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Document 52004PC0291

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    /* COM/2004/0291 def. */

    52004PC0291

    Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2004/0291 def. */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è un accordo misto entrato in vigore il 1 dicembre 1997, vale a dire prima dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 16 aprile 2003, è divenuto pertanto opportuno elaborare un protocollo all'APC onde consentire ai nuovi Stati membri di aderirvi. Il protocollo contempla peraltro alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea.

    In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldova, la Federazione russa, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan al fine di concludere dei protocolli agli accordi di partenariato e di cooperazione.

    I negoziati con la Federazione russa sono stati quindi portati a termine. Il testo del protocollo oggetto del negoziato è allegato alla presente.

    Sono allegate alla presente: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo; 2) una proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo.

    La Commissione propone pertanto al Consiglio di:

    - decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri;

    - concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto.

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Federazione russa al fine di concludere un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea.

    (2) Occorre firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva,

    (3) È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

    Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo.

    Fatto a Bruxelles, [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    PROGETTO

    protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione

    che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

    LA COMUNITÀ EUROPEA

    E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

    da una parte,

    e la Federazione russa,

    dall'altra,

    VISTA l'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e la Slovacchia all'Unione europea il 1° maggio 2004,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994 (in appresso "l'accordo") e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione di la Federazione russa allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo all'accordo del 21 maggio 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000.

    Articolo 2

    Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

    Articolo 3

    Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

    Articolo 4

    1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e da la Federazione russa, secondo le rispettive procedure.

    2. Le parti notificano l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Articolo 5

    1. Il presente protocollo entra in vigore il 1 Maggio 2004, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

    2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

    3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1° maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° maggio 2004.

    Articolo 6

    Il testo dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione del 21 maggio 1997 sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.

    I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione del 21 maggio 1997.

    Articolo 7

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, russa, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a ... il ... 2004

    PER GLI STATI MEMBRI

    PER LE COMUNITÀ EUROPEE

    PER LA FEDERAZIONE RUSSA

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