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Document 52003XC0403(03)

    Notifica di un accordo (Caso COMP/D-1/38.606 — Groupement des Cartes bancaires) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 80 del 3.4.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003XC0403(03)

    Notifica di un accordo (Caso COMP/D-1/38.606 — Groupement des Cartes bancaires) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 080 del 03/04/2003 pag. 0013 - 0014


    Notifica di un accordo

    (Caso COMP/D-1/38.606 - Groupement des Cartes bancaires)

    (2003/C 80/04)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1. Il 31 gennaio 2003 il Groupement des Cartes Bancaires, gruppo d'interesse economico di diritto francese (di seguito "Groupement") ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, alcune modifiche delle regole applicabili alle banche aderenti al Groupement, in particolare relative alla quota di adesione dovuta dai nuovi aderenti, che crea un "meccanismo di regolazione della funzione di affiliante" (Merfa).

    2. Il Groupement è un organismo interbancario incaricato tra l'altro della gestione del sistema di pagamento mediante carta denominato "CB" e della elaborazione delle regole che ne disciplinano il funzionamento.

    3. Le modifiche, adottate l'8 novembre 2002 dal consiglio direttivo del Groupement (composto dai rappresentanti delle undici banche fondatrici del sistema "CB") e comunicate agli aderenti al Groupement in vista della loro entrata in vigore il 1o gennaio 2003, sono state approvate il 20 dicembre 2002 dall'assemblea generale. Esse prevedono:

    - un dispositivo finanziario denominato "meccanismo di regolazione della funzione di affiliante" (Merfa) che funzionerà come segue: una banca che emetta carte "CB" ma che non svolga attività di affiliazione al sistema "CB" degli esercizi commerciali e non gestisca distributori automatici di banconote accessibili ai titolari di carte "CB" sarà tenuta al pagamento di una somma di 11 EUR all'anno per ogni carta di pagamento "CB" attiva e di 3 EUR all'anno per ogni carta per il prelievo di contante "CB" attiva. Una banca che svolga attività di affiliazione per operazioni di pagamento o per il prelievo di contante ma la cui attività di affiliazione sia notevolmente inferiore all'attività di emissione (in rapporto all'attività dell'insieme delle banche aderenti al Groupement) sarà tenuta al pagamento di una somma compresa tra 0 e 11 EUR all'anno per ogni carta di pagamento "CB" attiva e di una somma compresa tra 0 e 3 EUR all'anno per ogni carta per il prelievo "CB" attiva da determinarsi in funzione del peso dell'attività di affiliazione in rapporto all'attività di emissione. Gli importi percepiti a titolo di tale meccanismo saranno ridistribuiti tra le banche aderenti che non vi sono assoggettate, in proporzione al contributo di ciascuna all'attività di affiliazione al sistema "CB".

    - Una modifica della quota di adesione applicabile ai nuovi aderenti al Groupement. La quota, in passato pari ad un importo forfettario unico di 38000 EUR (IVA esclusa), si compone ora di tre elementi:

    - un importo forfettario di 50000 EUR (IVA esclusa),

    - una quota di 12 EUR (IVA esclusa) per ogni carta "CB" emessa nel corso del triennio successivo all'adesione al Groupement,

    - unicamente per i nuovi aderenti che tra la fine del terzo anno e la fine del sesto anno di appartenenza al Groupement triplichino il numero di carte "CB" emesse, una quota di 12 EUR (IVA esclusa) per ogni carta emessa in più rispetto al numero equivalente a detta triplicazione.

    - Una nuova quota applicabile agli aderenti al Groupement alla data del 31 dicembre 2002 che aumentino in misura consistente la loro attività di emissione di carte "CB" attive nel corso di un triennio a decorrere dal 1o gennaio 2003 (detti "membri dormienti"). L'importo da pagare è calcolato sulla base della seguente formula: nel caso in cui un indice indicante il contribuito relativo di una banca aderente all'attività complessiva di emissione di carte "CB" sia tre volte superiore ad un altro indice calcolato tre anni prima, la banca sarà tenuta al pagamento di un importo di 12 EUR per ogni carta emessa in più rispetto al triplo di quest'ultimo indice.

    - La revisione del metodo di calcolo dei diritti di voto degli aderenti in seno al Groupement e dei loro diritti sugli attivi di quest'ultimo. I diritti sono ora calcolati in funzione del volume di attività di ciascun aderente nell'ambito del sistema "CB" su un periodo di sette anni e non più su un periodo di un anno come avveniva in passato.

    4. Il Groupement afferma che gli accordi notificati consentono di tener conto in misura più adeguata dell'effettivo contribuito dei nuovi aderenti allo sviluppo del sistema "CB". A tal fine, secondo il Groupement, il meccanismo di regolazione della funzione di affiliante mira a incoraggiare gli aderenti al Groupement a sviluppare le loro attività di affiliazione. Sempre secondo il Groupement, l'attività di affiliazione creerebbe maggiori esternalità positive dell'attività di emissione.

    5. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che gli accordi notificati potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

    6. La Commissione invita i terzi interessati a trasmettere eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

    7. Tali osservazioni dovranno pervenire alla Commissione entro trenta giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere inviate per fax [(32-2) 296 98 07] o per posta, indicando il riferimento COMP/D-1/38.606 - Groupement des Cartes bancaires, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

    Direzione D

    Unità D-1 (Servizi finanziari)

    B - 1049 Bruxelles

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