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Document 52003SC1051

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio circa l'adozione di un regolamento relativo ai detergenti

    /* SEC/2003/1051 def. - COD 2002/0216 */

    52003SC1051

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio circa l'adozione di un regolamento relativo ai detergenti /* SEC/2003/1051 def. - COD 2002/0216 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio circa l'adozione di un regolamento relativo ai detergenti

    2002/0216 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio circa l'adozione di un regolamento relativo ai detergenti

    1- CONTESTO

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio (documento COM(2002)485 def. - 2002/0216 COD): // 04.09.2002.

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 26.02.2003.

    Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: // 10.04.2003.

    Data di trasmissione della proposta modificata: // 06.06.2003

    Data d'adozione dell'accordo politico (a maggioranza qualificata): // 19.05.2003

    Data d'adozione della posizione comune: // 6.11.2003

    2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Obiettivo della proposta è quello di garantire la libera circolazione dei detergenti nel mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La proposta mira a raggiungere tali obiettivi rendendo più moderne le direttive che fissano le norme per la biodegradabilità dei tensioattivi utilizzati nei detergenti e incorporando e ampliando le norme di etichettatura contenute nella raccomandazione 89/542/CEE della Commissione. Alla modernizzazione delle direttive provvedono le nuove prove di biodegradabilità che forniranno un maggiore livello di protezione del compartimento acquatico. Inoltre, il campo d'applicazione delle prove è esteso a tutte le classi di tensioattivi, incluso quindi il 10% di tensioattivi che eludono la legislazione attuale. Le norme di etichettatura si applicano anche agli ingredienti aromatici, possibili causa di allergie, e i fabbricanti sono tenuti a presentare l'elenco completo degli ingredienti ai medici che curano pazienti affetti da allergie. Il regolamento proposto mira a garantire che le nuove norme, e i successivi adeguamenti al progresso tecnico, si applicheranno simultaneamente in tutti gli Stati membri, senza la necessità di recepire voluminosi allegati tecnici in 25 diverse legislazioni nazionali.

    3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1 Cenni generali

    La posizione comune segue le linee generali della proposta modificata della Commissione.

    3.2 Sorte degli emendamenti

    3.2.1 Emendamenti accettati nella proposta modificata e nella posizione comune

    Gli emendamenti 2, 4, 8, 17, e 53 sono stati accettati quali presentati dal Parlamento.

    Gli emendamenti 3, 18, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 52, 55 e 57 sono stati accettati in parte o di massima. Essi hanno dovuto formare oggetto di riformulazione o di aggiunte, come indicato dettagliatamente di seguito.

    3.2.1.1 Emendamento 3 (Considerando 14)

    È stata accettata di massima la menzione della valutazione complementare del rischio dell'emendamento del Parlamento. Peraltro, dato che la valutazione complementare del rischio costituirà una nuova caratteristica della legislazione, non è opportuno dire che essa sarà "mantenuta". La Commissione ha elaborato un testo riformulato che è stato adottato dal Consiglio.

    3.2.1.2 Emendamento 18 (Articolo 2)

    La Commissione ha approvato di massima una definizione supplementare, all'articolo 2, per i detergenti industriali e istituzionali. Peraltro, essendo stata introdotta, la definizione deve essere utilizzata. Ciò avviene all'articolo 4, come descritto all'emendamento 55, relativamente alle deroghe.

    3.2.1.3 Emendamento 27 (Articolo 9, paragrafo 3)

    La Commissione ha accettato di massima la parte dell'emendamento riguardante il personale medico tenuto al segreto professionale come un utile requisito addizionale per tutelare la riservatezza dei dati sugli ingredienti. Per motivi di coerenza con l'emendamento 8, accettato dalla Commissione, il termine adottato nella riformulazione della Commissione è "personale medico". Inoltre si è ritenuto utile definire in modo più esaustivo il "personale medico" all'articolo 2, inclusa l'esigenza della riservatezza.

    3.2.1.4 Emendamento 34, 35, 36, 37 (Allegato II, punti A, B, C e D)

    La Commissione ha accettato l'introduzione di un riferimento a metodi analitici specifici. Peraltro i benefici che potrebbero essere ottenuti da tali metodi verrebbero annullati ove essi si limitassero unicamente ai tensioattivi che non reagiscono ai reagenti utilizzati in tali metodi, ad esempio MBAS, ecc. La Commissione ha di conseguenza riformulato l'emendamento del Parlamento, e il Consiglio ha accettato tale riformulazione.

    3.2.1.5 Emendamento 45 (Allegato VIII, punto B,, paragrafo 1, capoverso 2)

    La Commissione ed il Consiglio hanno accettato di massima l'emendamento del Parlamento, in quanto esso introdurrà utili informazioni supplementari per il consumatore riguardo a due varie categorie di detergenti. Peraltro, i termini normalmente utilizzati per le due categorie sono detersivi normali e detersivi per tessuti delicati, come altrove nel testo dell'allegato. L'emendamento del Parlamento è stato di conseguenza riformulato.

    3.2.1.6 Emendamento 46 (Articolo 2, punto 6)

    La Commissione e il Consiglio hanno accettato di massima l'emendamento del Parlamento riguardante la definizione di un tensioattivo esclusivamente in termini di una lista ampliata di proprietà invece dell'inclusione dell'intento del fabbricante. La lista è stata riformattata per chiarire maggiormente la sua natura cumulativa.

    3.2.1.7 Emendamento 52 (Considerando 16)

    La Commissione ed il Consiglio hanno di massima accettato l'emendamento del Parlamento in quanto i criteri per il rifiuto delle deroghe figurano all'articolo 6 e non negli allegati. I criteri per le deroghe rimarranno quindi soggetti alla procedura di codecisione.

    3.2.1.8 Emendamento 55 (Articolo 4, paragrafo 1, ora articolo 4, paragrafo 2)

    La parte dell'emendamento che fa figurare i limiti per le prove di biodegradabilità nell'articolo 4 invece che nell'allegato III non è stata accettata, in quanto tali limiti si riferiscono specificatamente al metodo di prova menzionato in tale allegato. Se i limiti sono fatti figurare nell'allegato, essi possono essere adeguati, ad esempio riveduti verso l'alto, parallelamente ad eventuali modifiche del metodo di prova: il limite ed il metodo di prova debbono restare abbinati.

    Per motivi di coerenza con l'introduzione nell'emendamento 18 di una definizione del termine "detergenti industriali e istituzionali", qui il metodo è utilizzato per chiarire che le deroghe saranno esaminate solo per i prodotti specializzati a volume ridotto e non per i detersivi per bucato. Senza tale aggiunta, la definizione non sarebbe utilizzata in altre parti della proposta.

    In linea di massima è stata accettata l'aggiunta, nell'emendamento del Parlamento, di una menzione dell'azione a seguito di una richiesta di deroga. Peraltro, dato che l'articolo 6 tratta del rifiuto di una deroga e non della sua concessione, il Consiglio ha riformulato lievemente il testo.

    3.2.1.9 Emendamento 57 (Articolo 5, paragrafi da 2 a 5)

    La Commissione ha accettato le parti dell'emendamento del Parlamento relative ai paragrafi 2, 3 (tranne l'ultima frase) e 4 come utili chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni.

    Le parti dell'emendamento relative all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 concernenti l'allegato IV e le strategie di prova non sono state accettate in quanto le prove nell'allegato IV mirano a dimostrare che il tensioattivo non è tossico per l'ambiente, pur non avendo superato la prova finale di biodegradabilità, mentre la gamma di prove di cui all'allegato IV è stata ritenuta il minimo necessario per garantire ciò. Peraltro nella posizione comune, su iniziativa del Consiglio, figura un approccio a più livelli - cfr. sezione 3.3.12.

    È stata accettata di massima la parte dell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 3 riguardante un periodo di tempo. Si dovrebbe evitare che i fabbricanti commercializzino a tempo indeterminato prodotti che richiedono una deroga. Per tale motivo, occorre anche menzionare che l'articolo 6, paragrafo 2 non sarà più applicabile se le informazioni non sono rese disponibili entro un periodo di tempo determinato. Il periodo di tempo concesso ai fabbricanti per fornire le informazioni dovrebbe essere di 12 mesi, al fine di consentire un periodo sufficiente qualora il fabbricante debba rivolgersi a terzi per effettuare ulteriori prove per suo conto.

    La parte dell'emendamento riguardante l'articolo 5, paragrafo 4, che introduce i termini "sulla base della valutazione effettuata dagli Stati membri" non è stata accettata, in quanto la Commissione deve tutelare il diritto di agire ove gli Stati membri tardino a completare una valutazione. La parte dell'emendamento riguardante l'articolo 5, paragrafo 4, che introduce il termine "può" può essere accettata dalla Commissione in quanto si tratta di un logico complemento alla qualifica "se necessario" figurante in precedenza nella frase.

    Non è stata accettata la parte dell'emendamento riguardante l'articolo 5, paragrafo 5. Le deroghe sono concesse sulla base delle valutazioni dei rischi, effettuate dagli Stati membri, che dimostrano che non vi sono rischi per l'ambiente. Non verranno quindi concesse deroghe ai tensioattivi che pongono rischi del genere. Non vi è motivo per adottare misure che comporterebbero la sostituzione di un tensioattivo che non pone alcun rischio. Non vi è alternativa più sicura di una sostanza che non pone rischi.

    La Commissione ha di conseguenza riformulato il testo dei paragrafi 2 - 5 e tale riformulazione è stata accettata dal Consiglio.

    3.2.2 Emendamenti figuranti nella proposta modificata ma non nella posizione comune

    3.2.2.1 Emendamento 17 (Articolo 2, paragrafo 2, definizione di "lavaggio")

    Piuttosto che ampliare l'elenco nella definizione di "lavaggio" con articoli specifici menzionati nell'emendamento del Parlamento, ad esempio "pavimenti, finestre o impianti igienico-sanitari", il Consiglio ha preferito invece utilizzare i termini "e altre superfici dure". La Commissione approva tale modifica, in quanto essa comprende l'emendamento del Parlamento e rende la definizione più generale.

    3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

    3.3.1 Considerando 21 (riferimenti ad altre disposizioni legislative orizzontali)

    L'elenco di altre disposizioni legislative orizzontali applicabili ai detergenti è stato ampliato per includere le direttive sui biocidi, la buona pratica di laboratorio e la protezione degli animali.

    La Commissione ed il Consiglio hanno accettato tali modifiche, in quanto esse rendono più chiara la relazione esistente tra le varie parti della legislazione. Il riferimento alla direttiva 86/609/CEE è conforme all'emendamento 13 del Parlamento.

    3.3.2 Considerando 25 (scheda degli ingredienti)

    È stata apportata un'aggiunta in cui si richiede che la scheda degli ingredienti sia resa disponibile sia agli organismi degli Stati membri sia al personale medico. La Commissione ha accettato tale modifica, che è conforme all'emendamento 27 del Parlamento, relativo all'articolo 9, paragrafo 3.

    3.3.3 Considerando 30 (norme per le prove - buona pratica di laboratorio)

    Le norme relative alla buona pratica di laboratorio sono introdotte come alternativa alle norme in materia di prove EN/ISO/IEC.

    La Commissione ha accettato tale modica, in quanto essa consente una maggiore libertà di scelta circa le norme in materia di prove, senza compromettere la qualità dei risultati delle prove in questione.

    3.3.4 Considerando 31 (fosfati)

    Il testo è stato modificato in modo da chiarire che il campo d'applicazione del regolamento esclude, tra l'altro, i fosfati.

    Sebbene abbia accettato tale modifica, la Commissione avrebbe preferito includere prodotti quali i fosfati nel campo d'applicazione del presente regolamento. Eventuali future misure circa tali prodotti dovranno ora essere trattate in una parte distinta della legislazione.

    3.3.5 Articolo 1, paragrafo 2 (campo d'applicazione del regolamento)

    Il campo d'applicazione della legislazione è stato reso più esplicito in modo da limitare il campo alla biodegradabilità ed all'etichettatura.

    La Commissione può accettare tale modifica, ma avrebbe preferito che il campo d'applicazione fosse più ampio in modo da poter trattare nell'ambito di un unico corpus legislativo tutti i futuri aspetti connessi con i detergenti. Il secondo capoverso è conforme in parte all'emendamento 15 del Parlamento.

    3.3.6 Articolo 2, paragrafo 1 (definizione di "Detergente")

    I prodotti dell'allegato I.A che completano la definizione di detergente nell'articolo 2, paragrafo 1, sono stati ora incorporati nell'articolo 2, paragrafo 1. È stato soppresso il riferimento ai processi di pulitura a base di acqua: i detergenti a base di solventi organici sono ora inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento.

    La Commissione può accettare tali modifiche. Il trasferimento del testo dell'allegato I.A all'articolo 1 è conforme all'emendamento 29 del Parlamento che mirava ad escludere l'allegato I.A dagli adeguamenti al progresso tecnico. L'ampliamento del campo d'applicazione ai detergenti diversi da quelli a base di acqua, seppure conforme all'emendamento 16 del Parlamento, farà prevedibilmente poca differenza nella pratica, in quanto l'eliminazione di tali preparati in un ambiente acquatico verrà comunque controllata nell'ambito di altre legislazioni, ad esempio la direttiva 2000/60/CE.

    3.3.7 Articolo 2, paragrafo 10 (definizione di "fabbricante")

    La definizione è stata ampliata per rendere più chiare le responsabilità di tutti gli operatori economici nella catena degli approvvigionamenti.

    La Commissione accetta tali modifiche. Esse chiariscono le responsabilità di tutti gli operatori nella catena degli approvvigionamenti. Ad esempio, un supermercato che vende un detergente con la sua propria etichetta è ora incluso nella definizione di fabbricante, mentre un semplice dettagliante non lo è.

    3.3.8 Articolo 2, paragrafo 11 (definizione di "personale medico")

    La Commissione accetta la nuova definizione di "personale medico". In abbinamento con l'articolo 9, paragrafo 3, essa tende a precisare che la scheda degli ingredienti è fornita unicamente per la terapia dei pazienti.

    3.3.9 Articolo 3, paragrafo 1 (Condizioni per l'immissione sul mercato)

    È stata aggiunta una prova addizionale relativa alla direttiva sui biocidi.

    La Commissione accetta tale modifica in quanto essa chiarisce il trattamento dei detergenti contenenti biocidi o dei detergenti in cui i tensioattivi hanno proprietà biocide. Il testo mira a garantire che non vi siano scappatoie e ad evitare doppioni di prove.

    3.3.10 Articolo 4, paragrafo 1, nuovo (Limitazioni all'immissione sul mercato)

    Il titolo è cambiato, ed è stato aggiunto un nuovo paragrafo 1 al fine di limitare il campo d'applicazione alla biodegradabilità dei tensioattivi.

    La Commissione può accettare tale modifica, in quanto la formulazione chiarisce il diritto dei fabbricanti di immettere i loro prodotti sul mercato, a condizione di soddisfare certe condizioni.

    3.3.11 Articolo 5, paragrafo 1 (Concessione di deroghe)

    Gli Stati membri saranno in grado di applicare tariffe.

    La Commissione accetta tale modifica. Le tariffe per coprire i costi d'elaborazione delle richieste non debbono aumentare eccessivamente il costo del processo connesso con le deroghe.

    3.3.12 Articolo 5, paragrafo 2 (Concessione di deroghe)

    Sarà introdotto un approccio a più livelli delle prove.

    La Commissione accetta tale modifica, che è conforme all'emendamento 57 del Parlamento.

    3.3.13 Articolo 6, paragrafo 1, secondo puntino (Rifiuto di concedere una deroga)

    È stata eliminata la menzione dei detergenti industriali e istituzionali.

    La Commissione accetta tale modifica, in quanto è stato modificato contemporaneamente anche l'articolo 4, paragrafo 2 - cfr. 3.2.1.8 - in base al quale unicamente i detergenti industriali e istituzionali possono essere tenuti in considerazione per la concessione di deroghe, e di conseguenza la ripetizione di tale menzione all'articolo 6 diventa superflua.

    3.3.14 Articolo 6, paragrafo 3, nuovo, ed articolo 6, paragrafo 4, nuovo (Rifiuto di concedere una deroga)

    La Commissione accetta la modifica riguardante l'articolo 6, paragrafo 3. Occorre fissare un termine ultimo per adottare una decisione concernente il rifiuto di una deroga, analogamente a quanto fissato all'articolo 5 per quanto riguarda la concessione di una deroga.

    La Commissione accetta la modifica riguardante l'articolo 6, paragrafo 4. Il nuovo testo sostituisce un testo analogo figurante in precedenza all'articolo 7, paragrafo 2, che ora è stato soppresso.

    3.3.15 Articolo 7, paragrafo 1 (Prove dei tensioattivi)

    Sono incluse norme supplementari per le prove.

    La Commissione accetta tali modifiche, in quanto esse consentono una maggiore flessibilità pur mantenendo le norme richieste.

    3.3.16 Articolo 7, paragrafi 2 e 3, e Allegato VII (Elenco dei tensioattivi vietati)

    Sono soppressi l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 e l'allegato VII.

    La Commissione accetta la modifica all'articolo 7, paragrafo 2, le cui disposizioni figurano ora all'articolo 6, paragrafo 4. Viene anche accettata l'eliminazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'allegato VII in quanto è sufficiente che i tensioattivi vietati ai sensi della direttiva 76/769/CEE siano elencati nell'ambito di tale direttiva; le informazioni sono già disponibili in modo più agevole sul sito web della Commissione.

    3.3.17 Articolo 8, paragrafi 2 e 3 (notifica dei laboratori)

    I laboratori che applicano la buona pratica di laboratorio possono altresì essere notificati come alternativa.

    La Commissione accetta tali modifiche in quanto esse permettono una maggiore flessibilità pur mantenendo le norme richieste.

    3.3.18 Articolo 9, paragrafo 3 (Scheda informativa)

    Le disposizioni chiariscono quali persone sono autorizzate a ricevere la scheda informativa e a quale fine.

    La Commissione accetta tale modifica, in quanto essa chiarisce l'obiettivo della messa a disposizione della scheda informativa ed è conforme all'emendamento 27 del Parlamento.

    3.3.19 Articolo 11, paragrafo 2 (etichettatura)

    Sono rese obbligatorie informazioni supplementari sull'etichetta.

    La Commissione accetta tale modifica, in quanto essa è a favore del consumatore.

    3.3.20 Articolo 11, paragrafo 3 (etichettatura)

    La disposizione richiede ora ulteriori indicazioni sull'etichetta circa l'utilizzazione alla quale è destinato il detergente.

    La Commissione accetta tale modifica in quanto essa favorisce specialmente gli utenti di prodotti detergenti per usi speciali.

    3.3.21 Articolo 11, paragrafo 5 (etichettatura)

    Gli Stati membri non sono più tenuti ad informare la Commissione circa i requisiti in merito alla lingua nazionale.

    La Commissione accetta tale modifica che mirava unicamente a consentire alla Commissione di offrire un servizio ai fabbricanti che richiedevano informazioni circa i vari requisiti linguistici negli Stati membri.

    3.3.22 Articolo 11, paragrafo 6, nuovo (etichettatura)

    La Commissione accetta tale modifica che permette al Portogallo di mantenere la legislazione nazionale esistente in merito.

    3.3.23 Articolo 13 (adeguamento degli allegati)

    Tutti gli allegati possono essere ora adeguati tramite la procedura di comitato.

    La Commissione accetta tale modifica a seguito del trasferimento dell'allegato I.A nel testo dell'articolo 1 e dell'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento ai detergenti a base di solventi organici.

    3.3.24 Articolo 14 (Clausola di libera circolazione)

    La nuova formulazione limita l'armonizzazione del mercato interno ad aspetti che rientrano nel presente regolamento.

    La Commissione accetta tale modifica, collegata al campo d'applicazione del regolamento, ma avrebbe preferito armonizzare tutti gli aspetti del mercato interno in materia di detergenti tramite un campo più ampio d'applicazione all'articolo 1, paragrafo 2 - cfr. 3.3.5.

    3.3.25 Articolo 16, paragrafo 4, nuovo (normativa da sostituire)

    La nuova formulazione dispone che gli Stati membri debbono abrogare la loro legislazione nazionale.

    La Commissione accetta tale modifica, in quanto sarà evitata la possibilità che la vecchia legislazione nazionale continui ad essere in vigore simultaneamente al nuovo regolamento.

    3.3.26 Allegato I (Norme di accreditamento)

    L'allegato I.A è soppresso ed il suo contenuto è trasferito all'articolo 1. L'allegato I.B diventa l'allegato I ed è ampliato per includere norme di buona pratica di laboratorio ed il trattamento di animali in prove di laboratorio.

    La Commissione accetta tale modifica, in quanto essa fornisce una maggiore flessibilità, pur mantenendo il livello delle norme in materia di prove adeguate al presente regolamento. La menzione della direttiva 86/609/CEE è conforme all'emendamento 13 del Parlamento.

    3.3.27 Allegato IV - (Valutazione complementare dei rischi)

    Il testo nel terzo e nel quinto paragrafo è sostituito da disposizioni riguardanti un approccio a più livelli.

    La Commissione accetta tale modifica, che è conforme ad uno dei punti dell'emendamento 57 del Parlamento.

    3.3.28 Allegato IV 4.2.2 (Effetti sugli organismi)

    Le prove sulla tossicità vanno effettuate conformemente alle norme relative alla buona pratica di laboratorio.

    La Commissione accetta tale modifica.

    3.3.29 Allegato VII. (Elenco dei tensioattivi vietati in applicazione di altre legislazioni)

    Questo allegato è soppresso.

    La Commissione accetta tale modifica. L'allegato non avrebbe alcun effetto giuridico e sarebbe difficile da tenere aggiornato in versione stampata. Tali informazioni sono già contenute nel sito web della Commissione.

    3.3.30 Allegato VIII.A (Indicazione del contenuto)

    I limiti per le fragranze allergizzanti sono conformi a quelli dei prodotti per la pulizia della direttiva sui cosmetici, finché non siano stati fissati i limiti in base ai rischi.

    La Commissione accetta tale modifica, in quanto l'utilizzazione di limiti basati sui rischi garantiranno l'esistenza di una base scientifica solida per tali disposizioni. Ciò è conforme all'emendamento 43 del Parlamento.

    4- CONCLUSIONE

    La Commissione approva la posizione comune del Consiglio in quanto essa è conforme per lo più agli orientamenti della proposta modificata.

    5- DICHIARAZIONI

    I. Fragranze allergizzanti

    La Commissione riconosce l'importante incidenza delle allergie tra i consumatori. È quindi necessario adottare tutte le misure necessarie per garantire che i detergenti riportino sull'etichetta informazioni adeguate per consentire ai consumatori, che sanno di essere allergici, di evitare ingredienti specifici.

    Di conseguenza, la Commissione chiederà al comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari di continuare - e se del caso accelerare - i lavori destinati a fissare limiti individuali basati sul rischio per le fragranze allergizzanti, con speciale riferimento ai detergenti.

    La Commissione si prefigge di far elaborare ed adottare tali limiti tramite la procedura di comitato immediatamente dopo l'entrata in vigore del regolamento sui detergenti.

    II. Pubblicazione norme

    La Commissione riconosce che alcuni dei metodi normalizzati di prova sono piuttosto obsoleti, e richiedono quindi un aggiornamento. Inoltre alcuni di essi rappresentano norme nazionali e sono quindi disponibili unicamente nella lingua originale.

    È auspicabile ovviare a tale situazione elaborando norme europee destinate a sostituire le norme nazionali e ad essere disponibili nelle lingue del sistema CEN.

    La Commissione chiederà quindi al CEN di riesaminare le norme nazionali esistenti e di adottare, se del caso, norme europee equivalenti. Non appena disponibili, la Commissione proporrà d'integrarle nel regolamento tramite la procedura di comitato.

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