EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC1018(01)

Elenco degli organismi e delle autorità pubbliche responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) N. 2092/91

GU C 250 del 18.10.2003, p. 5–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC1018(01)

Elenco degli organismi e delle autorità pubbliche responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) N. 2092/91

Gazzetta ufficiale n. C 250 del 18/10/2003 pag. 0005 - 0020


Elenco degli organismi e delle autorità pubbliche responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) N. 2092/91

(2003/C 250/04)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, prevede che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti.

A norma dell'articolo 15, ultimo comma, del medesimo regolamento, sono di seguito elencati, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri ed aggiornate nel 2003, i sistemi introdotti in ciascuno Stato membro e gli organismi e/o le autorità riconosciuti ai fini dell'esecuzione dei controlli.

Il sistema introdotto in ciascuno Stato membro è identificato, nella colonna "note", nel modo seguente:

A: Sistema degli organismi di controllo privati riconosciuti

B: Sistema della o delle autorità pubbliche di controllo designate

C: Sistema dell'autorità pubblica di controllo designata e degli organismi di controllo privati riconosciuti.

Dal gennaio 1998 gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle condizioni della norma EN 45011 [articolo 9, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2092/91].

L'elenco riporta inoltre gli organismi e/o le autorità di controllo riconosciuti dai paesi terzi aderenti al SEE.

AUSTRIA E GERMANIA

In Austria e in Germania gli organismi sono riconosciuti a livello di Land e svolgono la loro attività limitatamente a determinati Länder. Nel caso di questi paesi, nella colonna "note" sono indicati, per ciascuno organismo, il codice del Land in cui è stato riconosciuto e, di seguito, i codici degli altri Länder nei quali può eventualmente svolgere controlli. I codici utilizzati per i Länder sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Spagna

In Spagna attualmente le Comunità autonome esercitano il controllo attraverso organi od enti pubblici ed organismi privati di controllo, designati od autorizzati, a seconda del caso, dalle rispettive autorità competenti. Nella colonna "note" vengono indicate le Comunità autonome in cui ogni organo od ente pubblico od organismo privato di controllo può svolgere la propria attività ispettiva. I codici utilizzati per le diverse regioni sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Top