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Document 52004PC0314

    Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2004/0314 def. - COD 2004/0184 */

    52004PC0314

    Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2004/0314 def. - COD 2004/0184 */


    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    2003/0184 (COD)

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    1. ANTEFATTI

    I regolamenti (CEE) n. 1408/71 [1] e n. 574/72 [2] sono stati aggiornati dal regolamento (CE) n. 118/97 [3] e modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/2001 [4] della Commissione e dal regolamento (CE) n. 1386/2001 [5] del Parlamento europeo e del Consiglio.

    [1] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2); regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

    [2] Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1); regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio (GU L 176 del 4.7.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

    [3] GU L 28 del 30.1.1997.

    [4] GU L 14 del 18.1.2001.

    [5] GU L 187 del 10.7.2001.

    Il 31 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di modifica di detti regolamenti. La proposta mira ad aggiornare questi regolamenti comunitari per tenere conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e a chiarire la situazione giuridica relativamente a taluni articoli di detti regolamenti. Essa intende inoltre tenere conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare della giurisprudenza relativa ai criteri di identificazione delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo che sono oggetto di un coordinamento specifico (prestazioni non esportabili se soddisfano i criteri di cui sopra e figurano nell'allegato II bis del regolamento) nonché della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento e le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (mantenimento in vigore se soddisfano le condizioni per figurare nell'allegato III del regolamento).

    Nel corso della sessione plenaria dell'11 marzo 2004 il Parlamento europeo ha adottato 4 emendamenti. La Commissione accetta la totalità degli emendamenti.

    2. ANALISI DEGLI EMENDAMENTI

    2.1. Emendamento orale

    L'emendamento ha lo scopo di invitare gli Stati membri a prendere provvedimenti affinché gli effetti pregiudizievoli di talune modifiche intervenute nell'elenco delle prestazioni di cui all'allegato II bis, in particolare nel caso di una prestazione divenuta non esportabile per il fatto di figurare nell'allegato, vengano attenuati per le persone che in precedenza beneficiavano di tali prestazioni prevedendo un periodo di transizione. La Commissione può accettare questo emendamento.

    2.2. Emendamento 1

    L'emendamento ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione spagnola "l'assegno di mobilità per compensare le spese di trasporto". La Commissione può accettare questo emendamento poiché la prestazione soddisfa perfettamente i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento, vale a dire essere una prestazione intesa a fornire "unicamente una protezione specifica per i disabili, strettamente collegata con l'ambiente sociale della persona nello Stato membro interessato".

    2.3. Emendamento 2

    L'emendamento ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione irlandese: "l'assegno di mobilità". La Commissione può accettare questo emendamento poiché la prestazione soddisfa perfettamente i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento, vale a dire essere una prestazione intesa a fornire "unicamente una protezione specifica per i disabili, strettamente collegata con l'ambiente sociale della persona nello Stato membro interessato".

    2.4. Emendamento 3

    L'emendamento ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione del Regno Unito: "l'aiuto al reddito (Income support)". Tale prestazione britannica ha lo scopo di garantire un reddito minimo alle persone di età inferiore ai 60 anni ed è finanziata dal bilancio dello Stato. La Commissione può quindi accettare questo emendamento in quanto la prestazione in questione soddisfa le condizioni di essere "speciale" e "non contributiva".

    3. CONCLUSIONE

    A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione modifica la sua proposta di regolamento conformemente agli emendamenti analizzati sopra.

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