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Document 52003PC0691

Proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

/* COM/2003/0691 def. - CNS 2003/0271 */

52003PC0691

Proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 /* COM/2003/0691 def. - CNS 2003/0271 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Per poter beneficiare dei pagamenti alla superficie previsti per i seminativi nell'ambito della riforma della politica agricola comune, i produttori devono ritirare dalla produzione una parte dei terreni coltivati al fine di conseguire un equilibrio fra produzione comunitaria e sbocchi prevedibili. I piccoli produttori sono dispensati dall'obbligo del ritiro.

Il tasso di ritiro dei seminativi è stato fissato al 10% nell'Agenda 2000 ed è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio.

La campagna di commercializzazione 2003/2004 dei cereali nell'Unione a quindici è caratterizzata da una produzione estremamente scarsa dovuta alla grave siccità che ha colpito le principali regioni produttrici comunitarie. In particolare la produzione di frumento tenero è passata da 94 milioni di tonnellate nella campagna 2002/2003 a 84 milioni di tonnellate nella campagna 2003/2004. Nelle ultime settimane le stime del raccolto di granturco hanno subito diverse revisioni al ribasso; secondo le previsioni più recenti, esso ammonterebbe a 31 milioni di tonnellate, con una flessione del 25% rispetto al 2002/2003. La produzione totale di cereali nell'attuale campagna di commercializzazione è diminuita passando da 209 milioni di tonnellate a 183,6 milioni di tonnellate. Data la situazione, le scorte finali della campagna 2003/2004 dovrebbero, secondo le stime, subire un forte calo.

Anche il raccolto nei 10 paesi candidati è stato particolarmente cattivo a causa della grave siccità. La produzione è passata da 53,5 milioni di tonnellate nella campagna 2002/2003 a 46,4 milioni di tonnellate nella campagna attuale. Dal momento che il consumo di questi paesi ammonta a 50 milioni di tonnellate, si prevede una flessione delle scorte finali 2003/2004.

Il consumo di frumento sul mercato mondiale per il 2003/2004 è stimato a 585 milioni di tonnellate, a fronte di una produzione di 556 milioni di tonnellate. Le scorte finali dovrebbero diminuire da 161 milioni di tonnellate nel 2002/2003 a 132 milioni di tonnellate nel 2003/2004. La situazione è pressoché identica per i cereali secondari: la produzione del 2003/2004 è stimata a 893 milioni di tonnellate rispetto a un consumo di 923 milioni di tonnellate, e questo nonostante il raccolto record di granturco negli USA. È previsto un calo delle scorte finali: da 158 milioni di tonnellate nel 2002/2003 a 128 milioni di tonnellate nel 2003/2004.

In tali circostanze la Commissione si è avvalsa degli strumenti di gestione dei mercati disponibili, tra cui la vendita di scorte provenienti dall'ammasso pubblico e i controlli sulle esportazioni, per garantire l'approvvigionamento del mercato comunitario.

Dalla situazione sopra descritta si desume che un raccolto normale nel 2004, con un tasso di ritiro dalla produzione del 10%, non consentirebbe un incremento significativo delle scorte nell'Unione a venticinque, tranne qualora le esportazioni o il consumo interno fossero notevolmente inferiori alla norma. D'altro canto, un raccolto scarso nel 2004 esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente seri.

Si propone pertanto di ridurre al 5% il tasso di ritiro dalla produzione per la campagna 2004/2005.

2003/0271 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio [1], stabilisce che i produttori, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, devono ritirare dalla produzione una parte dei loro seminativi.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) Il mercato comunitario dei cereali nella campagna di commercializzazione 2003/2004 è caratterizzato da una scarsa produzione dovuta alla grave siccità che ha colpito le principali regioni produttrici della Comunità. Tale situazione dovrebbe comportare un calo significativo delle scorte finali 2003/2004 sul mercato comunitario. Un raccolto normale nel 2004 non consentirebbe di incrementare le scorte in maniera significativa, mentre un cattivo raccolto esporrebbe il mercato interno a rischi potenzialmente seri.

(3) Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 occorre pertanto fissare il tasso di ritiro dalla produzione a un livello inferiore rispetto a quello stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per la campagna di commercializzazione 2004/2005 il tasso di base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 5%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica al ritiro dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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