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Document 52004PC0284

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia

/* COM/2004/0284 def. */

52004PC0284

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia /* COM/2004/0284 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel febbraio 1996, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo unico a livello nazionale sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia. È stato inoltre accettato un impegno offerto su tali importazioni. Le misure sono state confermate nel gennaio 2003 dopo un riesame in previsione della scadenza.

Il 20 febbraio 2001, la Commissione ha aperto ex officio un riesame intermedio limitato a stabilire se la forma delle misure fosse o meno adeguata.

Accanto a ciò, gli unici due produttori esportatori russi noti hanno chiesto l'apertura di un riesame intermedio limitato al dumping, sostenendo, a motivazione di tale richiesta, di rispondere ormai ai requisiti previsti per l'ottenimento dello status di economia di mercato. I riesami intermedi sono stati avviati rispettivamente nell'agosto 2002 e nell'ottobre 2002.

Dall'inchiesta è emerso che entrambi i produttori esportatori soddisfacevano i criteri per lo status di economia di mercato ed è emerso inoltre che nel periodo dell'inchiesta il livello di dumping era ancora significativo.

Uno dei richiedenti non è stato in grado di dimostrare un significativo mutamento delle circostanze dall'istituzione delle misure definitive. Relativamente a questo produttore esportatore, il riesame intermedio deve quindi essere chiuso mantenendo invariato il livello del dazio antidumping (40,1%) inizialmente stabilito. Per quanto attiene al secondo richiedente, l'inchiesta ha mostrato che nel periodo dell'inchiesta il livello di dumping era ancora significativo, benché inferiore a quello inizialmente determinato (14,7%). Si è inoltre rilevato per il secondo richiedente un mutamento di circostanze di carattere duraturo.

Si propone dunque di chiudere il riesame intermedio per uno dei richiedenti e di modificare il livello del dazio antidumping definitivo per l'altro richiedente.

Riguardo all'impegno esistente, è emerso che le circostanze esistenti al momento in cui questo era stato accettato sono mutate e che, di conseguenza, l'impegno nella sua forma attuale non è più adeguato.

Dopo essere state informate di queste risultanze, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Dopo la divulgazione delle informazioni, un richiedente ha offerto un impegno conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, che ha però dovuto essere respinto in considerazione dello scarso livello di collaborazione ricevuto da questa società nell'intero corso dell'inchiesta.

Si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di regolamento.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] (il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con la decisione n. 303/96/CECA [2] la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia ("l'inchiesta iniziale"). L'aliquota del dazio antidumping istituito era pari al 40,1%. Con la medesima decisione è stato inoltre accettato un impegno offerto su tali importazioni.

[2] GU L 42 del 20.2.1996, pag. 7.

(2) A seguito di una richiesta presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto dell'industria comunitaria di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione [3] ("la decisione di base"). Contemporaneamente, la Commissione ha anche aperto, di propria iniziativa, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di base al fine di verificare l'adeguatezza della forma delle misure [4].

[3] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione n. 1000/99/CECA (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35).

[4] GU C 53 del 20.2.2001, pag. 13.

(3) In considerazione del fatto che il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sarebbe scaduto il 23 luglio 2002, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002 [5], ha deciso che i procedimenti antidumping avviati ai sensi della decisione di base e ancora in vigore sono confermati e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento di base. Allo stesso modo, le misure antidumping adottate a seguito di inchieste antidumping tuttora pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base a decorrere dal 24 luglio 2002.

[5] GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(4) A seguito del riesame in previsione della scadenza, citato al punto 2, nel gennaio 2003, con il regolamento (CE) n. 151/2003 [6], il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 303/96/CECA della Commissione. Tuttavia, al momento delle conclusioni del riesame in previsione della scadenza, il riesame intermedio limitato alla forma delle misure era ancora aperto.

[6] GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

2. Motivazioni dei riesami

2.1 Riesami intermedi limitati al dumping

(5) La Commissione ha ricevuto due domande di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di base, che, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, sono state trattate conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(6) Le domande sono state presentate dalla OAO VIZ - STAL ("VIZ STAL") e dalla Novolipetsk Iron and Steel Corporation ("NLMK") (la VIZ STAL e la NLMK sono in appresso denominate "i richiedenti"), entrambe produttori esportatori russi. Entrambe le domande sono state motivate dai produttori esportatori in questione con il fatto che essi sarebbero ormai stati rispondenti ai requisiti previsti per ottenere lo status di economia di mercato e che i loro margini di dumping erano sostanzialmente diminuiti. Essi asserivano pertanto che per eliminare il dumping non era più necessario mantenere la misura ai livelli allora in vigore.

(7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione, mediante avviso, ha avviato, nell'agosto 2002, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativa alla VIZ STAL [7] e successivamente, nell'ottobre 2002, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativa alla NLMK [8]. Entrambi i riesami erano limitati all'analisi del dumping.

[7] GU C 186 del 6.8.2002, pag. 15.

[8] GU C 242 dell'8.10.2002, pag. 16.

(8) La Commissione ha ufficialmente avvisato dell'apertura delle inchieste intermedie i richiedenti e i rappresentanti del paese esportatore, dando a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini fissati negli avvisi di apertura.

(9) I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(10) La Commissione ha inviato un questionario ai richiedenti e ad un importatore comunitario collegato, che hanno risposto entro i termini fissati negli avvisi di apertura.

(11) Inoltre, la Commissione ha inviato ad entrambi i richiedenti un formulario di domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Sono stati effettuati sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti società: Produttori esportatori russi: - VIZ STAL, Yekaterinburg - Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk Importatore collegato (della VIZ STAL) - Duferco Commerciale S.p.A., Genova

L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 ("il periodo dell'inchiesta" o "PI").

Riesame intermedio limitato alla forma delle misure

(13) Come già menzionato al punto 2, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio volto ad esaminare l'adeguatezza della forma delle misure in vigore ("riesame ex officio"). A tale riguardo è stato considerato che nel monitoraggio degli impegni si erano registrate difficoltà di applicazione, il che aveva avuto ripercussioni sugli effetti riparatori delle misure. L'apertura di questo procedimento e parte dell'inchiesta inerente a questo riesame si sono svolte contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza, che si è concluso con l'istituzione, mediante il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, delle misure in vigore. La Commissione ha ufficialmente avvisato dell'apertura di entrambe le inchieste l'industria comunitaria, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini fissati nell'avviso di apertura.

(14) Come indicato al punto 6 del regolamento (CE) n. 151/2003, nel corso delle inchieste in questione la Commissione ha ricevuto due domande da parte dei produttori esportatori interessati, la VIZ STAL e la NLMK, per l'avvio di riesami intermedi limitati agli aspetti relativi al dumping, come spiegato al punto 6 del presente regolamento. Poiché nel quadro di entrambi i riesami sarebbero stati analizzati gli aspetti relativi al dumping e ciò avrebbe potuto influire sul livello delle misure oggetto del riesame ex officio, si è ritenuto opportuno concludere quest'ultimo riesame contemporaneamente ai riesami intermedi limitati al dumping, in modo da poter tenere in considerazione le eventuali mutate circostanze economiche dei produttori esportatori interessati.

2.3 Conclusioni congiunte

(15) Dal momento che la medesima misura antidumping era oggetto di tre riesami, si è ritenuto opportuno, per ragioni di sana amministrazione, concludere i tre riesami contemporaneamente.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(16) Il prodotto in esame è lo stesso che era stato oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire lamiere e nastri di acciai al silicio detti "magnetici", laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia ("LMGO" o "il prodotto in esame"), di cui ai codici NC 7225 11 00 ed ex 7226 11 00 (nuovo codice NC dall'1.1.2004). Questo prodotto viene utilizzato per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione.

(17) Nel processo di fabbricazione delle LMGO, piuttosto complesso, le strutture dei grani sono orientate uniformemente in direzione della laminazione della lamiera o del nastro, affinché possa condurre un campo magnetico con un elevato grado di efficienza. Il prodotto in esame deve essere conforme a una serie di specifiche tecniche relative all'induzione magnetica, al fattore di irradiazione in pila e al livello massimo ammissibile di perdite di rimagnetizzazione. In genere, entrambi i lati del prodotto sono ricoperti da un sottile rivestimento isolante.

2. Prodotto simile

(18) Si è accertato che le LMGO fabbricate e vendute in Russia presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base delle LMGO prodotte in Russia ed esportate nella Comunità. Di conseguenza, queste sono state considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RIESAMI INTERMEDI LIMITATI AL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(19) Con il regolamento (CE) n. 1972/2002 [9], il Consiglio ha riconosciuto opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base e ha modificato lo stesso regolamento di base in tal senso. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1972/2002, tale modifica si applica esclusivamente alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, ossia a partire dall'8 novembre 2002. Di conseguenza, poiché entrambi i riesami intermedi chiesti dai richiedenti sono stati aperti precedentemente a tale data, la modifica in questione non si applica alle presenti inchieste. A tale proposito, tutti gli ulteriori riferimenti al regolamento di base rimandano al regolamento quale era in vigore prima di detta modifica.

[9] GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(20) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, il valore normale può essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo solo se i richiedenti dimostrano di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, ossia se dimostrano la prevalenza per loro di condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

2. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ("SEM")

(21) Entrambi i richiedenti hanno presentato i formulari di domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(22) Si è rilevato che, per entrambi i richiedenti, le decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi venivano prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e che i costi dei principali mezzi di produzione riflettevano i valori di mercato Le società disponevano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente che erano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. I costi di produzione e la situazione finanziaria dei richiedenti non erano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Entrambe le società erano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantivano certezza del diritto e stabilità per la loro attività. Infine, le conversioni del tasso di cambio erano effettuate ai tassi di mercato. Sulla base di quanto sopra, si è concluso che i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c, del regolamento di base erano soddisfatti.

(23) La Commissione ha informato di dette conclusioni i richiedenti e l'industria comunitaria, dando loro la possibilità di presentare osservazioni. Le parti interessate non hanno fatto pervenire osservazioni. In considerazione di ciò, è stato ritenuto opportuno concedere lo status di economia di mercato ad entrambi i richiedenti.

3. NLMK

(24) Pur avendo chiesto l'apertura dell'inchiesta intermedia attualmente in corso, questo richiedente non ha successivamente fornito alla Commissione le informazioni essenziali per il calcolo del margine di dumping. In particolare, non è stato possibile verificare i costi di produzione durante il sopralluogo effettuato nel quadro dell'inchiesta. Inoltre, le informazioni fornite nella risposta al questionario non erano sostenute da sufficienti elementi di prova ed è stato negato l'accesso ad informazioni essenziali. In alcuni casi, sono state fornite informazioni fuorvianti. Ad esempio, per ammissione della stessa NLMK, nella risposta al questionario sono stati forniti costi di produzione sottostimati di circa il 50% per l'esercizio 2001, che per sei mesi coincideva con il periodo dell'inchiesta. In effetti la società non aveva fornito prove della veridicità dei costi di produzione indicati nella risposta al questionario. In tali condizioni non è stato possibile effettuare un'adeguata verifica della risposta al questionario e i dati forniti sono stati considerati non attendibili.

(25) La NLMK è stata informata dell'impossibilità di utilizzare le informazioni fornite, poiché non verificabili. Al richiedente è stata data l'opportunità di fornire ulteriori spiegazioni e di essere sentito sulla questione. La NLMK non ha però presentato spiegazioni soddisfacenti entro il termine indicato.

(26) La NLMK ha così ammesso i problemi relativi, in particolare, alla verifica dei costi, ma ha sostenuto che per la determinazione dei suoi costi di produzione avrebbero dovuto essere utilizzati dati raccolti in occasione di un'altra inchiesta relativa ad un prodotto simile. La NLMK faceva allusione all'inchiesta antidumping iniziata nel maggio 2002 [10] nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari, tra l'altro, della Russia ("LMGO piccole"). La NLMK era stata interessata da tale inchiesta e aveva presentato una risposta ad un questionario. Pertanto ha sostenuto che le informazioni relative ai costi di produzione presentate nel quadro di quel procedimento avrebbero dovuto essere utilizzate per determinare i costi nel presente riesame. La NLMK ha sostenuto che, vista l'analogia tra i due prodotti, cioè tra le LMGO piccole e il prodotto in esame, i costi fossero praticamente identici.

[10] GU C 111, dell'8.5.2002, pag. 5.

(27) Tuttavia, l'inchiesta relativa alle LMGO piccole e il presente riesame intermedio coprono prodotti differenti nonché differenti PI. In ogni caso, quand'anche i costi di produzione di questi due prodotti fossero stati praticamente identici in entrambe le inchieste, cosa che non è stata stabilita, occorre sottolineare che costi e prezzi relativi a periodi differenti non sono necessariamente comparabili. Inoltre, l'inchiesta relativa alle LMGO piccole è stata chiusa nel febbraio 2003 a seguito del ritiro della denuncia da parte dell'industria comunitaria [11]. Pertanto, relativamente a tale inchiesta non sono state elaborate conclusioni o risultanze definitive eventualmente utilizzabili per il presente riesame. Si è dunque concluso che le informazioni raccolte durante l'inchiesta relativa alle LMGO piccole non rappresentavano una base adeguata per la determinazione del valore normale nel presente procedimento. L'argomentazione della NLMK è stata pertanto respinta.

[11] GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 41.

(28) Dopo essere stata informata, la NLMK ha sostenuto di essere stata discriminata rispetto alla VIZ STAL e che la sua domanda di riesame non avrebbe dovuto essere respinta in toto, ma i suoi costi avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base di fonti alternative. La NLMK ha ipotizzato che si sarebbero potuti utilizzare i costi della VIZ STAL o dell'industria comunitaria.

(29) L'argomentazione è stata ritenuta priva di fondamento. A differenza della risposta della NLMK, la risposta al questionario presentata dalla VIZ STAL ha potuto essere ampiamente verificata e le sono state apportate correzioni sulla base delle cifre verificate dalla stessa VIZ STAL (cfr. seguenti considerando 40 e 56). La sostituzione di taluni dati forniti dalla VIZ STAL con dati provenienti da altre fonti non è stata determinata dalla mancata verifica di tali dati, ma dalle ragioni esposte ai seguenti punti da 41 a 49 e punti 57 a 60.

(30) Occorre inoltre considerare che la finalità del presente riesame intermedio è quella di determinare se le circostanze individuali del produttore esportatore interessato siano mutate in misura significativa. Il riesame intermedio è stato aperto su richiesta della NLMK. Su tali premesse va notato che è contraddittorio prima affermare che le circostanze individuali sono mutate e poi, allorché la cosa non può essere dimostrata, sostenere che tale determinazione debba essere effettuata in base a dati di altre società. La determinazione dei costi e del valore normale è un elemento fondamentale per la determinazione della situazione individuale di una società rispetto al dumping e la sostituzione integrale di questi dati porterebbe dunque a risultati non significativi.

(31) Di conseguenza, la società in questione non è stata in grado di provare che, relativamente al margine di dumping stabilito nell'inchiesta iniziale, le circostanze erano mutate così come sostenuto. Pertanto, relativamente alla NLMK, il riesame intermedio deve essere chiuso e il margine di dumping rilevato nel corso dell'inchiesta iniziale, pari al 40,1%, deve essere mantenuto.

(32) Su tale base, il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, è il seguente:

Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Lipetsk: 40,1%

4. VIZ STAL

4.1 Dumping

a) Valore normale

(33) Per quanto attiene alla VIZ STAL, si è stabilito anzitutto se le vendite totali del prodotto simile realizzate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e dal momento che il volume totale delle vendite realizzate dalla VIZ STAL sul mercato interno era superiore al 5% del volume totale delle vendite all'esportazione nella Comunità, le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno sono state ritenute rappresentative.

(34) Successivamente sono stati individuati i tipi di LMGO venduti dal richiedente sul suo mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(35) Per ciascun tipo di prodotto venduto dal richiedente sul proprio mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo venduto per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di LMGO sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5% del volume totale delle vendite di LMGO di tipo comparabile esportate nella Comunità.

(36) Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in esame ad acquirenti indipendenti. Le vendite interne sono state considerate remunerative quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al costo di produzione calcolato per ciascun tipo in esame ("vendite remunerative"). Allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80% del volume complessivo delle vendite di quel tipo e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, realizzate sul mercato interno per quel tipo di prodotto durante il PI. Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto rappresentava l'80% o meno, ma almeno il 10% o più, del volume complessivo delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.

(37) Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo rappresentava meno del 10% del volume complessivo delle vendite di quel tipo sul mercato interno, si è ritenuto che il volume delle vendite di quel tipo di prodotto fosse insufficiente per far sì che il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base appropriata per la determinazione del valore normale.

(38) Su tale base è risultato che la globalità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(39) Ogni volta che per un determinato tipo di prodotto non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, è stato necessario costruire un valore normale. Si è dunque esaminato se come base per la costruzione di un valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, fosse possibile utilizzare il costo di produzione nel paese d'origine o i prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori del paese d'origine.

(40) Per quanto attiene ai costi di produzione del prodotto in esame indicati dalla VIZ STAL, è stato necessario correggere tali dati prendendo in considerazione costi di fabbricazione diversi per tipi diversi del prodotto in esame. È risultato che talune caratteristiche del prodotto avevano un'effettiva incidenza sui costi e sui prezzi di un determinato tipo di prodotto. Pertanto, non è stato possibile utilizzare i dati presentati dalla VIZ STAL in relazione ai costi di produzione così come sono stati forniti ed è stato necessario elaborare risultanze sulla base dei dati disponibili. In mancanza di metodi più appropriati, si è ritenuto che la differenza esistente tra i costi di produzione dei vari tipi di LMGO dovesse essere proporzionalmente uguale alla differenza esistente tra i prezzi di vendita degli stessi tipi. Pertanto, i costi di ciascun tipo di LMGO prodotto sono stati valutati sulla base di un confronto tra la media dei prezzi praticati sul mercato interno per uno specifico tipo di LMGO e la media globale dei prezzi praticati sul mercato interno per tutti i tipi.

(41) Occorre inoltre notare che la VIZ STAL aveva concluso con il suo fornitore di materia prima un accordo a lungo termine ancora in vigore durante il PI. La materia prima acquistata dal questo fornitore era costituita da nastri laminati a caldo ("NLC"). In virtù di questo accordo, durante il PI il fornitore godeva di un diritto esclusivo di fornitura della materia prima nei confronti del produttore esportatore in questione. Il fornitore produceva NLC tagliati a misura secondo le indicazioni fornite dal produttore esportatore. Il produttore esportatore era tenuto ad acquistare l'intera produzione di NLC del suo fornitore anche allorquando gli standard richiesti non erano soddisfatti. I prezzi di acquisto erano fissati in anticipo ad un determinato livello e garantiti indipendentemente dalla qualità della materia prima consegnata. È stato anche rilevato che tecnici dipendenti dal produttore esportatore interessato effettuavano regolari controlli della qualità presso la sede del fornitore.

(42) Benché dall'inchiesta non sia venuta alla luce nessuna forma diretta di partecipazione o di controllo tra queste due società, sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta si è concluso che tra il produttore esportatore in questione e il suo fornitore esisteva una relazione particolarmente forte. Dunque, il legame tra la VIZ STAL e il suo fornitore andava oltre le semplici operazioni di vendita. In particolare, la VIZ STAL esercitava un controllo sulla produzione di NLC presso la sede di produzione del fornitore e ciò dimostra che le due società erano legate anche al livello di processo produttivo degli NLC. Pertanto la relazione tra la VIZ STAL e il suo fornitore riguardava tanto le vendite quanto la produzione, ossia andava ben oltre una semplice relazione acquirente/venditore.

(43) Sulla base dell'accordo sopra citato, si è inoltre concluso che, durante il PI, la VIZ STAL non era libera di acquistare materia prima da altri fornitori, ma dipendeva da un fornitore unico. La VIZ STAL era tenuta ad acquistare anche NLC di qualità inferiore anche se la materia prima non rispondeva allo standard richiesto per la fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, il prezzi degli NLC non potevano venire di volta in volta adeguati alla qualità del prodotto consegnato, poiché erano fissati in anticipo. D'altro canto, il fornitore della VIZ STAL non era libero di fornire NLC ad altri acquirenti poiché era vincolato a produrre esclusivamente per la VIZ STAL rispettando un determinato livello qualitativo stabilito da tale società.

(44) È stato successivamente esaminato se i prezzi praticati tra queste parti fossero attendibili. A tale riguardo si è ritenuto che, nel PI, i prezzi di acquisto tra la VIZ STAL e il suo fornitore fossero fissati ad un livello artificiale, a causa dell'accordo a lungo termine tra loro concluso. L'inchiesta ha rivelato inoltre che i prezzi degli NLC avevano seguito un'evoluzione inconsueta ed erano rimasti allo stesso livello per tutto il PI, indipendentemente dalla qualità del prodotto acquistato o dalle altre condizioni di mercato, quali le fluttuazioni dei prezzi dell'energia, una delle principali materie prime utilizzate nella produzione degli NLC. Si è anche considerato che, come indicato ai punti 42 e 43, tra la VIZ STAL e il suo fornitore esisteva una relazione che andava al di là di una semplice relazione acquirente/venditore. La Commissione ha pertanto considerato che i costi relativi all'acquisto degli NLC non si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili della VIZ STAL, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e dovessero pertanto essere adeguati.

(45) Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha sostenuto di essere del tutto indipendente dal suo fornitore di NLC e che entrambe le parti erano di fatto libere di scegliere i propri partner commerciali in materia di NLC. L'affermazione era tuttavia in antitesi con le informazioni fornite durante l'inchiesta ed è pertanto stata respinta. La VIZ STAL ha anche sostenuto che simili accordi contrattuali sono comuni in questo tipo di industria. L'argomento non è stato sostenuto da prove e non è stato confermato dalle risultanze della presente inchiesta. In ogni caso, l'esistenza di accordi di questo tipo è stata considerata di scarso rilievo in un tale contesto. Va aggiunto che gli accordi di questo tipo e la relativa incidenza sui costi e sui prezzi del prodotto in esame devono essere esaminati caso per caso.

(46) Alla conclusione della Commissione secondo cui i prezzi di acquisto degli NLC non avevano seguito le normali fluttuazioni del mercato la VIZ STAL ha obiettato che il prodotto acquistato era di qualità specifica e soggetto a particolari condizioni di mercato rispetto ad altri tipi di NLC. Secondo la VIZ STAL, inoltre, l'evoluzione dei prezzi degli NLC utilizzati per la produzione di LMGO nella Comunità avrebbe mostrato un andamento simile a quello osservato in Russia. La VIZ STAL ha inoltre sostenuto che un confronto dei prezzi degli NLC con i prezzi dell'energia, in particolare del gas naturale, non era appropriato, poiché la principale materia prima utilizzata dal fornitore della VIZ STAL era il carbone. In generale, la VIZ STAL ha contestato qualunque nesso tra l'evoluzione dei prezzi dell'energia e i prezzi dei prodotti siderurgici.

(47) Le informazioni fornite riguardo alle differenze di qualità e di condizioni di mercato tra i vari tipi di NLC non sono state presentate né nella risposta al questionario, né durante il sopralluogo di verifica, benché prima di tale sopralluogo fosse stata esplicitamente richiesta una dettagliata descrizione del prodotto per il tipo di NLC acquistato durante il PI. Non è stato più possibile verificare le informazioni che la VIZ STAL ha presentato dopo il sopralluogo di verifica, ossia molto dopo lo scadere del termine fissato nell'avviso di apertura, e tali informazioni sono pertanto state respinte. In ogni caso viene notato che durante il PI nella Comunità i prezzi degli NLC sono stati soggetti a notevoli fluttuazioni e che si sono osservate notevoli fluttuazioni dei prezzi degli altri tipi di NLC sul mercato mondiale. Tali sviluppi hanno dimostrato che i prezzi fissati per gli NLC sul mercato interno russo non hanno seguito le tipiche fluttuazioni del mercato, ma sono stati influenzati dalla relazione esistente tra la VIZ STAL e il suo fornitore.

(48) Quanto ai prezzi dell'energia, va notato che il fornitore della VIZ STAL non ha presentato una risposta al questionario e non è dunque stato oggetto di esame durante la presente inchiesta. Da parte sua, neanche la VIZ STAL ha presentato prove di quanto affermato. Pertanto, la presente inchiesta non ha potuto confermare il fatto che il fornitore della VIZ STAL utilizzasse in effetti il carbone quale principale fattore produttivo per la produzione di NLC. Allo stesso modo, la VIZ STAL non ha fornito prove dell'assenza di nesso tra le fluttuazioni dei prezzi dell'energia e dei prezzi dell'acciaio. Pertanto, è ragionevole immaginare che, in condizioni normali e su un mercato libero, le fluttuazioni dei prezzi dell'energia abbiano un'incidenza sui prezzi degli NLC.

(49) In considerazione di quanto sopra, i prezzi forniti per gli NLC non sono stati considerati attendibili. I costi degli NLC sono pertanto stati adeguati. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto stabilire i prezzi degli NLC per questo richiedente sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole. Come indicato ai punti da 24 a 31, non è stato possibile determinare i costi degli NLC in Russia, inclusi i costi dell'altro produttore noto. Poiché alla Commissione non era noto nessun altro produttore russo del prodotto in esame o di NLC, i costi degli NLC per la VIZ STAL sono stati stabiliti sulla base di qualsiasi altra informazione ragionevole. In mancanza di qualunque altra informazione più attendibile, è stato possibile stabilire i costi di fabbricazione per il richiedente solo sulla base dei prezzi degli NLC nella Comunità.

(50) Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha affermato che i prezzi degli NLC nella Comunità avrebbero dovuto essere adeguati per tener conto delle differenze di caratteristiche fisiche, di processo produttivo, di costi di trasporto e di condizioni di vendita.

(51) Per quanto attiene alle caratteristiche fisiche, questo elemento è stato tenuto in considerazione escludendo, nell'elaborazione dei prezzi medi degli NLC nella Comunità, i tipi di NLC di alta qualità non prodotti in Russia. Non è pertanto stato concesso nessun altro adeguamento.

(52) Quanto alla differenza tra i processi produttivi in Russia e nella Comunità, la VIZ STAL ha sostenuto che la tecnologia utilizzata nella Comunità richiedeva un maggiore impiego di energia, generava maggiori scarti e aveva una maggiore resa produttiva. Tuttavia, benché il processo produttivo più diffuso nella Comunità richiedesse in effetti un maggiore impiego di energia, è risultato che esso generava livelli di scarti nettamente inferiori. Pertanto, l'efficacia globale dei diversi processi è stata considerata analoga e si è ritenuto che determinasse costi di produzione simili. Non sono pertanto stati concessi adeguamenti.

(53) Quanto alle differenze nelle condizioni di vendita, la VIZ STAL, asserendo che i prezzi nella Comunità erano ad un livello "monopolistico", non ha però chiarito in quale misura la cosa avesse un'incidenza sui prezzi o sul confronto dei prezzi. È stato inoltre stabilito che le condizioni di vendita erano simili sui due mercati, vale a dire che su entrambi i mercati interni vi era un solo produttore di NLC che vendesse il prodotto. In Russia, però, i prezzi erano anche influenzati dalla relazione esistente tra il produttore esportatore in questione e il suo fornitore. Non sono pertanto stati concessi adeguamenti.

(54) Per quanto attiene ai costi di trasporto relativi all'acquisto degli NLC, non sono stati concessi adeguamenti poiché i prezzi dell'industria comunitaria erano calcolati franco fabbrica, ossia al netto dei costi di trasporto.

(55) Dopo essere stata informata, l'industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi dell'energia (in particolare del gas) sul mercato interno russo non sarebbero stati il risultato delle interazioni delle forze del mercato libero e di questo si sarebbe dovuto tenere conto nello stabilire i costi di produzione della VIZ STAL. In questo contesto, si noti che la Commissione aveva dato all'industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni sulla concessione dello status di economia di mercato ai due produttori esportatori russi. L'industria comunitaria non aveva posto in evidenza la necessità di esaminare, nel momento in cui sarebbe stato determinato il valore normale (cfr. precedente punto 23), in modo particolare l'incidenza dei prezzi del gas in Russia. Pur essendo possibile che in Russia i prezzi del gas varino a seconda delle regioni e degli acquirenti, non era possibile ad uno stadio tanto avanzato del procedimento esaminare più in dettaglio la questione dei prezzi dell'energia. In ogni caso, dall'inchiesta è emerso che l'impiego diretto di energia da parte della VIZ STAL per la produzione di LMGO non era significativo ed aveva dunque un'incidenza secondaria sul suo costo di produzione. Per quanto attiene al suo fornitore di NLC, come già indicato al punto 48, questa società non è stata direttamente oggetto dell'inchiesta relativa al presente riesame intermedio e non sono state elaborate conclusioni circa l'attendibilità del costo del principale fattore produttivo del fornitore. In ogni caso, dal momento che i prezzi praticati tra la VIZ STAL e il suo fornitore erano stati giudicati inattendibili ed erano stati sostituiti con prezzi praticati sul mercato comunitario, qualunque distorsione dei prezzi relativa al fattore energetico era già stata eliminata.

(56) Per stabilire l'intero costo di produzione delle LMGO, è stato necessario determinare le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV"). La VIZ STAL ha affermato che talune spese, sostenute prima del PI, ma contabilizzate durante il PI, dovessero essere considerate puri costi contabili e detratte dalle SGAV. Tuttavia, non sono state fornite prove del fatto che tali costi fossero in realtà stati sostenuti prima del PI. In effetti, le spese in questione erano sensibilmente più elevate rispetto a quelle dell'anno precedente e non si poteva quindi escludere che fossero state sostenute durante il PI.

(57) Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, le spese finanziarie dovevano essere addizionate alle SGAV riportate. A tale proposito è risultato che una parte collegata aveva concesso alla VIZ STAL prestiti in dollari USA ad interesse zero. Poiché quindi le SGAV non riflettevano pienamente tutti i costi di produzione e di vendita per il prodotto in esame, è stato aggiunto l'importo delle spese finanziarie in normali condizioni di mercato. A tal fine, ai prestiti ricevuti è stato applicato il tasso di interesse applicabile a prestiti simili in condizioni di mercato durante il PI. In mancanza di un metodo più appropriato, l'intero importo delle spese di interesse è stato ripartito sul prodotto in esame in funzione del volume d'affari, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(58) La VIZ STAL ha obiettato all'adeguamento effettuato sulle SGAV relativamente ai costi finanziari. La VIZ STAL ha affermato che la parte che aveva fornito il prestito in questione era un azionista di maggioranza della VIZ STAL e avrebbe anche potuto scegliere in alternativa di incrementare il capitale azionario, senza che intervenissero costi finanziari. In alternativa, la VIZ STAL ha sostenuto che il rimborso era stato effettuato durante il PI e che il tasso di interesse applicato doveva essere il tasso che avrebbe potuto essere ottenuto sul mercato interno del finanziatore. Infine la VIZ STAL ha sostenuto che parte delle spese di interesse (il tasso di interesse nominale) era già stata inclusa nelle SGAV e non doveva essere conteggiata due volte. L'importo dei costi finanziari aggiuntivi doveva dunque essere ridotto di conseguenza.

(59) La prima argomentazione è stata respinta poiché i costi devono riflettere tutti i costi di produzione e di vendita per il prodotto in esame e questa condizione non era soddisfatta, come spiegato al punto 57. In normali condizioni di mercato, la VIZ STAL avrebbe dovuto cercare finanziamenti sul mercato aperto e avrebbe sostenuto spese finanziarie aggiuntive che si sarebbero riflesse sui suoi costi. Si nota anche che prestiti e partecipazioni azionarie non sono intercambiabili poiché essi comportano conseguenze del tutto diverse. Infatti, un prestito prevede un rimborso che il capitale azionario non prevede.

(60) È stato anche considerato che il tasso di interesse più adeguato fosse quello praticato sul mercato interno del mutuatario, poiché tale tasso riflette più fedelmente i costi di produzione e di vendita del prodotto in esame sul mercato interno russo, cui si riferisce il valore normale. In ogni caso, la VIZ STAL non ha presentato elementi a sostegno del tasso di interesse assertivamente applicabile sul mercato interno del finanziatore. Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha anche presentato alcune ulteriori informazioni relative al rimborso del capitale circolante, che, ad uno stadio così avanzato del procedimento, non è stato possibile verificare e non sono state tenute in considerazione. Inoltre, non sono state fornite prove del fatto che parte delle spese di interesse fossero già state incluse nelle SGAV o che di fatto la VIZ STAL avesse pagato interessi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(61) L'industria comunitaria ha chiesto che nel calcolare le SGAV si tenesse conto delle distorsioni dovute alla valutazione e al deprezzamento degli attivi. È stato inoltre sostenuto che le SGAV erano notevolmente più elevate che nella Comunità a causa, in particolare, di maggiori costi di assistenza post vendita, maggiori costi di ricerca e sviluppo e maggiori costi connessi agli indispensabili strumenti di comunicazione e sistemi informatici.

(62) L'industria comunitaria non ha addotto alcun elemento di prova a sostegno di quanto affermato. Tali affermazioni sono inoltre state rilasciate ad uno stadio molto avanzato del procedimento e non è dunque stato possibile esaminarle approfonditamente. Gli argomenti addotti sono dunque stati respinti.

(63) È stato poi esaminato se fosse possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché, come indicato ai precedenti punti 24 e 31, per l'altro richiedente, la NLMK, non erano disponibili informazioni attendibili relative ai prezzi delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno e dal momento che, oltre ai richiedenti, nessun altro venditore o produttore del mercato russo ha collaborato, la Commissione non disponeva di informazioni relative ai prezzi delle vendite sul mercato interno praticati da un altro produttore.

(64) Pertanto, in tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di fabbricazione, eventualmente adattati, dei modelli esportati un congruo importo per le SGAV e per il profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(65) A tal fine si è esaminato se le SGAV sostenute e il profitto realizzato dal richiedente sul mercato interno, corretti come sopra descritto, costituissero dati attendibili. Le SGAV effettive sostenute per il mercato interno sono state considerate attendibili poiché il volume delle vendite del prodotto simile sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Tuttavia, in considerazione del fatto che la globalità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi del regolamento di base (cfr. precedente punto 38), non è stato possibile determinare i margini di profitto interni conformemente alla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Poiché non erano disponibili altre informazioni sulle SGAV e sul margine di profitto di altri esportatori o produttori interessati dalla presente inchiesta e poiché la VIZ STAL non produceva e vendeva altri prodotti che rientrassero nella stessa categoria generale di prodotto delle LMGO, il margine di profitto interno è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia sulla base di qualunque altro metodo appropriato. In mancanza di informazioni più attendibili, il margine di profitto sul mercato interno è stato stimato pari al 10% del costo di produzione. Dal momento che la Russia è tuttora considerata un'economia di mercato emergente con prospettive di crescita più dinamiche e maggiori tassi di inflazione rispetto ad economie più sviluppate e dunque con maggiori previsioni di rendimento per qualunque investimento di capitale, il margine di profitto del 10% utilizzato ai fini della presente inchiesta è stato considerato una valutazione prudenziale.

b) Prezzo all'esportazione

(66) La VIZ STAL era in larga misura di proprietà e sotto il controllo di una holding/società commerciale in Svizzera. Tutte le vendite all'esportazione durante il PI sono state effettuate attraverso la società svizzera ad un importatore collegato nella Comunità, il quale rivendeva il prodotto in esame agli acquirenti finali nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto costruiti in base ai prezzi di rivendita applicati al primo acquirente indipendente nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(67) Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore comunitario collegato tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV, e per un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(68) A tale proposito, va notato che, come indicato al seguente punto 75 e come chiesto dalla VIZ STAL nella sua risposta al questionario, sul prezzo all'esportazione è stato applicato un adeguamento per il costo del credito (costo finanziario) inerente alle condizioni di pagamento concesse dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base. D'altra parte, nel costruire i prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è necessario anche applicare adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita del prodotto in esame. Tra gli elementi che rendono necessario l'adeguamento vi è un congruo margine per le SGAV dell'importatore collegato. Tuttavia, in alcuni casi queste SGAV possono comprendere spese finanziarie derivanti dalle condizioni di pagamento soprammenzionate. Pertanto, al fine di evitare una doppia detrazione dei costi finanziari, ossia i) dei costi finanziari derivanti dalle condizioni di pagamento di cui sopra, detratti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base, e ii) dei costi finanziari che fanno parte delle SGAV dell'importatore collegato, all'importatore collegato è stata concessa l'opportunità di fornire prove del fatto che parte dei suoi costi finanziari erano stati sostenuti per finanziare le condizioni di pagamento concesse ai suoi acquirenti indipendenti nella Comunità. L'importatore collegato non ha però presentato elementi di prova in questo senso e pertanto dal prezzo all'esportazione costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base occorre detrarre le intere SGAV dell'importatore collegato.

(69) Dopo essere stata informata, la VIZ STAL ha affermato che parte dei costi finanziari sostenuti e detratti dal prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base erano inclusi nelle SGAV dell'importatore collegato e che occorreva dunque rivedere il calcolo del prezzo all'esportazione costruito per evitare una doppia detrazione di tali costi. Si noti che questo argomento è stato presentato per la prima volta dopo la divulgazione delle informazioni e anche su questo punto non sono stati presentati elementi di prova a sostegno della tesi della VIZ STAL. Inoltre, il sopralluogo presso la sede dell'importatore collegato non ha potuto confermare che i costi del credito concesso dalla VIZ STAL all'acquirente indipendente nella Comunità fossero effettivamente stati sostenuti dall'importatore collegato e dunque inclusi nelle sue SGAV. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

(70) Al riguardo dell'importatore collegato nella Comunità, l'inchiesta ha rivelato che i costi di ammortamento e di deprezzamento da questi sostenuti non erano stati segnalati. Tali costi sono dunque stati opportunamente aggiunti al totale delle SGAV. L'importo delle SGAV è stato poi detratto dal prezzo di rivendita applicato al primo acquirente indipendente nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. A tale proposito, la Commissione ha respinto il metodo di calcolo dei quozienti di ripartizione applicato dalla VIZ STAL per ripartire le SGAV tra il prodotto in esame, da una parte, e "altri prodotti", dall'altra. La VIZ STAL ha asserito che rispetto alle vendite di altri prodotti il suo importatore collegato aveva funzione di agente, operando su commissione. Per queste operazioni, le entrate dell'importatore collegato corrispondevano solo alle commissioni ricevute per gli "altri prodotti". Pertanto, il produttore esportatore ha sostenuto che, per calcolare quozienti di ripartizione in funzione del volume d'affari, per le vendite degli "altri prodotti" occorreva utilizzare un volume d'affari ipotetico più elevato anziché le effettive più ridotte entrate registrate nella contabilità del suo importatore collegato. Si è affermato che il volume d'affari ipotetico doveva corrispondere al prezzo delle vendite di questi "altri prodotti" nella Comunità. Di conseguenza la ripartizione delle SGAV avrebbe avuto un incremento per gli "altri prodotti" e una riduzione rispetto al prodotto in esame. La VIZ STAL ha sostenuto che questo metodo avrebbe riflesso più adeguatamente i costi amministrativi inerenti, da una parte, alle operazioni relative al prodotto in esame e, dall'altra, a quelle relative agli "altri prodotti".

(71) È tuttavia risultato che, rispetto agli "altri prodotti", l'importatore collegato svolgeva funzione di agente. Le funzioni di un agente, per loro natura, prevedono minori oneri amministrativi rispetto alle funzioni svolte da un importatore. Infatti, l'importatore acquista e rivende i prodotti a proprio nome , il che implica non solo maggiori oneri amministrativi, ma anche un più elevato rischio. In più, un importatore deve di norma ottenere capitali per acquistare le merci. Tali fattori dovrebbero di norma tradursi in SGAV di diversa entità per importatori e agenti. Tale differenza non emergeva tuttavia dal metodo di ripartizione utilizzato dalla VIZ STAL, che portava a risultati incongrui.

(72) In considerazione di quanto sopra, si è dunque concluso che il metodo più idoneo per calcolare le SGAV per i diversi prodotti in questione sarebbe stato quello della ripartizione delle SGAV sulla base dell'effettivo volume d'affari.

(73) In mancanza di informazioni più attendibili, il ragionevole margine di profitto è stato stimato del 5%. Tale percentuale è stata considerata appropriata per questo tipo di attività. Lo stesso margine di profitto è stato utilizzato anche per la precedente inchiesta, ossia quella relativa al riesame in previsione della scadenza citata al punto 2.

c) Confronto

(74) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione definiti come sopra illustrato, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(75) La VIZ STAL ha segnalato adeguamenti da apportare al prezzo all'esportazione per i costi dei trasporti interni e dei noli, per i dazi all'esportazione, i costi assicurativi, le spese varie, i costi del credito, gli oneri bancari, gli oneri all'importazione e altri costi, imposte di registro e le spese di taglio. Tali adeguamenti sono stati concessi poiché ritenuti ragionevoli, precisi e sostenuti da elementi verificabili.

d) Margine di dumping

(76) Per quanto attiene alla VIZ STAL, la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione del medesimo tipo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(77) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è il seguente: VIZ STAL, Yekaterinburg: 14,7 %

4.2. Mutamento duraturo delle circostanze

(78) Per la VIZ STAL si è anche esaminato se il mutamento di circostanze rispetto all'inchiesta iniziale potesse ragionevolmente essere considerato di carattere duraturo. A tal fine è stato analizzato il possibile sviluppo tanto del valore normale quanto del prezzo all'esportazione della società. Un'attenzione specifica è stata rivolta ai livelli dei prezzi praticati dalla società in questione per le LMGO sul mercato interno e sul mercato all'esportazione, ai suoi costi di produzione per le LMGO, alla capacità e all'indice di utilizzazione dei suoi impianti, nonché al volume delle sue esportazioni nella Comunità.

(79) Si è considerato innanzitutto che, durante l'inchiesta iniziale, il richiedente non operava in condizioni di economia di mercato. Tuttavia, come esposto al precedente punto 22, durante il periodo dell'inchiesta relativa al presente riesame intermedio, il richiedente ha potuto dimostrare di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e pertanto ha ottenuto lo status di economia di mercato. Di conseguenza, per questo richiedente il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti dalla società e verificati anziché sulle informazioni presentate da produttori di un paese di riferimento.

(80) Il valore normale per la VIZ STAL è stato basato tanto sui prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno quanto sul valore normale costruito. Per quanto attiene ai prezzi delle vendite di LMGO effettuate sul mercato interno, è stato possibile stabilire che durante il periodo dell'inchiesta questi sono stati relativamente stabili. Ciò era dovuto alla stabilità della domanda e dei consumi interni, che si ritiene non debbano mutare significativamente nel breve termine, nonché al numero limitato di produttori e utilizzatori. Si ritiene pertanto che in futuro i prezzi di vendita delle LMGO sul mercato interno non varieranno in modo significativo.

(81) Quanto al costo di produzione, si rammenta che è stato necessario adeguare i costi a causa dell'inattendibilità dei prezzi di un fattore di produzione (NLC) (cfr. precedenti punti 41 a 49). La VIZ STAL ha sostenuto che, dopo il periodo dell'inchiesta, la relazione con il suo fornitore ha subito un cambiamento ed ora la VIZ STAL prevede di acquistare in misura maggiore NLC da altri fornitori, inclusi fornitori della Comunità. Si è analizzato se la cosa potesse avere un'incidenza sui costi dei fattori produttivi della VIZ STAL e di conseguenza sul costo di fabbricazione. Si è tuttavia constatato che qualunque possibile incremento di prezzo degli NLC non avrebbe probabilmente un'incidenza sul valore normale stabilito nella presente inchiesta. Ciò in ragione del fatto che il valore normale è stato determinato sulla base di un costo di fabbricazione adattato, per il quale non si è tenuto conto del prezzo inattendibile dei fattori produttivi. Qualunque effettivo incremento dei prezzi di acquisto degli NLC fino ad un livello di valore di mercato è pertanto già compreso nel valore normale utilizzato per la determinazione del margine di dumping. Di conseguenza è plausibile presumere che il valore normale di questo richiedente non subirà modificazioni significative nel breve termine.

(82) La Commissione ha altresì esaminato la possibile evoluzione delle vendite all'esportazione della VIZ STAL qualora fosse applicata un'aliquota di dazio inferiore. Si è considerato, a tale proposito, che in passato le vendite all'esportazione di questa società erano quantitativamente limitate a causa dell'impegno accettato durante l'inchiesta iniziale. Come indicato al seguente punto 96, si è constatato che questo tipo di impegno non è più adeguato. Di conseguenza, si è esaminato se, in assenza di restrizioni quantitative delle esportazioni, un'aliquota di dazio inferiore determinerebbe un incremento significativo delle esportazioni di LMGO del richiedente nella Comunità a prezzi di esportazione inferiori a quelli in vigore nel PI. A tale proposito è stato considerato che, nel periodo dell'inchiesta, l'indice di utilizzazione degli impianti del richiedente era superiore al 90%. Inoltre dall'inchiesta non sono emerse previsioni di investimenti volti ad incrementare la capacità produttiva del richiedente. Pertanto si potrebbe ragionevolmente presumere che, nel breve termine, il volume di produzione resterebbe stabile e non subirebbe incrementi significativi. Inoltre non sono stati riscontrati motivi per cui il richiedente dovrebbe dirigere una maggiore quantità della sua attuale produzione verso il mercato comunitario. Si è pertanto concluso che il volume delle esportazioni di LMGO di questa società nella Comunità non muterebbe in modo significativo.

(83) Riguardo ai prezzi all'esportazione, si rammenta che l'impegno in vigore aveva carattere prevalentemente quantitativo, consentendo quindi al richiedente di fissare i propri prezzi all'esportazione in modo relativamente libero entro un determinato volume di esportazioni. In effetti, i cofirmatari dell'impegno in questione erano solo tenuti a seguire i "livelli di prezzo vigenti sul mercato comunitario". Il dazio antidumping definitivo era applicabile solo una volta raggiunto il limite quantitativo. Fatte salve le risultanze della Commissione riportate ai seguenti punti 94 e 95, si è ritenuto che, durante il PI, il volume delle esportazioni di LMGO grandi originarie della Russia rientrasse nei limiti quantitativi previsti dall'impegno. Pertanto, durante il periodo della presente inchiesta, il prezzo all'esportazione non conteneva il dazio antidumping fissato nel corso dell'inchiesta iniziale. Si può dunque concludere che, per questa società, una riduzione del margine di dumping non avrebbe effetti quali una significativa riduzione degli attuali prezzi all'esportazione.

5. Conclusioni

(84) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che i presenti riesami intermedi sono limitati all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi istituiti non deve superare i livelli del pregiudizio accertato nell'inchiesta iniziale e confermato nel riesame in previsione della scadenza citato al punto 2.

(85) Come indicato al considerando 29 della decisione n. 303/96/CECA della Commissione, poiché il margine di dumping stabilito in via definitiva nell'inchiesta iniziale risultava superiore al livello necessario per eliminare il pregiudizio, il dazio antidumping definitivo è stato basato sul margine necessario per eliminare il pregiudizio, pari al 40,1%. Dal momento che il margine di dumping accertato per la VIZ STAL nel presente riesame intermedio è inferiore a tale livello, il dazio antidumping definitivo modificato deve basarsi su tale margine di dumping più ridotto, pari al 14,7%.

(86) Ne consegue che, per quanto attiene alla VIZ STAL, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il dazio antidumping applicabile alle importazioni di LMGO originarie della Russia, istituito con la decisione n. 303/96/CECA della Commissione e confermato dal regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, deve essere modificato.

(87) Per quanto attiene alla NLMK, il presente riesame intermedio deve essere chiuso e il dazio antidumping definitivo istituito dalla decisione n. 303/96/CECA della Commissione e confermato dal regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio deve essere mantenuto.

(88) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore, per la VIZ STAL, e la chiusura del riesame intermedio, per la NLMK, ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, a tutte le parti interessate è stato concesso un periodo entro il quale presentare le proprie osservazioni.

D. RIESAME INTERMEDIO LIMITATO ALLA FORMA DELLE MISURE

(89) Come affermato al punto 2, il riesame intermedio relativo alla forma della misura in vigore per le importazioni di LMGO originarie della Russia è stato aperto dalla Commissione per propria iniziativa al fine di esaminare l'adeguatezza e l'efficacia dell'impegno accettato dalla decisione n. 303/96/CECA della Commissione. L'inchiesta è stata condotta contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza concluso con il regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio e ai riesami intermedi limitati al dumping relativo ai richiedenti.

(90) A tale proposito, si nota che l'impegno inizialmente accettato era sostanzialmente un impegno quantitativo mediante il quale le società si impegnavano a mantenere il volume totale delle loro esportazioni nella Comunità entro un determinato massimale.

(91) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, gli impegni hanno la finalità di eliminare il pregiudizio causato dal dumping. Ciò si ottiene se l'esportatore aumenta i propri prezzi o cessa di effettuare esportazioni a prezzi di dumping. Queste inchieste hanno mostrato che il tipo di impegni inizialmente accettati, che semplicemente limitavano la quantità delle importazioni nella Comunità, non hanno fatto sì che i prezzi salissero a livelli non pregiudizievoli e si ripristinasse sul mercato comunitario una situazione di concorrenza leale. Pertanto, in questo caso, gli impegni nella loro forma attuale non sono stati giudicati mezzi adeguati ed efficaci per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(92) Gli impegni iniziali sono stati firmati, oltre che dai richiedenti dei presenti riesami intermedi, anche da un operatore commerciale russo che, durante il periodo dell'inchiesta relativo all'inchiesta iniziale, esportava il prodotto in esame, nonché dalle autorità russe al fine di garantire un adeguato controllo dell'impegno in questione. Come già accertato durante il riesame in previsione della scadenza di cui al punto 2, l'operatore commerciale cofirmatario, ossia la VO 'Promsyrioimport' (Mosca), ha cessato le proprie attività di esportazione di LMGO nella Comunità dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi, prima del gennaio 2000. Questo operatore commerciale non è pertanto stato considerato parte interessata nel riesame in previsione della scadenza che ha condotto al mantenimento dei dazi antidumping definitivi nel gennaio 2003. L'operatore commerciale non si è neanche manifestato segnalando il proprio interesse ad esportare nuovamente LMGO nella Comunità, né ha chiesto di essere trattato come potenziale parte interessata nel procedimento antidumping in corso.

(93) Si è inoltre considerato che, dato il mutamento delle circostanze verificatosi in Russia, ora riconosciuta a pieno titolo come paese ad economia di mercato, eventuali garanzie da parte delle autorità russe volte ad un adeguato controllo degli impegni offerti da produttori esportatori russi nel quadro di un'inchiesta antidumping non sarebbero necessarie né più compatibili con questo nuovo status.

(94) Infine, come indicato nell'avviso di apertura del riesame intermedio limitato alla forma delle misure, nel monitoraggio degli impegni si erano registrate difficoltà di applicazione, il che aveva avuto ripercussioni sugli effetti riparatori delle misure. Ciò è stato confermato dalla presente inchiesta. Si è infatti osservato che, per entrambi i produttori esportatori, la struttura delle vendite e i canali di vendita utilizzati non consentivano di identificare la destinazione finale del prodotto in esame. Di conseguenza non era possibile stabilire se i prodotti fossero effettivamente riesportati o immessi in libera pratica nella Comunità (cfr. anche seguente punto 95). Pertanto non è stato possibile determinare se i resoconti presentati dai produttori esportatori interessati, conformemente a quanto previsto dall'impegno, fossero completi ed esatti.

(95) A tale riguardo va notato che, dopo l'accettazione dell'impegno, sono stati introdotti due tipi di licenze, vale a dire: licenze di tipo A (esportazioni destinate all'immissione in libera pratica nella Comunità) e licenze di tipo B (esportazioni destinate all'importazione nella Comunità sotto altri regimi doganali). Mentre per le merci esportate con licenze di tipo A doveva essere rispettato un contingente annuale massimo, le merci esportate con licenze di tipo B non erano soggette a tali limiti quantitativi. Gli importatori collegati non erano in grado di individuare la destinazione finale dei prodotti importati e non potevano dunque fornire valide prove della successiva riesportazione delle merci che erano uscite dalla Russia con una licenza di esportazione di tipo B. Inoltre, in collaborazione con le autorità doganali competenti, si è rilevato che molte di queste importazioni erano state dichiarate per l'immissione in libera pratica, compromettendo così l'efficacia dell'impegno. Le procedure utilizzate dalle società si sono rivelate insufficienti per una corretta applicazione di tutte le condizioni stabilite nell'impegno. Infatti, non è possibile escludere il rischio di una possibile elusione dell'impegno.

(96) Alla luce di quanto sopra, si è concluso che l'impegno nella sua forma attuale non è più adeguato, in riferimento in particolare all'efficacia del controllo esercitabile sull'impegno stesso. I richiedenti e gli altri cofirmatari dell'impegno, ossia la VO 'Promsyrioimport' (Mosca) e le autorità russe, sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(97) Un richiedente, la NLMK, ha obiettato sulle risultanze della Commissione relative all'adeguatezza dell'impegno. Questo richiedente ha sostenuto, in particolare, che: i) il sistema di licenze in vigore avrebbe escluso ogni possibile elusione; ii) le importazioni effettuate nell'ambito del massimale stabilito nell'impegno sarebbero state al di sotto del livello minimo di pregiudizio e sarebbe quindi stata garantita l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping; e iii) il cambiamento del numero delle parti cofirmatarie non avrebbe costituito una ragione sufficiente per ritirare l'accettazione dell'impegno.

(98) Le argomentazioni avanzate rispetto all'applicazione dell'attuale impegno erano in contraddizione con le risultanze della Commissione (cfr. precedenti punti 94 e 95) e non erano sostenute da prove. Non è neanche possibile negare la conclusione secondo cui esiste il rischio di una possibile elusione dell'impegno. Ne consegue che l'attuale impegno non garantisce sufficientemente l'effettiva eliminazione degli effetti pregiudizievoli del dumping ed è dunque considerato inadeguato. Il cambiamento del numero delle parti cofirmatarie non deve essere visto come elemento a sé stante, ma considerato nel contesto della significativa mutazione globale delle circostanze in Russia registrata dall'accettazione dell'impegno. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(99) Infine, questo richiedente ha anche sostenuto che il presente riesame intermedio limitato alla forma delle misure dovrebbe essere chiuso insieme con gli altri riesami intermedi per poi essere riaperto dopo l'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004. Va notato che il riesame intermedio parziale delle misure in vigore sulle importazioni di LMGO originarie della Russia, aperto il 20 marzo 2004 [12], è inteso a valutare, alla luce dell'interesse comunitario, l'opportunità di un adeguamento di tali misure per evitare che l'allargamento dell'Unione europea si ripercuota in modo improvviso ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori ed i consumatori. Non esiste dunque un nesso diretto tra il presente riesame intermedio limitato alla forma delle attuali misure e il riesame intermedio parziale in corso nel quadro dell'allargamento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

[12] GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(100) Ne consegue che l'impegno nella sua forma attuale non è più adeguato.

E. NUOVE OFFERTE DI IMPEGNO

(101) A seguito della comunicazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato concluso che, ove opportuno, occorre modificare il livello del margine antidumping esistente e che l'impegno quantitativo nella sua forma attuale non è più adeguato, la NLMK ha offerto un impegno conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(102) Tuttavia, il livello di collaborazione di questa società nel corso dell'intera inchiesta, così come il grado di esattezza e di attendibilità dei dati da essa forniti, è stato insoddisfacente (cfr. precedente punto 24). Pertanto risulta altamente improbabile che un impegno di prezzo fornito da questa società possa essere efficacemente controllato. Per questa ragione si è ritenuto che l'accettazione dell'impegno offerto dalla NLMK provocasse difficoltà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. Si è pertanto concluso che l'impegno offerto dopo la divulgazione delle informazioni non può essere accettato.

(103) Le parti interessate sono state opportunamente informate e al richiedente interessato sono state comunicate in dettaglio le ragioni per cui non è stato possibile accettare l'impegno offerto. Il comitato consultivo è stato sentito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti "magnetici", laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm) è chiuso relativamente alla società Novolipetsk Iron & Steel Corporation ('NLMK').

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, l'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

'1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti "magnetici", laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (codice TARIC 7226 11 00 10) (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il presidente

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