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Document 52003SC0294

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'approvazione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i termini d'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale, le deroghe applicabili all'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale e la trasmissione di dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

    /* SEC/2003/0294 def. - COD 2002/0109 */

    52003SC0294

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'approvazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i termini d'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale, le deroghe applicabili all'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale e la trasmissione di dati sull'occupazione espressi in ore lavorate /* SEC/2003/0294 def. - COD 2002/0109 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'approvazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i termini d'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale, le deroghe applicabili all'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale e la trasmissione di dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

    2002/0109 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'approvazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda i termini d'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale, le deroghe applicabili all'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale e la trasmissione di dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

    1. Contesto

    Presentazione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2002) 234 definitivo - 2002/0109 (COD)): // 15 maggio 2002

    Adozione del parere della Banca centrale europea: // 3 ottobre 2002

    Parere del Parlamento europeo (prima lettura): // 24 settembre 2002

    Approvazione della posizione comune da parte del Consiglio: // 18 febbraio 2003

    2. Scopo della proposta della Commissione

    La relazione del Comitato per le statistiche monetarie sui requisiti delle statistiche dell'UEM, approvata dal Consiglio ECOFIN del 18 gennaio 1999, dà tra l'altro rilievo alla necessità di ridurre i termini d'invio dei principali aggregati della contabilità nazionale trimestrale, abolire le deroghe specifiche agli Stati membri che impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale trimestrale e annuale e armonizzare i dati della contabilità nazionale sull'occupazione inviandoli nell'unità "ore lavorate".

    Al regolamento proposto si fa riferimento nel "Piano d'azione sulle necessità statistiche dell'UEM", avallato dal Consiglio ECOFIN del 29 settembre 2000: il regolamento fa parte dell'elenco di regolamenti in vigore da modificare, che la Commissione dovrà presentare al Consiglio.

    Il proposto regolamento è infine menzionato citato nella 3.a e 4.a relazione sul progresso realizzato nell'attuare la relazione del Comitato monetario (esigenze in fatto d'informazioni nell'UEM), avallate dal Consiglio Ecofin il 19 gennaio 2001 ed il 6 novembre 2001: il regolamento fa parte dell'elenco di modifiche alla legislazione esistente, allegato IV della 3.a, 4.a e 5.a relazione sullo stato d'avanzamento dei lavori, che la Commissione dovrà presentare al Consiglio.

    Il regolamento è stato successivamente redatto nel contesto delle disposizioni di cui sopra.

    3. Osservazioni sulla posizione comune

    3.1. Aspetti d'indole generale

    In prima lettura il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione senza emendamenti.

    3.2. Decisioni sugli emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura

    Non applicabile.

    3.3. Nuove disposizioni introdotte dalla posizione del Consiglio e della Commissione

    Nella posizione comune del Consiglio sono state integrate quattro disposizioni d'importanza cruciale, che godono del pieno appoggio della Commissione:

    - Introduzione di deroghe specifiche relative ai termini d'invio per i casi in cui alcuni Stati membri non siano in grado di fornire sufficienti dati affidabili all'entrata in vigore del regolamento

    La Commissione riconosce che i termini proposti per l'invio degli aggregati principali della contabilità nazionale trimestrale potrebbero seriamente pregiudicare la qualità dei dati trasmessi dai piccoli Stati membri che non hanno una tradizione consolidata di compilazione della contabilità nazionale trimestrale. La Commissione è consapevole che i rischi associati sul piano nazionale alle ripercussioni negative connesse alla disponibilità di dati tempestivi, ma per il momento di cattiva qualità, non saranno compensati dai vantaggi derivanti dal fatto di potersene servire per elaborare gli aggregati a livello europeo. Tenendo presente che il non disporre tempestivamente di dati per i piccoli paesi non influenza l'elaborazione degli aggregati a livello europeo, la posizione comune permette d'impostare in modo graduale la tempestiva compilazione di conti trimestrali per Irlanda e Lussemburgo, assicurandosi che gli obiettivi del regolamento siano attendibilmente raggiunti non appena possibile.

    - Introduzione di deroghe per l'invio di aggregati specifici per i casi in cui alcuni Stati membri non siano in grado di fornire tali dati all'entrata in vigore del regolamento

    La Commissione concorda nel ritenere che l'abolizione di alcune deroghe secondarie originariamente disposte dal regolamento del Consiglio (CE) 2223/96 per alcuni Stati membri non è un obiettivo così prioritario laddove l'importanza degli aggregati in questione è relativa ed il lavoro richiesto all'istituto nazionale di statistica competente per la loro abolizione risulta sproporzionato ai vantaggi previsti, specialmente nel caso di deroghe che non pregiudichino la compilazione degli aggregati a livello europeo. La posizione comune limita al minimo indispensabile tali deroghe per non alterare il calcolo degli aggregati della "zona euro" e dell'UE, garantendo così che gli scopi del regolamento siano raggiunti non appena possibile.

    - Introdurre deroghe specifiche relative al primo invio di dati sull'occupazione in termini di ore lavorate per i casi in cui alcuni Stati membri non siano in grado di fornire sufficienti dati affidabili all'entrata in vigore del regolamento

    La Commissione accetta parimenti l'emendamento proposto dal Consiglio nella posizione comune col quale s'introducono deroghe per alcuni paesi specifici relative al primo invio di dati sull'occupazione in termini di ore lavorate. Questo rispecchia le difficoltà pratiche incontrate da alcuni Stati membri nei quali risulterà impossibile organizzare indagini affidabili in tempo per l'entrata in vigore del regolamento e prende in considerazione il fatto che i dati relativi alle ore lavorate rappresenteranno un elemento complementare rispetto a quelli già disponibili in tema d'occupazione.

    - Abolizione di una serie di deroghe applicabili alla Germania

    La Commissione è d'accordo con l'emendamento presentato dal Consiglio nella posizione comune che abolisce, su richiesta tedesca, una serie di deroghe applicabili alla Germania poiché le autorità tedesche hanno fatto grandi sforzi per fornire i dati cui si riferiscono tali deroghe, che risultano dunque ormai superflue.

    - Altre modifiche

    Il Consiglio ha inoltre formulato in maniera leggermente diversa il titolo del regolamento ed ha corretto il riferimento al Comitato monetario contenuto nella seconda considerazione preliminare giacché questo è l'organismo che ha elaborato la relazione in questione. Queste modifiche non toccano la sostanza del regolamento proposto.

    4. Conclusione

    La posizione comune prende integralmente in considerazione gli scopi del regolamento proposto dalla Commissione, soddisfa le esigenze immediate ed urgenti degli utenti rispettando nel contempo le specifiche situazioni nazionali, e consente inoltre un'impostazione graduale in grado di soddisfare esigenze più globali in futuro. Per le ragioni sopra indicate la Commissione esprime un parere favorevole sulla posizione comune del Consiglio, adottata all'unanimità.

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