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Document 52004PC0117

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer

/* COM/2004/0117 def. */

52004PC0117

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer /* COM/2004/0117 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il procedimento è stato avviato con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 dicembre 2002.

Presso le sedi dei produttori esportatori, degli importatori collegati nella Comunità e dei produttori comunitari sono state effettuate verifiche e inchieste, dalle quali è emerso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer.

L'analisi di tutti gli interessi in gioco, in particolare di quelli degli importatori non collegati, degli utilizzatori e dei consumatori, ha portato alla conclusione che l'istituzione delle misure non fosse contraria all'interesse della Comunità.

Le misure proposte sono dazi ad valorem definitivi compresi tra 19,9% e 54,4% da applicarsi nei confronti delle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer.

Gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proposta della Commissione: 9 l'hanno approvata, 3 si sono opposti avanzando dubbi quanto alla legittimità della denuncia e all'interesse della Comunità, e 3 si sono astenuti.

Si propone pertanto al Consiglio di adottare il regolamento allegato, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 18 marzo 2004.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato "il regolamento di base") [1], in particolare l'articolo 9,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 1628/2003 [2] (di seguito denominato "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno classificabili nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 e 0304 20 15, originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer.

[2] GU L 232 del 18.9.2003, pag. 29, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 117/2004 (GU L 17 del 24.1.2004).

(2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 (di seguito: "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per l'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 30 settembre 2002 (di seguito: "il periodo in esame").

B. Procedura successiva

(3) Dopo l'imposizione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito a tale comunicazione.

(5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

(6) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica svolte presso le società elencate al considerando 6 del regolamento provvisorio, si deve osservare che dopo l'imposizione delle misure provvisorie sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese e associazioni: -Federazione europea dei produttori dell'industria dell'acquacoltura (Federation of European Aquaculture Producers - FEAP), Boncelles, Belgio -Syndicat national des industries du saumon et da la truite fumés, Parigi, Francia -P/F PRG Export e il suo produttore collegato P/F Luna, Gøta, Isole Faer Øer -P/F Vestsalmon e il suo produttore collegato P/F Vestlax, Kollafjørður, Isole Faer Øer -P/F Bakkafrost, Glyvrar, Isole Faer Øer -P/F Faeroe Salmon, Klaksvik, Isole Faer Øer -P/F Faeroe Seafood, Torshavn, Isole Faer Øer -P/F Landshandilin, Torshavn, Isole Faer Øer -P/F Navir, Argir, Isole Faer Øer -P/F Viking Seafood, Strendur, Isole Faer Øer

(7) Alcune parti hanno affermato che il PI scelto non era adeguato, dato che durante tale periodo i prezzi erano attestati su livelli estremamente bassi e hanno registrato un rialzo da allora. Si deve ricordare a tale proposito che, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, "ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento". In altri termini, il PI viene determinato fondamentalmente dalla data d'inizio del procedimento. Si ricorda tuttavia che, conformemente alla prassi comunitaria usuale, il PI relativo al dumping aveva una durata di un anno. Si tratta di un periodo che è, di norma, abbastanza lungo per tener conto delle variazioni stagionali della domanda e per garantire quindi che si giunga a conclusioni rappresentative, evitando soprattutto che fluttuazioni di breve durata sul mercato comunitario o sui mercati nazionali dei paesi esportatori finiscano per incidere in misura eccessiva e sproporzionata sulle conclusioni stesse. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base definisce inoltre le norme in forza delle quali è possibile tener conto di circostanze verificatesi dopo la fine del PI. Esso recita: "Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione". Conformemente a una prassi consueta della Comunità, questa disposizione è stata interpretata nel senso che le circostanze relative ad un periodo successivo al PI possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. Nessun elemento riscontrato nel corso della presente inchiesta suggerisce che i dati relativi a un periodo successivo all'inizio del procedimento siano più rappresentativi di quelli relativi al PI. Quanto alle circostanze precedenti il PI, esse sono state in ogni caso prese in considerazione nell'analisi relativa al periodo in esame. L'argomentazione delle summenzionate parti è stata quindi respinta.

C. Prodotto in esame e prodotto simile

(8) I produttori esportatori della Norvegia e il ministero della Pesca norvegese hanno sostenuto che le trote fresche/refrigerate e quelle congelate non dovrebbero essere considerate prodotti simili dal momento che non presentano le stesse caratteristiche fisiche, in quanto la trota congelata sarebbe un prodotto trasformato utilizzando come materia prima la trota fresca. Hanno affermato inoltre che le trote congelate sono concorrenziali rispetto a quelle fresche soltanto entro certi limiti, e che si tratta di prodotti destinati in larga misura a mercati diversi da quelli delle trote fresche. Hanno poi osservato che le autorità degli Stati Uniti d'America (USA) hanno sempre escluso i prodotti congelati dalla portata dei procedimenti antidumping avviati nei confronti del salmone originario della Norvegia. Allo stesso modo, hanno fatto valere che nel recente procedimento antidumping relativo al salmone originario della Norvegia, delle Isole Faer Øer e del Cile, le istituzioni comunitarie avevano accertato che i filetti congelati importati dal Cile risultavano concorrenziali rispetto ai prodotti di salmone fresco dell'industria comunitaria soltanto in misura limitata. Alla luce di questi argomenti, dette parti hanno chiesto che i pesci interi congelati e i filetti congelati vengano esclusi dal procedimento.

(9) Si deve osservare al riguardo che, nel valutare se il prodotto in esame dovesse essere ritenuto simile alla trota grossa arcobaleno prodotta nella Comunità, si è considerato inizialmente se i diversi tipi di trota grossa arcobaleno e le varie presentazioni di tale prodotto - cioè filetti o pesce intero, fresco o congelato - presentassero le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base. Si è concluso che, diversamente da operazioni quali l'affumicatura o la marinatura, la congelazione delle trote grosse arcobaleno non altera le caratteristiche di base dei prodotti, ma consente semplicemente di immagazzinarli perché possano essere consumati in un secondo momento. Inoltre, la presente inchiesta ha stabilito che le trote grosse arcobaleno fresche e quelle congelate sono prodotti intercambiabili. Inoltre, in una recente inchiesta [3] relativa al salmone, in cui era stata avanzata un'argomentazione simile, si era stabilito che il prodotto in esame comprendeva il pesce intero, il pesce eviscerato e diversi tipi di filetti o porzioni di pesce, tanto freschi quanto refrigerati o congelati, e che tali presentazioni di salmone costituivano un unico prodotto il quale era, di per sé, considerato simile sotto tutti gli aspetti a quello prodotto nella Comunità e venduto sul mercato comunitario: questo caso, quindi, non va a sostegno dell'argomentazione addotta dalle parti. Infine, le affermazioni riguardanti le prassi in vigore negli USA non sono state considerate pertinenti nel quadro della presente inchiesta, in quanto il prodotto incluso nella portata delle inchieste antidumping effettuate dalle autorità statunitensi era diverso. Alla luce di quanto precede, non si è potuta accogliere la richiesta di escludere i pesci interi congelati e i filetti congelati dal procedimento.

[3] GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1.

(10) Le medesime parti hanno affermato inoltre che le trote vive non dovrebbero rientrare nella definizione del prodotto in esame, che i produttori di trote vive non dovrebbero essere inclusi nella definizione dell'industria comunitaria e che, infine, detti produttori di trote dovrebbero essere distinti dalle imprese la cui attività consiste nella macellazione, nel confezionamento, nella congelazione e nella filettatura del pesce. Va osservato che le trote vive esulano dalla portata dell'inchiesta e non sono pertanto incluse nella produzione totale del prodotto in esame nella Comunità. Non solo, ma le trote vive non rientrano, in effetti, nella definizione del prodotto in esame e i produttori di trote vive non sono inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Tuttavia, quanto invece all'affermazione che gli allevatori di trote andrebbero distinti dagli altri tipi di imprese, si è accertato che tutti i produttori inclusi nel campione che hanno collaborato all'inchiesta e che rientrano nella definizione dell'industria comunitaria allevano le trote per poi macellarle e confezionarle o filettarle. In alcuni casi, inoltre, sottopongono i pesci ad ulteriore trasformazione e/o li congelano. Dal momento quindi che all'interno dell'industria comunitaria non sussiste una tale distinzione tra società di produzione/allevamento e società di trasformazione, l'argomentazione delle parti è respinta.

(11) È stato poi sostenuto che parte della produzione comunitaria di trote grosse arcobaleno è destinata alla produzione di uova, e che i pesci allevati fino a divenire adulti a questo scopo costituiscono prodotti di qualità notevolmente inferiore e, pertanto, non possono essere considerati simili ai prodotti in esame. A questo proposito è stato inoltre affermato che le caratteristiche fisiche di base cambiano notevolmente a causa di un tenore di grassi inferiore e del colore della carne dei pesci fatti maturare per produrre uova. Occorre anzitutto rilevare che le presunte modifiche del tenore di grassi e del colore della carne sono significative soltanto quando i pesci sono completamente maturi, ma non prima. I pesci vengono però macellati prima della piena maturità e pertanto la loro qualità non cambia al punto che il prodotto non possa essere venduto sul mercato per il consumo umano. Va inoltre rilevato che le trote completamente mature producono uova di qualità inferiore. Per tale motivo, non vi è un valore aggiunto nel portare le trote alla piena maturità, anche per produrre uova. Pertanto, i pesci non portati a piena maturità che producono uova come sottoprodotto possono essere venduti sul mercato a prezzi uguali o inferiori a quelli delle trote non mature, a seconda dello stadio di maturità e delle condizioni del mercato. Di conseguenza, consentire ai pesci di maturare non ne altera le caratteristiche fisiche di base, purché non venga raggiunta la piena maturità. Come spiegato sopra, quest'ultima evenienza non rientra comunque nell'interesse degli elevatori. Quanto alle differenze qualitative, di esse si è tenuto debitamente conto nel determinare i diversi tipi di pesce oggetto dell'inchiesta e sono state quindi considerate nei calcoli del dumping e nell'analisi del pregiudizio. L'argomentazione delle parti è stata quindi respinta.

(12) In mancanza di altri dati presentati dalle parti interessate, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 9 e 10 del regolamento provvisorio.

D. Dumping

1. Argomentazioni presentate da parti della Norvegia e delle Isole Faer Øer

(13) Un certo numero di parti tanto in Norvegia come nelle Isole Faer Øer hanno affermato che, dal momento che la loro produzione di trote grosse arcobaleno era modulata principalmente in funzione dell'approvvigionamento del mercato giapponese, nei calcoli relativi al dumping non si era tenuto sufficientemente conto di presunte differenze nelle caratteristiche fisiche tra le diverse qualità del prodotto vendute su quest'ultimo mercato e quelle vendute sul mercato comunitario e sui mercati interni norvegese e delle Isole Faer Øer. Tali parti hanno contestato l'adeguatezza del metodo di ripartizione dei costi di produzione in funzione del fatturato, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto invece accettare i calcoli presentati nelle risposte al questionario, in cui ai costi di produzione per i tipi di prodotto di qualità non superiore veniva applicata una riduzione corrispondente alla differenza assoluta dei prezzi medi di vendita, espressi in NKR/kg, tra i tipi di prodotto di qualità superiore e non superiore.

(14) I calcoli dei costi di produzione presentati dalle società interessate nelle risposte al questionario non hanno potuto essere accettati in quanto, come menzionato al considerando 46 del regolamento provvisorio, tali imprese non avevano potuto suffragare con prove l'affermazione secondo cui tutte le trote arcobaleno di "qualità giapponese" sarebbero state destinate al solo mercato giapponese, né che i costi specifici relativi a questa particolare qualità di pesce non fossero in realtà stati sostenuti per tutte le qualità di pesce durante il ciclo di produzione. Inoltre, seguendo il metodo proposto dalle società si sarebbero eliminati determinati costi invece di ripartirli su tutte le unità di produzione; non solo, ma i produttori inclusi nel campione non disponevano di un sistema consolidato per identificare i costi in base alle differenze tra le diverse qualità di prodotto in esame e non avevano mai utilizzato in precedenza il metodo proposto. Per di più, sebbene si riconosca che la maggior parte delle trote esportate di produzione sia norvegese che delle Isole Faer Øer è destinata al mercato giapponese, non è possibile escludere che talvolta le cosiddette trote "di qualità giapponese" vengano esportate verso altri mercati. Se si accetta l'argomentazione avanzata dalle parti secondo cui l'obiettivo di produzione principale consiste nel rifornire il mercato di trote rispondenti agli standard richiesti dal mercato giapponese, appare del tutto giustificato e corretto ripartire i costi, ad esempio quelli di una pigmentazione extra contenuta nel mangime, sull'intera produzione di pesce. La ripartizione dei costi di produzione in funzione del fatturato, prevista del resto in mancanza di un metodo più appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è infatti il metodo migliore per riflettere le differenze nei casi in cui i medesimi costi vengono sostenuti per tutti i prodotti ma la qualità finale ottenuta risulta diversa.

(15) Inoltre, i produttori delle Isole Faer Øer inclusi nel campione hanno affermato di ritenere che il metodo da essi proposto, consistente nell'adeguare i costi mediante le differenze dei valori di rivendita tra le diverse categorie di trote, fosse conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti. Come precisa il considerando 46 del regolamento provvisorio, il metodo utilizzato dai produttori inclusi nel campione non consente di ripartire i costi sui prodotti in funzione di come tali costi vengono effettivamente sostenuti, né di ripartire i costi di produzione sui prodotti in modo tale da rifletterne correttamente i rispettivi valori di vendita. Anzi, un metodo simile comporta la mancata registrazione dei costi di produzione nella loro interezza, poiché si basa semplicemente su una riduzione dei costi, per i prodotti di qualità inferiore, per un importo pari alla differenza tra i prezzi di vendita di tali prodotti e i prezzi di vendita dei prodotti di qualità superiore. Un tale metodo non può quindi essere ritenuto conforme ai principi contabili generalmente accettati.

(16) In conclusione, il ricorso al fatturato quale base di ripartizione dei costi di produzione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, implica che eventuali, presunte differenze nelle caratteristiche fisiche tra le diverse qualità del prodotto in esame siano adeguatamente riflesse nei calcoli, dato che un metodo simile, per sua stessa natura, attribuisce maggiori costi di produzione ai prodotti che hanno un più elevato valore di vendita, come le trote di qualità superiore. Le affermazioni di cui ai precedenti considerando 11 e 12 sono quindi respinte ed è confermata l'impostazione illustrata al considerando 46 del regolamento provvisorio.

(17) Alcune parti interessate norvegesi hanno affermato che i calcoli relativi al costo di acquisto per ciascun produttore, i quali erano basati sulle vendite destinate al consumo sul mercato interno (cfr. il considerando 30 del regolamento provvisorio), rappresentavano solamente una piccola quota delle vendite totali sul mercato interno e che, di conseguenza, tali calcoli non sarebbero rappresentativi. Nel valutare tale argomentazione, si è provveduto anche a riesaminare il metodo utilizzato per determinare il costo di acquisto, metodo che è illustrato ai considerando dal 29 al 32 del regolamento provvisorio. Si è concluso che il fatto di escludere le vendite che non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali e di costruire i costi nei casi in cui le vendite per tipo di prodotto non risultavano remunerative avrebbe potuto comportare l'inclusione nel costo di acquisto di fattori non esclusivamente relativi ai costi, ma collegati anche a una nozione di profitto. Si è pertanto stabilito che svolgere una verifica delle normali operazioni commerciali a livello dei produttori non costituisse un metodo pienamente adeguato. Di conseguenza, si è deciso di basare il calcolo del "costo di acquisto" esclusivamente sui costi sostenuti dai produttori inclusi nel campione, pur continuando a ripartire tali costi sui prodotti secondo il metodo descritto nell'ultima frase del considerando 46 del regolamento provvisorio. Inoltre, al fine di garantire un massimo di rappresentatività, si era deciso che il costo di acquisto così calcolato per ciascun produttore incluso nel campione dovesse essere ponderato sulla base dei quantitativi di tutte le vendite realizzate sul mercato interno da questi produttori ad acquirenti indipendenti del medesimo mercato interno, onde pervenire a un costo complessivo di acquisto per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori inclusi nel campione.

(18) È stato inoltre sostenuto che la rappresentatività delle vendite realizzate sul mercato interno dagli esportatori norvegesi avrebbe dovuto essere valutata sulla base delle vendite interne cumulate dei tre esportatori per ciascun tipo di prodotto piuttosto che separatamente per ogni singolo esportatore (cfr. il considerando 34 del regolamento provvisorio). Tuttavia, l'impostazione adottata, cioè quella di valutare la rappresentatività delle vendite realizzate sul mercato interno separatamente per ogni singolo esportatore, è coerente con la prassi consolidata che consiste nell'esaminare la situazione e nel determinare i risultati separatamente per ciascun esportatore che formi parte di un campione prima ancora che nel calcolare i risultati complessivi per l'intero campione. Questo test di rappresentatività non è in alcun modo legato alla questione se vengano o meno applicati dazi individuali o, come in questo caso, un dazio unico a livello nazionale. L'argomentazione è quindi respinta e viene confermata l'impostazione illustrata ai considerando 26-28 del regolamento provvisorio.

(19) Talune parti interessate norvegesi hanno anche affermato, quando l'inchiesta era già in fase avanzata, che il calcolo del costo di acquisto per i filetti di trota risulterebbe inesatto, in quanto basato sul costo di acquisto del pesce di qualità "superiore" (come indicato nel considerando 33 del regolamento provvisorio) e in quanto nei codici utilizzati per i filetti rientra tutta una gamma di diverse qualità di prodotto. Le parti in questione insistevano nel dire che il pesce di qualità "superiore" non viene utilizzato per i filetti, i quali sono ricavati generalmente dal pesce di qualità "altra" o, talvolta, da quello di qualità "normale" (in base alle definizioni delle diverse qualità di prodotto di cui al considerando 28 del regolamento di base). Nonostante ciò, esse ritenevano che pur basando il calcolo sul pesce di qualità "altra" non si sarebbero ottenuti risultati accurati, dato che anche in quest'ultima categoria rientra un'intera gamma di diverse qualità di pesce. Sebbene sia stato loro esplicitamente chiesto nel corso delle visite di verifica, le parti in questione non hanno fornito informazioni che avrebbero consentito un calcolo più accurato e dettagliato, né hanno altrimenti suffragato con elementi di prova le loro affermazioni. L'impostazione adottata è ritenuta la più ragionevole, dal momento che, calcolando sulla base del costo di acquisto per il pesce fresco eviscerato non decapitato di qualità superiore (cioè per il tipo di prodotto più venduto), e adeguando poi tale costo mediante la differenza percentuale tra i prezzi di vendita di quest'ultimo prodotto e quelli per i filetti, il calcolo effettivamente svolto tiene conto delle differenze qualitative. Va osservato che nel questionario inviato alle società, queste ultime venivano invitate a contattare immediatamente i funzionari responsabili nel caso in cui avessero dubbi o necessitassero di chiarimenti sui principali elementi del questionario stesso, ad esempio sulla parte relativa alla descrizione del prodotto; tuttavia, le società in questione non hanno mai contattato i funzionari della Commissione a tale proposito. Nella fase attuale dell'inchiesta, non è più possibile tener conto delle summenzionate osservazioni riguardanti la gamma di qualità differenti che rientrano nei codici del prodotto utilizzati. Il metodo illustrato al considerando 33 del regolamento provvisorio è quindi confermato.

(20) Una parte interessata della Norvegia ha affermato che i margini di profitto utilizzati per costruire i costi di acquisto e i valori normali non erano realistici in quanto troppo elevati (cfr. i considerando 31 e 38 del regolamento provvisorio). Si deve osservare al riguardo che, dato che si è riesaminato il metodo utilizzato per stabilire il costo di acquisto, non si è fatto ora ricorso ad alcun margine di profitto a livello dei produttori inclusi nel campione. I margini di profitto utilizzati a livello degli esportatori inclusi nel campione, nel ridotto numero di casi in cui i valori sono stati costruiti, erano compresi tra il 12% e il 21%, con una media prossima al 15%. Si tratta di percentuali che sono ricavate dai dati sottoposti a verifica delle stesse società incluse nel campione relativamente alle loro vendite remunerative e che non possono pertanto essere considerate eccessive. L'affermazione delle parti viene quindi respinta. Un'altra parte norvegese ha sostenuto che prendere in considerazione unicamente le vendite remunerative per costruire il costo di acquisto e il valore normale nei casi menzionati ai considerando 31 e 36 del regolamento provvisorio sarebbe contrario alle norme dell'OMC. Questa argomentazione non è accettabile. Anzi, in considerazione del riesame del metodo utilizzato per determinare il costo di acquisto, la questione non si pone neppure più nel caso del calcolo di tale costo. L'impostazione seguita per il test di redditività delle vendite realizzate dagli esportatori sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale è conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, disposizioni che, a loro volta, sono conformi alle norme dell'OMC. L'affermazione di cui sopra viene quindi respinta.

(21) Alcune parti delle Isole Faer Øer hanno affermato che, in mancanza di vendite sul mercato interno, i valori normali dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni relative alle vendite all'esportazione verso paesi terzi, cioè di dati richiesti al momento della compilazione del questionario (cfr. i considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio). Va osservato, a tale proposito, che la richiesta di determinate informazioni nel corso di un'inchiesta non pregiudica in alcun modo l'analisi successiva né limita la scelta dei metodi d'indagine a quelli che usano soltanto tali informazioni. La costruzione del valore normale in base al costo di produzione nel paese d'origine è la prima alternativa menzionata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base nel caso in cui non si registrino vendite sul mercato interno. Il ricorso a un valore normale costruito quale base per il calcolo del valore normale in luogo dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi costituisce inoltre una prassi usuale della Comunità in mancanza di vendite rappresentative sul mercato interno. Non sono stati presentati argomenti a sostegno né stabiliti i motivi in base ai quali, nella fattispecie, sarebbe stato più appropriato ricorrere ai prezzi all'esportazione verso i paesi terzi invece che a un valore normale costruito. L'argomentazione è quindi respinta e viene confermata l'impostazione illustrata ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio.

(22) Alcune parti interessate della Norvegia hanno affermato che determinate vendite realizzate a grossisti e distributori erano state erroneamente escluse dalle vendite realizzate sul mercato interno. Si è quindi provveduto a correggere i calcoli per tener conto delle vendite in questione.

(23) Quattro società norvegesi hanno affermato che i codici utilizzati nel corso dell'inchiesta per identificare i diversi tipi di prodotto in esame non erano sufficientemente dettagliati e precisi per operare tale distinzione. Si deve osservare che il sistema di codificazione dei prodotti si basava sul sistema di classificazione largamente accettato e utilizzato nell'industria, la cui finalità consiste nel distinguere tra le diverse qualità di prodotto. Si è quindi ritenuto che tale sistema costituisse una base adeguata per garantire un confronto accurato e corretto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per la stessa qualità e presentazione del prodotto in esame. L'affermazione è quindi respinta per gli stessi motivi menzionati al considerando 17.

(24) Un esportatore norvegese ha chiesto che venisse applicato un adeguamento per talune vendite sul mercato interno effettuate a dettaglianti, affermando che queste ultime si situavano a un diverso stadio commerciale rispetto alle sue vendite verso la Comunità. Quest'argomentazione è stata accolta e si è provveduto perciò ad apportare le opportune correzioni ai calcoli del valore normale.

(25) Alcune parti hanno comunicato osservazioni circa l'inclusione di determinate voci nei dati relativi al costo di produzione, come pure circa l'esatta identificazione di operazioni di vendita sul mercato interno nei casi in cui quelle effettuate ad operatori commerciali venivano escluse. I calcoli del dumping sono stati opportunamente corretti per quelle richieste a proposito delle quali si è accertato che erano fondate. Si è inoltre provveduto a rettificare un errore materiale riscontrato nel calcolo del costo di acquisto per un produttore norvegese, errore che aveva portato a sottovalutare tale costo.

2. Circostanze verificatesi nelle Isole Faer Øer nel periodo successivo al PI

(26) Alcune parti interessate delle Isole Faer Øer hanno affermato che dopo la fine del PI il livello della produzione e delle esportazioni provenienti da tali isole aveva registrato un calo significativo e che, di conseguenza, in futuro le esportazioni dalle Isole Faer Øer verso la Comunità si sarebbero attestate sulla soglia minima. Sostenevano perciò, alla luce di quanto sopra, che il procedimento dovesse essere chiuso per quanto riguarda le Isole Faer Øer. Va osservato al riguardo che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al PI non sono di norma prese in considerazione. Le conclusioni dovrebbero quindi limitarsi al PI, tranne nei casi in cui sia possibile dimostrare che gli effetti dovuti alle nuove circostanze intervenute successivamente sono palesi, incontrovertibili, duraturi e non passibili di manipolazioni, né sono la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate. Si è accertato che la diminuzione della produzione e delle esportazioni invocata dalle parti in questione si è effettivamente verificata. Tuttavia, anche qualora questo calo dovesse far scendere, in un prossimo futuro, le esportazioni verso la Comunità dalle Isole Faer Øer al di sotto della soglia minima, non vi sono elementi sufficienti per concludere che un tale decremento sia duraturo. Inoltre, se anche si verificasse un calo effettivo e duraturo della produzione e delle esportazioni in generale, non sarebbe possibile concluderne che le esportazioni verso la Comunità registrerebbero anch'esse un calo duraturo, visto che le esportazioni verso la CE rappresentano soltanto circa l'11% della produzione e che, di conseguenza, eventuali cambiamenti anche di lieve entità dell'approvvigionamento, ad esempio, del mercato giapponese potrebbero determinare un considerevole incremento delle esportazioni verso il mercato comunitario. Il verificarsi di questo tipo di circostanze potrebbe essere accertato soltanto nell'arco di un periodo di tempo più lungo. L'affermazione di cui sopra viene quindi respinta.

3. Calcoli relativi al dumping

(27) Dal momento che alcune richieste presentate dalle parti sono state accolte e che i calcoli sono stati corretti di conseguenza, l'importo del dumping stabilito alla fine, espresso in percentuale del prezzo netto CIF frontiera comunitaria, è il seguente:

Norvegia, margine di dumping unico a livello nazionale 24,8%

Isole Faer Øer:

P/F PRG Export (per merci prodotte dalla P/F Luna) 54,5%

P/F Vestsalmon (per merci prodotte dalla P/F Vestlax) 30,0%

Società che hanno collaborato ma non incluse nel campione 42,6%

Tutte le altre società 54,5%

E. Industria comunitaria

(28) Il ministero della Pesca norvegese ha sostenuto che la quota rappresentata dalla produzione dell'industria comunitaria rispetto alla produzione comunitaria totale è inferiore al 25%, e che pertanto il procedimento dovrebbe essere chiuso in quanto la denuncia non dispone di un sufficiente appoggio. L'osservazione si basava, in primo luogo, sull'affermazione che la produzione dell'industria comunitaria non dovrebbe includere la produzione di trote grosse arcobaleno utilizzata per trasferimenti vincolati, come spiegato ulteriormente al considerando 41 e, in secondo luogo, sull'affermazione che le cifre relative alla produzione comunitaria totale per il 2001 e il 2002 fornite dalla Federazione europea dei produttori dell'industria dell'acquacoltura (Federation of European Aquaculture Producers - FEAP) non sono affidabili e che non vi è un metodo comune per la raccolta dei dati sulla produzione dai membri della FEAP.

(29) Per quanto riguarda il primo aspetto, si deve osservare che, a prescindere dalla questione di come si possa tener conto nel modo più appropriato della presenza di un mercato vincolato ai fini della determinazione del pregiudizio, l'inchiesta deve in ogni caso riguardare il mercato nella sua totalità per i motivi ulteriormente spiegati nei considerando 41, 42 e 43, e pertanto sia la produzione usata per le vendite sul mercato libero che quella usata per i trasferimenti vincolati. La legittimità della denuncia deve essere parimenti stabilita per il mercato nella sua totalità, e pertanto l'affermazione fatta a questo proposito è stata respinta.

(30) Quanto invece alla seconda affermazione, è esatto che nella fase provvisoria i dati statistici messi a disposizione dalla FEAP contenevano alcune cifre non confermate, che però non sono state le uniche a essere utilizzate. La FEAP raccoglie dati aggregati relativi alla produzione che le vengono forniti dai suoi membri, dalle associazioni nazionali e/o dagli istituti nazionali di ricerca. I dati vengono riesaminati e presentati alla FEAP nel quadro delle riunioni della Federazione, che si tengono due volte l'anno. In quest'ambito, le cifre sulla produzione relative all'anno precedente vengono riesaminate e approvate. Dopo l'assemblea generale della FEAP, tenutasi nell'ottobre del 2003, e la successiva visita di verifica presso la sua sede, le cifre sulla produzione sono state adeguatamente riesaminate. La FEAP rimane l'unica fonte di informazioni a livello comunitario per l'intera produzione comunitaria. Per quanto riguarda l'affidabilità di tali cifre, va rilevato che la FEAP adegua i dati sulla produzione se del caso per ridurre eventuali discrepanze nei metodi usati dai suoi membri e/o dagli istituti nazionali di ricerca al fine di pubblicare dati globali. Sulla base di quanto precede, e in considerazione delle cifre relative alla produzione dell'industria comunitaria, che sono state rivedute come illustrato al considerando 44, è stato confermato che l'industria comunitaria rappresenta effettivamente più del 25% della produzione comunitaria del prodotto in esame. L'argomentazione avanzata dal ministero della Pesca norvegese è stata quindi respinta.

(31) I produttori esportatori delle Isole Faer Øer e l'Associazione dei piscicoltori delle Isole Faer Øer hanno sostenuto che il denunziante deve essere considerato un'industria regionale, in quanto la quasi totalità della sua produzione viene venduta sul mercato finlandese, mentre gli scambi intracomunitari con la Finlandia sono trascurabili: pertanto, il denunziante risponderebbe ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base che definiscono un mercato isolato. Sebbene i produttori finlandesi avessero effettivamente venduto la maggior parte della loro produzione di trote grosse arcobaleno sul mercato finlandese durante il periodo dell'inchiesta, la quota di tale mercato detenuta da altri produttori comunitari equivaleva a oltre il 12%. Si tratta di una quota considerata sostanziale, soprattutto se si tiene conto del fatto che il mercato delle trote grosse arcobaleno è caratterizzato da competitività e trasparenza, ed è inoltre sensibile alle variazioni di prezzo. Di conseguenza, il mercato finlandese non può essere considerato un mercato isolato. Inoltre, le importazioni in dumping provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer non sono concentrate nel mercato finlandese e non arrecano un pregiudizio unicamente ai produttori della Finlandia. I criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, in base ai quali si può parlare di industria a carattere regionale, non sono quindi soddisfatti. L'argomentazione viene pertanto respinta.

F. Pregiudizio

1. Consumo comunitario apparente

(32) Dal momento che sono state rivedute le cifre relative alla produzione comunitaria, come descritto al considerando 28, le cifre di cui ai considerando 67, 74 e 84 del regolamento provvisorio riguardanti, rispettivamente, il consumo nella Comunità, le importazioni originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer e le quote di mercato dell'industria comunitaria, sono state opportunamente rivedute ai fini della determinazione definitiva. I dati così corretti sono presentati di seguito.

Consumo apparente nella Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

(33) Alla luce di questi nuovi dati, il consumo apparente di trote grosse arcobaleno nel mercato comunitario registra un lieve incremento rispetto alle cifre indicate nel regolamento provvisorio.

(34) Una parte interessata ha affermato che nei codici NC utilizzati da Eurostat durante il PI rientrava anche la trota "taglia porzione", cioè un prodotto escluso dalla portata del presente procedimento, e che, pertanto, le cifre relative alle esportazioni e alle importazioni utilizzate per il calcolo del consumo apparente di trote grosse arcobaleno nella Comunità risulterebbero inesatte.

(35) Ricorrendo al metodo impiegato per calcolare il consumo apparente si è tenuto conto, in effetti, di questo elemento e si sono applicati gli opportuni e necessari adeguamenti, come descritto al considerando 65 del regolamento provvisorio.

(36) In mancanza di altre informazioni presentate dalle parti, e tenuto conto delle cifre rivedute relative al consumo comunitario, viene confermato il metodo illustrato al considerando 65 del regolamento provvisorio.

2. Quota di mercato delle importazioni in esame

(37) Dal momento che si è provveduto a rivedere le cifre relative al consumo comunitario, come indicato in precedenza, le cifre relative alla quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer sono state anch'esse rivedute ai fini della determinazione definitiva. I dati così corretti sono presentati di seguito.

>SPAZIO PER TABELLA>

(38) Dai dati illustrati nella tabella precedente emerge che si era verificato un netto incremento delle importazioni in dumping dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer, cioè la stessa conclusione di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio. Infatti, la quota di mercato di queste importazioni era aumentata di circa 13 punti percentuali nel corso del periodo in esame e aveva assorbito la maggior parte della crescita del consumo registrata sul mercato comunitario durante lo stesso periodo.

3. Effetti delle importazioni in dumping sui prezzi praticati sul mercato comunitario

(39) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, nuovi calcoli dei margini di sottoquotazione, effettuati dato che si era accertato che alcune transazioni non erano state registrate correttamente, e le correzioni fatte per tener conto del contingente in esenzione dai dazi doganali concesso alle Isole Faer Øer (cfr. i considerando 91 e 92), hanno mostrato che i prodotti in esame originari della Norvegia e delle Isole Faer Øer venivano venduti sul mercato comunitario a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, e cioè, espressa in percentuale di questi ultimi prezzi, a una sottoquotazione pari in media al 7,3% per la Norvegia e compresa tra il 21,8% e il 28,4% per le Isole Faer Øer.

(40) L'analisi dell'insieme delle cifre così rivedute non ha inficiato il metodo illustrato ai considerando 76 e 77 del regolamento provvisorio, metodo che viene quindi confermato.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

i. Osservazioni preliminari

(41) Si è accertato nel corso dell'inchiesta che due dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione e che hanno collaborato all'inchiesta utilizzavano il prodotto simile per l'ulteriore lavorazione di altri prodotti, principalmente trota affumicata e macinata. Simili trasferimenti vincolati interni, vale a dire quelli ai quali ricorre un produttore integrato per effettuare un'ulteriore lavorazione, trasformazione o assemblaggio all'interno di un processo integrato, non rientrano nel mercato libero e non sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. Per poter tener conto di questa situazione e tracciare un quadro per quanto possibile completo della situazione dell'industria comunitaria, sono stati raccolti e analizzati dati relativi all'attività complessiva dell'industria, per poi stabilire se la produzione fosse destinata a uso vincolato o al mercato libero.

(42) Per i seguenti indicatori economici, l'analisi era incentrata sulla situazione prevalente sul mercato libero: volume delle vendite, prezzi di vendita, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Quando era possibile e lo si è ritenuto giustificato, questi risultati sono stati quindi confrontati con i dati riguardanti il mercato vincolato. Dato che si era fatto ricorso al campionamento, i suddetti indicatori sono stati analizzati sulla base dei dati ottenuti per le società incluse nel campione. Va osservato che non vi erano indicazioni che altre società che facevano parte dell'industria comunitaria ma che non erano incluse nel campione effettuassero un'ulteriore lavorazione del prodotto.

(43) Quanto invece agli altri indicatori economici, si è accertato nel corso dell'inchiesta che essi potevano essere ragionevolmente esaminati soltanto facendo riferimento all'attività complessiva dell'industria comunitaria. Difatti, la produzione (destinata all'uso vincolato o essere venduta sul mercato libero), la capacità, l'utilizzazione degli impianti, la quota di mercato, gli investimenti, l'occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall'intera gamma delle attività, sia che la produzione venga destinata all'uso vincolato, sia che il prodotto venga venduto sul mercato libero.

ii. Capacità di produzione, produzione e livello di utilizzazione degli impianti

(44) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i fattori elencati nella tabella seguente sono stati riesaminati. Si è ora potuto tener conto di determinate informazioni riguardanti tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta, con la conseguenza che le cifre presentate al considerando 81 del regolamento provvisorio risultavano lievemente inferiori a quelle effettive. Le cifre sono state quindi corrette ai fini della determinazione definitiva e vengono presentate nella tabella seguente:

Capacità di produzione, produzione e livello di utilizzazione degli impianti

>SPAZIO PER TABELLA>

(45) L'analisi dell'insieme delle cifre così rivedute non ha inficiato le conclusioni esposte al considerando 81 del regolamento provvisorio, che vengono quindi confermate.

iii. Scorte

(46) Dall'inchiesta è emerso che uno dei produttori comunitari che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione aveva surgelato gran parte della sua produzione nel 2000 e nel 2001, per poi venderla nel corso del 2001 e del PI. Tuttavia, dal momento che si è accertato che nessun altro produttore aveva surgelato la sua produzione, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 82 del regolamento provvisorio.

iv. Quota di mercato dell'industria comunitaria

(47) Inoltre, dal momento che sono state rivedute le cifre relative al consumo comunitario e alla produzione dell'industria comunitaria, come descritto al precedente considerando 32, i dati relativi alla quota di mercato detenuta da tale industria durante il periodo in esame sono presentati nella seguente tabella:

Quota di mercato dell'industria comunitaria

>SPAZIO PER TABELLA>

(48) Dai dati illustrati sopra emerge che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita di 4 punti percentuali nel corso del periodo in esame. Sebbene il significativo incremento del consumo nella Comunità nel corso del periodo in esame (+27%) non tolga nulla al fatto che l'andamento delle importazioni in esame mostrava un netto aumento, ne deriva tuttavia un calo sostanziale della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, la quale ha registrato nello stesso periodo una perdita di oltre 4 punti percentuali. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 84 del regolamento provvisorio. Si deve tuttavia sottolineare che la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita soltanto nel 2001, quando le importazioni in esame hanno registrato un netto aumento.

v. Occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitali

(49) Per gli stessi motivi illustrati al considerando 44, si è provveduto a rivedere opportunamente le cifre relative all'occupazione e alla produttività, che vengono presentate nella tabella seguente:

Occupazione, produttività

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte: questionari compilati dall'industria comunitaria

(50) L'analisi dell'insieme delle cifre così rivedute non ha inficiato le conclusioni esposte al considerando 86 del regolamento provvisorio, che vengono quindi confermate.

(51) Per quanto riguarda la capacità di ottenere capitali, viene confermato, come già spiegato al considerando 91 del regolamento provvisorio, che l'industria comunitaria non aveva incontrato particolari difficoltà dato che aveva avuto la possibilità di investire nell'acquisto di nuove attrezzature. Tuttavia, questa capacità dovrebbe essere valutata alla luce degli sforzi compiuti dall'industria per incrementare la sua produttività allo scopo di far fronte a un'accresciuta concorrenza dovuta al basso livello dei prezzi sul mercato.

(52) In mancanza di altre informazioni per quanto riguarda i salari, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando 87 del regolamento provvisorio.

vi. Vendite

(53) Per quanto riguarda i volumi delle vendite, si deve ricordare anzitutto che, come spiegato ai considerando 65, 66 e 82 del regolamento provvisorio, le cifre relative alla produzione sono state considerate equivalenti alle vendite del prodotto in esame tanto per l'uso vincolato come per il prodotto venduto sul mercato libero, fatta eccezione per le vendite realizzate da una società come si è spiegato al considerando 46. Nella tabella seguente sono illustrati i dati delle vendite del prodotto simile realizzate dall'industria comunitaria sul mercato libero e quelli dei volumi di produzione utilizzati da due società incluse nel campione per l'ulteriore lavorazione del prodotto simile ("uso vincolato"):

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Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione

(54) Dai dati della tabella emerge che, mentre nel corso del periodo in esame le vendite sul mercato libero avevano registrato un aumento di dieci punti percentuali, nello stesso periodo l'uso vincolato del prodotto era triplicato. Si deve tuttavia osservare che il netto incremento dell'uso vincolato è dovuto principalmente al fatto che uno dei due produttori integrati citati aveva in pratica iniziato a sottoporre il prodotto simile a ulteriore lavorazione solamente a partire dal 2000. In ogni caso, l'andamento suindicato dimostra che l'industria comunitaria non aveva potuto beneficiare della crescita del consumo (+27% nel corso del periodo in esame), ma era stata invece costretta a incrementare l'uso del prodotto simile.

vii. Redditività

(55) Nel riesaminare le informazioni presentate dai produttori comunitari inclusi nel campione che hanno collaborato all'inchiesta, le cifre relative alla redditività di queste imprese per le loro vendite nette sul mercato libero sono state corrette ai fini della determinazione definitiva e vengono presentate nella tabella seguente:

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Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione

(56) Dai dati della tabella emerge che mentre la redditività delle vendite sul mercato libero risultava relativamente elevata nel periodo 1999-2001, nel corso del PI tale valore aveva registrato un significativo deterioramento fino a scendere pressoché al punto di pareggio a causa dei bassi prezzi prevalenti sul mercato. Quanto invece al valore della redditività compreso anche l'uso vincolato, non lo si è potuto determinare in quanto i trasferimenti vincolati del prodotto simile erano operazioni interne realizzate dai produttori integrati, per le quali non venivano emesse fatture. Tuttavia, non vi è motivo di ritenere che la redditività di questi trasferimenti vincolati all'interno delle due società in questione non abbia seguito lo stesso andamento di quella calcolata per le vendite sul mercato libero.

viii. Utile sul capitale investito e flusso di cassa

(57) I dati riveduti relativi all'utile sul capitale investito dei produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione durante il periodo in esame sono presentati nella seguente tabella:

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Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione

(58) Da questi dati emerge lo stesso andamento già stabilito nella fase provvisoria dell'inchiesta; vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 92 del regolamento provvisorio. Quanto al valore dell'utile sul capitale investito riguardante i trasferimenti vincolati, non lo si è potuto determinare per gli stessi motivi suesposti a proposito della redditività. Ciononostante, visto che i trasferimenti vincolati sono effettuati dai produttori integrati utilizzando gli stessi impianti di produzione e gli stessi investimenti, si è ritenuto che anche questo tipo di operazioni abbia seguito lo stesso andamento delle vendite sul mercato libero.

(59) I produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione avevano registrato un flusso di cassa netto derivante dalle loro attività operative durante il periodo in esame. Tuttavia, tale valore aveva registrato un drastico calo nel corso del PI, come si ricava dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte: questionari compilati dai produttori dell'industria comunitaria inclusi nel campione

ix. Osservazioni comunicate dalle parti interessate

(60) Una parte interessata ha affermato che l'industria comunitaria non avrebbe subito un pregiudizio notevole durante il PI, dal momento che indicatori di rendimento quali la produzione, la capacità di produzione, la produttività e il salario medio per lavoratore avevano registrato un aumento nel corso dello stesso periodo. Per di più, sosteneva la parte, l'industria aveva realizzato profitti e registrato un utile sul capitale investito nonché un flusso di cassa positivo. Quanto all'incremento della produzione, va osservato che il processo di produzione della trota grossa arcobaleno deve seguire un ciclo biologico della durata di 2,5-3 anni prima che il pesce possa essere catturato e venduto sul mercato. L'aumento della produzione registrato nel corso del PI è quindi dovuto alla decisione presa dagli allevatori circa la quantità di giovani pesci (o novellame) immessi in acqua nel 1999 e nel 2000, decisione che rifletteva la situazione del mercato di quegli anni su cui non incideva la presenza delle importazioni in dumping. Quanto all'aumento della produttività, esso va attribuito, anzitutto e in larga misura, alla realizzazione di investimenti in nuove attrezzature, i quali testimoniano dello sforzo dell'industria comunitaria per far fronte ai prezzi bassi prevalenti sul mercato, e in secondo luogo al calo dell'occupazione, che rifletteva effettivamente la grave situazione alla quale era confrontata l'industria. Quanto invece alla redditività e al flusso di cassa, entrambi questi indicatori durante il PI avevano registrato un netto calo, dovuto ai bassi prezzi ottenuti dall'industria comunitaria sul mercato e alla sua difficile situazione finanziaria.

(61) È stato poi affermato che la produzione dell'industria comunitaria non era riuscita a crescere al fine di soddisfare l'aumento della domanda, a causa delle politiche di rilascio di licenze in uso nella Comunità. Va sottolineato che la politica di concessione di licenze ambientali incide sulla capacità di produzione, la quale, come viene descritto al considerando 81 del regolamento provvisorio, è rimasta stabile durante il periodo in esame. Tuttavia, dal momento che la capacità di produzione non veniva interamente utilizzata, rimanevano capacità inutilizzate che avrebbero potuto essere impiegate per soddisfare la crescita della domanda. L'affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.

(62) Si è inoltre affermato che diversi esportatori norvegesi vendevano anche trote di peso inferiore a 1,2 kg, un prodotto cioè con cui potevano ottenere prezzi più bassi, il che avrebbe potuto incidere sulla valutazione del pregiudizio. Si deve osservare, a tale proposito, che si è accertato che le società oggetto dell'inchiesta incluse nel campione, le quali rappresentavano circa il 40% delle esportazioni totali dalla Norvegia durante il PI, non avevano registrato nessuna vendita del tipo di trota sopra descritto. Pertanto, si può ritenere che i quantitativi di tali vendite, anche ammesso che se ne siano registrate, erano trascurabili e che di conseguenza anche la loro incidenza sull'analisi sia ugualmente trascurabile. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(63) In mancanza di altre informazioni presentate dalle parti, e tenuto conto dell'insieme delle cifre rivedute relative ai vari indicatori economici, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando dall'80 al 98 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(64) L'uso vincolato del prodotto era limitato a due produttori comunitari inclusi nel campione, e non vi erano indicazioni che altri produttori che facevano parte dell'industria comunitaria effettuassero un'ulteriore lavorazione del prodotto simile. Inoltre, considerati i profitti realizzati dall'industria comunitaria nel periodo compreso tra il 1999 e il 2001, è improbabile che l'uso vincolato possa avere inciso in misura significativa sulla situazione economica di tale industria. Si ritiene pertanto che le conclusioni tratte al termine dell'analisi sopra descritta circa la situazione dell'industria comunitaria non debbano essere modificate per via dell'uso vincolato.

(65) Nel corso del periodo in esame il volume delle importazioni a basso prezzo originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer è aumentato in misura significativa, e anche la loro quota di mercato ha registrato un incremento, passando dal 3,8% al 16,7%. È degno di nota il fatto che l'incremento delle importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer e il ribasso del prezzo di vendita siano stati particolarmente pronunciati tra il 2001 e il PI. Durante tale periodo i volumi delle importazioni sono come minimo quadruplicati e come massimo sestuplicati, mentre i prezzi delle importazioni sono scesi del 34%, risultando inferiori ai prezzi delle vendite dell'industria comunitaria (i quali erano prossimi al punto di pareggio) di un margine compreso tra il 7,3% e il 28,4% durante il PI. Questi sviluppi vanno poi valutati assieme all'andamento della redditività dell'industria comunitaria, la quale, dopo un primo calo nel 2001, è andata nettamente diminuendo fino a scendere a zero durante il PI.

(66) Quanto all'argomentazione che alcuni degli indicatori di pregiudizio illustrati nei dettagli avevano registrato un andamento positivo nel corso del periodo in esame e, quindi, non sembravano dar conto di un pregiudizio, si deve osservare innanzitutto che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori e indicatori economici elencati in detto articolo costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante per stabilire il pregiudizio notevole arrecato all'industria comunitaria. Ancora più importante appare il fatto che, sebbene alcuni indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, quali la produzione, la capacità produttiva installata, il livello di utilizzazione degli impianti, la produttività e gli investimenti abbiano mostrato un andamento positivo nel corso del periodo in esame, questo non ha tuttavia prodotto gli effetti positivi auspicati. Anzi, l'industria comunitaria ha subito un'erosione delle sue quote di mercato in un mercato in crescita grazie all'aumento della domanda e ha registrato un ribasso dei prezzi, il che ha determinato una situazione pressoché in perdita durante il PI, la quale ha di fatto più che annullato gli sviluppi positivi sopra descritti.

(67) Tenendo conto di tutti i fattori suindicati, si ritiene che l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole.

G. Causa del pregiudizio

(68) Si è affermato che la sottoquotazione dei prezzi delle esportazioni norvegesi di trote grosse arcobaleno non dovesse essere considerata significativa e causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. Si deve osservare in primo luogo che il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato è significativo se si tiene conto delle caratteristiche specifiche del prodotto in esame: la trota grossa arcobaleno è un prodotto di base ed è inoltre sensibile alle fluttuazioni dei prezzi. Per di più, l'industria comunitaria è assai frammentata e non è quindi in grado di imporre i suoi prezzi sul mercato. L'insieme di questi fattori spiega l'impatto pregiudizievole che ha avuto su tale industria il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato dall'inchiesta.

(69) Si è anche sostenuto che il PI è coinciso con un temporaneo e ciclico squilibrio tra offerta e domanda sul mercato mondiale della trota. Dato che le decisioni sugli investimenti da realizzare vengono prese due o tre anni prima di immettere il prodotto nel mercato, la stabilità dei prezzi verrebbe ad esserne occasionalmente perturbata. Penurie temporanee di prodotto sul mercato determinerebbero un aumento dei prezzi, mentre si verificherebbe il contrario quando la domanda non segue il ritmo della produzione.

(70) Al riguardo, si deve osservare in effetti che se durante il periodo in esame si fossero registrati sul mercato comunitario un eccesso di domanda e una conseguente penuria del prodotto, ciò avrebbe di norma spinto i prezzi al rialzo, dato che i consumatori avrebbero fatto salire il prezzo a forza di offerte successive proprio per via della domanda eccessiva. Tuttavia, nel 2001 e nel corso del PI si è verificato un drastico ribasso dei prezzi, che, in mancanza di altre spiegazioni probabili, deve essere attribuito alle importazioni in dumping provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer.

(71) Si è inoltre affermato che la trota grossa arcobaleno è un prodotto di base i cui prezzi a livello mondiale vengono fissati sul mercato giapponese, che è il mercato dominante, e che i prezzi comunitari avevano seguito l'andamento dei prezzi giapponesi, i quali avevano registrato un calo sostanziale durante lo stesso periodo. Va osservato a tale proposito che, a giudicare dai dati presentati dalla Norwegian Seafood Federation sulle quotazioni dei prezzi all'ingrosso in Giappone della trota norvegese congelata nel periodo 1997-2003, i prezzi sul mercato giapponese erano diminuiti costantemente nel corso dell'intero periodo in esame, tenendo conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tuttavia, l'affermazione secondo cui i prezzi a livello mondiale del prodotto in esame verrebbero fissati dal mercato giapponese non ha trovato conferma in base alle risultanze dell'inchiesta. Si deve riconoscere che i prezzi nella Comunità hanno registrato anch'essi un netto ribasso nel corso del PI, proprio come è avvenuto per i prezzi sul mercato giapponese; contrariamente però a questi ultimi, i prezzi comunitari si erano attestati su un livello ragionevole nel 1999 per poi registrare addirittura un aumento nel 2000. Nel corso dello stesso periodo le importazioni provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer avevano seguito lo stesso andamento dei prezzi nella Comunità, mentre in termini di volume venivano contenute a un livello modesto. È solo nel 2001, quando i prezzi sul mercato giapponese erano scesi a un livello molto basso, che le importazioni in dumping esportate nella Comunità dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer hanno registrato un netto incremento, cioè il loro volume è triplicato rispetto all'anno precedente. Un tale aumento è quindi direttamente attribuibile alla svendita sul mercato comunitario, da parte di questi produttori, di una quota della loro produzione in eccesso determinata dal calo delle loro esportazioni sul mercato giapponese del prodotto, ormai al collasso. Alla luce di quanto sopra, l'affermazione è quindi respinta.

(72) In mancanza di eventuali altre nuove informazioni presentate dalle parti in merito alla causa del pregiudizio, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando dal 109 al 120 del regolamento provvisorio.

H. Interesse della Comunità

(73) In seguito all'imposizione delle misure provvisorie, alcune associazioni di industrie di trasformazione del pesce hanno presentato commenti in opposizione alle misure. È stato pertanto inviato loro un questionario al quale sono state invitate a fornire risposte, in base alle quali è stata fatta una valutazione dei presunti effetti economici delle misure antidumping nei confronti di tali parti. Un'associazione ha risposto e ha fornito informazioni riguardanti sette aziende. In base a tali informazioni, consolidate per le sette aziende, è stato concluso che l'impatto economico delle misure antidumping sulle aziende di trasformazione del pesce sarebbe trascurabile. La loro argomentazione è stata pertanto respinta.

(74) Una parte interessata ha affermato che il prodotto in esame originario della Norvegia è di migliore qualità e che l'istituzione delle misure definitive comporterebbe una diminuzione dell'approvvigionamento di trote di qualità norvegesi. Ciò andrebbe a danno degli importatori interessati e anche dei consumatori, dal momento che i prezzi registrerebbero probabilmente un aumento per via della riduzione dei rifornimenti dalla Norvegia. Le conseguenze di questa diminuzione sarebbero particolarmente rilevanti in estate e all'inizio dell'autunno, quando il livello dell'approvvigionamento proveniente dall'industria finlandese è basso. È stato poi affermato che l'istituzione delle misure antidumping comporterebbe un duraturo riorientamento delle attività di vendita degli esportatori norvegesi, le quali dal mercato comunitario verrebbero deviate verso altri mercati, il che a sua volta andrebbe a danno degli importatori e dei consumatori nella Comunità.

(75) Per quanto riguarda le differenze di qualità dei prodotti, va osservato che se ne è tenuto conto nella valutazione dei diversi tipi di prodotto in esame e che sono state esaminate nei calcoli del dumping e nell'analisi del pregiudizio. Quanto invece al probabile aumento dei prezzi nella Comunità dovuto alla diminuzione dell'approvvigionamento dalla Norvegia, si deve sottolineare che la finalità dei dazi antidumping consiste nel ripristinare la "parità di condizioni" tra operatori, e non nell'impedire l'accesso ai mercati comunitari. Quanto alle ripercussioni delle misure sul mercato finlandese per via della diminuzione dell'approvvigionamento, in particolare durante il periodo estivo, si deve osservare che il mercato della Finlandia non è considerato un mercato isolato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. Le condizioni di domanda e offerta sono pertanto determinate a livello della totalità del mercato comunitario, nel quale le importazioni norvegesi entrano in concorrenza con i produttori comunitari. La possibilità per i produttori esportatori norvegesi di esportare il loro prodotto in estate, quando l'approvvigionamento sul mercato finlandese è basso, costituisce un vantaggio comparativo. Se tale vantaggio esiste, l'istituzione delle misure antidumping lo lascia impregiudicato, e quindi i produttori esportatori della Norvegia continueranno a beneficiarne.

(76) La stessa parte interessata ha poi affermato che, da quando sono state istituite le misure provvisorie, le esportazioni di trote grosse arcobaleno dalla Norvegia verso la Comunità sono diminuite di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo del 2002. Il calo dell'approvvigionamento sembra destinato ad aumentare in futuro, dato che il livello di produzione del prodotto in Norvegia non fa che diminuire, e a danneggiare gli importatori, l'industria di trasformazione e i consumatori nella Comunità.

(77) Si deve osservare che le misure antidumping si prefiggono di ripristinare condizioni di concorrenza uniformi e non di prevenire l'accesso al mercato comunitario. A tale proposito, vale la pena di sottolineare che le importazioni erano proseguite a livelli paragonabili a quelli del 1999 e del 2000 prima del netto incremento delle importazioni in dumping registrato nel 2001. Quanto invece al calo del livello di produzione in Norvegia, non sono state presentate prove certe che indicassero che tale situazione continuerebbe in modo duraturo. Inoltre, un eventuale calo potrebbe, in ogni caso, non avere effetti sulle esportazioni sul mercato comunitario se le condizioni di approvvigionamento in altri mercati di esportazione fossero ancora meno favorevoli rispetto a quelle della Comunità al momento delle esportazioni. L'affermazione di cui sopra è stata respinta.

(78) Varie associazioni di industrie di trasformazione del pesce hanno sostenuto che non si è esaminato con sufficiente attenzione il fatto che esistono diversi segmenti di mercato del prodotto (pesce intero, filetti, uova e pesce affumicato) e differenti politiche di fissazione dei prezzi all'interno di questi segmenti. Hanno affermato inoltre che le trote grosse arcobaleno allevate nelle acque salate della Norvegia hanno uno specifico posizionamento sul mercato e che limitare l'accesso a questa specifica origine del prodotto imponendo dazi gravosi all'importazione non agevola la libera concorrenza.

(79) In primo luogo, si fa notare che la trota affumicata e le uova non sono oggetto della presente inchiesta. Quanto al pesce intero e ai filetti, sono stati considerati tipi diversi di prodotto e come tali sono stati analizzati nei calcoli del dumping e nell'esame del pregiudizio. Quanto all'origine specifica del prodotto, l'inchiesta ha stabilito che i prodotti esportati dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer e i prodotti venduti dai produttori comunitari sono simili per quanto riguarda tutte le loro caratteristiche fisiche essenziali e le loro applicazioni.

(80) Si è poi asserito che trote grosse a poco prezzo, principalmente di produzione finlandese, erano state vendute soprattutto per il mercato dei beni di consumo sotto forma di pesci interi o di filetti, mentre le società di trasformazione non grande uso di questo tipo di prodotto. L'affermazione non è suffragata da elementi di prova. Contrariamente a quanto sostenuto, sulla base delle informazioni fornite dalle società finlandesi che hanno collaborato, è emerso non solo che queste ultime avevano venduto la loro produzione anche alle industrie di trasformazione, ma che alcune di tali società finlandesi avevano sottoposto il prodotto in esame a ulteriore lavorazione prima di venderlo sul mercato. Inoltre, il significativo livello di sottoquotazione dei prezzi accertato per le importazioni dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer sembra indicare piuttosto che le importazioni a basso prezzo dai due paesi risultassero, proprio perché a basso prezzo, di particolare interesse per le società di trasformazione. L'affermazione è stata quindi respinta.

(81) Si è inoltre affermato che sul mercato comunitario si erano registrati prezzi più elevati dopo la fine del PI, il che ha messo un termine a un periodo di prezzi bassi del prodotto in esame, e che appare assai probabile che i prezzi si attestino su livelli relativamente elevati nel breve/medio periodo. In primo luogo si deve osservare che, conformemente a una prassi consueta della Comunità, le circostanze relative ad un periodo successivo al PI possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. Tuttavia, il presunto andamento dei prezzi descritto non è stato suffragato elementi di prova e non sono state fornite prove che dimostrino la probabilità che tale andamento sarà duraturo. Sebbene sia effettivamente accertato che i prezzi dopo la fine del PI hanno registrato un incremento, ciò non costituisce di per sé un elemento di prova quanto all'andamento futuro dei prezzi, che dipende dall'equilibrio tra domanda e offerta. Va osservato al riguardo che, contrariamente a quanto avviene per la possibilità di previsioni dell'offerta, la domanda risulta assai difficile da anticipare, dal momento che sul mercato interagiscono numerosi fattori che possono determinare delle fluttuazioni dei prezzi. In ogni caso, non sono stati forniti dati pertinenti in grado di corroborare le previsioni quanto a questi due fattori. L'affermazione è quindi respinta.

(82) Si è poi asserito che il dazio sulle importazioni determinerà un aumento dei prezzi, per cui le società di trasformazione prenderanno ad utilizzare altri tipi di pesce (ad esempio, il salmone) e gli allevatori della Comunità avraranno difficoltà e vendere le trote di loro produzione. Si è quindi sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping non sarebbe nell'interesse dei produttori.

(83) Per quanto riguarda l'incremento dei prezzi, le misure antidumping si prefiggono effettivamente di far aumentare i prezzi in dumping onde eliminare l'impatto pregiudizievole che ne deriva per l'industria comunitaria. Non si può neppure escludere il verificarsi di un effetto di sostituzione, tenuto conto del fatto che è possibile sostituire la trota grossa arcobaleno con il salmone, e del differenziale di prezzo tra i due prodotti. In generale, se da un lato un incremento dei prezzi aiuta l'industria comunitaria a recuperare la sua redditività, gli altri esportatori che non sono oggetto delle misure, come pure l'industria comunitaria stessa, possono utilizzare in maggior misura la loro capacità di produzione per incrementare la loro offerta, la quale a sua volta deve seguire il ritmo della domanda e giungere a un nuovo equilibrio con un ribasso dei prezzi del prodotto. Va osservato al riguardo che il fatto di sostituire il prodotto in esame con il salmone ha lo stesso effeto sui prezzi. In conclusione, sebbene la finalità dei dazi antidumping consista nel ripristinare "parità di condizioni" tra operatori, sono le forze prevalenti sul mercato a determinare i prezzi.

(84) Una parte, che rappresenta gli interessi delle associazioni dei consumatori, ha affermato che il fatto che non si fosse manifestata non dovrebbe essere interpretato come una mancanza di interesse per il procedimento, e che si dovrebbe ricorrere a maggiori elementi per poter concludere che gli effetti di eventuali misure antidumping sui consumatori saranno limitati. Ha chiesto pertanto che le conclusioni di cui al considerando 117 del regolamento provvisorio siano modificate di conseguenza. Le istituzioni hanno preso nota della richiesta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi altra informazione suffragata da elementi di prova, tale richiesta non inficia le conclusioni del regolamento provvisorio in merito all'interesse della Comunità.

(85) La Finnish Food and Drink Industries' Federation (Federazione delle industrie finlandesi di bevande e prodotti alimentari) ha presentato osservazioni di cui, però, non si è potuto tener conto ai fini delle risultanze definitive, dal momento che questa associazione non si era manifestata in qualità di parte interessata né entro il termine indicato nell'avviso di apertura del procedimento, né entro quello stabilito dall'articolo 2 del regolamento provvisorio. Per di più, le affermazioni della federazione sono state apertamente smentite da quanti tra i suoi membri hanno collaborato all'inchiesta.

(86) In mancanza di eventuali altre nuove informazioni presentate dalle parti in merito all'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando dal 109 al 120 del regolamento provvisorio.

I. Misure antidumping definitive

(87) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive al fine di impedire che le importazioni in dumping provenienti dalla Norvegia e dalle Isole Faer Øer arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(88) Sulla base del metodo illustrato ai considerando dal 121 al 125 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello necessario per eliminare il pregiudizio ai fini della determinazione del livello delle misure da istituire in via definitiva.

(89) Le autorità norvegesi hanno affermato che il margine di profitto normale del 12% preso in considerazione è troppo elevato e che il periodo in esame non è stato rappresentativo di una normale situazione di concorrenza, in quanto i prezzi e i margini di profitto, secono l'industria, risultavano particolarmente elevati in questi anni rispetto alla media registrata nell'industria.

(90) In primo luogo, si deve osservare che questa affermazione non è suffragata da elementi di prova. In secondo luogo, il netto calo dei prezzi delle trote di origine norvegese sul mercato giapponese, come spiegato al considerando 71, potrebbe avere avuto un impatto significativo sugli utili realizzati dall'industria norvegese durante il periodo in esame. Un simile calo dei prezzi, tuttavia, non si era verificato sul mercato comunitario prima dell'improvviso incremento delle importazioni in dumping, cioè quando era prevalente sul mercato una situazione di normale concorrenza. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui il periodo in esame non sarebbe rappresentativo di una normale situazione di concorrenza è respinta.

(91) Tuttavia, sulla base delle cifre rivedute relative alla redditività dell'industria comunitaria, illustrate al precedente considerando 55, un margine di profitto del 10% poteva essere considerato un livello adeguato, cioè un livello che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping causa del pregiudizio.

(92) Una parte interessata ha fatto valere che non si era tenuto adeguatamente conto di diverse qualità di prodotto simile nella Comunità, il che aveva determinato una qualche incongruenza con i prezzi di riferimento.

(93) Si è effettivamente accertato che alcune transazioni non erano state registrate correttamente in termini di qualità del prodotto per via di un'errata interpretazione di alcune fatture. Tutte le transazioni in questione sono state quindi corrette e i margini di sottoquotazione e di pregiudizio sono stati ricalcolati. Sono inoltre state introdotte correzioni per tener conto del contingente in esenzione dai dazi doganali concesso alle Isole Faer Øer.

(94) Sulla scorta di quanto precede, nella seguente tabella vengono presentati i nuovi margini di eliminazione del pregiudizio accertati:

// Margine di eliminazione del pregiudizio

Norvegia // 19,9%

Isole Faer Øer //

P/F Vestsalmon (per merci prodotte dalla P/F Vestlax) // 43,8%

P/F PRG Export (per merci prodotte dalla P/F Luna) // 54,4%

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta // 49,3%

(95) In assenza di ulteriori osservazioni, viene confermato il metodo utilizzato per stabilire il livello necessario per eliminare il pregiudizio illustrato ai considerando dal 121 al 125 del regolamento provvisorio.

2. Forma e livello dei dazi

(96) Alla luce di quanto precede, e conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer. Le misure dovrebbero essere istituite a un livello pari ai margini di pregiudizio o ai margini di dumping accertati, se questi ultimi sono inferiori. Non vi sono ragioni per cui tali misure non debbano, come quelle provvisorie, essere sotto forma di dazio ad valorem.

(97) Dopo l'istituzione delle misure definitive la Commissione valuterà gli sviluppi del mercato, con particolare riguardo alle conseguenze dell'allargamento del mercato comunitario, e, qualora lo ritenga giustificato, proporrà delle modifiche all'applicazione delle misure.

3. Riscossione dei dazi provvisori

(98) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

(99) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [4], corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

[4] Commissione europea - Direzione generale del Commercio - Direzione B - J-79 5/17 - Rue de la Loi/Wetstraat 200 - B-1049 Bruxelles

4. Impegni

(100) Con il regolamento (CE) n. 117/2004 che modifica il regolamento provvisorio, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due produttori esportatori delle Isole Fær Øer. I motivi per cui gli impegni sono stati accettati sono illustrati nel suddetto regolamento. Il Consiglio riconosce che tali impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le società in questione forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, in modo che la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Considerate tali circostanze, si ritiene che il rischio di elusione degli impegni concordati sia limitato.

(101) Si fa osservare che, in caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di trote grosse arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) fresche, refrigerate o congelate, sotto forma di pesci interi (eviscerate ma non decapitate e con le branchie, di peso superiore a 1,2 kg l'una, o eviscerate e decapitate, senza branchie, di peso superiore a 1 kg l'una) o di filetti (di peso superiore a 0,4 kg l'uno), attualmente classificabili nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 e 0304 20 15, originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati da tutte le società della Norvegia, è del 19,9%. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle società sotto elencate delle Isole Faer Øer, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le importazioni dichiarate con uno dei seguenti codici addizionali TARIC, prodotte e direttamente esportate (ossia spedite e fatturate) da una società sotto indicata a una società della Comunità che agisce in qualità di importatore, sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1628/2003 della Commissione, come modificato dal regolamento (CE) n. 117/2004 della Commissione.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Per quanto riguarda le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer, gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CE) n. 1628/2003 della Commissione, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito.

Gli importi di tali garanzie sono svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive dei dazi antidumping. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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