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Document 52004PC0318

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

    /* COM/2004/0318 def. - COD 2004/0110 */

    52004PC0318

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia /* COM/2004/0318 def. - COD 2004/0110 */


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Durante il negoziato di adesione l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per sollecitare un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

    All'Estonia è stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, riportato nell'allegato VI dell'atto di adesione, per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della citata direttiva relativo all'apertura graduale del mercato.

    Il Consiglio ha altresì accettato di tenere conto di tale specificità al di là del periodo di cui sopra e l'ha riconosciuto in modo esplicito nella dichiarazione n. 8 allegata al trattato di adesione.

    In tale dichiarazione "L'Unione riconosce a questo proposito la situazione specifica correlata alla ristrutturazione del settore dell'argillite petrolifera che richiederà particolari sforzi fino alla fine del 2012 ".

    Da parte sua l'Estonia si è impegnata a procedere, entro tale data, all'apertura graduale del settore dell'elettricità per i clienti non civili.

    Dopo la firma del trattato di adesione, in data 16 aprile 2003, tale acquis è stato oggetto di una sostanziale modifica. La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 26 giugno 2003 e applicabile a decorrere dal 1° luglio 2004, ha l'effetto, in particolare, di accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica.

    Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della nuova direttiva, l'apertura del mercato deve avvenire a partire dal 1° luglio 2004 per tutti i clienti non civili per arrivare all'apertura totale prevista dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), per il 1° luglio 2007.

    In questo nuovo contesto l'Estonia ha presentato, a mezzo lettera del 17 settembre 2003, una prima domanda formale di adattamento basata sull'articolo 57 del trattato di adesione, la quale riguarda la deroga già accordata, che deve essere adattata per coprire la nuova direttiva, e una seconda domanda di periodo transitorio finalizzata alla non applicazione - tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012 - dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), relativo all'apertura del mercato ai clienti non civili della direttiva 2003/54/CE.

    Queste due richieste si basano su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell'argillite petrolifera che sarà realizzato entro il 31 dicembre 2012.

    Su richiesta della Commissione europea l'Estonia ha segnalato, con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l'intenzione di procedere alla completa apertura del mercato prevista dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), per il 31 dicembre 2015.

    Viste queste due richieste, la Commissione ha proceduto ad una valutazione complementare della situazione alla luce dei criteri contenuti nella strategia di adesione.

    L'argillite petrolifera costituisce l'unica vera risorsa energetica indigena dell'Estonia. La produzione nazionale rappresenta quasi l'84% della produzione mondiale, mentre il 90% dell'elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia.

    Il settore necessita, tuttavia, di una riforma importante, peraltro già avviata, che ne migliori l'efficacia.

    Entro il 2015 saranno necessari investimenti per 455 milioni di euro, in particolare per adeguare le unità produttive alle norme comunitarie in materia ambientale e ammodernare le centrali di produzione situate a Narva.

    Gli investimenti effettuati finora e quelli previsti per il futuro nel settore dell'argillite petrolifera devono essere garantiti per un periodo che va al di là del 2008; tale esigenza può essere rispettata solo con la progressiva introduzione della concorrenza.

    La Commissione ritiene che il rinvio della concessione di una deroga per il periodo 2008-2012 avrebbe ripercussioni deleterie per la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, con conseguente indebolimento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia e impossibilità di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali. Gli aspetti sociali della regione di Narva devono peraltro essere oggetto di adeguati provvedimenti di accompagnamento.

    È essenziale, tuttavia, continuare a seguire i futuri sviluppi del mercato estone.

    Dal 1° luglio 1999 l'apertura del mercato è del 10%. Il mercato dell'Estonia potrebbe essere aperto al 35% entro il 31 dicembre 2008 per giungere a un'apertura totale al 31 dicembre 2012: ciò rappresenterebbe un'accelerazione rispetto a quanto previsto dalla stessa dalla stessa Estonia (77% al 31 dicembre 2012).

    La situazione potrebbe cambiare, in particolare per ciò che riguarda la proprietà delle società di questa regione. Le società attualmente operanti sono realtà di piccole dimensioni e potrebbero cercare di rafforzarsi attraverso una partnership strategica che rafforzi la loro posizione nel mercato.

    Per tali motivi la Commissione non ritiene opportuno proporre di accordare la deroga fino al 31 dicembre 2015, ma propende per una deroga fino alla fine del 2012 che garantirà gli obiettivi elencati in precedenza salvaguardando al contempo l'interesse dell'Unione a fare emergere un mercato interno in questa regione dell'UE.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad adottare la presente proposta della Commissione.

    2004/0110 (COD)

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

    [2] GU C

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

    [3] GU C

    considerando quanto segue:

    (1) Durante il negoziato di adesione, l'Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per sollecitare un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [4].

    [4] GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

    (2) Nell'allegato VI dell'atto di adesione è accordato all'Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all'apertura graduale del mercato.

    (3) Nella dichiarazione n. 8 allegata al trattato di adesione si riconosce peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell'argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.

    (4) Dopo la firma del trattato di adesione, la direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [5], il quale deve essere realizzato entro il 1° luglio 2004 e il cui articolo 21 è finalizzato ad accelerare l'apertura del mercato dell'energia elettrica.

    [5] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

    (5) Con lettera del 17 settembre 2003, l'Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, punto b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all'apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l'Estonia ha comunicato l'intenzione di procedere all'apertura completa del mercato prevista all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), alla data del 31 dicembre 2015.

    (6) La domanda dell'Estonia si basa su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell'argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.

    (7) L'argillite petrolifera costituisce l'unica vera risorsa energetica indigena dell'Estonia. La produzione nazionale rappresenta quasi l'84% della produzione mondiale, mentre il 90% dell'elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di un settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia.

    (8) La concessione di una deroga complementare per il periodo 2009-2012 garantirà la sicurezza degli investimenti nelle centrali di produzione, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Estonia consentendo, al tempo stesso, di risolvere i gravi problemi ambientali creati da queste centrali.

    (9) È opportuno accogliere la domanda dell'Estonia e modificare di conseguenza la direttiva 2003/54/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE è aggiunto il seguente terzo paragrafo:

    "3. L'Estonia beneficia di una deroga temporanea all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), fino al 31 dicembre 2012. L'Estonia adotta i provvedimenti necessari atti ad assicurare l'apertura del suo mercato dell'energia elettrica. Tale apertura è effettuata in modo graduale durante il periodo di riferimento per giungere a un'apertura completa al 1° gennaio 2013. Al 1° gennaio 2009 l'apertura minima del mercato deve rappresentare il 35% del consumo. L'Estonia comunica annualmente alla Commissione le soglie di consumo che danno diritto all'ammissibilità per il consumatore finale."

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

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