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Document 52004PC0294
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the Trans-European Transport Network
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
/* COM/2004/0294 def. - COD 2001/0229 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti /* COM/2004/0294 def. - COD 2001/0229 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 2001/0229 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 1- CRONISTORIA Proposta 2001 Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2001) 544 def. - 2001/0229 (COD)): // 9 ottobre 2001 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 21 marzo 2002 Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: // 30 maggio 2002 Data di trasmissione della proposta modificata: (documento COM(2002) 542 def. - 2001/0229 (COD)): // 26 settembre 2002 Data di adozione della posizione comune: // 16 aprile 2004 Proposta 2003 Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2003) 564 def. - 2001/0229 (COD)): // 16 ottobre 2003 Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: // 11 marzo 2004 Data di adozione della posizione comune: // 14 aprile 2004 2- FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta del 2001 è finalizzata al riesame degli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (decisione n. 1692/96/CE) come previsto dal Libro bianco sulla politica europea dei trasporti e da numerose conclusioni del Consiglio. La finalità generale è ridurre i punti di strozzatura investendo maggiormente sulle ferrovie, le vie di navigazione interna, il trasporto marittimo a corto raggio, le operazioni intermodali e sull'interconnessione efficace. A causa di ritardi nel completamento della rete, gli emendamenti si concentrano, di conseguenza, su un numero limitato di priorità tematiche (articolo 5) e di progetti specifici (allegato III che aggiorna l'elenco adottato dal Consiglio europeo di Essen del 1994), compreso Galileo e un nuovo valico ferroviario dei Pirenei. La proposta del 2001 è stata approvata dal Parlamento europeo in prima lettura con alcune modifiche, ma non ha compiuto progressi in seno al Consiglio. Per sbloccare la situazione nel Consiglio la Commissione ha deciso di anticipare la modifica più completa degli orientamenti prevista per il 2004 e istituire un gruppo ad alto livello presieduto dall'ex commissario Van Miert e composto da rappresentanti degli attuali e dei futuri Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. A seguito delle raccomandazioni del gruppo la Commissione ha presentato una nuova proposta complementare [1] in data 1 ottobre 2003. I principali elementi di questa proposta complementare sono i seguenti: [1] COM(2003) 564 def. Un numero limitato di nuovi progetti prioritari. Nella proposta si avanza un elenco di 29 assi prioritari - che devono essere dichiarati di interesse europeo - che integrano le reti dei futuri Stati membri per garantire il successo dell'allargamento e offrire all'Unione la rinnovata possibilità di ridurre la congestione e incoraggiare l'intermodalità. Concentrazione dell'aiuto comunitario. Il fatto, tra gli altri, che i progetti prioritari saranno dichiarati di interesse europeo permetterà di concentrare con maggiore facilità su di essi gli aiuti per le reti transeuropee stanziati dal fondo di coesione e dai fondi strutturali. È stato proposto un nuovo meccanismo di sostegno delle autostrade del mare teso a incoraggiare iniziative comuni tra gli Stati membri per attivare nuovi collegamenti marittimi transnazionali regolari nel settore mercantile. Con l'aiuto della Comunità, questo meccanismo permetterà di assegnare sovvenzioni per pacchetti comprendenti infrastrutture, sistemi logistici e aiuti all'avviamento. Con questo meccanismo le autostrade del mare, destinate a migliorare i collegamenti con i paesi insulari e quelli isolati da barriere naturali, assumeranno la stessa importanza delle autostrade e delle ferrovie nel quadro della rete transeuropea. Rafforzare la cooperazione internazionale. Per favorire una migliore sincronizzazione degli investimenti, la Commissione propone di nominare di volta in volta un coordinatore europeo per progetti o gruppi di progetti riguardanti lo stesso asse europeo. Il coordinatore, che agirà a nome e per conto della Commissione, fornirà anche consulenze sui pacchetti finanziari per i progetti. Per risolvere le difficoltà provocate dalle diverse procedure nazionali di valutazione dei singoli Stati membri, la Commissione ha proposto agli Stati membri procedure coordinate di valutazione e di consultazione dell'opinione pubblica prima di autorizzare l'avvio dei lavori di costruzione. Per determinate tratte transfrontaliere, quali ponti o gallerie, gli Stati membri potranno, ad esempio, ricorrere a un'indagine conoscitiva transnazionale comune. La proposta va di pari passo con una proposta parallela di modifica delle norme in materia di aiuti finanziari alle TEN-T per consentire una percentuale di cofinanziamento più elevata delle tratte transfrontaliere dei progetti prioritari. 3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE La posizione comune accoglie numerose modifiche tese a riprendere la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo durante la prima e la seconda lettura delle proposte. Per quanto riguarda la proposta del 2001, gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 21 (parzialmente), 22, 24, 25, 26 (parzialmente), 27, 28, 30 e 46 (in linea di principio), 48 e 51 sono inclusi per intero o con alcune modifiche nella posizione comune. Per quanto riguarda la proposta complementare del 2003, gli emendamenti nn. 1, 3, 6, 9, 16, 20 e 25 sono inclusi per intero o con lievi modifiche che rendono più chiara la formulazione, mentre gli emendamenti nn. 33/riv. e 42, 34 e 43, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 22 e 26 sono accolti solo in parte nella posizione comune. Gli emendamenti nn. 2, 4, 5, 37 e 44, 38, 12, 14, 15, 17, 18, 39/riv e 45, 21, 23 e 24 non sono accolti. La posizione comune differisce dagli emendamenti votati dal Parlamento europeo nei seguenti elementi principali: Definizione della rete (Art. 1) - numerosi emendamenti del Parlamento propongono di descrivere in maggior dettaglio la rete attraverso l'aggiunta di obiettivi strategici da conseguire, intersezioni tra corridoi e piattaforme logistiche. Tali emendamenti non sono accolti in quanto esulano dalle finalità dell'articolo. Alcune proposte del Parlamento sono tuttavia incluse all'articolo 5 che fissa le priorità per la rete con l'aggiunta di riferimenti all'intermodalità, all'accesso alle regioni periferiche, alla navigazione a lungo raggio e alla mobilità sostenibile. Valutazione ambientale (Art. 8) - gli emendamenti del Parlamento alla proposta del 2001 chiedono alla Commissione di svolgere una valutazione ambientale strategica in previsione dell'adozione della legislazione nel settore (direttiva 2001/42/CE), di svolgere tali valutazioni nei 10 paesi in via di adesione oppure di effettuare una valutazione strategica dei corridoi. Tali emendamenti non sono inclusi nella posizione comune in quanto appaiono ridondanti visto che la direttiva sarà recepita nel luglio 2004, mentre i 10 paesi diverranno Stati membri nel maggio 2004. La Commissione ha inoltre preparato una valutazione d'impatto estesa, compresi gli impatti ambientali, della proposta del 2003 (SEC(2003) 1060). Sono stati, tuttavia, inclusi alcuni emendamenti sulla valutazione ambientale il cui ruolo è stato rafforzato notevolmente nei seguenti settori: in primo luogo, i risultati della valutazione ambientale effettuata in ossequio alla direttiva 2001/42/CE saranno presi in considerazione all'atto della preparazione di piani e programmi da parte degli Stati membri e del riesame degli orientamenti. In secondo luogo, la Commissione terrà conto di tali risultati quando riferirà sui progetti di attuazione e in particolare quando avanzerà proposte legislative per il riesame degli orientamenti. Da ultimo, è stata inclusa la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Autostrade del mare (Art. 12bis) - Sono incluse numerose parti dell'emendamento 7: il concetto è esteso alle regioni degli Stati oltre che agli Stati stessi; rientrano nella definizione vie d'acqua o canali che collegano due zone di autostrade del mare, nonché progetti aventi benefici più ampi, quali i rompighiaccio. Nel considerando 16 è inserito un riferimento ai criteri Marco Polo, mentre non sono stati inclusi altri elementi dell'emendamento 7. Si ritiene che i riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato e la limitazione degli aiuti all'avviamento a "costi di capitale debitamente motivati", a modifica della proposta iniziale della Commissione, assicurino un'equa concorrenza tra porti e operatori. Relazioni (Art. 18, paragrafo 3) - La posizione comune accoglie la parte dell'emendamento 28 in base alla quale la relazione di attuazione deve essere prodotta ogni due anni. Non è invece accolta la seconda parte dell'emendamento, che fissa i requisiti per il contenuto della relazione, in quanto si ritiene inutile fissare prescrizioni troppo dettagliate. D'altro lato, le informazioni finanziarie sono già incluse nelle altre relazioni periodiche della Commissione. Dichiarazione di interesse europeo (Art. 19bis) - La Commissione non può accettare di consultare il Parlamento europeo prima di proporre misure in caso di gravi ritardi nel completamento dei progetti prioritari, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il diritto di iniziativa della Commissione. Il Parlamento sarà, tuttavia, informato di tali misure. Sebbene non accettato nella proposta rivista del 2002, il riesame dei progetti ogni 15 anni in vista di un possibile depennamento dall'elenco è stato ora accolto nella posizione comune. Allegato III sui progetti prioritari - Sono accolti numerosi emendamenti del Parlamento a progetti prioritari contenuti nell'allegato III: chiarimento dell'allineamento a Divaca e Ronchi sud nel progetto 6; menzione esplicita della linea merci Algeciras-Bobadilla nell'ambito del progetto 16; menzione esplicita del canale Mare del Nord/Mar baltico; inclusione della Praga-Linz quale ramo del progetto 22. Il progetto di via navigabile interna Senna-Schelda è stato inoltre accolto quale nuovo progetto n. 30, con il sostegno sia della posizione comune che del Parlamento. Altri emendamenti non sono accettati in quanto non sono sostenuti dagli Stati membri interessati (cfr. art. 156 del trattato) oppure si trovano in prevalenza al di fuori del territorio dell'UE27 (emendamenti 19 (parte), 21, 23, 24, 25 (parte)). 4- CONCLUSIONE La Commissione ritiene che la posizione comune adottata all'unanimità il 14 aprile 2004 sia conforme sia agli obiettivi che allo spirito della proposta iniziale e che possa, pertanto, essere approvata. La posizione comune riprende, nella lettera o nella sostanza, numerosi emendamenti votati nelle prime due letture dal Parlamento europeo. Sugli aspetti essenziali della proposta si osserva pertanto una forte convergenza di vedute tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione. La Commissione invita pertanto il Parlamento europeo ad accogliere la posizione comune.