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Document 52003XC1008(02)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

    GU C 241 del 8.10.2003, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC1008(02)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

    Gazzetta ufficiale n. C 241 del 08/10/2003 pag. 0007 - 0010


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

    (2003/C 241/05)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India (il "paese interessato"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio(3) (il "regolamento di base").

    1. Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata l'8 luglio 2003 dalla Sandoz GmbH e dalla Sandoz Industrial Products SA ("i richiedenti") che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 40 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni antibiotici ad ampio spettro.

    2. Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame ("il prodotto in esame") è costituito da amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionate in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, originarie dell'India, di norma dichiarate nei codici NC ex 2941 10 10 (codice Taric 2941 10 10 10 ), ex 2941 10 20 (codice Taric 2941 10 20 10 ) ed ex 2941 90 00 (codice Taric 2941 90 00 30 ). I codici NC/Taric sono indicati a titolo puramente informativo.

    3. Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio(4).

    4. Motivazioni dei riesami

    4.1. Motivazione del riesame in previsione della scadenza

    I richiedenti hanno fornito prove del fatto che la scadenza delle misure determinerebbe il persistere delle sovvenzioni e del pregiudizio.

    Nella domanda si afferma che i produttori/esportatori del prodotto in esame hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni da parte del governo indiano. Le sovvenzioni cui viene fatta allusione consisterebbero in programmi di concessione di benefici a favore di industrie situate in zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione (export processing zones/export oriented units); in un sistema di licenze preliminari (advance licenses - advance release orders scheme); in un sistema di credito sui dazi d'importazione (duty entitlement passbook scheme); in un'esenzione dall'imposta sul reddito (income tax exemption); in un sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (export promotion capital goods scheme); in un certificato di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (duty free replenishment certificate); nel sistema d'incentivi del governo del Maharashtra (package scheme of incentives of the Government of Maharashtra) e in crediti all'esportazione. Si ritiene che nel complesso l'ammontare delle sovvenzioni sia rilevante.

    Secondo quanto affermato nella domanda, i sistemi di cui sopra costituirebbero sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo indiano e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori/esportatori di alcuni antibiotici ad ampio spettro. Viene asserito che tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni o per altri motivi.

    I richiedenti hanno presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall'India sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

    Viene inoltre asserito che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato avrebbero continuato ad avere, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con conseguenti notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria di tale industria.

    4.2. Motivazione del riesame intermedio

    La domanda presentata ai sensi dell'articolo 19 si basa sull'asserzione che il livello delle misure sarebbe inadeguato a controbilanciare le sovvenzioni che causano pregiudizio. La domanda contiene prove sufficienti del fatto che mantenere le misure nella loro forma attuale non è più sufficiente a controbilanciare le sovvenzioni compensabili che causano pregiudizio. Inoltre risulta che dalla prima inchiesta nei sistemi di sovvenzioni si siano verificati diversi cambiamenti. Alcuni sistemi non esistono più, altri hanno dimensioni più ridotte o sono stati sostituiti, mentre sembra che siano stati introdotti nuovi sistemi di sovvenzioni assertivamente compensabili a favore degli esportatori. Pertanto, è giustificata l'apertura di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5. Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, la Commissione avvia un riesame ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento di base.

    5.1. Procedura per la determinazione del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio

    L'inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e valuterà anche l'eventuale necessità di confermare, abrogare o modificare le misure in vigore.

    a) Campionamento

    In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

    i) Campionamento per l'esame delle sovvenzioni in India

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i):

    - ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome della persona da contattare,

    - il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità e effettuate verso altri paesi (separatamente) tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003,

    - il fatturato in valuta locale e il volume in chilogrammi delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003,

    - se la società intende chiedere un'aliquota di sovvenzione individuale (le aliquote di sovvenzione individuali possono essere chieste soltanto dai produttori),

    - la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in chilogrammi, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003,

    - i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate(5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

    - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

    - l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite,

    - un indicazione circa l'eventuale riconoscimento della società quale unità orientata all'esportazione,

    - un indicazione circa l'eventuale ubicazione della società in una zona di trasformazione per l'esportazione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

    ii) Selezione definitiva del campione

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

    Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

    b) Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori indiani inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax al fine di sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto i, poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto ii), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

    c) Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

    5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    In caso di conferma della probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento, la modifica o l'abrogazione delle misure compensative non siano contro l'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

    6. Termini

    a) Termini generali

    i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

    iii) Audizioni

    Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

    b) Termine specifico relativo al campionamento

    i) Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

    7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata"(6) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura "consultabile da tutte le parti interessate".

    Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni: Commissione europea Direzione generale Commercio

    Direzione B

    J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

    8. Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, potrebbe essere per detta parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato.

    (1) GU C 8 del 14.1.2003, pag. 2.

    (2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (3) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.

    (4) GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

    (5) Per chiarimenti sul significato del termine "società collegate" si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1).

    (6) Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag.1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

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