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Document 52004PC0287

    Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

    /* COM/2004/0287 def. - ACC 2004/0101 */

    52004PC0287

    Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno /* COM/2004/0287 def. - ACC 2004/0101 */


    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

    (presentata dalla Commissione)

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIORELAZIONE

    1. La Comunità è uno dei Partecipanti [1] all'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("l'accordo") concluso nel quadro dell'OCSE. L'accordo è sempre stato integrato nella legislazione comunitaria mediante decisione del Consiglio. La versione dell'accordo attualmente applicabile nella Comunità è costituita dalla decisione (2001/76/CE) del 22 dicembre 2000, modificata, per quanto riguarda i crediti all'esportazione relativi alle navi, dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 (2002/634/CE). La decisione 2001/76/CE è stata integrata dalla decisione (2001/77/CE) del 22 dicembre 2000 che contiene norme specifiche sui crediti all'esportazione per operazioni di finanza di progetto.

    [1] I partecipanti all'accordo sono: Australia, Canada, Repubblica ceca, Comunità europea, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Svizzera.

    2. L'allegata proposta di decisione contiene il testo dell'accordo rielaborato e consolidato. Con la revisione si è voluto modificare e aggiornare il testo nella direzione dei tre grandi obiettivi principali, cioè quello di conferire al documento una maggiore facilità di consultazione, una maggiore coerenza rispetto agli obblighi esistenti nell'ambito dell'OMC, nonché una maggiore trasparenza nei confronti dei non Partecipanti.

    3. Le modifiche principali apportate sono state le seguenti: 1): è stato inserito un nuovo articolo in cui si dichiara che i Partecipanti si impegnano a condividere le informazioni con i non Partecipanti, in particolare in una situazione concorrenziale. 2): il campo di applicazione dell'accordo è stato ben delimitato mediante una più chiara definizione del sostegno pubblico. 3): è stata introdotta una clausola che impedisce di controbilanciare o compensare i premi per il rischio del credito mediante altri mezzi di sostegno finanziario. 4): tutti gli articoli relativi al tasso di premio minimo per il rischio del credito sono stati rivisti in modo da inserire chiaramente il concetto che il premio per il rischio del credito è addebitato in aggiunta agli interessi. 5): per l'allineamento è stata introdotta una procedura formale minima, così da evitare azioni del tutto unilaterali. Infine, un nuovo allegato elenca le definizioni dei concetti chiave e dei termini tecnici.

    4. Nel testo riveduto sono inoltre state integrate le norme specifiche sui crediti all'esportazione per operazioni di finanza di progetto e sui crediti all'esportazione relativi alle navi.

    5. L'obiettivo principale dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è quello di disciplinare il ruolo dei governi riguardo ai crediti all'esportazione, in modo che le esportazioni riflettano la qualità e i prezzi anziché le condizioni di sostegno pubblico più favorevoli e stabilire quindi condizioni di concorrenza eque tra gli esportatori.

    6. L'accordo costituisce il quadro di riferimento internazionale che regola il sostegno pubblico ai crediti all'esportazione con periodi di rimborso non inferiori a due anni, connessi all'esportazione di beni e/o servizi o ad operazioni di leasing finanziario. Esso inoltre contempla le circostanze in cui può essere concesso sostegno pubblico sotto forma di aiuti legati associati o meno a crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

    7. L'accordo pone dei limiti alle condizioni e modalità dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Tali limiti comprendono i tassi di premio minimi, il pagamento minimo in contanti da effettuare entro e non oltre il punto di partenza del credito, i periodi di rimborso massimi e i tassi d'interesse minimi ai fini del sostegno finanziario pubblico. Sono inoltre previste restrizioni alla concessione di aiuti legati e obblighi di trasparenza per gli aiuti slegati collegati al commercio. L'accordo comprende infine le procedure di notifica immediata e preventiva, di consultazione, di scambio di informazioni e di revisione.

    8. La Commissione ritiene che l'accordo abbia consentito di instaurare una disciplina internazionale efficace che esercita manifestamente una pressione al ribasso sul livello delle sovvenzioni. Esso ha contribuito a prevenire le distorsioni della concorrenza connesse alle esportazioni che beneficiano di pubblico sostegno.

    9. La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare il progetto di decisione che approva il testo dell'accordo riveduto e ne assicura l'applicazione nell'ordinamento giuridico comunitario.

    2004/0101 (ACC)

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità è parte dell'accordo, concluso nel quadro dell'OCSE, sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, in prosieguo denominato "l'accordo".

    (2) Gli orientamenti contenuti nell'accordo e le norme specifiche in materia di finanza di progetto si applicano nella Comunità a norma della decisione 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno [2] e della decisione 2001/77/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000 relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico [3].

    [2] GU L 32 del 2.2.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    [3] GU L 32 del 2.2.2001, p. 55.

    (3) I Partecipanti all'accordo hanno deciso di modificare e razionalizzare l'accordo stesso. Le modifiche da essi approvate prevedono una maggiore facilità di consultazione, una maggiore coerenza con gli obblighi internazionali esistenti nel settore e una maggiore trasparenza, soprattutto nei confronti dei non Partecipanti. I Partecipanti all'accordo hanno inoltre deciso di integrare nel testo dell'accordo stesso le norme in materia di finanza di progetto introdotte dalla decisione 2001/77/CE, nonché le norme sui crediti all'esportazione relativi alle navi, introdotte dalla decisione 2002/634/CE [4] del Consiglio.

    [4] GU L 206 del 3.8.2002, pag. 16.

    (4) Occorre quindi che la decisione 2001/76/CE sia sostituita dalla presente decisione nel cui allegato figura il testo dell'accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli orientamenti che figurano nell'accordo allegato alla presente decisione si applicano nella Comunità.

    Articolo 2

    La decisione 2001/76/CE ed il relativo allegato sono sostituiti dalla presente decisione e dal relativo allegato.

    La decisione 2001/77/CE è abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI SOSTEGNO PUBBLICO

    INDICE

    CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

    1. OBIETTIVO

    2. FORMA

    3. PARTECIPAZIONE

    4. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

    5. AMBITO DI APPLICAZIONE

    6. DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

    7. RECESSO

    8. CONTROLLO

    CAPITOLO II: CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    9. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

    10. CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    11. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    12. PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

    13. RIMBORSO DEL CAPITALE

    14. PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

    15. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    16. PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

    17. ALLINEAMENTO

    18. TASSI D'INTERESSE FISSI MINIMI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

    19. COSTRUZIONE DEI CIRR

    20. VALIDITÀ DEI CIRR

    21. APPLICAZIONE DEI CIRR

    22. PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO

    23. TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO

    24. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

    25. CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

    26. PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

    27. ESCLUSIONE DI SPECIFICI ELEMENTI DI RISCHIO PAESE E TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

    28. RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO

    CAPITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

    29. PRINCIPI GENERALI

    30. FORME DI AIUTO LEGATO

    31. FINANZIAMENTI ASSOCIATI

    32. PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

    33. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

    34. LIVELLO MINIMO DI CONCESSIONALITÀ

    35. ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

    36. CALCOLO DEL LIVELLO DI CONCESSIONALITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

    37. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

    38. ALLINEAMENTO

    CAPITOLO IV: PROCEDURE

    SEZIONE 1: PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    39. MODULO STANDARD PER TUTTE LE NOTIFICHE

    40. INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO

    41. PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

    42. CONSULTAZIONI SPECIALI

    SEZIONE 2: PROCEDURE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    43. NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

    44. NOTIFICA PREVENTIVA SENZA DISCUSSIONE

    SEZIONE 3: PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    45. NOTIFICA PREVENTIVA

    46. NOTIFICA IMMEDIATA

    SEZIONE 4: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI

    47. FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

    48. AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

    49. ESITO DELLE CONSULTAZIONI

    SEZIONE 5: SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    50. PUNTI DI CONTATTO

    51. AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

    52. AMBITO DELLE RISPOSTE

    53. CONSULTAZIONI DIRETTE

    54. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

    55. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

    56. ACCETTAZIONE DELLA LINEA COMUNE

    57. DIVERGENZE SU UNA LINEA COMUNE

    58. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

    59. VALIDITÀ DELLA LINEA COMUNE

    SEZIONE 6: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI (CIRR)

    60. COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI

    61. DECORRENZA DEI TASSI D'INTERESSE

    62. MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI D'INTERESSE

    SEZIONE 7: REVISIONI

    63. REVISIONE PERIODICA DELL'ACCORDO

    64. REVISIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI

    65. REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

    ALLEGATO I: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

    CAPITOLO I: AMBITO DELL'INTESA SETTORIALE

    1. PARTECIPAZIONE

    2. AMBITO DI APPLICAZIONE

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

    3. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    4. PAGAMENTI IN CONTANTI

    5. RIMBORSO DEL CAPITALE

    6. PREMIO MINIMO

    7. AIUTI

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    8. NOTIFICA

    9. RIESAME

    APPENDICE: IMPEGNI RELATIVI AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

    ALLEGATO II: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE Centrali elettriche nucleari

    CAPITOLO I: AMBITO DELL'INTESA SETTORIALE

    1. AMBITO DI APPLICAZIONE

    2. RIESAME

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

    3. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    4. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    5. COSTRUZIONE DEGLI SCIRR

    6. SPESE LOCALI E CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

    7. SOSTEGNO PUBBLICO PER IL COMBUSTIBILE NUCLEARE

    8. AIUTI

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    9. CONSULTAZIONE PRELIMINARE

    10. NOTIFICA PREVENTIVA

    ALLEGATO III: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

    PARTE 1. AEROMOBILI NUOVI DI GRANDI DIMENSIONI E RELATIVI MOTORI

    CAPITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

    1. FORMA E AMBITO D'APPLICAZIONE

    2. OBIETTIVO

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI

    3. PAGAMENTO IN ACCONTO

    4. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    5. VALUTE AMMISSIBILI

    6. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    7. ADEGUAMENTI DEI TASSI D'INTERESSE

    8. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE/OFFERTE DI TASSI D'INTERESSE

    9. DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA DEL TASSO D'INTERESSE E SELEZIONE DEI TASSI

    10. SOSTEGNO DI COPERTURA PURA

    11. PUNTO DI RIFERIMENTO CONCORRENZIALE

    12. GARANZIA PER IL RISCHIO DI RIMBORSO

    13. CAMBIAMENTI DI MODELLO

    14. LEASING

    15. AIUTI

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    16. NOTIFICA PREVENTIVA, ALLINEAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    17. RIESAME

    PARTE 2: TUTTI GLI AEROMOBILI NUOVI TRANNE QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI

    CAPITOLO IV - CAMPO D'APPLICAZIONE

    18. FORMA E AMBITO D'APPLICAZIONE

    19. DICHIARAZIONI D'IMPEGNO

    20. CATEGORIE DI AEROMOBILI

    CAPITOLO V: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI

    21. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    22. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    23. PREMI ASSICURATIVI E COMMISSIONI DI GARANZIA

    24. AIUTI

    CAPITOLO VI: PROCEDURE

    25. NOTIFICA PREVENTIVA, ALLINEAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    26. RIESAME

    PARTE 3: AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

    CAPITOLO VII - CAMPO D'APPLICAZIONE

    27. FORMA E AMBITO D'APPLICAZIONE

    28. AEROMOBILI USATI

    29. MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO

    30. CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

    CAPITOLO VIII: PROCEDURE

    31. NOTIFICA PREVENTIVA, ALLINEAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    32. RIESAME

    APPENDICE I: elenco illustrativo

    AEROMOBILI COMMERCIALI DI GRANDI DIMENSIONI

    AEROMOBILI DELLA CATEGORIA A

    AEROMOBILI DELLA CATEGORIA B

    ALLEGATO IV: MODULO STANDARD PER LE NOTIFICHE

    ALLEGATO V: CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

    ALLEGATO VI: CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE laddove SIANO INTERESSATI un paese terzo quale garante o un'ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE

    OBIETTIVO

    APPLICAZIONE

    ALLEGATO VII: CRITERI E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

    OBIETTIVO

    APPLICAZIONE GENERALE

    APPLICAZIONE SPECIFICA

    ALLEGATO VIII: INFORMAZIONI DA FORNIRE PER NOTIFICHE RELATIVE AL PREMIO

    INFORMAZIONI DI BASE

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TUTTE LE NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 27

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TUTTE LE NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, LETTERA e), PRIMO TRATTINO

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TUTTE LE NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, LETTERA e), SECONDO TRATTINO

    ALLEGATO IX: ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

    ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI CREDITI DI AIUTO

    COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)

    PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

    PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

    ALLEGATO X: INTESA SULL'APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ ALLE MODALITÀ E CONDIZIONI DELL'ACCORDO SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI PUBBLICO SOSTEGNO RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO PER UN PERIODO DI PROVA (FINO AL 31 DICEMBRE 2004)

    CAPITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

    1. FORMA E CAMPO D'APPLICAZIONE

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    2. RIMBORSO DEL CAPITALE E PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    3. PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

    4. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    5. ECCEZIONI CONSENTITE: NOTIFICA PREVENTIVA CON SPIEGAZIONE

    CAPITOLO IV - REVISIONE

    6. PERIODO DI PROVA E CONTROLLO

    APPENDICE 1 : DESCRIZIONE E CRITERI

    DESCRIZIONE GENERALE

    CRITERI ESSENZIALI

    CRITERI ILLUSTRATIVI

    APPENDICE 2: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LE NOTIFICHE

    ALEGATO XI: DEFINIZIONI

    CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

    1. OBIETTIVO

    a) L'obiettivo principale dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (in prosieguo l'accordo) è quello di fornire un quadro per un'utilizzazione disciplinata di tali crediti.

    b) L'accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e servizi esportati anziché sulle condizioni e modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli.

    2. FORMA

    L'accordo, elaborato nell'ambito dell'OCSE, è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata. Esso è un "gentlemen's agreement" tra i Partecipanti e non costituisce un atto dell'OCSE [5], anche se beneficia del supporto amministrativo del Segretariato dell'Organizzazione (in prosieguo "il Segretariato").

    [5] . SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE OCSE.

    3. PARTECIPAZIONE

    I Partecipanti all'accordo sono attualmente : Australia, Canada, Repubblica ceca, Comunità europea, Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Svizzera. Gli attuali Partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell'OCSE, a diventare Partecipanti.

    4. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

    a) I Partecipanti si impegnano a condividere con i non Partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a).

    b) Su basi di reciprocità, in situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta proveniente da un non partecipante sulle condizioni e le modalità finanziarie offerte per il suo sostegno pubblico, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

    5. AMBITO DI APPLICAZIONE

    L'accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo ai crediti all'esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.

    a) Può essere fornito sostegno pubblico nelle seguenti forme:

    1) Garanzie o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura)

    2) Sostegno finanziario pubblico:

    - crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti o

    - interventi sul tasso d'interesse.

    3) Qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

    b) L'accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio.

    c) L'accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

    d) Non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove incontestabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli.

    6. DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

    I Partecipanti applicano disposizioni specifiche ai seguenti settori:

    a) Navi

    L'accordo si applica alle navi non contemplate dall'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle navi, adottata da tutti i Partecipanti all'accordo come allegato all'accordo stesso (allegato I). Per i Partecipanti all'intesa settoriale, alle navi contemplate da tale intesa si applica l'accordo, fermo restando che, quando esiste una disposizione corrispondente nell'intesa settoriale che integra l'accordo, l'intesa settoriale prevale.

    b) Centrali elettriche nucleari

    Si applica l'accordo, fermo restando che, quando esiste una disposizione corrispondente nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle centrali elettriche nucleari (allegato II), che integra l'accordo, l'intesa settoriale prevale. L'accordo si applica al sostegno pubblico fornito per la disattivazione, ossia la chiusura o lo smantellamento, delle centrali elettriche nucleari.

    c) Aeromobili civili

    Si applica l'accordo, fermo restando che, quando esiste una disposizione corrispondente nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili (allegato III), che integra l'accordo, l'intesa settoriale prevale.

    7. RECESSO

    Ogni partecipante può recedere dall'accordo previa notifica scritta al Segretariato con comunicazione immediata, ad es. attraverso il sistema informativo on-line dell'OCSE (OLIS). Il recesso ha efficacia decorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il Segretariato ha ricevuto la notifica.

    8. CONTROLLO

    Il Segretariato controlla l'esecuzione dell'accordo.

    CAPITOLO II: CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all'esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo che vanno lette in relazione le une con le altre.

    L'accordo stabilisce i limiti alle condizioni e modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I Partecipanti riconoscono che tradizionalmente ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano modalità e condizioni finanziarie più restrittive di quelle previste dall'accordo. I Partecipanti intendono rispettare modalità e condizioni finanziarie in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.

    9. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

    a) I Partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro e non oltre il punto di partenza del credito quale definito nell'allegato XI. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l'operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.

    b) Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere concesso unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali di produzione.

    c) Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi b) e d), i Partecipanti non possono concedere sostegno pubblico per più dell'85% del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.

    d) I Partecipanti possono concedere sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:

    1) L'importo totale del sostegno pubblico concesso ai sensi dei paragrafi c) e d) non superi complessivamente il 100 per cento del valore del contratto di esportazione. Pertanto l'ammontare delle spese locali sostenute non deve superare l'ammontare dei pagamenti in acconto.

    2) Esso non sia concesso a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse.

    3) Per i paesi della categoria I, quali definiti all'articolo 10, lettera a), esso deve essere limitato alla copertura pura.

    10. CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    a) I paesi della categoria I sono quelli che figurano nella graduatoria della Banca Mondiale [6]. Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II. Il livello di classificazione della Banca Mondiale è riveduto su base annua. Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca Mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

    [6] Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca Mondiale, i paesi verranno classificati per categoria in funzione di una soglia di Reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L'indicazione di tale soglia è disponibile sul sito WEB dell'OCSE (www.oecd.org/ech/xcred).

    b) Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

    1) La classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite quale calcolato dalla Banca Mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari.

    2) Nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca Mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i Partecipanti non decidano di procedere in altro modo.

    3) La riclassificazione di un paese a norma dell'articolo 10, lettera a), ha efficacia decorse due settimane dalla comunicazione a tutti i Partecipanti da parte del Segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca Mondiale.

    4) Nei casi in cui la Banca Mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune e i Partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal Segretariato.

    11. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    Fatto salvo l'articolo 12, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario determinata in base ai criteri di cui all'articolo 10.

    a) Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 44.

    b) Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di 10 anni.

    c) Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione i Partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 54 a 59 al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni appropriate.

    12. PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

    a) Per le centrali elettriche non nucleari, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il Partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all'articolo 11 ne dà notifica preventiva secondo la procedura di cui all'articolo 44.

    b) Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; esse comprendono tutte le componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e accettazione provvisoria. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare i costi legati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, nonché ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad es. permessi di insediamento, permessi di costruzione o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell'acquirente, con le seguenti eccezioni:

    1) nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione è il medesimo della centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo per il centro di commutazione originario è lo stesso di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare (12 anni); e

    2) il periodo di rimborso massimo per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con un voltaggio minimo di 100 Kv è lo stesso stabilito per la centrale elettrica non nucleare.

    13. RIMBORSO DEL CAPITALE

    a) Di norma il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro e non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all'importo cumulativo di capitale e interessi.

    b) Il Partecipante che intenda sostenere un rimborso di capitale secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera a) deve conformarsi alle seguenti disposizioni:

    1) Nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 per cento dell'importo del capitale rimborsabile nel periodo di rimborso.

    2) Il Partecipante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 44.

    14. PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

    a) Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso.

    b) Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro e non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito.

    c) Il Partecipante che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alle lettere a) e b) deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 44.

    d) Dagli interessi sono esclusi:

    1) qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all'assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari. Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d'interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai Partecipanti;

    2) qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all'esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

    3) le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

    15. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    LE CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE RELATIVE AD UN SINGOLO CREDITO ALL'ESPORTAZIONE O AD UNA LINEA DI CREDITO, AD ECCEZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEI TASSI DI INTERESSE COMMERCIALE DI RIFERIMENTO (COMMERCIAL INTEREST REFERENCE RATES = CIRR) FISSATO ALL'ARTICOLO 20, NON POSSONO ESSERE FISSATE PER UN PERIODO SUPERIORE A SEI MESI PRIMA DELL'IMPEGNO DEFINITIVO.16. PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

    Le disposizioni dell'accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all'esportazione concedano condizioni e modalità finanziarie meno restrittive di quelle previste dall'accordo se tali misure sono adottate dopo l'assegnazione del contratto (quando l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intese esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

    17. ALLINEAMENTO

    Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un Partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 41, a modalità e condizioni finanziarie offerte da un Partecipante o da un non Partecipante. Le modalità e le condizioni finanziarie proposte ai sensi del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II e III.

    18. TASSI D'INTERESSE FISSI MINIMI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

    a) I Partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso devono applicare i relativi tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:

    1) i CIRR dovrebbero essere rappresentativi dei tassi d'interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della divisa in questione;

    2) i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;

    3) i CIRR dovrebbero basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso;

    4) i CIRR non dovrebbero provocare distorsioni delle condizioni competitive interne; e

    5) i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.

    b) Il sostegno finanziario pubblico non può servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio del credito che, ai sensi dell'articolo 22, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

    19. COSTRUZIONE DEI CIRR

    a) Ciascun Partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:

    1) rendimento dei titoli di Stato a tre anni per periodi di rimborso fino a 5 anni; rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi superiori a cinque anni fino a otto anni e mezzo; e rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi superiori a otto anni e mezzo; oppure

    2) rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per tutte le scadenze.

    Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai Partecipanti.

    b) I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun Partecipante, salvo diversa decisione dei Partecipanti.

    c) Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri Partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.

    d) Un Partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri Partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base.

    e) Un Partecipante o un non Partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non Partecipante. In consulto con il non Partecipante interessato, un Partecipante o il Segretariato a nome del non Partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 54 a 59.

    20. VALIDITÀ DEI CIRR

    Il tasso d'interesse applicabile ad un'operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se le modalità e condizioni del sostegno finanziario pubblico sono fissate prima della data del contratto, al CIRR è aggiunto un margine di 20 punti base.

    21. APPLICAZIONE DEI CIRR

    a) Quando il sostegno finanziario pubblico viene fornito per finanziamenti a tasso d'interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso d'interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

    b) Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l'ente che ha fornito l'aiuto pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotto dal rimborso anticipato.

    22. PREMIO PER IL RISCHIO DEL CREDITO

    I Partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio del mancato rimborso dei crediti all'esportazione. I tassi dei premi addebitati dai Partecipanti devono essere basati sul rischio, devono convergere e non devono essere insufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.

    23. TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO

    I Partecipanti devono addebitare non meno del tasso di premio minimo (MPR) applicabile per il rischio paese e sovrano, indipendentemente dal fatto che l'acquirente/mutuatario sia un ente pubblico o privato.

    a) L'MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:

    - la classificazione di rischio paese applicabile, come da articolo 24;

    - se la copertura pubblica del credito all'esportazione è strettamente limitata al rischio paese, quale definito all'articolo 24, lettera a);

    - il periodo di rischio (Horizon of Risk = HOR);

    - la percentuale di copertura e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all'esportazione, conformemente all'articolo 26 e

    - l'eventuale applicazione di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese, di cui all'articolo 27.

    b) Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso alla prima utilizzazione del credito. La formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR è riportata nell'allegato V.

    c) Per i paesi classificati, ai sensi dell'articolo 24, nella categoria 0, non sono stati stabiliti MPR, ma i Partecipanti non possono addebitare tassi di premio inferiori alle tariffe del mercato privato.

    d) I paesi a "più elevato rischio" della categoria 7 in linea di principio sono soggetti a supplementi di premio sui tassi di premio minimo stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal Partecipante che concede il sostegno pubblico.

    e) Per calcolare l'MPR relativo ad un'operazione, si applica la classificazione di rischio paese applicabile al paese dell'acquirente, tranne nei casi in cui:

    - un ente di un paese terzo, meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull'intero obbligo di rimborso del debito e per l'intera durata del credito, nel qual caso la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante; oppure

    - un'istituzione multilaterale o regionale, quale definita all'articolo 25, svolga il ruolo di mutuatario o di garante per l'operazione, nel qual caso la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella della specifica istituzione multilaterale o regionale interessata.

    f) I criteri e le condizioni relative all'applicazione di una determinata classificazione di rischio paese nei casi descritti al primo e secondo trattino dell'articolo 23, lettera e), sono riportati nell'allegato VI.

    g) Se il sostegno pubblico è strettamente limitato al rischio paese quale definito all'articolo 24, lettera a), e pertanto la copertura del rischio acquirente/mutuatario è del tutto esclusa, l'MPR è ridotto del 10 per cento; questo principio è ripreso nella formula matematica utilizzata per calcolare gli MPR riportata nell'allegato V.

    h) Il dato relativo alla durata del rischio (HOR) che viene utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l'intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all'esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25) / 0,5.

    i) I Partecipanti che applicano l'MPR nel caso evocato al primo trattino della precedente lettera e) con un tasso di premio inferiore all'MPR applicabile al paese dell'acquirente, danno notifica preventiva della cosa conformemente all'articolo 43, lettera a). I Partecipanti che applicano l'MPR nel caso evocato al secondo trattino dell'articolo 23, lettera e), o all'articolo 23, lettera g), danno notifica preventiva della cosa conformemente all'articolo 44, lettera a).

    24. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

    I paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

    a) Il rischio paese comprende cinque elementi:

    - moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo dell'acquirente/mutuatario/garante o dall'organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso;

    - eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino fuori del paese del Partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati fuori del paese del Partecipante autore della notifica che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito;

    - disposizioni legali adottate nel paese dell'acquirente/mutuatario che conferiscono efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale, anche se, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprono più l'importo del debito alla data del trasferimento dei fondi;

    - ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito; e

    - casi di forza maggiore che si verifichino fuori del paese del Partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.

    b) Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7, ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile.

    c) I paesi OCSE ad alto reddito, secondo quanto definito annualmente dalla Banca Mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, sono classificati nella categoria 0.

    - Ai fini degli MPR, un paese OCSE classificato nella categoria 0 in virtù del suo status di paese ad alto reddito, resta classificato in tale categoria fintanto che non scende al di sotto della soglia di RNL stabilita per i paesi ad alto reddito per due anni consecutivi. In questo caso la classificazione verrebbe rivista conformemente all'articolo 24, lettere da d) a f).

    - Un paese OCSE che si situa per due anni consecutivi al di sopra della soglia fissata per i paesi ad alto reddito è classificato, per definizione, nella categoria 0. Tale classificazione prende effetto immediatamente dopo la comunicazione da parte del Segretariato dello status del paese stabilito dalla Banca Mondiale.

    - Nella categoria 0 possono essere classificati anche altri paesi che si ritiene presentino un analogo livello di rischio.

    d) Tutti i paesi diversi dai paesi OCSE ad alto reddito [7] sono classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dai seguenti elementi:

    [7] . Ai fini amministrativi, taluni paesi che di norma non ricevono crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico non possono essere classificati.

    - Il modello di valutazione del rischio paese (il modello) da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza pregressa di pagamento nei confronti dei Partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio, e la combinazione e flessibile ponderazione dei gruppi di indicatori di rischio.

    - La valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per giungere alla valutazione finale del rischio paese.

    e) Le classificazioni del rischio paese devono essere monitorate su base continuativa e riviste almeno una volta all'anno. Il Segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, i Partecipanti devono, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta riclassificazione da parte del Segretariato, cambiare i tassi di premio portandoli ad un livello pari o superiore all'MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.

    f) Le classificazioni del rischio paese applicabili vengono rese pubbliche dal Segretariato.

    25. CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

    Le istituzioni multilaterali e regionali devono essere opportunamente classificate e sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal Segretariato.

    26. PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

    Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e della percentuale di copertura offerta dai Partecipanti, come risulta nell'allegato V. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell'esportatore (ossia neutralizzare l'effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all'esportatore/istituto finanziario).

    a) La qualità di un prodotto per i crediti all'esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso, se si tratta di assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto, e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell'offerta di copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte dell'acquirente/mutuatario e la data alla quale l'assicuratore è tenuto a rimborsare l'esportatore/istituto finanziario) senza supplemento di premio.

    b) Tutti gli esistenti prodotti per i crediti all'esportazione offerti dai Partecipanti devono essere classificati in una delle tre categorie di prodotti sottoindicate:

    - prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio;

    - prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti; e

    - prodotto superiore, ossia le garanzie incondizionate.

    27. ESCLUSIONE DI SPECIFICI ELEMENTI DI RISCHIO PAESE E TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

    In linea con i criteri e le condizioni specifici riportati nell'allegato VII, i Partecipanti possono escludere taluni elementi del rischio paese o utilizzare le tecniche di mitigazione del rischio paese elencate all'articolo 27, lettera b), ottenendo MPR più ridotti mediante l'applicazione di un fattore di mitigazione/esclusione (MEF) del rischio paese nella formula dell'MPR. Il MEF è determinato nel modo seguente:

    a) Per quanto riguarda l'esclusione di determinati elementi di rischio paese dalla copertura dei crediti all'esportazione mediante sostegno pubblico:

    - Nei casi in cui dalla copertura sono esclusi integralmente solo i primi tre elementi di rischio paese tra quelli elencati all'articolo 24, lettera a), può essere applicato un MEF di 0,5.

    - Nei casi in cui dalla copertura sono esclusi integralmente solo il quarto e il quinto elemento di rischio paese tra quelli elencati all'articolo 24, lettera a), può essere applicato un MEF di 0,2.

    b) Per quanto riguarda le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, nell'allegato VII figurano l'MPR applicabile nonché i criteri e le condizioni in presenza dei quali è possibile applicare il MEF:

    - Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)

    - Garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security)

    - Garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security)

    - Garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing)

    - Cofinanziamento con istituti finanziari internazionali (IFI)

    - Finanziamento in valuta locale

    - Assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata

    - Debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano

    c) L'applicazione di più di una delle tecniche di mitigazione del rischio paese descritte all'articolo 27, lettera b), non ha un effetto cumulativo diretto sul MEF applicabile. La selezione di un MEF che rifletta la combinazione delle tecniche di mitigazione del rischio paese deve tenere conto del possibile effetto di sovrapposizione di due o più tecniche su rischi paese identici. In caso di sovrapposizione, per determinare il MEF applicabile verrà di norma tenuta in considerazione solo la garanzia qualitativamente migliore.

    d) Il Partecipante che applica l'MPR nei casi di cui all'articolo 27, lettere da a) a c), ne dà notifica preventiva conformemente all'articolo 43, lettera a).

    e) L'elenco delle tecniche di mitigazione del rischio paese fornito all'articolo 27, lettera b), non è un elenco chiuso; conformemente all'articolo 65, i Partecipanti devono monitorare le esperienze maturate nell'uso di queste tecniche, riesaminando tra l'altro i criteri, le condizioni, le circostanze e i MEF applicabili che figurano nell'allegato VII.

    28. RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO PAESE E SOVRANO

    a) Per valutare la congruità degli MPR e, qualora fosse necessario, per consentirne l'adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati tre strumenti di verifica del premio (Premium Feedback Tools = PFT), destinati a controllare e ad adeguare gli MPR.

    b) Il PFT su base di cassa e il PFT su base di competenza sono riferimenti contabili intesi a valutare la validità degli MPR, nel quadro di una determinata categoria di rischio paese e di un determinato periodo di rischio, sulla base degli effettivi risultati conseguiti dai Partecipanti relativamente al rischio paese e sovrano di crediti all'esportazione soggetti agli MPR.

    c) Il terzo PFT è composto di quattro gruppi di indicatori del mercato privato [8], che forniscono informazioni circa la fissazione sul mercato delle tariffe per il rischio paese e sovrano.

    [8] . Gli indicatori del mercato privato sono: i titoli pubblici (sovereign bond), il metodo "read-across", il forfaiting e i prestiti sindacati.

    CAPITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

    29. PRINCIPI GENERALI

    a) I Partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all'esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all'esportazione devono basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato devono fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all'impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.

    b) Le disposizioni dell'accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.

    c) Questi principi lasciano impregiudicate le considerazioni del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità dell'aiuto legato e non legato.

    d) I Partecipanti possono chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell'ambito della definizione che degli aiuti legati è fornita nell'allegato XI, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un'eventuale asserzione secondo cui l'aiuto è di fatto "slegato", conformemente alla definizione fornita nell'allegato XI.

    30. FORME DI AIUTO LEGATO

    L'aiuto legato può assumere le forme seguenti:

    a) prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) quali definiti negli "Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)";

    b) doni APS quali definiti negli "Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)"; e

    c) altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti doni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell'accordo; oppure

    d) qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario tra due o più delle componenti finanziarie suindicate e/o seguenti:

    1) un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, interventi sul tasso d'interesse, garanzia o assicurazione oggetto dell'accordo; e

    2) altri fondi alle condizioni di mercato o vicini a tali condizioni, o pagamenti in acconto dall'acquirente.

    31. FINANZIAMENTI ASSOCIATI

    a) I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:

    - una componente concessionale collegata, di diritto e di fatto, alla componente non concessionale;

    - una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che è, in effetti, aiuto legato; e

    - fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non concessionale ad essi collegata è accettata dal beneficiario.

    b) L'associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:

    - l'esistenza di intese informali tra il beneficiario e l'organismo donatore;

    - l'intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite l'APS un pacchetto di finanziamenti;

    - l'effettivo vincolo dell'intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore;

    - il carattere vincolante dell'APS e le modalità dell'appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento; oppure

    - qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai Partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.

    c) Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un'associazione o collegamento di fatto:

    - frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto;

    - frazionamento di contratti finanziati in varie fasi;

    - mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto; e/o

    - mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

    32. PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

    a) Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi che, in considerazione del loro RNL pro capite, non possono beneficiare dei mutui della Banca Mondiale aventi una durata di 17 anni. La Banca Mondiale ricalcola la soglia per questa categoria su base annua [9]. Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca Mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

    [9] . Sulla base della revisione annuale della classificazione dei paesi della Banca Mondiale, l'ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di Reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L'indicazione di tale soglia è disponibile sul sito WEB dell'OCSE (www.oecd.org/ech/xcred).

    b) Per la classificazione dei paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

    1) La classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite quale calcolato dalla Banca Mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari; tale classificazione viene resa pubblica dal Segretariato.

    2) Nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca Mondiale è invitata a stimare se il paese in questione ha un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i Partecipanti non decidano di procedere in altro modo.

    3) Qualora l'ammissibilità di un paese all'aiuto legato cambi in base all'articolo 32, lettera a), la riclassificazione ha efficacia decorse due settimane dalla comunicazione a tutti i Partecipanti da parte del Segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca Mondiale. Prima della data di entrata in vigore della riclassificazione non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non possono essere notificati crediti di aiuto legati a favore di un paese promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito che possono essere notificate fino alla scadenza di quest'ultima (scadenza che non può eccedere un anno dalla suddetta data di entrata in vigore).

    4) Nei casi in cui la Banca Mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura di volta in volta appropriata tra quelle di cui agli articoli da 54 a 59, e i Partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal Segretariato.

    5) Ferma restando la classificazione dei paesi aventi o non aventi diritto a beneficiare di aiuti legati, i Partecipanti dovrebbero evitare di concedere aiuti legati a Bielorussia, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania, Federazione Russa e Ucraina, ad eccezione dei doni diretti, degli aiuti alimentari e degli aiuti umanitari, nonché degli aiuti destinati a ridurre gli effetti di incidenti nucleari o di gravi incidenti industriali o ad evitare che tali incidenti accadano. Qualora l'RNL pro capite di uno di questi paesi superasse, per tre anni consecutivi, la soglia di inammissibilità ai prestiti di 17 anni fissata dalla Banca Mondiale, al paese in questione si applicherebbero le disposizioni dell'articolo 32 lettera a) e lettera b) da 1) a 4), nonché tutte le disposizioni dell'accordo relative agli aiuti legati [10].

    [10] . AI FINI DELL'ARTICOLO 32, LETTERA B), PUNTO 5), LA DISATTIVAZIONE DELLE CENTRALI NUCLEARI PUÒ ESSERE CONSIDERATA UN AIUTO UMANITARIO.

    33. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

    a) Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo.

    b) I principali criteri da applicare per determinare l'ammissibilità a questo tipo di aiuto sono i seguenti:

    - il progetto è finanziariamente non viabile, vale a dire non è in grado, in base a un'appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente per coprire le spese di gestione e per pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio), oppure

    - si può ragionevolmente concludere, in base alle consultazioni con gli altri Partecipanti, che il progetto non potrebbe essere finanziato alle condizioni di mercato oppure secondo le disposizioni dell'accordo (secondo criterio). Riguardo a progetti di entità superiore a 50 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), nell'esaminare l'opportunità dell'aiuto in questione, occorre considerare con particolare attenzione se siano disponibili finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell'accordo.

    c) I criteri di cui alla precedente lettera b) indicano su quali basi si deve valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all'esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo. Grazie al processo di consultazione descritto agli articoli da 47 a 49, dovrebbe col tempo essere acquisita un'esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

    34. LIVELLO MINIMO DI CONCESSIONALITÀ

    I Partecipanti non forniscono aiuti legati aventi un livello di concessionalità inferiore al 35 %, oppure al 50 % se il paese beneficiario figura tra i Paesi meno avanzati (PMA), ad eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche esenzione dalle procedure di notifica di cui all'articolo 46, lettera a):

    a) assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al tre per cento del valore totale dell'operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a un milione di diritti speciali di prelievo (DSP); e

    b) piccoli progetti: progetti d'investimento di valore inferiore a un milione di DSP interamente finanziati con doni a fondo perduto per lo sviluppo.

    35. ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

    a) Le disposizioni degli articoli 32 e 33 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di concessionalità sia pari o superiore all'80% fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 31.

    b) Le disposizioni dell'articolo 33 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 31.

    c) Gli aiuti legati accordati ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 32 e 33.

    d) Fermi restando gli articoli 32 e 33, un Partecipante può, in via eccezionale, concedere sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:

    - procedura della linea comune, definita nell'allegato XI e descritta agli articoli da 54 a 59; oppure

    - giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei Partecipanti a norma degli articoli 47 e 48; oppure

    - una lettera al Segretario Generale dell'OCSE, secondo la procedura di cui all'articolo 49, modo che secondo i Partecipanti deve rimanere eccezionale e isolato.

    36. CALCOLO DEL LIVELLO DI CONCESSIONALITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

    Il livello di concessionalità degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell'elemento dono utilizzato dal DAC, salvo che:

    a) Il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di concessionalità di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:

    - media dei CIRR + margine

    Il margine (M) dipende dal periodo di rimborso (R) come segue:

    R // M

    meno di 15 anni // 0,75

    da 15 a 20 anni (ventesimo non incluso) // 1,00

    da 20 a 30 anni (trentesimo non incluso) // 1,15

    30 anni e più // 1,25

    - Per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell'anno precedente e il 14 febbraio dell'anno in corso. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga indicato all'articolo 19, lettera a).

    b) La data base per il calcolo del livello di concessionalità è il punto di partenza del credito di cui all'allegato XI.

    c) Ai fini del calcolo del livello di concessionalità complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di concessionalità dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:

    - crediti all'esportazione conformi all'accordo;

    - altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe;

    - altri finanziamenti pubblici aventi un livello di concessionalità inferiore al minimo consentito dall'articolo 34 fatta eccezione per gli allineamenti; e

    - pagamenti in acconto dell'acquirente.

    I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità.

    d) Il tasso di sconto nell'allineamento: nell'allineamento dell'aiuto, si intende per allineamento identico l'allineamento con un livello di concessionalità identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell'allineamento.

    e) Le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di concessionalità soltanto se sono finanziati dal paese donatore.

    f) Per determinare il livello di concessionalità complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ogni componente del pacchetto per il rispettivo livello di concessionalità, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti.

    g) Il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all'epoca della notifica. Tuttavia, nei casi di notifica immediata, il tasso di sconto è il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e modalità del prestito. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di concessionalità.

    h) Se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di concessionalità è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di concessionalità sono indicate nella notifica originale.

    i) Fatte salve le disposizioni della lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di concessionalità delle singole operazioni varate nell'ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

    37. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

    a) Il periodo di validità delle condizioni e modalità fissate dai Partecipanti per aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un'intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o di intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell'articolo 46; la proroga di una linea di credito deve essere notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, una linea di credito di aiuto o un'intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell'impegno a norma degli articoli 45 o 46, a seconda dei casi.

    b) Quando un paese per la prima volta risulta non ammissibile ai prestiti della Banca Mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all'articolo 32, lettera b).

    c) Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 32 e 33 dell'accordo dopo:

    - la riclassificazione dei paesi; e

    - una modifica delle disposizioni dell'accordo.

    In tali circostanze le condizioni e modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all'articolo 36.

    38. ALLINEAMENTO

    Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un Partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 41, a modalità e condizioni finanziarie offerte da un Partecipante o da un non Partecipante.

    CAPITOLO IV: PROCEDURE

    SEZIONE 1: PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    39. MODULO STANDARD PER TUTTE LE NOTIFICHE

    Le notifiche previste dalle procedure dell'accordo sono effettuate secondo il formulario standard dell'allegato IV o VIII, a seconda dei casi, e comprendono le informazioni in esso contenute. Copia delle notifiche viene trasmessa al Segretariato.

    40. INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO

    a) Appena assunto l'impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 43 a 46, il Partecipante in ciascun caso ne informa debitamente tutti gli altri Partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente formulario 1C del Creditor Reporting System (CRS).

    b) Nell'ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 51 a 53, un Partecipante comunica agli altri Partecipanti le modalità e condizioni di credito alle quali intende accordare il suo sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri Partecipanti.

    41. PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

    a) Prima di allinearsi alle modalità e condizioni di credito che si ritiene siano offerte da un Partecipante o da un non Partecipante ai sensi degli articoli 17 e 38, un Partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all'articolo 53, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle seguenti disposizioni:

    1) Il Partecipante notifica a tutti gli altri Partecipanti le condizioni e modalità che intende sostenere mediante le stesse procedure di notifica previste per le modalità e condizioni cui si allinea. Nel caso di allineamento ad un non Partecipante, il Partecipante che si allinea segue le stesse procedure di notifica che sarebbero state utilizzate qualora le modalità e condizioni cui si allinea fossero state offerte da un Partecipante.

    2) Fermo restando quanto disposto al precedente punto 1), se la procedura di notifica applicabile prevede che il Partecipante che si allinea mantenga il proprio impegno oltre il termine ultimo per l'offerta, questi notifica la propria intenzione di allinearsi il prima possibile.

    3) Se il Partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri Partecipanti.

    b) Un Partecipante che intenda offrire modalità e condizioni finanziarie identiche a quelle notificate ai sensi degli articoli 43 e 44 può farlo una volta decorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il Partecipante notifica la propria intenzione al più presto.

    42. CONSULTAZIONI SPECIALI

    a) Un Partecipante che abbia fondati motivi di credere che le modalità e condizioni finanziarie offerte da un altro Partecipante (il Partecipante che ha avviato la procedura) siano più generose di quelle previste dall'accordo ne informa il Segretariato, che rende immediatamente tali informazioni disponibili.

    b) Il Partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le modalità e le condizioni finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del Segretariato.

    c) Dopo che il Partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualunque Partecipante può chiedere che il Segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una speciale riunione di consultazione per discutere l'argomento.

    d) In attesa dei risultati della speciale riunione di consultazione dei Partecipanti, le modalità e le condizioni finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia.

    SEZIONE 2: PROCEDURE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    43. NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

    a) Un Partecipante informa tutti gli altri Partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno nel caso in cui il tasso di premio minimo applicato sia stato determinato ai sensi dell'articolo 23, lettera e), primo trattino, o dell'articolo 27. La notifica deve essere fornita conformemente all'allegato VIII. Se durante questo periodo qualsiasi altro Partecipante chiede una discussione, il Partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario. Se l'MPR al netto della mitigazione/esclusione del rischio è inferiore o uguale al 75 per cento dell'MPR che risulterebbe dall'applicazione della classificazione del rischio paese relativo al paese dell'acquirente senza mitigazione o esclusione del rischio, il Partecipante autore della notifica deve notificare dette condizioni a tutti i Partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno.

    b) Un Partecipante informa tutti gli altri Partecipanti della sua decisione definitiva adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame, ai sensi dell'articolo 65, delle esperienze maturate in materia. I Partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente al precedente paragrafo a).

    44. NOTIFICA PREVENTIVA SENZA DISCUSSIONE

    a) Un Partecipante informa tutti gli altri Partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda:

    1) sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni, ma non più lungo di otto anni e mezzo, a favore di un paese della categoria I;

    2) attenersi a modalità di rimborso in rapporto al capitale o agli interessi diversi da quelli di cui agli articoli 13 e 14;

    3) fornire sostegno per una centrale elettrica non nucleare con un periodo di rimborso superiore al massimo applicabile indicato all'articolo 11, ma non superiore a 12 anni a norma dell'articolo 12, lettera a);

    4) applicare un tasso di premio conformemente al secondo trattino dell'articolo 23, lettera e). La notifica deve essere fornita conformemente all'allegato VIII.

    5) applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 23, lettera g). La notifica deve essere fornita conformemente all'allegato VIII.

    b) Se il Partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l'operazione in oggetto, deve immediatamente informarne tutti gli altri Partecipanti.

    SEZIONE 3: PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    45. NOTIFICA PREVENTIVA

    a) Un Partecipante procede ad una notifica preventiva se intende fornire sostegno pubblico per:

    - aiuti slegati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un tasso di concessionalità inferiore all'80 per cento;

    - aiuti slegati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un elemento dono (quale definito dal DAC) inferiore al 50 per cento;

    - aiuti legati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità inferiore all'80 per cento; oppure

    - aiuti legati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità inferiore al 50 per cento, tranne per i casi di cui all'articolo 34, lettere a) e b).

    b) La notifica preventiva viene data al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell'impegno.

    c) Se il Partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri Partecipanti.

    d) Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 31.

    46. NOTIFICA IMMEDIATA

    a) Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell'impegno, a tutti gli altri Partecipanti il Partecipante che fornisca sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:

    - pari o superiore a 2 milioni di DSP e un livello di concessionalità pari o superiore all'80 per cento; oppure

    - inferiore a due milioni di DSP e con un livello di concessionalità pari o superiore al 50 per cento ad eccezione dei casi di cui all'articolo 34, lettere a) e b).

    b) Inoltre, un Partecipante dà notifica immediata a tutti gli altri Partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un'intesa analoga.

    c) Il Partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità finanziarie che sono state oggetto di una notifica immediata non deve darne notifica preventiva.

    SEZIONE 4: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI

    47. FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

    a) I Partecipanti che chiedono chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali di aiuti legati possono esigere che sia fornita una "valutazione completa della qualità dell'aiuto" (vedi allegato IX).

    b) Inoltre, i Partecipanti possono chiedere consultazioni con gli altri Partecipanti, a norma dell'articolo 48. Tali consultazioni comprendono anche le consultazioni dirette previste all'articolo 53 destinate ad esaminare:

    - in primo luogo, se un'offerta di aiuto soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 33, e

    - se necessario, se un'offerta di aiuto sia giustificata anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 32 e 33.

    48. AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

    a) Durante le consultazioni i Partecipanti possono chiedere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

    - supporto di un dettagliato studio di fattibilità/valutazione dei progetti;

    - eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non concessionali oppure con crediti di aiuto;

    - capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera;

    - eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca Mondiale;

    - eventuale gara d'appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l'offerta più favorevole;

    - impatto sull'ambiente;

    - partecipazione del settore privato; e

    - termini delle notifiche (es.: sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell'impegno) dei crediti concessionali o di aiuto.

    b) La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all'articolo 47 sono comunicate dal Segretariato a tutti i Partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l'offerta oppure, se è precedente, della data dell'impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il Segretariato invita gli altri Partecipanti ad esprimere la propria opinione entro cinque giorni lavorativi. Il Segretariato comunica tali opinioni al Partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l'opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all'offerta di aiuto.

    49. ESITO DELLE CONSULTAZIONI

    a) Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri Partecipanti mediante notifica preventiva, entro e non oltre 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall'approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore inoltre invia al segretario generale dell'OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l'interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I Partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.

    b) Il donatore informa immediatamente i Partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell'OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri Partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai Partecipanti. Per i progetti per i quali durante il processo di consultazione siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.

    c) Il Segretariato controlla l'andamento e i risultati delle consultazioni.

    SEZIONE 5: SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    50. PUNTI DI CONTATTO

    Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad es. via OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.

    51. AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

    a) Un Partecipante può chiedere a un altro Partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un'istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.

    b) Un Partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro Partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

    c) Le richieste di informazioni inviate a più di un Partecipante contengono l'elenco dei destinatari.

    d) Si deve inviare copia di tutte le richieste d'informazioni al Segretariato.

    52. AMBITO DELLE RISPOSTE

    a) Il Partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l'indicazione migliore che il Partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al Segretariato.

    b) Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito validità per qualsiasi motivo, ad esempio

    - perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno, oppure

    - perché si stanno esaminando condizioni diverse,

    si fa immediatamente seguire un'altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta d'informazioni e al Segretariato.

    53. CONSULTAZIONI DIRETTE

    a) Un Partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi.

    b) Hanno la possibilità di chiedere consultazioni dirette tanto Partecipanti quanto non Partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima decorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

    c) Il presidente dei Partecipanti procede, in collaborazione con il Segretariato, alle azioni di verifica eventualmente necessarie, ad esempio ad una linea comune. Il Segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni.

    54. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

    a) Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al Segretariato. Quest'ultimo provvede ad inviarla a tutti i Partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L'identità dell'autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni nel bollettino del sistema OLIS. Il Segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un Partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal Segretariato.

    b) La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:

    - numero di riferimento, seguito dall'indicazione "Linea comune";

    - nome del paese importatore e dell'acquirente;

    - titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione;

    - modalità e condizioni previste dal paese che ha preso l'iniziativa;

    - proposta di linea comune;

    - nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti;

    - termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto; e

    - altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.

    c) Una proposta di linea comune presentata a norma dell'articolo 32, lettera b), punto 4, è inviata al Segretariato e per conoscenza agli altri Partecipanti. Il Partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all'articolo 32, lettera b).

    d) Il Segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate.

    55. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

    a) Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i Partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

    b) Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l'accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

    c) Se un Partecipante comunica di non avere alcuna posizione non essendo stato consultato da un esportatore, o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di crediti di aiuto per il progetto, si ritiene che tale Partecipante abbia accettato la proposta di linea comune.

    56. ACCETTAZIONE DELLA LINEA COMUNE

    a) Decorso un periodo di 20 giorni di calendario, il Segretariato informa tutti i Partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i Partecipanti, ma non è stata respinta da alcun Partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.

    b) Decorso questo ulteriore periodo si ritiene che tutti i Partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi Partecipante, compreso quello che ha preso l'iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più Partecipanti.

    c) Se un Partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri Partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i Partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune.

    d) Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 54 e 55. In tal caso i Partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

    57. DIVERGENZE SU UNA LINEA COMUNE

    Se il Partecipante che ha preso l'iniziativa e un Partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l'ulteriore periodo di 8 giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il Segretariato informa tutti i Partecipanti di tale proroga.

    58. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

    Il Segretariato comunica a tutti i Partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore decorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il Segretariato mette a disposizione su OLIS una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

    59. VALIDITÀ DELLA LINEA COMUNE

    a) Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il Segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale fatto è accettato da tutti i Partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un Partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell'articolo 32, lettera b), punto 4, è valida finché non sono disponibili i dati della Banca Mondiale per l'anno successivo.

    b) Il Segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i Partecipanti aggiornando la "Situazione delle linee comuni in vigore" su OLIS. Il Segretariato provvede tra l'altro a:

    - aggiungere nuove linee comuni una volta che queste sono state accettate dai Partecipanti;

    - aggiornare la data di scadenza quando un Partecipante chiede una proroga;

    - cancellare le linee comuni scadute; e

    - compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

    SEZIONE 6: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI (CIRR)

    60. COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI

    a) I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell'articolo 19 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al Segretariato, che li trasmette a tutti i Partecipanti.

    b) la suddetta notifica deve pervenire al Segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il Segretariato quindi informa immediatamente tutti i Partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici.

    61. DECORRENZA DEI TASSI D'INTERESSE

    Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.

    62. MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI D'INTERESSE

    Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data in cui il Segretariato ha ricevuto la notifica.

    SEZIONE 7: REVISIONI

    63. REVISIONE PERIODICA DELL'ACCORDO

    a) I Partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso della revisione si esaminano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo.

    b) La revisione si basa su informazioni relative all'esperienza dei Partecipanti e sui loro suggerimenti volti a migliorare il funzionamento e l'efficacia dell'accordo. I Partecipanti tengono conto degli obiettivi dell'accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i Partecipanti desiderano fornire ai fini della revisione devono pervenire al Segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data della stessa.

    64. REVISIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI

    a) I Partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato correnti e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali revisioni riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

    b) Ogni Partecipante può presentare al presidente dei Partecipanti una richiesta motivata di revisione straordinaria qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato correnti.

    65. REVISIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

    I Partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e procedure relative ai premi. In particolare:

    a) il metodo per il modello di valutazione del rischio paese, al fine di esaminarne la validità alla luce dell'esperienza;

    b) i tassi di premio minimi per i rischi paese e sovrano, per adeguarli progressivamente al fine di garantire che rimangano un'accurata misura del rischio, tenendo conto dei tre PFT: contabilità per cassa, contabilità per competenza e, ove opportuno, indicatori del mercato privato;

    c) le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e

    d) le esperienze maturate nell'uso di fattori di mitigazione e/o esclusione del rischio, di cui all'articolo 27, nonché la validità e l'adeguatezza degli specifici fattori di mitigazione/esclusione del rischio applicabili. Ai fini della revisione il Segretariato fornisce il resoconto di tutte le notifiche.

    ALLEGATO I: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

    CAPITOLO I: AMBITO DELL'INTESA SETTORIALE

    1. PARTECIPAZIONE

    I Partecipanti alla presente intesa settoriale sono Australia, Comunità europea (che comprende i seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), Giappone, Corea, Norvegia, Polonia e Repubblica slovacca.

    2. AMBITO DI APPLICAZIONE

    La presente intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:

    a) Navi d'alto mare nuove di almeno 100 tl adibite al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L'intesa settoriale non si applica alle navi da guerra. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nel campo d'applicazione dell'intesa settoriale. Tuttavia, qualora sorgessero problemi nel settore dei crediti all'esportazione per tali strutture, i Partecipanti all'intesa settoriale (in prosieguo "i Partecipanti"), previa domanda, debitamente giustificata, di qualsiasi Partecipante, possono decidere che l'intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti.

    b) Trasformazioni di navi. Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d'alto mare di oltre 1.000 tl, a condizione che le operazioni di conversione implichino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione.

    c) 1) Benché le imbarcazioni di tipo hovercraft non rientrino nel campo di applicazione dell'intesa settoriale, i Partecipanti possono concedere crediti all'esportazione di tali imbarcazioni a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell'intesa settoriale. I Partecipanti si impegnano a ricorrere con moderazione a questa possibilità e a non applicare tali condizioni di credito nei casi in cui è accertato che non esistono offerte concorrenziali secondo le condizioni dell'intesa.

    2) Ai fini dell'intesa settoriale, si intende per hovercraft un veicolo anfibio di almeno 100 t sostenuto interamente dall'aria espulsa dal veicolo che forma una camera in pressione tra un bordo flessibile lungo il margine esterno del veicolo e il terreno o la superficie sottostante, che è spinto e governato da eliche o da getti d'aria provenienti da ventilatori o dispositivi analoghi.

    3) Rimane inteso che la concessione di crediti all'esportazione a condizioni equivalenti a quelle fissate nella presente intesa settoriale si limita alle imbarcazioni di tipo hovercraft utilizzate per le rotte marittime e non terrestri, escluse le rotte terrestri per raggiungere i terminal situati ad una distanza massima di 1 chilometro dal mare.

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

    3. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.

    4. PAGAMENTI IN CONTANTI

    I Partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 per cento del prezzo del contratto.

    5. RIMBORSO DEL CAPITALE

    Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.

    6. PREMIO MINIMO

    Le disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente esaminate dai Partecipanti della presente intesa settoriale.

    7. AIUTI

    I Partecipanti che intendano fornire aiuti devono, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un'impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l'accordo del suo governo.

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    8. NOTIFICA

    A fini di trasparenza ogni Partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di pubblico sostegno e i mezzi di attuazione della presente intesa settoriale, compresi i regimi in vigore.

    9. RIESAME

    a) La presente intesa viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi Partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai Partecipanti all'accordo.

    b) Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l'accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione del carattere dell'industria della costruzione navale, i Partecipanti alla presente intesa settoriale e all'accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all'opportuno coordinamento tra loro.

    c) Qualora i Partecipanti all'accordo adottino una decisione di modifica dell'accordo stesso, i Partecipanti alla presente intesa settoriale ("i Partecipanti") esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all'accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i Partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i Partecipanti all'accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai Partecipanti all'accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere i problemi in questione. Se i due gruppi non riescono a raggiungere un accordo, il punto di vista dei Partecipanti relativamente all'applicazione delle modifiche alla costruzione navale prevale.

    d) Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale, la presente intesa settoriale cessa di essere applicabile per i Partecipanti che sono giuridicamente tenuti ad applicare l'intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi del 1994 [C/WP6(94)6]. Tali Partecipanti procederanno immediatamente ad una revisione al fine di conformare l'intesa del 1994 alla presente intesa settoriale.

    APPENDICE: IMPEGNI RELATIVI AL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI

    In aggiunta ai prossimi lavori menzionati nell'accordo, i Partecipanti alla presente intesa settoriale convengono di:

    a) compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell'accordo;

    b) effettuare una revisione delle disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale;

    c) discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l'inclusione di altre norme sui tassi d'interesse minimi, compresi uno speciale CIRR e tassi variabili;

    d) discutere l'applicabilità di rate annue per il rimborso del capitale.

    ALLEGATO II: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE Centrali elettriche nucleari

    CAPITOLO I: AMBITO DELL'INTESA SETTORIALE

    1. AMBITO DI APPLICAZIONE

    a) La presente intesa settoriale, che integra l'accordo:

    - istituisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti per l'esportazione di centrali elettriche nucleari complete o di parti di tali centrali, ossia di tutte le componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi, inclusa la formazione del personale, direttamente necessari per la costruzione e l'accettazione provvisoria delle centrali in oggetto. Istituisce inoltre le condizioni applicabili al sostegno per il combustibile nucleare;

    - non si applica agli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare ai costi attinenti alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione e alle forniture di acqua, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (come permesso di insediamento, permesso di costruzione e licenza per il caricamento del combustibile), tranne

    - nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione è lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguarda il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo e i tassi di interesse minimi per il centro di commutazione originario sono i medesimi fissati per la centrale elettrica nucleare (ossia 15 anni e gli SCIRR);

    - non si applica a sottostazioni, trasformatori e linee di trasmissione.

    b) La presente intesa settoriale si applica altresì all'ammodernamento delle centrali elettriche nucleari esistenti nei casi in cui il valore totale dell'ammodernamento sia pari o superiore ad 80 milioni di DSP (categoria X) e la vita economica della centrale possa essere prolungata di almeno 15 anni. Se uno di questi due criteri non è soddisfatto, si applica l'accordo.

    c) Anziché l'intesa settoriale si applicano le condizioni dell'accordo nel caso del sostegno pubblico fornito per la disattivazione delle centrali nucleari. Si intende per disattivazione la chiusura o lo smantellamento di una centrale. Le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 54 a 59 dell'accordo forniscono la possibilità di restringere o estendere il periodo di rimborso.

    2. RIESAME

    I Partecipanti effettuano una revisione periodica delle disposizioni dell'intesa settoriale.

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

    3. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 15 anni.

    4. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    a) Un Partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o interventi sul tasso d'interesse applica tassi d'interesse minimi; il Partecipante applica il pertinente tasso d'interesse commerciale di riferimento speciale (Special Commercial Interest Reference Rate = SCIRR). Nei casi in cui l'impegno ad applicare lo SCIRR è inizialmente limitato a un periodo massimo non superiore a quindici anni a decorrere dalla data di aggiudicazione del contratto, il sostegno pubblico per il periodo rimanente del prestito si limita alle garanzie o ad interventi sui tassi d'interesse allo SCIRR pertinente in vigore alla data del rinnovo.

    b) Nei casi in cui viene fornito sostegno finanziario pubblico per attrezzature per la fornitura parziale di una centrale nucleare della cui accettazione provvisoria il fornitore non è responsabile, il tasso d'interesse minimo è lo SCIRR a norma dell'articolo 5 della presente intesa settoriale. Il Partecipante può offrire in alternativa il CIRR pertinente a norma dell'articolo 19 dell'accordo, sempreché il periodo massimo dalla data di aggiudicazione del contratto alla data del rimborso finale non superi i dieci anni.

    5. COSTRUZIONE DEGLI SCIRR

    Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell'articolo 19, lettera a), primo trattino, dell'accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.

    6. SPESE LOCALI E CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

    L'articolo 9, lettera d), dell'accordo non si applica quando il sostegno finanziario pubblico è fornito sulla base dello SCIRR. Il sostegno finanziario pubblico a tassi diversi dagli SCIRR per le spese locali e per la capitalizzazione degli interessi maturati prima del punto di partenza non copre, cumulativamente, un importo superiore al 15 per cento del valore dell'esportazione.

    7. SOSTEGNO PUBBLICO PER IL COMBUSTIBILE NUCLEARE

    a) Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile non deve superare quattro anni dalla consegna. Un Partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico per la carica iniziale applica tassi d'interesse minimi; il Partecipante applica il CIRR pertinente. La carica di combustibile iniziale non deve superare il nocciolo nucleare inserito all'inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo.

    b) Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è pari a sei mesi. Qualora in circostanze eccezionali si ritengano appropriati periodi di rimborso più lunghi, comunque non superiori ai due anni, si applicano le procedure di cui all'articolo 43 dell'accordo. Un Partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare applica tassi d'interesse minimi; il Partecipante applica il CIRR pertinente.

    c) Il sostegno pubblico per la fornitura separata di servizi di arricchimento dell'uranio non viene fornito a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di combustibile nucleare.

    d) I ritrattamenti e la gestione del combustibile esaurito (compreso lo smaltimento delle scorie) sono pagati in contanti.

    e) I Partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o servizi.

    8. AIUTI

    I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato.

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    9. CONSULTAZIONE PRELIMINARE

    Riconoscendo i vantaggi che potrebbero scaturire dall'assunzione di un atteggiamento comune nei confronti delle condizioni relative alle centrali elettriche nucleari, i Partecipanti convengono di avviare consultazioni preventive in tutti i casi in cui si intenda fornire sostegno pubblico.

    10. NOTIFICA PREVENTIVA

    a) Il Partecipante che avvia la procedura di consultazione preventiva deve notificare a tutti gli altri Partecipanti, almeno dieci giorni lavorativi prima di prendere una decisione definitiva, le condizioni che intende sostenere, specificando tra l'altro i seguenti particolari:

    - pagamento in acconto;

    - periodo di rimborso (compresi il punto di partenza del credito, la frequenza delle rate con cui verrà rimborsato il capitale del credito, e se le suddette rate sono o meno dello stesso importo);

    - valuta e classificazione del valore del contratto (a norma del paragrafo 7 dell'allegato IV);

    - tasso d'interesse;

    - sostegno relativo alle spese locali (compresi l'importo complessivo delle spese locali espresso come percentuale del valore globale del contratto di esportazione, il periodo di rimborso e la natura del sostegno che intende concedere);

    - la parte del progetto da finanziare, con informazioni separate, se del caso, sulla carica iniziale di combustibile; e

    - ogni altra informazione pertinente, compresi i riferimenti a casi analoghi.

    b) Gli altri Partecipanti non prendono una decisione definitiva sulle condizioni che il Partecipante che ha avviato le consultazioni intende sostenere nel periodo di dieci giorni lavorativi di cui alla lettera a), ma procedono entro cinque giorni a uno scambio di informazioni con tutti gli altri Partecipanti alla consultazione sulle condizioni di credito adeguate per l'operazione in questione al fine di pervenire a un atteggiamento comune in materia.

    c) Se, attraverso questi scambi di informazioni non si perviene ad un atteggiamento comune entro i dieci giorni successivi al ricevimento della notifica iniziale, la decisione definitiva di ogni Partecipante alla consultazione viene rimandata di altri dieci giorni lavorativi, durante i quali si fanno ulteriori sforzi, tramite consultazioni dirette, per pervenire a un atteggiamento comune.

    ALLEGATO III: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

    PARTE 1. AEROMOBILI NUOVI DI GRANDI DIMENSIONI E RELATIVI MOTORI

    CAPITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

    1. FORMA E AMBITO D'APPLICAZIONE

    a) La parte 1 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, espone gli orientamenti particolari applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili civili nuovi di grandi dimensioni di cui all'appendice I e dei motori installati in tali aeromobili. Per aeromobile nuovo si intende un aeromobile di proprietà del fabbricante, ossia un aeromobile che non è stato consegnato né è stato ancora utilizzato ai fini del trasporto a pagamento di passeggeri e/o di merci cui è destinato. Ciò non preclude il sostegno di un Partecipante a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni per le quali, a seguito di ritardi nell'erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento commerciale provvisorie di cui il Partecipante è stato precedentemente messo al corrente. In questi casi, i termini del rimborso, compresi il "punto di partenza del credito" e la "data finale del rimborso", sono i medesimi che sarebbero stati applicati qualora la vendita o il leasing dell'aeromobile avesse ricevuto il sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell'aeromobile.

    b) Le disposizioni del capitolo I sono altresì applicabili ai motori e ai ricambi compresi nell'ordinazione originale, disciplinati dall'articolo 29 della parte 3 della presente intesa settoriale. La presente parte non si applica ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo.

    2. OBIETTIVO

    Obiettivo della presente parte dell'intesa settoriale è l'istituzione di una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:

    - siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai Partecipanti;

    - le diverse condizioni di finanziamento offerte dai Partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra aeromobili concorrenti; e

    - si evitino le distorsioni della concorrenza.

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI

    3. PAGAMENTO IN ACCONTO

    a) I Partecipanti richiedono un pagamento in acconto minimo pari al 15 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile, ossia prezzo della cellula e dei motori installati, dei motori di riserva e dei ricambi di cui alla parte 3, articolo 29, della presente intesa settoriale.

    b) Il sostegno pubblico per i suddetti pagamenti in acconto può essere concesso soltanto sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di copertura pura, contro i rischi usuali di produzione.

    4. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni.

    5. VALUTE AMMISSIBILI

    Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono dollaro Usa, euro, e lira sterlina.

    6. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    a) I Partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico, non superiore all'85 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile a norma dell'articolo 3, lettera a), della presente intesa settoriale, applicano tassi d'interesse minimi fino ad un massimo del 62,5 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile nel modo seguente:

    - per un periodo di rimborso fino a 10 anni (decimo incluso) - BT10 + 120 punti base,

    - per un periodo di rimborso da oltre 10 a 12 anni - BT10 + 175 punti base,

    - dove BT10 indica la media dei rendimenti dei titoli di Stato decennali per la valuta in questione (tranne l'euro) a scadenza costante calcolata sulle due settimane di calendario precedenti. Nel caso dell'euro, BT10 indica la media dei rendimenti a scadenza decennale della curva di rendimento dell'euro, calcolata da Eurostat al fine di definire il CIRR dell'euro, sulle ultime due settimane di calendario. Per tutte le valute si applica un margine come specificato sopra.

    b) La percentuale massima del prezzo totale dell'aeromobile che si può finanziare ai tassi fissi minimi di cui alla lettera a) è del 62,5 per cento quando il rimborso del prestito è scaglionato su tutto il periodo del finanziamento e del 42,5 per cento quando il rimborso del prestito è ripartito sulle scadenze più lontane. I Partecipanti sono liberi di utilizzare l'uno o l'altro metodo di rimborso, nel rispetto del massimale applicabile al sistema scelto. Un Partecipante che offra le suddette forme di ripartizione comunica agli altri Partecipanti l'ammontare, il tasso d'interesse, la data in cui si fissa il tasso d'interesse, il periodo di validità del tasso d'interesse e lo schema di rimborso. I Partecipanti riesaminano i due massimali al momento di ogni revisione a norma dell'articolo 17 della presente intesa settoriale, per esaminare se un massimale risulti più conveniente dell'altro e correggere quello più conveniente al fine di garantire un maggiore equilibrio.

    c) Fatta salva la soglia dell'85 per cento di cui alla lettera a),

    1) I Partecipanti possono inoltre fornire forme di sostegno finanziario pubblico analoghe a quelle concesse dalla Private Export Funding Corporation (PEFCO). Le informazioni bimensili sui costi di raccolta della PEFCO e sui suoi tassi creditori applicabili, escluse le spese di garanzia ufficiali sui finanziamenti a tasso fisso per erogazione immediata scaglionata su una serie di date, per le offerte di contratti e di appalti, vengono regolarmente comunicate agli altri Partecipanti. Il Partecipante che offre tale forma di finanziamento deve comunicare agli altri Partecipanti l'ammontare, i tassi d'interesse, la data di fissazione del tasso d'interesse, il periodo di validità del tasso d'interesse e il metodo di rimborso. Qualsiasi Partecipante che si allinei a un finanziamento di questo tipo offerto da un altro Partecipante vi si allinea in tutte le modalità e condizioni, fatta eccezione per il periodo di validità delle offerte di impegno di cui all'articolo 8 della presente intesa settoriale.

    2) I tassi in tal modo notificati applicati da tutti i Partecipanti a condizione che il tasso d'interesse creditore a 24 mesi non superi BT10 + 225 punti base. Qualora il tasso a 24 mesi ecceda i 225 punti base, i Partecipanti sono liberi di applicare il tasso di 225 punti base per l'esborso a ventiquattro mesi e tutti i tassi corrispondenti e si consultano immediatamente per trovare una soluzione definitiva.

    d) I tassi d'interesse minimi comprendono i premi assicurativi e le spese della garanzia. Non comprendono tuttavia le commissioni d'impegno e di gestione.

    7. ADEGUAMENTI DEI TASSI D'INTERESSE

    I tassi d'interesse minimi di cui all'articolo 6 della presente intesa settoriale vengono riveduti ogni due settimane. Se la media dei rendimenti dei titoli di Stato per la valuta in questione a scadenza fissa differisce di almeno 10 punti base al termine di un qualsiasi periodo di due settimane, i tassi d'interesse minimi di cui sopra vengono corretti dello stesso numero di punti base e i tassi minimi così ricalcolati sono arrotondati ai cinque punti base più vicini.

    8. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE/OFFERTE DI TASSI D'INTERESSE

    La durata delle offerte del tasso d'interesse minimo a norma dell'articolo 6 della presente intesa settoriale non deve superare i tre mesi.

    9. DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA DEL TASSO D'INTERESSE E SELEZIONE DEI TASSI

    a) I Partecipanti possono fornire sostegno finanziario pubblico a norma degli articoli 6 e 7 della presente intesa settoriale ad un tasso d'interesse in vigore alla data di offerta di un tasso per l'aeromobile in questione, purché l'offerta sia accettata entro il relativo periodo di validità ai sensi dell'articolo 8 della presente intesa settoriale. Se l'offerta del tasso d'interesse non è accettata, possono essere fatte ulteriori offerte entro e non oltre la data di consegna dell'aeromobile in questione.

    b) Un'offerta relativa ad un tasso d'interesse può essere accettata e il tasso d'interesse può essere scelto in qualsiasi momento tra la firma del contratto e la data di consegna dell'aeromobile in questione. Il tasso scelto dal mutuatario è irrevocabile.

    10. SOSTEGNO DI COPERTURA PURA

    I Partecipanti possono fornire sostegno pubblico semplicemente sotto forma di assicurazione o garanzia (copertura pura) nel rispetto del massimale dell'85 per cento di cui all'articolo 6, lettera a), della presente intesa settoriale. Il Partecipante che offra tale sostegno deve tuttavia notificare agli altri Partecipanti ammontare, durata, valuta e metodo del rimborso e i tassi d'interesse.

    11. PUNTO DI RIFERIMENTO CONCORRENZIALE

    Nel caso di concorrenza che beneficia di sostegno pubblico, gli aeromobili che figurano nell'elenco degli aeromobili civili di grandi dimensioni dell'appendice I della presente intesa settoriale e che sono in concorrenza con altri aeromobili possono beneficiare delle stesse condizioni e modalità di credito.

    12. GARANZIA PER IL RISCHIO DI RIMBORSO

    I Partecipanti possono decidere le garanzie che ritengono accettabili per assicurare il rischio di rimborso senza far riferimento agli altri Partecipanti. Tuttavia accettano di fornire informazioni su tali garanzie agli altri Partecipanti, a richiesta di questi ultimi o quando lo ritengano opportuno.

    13. CAMBIAMENTI DI MODELLO

    I Partecipanti convengono che quando è stata fatta o accettata un'offerta relativa a un tasso d'interesse fisso per un tipo di aeromobile le condizioni di tale offerta non possono essere trasferite a un altro tipo di aeromobile con una designazione di modello diversa.

    14. LEASING

    Ferme restando le altre condizioni della parte 1 della presente intesa settoriale, i Partecipanti possono fornire sostegno per un leasing finanziario su basi uguali a quelle per un contratto di vendita.

    15. AIUTI

    I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Tuttavia essi esaminano benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    16. NOTIFICA PREVENTIVA, ALLINEAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i Partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro Partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni e modalità non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 53 dell'accordo.

    17. RIESAME

    I Partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

    PARTE 2: TUTTI GLI AEROMOBILI NUOVI TRANNE QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI

    CAPITOLO IV - CAMPO D'APPLICAZIONE

    18. FORMA E AMBITO D'APPLICAZIONE

    La parte 2 della presente intesa settoriale, che integra l'accordo, illustra gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili nuovi non coperti dalla parte 1 della presente intesa settoriale. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d'aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo.

    19. DICHIARAZIONI D'IMPEGNO

    Le disposizioni del presente capitolo rappresentano le condizioni più favorevoli che i Partecipanti possono offrire quando concedono sostegno pubblico. I Partecipanti continueranno tuttavia a rispettare le condizioni di mercato abitualmente applicate per i vari tipi di aeromobili e faranno quanto in loro potere per evitare il deterioramento di dette condizioni.

    20. CATEGORIE DI AEROMOBILI

    I Partecipanti hanno convenuto la seguente classificazione degli aeromobili:

    - categoria A: aeromobili a turbina, elicotteri compresi, (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70.

    - categoria B: altri aeromobili a turbina, compresi gli elicotteri.

    - categoria C: altri aeromobili, compresi gli elicotteri.

    Nell'appendice I figura un elenco illustrativo degli aeromobili delle categorie A e B.

    CAPITOLO V: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI

    21. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    Il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione dell'aeromobile, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 20 della presente intesa settoriale. Esso è di:

    a) dieci anni per gli aeromobili della categoria A;

    b) sette anni per gli aeromobili della categoria B;

    c) cinque anni per gli aeromobili della categoria C.

    22. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    I Partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i Partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all'articolo 19 dell'accordo.

    23. PREMI ASSICURATIVI E COMMISSIONI DI GARANZIA

    I Partecipanti non abbuonano in tutto o in parte i premi assicurativi o le commissioni di garanzia.

    24. AIUTI

    I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Tuttavia essi esaminano benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

    CAPITOLO VI: PROCEDURE

    25. NOTIFICA PREVENTIVA, ALLINEAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    In caso di concorrenza tra operatori che beneficiano di sostegno pubblico in relazione ad un contratto di vendita o di leasing, gli aeromobili in concorrenza con quelli di un'altra categoria o con quelli oggetto di altre parti dell'intesa settoriale possono beneficiare, in rapporto al contratto in questione, delle stesse modalità e condizioni di cui beneficiano gli aeromobili concorrenti. Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i Partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro Partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 53 dell'accordo.

    26. RIESAME

    I Partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

    PARTE 3: AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

    CAPITOLO VII - CAMPO D'APPLICAZIONE

    27. FORMA E AMBITO D'APPLICAZIONE

    La parte 3 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili usati, motori di riserva e ricambi, nonché a contratti di manutenzione e servizi per aeromobili nuovi e usati. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d'aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo. Si applicano le pertinenti disposizioni delle parti 1 e 2 della presente intesa settoriale, ad eccezione di quanto segue.

    28. AEROMOBILI USATI

    I Partecipanti non sostengono condizioni di credito più favorevoli di quelle fissate nella presente intesa settoriale per gli aeromobili nuovi. Le seguenti disposizioni si applicano specificamente agli aeromobili usati:

    a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Queste condizioni sono soggette a revisione, qualora cambino i periodi di rimborso massimo per gli aeromobili nuovi.

    b) I Partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i Partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all'articolo 19 dell'accordo.

    29. MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO

    a) Il finanziamento di queste voci, se previste nell'ordine originale dell'aeromobile, può essere concesso alle stesse condizioni applicate per l'aeromobile, ma in tal caso i Partecipanti tengono anche conto delle dimensioni della flotta di ciascun tipo di aeromobile, compresi gli aeromobili di cui è in corso l'acquisto, quelli per cui esiste già un ordine fermo e quelli già posseduti, nel modo seguente:

    - per i primi cinque aeromobili dello stesso tipo nella flotta: 15 per cento del prezzo dell'aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati); e

    - per il sesto e per gli altri aerei dello stesso tipo nella flotta: 10 per cento del prezzo dell'aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati).

    b) Quando l'ordine di queste voci non è effettuato insieme a quello dell'aeromobile il periodo di rimborso massimo è di 5 anni per nuovi motori di riserva e di 2 anni per gli altri pezzi di ricambio.

    c) Fermo restando quanto sopra alla lettera b) per i motori di riserva nuovi destinati ad aeromobili di grandi dimensioni, i Partecipanti possono superare, di un periodo massimo di tre anni, il normale periodo massimo di rimborso di cinque anni

    - qualora le operazioni abbiano un valore di contratto minimo superiore a 20 milioni di dollari USA;

    - oppure riguardino almeno quattro nuovi motori di riserva.

    Il valore del contratto dovrebbe essere sottoposto a revisione ogni due anni e debitamente adeguato per tener conto dell'aumento dei prezzi.

    d) I Partecipanti si riservano il diritto di modificare la loro prassi e di allinearsi a quella di altri Partecipanti loro concorrenti rispetto ai tempi del primo rimborso del capitale per quanto riguarda i motori di riserva e i pezzi di ricambio.

    30. CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

    I Partecipanti possono offrire sostegno finanziario pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni per i contratti di manutenzione e di servizi.

    CAPITOLO VIII: PROCEDURE

    31. NOTIFICA PREVENTIVA, ALLINEAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i Partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro Partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 53 dell'accordo.

    32. RIESAME

    I Partecipanti riesaminano periodicamente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

    APPENDICE I: elenco illustrativo

    Tutti gli altri aeromobili analoghi eventualmente messi sul mercato in futuro saranno disciplinati dalla presente intesa settoriale e aggiunti a tempo debito nell'elenco di appartenenza. I presenti elenchi non comprendono tutti i modelli e servono unicamente come indicazione del tipo di aeromobili da inserire nelle varie categorie in caso di dubbio.

    AEROMOBILI COMMERCIALI DI GRANDI DIMENSIONI

    Fabbricante // Designazione

    Airbus // A 300

    Airbus // A 310

    Airbus // A 318

    Airbus // A 319

    Airbus // A 320

    Airbus // A 321

    Airbus // A 330

    Airbus // A 340

    Boeing // B 737

    Boeing // B 747

    Boeing // B 757

    Boeing // B 767

    Boeing // B 777

    Boeing // B 707, 727

    British Aerospace // RJ70

    British Aerospace // RJ85

    British Aerospace // RJ100

    British Aerospace // RJ115

    British Aerospace // BAe146

    Fairchild Dornier // 728 Jet

    Fairchild Dornier // 928 Jet

    Fokker // F 70

    Fokker // F 100

    Lockheed // L-100

    McDonnell Douglas // MD-80 series

    McDonnell Douglas // MD-90 series

    McDonnell Douglas // MD-11

    McDonnell Douglas // DC-10

    McDonnell Douglas // DC-9

    Lockheed // L-1011

    Ramaero // 1.11-495

    AEROMOBILI DELLA CATEGORIA A

    Aeromobili a turbina - elicotteri compresi - (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70. Nel caso in cui si dovesse sviluppare un nuovo aeromobile di grandi dimensioni a turbina con più di 70 posti, si terranno immediate consultazioni a richiesta dei Partecipanti per convenire la classificazione di tale aeromobile in questa categoria o nella parte 1 della presente intesa, in funzione della situazione competitiva.

    Fabbricante // Designazione

    Aeritalia // G 222

    Aeritalia/Aerospatiale // ATR 42

    Aeritalia/Aerospatiale // ATR 72

    Aerospatiale/MBB // C160 Transall

    De Havilland // Dash 8

    De Havilland // Dash 8 - 100

    De Havilland // Dash 8 - 200

    De Havilland // Dash 8 - 300

    Boeing Vertol // 234 Chinook

    Broman (U.S.) // BR 2000

    British Aerospace // BAe ATP

    British Aerospace // BAe 748

    British Aerospace // BAe Jetstream 41

    British Aerospace // BAe Jetstream 61

    Canadair // CL 215T

    Canadair // CL 415

    Canadair // RJ

    Casa // CN235

    Dornier // DO 328

    EH Industries // EH-101

    Embraer // EMB 120 Brasilia

    Embraer // EMB 145

    Fairchild Dornier // 528 Jet

    Fairchild Dornier // 328 Jet

    Fokker // F 50

    Fokker // F 27

    Fokker // F 28

    Gulfstream America // Gulfstream I-4

    LET // 610

    Saab // SF 340

    Saab // 2000

    Short // SD 3-30

    Short // SD 3-60

    Short // Sherpa

    AEROMOBILI DELLA CATEGORIA B

    Altri aeromobili con motore a turbina, inclusi gli elicotteri.

    Fabbricante // Designazione

    Aerospatiale // AS 332

    Agusta // A 109, A 119

    Beech // 1900

    Beech // Super King Air 300

    Beech // Starship 1

    Bell Helicopter // 206B

    Bell Helicopter // 206L

    Bell Helicopter // 212

    Bell Helicopter // 230

    Bell Helicopter // 412

    Bell Helicopter // 430

    Bell Helicopter // 214

    Bombardier / Canadair // Global Express

    British Aerospace // BAe Jetstream 31

    British Aerospace // BAe 125

    British Aerospace // BAe 1000

    British Aerospace // BAe Jetstream Super 31

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Hawker 1000

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Hawker 800

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // King Air 350

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Beechjet 400 series

    Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co. // Starship 2000A

    Bell // B 407

    Canadair // Challenger 601-3A

    Canadair // Challenger 601-3R

    Canadair // Challenger 604

    Casa // C 212-200

    Casa // C 212-300

    Cessna // Citation

    Cessna // 441 Conquest III and Caravan 208 series

    Claudius Dornier // CD2

    Dassault Breguet // Falcon

    Dornier // DO 228-200

    Embraer // EMB 110 P2

    Embraer/FAMA // CBA 123

    Eurocopter // AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

    Eurocopter // B0105LS

    Fairchild // Merlin/300

    Fairchild // Metro 25

    Fairchild // Metro III V

    Fairchild // Metro III

    Fairchild // Metro III A

    Fairchild // Merlin IVC-41

    Gulfstream America // Gulfstream II, III, IV and V

    IAI // Astra SP and SPX

    IAI // Arava 101 B

    Learjet // 31A, 35A, 45 and 60 series

    MBB // BK 117 C

    MBB // BO 105 CBS

    McDonnell Helicopter System // MD 902, MD 520, MD 600

    Mitsubishi // Mu2 Marquise

    Piaggio // P 180

    Pilatus Britten-Norman // BN2T Islander

    Piper // 400 LS

    Piper // T 1040

    Piper // PA-42-100 (Cheyenne 400)

    Piper // PA-42-720 (Cheyenne III A)

    Piper // Cheyenne II

    Reims // Cessna-Caravan II

    SIAI-Marchetti // SF 600 Canguro

    Short // Tucano

    Westland // W30

    ALLEGATO IV: MODULO STANDARD PER LE NOTIFICHE

    Informazioni da includere in qualunque notifica:

    1. Nome dell'autorità/organismo responsabile delle notifiche ai fini dell'accordo.

    2. Numero di riferimento (indicazione del paese, numero di protocollo, anno).

    3. Articolo dell'accordo ai sensi del quale l'autorità/organismo effettua la notifica:

    41 allineamento a condizioni offerte da un Partecipante o da un non Partecipante

    43 a) MPR ai sensi dell'articolo 23, lettera e), primo trattino, o dell'articolo 27

    b) decisione definitiva ai sensi dell'articolo 65

    44 a) primo trattino periodo di rimborso massimo a favore di un paese della categoria I

    secondo trattino altre pratiche di pagamento diverse da quelle di cui agli articoli 13 e 14

    terzo trattino periodo di rimborso massimo per le centrali elettriche non nucleari

    quarto trattino tasso di premio conformemente all'articolo 23, lettera e), secondo trattino

    quinto trattino tasso di premio conformemente all'articolo 23, lettera g)

    45 e 46 crediti di aiuto, livello di concessionalità/ elemento dono inferiore al 50/80 per cento

    aiuti legati, livello di concessionalità pari o superiore al 50/80 per cento

    Allegato II ai sensi dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle centrali elettriche nucleari, oppure

    Allegato III ai sensi dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili

    4. Paese dell'acquirente/mutuatario.

    5. Nome, indirizzo e natura (pubblica/privata) dell'acquirente/mutuatario.

    6. Natura del progetto/dei beni oggetto dell'esportazione; ubicazione del progetto; eventuale termine per la presentazione delle offerte; data di scadenza della linea di credito.

    7. Valore del contratto; valore del credito o della linea di credito; valore della quota nazionale dell'esportatore; valore contrattuale minimo della linea di credito.

    I suddetti valori saranno indicati come segue:

    - nel caso di una linea di credito, l'importo esatto nella divisa in cui è espressa.

    - valore di un singolo progetto o contratto secondo una classificazione del valore effettuata in base alla seguente tabella in diritti speciali di prelievo (DSP):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    *Indicare il livello effettivo entro multipli di 40 000 000 DSP.

    Quando si utilizza questa tabella occorre indicare la valuta in cui è espresso il contratto.

    8. Condizioni di credito che l'organismo dichiarante intende sostenere (o ha sostenuto):

    - pagamento in acconto;

    - periodo di rimborso (indicare il punto di partenza del credito - specificando quale trattino dell'articolo 9 del presente allegato si applica, la frequenza delle rate di rimborso del capitale e se l'importo di dette rate è costante); tasso d'interesse;

    - sostegno per le spese locali (indicare l'importo globale delle spese locali come percentuale del valore totale dei beni e servizi esportati, le condizioni di rimborso e la natura del sostegno che si intende concedere).

    9. Altre informazioni utili, compresi i riferimenti a casi analoghi e, se del caso:

    - la giustificazione dell'allineamento (specificando il numero di riferimento della notifica cui ci si allinea o altri riferimenti) o della concessione di crediti a lungo termine per paesi della categoria I o in rapporto a centrali elettriche convenzionali ecc.;

    - il livello di concessionalità globale dei crediti di aiuto legati o parzialmente slegati calcolato a norma dell'articolo 36 e il tasso di sconto utilizzato per calcolarlo;

    - il trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di concessionalità;

    - crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati;

    - le restrizioni all'uso delle linee di credito.ALLEGATO V: CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

    La formula per il calcolo dell'MPR applicabile per un credito all'esportazione è la seguente:

    MPR = ( (a * HOR )+b) * (PC/0,95) * QPF * PCF * (1-MEF) * BRF

    dove:

    - a e b sono coefficienti relativi alla categoria di rischio paese applicabile

    - HOR indica il periodo di rischio

    - PC indica la percentuale di copertura

    - QPF indica il fattore qualità del prodotto

    - PCF indica il fattore percentuale di copertura

    - MEF indica il fattore di mitigazione/esclusione del rischio paese

    - BRF indica il fattore copertura del rischio acquirente (buyer risk cover factor)

    I valori dei coefficienti a e b si evincono dalla tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il periodo di rischio (HOR) è calcolato come segue:

    Per piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale)

    HOR= (durata del periodo di esborso * 0,5) + durata del periodo di rimborso

    Per i piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula:

    HOR = (vita media ponderata del periodo di rimborso - 0,25) / 0,5

    L'uso degli anni o dei mesi quali unità di misura nella formula non ha incidenza sul risultato a condizione che per i periodi di esborso e di rimborso sia usata la stessa unità di misura.

    La percentuale di copertura (PC) espressa in valore decimale (es.: 95% equivale a 0,95)

    Il fattore qualità del prodotto (QPF) si evince dalla tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il fattore percentuale di copertura (PCF) è determinato nel modo seguente:

    Per PC <= 0,95, PCF = 1

    Per PC > 0,95, PCF = 1 + ( (PC - 0,95) / 0,05 ) * coefficiente della percentuale di copertura )

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il fattore di mitigazione/esclusione del rischio paese (MEF) è determinato nel modo seguente:

    Per i crediti all'esportazione senza mitigazione del rischio paese, MEF = 0

    Per i crediti all'esportazione con mitigazione del rischio paese, il MEF è determinato secondo i criteri di cui all'allegato VII.

    Il fattore copertura del rischio acquirente (BRF) è determinato nel modo seguente:

    Quando la copertura per il rischio acquirente è esclusa del tutto, BRF = 0,90

    Quando la copertura per il rischio acquirente non è esclusa, BRF = 1

    ALLEGATO VI: CRITERI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE laddove SIANO INTERESSATI un paese terzo quale garante o un'ISTITUZIONE MULTILATERALE O REGIONALE

    OBIETTIVO

    Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che governano l'applicazione di una classificazione di rischio paese laddove siano interessati un paese terzo quale garante o un'istituzione multilaterale o regionale, conformemente alle situazioni descritte al primo e al secondo trattino dell'articolo 23, lettera e), dell'accordo.

    APPLICAZIONE

    Classificazione del rischio paese laddove un paese terzo sia garante

    Caso 1: Garanzia per l'intero importo in rischio

    Quando un ente che ha sede al di fuori del paese dell'acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per l'intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    - La garanzia copre l'intera durata del credito.

    - La garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

    - La garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante.

    - La garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell'acquirente/mutuatario.

    - Il garante è meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito.

    - Il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede.

    - Se il garante è una società controllata/controllante dell'ente garantito, i Partecipanti determinano, caso per caso, se : 1) in considerazione della relazione tra la società controllata/controllante ed il livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente ed sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del governo; e 3) nel caso di inadempimento, la sede centrale si riterrebbe responsabile.

    Caso 2: Garanzia di importo limitato

    Quando un ente con sede fuori del paese dell'acquirente/mutuatario fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per una quota limitata dell'importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa al paese in cui ha sede il garante per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione del paese del garante può essere applicata esclusivamente quando l'importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

    Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell'acquirente.

    Classificazione del rischio paese laddove sia interessata un'istituzione multilaterale o regionale

    Caso 1: Garanzia per l'intero importo in rischio

    Quando un'istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per l'intero importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all'istituzione multilaterale o regionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    - La garanzia copre l'intera durata del credito.

    - La garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

    - La garanzia copre i cinque elementi di rischio paese per il paese dell'acquirente/mutuatario.

    - Il garante è giuridicamente impegnato per l'intero importo del credito.

    - I rimborsi sono versati direttamente al creditore.

    Caso 2: Garanzia di importo limitato

    Quando un'istituzione multilaterale o regionale classificata fornisce una garanzia di pagamento in forma di garanzia incondizionata per una quota limitata dell'importo in rischio (ossia capitale e interessi), la classificazione di rischio paese applicabile può essere quella relativa all'istituzione multilaterale o regionale per la quota del credito soggetta a garanzia. Oltre ai criteri elencati per il caso 1, la classificazione dell'istituzione multilaterale o regionale può essere applicata esclusivamente quando l'importo garantito (capitale più relativi interessi) è: 1) pari o superiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi; oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

    Per la parte non garantita, la classificazione di rischio paese applicabile è quella relativa al paese dell'acquirente.

    Caso 3: Istituzione multilaterale o regionale quale mutuatario

    Quando il mutuatario è un'istituzione multilaterale o regionale classificata, la classificazione del rischio paese applicabile è quella dell'istituzione multilaterale o regionale.

    Classificazione delle istituzioni multilaterali o regionali

    Possono accedere alla classificazione le istituzioni multilaterali o regionali generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede. Tali istituzioni sono classificate, caso per caso, nelle categorie di rischio paese dalla 0 alla 7° in funzione di una valutazione individuale del rischio e in base alla rispondenza alle seguenti caratteristiche:

    - l'istituzione ha indipendenza statutaria e finanziaria;

    - nessuna attività dell'istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca;

    - l'istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi;

    - l'istituzione non è soggetta all'intervento del governo nel paese in cui ha sede;

    - l'istituzione gode di immunità fiscale; e

    - esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell'istituzione.

    La valutazione tiene anche conto dello storico dei pagamenti effettuati in situazioni di inadempimento attribuibile al rischio paese nel paese in cui l'istituzione ha sede o nel paese di un acquirente/mutuatario; e qualunque altro fattore ritenuto utile per la valutazione.

    L'elenco delle istituzioni multilaterali e regionali classificate non è un elenco chiuso ed un Partecipante può proporre il riesame della classificazione di un'istituzione sulla base delle considerazioni sopra riportate. I Partecipanti rendono pubbliche le classificazioni delle istituzioni multilaterali e regionali.

    ALLEGATO VII: CRITERI E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese NEL CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

    OBIETTIVO

    Il presente allegato fornisce indicazioni sull'uso delle tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all'articolo 27, lettera b), dell'accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche dell'applicazione di tali tecniche nonché i MEF applicabili.

    APPLICAZIONE GENERALE

    Per tutte le tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese elencate all'articolo 27, lettera b), dell'accordo:

    - I MEF elencati costituiscono il livello più alto applicabile nelle migliori circostanze e devono essere giustificati caso per caso.

    - I Partecipanti devono accertarsi che le garanzie previste siano escutibili nella loro realtà giuridica e giudiziaria.

    - Gli MPR risultanti dall'uso di tecniche di mitigazione/esclusione del rischio paese non devono portare a premi inferiori a quelli proposti sul mercato privato in circostanze analoghe.

    - Quando un'operazione è parallelamente finanziata da altre fonti, la garanzia detenuta in relazione alla copertura pubblica del credito all'esportazione è trattata, almeno, pari passu con le altre fonti che detengono la medesima garanzia.

    APPLICAZIONE SPECIFICA

    1. Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto vincolato in un paese terzo (offshore escrow account)

    Definizione:

    Un documento scritto, quale una dichiarazione o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato ad una parte terza, ossia ad una persona non interessata dall'atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all'altra parte interessata per divenire efficace. Se, subordinatamente ad un'analisi dei fattori aggiuntivi elencati, i seguenti criteri sono soddisfatti, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto nelle categorie di paesi a più elevato rischio.

    Criteri:

    - Il conto vincolato è collegato ad un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto vincolato sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione.

    - Il conto vincolato è tenuto all'estero, in un paese, diverso da quello dell'acquirente/mutuatario, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (un paese classificato nella categoria 0).

    - Il conto vincolato è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi dell'acquirente/mutuatario o dal paese dell'acquirente/mutuatario.

    - L'alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo.

    - L'insieme delle fonti di introito (generato dal progetto stesso e/o da altre fonti) dell'acquirente/mutuatario che transita attraverso il conto è in valuta forte e si ritiene che sia nel complesso sufficiente a coprire il servizio del debito per l'intera durata del credito, esso proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese dell'acquirente/mutuatario (di norma paesi classificati nella categoria 0).

    - L'acquirente/mutuatario conferisce al cliente estero la disposizione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dall'acquirente/mutuatario né tramite il suo paese).

    - Sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui sono applicati termini di rimborso flessibili nel quadro di una struttura di finanza di progetto, sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l'importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito.

    - L'acquirente/mutuatario ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione).

    - Le entrate depositate sul conto sono assegnate al finanziatore quale diretto beneficiario, per l'intera vita del credito.

    - L'apertura del conto è subordinata alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti.

    - Il conto vincolato e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata.

    Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

    Questa tecnica si applica subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l'altro, dei seguenti fattori:

    - il paese, l'acquirente/mutuatario (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità determinata dalle merci o dai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l'intera durata del credito), i clienti;

    - le strutture giuridiche (es.: se il meccanismo è immune dall'influenza dell'acquirente/mutuatario o del suo paese);

    - la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri;

    - il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto;

    - l'importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un'adeguata alimentazione del conto;

    - la situazione rispetto al Club di Parigi (es.: eventuale esenzione);

    - l'eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento;

    - il livello di protezione rispetto ai rischi del paese in cui è aperto il conto;

    - i contratti conclusi con i clienti, compresa la loro natura e la loro durata; e

    - l'importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all'importo totale del credito.

    MEF applicabile

    Il massimo MEF applicabile è 0,20, con le seguenti eccezioni:

    Caso specifico 1: il massimo MEF applicabile è 0,40 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:

    - Il creditore ha un privilegio sul conto vincolato e sui contratti a lungo termine.

    - L'acquirente/mutuatario è un ente privato, per più dell'80 per cento di proprietà privata.

    - L'LLCR (Indice del servizio del debito calcolato sulla durata residua del debito) medio previsto è di almeno 2,5:1 oppure l'LLCR medio previsto è di almeno 2,0:1e l'ADSCR (Indice di servizio annuale del debito) è costantemente non inferiore ad 1,0 dal punto di partenza del credito [11].

    [11] . Il calcolo dei due indici è effettuato conformemente alle convenzioni applicate di norma dai finanziatori internazionali , in osservanza del principio della prudenza, per definire, dopo tutti gli accertamenti tecnici ed economici del caso, un profilo concordato di prestito al momento o nell'imminenza della conclusione dell'accordo di finanziamento.

    Sul conto vincolato sono depositati almeno 12 mesi di prefinanziamento del servizio del debito e tale importo viene ricostituito dopo ciascun prelievo dalla somma del prefinanziamento.

    Caso specifico 2: il massimo MEF applicabile è 0,30 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri aggiuntivi:

    - L'LLCR medio è pari almeno a 1,75:1 oppure sul conto vincolato sono depositati almeno 9 mesi di prefinanziamento del servizio del debito e tale importo viene ricostituito dopo ciascun prelievo dalla somma del prefinanziamento.

    2. Garanzie costituite in un paese terzo (offshore hard security)

    Definizione:

    Garanzie in forma di pegni di primo o di secondo grado all'estero o di cessioni di garanzie detenute all'estero da un azionista dell'acquirente/mutuatario o dall'acquirente/mutuatario stesso, o di deposito in contanti presso un conto estero.

    Criteri:

    - Per garanzie si intendono azioni e obbligazioni quotate emesse da enti con sede in un paese con livello di rischio migliore rispetto al paese dell'acquirente/mutuatario e che sono negoziati sulle borse di paesi classificati nella categoria 0

    - Per contanti si intende un deposito in valute forti di paesi classificati nella categoria 0 o titoli di Stato emessi sempre in valute forti da paesi classificati nella categoria 0.

    - La garanzia è incondizionata e irrevocabile per l'intera durata del credito.

    - Il paese in cui è depositata la garanzia rappresenta un rischio migliore del paese dell'acquirente/mutuatario ed è di norma un paese classificato nella categoria 0.

    - La garanzia è fuori dalla portata e dalla giurisdizione dell'acquirente/mutuatario.

    - La previsione prudenziale del valore di mercato delle garanzie deve corrispondere lungo tutto il periodo di rimborso all'importo residuo del debito coperto dalla garanzia.

    - In ogni caso, l'entità del deposito in contanti o il valore prudenziale delle garanzie (destinato a coprire capitale e interessi) devono essere: 1) non inferiori al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP.

    - La garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (ossia al materializzarsi del rischio paese nel paese dell'acquirente/mutuatario).

    - Quanto ricavato dalle garanzie o dal deposito in contanti può essere liberamente convertito nella valuta del credito o in un'altra valuta forte.

    - In caso di inadempimento, le garanzie sono direttamente trasferite al creditore o, in caso di deposito in contanti, al creditore è versato direttamente l'appropriato importo.

    Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

    La tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

    - Implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) delle garanzie o del deposito in contanti, es.: rispetto alla probabilità di escussione di questa garanzia nel caso di debitori pubblici.

    - Il previsto valore delle garanzie e la probabilità di escussione in funzione dell'ente, del settore e del paese da cui provengono.

    - La realtà giuridica.

    MEF applicabile

    Lo specifico MEF da applicare deve:

    - riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l'altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all'escussione della garanzia;

    - essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l'altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia.

    Il valore della garanzia in contanti sarà preso a non più dell'80 per cento e il valore delle azioni o delle obbligazioni a non più del 35 per cento della loro valutazione prudenziale.

    3. Garanzie su beni immobili in un paese terzo (offshore asset-based security)

    Definizione:

    Garanzia in forma di ipoteche di primo grado su beni (immobili) ubicati all'estero.

    Criteri:

    - La garanzia è incondizionata e irrevocabile per l'intera durata del credito.

    - I beni reali hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale e rappresentano per il proprietario una consistente quota di partecipazione azionaria. Questo valore previsto corrisponde per l'intera durata del periodo di rimborso all'importo residuo del debito dell'acquirente/mutuatario.

    - La garanzia può essere giuridicamente e incondizionatamente escussa in qualunque caso di inadempimento (es.: al materializzarsi del rischio paese nel paese dell'acquirente/mutuatario).

    - Il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un'altra valuta forte.

    - In caso di inadempimento, un adeguato ricavato è versato o assegnato direttamente al creditore.

    - Il paese in cui la garanzia può essere escussa rappresenta una categoria di rischio migliore rispetto al paese dell'acquirente/mutuatario, ossia è di norma catalogata nelle categorie di rischio migliore.

    Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

    Questa tecnica si applica di norma a tutti i paesi, gli acquirenti/mutuatari e i settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

    - Implicazioni del tipo di proprietà (pubblica o privata) dei beni reali es.: rispetto alla probabilità dell'escussione di questa garanzia nel caso di proprietà pubblica.

    - La natura dei beni reali (es.: settore) che può incidere sulla persistenza del loro valore e sulla probabilità di escussione.

    - La realtà giuridica.

    MEF applicabile

    Lo specifico MEF da applicare deve:

    - riflettere il grado di esternalizzazione potenziale subordinato, tra l'altro, al persistere del valore dei beni, nonché le eventuali incertezze in merito all'escussione della garanzia; e

    - essere determinato caso per caso in modo da riflettere, tra l'altro, a partire da una determinata base, il valore della garanzia fornita in relazione al valore del capitale del credito e la classificazione del rischio paese applicabile per il paese in cui è ubicata la garanzia.

    La differenza che intercorre tra l'MPR ricavato con l'applicazione di questa tecnica e l'MPR che si applicherebbe senza mitigazioni non deve essere maggiore del 15 per cento della differenza che intercorre tra l'MPR che si applicherebbe senza mitigazioni e l'MPR che risulterebbe dall'applicazione della classificazione di rischio paese relativa al paese in cui è ubicato il bene.

    Vi è un'incidenza sulla fissazione dei premi quando:

    - La garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l'intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un'incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dal capitale garantito/l'importo di capitale del credito.

    - La garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base non uniforme per l'intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP; in questo caso vi è un'incidenza pro rata sulla fissazione dei premi derivante dall'applicazione del concetto di vita media ponderata.

    4. Garanzie su beni mobili in un paese terzo (offshore asset-secured and asset-based financing)

    Definizione:

    Garanzia in forma di locazione all'estero o ipoteca di primo grado su beni mobili che non è 1) utilizzata per rendere accettabili i rischi paese (es.: per paesi in categorie ad elevato rischio) né 2) prevalentemente inerente ai rischi acquirente/mutuatario o locatore.

    Criteri:

    - I beni sono generalmente direttamente connessi all'operazione.

    - I beni sono identificabili e mobili o portatili e possono essere, tanto fisicamente e quanto giuridicamente, recuperati/sequestrati dal creditore, dal suo agente o dalla persona da lui nominata fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o locatario.

    - La garanzia è irrevocabile e incondizionata per l'intera durata del credito.

    - I beni hanno un valore di mercato previsto ricavato da una valutazione prudenziale che corrisponde per tutta la durata del periodo di rimborso all'importo del debito residuo.

    - La garanzia è registrata all'estero in una giurisdizione accettabile.

    - I beni possono essere liberamente venduti e offrono opportunità di utilizzazione al di fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o del locatario.

    - Il ricavato può essere convertito nella valuta del credito o in un'altra valuta forte.

    - In caso di escussione della garanzia, il ricavato è versato direttamente al creditore.

    Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

    Questa tecnica si applica, in primo luogo, a beni come ad esempio aeromobili, navi e piattaforme petrolifere, destinati principalmente ad essere utilizzati fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o locatario. Essa può tuttavia applicarsi a tutti i paesi, acquirenti/mutuatari, settori, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

    - La natura dei beni che può incidere sulla loro piena mobilità, la possibilità di recuperare tali beni fuori del paese dell'acquirente/mutuatario o locatario e il loro valore commerciale di mercato previsto.

    - I costi che comportano il sequestro, il trasporto, la rimessa a nuovo e la rivendita dei beni, nonché gli interessi che maturano fino alla rivendita.

    - La possibilità di sequestrare i beni nei paesi che presentano i livelli di rischio più bassi e che presentano un'adeguata realtà giuridica.

    MEF applicabile

    Lo specifico MEF da applicare deve:

    - riflettere il grado della potenziale mitigazione del rischio paese che dipende, tra l'altro, dal persistere del valore dei beni, nonché dalle eventuali incertezze in merito alla possibilità di recuperarli in un contesto internazionale;

    - essere valutato caso per caso; e

    - non essere superiore a 0,10 o, nel caso degli aeromobili, a 0,20.

    Nel caso in cui la garanzia (destinata a coprire capitale e interessi) è di importo limitato su base uniforme per l'intera durata del credito ed è: 1) non inferiore al 10 per cento del capitale più relativi interessi, oppure 2) pari a 5 milioni di DSP di capitale più relativi interessi, laddove l'operazione sia superiore a 50 milioni di DSP, il MEF è calcolato su una base che rifletta l'importo della garanzia rispetto al capitale garantito/l'importo di capitale del credito.

    5. Cofinanziamenti con istituti finanziari internazionali (IFI)

    Definizione:

    Il credito all'esportazione (assicurazione/garanzia/prestito) è cofinanziato con un IFI classificato dai Partecipanti ai fini del premio.

    Criteri:

    - L'IFI beneficia di una posizione di creditore preferenziale.

    - L'IFI ha valutato il progetto e i suoi aspetti tecnici, economici e finanziari, nonché la situazione relativa al rischio paese.

    - Si ritiene che l'IFI seguirà l'esecuzione e il rimborso del progetto.

    Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

    La tecnica si applica a tutti i paesi/acquirenti/mutuatari e ai settori in cui l'IFI, in virtù della sua posizione e della politica seguita, può intervenire, subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e tenendo conto, tra l'altro, se, riguardo al progetto:

    - tra il Partecipante e l'IFI si è stabilito un buon livello di collaborazione nella fase di valutazione e di avvio del progetto e del relativo finanziamento;

    - il Partecipante ha ottenuto dall'IFI il beneficio delle clausole di pari passu e di cross default per l'intero importo e l'intera durata del credito;

    - le clausole e la collaborazione tra il Partecipante e l'IFI si applicano anche nel caso in cui i calendari delle scadenze dei due crediti non procedano parallelamente; e

    - le stesse disposizioni dell'IFI si applicano a qualunque offerta concorrente di un Partecipante.

    MEF applicabile

    Il massimo MEF applicabile non deve essere superiore a 0,05.

    6. Finanziamento in valuta locale

    Definizione:

    Contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali, diverse da quelle forti ma convertibili e disponibili, e sono finanziati localmente con una conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L'onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.

    Criteri:

    - Il pagamento degli impegni delle ECA e il pagamento dei sinistri o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati a tutti gli stadi in valuta locale.

    - L'ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento.

    - In situazioni normali non sarà necessario convertire i depositi in valuta locale in valuta forte.

    - Il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un rimborso valido del debito.

    - Se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio.

    - Le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero, in linea di massima, incidere sull'obbligo del rimborso che resterebbe in valuta locale.

    - In caso di inadempimento con pagamento di indennizzo in valuta locale, il valore dell'indennizzo è tradotto, come esplicitamente stabilito nell'accordo di prestito, in un importo equivalente in valuta forte. Il recupero delle somme corrisposte a titolo d'indennizzo è effettuato in valuta locale per un controvalore del valore dell'indennizzo espresso in valuta forte al momento del pagamento.

    - La responsabilità della conversione dei rimborsi effettuati in valuta locale dall'acquirente/mutuatario spetta alla parte assicurata che sopporta anche il rischio di un'eventuale svalutazione o apprezzamento delle somme ricevute in valuta locale. (Se un finanziatore diretto può essere esposto direttamente alle fluttuazioni valutarie, tale esposizione non riguarda i rischi paese né i rischi acquirente/mutuatario).

    Fattori aggiuntivi da prendere in considerazione:

    Questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un'economia sana. L'ECA del Partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse non trasferibile o non convertibile una volta che l'ECA ha contratto l'impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio).

    Anche dopo la trasposizione dell'importo di un inadempimento (non dell'intero valore del prestito) nell'equivalente importo in valuta forte, al mutuatario resta un obbligo in valuta locale, benché di valore "aperto", rispetto al corrispondente valore in valuta forte dell'importo oggetto dell'inadempimento. Il pagamento in moneta locale dal parte del mutuatario del suo debito ancora scoperto deve essere equivalente al valore in valuta forte dell'indennizzo al momento in cui l'indennizzo è stato pagato.

    MEF applicabile

    Lo specifico MEF da applicare deve essere determinato caso per caso, ma, se i primi tre rischi paese sono esplicitamente esclusi, il MEF massimo è di 0,50. Se il rischio è solo mitigato, quindi non esplicitamente escluso, il MEF massimo è 0,35.

    7. Assicurazione da un paese terzo o garanzia condizionata

    8. Debitore che rappresenta un rischio migliore del rischio sovrano

    L'uso delle tecniche 7 e 8 del presente allegato sarà oggetto di ulteriori discussioni tra i Partecipanti.

    ALLEGATO VIII: INFORMAZIONI DA FORNIRE PER NOTIFICHE RELATIVE AL PREMIO

    Per le notifiche effettuate in relazione all'articolo 23, lettera e), o all'articolo 27 dell'accordo, occorre fornire le seguenti informazioni:

    INFORMAZIONI DI BASE

    1. Paese che notifica

    2. Data della notifica

    3. Nome dell'autorità/organismo autore della notifica

    4. Numero di riferimento

    5. Notifica originale o revisione di precedente notifica

    6. Articolo dell'accordo ai sensi del quale è effettuata la notifica [Articolo 23, lettera e), primo e secondo trattino, Articolo 27]

    7. Numero della rata, ove opportuno

    8. Nome dell'acquirente/mutuatario

    9. Indirizzo dell'acquirente/mutuatario

    10. Posizione dell'acquirente/mutuatario (sovrano/pubblico/privato)

    11. Paese dell'acquirente/mutuatario

    12. Classificazione del rischio paese del paese dell'acquirente/mutuatario

    13. Natura del progetto/dei beni da esportare

    14. Ubicazione del progetto (se pertinente)

    15. Data di chiusura della gara (se pertinente)

    16. Valore e valuta del contratto secondo le categorie DSP

    17. Valore e valuta del credito secondo le categorie DSP

    18. Durata del periodo di esborso

    19. Durata del periodo di rimborso

    20. Percentuale di copertura

    21. Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore)

    22. MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese dell'acquirente/mutuatario in assenza di mitigazioni/esclusioni del rischio

    23. Effettivo tasso di premio attribuito (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale)

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TUTTE LE NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 27

    24. Tecnica/tecniche di mitigazione/esclusione del rischio utilizzata/e

    25. MPR in assenza di mitigazioni/esclusioni del rischio

    26. MEF applicato

    27. MPR applicabile dopo la mitigazione/esclusione del rischio

    28. Indicazione completa dei rischi paese esternalizzati/rimossi o limitati/esclusi nella specifica operazione e spiegazione del modo in cui tale esternalizzazione/rimozione o limitazione/esclusione giustifichi il MEF applicato.

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TUTTE LE NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, LETTERA e), PRIMO TRATTINO

    29. Nome del garante

    30. Indirizzo del garante

    31. Posizione del garante (sovrano/pubblico/privato)

    32. Paese del garante

    33. Classificazione del rischio paese del paese del garante

    34. Conferma del fatto che la garanzia copre i cinque elementi del rischio paese per l'intera durata del credito

    35. Indicazione riguardo alla copertura da parte della garanzia dell'intero importo in rischio (capitale e interessi)

    36. Conferma del fatto che il garante è meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito

    37. Conferma del fatto che la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese terzo

    38. Indicazione in merito all'eventuale esistenza di qualunque tipo di relazione finanziaria tra il garante e l'acquirente/mutuatario

    39. Qualora esista una relazione tra il garante e l'acquirente/mutuatario:

    il tipo di relazione (società controllante-controllata/società controllata-controllante/società appartenenti allo stesso gruppo)

    conferma dell'indipendenza giuridica e finanziaria del garante e della sua capacità di ottemperare agli obblighi di pagamento dell'acquirente/mutuatario

    conferma del fatto che il garante non è soggetto all'influenza di eventi, norme o interventi del governo nel paese del mutuatario

    40. MPR applicabile in assenza di garanzia di un paese terzo

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER TUTTE LE NOTIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, LETTERA e), SECONDO TRATTINO

    41. Nome dell'istituzione multilaterale/regionale

    42. Classificazione dell'istituzione multilaterale/regionale

    ALLEGATO IX: ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

    ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI CREDITI DI AIUTO

    Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:

    - nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988;

    - negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati , 1987; e

    - nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986.

    COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)

    Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?

    (Specificare il documento politico in cui si menziona il progetto, per esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).

    Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?

    Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell'insufficiente priorità data allo sviluppo?

    Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?

    Il progetto è contemplato da un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?

    PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

    Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:

    a) Aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38).

    b) Aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22).

    c) Aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29).

    Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di concessionalità dei crediti di aiuto è stato trasmesso all'utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25).

    a) Valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44).

    b) Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57).

    c) Valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57).

    PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

    Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà prescelta? (Per le definizioni, cfr. principi elencati nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l'APS).

    a) Gara d'appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d'appalto internazionali efficienti).

    b) Gara d'appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV).

    c) Gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B).

    È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture? (PVP, paragrafo 63)?

    ALLEGATO X: INTESA SULL'APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ ALLE MODALITÀ E CONDIZIONI DELL'ACCORDO SUGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI PUBBLICO SOSTEGNO RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI FINANZA DI PROGETTO PER UN PERIODO DI PROVA (FINO AL 31 DICEMBRE 2004)

    CAPITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

    1. FORMA E CAMPO D'APPLICAZIONE

    La presente intesa , che integra l'accordo:

    a) traccia gli orientamenti specifici relativi alla flessibilità da applicare alle esportazioni di beni e/o servizi laddove il sostegno pubblico sia fornito per operazioni di finanza di progetto. Descrizione e criteri relativi alle operazioni di finanza di progetto sono riportati nell'appendice 1;

    b) salvo altrimenti disposto nella presente intesa, si applicano i termini dell'accordo.

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    2. RIMBORSO DEL CAPITALE E PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    a) Valutando caso per caso, i Partecipanti possono accettare una certa flessibilità quanto alla data della prima rata di rimborso del capitale, al piano di rimborso e al periodo di rimborso massimo, purché la vita media del credito, dell'assicurazione o della garanzia [12] non superi:

    [12] . Il concetto di vita media del credito, dell'assicurazione o della garanzia si basa sul tempo impiegato per rimborsare metà del capitale ponderato del credito, dell'assicurazione o della garanzia.. Il concetto fa riferimento esclusivamente al periodo di rimborso del credito, dell'assicurazione o della garanzia ed esclude il periodo che precede il punto di partenza del credito stesso.

    - cinque anni e tre mesi, oppure

    - sette anni e tre mesi, a condizione che il rimborso della prima rata avvenga a 2 anni dal punto di partenza del credito e la dilazione massima non superi i 14 anni.

    b) Se la flessibilità è accettata ai sensi :

    - del primo trattino della precedente lettera a) relativamente ad esportazioni verso paesi OCSE ad alto reddito, secondo la definizione che ne viene data all'articolo 24, lettera c) dell'accordo, il sostegno pubblico può essere fornito solo sulla base di un cofinanziamento con istituti finanziari nell'ambito del quale il Partecipante sia un partner di minoranza e benefici della clausola del pari passu almeno per una parte significativa della vita del credito, dell'assicurazione o della garanzia;

    - del primo o del secondo trattino della precedente lettera a), è inteso che i Partecipanti non acconsentano a singole rate di rimborso superiori al 25 per cento dell'importo del capitale da rimborsare nel periodo di rimborso.

    c) Non è accordata flessibilità nei termini di cui al secondo trattino della precedente lettera a) per le esportazioni verso paesi OCSE ad alto reddito.

    3. PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

    a) Gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso.

    b) Se gli interessi sono capitalizzati prima del punto di partenza del credito, la cosa deve essere notificata conformemente all'articolo 5 del presente allegato.

    4. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    Quando i Partecipanti forniscono sostegno finanziario pubblico:

    a) per periodi di rimborso fino a 12 anni (dodicesimo incluso), si applica il normale CIRR costruito conformemente all'articolo 19 dell'accordo; e

    b) per periodi di rimborso superiori a 12 anni e fino a 14 anni, conformemente al secondo trattino del precedente articolo 2, lettera a), per tutte le valute si applica un'addizionale di 20 punti base sul CIRR. Il livello dell'addizionale viene riesaminato al termine del periodo di prova di cui all'articolo 6 del presente allegato.

    CAPITOLO III: PROCEDURE

    5. ECCEZIONI CONSENTITE: NOTIFICA PREVENTIVA CON SPIEGAZIONE

    a) Un Partecipante informa tutti gli altri Partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda concedere una certa flessibilità conformemente al precedente articolo 2.

    b) Il Partecipante autore della notifica dovrebbe fornire le informazioni richieste nel modulo standard per le notifiche, di cui all'allegato IV dell'accordo, completandole con le informazioni aggiuntive di cui all'appendice 2.

    c) Benché gli altri Partecipanti abbiano il diritto di chiedere al Partecipante autore della notifica ulteriori informazioni circa la giustificazione e la base del sostegno proposto, scaduto il periodo di 20 giorni di calendario il Partecipante che notifica è libero di rilasciare un impegno. Il Partecipante autore della notifica dovrebbe rispondere senza indugio a qualsiasi domanda, sia pure entro i limiti della riservatezza commerciale. Ove possibile, il Partecipante fornisce informazioni aggiuntive sul flusso di cassa dei progetti dopo l'assegnazione del contratto (quando l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore).

    CAPITOLO IV - REVISIONE

    6. PERIODO DI PROVA E CONTROLLO

    a) Gli orientamenti specifici relativi alla flessibilità si applicano per un periodo di prova di tre anni, cioè dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2001. Dopo un periodo di due anni (cioè a partire dal 1° settembre 2000) i Partecipanti riesaminano il funzionamento di questa intesa per valutare le esperienze maturate [13].

    [13] . Durante la loro 78° riunione tenutasi il 14 e 15 novembre 2000, i Partecipanti hanno concordato di prorogare di un anno, fino al 31 agosto 2002, il periodo di prova dell'intesa sulla finanza di progetto. Il periodo di prova è stato ulteriormente prorogato di un anno, fino al 31 agosto 2003 durante l'83° riunione tenutasi il 29 e 30 maggio 2002, di altri quattro mesi, fino al 31 dicembre 2003, mediante procedura scritta l'11 giugno 2003, e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2004, durante la 90° riunione tenutasi il 6 novembre 2003.

    b) Al termine del periodo di prova gli orientamenti specifici relativi alla flessibilità saranno abrogati a meno che i Partecipanti concordino:

    - di prorogare il periodo di prova, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari, oppure

    - di confermare la flessibilità nell'accordo, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari.

    c) Tuttavia, se dopo due anni (cioè a partire dal 1° settembre 2000) almeno sette Partecipanti concordano che una proroga è giustificata, il periodo di prova continua per un altro anno (cioè fino al 31 agosto 2002).

    d) Qualora il periodo di prova non sia prorogato oltre il 31 agosto 2001, i Partecipanti si attengono alle norme dell'accordo relative al periodo di validità dei crediti all'esportazione.

    e) Il Segretariato sovrintende alle notifiche e all'impiego della flessibilità nelle operazioni di finanza di progetto e presenta periodiche relazioni al riguardo.

    APPENDICE 1 : DESCRIZIONE E CRITERI

    1. Il rispetto di una descrizione generale e dei criteri essenziali per le operazioni di finanza di progetto potrebbe essere, unitamente ad adeguate procedure di trasparenza, un modo per delimitare l'eventuale introduzione di una flessibilità nell'accordo per includervi anche le operazioni di finanza di progetto. I criteri essenziali dovrebbero agevolare la decisione sull'opportunità di concedere la flessibilità caso per caso.

    2. L'impostazione qui di seguito proposta combina una descrizione generale delle operazioni di finanza di progetto con i criteri essenziali e i criteri illustrativi. Un Partecipante può applicare gli orientamenti specifici relativi alla flessibilità ad un operazione che risulti conforme alla descrizione generale e che soddisfi tutti i criteri essenziali. Si parte dall'idea che i criteri essenziali siano soddisfatti; qualora un qualunque criterio individuale non lo sia, occorre fornire una giustificazione. L'uso di tale flessibilità richiederebbe una notifica preventiva della specifica operazione a tutti i Partecipanti, corredata dell'opportuna "spiegazione" conformemente all'articolo 5 del presente allegato.

    DESCRIZIONE GENERALE

    Un finanziamento di una determinata unità economica in cui un finanziatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito.

    CRITERI ESSENZIALI

    - Finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in nuove aree, in grado di generare entrate proprie.

    - Adeguata ripartizione dei rischi tra i partner coinvolti nel progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati.

    - Il flusso di cassa generato dal progetto dev'essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi.

    - Le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto.

    - Esclusione di garanzie governative per i rimborsi relativi al progetto (ad eccezione delle garanzie di buona esecuzione, es.: contratti di acquisto).

    - Garanzie basate sulle attività per i proventi/attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi.

    - Rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

    CRITERI ILLUSTRATIVI

    - Proventi in valuta forte; in caso di entrate in valuta locale, si possono richiedere ulteriori garanzie.

    APPENDICE 2: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER LE NOTIFICHE

    - Descrizione più particolareggiata del progetto.

    - Conferma della conformità alla descrizione generale e ai criteri essenziali (ed eventuali osservazioni sulla conformità ai criteri illustrativi).

    - Spiegazione esauriente del motivo che rende necessarie condizioni più flessibili.

    - Data del primo rimborso in conto capitale in relazione al punto di partenza del credito, accompagnata da una spiegazione del metodo di determinazione utilizzato.

    - Ai fini della notifica dell'andamento previsto dei flussi di cassa, si utilizzerà questo modello:

    Il periodo di costruzione è di_____ anni, il periodo di rimborso è di_____ anni, e la durata totale è quindi di_____ anni. Il piano di rimborso è [anticipato], [ritardato], [variabile], [sostanzialmente uniforme], [altro, specificare], in quanto a metà del periodo di rimborso sarà stato rimborsato il____ per cento del capitale, e ha una vita media di_____ anni.

    - Informazioni sulle eventuali addizionali sul premio.

    - Indicazione dell'eventuale capitalizzazione degli interessi maturati prima del punto di partenza del credito.

    - Informazioni sul tasso d'interesse applicato e sul livello dell'addizionale sul CIRR laddove si applichi l'articolo 4, lettera b) del presente allegato.

    ALEGATO XI: DEFINIZIONI

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a) Impegno: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria.

    b) Linea comune: un'intesa tra i Partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune.

    c) Livello di concessionalità degli aiuti legati: nel caso dei doni il livello di concessionalità è pari al 100 per cento; nel caso dei prestiti, esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito.

    d) Valore del contratto di esportazione: l'importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell'acquirente per i beni e/o servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso. Nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi.

    e) Impegno definitivo per un'operazione di credito (singola operazione o linea di credito): l'impegno di un Partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni finanziarie precise e complete.

    f) Interventi sul tasso d'interesse: accordi tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consentono di fornire finanziamenti all'esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR.

    g) Linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all'esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto.

    h) Spese locali: le spese sostenute nel paese dell'acquirente per beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto dell'esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell'esportatore. È esclusa la commissione pagabile all'agente dell'esportatore nel paese acquirente.

    i) Copertura pura: sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico.

    j) Periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale.

    k) Punto di partenza del credito:

    1) Parti o componenti (beni intermedi) inclusi i servizi connessi: nel caso delle parti o componenti, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci (inclusi i servizi, se presenti) da parte dell'acquirente oppure, per i servizi, la data di presentazione delle fatture al cliente o l'accettazione dei servizi da parte del cliente.

    2) Beni semi strumentali inclusi servizi connessi - macchinari o attrezzature, di solito con un valore unitario relativamente basso, destinati ad essere usati in procedimenti industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo: nel caso dei beni semi strumentali, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell'acquirente oppure - se l'esportatore è responsabile dell'accettazione provvisoria - alla data dell'accettazione provvisoria oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture o all'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria.

    3) Beni strumentali e servizi su progetti -macchinari o attrezzature di alto valore unitario destinati a procedimenti industriali o ad uso commerciale:

    - Nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali consistenti in prodotti di per sé utilizzabili, il punto di partenza del credito più avanzato è la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni.

    - In caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti completi, quando il fornitore non è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente deve prendere possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (escluso i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto.

    - Se l'esportatore è responsabile dell'accettazione provvisoria, allora il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria.

    - Per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria.

    4) Impianti o stabilimenti completi - unità produttive complete di valore elevato che richiedono l'impiego di beni strumentali:

    - In caso di contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente prende possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (escluso i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto.

    - Nel caso di contratti di costruzione in cui il contraente non è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui la costruzione è stata ultimata.

    - Nel caso di contratti in cui il fornitore o il contraente è contrattualmente responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui è stata completata l'installazione o la costruzione ed è stato fatto un preliminare collaudo per accertare che sia in grado di funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che l'impianto o la costruzione venga consegnato all'acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o del contraente (es.: la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione di personale locale).

    - Quando il contratto prevede l'esecuzione separata di singole parti di un progetto, la data più avanzata del punto di partenza del credito corrisponde al punto di partenza di ogni singola parte, oppure alla data media ponderata delle suddette date, oppure, qualora il fornitore abbia sottoscritto un contratto, non per la totalità, ma per una parte essenziale del progetto, il punto di partenza può essere quello relativo all'insieme del progetto.

    - Per i servizi, il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi dove il fornitore è responsabile dell'accettazione provvisoria, il punto di partenza del credito più avanzato è la data dell'accettazione provvisoria.

    l) Aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, doni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di concessionalità superiore allo zero per cento.

    Tale definizione si applica sia che il "legame" sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore, sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme presentate all'articolo 30 dell'accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi Partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i Partecipanti ritengano equivalenti a tale legame.

    m) Aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o doni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese.

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