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Document 52004PC0145

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

/* COM/2004/0145 def. */

52004PC0145

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione /* COM/2004/0145 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione, il Consiglio definisce, sulla base di una proposta della Commissione, le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo (in appresso denominata "la linea").

In attesa della soluzione della questione cipriota, l'applicazione dell'acquis nella parte settentrionale di Cipro sarà sospesa in conformità dell'articolo 1 del protocollo n. 10. Dal momento che la linea non costituisce una frontiera esterna, occorre introdurre disposizioni speciali relative al passaggio di persone, merci e servizi.

Il progetto tiene conto della particolarità della situazione e delle sensibilità politiche sull'isola. Esso disciplina, tra l'altro, questioni quali la prevenzione dell'immigrazione clandestina, le dogane, la sicurezza alimentare, la tassazione e le agevolazioni di viaggio. Era fondamentale trovare un equilibrio tra la necessità di istituire un contesto giuridico chiaro e quella di evitare un aggravamento della divisione.

Anche qualora venga trovata una soluzione prima dell'adesione, può essere necessario che il regolamento entri in vigore per un periodo di transizione, in quanto l'acquis non sarà necessariamente esteso nel suo complesso alla parte settentrionale entro il 1° maggio 2004. È attualmente in fase preparatoria un secondo progetto di regolamento, contenente tutte le decisioni che il Consiglio deve adottare nel caso sia raggiunta una soluzione prima dell'adesione. Tale progetto tuttavia può essere concluso solo una volta conosciuti tutti i termini della soluzione.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro del suddetto atto di adesione, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo ha più volte sottolineato la sua netta preferenza per l'adesione di un'isola riunificata. Purtroppo, non è ancora stato possibile raggiungere una soluzione globale.

(2) Pertanto, in attesa di una soluzione, è stata sospesa l'applicazione dell'acquis nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10.

(3) A seguito di questa sospensione, risulta necessario definire le condizioni alle quali le pertinenti disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone summenzionate da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Perché tali regole risultino efficaci, la loro applicazione deve essere estesa al confine tre le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(4) Dal momento che la linea in questione non costituisce una frontiera esterna dell'UE, la competenza principale a decidere quali merci, servizi e persone possano attraversare la linea spetta alla Repubblica di Cipro. Tuttavia, poiché le zone in questione si trovano temporaneamente all'esterno del territorio doganale e fiscale della Comunità e dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza, è necessario applicare alla linea alcune norme speciali che dovrebbero comunque assicurare livelli equivalenti a quelli esistenti nell'UE relativamente alla sicurezza dell'Unione in materia di immigrazione clandestina e di minacce all'ordine pubblico e alla tutela dei suoi interessi economici legati al passaggio delle merci.

(5) L'articolo 3 del protocollo n. 10 sancisce esplicitamente che la sospensione dell'acquis non osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico della parte settentrionale di Cipro.

(6) Riguardo alle persone, la politica attuata dal governo della Repubblica di Cipro consente l'attraversamento della linea da parte di tutti i cittadini della Repubblica, dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nella parte settentrionale di Cipro oltre che di tutti i cittadini dell'UE e di paesi terzi che hanno fatto ingresso nell'isola attraverso le zone controllate dal governo.

(7) Pur tenendo conto della politica del governo di Cipro, è necessario fissare regole minime che consentano di effettuare sia controlli sulle persone lungo la linea sia una efficace sorveglianza della stessa, al fine di prevenire l'immigrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi così come ogni eventuale minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. E' inoltre necessario definire le condizioni per l'attraversamento della linea da parte di cittadini di paesi terzi.

(8) Riguardo ai controlli sulle persone, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni fissate nel protocollo n. 3 dell'atto di adesione.

(9) Riguardo alle merci, la politica del governo della Repubblica di Cipro consente, in linea di principio, solo l'attraversamento di merci interamente ottenute nella parte settentrionale di Cipro. In tal caso, è possibile attuare controlli e formalità semplificati e ridurre le tasse al minimo.

(10) Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo il mandato delle Nazioni Unite nella zona cuscinetto.

(11) Dal momento che ogni cambiamento della politica attuata da Cipro riguardo alla linea potrebbe comportare problemi di compatibilità con le regole stabilite dal presente regolamento, tali cambiamenti dovrebbero essere notificati prima della loro entrata in vigore alla Commissione, perché questa possa adottare iniziative appropriate atte ad evitare incompatibilità.

(12) La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento nel caso risulti necessario apportare modifiche e chiedere un'azione immediata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1. per "linea" si intende:

a) ai fini dei controlli sulle persone di cui all'articolo 2, la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali non esercita un controllo effettivo;

b) ai fini dei controlli sulle merci di cui all'articolo 4, la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e dalla zona orientale di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

2. per "cittadino di paesi terzi" si intende chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato CE.

TITOLO II ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DA PARTE DELLE PERSONE

Articolo 2 Controlli sulle persone

1. La Repubblica di Cipro effettua i controlli su tutte le persone che attraversano la linea, allo scopo di prevenire l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi e di individuare e prevenire ogni minaccia alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico. Tali controlli sono effettuati anche sui veicoli e sugli oggetti appartenenti a persone che attraversano la linea.

2. Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo perché sia accertata la loro identità.

3. I cittadini di paesi terzi possono attraversare la linea solo alle seguenti condizioni:

a) se sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di Cipro o di un documento di viaggio valido e, se necessario, di un visto valido per la Repubblica di Cipro,

b) se non costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

4. La linea è attraversata solo ai punti di attraversamento autorizzati dalle autorità competenti della Repubblica di Cipro. All'allegato I figura un elenco di questi punti di attraversamento.

5. I controlli sulle persone al confine tra la zona orientale di sovranità e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono effettuati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione.

Articolo 3 Sorveglianza della linea

La Repubblica di Cipro esercita una sorveglianza efficace lungo tutta la linea in modo da dissuadere le persone dall'eludere i controlli ai punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

TITOLO III ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DA PARTE DELLE MERCI

Articolo 4 Trattamento delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo

1. Fatto salvo l'articolo 6, possono essere introdotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo senza essere soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente o a dichiarazione doganale solo le merci di cui all'allegato II, purché siano interamente ottenute nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo ai sensi dell'articolo 23 del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 [2].

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. Le merci attraversano la linea solo ai punti di attraversamento indicati all'allegato I e ai punti di attraversamento di Pergamos e Strovilia di competenza della zona orientale di sovranità.

3. Se richiesto dalla normativa comunitaria, le merci sono sottoposte ai controlli di cui all'allegato III.

4. Le merci sono accompagnate da un documento rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota legalmente riconosciuto a tal fine dal governo della Repubblica di Cipro.

5. Una volta che le merci hanno attraversato la linea in direzione delle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, le autorità competenti della Repubblica di Cipro verificano l'autenticità del documento di cui al paragrafo 4 accertandosi che corrisponda alla spedizione.

6. La Repubblica di Cipro considera le merci di cui al paragrafo 1 come non importate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio [3] e dell'articolo 5 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio [4], a condizione che queste siano destinate all'uso nella Repubblica di Cipro.

[3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

[4] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

7. Il paragrafo 6 non incide in alcun modo sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'IVA.

8. L'attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale è vietato.

9. Le autorità della zona orientale di sovranità sono autorizzate a mantenere il regime tradizionale di fornitura di merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita il controllo effettivo alla popolazione turco-cipriota del paese di Pyla. Esse controllano attentamente la quantità e il tipo di merce a seconda della loro destinazione.

10. Le merci che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 9 ottengono lo status di merci comunitarie, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Articolo 5 Merci inviate nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo

1. Le merci autorizzate ad attraversare la linea sono esonerate dalle formalità di esportazione. Tuttavia, su richiesta, le autorità della Repubblica di Cipro dovrebbero fornire la necessaria documentazione equivalente.

2. Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati non vengono pagate restituzioni all'esportazione al momento dell'attraversamento della linea.

3. La fornitura di merci non beneficia dell'esenzione ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, della direttiva 77/388/CEE.

4. È vietata la circolazione delle merci la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è, a norma della legislazione comunitaria, vietata o soggetta a un'autorizzazione, a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione.

Articolo 6 Agevolazioni di viaggio

La direttiva 69/169/CEE del Consiglio [5] non trova applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, tra cui al massimo 200 sigarette e un litro di bevande alcoliche, sono esentate dall'imposta sugli affari e dall'accisa qualora non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 30 EUR per persona. La Repubblica di Cipro può stabilire restrizioni quantitative supplementari per le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco detenuti da viaggiatori minori di anni 15.

[5] GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6.

TITOLO IV SERVIZI

Articolo 7 Tassazione

Se i servizi sono forniti attraverso la linea da o a persone stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo, tali servizi saranno considerati, ai fini dell'IVA, forniti o ricevuti da persone stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nelle zone della Repubblica di Cipro poste sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 Attuazione

Le autorità della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità a Cipro adottano tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per impedirne ogni elusione.

Articolo 9 Adeguamento degli allegati

La Commissione può, su richiesta del governo di Cipro, modificare gli allegati I, II e III.

Articolo 10 Cambiamento di politica

Ogni eventuale cambiamento della politica attuata dalla Repubblica di Cipro relativamente all'attraversamento di persone e merci entra in vigore solo dopo che le modifiche proposte sono state notificate alla Commissione e a condizione che quest'ultima non abbia espresso obiezioni nei confronti di tali modifiche entro un mese. Se opportuno, la Commissione propone una modifica del presente regolamento al fine di garantire la compatibilità tra le regole nazionali e le regole dell'UE applicate alla linea.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adesione di Cipro all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato I

Elenco dei punti di attraversamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento

- Ledra Palace

- Agios Dhometios

Allegato II

Elenco delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

- agrumi (di cui alla voce SA 0805): frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi

- terra d'ombra (di cui alla voce SA ex2530)

Allegato III

Elenco dei controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

- controlli fitosanitari: gli agrumi devono essere soggetti a controlli fitosanitari da parte di esperti debitamente autorizzati, al fine di accertarsi che soddisfino le disposizioni della legislazione fitosanitaria dell'UE (direttiva 2000/29/CE del Consiglio) prima che attraversino la linea per essere trasferiti alle zone sotto controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

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