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Document 52004DC0573

Relazione della Commissione - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode - Relazione annuale 2003 {SEC(2004)1058} {SEC(2004)1059}

/* COM/2004/0573 def. */

52004DC0573

Relazione della Commissione - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità e lotta contro la frode - Relazione annuale 2003 {SEC(2004)1058} {SEC(2004)1059} /* COM/2004/0573 def. */


Bruxelles, 30.8.2004

COM(2004) 573 definitivo

R ELAZIONE DELLA COMMISSIONE

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ E LOTTA CONTRO LA FRODE - RELAZIONE ANNUALE 2003 - {SEC(2004)1058}{SEC(2004)1059}

INDICE

Titolo I – Le attività della Comunità per tutelare gli interessi finanziari comunitari e per contrastare le frodi: principali sviluppi nel 2003 5

1. Lo sviluppo di una politica antifrode complessiva 5

1.1. Valutazione globale delle misure adottate dalla Comunità nel settore dei fondi strutturali 5

1.2. I lavori della task force Recupero nel settore del FEAOG-Garanzia 7

1.3. Una politica di prevenzione: dare maggiore visibilità alle procedure di sicurezza antifrode nella legislazione 7

2. Cooperare con gli Stati membri e coi paesi terzi 8

2.1. Analisi dell'informazione nell'ambito della reciproca assistenza 8

2.2. Cooperazione contro determinate forme di criminalità pregiudizievoli per gli interessi comunitari: tutela della moneta europea 10

2.3. Programma per promuovere azioni in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari: Hercules 11

3. Un'impostazione interistituzionale per prevenire e contrastare la frode e la corruzione 11

3.1. Consolidare la riforma antifrode 11

3.2. Progressi nell'attuazione della riforma della Commissione 13

4. Rafforzamento della tutela penale degli interessi finanziari comunitari 14

4.1. Verso la concretizzazione delle proposte di creazione di una procura europea 14

4.2. Cooperazione con Eurojust e Europol 16

Titolo II – Attuazione dell'articolo 280, ad opera degli Stati membri, nel 2003 - Provvedimenti adottati per proteggere gli interessi finanziari della Comunità 17

5. Testi che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 280 del trattato CE – principali sviluppi legislativi, normativi e amministrativi 18

5.1. Sviluppi di portata orizzontale 18

5.2. Risorse proprie 19

5.3. Spese agricole 20

5.4. Settore delle azioni strutturali 20

6. Organizzazione dei servizi preposti alla tutela degli interessi finanziari comunitari in materia di azioni strutturali 21

6.1. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 22

6.2. Fondo sociale europeo (FSE) 24

6.3. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)- sezione orientamento 25

6.4. Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 26

6.5. Fondo di coesione 28

7. Coordinamento tra i servizi all’interno deglli Stati membri 30

8. Le possibilità di recupero degli stanziamenti, in base all’ordinamento giuridico degli Stati membri, mediante costituzione come parte civile nel quadro di un procedimento penale 32

Introduzione

Il trattato che istituisce la Comunità europea invita la Commissione a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sulle misure prese in applicazione dell'articolo 280 relativo alla tutela degli interessi finanziari comunitari. Conformemente al principio di responsabilità condivisa sotteso a questo settore, la relazione 2003 presenta prima le attività della Comunità nel corso dell'esercizio e poi i provvedimenti presi dagli Stati membri.

Le priorità della Comunità in materia di tutela dei propri interessi finanziari e di lotta contro la frode sono state definite nell'Impostazione strategica globale, del 28 giugno 2000[?], per il periodo 2000-2005, e poste in essere col Piano d'azione 2001-2003[?]. La prima parte della relazione pone in evidenza alcune attività significative della Comunità nel 2003, senza soffermarsi su tutti i compiti svolti per attuare il Piano d'azione 2001-2003 e per dare riscontro alle risoluzioni del Parlamento europeo[?], nonché alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2002[?].

La seconda parte della relazione offre un resoconto sintetico delle misure varate nel 2003 dagli Stati membri in applicazione del trattato CE. Durante tale anno si sono privilegiati due tipi di provvedimenti: le azioni strutturali e il recupero in materia di spese dirette.

La relazione è corredata di due documenti di lavoro dei servizi[?], riguardanti l'attuazione del Piano d'azione 2001-2003 e l'inventario dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, da un lato, nonché la parte relativa ai corrispondenti dati statistici, dall'altro.

TITOLO I – LE ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ PER TUTELARE GLI INTERESSI FINANZIARI COMUNITARI E PER CONTRASTARE LE FRODI: PRINCIPALI SVILUPPI NEL 2003

Nell'Impostazione strategica globale per il quinquennio 2001-2005, adottata il 28 giugno 2000[?], la Commissione ha fissato i propri obiettivi politici e generali. Le misure con cui la Commissione – compreso l'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi, nelle sue funzioni non operative – pone in essere questa strategia complessiva è illustrata nel Piano d'azione 2001-2003[?].

Nella presente relazione l'accento viene posto su alcuni sviluppi più significativi realizzati dalla Commissione nel 2003. Essi si dividono secondo i quattro assi portanti dell'impostazione strategica globale. Vengono qui presentati determinati temi orizzontali, come i risultati degli audit in materia di fondi strutturali, nonché la valutazione da parte della Commissione delle attività dell’OLAF[?], oltre agli impegni assunti dalla Commissione dinanzi al Parlamento europeo il 18 novembre 2003. Viene poi proposto un bilancio dei progressi segnati in materia di tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità, con particolare riferimento al progetto di procura europea e alle relazioni fra la Commissione e gli organi di cooperazione giudiziaria e di polizia.

LO SVILUPPO DI UNA POLITICA ANTIFRODE COMPLESSIVA

Valutazione globale delle misure adottate dalla Comunità nel settore dei fondi strutturali

Il regolamento (CE) n. 1681/94[?] della Commissione, dell'11 luglio 1994, offre un quadro in materia di comunicazione e di monitoraggio delle irregolarità rilevate. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati per garantire la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità, per prevenire irregolarità e garantire il recupero dei fondi persi, nonché per descrivere i sistemi di controllo della gestione vigenti.

Nel 2001 la Corte europea dei conti ha pubblicato una relazione speciale[?] che verteva in particolare all'attuazione di detto regolamento in sei Stati membri[?]. Essa ha rilevato numerose inadempienze da parte degli Stati membri e ha raccomandato in particolare che la Commissione provveda a valutare e a controllare il funzionamento dei sistemi di individuazione e comunicazione delle irregolarità negli Stati membri, allo scopo di accertare che tali sistemi siano aggiornati, oltre a permettere un controllo esauriente e pertinente.

La Commissione[?] ha analizzato la descrizione dei sistemi in vigore nei 15 Stati membri. In un secondo tempo, essa ha proceduto a verifiche in loco, operate congiuntamente dalla DG Politica regionale e dall'OLAF, a livello nazionale non meno che regionale, per controllare l'efficienza dei sistemi medesimi. Al termine di ciascuna di queste fasi è stata stilata una relazione, che riassume i principali riscontri e le conclusioni, nonché le raccomandazioni rivolte ai singoli Stati membri.

Nel complesso da queste missioni di audit emerge che, dal 2001, si sono compiuti innegabili progressi. Restano però tuttora validi numerosi rilievi fatti dalla Corte dei conti nella sua relazione 10/2001.

Sussistono in particolare problemi circa l'interpretazione del regolamento (CE) n. 1681/94, dato che metà degli Stati membri non comunicava alla Commissione (OLAF) le irregolarità entro i termini o non forniva le informazioni richieste[?]. Dall'esame è emerso altresì che, persino qualora delle irregolarità fossero state notificate, il modo in cui alcuni Stati membri provvedevano al monitoraggio e alla comunicazione degli ulteriori sviluppi non permetteva di tenere aggiornata la base dati della Commissione[?].

D'altro canto, il monitoraggio interno delle irregolarità e le procedure di recupero sono state giudicate soddisfacenti nella maggioranza degli Stati membri – il che induce a ritenere che essi si organizzino meglio per assolvere alle loro responsabilità in fatto di buona gestione dei fondi strutturali, nonché nell'affrontare le irregolarità e le operazioni di recupero, svolgendo quindi nel complesso in modo confacente le loro mansioni.

Occorre quindi che gli Stati membri interpretino più correttamente il concetto di irregolarità per disporre di un quadro più completo e più affidabile della tutela degli interessi finanziari, nonché per lottare contro le frodi in base a dati completi, coerenti, esatti e aggiornati. La Commissione ha rivolto ai vari Stati membri raccomandazioni specifiche.

Inoltre, una relazione di sintesi dei 15 rapporti di audit[?] provvede a trarre un certo numero di conclusioni circa le possibilità di migliorare il sistema di notifica e di monitoraggio dei casi di irregolarità. Per il 2005 si prevede di proporre una modifica del dispositivo regolamentare (regolamento (CE) n. 1681/94).

I lavori della task force Recupero nel settore del FEAOG-Garanzia

Per quel che riguarda le politiche comunitarie gestite su base decentrata (FEAOG-Garanzia, azioni strutturali), spetta agli Stati membri provvedere al recupero presso i beneficiari ultimi dei fondi indebitamente erogati e riversare gli importi corrispondenti al bilancio comunitario. Da parte sua, la Commissione è tenuta a monitorare le procedure di recupero avviate dagli Stati membri e ad applicare, se del caso, le procedure di liquidazione. La lentezza di tali procedure e l'accumularsi dei crediti comunitari costituiscono una fonte di preoccupazione per la Commissione, non meno che per la Corte dei conti e per l'autorità di bilancio.

Nella sua comunicazione del 3 dicembre 2002[?], che mirava in particolare a migliorare il recupero dei crediti, la Commissione ha deciso di costituire una task force Recupero nel settore del FEAOG-Garanzia, composta da agenti dell'OLAF e della DG Agricoltura. L'arretrato totale degli stanziamenti da recuperare nel settore del FEAOG-Garanzia, a causa di irregolarità, nel 2002 era stimato a 2,2 miliardi di euro, sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento n. 595/91.

Quanto ai casi di irregolarità comunicati anteriormente al 1999, individuati dalla task force , l'importo supera il miliardo di euro. I casi esaminati in dettaglio dalla task force per il periodo 1995-1999, oltre a quelli anteriori al 1995 relativi all'Italia, sono 433 (di cui 343 riguardano l'Italia), e per ciascuno di essi l'importo corrispondente supera 500 000 euro. Al termine di tale analisi, l'ammontare complessivo da recuperare è fissato a 700 milioni di euro per nove Stati membri (di cui 550 milioni per l'Italia), e non a 1 miliardo di euro come inizialmente comunicato. Per inciso, in quasi tutti gli Stati membri in questione questi audit rivelano gravi "negligenze" dei servizi e delle autorità che non hanno preso idonei provvedimenti cautelari, né hanno provveduto a un monitoraggio finanziario adeguato. La lentezza delle procedure amministrative e giudiziarie nazionali, oltre alla loro inefficienza e all'assenza di chiare attribuzioni di competenza, mettono in pericolo un recupero effettivo degli stanziamenti comunitari.

Una volta esaurito l'esame dei casi i cui importi superano 500 000 euro, la task force provvederà anche a esaminare quelli relativi a importi meno elevati.

Una politica di prevenzione: dare maggiore visibilità alle procedure di sicurezza antifrode nella legislazione

Nella sua Impostazione strategica globale in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari, la Commissione ha definito la prevenzione una delle quattro massime priorità della propria azione. Questa priorità si concreta attraverso l'azione "sicurezza antifrode" definita nel quadro della comunicazione del 2001[?], diventata operativa nel 2003.

In tal modo la Commissione ha posto in essere un processo di consultazione che coinvolge l'Ufficio europeo di lotta contro la frode fin dalle primissime fasi, onde beneficiare della sua esperienza operativa già in sede di elaborazione delle proposte legislative.

Questa procedura rafforza la cooperazione, in particolare fra le direzioni generali da cui prendono avvio le iniziative legislative e l'Ufficio europeo di lotta antifrode. Essa coinvolge parimenti le altre istituzioni, giacché la Commissione trae le sue informazioni, oltre che dalla propria esperienza, anche dalle relazioni della Corte europea dei conti e delle autorità di controllo negli Stati membri, nonché dalle conclusioni del Consiglio e dalle risoluzioni del Parlamento europeo.

Questo meccanismo, diventato operativo nel 2003, durante il primo anno completo di esercizio ha tuttavia funzionato su basi sostanzialmente sperimentali.

Le richieste di consultazione rivolte all'OLAF dai servizi della Commissione vertevano in particolare su questioni agricole o doganali, nonché sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e su settori come l'istruzione in cui le spese sono di tipo diretto e per i quali l'Ufficio ha contribuito sin dalle fasi preliminari a preparare i testi che autorizzano i programmi di sovvenzione.

COOPERARE CON GLI STATI MEMBRI E COI PAESI TERZI

Una strategia di reciproca cooperazione e informazione fra tutte le autorità pubbliche risulta particolarmente necessaria per contrastare in modo incisivo la criminalità organizzata – soprattutto quella transnazionale – che lede gli interessi finanziari comunitari. La Commissione si fa carico della propria responsabilità, in particolare fornendo assistenza in materia di intelligence nonché in sede operativa.

Analisi dell'informazione nell'ambito della reciproca assistenza

A livello operativo, l'analisi delle frodi o irregolarità pregiudizievoli per gli interessi comunitari è indispensabile al fine di orientare meglio l'attività sul campo. La Commissione contribuisce mettendo a disposizione degli Stati membri sistemi di scambio di informazioni.

Gli Stati membri e i paesi candidati possono fin d'ora scambiare informazioni tra loro e con la Commissione (OLAF) attraverso una rete di comunicazione di massima sicurezza ed efficiente, chiamata "Anti-Fraud Information System" (AFIS). Nel 2003 questa rete AFIS è stata estesa ai paesi candidati e a determinati paesi terzi.

Il sistema AFIS permette varie funzioni operative, in particolare:

- scambiare informazioni generiche nell'ambito della reciproca assistenza (messaggi, comunicazioni su sospetti di irregolarità o di frode);

- trasmettere informazioni strutturate, attraverso il sistema di allerta precoce, su merci sensibili nel quadro del regime di transito doganale;

- condurre operazioni comuni di vigilanza in campo doganale: queste sono state estese alle operazioni non marittime, e in particolare a quelle relative ai container. Il Consiglio, nella sua risoluzione del 2 ottobre 2003[?] su una strategia in materia di cooperazione doganale, ha sottolineato l'interesse di tali azioni e ribadito il sostegno logistico e tecnico dato dalla Commissione;

- uno strumento di comunicazione delle informazioni relative ai sequestri di sigarette (CIGinfo) tra le autorità competenti e l'OLAF. Il 19 maggio 2003 l’OLAF e l'Organizzazione mondiale delle dogane hanno deciso di permettere un trasferimento sistematico di informazioni relative ai sequestri di sigarette da CIGinfo verso l'applicazione specifica "CEN" (Customs Enforcement Network);

- uno strumento di registrazione delle comunicazioni elettroniche (RCE) sulle frodi e irregolarità negli Stati membri, per permetterne una successiva analisi;

- un sistema di reciproca informazione con la Russia (monitoraggio elettronico delle esportazioni con restituzioni per le quali è possibile snellire e accelerare le procedure).

Dato che però la rete AFIS non offre la possibilità di stoccare a livello europeo informazioni sensibili, il sistema d'informazione doganale (SID) provvede a colmare questa lacuna. Dal 24 marzo 2003 esso permette alle autorità competenti in materia di applicazione delle legislazioni doganale e agricola di interrogare direttamente una base dati centrale sulle merci, sui mezzi di trasporto, sulle persone e società, qualora esistano reali indizi di infrazioni ai regolamenti in questi campi. Tale sistema di informazione si prefigge di permettere a uno Stato membro che introduce dati nel sistema di chiedere a un altro Stato membro una delle azioni seguenti: analisi e rapporto, sorveglianza discreta o controllo specifico.

Il sistema d'informazione doganale si fonda sul regolamento (CE) n. 515/97[?] del Consiglio, nonché sulla convenzione in materia di applicazione dell'informatica nel settore doganale[?], entrata in applicazione provvisoria il 1° novembre 2001. Esso comporta altresì norme rigorose sulla tutela dei dati personali. 14 Stati membri[?] hanno depositato gli strumenti di ratifica della convenzione SID e sono in grado di usare la base dati del terzo pilastro. Si è provveduto a tradurre nelle lingue ufficiali un manuale delle procedure operative e una guida per gli utenti, oltre a organizzare sessioni di formazione per l'entrata in vigore del sistema.

Inoltre, gli Stati membri hanno deciso di istituire per le indagini un registro di identificazione delle indagini doganali (FIDE), strumento di cooperazione fra i servizi nazionali specializzati nel quadro della cooperazione doganale intergovernativa[?]. La gestione di questo strumento del terzo pilastro, che va completata tramite un analogo strumento destinato a coprire i settori di competenza della Comunità, è stata affidata all'OLAF. La Commissione ha inserito la modifica del regolamento (CE) n. 515/97 nel suo programma di lavoro 2004.

Cooperazione contro determinate forme di criminalità pregiudizievoli per gli interessi comunitari: tutela della moneta europea

La tutela delle banconote e monete in euro spetta alle autorità nazionali competenti, alla Banca centrale europea, a Europol e alla Commissione. Quest'ultima, tramite l'OLAF, si attiva su vari piani: coordinamento di azioni degli Stati membri per la protezione tecnica contro la falsificazione delle monete in euro, mediante il coinvolgimento del Centro tecnico e scientifico europeo (ETSC), addestramento e assistenza tecnica attraverso il programma 'Pericles'[?], legislazione[?] sulla protezione delle banconote e monete in euro, col relativo sistema di sanzioni.

La seconda relazione della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri della decisione-quadro 29 maggio 2000[?] del Consiglio è stata anch'essa adottata nel 2003; stando alle sue conclusioni, l'attuazione della decisione-quadro è generalmente soddisfacente, e nel complesso le disposizioni nazionali sono conformi al dispositivo in materia di protezione penale contro la falsificazione dell'euro.

Nel campo della lotta contro la falsificazione, la protezione delle monete metalliche in euro è affidata al Centro tecnico e scientifico europeo, gestito da due agenti della Commissione. Nel 2003 il Consiglio ha formalmente attribuito alla Commissione[?] la responsabilità di provvedere al buon funzionamento del Centro nonché a coordinare le azioni condotte per proteggere le monete in euro dalla falsificazione.

Stando alle statistiche e alle analisi elaborate dal Centro nel 2003, si registra un notevole incremento dell'attività di falsificazione delle monete metalliche. Lo si evince non solo dal numero più elevato di monete contraffatte trovate in circolazione (e che sono passate da 2 339 nel 2002 a 26 191 nel 2003), ma anche dal notevole aumento dei tipi di contraffazione e delle loro varianti (rispettivamente 26 e 97).

Non per questo vi sono da temere ripercussioni negative sulla credibilità delle monete in euro. Il numero di monete contraffatte trovate in circolazione, e perfino la quantità di monete false che possono esistere ed essere magari prodotte, è molto esigua rispetto ai 49 miliardi di monete metalliche in circolazione. Tutte le falsificazioni note, inoltre, dovrebbero essere scartate dalle macchine selezionatrici o dai distributori, una volta che saranno stati opportunamente equipaggiati e tarati.

Programma per promuovere azioni in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari: Hercules

Il 27 maggio 2003 la Commissione ha presentato una proposta che istituisce un programma comunitario per promuovere azioni in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità, il programma "Hercules"[?]. Questo programma permette di finanziare azioni di formazione, di assistenza tecnica e di scambi di dati in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari, o azioni che contribuiscano a elaborare e diffondere conoscenze in quest'ambito, come per esempio studi, conferenze o pubblicazioni. Il programma permette altresì di erogare sovvenzioni di funzionamento a organismi attivi in tale campo negli Stati membri, nei paesi dell'EFTA/SEE e nei tre paesi candidati (Bulgaria, Romania e Turchia).

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Hercules è stata adottata il 6 aprile 2004[?]. Essa assegna al programma una dotazione finanziaria pari a 11 775 000 euro, per un triennio, a decorrere dal 2004.

UN'IMPOSTAZIONE INTERISTITUZIONALE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA FRODE E LA CORRUZIONE

Dal maggio 1999 la Comunità dispone di un quadro legale complessivo per lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale che leda i suoi interessi finanziari, nonché per indagare all'interno di istituzioni, organi e organismi in materia di comportamenti illeciti[?]. Nel 2003 sono proseguite le riflessioni sul potenziamento di questo dispositivo che inquadra le attività dell'OLAF, anche grazie al rapporto di valutazione della Commissione ("articolo 15") e all'esperienza acquisita nel caso Eurostat.

Consolidare la riforma antifrode

Ai sensi dell'articolo 15 dei regolamenti 1073/99 e 1074/99, il 2 aprile 2003 la Commissione ha adottato una relazione sulle attività dell'OLAF[?], incentrata sulla valutazione del quadro giuridico antifrode.

La relazione riepiloga lo sviluppo della politica antifrode della Commissione e la riforma condotta a buon fine nel 1999, con la creazione dell'OLAF, in linea con l'alta priorità assegnata alla lotta contro le frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illecita ai danni del bilancio comunitario. Questo documento esamina il modo in cui l'OLAF, col proprio status specifico, svolge le sue varie funzioni. In aggiunta al compito principale consistente nel condurre indagini interne ed esterne al riparo della propria indipendenza funzionale, in quanto servizio della Commissione l'OLAF provvede al coordinamento con le competenti autorità nazionali amministrative, giudiziarie e di polizia, per prevenire e contrastare la frode, oltre a offrire un'assistenza tecnica agli Stati membri, a contribuire all'elaborazione della strategia antifrode dell'Unione europea e a prendere le opportune iniziative per potenziare la legislazione esistente.

Dal rapporto si evince l'esistenza di una forte complementarità fra le attività operative dell'Ufficio e quelle dei suoi partner a livello nazionale, interistituzionale e internazionale; nelle conclusioni si raccomanda di intensificare in futuro la cooperazione con i servizi della Commissione e il partenariato con gli Stati membri. Viene poi sottolineata la sinergia derivante dalla contiguità tra missioni operative e missioni generali della Commissione, quali la definizione e l'attuazione della politica antifrode e della legislazione. Inoltre lo status misto dell'OLAF può complicare la sua gestione amministrativa e di bilancio, nonché rendere difficile la comunicazione con le istituzioni.

La Commissione ha formulato 17 raccomandazioni, la cui attuazione investe l'intera politica antifrode e comporta adeguamenti legislativi per consolidare la struttura e il funzionamento dell'Ufficio. La totale indipendenza organizzativa dell'OLAF, a giudizio della Commissione, è tuttavia un'ipotesi da valutare nell'ambito di una futura revisione del trattato CE e di un potenziamento della dimensione penale della lotta antifrode.

Il Parlamento europeo, pur mostrandosi critico verso il funzionamento dell'Ufficio, ha dato il suo appoggio alla volontà di concentrarsi sulla funzione investigativa e di migliorare la circolazione dell'informazione tra l'OLAF e le istituzioni[?]. Esso ha ribadito la rilevanza delle garanzie da offrire in ordine ai diritti della difesa, del controllo giurisdizionale delle attività e del ruolo del comitato di vigilanza dell'OLAF. Il Parlamento ha poi messo in dubbio che i correttivi apportati dalla Commissione, dopo la vicenda Eurostat, alla propria politica di decentramento delle responsabilità in materia finanziaria, nonché i provvedimenti intesi a porre in essere una politica di tolleranza zero in fatto di frode e corruzione siano sufficienti.

Nel suo parere del 18 giugno 2003[?], il comitato di vigilanza giungeva alla conclusione che le disposizioni del regolamento 1073/99 non avevano ancora potuto sortire tutto il loro effetto. Nelle sue conclusioni del 22 dicembre 2003 il Consiglio chiedeva[?], per integrare la valutazione del quadro giuridico dell'Ufficio, una valutazione della sua attività operativa, pur reputando necessaria una fase di stabilizzazione prima che si possa prendere in esame una modifica dello statuto o delle missioni dell'OLAF.

Oltre al bilancio intermedio previsto dal legislatore, la riforma antifrode progredisce entro un contesto istituzionale complesso, nel quale anche l'attualità è foriera di sviluppi imprevisti. Il presidente della Commissione, nel trarre gli insegnamenti dalla vicenda Eurostat nel suo intervento del 25 settembre 203, nonché nel pronunciare il 18 novembre 2003 il proprio discorso sullo stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo, ha presentato un piano d'azione inteso ad andare oltre le 17 raccomandazioni del rapporto di valutazione.

Un codice di condotta[?] elaborato dalla Commissione e dall'OLAF nel luglio 2003 dava già una prima risposta a una delle principali lacune rivelate da recenti vicende, provvedendo a garantire e migliorare il tempestivo scambio di informazioni sulle indagini interne presso la Commissione. È tuttavia risultato necessario ricorrere alla via legislativa affinché queste norme fossero coerenti in tutte le istituzioni, oltre che per migliorare la sostanza dell'informazione.

Con riferimento all'Ufficio, gli aspetti più salienti nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 10 febbraio 2004 dalla Commissione, possono riassumersi come segue:

- ricentrare le attività dell'OLAF sulle indagini antifrode e sulle proprie priorità operative,

- migliorare la circolazione dell'informazione verso le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati, per consentire loro di esercitare la propria responsabilità politica e di prendere provvedimenti di salvaguardia,

- definire garanzie di procedura per le persone nel quadro delle indagini,

- rendere più efficienti le indagini esterne, precisando le competenze nei confronti degli operatori economici,

- infine, senza interferire con lo svolgimento delle indagini, questo nuovo schema di gestione dell'OLAF potenzia il ruolo del comitato di vigilanza in sede di supervisione sull'espletamento della funzione investigativa.

Progressi nell'attuazione della riforma della Commissione

L'ammodernamento dell'amministrazione pubblica europea ha continuato a segnare progressi nel corso del 2003[?], contestualmente ai lavori relativi all'approfondimento della riforma antifrode, del maggio 1999. In particolare, la riforma finanziaria e amministrativa prospettata nel Libro bianco sulla riforma interna della Commissione, del marzo 2000, sta per essere completata grazie all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, del nuovo regolamento finanziario che rinnova in particolare il sistema di controllo interno, nonché alla decisione del luglio 2003 sull'organo specializzato in fatto di irregolarità finanziarie. In seguito all'accordo politico raggiunto in Consiglio il 19 maggio 2003, e poi al parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003, la Commissione ha adottato una proposta modificata di regolamento recante modifica dello statuto[?]. Con l'entrata in vigore il 1° maggio 2004, questa riforma inciderà in profondità sulle pratiche di gestione dei servizi e contribuirà in particolare a prevenire le irregolarità.

Dato che la vicenda Eurostat ha dimostrato l'insufficienza delle disposizioni esistenti, la Commissione ha adottato ulteriori misure orizzontali di rafforzamento: il codice di condotta sui rapporti tra i commissari e i servizi di loro competenza, del settembre 1999, è stato riveduto per migliorare l'informazione dei commissari stessi e permettere loro di assumersi le proprie responsabilità politiche.

A tale scopo, un gruppo di commissari, tra i quali figura il presidente, si è assicurato che tutte le informazioni pertinenti o le segnalazioni di frode, irregolarità e altri illeciti, trasmesse in particolare dall'OLAF, da IDOC[?] e dal servizio di audit interno, formino oggetto di un rigoroso monitoraggio. Il gruppo di commissari si avvale dell'assistenza di un gruppo interservizi ad alto livello.

RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI COMUNITARI

Verso la concretizzazione delle proposte di creazione di una procura europea

L'esigenza di perseguire in modo più efficace gli autori di crimini che ledono gli interessi finanziari comunitari, a maggior ragione nell'ambito di un'Europa allargata, ha indotto la Commissione a proporre la creazione di una procura europea[?]. Nel 2001 la Commissione aveva adottato un libro verde[?] sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, da cui aveva preso avvio un ampio dibattito con tutti gli ambienti interessati, nell'arco dell'intero 2002. Nel 2003 è stato fatto il punto sui suggerimenti formulati nel corso del dibattito, confluiti poi nelle proposte della Convenzione europea in ordine alla creazione di una procura europea, in merito alla quale la decisione è di competenza della conferenza intergovernativa (CIG).

Bilancio della consultazione pubblica sulla creazione di una procura europea

Nel marzo 2003 la Commissione ha presentato una sintesi delle circa 200 reazioni al libro verde[?]. Essa ha informato la Convenzione sul futuro dell'Unione in merito al contenuto di questo rapporto. Nella sostanza, le reazioni sono in maggioranza favorevoli al principio di creare una procura europea, e nel complesso sono le autorità governative a manifestare maggiori riserve rispetto agli operatori e ai rappresentanti della società civile. Una minoranza si è dichiarata risolutamente ostile.

La valutazione generale offre un resoconto dei pareri in merito alla necessità di creare una procura europea e porta a ribadire, dandone una definizione più circostanziata, il "valore aggiunto" che l'esistenza di una procura costituirebbe nella lotta contro la criminalità ai danni delle finanze comunitarie. La valutazione tematica, da parte sua, mette in risalto gli aspetti istituzionali e giuridici che occorrerà approfondire per agevolare la realizzazione di un progetto del genere: articolazione con gli organi giudiziari esistenti nei vari paesi europei, diritti della difesa e produzione delle prove, integrazione negli abbinamenti penali nazionali.

Nel rapporto la Commissione ribadisce che una revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee è indispensabile per garantire una tutela effettiva ed equivalente degli interessi finanziari nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Nell'adottare il 2 aprile 2003 il rapporto di valutazione delle attività dell'Ufficio europeo di lotta antifrode 2003[?], la Commissione ha inoltre prefigurato la futura evoluzione dell'OLAF in base all'ipotesi della creazione di una procura europea, laddove il primo sarebbe chiamato a coadiuvare la seconda nelle indagini. La Commissione ha riaffermato altresì la propria intenzione di promuovere attivamente questa idea nell'ambito della CIG.

In una risoluzione del 27 marzo 2003 il Parlamento, da parte sua, ha accolto il libro verde con favore e sostiene l'idea di creare una procura europea.

Proposta della convenzione europea relativa alla procura europea

Grazie a tali sforzi, il progetto volto a dotare la Comunità di un organo di azione penale ha potuto ottenere un primo riconoscimento. Ai sensi del progetto di trattato costituzionale presentato il 18 luglio 2003, la Convenzione europea ha proposto una base giuridica che consente di istituire una procura europea (articolo III-175), investita di funzioni simili a quelle proposte dalla Commissione[?]. La procura europea avrebbe competenza per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori e i complici dei reati di sua competenza. Essa eserciterebbe l'azione penale per questi reati dinanzi alle giurisdizioni competenti degli Stati membri.

L'organizzazione invece di questa procura, che ricalcherebbe quella di Eurojust, e il suo campo di competenza sostanziale, esteso – al di là della tutela degli interessi finanziari comunitari – ai crimini gravi e transnazionali, rivelano un'evoluzione del dibattito, avviata col rapporto sulle reazioni al libro verde, che va oltre le prime proposte della Commissione.

Si può tuttavia temere che la decisione all'unanimità prevista per l'attuazione di queste proposte finisca col metterne in forse la realizzazione, a maggior ragione nell'ambito di un'Europa allargata. Anziché prospettare l'istituzione della procura europea nel trattato costituzionale medesimo, come proposto dalla Commissione, la Convenzione ha rinviato questa scelta al Consiglio il quale potrà decidere, senza però obblighi né scadenze di sorta, con votazione unanime e previa approvazione del Parlamento europeo.

Ecco perché, nel presentare il proprio parere alla CIG ai sensi dell'articolo 48 TUE[?], la Commissione ha raccomandato di decidere anche in questo caso a maggioranza qualificata, secondo però criteri delimitati in modo più preciso rispetto al progetto di trattato costituzionale, i quali per una procura europea dovrebbero limitarsi alla sola tutela degli interessi finanziari comunitari. Resterebbe invece necessaria l'unanimità per istituire una procura con competenze più ampie. Alla fine del 2003 la CIG non si era ancora pronunciata al riguardo.

Cooperazione con Eurojust e Europol

Nell'ottobre 1999 il Consiglio di Tampere, nel quadro del progetto di spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ha raccomandato di intensificare la cooperazione fra gli organismi insediati nell'ambito del terzo pilastro e gli organi comunitari competenti in materia di tutela degli interessi finanziari. In seguito all'estensione del mandato di Europol (1° gennaio 2002[?]) a tutte le forme gravi di criminalità internazionale, tra cui la frode e la corruzione, nonché alla creazione di Eurojust[?], la collaborazione fra la Commissione e gli organismi di cooperazione giudiziaria e di polizia nel 2003 ha registrato sviluppi di rilievo.

Un'intesa amministrativa di cooperazione è stata firmata tra la Commissione e Europol il 18 febbraio 2003, in materia di consultazione, reciproca assistenza e scambio di informazioni in settori d'interesse comune, tra i quali rientra anche la tutela degli interessi finanziari comunitari. In base a queste disposizioni, Europol e l’OLAF, in quanto organo investigativo, hanno concluso un accordo amministrativo l'8 aprile 2004, che insiste sul potenziamento degli scambi di informazioni strategiche e tecniche (da cui è escluso lo scambio di dati sulle persone), nonché sulla valutazione delle minacce e sull'analisi dei rischi in ambiti di comune rilevanza.

Il memorandum d’intesa firmato il 14 aprile 2003 fra l’OLAF ed Eurojust prevede uno stretto coordinamento fra l'unità "Magistrati" dell'OLAF e i membri di Eurojust, al fine di articolare la cooperazione di cui all'articolo 280, paragrafo 3 del trattato CE (ovvero delle autorità competenti fra loro e con la Commissione) e alla cooperazione fra autorità nazionali organizzata attraverso i membri di Eurojust nel quadro del terzo pilastro[?].

TITOLO II – ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 280, AD OPERA DEGLI STATI MEMBRI, NEL 2003 - PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER PROTEGGERE GLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ

Conformemente all'articolo 208 del trattato CE, la seconda parte della relazione annuale della Commissione dà conto degli sforzi posti in essere dagli Stati membri, nel corso del 2003, per lottare contro la frode e contro altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità.

I contributi degli Stati membri si fondano su un questionario concordato con essi nell'ambito del comitato consultativo di coordinamento in materia di lotta antifrode (COCOLAF) e adeguato di anno in anno in funzione dell'esperienza pregressa, onde agevolare il monitoraggio dei provvedimenti presi dagli Stati membri. Quest'anno i quesiti sono stati formulati in modo più circostanziato che negli anni precedenti, col risultato di permettere agli Stati membri di fornire risposte più circostanziate, seppure in questo campo resti ancora della strada da fare.

La Commissione ha inteso privilegiare il settore delle azioni strutturali. Nella relazione speciale n. 10/2001 della Corte dei conti, infatti, erano state poste in risalto alcune inadeguatezze nei sistemi nazionali di individuazione, di comunicazione e di monitoraggio delle irregolarità in questo campo. Le verifiche contabili condotte dalla Commissione in più Stati membri, tra il novembre 2002 e il gennaio 2003, hanno permesso di rilevare evoluzioni significative ma anche il persistere di manchevolezze. Alla luce dei rapporti, le nuove misure legislative, normative e amministrative adottate dagli Stati membri nel 2003 nel campo delle azioni strutturali, meritano particolare attenzione.

L''accento messo su un settore specifico, nonché il carattere più dettagliato del questionario, hanno permesso di procedere a un raffronto più pertinente tra i nuovi provvedimenti adottati dagli Stati membri. Per il futuro, sembra valga quindi la pena continuare ad applicare questo metodo, adeguando nel contempo da un anno all'altro l'oggetto e i temi del questionario.

Il metodo adottato per stilare il Titolo II consiste nel sintetizzare gli sviluppi salienti sulla scorta delle risposte fornite dagli Stati membri.

Come per lo scorso anno, il primo capitolo presenta una sintesi dei nuovi sviluppi legislativi, normativi o amministrativi pertinenti, che concorrono a tutelare gli interessi finanziari comunitari contro le frodi e le irregolarità negli Stati membri. Al fine di permettere un raffronto più efficace, l'analisi è imperniata su alcuni punti chiave, quali l'inasprimento delle sanzioni e una migliore comunicazione degli illeciti.

Il secondo capitolo è dedicato all'organizzazione – in termini di effettivi – dei servizi preposti alla tutela degli interessi finanziari comunitari nel settore delle azioni strutturali (FESR, FSE, FEAOG-sezione orientamento, SFOP, fondo di coesione). L'analisi, ad opera della Commissione, dei dati comunicati dagli Stati membri tende a rispecchiare la situazione attuale dei dispositivi nazionali per tutelare gli interessi finanziari comunitari.

Il terzo capitolo della presente analisi riprende i risultati registrati in materia di coordinamento tra servizi nazionali nell'arco del 2003. In base al piano d'azione 2001-2003 per la lotta antifrode, la cooperazione fra tutte le autorità competenti è la chiave per mobilitare efficacemente le forze. Questo obiettivo può essere conseguito solo tramite uno stretto coordinamento fra autorità competenti, sul piano nazionale non meno che europeo.

Un ultimo capitolo affronta il problema del recupero degli importi versati indebitamente in materia di spese dirette. Esso si interessa più in particolare alla possibilità per le Comunità europee di procedere a tale recupero – e a quali condizioni – costituendosi parte civile, nonché al modo in cui le autorità attivano provvedimenti conservativi (sequestro e confisca) per garantire il recupero stesso.

TESTI CHE CONTRIBUISCONO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 280 DEL TRATTATO CE – PRINCIPALI SVILUPPI LEGISLATIVI, NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Le disposizioni presentate qui di seguito offrono uno spaccato dei provvedimenti presi dagli Stati membri, nell'arco del 2003 e in materia di lotta contro le frodi ai danni degli interessi finanziari comunitari, nei settori delle risorse proprie, delle spese agricole e degli interventi strutturali.

Da questa sintesi emerge che, al di là di una mera attuazione della legislazione comunitaria, le misure legislative nazionali restano indispensabili per garantire una tutela efficace ed equivalente degli interessi finanziari delle Comunità.

Tenuto conto del ritmo annuale delle relazioni della Commissione, la mancanza di nuovi provvedimenti nel corso di uno dei periodi di riferimento non denota un minore impegno nella tutela degli interessi finanziari in un dato Stato membro, ma può semplicemente essere determinata da un dinamismo maggiore durante il periodo precedente.

Sviluppi di portata orizzontale

La Francia ha segnalato l'adozione della legge 18 marzo 2003 sulla sicurezza interna, che inasprisce notevolmente le sanzioni penali previste dal codice delle dogane per reati di importazione o esportazione senza dichiarazione o di contrabbando, commessi in forma organizzata. La repressione penale dei delitti doganali ne risulta notevolmente potenziata, e va precisato che questo dispositivo è d'applicazione nei settori sia delle risorse proprie che del FEAOG-garanzia. Vale la pena di sottolineare che la stessa legge aggiunge vari articoli al codice di procedura penale, per inquadrare giuridicamente le perquisizioni e i sequestri informatici.

Un decreto delle autorità francesi ha istituito, presso la direzione generale delle dogane (DGDDI), un sistema informatizzato che rafforza il dispositivo di lotta contro le frodi (SILCF). Il sistema serve a migliorare l'individuazione e constatazione delle frodi nonché l'azione penale e repressiva, nell'ambito delle competenze conferite alla DGDDI in campo economico, fiscale e di tutela dello spazio nazionale non meno che comunitario, anche per quel che riguarda le frodi ai danni del bilancio comunitario.

In Germania, il ministero federale delle finanze, di concerto con i Länder, ha definito un nuovo metodo per comunicare irregolarità a norma dei regolamenti (CEE) n. 595/91 e (CE) n. 1681/94. Il metodo tiene conto delle modifiche apportate alla normativa, nonché degli sviluppi intervenuti successivamente all'adozione dei regolamenti, oltre ad attualizzare le direttive nazionali. Le autorità competenti potranno disporre ora di istruzioni recenti per redigere le comunicazioni di irregolarità e trasmettere le notifiche al ministero tramite un semplice prospetto EXCEL. Ciò permette di snellire anche le procedure amministrative.

In Spagna, la legge n. 11/2003 disciplina la costituzione di squadre investigative comuni tra due o più Stati membri dell'Unione europea. Questa legge si applica altresì ai servizi investigativi comuni che potrebbero essere costituiti nell'ambito di un'attività inquadrata dall'OLAF.

In seguito all'audit condotto nel 2003 dai servizi della Commissione, nel quadro del regolamento (CE) n. 1681/94, il sistema olandese di comunicazione delle irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati è stato ulteriormente migliorato sul piano amministrativo e contrattuale.

In Portogallo, dopo la modifica introdotta con decreto legge n. 38/2003, il codice penale prevede ora sanzioni nei confronti di un debitore che tralasci di onorare crediti altrui. Il decreto legge n. 93/2003 regola le condizioni di cooperazione, di accesso e di analisi dell'informazione pertinente ai fini dell'istruzione, da parte della polizia giudiziaria e del fisco, di reati fiscali.

Risorse proprie

Tra gli sviluppi più direttamente connessi a questa materia, si può citare in primo luogo il recepimento, da parte della Grecia e del Portogallo, della direttiva (CE) n. 2001/44 sulla reciproca assistenza per recuperare crediti corrispondenti a determinati prelievi, dazi e altre misure. Le disposizioni adottate precisano il campo d'applicazione della reciproca assistenza, il quale si estende tra l'altro ai crediti relativi a sanzioni e ammende amministrative.

La legge finanziaria 2003 introduce nell'ordinamento britannico un nuovo sistema di sanzioni civili, applicabile in primo luogo ai casi meno gravi di elusione dei dazi o dell'IVA all'importazione; ai servizi doganali resta la facoltà di indagare su questi casi per avviare l'azione penale. In secondo luogo, il nuovo sistema permette di sanzionare casi di violazione delle legislazioni doganali nazionale e comunitaria, in materia di importazione e di esportazione, che non comportano forme di evasione. Queste sanzioni devono permettere una repressione effettiva e proporzionata.

In Portogallo, il decreto legge n. 93/2003, del 30 aprile 2003, ha fissato la forma, la portata e i limiti della cooperazione tra la polizia giudiziaria, la direzione generale delle imposte (DGCI) e la direzione generale delle dogane e delle imposte speciali sui consumi (DGAIEC), per coordinare l'accesso all'informazione e il suo trattamento.

È opportuno segnalare che nel giugno 2003 un apposito gruppo presso l'Organizzazione mondiale delle dogane, presieduto dal Regno Unito, ha presentato un progetto finale per una nuova convenzione di assistenza amministrativa reciproca. Si tratta di modernizzare la convenzione multilaterale Napoli II. Il progetto dovrebbe essere adottato nel giugno 2004. Gli Stati membri, in particolare i Paesi Bassi, la Francia, la Spagna, il Regno Unito, oltre a Cipro, hanno partecipato attivamente ai lavori. Alcune buone prassi rilevate all'interno dell'Unione potrebbero trovare diffusione su scala mondiale.

In Belgio, una divisione "cooperazione doganale internazionale" ha il nuovo compito di fungere da servizio centrale di coordinamento, ed eventualmente da interfaccia fra i servizi di coordinamento stranieri e le autorità giudiziarie belghe.

L'Irlanda ha comunicato l'adozione di un emendamento al Criminal Justice Act del 1994, entrato in vigore il 5 maggio 2003, che impone la comunicazione alle autorità competenti dei casi di transazioni sospette.

Spese agricole

Tra gli sviluppi di maggior rilievo, l'Italia segnala l'adozione di un decreto legislativo che commina un'ammenda amministrativa, di importo pari al finanziamento percepito, alle imprese beneficiarie di finanziamenti del FEAOG-garanzia le quali, nel corso di un controllo effettuato a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, rifiutino di produrre i documenti necessari, dichiarino di non possederli o si sottraggano al controllo. Il decreto prevede altresì una multa pari a un massimo di 10 500 euro per terzi che, nel quadro di un controllo incrociato, rifiutino di fornire la documentazione.

Una legge greca abilita il segretario generale del ministero dell'agricoltura, per infrazioni relative a mangimi, a comminare per decreto sanzioni amministrative, in virtù delle disposizioni comunitarie e nazionali. Tali sanzioni dipendono dalla gravità e dalla durata dell'infrazione, dalla dimensione dell'impresa, dalla presenza di elementi di dolo e di recidiva.

In Portogallo, il decreto n. 193/2003 chiarisce alcuni concetti contenuti nei regolamenti in materia di FEAOG-garanzia, soprattutto con riferimento alle sanzioni in caso di inadempienza.

Una legge spagnola che istituisce provvedimenti fiscali, amministrativi e sociali modifica le infrazioni e le sanzioni in fatto di regime dei contingenti lattieri.

Settore delle azioni strutturali

Tra gli sviluppi che interessano tutti questi fondi, la Grecia ha segnalato l'adozione di un decreto ministeriale comune che pone in essere un nuovo sistema nazionale di correzione finanziaria per recuperare importi indebitamente o illegalmente versati in sede di attuazione di programmi cofinanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, del fondo di coesione e delle iniziative comunitarie, per il periodo di programmazione 2000-2006. Il decreto ministeriale disciplina il recupero derivante dai controlli condotti a tre livelli dalle autorità di gestione, dalle autorità di pagamento e dall'EDEL (comitato di controllo finanziario).

In Francia un decreto assegna alla commissione interministeriale di coordinamento dei controlli sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali europei (CICC-Fonds structurels), di una nuova competenza di controllo delle varie autorità di gestione e di pagamento. Questo controllo può investire gli enti territoriali ma anche persone fisiche e giuridiche che aprono operazioni iscritte in programmi che beneficiano di questi fondi, o anche organismi attraverso i quali gli stanziamenti sono transitati o ancora le varie amministrazioni. La commissione interministeriale può rivolgere direttamente raccomandazioni agli enti territoriali qualora siano designati come autorità di gestione e di pagamento.

In materia di FESR, in Finlandia nel 2003 sono entrati in vigore una legge e un decreto relativi al finanziamento delle misure di sviluppo regionale. Questi testi precisano le norme in materia di assegnazione, versamento, monitoraggio, controlli e restituzione delle sovvenzioni. In alcuni casi di infrazione volontaria e aggravata, le disposizioni permettono di maggiorare l'importo da restituire. Esse hanno un effetto preventivo, e al tempo stesso potenziano le misure a posteriori.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PREPOSTI ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI COMUNITARI IN MATERIA DI AZIONI STRUTTURALI

La tutela degli interessi finanziari comunitari si fonda in gran parte sulla primaria competenza degli Stati membri, responsabili della gestione di oltre l'80% delle spese e della riscossione integrale delle risorse proprie tradizionali. I vari tipi di controllo previsti dai regolamenti settoriali coinvolgono una molteplicità di attori e agenti a vari livelli dell'amministrazione nazionale (agenzie di pagamento, autorità di gestione, servizi nazionali centrali e decentrati, servizi degli enti locali).

Gli Stati membri sono tenuti a garantire una protezione effettiva ed equivalente degli interessi finanziari delle Comunità europee, e ad assimilarli ai propri interessi nazionali. Dato che per il presente esercizio il tema principale della relazione annuale sono le azioni strutturali, sarà su questo settore che si concentrerà anche lo studio dell'organizzazione dei servizi. La lotta contro le frodi e irregolarità presenta al riguardo un interesse particolare per gli stessi Stati membri, in quanto investe programmi cofinanziati.

I regolamenti settoriali prevedono le principali modalità del controllo che gli Stati sono tenuti a porre in essere. Si tratta, da un lato, di cosiddetti controlli di regolarità, previsti dai regolamenti settoriali, dall'altro, di azioni di controllo più mirate sulla lotta antifrode, conformemente all'articolo 280 del trattato CE.

I controlli di regolarità vertono, in primo luogo, su verifiche documentali, dette anche "di primo livello" o ancora "controlli ex ante/a priori", intesi a valutare la conformità alle procedure e ai criteri fissati dalla normativa per l'assegnazione di finanziamenti o benefici (cfr. nota 2 in fondo alla relazione).

Nei controlli di regolarità rientrano anche le cosiddette verifiche "di secondo livello" – ovvero "ex post/a posteriori" –, che intervengono dopo che i fondi sono stati versati e mirano ad appurare l'effettiva materialità delle prestazioni e dei progetti finanziati, o l'affidabilità di un sistema di controllo. Spesso questi controlli si basano su un'analisi di rischio, come previsto dalla normativa comunitaria.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a effettuare azioni più mirate per lottare contro le frodi. Questi controlli (indagini antifrode) vengono condotti in base a sospetti di frode che, a seconda degli Stati membri, vengono rilevati da organi diversi: polizia, amministrazioni fiscali, e in una fase più avanzata autorità giudiziarie.

Dato che l'organizzazione dei servizi è di esclusiva competenza degli Stati membri, è stato chiesto loro di declinare la propria attività di controllo, sotto il profilo funzionale, in base alla tipologia illustrata qui di seguito. Questa è incentrata sul settore controllato, più che sul servizio da cui i vari agenti dipendono in termini di organizzazione[?] ( le note relative al Titolo II figurano al termine della relazione ).

Vari prospetti presentano in dettaglio le stime degli Stati membri sugli effettivi assegnati nel 2003 a ciascun tipo di controllo (ex ante, ex post e antifrode) nei cinque settori coperti (FESR, FSE, FEAOG-orientamento, SFOP, fondo di coesione). Per approdare a dati comparabili, si sono precisati nel miglior modo possibile i tipi di informazioni richieste e i concetti di controllo[?].

Le ultime due colonne di ciascun prospetto pongono in rapporto gli effettivi con gli stanziamenti di bilancio da controllare. Questi dati permettono agli Stati membri di disporre di una prima valutazione della misura in cui si conformano ai principi di assimilazione ai propri interessi, efficienza ed equivalenza previsti dall'articolo 280 del trattato. Poiché all'atto della redazione del presente rapporto i dati consolidati non erano ancora disponibili, quelli usati corrispondono ai dati provvisori del rapporto di esecuzione 2003 stilato dalla DG Bilancio, alla data del 28 aprile 2004.

Trattandosi tuttavia di stime fondate su interpretazioni che possono divergere dalle definizioni di controllo e di effettivi, occorre interpretare i dati con cautela e attribuire loro un mero valore indicativo. Il quadro che ne risulta delinea le principali tendenze, che nell'ambito di un dialogo strutturato andrebbero affinate assieme agli Stati membri.

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il FESR contribuisce sostanzialmente ad aiutare le regioni con ritardi di sviluppo, quelle in fase di riconversione economica e quelle in cui si registrano difficoltà strutturali.

Prospetto 6.1 - FESR: effettivi assegnati nei singoli Stati membri ai tre tipi di controllo

|(1)

Ex ante |(2) = (1)/(7)

%

|(3)

Ex post |(4) = (3)/(7)

%

|(5)

Indagini antifrode [?] |(6) = (5)/(7)

%

|(7) = (1)+(3)+(5)

Totale

(3 tipi di controllo) )

|(8)

B ilancio da controllare (M. €) |(9) = (8)/(7)

B ilancio da controllare per agente incaricato (M. €) | |BE | 105[?] | 94,26% | 6[?] | 5,74% | - [?] | 0,00% | 112 |64,04 | 0,57 | | DK | 30 | 95,19% | 1 | 4,00% | 0,25 | 0,80% | 32 |25,42 | 0,81 | | DE | 869[?] | 88,49% | 113[?] | 11,51% | -[?] | 0,00% | 982 |1 818,68 | 1,85 | | EL | 81 | 79,41% | 21 | 20,59% | - | 0,00% | 102 |1 005,36 | 9,86 | | ES [?] | 314 | 70,40% | 132 | 29,60% | - | 0,00% | 446 |4 394,96 | 9,85 | | FR[?] | 313 | 84,37% | 58 | 15,63% | - | 0,00% | 371 |1 268,69 | 3,42 | | IE | 344 | 56,39% | 266 | 43,61% | - | 0,00% | 610 |294,30 | 0,48 | | IT[?] | 531 | 60,14% | 208 | 23,56% | 144 | 16,30% | 883 |2 869,57 | 3,25 | | LU | 3 | 60,00% | 1 | 20,00% | 1 | 20,00% | 5[?] |0,25 | 0,05 | | NL | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | - | 0,00% | 2[?] |116,97 | -[?] | | AT | 98 | 90,74% | 10 | 9,26% | -[?] | 0,00% | 108 |151,85 | 1,41 | | PT | 684 | 58,26% | 246 | 20,95% | 244[?] | 20,78 | 1174 |2 392,51 | 2,04 | | FI[?] | 107[?] | 81,31% | 22[?] | 16,72% | 3[?] | 2,27% | 132 |116,85 | 0,89 | | SE | 100 | 83,35% | 18,5 | 15,40% | 1,5[?] | 1,25% | 120 |195,36 | 1,63 | | UK[?] | 204[?] | 49,67% | 143 | 34,75% | 64 | 15,50 % | 411 |938,39 | 2,28 | | Totale |3 784 | 68,95% | 1 247 | 22,72% | 457 | 8,33% | 5 489 |15 653, 20 | 2,85 | |

In una maggioranza di Stati membri per il settore del FESR i controlli ex ante sembrano mobilizzare la massima parte degli effettivi (media generale: controlli ex ante 68,95%; controlli ex post 22,72%; indagini antifrode 8,33%). Vi è tuttavia scarsa omogeneità fra gli Stati membri nella ripartizione degli effettivi in funzione dei tipi di controllo.

Vale la pena di sottolineare il caso dell'Austria, della Danimarca e del Belgio che destinano tutti e tre oltre il 90% dei propri effettivi ai controlli ex ante, una scelta cui è sottesa una logica di prevenzione. In tal modo le risorse vengono impiegate per individuare molto presto nella trafila dei controlli i potenziali problemi.

Quanto alle indagini antifrode, stando ai dati comunicati solo quattro membri (Lussemburgo, Italia, Portogallo e Regno Unito) possono confermare di avere destinato più del 15% delle proprie risorse umane a questo tipo di controllo.

Va comunque rilevato che per alcuni Stati membri non è stato agevole procedere a una ripartizione del tipo di controllo, e che altri insistono sul fatto che i loro agenti operano in più settori, il che impedisce analisi più circostanziate.

Inoltre, molti Stati membri non sono in grado di quantificare le risorse umane assegnate alle indagini antifrode. Ciò può essere dovuto alla mancanza di servizi specificatamente preposti alla lotta antifrode (è per esempio il caso dell'Austria) oppure al fatto che gli investigatori non si concentrano esclusivamente su un lavoro d'indagine nei singoli settori. Le attività quindi possono sovrapporsi e non è facile determinare in modo inequivocabile gli effettivi all'opera per ciascun tipo di fondo.

Nonostante queste riserve, i dati sembrano indicare che gli Stati membri seguono strategie di controllo diverse, imperniate sull'una o sull'altra metodologia.

Fondo sociale europeo (FSE)

L'FSE interviene sostanzialmente nel quadro della strategia europea a favore dell'occupazione.

Prospetto 6.2 - FSE: effettivi assegnati da ciascuno Stato membro ai tre tipi di controllo

| (1)

Ex ante |(2) = (1)/(7)

%

|(3)

Ex post |(4) = (3)/(7)

%

|(5)

Indagini antifrode [?] |(6) = (5)/(7)

%

|(7) = (1)+(3)+(5)

Totale

(3 tipi di controllo)

|(8)

Bilancio da controllare (M. €) |(9) = (8)/(7)

Bilancio da controllare per agente incaricato (M. €) | |BE | 38[?] | 71,70% | 15[?] | 28,30% | - [?] | 0,00% | 53 |33,34 | 0,63 | | DK | 20 | 28,57% | 40 | 57,14% | 10[?] | 14,29% | 70 |44,49 | 0,64 | | DE | 596[?] | 84,90% | 106[?] | 15,10% | -[?] | 0,00% | 702 |1 392,42 | 1,98 | | EL | 38 | 71,70% | 15 | 28,30% | | 0,00% | 53 |684,39 | 12,91 | | ES [?] | 1 292 | 84,17% | 243 | 15,83% | - | 0,00% | 1 535 |1 738,36 | 1,13 | | FR [?] | 120 | 63,83 | 68 | 36,17 | - | 0,00% | 188 |579,97 | 3,08 | | IE | 16 | 71,11% | 6,5 | 28,89% | | 0,00% | 22,5 |113,85 | 5,06 | | IT[?] | 589 | 67,82% | 215 | 24,81% | 64 | 7,37% | 869 |1 078,73 | 1,24 | | LU | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | - | 0,00% | 4 |5,28 | 1,32 | | NL | 40 | 72,73% | 14 | 25,45% | 1 | 1,82% | 55 |77,72 | 1,41 | | AT | 264 | 99,44% | 1,5 | 0,56% | -[?] | 0,00% | 265,5 |112,92 | 0,42 | | PT | 486 | 77,64% | 140 | 22,36% | -[?] | 0,00% | 626 |740,27 | 1,18 | | FI[?] | 85,5[?] | 87,51% | 10[?] | 10,34% | 2 | 2,15% | 98 |172,06 | 1,76 | | SE | 108 | 83,72% | 19,5[?] | 15,12% | 1,5[?] | 1,16% | 129 |167,29 | 1,29 | | UK[?] | 70 | 48,61% | 64 | 44,44% | 10 | 6,94% | 144 |357,61 | 2,48 | | Totale |3 764 | 78,21% | 960 | 19,95% | 89 | 1,84% | 4 813 |7 298, 70 | 1,52 | |

Anche in questo caso la ripartizione degli effettivi fra i tre tipi di controllo (ex ante, ex post e antifrode) è scarsamente omogenea negli Stati membri. Gli effettivi assegnati ai controlli ex ante, nel 2003 superavano ampiamente quelli attivi negli altri due tipi di controllo (media generale: controlli ex ante 78,21%; controlli ex post 19,95%; indagini antifrode 1,84%)

Solo quattro Stati membri si discostano in misura sensibile da questa media. La Danimarca assegnava meno della metà dei propri effettivi ai controlli ex ante, mentre in Lussemburgo e nel Regno Unito la percentuale era del 50% circa. L'Austria, invece, destinava oltre il 99% dei propri effettivi ai controlli ex ante.

Nella massima parte degli Stati membri, le indagini antifrode formavano la categoria di controllo che mobilizzava una percentuale molto ridotta di personale (meno del 10%), con tuttavia un'eccezione, la Danimarca (14,29%).

In base a questi dati si può concludere che nel settore dell'FSE, come in quello del FESR, la tutela degli interessi finanziari comunitari sembrava affidata prevalentemente ai controlli ex ante.

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)- sezione orientamento

Il FEAOG-sezione orientamento contribuisce allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle zone rurali che presentano ritardi di sviluppo, migliorando l'efficienza delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.

Prospetto 6.3 – FEAOG – sezione orientamento: effettivi assegnati in ciascuno Stato membro ai tre tipi di controllo

|(1)

Ex ante |(2) = (1)/(7)

%

|(3)

Ex post |(4) = (3)/(7)

%

|(5)

Indagini antifrode [?] |(6) = (5)/(7)

%

|(7) = (1)+(3)+(5)

Totale

(3 tipi di controllo)

|(8)

Bilancio da controllare (M. €) |(9) = (8)/(7)

Bilancio da controllare per agente incaricato (M. €) | |BE | 11[?] | 92,52% | 1[?] | 7,48% | - [?] | 0,00% | 12 |16,22 | 1,32 | | DK | 1 | 31,25% | 2 | 68,75% | -[?] | 0,00% | 3 |1,04 | 0,33 | | DE | 332 | 57,24% | 248 | 42,76% | -[?] | 0,00% | 580 |545,41 | 0,94 | | EL | 40 | 71,43% | 16 | 28,57% | - | 0,00% | 56 |136,28 | 2,43 | | ES [?] | 299 | 85,43% | 51 | 14,57% | - | 0,00% | 350 |810,06 | 2,31 | | FR [?] | 55 | 94,83% | 3 | 5,17% | | 0,00% | 58 |102,36 | 1,76 | | IE | 113 | 85,93% | 15,5 | 11,79% | 3 | 2,28% | 131,5 |16,61 | 0,13 | | IT[?] | 179,5 | 61,90% | 46,5 | 16,03% | 24 | 8,28% | 250 |577,76 | 2,31 | | LU | 6[?] | 75,00% | 2[?] | 25,00% | | 0,00% | 8[?] |0,105 | 0,01 | | NL | 3 | 34,15% | 5 | 59,76% | 0,5 | 6,10% | 8 |4,20 | 0,51 | | AT | 14 | 66,67% | 7 | 33,33% | -[?] | 0,00% | 21 |25,93 | 1,23 | | PT | 559 | 93,95% | 36 | 6,05% | -[?] | 0,00% | 595 |294,15 | 0,49 | | FI[?] | 40[?] | 91,11% | 4[?] | 8,89% | - | 0,45% | 44 |23,43 | 0,53 | | SE | 42 | 90,67% | 3 | 6,07% | 1,5[?] | 3,25% | 46 |22,24 | 0,48 | | UK[?] | 60[?] | 48,78% | 33 | 26,83% | 30 | 24,39% | 123 |37,00 | 0,30 | | Totale |1 755 | 76,75% | 472 | 20,66% | 59 | 2,59% | 2 286 | 2 612,80 | 1,14 | |

Anche nel settore del FEAOG-orientamento i controlli ex ante hanno mobilizzato la massima parte degli effettivi di controllo nei vari Stati membri (76,75%). Ancora una volta si riscontrano disparità da uno Stato all'altro nella ripartizione degli agenti fra i tre tipi di controllo.

Belgio, Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia hanno destinato ben il 90% dei propri effettivi ai controlli ex ante. Ancora una volta la Danimarca privilegia invece i controlli ex post (68,75%), rispetto a quelli preventivi (31,25%).

In questo settore anche i Paesi Bassi hanno destinato risorse umane maggiori ai controlli ex post che non a quelli ex ante.

Le risorse mobilizzate nelle indagini antifrode sono state relativamente esigue (2,59%). Alcuni Stati membri hanno dichiarato che le indagini antifrode erano comprese negli altri tipi di controllo.

Complessivamente, gli effettivi assegnati dagli Stati membri a questo settore, a prescindere dal tipo di controllo, sono risultati meno numerosi (2 286) rispetto a quelli mobilizzati nei settori dell'FESR (5 489) e dell'FSE (4 813), il che si spiega con la diversa entità degli stanziamenti da controllare. Il volume più elevato di bilancio da controllare per agente è quello relativo all'FESR (2,85 milioni di euro), mentre quello meno elevato interessa il FEAOG-orientamento (1,14 milioni di euro per agente).

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

Lo SFOP sostiene gli adeguamenti strutturali nel settore della pesca.

Prospetto 6.4 - SFOP: effettivi assegnati da ciascuno Stato membro ai tre tipi di controllo

|(1)

Ex ante |(2) = (1)/(7)

%

|(3)

Ex post |(4) = (3)/(7)

%

|(5)

Indagini antifrode [?] |(6) = (5)/(7)

%

|(7) = (1)+(3)+(5)

Totale

(3 tipi di controllo)

|(8)

Bilancio da controllare (M. €) |(9) = (8)/(7)

Bilancio da controllare per agente incaricato (M. €) | |BE | 1 | 62,50% | 1[?] | 37,50% | - | 0,00% | 2 |1,44 | 0,90 | | DK | 5 | 79,03% | 1 | 20,97% | -[?] | 0,00% | 6 |25,51 | 4,11 | | DE | 27 | 52,94% | 24 | 47,06% | -[?] | 0,00% | 51 |34,78 | 0,68 | | EL | 212[?] | 100,00% | - | 0,00% | | 0,00% | 212 |42,01 | 0,19 | | ES [?] | 87 | 64,44% | 48 | 35,56% | - | 0,00% | 135 |281,72 | 2,08 | | FR [?] | 27 | 93,10% | 2 | 6,90% | - | 0,00% | 29 |19,42 | 0,67 | | IE | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% | 0 | 0,00% | 5 |6,94 | 1,38 | | IT[?] | 46 | 52,38% | 28 | 31,75% | 14 | 15,87% | 88 |12,68 | 0,14 | | LU[?] | - | - | - | - | - | - | - |0,150 | - | | NL | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | - | 0,00% | 3 |10,09 | 3,25 | | AT | 5,5 | 52,38% | 5 | 47,62% | -[?] | 0,00% | 10,5 |0,22 | 0,02 | | PT | 39 | 76,47% | 12 | 23,53% | -[?] | 0,00% | 51 |36,95 | 0,72 | | FI[?] | 12[?] | 82,76% | 2,5[?] | 17,24% | - | 0,00% | 14,5 |8,94 | 0,62 | | SE | 10 | 74,07% | 2 | 14,81% | 1,5[?] | 11,11% | 13,5 |3,83 | 0,28 | | UK[?] | 10[?] | 46,51% | 0 | 0,00% | 11 | 52,33% | 21[?] |10,19 | 0,47 | | Totale |487 | 77,01% | 129 | 20,38% | 16,5 | 2,61% | 632 |494,87 | 0,78 | |Nel settore dello SFOP, non meno che per gli altri fondi strutturali, la massima parte degli effettivi di controllo degli Stati membri si è mobilizzata sui controlli ex ante (77,01%).

Anche qui si riscontrano disparità da uno Stato membro all'altro nella ripartizione degli effettivi tra i tre tipi di controllo, giacché Germania, Irlanda e Austria avevano impegnato risorse all'incirca equivalenti nei controlli ex post e in quelli ex ante, mentre per questi ultimi Finlandia e Danimarca impiegavano circa l'80% dei loro effettivi, la Francia oltre il 90% e la Grecia il 100%.

Fondo di coesione

Il fondo di coesione permette di sovvenzionare progetti in campo ambientale, nonché in materia di infrastrutture di trasporto nel quadro delle reti transeuropee.

Prospetto 6.5 – Fondo di coesione: effettivi destinati da ciascuno Stato membro ai tre tipi di controllo

|(1)

Ex ante |(2) = (1)/(7)

%

|(3)

Ex post |(4) = (3)/(7)

%

|(5)

Indagini antifrode [?] |(6) = (5)/(7)

%

|(7) = (1)+(3)+(5)

Totale

(3 tipi di controllo)

|(8)

Bilancio da controllare (M. €) |(9) = (8)/(7)

Bilancio da controllare per agente incaricato (M. €) | |EL | 16 | 61,54% | 10 | 38,46% | - | - | 26 |40,08 | 1,54 | | ES [?] | 90 | 72,58% | 34 | 27,42% | - | - | 124 |1 724,73 | 13,91 | | IE | 18 | 69,23% | 8 | 30,77% | - | - | 26 |172,09 | 6,62 | | PT | 20 | 62,50% | 12 | 37,50% | -[?] | - | 32 |258,12 | 8,01 | | Totale |144 | 69,23 % | 64 | 30,77% | - | - | 208 |2 195,02 | 10,55 | |

Si può constatare come gli stanziamenti che ogni singolo agente deve controllare siano molto più elevati che negli altri settori (10,55 milioni di euro contro 2,85 per il FESR e 1,52 per l'FSE). Va notato che generalmente si tratta di progetti di dimensioni molto più rilevanti che negli altri fondi. Ciò potrebbe favorire un'economia di scala per le azioni di controllo e spiegare quindi perché il numero di agenti risulti meno elevato rispetto al volume di stanziamenti in questione.

Anche per il fondo di coesione sono i controlli ex ante ad aver mobilizzato la massima parte degli effettivi di controllo (media generale per gli Stati membri: controllo ex ante 69,23%; controllo ex post: 30,77%).

Fra gli Stati membri si può riscontrare una relativa omogeneità nella ripartizione degli effettivi per tipo di controllo (ex ante, ex post e antifrode), con due terzi degli effettivi destinati ai controlli preventivi e un terzo ai controlli a posteriori.

Qui nessun agente è impegnato esclusivamente nelle indagini antifrode.

Conclusione

Per la lettura del prospetto, è opportuno tener conto delle numerose riserve formulate dagli Stati membri, che figurano nelle note relative ai prospetti 6.1-6.5.

Prospetto 6.6 – Azioni strutturali: effettivi destinati da ciascuno Stato membro ai tre tipi di controllo

|(1)

Ex ante |(2) = (1)/(7)

%

|(3)

Ex post |(4) = (3)/(7)

%

|(5)

Indagini antifrode |(6) = (5)/(7)

%

|(7) = (1)+(3)+(5)

Totale

(3 tipi di controllo)

|(8)

Bilancio da controllare (M. €) |(9) = (8)/(7)

Bilancio da controllare per agente incaricato (M. €) | |BE | 155 | 86,06 % | 23 | 12,94% | - | 0,00% | 178 |115,04 | 0,64 | | DK | 56 | 50,27% | 45 | 40,46% | 10 | 9,27% | 111 |96,46 | 0,87 | | DE | 1 824 | 78,79% | 491 | 21,21% | - | 0,00% | 2 315 |3 791,29 | 1,64 | | EL | 387 | 86,19% | 62 | 13,81% | - | 0,00% | 449 |1 908,12 | 4,42 | | ES | 2 082 | 80,39% | 508 | 19,61% | - | 0,00% | 2 590 |8 949,83 | 3,46 | | FR | 515 | 79,72% | 131 | 20,28% | - | 0,00% | 646 |1 970,44 | 3,05 | | IE | 494 | 62,14% | 298 | 37,48% | 3 | 0,38% | 795 |603,79 | 0,76 | | IT | 1 346 | 64,40% | 498 | 23,83% | 246 | 11,77% | 2 090 |4 538,74 | 2,17 | | LU | 11 | 64,71% | 5 | 29,41% | 1 | 5,88% | 17 |5,79 | 0,34 | | NL | 46 | 67,06% | 21 | 30,75% | 1,5 | 2,20% | 68 |208,98 | 3,07 | | AT | 381,5 | 94,20% | 23,5 | 5,80% | | 0,00% | 405 |290,92 | 0,72 | | PT | 1 788 | 72,15% | 446 | 18,00% | 244 | 9,85% | 2 478 |3 722,00 | 1,50 | | FI | 245 | 85,03% | 38 | 13,27% | 5 | 1,70% | 288 |321,28 | 1,11 | | SE | 2600 | 84,19% | 43 | 13,86% | 6 | 1,94% | 309 |388,72 | 1,26 | | UK | 344 | 49,43% | 240 | 34,83% | 105 | 15,24% | 689 |1 343,19 | 1,92 | | Totale |9 934 | 73,98% | 2 872 | 21,39% | 622 | 4,63% | 12 535 |28 254,59 | 2,25 | |

Dal prospetto ricapitolativo emerge che, in tutti gli Stati membri e a prescindere dai settori, la massima parte delle risorse umane è stata destinata, nel 2003, ai controlli ex ante (controlli ex ante 73,98%; controlli ex post 21,39%; indagini antifrode 4,63%).

Se ne deduce che, nel complesso, si sono privilegiati dispositivi di vigilanza e di controllo preventivi, che vengono attivati in sede di esame delle domande di finanziamento.

Sotto il profilo quantitativo, i controlli sull'uso dei fondi o sull'esecuzione dei progetti (controlli ex post) in generale mobilizzano risorse meno cospicue, in quanto vengono programmate in base a tecniche di campionatura o di estrapolazione dei rischi.

Senza pronunciarsi sul modo prescelto per organizzare i controlli, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri, la Commissione si rammarica che solo nove Stati membri siano stati in grado di fornire una valutazione degli effettivi impegnati nelle indagini antifrode.

Nel complesso, gli Stati membri hanno destinato il maggior numero di effettivi ai controlli per il FESR: 5 489 agenti, contro 4 813 per l'FSE, 2 286 per il FEAOG-orientamento, 632 per lo SFOP e 208 per il fondo di coesione. Questa ripartizione è proporzionata al volume di stanziamenti da controllare, il quale è anch'esso più elevato nel caso del FESR che per gli altri fondi. L'importo che ogni singolo agente deve controllare è pari a 2,85 milioni di euro per il FESR, 1,52 per l'FSE, 1,14 per il FEAOG-orientamento e 0,78 per lo SFOP. In materia di fondo di coesione, l'importo è nettamente superiore, pari a 10,55 milioni di euro per agente.

Se si raffrontano i dati per Stati membri, il volume di stanziamenti che i singoli agenti di controllo devono controllare per i vari fondi va da 0,34 a 4,42 milioni di euro. Prendendo individualmente i dati relativi a ciascun fondo, i divari si accentuano notevolmente: nel caso del FESR, per esempio, si va da 0,05 a 9,86 milioni di euro per agente, per l’FSE da 0,42 a 12,91 milioni di euro.

In linea generale si rileva che la maggioranza degli Stati membri insiste nettamente sulla prevenzione, il che spiega perché le risorse umane si concentrino nei controlli a priori. Solo alcuni Stati membri hanno optato per una ripartizione più omogenea fra i tre tipi di controllo, cui è sottesa una strategia di dissuasione attraverso controlli ripetuti e indagini antifrode. Le tendenze individuate nella relazione per l’esercizio 2002 trovano nuova conferma.

COORDINAMENTO TRA I SERVIZI ALL’INTERNO DEGLLI STATI MEMBRI[?]

L’efficacia dei controlli e delle indagini relativi alle risorse e alle spese comunitarie passa per un efficace coordinamento fra i vari servizi competenti. La relazione speciale di audit n. 10/2001[?], della Corte dei conti, nonché le verifiche contabili cui la Commissione ha proceduto in vari Stati membri fra il novembre 2002 e il gennaio 2003, al riguardo hanno evidenziato lacune a vari livelli. Da allora sono intervenuti nuovi sviluppi, che gli Stati membri hanno voluto illustrare nella loro risposta al questionario sull’articolo 280.

Alcuni sviluppi di rilievo sono intervenuti a livello orizzontale. In Italia le regioni, le province autonome e i comandi regionali della Guar dia di finanza hanno concluso nuovi protocolli d’accordo, allo scopo di coordinare tutti i controlli e gli scambi di informazioni relativi alle azioni strutturali. I fondi strutturali hanno inoltre formato oggetto di attività distinte di un comitato centrale e di venti comitati regionali di coordinamento finanziario, costituiti dai rappresentanti della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e dell’Agenzia delle entrate.

Degne di nota sono anche varie istruzioni date dalle autorità centrali, volte a garantire un’attuazione uniforme delle procedure di controllo e di comunicazione delle irregolarità. Esse tengono conto in particolare degli insegnamenti tratti dalla chiusura dei programmi relativi ai fondi strutturali per il quinquennio 1994-99 e dalle relazioni di audit della Corte dei conti e della stessa Commissione. Le autorità italiane (regioni Veneto, Toscana e Campania), britanniche (indirizzi generali del «Compliance Group», di recente costituzione, che riunisce vari servizi preposti alla gestione di fondi strutturali) nonché francesi (nuova istruzione di controllo delle dogane, guida procedurale destinata agli organismi pagatori e ai servizi di controllo nel settore del FEAOG-garanzia).

Quasi tutti gli Stati membri segnalano disposizioni volte a migliorare lo scambio di informazioni e ad agevolare la cooperazione: creazione di unità di coordinamento, riunioni, azioni di formazione, sviluppo dei sistemi informatici. Questo miglioramento si prefigge in particolare di agevolare la comunicazione delle irregolarità alla Commissione (OLAF), e merita pertanto un’attenzione particolare nella presente relazione.

Il Belgio segnala la costituzione di un organo di coordinamento degli organismi pagatori per il FEAOG-garanzia. Fra le autorità federali e le regioni è stato firmato un accordo di cooperazione nei settori della pesca e dell’agricoltura. Alcuni agenti dell’amministrazione delle dogane e accise, oltre a funzionari dei servizi fiscali, sono stati investiti di compiti di ufficiali di polizia giudiziaria che assistono le procure, per agevolare lo svolgimento delle indagini antifrode.

Vari Stati membri hanno creato unità che riuniscono i responsabili dei controlli in diversi settori. In Danimarca, per esempio, i responsabili dei controlli FSE e FESR sono stati raggruppati all’interno dello stesso ministero (il ministero dell’economia, del commercio e dell'industria) entro una medesima unità. Analogamente, il Regno Unito ha accorpato la funzione di organismo pagatore per le due sezioni del FEAOG presso un medesimo servizio del ministero dell’ambiente, dell’alimentazione e delle politiche rurali. In Irlanda è stato creato un dispositivo formale di scambio di opinioni e informazioni sulla gestione finanziaria e sui controlli relativi all'FSE (ESF Financial Steering Group).

Numerosi Stati membri hanno segnalato l’organizzazione sistematica di riunioni, dal 2003 in poi, fra i responsabili dei controlli di vari settori (come per esempio il gruppo Euronet per l’Irlanda del Nord) o tra i responsabili di vari tipi di controllo all’interno di un medesimo settore (per esempio in Danimarca nell’ambito dello SFOP), nell’intento di agevolare lo scambio di informazioni e metodologie.

Azioni di formazione intese a migliorare il coordinamento e la cooperazione fra i servizi sono stati organizzati per il personale dei vari servizi in Francia e in Finlandia.

In Grecia, il ministero dell’economia e delle finanze, assieme all’agenzia di pagamento (OPEKEPE), hanno firmato un memorandum di cooperazione che definisce il quadro degli scambi di informazioni relativi a casi di irregolarità nel settore delle restituzioni all’esportazione. Un accordo analogo è stato firmato tra le autorità irlandesi per garantire l’esecuzione dei controlli a posteriori e degli audit sul funzionamento dei sistemi di verifica, conformemente ai regolamenti d’applicazione in campo agricolo.

Sempre in merito al miglioramento dello scambio di informazioni, vanno infine rilevati i progressi realizzati a livello dei sistemi informatici per il trasferimento di dati. Iniziative al riguardo sono state segnalate dalle autorità britanniche (ammodernamento del sistema di informazione usato dall'esecutivo scozzese per la gestione del FESR e dell'FSE), belghe (verifiche incrociate sulle schede informatiche a livello nazionale, per evitare indebiti rimborsi dell'IVA; scambi di informazioni fra gestionari di programmi europei per evitare rischi di doppio finanziamento), nonché italiane (sistema informatico della Regione Val d’Aosta usato per i piani di sviluppo rurale.

LE POSSIBILITÀ DI RECUPERO DEGLI STANZIAMENTI, IN BASE ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI, MEDIANTE COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE NEL QUADRO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Il recupero dei crediti comunitari derivanti da spese gestite direttamente dalla Commissione («spese dirette») presenta aspetti di rilievo ai fini di una migliore tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

In quest’ambito la Commissione ha adottato due comunicazioni per migliorare le modalità di recupero (2000 e 2002[?]). Entrambe evidenziano il ruolo svolto dall’OLAF per garantire che la Commissione possa «costituirsi parte civile», in seguito a un’indagine dell’Ufficio, in materia di spese dirette.

Costituzione come parte civile - «L’azione civile nell’ambito di un procedimento penale» è reputata strumento efficace per tutelare gli interessi finanziari comunitari. Essa contribuisce a ridurre i tempi, combinando il procedimento criminale con l’azione civile. Una procedura combinata del genere offre vari vantaggi e permette quindi di agevolare gli sforzi compiuti dalla Commissione per recuperare dei crediti in materia di spese dirette.

In quest’ottica è parso importante determinare le condizioni alle quali la Commissione ha titolo, in base al diritto nazionale, per promuovere un’azione civile del genere o per assumere provvedimenti analoghi a nome delle Comunità, nel caso di frodi relative alle spese dirette.

Onde valutare questa possibilità di recupero, gli Stati membri sono stati invitati a comunicare una prima descrizione della base giuridica che la loro legislazione offre per un’azione del genere.

Le risposte degli Stati membri [?] hanno fornito alla Commissione un quadro complessivo delle legislazioni nazionali, con riferimento alla possibilità di promuovere una «azione civile nel quadro di un procedimento penale».

Ad eccezione degli Stati membri in cui vige un sistema giuridico di common law[?] , tutti gli altri[?] permettono alle Comunità, rappresentate dalla Commissione, di promuovere una «azione civile nell’ambito di un procedimento penale », ove siano riunite determinate condizioni previste dalla legislazione nazionale.

In questi Stati membri, qualora siffatta azione risulti possibile, la richiesta di «costituirsi parte civile» va presentata dalla «parte lesa» dinanzi alla giurisdizione o alle autorità competenti. In alcuni Stati membri[?], inoltre, spetta al pubblico ministero anche attivare tale procedura.

Gli Stati membri[?] hanno precisato che il momento dell’avvio dell’azione costituisce una componente essenziale per valutare l’ammissibilità dell’azione stessa. In alcuni paesi[?], «costituirsi parte civile» è possibile solo prima che il procedimento giudiziario venga avviato. Altri ordinamenti[?] richiedono invece che il procedimento penale sia già stato attivato prima che la richiesta possa essere formata. In questi sistemi giuridici, la domanda di «costituirsi parte civile» va introdotta al massimo nel corso dell’udienza principale, e comunque prima che inizi il dibattimento conclusivo.

Negli Stati membri con un sistema giuridico di common law , seppure la Commissione non è abilitata a costituirsi parte civile, essa è però autorizzata a inoltrare una richiesta di «compensazione».

Ove siano in causa organi nazionali, in più Stati membri si è constatato che il giudice o la giurisdizione penale svolgono un ruolo essenziale. Le risposte degli Stati membri variano notevolmente in merito alle condizioni d’applicazione per «costituirsi parte civile». Alla Commissione non sono tuttavia pervenute informazioni sufficienti al riguardo da parte di tutti gli Stati membri, per permettere un’analisi più circostanziata.

Tutti gli Stati membri prevedono termini di prescrizione, che però variano notevolmente a seconda dei paesi. In vari Stati membri è il diritto civile a fissare al riguardo le opportune disposizioni. In termini generali, la durata dei termini di prescrizione varia da lunghi periodi ventennali o trentennali[?] a tempi più brevi di 3-5 anni[?].

Provvedimenti cautelari - Otre a «costituirsi parte civile», nel quadro di un procedimento penale è possibile richiedere «provvedimenti cautelari». I sistemi giuridici degli Stati membri prevedono vari strumenti, come la confisca o il sequestro dei fondi nell’ambito di un procedimento penale. In alcuni casi questi strumenti potrebbero essere invocati nella fase che precede il giudizio.

La complessità dei sistemi giuridici nazionali in linea di massima dimostra l’esigenza, per la Commissione, di intrattenere rapporti di stretta cooperazione con le autorità giudiziarie. Ciò potrebbe contribuire a garantire un’efficace tutela degli interessi finanziari comunitari, in particolare ove i fondi siano gestiti dalla Commissione.

[1] Comunicazione della Commissione sulla "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità – Lotta contro la frode – Per un'impostazione strategica complessiva" (doc.COM (2000) 358 def.).

[2] Si veda il Piano d'azione 2001-2003 in materia di tutela degli interessi finanziari (COM (2001) 254 def. del 15.5.2001) destinato ad attuare la strategia globale relativa al quinquennio 2001-2005.

[3] Risoluzione 27 marzo 2003 sul libro verde della Commissione relativo alla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea, nonché risoluzione 13 marzo 2003 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro le frodi – Relazione annuale 2001.

[4] GU C 286 del 28.11.2003.

[5] Documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2004)1058) "Attuazione dell'articolo 280 da parte degli Stati membri e della Comunità nel 2003 – Monitoraggio del piano d’azione 2001-2003 e misure adottate dagli Stati membri", nonché (SEC(2004)1059) "Coesione – Risorse proprie – Anno 2003".

[6] Cfr. nota 1.

[7] Cfr. nota 2.

[8] COM (2003) 154 def. del 2.4. 2003.

[9] GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

[10] Relazione speciale n. 10/2001 sul controllo finanziario dei fondi strutturali (regolamenti nn. 2064/97 e 1681/94) – GU C 314 dell'8.11.2001.

[11] Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Portogallo.

[12] La quale nell'ambito della procedura di scarico per il bilancio dell'esercizio 2000 si era impegnata a procedere a tali controlli (COM (2002)696, punto 71).

[13] Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Regno Unito e Regione vallona in Belgio. In due casi (Lussemburgo e Regione fiamminga in Belgio) la Commissione ha constatato che non era stato predisposto alcun sistema di notifica delle irregolarità.

[14] Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.

[15] "Esame dei sistemi e procedure di comunicazione e di monitoraggio delle irregolarità nel quadro dei fondi strutturali" (documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 19.12.2003).

[16] Comunicazione della Commissione del 3.12.2002 (COM (2002) 671 def.) "Miglioramento del recupero dei crediti della Comunità nell'ambito della gestione diretta e condivisa delle spese comunitarie".

[17] Comunicazione della Commissione del 7.11.2001 sulla sicurezza antifrode nella legislazione comunitaria e nella gestione dei contratti – doc. SEC (2001) 2029 def.

[18] GU C 247 del 15.10.2003.

[19] GU L 82 del 22.3.1997, pag.1.

[20] Convenzione del 26.7.1995 (GU C 316 del 27.11.1995). Si veda il rapporto del comitato provvisorio previsto dall'articolo 3 dell'accordo sull'applicazione provvisoria della convenzione SID (doc. n. 7361/04 del 12.3. 2004).

[21] Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

[22] Atto del Consiglio, dell'8.5.2003, che istituisce un protocollo recante modifica della convenzione sull'utilizzazione dell'informatica nel settore doganale, con riferimento alla creazione di una base dati per identificare le schede doganali (GU C 139 del 13.6.2003).

[23] Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17.12.2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria (GU L 339 del 21.12.2001).

[24] Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28.6.2001 (GU L 181 del 4.7.2001) e decisione-quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e di altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14.6.2000).

[25] Relazione ai sensi dell'articolo 11 della decisione-quadro del 29.5.2000 (COM (2003)532 def. del 3.9.2003).

[26] Decisioni 2003/861 e 2003/862 del Consiglio, dell'8.12.2003, relative all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003).

[27] COM (2003) 278 def.

[28] Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 804/2004/CE, del 21.4.2004, che istituisce un programma comunitario per promuovere azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (GU L 143 del 30.4.2004).

[29] Decisione della Commissione n. 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28.4.1999, che istituisce l'OLAF, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1073/1999, regolamento del Consiglio (Euratom) n. 1074/1999, accordo interistituzionale relativo alle indagini interne effettuate dall'OLAF e decisione-tipo (GU L136 del 31.5.1999).

[30] COM (2003) 154 def. del 2.4.2003.

[31] Risoluzione 13.3.2003 sulla tutela degli interessi finanziari comunitari e sulla lotta contro le frodi – Relazione annuale 2001. Risoluzione 8.4.2003 sullo scarico per il 2001 e risoluzione 4.12.2003 sulla relazione della Commissione concernente la valutazione delle attività dell'Ufficio europeo di lotta antifrode.

[32] Parere n. 2/03 che accompagna la relazione della Commissione "Valutazione delle attività dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF)", del 18.6. 2003.

[33] Doc. 16280 / 03 def. 644.

[34] SEC (2003) 871.

[35] Rapporto della Commissione sullo stato di avanzamento della riforma e sui provvedimenti da varare nel2004(COM (2004)93 def.).

[36] COM (2003) 721 def.

[37] Ufficio di indagini e disciplina della Commissione.

[38] COM (2000) 608.

[39] COM (2001) 715.

[40] COM (2003) 128: il rapporto sulle reazioni al libro verde e tutte le risposte pervenute possono essere consultati su Internet (http://www.europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/suivi/suivi_fr.pdf).

[41] COM (2003)154.

[42] GU C 169 del 18.7.2003.

[43] COM (2003)548.

[44] Decisione 6.12.2001 del Consiglio (GU C 362 del 18.12.2001).

[45] Decisione 2002/187/JAI del Consiglio, del 28.2.2002 (GU L 63 del 6.3.2002).

[46] L'ottavo considerando della decisione del Consiglio precisa che "le competenze di Eurojust lasciano impregiudicate quelle della Comunità in materia di tutela degli interessi finanziari".

[i] Qualora alcuni membri del personale eseguano più tipi di controllo (ex ante, ex post o antifrode), gli Stati membri sono stati pregati di calcolare i dati degli effettivi in base a una stima della durata relativa a ciascun tipo di controllo svolto dal personale in questione.

Analogamente, qualora alcuni membri del personale abbiano la responsabilità di procedere a controlli relativi a più fondi, gli Stati membri sono stati invitati a quantificare gli effettivi in base a una stima della durata dei controlli svolti dai singoli membri del personale settore per settore.

Ove missioni precise di controllo fossero state relegate ad agenzie o organi esterni (privati), si è chiesto agli Stati membri di includere nel computo gli effettivi impiegati da tali agenzie o organi per effettuare le missioni in questione.

I dati sono stati arrotondati al numero intero più vicino, motivo per cui possono esistere discrepanze nella colonna dei totali fra i valori effettivi e i valori arrotondati.

[ii] Ai fini della presente relazione, per controlli «ex ante» si intendono:

- nel caso dei fondi strutturali, i controlli e le verifiche dei progetti o delle azioni effettuati ai vari livelli (autorità di gestione, autorità di pagamento, autorità delegate o intermedie, beneficiari ultimi), onde appurare l’effettiva realizzazione dei prodotti e servizi cofinanziati, nonché la conformità delle spese a quanto dichiarato (controlli del servizio fornito), ai sensi degli articoli 4 e 9 (paragrafi 2, 3 e 4) del regolamento n. 438/2001;

- nel caso del fondo di coesione, i controlli effettuati ai vari livelli (enti di attuazione, autorità di gestione, autorità di pagamento, organismi intermedi) onde verificare la realtà delle spese dichiarate e l'avvenuta realizzazione del progetto dalla fase istruttoria fino all'operatività dell'investimento, ai sensi degli articoli 4 e 8 (paragrafi 2, 3 e 4) del regolamento n. 1386/2002.

I controlli «ex post» sono:

- nel caso dei fondi strutturali, i «sondaggi per campione» che vertano su almeno il 5% delle spese totali ammissibili di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2064/97 (per il periodo di programmazione 1994-1999) e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 (per il periodo di programmazione 2000-2006);

- nel caso del fondo di coesione, i «controlli per campione» relativi almeno al 15% delle spese totali ammissibili di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1386/2002, che permettano di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo nonché le dichiarazioni di spesa relative ai progetti.

Sono indagini antifrode tutte quelle avviate in seguito a presunti casi di frode.

[iii] Gli Stati membri in grado di farlo venivano pregati di precisare altresì gli effettivi assegnati a questo tipo di indagine presso i servizi preposti all’azione penale (servizi di polizia, autorità giudiziarie).

[iv] Di cui 4 agenti della Comunità fiamminga, 95 della Regione vallona, 6 della Regione Bruxelles-capitale (0,42 per il periodo di programmazione 94-99).

[v] Di cui 3 agenti della Comunità fiamminga, 2 della Regione vallona, 1,4 della Regione Bruxelles-capitale (0,4 per il periodo di programmazione 94-99).

[vi] Inclusi nelle prime due colonne.

[vii] La Germania desidera rilevare che, dato l’elevato numero di provvedimenti e di servizi competenti, gli addetti a questi controlli sono assai numerosi, ed è possibile soltanto procedere a una stima.

[viii] Dato che nel 2003 si sono incrociati controlli a posteriori relativi ai periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006, i dati riguardanti gli organismi indipendenti si basano su una stima del tempo che il personale ha dedicato ai singoli tipi di aiuto per le varie fasi di programmazione, durante il periodo di riferimento.

[ix] È impossibile fornire informazioni sul numero di persone impegnate in sede penale per indagini giudiziarie relative a un determinato settore. Queste persone sono competenti per un gran numero di fascicoli che generalmente travalicano un singolo settore.

[x] Determinati organi consultati dalle autorità spagnole non hanno fornito informazioni complete in merito al loro organico. In ordine agli effettivi dei servizi giudiziari e di polizia non è stato possibile comunicare alcun dato. Ecco perché la colonna degli addetti alle indagini antifrode non è stata completata, e si è preferito includere i dati disponibili nelle prime due colonne.

[xi] La Francia sottolinea la scarsa affidabilità di statistiche del genere, per spiegare la cautela con cui si esprime nella propria comunicazione.

[xii] I dati comunicati dall'Italia – per le amministrazioni che hanno risposto al questionario – si riferiscono ai periodi di programmazione 1988/1993, 1994/1999, 2000/2006.

[xiii] Esclusi Interreg e l’ex-obiettivo 5b.

[xiv] Dato il carattere decentrato dei programmi in questione, il numero dei funzionari che hanno partecipato fattivamente alle attività di controllo non è noto per ciascun ministero.

[xv] I dati comunicati dai Paesi Bassi per il FESR sono molto lacunosi, e per evitare di pregiudicare l’affidabilità del risultato globale non si è proceduto a calcolare l’importo controllato dai singoli agenti.

[xvi] In Austria non vi sono effettivi o servizi assegnati in modo specifico alla lotta antifrode.

[xvii] Questo dato comprende 195 funzionari di polizia giudiziaria, 18 funzionari del DCIAP, nonché 31 funzionari del DIAP. Questi agenti intervengono nelle indagini antifrode per tutti i settori (FESR, FSE, FEAOG-orientamento, SFOP e Fondo di coesione).

[xviii] Per la Finlandia i dati non tengono conto del ricorso alle forze di polizia.

[xix] Di cui 5 agenti della Regione Åland.

[xx] Di cui 3 agenti del servizio di controllo della Regione Åland (2 controllori dell’amministrazione e 1 controllore interno alla giunta regionale).

[xxi] Stando alla dichiarazione del ministero dell’interno, il contributo dei procuratori rappresenta 0,1 persona/anno. Si tratta di un dato che non può essere articolato per tipo di fondo e che si riferisce quindi a tutti i fondi. Stando alla dichiarazione del ministero dell’interno finlandese, il contributo della polizia equivale a 1,5 persone/anno per tutti i fondi, ma non è possibile procedere a un'articolazione individuale. Per la Regione Åland il computo degli effettivi si è basato sui primi due tipi di controllo.

[xxii] Tutte le indagini penali relative ai fondi strutturali vengono condotte dall'EBM. Complessivamente alle indagini per i casi di frode ai danni delle sovvenzioni comunitarie sono distaccate 6 persone/anno, di cui 2 procuratori, 2 funzionari di polizia e 2 esperti contabili. Non è possibile indicare la ripartizione del carico di lavoro a seconda dei fondi. Mediamente a ciascuno dei 4 fondi sono assegnate 1,5 persone/anno.

[xxiii] Il Regno Unito fa rilevare che 59 agenti, principalmente presso le amministrazioni decentrate, lavorano su verifiche per tutti i fondi, di cui 32 per i controlli ex ante, 19 per i controlli per i controlli ex post e 8 per le indagini antifrode. Essi sono stati computati tra gli agenti assegnati al FESR.

[xxiv] 122 agenti che in Inghilterra realizzano controlli ex ante in materia di FESR, lavorano anche sul FEAOG.

[xxv] Gli Stati membri in grado di farlo sono stati pregati di includere altresì gli effettivi dei servizi preposti all’azione penale (polizia, autorità giudiziarie) assegnati a questo tipo di indagine.

[xxvi] Di cui 8 agenti della Comunità fiamminga, 3,69 della Regione Bruxelles-capitale e 26 dell’agenzia FSE.

[xxvii] Di cui 8 agenti della Comunità fiamminga, 2 della Regione vallona, 1,14 della Regione Bruxelles-capitale e 4 dell’agenzia FSE.

[xxviii] Inclusi nelle prime due colonne.

[xxix] La Danimarca valuta che nel corso del 2003 la procura competente per i crimini economici speciali occupasse una persona nelle indagini antifrode in materia di fondi strutturali.

[xxx] La Germania desidera rilevare che, dato l’elevato numero di provvedimenti e di servizi competenti, gli addetti a questi controlli sono assai numerosi, ed è possibile soltanto procedere a una stima.

[xxxi] Dato che nel 2003 si sono incrociati controlli a posteriori relativi ai periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006, i dati riguardanti gli organismi indipendenti si basano su una stima del tempo che il personale ha dedicato ai singoli tipi di aiuto per le varie fasi di programmazione, durante il periodo di riferimento.

[xxxii] È impossibile fornire informazioni sul numero di persone impegnate in sede penale per indagini giudiziarie relative a un determinato settore. Queste persone sono competenti per un gran numero di fascicoli che generalmente travalicano un singolo settore.

[xxxiii] Determinati organi consultati dalle autorità spagnole non hanno fornito informazioni complete in merito al loro organico. In ordine agli effettivi dei servizi giudiziari e di polizia non è stato possibile comunicare alcun dato. Ecco perché la colonna degli addetti alle indagini antifrode non è stata completata, e si è preferito includere i dati disponibili nelle prime due colonne.

[xxxiv] La Francia sottolinea la scarsa affidabilità di statistiche del genere, per spiegare la cautela con cui si esprime nella propria comunicazione.

[xxxv] I dati comunicati dall'Italia – per le amministrazioni che hanno risposto al questionario – si riferiscono ai periodi di programmazione 1988/1993, 1994/1999, 2000/2006.

[xxxvi] In Austria non vi sono effettivi o servizi assegnati in modo specifico alla lotta antifrode.

[xxxvii] Tutti gli agenti indicati tra gli effettivi FESR intervengono anche nelle indagini antifrode di questo settore.

[xxxviii] I dati comunicati in merito all’FSE dal ministero del lavoro finlandese non tengono conto dell’attività delle forze di polizia e dei tribunali.

[xxxix] Di cui 3 agenti della Regione Åland.

[xl] Di cui 3 agenti del servizio di controllo della Regione Åland (2 controllori dell’amministrazione e 1 controllore interno alla giunta regionale).

[xli] Di cui 5 persone distaccate per indagini amministrative.

[xlii] Tutte le indagini penali relative ai fondi strutturali vengono condotte dall'EBM. Complessivamente alle indagini per i casi di frode ai danni delle sovvenzioni comunitarie sono distaccate 6 persone/anno di cui 2 procuratori, 2 funzionari di polizia e 2 esperti contabili. Non è possibile indicare la ripartizione del carico di lavoro a seconda dei fondi. Mediamente a ciascuno dei 4 fondi sono assegnate 1,5 persona/anno.

[xliii] Il Regno Unito fa rilevare che 59 agenti, principalmente presso le amministrazioni decentrate, lavorano su verifiche per tutti i fondi, di cui 32 per i controlli ex ante, 19 per i controlli per i controlli ex post e 8 per le indagini antifrode. Essi sono stati computati tra gli agenti assegnati al FESR.

[xliv] Gli Stati membri in grado di farlo sono stati pregati di includere altresì gli effettivi dei servizi preposti all’azione penale (polizia, autorità giudiziarie) assegnati a questo tipo di indagine.

[xlv] Di cui 11,3 della Regione vallona, 0,08 della Regione Bruxelles-Capitale (periodo di programmazione 94-99).

[xlvi] Di cui 0,8 della Regione vallona, 0,12 della Regione Bruxelles-Capitale (periodo di programmazione 94-99).

[xlvii] Inclusi nelle prime due colonne.

[xlviii] La Danimarca valuta che nel corso del 2003 la procura competente per i crimini economici speciali occupasse una persona nelle indagini antifrode in materia di fondi strutturali.

[xlix] È impossibile fornire informazioni sul numero di persone impegnate in sede penale per indagini giudiziarie relative a un determinato settore. Queste persone sono competenti per un gran numero di fascicoli che generalmente travalicano un singolo settore.

[l] Determinati organi consultati dalle autorità spagnole non hanno fornito informazioni complete in merito al loro organico. In ordine agli effettivi dei servizi giudiziari e di polizia non è stato possibile comunicare alcun dato. Ecco perché la colonna degli addetti alle indagini antifrode non è stata completata, e si è preferito includere i dati disponibili nelle prime due colonne.

[li] La Francia sottolinea la scarsa affidabilità di statistiche del genere, per spiegare la cautela con cui si esprime nella propria comunicazione.

[lii] I dati comunicati dall'Italia – per le amministrazioni che hanno risposto al questionario – si riferiscono ai periodi di programmazione 1988/1993, 1994/1999, 2000/2006.

[liii] Non assegnati a tempo pieno ai controlli in questione.

[liv] Non assegnati a tempo pieno ai controlli in questione.

[lv] Non assegnati a tempo pieno ai controlli in questione.

[lvi] In Austria non vi sono effettivi o servizi assegnati in modo specifico alla lotta antifrode.

[lvii] Tutti gli agenti indicati tra gli effettivi FESR intervengono anche nelle indagini antifrode di questo settore.

[lviii] I dati comunicati dal ministero finlandese dell'Agricoltura e delle Foreste in merito al FEAOG-Orientamento non tengono conto delle attività delle forze di polizia e dei tribunali.

[lix] Di cui 2,75 agenti della Regione Åland.

[lx] Di cui 0,5 agenti del servizio di controllo della Regione Åland e 0,5 agenti del servizio dell'agricoltura.

[lxi] Tutte le indagini penali relative ai fondi strutturali vengono condotte dall'EBM. Complessivamente alle indagini per i casi di frode ai danni delle sovvenzioni comunitarie sono distaccate 6 persone/anno di cui 2 procuratori, 2 funzionari di polizia e 2 esperti contabili. Non è possibile indicare la ripartizione del carico di lavoro a seconda dei fondi. Mediamente a ciascuno dei 4 fondi sono assegnate 1,5 persona/anno.

[lxii] Il Regno Unito fa rilevare che 59 agenti, principalmente presso le amministrazioni decentrate, lavorano su verifiche per tutti i fondi, di cui 32 per i controlli ex ante, 19 per i controlli per i controlli ex post e 8 per le indagini antifrode. Essi sono stati computati tra gli agenti assegnati al FESR.

[lxiii] 122 agenti britannici che realizzano controlli ex ante in materia di FESR, lavorano anche sul FEAOG. Il numero degli agenti assegnati in quest'ultimo settore ai controlli ex ante comprende anche 6 agenti scozzesi, per i quali non è possibile indicare una ripartizione del carico di lavoro per categorie.

[lxiv] Gli Stati membri in grado di farlo sono stati pregati di includere altresì gli effettivi dei servizi preposti all’azione penale (polizia, autorità giudiziarie) assegnati a questo tipo di indagine.

[lxv] 0,4 agenti della Comunità fiamminga, 0,2 della Regione vallona.

[lxvi] La Danimarca valuta che nel corso del 2003 la procura competente per i crimini economici speciali occupasse una persona nelle indagini antifrode in materia di fondi strutturali.

[lxvii] È impossibile fornire informazioni sul numero di persone impegnate in sede penale per indagini giudiziarie relative a un determinato settore. Queste persone sono competenti per un gran numero di fascicoli che generalmente travalicano un singolo settore.

[lxviii] In questo numero rientrano 200 controllori in servizio presso enti locali e prefetture per monitorare i progetti del settore della pesca (200-2006), 6 agenti della CCA e altri 6 controllori delle attività di pesca.

[lxix] Determinati organi consultati dalle autorità spagnole non hanno fornito informazioni complete in merito al loro organico. In ordine agli effettivi dei servizi giudiziari e di polizia non è stato possibile comunicare alcun dato. Ecco perché la colonna degli addetti alle indagini antifrode non è stata completata, e si è preferito includere i dati disponibili nelle prime due colonne.

[lxx] La Francia sottolinea la scarsa affidabilità di statistiche del genere, per spiegare la cautela con cui si esprime nella propria comunicazione.

[lxxi] I dati comunicati dall'Italia – per le amministrazioni che hanno risposto al questionario – si riferiscono ai periodi di programmazione 1988/1993, 1994/1999, 2000/2006.

[lxxii] Nel caso del Lussemburgo non rileva.

[lxxiii] In Austria non vi sono effettivi o servizi assegnati in modo specifico alla lotta antifrode.

[lxxiv] Tutti gli agenti indicati tra gli effettivi FESR intervengono anche nelle indagini antifrode di questo settore.

[lxxv] L'attività della polizia e dei tribunali non figura nei dati comunicati per lo SFOP dal ministero finlandese dell'agricoltura e delle foreste.

[lxxvi] Di cui 1,5 agenti della Regione Åland.

[lxxvii] Di cui 2 agenti della Regione Åland appartenenti al servizio di controllo interno alla giunta regionale

[lxxviii] Tutte le indagini penali relative ai fondi strutturali vengono condotte dall'EBM. Complessivamente alle indagini per i casi di frode ai danni delle sovvenzioni comunitarie sono distaccate 6 persone/anno di cui 2 procuratori, 2 funzionari di polizia e 2 esperti contabili. Non è possibile indicare la ripartizione del carico di lavoro a seconda dei fondi. Mediamente a ciascuno dei 4 fondi sono assegnate 1,5 persona/anno.

[lxxix] Il Regno Unito fa rilevare che 59 agenti, principalmente presso le amministrazioni decentrate, lavorano su verifiche per tutti i fondi, di cui 32 per i controlli ex ante, 19 per i controlli per i controlli ex post e 8 per le indagini antifrode. Essi sono stati computati tra gli agenti assegnati al FESR.

[lxxx] Nei dati relativi allo SFOP non figurano gli effettivi dell'Irlanda del Nord che lavorano anche sul FEAOG (e che sono invece compresi nei dati relativi al FEAOG – 54 agenti per i controlli ex ante, per i controlli ex post).

[lxxxi] In questo dato figura anche 1 agente dell'effettivo scozzese, per le cui mansioni non è possibile dare una ripartizione per categorie.

[lxxxii] Gli Stati membri in grado di farlo sono stati pregati di includere altresì gli effettivi dei servizi preposti all’azione penale (polizia, autorità giudiziarie) assegnati a questo tipo di indagine.

[lxxxiii][lxxxiv](5<?IWXYwxyz|–—ßàäôûþ - ¸ ¹ » ¼ ï ð ô õ QRVWš›Ÿ FGKLùòëàëùëÜëòÜëàëàØàëùëùÑÊùÊÆÁº³¤›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹h Êh ÊaJmHnHtH u[pic]h ÊmHnHu[pic]h Ê5?CJaJmHnHu[pic] h Ê Determinati organi consultati dalle autorità spagnole non hanno fornito informazioni complete in merito al loro organico. In ordine agli effettivi dei servizi giudiziari e di polizia non è stato possibile comunicare alcun dato. Ecco perché la colonna degli addetti alle indagini antifrode non è stata completata, e si è preferito includere i dati disponibili nelle prime due colonne.

[lxxxv] Tutti gli agenti indicati tra gli effettivi FESR intervengono anche nelle indagini antifrode di questo settore.

[lxxxvi] Per consultare in dettaglio tutte le risposte fornite dagli Stati membri si vedano le tabelle 2.1 e 2.2 del documento dei servizi.

[lxxxvii] Relazione speciale n. 10/2001 sul controllo finanziario per i fondi strutturali (regolamenti (CE) nn. 2064/97 e 1681/94) - GU C 314 dell'8.11.2001.

[lxxxviii] Si vedano le comunicazioni della Commissione:

- Azione 96 del Libro bianco: "Gestione più efficace del recupero degli importi indebitamente versati" (SEC (2000) 2204/3, 12.12.2002, punto 4.4)

- "Migliorare il recupero dei crediti della Comunità sorti nell'ambito della gestione diretta e condivisa delle spese comunitarie" (COM (2002) 671 def., 3.12.2002).

[lxxxix] Si veda il documento pubblicato dai servizi della Commissione contestualmente alla presente relazione.

[xc] Irlanda, Regno Unito.

[xci] Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia.

[xcii] Finlandia, Portogallo, Svezia.

[xciii] Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia.

[xciv] Austria, Finlandia, Paesi Bassi.

[xcv] Germania, Grecia e Italia (dove l'avvio dell'azione penale è possibile solo dopo l'inizio del procedimento giudiziario e in sede di apertura del dibattimento di primo grado).

[xcvi] Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna (dove la prescrizione dell'azione civile in seguito a un reato penale scatta dopo 15 anni, conformemente alla decisione della Corte suprema spagnola).

[xcvii] Francia, Grecia, Lussemburgo.

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