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Document 52004PC0040

    Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    /* COM/2004/0040 def. - COD 2000/0233 */

    52004PC0040

    Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2004/0040 def. - COD 2000/0233 */


    PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa agli strumenti di misura RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    2000/0233 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa agli strumenti di misura

    1. Introduzione

    L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Di seguito la Commissione illustra il proprio parere sugli emendamenti adottati dal Parlamento.

    2. Cronologia

    - Il 15 settembre 2000 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la sua proposta di direttiva (doc. COM (2000) 566 def. / 2000/0233(COD)).

    - Il 28 febbraio 2001 il Comitato economico e sociale europeo formula il proprio parere.

    - Il 3 luglio 2001 il Parlamento europeo, in prima lettura, formula il proprio parere con 29 emendamenti.

    - Il 6 febbraio 2002 la Commissione adotta una proposta modificata (doc. COM (2002) 0037).

    - Il 22 luglio 2003 il Consiglio adotta all'unanimità una posizione comune, con il sostegno della Commissione.

    - Il 17 dicembre 2003 il Parlamento europeo adotta, in seconda lettura, una risoluzione contenente 27 emendamenti alla posizione comune.

    3. Scopo della proposta

    Negli anni '70 numerosi strumenti di misura sono stati armonizzati su base volontaria: gli Stati membri potevano mantenere disposizioni nazionali accanto a prescrizioni comunitarie armonizzate basate su direttive che seguivano la "vecchia strategia". Tali direttive non sono state aggiornate per tener conto del progresso tecnologico.

    Nel frattempo gli Stati membri hanno ampliato in misura diversa le normative tecniche nazionali spesso basate, in tutto o in parte, su raccomandazioni internazionali. Tali disposizioni nazionali frammentano il mercato interno.

    Al fine di conseguire un'armonizzazione completa, di ampliare la portata dell'armonizzazione comunitaria e di ammodernare le procedure di valutazione della conformità è pertanto necessario aggiornare la normativa comunitaria per includere l'applicazione da parte dei fabbricanti di un sistema di qualità approvato e fatto oggetto di supervisione in alternativa alla verifica dei prodotti da parte di terzi.

    La proposta riguarda la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura sottoposti a controlli legali. Essa presenta le caratteristiche della "nuova strategia". La proposta (posizione comune) abroga dieci direttive comunitarie esistenti.

    In linea con il principio della sussidiarietà la proposta non armonizza le disposizioni nazionali che impongono misurazioni legali. Ciò resta di competenza degli Stati membri e può quindi differire da un paese all'altro. Tuttavia, allorché una misurazione è imposta, questa può essere condotta esclusivamente facendo uso di uno strumento conforme alla proposta.

    4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

    In seconda lettura, il Parlamento europeo ha adottato 27 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

    La Commissione approva gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Gli emendamenti sono in linea con gli obiettivi della proposta originaria della Commissione e della posizione comune del Consiglio.

    4.1. Emendamenti approvati della Commissione

    Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo possono essere raggruppati per comodità come indicato in appresso.

    Emendamenti in merito alla sussidiarietà/opzionalità

    * Gli emendamenti 1, 2 e 8 chiariscono che la direttiva consente agli Stati membri di non regolamentare l'utilizzo degli strumenti oggetto della direttiva ma che in questi casi gli Stati membri sono tenuti a comunicarne i motivi alla Commissione. La trasmissione di tali informazioni contribuirà a evitare la concorrenza sleale con gli strumenti regolamentati.

    * Gli emendamenti 9, 10, 14, 17 secondo comma e 26 costituiscono modifiche al testo nell'intento di migliorarne la chiarezza, coerentemente con gli emendamenti 1, 2 e 8.

    La Commissione approva gli emendamenti 1, 2, 8, 9, 10, 14, 17 secondo comma e 26 in quanto essi chiariscono il concetto alla base della sussidiarietà già incluso nella proposta della Commissione e nella posizione comune. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione in merito alle funzioni di misurazione non regolamentate determinerà una maggiore trasparenza a livello comunitario.

    Emendamenti in merito ai requisiti in servizio

    * Gli emendamenti 25 e 29 sopprimono le disposizioni secondo le quali gli Stati membri potevano mantenere requisiti in servizio per gli strumenti oggetto della direttiva.

    Il requisito essenziale della durabilità stabilisce, in termini generali, che gli strumenti devono mantenere le proprie caratteristiche metrologiche nel tempo. Pertanto un considerando sull'utilizzo degli strumenti (emendamento 29) appare giustificato, mentre un articolo sui requisiti in servizio non rientra nelle finalità della direttiva che riguarda strumenti nuovi (emendamento 25). La Commissione approva gli emendamenti 25 e 29.

    Emendamenti in merito alle sottounità

    * Gli emendamenti 4, 5 e 13 inseriscono un riferimento alle sottounità, chiarendo che queste possono essere assoggettate separatamente alle procedure di valutazione della conformità contemplate dalla direttiva.

    La Commissione approva gli emendamenti 4, 5 e 13 in quanto questi chiariscono le procedure per le sottounità e sono conformi alla posizione comune.

    Emendamenti in merito alla revisione delle procedure di valutazione della conformità

    * Gli emendamenti 6 e 27 sottolineano la necessità di coerenti procedure di valutazione della conformità come specificato nella risoluzione del Consiglio del 10 novembre 2003 e invitano la Commissione a verificare la coerenza delle procedure e a proporre, se necessario, misure adeguate.

    * L'emendamento 32 inserisce una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito alla prevista revisione delle procedure di valutazione della conformità e in merito all'intenzione della Commissione di presentare le proposte necessarie in proposito.

    La Commissione approva gli emendamenti 6, 27 e 32. Il Parlamento europeo attribuisce particolare importanza al fatto che sia garantita una rapida revisione della decisione del Consiglio sulla valutazione della conformità e la coerenza della certificazione tra le direttive. La Commissione è impegnata a effettuare le revisioni della nuova strategia e, se necessario, proporrà modifiche alla direttiva prima della sua attuazione come stabilito nel suo programma di lavoro per il 2004. L'inclusione dei rispettivi riferimenti nella direttiva evidenzia l'importanza che la Commissione attribuisce a tale revisione.

    Emendamenti in merito all'incorporazione degli allegati II e III negli articoli della direttiva

    * Gli emendamenti 15, 16, 17 primo comma, 18 e 19 si riferiscono all'incorporazione del testo dell'allegato III della direttiva nell'articolo 8 a) e del testo dell'allegato II nell'articolo 9 a) della direttiva.

    La Commissione approva gli emendamenti 15, 16, 17 primo comma, 18 e 19 in quanto costituiscono modifiche della presentazione che non intaccano la sostanza della proposta della Commissione e della posizione comune.

    Emendamenti in merito al comitato per gli strumenti di misura e alle funzioni delegate

    * L'emendamento 30 inserisce un considerando in cui è precisato che le parti interessate dovrebbero essere consultate in merito alle attività del comitato per gli strumenti di misura.

    * L'emendamento 24 abroga due delle funzioni originariamente delegate alla Commissione.

    La Commissione accetta gli emendamenti 30 e 24. La Commissione ritiene che la consultazione da parte degli Stati membri delle parti interessate costituisca una buona prassi amministrativa ed essa stessa procede regolarmente ad appropriate consultazioni. L'emendamento 30 riflette tale prassi amministrativa. Per quanto riguarda la delega di funzioni alla Commissione, questa può accogliere con favore l'emendamento 24.

    Emendamenti in merito alla presunzione di conformità e ai documenti normativi dell'OIML

    * L'emendamento 31 specifica nella definizione di "documento normativo" che, perché si abbia presunzione di conformità, i documenti dell'OIML devono essere soggetti alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

    * Gli emendamenti 20, 22 e 23 chiariscono che possono essere individuate anche parti di documenti normativi dell'OIML e che queste possono essere pubblicate in un elenco ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.

    * L'emendamento 21 riscrive la disposizione originaria al fine di chiarire le diverse soluzioni di ottemperanza alle prescrizioni fondamentali ed in particolare al concetto di presunzione di conformità.

    La Commissione approva gli emendamenti 31, 20, 21, 22 e 23 in quanto tali emendamenti precisano e chiariscono la proposta della Commissione e la posizione comune.

    4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

    La Commissione non respinge alcun emendamento.

    5. Conclusioni

    In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta come indicato in precedenza.

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