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Document 52003XC0828(01)

Modifica, da parte della Francia, degli obblighi di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 203 del 28.8.2003, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0828(01)

Modifica, da parte della Francia, degli obblighi di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 203 del 28/08/2003 pag. 0002 - 0002


Modifica, da parte della Francia, degli obblighi di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2003/C 203/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Saint-Étienne-Bouthéon e Lille-Lesquin, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 24 del 28 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Gli obblighi di servizio pubblico sono i seguenti:

Numero minimo di frequenze

Deve essere garantito almeno un viaggio giornaliero di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni e i periodi festivi, per almeno 220 giorni all'anno

I servizi devono essere effettuati senza scalo intermedio tra Saint-Étienne-Bouthéon e Lille-Lesquin.

Tipo di aeromobili utilizzati e di capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili pressurizzati con una capacità minima di 19 posti.

Orari

I servizi devono essere effettuati tra le ore 7.00 e le ore 19.00.

Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Continuità del servizio

Salvo casi di forza maggiore il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare annualmente il 3 % dei voli programmati. Il vettore, inoltre, potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto con un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono informati che il mancato rispetto degli obblighi di servizio pubblico può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

3. I presenti obblighi di servizio pubblico sostituiscono quelli riportati nella comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 24 del 28 gennaio 2000.

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