimensione culturale viene presa in considerazione nella costruzione europea; e, soprattutto, la coesistenza di tre strumenti indebolisce la coerenza dell'insieme.

    2.2.2 Sul programma Cultura 2000

    Il programma Cultura 2000, visti i mezzi finanziari limitati di cui dispone, persegue un numero troppo elevato di obiettivi. Ciò nuoce alla sua efficacia ed alla sua "leggibilità" perché i progetti sostenuti, molteplici e vari, possono dare l'impressione che si stiano disperdendo le forze.

    È stato inoltre segnalato che la compartimentazione tra le diverse discipline culturali nell'ambito del programma Cultura 2000 costituisce una costrizione per gli operatori giacché impedisce di considerare in misura sufficiente la cangiante realtà del settore e rischia dunque di escludere alcune forme di espressione culturale.

    2.2.3 Sul tipo di azioni sostenute

    Alcune azioni non sono prese in considerazione dal programma culturale comunitario: a esempio, manca attualmente un vero sostegno alle attività di riflessione sugli obiettivi e sui mezzi della cooperazione culturale in Europa.

    3. Il programma di terza generazione

    3.1 Una visione globale

    L'obiettivo generale dell'azione comunitaria è la realizzazione di uno spazio culturale comune mediante lo sviluppo della cooperazione culturale in Europa. Quest'azione contribuirà attivamente allo sviluppo di un'identità europea a partire dalla base.

    Come indicato dalla Commissione in una comunicazione recente [12], "in ultima analisi i destinatari delle azioni dell'UE nel settore della cultura sono ovviamente i cittadini europei; tuttavia le istituzioni europee hanno bisogno di soggetti intermedi per poter raggiungere i cittadini e offrire azioni culturali di qualità di dimensione europea". Questi intermediari sono i teatri, i musei, le associazioni professionali, i centri di ricerca, le università, gli istituti di cultura, i poteri pubblici ecc.

    [12] "Far sì che la cittadinanza diventi effettiva: promuovere la cultura e la diversità europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell'audiovisivo e della partecipazione civica" - COM (2004) 154 def.

    Dai suddetti lavori risulta che occorre restringere il campo dell'azione comunitaria privilegiando soprattutto i tre obiettivi seguenti, oggetto di un ampio consenso [13]: il sostegno alla mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale, il sostegno alla circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali, il sostegno al dialogo interculturale. Occorre offrire agli operatori culturali, e dunque ai cittadini, maggiori occasioni di creare reti, realizzare progetti, essere più mobili o favorire il dialogo culturale in Europa e in altre regioni del globo. I progetti sostenuti dal programma dovranno avere una portata sufficientemente ampia e presentare un notevole valore aggiunto europeo: ogni progetto dovrà dunque perseguire almeno due dei suddetti obiettivi.

    [13] Si vedano tra l'altro la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 2002 (GU C 32 del 5.2.2002), la risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (GU C 13 del 18.1.2003), la risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 (GU C 300 E), la risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003, le conclusioni del forum sulla cooperazione culturale, i risultati della consultazione pubblica nonché la relazione del gruppo di esperti del giugno 2003.

    Rispetto alle prime due generazioni dell'azione culturale, il programma proposto vuole essere uno strumento coerente, globale e completo a favore della cooperazione culturale multilaterale in Europa, capace di tener conto di tutta la complessità del fenomeno. Infatti, questo programma prevede tre livelli d'intervento che interessano tre strati diversi e complementari della cooperazione culturale e rispondono dunque a necessità distinte ma interdipendenti. È in ciò che risiede la principale novità del presente programma: una visione globale, che considera il settore culturale nel suo insieme e favorisce le sinergie.

    A ciascun livello d'intervento corrisponde un aspetto del programma.

    Il primo aspetto consiste in un aiuto finanziario diretto a progetti di cooperazione duraturi, esplorativi o "speciali" [14]. Esso è essenziale in quanto contribuisce al dinamismo dell'attività culturale a dimensione europea e si concreta in azioni visibili per il cittadino europeo tanto all'interno quanto all'esterno del territorio dei paesi che partecipano al programma. Inoltre, quest'aspetto permetterà all'Unione europea di rafforzare la sua influenza culturale internazionale favorendo un gran numero di progetti sul campo.

    [14] Nel parere del 9 ottobre 2003, il Comitato delle regioni si pronuncia a favore della promozione di attività culturali a carattere locale e di alto livello culturale. D'altra parte, la valutazione intermedia del programma Cultura 2000 e la valutazione dei vecchi programmi culturali hanno mostrato anch'esse la pertinenza e la coerenza di tale approccio per progetti.

    Quest'azione va tuttavia completata mediante un intervento più strutturale a favore della cooperazione, che vada oltre l'approccio per progetti. È per questo che il secondo aspetto del programma fa propria l'azione comunitaria volta a promuovere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura: si tratta in particolare di dare un aiuto di funzionamento ad organismi europei che operano in modo duraturo a favore della cooperazione culturale o che svolgono il ruolo di "ambasciatori" della cultura europea e che hanno acquisito una grande competenza in materia [15].

    [15] Nella risoluzione del 14 novembre 1991 (GU C 314 del 5.12.1991), il Consiglio ha sottolineato il ruolo importante svolto dalle reti di organizzazioni culturali nella cooperazione culturale in Europa.

    Tale sostegno pluriennale deve permettere a questi organismi di far fruttare la loro esperienza e di sviluppare le loro attività. Sarà inoltre necessario, per assicurare la continuità con il precedente programma di aiuto agli organismi, sostenere azioni dirette a tutelare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni.

    Infine, il terzo aspetto mira a sostenere l'analisi e l'informazione, al fine di creare un ambiente propizio alla cooperazione. Esso comporta tre azioni complementari, che "circondano" la cooperazione culturale a livelli diversi. La prima azione complementare è volta a favorire la produzione di strumenti concettuali sostenendo la realizzazione di studi e di lavori d'analisi sulla cooperazione culturale, cosa che permetterà una migliore conoscenza del fenomeno. La seconda è diretta ad eliminare alcuni ostacoli pratici alla cooperazione, attraverso la concezione di uno strumento Internet per lo scambio di informazioni e di buone prassi [16]. La terza prevede il sostegno di "punti di contatto Cultura" vicini ai beneficiari, in modo da garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il nuovo programma.

    [16] Nella risoluzione del 21 gennaio 2002 (GU C 32 del 5.2.2002) il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a "promuovere l'utilizzazione delle reti esistenti o che potrebbero essere create in futuro negli Stati membri per favorire la cooperazione e scambiare le informazioni e le buone prassi a livello europeo" e a "favorire la messa in rete di informazioni culturali che permetteranno a tutti i cittadini di accedere ai contenuti culturali europei sfruttando le tecnologie più avanzate, in particolare continuando ad incoraggiare lo sviluppo del portale elettronico europeo avviato dalla Commissione e relazionandolo con i contenuti culturali digitalizzati esistenti negli Stati membri". Parimenti, lo studio di fattibilità sulla creazione di un osservatorio della cooperazione culturale ha mostrato la necessità di organizzare la massa delle informazioni messe a disposizione degli operatori culturali da un grandissimo numero di reti e di siti Internet.

    Ciascuna di queste azioni deve essere vista attraverso il prisma dei tre obiettivi specifici.

    3.2 Gli obiettivi specifici del nuovo programma

    Gli obiettivi specifici di seguito indicati presentano un reale valore aggiunto europeo. Ciò significa che il perseguimento di tali obiettivi mediante azioni comunitarie è pienamente giustificato in quanto essi non possono essere raggiunti mediante un'azione nazionale [17]. Potranno beneficiare di un sostegno comunitario solo i progetti e le azioni che perseguono almeno due di questi obiettivi.

    [17] Risoluzione già citata del 19 dicembre 2002 (GU C 13 del 18.1.2003).

    3.2.1 Sostenere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale

    Molto spesso l'informazione messa a disposizione dei professionisti per quanto riguarda le condizioni sociali, giuridiche e fiscali applicabili in caso di soggiorno di breve o di lunga durata in un altro paese è ancora troppo frammentaria. Per favorire la mobilità di questi professionisti sembra dunque indispensabile appoggiare la realizzazione di reti, aumentare il coordinamento e promuovere la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni.

    L'azione comunitaria nel settore culturale incoraggerà due tipi di mobilità: da un canto, la mobilità allo scopo di prestare servizi culturali (a esempio, tournée) o di stabilirsi e, dall'altro, la mobilità allo scopo di formarsi, di confrontarsi con altre culture o pratiche artistiche e di scambiare esperienze.

    3.2.2 Incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali

    Far circolare opere d'arte - materiali o immateriali - e prodotti artistici e culturali al di là delle frontiere nazionali comporta un sovraccosto per l'organizzatore: spese di trasporto, spese d'assicurazione, spese di analisi di nuovi mercati, maggiori investimenti pubblicitari per far conoscere opere o artisti forse meno noti all'estero, investimento di tempo per conoscere il mercato di ricezione (strutture d'accoglienza, formalità giuridiche e amministrative, ecc.). Orbene, questo obiettivo rientra tra quelli stabiliti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera q), e 151 del trattato CE e corrisponde ad alcuni compiti comunitari di base (il completamento del mercato interno e il rafforzamento dell'integrazione europea grazie alla realizzazione di uno spazio culturale comune).

    3.2.3 Favorire il dialogo interculturale

    Il dialogo interculturale, in quanto scambio fondato sull'apertura e sull'uguaglianza tra culture, porta ad un arricchimento reciproco e alla ricerca comune di valori e interpretazioni condivise. Inoltre, esso può svolgere un ruolo fondamentale, tra l'altro, nell'integrazione dei nuovi Europei provenienti da culture diverse.

    3.3 I mezzi

    3.3.1 Un nuovo strumento più aperto

    Il nuovo programma è più aperto in quanto abbandona l'approccio settoriale (per discipline artistiche e culturali). Gli operatori saranno liberi di proporre i progetti che corrispondono ai loro interessi ed alle loro aspirazioni, che siano settoriali o transsettoriali, purché si tratti di progetti che perseguono almeno due degli oggettivi descritti sopra. Nessun settore dell'attività culturale ed artistica sarà dunque escluso a priori.

    L'azione culturale comunitaria vuole aprirsi ad una grande varietà di partecipanti, dalle amministrazioni e dalle associazioni culturali alle reti e alle imprese del settore culturale, e permettere forme molteplici e variabili di cooperazione.

    Infine, il programma intende aprirsi maggiormente ai partecipanti provenienti dai paesi terzi, particolarmente dai paesi oggetto della nuova politica di vicinato, e sostenere progetti da realizzare al di fuori delle frontiere dell'Unione europea, contribuendo in tal modo a far crescere l'influenza dell'Europa nel mondo.

    3.3.2 Un nuovo strumento più completo

    Il nuovo programma è più completo in quanto riunisce in un solo strumento finanziario i vari aspetti della cooperazione culturale. Esso sviluppa tre grandi tipi d'azione.

    3.3.2.1 Primo tipo: sostegno ad azioni culturali

    Trattasi di un sostegno diretto a favore di progetti europei di cooperazione, di durata e ampiezza variabili, che riguardino almeno due degli obiettivi specifici definiti sopra. I "poli di cooperazione" mettono l'accento sul carattere duraturo della cooperazione. Ogni polo raggruppa operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, di natura settoriale o transsettoriale, che perseguano obiettivi comuni. Le "azioni di cooperazione" sono orientate verso la creatività e l'innovazione ed aprono la via a nuove cooperazioni che, in alcuni casi, possono continuare nell'ambito di poli di cooperazione. Queste azioni di cooperazione, della durata massima di un anno, raggruppano diversi operatori europei attorno ad azioni di natura settoriale o transsettoriale. Le "azioni speciali", infine, si distinguono per il loro carattere "emblematico" e federativo. Di una dimensione e di una portata rilevanti, queste azioni dovrebbero avere una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuire a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Nel novero delle "azioni speciali" rientrano le "Capitali europee della cultura", di cui si dovrà rafforzare la dimensione europea.

    3.3.2.2 Secondo tipo: sostegno ad organismi europei attivi nel settore culturale

    Oltre al sostegno diretto a progetti di cooperazione, è opportuno fornire un aiuto di funzionamento ad organismi che operano a favore della cooperazione culturale o che svolgono il ruolo di "ambasciatori" della cultura europea. Il nuovo programma prevede il sostegno a favore di tali organismi al fine di aumentare la coerenza dell'azione comunitaria.

    Rientrerà in tale quadro anche il sostegno alle iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, nonché il sostegno alle iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti.

    3.3.2.3 Terzo tipo: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta ed alla diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione culturale

    È fondamentale disporre di informazioni e di dati numerici sull'evoluzione della cooperazione culturale in Europa, in particolare per quanto riguarda la mobilità degli operatori, la circolazione delle opere e il dialogo interculturale. Ciò permetterà di arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione e di creare un terreno favorevole al suo sviluppo.

    D'altra parte, il programma intende incoraggiare la messa a punto di un potente strumento di comunicazione e d'informazione Internet che soddisfi le esigenze dei professionisti del settore della cooperazione.

    Infine, per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di "punti di contatto Cultura" vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti in collaborazione con gli Stati membri e su base volontaria.

    3.4. Verso un programma più facile da utilizzare

    Nelle suddette comunicazioni del 10 febbraio 2004 e del 9 marzo 2004, la Commissione ha sottolineato quanto sia importante approfittare della revisione degli strumenti giuridici per semplificare in misura sensibile la concezione e l'attuazione degli strumenti comunitari e per razionalizzare il più possibile i nuovi programmi.

    3.4.1 Modalità più semplici per i beneficiari

    Fermo restando il rispetto delle norme finanziarie, la Commissione esaminerà tutti i modi possibili per ridurre gli oneri a carico dei beneficiari e, in particolare, per:

    - semplificare i formulari e le modalità di presentazione delle domande,

    - rendere più trasparente la procedura di concessione e migliorare l'informazione dei richiedenti,

    - applicare quanto più possibile il principio di proporzionalità, ad esempio ricorrendo, quando si tratta di piccoli contributi o di spese ben identificabili, a sistemi forfettari e alleggerendo, quando si tratta di piccole sovvenzioni, le prescrizioni in materia di verifica delle capacità finanziarie degli organismi beneficiari.

    3.4.2. Una gestione razionalizzata

    Per rafforzare l'efficacia del programma, la Commissione ne affiderà la gestione ad un'agenzia esecutiva, in applicazione del regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [18] e degli orientamenti relativi all'istituzione e al funzionamento di agenzie esecutive finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee [19].

    [18] Regolamento n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002, GU L 11 del 16.1.2003.

    [19] C/2003/4645 del 12.12.2003.

    4. Conclusione

    La Commissione europea, guidata dall'ambizione di creare uno spazio culturale comune rispettoso delle diversità nazionali e regionali, propone un programma volto a sviluppare la cooperazione culturale transnazionale mediante la promozione della cooperazione culturale, degli organismi europei attivi nel settore culturale, degli studi e lavori d'analisi nonché dell'informazione e della comunicazione.

    Pertanto, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa al programma Cultura 2007.

    2004/0150 (COD)

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013)

    Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

    vista la proposta della Commissione [20],

    [20] GU C (...) del (...), p. (...).

    visto il parere del Comitato delle regioni [21],

    [21] GU C (...) del (...), p. (...).

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell'Europa diverse dalla loro. La promozione della cooperazione e della diversità culturali contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d'integrazione.

    (2) La cultura dovrebbe contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea mediante la valorizzazione della sua diversità culturale e dei tratti comuni delle sue culture.

    (3) La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all'integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sulla tolleranza e sulla solidarietà.

    (4) È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d'esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.

    (5) L'articolo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che l'azione della Comunità a norma di tale articolo mira a eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

    (6) I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e Cultura 2000, istituiti rispettivamente dalle decisioni 719/96/CE [22], 2085/97/CE [23], 2228/97/CE [24] e 508/2000/CE [25] del Parlamento europeo e del Consiglio, hanno segnato tappe positive nell'attuazione dell'azione comunitaria in materia culturale. È stata in tal modo acquisita un'esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l'azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui lavori delle istituzioni europee. Va dunque istituito un programma a tal fine.

    [22] GU L 99 del 20.4.1996, p. 20.

    [23] GU L 291 del 24.10.1997, p. 26.

    [24] GU L 305 dell'8.11.1997, p. 31.

    [25] GU L 63 del 10.3.2000, p. 1.

    (7) Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull'azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalla risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura [26], dalla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura [27], dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea [28], dalla risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Cultura 2000 [29], dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2002 sull'importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata [30] nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma Cultura 2000.

    [26] GU C 162 del 6.7.2002, p. 5.

    [27] GU C 13 del 18.1.2003, p. 5.

    [28] GU C 72 E del 21.3.2002.

    [29] GU C 293 E del 28.11.2002, p. 105.

    [30] GU C 300 E dell'11.12.2003, p. 156.

    (8) Il Consiglio ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell'ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura [31].

    [31] Risoluzioni del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 19 dicembre 2003, già citate.

    (9) Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell'Europa una realtà, occorre promuovere la mobilità transnazionale degli operatori della cultura, incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali nonché favorire il dialogo e gli scambi culturali.

    (10) Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare poli di cooperazione che permettano di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali emblematici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d'analisi su temi scelti d'interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione culturale.

    (11) In applicazione della decisione che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" [32], occorre prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d'appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro della manifestazione, l'accento va posto sulla cooperazione culturale transeuropea.

    [32] Decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 (GU L 166 dell'1.7.1999).

    (12) Occorre sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di "ambasciatori" della cultura europea, facendo tesoro dell'esperienza acquisita dall'Unione europea nell'ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura [33].

    [33] GU L 138 del 30.4.2004.

    (13) Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della suddetta decisione n. 792/2004/CE per garantire una protezione europea ed internazionale dei siti dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici.

    (14) Per aumentare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nel quadro della presente decisione e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, nel rispetto dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato.

    (15) È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d'espressione, contribuisca agli sforzi dell'Unione in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.

    (16) I paesi candidati all'Unione europea e i paesi EFTA membri dell'accordo SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.

    (17) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato "L'agenda per i Balcani occidentali: progredire sulla via dell'integrazione europea", la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, devono potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.

    (18) Il programma deve essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità europea accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.

    (19) È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, intitolato "Cultura 2007" e valido per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

    (20) L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Dato che gli obiettivi dell'azione prevista (mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici, dialogo interculturale) non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non eccede quanto necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.

    (21) Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, occorre tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e tendenze del settore culturale.

    (22) Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del presente programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d'applicazione delle misure. La valutazione comprenderà una valutazione esterna effettuata da organismi indipendenti e imparziali.

    (23) Occorre attuare le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

    (24) La presente decisione deve mirare a stabilire, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato di cui al punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio [34].

    [34] GU C 172 del 18.6.1999, p. 1.

    (25) Occorre adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [35].

    [35] GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

    (26) Occorre prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra, da un canto, i programmi istituiti dalle decisioni 508/2000/CE e 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, dall'altro, il programma istituito dalla presente decisione avvenga senza problemi,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione del programma

    1. La presente decisione istituisce il programma Cultura 2007, un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura, qui di seguito denominato "il programma".

    2. Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

    Articolo 2

    Dotazione finanziaria del programma

    1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 408 milioni di euro.

    2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1. L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.

    2. Gli obiettivi specifici del programma sono:

    a) promuovere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale;

    b) incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;

    c) favorire il dialogo interculturale.

    Articolo 4

    Linee d'azione del programma

    1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell'allegato:

    a) Sostegno ad azioni culturali

    * I poli di cooperazione

    * Le azioni di cooperazione

    * Le azioni speciali

    b) Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale, sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, e sostegno ad iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti

    c) Sostegno a lavori d'analisi e alla raccolta e diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione culturale

    2. Queste azioni sono condotte conformemente alle disposizioni di cui all'allegato.

    Articolo 5

    Disposizioni riguardanti i paesi terzi

    1. Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:

    - i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;

    - i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'Unione europea, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabilite, rispettivamente, nell'accordo quadro e nelle decisioni dei Consigli d'associazione;

    - i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro da concludere per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari.

    I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.

    2. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

    I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1 che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.

    Articolo 6

    Cooperazione con le organizzazioni internazionali

    Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'Unesco o il Consiglio d'Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4.

    Articolo 7

    Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

    La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri provvedimenti comunitari, in particolare quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, le lingue, l'inclusione sociale, la lotta contro le discriminazioni e la ricerca.

    Articolo 8

    Attuazione

    1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, conformemente all'allegato.

    2. I provvedimenti seguenti sono adottati in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2:

    a) il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, nonché i criteri e le procedure di selezione;

    b) il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

    c) le misure di controllo e di valutazione del programma.

    3. Tutti gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 9

    Comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il rispetto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il rispetto dell'articolo 8 della stessa.

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 10

    Punti di contatto Cultura

    1. I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    2. I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

    - disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

    - disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

    - operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

    Articolo 11

    Disposizioni finanziarie

    1. A norma dell'articolo 176, secondo paragrafo, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, la Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro.

    2. Gli aiuti finanziari assumeranno la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi potranno essere assegnate borse a persone fisiche conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario n. 1605/2002 del Consiglio. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. Ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.

    3. A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, potranno essere sovvenzionate alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate ai sensi della decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019.

    Articolo 12

    Contributo del programma ad altre politiche comunitarie

    Il programma contribuisce al rafforzamento delle politiche trasversali della Comunità europea, in particolare:

    a) promovendo il principio fondamentale della libertà d'espressione;

    b) sensibilizzando all'importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;

    c) contribuendo a eliminare le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.

    La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi saranno oggetto di un'attenzione particolare.

    Articolo 13

    Monitoraggio e valutazione

    1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

    Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

    Se del caso, alla luce delle relazioni di monitoraggio si procederà a rivedere gli obiettivi specifici.

    2. La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

    3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni:

    a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;

    b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

    c) una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.

    Articolo 14

    Disposizioni transitorie

    Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o sulla base della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esse continueranno a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.

    Il comitato previsto dall'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, (...)

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [...]

    ALLEGATO

    I. Descrizione delle attività e degli eventi

    1. Primo aspetto: sostegno ad azioni culturali

    1.1. I poli di cooperazione

    Il programma sostiene poli di cooperazione culturale duraturi e strutturati tra operatori culturali europei. Questo sostegno ha lo scopo di aiutare i poli nella fase di decollo e strutturazione o in quella di estensione geografica. Si tratta di incoraggiare i poli a crearsi basi durature e a raggiungere l'autonomia finanziaria.

    Ciascun polo deve essere costituito da almeno 6 operatori di 6 paesi diversi partecipanti al programma e può riunire operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, di natura settoriale o transsettoriale, che perseguano un obiettivo comune.

    Ciascun polo è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali. Queste attività devono essere attuate durante tutta la durata del finanziamento comunitario e devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3 della presente decisione. Sarà data priorità ai poli intesi a sviluppare attività che rispondono ai tre obiettivi specifici di cui al suddetto articolo.

    I poli sono selezionati a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 [36] (qui di seguito il "regolamento finanziario") e delle sue misure di esecuzione. I poli sono selezionati, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori nel loro rispettivo settore d'attività, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.

    [36] GU L 248 del 16.9.2002, p. 1.

    I poli devono essere fondati su un accordo di cooperazione, vale a dire su un documento comune avente forma giuridica in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori.

    Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500.000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un periodo di 5 anni.

    A titolo indicativo, circa il 36% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

    1.2. Le azioni di cooperazione

    Il programma sostiene azioni di cooperazione culturale di natura settoriale o transsettoriale tra operatori europei. In esse dovrà prevalere l'aspetto della creatività e dell'innovazione. Verranno particolarmente incoraggiate le azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione da sviluppare in un periodo più lungo.

    Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno 4 operatori culturali di 3 paesi partecipanti diversi; gli operatori possono essere di uno o di più settori.

    Le azioni sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario e delle sue misure di esecuzione. In tale contesto, la selezione verrà operata, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.

    Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 60.000 euro l'anno né superiore a 200.000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per dodici mesi al massimo.

    A titolo indicativo, circa il 24% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

    1.3. Le azioni speciali

    Il programma sostiene anche azioni speciali. Sono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Esse devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3 della presente decisione.

    Queste azioni speciali contribuiscono altresì a rendere più visibile l'azione culturale comunitaria e ad aumentare l'influenza culturale del nostro continente.

    A esempio, potranno essere sostenute come "azioni speciali" le assegnazioni di premi che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi.

    In tale contesto sarà accordato un sostegno significativo anche alle "Capitali europee della cultura" per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

    In questo quadro potranno inoltre essere sostenute le azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6 della presente decisione.

    Gli esempi precedenti non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che possono essere sostenute in quanto rientranti in questo sotto-aspetto del programma..

    Le modalità di selezione delle azioni speciali dipenderanno dall'azione in questione. I finanziamenti saranno accordati a seguito di inviti a presentare proposte e di gare d'appalto, salvi i casi di cui agli articoli 54 e 168 del regolamento finanziario. Si terrà altresì conto dell'adeguatezza di ciascuna azione rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.

    Il sostegno comunitario non può superare il 60% del bilancio del progetto.

    A titolo indicativo, circa il 17% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

    2. Secondo aspetto: sostegno ad organismi europei attivi a livello europeo nel settore culturale e sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni

    Questo sostegno assume la forma di uno dei due tipi di sovvenzione seguenti:

    - una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo rientrante nella politica dell'Unione europea in tale settore (punto 2.1),

    - oppure una sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in tale settore (punto 2.2).

    Si prevede di concedere tali sovvenzioni sulla base di inviti annuali a presentare proposte.

    A titolo indicativo, circa il 10% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

    2.1. Sostegno al funzionamento di organizzazioni d'interesse culturale europeo

    Possono beneficiare di questo sostegno gli organismi che operano a favore della cooperazione culturale svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario, raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea, collegando in rete a livello europeo organismi attivi nel settore della cultura, partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale o svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea.

    Questi organismi devono avere una reale dimensione europea. A tale riguardo, essi devono esercitare le loro attività a livello europeo, autonomamente o in coordinamento con altre associazioni, e tanto la loro struttura (membri iscritti) quanto le loro attività devono essere atte ad abbracciare tutta l'Unione o almeno sette paesi europei.

    La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione rileva la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3 della presente decisione.

    L'importo delle sovvenzioni di funzionamento di cui al presente punto non può superare l'80% delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

    2.2. Sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni

    Possono essere sostenute iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, nonché iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti.

    3 Terzo aspetto: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione culturale

    A titolo indicativo, circa il 5% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

    3.1. Sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale

    Il programma sostiene la realizzazione di studi e di lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume di informazioni e dati numerici riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità degli operatori della cultura, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali ed il dialogo interculturale.

    In tale contesto potranno essere sostenuti gli studi e i lavori d'analisi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione culturale transeuropea e a creare un ambiente propizio al suo sviluppo. I progetti che mirano alla raccolta e all'analisi di dati statistici dovranno essere particolarmente incoraggiati.

    3.2. Sostegno alla raccolta e alla diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione culturale

    Il programma sostiene la raccolta e la diffusione dell'informazione attraverso la concezione di uno strumento Internet adeguato alle necessità dei professionisti della cultura nel settore della cooperazione culturale transeuropea.

    Lo strumento deve permettere lo scambio di esperienze e di buone prassi, la diffusione di informazioni riguardanti il programma culturale nonché la cooperazione culturale transeuropea in senso lato.

    3.3. Sostegno ai punti di contatto Cultura

    Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di "punti di contatto Cultura" vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e su base volontaria.

    I punti di contatto Cultura hanno il compito di:

    - garantire la promozione del programma,

    - agevolare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti e di operatori culturali grazie ad una diffusione effettiva delle informazioni,

    - garantire un contatto permanente con le diverse istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le azioni del programma e le misure di sostegno nazionali,

    - garantire, al livello appropriato, l'informazione e il contatto tra i soggetti che partecipano al programma e ad altri programmi comunitari accessibili ai progetti culturali.

    II. Gestione del programma

    La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese afferenti alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi, in particolare, studi, riunioni, azioni d'informazione, pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche per lo scambio delle informazioni nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma.

    III. Controlli e audit

    Per i progetti selezionati conformemente alla procedura descritta nell'articolo 11, paragrafo 1, della presente decisione, è istituito un sistema di audit per campionamento.

    Per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento, il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate. Il beneficiario di una sovvenzione assicura che i giustificativi eventualmente conservati dai suoi partner o dai suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

    La Commissione, tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in esito all'audit la Commissione potrà decidere di recuperare la sovvenzione.

    Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per portare a termine gli audit, anche a quelle in formato elettronico.

    La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso, della Commissione.

    Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro frodi e altre irregolarità, nel quadro del presente programma la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio [37]. Se necessario, l'OLAF effettuerà indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [38].

    [37] GU L 292 del 15.11.1996, p. 2.

    [38] GU L 136 del 31.5.1999, p. 1.

    IV. Azioni d'informazione e di comunicazione

    1. Commissione

    La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni per facilitare l'attuazione del programma, può intraprendere azioni appropriate di informazione, pubblicazione e divulgazione e può procedere al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività potranno essere finanziate tramite sovvenzioni o appalti pubblici oppure potranno essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

    2. Punti di contatto

    La Commissione e gli Stati membri organizzano, su base volontaria, e rafforzano lo scambio delle informazioni utili all'attuazione del programma tramite i punti di contatto culturali, che operano come organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento n. 1605/2002.

    V. Ripartizione del bilancio globale

    Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

    // Percentuale del bilancio

    Aspetto 1 (sostegno ai progetti) // Circa il 77%

    - poli di cooperazione // Circa il 36%

    - azioni di cooperazione // Circa il 24%

    - azioni speciali // Circa il 17%

    Aspetto 2 (sostegno agli organismi) //

    Circa il 10%

    Aspetto 3 (analisi ed informazione) //

    Circa il 5%

    Totale spese operative // Circa il 92%

    Gestione del programma // Circa l'8%

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Education et Culture

    Activité(s): culture et langues

    Intitulé de l'action: programme Culture 2007

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    15 04 02 01 - Programme-cadre en faveur de la culture

    15 01 04 07 - Programme-cadre en faveur de la culture - Dépenses pour la gestion administrative

    15 01 04 30 - Agence exécutive Education et culture

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1. Enveloppe totale de l'action : crédits d'engagement

    408,00 millions d'euros

    2.2. Période d'application:

    Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)

    Millions d'euros (à la 3e décimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    [X] Proposition compatible avec la Communication de la Commission concernant les moyens budgétaires 2007-2013 - COM (2004) 101 du 10 février 2004

    Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    [X] Aucune implication financière sur les recettes (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE LÉGALE

    Article 151 du Traité CE.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    L'objectif poursuivi est de permettre à l'action communautaire de coopération culturelle de continuer sur une base renouvelée, à la suite du programme "Culture 2000" [39] et du programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture [40] qui devraient s'achever le 31 décembre 2006.

    [39] Le Programme Culture 2000 a été initialement fondé sur la décision du Parlement européen et du Conseil 508/2000/CE du 14 février 2000 (JO L63 du 10.3.2000) établissant ce programme pour la période 2000-2004, puis prolongé de deux années par la décision no 626/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la décision no 508/2000/CE établissant le programme « Culture 2000 » (JO L 99 du 3.4.2000).

    [40] Décision du Parlement Européen et du Conseil 792/2004/CE du 21 avril 2004 (JO L138 du 30 avril 2004) établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

    Comme indiqué à l'article 3 de la proposition de décision, l'objectif général du programme proposé est de poursuivre la mise en oeuvre de l'article 151 du Traité, en contribuant à la mise en valeur d'un espace culturel commun aux Européens par le développement de la coopération culturelle entre les créateurs, les acteurs culturels et les institutions culturelles des pays participant au programme.

    Compte tenu des considérations qui précèdent, les effets directs correspondant aux objectifs spécifiques visés par le programme, à court et à moyen terme, peuvent être groupés comme suit:

    (a) mobilité transnationale accrue des acteurs de la culture. Deux sortes de mobilité seront encouragées : d'une part, la mobilité pour prestation de services culturels (ex: tournées) ou établissement et, d'autre part, la mobilité dans le but de se former, de se confronter à d'autres cultures ou pratiques artistiques, d'échanger des expériences;

    (b) circulation transnationale accrue des oeuvres et des produits artistiques et culturels. Il s'agit d'aider la circulation des oeuvres d'art et des produits artistiques et culturels au-delà des frontières nationales, qui entraîne un surcoût pour l'organisateur. Cet objectif correspond à ceux du Traité (articles 3q et 151) et répond à certaines missions communautaires de base (finalisation du marché intérieur et renforcement de l'intégration européenne grâce à la réalisation d'un espace culturel commun, qui serait fondé à la fois sur la diversité nationale et régionale et sur les valeurs partagées par les Européens);

    (c) dialogue interculturel renforcé. L'objectif est de favoriser un échange fondé sur l'ouverture et l'égalité entre cultures visant à amener, dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et du principe de diversité culturelle, à un enrichissement mutuel et à la recherche commune de valeurs et interprétations partagées et visera notamment à mieux permettre l'intégration des nouveaux Européens issus de cultures diverses.

    Par la nature même de ses trois principaux objectifs, le programme Culture 2007 a un caractère clairement multilatéral et, partant, une valeur ajoutée européenne élevée. En effet, bien que les autorités nationales ou régionales contribuent à favoriser les échanges culturels, une étude récente sur l'état de la coopération culturelle en Europe a montré que les gouvernements continuaient à axer leur politique culturelle étrangère sur la coopération bilatérale et qu'une poignée d'Etats membres seulement faisaient de la mobilité culturelle l'une de leurs priorités ou encourageaient au développement du dialogue trans-culturel en allant au-delà des limites plutôt formelles des accords de coopération culturelle bilatéraux ou multilatéraux.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    a) Un rapport d'analyse d'impact étendue, intégrant également les exigences de l'évaluation ex°ante, a été réalisé par les services de la Commission européenne entre septembre 2003 et mars 2004.

    Ce rapport est disponible sur le site internet Europa [41]. Il inclut notamment un exposé des problèmes que le nouveau programme sera chargé de traiter, une présentation des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels de cette nouvelle proposition et des indicateurs pertinents, une analyse des différentes options stratégiques et des mécanismes alternatifs, un examen des risques et des éventuelles incertitudes soulevées par le programme proposé, un exposé des impacts attendus, l'examen de la valeur ajoutée européenne de l'action, les leçons tirées du passé et notamment des évaluations des programmes antérieurs, une analyse coût-efficacité des propositions, etc.

    [41] Document SEC (2004) xxx

    b) Brève description des constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante [42].

    [42] Communication sur l'évaluation SEC(2000) 1051.

    L'évaluation ex ante permet d'abord de souligner le bien-fondé et la pertinence de l'action culturelle de l'Union européenne, qui peut à la fois contribuer aux grands objectifs de l'Union européenne tels que le renforcement d'un espace de liberté et de citoyenneté en Europe ou le développement du dialogue interculturel, et répondre aux besoins particuliers du secteur.

    L'expérience acquise à travers les programmes précédents et Culture 2000 a révélé que la coopération culturelle est un phénomène dont la complexité tend à s'accroître parallèlement au développement des télécommunications et des transports et, d'une manière plus générale, au développement du secteur culturel et de la société civile. L'analyse des besoins exprimés par le secteur ainsi que des différents points de vue permet de conclure à la nécessité d'un nouveau programme, qui serait un outil global et cohérent en faveur de la coopération culturelle et irait au-delà du soutien direct apporté aux actions culturelles.

    Des observations spécifiques ont été formulées sur un certain nombre de points :

    - La nécessité d'un budget culturel accru. L'octroi d'une aide communautaire à des projets axés sur la coopération multilatérale est éminemment souhaitable, étant donné que les États membres ont tendance à soutenir essentiellement des projets nationaux ou bilatéraux. Les opérateurs ont également souligné la nécessité d'une aide financière à long terme pour mettre en place des projets de coopération durables. L'appui au fonctionnement de certains réseaux ou associations européennes peut également présenter une importante valeur ajoutée.

    - La nécessité d'une véritable stratégie globale en ce qui concerne l'action culturelle européenne et d'une action plus cohérente. Le grand nombre d'objectifs de Culture 2000 s'est avéré déroutant et a été considéré comme dommageable à l'efficacité du programme. Les opérateurs ont également mentionné le fait que la division du programme Culture 2000 en différents secteurs ou activités culturels représentait pour eux une contrainte, étant donné que certains projets pluridisciplinaires n'entrent pas dans ces catégories. Les priorités annuelles fixées par le programme semblent être une source de « frustration » pour tous ceux qui ne sont pas éligibles (ou ne le sont que d'une manière limitée). C'est pour répondre à cette demande que l'approche sectorielle a été supprimée dans le cadre du programme et que le nombre d'objectifs spécifiques a été réduit à trois, considérés comme présentant une véritable valeur ajoutée européenne (voir point 5.1.1.).

    - Un réel besoin d'une plus grande quantité d'informations pratiques et actualisées sur la coopération culturelle [43] et d'une meilleure diffusion des bonnes pratiques. L'attention a fréquemment été attirée sur le manque de travaux de recherche concernant la coopération culturelle en Europe. De tels travaux, ainsi que la collecte de données statistiques, aideraient à asseoir la position de la culture au sein des politiques européennes et contribueraient indirectement à l'essor de la coopération européenne. C'est la raison pour laquelle une partie du programme (troisième volet) est consacrée au soutien à des travaux d'analyse et de collecte de données dans le domaine de la coopération culturelle.

    [43] Etude sur la mobilité et la libre circulation des personnes et des productions dans le secteur culturel européen et étude de faisabilité sur la création éventuelle d'un observatoire européen de coopération culturelle.

    - Il semble nécessaire d'accroître la visibilité de l'action communautaire dans le domaine de la culture. Cet objectif pourrait être atteint grâce à un programme plus ciblé et plus cohérent, mais aussi à une meilleure communication autour du programme et des projets soutenus. C'est pourquoi il a été décidé de regrouper au sein d'un seul programme des actions qui relevaient précédemment de programmes différents. Par ailleurs, le nouveau programme apportera à un certain nombre de projets un soutien de plus longue durée que les programmes précédents et renforcera son soutien à des actions emblématiques telles que les capitales européennes de la culture

    - C'est en tenant compte de ces nécessités que la Commission a élaboré un nouveau programme, de troisième génération, qui tire des enseignements des expériences passées et explore de nouvelles pistes d'actions.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Les travaux d'évaluation des programmes communautaires antérieurs dans le secteur de la culture (évaluation à mi-parcours du programme "Culture 2000" prévue à l'article 8 de la décision n° 508/2000/CE, évaluation des anciens programmes Ariane, Kaléidoscope et Raphaël, évaluation de l'ancienne ligne budgétaire A30-42 intégrée depuis dans le programme de soutien aux organismes actifs dans le domaine culturel) [44] ont fourni des éléments d'appréciation dont il a été tenu compte pour juger de la pertinence de proposer un nouveau programme.

    [44] Voir rapport d'évaluation réalisé par société PLS Ramboll Management et rapport de la Commission sur l'évaluation - COM(2003) 722. Voir aussi évaluation ex post des anciens programmes culturels Kaléidoscope, Ariane et Raphaël, évaluation des organismes d'intérêt culturel européen : (http://europa.eu.int/comm/culture/eac/sources_info/studies_evaluation/studies_fr.html)

    Les enseignements du passé peuvent être considérés sous deux angles différents:

    - a) les enseignements applicables à la conception du programme

    En ce qui concerne la conception du programme, la Commission a bien pris note des difficultés relevées par les évaluations des autres programmes dans le domaine culturel, par exemple en ce qui concerne le cloisonnement entre les différentes disciplines culturelles au sein du programme « Culture 2000 » mentionné comme étant une contrainte pour les opérateurs, ou encore le nombre trop élevé d'objectifs qui a pu entraîner une dispersion des effets de l'action compte tenu des masses budgétaires relativement limitées.

    - b) les enseignements applicables à la gestion du programme

    En ce qui concerne la gestion du programme, la Commission a tenu compte des critiques figurant dans les évaluations d'autres programmes communautaires en envisageant plus particulièrement des mécanismes de mise en oeuvre permettant une gestion simplifiée et allégée. Lors de l'élaboration de la proposition, une attention particulière a été accordée aux critiques émises à l'égard de la gestion de la première phase du programme Culture 2000, la Commission ayant d'ailleurs depuis adopté des mesures pour y remédier.

    La proposition vise plus particulièrement à éviter dans la mesure du possible:

    - les procédures financières complexes,

    - les procédures administratives lourdes,

    - le caractère tardif des décisions relatives à la sélection des bénéficiaires.

    L'adoption du présent programme entraînera une diminution du nombre de bases juridiques actuellement en vigueur dans le secteur culturel, qui passeront de deux à une, et de lignes budgétaires, qui seront ramenées de quatre à une. L'existence d'un seul et unique programme financier donnera une visibilité et une cohérence beaucoup plus importantes à l'action communautaire dans le domaine de la coopération culturelle.

    Le programme sera conçu comme un outil global, cohérent et plus convivial en faveur de la coopération culturelle. Il sera ouvert à tous les secteurs culturels et artistiques, sans catégories préétablies, et à une plus grande variété d'opérateurs culturels, allant des administrations nationales ou locales aux réseaux et entreprises du secteur culturel.

    La décision législative sera rédigée dans un souci de concision, de simplicité et de souplesse. Par exemple, aux fins d'une lisibilité accrue, certains articles de l'ancienne décision, qui portaient sur des questions assez différentes, seront divisés en articles distincts. Puisque les actions soutenues seront ouvertes à tous les secteurs artistiques et culturels et seront toutes axées sur les trois mêmes objectifs stratégiques, la description des actions soutenues figurant dans les annexes sera plus courte et plus simple. Certains éléments de flexibilité seront introduits dans l'article ayant trait aux aspects financiers.

    La Commission proposera certaines simplifications pratiques d'une grande importance pour les bénéficiaires, telles que l'autorisation de financements forfaitaires pour de petites contributions ou pour des coûts spécifiques.

    Lors de la mise en oeuvre de ce programme, la Commission veillera à ce qu'il reste aussi simple et facile à utiliser que possible.

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Le nouveau programme tire des enseignements des expériences passées et explore de nouvelles pistes d'actions. Il s'agit d'un programme de troisième génération, après les programmes de la période 1994-1999 (Kaléidoscope, Ariane, Raphaël) et ceux de la période 2000-2006 (Culture 2000, et programme de soutien aux organismes actifs dans le domaine culturel sur la fin de cette période).

    Durant la période 2004-2006, deux programmes d'action communautaire vont en effet coexister dans le domaine culturel, le programme « Culture 2000 » ainsi que le « programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture ». Cette proposition procède à une simplification de ce système puisqu'elle prévoit l'intégration de la plupart des champs d'action de chacun de ces programmes au sein d'un même programme.

    Par rapport aux deux premières générations de l'action culturelle, le programme proposé se veut donc un outil cohérent, global et complet en faveur de la coopération culturelle multilatérale en Europe, capable d'en appréhender toute la complexité. Les objectifs du programme sont mis en oeuvre dans les domaines d'intervention suivants :

    - Premier volet : soutien à des actions culturelles

    Le programme prévoit un soutien direct à trois catégories de projets européens de coopération, de durée et d'ampleur variables.

    * Les pôles de coopération

    * Les actions de coopération

    * Les actions spéciales

    - Deuxième volet : soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine culturel

    Ce volet permet d'intégrer au sein du nouveau programme les actions de promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture, qui font actuellement l'objet d'un programme distinct.

    - Troisième volet : soutien à des travaux d'analyse ainsi qu'à la collecte et à la diffusion de l'information dans le domaine de la coopération culturelle

    Ce volet vise à apporter un soutien à des activités d'analyse et à l'information, afin de créer un environnement propice à la coopération. Il comporte trois actions complémentaires :

    * Soutien à des travaux d'analyse dans le domaine de la coopération culturelle

    * Soutien à la collecte et à la diffusion de l'information dans le domaine de la coopération culturelle

    * Soutien aux points de contact culture

    Toutes ces actions concernent le secteur culturel européen et les opérateurs des Etats membres et des autres pays participant au programme qui seront susceptibles de participer à des actions de coopération culturelle au niveau européen. De manière plus indirecte, ce sont tous les citoyens européens qui sont visés.

    Les actions seront financées par les moyens suivants :

    - subventions destinées à cofinancer des projets bénéficiant également d'une aide du secteur public et/ou privé; le financement à 100 % par la Communauté européenne ne sera pas possible;

    - financement à 100 % des achats de services (études, publications ou experts).

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    Les mécanismes de mise en oeuvre prévus dans la proposition suivent l'approche communautaire classique en matière de subventions et de cofinancements, fondée sur des demandes de financement détaillées.

    La Commission assure la mise en oeuvre de ce programme par le biais de ses services et d'une agence exécutive.

    Des crédits sont à prévoir pour couvrir les dépenses administratives directement liées à l'objectif du programme (études, réunions d'experts, information et publications, contribution aux frais de fonctionnement d'une agence exécutive et autres dépenses d'assistance technique et administrative).

    Les financements seront accordés à la suite d'appels à propositions et d'appels d'offres, sauf dans des cas relevant des articles 54 et 168 du Règlement financier.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Ces dépenses incluent la contribution du programme aux frais de fonctionnement de l'agence exécutive Education et culture, notamment les frais de personnel qui seront exposés par cette agence au titre de ce programme. Ces dépenses de personnel correspondent à une estimation de 28 personnes (personnel statutaire de l'agence et agents contractuels) en 2007 et de 36 personnes en 2013; l'augmentation de cet effectif au cours de la période résulte de l'augmentation des volumes d'activité qui seront confiés à l'agence, du fait de la croissance des budgets alloués aux volets dont la gestion lui sera déléguée.

    6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

    7.1 Incidence sur les ressources humaines

    L'estimation des dépenses relevant de ce point 7 est une estimation moyenne sur la période 2007-2013. Il est envisagé d'augmenter les ressources humaines actuellement affectées à la gestion du programme Culture 2000 afin de prendre en compte l'évolution des crédits opérationnels affectés au programme; ces ressources humaines passeraient de 16 hommes/ans en 2007 à 20 hommes/ans en 2013 (pour 2013, les chiffres figurent entre parenthèses dans le tableau ci-dessous).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3) // 2 239 750 EUR

    II. Durée de l'action // 7

    III. Coût total de l'action (I x II) // 15 678 250 EUR

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la Direction Générale gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

    L'allocation de postes dépendra d'une part, de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part, d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières.

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    Au niveau de la mise en oeuvre du programme, des indicateurs de réalisation ont été définis concernant le nombre de projets à soutenir au titre des différents volets.

    Le système de collecte des données relatives aux projets et actions cofinancés par le programme fonctionnera à plusieurs niveaux :

    - les formulaires de demande de subvention;

    - les rapports d'activité et financiers intermédiaires et finaux présentés par les bénéficiaires à la Commission et que celle-ci doit approuver;

    - les éventuels audits et visites in situ effectués par le personnel de la Commission.

    Pour les besoins du suivi, les indicateurs ci-dessous ont été déterminés :

    Objectifs // Indicateurs

    Objectif général //

    Contribuer à l'épanouissement de valeurs culturelles européennes partagées sur la base d'une coopération culturelle accrue entre les artistes, les opérateurs culturels et les institutions culturelles // * Attitudes des bénéficiaires du programme

    Objectifs spécifiques //

    Promouvoir la mobilité transnationale des artistes et des opérateurs culturels // * Proportion de projets lancés/exécutés qui visent/visaient expressément à intensifier les déplacements d'artistes et d'opérateurs culturels

    * Nombre d'artistes participant, par le canal du programme, à des échanges et des collaborations

    * Nombre d'opérateurs culturels participant, par le canal du programme, à des échanges et des collaborations

    * Proportion de projets correspondants menés à bien qui, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un financement au titre du programme, n'auraient probablement pas été entrepris (sur la base d'une enquête réalisée auprès des participants)

    Encourager la circulation transnationale des oeuvres d'art et des produits artistiques et culturels // * Proportion de projets lancés/exécutés qui visent/visaient expressément à encourager la circulation des oeuvres d'art et des produits artistiques et culturels

    * Nombre d'oeuvres d'art et de produits artistiques et culturels mis en circulation par le canal du programme

    * Proportion de projets correspondants qui, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un financement au titre du programme, n'auraient probablement pas été réalisés (sur la base d'une enquête effectuée auprès des participants)

    Favoriser le dialogue interculturel

    // * Proportion de projets lancés/exécutés qui visent/visaient expressément à favoriser le dialogue interculturel et promouvoir la diversité culturelle

    * Proportion de projets correspondants qui, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un financement au titre du programme, n'auraient probablement pas été réalisés (sur la base d'une enquête effectuée auprès des participants)

    Objectifs opérationnels //

    Soutenir les actions culturelles via:

    -- des pôles de coopération culturelle

    -- des actions de coopération

    -- des actions spéciales //

    * Nombre de pôles lancés

    * Proportion du budget total alloué au programme utilisée pour soutenir les pôles (objectif indicatif : 36%).

    * Nombre d'actions de coopération lancées

    * Proportion du budget total alloué au programme utilisée pour soutenir les actions de coopération (objectif indicatif : 24%)

    * Nombre d'actions spéciales lancées

    * Proportion du budget total alloué au programme utilisée pour soutenir les actions spéciales (objectif indicatif : 17%)

    Soutenir des organismes européens actifs dans le domaine culturel // * Nombre d'organismes européens actifs dans le domaine culturel soutenus

    * Proportion du budget total alloué au programme utilisée pour soutenir de tels organismes (objectif indicatif : 10%)

    Soutenir des travaux d'analyse ainsi que la collecte et la diffusion d'informations dans le domaine de la coopération culturelle // * Nombre d'études et d'enquêtes financées

    * Nombre de conférences soutenues

    * Degré d'utilisation du portail d'information

    * Proportion du budget total alloué au programme utilisée pour soutenir cet objectif opérationnel (objectif indicatif : 5%).

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en oeuvre du présent programme (au plus tard le 31 décembre 2010) et une Communication sur la continuation du présent programme au plus tard le 31 décembre 2011.

    Au terme de l'exécution du programme proposé, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport centré sur sa mise en oeuvre (rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2015).

    Ces rapports d'évaluation mettront en particulier en évidence la création de la valeur ajoutée, notamment de nature culturelle et européenne.

    9. MESURES ANTI-FRAUDE

    Les décisions et conventions de financement conclues entre la Commission et les bénéficiaires prévoient que la Commission et la Cour des comptes effectuent des contrôles in situ dans les locaux des bénéficiaires d'une aide communautaire, et confèrent le pouvoir d'exiger des justificatifs de toute dépense effectuée au titre desdits conventions, accords et engagements juridiques dans les cinq ans suivant la fin de la période contractuelle.

    Les bénéficiaires sont assujettis à des obligations de déclaration et de comptabilité financière, lesquelles sont analysées sous l'angle du contenu et de l'éligibilité des dépenses, conformément à l'objet du financement communautaire et compte tenu des obligations contractuelles et des principes d'économie et de bonne gestion financière.

    En annexe aux conventions de financement figurent des informations de nature administrative et financière, destinées à préciser le type de dépenses éligibles dans le cadre de ces conventions. Le cas échéant, une limitation de l'intervention communautaire à la couverture de certains éléments de coût, réels, identifiables et vérifiables dans la comptabilité du bénéficiaire, sera de nature à faciliter le contrôle et l'audit (ainsi que l'évaluation pour les besoins de la sélection) des projets subventionnés.

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