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Document 52004AP0018

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1268/ 1999 relativo a un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2004)0163 — C5- 0178/2004 — 2004/ 0054(CNS))

    GU C 166E del 7.7.2005, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52004AP0018

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1268/ 1999 relativo a un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2004)0163 — C5- 0178/2004 — 2004/ 0054(CNS))

    Gazzetta ufficiale n. 166 E del 07/07/2005 pag. 0055 - 0055


    P6_TA(2004)0018

    Misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nei paesi candidati (Bulgaria, Romania) *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo a un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2004)0163 — C5-0178/2004 — 2004/0054(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0163) [1],

    - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0178/2004),

    - visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (A6-0009/2004);

    1. approva la proposta della Commissione;

    2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    [1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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