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Document 52004PC0155

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento

    /* COM/2004/0155 def. - CNS 2004/0051 */

    52004PC0155

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento /* COM/2004/0155 def. - CNS 2004/0051 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    I regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, prevedono l'adozione di misure specifiche per l'applicazione della PAC nelle regioni ultraperiferiche (Azzorre e Madeira, dipartimenti francesi d'oltremare e isole Canarie). Dette misure sono intese a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. In particolare, per garantire l'approvvigionamento ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle regioni in questione, è stato istituito un regime specifico di approvvigionamento che comporta vantaggi economici.

    Affinché i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non provochino distorsioni di traffico per i prodotti interessati, i regolamenti sopraccitati vietano, tranne alcune eccezioni, la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. Tale divieto e le rigorose condizioni cui sono soggette le eccezioni costituiscono, per taluni operatori, dei vincoli allo sviluppo dell'attività economica. Si propone di autorizzare la spedizione o l'esportazione dei prodotti interessati, previo rimborso del vantaggio economico.

    Il regolamento (CE) n. 1453/2001 dispone che il divieto di rispedire o di riesportare i prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non si applica ai flussi di scambio tra le Azzorre e Madeira. Questa disposizione autorizza il commercio tra le Azzorre e Madeira senza distinzione tra prodotti trasformati e non trasformati. Essa ha dato luogo ad un commercio speculativo di zucchero coperto dal regime specifico di approvvigionamento da Madeira verso le Azzorre, il cui mercato è attualmente in difficoltà. Si propone di limitare tale commercio di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento tra le Azzorre e Madeira o viceversa ai soli prodotti trasformati.

    2004/0051 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36, l'articolo 37, paragrafo 2, e l'articolo 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] [...], pag. [...]

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C [...] [...], pag. [...]

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (POSEIDOM) [3], il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (POSEIMA) [4] e il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (POSEICAN) [5], vietano, tranne in alcuni casi eccezionali, la rispedizione e la riesportazione dei prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

    [3] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    [4] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1).

    [5] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2) I regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001 autorizzano le esportazioni di prodotti trasformati verso paesi terzi allo scopo di favorire un commercio regionale, nonché le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati.

    (3) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 autorizza le esportazioni e le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. Esso consente altresì di esportazioni i prodotti come tali e i prodotti ottenuti da un condizionamento locale dei medesimi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione, segnatamente il rimborso dell'aiuto o il pagamento del dazio all'importazione.

    (4) Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività economica nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno autorizzare l'esportazione o la spedizione dei prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, previo rimborso dell'aiuto o pagamento dei dazi all'importazione, tranne per quanto concerne il commercio dei prodotti non trasformati fra le Azzorre e Madeira, che ha generato un commercio speculativo per taluni prodotti.

    (5) Occorre modificare conseguentemente i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1452/2001, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica ai flussi di scambio tra i DOM.»

    Articolo 2

    All'articolo 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

    La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni delle Azzorre o di Madeira contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento:

    a) che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali o effettuate nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre o da Madeira verso i paesi terzi, oppure

    b) che sono spedite:

    i) nell'ambito delle spedizioni tradizionali dalle Azzorre o da Madeira verso il resto della Comunità, oppure

    ii) nell'ambito dei flussi di scambio tra le Azzorre e Madeira.

    Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.»

    Articolo 3

    All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesporatati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

    La limitazione di cui al primo comma non si applica alle esportazioni tradizionali né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti in questione nelle isole Canarie.

    Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    >SPAZIO PER TABELLA>

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