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Document 52003PC0688
Proposal for a Council Framework Decision on the European Evidence Warrant for obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali
/* COM/2003/0688 def. - CNS 2003/0270 */
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali /* COM/2003/0688 def. - CNS 2003/0270 */
Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE 1. La presente decisione quadro del Consiglio applica il principio del reciproco riconoscimento al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. Tale mandato è di seguito denominato "mandato europeo di ricerca delle prove". Esso permetterà di rendere più rapida ed efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale e sostituirà l'esistente sistema di assistenza giudiziaria in questo settore, come indicato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere. Sono inoltre previste garanzie minime per tale cooperazione. 2. La proposta concerne soprattutto gli oggetti, documenti o dati ottenuti in applicazione di misure processuali, quali le ingiunzioni di consegna dei mezzi di prova ed i provvedimenti di perquisizione e sequestro. Essa trova applicazione anche alle richieste di estratti del casellario giudiziario, ma non alle deposizioni rese (in qualsiasi forma) da indiziati, imputati, vittime e testimoni. Né si applicherà ai provvedimenti istruttori che non implicano prove preesistenti, quali l'intercettazione di comunicazioni ed il controllo dei movimenti delle operazioni bancarie. Benché la presente proposta non riguardi queste ultime categorie di mezzi di prova, la Commissione ritiene che essa rappresenti il primo passo verso la sostituzione dell'attuale sistema di assistenza giudiziaria nell'Unione europea con un unico corpus di norme comunitarie basate sul principio del reciproco riconoscimento e soggette a garanzie minime. 3. Si illustra di seguito il contesto nel quale si inserisce la presente proposta. 1.1. Le strategie nazionali di ricerca delle prove 4. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri ricorrono ad una vasta gamma di misure processuali ai fini della raccolta dei mezzi di prova nell'ambito di procedimenti penali. Dette misure comprendono: 1.1.1. Misure di preservazione. 5. A livello internazionale, la Convenzione sulla criminalità informatica [1] del Consiglio d'Europa del 2001 ha introdotto una distinzione tra i provvedimenti di "preservazione" e i provvedimenti di "sequestro". I provvedimenti di preservazione sono applicabili soltanto ai terzi, ed impongono loro di preservare temporaneamente dati informatici con valore probatorio senza consegnarli ai competenti organismi investigativi. Ai fini dell'esibizione o consegna dei mezzi di prova è necessaria una successiva specifica ordinanza. [1] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 185 (http:// conventions.coe.int). 1.1.2. Misure di sequestro. 6. Il sequestro è un provvedimento più incisivo della mera "preservazione" in quanto comprende (all'occorrenza) il possesso temporaneo della fonte di prova da parte dei competenti organi investigativi. Il provvedimento è applicabile alle prove che si trovano sotto il controllo dell'indiziato o di terzi. 7. La nozione di "sequestro" è comunemente accettata nel diritto penale nazionale ed internazionale, sebbene la portata e le modalità possano variare. Tutti gli Stati membri hanno conferito alle rispettive polizie e autorità giudiziarie il potere di sequestrare mezzi di prova relativi ad un reato. I poteri di sequestro possono essere esercitati dall'autorità giudiziaria e, in talune circostanze, autonomamente dalle autorità di polizia. 1.1.3. Misure di ingiunzione di consegna/ esibizione della prova. 8. In alcuni Stati membri le autorità giudiziarie dispongono della facoltà generale di ingiungere ai terzi di esibire una prova. Tale facoltà si basa sulla collaborazione dei terzi. Qualora manchi tale collaborazione, l'autorità giudiziaria deve emettere un provvedimento di perquisizione volto al sequestro della fonte di prova. 9. Altri Stati membri dispongono di uno specifico potere istruttorio noto come "ingiunzione di consegna della prova", emanato allo scopo di acquisire mezzi di prova (soprattutto prove documentali) da un terzo. Tale potere può essere limitato ai reati gravi ed a specifiche tipologie di prova (ad esempio i documenti considerati riservati), o può avere portata più generale. Le "ingiunzioni di consegna della prova" sono provvedimenti coercitivi poiché obbligano il terzo a consegnare il mezzo di prova. Per garantire la cooperazione sono previste ed applicate sanzioni - comprese quelle di natura penale. Nondimeno, le ingiunzioni di consegna della prova risultano meno intrusive dei provvedimenti di perquisizione ai fini di sequestro. 10. Le ingiunzioni di consegna della prova possono risultare utili nell'ipotesi in cui il terzo voglia collaborare con la giustizia, ma per ragioni giuridiche, ad esempio per evitare di commettere una violazione dell'obbligo del segreto professionale nei confronti dei propri clienti, preferisca essere obbligato a rivelare quanto a sua conoscenza piuttosto che collaborare spontaneamente con le autorità giudiziarie e la polizia. In altre circostanze, tuttavia, è necessario ricorrere alla perquisizione di locali ed al sequestro per ottenere i mezzi di prova. Ciò vale anche quando esiste un rischio reale che il terzo possa distruggere la prova. 11. I citati poteri in ordine alla consegna della prova si applicano soltanto a materiali preesistenti. Poteri distinti sono necessari ai fini dell'acquisizione "in tempo reale" delle informazioni, quali i provvedimenti di intercettazione di comunicazione o il controllo dei movimenti su un conto bancario. 1.1.4. Provvedimenti di perquisizione e sequestro. 12. Le legislazioni degli Stati membri in materia di accesso a locali ai fini di perquisizione presentano notevoli differenze. In alcuni Stati membri un tale provvedimento può essere emanato soltanto in relazione ai reati gravi. In altri Stati membri le autorità giudiziarie dispongono di poteri molto più ampi nell'ambito dell'attività investigativa su tutti i reati. 13. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce garanzie minime in caso di perquisizione e di sequestro. Tuttavia, anche in questo contesto, le garanzie applicabili presentano una grande diversità, soprattutto in relazione ai seguenti aspetti: il grado di certezza che i mezzi di prova si trovino nei locali da perquisire, l'ora alla quale le perquisizioni possono avere luogo, la notifica alla persona i cui locali sono stati perquisiti, le norme applicabili in caso di assenza dell'occupante dei locali e la necessità che terzi indipendenti siano presenti all'atto della perquisizione. 1.2. Gli attuali meccanismi di cooperazione internazionale finalizzati alla ricerca di mezzi di prova 14. La Convenzione europea del 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa [2] costituisce il quadro normativo fondamentale per la cooperazione volta alla ricerca delle prove. La Convenzione prevede l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria in conformità della legislazione dello Stato richiesto e stabilisce diversi motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Per migliorare la cooperazione, la convenzione del 1959 è stata completata dai suoi protocolli addizionali del 1978 [3] e del 2001 [4]. Nell'UE, la convenzione del 1959 è stata integrata dalla convenzione di Schengen del 1990 [5], dalla Convenzione dell'UE sull'assistenza giudiziaria in materia penale del maggio 2000 [6] e dal relativo protocollo del 2001 [7]. Questi ultimi due strumenti non sono ancora entrati in vigore. [2] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 30. [3] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 99. [4] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 182. [5] Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. [6] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. [7] Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. 15. Nonostante i miglioramenti apportati dai citati strumenti, la cooperazione volta ad acquisire mezzi di prova si svolge comunque tuttora attraverso le tradizionali procedure di assistenza giudiziaria, il che può renderla lenta ed inefficace. Inoltre, le disparità tra legislazioni nazionali (descritte nella sezione 1.1) costituiscono veri e propri ostacoli alla cooperazione. 16. Le disparità in materia di perquisizione e sequestro esistenti nelle legislazioni nazionali si ripercuotono sul diverso grado di assistenza giudiziaria che gli Stati membri possono fornire. In forza dell'articolo 5 della convenzione del 1959 del Consiglio d'Europa, le Parti contraenti possono subordinare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro ad una o più delle seguenti condizioni: esistenza della doppia incriminabilità; il reato deve dare luogo ad estradizione nel paese richiesto; l'esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta. 17. Tuttavia, l'articolo 51 della convenzione di Schengen del 1990 limita la possibilità che gli Stati membri si avvalgano delle citate riserve previste dalla convenzione del 1959. A norma dell'articolo 51, gli Stati membri non possono subordinare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro a condizioni diverse dalle seguenti: in primo luogo, il reato che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto dei due Stati membri con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di uno dei due Stati membri con una sanzione equivalente e, in base al diritto dell'altro Stato membro, come violazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale; in secondo luogo, l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con il diritto dello Stato membro richiesto. 18. In base alla presente proposta, le vigenti procedure di assistenza giudiziaria sarebbero sostituite da un mandato europeo di ricerca delle prove basato sul principio del reciproco riconoscimento. Ne discenderebbero i seguenti vantaggi: - Una domanda presentata con decisione giudiziaria di un altro Stato membro sarà riconosciuta direttamente, senza che sia necessario convertirla in una decisione nazionale (tramite una procedura d'exequatur) prima di poter essere eseguita. - Le domande saranno standardizzate tramite l'uso di un formulario unico. - Saranno fissati i termini di scadenza per l'esecuzione delle domande. - Saranno previste garanzie minime, applicabili sia all'emissione di una domanda sia alla sua esecuzione. - I motivi del rifiuto di esecuzione delle domande saranno limitati. In particolare, la doppia incriminabilità non potrà essere invocata come motivo di rifiuto, eccetto nel corso di un periodo transitorio dagli Stati membri che avevano già subordinato l'esecuzione di una domanda di perquisizione e di sequestro al rispetto della condizione della doppia incriminabilità. 1.3. Il principio del reciproco riconoscimento 19. Il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha posto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie a fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale, ivi comprese le ordinanze preliminari in materia penale. 20. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [8]. Il primo strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale è la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [9]. [8] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. [9] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 21. Il programma di misure ha accordato la massima priorità (priorità 1) all'azione seguente: "2.1.1. Decisioni ai fini della ricerca delle prove Obiettivo: "consentire la ricevibilità delle prove, impedirne la scomparsa e agevolare l'esecuzione delle decisioni di perquisizione e sequestro per ottenere rapidamente mezzi di prova nel quadro di una causa penale (punto 36 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere). Occorre tener presente l'articolo 26 della convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, del 15 maggio 1972, e l'articolo 8 della convenzione di Roma del 6 novembre 1990 sul trasferimento dei procedimenti penali. Misura 5: individuare i progressi realizzabili: - per rendere inopponibili tra gli Stati membri le riserve e dichiarazioni previste dall'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, completato dagli articoli 51 e 52 della convenzione di applicazione degli accordi di Schengen per quanto concerne le misure coercitive, in particolare nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi di reati e la criminalità in materia finanziaria, - per rendere inopponibili tra gli Stati membri le cause di rifiuto di assistenza previste dall'articolo 2 della convenzione del 1959, completato dall'articolo 50 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen." Misura 6: elaborazione di uno strumento sul riconoscimento delle decisioni di blocco dei mezzi di prova per impedire la dispersione delle prove che si trovano nel territorio di uno altro Stato membro. 1.4. Decisione quadro del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio 22. La misura 6 del programma è stata realizzata con l'adozione della decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio [10]. La proposta prevede il reciproco riconoscimento delle decisioni di sequestro probatorio emesse allo scopo di trasferire i mezzi di prova nello Stato di emissione, o delle decisioni di blocco di beni ai fini di una loro eventuale confisca. Il progetto di decisione quadro si applica alle decisioni emanate da un'autorità giudiziaria, ai sensi del diritto nazionale, nell'ambito di qualsiasi procedimento penale. [10] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45. 1.5. Necessità di ulteriori interventi in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni finalizzate all'acquisizione di prove 23. La decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio riguarda soltanto una parte delle varie forme di cooperazione in materia di prove. Infatti, l'obiettivo della decisione quadro è esplicitamente limitato a provvedimenti provvisori tesi ad impedire qualsiasi operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero costituire una prova. In alcuni casi, non sarà necessario adottare un provvedimento urgente di questo tipo prima del trasferimento dei mezzi di prova verso un altro Stato membro. 24. Si devono inoltre risolvere i rilevanti problemi che tuttora permangono nella cooperazione in materia di mezzi di prova e che rientrano nel campo d'applicazione della decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni e sequestro probatorio. Ad esempio, la decisione quadro dispone espressamente che ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dalla decisione di blocco o sequestro è deciso secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di esecuzione [11]. Ciò potrebbe rendere inefficace la cooperazione qualora, nelle circostanze di una fattispecie concreta, le norme procedurali nazionali non ammettano l'esecuzione di una perquisizione ai fini probatori. [11] Articolo 5, paragrafo 2. 25. Inoltre, la decisione quadro dispone che i provvedimenti di blocco o sequestro probatorio devono essere accompagnati da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione (ovvero dalla dichiarazione sull'imminente trasmissione di tale richiesta). Tali richieste di trasferimento sono quindi disciplinate dalle consuete norme applicabili all'assistenza giudiziaria. Ciò significa che, ad eccezione della doppia incriminabilità, continueranno ad applicarsi altri motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Conseguentemente, vi sarà una differenza sostanziale - perlomeno in teoria - tra le norme applicabili al blocco e sequestro dei mezzi di prova (i principi del reciproco riconoscimento) e le norme applicabili al successivo trasferimento dei mezzi di prova (i principi dell'assistenza giudiziaria). 26. La Relazione finale sul primo ciclo di valutazioni - Assistenza giudiziaria in materia penale [12] conclude che "quest'ulteriore tappa nel trasferimento di materiale ai fini dell'esecuzione di una domanda è un requisito inutile, che difficilmente potrebbe offrire garanzie supplementari e che, pertanto, si risolve in una perdita di tempo". La raccomandazione n. 8 invita pertanto gli Stati membri a "semplificare la procedura del trasferimento di materiale allo Stato richiedente sopprimendo i controlli plurimi". [12] GU C 216 dell'1.8.2001, pag. 14. 27. Nel corso dei negoziati relativi alla decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni, è stata riscontrata la necessità di avviare altre due iniziative a seguito dell'adozione della citata decisione quadro: (i) un'iniziativa relativa al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca. La presidenza danese ha presentato un'iniziativa che propone l'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea degli ordini di confisca [13]. Essa integra la decisione quadro relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio assicurando la piena attuazione del principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca. [13] GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8 (ii) un'iniziativa relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni finalizzate alla ricerca delle prove. La Commissione ha annunciato, nel corso dei negoziati sulla decisione quadro relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, che avrebbe presentato un progetto in materia. La proposta è stata pertanto inserita nel Programma di lavoro della Commissione per il 2003 [14]. [14] Disponibile nel sito: http://europa.eu.int/comm/off/ work_programme/index_it.htm 1.6. Finalità e campo d'applicazione della proposta di decisione quadro 28. La presente decisione quadro del Consiglio integra la decisione quadro relativa ai provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio applicando il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni specificamente finalizzate all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. Il mandato europeo di ricerca delle prove istituirà un meccanismo unico, efficace e rapido per la ricerca delle prove ed il loro trasferimento allo Stato di emissione. Non sarà necessario un preliminare provvedimento di blocco o sequestro. 29. La proposta di decisione quadro si applica agli oggetti, documenti o dati ottenuti in applicazione di diverse misure processuali, tra cui i provvedimenti di sequestro, consegna o perquisizione. Il mandato europeo di ricerca delle prove non sarà tuttavia utilizzato per procedere all'interrogatorio di indagati, raccogliere dichiarazioni di testimoni e vittime o chiederne l'audizione. Tali mezzi di prova richiedono una specifica riflessione. In particolare, la Commissione ha adottato nel febbraio 2003 un Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea [15] e proseguirà nel 2003 questi lavori su altri aspetti concernenti la ricerca di mezzi di prova presso indiziati, imputati, vittime e testimoni. Anche l'acquisizione di mezzi di prova provenienti dal corpo di una persona, in particolare il prelievo di campioni di DNA, è esclusa dal campo d'applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove. [15] COM(2003) 75 def., 19.2.2003. 30. Il mandato europeo di ricerca delle prove non si applicherà nemmeno ai provvedimenti istruttori che non implicano prove preesistenti, quali l'intercettazione di comunicazioni ed il controllo dei movimenti su un conto bancario. Queste forme particolari di cooperazione sono state recentemente oggetto di un dibattito molto approfondito in sede di Consiglio. Uno specifico regime di cooperazione in materia d'intercettazione di comunicazioni è stato istituito dalla convenzione dell'UE del 2000 [16] ed un regime di cooperazione relativo ai controlli sulle operazioni bancarie è stato stabilito dall'articolo 3 del protocollo del 2001 della convenzione [17]. La Convenzione ed il suo protocollo non sono ancora entrati in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria relativa ai conti bancari, si propone di utilizzare il mandato europeo di ricerca delle prove per le richieste di informazioni sulle operazioni effettuate nel corso di un dato periodo su un determinato conto bancario. Questo tipo di assistenza è previsto dalla convenzione del 1959 ed è stato precisato dall'articolo 2 del protocollo del 2001. [16] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. [17] Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. 31. Il mandato europeo di ricerca delle prove non sarà neppure utilizzato per acquisire mezzi di prova che possono risultare soltanto da indagini o analisi supplementari. Non potrà pertanto essere utilizzato per incaricare un esperto di redigere una relazione. Né, ad esempio, per chiedere all'autorità di esecuzione di effettuare una ricerca di dati nei sistemi informatizzati (computer matching) allo scopo di identificare una persona. Per contro, tuttavia, il mandato europeo di ricerca delle prove dovrebbe essere utilizzato quando i mezzi di prova sono direttamente disponibili nello Stato di esecuzione, ad esempio, estraendo le informazioni volute da un registro (ad esempio, dal casellario giudiziario). Il mandato europeo di ricerca delle prove dovrebbe anche essere utilizzato per richiedere informazioni sull'esistenza di conti bancari (come previsto anche dall'articolo 1 del protocollo del 2001) quando questi dati sono disponibili nello Stato richiesto. 32. Il mandato europeo di ricerca delle prove può tuttavia essere utilizzato per acquisire oggetti, documenti o dati che rientrano nelle categorie escluse dal suo campo d'applicazione, a condizione che fossero stati già raccolti prima dell'emissione del mandato. In tali circostanze, sarà possibile ottenere i dati esistenti riguardanti le comunicazioni intercettate, la sorveglianza, gli interrogatori dei sospetti, le dichiarazioni di testimoni ed i risultati di analisi del DNA. 33. Atteso che la presente proposta di decisione quadro mira a sostituire il regime attuale di assistenza giudiziaria, il suo campo d'applicazione dovrebbe essere identico a quello della convenzione UE del 2000. Ciò significa che il mandato europeo deve potere essere applicato: (a) in relazione a qualsiasi reato; e (b) in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato membro di emissione, perché configurano una violazione di legge e quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale. 1.7. Modalità di applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni ai fini della ricerca di mezzi di prova 34. La proposta della Commissione relativa al mandato europeo di ricerca delle prove adotta, in relazione al reciproco riconoscimento, la stessa impostazione della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [18]. Tale impostazione presenta molti vantaggi rispetto a quella adottata nella decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni. [18] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 35. In primo luogo ha carattere più pratico. Un mandato europeo di ricerca delle prove dovrebbe permettere una cooperazione più rapida ed efficace rispetto ad un sistema di reciproco riconoscimento basato sulla combinazione di una decisione nazionale e di un certificato europeo. Il mandato europeo di ricerca delle prove è un documento unico tradotto dall'autorità di emissione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Non si rende necessaria alcuna ulteriore traduzione. Per contro, la decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni si basa sul reciproco riconoscimento delle decisioni nazionali, che saranno integrate da un certificato europeo standardizzato presentato nell'allegato della decisione quadro. Sebbene lo Stato di emissione sia tenuto a tradurre soltanto il certificato nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, in pratica, molti Stati di esecuzione riterranno probabilmente necessario tradurre anche la decisione nazionale iniziale. La probabile conseguenza di questa ulteriore traduzione è un rallentamento della cooperazione. 36. In secondo luogo, come illustrato al punto 1.1, una "decisione ai fini della ricerca delle prove" assume molti significati diversi nel diritto processuale degli Stati membri. Questo termine può designare tanto la richiesta del pubblico ministero di esibire mezzi di prova quanto misure più coercitive, quali una decisione giudiziaria volta a consentire l'ingresso in locali privati in vista di una perquisizione. Il reciproco riconoscimento di tipi particolari di decisioni nazionali ai fini della ricerca di mezzi di prova potrebbe pertanto comportare che lo Stato di esecuzione debba eseguire perquisizioni e sequestri in circostanze nelle quali avrebbe altrimenti utilizzato meccanismi meno intrusivi, quali i poteri generali di un pubblico ministero o un'ordinanza di consegna delle prove. 37. Per questo motivo, la proposta di mandato europeo di ricerca delle prove dà facoltà allo Stato di emissione di specificare soltanto l'obiettivo da raggiungere (vale a dire l'acquisizione di determinate prove) e lascia allo Stato di esecuzione la scelta delle modalità per conseguire tale fine in conformità del diritto processuale nazionale. Sebbene il mandato europeo di ricerca delle prove costituisca un obbligo per lo Stato di esecuzione di ricercare ed acquisire le prove cercate, spetta a quest'ultimo stabilire, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato di emissione, il mezzo più idoneo per ottenere i mezzi di prova in base al suo diritto processuale. 1.8. Sostituire l'assistenza giudiziaria con il reciproco riconoscimento 38. Nonostante i vantaggi che offre il proposto mandato europeo di ricerca delle prove, in alcuni casi gli esperti continueranno a dover ricorrere a vari strumenti di cooperazione per acquisire mezzi di prova da altri Stati membri. Infatti, il proposto mandato europeo di ricerca delle prove rischia di presentare l'inconveniente per l'operatore di dover utilizzare vari tipi di strumenti per i vari aspetti dello stesso caso (ad esempio, un mandato europeo di ricerca delle prove per gli oggetti e documenti, ed una richiesta di assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove testimoniali). 39. Giova pertanto precisare che il mandato europeo di ricerca delle prove costituisce, secondo la Commissione, la prima tappa verso l'adozione di uno strumento unico di reciproco riconoscimento che, a tempo debito, sostituirà l'intero regime attuale di assistenza giudiziaria. Le diverse fasi necessarie ai fini dell'adozione di tale strumento unico potrebbero essere le seguenti: - il primo passo consisterebbe nell'adozione del proposto mandato europeo di ricerca delle prove, finalizzato all'acquisizione di mezzi di prova che esistono già e che sono direttamente disponibili. - La fase seguente consisterebbe nel prevedere il reciproco riconoscimento delle decisioni di ricerca di altri tipi di mezzi di prova, che possono essere suddivisi in due categorie. - i mezzi di prova che non esistono, ma che sono direttamente acquisibili. Tale categoria include i mezzi di prova raccolti interrogando indagati, testimoni o periti, o sorvegliando le chiamate telefoniche o le operazioni bancarie; - i mezzi di prova che, benché già esistenti, non sono direttamente utilizzabili senza un'indagine o un'analisi più approfondita. Ciò include i mezzi di prova raccolti a partire dal corpo di una persona (campioni di DNA, ad esempio). Tale categoria comprende anche i mezzi di prova ottenuti procedendo ad un'indagine più approfondita, in particolare raccogliendo o analizzando oggetti, documenti o dati esistenti. A titolo esemplificativo, si citi la possibilità di commissionare una relazione ad un esperto. - Nella fase finale, questi distinti strumenti potrebbero essere raccolti in uno strumento unico consolidato che comprenderebbe una parte generale contenente disposizioni applicabili a tutti i tipi di cooperazione. 40. Uno strumento consolidato di questo tipo sostituirebbe, nell'UE, il regime di assistenza giudiziaria, così come il mandato di arresto europeo è inteso a sostituire l'estradizione. L'attuale mosaico di convenzioni internazionali ed europee che disciplinano la raccolta transfrontaliera di mezzi di prova nell'UE sarebbe pertanto sostituito da un corpus giuridico europeo unico. Sarebbe tuttavia eccessivamente complesso raggiungere direttamente tale obiettivo finale con un unico strumento. La presente proposta si limita pertanto alla prima fase. 1.9. Garanzie minime 41. L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Inoltre, nel dicembre 2000, la Commissione europea, il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno congiuntamente firmato e solennemente proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta abbraccia l'intera gamma dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei, sintetizzando le tradizioni costituzionali e gli obblighi internazionali comuni agli Stati membri. La Carta afferma che il rispetto dei diritti fondamentali è alla base di tutto il diritto europeo. 42. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto l'importanza della fiducia reciproca, che è alla base dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, ed ha stabilito che il principio "ne bis in idem", sancito nell'articolo 54 della Convenzione di Schengen del 1990 "implica necessariamente che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di questi ultimi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse." [19] Il principio ne bis in idem costituisce una garanzia e l'articolo 54 non subordina la sua applicazione al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri. Tuttavia, nei vari settori di cooperazione giudiziaria, in particolare quando sono previste misure coercitive, la Commissione ritiene che l'instaurazione di una fiducia reciproca dovrebbe essere promossa con uno specifico intervento a livello dell'Unione per raggiungere un livello minimo di garanzie. [19] Cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok e Brügge, sentenza della Corte dell'11 febbraio 2003, paragrafo 33. 43. Secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 luglio 2000 sul reciproco riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale [20] "di conseguenza, è necessario garantire che il trattamento degli indagati ed i diritti della difesa non siano pregiudicati dall'applicazione del principio in esame e che, anzi, le garanzie siano rafforzate." [20] COM(2000) 495 def., 26.7.2000, pag. 1. 44. Tale posizione è stata ripresa dal Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [21], adottato dal Consiglio e dalla Commissione, che dispone: "la portata del reciproco riconoscimento è strettamente legata all'esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell'esercizio", uno dei quali è la "definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento". [21] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10 45. Per assolvere tale impegni, la Commissione ha adottato nel febbraio 2003 un Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea [22]. Il Libro verde sottolinea che gli Stati membri dell'UE sono tutti firmatari del trattato principale che istituisce tali livelli minimi - la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - come lo sono anche tutti i paesi di prossima adesione ed i paesi candidati, di modo che il meccanismo idoneo a creare una fiducia reciproca esiste già. Tuttavia, il Libro verde ha segnalato che l'esistenza di pratiche divergenti rischia di compromettere la fiducia reciproca, il che giustifica l'iniziativa dell'UE nel settore delle norme processuali ai sensi dell'articolo 31 del TUE. [22] COM(2003) 75 def., 19.2.2003. 46. Tuttavia, il Libro verde non affronta la questione delle salvaguardie procedurali nella ricerca e nell'acquisizione delle prove in applicazione dei poteri coercitivi di cui alla presente decisione quadro. Conformemente all'approccio generale descritto nel Libro verde, la presente proposta contiene però garanzie specifiche a favore degli Stati di emissione e di esecuzione per migliorare l'efficacia, la coerenza e la visibilità di alcune norme applicabili all'acquisizione di mezzi di prova a livello dell'UE. 47. Nello Stato di emissione, il termine "autorità giudiziaria di emissione" è ristretto ai soli giudici, giudici istruttori e pubblici ministeri. Si deve altresì assicurare l'equivalenza con il diritto nazionale processuale penale dello Stato di emissione per quanto attiene ai mezzi di prova acquisiti in un altro Stato membro. Per questo motivo l'autorità giudiziaria che emette un mandato europeo di ricerca delle prove deve assicurarsi di poter, in circostanze simili, acquisire gli oggetti, documenti o dati in questione se si trovassero nel suo territorio nazionale. Ciò impedisce che il mandato europeo di ricerca delle prove possa essere utilizzato per aggirare le garanzie nazionali in materia di ricerca di mezzi di prova. Ad esempio, ciò eviterebbe che il mandato europeo di ricerca delle prove sia utilizzato per ottenere oggetti, documenti o dati dello Stato di esecuzione che sarebbe impossibile ottenere nello Stato di emissione perché protetti dal segreto professionale di avvocati, medici o giornalisti. 48. Nello Stato di esecuzione, occorre garantire la tutela del diritto fondamentale di non rendere dichiarazioni autoindizianti, nonché introdurre garanzie complementari relative alla perquisizione e al sequestro. Quando si ricorre a misure coercitive per acquisire mezzi di prova, è fondamentale che esistano effettive possibilità di ricorso tanto nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione. Ulteriori garanzie sono previste nei motivi di rifiuto di dare esecuzione al mandato europeo di ricerca delle prove. 1.10. Richiesta di estratti ufficiali del casellario giudiziario 49. Nella sua comunicazione sul reciproco riconoscimento [23], la Commissione ha constatato che era necessario essere al corrente delle decisioni prese in altri Stati membri. La Commissione ha proposto come prima fase "l'elaborazione di questionari europei comuni plurilingui, da utilizzare per richiedere informazioni sui precedenti penali esistenti. Tramite tali questionari, le autorità giudiziarie potrebbero inviare una richiesta d'informazioni alle autorità competenti (centrali, se possibile) di tutti gli altri Stati membri dell'UE per scoprire se l'imputato ha dei precedenti penali in tali paesi". [23] COM(2000) 495 def., 26.7.2000. 50. Tale approccio è stato in seguito tradotto nella misura n. 3 del programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [24]: [24] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. Misura 3: Al fine di agevolare l'informazione reciproca, introdurre un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto nelle diverse lingue dell'Unione basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen." 51. La Convenzione del 1959 [25] predispone il quadro fondamentale per lo scambio di informazioni tra autorità giudiziarie sui precedenti penali. Prevede due tipi di scambio: le informazioni da fornire su richiesta (articolo 13) e la comunicazione automatica delle sentenze penali di cittadini di altre parti contraenti (articolo 22). L'articolo 4 del protocollo addizionale del 1978 [26] alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ha aggiunto un paragrafo 2 all'articolo 22, il quale dispone che, a seguito di una comunicazione automatica a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, la parte richiesta comunica - anche qui su richiesta ed in casi individuali - ogni altra informazione pertinente. [25] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 30. [26] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 99. 52. L'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione del 1959 dispone che "la Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale." Con il termine "casellario giudiziario" si intendono i registri in cui sono iscritti i precedenti penali. 53. Dopo avere preso in considerazione la possibilità di un'iniziativa separata relativa ad un formulario tipo per le richieste di precedenti penali, la Commissione ha deciso che è opportuno combinare il formulario tipo per la richiesta di precedenti penali con quello istituito dalla presente decisione quadro ai fini dell'acquisizione di oggetti, di documenti e di altri dati a fini probatori. Si propone pertanto che con la presente decisione quadro sia attuata la misura n. 3 del programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. 54. Ciò significa che l'attuale regime di assistenza giudiziaria volta ad ottenere estratti del casellario giudiziario sarà sostituito con un sistema che impone allo Stato di esecuzione l'obbligo di produrre tale estratti. In applicazione del mandato europeo di ricerca delle prove, la procedura per ottenere tali estratti sarà la stessa di quella prevista per acquisire prove documentali più generali. La presente proposta prevede pertanto che i registri giudiziari conservati in uno Stato membro siano messi a disposizione di un'autorità giudiziaria in un altro Stato membro per ottenere informazioni su qualsiasi persona coinvolta nel procedimento ed in tutte le fasi dello stesso (prima del processo, in occasione della pronuncia della sentenza e durante la successiva esecuzione della pena). 55. Si propone di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di istituire una "autorità centrale del casellario giudiziario" incaricata di dare seguito ai mandati europei di richiesta di estratti del casellario giudiziario. Nel caso in cui le sole informazioni richieste riguardino un estratto del casellario giudiziario, l'autorità di emissione invierà il formulario allegato alla presente decisione quadro direttamente a detta autorità centrale del casellario giudiziario. Per contro, quando l'autorità di emissione voglia acquisire un gran numero di oggetti, documenti o dati, fra i quali anche un estratto del casellario giudiziario, potrebbe essere più opportuno che si rivolga ad un'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione incaricata di coordinare la raccolta delle informazioni volute, ivi compreso l'estratto del casellario giudiziario dalla competente autorità centrale. Sarà necessaria pertanto una certa flessibilità per permettere alle autorità di emissione e di esecuzione di determinare il migliore modo di cooperazione in simili casi. 1.11. Reciproca ammissibilità delle prove 56. Il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha concluso che "le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili". 57. Il Libro verde della Commissione relativo alla creazione di una procura europea [27] affronta il tema della reciproca ammissibilità delle prove. In sintesi, il Libro verde concludeva che "La condizione preliminare per ogni forma di reciproca ammissibilità delle prove è che esse siano acquisite legalmente nello Stato membro nel quale si trovano. [...] L'ordinamento da rispettare, pena l'invalidamento delle prove, sarebbe principalmente quello nazionale del luogo nel quale le prove sono ubicate". Diverse osservazioni sono state formulate in risposta alla questione sollevata dal Libro verde in relazione all'ammissibilità reciproca dei mezzi di prova [28]. La questione è stata anche discussa in occasione dell'udienza pubblica dedicata al tema della procura europea, il 16 ed il 17 settembre 2002, ed in occasione di successivi seminari. [27] COM(2001) 715 def., 11.12.2001. [28] Cfr. pag. 18 del Rapporto sulle reazioni al Libro verde relativo alla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e alla creazione di una procura europea, COM(2003) 128 def. del 19.3.2003. 58. La presente proposta di decisione quadro non riguarda direttamente la questione dell'ammissibilità reciproca dei mezzi di prova, perché gli esperti consultati in proposito hanno concluso che è necessario svolgere ulteriori lavori preparatori. Ad ogni modo, la presente proposta intende facilitare l'ammissibilità delle prove acquisite nel territorio di un altro Stato membro. 59. In primo luogo, l'ammissibilità delle prove dovrebbe essere facilitata prevedendo alcune garanzie procedurali a tutela dei diritti fondamentali. 60. In secondo luogo, l'ammissibilità dovrebbe essere facilitata mantenendo e precisando l'approccio definito all'articolo 4 della convenzione europea del 2000 [29], che stabilisce un nuovo principio secondo il quale lo Stato richiesto deve fornire assistenza, per quanto possibile, secondo le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente. Lo Stato richiesto può rifiutarsi di adempiervi soltanto se tali formalità e procedure sono in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto o laddove la Convenzione stessa disponga espressamente che l'esecuzione delle richieste è disciplinata dalla legge dello Stato richiesto. Siffatta impostazione è anche coerente con la posizione adottata nel regolamento del Consiglio relativo all'assunzione di prove in materia civile o commerciale [30]. Per quanto riguarda quattro specifiche formalità (lettere da a) a d) dell'articolo 13) che possono essere imposte dall'autorità di emissione, la presente decisione quadro va oltre la convenzione europea del 2000 eliminando la possibilità di rifiutarne l'adempimento. [29] Convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. [30] Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1. 61. In terzo luogo, come già indicato, si propone che il mandato europeo di ricerca delle prove sia emesso soltanto quando l'autorità giudiziaria si sia assicurata di poter acquisire, in circostanze simili, gli oggetti, documenti o dati se si trovassero nel territorio del suo Stato membro. Ciò dovrebbe anche facilitare la successiva ammissibilità degli oggetti, documenti o dati come mezzi di prova nel corso del procedimento nello Stato di emissione. 62. In quarto luogo, l'autorità di esecuzione è tenuta ad informare immediatamente l'autorità di emissione se ritiene che il mandato sia stato eseguito in violazione del suo diritto nazionale. Ciò dovrebbe fornire nuove assicurazioni che i mezzi di prova sono stati acquisiti legalmente, e pertanto facilitarne l'ammissibilità dinanzi alle giurisdizioni dello Stato di emissione. 1.12. Aspetti giurisdizionali connessi ai dati elettronici 63. Il mandato europeo di ricerca delle prove dovrebbe poter servire per acquisire dati e documenti in formato elettronico. Infatti, è ragionevole prevedere che una cospicua parte dei casi nei quali il mandato sarà utilizzato riguarderà dati elettronici. 64. In linea di massima, non ci dovrebbe essere alcuna differenza tra un documento su supporto elettronico ed un documento su supporto cartaceo. Tuttavia, esiste una differenza sul piano giuridico. Ad esempio, molte imprese multinazionali conservano i dati elettronici relativi ai propri clienti di uno Stato membro in una unità centrale ubicata in un altro Stato membro. Con ogni probabilità, lo Stato di emissione trasmetterà il mandato europeo di ricerca delle prove allo Stato membro nel quale il cliente si trova e non allo Stato membro nel quale il server è situato. In casi simili, è importante che ci sia chiarezza giuridica per assicurare di poter acquisire i mezzi di prova senza dovere ottenere l'accordo dello Stato membro nel quale il server è situato. Ciò garantirà l'efficacia delle indagini transfrontaliere ed offrirà maggiore chiarezza giuridica per le imprese. 65. I citati aspetti sono stati discussi (e, in certa misura, risolti) nel contesto della Convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla criminalità informatica del 2001 [31]. In particolare, l'articolo 18 della Convenzione istituisce un'ingiunzione che obbliga una persona a produrre specifici dati informatici che si trovano "in suo possesso o sotto il suo controllo", o che impone ad un prestatore di servizi che offre le proprie prestazioni nel territorio di una Parte di fornire i dati "in suo possesso o sotto il suo controllo" relativi ai propri abbonati e concernenti tali servizi. Secondo la relazione esplicativa della convenzione, tale espressione fa riferimento a situazioni nelle quali l'interessato non possiede materialmente i dati da produrre ma può controllare liberamente la produzione di questi dati dal territorio della Parte che ne ha ordinato la comunicazione. [31] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 185. 66. La presente decisione quadro intende andare oltre quanto disposto dalla Convenzione sulla criminalità informatica del 2001, risolvendo alcune questioni giurisdizionali che vengono sollevate in relazione all'acquisizione di dati informatici conservati sui server ubicati nell'Unione europea. Essa precisa che lo Stato di esecuzione può legalmente acquisire dati informatici legalmente accessibili dal suo territorio e concernenti servizi forniti nel suo territorio, anche se conservati nel territorio di un altro Stato membro. La decisione quadro non pregiudica altre questioni giurisdizionali connesse ai dati informatici, in particolare quando sono coinvolti paesi terzi. 2. BASE GIURIDICA 67. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal trattato di Nizza, che tratta dell'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale azione comprende "la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni" (Articolo 31, paragrafo 1, lettera a)). La proposta assicura anche "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione" (articolo 31, paragrafo 1, lettera c)), in particolare prevedendo un certo ravvicinamento delle norme procedurali minime negli Stati membri per migliorare la fiducia reciproca. La presente decisione quadro mira anche ad incentivare la cooperazione tramite Eurojust e la rete giudiziaria europea, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, del TUE. 68. La Commissione ritiene che la presente proposta costituisca uno sviluppo dell'acquis di Schengen [32], in particolare l'articolo 51 della convenzione di Schengen [33], migliorando la cooperazione in materia di perquisizione e di sequestro. Contiene anche disposizioni che si ispirano agli articoli 3, 6 e 23 della convenzione europea del 2000 [34], i quali costituiscono tutti, secondo la decisione del Consiglio, degli sviluppi dell'acquis di Schengen. [32] CON LA CONSEGUENZA CHE È NECESSARIO ASSOCIARE L'ISLANDA E LA NORVEGIA: ACCORDO CONCLUSO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA CON LA REPUBBLICA D'ISLANDA E IL REGNO DI NORVEGIA SULLA LORO ASSOCIAZIONE ALL'ATTUAZIONE, ALL'APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL'ACQUIS DI SCHENGEN; GU L 176 DEL 10.7.1999, PAG. 36. DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1999, RELATIVA A TALUNE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA CON LA REPUBBLICA D'ISLANDA E IL REGNO DI NORVEGIA SULL'ASSOCIAZIONE DI QUESTI DUE STATI ALL'ATTUAZIONE, ALL'APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL'ACQUIS DI SCHENGEN, GU L 176 DEL 10.7.1999, PAG. 31. [33] CONVENZIONE DEL 19 GIUGNO 1990 DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI. GU L 239 DEL 22.9.2000, PAG. 19. [34] CONVENZIONE DEL 29 MAGGIO 2000 RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, GU C 197 DEL 12.7.2000, PAG. 1. 3. SCHEDA FINANZIARIA 69. L'attuazione della proposta di decisione quadro non comporterà alcuna spesa operativa supplementare a carico dei bilanci degli Stati membri o del bilancio delle Comunità europee. 4. COMMENTO DEGLI ARTICOLI Titolo I - Il mandato europeo di ricerca delle prove Articolo 1 - Definizione del mandato europeo di ricerca delle prove ed obbligo di darne esecuzione 70. Il primo articolo adotta la medesima impostazione dell'articolo 1 della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [35]. Stabilisce che il mandato europeo di ricerca delle prove è una decisione giudiziaria resa da uno Stato membro allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati che si trovano in un altro Stato membro ai fini del loro utilizzo nei procedimenti di cui all'articolo 4. Fa obbligo agli Stati membri di eseguire il mandato europeo di ricerca delle prove sulla base del principio del reciproco riconoscimento. [35] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. Articolo 2 - Definizioni 71. L'articolo 2 riporta la definizione dei seguenti termini: Stato di emissione, Stato di esecuzione, autorità di emissione ed autorità di esecuzione. Si osservi che l'autorità di emissione deve essere un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero. Le altre autorità competenti (comprese le autorità di polizia, doganali ed amministrative) non sono autorizzate ad emanare un mandato europeo di ricerca delle prove. Dette autorità devono rivolgersi ad un giudice, ad un giudice istruttore o ad un pubblico ministero affinché emetta un mandato europeo di ricerca delle prove. 72. Per una migliore interpretazione del titolo IV relativo alla competenza in materia di reti di comunicazione elettroniche, l'articolo riporta le definizioni dei termini "sistema di informazione" e "dati informatici", tratte dal progetto di decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione [36]. Contiene anche una definizione del termine "rete di comunicazioni elettroniche", identica a quella adottata dalla direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica [37]. [36] In occasione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 27 e 28 febbraio 2003 è stato raggiunto il consenso sulla decisione quadro relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, ivi comprese le definizioni. [37] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. 73. Infine, l'articolo definisce il "reato" come un atto o fatto illecito punibile in base al diritto nazionale dello Stato di emissione, perché configura una violazione di legge, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale. Ciò significa che tali reati, che sono contemplati dall'attuale regime di doppia incriminabilità di cui all'articolo 51 della convenzione di Schengen del 1990 [38], rientrano anche nel regime di doppia incriminabilità della presente proposta (articoli 16 e 24). [38] Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Articolo 3 - Tipi di oggetti, documenti o dati contemplati 74. L'articolo definisce i tipi di oggetti, documenti o dati che possono formare oggetto di un mandato europeo di ricerca delle prove. La proposta trova applicazione a qualsiasi oggetto, documento o dato atto ad essere utilizzato nel corso del procedimenti di cui all'articolo 4. L'articolo si ispira alla definizione del termine "prova" che figura nella decisione quadro relativa ai provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. 75. In ogni caso, il mandato europeo di ricerca delle prove non può essere utilizzato per avviare le seguenti azioni: (a) l'assunzione di mezzi di prova raccolti sotto forma di interrogatori, dichiarazioni o altri tipi di audizioni (comprese le conferenze telefoniche o video conferenze) di indiziati, testimoni o periti, o qualsiasi altra parte; (b) l'assunzione di mezzi di prova provenienti dal corpo di una persona, in particolare il prelievo di campioni di DNA, (provenienti dai peli, dalla saliva o dal sangue della persona); (c) l'acquisizione di mezzi di prova in tempo reale, ad esempio, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta o il monitoraggio di conti bancari; e (d) la richiesta di un proseguimento di indagini, in particolare la compilazione o l'analisi di oggetti, documenti o dati esistenti. 76. La cooperazione sulla raccolta di questi tipi di mezzi di prova è disciplinata dagli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria, in particolare la convenzione europea del 2000 [39] e dal suo protocollo del 2001 [40]. A tempo debito, sarà necessario sostituire queste forme di cooperazione con un sistema basato sul principio del reciproco riconoscimento. Questo non è, tuttavia, lo scopo della presente decisione quadro. [39] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. [40] Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. 77. L'articolo prevede nondimeno che il mandato europeo di ricerca delle prove possa essere utilizzato per ottenere mezzi di prova che rientrano in queste categorie purché siano stati raccolti prima dell'emissione del mandato. Sarebbe ad esempio possibile acquisire una dichiarazione precedentemente resa da un indiziato ad un'autorità investigativa nello Stato di esecuzione con riferimento ad un'indagine precedente condotta da questo Stato. Sarebbero contemplate anche le registrazioni storiche di comunicazioni intercettate, la sorveglianza o il controllo dei movimenti su conti bancari. Articolo 4 - Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un mandato europeo di ricerca delle prove 78. L'articolo stabilisce i tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un mandato europeo di ricerca delle prove. Il mandato può essere utilizzato per i procedimenti penali e per le procedure amministrative in caso di infrazioni quando esista il diritto di ricorso dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale. Può anche essere utilizzato per qualsiasi procedimento relativo a reati o infrazioni per i quali può essere considerata responsabile una persona giuridica nello Stato di emissione. 79. Conseguentemente, la presente proposta ha lo stesso campo d'applicazione degli strumenti esistenti nell'Unione europea nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare quelli successivi alla convenzione europea del 2000 [41]. [41] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. Articolo 5 - Contenuto e forma del mandato europeo di ricerca delle prove 80. L'articolo stabilisce che il mandato europeo di ricerca delle prove deve essere emesso in conformità del formulario-tipo A, allegato alla decisione quadro. Il mandato è firmato dall'autorità di emissione (cioè da un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero), la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte. 81. Il mandato europeo è tradotto dallo Stato di emissione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Lo Stato di esecuzione può accettare traduzioni in altre lingue ufficiali dell'UE presentando una dichiarazione presso il Segretariato generale del Consiglio. Questo requisito è analogo a quello esistente in altri strumenti basati sul reciproco riconoscimento, compreso il mandato di arresto europeo. Titolo II - Procedure e garanzie per lo Stato di emissione Articolo 6 - Condizioni di emissione del mandato europeo di ricerca delle prove 82. L'articolo stabilisce alcune importanti garanzie minime a tutela dei diritti fondamentali. 83. Assicura che il mandato europeo di ricerca delle prove sia emesso soltanto quando l'autorità di emissione ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: (a) gli oggetti, documenti o dati ricercati sono necessari e proporzionati ai fini del procedimento per il quale il mandato è emesso. L'obiettivo è di evitare inutili intrusioni nella vita privata, nonché situazioni nelle quali, ad esempio, è richiesta una quantità sproporzionata di documenti per un'indagine su un reato relativamente minore. Il formulario A, allegato alla decisione, richiede all'autorità di emissione di includere una descrizione del reato o dei reati oggetto dell'indagine, le ragioni che giustificano l'emissione del mandato ed una sintesi dei fatti, come a sua conoscenza. (b) sarebbe possibile acquisire, in simili circostanze, gli oggetti, documenti o dati in base al diritto dello Stato di emissione se si trovassero nel territorio dello Stato di emissione. In tal modo, il mandato europeo di ricerca delle prove non potrà essere utilizzato per aggirare le salvaguardie poste dal diritto nazionale dello Stato di emissione in relazione all'acquisizione di alcuni tipi di oggetti, documenti e dati, come mezzi di prova, quali ad esempio quelli che godono di particolare tutela giuridica. Per questa ragione, il formulario A contiene una sezione specifica nella quale si chiede di precisare se gli oggetti, documenti e dati possono godere di eventuali privilegi o immunità. Tuttavia, questo comma non implica che devono essere applicate le stesse misure processuali sia nello Stato di emissione sia nello Stato di esecuzione. Infatti, può darsi che lo Stato di emissione debba ottenere una decisione specifica per perquisire i locali di un terzo a scopo di sequestro dei mezzi di prova, mentre lo Stato di esecuzione può essere dotato di una procedura meno intrusiva che gli permette di ingiungere ad un terzo di produrre i mezzi di prova senza bisogno di ricorrere ad una perquisizione locale volta al sequestro degli stessi. (c) è probabile che gli oggetti, documenti e dati siano ammissibili nel corso del procedimento per il quale si vogliono acquisire. Così, il mandato europeo di ricerca delle prove non può essere utilizzato per aggirare le salvaguardie previste dal diritto nazionale dello Stato di emissione in materia d'ammissibilità dei mezzi di prova, in particolare se misure supplementari sono adottate in futuro in materia d'ammissibilità reciproca degli mezzi di prova ottenuti ai sensi del mandato europeo di ricerca delle prove. 84. Il formulario A che figura nell'allegato prevede anche che l'autorità di emissione debba precisare, per quanto a sua conoscenza, l'identità delle persone fisiche o giuridiche con riferimento alle quali si vogliono acquisire gli oggetti, documenti o dati in questione, così come delle persone che si ritiene siano in possesso di detti oggetti, documenti o dati. Articolo 7 - Trasmissione del mandato europeo di ricerca delle prove 85. L'articolo dispone la trasmissione diretta del mandato europeo di ricerca delle prove tra autorità giudiziarie competenti. Questo principio è stato sancito dall'articolo 6 della convenzione europea del 2000 [42]. [42] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. 86. Qualora sia sconosciuta l'autorità di esecuzione competente, si prevede il ricorso alla rete giudiziaria europea. Se l'autorità competente che riceve il mandato europeo di ricerca delle prove non è competente per riconoscerlo e darvi esecuzione, deve trasmetterlo all'autorità giudiziaria competente interessata affinché provveda alla sua esecuzione e deve informarne l'autorità di emissione. Articolo 8 - Autorità centrale del casellario giudiziario 87. L'articolo dispone che tutti gli Stati membri sono tenuti ad istituire un servizio centrale incaricato di ottenere copia di qualsiasi registrazione di un precedente penale nello Stato membro, e dei conseguenti provvedimenti, con riferimento ad una persona giuridica o fisica. L'obiettivo è di assicurare che un mandato europeo di ricerca delle prove volto esclusivamente ad ottenere un estratto di casellario giudiziario possa essere inviato direttamente ad un'autorità che controlla i registri ufficiali delle condanne penali o, almeno, vi abbia accesso. Articolo 9 - Mandato di ricerca di prove supplementari 88. Questo articolo verte sulla necessità di disciplinare le situazioni nelle quali sono presentate domande multiple per acquisire oggetti, documenti o dati riguardanti la stessa indagine. Una disposizione simile figura all'articolo 6 del protocollo del 2001 [43] e nella Convenzione dell'UE del 2000. [43] Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. 89. Per evitare qualsiasi duplicazione di lavori, l'autorità di emissione può utilizzare il formulario B, che figura in allegato, per acquisire oggetti, documenti o dati oltre a quelli già chiesti con un mandato europeo di ricerca delle prove precedente emesso ai fini dello stesso procedimento. Non è necessario emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove, sempre che il contenuto del mandato iniziale (in particolare i fatti conosciuti dall'autorità di emissione e l'identità delle persone con riferimento alle quali gli oggetti, documenti o dati sono ricercati) rimangano esatti. 90. Lo Stato di esecuzione è tenuto a dare esecuzione ad un mandato concernente mezzi di prova supplementari esattamente allo stesso modo dell'iniziale mandato europeo di ricerca delle prove. 91. Se partecipa all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione competente può indirizzare un mandato di ricerca di mezzi di prova complementari direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza in questo Stato. Articolo 10 - Condizioni relative all'utilizzo di dati di carattere personale 92. Questo articolo è basato sull'articolo 23 della convenzione europea del 2000 [44]. Esso completa la protezione offerta dalla convenzione a tutela delle persone nei confronti dell'elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale, adottata nel 1981 dal Consiglio d'Europa [45]. La convenzione del 1981, ratificata da tutti gli Stati membri, prevede che i dati di carattere personale oggetto di un trattamento automatizzato possono, tra l'altro, essere registrati soltanto per finalità determinate e legittime, a meno che ciò costituisca una misura necessaria in una società democratica per la protezione della sicurezza dello Stato, della sicurezza pubblica o per la repressione dei reati. La direttiva CE sulla protezione dei dati del 1995 [46] non si applica alla cooperazione giudiziaria in materia penale. [44] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. [45] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 108. [46] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; GU L 281 del 25.11.1995, pag. 31. 93. La portata limitata di tale articolo è in linea con l'impostazione adottata all'articolo 23, paragrafo 1, della convenzione dell'UE del 2000. 94. Nelle specifiche circostanze di una fattispecie, lo Stato di esecuzione può anche chiedere che lo Stato membro verso il quale i dati personali sono stati trasferiti fornisca informazioni sull'utilizzo dei dati. Tale obbligo di fornire informazioni sull'utilizzo dei dati è conforme all'articolo 23, paragrafo 3 della convenzione UE del 2000. 95. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 6, della convenzione UE del 2000, il paragrafo 4 esclude dal campo d'applicazione dell'articolo 10 i dati di carattere personale ottenuti da uno Stato membro in applicazione della decisione quadro e che provengono dal suddetto Stato membro. Titolo III - Procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione Articolo 11 - Riconoscimento ed esecuzione 96. Quest'articolo fa obbligo alle autorità competenti dello Stato di esecuzione di riconoscere un mandato europeo di ricerca delle prove senza imporre altre formalità e di adottare immediatamente tutte le misure necessarie alla sua esecuzione. L'esecuzione del mandato deve avere luogo esattamente come se gli oggetti, documenti o dati fossero acquisiti da un'autorità dello Stato di esecuzione. Articolo 12 - Garanzie relative all'esecuzione 97. Quest'articolo garantisce che il mandato europeo di ricerca delle prove sarà eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni minime: (a) si deve ricorrere al mezzo meno intrusivo che consenta di ottenere gli oggetti, documenti o dati; (b) una persona fisica non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati se ciò può comportare la sua autoincriminazione; e (c) l'autorità di emissione deve essere informata immediatamente se l'autorità di esecuzione scopre che il mandato è stato eseguito in violazione della legislazione dello Stato di esecuzione. 98. Le seguenti garanzie supplementari sono previste in relazione a perquisizioni e sequestri: (a) le perquisizioni domiciliari non possono cominciare di notte, a meno che ciò sia eccezionalmente necessario date le circostanze particolari del caso; (b) la persona sottoposta a perquisizione domiciliare deve avere diritto di ricevere una notifica scritta di tale perquisizione. Tale notifica deve citare, almeno, il motivo della perquisizione, gli oggetti, documenti e dati sequestrati ed i mezzi di ricorso a disposizione dell'interessato; e (c) in caso di assenza della persona sottoposta a perquisizione, l'interessato deve essere avvertito tramite il deposito di una notifica nei locali stessi o con qualsiasi altro mezzo adeguato. Articolo 13 - Formalità da assolvere nello Stato di esecuzione 99. L'articolo permette all'autorità di emissione di chiedere che l'autorità di esecuzione assolva alcune formalità in occasione dell'esecuzione del mandato. Sono citate quattro specifiche formalità: (a) se, secondo l'autorità di emissione, esiste un rischio grave che gli oggetti, documenti o dati ricercati siano alterati, trasferiti o distrutti, può chiedere che l'autorità di esecuzione ricorra a misure coercitive di esecuzione del mandato. Siffatta disposizione è intesa a garantire che l'autorità di esecuzione acquisisca gli oggetti, documenti e dati in maniera da assicurare che essi non siano alterati o distrutti, ad esempio evitando di fare affidamento sulla cooperazione volontaria della persona che ne è in possesso. Tale esigenza deve essere giustificata nel formulario A che figura nell'allegato; (b) l'esistenza dell'indagine ed il suo contenuto devono rimanere riservati, salvo nella misura necessaria all'esecuzione del mandato europeo. Un analogo obbligo di riservatezza è previsto dall'articolo 4 del protocollo del 2001 [47] della convenzione dell'UE del 2000 in materia di controllo e d'informazione sulle operazioni bancarie, e dall'articolo 33 della convenzione europea del 1990 relativa al riciclaggio, all'individuazione, al sequestro ed alla confisca dei proventi di reato [48]; [47] Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. [48] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 141. (c) lo Stato di esecuzione deve permettere all'autorità competente dello Stato di emissione, o ad un terzo interessato designato dall'autorità di emissione, di assistere all'esecuzione del mandato. Questo articolo è basato sull'articolo 4 della convenzione europea del 1959 [49]. Tuttavia, a differenza di quest'ultima, si propone che lo Stato di esecuzione non possa opporsi alla presenza di dette persone. Inoltre, lo Stato di esecuzione deve accordare all'autorità dello Stato di emissione che è presente lo stesso diritto d'accesso dell'autorità di esecuzione a qualsiasi oggetto, documento o dato acquisito attraverso l'esecuzione del mandato. Ciò per assicurare che la presenza dell'autorità di emissione assuma una certa valenza pratica, in particolare ai fini dell'emissione di un mandato diretto a raccogliere mezzi di prova supplementari come previsto dall'articolo 9, paragrafo 3; [49] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 30. (d) l'autorità di emissione deve potere chiedere che l'autorità di esecuzione tenga un registro delle persone che sono venute in contatto con i mezzi di prova dall'esecuzione del mandato fino al trasferimento allo Stato di emissione. Ciò dovrebbe permettere di risalire l'intera "catena delle prove". 100. La lettera e) segue la formulazione dell'articolo 4 della convenzione dell'UE del 2000 [50]. Permette all'autorità di emissione di chiedere all'autorità di esecuzione di osservare le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione. Ad esempio, un'autorità di emissione che chiede il sequestro ed il trasferimento di dati informatici non dovrà dimenticare di precisare le formalità e le procedure che garantiscono la sicurezza e l'integrità dei dati. [50] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. Articolo 14 - Obbligo di informazione 101. Questo articolo è basato sull'articolo 5 del protocollo del 2001 [51] della convenzione europea del 2000. Prevede che l'autorità di esecuzione, durante l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove, informi senza indugio l'autorità di emissione quando ritiene che possa essere opportuno avviare indagini non previste inizialmente. [51] Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. Articolo 15 - Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione 102. L'articolo tratta i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove. Gli unici motivi di rifiuto sono quelli di cui al presente articolo e, per un periodo transitorio, il principio della doppia incriminabilità di cui agli articoli 16 e 24. Il testo riserva espressamente ai giudici, ai giudici istruttori ed ai pubblici ministeri dello Stato di esecuzione la decisione di non riconoscere o di non dare esecuzione ad un mandato europeo di ricerca delle prove. Si evita in tal modo che un'autorità di polizia o amministrativa possa annullare una decisione giudiziaria. Nei casi in cui l'esecuzione del mandato sia affidata ad un'autorità di polizia o amministrativa, quest'ultima deve comunque ottenere una decisione del giudice, del giudice istruttore o del pubblico ministero prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire il mandato. 103. Per quanto riguarda il principio ne bis in idem, l'articolo opera una distinzione tra il caso nel quale il principio si applica in un altro Stato membro e quello nel quale tale principio potrebbe essere invocato a motivo di un procedimento avviato in uno Stato terzo. Nel primo caso, la soluzione dipenderà dall'esito delle discussioni in corso sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio "ne bis in idem" [52]. In queste circostanze, dovrebbe essere obbligatorio rifiutare di riconoscere e dare esecuzione al mandato europeo di ricerca delle prove. Nel caso del principio ne bis in idem sollevato nel corso di un procedimento in uno Stato terzo, il motivo di rifiuto di riconoscere ed eseguire il mandato è facoltativo. Tale distinzione è in linea con l'impostazione adottata dalla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [53]. [52] GU C 100 del 26.4.2003, pag. 24. [53] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 104. Il rifiuto è anche consentito quando vi siano immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione del mandato: è, questa, l'impostazione adottata dalla decisione quadro sulle decisioni di blocco dei beni. Articolo 16 - Doppia incriminabilità 105. Il rifiuto di eseguire il mandato europeo di ricerca delle prove per il motivo che l'atto che ne è all'origine non costituisce un reato nel diritto nazionale dello Stato di esecuzione (principio della doppia incriminabilità) è incompatibile con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Di conseguenza, non dovrebbe essere possibile rifiutare l'esecuzione per tale motivo. Tuttavia, per facilitare la transizione tra le norme esistenti ed il nuovo regime di reciproco riconoscimento del mandato europeo di ricerca delle prove, si propone di procedere in due fasi. Innanzitutto, il presente articolo restringe le condizioni alle quali l'esecuzione può essere subordinata al requisito della doppia incriminabilità. L'articolo 24 prevede poi che la doppia incriminabilità, nella definizione restrittiva datane all'articolo 16, può essere invocata soltanto per un periodo transitorio. 106. In virtù della convenzione del 1959 [54], la doppia incriminabilità può essere imposta come condizione della cooperazione volta ad acquisire prove soltanto ai fini di perquisizioni e sequestri. Questa norma è stata ulteriormente limitata dall'articolo 51 della convenzione di applicazione di Schengen del 1990 [55] concernente i procedimenti amministrativi in materia penale. La doppia incriminabilità non può essere imposta come condizione di esecuzione quando gli oggetti, i documenti o i dati sono già sotto il controllo dell'autorità di esecuzione. [54] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 30. [55] Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. 107. L'articolo si basa sugli strumenti esistenti, nei quali la doppia incriminabilità è abolita eccetto nel caso in cui lo Stato di esecuzione reputi necessario procedere ad un sequestro o ad una perquisizione domiciliare. Elimina inoltre la possibilità di rifiutare la cooperazione a motivo della doppia incriminabilità quando: (a) non è necessario effettuare una perquisizione domiciliare per eseguire il mandato; tale disposizione mette in rilievo la natura estremamente delicata di una perquisizione domiciliare; o (b) il reato figura nell'elenco dei reati contemplati nel presente articolo. 108. L'elenco dei reati del presente articolo riprende quello dell'articolo 2 del progetto di decisione quadro relativa all'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Si basa sull'elenco dei reati dell'articolo 2 della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [56], che figura anche all'articolo 3 della decisione quadro relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro probatorio. [56] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 109. Conformemente alla decisione quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, l'elenco non prevede una soglia relativa alla durata della pena detentiva minima o un'altra sanzione nello Stato di emissione. 110. Il paragrafo 3 dispone che anche se è necessario effettuare una perquisizione domiciliare ed anche se il reato non figura nell'elenco, la doppia incriminabilità può essere invocata come motivo di rifiuto soltanto alle condizioni stabilite nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24. Articolo 17 - Scadenze e procedure di riconoscimento, esecuzione e trasferimento 111. L'articolo stabilisce le scadenze temporali per il riconoscimento e l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove. Fissare tali scadenze è infatti necessario per garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente volta ad acquisire oggetti, documenti o dati che saranno utilizzati nei procedimenti penali in tutta l'Unione europea. 112. L'autorità di emissione ha facoltà di indicare nel formulario A, che figura in allegato, che scadenze procedurali o altre circostanze particolarmente urgenti richiedono un termine minore di quello previsto dal presente articolo. L'autorità di esecuzione deve allora tenere in massimo conto tale termine abbreviato. Si tratta della medesima impostazione già adottata nell'articolo 4 della convenzione dell'UE del 2000 [57]. [57] Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. 113. La presente proposta va oltre, e dispone che qualsiasi decisione di non riconoscimento o non esecuzione deve essere adottata e notificata non appena possibile e, possibilmente, nei dieci giorni successivi alla ricezione del mandato europeo di ricerca delle prove. Il termine è uguale a quello stabilito all'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo per le persone che hanno acconsentito ad essere consegnate. 114. L'esecuzione del mandato può essere rinviata per uno dei motivi enumerati all'articolo 18. Negli altri casi, il mandato deve essere eseguito immediatamente quando gli oggetti, documenti o dati ricercati dall'autorità di emissione si trovano già sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o quando è richiesto un estratto del casellario giudiziario alla competente autorità centrale. Negli altri casi, ad esempio quando si rendono necessarie misure coercitive, il mandato deve essere eseguito, possibilmente, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. 115. Il trasferimento allo Stato di emissione degli oggetti, documenti o dati acquisiti in forza del mandato europeo di ricerca delle prove deve avere luogo immediatamente quando essi siano già sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o quando è richiesto un estratto del casellario giudiziario all'autorità centrale competente. Negli altri casi, il trasferimento deve avere luogo senza indugio e, possibilmente, entro trenta giorni dall'esecuzione del mandato. La sola eccezione a questa norma è l'ipotesi in cui sia stato promosso un ricorso nello Stato di esecuzione, nel qual caso trovano applicazione le procedure e i termini di cui all'articolo 19. 116. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione del 1959 [58], l'autorità di esecuzione può esigere che gli oggetti, documenti o dati siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari allo Stato di emissione. Nessuna altra condizione può essere posta al trasferimento degli oggetti, documenti o dati allo Stato di emissione. [58] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 30. 117. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato europeo di ricerca delle prove deve essere motivato. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Tale informazione serve all'Eurojust per cercare di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale obbligo è basato sull'articolo 17 della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [59]. [59] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. Articolo 18 - Motivi di rinvio dell'esecuzione 118. L'articolo stabilisce i motivi che giustificano il rinvio dell'esecuzione. 119. L'esecuzione può essere rinviata se il formulario è incompleto; se l'esecuzione rischia di compromettere un'indagine criminale in corso; o se gli oggetti, documenti o dati interessati sono già utilizzati in un altro procedimento che rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro. L'autorità competente interessata dello Stato di emissione deve essere informata delle ragioni del rinvio e della sua probabile durata. 120. Non appena cessa di sussistere il motivo che ha determinato il rinvio, l'autorità di esecuzione deve immediatamente adottare le misure necessarie all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove ed informare l'autorità competente interessata dello Stato di emissione. Articolo 19 - Mezzi di impugnazione contro le misure coercitive 121. Gli Stati membri devono prevedere mezzi di impugnazione che permettano alle parti interessate, in particolare ai terzi in buona fede, di tutelare i loro interessi legittimi quando l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove richieda il ricorso a misure coercitive. Non sono pertanto obbligati ad istituire tali mezzi di ricorso nei casi in cui, ad esempio, gli oggetti, documenti e dati siano già sotto il controllo di un'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione e siano semplicemente consegnati all'autorità di emissione. In questi casi, spetta agli Stati membri tutelare i diritti delle persone interessate dal procedimento, in conformità del loro diritto nazionale e nel rispetto della CEDU. 122. L'articolo si basa sull'impostazione adottata dalla decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni. Tuttavia, nella presente proposta, il ricorso può avere effetto sospensivo sul trasferimento degli oggetti, dei documenti e dei dati allo Stato di emissione, nel rispetto del termine indicato di seguito. 123. In generale, il ricorso dovrebbe essere promosso dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di detti Stati membri. Tuttavia, nello Stato di esecuzione, non è possibile contestare i motivi di fondo che hanno portato all'emissione del mandato europeo di ricerca delle prove. Per contro, le ragioni di merito su cui si basa il mandato possono essere impugnate soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. 124. Lo Stato di emissione è tenuto ad assicurare che i termini entro i quali promuovere l'azione giudiziaria siano tali da garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo di impugnazione effettivo. Lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione sono tenuti ad adottare le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di intentare l'azione, segnatamente fornendo le opportune informazioni alle parti interessate. 125. Come già indicato, lo Stato di esecuzione può sospendere il trasferimento degli oggetti, documenti o dati fino a che sia presa una decisione in merito al ricorso. Tuttavia, anche se è pendente un ricorso nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può esigere dalla controparte che consegni gli oggetti, documenti o dati sessanta giorni dopo l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove. Tale norma è intesa a conciliare due esigenze; da un lato, evitare la paralisi della cooperazione giudiziaria quando il trasferimento degli oggetti, documenti o dati è contestato con procedimento giudiziario, dall'altro, offrire alle parti interessate adeguati mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione prima del trasferimento. Tuttavia, se in esito al ricorso il trasferimento non sarebbe stato autorizzato in questi casi, gli oggetti, documenti e dati devono immediatamente essere rinviati allo Stato di esecuzione. Articolo 20 - Risarcimento 126. Questo articolo verte sui casi nei quali lo Stato di emissione deve risarcire allo Stato di esecuzione i danni di cui sia responsabile lo Stato di emissione, tranne se, e nella misura in cui, il danno o parte di esso sia è esclusivamente imputabile alla condotta dello Stato di esecuzione. È la medesima impostazione che è stata adottata dalla decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni. Titolo IV - Competenza in materia di reti di comunicazione elettroniche Articolo 21 - Competenza in materia di dati informatici conservati in un sistema d'informazione ubicato nel territorio di un altro Stato membro 127. Come descritto al punto 1.12, questo articolo precisa che lo Stato di esecuzione può legalmente acquisire prove sotto forma di dati informatici legalmente accessibili dal suo territorio grazie all'uso di una rete di comunicazione elettronica, purché concernenti servizi forniti nel suo territorio, anche se conservati nel territorio di un altro Stato membro. Ciascuno Stato membro è inoltre tenuto a verificare che, con riferimento ai dati che si trovano sul suo territorio, il suo diritto nazionale non impedisca agli altri Stati membri di agire in tal senso. Titolo V - Disposizioni finali Articolo 22 - Controllo dell'effettiva attuazione della decisione quadro 128. È importante che la Commissione sia in grado di monitorare l'effettiva attuazione della sua decisione quadro, in particolare per contribuire all'elaborazione di una futura politica europea volta a migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale. A tale scopo, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione se incontrano ripetuti problemi nell'esecuzione dei mandati europei di ricerca delle prove. Questa disposizione è basata sull'articolo 17 della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [60], da cui si distingue tuttavia per il fatto che è la Commissione, e non il Consiglio, che deve essere informata sui ripetuti problemi, in modo da poterne riferire nella sua relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio relativa all'attuazione della decisione quadro. [60] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 129. L'articolo dispone altresì che ciascuno Stato membro deve fornire, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni seguenti riguardanti l'anno civile precedente: (a) il numero di mandati europei di ricerca delle prove emessi dalle proprie autorità nei confronti di ciascuno Stato membro; (b) il numero medio di giorni necessari per ricevere da ciascuno Stato membro gli oggetti, documenti o dati citati nel mandato; e (c) il numero di mandati europei di ricerca delle prove che sono stati emessi dalle proprie autorità nei confronti di ciascuno Stato membro il cui riconoscimento è stato rifiutato o la cui esecuzione non è stata possibile, con un riassunto delle ragioni invocate. 130. Tali informazioni sono centralizzate dallo Stato di emissione. Si può ragionevolmente supporre che lo Stato di emissione voglia assicurarsi che le indagini condotte nel suo territorio siano agevolate in modo effettivo e rapido dagli altri Stati membri. Ovviamente, nulla vieta a ciascuno Stato membro di centralizzare anche informazioni sull'effettiva esecuzione, da parte delle proprie autorità giudiziarie, dei mandati europei di ricerca delle prove emessi dagli altri Stati membri. 131. Inoltre, informazioni analoghe devono essere fornite ogni anno dalle autorità centrali del casellario giudiziario con riferimento all'esecuzione dei mandati che ricevono ai fini della trasmissione di estratti del casellario giudiziario. Articolo 23 - Relazioni con gli altri strumenti giuridici 132. L'articolo precisa che la presente decisione quadro sostituisce le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria stabilite nelle convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, nella misura in cui riguardano gli oggetti, documenti o dati che rientrano nel campo d'applicazione del presente testo. Una soluzione simile è stata adottata per il mandato di arresto europeo, che sostituirà i vigenti strumenti in materia d'estradizione dal 1° gennaio 2004. 133. Il presente articolo abroga inoltre l'articolo 51 della convenzione di applicazione Schengen e l'articolo 2 del protocollo del 2001 della convenzione UE del 2000. 134. La decisione quadro non pregiudica gli accordi di cooperazione conclusi tra gli Stati membri nel settore dell'acquisizione di oggetti, documenti o dati, nella misura in cui dette convenzioni o accordi garantiscono una cooperazione più efficace e fattiva in materia penale. Tali accordi possono includere la cooperazione tra le autorità di polizia riguardante oggetti, documenti e dati che si trovano già in loro possesso, nonché accordi di cooperazione relativi a documenti pubblici facilmente accessibili e che non richiedono misure coercitive. La presente decisione quadro non intende in alcun modo frapporre nuovi ostacoli a tale cooperazione. Tuttavia, propone di informare la Commissione ed il Consiglio di qualsiasi nuova convenzione e di qualsiasi nuovo accordo. Articolo 24 - Disposizioni transitorie 135. Il paragrafo 1 dell'articolo precisa che le domande di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 1° gennaio 2005 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti in vigore relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale. Dopo tale data, la decisione quadro troverà applicazione alla cooperazione giudiziaria in materia penale per gli oggetti, documenti e dati che rientrano nel suo campo d'applicazione. 136. I paragrafi 2 e 3 di tale articolo prevedono un periodo transitorio di cinque anni durante il quale la doppia incriminabilità, sempre che non sia stata abolita dall'articolo 16, potrà ancora essere invocata come motivo di rifiuto dagli Stati membri che, ai sensi di norme esistenti, avevano già subordinato l'esecuzione di una domanda di perquisizione e di sequestro a detto requisito. Per il periodo transitorio, questi Stati membri potranno autorizzare un'autorità giudiziaria a rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione a motivo della doppia incriminabilità ai sensi dell'articolo 16. Per quanto riguarda i motivi del rifiuto citato all'articolo 15, la decisione di non riconoscere o non eseguire un mandato europeo di ricerca delle prove è espressamente riservata ai giudici, ai giudici istruttori ed ai pubblici ministeri dello Stato di esecuzione. La doppia incriminabilità può essere invocata per giustificare il non riconoscimento o la non esecuzione soltanto nei casi previsti dal presente articolo. Articolo 25 - Attuazione 137. L'articolo dispone che gli Stati membri devono dare attuazione alla decisione quadro entro il 1° gennaio 2005 e, entro la stessa data, trasmettere il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sei mesi dopo l'attuazione, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio indicando in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative. Articolo 26 - Entrata in vigore 138. L'articolo stabilisce che la decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ALLEGATO Formulario A - Il mandato europeo di ricerca delle prove 139. È il formulario per il mandato europeo di ricerca delle prove propriamente detto. È stato ideato espressamente per la presente decisione quadro, anche se si basa sull'allegato della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo [61] e sull'allegato della decisione quadro relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro probatorio. [61] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. 140. Il formulario A contiene le seguenti sezioni: a) autorità giudiziaria che ha emesso il mandato; b) motivi dell'emissione del mandato; c) informazioni relative all'identità della persona con riferimento alla quale gli oggetti, documenti o dati sono ricercati; d) oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire tramite il mandato; e) formalità da rispettare per l'esecuzione del mandato; f) mezzi di impugnazione contro l'esecuzione del mandato disponibili nello Stato di emissione; e g) disposizioni finali e firma. Formulario B - Mandato di ricerca di prove supplementari 141. Questo formulario deve essere utilizzato per la richiesta di oggetti, documenti o dati supplementari, necessari alla autorità di emissione per integrare un precedente mandato europeo di ricerca delle prove. Il mandato iniziale deve essere allegato al formulario. 142. Il formulario B contiene le seguenti sezioni: a) particolari dell'iniziale mandato europeo di ricerca delle prove iniziale; d) oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire tramite il mandato supplementare; e) formalità da rispettare per l'esecuzione del mandato supplementare; e d) disposizioni finali e firma. 2003/0270 (CNS) Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione [62], [62] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [63], [63] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato nelle sue conclusioni, in particolare nel punto 33, che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, tanto in materia civile quanto in materia penale. (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali [64]. La presente decisione quadro è necessaria per completare le misure 5 e 6 del programma di misure, che vertono sul reciproco riconoscimento delle decisioni ai fini della ricerca delle prove, e la misura 3 del citato programma, che propone di introdurre un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto nelle diverse lingue dell'Unione, basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen. [64] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. (3) La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [65] è stato il primo concreto strumento adottato in materia di reciproco riconoscimento nel settore penale. [65] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. (4) La decisione quadro del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio [66] risponde alla necessità dell'immediato riconoscimento reciproco delle decisioni volte a prevenire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di mezzi di prova. La presente decisione quadro verte tuttavia soltanto sulla parte della cooperazione giudiziaria in materia penale che riguarda i mezzi di prova, mentre il successivo trasferimento degli stessi rimane disciplinato dalle procedure di assistenza giudiziaria. [66] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45. (5) Risulta pertanto necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tramite l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, nella forma di un mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti, e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. Il presente mandato europeo di ricerca delle prove deve sostituire i tradizionali accordi di assistenza giudiziaria a norma della Convenzione europea del 1959 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, e gli strumenti collegati, sempre che tali accordi rientrino nel campo di applicazione del presente strumento. Il mandato deve essere trasmesso direttamente all'autorità competente affinché vi dia esecuzione. (6) Il mandato europeo deve essere utilizzato per acquisire oggetti, documenti e dati ai fini del loro utilizzo nel corso di procedimenti penali per i quali il mandato europeo di ricerca delle prove può essere emesso. Sono inclusi gli oggetti, documenti o dati che provengono da un terzo o risultanti dalla perquisizione di locali, ivi compresa la perquisizione domiciliare; i dati storici sull'uso di reti di comunicazioni elettroniche; i dati storici sull'uso di servizi, comprese le operazioni finanziarie; le prove che risultano da esami di laboratorio, eccetto se sono state prelevate dal corpo di una persona; verbali di dichiarazioni, interrogatori e audizioni; ed altri estratti da fascicoli giudiziari o di polizia, compresi gli estratti ufficiali del casellario giudiziario ed i risultati di speciali tecniche investigative. (7) Il mandato europeo di ricerca delle prove non deve essere utilizzato per avviare azioni volte all'acquisizione di prove sotto forma di interrogatori, dichiarazioni o altri tipi di audizioni che coinvolgono indiziati, testimoni o altre parti; per avviare azioni volte all'acquisizione di prove a partire dal corpo di indiziati, testimoni o altre parti, tra cui campioni di DNA; per avviare l'acquisizione di mezzi di prova in tempo reale, ad esempio, le intercettazioni di comunicazioni, la sorveglianza dell'indiziato o il controllo di movimenti su conti bancari; o per avviare indagini supplementari, in particolare la compilazione o l'analisi di oggetti, documenti o dati esistenti. (8) Il principio del reciproco riconoscimento si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, è necessario che la presente decisione contenga importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il mandato deve pertanto essere emesso soltanto da giudici, giudici istruttori e pubblici ministeri e soltanto quando siano soddisfatte alcune condizioni minime. Tali condizioni devono includere una verifica della necessità e della proporzionalità del provvedimento. Occorre anche impedire che lo Stato di emissione possa aggirare il suo diritto nazionale acquisendo oggetti, documenti o dati che non potrebbe ottenere in circostanze analoghe se si trovassero nel suo territorio. (9) È necessario che l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove sia altresì subordinata al rispetto di alcune garanzie, compresa la protezione dall'autoincriminazione e le garanzie applicabili in caso di perquisizione di locali, nonché altre salvaguardie previste dal diritto nazionale dello Stato di esecuzione. (10) Per garantire l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale, occorre limitare le possibilità di rifiutare di riconoscere o eseguire il mandato europeo di ricerca delle prove, nonché i motivi che giustificano il rinvio della sua esecuzione. In particolare, il rifiuto di eseguire il mandato europeo di ricerca delle prove per il fatto che l'atto che ne è all'origine non costituisce un reato contemplato dal diritto nazionale dello Stato di esecuzione (principio della doppia incriminabilità) è incompatibile con il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e pertanto non deve costituire un valido motivo per rifiutarne l'esecuzione. Tuttavia, per facilitare la transizione verso il mandato europeo di ricerca delle prove, si deve prevedere una deroga, per un periodo transitorio, per gli Stati membri che in base alle vigenti norme hanno subordinato l'esecuzione di una richiesta di perquisizione e di sequestro al rispetto della condizione della doppia incriminabilità. (11) È altresì necessario stabilire delle scadenze di esecuzione al fine di garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente volta ad acquisire oggetti, documenti o dati ai fini del loro utilizzo in procedimenti penali su tutto il territorio dell'Unione europea. (12) Qualsiasi parte interessata, compresi i terzi in buona fede, deve poter impugnare un mandato europeo di ricerca delle prove eseguito mediante misure coercitive. Tali mezzi di impugnazione possono avere effetto sospensivo sul trasferimento dei mezzi di prova, almeno fino alla scadenza del termine massimo previsto dalla presente decisione quadro. (13) Risulta necessario precisare che lo Stato di esecuzione può acquisire dati informatici legalmente accessibili nel suo territorio e concernenti servizi forniti nel suo territorio, ma che sono tuttavia conservati nel territorio di un altro Stato membro. Questa disposizione non si applica alle situazioni che coinvolgono paesi terzi. (14) Occorre istituire un meccanismo che permetta di valutare l'effettiva attuazione della presente decisione quadro. È pertanto necessario che gli Stati membri raccolgano e registrino a livello centrale informazioni minime allo scopo di monitorare la cooperazione ricevuta dagli altri Stati membri in applicazione della presente decisione quadro. Informazioni simili dovrebbero essere raccolte e registrate dalle autorità centrali del casellario giudiziario degli Stati membri. (15) Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen che rientra nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [67]. Le procedure definite in tale accordo sono state rispettate con riferimento alla presente decisione quadro. [67] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (16) Al mandato europeo di ricerca delle prove non deve essere data esecuzione qualora essa sia contraria al principio ne bis in idem ai sensi della decisione quadro 2003/... /GAI sull'applicazione del principio ne bis in idem [68]. [68] GU L [...] del [...], pag. [...]. (17) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema di assistenza giudiziaria in materia penale ai fini dell'acquisizione di oggetti, documenti o dati non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (18) I dati di carattere personale trattati nell'ambito dell'attuazione della presente decisione quadro sono protetti in conformità dei principi contenuti nella convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, nonché dalla ulteriore protezione accordata dalla presente decisione quadro in conformità dell'articolo 23 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 [69]. [69] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. (19) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO: Titolo I - Il mandato europeo di ricerca delle prove Articolo 1 Definizione del mandato europeo di ricerca delle prove ed obbligo di darne esecuzione 1. Il mandato europeo di ricerca delle prove è una decisione giudiziaria resa da un'autorità competente di uno Stato membro allo scopo di acquisire oggetti, documenti e dati che si trovano in un altro Stato membro ai fini del loro utilizzo nei procedimenti di cui all'articolo 4. 2. Gli Stati membri danno esecuzione al mandato europeo di ricerca delle prove in base al principio del reciproco riconoscimento ed in conformità delle disposizioni della presente decisione quadro. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione quadro si intende per: (a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale il mandato europeo di ricerca delle prove è stato emesso; (b) "Stato di esecuzione": lo Stato membro nel cui territorio si trovano gli oggetti, i documenti o i dati; (c) "autorità di emissione": un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero competente in base al diritto nazionale ad emettere il mandato europeo di ricerca delle prove; (d) "autorità di esecuzione": un'autorità competente in base al diritto nazionale ad eseguire il mandato europeo di ricerca delle prove; (e) "sistema di informazione": qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e conservazione; (f) "dati informatici": qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma idonea ad essere trattata da un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione ad un sistema di informazione; (g) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (h) "reato": un atto o fatto illecito punibile in base al diritto nazionale dello Stato di emissione, perché configura una violazione di legge, sempre che la decisione possa dar luogo ad un procedimento davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale. Articolo 3 Tipi di oggetti, documenti o dati contemplati 1. Il mandato europeo di ricerca delle prove può essere emesso allo scopo di acquisire qualsiasi tipo di oggetto, documento o dato che possa essere utilizzato nel corso dei procedimenti di cui all'articolo 4. 2. Il mandato europeo di ricerca delle prove non può essere emesso per avviare un'azione volta: (a) all'assunzione di mezzi di prova raccolti sotto forma di interrogatori, dichiarazioni o altri tipi di audizioni di indiziati, testimoni o periti, o qualsiasi altra parte; (b) all'acquisizione di mezzi di prova provenienti dal corpo di una persona, ivi compresi i campioni di DNA; (c) all'acquisizione di mezzi di prova in tempo reale, quali l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza dell'indiziato o il controllo dei movimenti su conti bancari; e (d) all'acquisizione di mezzi di prova che richiedono un proseguimento delle indagini, in particolare la compilazione o l'analisi degli oggetti, dei documenti o dei dati esistenti. 3. Il mandato europeo di ricerca delle prove può essere emesso per acquisire mezzi di prova esistenti, che rientrano nelle categorie di cui al paragrafo 2, qualora essi fossero già stati raccolti prima dell'emissione del mandato. Articolo 4 Tipi di procedimenti per i quali può essere emesso un mandato europeo di ricerca delle prove Il mandato europeo di ricerca delle prove può essere emesso in relazione ai seguenti procedimenti: (a) procedimenti penali; (b) procedimenti avviati dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato membro di emissione, perché configurano una violazione di legge e quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale; e (c) procedimenti di cui ai punti (a) e (b) relativi a reati per i quali può essere giudicata responsabile una persona giuridica nello Stato di emissione. Articolo 5 Contenuto e forma del mandato europeo di ricerca delle prove 1. Il mandato europeo di ricerca delle prove contiene le informazioni di cui al formulario A, che figura in allegato. Il mandato è firmato dall'autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte. 2. Lo Stato di emissione traduce il mandato europeo nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o in data successiva, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee. Titolo II - Procedure e garanzie per lo Stato di emissione Articolo 6 Condizioni di emissione del mandato europeo di ricerca delle prove Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad assicurare che il mandato europeo di ricerca delle prove sia emesso soltanto quando l'autorità di emissione ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: (a) gli oggetti, documenti o dati richiesti sono necessari e proporzionati ai fini dei procedimenti di cui all'articolo 4. (b) se si trovassero nel territorio dello Stato di emissione, tali oggetti, documenti o dati potrebbero essere acquisiti in base al diritto dello Stato di emissione in circostanze analoghe, anche se in applicazione di misure processuali diverse. (c) si può presupporre che gli oggetti, documenti o dati saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati. Articolo 7 Trasmissione del mandato europeo di ricerca delle prove 1. Il mandato europeo di ricerca delle prove è trasmesso dall'autorità di emissione direttamente all'autorità competente per l'esecuzione con ogni mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. 2. Qualora non sia nota l'autorità competente per l'esecuzione, l'autorità di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, affinché fornisca informazioni al riguardo. 3. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un mandato europeo di ricerca delle prove non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, il mandato europeo di ricerca delle prove all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità di emissione. Articolo 8 Autorità centrale del casellario giudiziario 1. Ciascuno Stato membro designa, con dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, un'autorità centrale del casellario giudiziario alla quale il mandato europeo di ricerca delle prove può essere trasmesso per acquisire un estratto dal casellario giudiziario di qualsiasi precedente giudiziario e dei successivi provvedimenti adottati nei confronti di una persona fisica o giuridica in tale Stato membro. 2. Ciascuno Stato membro provvede a che la sua autorità centrale del casellario giudiziario abbia accesso alle informazioni necessarie per assolvere i compiti di cui al paragrafo 1. Articolo 9 Mandato di ricerca di prove supplementari 1. Quando l'autorità di emissione chiede di acquisire oggetti, documenti o dati ad integrazione di un precedente mandato europeo di ricerca delle prove emesso ai fini del medesimo procedimento, e il contenuto del mandato europeo iniziale rimane esatto, non è obbligata ad emettere un nuovo mandato europeo di ricerca delle prove. In questo caso, emette un mandato di ricerca di prove supplementari contenente le informazioni richieste nel formulario B, che figura in allegato. 2. Lo Stato di esecuzione dà seguito a qualsiasi richiesta supplementare di cui al paragrafo 1 allo stesso modo dell'iniziale mandato europeo di ricerca delle prove. 3. Se, a norma delle disposizioni in vigore, l'autorità competente che ha emesso il mandato europeo di ricerca delle prove partecipa all'esecuzione del mandato nello Stato di esecuzione, essa può indirizzare il mandato di ricerca di prove supplementari direttamente all'autorità di esecuzione durante la sua presenza in questo Stato. Articolo 10 Condizioni relative all'utilizzo di dati di carattere personale 1. I dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro possono essere utilizzati dallo Stato di emissione: (a) ai fini dei procedimenti per i quali può essere emesso un mandato europeo di ricerca delle prove; (b) ai fini di altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a); (c) ai fini della prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per qualsiasi altro fine, diverso da quanto enunciato al primo comma, i dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro possono essere utilizzati soltanto previo consenso dello Stato di esecuzione, salvo che lo Stato di emissione abbia ottenuto l'accordo della persona interessata. 2. I dati di carattere personale acquisiti in applicazione della presente decisione quadro rimangono riservati eccetto nella misura in cui è necessario divulgarli per i fini indicati al paragrafo 1 o per altre ragioni previste dal diritto nazionale. 3. Nelle circostanze di una specifica fattispecie, lo Stato di esecuzione può chiedere che lo Stato membro verso il quale sono stati trasferiti i dati personali fornisca informazioni sull'utilizzo degli stessi. 4. Il presente articolo non si applica ai dati personali acquisiti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti da tale Stato membro. Titolo III - Procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione Articolo 11 Riconoscimento ed esecuzione Salvo disposizione contraria della presente decisione quadro, l'autorità di esecuzione riconosce un mandato europeo di ricerca delle prove trasmesso secondo le modalità dell'articolo 7, senza imporre altre formalità, ed adotta immediatamente le misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo in cui procederebbe se tali oggetti, documenti o dati dovessero essere acquisiti da un'autorità dello Stato di esecuzione. Articolo 12 Garanzie relative all'esecuzione 1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché il mandato europeo di ricerca delle prove sia eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni minime: (a) l'autorità di esecuzione ricorre ai mezzi meno intrusivi possibili necessari per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati; (b) una persona fisica non deve essere costretta a produrre oggetti, documenti o dati quando ciò possa comportare la sua autoincriminazione; e (c) l'autorità di emissione deve essere informata immediatamente qualora l'autorità di esecuzione scopra che il mandato è stato eseguito in violazione della legislazione dello Stato di esecuzione. 2. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché, quando una perquisizione volta al sequestro di mezzi di prova è ritenuta necessaria per l'acquisizione di oggetti, documenti o dati, siano rispettate le seguenti garanzie minime: (a) le perquisizioni di locali non possono cominciare di notte, a meno che ciò sia eccezionalmente necessario date le circostanze particolari del caso; (b) la persona sottoposta a perquisizione domiciliare deve avere diritto di ricevere una notifica scritta di tale perquisizione. Tale notifica deve citare, almeno, il motivo della perquisizione, gli oggetti, documenti e dati sequestrati ed i ricorsi a disposizione dell'interessato; e (c) in caso di assenza della persona sottoposta a perquisizione, l'interessato deve essere avvertito depositando la notifica di cui alla lettera b) nei locali stessi o con qualsiasi altro mezzo adeguato. Articolo 13 Formalità da assolvere nello Stato di esecuzione L'autorità di emissione può chiedere che l'autorità di esecuzione: (a) ricorra a misure coercitive di esecuzione del mandato se, secondo l'autorità di emissione, esiste un rischio grave che gli oggetti, documenti o dati ricercati siano alterati, trasferiti o distrutti; (b) mantenga la riservatezza sull'esistenza dell'indagine ed il suo contenuto, salvo nella misura necessaria all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove; (c) permetta ad un'autorità competente dello Stato di emissione o ad una parte interessata designata dall'autorità di emissione di assistere all'esecuzione del mandato ed avere accesso, alle stesse condizioni dell'autorità di esecuzione, a qualsiasi oggetto, documento o dato acquisito in detta occasione; (d) conservi traccia delle persone che hanno trattato i mezzi di prova dall'esecuzione del mandato fino al loro trasferimento allo Stato di emissione; o (e) osservi le formalità e le procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Articolo 14 Obbligo di informazione Se durante l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove l'autorità di esecuzione ritiene che possa essere opportuno avviare indagini non previste inizialmente, che non era stato possibile specificare all'atto dell'emissione del mandato, essa ne informa senza indugio l'autorità di emissione per consentirle di adottare ulteriori provvedimenti. Articolo 15 Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione 1. Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione si oppongono al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se esso è contrario al principio ne bis in idem ai sensi della decisione quadro 2003/... /GAI relativa all'applicazione del principio "ne bis in idem" [70]. [70] GU L [...] del [...], pag. [...]. 2. Il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione possono inoltre opporsi al riconoscimento o all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove qualora: (a) la sua esecuzione sia contraria al principio ne bis in idem nell'ambito di un procedimento avviato in uno Stato terzo; o (b) il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che rendono impossibile l'esecuzione dello stesso; Articolo 16 Doppia incriminabilità 1. Il riconoscimento o l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove non è subordinato alla verifica della doppia incriminabilità se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: (a) non è necessario effettuare una perquisizione domiciliare per eseguire il mandato; o (b) il reato figura nell'elenco di cui al paragrafo 2. 2. I seguenti reati, come definiti dal diritto dello Stato di emissione, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminabilità in alcuna circostanza: - partecipazione a un'organizzazione criminale, - terrorismo, - tratta di esseri umani, - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, - corruzione, - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, - riciclaggio di proventi di reato, - falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, - criminalità informatica, - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, - omicidio volontario, lesioni personali gravi, - traffico illecito di organi e tessuti umani, - rapimento, sequestro e presa di ostaggi, - razzismo e xenofobia, - furti organizzati o con l'uso di armi, - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, - truffa, - racket e estorsioni, - contraffazione e pirateria in materia di prodotti, - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, - falsificazione di mezzi di pagamento, - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, - traffico illecito di materie nucleari e radioattive, - traffico di veicoli rubati, - violenza sessuale, - incendio volontario, - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, - dirottamento di aereo/nave, - sabotaggio. - infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida ed ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose; - contrabbando di merci; - violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; - minacce ed atti di violenza contro persone, comprese le violenze perpetrate nel corso di eventi sportivi; - danneggiamento; - furto; - reati stabiliti dallo Stato di emissione allo scopo di dare attuazione ad obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato che istituisce la Comunità europea o del Titolo VI del trattato sull'Unione europea. 3. Ove non sia soddisfatta nessuna delle condizioni enumerate al paragrafo 1, il riconoscimento o l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove possono essere subordinati alla condizione della doppia incriminabilità soltanto nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Articolo 17 Scadenze per il riconoscimento, l'esecuzione e il trasferimento 1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle scadenze stabilite nel presente articolo. Se l'autorità di emissione ha indicato nel mandato europeo di ricerca delle prove che, a motivo di scadenze procedurali o altre circostanze particolarmente urgenti, è necessario rispettare un termine più breve, l'autorità di esecuzione tiene in massimo conto tale esigenza. 2. La decisione di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione è adottata e notificata tempestivamente alle autorità competenti dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Tale notifica ha luogo entro dieci giorni dalla ricezione del mandato europeo di ricerca delle prove da parte dell'autorità di esecuzione competente. 3. Fermi restando i motivi di rinvio di cui all'articolo 18, l'autorità di esecuzione procede all'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove: (a) immediatamente, quando gli oggetti, documenti o dati che l'autorità di emissione intende acquisire sono già sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o quando è richiesto un estratto del casellario giudiziario all'autorità centrale interessata; o, in altre circostanze, (b) senza indugio e, quando è possibile, entro sessanta giorni dalla sua ricezione da parte dell'autorità di esecuzione competente. 4. Salvo quando sia pendente un ricorso presentato a norma dell'articolo 19, lo Stato di esecuzione trasferisce gli oggetti, documenti o dati acquisiti in forza del mandato europeo di ricerca delle prove allo Stato di emissione: (a) immediatamente, quando gli oggetti, documenti o dati che l'autorità di emissione intende acquisire sono già sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o quando è richiesto un estratto del casellario giudiziario all'autorità centrale interessata; o, in altre circostanze, (b) senza indugio e, quando è possibile, entro trenta giorni dalla sua esecuzione. 5. L'autorità di esecuzione può chiedere che gli oggetti, documenti o dati siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione. 6. Fermi restando i paragrafi 4 e 5, il trasferimento degli oggetti, documenti o dati non può essere sottoposto a nessun'altra condizione. 7. Qualsiasi rifiuto, omissione o ritardo di esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove e di trasferimento degli oggetti, documenti e dati deve essere motivato. 8. Parimenti, è notificata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di emissione l'impossibilità pratica di eseguire il mandato europeo di ricerca delle prove qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, gli oggetti, documenti o dati siano scomparsi, siano stati distrutti, non si trovino nel luogo indicato nel mandato, o l'ubicazione degli oggetti, documenti o dati non sia stata indicata con sufficiente precisione. 9. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l'Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Articolo 18 Motivi di rinvio dell'esecuzione 1. L'autorità di esecuzione può rinviare l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove quando: (a) il formulario che figura nell'allegato è incompleto; (b) l'esecuzione dello stesso potrebbe compromettere un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che si ritenga ragionevole, oppure (c) gli oggetti, documenti o dati in questione sono già utilizzati nell'ambito di un altro procedimento di cui all'articolo 4, fino a che il mezzo di prova non sia più necessario a tale scopo. 2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'autorità di esecuzione può: (a) rinviare l'esecuzione fino a che il formulario sia stato completato o corretto, o (b) dispensare l'autorità di emissione da tale obbligo, se ritiene che le informazioni fornite siano sufficienti per dare esecuzione al mandato con equità ed in piena legalità. 3. Una comunicazione relativa al rinvio dell'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove, comprendente i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso, è trasmessa senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. 4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove e ne informa la relativa autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Articolo 19 Mezzi di impugnazione contro le misure coercitive 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro un mandato europeo di ricerca delle prove la cui esecuzione, in applicazione dell'articolo 11, richiede il ricorso a misure coercitive. 2. L'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri. Per contro, le ragioni di merito su cui si basa il mandato possono essere impugnate, ivi compreso quando siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 6, soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. 3. Lo Stato di emissione assicura che i termini per l'avvio dell'azione di cui ai paragrafi 1 e 2 siano applicati in modo da garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo giuridico effettivo. 4. Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione è informata di tale azione e dei relativi motivi, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell'esito dell'azione. 5. L'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di intentare l'azione di cui al paragrafo 1, segnatamente fornendo le opportune informazioni alle parti interessate. 6. Lo Stato di esecuzione può sospendere il trasferimento degli oggetti, dei documenti o dei dati fino a che sia deliberato sul ricorso. Tuttavia, anche se è pendente un ricorso nello Stato di esecuzione, l'autorità di emissione può chiedere alla controparte di consegnare gli oggetti, documenti e dati sessanta giorni dopo l'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove. Tuttavia, se in esito al ricorso il trasferimento degli oggetti, documenti e dati non sarebbe stato autorizzato in questi casi, essi devono immediatamente essere rinviati allo Stato di esecuzione. Articolo 20 Risarcimento 1. Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti di cui all'articolo 19 dall'esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 7, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è imputabile esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione. 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche. Titolo IV - Competenza in materia di reti di comunicazione elettroniche Articolo 21 Competenza in materia di dati informatici conservati in un sistema d'informazione ubicato nel territorio di un altro Stato membro 1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove, senza altra formalità, quando: (a) i dati informatici sono conservati in un sistema d'informazione ubicato nel territorio di un altro Stato membro ma ai quali una persona fisica o giuridica che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione può legittimamente avere accesso tramite una rete di comunicazioni elettronica; e (b) i dati informatici sono collegati ad un servizio fornito da detta persona fisica o giuridica che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione ad una persona fisica o giuridica che si trova nello stesso territorio nazionale. 2. Ciascuno Stato membro adotta inoltre le disposizioni necessarie affinché, riguardo ai dati informatici che si trovano nel suo territorio, il suo diritto nazionale permetta ad un altro Stato membro di agire conformemente al paragrafo 1. Titolo V - Disposizioni finali Articolo 22 Controllo dell'effettiva attuazione della decisione quadro 1. Uno Stato membro che ha incontrato ripetutamente problemi nell'esecuzione dei mandati europei di ricerca delle prove a motivo di un altro Stato membro ne informa la Commissione per assisterla nella sua valutazione dell'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri. 2. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per assicurare di poter fornire, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente: (a) il numero di mandati europei di ricerca delle prove emessi dalle proprie autorità nei confronti di ciascuno Stato membro; (b) il numero medio di giorni necessari per ricevere da ciascuno Stato membro gli oggetti, documenti e dati citati nel mandato; e (c) il numero di mandati europei di ricerca delle prove che sono stati emessi dalle proprie autorità nei confronti di ciascuno Stato membro il cui riconoscimento è stato rifiutato o la cui esecuzione non è stata possibile, con un riassunto delle ragioni invocate. 3. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per assicurare che la sua autorità centrale del casellario giudiziario possa fornire, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative ai mandati europei di ricerca delle prove che ha ricevuto nell'anno civile precedente: (a) il numero di mandati europei di ricerca delle prove che ha ricevuto nell'anno civile precedente da ciascuno Stato membro; (b) il numero medio di giorni necessari per trasmettere una risposta ad un mandato europeo di ricerca delle prove; (c) il numero dei rifiuti di esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove, con un riassunto delle ragioni del rifiuto o della mancata risposta; (d) il numero di mandati europei di ricerca delle prove che non hanno ricevuto risposta entro dieci giorni, con una sintesi dei relativi motivi. 4. Dietro richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le comunicano le informazioni indicate ai paragrafi 2 e 3. Articolo 23 Relazioni con gli altri strumenti giuridici 1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2005, le corrispondenti disposizioni dei seguenti strumenti giuridici in vigore tra gli Stati membri in materia di richieste di assistenza giudiziaria finalizzate all'acquisizione di prove che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro: (a) la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 [71], ed i suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 [72] e dell'8 novembre 2001 [73]. [71] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 30. [72] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 99. [73] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 182. (b) la Convenzione europea relativa al riciclaggio, all'individuazione, al sequestro ed alla confisca dei proventi del crimine dell'8 novembre 1990 [74]. [74] Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 141. (c) la Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito "Convenzione di attuazione di Schengen"). (d) la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 [75] ed il suo protocollo del 16 ottobre 2001 [76]. [75] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. [76] GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. 2. Le seguenti disposizioni sono abrogate: (a) l'articolo 51 della convenzione di attuazione di Schengen; (b) l'articolo 2 del protocollo del 16 ottobre 2001 alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000. 3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di estendere o ampliare gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare le procedure di ricerca dei mezzi di prova che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro. 4. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente all'adozione della presente decisione quadro, nella misura in cui questi consentono di estendere o ampliare gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare le procedure di ricerca dei mezzi di prova che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro. 5. Gli accordi e le convenzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi. 6. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che vogliono continuare ad applicare. 7. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4. 8. Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero ai territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri. Articolo 24 Disposizioni transitorie 1. Le richieste di assistenza giudiziaria ricevute anteriormente al 1° gennaio 2005 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di assistenza giudiziaria in materia penale. Le richieste ricevute dopo tale data che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. 2. Gli Stati membri che, ai sensi di norme esistenti in materia di assistenza giudiziaria in materia penale, avevano già subordinato l'esecuzione di una domanda di perquisizione e di sequestro al criteri della doppia incriminabilità possono, se nessuna delle due condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è soddisfatta e al massimo entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, autorizzare un giudice, un giudice istruttore o pubblico ministero a rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove perché l'atto sul quale si basa il mandato non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, qualunque siano gli elementi costitutivi del reato o la definizione datane. 3. In relazione a reati in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento o l'esecuzione del mandato non possono essere rifiutati in conformità del paragrafo 2 a motivo del fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione. Articolo 25 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro il 1° gennaio 2005. 2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. 3. Entro il 30 giugno 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio indicando in quale misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative. 4. Il Segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 5 e dell'articolo 8. Articolo 26 Entrata in vigore La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Formulario A MANDATO EUROPEO DI RICERCA DELLE PROVE [77] [77] Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato. Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che gli oggetti, i documenti e i dati qui di seguito specificati siano ottenuti e trasferiti. Certifico quanto segue: (i) gli oggetti, i documenti e i dati che si intendono acquisire con il presente mandato sono necessari e proporzionati ai fini del procedimento precisato di seguito; (ii) se si trovassero nel territorio dello Stato di emissione, tali oggetti, documenti e dati potrebbero essere acquisiti in base al diritto dello Stato di emissione in circostanze simili, anche se in applicazione di misure processuali diverse; e (iii) si può presupporre che gli oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire con il presente mandato saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati. (a) L'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato Denominazione ufficiale: ........................................................................................................................................................ Nome del rappresentante: ..................................................................................................................... Funzione (titolo/grado): ....................................................................................................................... Tipo di autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento [barrare la casella corrispondente]: | | giudice | | giudice istruttore | | pubblico ministero Numero di riferimento del fascicolo: ..................................................................................................... Indirizzo: ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...).......................................................... Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)................................................................... E-mail: ................................................................................................................................................... Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità che ha emesso il mandato: ................................... Estremi della persona o delle persone da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessarie, informazioni supplementari sull'esecuzione del mandato o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento degli oggetti, documenti e dati (se del caso): ................................................................................................................................................................ (b) Motivi dell'emissione del mandato 1. Descrizione dei motivi rilevanti per l'emissione del mandato europeo di ricerca delle prove e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorità giudiziaria che emette il mandato: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 2. Tipo di procedimento per il quale il provvedimento è stato emesso [barrare la casella corrispondente]: | | procedimento penale, o | | procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato membro di emissione, perché configurano una violazione di legge e quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale. 3. Reati ai quali sono riferiti i procedimenti summenzionati, ai sensi della definizione datane dal diritto interno dello Stato di emissione [barrare, come opportuno, una o più caselle]: | | partecipazione a un'organizzazione criminale, | | terrorismo, | | tratta di esseri umani, | | sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, | | traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, | | traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, | | corruzione, | | frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, | | riciclaggio di proventi di reato, | | falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, | | criminalità informatica, | | criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, | | favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, | | omicidio volontario, lesioni personali gravi, | | traffico illecito di organi e tessuti umani, | | rapimento, sequestro e presa di ostaggi, | | razzismo e xenofobia, | | furti organizzati o con l'uso di armi, | | traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, | | truffa, | | racket e estorsioni, | | contraffazione e pirateria in materia di prodotti, | | falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, | | falsificazione di mezzi di pagamento, | | traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, | | traffico illecito di materie nucleari e radioattive, | | traffico di veicoli rubati, | | violenza sessuale, | | incendio volontario, | | reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, | | dirottamento di aereo/nave, | | sabotaggio. | | infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida ed ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose; | | contrabbando di merci; | | violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; | | minacce ed atti di violenza contro persone, anche nel corso di eventi sportivi; | | danneggiamento; | | furto; | | reati stabiliti dallo Stato di emissione allo scopo di dare attuazione ad obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato che istituisce la Comunità europea o del Titolo VI del trattato sull'Unione europea. 4. Descrizione circostanziata della natura e qualificazione giuridica di reati non contemplati dalla precedente sezione 3 sulla cui base è stato emesso il mandato: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... (c) Identità delle persone interessate (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (i) fisiche o (ii) giuridiche nei confronti delle quali si vogliono acquisire oggetti, documenti o dati: (i) Persone fisiche Cognome: ................................................................................................................................ Nome(i): .................................................................................................................................. Cognome da nubile, se del caso: ............................................................................................. Pseudonimi, se del caso: ......................................................................................................... Sesso: ....................................................................................................................................... Cittadinanza: ............................................................................................................................ Data di nascita: ........................................................................................................................ Luogo di nascita: ..................................................................................................................... Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto): .................................................................................................................................................. Lingua (e) che la persona in questione comprende (se noto): .................................................................................................................................................. (ii) Persone giuridiche Denominazione: ...................................................................................................................... Tipo di persona giuridica: ....................................................................................................... Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: .................................................................................................................................................. Paese di sede sociale: ........................................................................................................ Numero di registrazione dell'atto costitutivo:..................................................................... Indirizzo della sede statutaria: .................................................................................................................................................. (d) Oggetti, documenti o dati che si intendono acquisire tramite il mandato 1. Descrizione di ciò che si intende acquisire con il mandato (barrare e completare come opportuno): | | Oggetti: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Copia di estratti del casellario giudiziario relativi alla persona individuata nella sezione C: | | Informazioni contenute in fascicoli giudiziari o di polizia relative alla persona individuata nella sezione C (si prega di precisare): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Altri documenti o dati (si prega di precisare): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Esiste la possibilità che il materiale sia soggetto ad eventuali privilegi o immunità (in caso affermativo, si prega di fornire ulteriori precisazioni): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 3. Ubicazione degli oggetti, documenti o dati (per quanto a conoscenza o supposto): ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 4. (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (i) fisiche o (ii) giuridiche che si ritiene siano in possesso degli oggetti, documenti o dati: (i) Persone fisiche: Cognome: ................................................................................................................................ Nome(i): ............................................................................................................................ Cognome da nubile, se del caso: ............................................................................................. Pseudonimi, se del caso: ....................................................................................................... Sesso: ...................................................................................................................................... Cittadinanza: ........................................................................................................................... Data di nascita: ....................................................................................................................... Luogo di nascita: ..................................................................................................................... Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto): .................................................................................................................................................. Lingua(e) che la persona in questione comprende: .................................................................................................................................................. (ii) Persone giuridiche: Denominazione: ....................................................................................................................... Tipo di persona giuridica: ...................................................................................................... Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: .................................................................................................................................................. Paese di sede sociale: .............................................................................................................. Numero di registrazione dell'atto costitutivo: ........................................................................ Indirizzo della sede statutaria: ................................................................................................. Altri indirizzi in cui si svolge l'attività commerciale: ................................................................................................................................................. (E) Esecuzione del mandato 1. I termini di scadenza per l'esecuzione del mandato sono stabiliti nella decisione quadro. Tuttavia, se la richiesta è particolarmente urgente, vogliate indicare un altro termine anticipato ed il motivo di tale anticipo: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. [Barrare una o più delle seguenti menzioni, se applicabili, completandole]: | | È necessario adottare misure coercitive per acquisire gli oggetti, i documenti ed i dati al fine di prevenire la loro alterazione, trasferimento o distruzione (si prega di precisare e giustificare la risposta) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | È necessario mantenere la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'indagine (si prega di precisare) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Un'autorità competente dello Stato di emissione - o una parte interessata designata dall'autorità di emissione - deve essere presente durante la perquisizione (si prega di precisare) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | È necessario mantenere una registrazione del trattamento riservato alle prove (si prega di precisare) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Altre formalità (che non sono contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione) sono richieste, come spiegato di seguito: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ (F) Mezzi di impugnazione contro le misure coercitive adottate in forza del mandato 1. Descrizione dei mezzi di impugnazione a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione, indicando le necessarie procedure da attuare a tal fine: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'azione può essere promossa ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 3. Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 4. Termine entro il quale promuovere l'azione ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 5. Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione: Cognome: ............................................................................................................................................. Persona da contattare (se del caso): ..................................................................................................... Indirizzo: ................................................................................................................................................ Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) .................................................................. Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) .......................................................................... E-mail: .................................................................................................................................................. (G) Disposizioni finali e firma 1. Altre circostanze pertinenti (facoltativo): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Modalità richiesta di trasferimento degli oggetti, documenti o dati: | | per e-mail: | | per fax | | in originale a mezzo posta | | con altre modalità (precisare): ................................................................................................................................................. 3. Firma dell'autorità giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel mandato europeo di ricerca delle prove sono esatte: ............................................................................................................................................................... Cognome: .............................................................................................................................................. Funzione (titolo/grado): ........................................................................................................................ Data: ...................................................................................................................................................... Timbro ufficiale (se disponibile): Formulario B Mandato di ricerca di prove supplementari richieste dallo Stato di emissione in relazione ad un precedente mandato europeo di ricerca delle prove [78] [78] Il presente formulario deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato. Il presente mandato di ricerca di prove supplementari è emesso da un'autorità giudiziaria competente ad emettere mandati europei di ricerca delle prove. Allego copia dell'iniziale mandato europeo di ricerca delle prove al quale si riferisce il presente mandato. Chiedo che gli oggetti, i documenti o i dati qui di seguito specificati siano ottenuti e trasferiti. Certifico quanto segue: (i) Le informazioni contenute nell'iniziale mandato europeo di ricerca delle prove al quale si riferisce la presente richiesta sono tuttora esatte; (ii) gli oggetti, i documenti o i dati che si intendono acquisire con il presente mandato supplementare sono necessari e proporzionati ai fini del procedimento precisato nel mandato iniziale. (iii) se si trovassero nel territorio dello Stato di emissione, tali oggetti, documenti e dati potrebbero essere acquisiti in base al diritto dello Stato di emissione in circostanze simili, anche se in applicazione di misure processuali diverse; e (iv) si può presupporre che gli oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire con il presente mandato supplementare saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati. (a) Particolari dell'iniziale mandato europeo di ricerca delle prove Emesso in data: ..................................................................................................................................... Numero di riferimento del fascicolo del mandato iniziale: ................................................................... Riferimenti ad eventuali scambi di corrispondenza a seguito del mandato iniziale: .............................................................................................................................................................. (b) Oggetti, documenti o dati che si intendono acquisire tramite il mandato 1. Descrizione di ciò che si intende acquisire con il mandato [barrare e completare come opportuno]: | | Oggetti: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ | | Copia di estratti del casellario giudiziario relativi alla persona individuata nella sezione C del mandato iniziale: | | Informazioni contenute in fascicoli giudiziari o di polizia relative alla persona individuata nella sezione C del mandato iniziale (si prega di precisare): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Altri documenti o dati (si prega di precisare): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Esiste la possibilità che il materiale sia soggetto ad eventuali privilegi o immunità (in caso affermativo, si prega di fornire ulteriori precisazioni): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 3. Ubicazione degli oggetti, documenti o dati (per quanto a conoscenza o supposto): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 4. (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (i) fisiche o (ii) giuridiche che si ritiene siano in possesso degli oggetti, documenti o dati: (i) Persone fisiche: Cognome: .............................................................................................................................. Nome(i): ................................................................................................................................ Cognome da nubile, se del caso: ............................................................................................. Pseudonimi, se del caso: ....................................................................................................... Sesso: ..................................................................................................................................... Cittadinanza: ........................................................................................................................... Data di nascita: ........................................................................................................................ Luogo di nascita: ..................................................................................................................... Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto): .................................................................................................................................................. Lingua(e) che la persona in questione comprende: .................................................................................................................................................. (ii) Persone giuridiche: Denominazione: ....................................................................................................................... Tipo di persona giuridica: ........................................................................................................ Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: .................................................................................................................................................. Paese di sede sociale: ........................................................................................................ Numero di registrazione dell'atto costitutivo: ......................................................................... Indirizzo della sede statutaria: .................................................................................................................................................. Altri indirizzi in cui si svolge l'attività commerciale: ................................................................................................................................................. (c) Esecuzione del mandato 1. I termini di scadenza per l'esecuzione del mandato sono stabiliti nella decisione quadro. Tuttavia, se la richiesta è particolarmente urgente, vogliate indicare un altro termine anticipato ed il motivo di tale anticipo: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. [Barrare una o più delle seguenti menzioni, se applicabile]: | | È necessario adottare misure coercitive per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati al fine di prevenire la loro alterazione, trasferimento o distruzione (si prega di precisare e giustificare la risposta) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | È necessario mantenere la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'indagine (si prega di precisare) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Un'autorità competente dello Stato di emissione - o una parte interessata designata dall'autorità di emissione - deve essere presente durante la perquisizione (si prega di precisare) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | È necessario mantenere una registrazione del trattamento riservato alle prove (si prega di precisare) ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ | | Altre formalità (che non sono contrarie ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione) sono richieste, come spiegato di seguito: ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ (d) Disposizioni finali e firma 1. Altre circostanze pertinenti (facoltativo): ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 2. Modalità richiesta per il trasferimento degli oggetti, documenti o dati: | | per e-mail: | | per fax | | in originale a mezzo posta | | con altre modalità (precisare): .............................................................................................................................................. 3. Firma dell'autorità giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel mandato europeo di ricerca di prove supplementari sono esatte: ............................................................................................................................................................... Cognome: ............................................................................................................................................. Funzione (titolo/grado): ......................................................................................................................... Data: ...................................................................................................................................................... Timbro ufficiale (se disponibile):