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Document 52004PC0019

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (Versione codificata)

/* COM/2004/0019 def. - COD 2004/0002 */

52004PC0019

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (Versione codificata) /* COM/2004/0019 def. - COD 2004/0002 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

[1] COM(87) 868 PV.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità [2], sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci [3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora [4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione del Parlamento europeo e del Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato III, Parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 78/659/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

78/659/CEE

2004/0002 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

78/659/CEE (adattato)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],

[5] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

[6] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

[7] GU C

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci [8], è stata modificata in modo sostanziale a più riprese [9]. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione della suddetta direttiva.

[8] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

[9] V. allegato III, parte A.

78/659/CEE considerando 1

(2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci.

78/659/CEE considerando 2

(3) Dal punto di vista ecologico ed economico è necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse.

78/659/CEE considerando 3 (adattato)

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [10] ha lo scopo di garantire un livello di qualità delle acque della superficie esenti da incidenti negativi e da rischi ambientali .

[10] Ö GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. Õ

78/659/CEE considerando 6 (adattato)

(5) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri. Le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione.

78/659/CEE considerando 7 (adattato)

(6) è necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati.

78/659/CEE considerando 8 (adattato)

(7) Per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci è necessario procedere a prelievi minimi di campioni ed alla misurazione dei parametri indicati. Tali prelievi potranno essere ridotti o soppressi in funzione della qualità delle acque.

78/659/CEE considerando 9

(8) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri. è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.

78/659/CEE considerando 10 (adattato)

(9) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I . Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B,

78/659/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

2. La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo dei pesci.

3. La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti:

78/659/CEE (adattato)

a) a specie indigene che presentano una diversità naturale ;

b) a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle competenti autorità degli Stati membri.

4. Agli effetti della presente direttiva si intendono per:

a) acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), le trote (Salmo trutta), i temoli (Thymallus thymallus) e i coregoni (Coregonus);

b) acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi (Cyprinidae), o ad altre specie come i lucci (Esox lucius), i percoformi (Perca fluviatilis) e le anguille (Anguilla anguilla).

Articolo 2

I parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Per l'applicazione di tali parametri, le acque si suddividono in acque salmonicole e acque ciprinicole.

78/659/CEE (adattato)

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui a ll'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli riportati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

78/659/CEE (adattato)

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano delle acque salmonicole e ciprinicole e possono in seguito procedre a designazioni complementari.

2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

78/659/CEE

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da loro fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I per quanto riguarda:

78/659/CEE (adattato)

a) il 95 % dei campioni per i parametri: pH, DBO5, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, nitriti, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelevamento al mese, i valori e osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i campioni;

b) le percentuali indicate nell'allegato I per i parametri: temperatura e ossigeno disciolto;

c) la concentrazione media fissata per il parametro: materie in sospensione.

78/659/CEE

2. Il superamento dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, non sono presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamità naturali.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano il prelevamento dei campioni, la cui frequenza minima è stabilita nell'allegato I.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza del campionamento può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento di tale qualità, la competente autorità può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato da uno Stato membro conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, lo Stato membro accerta se tale mancata osservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. Alcuni metodi di analisi di riferimento per i parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva potrà aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque dolci.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono ad ogni momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva. Possono altresì fissare disposizioni per parametri diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 10

Nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in questione si potrebbe applicare la direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni che saranno determinati previa concertazione da ciascuno Stato membro. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva:

a) per taluni parametri contrassegnati (0) nell'allegato I, per circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche;

b) quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune sostanze e provocano il non rispetto dei limiti fissati nell'allegato I.

Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale un determinato corpo idrico riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento dell'uomo.

78/659/CEE (adattato)

Articolo 12

Gli emendamenti necessari per adattare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi contenuti nell'allegato I, sono adottati con la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 .

807/2003 art. 3 e allegato III, punto 26 (adattato) (adapted)

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico , in appresso denominato "il comitato" .

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in ottemperanza dell'articolo 8 della stessa .

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

78/659/CEE art. 15

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

78/659/CEE art. 15 (adattato)

a) le acque designate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;

b) la revisione della designazione di alcune acque ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ;

c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri conformemente all'articolo 9;

d) l'applicazione delle deroghe ai valori che figurano nella colonna I dell'allegato I.

78/659/CEE art. 15

Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

91/692/CEE art.2, punto 1 e allegato I, lettera c) (adattato)

Articolo 15

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio [12]. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

[12] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

78/659/CEE art. 17 (adattato)

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Article 17

La direttiva 78/659/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

78/659/CEE art.18

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[...] [...]

78/659/CEE

ALLEGATO I

ELENCO DEI PARAMETRI

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Osservazioni di carattere generale:

Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si è partiti dal presupposto che gli altri parametri, considerati ovvero non considerati nel presente allegato, sono favorevoli. Ciò significa in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive diverse da quelle enumerate sono molto deboli.

Qualora due o più sostanze nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, possono apparire effetti cumulativi rilevanti (effetti additivi, sinergetici o antagonistici).

Abbreviazioni:

G = indicativo.

I = vincolante.

(0) = conformemente all'articolo 11 sono possibili deroghe.

_____________

78/659/CEE

ALLEGATO II

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO ZINCO TOTALE E IL RAME DISCIOLTO

Zinco totale

(Vedi allegato I, n. 13, colonna "Osservazioni")

Concentrazioni di zinco (mg/l Zn) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 500 mg/l CaCO3:

>SPAZIO PER TABELLA>

Rame disciolto

(Vedi allegato I, n. 14, colonna "Osservazioni")

Concentrazioni di rame disciolto (mg/l Cu) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 300 mg/l CaCO3:

>SPAZIO PER TABELLA>

____________________

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all'articolo 17)

Direttiva 78/659/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1) [13] //

[13] La direttiva 78/659/CEE è stata altresì modificata dai seguenti atti non abrogati:

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48) // limitatamente all'allegato I, lettera c)

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36) // limitatamente all'allegato III, punto 26)

_____________

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 17)

Direttiva // Termine di attuazione

78/659/CEE // 20 luglio 1980

91/692/CEE // 1° gennaio 1993

__________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 78/659/CEE // Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 // Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva // Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino // Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino // Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva // Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 4, primo trattino // Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino // Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1 // Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2 // Articolo 2, secondo comma

Articolo 3 // Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2 // Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3 // Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5 // Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva // Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino // Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino // Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino // Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2 // Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7 // Articolo 7

Articolo 8 // Articolo 8

Articolo 9 // Articolo 9

Articolo 10 // Articolo 10

Articolo 11 // Articolo 11

Articolo 12 // Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1 // -

Articolo 14 // Articolo 13

Articolo 15, primo comma, frase introduttiva // Articolo 14, primo comma, frase introduttiva

Articolo 15, primo comma, primo trattino // Articolo 14, primo comma, lettera a)

Articolo 15, primo comma, secondo trattino // Articolo 14, primo comma, lettera b)

Articolo 15, primo comma, terzo trattino // Articolo 14, primo comma, lettera c)

Articolo 15, primo comma, quarto trattino // Articolo 14, primo comma, lettera d)

Articolo 15, secondo comma // Articolo 14, secondo comma

Articolo 16 // Articolo 15

Articolo 17, paragrafo 1 // ____

Articolo 17, paragrafo 2 // Articolo 16

_____ // Articolo 17

_____ // Articolo 18

Articolo 18 // Articolo 19

Allegato I // Allegato I

Allegato II // Allegato II

_____ // Allegato III

_____ // Allegato IV

_______________

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