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Document 52004PC0026

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

    /* COM/2004/0026 def. - CNS 2004/0008 */

    52004PC0026

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale /* COM/2004/0026 def. - CNS 2004/0008 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Antefatti

    1. Per inottemperanza della Repubblica di Corea alle disposizioni dei verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale (di seguito "i verbali concordati") del 22 giugno 2000, il 27 giugno 2002 il Consiglio ha approvato la strategia su due livelli proposta dalla Commissione. Tale strategia consta di due strumenti principali: i) l'avvio di un'azione contro la Repubblica di Corea dinanzi l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ii) l'autorizzazione, nell'ambito del meccanismo difensivo temporaneo (MDT), di aiuti temporanei e limitati relativi a contratti, che assistano i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti di mercato colpiti delle pratiche concorrenziali sleali della Corea.

    2. Il meccanismo difensivo temporaneo è stato istituito con regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 [1] ("regolamento MDT"). Concepito sin dalle origini come misura eccezionale e temporanea, esso ha portata e durata rigorosamente limitate.

    [1] GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

    3. Anzitutto, sono ammessi all'aiuto solo i segmenti di mercato per i quali è dimostrato che i cantieri navali comunitari hanno subito effetti negativi a causa della concorrenza sleale coreana: navi portacontainer, navi chemichiere e navi cisterna per prodotti petroliferi, navi per trasporto di gas naturale liquefatto. Secondo, il meccanismo difensivo scade il 31 marzo 2004. Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1177/2002 si prevedeva infatti che il relativo procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC si sarebbe concluso entro quella data.

    4. Il procedimento dinanzi l'OMC si sta protraendo più del previsto e ancora non è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati. La relazione definitiva del gruppo di esperti (panel) non sarà pronta prima dell'agosto 2004 e non si attende una decisione definitiva dell'organo di appello dell'OMC prima di inizio 2005.

    5. Occorre sottolineare inoltre che i due strumenti costituenti la strategia su due livelli sono stati intimamente correlati sin dall'inizio, specie per quanto riguarda i tempi. Stando al regolamento MDT, il meccanismo di sostegno può essere autorizzato solo dopo che la Comunità abbia avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC, il che è avvenuto l'8 ottobre 2002 [2]. Il regolamento dispone inoltre espressamente che il meccanismo non sarà più applicabile una volta che tale procedimento sia stato concluso o sospeso, ritenendo la Comunità che sia stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati -- e in ogni caso dopo il 31 marzo 2004. In altri termini, la strategia su due livelli si fonda sull'utilizzo simultaneo dei suoi due strumenti.

    [2] Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2002, a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili (GU L 281del 19.10.2002, pag. 15).

    Proposta

    6. La Commissione ritiene che la strategia su due livelli debba continuare. Considerati i ritardi del procedimento dinanzi l'OMC e l'inottemperanza continuata della Repubblica di Corea ai verbali concordati, si propone di prorogare la scadenza del regolamento MDT al 31 marzo 2005.

    7. Il meccanismo difensivo resta uno strumento eccezionale e temporaneo, incentrato su denunce commerciali molto specifiche. Inoltre, conformemente a quanto disposto dal regolamento MDT, esso sarà disattivato a una data anteriore se il procedimento per la risoluzione delle controversie è concluso o se la Comunità ritiene che la Corea abbia dato effettiva esecuzione ai verbali concordati.

    2004/0008 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli 89 e 133,

    vista la proposta della Commissione [3],

    [3] GU C del , pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [4],

    [4] GU C del , pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) Il 22 giugno 2000 la Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Corea hanno firmato i verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. Tuttavia, gli impegni di cui ai verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati dalla parte coreana e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.

    (2) A titolo di misura eccezionale e temporanea e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, è stato stabilito, con il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, un meccanismo difensivo temporaneo per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato [5]. In particolare, il meccanismo difensivo temporaneo è stato autorizzato solo dopo che la Comunità aveva avviato nei confronti della Repubblica di Corea la procedura di risoluzione delle controversie, e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa.

    [5] Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002 relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1).

    (3) L'8 ottobre 2002, la Comunità ha avviato un procedimento di risoluzione delle controversie contro la Repubblica di Corea a norma dell'intesa dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie [6].

    [6] Decisione della Commissione dell'8 ottobre 2002 a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili (GU L 281 del 19.10.2002, pag. 15).

    (4) Le consultazioni che si sono svolte tra la Repubblica di Corea e la Comunità, come previsto dall'accordo OMC, non hanno permesso di trovare una soluzione soddisfacente. L'11 giugno 2003, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione dell'OMC di istituire un panel sulle pratiche sleali coreane nel settore della costruzione navale.

    (5) Il regolamento (CE) n. 1177/2002 scade il 31 marzo 2004. La Repubblica di Corea non ha ancora rispettato effettivamente i suoi impegni e non si prevede che il procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC si sarà concluso entro tale data. Occorre quindi prorogare il meccanismo difensivo temporaneo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1177/2002 è modificato come segue:

    Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

    "Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2005."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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