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Document 52004AR0232

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

    GU C 231 del 20.9.2005, p. 1–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 231/1


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

    (2005/C 231/01)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione (COM(2004) 492 def. — 2004/0163 (AVC)),

    vista la decisione della Commissione europea, del 16 luglio 2004, di consultarlo sull'argomento a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del Parlamento europeo di consultarlo in materia,

    vista la decisione del Consiglio, del 21 dicembre 2004, di consultarlo sull'argomento a norma dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 80 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del proprio Presidente, del 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

    viste le altre proposte di regolamento della Commissione europea riguardanti rispettivamente il Fondo di coesione (COM(2004) 494 def. — 2004/0166 (AVC)), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (COM(2004) 495 def. — 2004/0167 (COD)), il Fondo sociale europeo (COM(2004) 493 def. — 2004/0165 (COD)) e l'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM(2004) 496 def. — 2004/0168 (COD)),

    visto il proprio parere in merito al Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (CdR 120/2004 fin) (1),

    visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema Governance e semplificazione dei fondi strutturali dopo il 2006 (CdR 389/2002 fin) (2),

    visto il proprio parere sul tema Partenariato tra enti locali e regionali e organizzazioni dell'economia sociale: contributo all'occupazione, allo sviluppo locale e alla coesione sociale (CdR 384/2001 fin) (3),

    visto il progetto di parere di Albert BORE sulle prospettive finanziarie (comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Costruire il nostro avvenire comune: sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013), adottato dalla commissione Coesione territoriale il 26 novembre 2004 (CdR 162/2004 riv. 3),

    visto il progetto di parere di Rosario CONDORELLI in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (CdR 233/2004 riv. 1),

    visto il progetto di parere di António PAIVA in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (CdR 234/2004),

    visto il progetto di parere di Paz FERNANDEZ FELGUEROSO in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo (CdR …/2004),

    visto il progetto di parere (CdR 232/2004 riv. 2) adottato in data 4 febbraio 2005 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatori: Jens NILSSON, sindaco di Östersund e Konstantinos TATSIS, presidente prefettura unica di Xanti-Drama-Kavala),

    considerando quanto segue:

    1)

    Il principale criterio di valutazione per il Comitato rimane l'obiettivo sancito dall'articolo 158 del Trattato CE. Il rafforzamento della coesione economica e sociale per promuovere uno sviluppo armonioso dell'intera Comunità e la riduzione dei divari tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, costituisce il contributo più importante al rafforzamento del ruolo degli enti regionali e locali nell'Unione europea e all'attuazione delle agende di Lisbona e di Göteborg.

    2)

    L'articolo III-220 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rafforza l'obiettivo della coesione menzionando la dimensione territoriale: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e persegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale»,

    ha adottato il seguente parere in data 13 aprile, nel corso della 59a sessione plenaria.

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    INTRODUZIONE

    I.   Contesto generale

    1.

    ritiene che, come afferma l'articolo 158 del Trattato sull'Unione europea, la dimensione regionale della politica di coesione sia della massima importanza e vada rafforzata dopo l'allargamento con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo armonioso dell'Unione europea;

    2.

    giudica positivamente i risultati raggiunti negli ultimi anni in termini di coesione e l'impatto della politica regionale dell'Unione europea sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità nel suo insieme; ribadisce inoltre che la politica di coesione sancita dai Trattati è lo strumento più efficace, più visibile e più rilevante utilizzato per attuare i principi di solidarietà e di cooperazione e rappresenta quindi uno dei pilastri dell'integrazione tra le popolazioni e i territori dell'Unione;

    3.

    accetta le proposte finanziarie della Commissione europea, che per la politica di coesione prevedono una dotazione di 336,10 miliardi di euro, da ripartirsi tra i tre obiettivi. Reputa che le proposte finanziarie della Commissione siano sufficienti per continuare a fornire aiuti alle regioni dei vecchi Stati membri dell'Unione europea e, allo stesso tempo, assistere i nuovi Stati membri alle stesse condizioni, purché le risorse siano ripartite in modo equo e vengano concentrate sulla soluzione dei problemi più gravi. La proposta viene accolta per il momento a condizione tuttavia che Commissione e Stati membri si adoperino per un ragionevole aumento delle risorse che consenta di far fronte alle nuove esigenze dovute all'allargamento;

    4.

    ritiene che ogni eventuale riduzione del bilancio proposta, in qualunque forma, dalla Commissione europea comprometterà il fondamento stesso della politica di coesione minando così il principio di solidarietà, che rappresenta in ultima analisi un elemento distintivo ed essenziale dell'integrazione europea;

    5.

    respinge pertanto qualsiasi tentativo di adeguamento in bilancio degli importi proposti dalla Commissione, in termini di distribuzione dei fondi tra gli obiettivi;

    6.

    sottolinea ancora una volta il legame inestricabile tra un'efficace politica regionale su scala europea e l'attuazione dell'agenda di Lisbona/Göteborg. La crescita e la competitività future di tutte le regioni d'Europa saranno garantite da una continuazione della politica di coesione che coinvolga tutte le regioni, e non già da una sua rinazionalizzazione. La competitività dell'Unione europea è legata alla competitività di ciascuna delle sue regioni;

    7.

    fa presente che un eventuale rinvio dell'inizio del periodo di programmazione dovuto al protrarsi dei negoziati condurrebbe a una situazione finanziaria caratterizzata da perturbazioni e instabilità per tutte le amministrazioni locali e regionali dell'UE.

    II.   Un nuovo partenariato per la politica di coesione

    8.

    condivide la concentrazione di risorse e priorità in funzione del conseguimento dei tre obiettivi (Convergenza, Competitività regionale e occupazione e Cooperazione territoriale). Ciò migliorerà sia la coerenza interna della politica di coesione, in termini di coordinamento tra i vari fondi strutturali a livello comunitario e con le politiche settoriali specifiche dell'UE, che quella esterna del collegamento tra i diversi livelli di intervento (locale, regionale, nazionale ed europeo);

    9.

    accoglie con favore il fatto che il Fondo di coesione venga applicato agli Stati membri con un RNL inferiore al 90 % della media comunitaria. Per gli Stati membri che in futuro non saranno ammissibili in seguito all'allargamento si dovrebbe individuare una soluzione politica;

    10.

    condivide la proposta di riservare i finanziamenti dei fondi strutturali concessi nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» principalmente alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile a livello locale e regionale;

    11.

    apprezza la proposta della Commissione di trovare una soluzione per le regioni colpite dal cosiddetto effetto statistico nell'ambito del nuovo obiettivo «Convergenza». Tuttavia, la disposizione in materia nella proposta di regolamento risulta insufficiente, in quanto non offre alcuna certezza di pianificazione per quanto concerne l'entità del sostegno e l'applicazione delle norme che disciplinano gli aiuti;

    12.

    approva la proposta della Commissione di creare un obiettivo «Competitività e occupazione» per tutte le regioni che non rientrano nell'obiettivo «Convergenza». Un'attenzione particolare potrebbe essere riservata alle regioni che hanno problemi economici importanti e notevoli esigenze di adeguamento strutturale: tali regioni andrebbero individuate utilizzando gli stessi criteri; approva inoltre la prevista applicazione di questo obiettivo al livello regionale nel suo complesso;

    13.

    concorda sul fatto che le regioni coperte totalmente dall'obiettivo 1 nel 2006 e che non sono ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» godano di un sostegno temporaneo (phasing-in) e continuino a beneficiare dei fondi strutturali in modo da poter perseguire, in condizioni giuste ed eque, l'obiettivo della competitività regionale e dell'occupazione;

    14.

    esprime apprezzamento per la creazione di uno specifico obiettivo «Cooperazione territoriale» e per l'integrazione della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e di rete nelle principali politiche, ma chiede anche di inserire la cooperazione interregionale come elemento indipendente nel nuovo obiettivo. Tale obiettivo deve fare speciale riferimento alla diffusione dell'innovazione e delle migliori pratiche, al fine di promuovere la competitività nell'UE;

    15.

    riconosce che i finanziamenti previsti tengono conto della dimensione territoriale dell'Europa, ponendo l'accento specialmente sul recupero delle aree urbane, sulle zone che vivono della pesca, sulle regioni che presentano particolari handicap naturali o geografici (isole, zone scarsamente o molto scarsamente popolate, di montagna o frontaliere) e sulle regioni ultraperiferiche;

    16.

    accoglie con favore lo strumento di prossimità recentemente proposto in quanto rafforza la visione di una casa comune europea e invita la Commissione ad avanzare proposte chiare per quanto riguarda il coordinamento tra tale strumento e l'obiettivo della cooperazione territoriale onde massimizzare le sinergie reciproche;

    17.

    rileva la necessità di ripensare taluni spazi transnazionali per tener conto della nuova geografia politica dell'Europa in vista del futuro allargamento e propone di mantenere quelle zone di cooperazione transnazionale dell'attuale periodo 2000-2006 che abbiano soddisfatto i requisiti comunitari di coerenza ed efficacia e che si siano rivelate utili ai fini dello sviluppo di interessi ed opportunità comuni alle regioni che le compongono;

    18.

    approva l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi della programmazione, dell'attuazione e della valutazione dei fondi;

    19.

    apprezza gli sforzi compiuti in direzione di una semplificazione dell'amministrazione e di un miglioramento della trasparenza e della gestione dei fondi disciplinati dal regolamento generale e auspica che le modalità di applicazione di questi ultimi che verranno adottate dalla Commissione siano ispirate a questo stesso approccio;

    20.

    appoggia le proposte per il rafforzamento del partenariato e della cooperazione tra organismi locali, regionali, nazionali e comunitari nonché con il settore privato e sociale in tutto il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione;

    21.

    è favorevole all'introduzione di un approccio strategico nel sistema di programmazione che conduca a un nuovo processo politico, in grado di migliorare sia la qualità della pianificazione che l'efficacia e l'efficienza della gestione. Un approccio strategico consente inoltre di coordinare meglio le strategie nazionali e gli obiettivi strategici della politica di coesione;

    22.

    considera che, con l'introduzione dei quadri di riferimento strategici nazionali, la competenza della gestione passerà alle autorità che gestiscono i programmi operativi e che di conseguenza il ruolo degli enti locali e regionali potrà essere ulteriormente rafforzato in tutte le fasi della politica di coesione;

    23.

    riconosce che l'aggiunta di nuove deroghe all'applicazione della regola «n+2» consente una maggiore flessibilità e aiuta le regioni, specialmente quelle dei nuovi Stati membri, ad assorbire in modo ordinato e puntuale i finanziamenti della politica di coesione; reputa, ciononostante, che la Commissione debba compiere ulteriori sforzi per conseguire una flessibilità ancora maggiore.

    III.   Le osservazioni del Comitato delle regioni

    24.

    rileva che semplificare non significa soltanto decentrare, bensì fare in modo che il sistema nel suo complesso risponda maggiormente del suo operato. Il Comitato delle regioni sottolinea l'importanza, ai fini del principio di partenariato, del coinvolgimento degli enti locali e regionali e chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi, ove opportuno, della possibilità di concludere accordi tripartiti;

    25.

    sostiene gli sforzi della Commissione per il rafforzamento del principio di sussidiarietà. Nell'impegno a favore della semplificazione il Comitato delle regioni desidera pertanto sottolineare quanto sia importante evitare di rafforzare la centralizzazione a livello statale, garantendo invece la sussidiarietà sia a livello locale che regionale. Non bisogna limitarsi a trasferire competenze agli Stati membri, bensì coinvolgere i soggetti interessati nella fase più opportuna del processo di attuazione degli obiettivi della politica di coesione. Auspica, pertanto, che il principio di sussidiarietà venga applicato all'interno degli Stati membri e non solo nei rapporti tra Stati membri e Unione europea;

    26.

    ritiene che il maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali in tutte le fasi del prossimo periodo di programmazione contribuirà positivamente alla soluzione dei problemi di assorbimento emersi nell'attuale periodo di programmazione;

    27.

    invita la Commissione europea a definire un quadro a sostegno della differenziazione territoriale delle norme relative agli aiuti di Stato al fine di consentire investimenti pubblici mirati, che possono intervenire in particolare lì dove il mercato ha effettivamente fallito, in modo da conseguire l'obiettivo della coesione territoriale;

    28.

    propone di riservare un trattamento speciale alle regioni molto scarsamente popolate, tenendo in debita considerazione la durezza delle condizioni prevalenti, come previsto dai Trattati di adesione di Svezia e Finlandia;

    29.

    ritiene che la proposta riguardante l'attuazione della «Cooperazione territoriale europea» debba essere formulata più chiaramente e che, soprattutto per i programmi di sostegno gestiti a livello transfrontaliero, siano necessari notevoli sforzi per la semplificazione amministrativa in quanto finora la grande complessità delle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie è stata di grande ostacolo alla cooperazione transfrontaliera;

    30.

    apprezza che siano stati inclusi nella Cooperazione territoriale anche i confini marittimi e chiede un'interpretazione flessibile del limite dei 150 km che consenta di dare vita a significative forme di cooperazione tra regioni con confini marittimi in comune;

    31.

    propone che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della cooperazione interregionale, i programmi regionali europei coprano uno spettro completo di temi strategici dotati di valore aggiunto a livello europeo e di risorse finanziarie sufficienti;

    32.

    apprezza l'attenzione della Commissione per il rafforzamento dell'inclusione sociale e chiede altre misure per rispondere alle esigenze dei disabili;

    33.

    considera che si dovrebbe prestare maggiore attenzione ai problemi legati all'invecchiamento della popolazione, fenomeno che rappresenta una delle sfide maggiori che l'Europa si troverà ad affrontare nei prossimi decenni;

    34.

    raccomanda vivamente di inserire nei futuri programmi finanziati dai fondi strutturali questioni come il rinnovamento urbano, il degrado sociale, le ristrutturazioni economiche e i trasporti pubblici, che tendono in generale a concentrarsi nelle aree metropolitane; i fondi strutturali devono promuovere lo sviluppo sostenibile delle grandi aree urbane;

    35.

    teme che stabilendo il tasso di cofinanziamento comunitario in rapporto al totale della spesa pubblica si scoraggi la partecipazione del settore privato ai programmi. Propone perciò di calcolare il contributo dei fondi in rapporto al totale della spesa nazionale: ciò fornirà uno strumento essenziale per il rafforzamento del partenariato pubblico-privato;

    36.

    chiede che il Comitato delle regioni venga attivamente consultato prevedendo la sua partecipazione alla verifica annuale della situazione della concorrenza e della coesione che si svolge nel quadro del Consiglio europeo di primavera. Tale partecipazione fornirebbe agli enti locali e regionali l'opportunità di sollevare questioni e illustrare buone pratiche, come è necessario per migliorare il funzionamento del metodo aperto di coordinamento nell'attuazione delle agende di Lisbona e Göteborg;

    37.

    ritiene che il quadro di riferimento strategico nazionale debba essere uno strumento strategico conciso e lasciare sufficiente libertà d'azione ai programmi operativi regionali nella determinazione degli specifici obiettivi e azioni da realizzare in ciascuna regione. Occorre inoltre evitare che questo documento comporti dei ritardi nel processo di adozione dei programmi operativi o vincoli supplementari nell'attuazione di tali programmi;

    38.

    chiede alla Commissione di mantenere il sistema attuale per la riserva di qualità ed efficacia;

    39.

    propone di esaminare l'eventuale introduzione di un sistema in cui soltanto l'IVA rimborsabile non sia ammissibile per l'assegnazione di contributi nel quadro del FESR, analogamente a quanto proposto dalla Commissione per il FSE. Il sistema attuale infatti genera costi a carico degli enti locali e regionali. Poiché l'IVA rappresenta un'entrata per lo Stato, bisognerebbe individuare un sistema che consenta di eliminarne l'impatto negativo a livello locale e regionale;

    40.

    reputa che la regola «n+2» continui ad esercitare un impatto negativo all'inizio del periodo di programmazione, specialmente nel caso dell'obiettivo «Cooperazione territoriale» e di progetti di investimento significativi che non raggiungono l'importo minimo previsto per i grandi progetti. Detto impatto potrebbe essere notevolmente attenuato se si prevedesse l'aumento della quota di acconto non assoggettata al disimpegno automatico;

    41.

    chiede che nei programmi operativi, nelle priorità e nelle misure adottate si faccia esplicito riferimento a impegni ambientali vincolanti;

    42.

    ritiene che la politica di coesione debba promuovere una politica di sviluppo territoriale che sappia tener conto delle strutture transeuropee di cooperazione esistenti e delle prospettive di cooperazione sulla base di caratteristiche territoriali comuni.

    LE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO DELLE REGIONI

    TITOLO I

    OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

    CAPITOLO I

    Campo di applicazione e definizioni

    Raccomandazione 1

    Articolo 2, paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    5.   «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali, delle Comunità europee nell'ambito dei fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È assimilato ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

    5)   «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti statali, regionali e locali, delle Comunità europee nell'ambito dei fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È assimilato ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente da dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali o organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

    Motivazione

    La spesa pubblica è di per se stessa contributo pubblico proveniente da organismi pubblici: è quindi superfluo specificare la provenienza dei finanziamenti. Ciò genera soltanto ostacoli e limitazioni, anziché stimolare a livello locale e regionale la creatività e il partenariato, come afferma l'articolo 10.

    Raccomandazione 2

    Articolo 3, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    1.   L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del Trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità allargata per promuoverne lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile. Questa azione è condotta con il sostegno dei fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende rispondere alle sfide connesse alle disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo, all'accelerazione della ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

    L'azione condotta nell'ambito dei fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore di uno sviluppo sostenibile, rafforzando la crescita, la competitività e l'occupazione, l'inserimento sociale nonché la tutela e la qualità dell'ambiente.

    1.   L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del Trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità allargata per promuoverne lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile. Questa azione è condotta con il sostegno dei fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende rispondere alle sfide connesse alle disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo, all'accelerazione della ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

    Nel perseguire gli obiettivi della politica di coesione, la Comunità contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.

    L'azione condotta nell'ambito dei fondi integra, a livello nazionale, e regionale e locale, le priorità comunitarie a favore di uno sviluppo sostenibile, rafforzando la crescita, la competitività e l'occupazione, l'inserimento sociale nonché la tutela e la qualità dell'ambiente.

    Motivazione

    Mettendo in evidenza le finalità generali della politica di coesione e ponendo invece in secondo piano all'interno del paragrafo le attività e l'azione, si ristabilisce la centralità della politica di coesione comune perseguita a livello comunitario. La raccomandazione è conforme all'articolo 1 del regolamento 1260/99, il quale prevede che «Nel perseguire tali obiettivi la Comunità contribuisce a promuovere.» Nell'attuale formulazione l'accento risulta chiaramente spostato altrove: «L'azione condotta nell'ambito dei fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore di uno sviluppo sostenibile, rafforzando la crescita» (obiettivo finanziario). L'integrazione proposta modifica chiaramente il tono della proposta attuale.

    Raccomandazione 3

    Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    a)

    l'obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni di crescita e di occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché l'efficienza amministrativa; questo obiettivo costituisce la priorità dei fondi;

    a)

    l'obiettivo «Convergenza» è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni di crescita e di occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, infrastrutture e imprenditorialità, lo sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché l'efficienza amministrativa; questo obiettivo costituisce la priorità dei fondi;

    Motivazione

    È importante che l'obiettivo «Convergenza» ponga chiaramente l'accento sulle questioni riguardanti le infrastrutture, non soltanto le infrastrutture fisiche, ma anche quelle relative al capitale umano e all'imprenditoria, anche ai fini dello sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la razionalizzazione dei sistemi amministrativi.

    Raccomandazione 4

    Articolo 6, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 25, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni NUTS I e NUTS II per le quali presenterà un programma per il finanziamento del FESR.

    Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 25, ciascuno Stato membro interessato, di comune accordo con le regioni, indica le regioni NUTS I e NUTS II per le quali presenterà un programma per il finanziamento del FESR. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, uno Stato membro può altresì proporre programmi ad un livello territoriale diverso e più appropriato.

    Motivazione

    Per motivi di chiarezza è importante inserire in questo punto uno specifico riferimento all'articolo 34, paragrafo 2, in base al quale uno Stato membro ha facoltà di proporre programmi operativi a livelli territoriali diversi dalle regioni NUTS 1 e NUTS 2.

    Raccomandazione 5

    Articolo 7, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Ai fini delle reti di cooperazione e degli scambi di esperienza è ammissibile al finanziamento l'intero territorio della Comunità.

    Ai fini delle reti di cooperazione e degli scambi di esperienza della cooperazione interregionale, la quale può interessare tutta una serie di ambiti, che vanno dallo scambio di esperienze ai progetti d'investimento, è ammissibile al finanziamento l'intero territorio della Comunità. In questo modo si renderanno possibili in futuro anche progetti alle attuali frontiere interne e alle nuove frontiere esterne della Comunità.

    Motivazione

    La cooperazione transnazionale è una realtà soltanto in una delle tredici regioni coinvolte. È inoltre necessario poter elaborare progetti di cooperazione con regioni di tutta l'Unione europea, che non rientrano nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale. Limitare la cooperazione allo scambio di esperienze ed alla creazione di reti equivale a non riconoscere la necessità, per le regioni, di rafforzare la cooperazione con altre regioni dell'Unione. Per questo motivo quando si affronta la questione della cooperazione transfrontaliera e transnazionale occorre tener conto anche della cooperazione interregionale.

    CAPITOLO IV

    Principi di intervento

    Raccomandazione 6

    Articolo 10, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    L'intervento dei Fondi è deciso dalla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata «partenariato», tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare:

    L'intervento dei Fondi è deciso dalla Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione, in appresso denominata «partenariato», tra la Commissione, e lo Stato membro interessato e le regioni. Lo Stato membro, conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi corrispondenti da esso designati, in particolare:

    Motivazione

    È necessario che il regolamento preveda il coinvolgimento delle regioni in tutte le fasi di negoziazione dei fondi. In base alla proposta della Commissione, la partecipazione delle regioni alla fase di negoziazione è subordinata alla loro designazione da parte dello Stato membro. È indispensabile che le regioni possano dialogare direttamente con la Commissione al momento di negoziare l'intervento dei fondi sul loro territorio e nei loro ambiti di competenza.

    La stessa Commissione segnala, nel Libro bianco sulla governance, che l'aumento delle responsabilità delle regioni nell'ambito delle politiche comunitarie, e più precisamente della politica di coesione, non ha comportato un corrispondente incremento della loro partecipazione reale nell'UE. Questo si deve anche al fatto che i governi nazionali non coinvolgono sufficientemente le regioni nella elaborazione delle loro posizioni sulle politiche comunitarie. Un modo per garantire la partecipazione delle regioni alla politica di coesione sarebbe di stabilire tale loro coinvolgimento nei regolamenti.

    In conclusione, il regolamento dovrebbe riconoscere le regioni come autorità di gestione e di pagamento. Pertanto, è necessario che le regioni possano dialogare direttamente con la Commissione in tutte le fasi di negoziazione dei fondi.

    Raccomandazione 7

    Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    c)

    ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione della parità tra uomini e donne.

    c)

    ogni altro organismo appropriato che rappresenti la società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni dell'economia sociale e gli organismi responsabili della promozione della parità tra uomini e donne.

    Motivazione

    È opportuno che il partenariato rafforzi la partecipazione delle organizzazioni dell'economia sociale.

    Raccomandazione 8

    Articolo 10, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner. Il partenariato include la preparazione e la sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale nonché la preparazione, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri coinvolgono ciascuno dei partner appropriati, in particolare le regioni, nelle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase.

    2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner. Il partenariato include la preparazione e la sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale nonché la preparazione, il finanziamento, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri coinvolgono ciascuno dei partner appropriati, in particolare le regioni e i comuni, nelle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze più appropriate per ottenere un impatto in fissate per ciascuna fase.

    Motivazione

    È importante dare al partenariato la possibilità di esercitare un impatto sulle diverse fasi della programmazione: a questo fine è fondamentale disporre di un tempo adeguato. Altrettanto importante è l'impatto del partenariato sulle questioni riguardanti il finanziamento e ciò andrebbe specificato.

    CAPITOLO V

    Quadro finanziario

    Raccomandazione 9

    Articolo 15, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Articolo 15

    Risorse globali

    1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013, espresse in prezzi 2004, ammontano a 336,1 miliardi di euro, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato 1.

    In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al primo comma sono indicizzati in ragione del 2% annuo.

    La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, deve essere effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

    2.   La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 e fatto salvo quanto disposto agli articoli 20 e 21.

    Articolo 15

    Risorse globali

    1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013, espresse in prezzi 2004, ammontano a 336,1 miliardi di euro, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato 1.

    In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al primo comma sono indicizzati in ragione del 2% annuo.

    La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, deve essere effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

    2.   La Commissione procede a ripartizioni indicative annuali per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti agli articoli 16, 17 e 18, e per regione, e fatto salvo quanto disposto agli articoli 20 e 21. Particolare attenzione va rivolta alle zone «che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna».

    Motivazione

    Le regioni dovrebbero essere coinvolte nella distribuzione dei fondi. La proposta della Commissione assegna questo compito esclusivamente agli Stati membri in quanto prevede che la ripartizione annuale venga effettuata per Stato membro. In effetti, il primo progetto di terza relazione sulla coesione stabiliva che i fondi sarebbero stati assegnati in base ad una ripartizione indicativa per regione trasmessa dalla Commissione, un'affermazione che poi è stata cancellata nella relazione finale. È inoltre necessario segnalare che i criteri stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 concernono la ripartizione per Stato, e quindi occorre aggiungere criteri di ripartizione regionale.

    La seconda integrazione viene ritenuta indispensabile per far sì che il regolamento generale sia coerente con le disposizioni contenute nel Trattato costituzionale (cfr. articolo III-220).

    Raccomandazione 10

    Articolo 17, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    2.   Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono equamente ripartiti tra i programmi finanziati dal FESR e quelli finanziati dal FSE.

    2.   Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono equamente ripartiti tra i programmi finanziati dal FESR e quelli finanziati dal FSE: tale ripartizione tiene conto delle realtà regionali ed è accompagnata da un'attuazione fortemente decentrata.

    Motivazione

    Il passaggio da un'economia fondata sull'agricoltura e sull'industria manifatturiera tradizionale ad un'economia della conoscenza richiede da parte delle imprese forti sforzi di innovazione in materia di prodotti, processi e mercati. In tal senso gli aiuti del FESR sono più appropriati di quelli del FSE.

    TITOLO II

    APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

    CAPITOLO I

    Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione

    Raccomandazione 11

    Articolo 23

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile.

    Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile, principalmente contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona e Göteborg, attraverso la riduzione delle disparità regionali.

    Motivazione

    Il CdR rammenta che l'obiettivo di fondo della politica regionale è la riduzione delle disparità regionali, come afferma l'articolo 158 del Trattato.

    Raccomandazione 12

    Articolo 25, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che garantisce la coerenza dell'aiuto strutturale della Comunità con gli orientamenti strategici comunitari e che identifica il collegamento delle priorità comunitarie con quelle nazionali e regionali (al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile) nonché col piano nazionale per l'occupazione.

    Il quadro costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

    Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che garantisce la coerenza dell'aiuto strutturale della Comunità con gli orientamenti strategici comunitari e che identifica il collegamento delle priorità comunitarie con quelle nazionali, e regionali e urbane (al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile) nonché col piano nazionale per l'occupazione.

    Il quadro costituisce uno strumento di riferimento conciso e strategico per preparare la programmazione dei Fondi.

    Motivazione

    È opportuno inserire un riferimento alle priorità urbane alla luce dell'obbligo, per ciascun quadro di riferimento strategico nazionale, di specificare le priorità di intervento nelle aree urbane.

    Il CdR ritiene che si debba lasciare sufficiente libertà d'azione ai programmi operativi regionali nella determinazione degli obiettivi e delle azioni specifiche da realizzare in ciascuna regione.

    Raccomandazione 13

    Articolo 25, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    2.   Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale contiene una descrizione sintetica della strategia dello Stato membro e della sua applicazione operativa.

    2.   Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale contiene una descrizione sintetica della strategia dello Stato membro e della sua applicazione operativa. Tale strategia deve essere guidata dal principio di partenariato di cui all'art. 10.

    Motivazione

    È bene stabilire un quadro strategico nazionale, che sia però fortemente influenzato dalla prospettiva locale e regionale.

    Raccomandazione 14

    Articolo 27, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Relazione annuale degli Stati membri

    Per la prima volta nel 2008 e al massimo entro il 1o ottobre di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato di realizzazione della propria strategia e dei propri obiettivi, tenendo conto in particolare degli indicatori fissati e del loro contributo all'attuazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nonché delle valutazioni disponibili.

    La relazione fa riferimento al piano di azione nazionale per l'occupazione.

    Relazione annuale degli Stati membri

    Per la prima volta nel 2008 2009 e al massimo entro il 1o ottobre di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato di realizzazione della propria strategia e dei propri obiettivi, tenendo conto in particolare degli indicatori fissati e del loro contributo all'attuazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nonché delle valutazioni disponibili.

    La relazione fa riferimento al piano di azione nazionale per l'occupazione.

    Motivazione

    La programmazione strategica volta a una corretta valutazione della politica di coesione dovrebbe iniziare nel 2009.

    TITOLO III

    PROGRAMMAZIONE

    CAPITOLO I

    Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

    Raccomandazione 15

    Articolo 31, paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    La Commissione adotta ciascun programma operativo quanto prima successivamente alla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

    La Commissione adotta ciascun programma operativo quanto prima successivamente entro i sei mesi successivi alla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

    Motivazione

    Bisogna fissare un termine ultimo entro il quale la Commissione dovrà pronunciarsi in maniera definitiva: l'emendamento proposto stabilisce un calendario più preciso in questo senso.

    Raccomandazione 16

    Articolo 32, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, e previa approvazione del comitato di sorveglianza, i programmi operativi vengono riesaminati e, se necessario, rivisti per il periodo di programmazione rimanente a seguito di mutamenti socioeconomici significativi o al fine di tener conto in misura maggiore o differente delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio.

    Su iniziativa dello Stato membro, o della Commissione, o dei territori interessati, e previa approvazione del comitato di sorveglianza, i programmi operativi vengono riesaminati e, se necessario, rivisti per il periodo di programmazione rimanente a seguito di mutamenti socioeconomici significativi o al fine di tener conto in misura maggiore o differente delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. Tale procedura di revisione sarà conforme all'art. 10.

    Motivazione

    È importante che il partenariato di cui all'articolo 10 eserciti un'influenza sulla decisione di riesaminare i programmi.

    Raccomandazione 17

    Articolo 32, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    2.   La Commissione adotta quanto prima una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi operativi successivamente alla presentazione ufficiale della richiesta da parte dello Stato membro.

    2.   La Commissione adotta quanto prima una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi operativi successivamente entro i tre mesi successivi alla presentazione ufficiale della richiesta da parte dello Stato membro.

    Motivazione

    Bisogna fissare un termine ultimo entro il quale la Commissione dovrà pronunciarsi in maniera definitiva: l'emendamento proposto stabilisce un calendario più preciso in questo senso.

    Raccomandazione 18

    Articolo 36, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    4.   Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR devono inoltre contenere:

    a)

    le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una regione di un altro Stato membro in ciascun programma regionale;

    4.   Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR devono possono inoltre contenere:

    a)

    le azioni finalizzate alla per la cooperazione interregionale con almeno una regione di un altro Stato membro in ciascun programma regionale;

    Motivazione

    La regione prescelta andrà indicata al momento in cui vengono stabilite le azioni da intraprendere. Non è possibile stabilire in anticipo con quale regione o con quali regioni si coopererà a livello di programmazione. Le decisioni in merito devono poter essere prese nell'ambito dei progetti stessi.

    Raccomandazione 19

    Articolo 40, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    1.   La Commissione adotta una decisione quanto prima successivamente alla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di tutte le informazioni di cui all'articolo 39.

    1.   La Commissione adotta una decisione quanto prima successivamente entro i sei mesi successivi alla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di tutte le informazioni di cui all'articolo 39.

    Motivazione

    Bisogna fissare un termine ultimo entro il quale la Commissione dovrà pronunciarsi in maniera definitiva: l'emendamento proposto stabilisce un calendario più preciso in questo senso.

    Raccomandazione 20

    Articolo 41, paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    L'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essa designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, che garantiscono la realizzazione di una o più operazioni secondo le modalità di un accordo concluso tra l'autorità di gestione e tale organismo.

    L'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essa designati, compresi gli enti locali e regionali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, che garantiscono la realizzazione di una o più operazioni secondo le modalità di un accordo concluso tra l'autorità di gestione e tale organismo.

    Motivazione

    Appare opportuno specificare che la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo possono essere affidate anche agli enti regionali attraverso una sovvenzione globale.

    TITOLO IV

    EFFICACIA

    CAPITOLO I

    Valutazione

    Raccomandazione 21

    Articolo 45, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    1.   Gli orientamenti strategici comunitari, il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi sono oggetto di una valutazione. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché l'attuazione dei programmi operativi. Esse valutano inoltre il loro impatto con riguardo agli obiettivi strategici comunitari, all'articolo 158 del trattato e ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze dello sviluppo sostenibile e della normativa comunitaria pertinente in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

    1.   Gli orientamenti strategici comunitari, il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi sono oggetto di una valutazione. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché l'attuazione dei programmi operativi. Esse valutano inoltre il loro impatto con riguardo agli obiettivi strategici comunitari, all'articolo 158 del trattato e ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze dello sviluppo sostenibile e della normativa comunitaria pertinente in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, parità tra uomini e donne, non-discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del Trattato CE, inclusione sociale e accessibilità per i disabili.

    Motivazione

    La non discriminazione e l'inclusione sociale rappresentano impegni e obiettivi importanti per l'Unione europea e vanno riconosciuti espressamente negli orientamenti strategici.

    CAPITOLO II

    Riserve

    Raccomandazione 22

    Articolo 48

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    1.   Nel quadro del dibattito annuale di cui all'articolo 29, il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 161 del Trattato, decide nel 2011 la ripartizione tra gli Stati membri della riserva di cui all'articolo 20, per compensare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza:

    a)

    per l'obiettivo «Convergenza», sulla base dei criteri seguenti:

    i)

    crescita del prodotto interno lordo pro capite misurato al livello NUTS II, rispetto alla media comunitaria, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;

    ii)

    crescita del tasso di occupazione al livello NUTS II, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;

    b)

    per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», sulla base dei criteri seguenti:

    i)

    proporzionalmente, fra le regioni che tra il 2007 e il 2010 hanno speso almeno il 50% della propria dotazione FESR per attività in materia di innovazione, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. […];

    ii)

    crescita del tasso di occupazione al livello NUTS II, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010.

    1.   Nel quadro del dibattito annuale di cui all'articolo 29, il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 161 del Trattato, decide nel 2011 la ripartizione tra gli Stati membri della riserva di cui all'articolo 20, per compensare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza:

    a)

    per l'obiettivo «Convergenza», sulla base dei criteri seguenti:

    i)

    crescita del prodotto interno lordo pro capite misurato al livello NUTS II, rispetto alla media comunitaria, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;

    ii)

    crescita del tasso di occupazione al livello NUTS II, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010;

    b)

    per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», sulla base dei criteri seguenti:

    i)

    proporzionalmente, fra le regioni che tra il 2007 e il 2010 hanno speso almeno il 50% della propria dotazione FESR per attività in materia di innovazione, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. […];

    ii)

    crescita del tasso di occupazione al livello NUTS II, sulla base dei dati disponibili per il periodo 2004-2010.

    1.   Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2010, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali.

    Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

    2.   A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2011, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno ai programmi operativi o ai loro assi prioritari che sono considerati efficaci ed efficienti.

    Motivazione

    Il CdR reputa inopportuna la proposta della Commissione di modificare la «filosofia» e l'assegnazione della riserva di qualità ed efficacia tra gli Stati membri. Ritiene che tale riserva debba essere assegnata dallo Stato membro come nel terzo periodo di programmazione (2000-2006).

    Raccomandazione 23

    Articolo 49

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Riserva nazionale per imprevisti

    1.   Lo Stato membro riserva una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1% per l'obiettivo «Convergenza» e al 3% per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

    Questa riserva contribuisce a facilitare l'adattamento dei lavoratori interessati e la diversificazione economica delle regioni colpite, come complemento dei programmi operativi.

    2.   Ogni Stato membro propone programmi operativi specifici connessi agli impegni di bilancio della riserva, che coprano l'intero periodo, per far fronte alle crisi di cui al paragrafo 1.

    Riserva nazionale per imprevisti

    1.   Lo Stato membro riserva una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1% per l'obiettivo «Convergenza» e al 3% per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

    Questa riserva contribuisce a facilitare l'adattamento dei lavoratori interessati e la diversificazione economica delle regioni colpite, come complemento dei programmi operativi.

    2.   Ogni Stato membro propone programmi operativi specifici connessi agli impegni di bilancio della riserva, che coprano l'intero periodo, per far fronte alle crisi di cui al paragrafo 1.

    Ogni modifica del programma che si renda necessaria è soggetta a una procedura di autorizzazione semplificata e accelerata.

    Motivazione

    Perché si possa reagire rapidamente è necessario che l'iter di modifica dei programmi sia notevolmente semplificato e accelerato.

    TITOLO V

    PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

    CAPITOLO I

    Partecipazione dei fondi

    Raccomandazione 24

    Articolo 50, lettera d)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    d)

    il tasso di mobilitazione del finanziamento privato, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati.

    d)

    la il tasso di mobilitazione del finanziamento privato, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati.

    Motivazione

    Il termine «tasso» indica qualcosa di quantificabile, mentre gli articoli successivi (51-53) non contengono alcun elemento in questo senso (metodi di misurazione, massimali, ecc.).

    Raccomandazione 25

    Articolo 51, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    La partecipazione dei Fondi è calcolata in rapporto all'insieme della spesa pubblica.

    La partecipazione dei Fondi è calcolata in rapporto all'insieme della spesa pubblica e privata.

    Motivazione

    Il CdR teme che stabilendo il tasso di cofinanziamento comunitario in rapporto al totale della spesa pubblica si scoraggi la partecipazione del settore privato ai programmi. Propone perciò di calcolare il contributo dei fondi in rapporto al totale della spesa nazionale: ciò fornirà uno strumento essenziale per il rafforzamento del partenariato pubblico-privato.

    Raccomandazione 26

    Articolo 51, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    La partecipazione dei Fondi per ciascuna priorità è soggetta ai seguenti massimali:

    a)

    85% delle spese pubbliche cofinanziate dal Fondo di coesione;

    b)

    75% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

    c)

    50% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»;

    d)

    75% delle spese pubbliche cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

    e)

    le azioni specifiche finanziate nell'ambito della dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 5, paragrafo 4, beneficiano di un tasso di cofinanziamento del 50% delle spese pubbliche.

    La partecipazione dei Fondi per ciascuna priorità è soggetta ai seguenti massimali:

    a)

    85% delle spese pubbliche e private cofinanziate dal Fondo di coesione;

    b)

    75% delle spese pubbliche e private cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

    c)

    50% delle spese pubbliche e private cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»;

    d)

    75% delle spese pubbliche e private cofinanziate dal FESR o dal FSE per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;

    e)

    le azioni specifiche finanziate nell'ambito della dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 5, paragrafo 4, beneficiano di un tasso di cofinanziamento del 50% delle spese pubbliche e private.

    Motivazione

    Nell'ambito del Terzo rapporto sulla coesione presentato nel febbraio 2004, la Commissione europea si è pronunciata ancora a favore del cofinanziamento privato. La proposta di regolamento prevede ora un cofinanziamento esclusivamente a partire da fondi pubblici. Diversamente dall'attuale periodo di finanziamento, in base alla nuova proposta i fondi privati disponibili non potrebbero più essere utilizzati per il cofinanziamento dei progetti dell'Unione europea.

    Bisognerebbe invece coinvolgere i privati e non escluderne completamente la corresponsabilità. Una disposizione di questo tenore inciderebbe soprattutto su ampi interventi della politica preventiva del mercato del lavoro e renderebbe impossibile attuare un volume di interventi pari a quello attuale. Proprio questo settore si caratterizza per un livello di innovazione particolarmente elevato e per numerosi partenariati pubblico-privato.

    Raccomandazione 27

    Articolo 51, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    4.   La partecipazione massima dei Fondi può essere aumentata all'85% delle spese pubbliche per i programmi operativi destinati alle regioni ultraperiferiche nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» e per i programmi operativi destinati alle isole periferiche greche nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

    4.   La partecipazione massima dei Fondi può essere aumentata all'85% delle spese pubbliche per i programmi operativi destinati alle regioni ultraperiferiche nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» e per i programmi operativi destinati alle isole periferiche greche nell'ambito dell'obiettivo degli obiettivi «Convergenza»e «Competitività regionale e occupazione».

    Motivazione

    Dal momento che una buona parte delle isole greche rientra nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», una loro esclusione sarebbe illogica, controproducente e ingiusta.

    TITOLO VI

    GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

    CAPITOLO I

    Sistemi di gestione e di controllo

    Raccomandazione 28

    Articolo 58, aggiungere nuovo paragrafo 7

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

     

    7.   Fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 1, dovrebbero essere applicati gli accordi tripartiti tra organismi locali e regionali, Stato membro e Commissione. Questo tipo di accordo potrebbe contribuire a consolidare il principio di partenariato, creando collegamenti tra gli elementi locali, regionali, nazionali e transnazionali.

    Motivazione

    Se tutte le parti sono d'accordo dovrebbe essere possibile rafforzare la cooperazione a tutti i livelli attraverso gli accordi tripartiti. Questo elemento andrebbe inserito nelle disposizioni generali onde sottolineare l'importanza del coinvolgimento locale e regionale e del partenariato di cui all'articolo 10.

    TITOLO VII

    GESTIONE FINANZIARIA

    CAPITOLO I

    Gestione finanziaria

    SEZIONE 3

    PREFINANZIAMENTO

    Raccomandazione 29

    Articolo 81, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    1.   Una volta adottata la decisione che approva il contributo dei Fondi a un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7% del contributo dei Fondi strutturali e il 10,5% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo in questione. Esso può essere frazionato su due esercizi, in funzione delle disponibilità di bilancio.

    1.   Una volta adottata la decisione che approva il contributo dei Fondi a un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7% 10,5% del contributo dei fondi strutturali e il 10,5% del contributo del Fondo di coesione al programma operativo in questione. Esso può essere è frazionato su due esercizi, in funzione delle disponibilità di bilancio per due terzi sul primo esercizio finanziario e per il terzo restante sul secondo esercizio finanziario.

    Motivazione

    L'aumento della quota di contributo non assoggettato a disimpegno automatico, unitamente alle indicate modalità di frazionamento, risponde all'esigenza di avere un trend di spesa più realistico nei primi anni di attivazione dei progetti e si ispira a quanto già disposto per il Fondo di coesione.

    TITOLO VIII

    COMITATI

    CAPITOLO I

    Comitato del FESR, del fondo di coesione e di coordinamento dei fondi

    Raccomandazione 30

    Articolo 104, aggiungere nuovo paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del FESR, del Fondo di coesione e di coordinamento dei fondi (in appresso: «il comitato»).

    2.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

    3.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    4.   Il comitato stabilisce il proprio Regolamento interno.

    5.   La BEI e il FEI designano un rappresentante senza diritto di voto.

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del FESR, del Fondo di coesione e di coordinamento dei fondi (in appresso: «il comitato»).

    2.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

    3.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    4.   Il comitato stabilisce il proprio Regolamento interno.

    5.   Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

    6.   La BEI e il FEI designano un rappresentante senza diritto di voto.

    Motivazione

    I due Comitati sono componenti essenziali dell'Unione europea e andrebbero quindi menzionati chiaramente nell'ambito della stretta cooperazione prevista. Il quadro di lavoro dei Comitati di cui al presente articolo andrebbe precisato ulteriormente, secondo il modello degli articoli 47 e 48 del regolamento 1260/99. Le modifiche proposte rendono il testo più conforme al principio di partenariato.

    Bruxelles, 13 aprile 2005

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU C 318 del 22.12.2004, pag 1.

    (2)  GU C 256 del 24.10.2003, pagg. 1-13.

    (3)  GU C 192 del 12.8.2005, pag. 53.


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