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Document 52003SC1127
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and Council amending Directives 70/156/EEC and 80/1268/EEC as regards the measurement of carbon dioxide and fuel consumption of N1 vehicles
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relative alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relative alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1
/* SEC/2003/1127 def. - COD 2001/0255 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relative alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 /* SEC/2003/1127 def. - COD 2001/0255 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relative alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 1. CONTESTO Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: COM(2001)543 definitivo - 2001/0255(COD) // 24 ottobre 2001 Data di adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 20 marzo 2002 Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 24 settembre 2002 Data di transmissione della proposta modificata: // N/D Data di adozione della posizione comune: // 9 ottobre 2003 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE L'obiettivo della proposta è di estendere il campo d'applicazione della direttiva 80/1268/CEE [1] (modificata da ultimo dalla direttiva 1999/100/CE [2]) per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante ai veicoli della categoria N1(veicoli commerciali leggeri, di peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate). Infatti, questa direttiva si applica attualmente soltanto ai veicoli della categoria M1 (autovetture). La direttiva 80/1268/CEE prevede soltanto la misura delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante come uno dei requisiti per l'omologazione; non fissa valori limite specifici per le emissioni di CO2. La proposta introduce anche una lieve modifica di carattere redazionale della direttiva 70/156/CEE [3], relativa all'omologazione comunitaria dei veicoli a motore. [1] GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. [2] GU L 334 del 28.12.1999, pag. 36. [3] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. 3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1. Osservazioni generali Il Parlamento europeo ha approvato tre emendamenti (riguardanti soltanto la direttiva 80/1268/CEE) tutti intesi a ridurre ulteriormente l'onere che l'omologazione rappresenta per i costruttori di veicoli (in particolare per le piccole e medie imprese), in aggiunta alle disposizioni in questo senso già contenute nella proposta della Commissione. La posizione comune del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata, valuta questi emendamenti come indicato qui di seguito e introduce alcune altre modifiche alla proposta della Commissione. 3.2. Emendamenti del Parlamento europeo Emendamento 1: La proposta della Commissione esenta dalle prove relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 i veicoli della categoria N1 equipaggiati con un motore omologato, per quanto riguarda le emissioni di inquinanti, ai sensi della direttiva 88/77/CEE [4] e prodotti da costruttori la cui produzione su scala mondiale di veicoli della categoria N1 non supera le 2.000 unità all'anno. L'obiettivo è di esentare le piccole e medie imprese che producono veicoli di questo tipo dall'onere finanziario delle prove relative alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante. [4] GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. L'emendamento 1 del Parlamento europeo riduce ulteriormente l'onere potenziale delle prove permettendo ai "carrozzieri" che acquistano da un costruttore di automobili o autocarri telai equipaggiati con motore di utilizzare i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante forniti dal costruttore del telaio o del motore se il veicolo finito rispetta determinati criteri fissati per una famiglia di veicoli (definita dall'emendamento 3). Posizione della Commissione sull'emendamento 1 del Parlamento europeo: La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento 1. Posizione del Consiglio sull'emendamento 1 del Parlamento europeo: Il Consiglio non ha adottato direttamente l'emendamento 1, ma ha chiesto alla Commissione di presentare entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva i risultati di una valutazione e, se del caso, una proposta riguardante i carrozzieri o i veicoli costruiti in più fasi Emendamento 2: La proposta della Commissione ha lo scopo di esonerare i piccoli costruttori di veicoli della categoria N1 (veicoli commerciali leggeri) per i quali l'applicazione della direttiva 80/1268/CEE costituirebbe un onere finanziario. La Commissione propone quindi di esentare i veicoli della categoria N1 dall'obbligo di misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: (a) il motore montato sul veicolo è stato omologato relativamente alle emissioni inquinanti come motore di automezzo pesante ai sensi della direttiva 88/77/CEE e (b) la produzione mondiale complessiva di veicoli N1 del costruttore è inferiore a 2.000 unità all'anno. L'emendamento 2 prevede che una sola di queste due condizioni sia sufficiente per fruire dell'esenzione. Di conseguenza, questo emendamento permetterebbe l'esenzione di tutti i veicoli della categoria N1 equipaggiati con un motore omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE e di tutti i veicoli N1 fabbricati da un costruttore la cui produzione mondiale complessiva sia inferiore a 2.000 unità all'anno. L'emendamento 2 del Parlamento europeo permetterebbe alla maggioranza dei veicoli della categoria N1 di essere esonerata dalle prove relative alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, indipendentemente dalla dimensione del costruttore, e sarebbe quindi in contrasto con l'obiettivo principale della proposta, che è quello di fornire al consumatore dati precisi sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante. Posizione della Commissione sull'emendamento 2 del Parlamento europeo: La Commissione respinge l'emendamento 2. Posizione del Consiglio sull'emendamento 2 del Parlamento europeo: Il Consiglio non ha adottato l'emendamento 2 per ragioni simili a quelle suesposte. Emendamento 3: L'emendamento 3 del Parlamento europeo aggiunge vari altri criteri (in particolare per i veicoli della categoria N1) all'elenco delle caratteristiche che permettono di determinare se veicoli della categoria N1 possono essere raggruppati in una stessa famiglia per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante (per ridurre l'onere che le prove comportano) e fissa la condizione alla quale un'omologazione può essere estesa da un tipo di veicolo della categoria N1 ad un altro tipo di veicolo della categoria N1. L'emendamento comprende due elementi. Il primo elemento modifica una disposizione già figurante nella direttiva 80/1268/CEE e prevede la possibilità di estendere l'omologazione già rilasciata per un tipo di veicolo ad un altro tipo di veicolo se le emissioni di CO2 misurate non superano di più del 6% il valore di omologazione. È anche prevista la possibilità di estendere l'omologazione ai veicoli di una stessa famiglia. Questo emendamento mira a ridurre il numero totale delle prove (indipendentemente dalla dimensione del costruttore che deve sostenerne i costi) sia per l'omologazione, sia per la conformità della produzione (l'obbligo del costruttore di dimostrare che la produzione del veicolo continua ad essere conforme all'omologazione). Attualmente, la direttiva 80/1268/CEE si applica soltanto ai veicoli della categoria M1 (autovetture) e permette l'estensione dell'omologazione ai veicoli le cui emissioni di CO2 non superano di più del 4% il valore di omologazione. Il secondo elemento, il concetto di 'famiglia di veicoli' è nuovo. In base ad esso, una stessa omologazione può valere per veicoli con caratteristiche simili (ad es. rapporto di trasmissione, massa di riferimento, superficie frontale). Posizione della Commissione sull'emendamento 3 del Parlamento europeo: La proposta della Commissione non contiene alcun concetto di 'famiglia' per i veicoli della categoria N1. Sono proposte diverse caratteristiche per il raggruppamento di veicoli in una famiglia e ciascuna caratteristica incide sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2. Tutte le caratteristiche possono essere modificate contemporaneamente per cui, nei casi peggiori, l'aumento delle emissioni di CO2 potrebbe facilmente superare il 6% menzionato a proposito dell'estensione di un'omologazione da un tipo di veicolo ad un altro. Il concetto di 'famiglia' è stato proposto congiuntamente all'emendamento 1, che la Commissione accetta in linea di principio. Tuttavia, la Commissione ritiene che non sia necessario introdurre un tale concetto, in quanto la possibilità di estendere l'omologazione di un tipo di veicolo ad un altro le cui emissioni di CO2 non superino di più del 6% il valore di omologazione offre ai costruttori un'elevata flessibilità per quanto riguarda le prove da eseguire in conformità alla direttiva. La Commissione accetta in via di principio il primo elemento dell'emendamento 3 (estensione dell'omologazione purché l'aumento delle emissioni di CO2 non sia superiore al 6%) in quanto si tratta di un'eccezione ammissibile per i veicoli commerciali leggeri, che presentano un'ampia gamma di masse di riferimento rispetto alle autovetture. La Commissione respinge però il secondo elemento dell'emendamento 3 (concetto di famiglia). Posizione del Consiglio sull'emendamento 3 del Parlamento europeo: La posizione comune del Consiglio riprende entrambi gli elementi dell'emendamento 3 del Parlamento europeo, ma con alcune differenze: - estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo ad un altro le cui emissioni di CO2 non superino di più del 6% il valore di omologazione, quando le caratteristiche del veicolo sono essenzialmente le stesse dell'emendamento 3; - una famiglia di veicoli è definita in base a caratteristiche più dettagliate di quelle dell'emendamento 3 e il veicolo di una famiglia che presenta le emissioni di CO2 più elevate serve da base per l'omologazione dell'intera famiglia. L'estensione dell'omologazione ai veicoli di una stessa famiglia è possibile se il consumo di carburante del nuovo veicolo non supera quello del veicolo su cui è basata l'omologazione della famiglia in relazione al consumo di carburante; - una famiglia dei veicoli è definita in base a caratteristiche più dettagliate di quelle dell'emendamento 3 e i veicoli che presentano le emissioni di CO2 più basse e più elevate servono da base per l'omologazione della famiglia. Se tali valori non differiscono di più del 4% (cfr. punto 6.5 dell'allegato I della direttiva 93/116/CEE [5]), le emissioni di CO2 dichiarate dal costruttore per tutti i membri della famiglia servono da base per l'omologazione. Se tali valori differiscono di più del 4% (cfr. punto 6.5. dell'allegato I della direttiva 93/116/CEE), altre prove sui veicoli sono eseguite e una decisione sui valori di omologazione è presa in base al punto 6.5 dell'allegato I della direttiva 93/116/CEE. [5] GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39. A questo riguardo, la posizione comune del Consiglio offre ai costruttori una certa flessibilità quanto alla definizione che essi intendano dare delle famiglie di veicoli, ma è più restrittiva dell'emendamento 3 del Parlamento europeo per quanto riguarda la definizione di famiglia e le estensioni dell'omologazione all'interno della famiglia. In questo modo è almeno possibile un'informazione dei consumatori sul consumo di carburante dei veicoli della categoria N1 più precisa di quella che consentirebbero gli emendamenti del Parlamento europeo. Come ha osservato a proposito dell'emendamento del Parlamento europeo, la Commissione è a conoscenza delle ragioni che hanno indotto il Consiglio a introdurre la regola del 6% per l'estensione e il concetto di famiglia, ma ritiene che questo contribuirà solo a rendere più dubbia l'efficacia della direttiva, in particolare se essa dovrà servire come base di future disposizioni riguardanti le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. 3.3. Posizione della Commissione sui principali nuovi elementi introdotti dal Consiglio Articolo 3: Il Consiglio non è giunto ad una conclusione per quanto riguarda l'applicazione di questa direttiva ai veicoli costruiti in più fasi e ai veicoli pesanti della categoria N1 dotati di motore omologato per quanto riguarda le emissioni inquinanti ai sensi della direttiva 88/77/CEE. Esso chiede alla Commissione di valutare la possibilità di applicare la direttiva in modo rappresentativo a tali veicoli entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva ed eventualmente di presentare una proposta. Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 4 prevede che l'applicazione della direttiva ai veicoli costruiti in più fasi sia differita di dodici mesi. Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di valutare, sempre entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, il funzionamento pratico del concetto di famiglia contenuto nella direttiva. La Commissione rileva che, in base al diritto di iniziativa di cui dispone in virtù del trattato, può valutare tempi e contenuti delle proposte da presentare. Inoltre, la posizione comune del Consiglio impone alla Commissione l'onere di questo esercizio, quando una valutazione dell'applicazione pratica di questa direttiva dipenderà in larga misura dalle informazioni che la Commissione riceverà dagli Stati membri per quanto riguarda tale applicazione ai fini dell'omologazione. Di questo non si fa menzione dell'articolo 3. La Commissione si rammarica altresì del fatto che il Consiglio ritenga necessario concedere ai veicoli costruiti in più fasi (i cui costruttori sono essenzialmente PMI) un anno di deroga, quando tali veicoli dovrebbero rientrare nell'esenzione per i veicoli prodotti in non più di 2000 unità proposta dalla Commissione (e che rimane nella posizione comune al punto 1 modificato dell'allegato I (campo d'applicazione) della direttiva) o in quella del 6%. Articolo 5: La Commissione ha proposto che questa direttiva sia applicata per l'omologazione di tutti i nuovi tipi di veicoli della categoria N1 dal 1° gennaio 2003. Essa sarà poi applicata dal 1° gennaio 2006 a tutti i tipi di veicoli di classe I della categoria N1 e dal primo gennaio 2007 a tutti i tipi di veicoli di classe II e III della categoria N1. Queste date corrispondono a quelle previste per l'introduzione di norme più severe per le emissioni di gas di scarico applicabili ai nuovi tipi di veicoli (direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE). Il Consiglio ha rinviato di un anno l'applicazione di questa direttiva per le nuove omologazioni e per tutti i tipi di veicoli delle classi II e III e ha inoltre posticipato di altri dodici mesi, in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, l'applicazione della direttiva ai veicoli costruiti in più fasi (in corrispondenza con la revisione di cui all'articolo 3). La Commissione riafferma che differire l'applicazione di questa direttiva significa probabilmente differire anche che ogni futuro provvedimento riguardante le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri, si tratti di un atto legislativo o di un impegno volontario. 4. CONCLUSIONI La posizione comune del Consiglio tiene conto, direttamente o indirettamente, di tutti e tre gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo. La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia assunto una posizione per quanto riguarda i costruttori in più fasi. Il Consiglio ha invece, all'articolo 3, rinviato una decisione su questo punto a quando la Commissione avrà valutato l'applicazione pratica della direttiva per quanto riguarda il concetto di famiglia e considera anche la possibilità di applicare la direttiva in modo rappresentativo ai veicoli costruiti in più fase e ai veicoli equipaggiati con un motore omologato per quanto riguarda le emissioni di inquinanti ai sensi della direttiva 88/77/CEE. La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia ritenuto necessario rendere più complessa la direttiva introducendo il concetto di famiglia oltre al criterio del 6% per l'estensione dell'omologazione. A parte il fatto che la Commissione, in forza del diritto di iniziativa che il trattato le attribuisce, può stabilire tempi e contenuti delle proposte da presentare, una valutazione dell'applicazione pratica di questa direttiva dipenderà in larga misura dalle informazioni che la Commissione riceverà dagli Stati membri. La Commissione si rammarica del fatto che nell'articolo 3 non sia menzionato l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni alla Commissione. La Commissione ha espresso il proprio parere circa il calendario di applicazione della direttiva, ma, poiché è comunque importante dotarsi di una base normativa che consenta di adottare ulteriori disposizioni, la Commissione accetta in via generale la posizione comune e invita pertanto le due istituzioni a raggiungere il più presto possibile un accordo sulle modifiche delle direttive 80/1268/CEE e 70/156/CEE.