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Document 52004PC0162

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

    /* COM/2004/0162 def. - CNS 2004/0053 */

    52004PC0162

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio /* COM/2004/0162 def. - CNS 2004/0054 */


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

    La presente proposta di direttiva fissa le norme necessarie affinché le autovetture nuove e gli autocarri leggeri fino a 3.500 kg [1] siano progettati per soddisfare determinati requisiti minimi di "riutilizzabilità", "riciclabilità e "recuperabilità".

    [1] In questa nota esplicativa, il termine "autovetture" è sinonimo di "veicoli M1" e "autocarri leggeri" di "veicoli N1" (la categoria M1 comprende autovetture, veicoli utilitari e sportivi (SUV), monovolume e minibus - la categoria N1 comprende gli autocarri leggeri fino a 3.500 kg).

    Tali norme saranno incluse nel sistema di omologazione comunitario e, riguardo alle autovetture, faranno parte di tutta la procedura di omologazione, obbligatoria per tutte le autovetture nuove poiché la direttiva 70/156/CEE del Consiglio [2] è stata modificata dalla direttiva 92/53/CE del Consiglio [3] del 18 giugno 1992.

    [2] Direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42, 23.2.1970, p. 1).

    [3] GU L 225, del 10.8.1992, p 1.

    La direttiva 70/156/CEE viene attualmente riformulata al fine tra l'altro di estendere il sistema comunitario di omologazione ai veicoli diversi dalle autovetture. Nel frattempo, gli Stati membri sono invitati ad applicare la presente direttiva agli autocarri leggeri attraverso le loro procedure di omologazione nazionali.

    1.1. Requisiti minimi richiesti

    Le relative soglie minime si trovano nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 [4] relativa ai veicoli fuori uso. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 di tale direttiva, i nuovi veicoli commercializzati tre anni dopo l'omologazione di una modifica apportata alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio saranno progettati e costruiti per essere:

    [4] GU L 269, del 21.10.2000, p. 34.

    - riutilizzabili e/o riciclabili fino all'85% della massa [5];

    [5] Nella proposta, si usa il termine "massa" al posto di "peso". Le masse sono espresse in chilogrammi.

    - riutilizzabili e/o recuperabili fino al 95% della massa.

    Tali soglie si applicano ai nuovi tipi di veicoli da omologare e ai nuovi veicoli già omologati, commercializzati tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    1.2. Emendamenti alla direttiva 70/156/CEE

    La seconda caratteristica della proposta è che essa introduce una serie di vincoli con la direttiva 70/156/CEE, in modo da includere nel suo allegato I tutte le informazioni tecniche pertinenti necessarie alle richieste di omologazione.

    1.3. Marcatura delle componenti

    In fase di demolizione, è importante identificare i materiali che costituiscono le componenti fatte di polimeri o elastomeri per evitare di mescolare prodotti incompatibili. Le componenti comprese nella presente direttiva si trovano nella lista di demolizione che il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione.

    Le relative marcature saranno fatte conformemente alla decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003 [6].

    [6] Decisione 2003/138/CE della Commissione del 27 febbraio 2003 che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 53, 28.2.2003, p 58).

    1.4. Riutilizzazione di componenti

    La proposta include infine, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 alla direttiva 2000/53/CE, un elenco di componenti da non riutilizzare nella costruzione di veicoli, perché fonti di pericolo per la sicurezza o l'ambiente.

    Queste norme si applicano 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

    2. BASE GIURIDICA

    Le misure proposte si basano sull'ipotesi che più i veicoli nuovi sono riutilizzabili, riciclabili e recuperabili, più facile sarà cogliere gli obiettivi fissati dall'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2000/53/CE, quando tali veicoli saranno fuori uso. L'articolo 7, paragrafo 4 della stessa direttiva indica soglie minime di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli nuovi.

    Secondo l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE i provvedimenti da adottare vanno incorporati nella procedura di omologazione.

    Fin dal principio, il sistema comunitario di omologazione è stato fermamente ancorato al principio che solo la totale armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri può garantire la libera circolazione delle merci. I provvedimenti proposti, che avranno effetti significativi sulla costruzione dei veicoli, possono perciò essere attuati solo attraverso un complesso vincolante di regole comunitarie.

    L'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea costituirà perciò la base giuridica della presente proposta di una nuova direttiva.

    3. ANTEFATTO

    3.1. Obiettivi del riciclaggio

    L'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2000/53/CE impone agli Stati membri di prendere adeguati provvedimenti a livello nazionale perché vengano raggiunti obiettivi prefissati di riutilizzazione, riciclaggio e recupero dei veicoli fuori uso. In un primo tempo, gli obiettivi indicati vanno raggiunti entro l'1 gennaio 2006. Poi, a partire da gennaio 2015, con la seconda fase verranno fissati obiettivi più ambiziosi.

    Per coglierli, i costruttori svilupperanno e commercializzeranno veicoli rispondenti a requisiti sufficientemente rigorosi da garantire che quando i veicoli saranno fuori uso [7] gli obiettivi siano raggiunti. A ciò mira l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE, che impone soglie minime adeguate alla costruzione dei veicoli nuovi.

    [7] L'età media dei veicoli fuori uso trattati era stimata in Belgio a 13,3 anni per l'anno 2002 - Fonte: Febelauto, Relazione annuale 2002.

    3.1.1. Pericoli per la sicurezza o l'ambiente

    Uno dei principali obiettivi della direttiva 2000/53/CE è evitare lo smaltimento finale di rifiuti promuovendo il riuso, il riciclaggio e il recupero di componenti del veicolo. L'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva chiede però che il processo di riutilizzazione non limiti i requisiti di sicurezza dei veicoli e quelli di tutela dell'ambiente.

    Secondo l'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE la Commissione "All'atto di proporre una modifica della direttiva 70/156/CEE [.....] tiene conto, per quanto opportuno, della necessità di garantire che il reimpiego dei componenti non comporti pericoli per la sicurezza e per l'ambiente."

    Poiché la direttiva 70/156/CEE si riferisce solo all'omologazione di veicoli nuovi, la Commissione ritiene che talune componenti non vadano riusate nella costruzione di veicoli.

    4. SUSSIDIARIETÀ

    Sono stati considerati i principi di "sussidiarietà" e di "proporzionalità", proclamati dall'articolo 5 del trattato.

    Il principale obiettivo della presente proposta, in relazione alla direttiva 2000/53/CE, è proteggere l'ambiente e la salute umana riducendo, nella misura del possibile, lo smaltimento di rifiuti dovuti a veicoli fuori uso. I vincoli costruttivi necessari a cogliere gli obiettivi assegnati agli Stati membri, vanno dunque imposti nel quadro del completamento del mercato interno e della rimozione degli ostacoli al commercio interno della Comunità. Se gli Stati membri non possono centrare pienamente tali obiettivi, per le loro dimensioni e conseguenze, essi possono essere efficacemente raggiunti dalla Comunità.

    La presente direttiva non va oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

    5. PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

    5.1. Posizione degli Stati membri

    I rappresentanti degli Stati membri sono stati a più riprese informati del contenuto della presente proposta attraverso il gruppo consultivo della Commissione e il gruppo di lavoro "Autoveicoli", in cui sono rappresentati gli Stati membri, l'industria e organizzazioni non governative.

    La maggior parte degli Stati membri sostiene la proposta ma uno di essi si limita a sostenerne l'applicazione solo ai nuovi tipi di veicolo, non a quelli già in produzione.

    Un altro Stato membro, favorevole a un approccio globale alla progettazione di nuovi veicoli in questo campo, suggerisce di includere nella proposta di direttiva requisiti di omologazione che già attuino talune disposizioni della direttiva 2000/53/CE, come il divieto dei metalli pesanti, le deroghe a tale divieto e la marcatura dei polimeri.

    5.2. Posizione dell'industria

    Le associazioni dei costruttori esprimono riserve sull'inclusione nella procedura comunitaria di omologazione di vincoli progettuali relativi ai veicoli fuori uso. Avrebbero preferito la sola richiesta di una valutazione unica sulla capacità dei costruttori di raccogliere i dati ricevuti dai fornitori e di gestirli in modo da garantire il rispetto dei requisiti all'atto dello sviluppo di un nuovo veicolo.

    Esse sostengono che una procedura di omologazione richiede la compilazione e la presentazione alle autorità di un'enorme quantità di dati.

    Esse non vogliono che la direttiva sia applicata a tipi di veicolo già in produzione, e sostengono che tali veicoli andrebbero modificati profondamente per facilitare lo smontaggio delle componenti e l'uso di nuovi materiali. Se le Istituzioni approvano la direttiva proposta dalla Commissione, fornitori e costruttori avranno bisogno di tempi più lunghi per integrare tali mutamenti tecnici nei loro calendari di produzione.

    L'associazione dei fornitori sostiene la proposta. Ma lamenta la poca considerazione data all'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE. L'associazione suggerisce alla Commissione di far sì che le componenti smontate siano sottoposte a controlli di qualità prima di essere riusate sui veicoli in servizio. Tali controlli di qualità vanno integrati nella normativa comunitaria, data l'inesistenza di norme internazionali in questo campo.

    6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

    6.1. L'omologazione per tipo di veicolo

    Dal 1998, la direttiva 70/156/CEE ha definitivamente imposto l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo come unica procedura affinché i veicoli soddisfino le norme tecniche armonizzate dell'UE, agevolando così l'instaurarsi del mercato unico nel settore automobilistico.

    Oggi, tutte le autovetture sono soggette a tali procedure armonizzate.

    Con la riformulazione della direttiva 70/156/CEE, il principio di un sistema unico e comunitario di omologazione sarà esteso ai veicoli commerciali e in particolare agli autocarri leggeri. Il nuovo sistema diverrà operativo dal 2006.

    L'omologazione comunitaria per tipo di veicolo ha le seguenti caratteristiche:

    - esecuzione armonizzata nell'ambito degli Stati membri;

    - controlli efficaci effettuati da autorità governative su prototipi di veicoli;

    - rilascio di omologazioni se i requisiti sono soddisfatti, ritiro dell'omologazione se le condizioni non sono più soddisfatte;

    - controlli effettuati durante il processo di produzione.

    Il sistema è credibile solo se il costruttore dimostra alle autorità che ogni veicolo prodotto è conforme al tipo omologato. I regolari controlli eseguiti negli stabilimenti di produzione sono decisivi per garantire la fiducia nel sistema di omologazione.

    A tal fine, la procedura comunitaria di omologazione prevede una "valutazione iniziale" che verifica se il processo produttivo del costruttore consenta effettivamente di controllare, durante la produzione, la conformità dei veicoli al tipo omologato.

    L'omologazione comunitaria a un tipo di veicolo viene rilasciata dopo che l'autorità di omologazione ha accertato che esso soddisfa i requisiti di tutte le diverse direttive elencate all'allegato IV o XI della direttiva 70/156/CEE.

    Una volta approvata, anche la presente direttiva entrerà in tale elenco, con il numero di riferimento "59". Non sarà perciò rilasciata alcuna omologazione comunitaria a un tipo di veicolo se quest'ultimo non sarà conforme alla presente proposta di direttiva.

    6.2. Requisiti specifici per l'omologazione ai sensi della proposta di direttiva

    6.2.1. Valutazione preliminare del costruttore

    La proposta prevede che prima di rilasciare un'omologazione l'autorità competente nominata da uno Stato membro effettui una valutazione preliminare.

    Scopo della valutazione è accertarsi che il costruttore possa effettivamente controllare l'input che riceve dai fornitori sui materiali e verificare le informazioni. Come parte della procedura di valutazione preliminare, il costruttore deve dimostrare di gestire correttamente la raccolta dei dati ricevuti dai suoi fornitori al fine di calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità per qualsiasi versione di un tipo di veicolo da produrre.

    In seno alla valutazione preliminare, il costruttore informerà l'autorità sulla strategia che raccomanda nel campo del riuso, del riciclo e della valorizzazione. non spetta all'autorità competente valutare la pertinenza del processo che esso raccomanda.

    Dopo che l'autorità competente ha espletato tutti i necessari controlli, essa certifica al costruttore che esso ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva. Tale certificato si chiama "Certificato di conformità all'allegato IV".

    L'autorità competente disporrà di una comprovata esperienza nel campo della certificazione dei sistemi di gestione della qualità. Tale autorità potrà essere l'autorità di omologazione stessa o un ente specializzato. Queste misure sono conformi alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, concernente i moduli per la valutazione di conformità.

    6.2.2. Procedura da seguire ai fini dell'omologazione

    La conformità ai requisiti della presente direttiva viene verificata in base alle norme generali che disciplinano l'omologazione di un veicolo.

    Il costruttore dimostrerà in modo soddisfacente all'autorità di omologazione che il tipo di veicolo è stato progettato e costruito nel rispetto delle soglie di riciclabilità e recuperabilità fissate dalla proposta di direttiva.

    Riguardo al calcolo dei coefficienti di riciclabilità e valorizzazione, andranno presentati all'autorità di omologazione, o al servizio tecnico nominato prima di poter rilasciare al veicolo l'omologazione per tipo, fogli di calcolo conformi alla norma ISO 22628 : 2002. Poiché il calcolo delle quote è profondamente influenzato dalla ripartizione dei materiali nelle varie categorie previste dai fogli di calcolo, la ripartizione di materiali farà parte delle informazioni da presentare.

    L'autorità di omologazione deve a sua volta convalidare i calcoli alla luce della strategia raccomandata dal costruttore per prevenire i rifiuti dovuti ai veicoli fuori uso, ampiamente documentata negli allegati al certificato di conformità.

    Per semplicità e solo ai fini dell'omologazione, si limiteranno i calcoli dettagliati a uno o a pochi veicolo - detti di riferimento - scelti fra le versioni di un tipo che siano più avanzate nel campo del riuso, della riciclabilità e della recuperabilità.

    L'autorità o il servizio tecnico designato verificheranno infine, con controlli fisici sui prototipi del veicolo, le informazioni presentate dal costruttore e dai suoi fornitori (marcature, natura dei materiali, masse di componenti come i paraurti, schiuma dei sedili, volume dei serbatoi - carburante e altri liquidi - ecc. massa del veicolo).

    6.2.3. Il concetto di "Veicolo di riferimento"

    Un tipo di veicolo della categoria M1 presenta spesso molte varianti tecniche (fino a 100; ancor di più i tipi di veicoli della categoria N1). Ogni variante è a sua volta suddivisa in versioni.

    Finora, il livello di allestimento (disposizione interna e opzioni proposte sul mercato) non è mai stato tenuto formalmente in conto ai fini dell'omologazione; per esempio, l'allestimento non rientra tra i criteri che definiscono le versioni. Ma, nel calcolo dei tassi di riciclabilità e recuperabilità, svolgerà senza dubbio un ruolo importante.

    È stato appurato da apposite ricerche che comprendere esplicitamente "l'esecuzione commerciale" di un veicolo nei criteri di definizione delle versioni genererebbe oneri amministrativi insostenibili sia per i costruttori che per le autorità di omologazione.

    Pertanto, si limiteranno i calcoli dettagliati a quei veicoli - cosiddetti di riferimento - più avanzati nel campo della riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità.

    Tali veicoli saranno scelti dall'autorità di omologazione, d'accordo con il costruttore, fra le diverse versioni di un tipo, applicando i seguenti criteri:

    - tipo di carrozzeria [8];

    [8] Definito nell'allegato II, parte C della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 2001/116/CE.

    - i livelli di allestimento disponibili

    - accessori facoltativi (optional) disponibili, montabili sotto la responsabilità del costruttore.

    6.3. Riuso delle componenti

    6.3.1. Generalità

    Per non compromettere la sicurezza delle strade e la tutela dell'ambiente con il riuso di componenti, è stato compilata una lista (v. allegato V) di quelle da non riutilizzare nella costruzione di veicoli nuovi [9].

    [9] Si noti che l'omologazione comunitaria si applica solo alla costruzione dei veicoli nuovi.

    Si tratta di componenti importanti per la protezione degli occupanti e per un uso sicuro dei veicoli. Riutilizzarle su altri veicoli dopo averle smontate da veicoli fuori uso comporta i rischi seri per le seguenti ragioni:

    - progettate per uno specifico tipo di veicolo, il loro uso su un altro tipo può provocare problemi di compatibilità; o

    - possono provenire da veicoli coinvolti in incidenti nei quali, per esempio, sono stati attivati i loro attuatori pirotecnici; oppure

    - usate intensamente quando il veicolo era in circolazione, non possono essere ora riutilizzate in tutta sicurezza.

    Ancora non esiste una particolare legislazione armonizzata che garantisca la parità delle prestazioni delle componenti usate rispetto a quelle richieste per l'omologazione. Per tali scopi si applicano quindi le pertinenti direttive particolari. Si noti in proposito che la maggior parte delle componenti elencate all'allegato V non può essere provata su nuovi tipi di veicoli perché le prove richiedono l'esecuzione di prove distruttive o di durata su diversi campioni.

    6.3.2. Questioni legate all'ambiente

    Non si può garantire che componenti come marmitte catalitiche e silenziatori, smontati da veicoli fuori uso, offrano i livelli richiesti di tutela dell'ambiente. È di fatto estremamente difficile controllare se componenti smontate da veicoli fuori uso rispettino i requisiti di durevolezza previsti nelle pertinenti direttive specifiche.

    Le marmitte catalitiche come tutti i dispositivi di controllo delle emissioni devono essere conformi ai requisiti di produzione della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10] del 13 ottobre 1998 che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio [11] del 20 marzo 1970 relativa alle emissioni. La sezione 7 di tale direttiva fissa una durata di 80.000/100.000 km, a seconda che si applichino i requisiti di Euro III o di Euro IV.

    [10] Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio; GU L 350, del 28.12.1998, p. 1.

    [11] Direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; GU L 76, del 6.4.1970, p. 1.

    I silenziatori sono provati sui veicoli con test "pass-by" ai sensi della direttiva 70/157/CEE del Consiglio [12] del 6 febbraio 1970 modificata dalla direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 [13]. Le prove di rumorosità sono eseguite dapprima su veicoli muniti di silenziatori nuovi che hanno funzionato per 10.000 km. Tali prove non possono essere eseguite con silenziatori usati.

    [12] Direttiva 70/157/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 42, del 23.2.1970, p. 16.

    [13] Direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 334, del 28.12.1999, p. 41.

    6.3.3. Questioni legate alla sicurezza

    Direttive particolari fissano procedure di prova per garantire che componenti come cinture di sicurezza ed air-bag funzionino a dovere in caso di infortuni. Le prove comprendono test di resistenza alla trazione e di durata sui riavvolgitori che possono essere eseguiti solo su componenti prototipo rappresentative di componenti della produzione. Tali prove eseguite su componenti usate le renderebbero inservibili.

    Le cinture di sicurezza sono oggetto della direttiva 77/541/CEE del Consiglio del 28 giugno 1977 [14] modificata dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione [15] del 22 febbraio 2000.

    [14] Direttiva 77/541/CEE del Consiglio del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU L 220, del 29.8.1977, p. 95.

    [15] Direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU L 53, del 25.2.2000, p. 53.

    Nella maggior parte delle autovetture recenti le cinture di sicurezza sono fissate ad ancoraggi montati sui sedili anteriori. L'ancoraggio interno è di solito munito di un "sistema di pretensionamento" attivato da un attuatore pirotecnico in caso di urto. Un tale sistema di ritenuta va provato fissato al sedile in condizioni d'impatto simulato. In tal caso, le forze di trazione agiscono sulle cinture di sicurezza, sui loro ancoraggi e sui binari del sedile.

    La direttiva 74/408/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974 [16] modificata dalla direttiva 96/37/CE della Commissione [17] stabilisce le prove da eseguire. Come riferito sopra, tali prove eseguite su cinture di sicurezza usate, applicate ai sedili, e sui sedili stessi li renderebbero inservibili.

    [16] Direttiva 74/408/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio); GU L 221, del 12.8.1974, p. 1.

    [17] Direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi); GU L 186, del 25.7.1996, p. 28.

    Il dispositivo dell'air-bag consta di sacchi gonfiabili collocati nel volante e nel cruscotto davanti al passeggero, sensori di decelerazione e un'unità diagnostica. Recenti sviluppi hanno portato ad air-bag laterali che si gonfiano nello spazio tra la parte superiore del torso e la guarnizione della portiera in caso di urti laterali. Gli air-bag laterali anteriori (e quelli posteriori, eventuali) sono integrati nello schienale del sedile.

    Gli air-bag sono provati con test d'urto effettuati sull'intero veicolo. La direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 [18] sugli urti frontali e la direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 [19] sugli urti laterali, fissano le modalità dei test. Come accade con le cinture di sicurezza e i sedili, prove eseguite su veicoli renderebbero gli air-bag usati inservibili.

    [18] Direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU L 18, del 21.1.1997, p. 7.

    [19] Direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU L 169, del 8.7.1996, p. 1.

    I bloccasterzo e gli immobilizzatori sono soggetti a omologazione ai sensi della direttiva 74/61/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1973 [20] modificata dalla direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 [21]. I bloccasterzo montati sul piantone dello sterzo devono subire prove di durata pari a 2.500 cicli di chiusura in ogni direzione per essere omologati,. Anche in questo caso, le componenti usate non possono essere omologate.

    [20] Direttiva 74/61/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore; GU L 38, del 11.2.1974, p. 22.

    [21] Direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore; GU L 286, del 29.11.1995, p. 1.

    6.4. Attuazione

    I provvedimenti sulla "riciclabilità" e la "recuperabilità" si applicano a tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE, tali provvedimenti si applicano solo ai veicoli interessati alla procedura comunitaria di omologazione. Si applicano alle autovetture attraverso il sistema comunitario di omologazione per tipo di veicolo, poiché l'omologazione comunitaria è obbligatoria solo per tale categoria di veicoli. L'omologazione comunitaria si applicherà anche agli autocarri leggeri non appena riformulata la direttiva 70/156/CEE. Si propone perciò che la direttiva sia obbligatoria anche qualora tali veicoli fossero coperti da un'omologazione nazionale.

    Il calendario proposto per le diverse categorie di veicoli è:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Le disposizioni relative alle componenti usate si applicano appena la direttiva viene recepita dagli Stati membri.

    6.5. Contenuto della proposta

    6.5.1. Aspetti generali

    La proposta contiene 13 articoli e sei allegati.

    6.5.2. Articoli da 1 a 7

    Questi articoli contengono le norme generali, ulteriormente dettagliate negli allegati.

    6.5.3. Esenzioni (articolo 3)

    6.5.3.1. Veicoli a uso speciale

    I veicoli a uso speciale sono esplicitamente esclusi dall'articolo 7 della direttiva 2000/53/CE ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva.

    Tali veicoli sono definiti nell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 2001/116/CE e comprendono, di solito, per destinati a svolgere funzioni particolari come "camper", "ambulanze", "blindati", "carri funebri" ecc..

    Numerosi veicoli a uso speciale del gruppo degli autocarri leggeri sono costruiti in più fasi; ricevono cioè carrozzerie speciali nella fase finale di costruzione, fuori dello stabilimento del costruttore. Poiché al momento della progettazione il costruttore del veicolo di base non sa che tipo di carrozzeria esso riceverà, è razionale esentarlo dalla presente direttiva.

    6.5.3.2. Autocarri leggeri "completati"

    Molti autocarri leggeri sono autotelai ma i costruttori fabbricano anche autotelai cabinati muniti di cabina completa, motore, assali, sospensioni e strutture. Questi veicoli, di base, sono completati in più fasi, aggiungendo componenti e carrozzeria.

    La quota di autotelai cabinati varia da costruttore a costruttore. Una quota del 40% per uno stesso tipo di veicolo è tuttavia un valore medio generalmente accettato nella produzione di autocarri leggeri.

    Per le stesse ragioni addotte al terzo capoverso di paragrafo 6.5.3.1., essi vanno esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva.

    Gli autotelai cabinati tuttavia, non sono esclusi dalle norme della presente direttiva di cui devono soddisfare tutti i requisiti, compresi tassi minimi richiesti.

    6.5.3.3. Veicoli prodotti in "piccola serie"

    I "Veicoli in piccola serie" vanno intesi come un gruppo di tipi di veicoli di cui sono messi in circolazione non più di 500 esemplari all'anno, in ogni Stato membro.

    Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri possono esentare i veicoli prodotti in piccola serie da una o più disposizioni di una direttiva particolare. Ciò è anche confermato dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2000/53/CE che permette agli Stati membri di esentare i veicoli prodotti in piccola serie da quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4.

    Mentre le autovetture prodotte in piccola serie rientrano nel sistema comunitario di omologazione, gli autocarri leggeri costruiti in piccola serie sono omologati a livello nazionale.

    Si propone perciò di escludere de jure tali veicoli dalle norme della presente direttiva fino all'approvazione di disposizioni armonizzate sulla produzione in piccola serie.

    Tuttavia, per ragioni di sicurezza e ambientali, essi non vanno muniti di componenti usate elencate all'allegato V.

    6.5.4. Valutazione preliminare del costruttore (articolo 6)

    L'articolo 6 contiene norme generali sulla valutazione preliminare del costruttore.

    La valutazione preliminare del costruttore è il modo per garantire un calcolo corretto effettuato in base a ISO 22628 : 2002. Poiché un veicolo ha tra 10.000 e 20.000 componenti, non è possibile controllare i calcoli troppo in profondità al momento della sua omologazione; è perciò preferibile che sia il costruttore a valutare il sistema per accertarsi che l'intero processo di calcolo sia corretto e possa essere usato per l'omologazione di qualsiasi tipo di veicolo.

    L'allegato IV, cui si riferisce l'articolo 6, spiega in dettaglio le norme pratiche che il costruttore deve seguire per ottemperare ai suoi obblighi. Tali norme vanno valutate dall'autorità competente nominata dallo Stato membro secondo criteri specifici. Una volta effettuata la valutazione preliminare, l'autorità competente rilascerà un certificato di conformità all'allegato IV della presente direttiva.

    L'articolo 6 stabilisce il contenuto del certificato, la sua validità e la procedura da seguire per ottenerne il rinnovo o la proroga quando scade. L'appendice 1 all'allegato IV mostra il modello che l'autorità competente deve usare.

    6.5.5. Riuso di componenti (articolo 7)

    L'articolo riguarda il divieto di riusare talune componenti. Le componenti di cui all'allegato V non possono essere riutilizzate nella costruzione di veicoli nuovi.

    6.5.6. Emendamento della direttiva 70/156/CEE (articolo 8)

    L'articolo si riferisce all'allegato VI relativo a tutti gli adeguamenti amministrativi necessari per stabilire un vincolo con le procedure di omologazione descritte nella direttiva 70/156/CEE e nella direttiva proposta.

    6.5.7. Articoli da 9 a13

    Questi articoli si riferiscono alle modalità di applicazione e alla procedura da seguire per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico.

    6.5.8. Allegato I

    L'allegato I contiene le norme tecniche cui ottemperare per ottenere l'omologazione.

    6.5.9. Allegato II e Allegato III

    L'allegato II elenca i documenti necessari per la presentazione di una domanda; l'allegato III è un modello del certificato di omologazione, da usare per il rilascio di quest'ultima.

    6.5.10. Allegato IV

    L'allegato IV descrive in dettaglio gli obblighi del costruttore al fine di ottenere un certificato di conformità e poter introdurre ulteriori domande di omologazione.

    6.5.11. Allegato V

    L'allegato elenca le componenti da non riutilizzare. Esso si limita alla riutilizzazione nella costruzione di veicoli, perché il campo di applicazione della presente direttiva si limita all'omologazione dei veicoli.

    6.5.12. Allegato VI

    Ai sensi della direttiva 70/156/CEE, un costruttore può chiedere un'omologazione comunitaria per tipo di veicolo senza dover presentare una domanda per l'intera serie di direttive particolari di cui all'allegato IV di tale direttiva. È perciò necessario inserire anche gli elementi di cui all'allegato II della presente direttiva nella scheda informativa da usare per l'omologazione per tipo di veicolo.

    7. ASPETTI ECONOMICI

    7.1. Impatto sull'industria automobilistica

    L'impatto sull'industria automobilistica è notevole. In Europa, nel 2002, sono stati commercializzati circa 15,7 milioni di autovetture e di autocarri leggeri nuovi [22].

    [22] 14.007.798 autovetture e 1.741.397 autocarri leggeri (fonte: Association Auxiliaire de l'Automobile in ACEA, http://www.acea.be/ACEA/ auto_data.html).

    Le proiezioni quantitative a lungo termine non mostrano segno alcuno di ristagno. In termini di flotta di veicoli, si prevede che il numero di autovetture e autocarri leggeri in circolazione aumenterà del 18% tra il 2000 e il 2014, cioè da 174 milioni di autovetture nel 2000 a 206 milioni di autovetture nel 2014 [23].

    [23] Nel 2004, JD Power-LMC prevede che in Europa occidentale saranno prodotte 14.397.000 autovetture e 1.512.000 autocarri leggeri.

    Ogni anno, tra 9 e 10 milioni di veicoli vengono messi fuori uso. Ciò significa che ogni anno si generano nella Comunità tra 8 e 9 milioni di tonnellate di rifiuti.

    In Francia, dove tra autorità competenti e settori economici interessati esistono da oltre 20 anni accordi per promuovere il riuso, il riciclaggio e la valorizzazione, 1.2 milioni di veicoli fuori uso hanno prodotto, prima dell'attuazione della direttiva 2000/53/CE, 400.000 tonnellate di rifiuti [24], ogni anno.

    [24] fonte: Environnement & Automobile - Rapport 2001 PSA Peugeot Citroën

    7.2. Tendenze costruttive riguardo al trattamento dei veicoli fuori uso

    L'impatto ambientale ed economico del trattamento dei veicoli fuori uso condiziona il regime materiale prevalente nella produzione e i metodi di progettazione e montaggio che influiscono sulla quota e la quantità dei materiali ricuperabili.

    La maggior parte dei veicoli che vanno ora fuori uso è stata progettata tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90: le politiche di riciclo allora in atto non hanno avuto influenza sulla loro progettazione ed essi incorporano alte percentuali di materiali a basso potenziale di riciclo.

    Mutamenti significativi sono avvenuti recentemente nei materiali, oggi divenuti più leggeri e facilmente riciclabili. La tabella che segue confronta la composizione media dei materiali (in peso percentuale) nelle autovetture prodotte nella prima metà degli anni 90 e in quelle moderne prodotte all'inizio del 2001.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Forse solo all'inizio degli anni 90 si è capita la necessità di inserire il trattamento dei veicoli fuori uso nella progettazione di quelli nuovi. A quel tempo, vennero conclusi accordi bilaterali tra costruttori e governi (Francia, Paesi Bassi, più tardi in altri Stati membri) per fissare obiettivi realistici di riciclaggio e di recupero.

    Il concetto "progettato per essere riciclato" contraddistingue oggi la progettazione dei veicoli europei. Di fatto, da vari anni, i costruttori europei stanno sviluppando ricerche e accumulando notevoli esperienze nel campo dei processi di riciclo.

    I fattori chiave della "riciclabilità" sono la scelta dei materiali, un'adeguata marcatura delle componenti e le tecniche di assemblaggio. Solo questi garantiscono che le componenti siano correttamente separate e recuperate.

    Invece che sui metalli usati nella fabbricazione, i costruttori per ridurre la massa dei veicoli e, quindi, i consumi di carburante puntano ora sulla plastica e i materiali naturali organici. Con la loro diffusione, la questione della loro riciclabilità diviene quanto mai decisiva. Già ora, quasi il 15% delle componenti di plastica è fatto di "materia riciclata", quota destinata a crescere via via che migliorano le condizioni di mercato e la fattibilità tecnica.

    Si stanno anche diffondendo soprattutto per l'isolamento acustico le fibre naturali e altre materie prime rinnovabili. Si tratta di materiali molto promettenti perché leggeri, con un bilancio ecologico favorevole e più economici di altri materiali.

    Si noti che un numerosi costruttori di veicoli hanno annunciato di aver già raggiunto gli obiettivi che saranno introdotti dalla presente direttiva.

    7.3. Valutazione dei costi

    7.3.1. Aspetti generali

    Per valutare l'impatto economico sullo sviluppo di nuovi veicoli che colgano gli obiettivi fissati in questa proposta, si deve tener conto di varie fasi:

    - sviluppo di nuovi veicoli;

    - loro assemblaggio;

    - trattamento dei veicoli fuori uso;

    - omologazione.

    7.3.2. Impatto sullo sviluppo dei veicoli

    Le misure previste esigono un controllo completo sulla composizione dei materiali, cioè un input continuo da una banca-dati sui materiali in ogni fase di sviluppo del prototipo. I materiali vanno scelti anche in base alle loro proprietà di essere riciclati e a un'analisi tecnica pura, che potrebbe aumentare i costi.

    Nuovi materiali necessiteranno di adeguate procedure di convalida, molto costose.

    La disponibilità di materie riciclate d'alta qualità porterà però a un deprezzamento di talune componenti.

    7.3.3. Impatto sull'assemblaggio

    Una progettazione che già preveda la demolizione sconterà alti costi di adeguamento delle linee di produzione. Gli imperativi economici del riciclaggio comportano infatti forme di assemblaggio più "monolitiche" per facilitare la demolizione.

    I cruscotti, ad esempio, andranno assemblati in un blocco unico da imbullonare al veicolo.

    7.3.4. Impatto sul trattamento

    Dovranno essere introdotte nuove tecnologie per ridurre i costi del post-trattamento. Tecnologie efficienti già esistono. Occorrono però ingenti investimenti per operare su vasta scala, ridurre i costi e promuovere l'uso di "materie riciclate".

    7.3.5. Impatto sull'omologazione

    I costi di omologazione aumenteranno notevolmente perché si dovranno costruire veicoli rappresentativi per i controlli da parte dell'autorità. Veicoli conformi alle specifiche di produzione non esistono di solito a livello di prototipi ma a livello di preserie, appena prima del lancio di un nuovo tipo di veicolo.

    Situazione analoga per i fornitori: Componenti come cruscotti completi, sedili, ecc., andranno perciò preparate a parte per essere presentate alle autorità per il controllo dei materiali e delle masse.

    La verifica dei calcoli e la valutazione preliminare della capacità del costruttore di gestire tutti i dati richiedono esami specifici allo stabilimento del costruttore. Non è eccezionale nel mondo dell'omologazione prevedere test presso lo stabilimento del costruttore; ma questa proposta di nuova direttiva li rende una regola generale. Si richiederanno disposizioni specifiche, seminari e mezzi di ricerca.

    7.4. Analisi dei costi e dei benefici

    7.4.1. Costi per il costruttore

    Poiché nella letteratura tecnica non esistono input per una dettagliata analisi dei costi e dei benefici, è estremamente difficile dire quali investimenti dovranno fare i costruttori per soddisfare le condizioni della presente direttiva.

    L'Associazione dei costruttori europei di autoveicoli ha presentato alla Commissione una valutazione provvisoria, che, per un veicolo europeo medio del segmento C [25], si può riassumere come segue:

    [25] Classe di veicoli medio bassa.

    - costi di produzione e sviluppo: aumenti tra 11 e 55 euro per veicolo;

    - riduzioni dei costi per "trattamento VFU": tra 5 e 25 euro per veicolo.

    L'associazione stima un saldo tra 14 euro di profitto a 50 euro di costi aggiuntivi per veicolo.

    Supponendo un costo medio di 30 euro per veicolo, un impianto di produzione da 280.000 autovetture l'anno genererà un aumento annuale dei costi di 8.400.000 euro.

    Un altro elemento è costituito dalla procedura di omologazione da seguire. I costi di omologazione sono calcolati soprattutto in base agli onorari dovuti ai servizi tecnici, costi amministrativi compresi. La procedura preliminare di valutazione e i controlli da eseguire sui veicoli richiedono probabilmente fino a 5 giorni di studio dei dati dei costruttori. A 135 euro l'ora, i costi delle prove di omologazione ammonterebbero a circa 7.500 euro per tipo di veicolo.

    Inoltre, la procedura di omologazione genera costi interni come investimenti in nuovi strumenti informatici e sistemi organizzativi. Tra i costi complessivi per le attività di omologazione vanno anche previsti spese di conformità e di ingegneria una tantum.

    Tutti questi costi dipendono dalla struttura dell'impresa e non è facile descriverli in termini qualitativi. Per esempio, un grande costruttore europeo ha calcolato che l'omologazione di un tipo di veicolo costerà in media 11.650 euro [26].

    [26] Esclusi i costi di realizzazione di veicoli prototipo richiesti per le ispezioni.

    Ad esempio, un popolare tipo di autovettura è stato prodotto in 2.777.962 unità nell'arco di 10 anni; il costo di omologazione per veicolo è dunque insignificante. Nel campo degli autocarri leggeri, i modelli più richiesti sono prodotti al ritmo annuo di 75.000 veicoli. Supponendo che 4 tipi di carrozzeria richiedano un esame attento per il rilascio dell'omologazione, il costo per veicolo sarà inferiore a 1 euro, il che è s insignificante, se il tipo rimane invariato per più di 10 anni.

    7.4.2. Vantaggi

    I vantaggi andrebbero considerati dal punto di vista della politica ambientale e andrebbero valutati nel quadro della direttiva "Veicoli fuori uso", che non è oggetto della presente direttiva.

    8. CONCLUSIONE

    La Commissione ritiene che le misure da essa proposte permettano ai costruttori di sviluppare e commercializzare nuovi veicoli che siano all'altezza del principale obiettivo della direttiva 2000/53/CE: prevenire i rifiuti causati dai veicoli, favorendo il riuso, il riciclo e il recupero di componenti e materiali.

    Essa è anche certa del fatto che vietare la riutilizzazione di talune componenti nella costruzione di veicoli giovi alla sicurezza stradale e alla protezione dell'ambiente.

    2004/0053 (COD)

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione [27],

    [27] GU C [... ], [... ], p. [... ].

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [28],

    [28] GU C [... ], [... ], p. [... ].

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [29],

    [29] GU C [... ], [... ], p. [... ].

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 [30] sui veicoli fuori uso vanno fissate norme adeguate che permettano la commercializzazione dei veicoli omologati delle categorie M1 e N1 solo se sia riutilizzabile e/o riciclabile almeno l'85% della loro massa e se sia riutilizzabile e/o ricuperabile almeno il 95% della loro massa.

    [30] GU L 269, del 21.10.2000, p. 34. Direttiva modificata dalla decisione 2002/525/CE della Commissione (GU L 170, del 29.6.2002, p. 81).

    (2) La presente direttiva costituisce una direttiva particolare nel quadro dell'omologazione comunitaria per tipo di veicolo stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [31].

    [31] GU L 42, del 23.2.1970, p. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122, del 16.5.2003. p. 36).

    (3) L'omologazione per tipo di veicolo è attualmente obbligatoria per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e sarà prossimamente estesa ai veicoli di tutte le categorie. Occorre dunque inserire nell'omologazione per tipo di veicolo le norme relative alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli.

    (4) È pertanto necessario prendere disposizioni dato che i veicoli della categoria N1 non rientrano ancora nel sistema dell'omologazione per tipo di veicolo.

    (5) Il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse per permettere di verificare i calcoli del costruttore in base alla norma ISO 22628 : 2002.

    (6) All'atto dell'omologazione si possono convalidare correttamente i calcoli del costruttore solo se questi ha attuato disposizioni e procedure che gli consentano di gestire tutte le informazioni ricevute dei fornitori. Prima di rilasciare una qualsiasi omologazione, l'autorità competente deve valutare in via preliminare tali disposizioni e procedure e rilasciare un certificato attestante la loro correttezza.

    (7) La pertinenza delle variabili che entrano nel calcolo delle percentuali di riciclabilità e recuperabilità va valutata alla luce del trattamento dei veicoli fuori uso. Il costruttore si atterrà dunque a una strategia per il trattamento dei veicoli fuori uso e la descriverà in dettaglio all'autorità competente. Tale strategia si baserà su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione del veicolo.

    (8) I veicoli speciali sono destinati a funzioni particolari e richiedono allestimenti specifici della carrozzeria non sono del tutto sotto il controllo del costruttore. Le quote di riciclabilità e recuperabilità non possono perciò essere calcolate correttamente. A tali veicoli non vanno dunque applicati i requisiti relativi al calcolo.

    (9) I veicoli incompleti sono una parte notevole dei veicoli N1. Il costruttore del veicolo di base non può calcolare le quote di riciclabilità e recuperabilità dei veicoli completati perché i dati sulle fasi di costruzione successive gli sono ignoti quando progetta il veicolo di base. Alla presente direttiva si conformerà perciò il solo veicolo di base.

    (10) Le quote di mercato di veicoli prodotti in piccola serie sono marginali e i vantaggi per l'ambiente, se si conformano alla presente direttiva, sono scarsi. È pertanto opportuno che siano esclusi da talune norme della presente direttiva.

    (11) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 della direttiva 2000/53/CE, per motivi di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente, va impedita la riutilizzazione di talune componenti tolte a veicoli fuori uso. Ciò si limiterà alla riutilizzazione di componenti nella costruzione di veicoli nuovi.

    (12) Quanto stabilito dalla presente direttiva imporrà ai costruttori di fornire nuovi dati in merito all'omologazione e ciò si deve riflettere nella direttiva 70/156/CEE, che fissa l'elenco completo dei dati da presentare per l'omologazione. Tale direttiva va perciò modificata di conseguenza.

    (13) I provvedimenti necessari per adeguare al progresso tecnico e scientifico la presente direttiva vanno adottati ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

    (14) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ridurre cioè al minimo l'impatto sull'ambiente dei veicoli fuori uso facendo sì che essi siano fin dall'inizio concepiti per facilitarne il riuso, il riciclo e il recupero, non può essere pienamente colto di soli Stati membri, ma, per le sue dimensioni, può essere meglio raggiunto a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito in tale articolo, la presente direttiva non va oltre quanto necessario per questo scopo.

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 Scopo

    La presente direttiva stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'articolo 2, per garantire che loro componenti e materiali possano essere riusati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I.

    Essa fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il riuso di componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.

    Articolo 2 Campo d'applicazione

    La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nella parte A dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE e alle componenti nuovi o riutilizzate di tali veicoli.

    Articolo 3 Esenzioni

    Senza pregiudicare quanto previsto all'articolo 7, la presente direttiva non si applica:

    (a) ai veicoli speciali definiti nella sezione A, paragrafo 5, dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE;

    (b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva;

    (c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 70/156/CEE.

    Articolo 4 Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    (1) "Veicolo" significa un autoveicolo;

    (2) "Componente" significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche le componenti e le unità tecniche distinte definite all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

    (3) "Tipo di veicolo" significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, paragrafi 1 e 3, dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE;

    (4) "Veicolo fuori uso"' indica un veicolo definito al punto 2) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;

    (5) "Veicolo di riferimento" indica la versione di un tipo di veicolo che l'autorità di omologazione ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità;

    (6) "Veicolo costruito in più fasi" indica un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi;

    (7) "Veicolo di base" indica un veicolo definito all'articolo 2, 4° capoverso della direttiva 70/156/CEE, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi;

    (8) "Costruzione in più fasi" indica il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;

    (9) "Riuso" indica la riutilizzazione definita al punto 6) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;

    (10) "Riciclo" indica il riciclaggio definito nella prima frase del punto 7) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;

    (11) "Recupero di energia" indica il recupero di energia definito nella seconda frase del punto 7) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;

    (12) "Recupero" indica il recupero definito al punto 8) dell'articolo 2 della direttiva 2000/53/CE;

    (13) "Riutilizzabilità" indica il potenziale di riuso di componenti tolte a veicoli fuori uso;

    (14) "Riciclabilità" indica il potenziale di riciclo di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

    (15) "Recuperabilità" indica il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;

    (16) "Quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)" indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;

    (17) "Quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)" indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;

    (18) "Strategia" significa progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclo e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto;

    (19) "Massa" significa la massa del veicolo in ordine di marcia definito al punto 2.6 dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE, escluso il conducente, la cui massa è data in 75 kg.

    Articolo 5 Norme di omologazione

    1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione della CE o, rispettivamente, nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solo ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti dell'allegato I alla presente direttiva.

    2. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli e ai controlli di cui all'allegato I alla presente direttiva, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e delle sue componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori, il costruttore o i suoi fornitori forniranno informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.

    3. L'autorità di omologazione controlla che le componenti in polimeri o elastomeri inclusi nell'elenco di demolizione di cui all'allegato I, paragrafo 2 alla presente direttiva siano marcati ai sensi della decisione 2003/138/CE della Commissione del 27 febbraio 2003 [32] che stabilisce norme di codifica delle componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE.

    [32] GU L 53, del 28.2.2003, p 58.

    4. Ai fini della domanda di omologazione CE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri fanno sì che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore usi il modello di documento informativo di cui all'allegato II alla presente direttiva.

    5. Per il rilascio di un'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE, l'autorità di omologazione userà il modello di certificato d'omologazione CE di cui all'allegato III alla presente direttiva.

    Articolo 6 Valutazione preliminare

    1. Gli Stati membri non rilasciano alcuna omologazione senza prima accertarsi che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi del paragrafo 3 dell'allegato IV alla presente direttiva, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui alla presente direttiva. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, si rilascerà al costruttore un "Certificato di conformità all'allegato IV" (nel prosieguo, il "Certificato di conformità").

    2. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore raccomanderà una strategia finalizzata alla demolizione, al riuso di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. Essa si fonderà su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.

    3. Gli Stati membri nominano un'autorità competente, ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato IV alla presente direttiva, che effettua la valutazione preliminare e rilascia il certificato di conformità.

    4. Il certificato di conformità, corredato di un'adeguata documentazione, descriverà la strategia raccomandata dal costruttore. L'autorità competente userà il modello di cui in appendice 1 all'allegato IV alla presente direttiva.

    5. Il certificato di conformità è valido per almeno 2 anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima di effettuare nuovi controlli.

    6. Il costruttore informa l'autorità competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L'autorità competente, consultato il costruttore, deciderà se siano necessari nuovi controlli.

    7. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l'autorità competente rilascerà un nuovo certificato di conformità o ne estenderà la validità per altri 2 anni. L'autorità competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.

    Articolo 7 Riutilizzazione delle componenti

    Le componenti di cui all'allegato V alla presente direttiva:

    a) non vanno considerate riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilità e di recuperabilità;

    b) non vanno riutilizzate nella costruzione di veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE.

    Articolo 8 Emendamenti da apportare alla direttiva 70/156/CEE

    La direttiva 70/156/CEE viene emendata ai sensi dell'allegato VI alla presente direttiva.

    Articolo 9 Adattamento al progresso tecnico e scientifico

    Le modifiche apportate alla presente direttiva, necessarie ad adeguarla al progresso tecnico e scientifico saranno adottate dalla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

    Articolo 10 Date di entrata in vigore dell'omologazione

    1. Con effetto [.... 12 mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti della presente direttiva, non possono:

    (a) rifiutate il rilascio dell'omologazione CE o nazionale,

    (b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

    2. Con effetto [...... 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri, nei confronti di un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti della presente direttiva, devono:

    (a) rifiutare il rilascio dell'omologazione della CE;

    (b) rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

    3. Con effetto [...... 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri devono, se non sono rispettati i requisiti della presente direttiva:

    (a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

    (b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 70/156/CEE.

    4. L'articolo 7 si applica a decorrere da [...... 12 mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

    Articolo 11 Recepimento

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...... 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione, cui forniscono anche una tabella della correlazioni tra quelle disposizioni e la presente direttiva.

    Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere da [...... 12 mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legge nazionale, che approvano nel campo coperto dalla presente direttiva.

    Articolo 12 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 13 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, [... ]

    Per il Parlamento europeo per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    Allegato I Requisiti

    Allegato II Documento informativo per l'omologazione CE

    Allegato III Modello del certificato di omologazione CE

    Allegato IV valutazione preliminare del costruttore

    Appendice 1: modello del certificato di conformità

    Allegato V Componenti considerate non riutilizzabili

    Allegato VI Emendamenti da apportare alla direttiva 70/156/CEE

    ALLEGATO I

    REQUISITI

    1. I veicoli appartenenti alla categoria M1 e quelli appartenenti alla categoria N1 saranno costruiti per essere:

    - riutilizzabili e/o riciclabili per almeno l'85% della loro massa e,

    - riutilizzabili e/o recuperabili per almeno il del 95% della loro massa,

    come stabilito dalle procedure di cui al presente allegato.

    2. Ai fini dell'omologazione, il costruttore presenterà un modulo di presentazione dei dati debitamente compilato, redatto ai sensi dell'allegato A della norma ISO 22628 : 2002, comprendente la ripartizione di materiali.

    Ad esso allegherà un elenco delle componenti smontate, dichiarato dal costruttore riguardo alla fase di demolizione e al processo che raccomanda per il loro trattamento.

    3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il costruttore dimostrerà all'autorità di omologazione che i veicoli di riferimento rispettano i requisiti. Si usa il metodo di calcolo prescritto all'allegato B alla norma ISO 22628 : 2002.

    Tuttavia, il costruttore deve poter dimostrare che qualsiasi versione nell'ambito del tipo di veicolo soddisfa i requisiti della presente direttiva.

    4. Riguardo a un tipo di veicolo, si sceglie un veicolo del riferimento:

    a) per ogni "tipo di carrozzeria" definita al paragrafo 1 della sezione C dell'allegato II alla direttiva 70/156/CEE, nel caso di veicoli M1;

    b) per ogni "tipo di carrozzeria", cioè furgone, telaio cabinato, pick-up ecc., nel caso di veicoli N1.

    5. Ai fini della scelta dei veicoli di riferimento, si terrà conto della disponibilità di vari livelli di allestimento e della disponibilità di accessori facoltativi [33].

    [33] Come rivestimenti in pelle, impianto radiofonico, condizionamento d'aria, cerchioni in lega, ecc..

    Per accessori facoltativi, si intendono componenti supplementari di cui il veicolo può essere munito sotto la responsabilità del costruttore prima della sua immatricolazione o messa in servizio.

    6. Ai fini del calcolo, i pneumatici si considerano riciclabili.

    7. Le masse vanno espresse in kg con una cifra decimale. Le quote vanno calcolate in percentuale con una cifra decimale e arrotondate come segue:

    a) se la cifra dopo la virgola è tra 0 e 4, il totale è arrotondato all'unità inferiore;

    b) se la cifra dopo la virgola è tra 5 e 9, il totale è arrotondato all'unità superiore.

    8. Per controllare i calcoli di cui al presente allegato, l'autorità di omologazione si accerterà che il modulo di presentazione dei dati (cfr. paragrafo 2 del presente allegato) sia coerente con la strategia raccomandata citata dal certificato di conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    9. Per controllare i materiali e le masse delle componenti, il costruttore metterà a disposizione veicoli rappresentativi, per ogni tipo di carrozzeria e di componenti destinate a tali veicoli, considerati necessari dall'autorità di omologazione.

    ALLEGATO II

    DOCUMENTO INFORMATIVO PER L'OMOLOGAZIONE CE

    ai sensi dell'allegato I alla direttiva del Consiglio 70/156/CEE( [34]), relativo all'omologazione CE di un veicolo riguardo alla sua riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

    [34] I numeri delle voci e le note di questo documento informativo corrispondono a quelle elencate nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono omesse.

    Le seguenti informazioni vanno eventualmente fornite in triplice copia e includere un indice. Tutti i disegni saranno in una scala adeguata e sufficientemente dettagliati in formato A4 o su fogli in formato A4. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente particolareggiate.

    0. ASPETTI GENERALI

    0.1. Marca (ragione sociale del costruttore):

    0.2. Tipo:

    0.2.0.1. Telaio:

    0.2.1. Eventuale denominazione commerciale:

    0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b):

    0.3.1. Posizione di tale marcatura:

    0.4. Categoria del veicolo(c):

    0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

    0.8. Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

    1. CARATTERISTICHE GENERALI DI COSTRUZIONE DEL VEICOLO

    1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

    1.2. Disegno con le dimensioni dell'intero veicolo

    1.3. Numero di assi e di ruote:

    1.3.1. Numero e posizione degli assi con ruote doppie:

    1.3.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione):

    1.7. Cabina di guida (avanzata o normale)(z):

    3. MOTORE(q) (per i veicoli con motore a benzina, a gasolio, ecc., o anche in combinazione con un altro combustibile, ripetere questa voce (+))

    3.1. Costruttore:

    3.2. Motore a combustione interna

    3.2.1. Caratteristiche

    3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione a compressione, quattro tempi/due tempi (1)

    3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

    3.2.1.3. Cilindrata (s): ...... cm³

    3.2.2. Combustibile: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo: (1)

    4. TRASMISSIONE(v)

    4.2. Tipo (meccanica, idraulica, elettrica, ecc..):

    4.5. Cambio

    4.5.1. Tipo (manuale/automatica/variazione continua (CVT))(1)

    4.9. Bloccaggio del differenziale: si/no/facoltativo(1)

    9. CARROZZERIA

    9.1. Tipo di carrozzeria:

    9.3.1. Numero e configurazione delle porte:

    9.10.3. Sedili

    9.10.3.1. Numero:

    15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

    15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:

    15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:

    15.3. Masse dei materiali del veicolo del riferimento

    15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento (**):

    15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione (**):

    15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile (**):

    15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile (**):

    15.3.5. Ripartizione dei materiali (**):

    15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:

    15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:

    15.4. Percentuali

    15.4.1. Percentuale di riciclabilità "Rcyc(%)":

    15.4.2. Percentuale di recuperabilità "Rcov(%)":

    ALLEGATO III

    MODELLO DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

    Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

    CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

    Timbro dell'autorità di omologazione CE

    Comunicazione riguardante: //

    - Omologazione CE( [35]) // Di un tipo di veicolo

    [35] Cancellare la menzione inutile.

    - estensione dell'omologazione CE(2) //

    - rifiuto dell'omologazione CE(2) //

    //

    Ai sensi della direttiva [ ... / ... /CE, la presente direttiva ]

    Numero di omologazione CE:

    Motivo dell'estensione:

    SEZIONE I

    0.1. Marca (ragione sociale del costruttore):

    0.2. Tipo:

    0.2.1. Denominazione/i commerciale/i ( [36]):

    [36] Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, completare questa voce almeno quando il veicolo sarà presentato sul mercato.

    0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

    0.3.1. Posizione della marcatura:

    0.4. Categoria del veicolo ( [37]):

    [37] Definita all'allegato II.A.

    0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

    0.8. Nome/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio:

    [... ]

    SEZIONE II

    1. Informazioni supplementari:

    Percentuale/i di riciclabilità del/dei veicolo/i di riferimento:

    Percentuale/i di recuperabilità del/dei veicolo/i di riferimento:

    2. Servizio tecnico che effettua le prove:

    3. Data della relazione di prova:

    4. Riferimento della relazione di prova:

    5. Eventuali osservazioni:

    6. Allegati: indice e documentazione informativa

    7. Il veicolo rispetta/non rispetta(2) i requisiti tecnici della presente direttiva:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Valutazione preliminare

    1. Scopo del presente allegato

    Il presente allegato descrive la valutazione preliminare che l'autorità competente effettua per accertare che il costruttore abbia messo in atto le necessarie disposizioni e procedure.

    2. Autorità competente

    L'autorità competente deve soddisfare la norma EN 45012: 1989 o Guide ISO/IEC 62 :1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione che rilasciano un certificato di qualità nei confronti di sistemi di management attuati dal costruttore.

    3. Controlli che l'autorità competente deve eseguire

    3.1. L'autorità competente si accerta che il costruttore abbia provveduto a:

    (a) raccogliere dati pertinenti dall'intera catena di fornitura, come natura e massa di tutti i materiali usati nella costruzione dei veicoli, in modo da eseguire i calcoli prescritti dalla presente direttiva;

    (b) avere a sua disposizione tutti gli altri dati pertinenti del veicolo richiesti dal calcolo, come il volume dei fluidi, ecc.;

    (c) controllare adeguatamente le informazioni ricevute dai fornitori;

    (d) gestire la ripartizione dei materiali;

    (e) eseguire il calcolo delle quote di riciclabilità e recuperabilità ai sensi di ISO 22628 : 2002;

    (f) controllare la marcatura delle componenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

    (g) verificare che nessuna componente di cui all'allegato V alla presente direttiva sia riusato nella costruzione di nuovi tipi di veicolo.

    3.2. Il costruttore fornirà all'autorità competente ogni informazione pertinente, in forma documentaria. In particolare, riciclaggio e recupero dei materiali vanno debitamente documentati.

    Appendice 1 all'allegato IV

    MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    COMPONENTI RITENUTE NON RIUTILIZZABILI

    1. Introduzione

    Il presente allegato riguarda le componenti di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 che non devono essere riutilizzate nella costruzione di nuovi veicoli.

    2. elenco delle componenti

    - tutti gli air-bag [38], cioè i cuscini, gli attuatori pirotecnici, le di controllo e i sensori elettronici;

    [38] Quando l'air-bag è inserito dentro il volante, il volante stesso.

    - i gruppi automatici, o non, delle cinture di sicurezza, cioè corregge, ganci, avvolgitori, attuatori pirotecnici;

    - sedili (solo se sono incorporati nel sedile ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o gli air-bag);

    - Bloccasterzi agenti sulla colonna dello sterzo;

    - Immobilizzatori compresi transponder e unità di controllo elettroniche;

    - Marmitte catalitiche;

    - Silenziatori del tubo di scarico.

    ALLEGATO VI

    EMENDAMENTI DA APPORTARE ALLA DIRETTIVA 70/156/CEE

    La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

    (1) All'allegato I vanno inseriti i seguenti punti:

    "15. RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

    15.1. Versione cui appartiene il veicolo del riferimento:

    15.2. Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il dispositivo di aggancio (compresi liquidi, strumenti, ruota di scorta, se di serie), senza conducente:

    15.3. Masse dei materiali del veicolo del riferimento

    15.3.1. Massa del materiale considerato nella fase di pretrattamento (**):

    15.3.2. Massa del materiale considerato nella fase di demolizione (**):

    15.3.3. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto riciclabile (**):

    15.3.4. Massa del materiale considerato nella fase di trattamento dei residui non metallici, ritenuto energia recuperabile (**):

    15.3.5. Ripartizione dei materiali (**):

    15.3.6. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili:

    15.3.7. Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili:

    15.4. Percentuali

    15.4.1. Percentuale di riciclabilità "Rcyc(%)":

    15.4.2. Percentuale di recuperabilità "Rcov(%)":

    (**) Concetti definiti alla norma ISO 22628 : 2002."

    (2) Alla parte I dell'allegato IV, viene aggiunto il punto che segue:

    "

    >SPAZIO PER TABELLA>

    "

    (3) L'allegato XI viene modificato come segue:

    (a) all'appendice 1, viene aggiunto il punto seguente:

    "

    >SPAZIO PER TABELLA>

    "

    (b) all'appendice 2, viene aggiunto il punto seguente:

    `

    >SPAZIO PER TABELLA>

    "

    (c) all'appendice 3, viene aggiunto il punto seguente:

    "

    >SPAZIO PER TABELLA>

    '

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    Titolo di proposta

    "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio."

    Numero di riferimento del documento

    [ ENTR F/5 - 503/02 rev. 5 ]

    1. la proposta

    Si è tenuto conto del principio di sussidiarietà iscritto nell'articolo 5 del trattato; la Commissione ritiene tuttavia che, in questo campo, occorra una normativa comunitaria.

    Obiettivo del provvedimento è far sì che i nuovi veicoli appartenenti alle categorie M1 [39] e N1 1 soddisfino, al momento della loro costruzione, a una progettazione rispondente a criteri di "riutilizzabilità", "riciclabilità e "recuperabilità".

    [39] Nella scheda di valutazione dell'impatto, per ragioni di comodità, il termine "autovetture" è sinonimo di "veicoli M1" e "autocarri leggeri" di "veicoli N1" (la categoria M1 comprende autovetture, veicoli utilitari e sportivi (SUV), monovolume e minibus - la categoria N1 comprende gli autocarri leggeri fino a 3.500 kg)

    Le sue norme saranno incluse nella procedura di omologazione comunitaria, un mezzo efficace per verificare sistematicamente che ogni tipo di veicolo e ogni veicolo nella linea di montaggio rispetti i requisiti.

    Da quando la direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 2001/116/CE, ha reso obbligatoria l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo, la sola forma di azione è una legislazione fondata su una direttiva o un regolamento relativo all'omologazione. La proposta adotta requisiti giuridici necessari in questo campo.

    2. l'impatto sulle imprese

    2.1. L'intero settore automobilistico sarà toccato dalla proposta. In particolare, i fornitori di componenti dovranno fornire informazioni sui materiali e le masse e consentire ai costruttori di calcolare con la debita precisione la riciclabilità e le quote di recuperabilità dei veicoli scelti insieme alle autorità di omologazione. I servizi tecnici, da queste nominati, effettueranno i necessari controlli di omologazione e di conformità della produzione.

    I costruttori studieranno e raccomanderanno adeguate strategie per il trattamento dei veicoli fuori uso, che richiederà contributi specifici da parte di operatori nel campo della demolizione, del riciclo, della frammentazione, ecc..

    I costruttori di autovetture e di veicoli leggeri sono di solito competitori globali. Gli altri settori in precedenza accennati sono in genere piccole e medie imprese.

    Non esistono regioni geografiche particolari della Comunità dove si concentrino tali imprese.

    2.2. I costruttori di autovetture e di autocarri leggeri stanno già sviluppando nuovi tipi di veicoli destinati a soddisfare i nuovi requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in vigore dall'1 gennaio 2006 e in una seconda fase dall'1 gennaio 2015.

    Ulteriori ricerche di migliori tecnologie di riciclaggio richiederanno agli operatori lo sviluppo di procedimenti più efficaci.

    2.3. Gli effetti economici che la proposta è probabile che abbia sono:

    2.3.1. sull'occupazione:

    la proposta richiederà investimenti addizionali da parte dei costruttori e di tutti i relativi fornitori finalizzati allo sviluppo, alla produzione e all'omologazione di futuri prodotti che soddisfino la proposta.

    2.3.2. sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese:

    l'effetto sulla creazione di nuove imprese sarà scarso perché in questo settore di mercato si trovano solo competitori globali.

    2.3.3. sulla competitività delle imprese:

    la proposta non comporta alcun rischio per le società in questo campo.

    2.4. La proposta tiene conto della situazione specifica dei costruttori di veicoli in piccola serie, che saranno esentati dal dover soddisfare le norme della direttiva.

    Anche i veicoli costruiti in più fasi saranno esentati dalla direttiva. Così i carrozzieri, in larga parte PMI, non dovranno presentare calcoli dato che ogni veicolo viene trattato come un caso a sé.

    3. consultazione

    Sulla proposta, sono state consultate le associazioni dei costruttori e l'associazione dei fornitori.

    Nell'elaborare la proposta, la Commissione ha ascoltato i pareri e tenuto conto dell'esperienza di queste organizzazioni, soprattutto riguardo all'esperienza acquisita dai costruttori che hanno effettuato ricerche nel campo del trattamento ulteriore.

    Queste organizzazioni sostengono in genere le misure proposte dalla Commissione, anche se hanno espresso riserve sulla loro esecuzione.

    È stato organizzato un seminario sulla riutilizzazione di componenti automobilistiche cui hanno partecipato organizzazioni rappresentative del riciclaggio dei materiali e della "ricostruzione" di parti.

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