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Document 52003PC0667
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) N° 1655/2000 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)
/* COM/2003/0667 def. - COD 2003/0260 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) /* COM/2003/0667 def. - COD 2003/0260 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione Nel maggio 1992 è stato adottato il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) [1] con l'obiettivo di contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica sull'ambiente e della normativa ambientale della Comunità. [1] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1. Successivamente, tale regolamento è stato modificato sensibilmente dal regolamento (CE) n. 1404/96 [2] (LIFE II) e sostituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 [3] (LIFE III). [2] GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1. [3] GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Le modifiche apportate allo strumento LIFE rispecchiano il costante adeguamento ai nuovi obiettivi politico-strategici definiti nei programmi d'azione per l'ambiente applicabili al momento dell'attuazione di ciascuna fase. In particolare, l'ambito di applicazione del regolamento LIFE III rifletteva le priorità fissate nel Quinto programma d'azione per l'ambiente: l'obiettivo generale del testo era dare un contributo all'attuazione, alla formulazione e al rafforzamento della politica e della normativa comunitarie nel settore dell'ambiente. Doveva inoltre contribuire ad integrare le problematiche ambientali nelle altre politiche dell'UE e a trovare nuove soluzioni ai problemi ambientali dell'UE esaminati in quel momento. Il Sesto programma d'azione per l'ambiente approvato nel 2002 conferma la validità di tali obiettivi e il ruolo che LIFE deve svolgere a sostegno del programma. LIFE III giunge a scadenza il 31 dicembre 2004. Per verificare se lo strumento si è rivelato efficace ed efficiente nel conseguire gli obiettivi fissati, all'articolo 12 il regolamento stabilisce che, entro il 30 settembre 2003, venga effettuata una valutazione sullo stato di applicazione del regolamento ed eventualmente venga presentata una proposta per un eventuale proseguimento. A norma dell'articolo 12 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: - una relazione sui progressi realizzati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1655/2000; - una proposta che proroga il regolamento in vigore al fine di prolungare la terza fase fino al 31 dicembre 2006. 1.1. L'evoluzione del finanziamento comunitario per l'ambiente La Comunità ha cominciato a stanziare finanziamenti nel settore ambientale agli inizi degli anni '90. LIFE III si rifà all'esperienza maturata nelle due precedenti fasi di LIFE e agli strumenti che ne sono stati i precursori. Il Sesto programma di azione per l'ambiente adottato nel 2002 fissa alcune tematiche prioritarie e istituisce obiettivi tangibili in vari settori ambientali; mette inoltre in evidenza il valore di LIFE come strumento di sostegno per l'attuazione del programma. 1.2. Caratteristiche specifiche di LIFE LIFE è l'unico strumento interamente dedicato a sostenere e sviluppare la politica ambientale della Comunità. In questo senso, finanzia progetti che testano la fattibilità di processi e metodi nuovi, dando pertanto un contributo alla "strategia di Lisbona", che punta a fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo; è inoltre complementare ad altri programmi comunitari che sostengono la politica ambientale dell'UE, come quelli sulla ricerca, sullo sviluppo rurale e i fondi strutturali; LIFE contribuisce infine alla realizzazione del piano d'azione sulle tecnologie ambientali dell'UE. Il numero e la varietà dei progetti presentati negli ultimi anni confermano che si tratta di uno strumento che risponde ad un'esigenza sentita dai responsabili della conservazione della natura, dagli operatori socioeconomici e dalle autorità locali. LIFE è uno strumento flessibile con meno vincoli in termini di zone geografiche che possono accedere ai finanziamenti, di identità dei destinatari o di partnership multinazionali rispetto ad altri strumenti comunitari. 2. LIFE III 2.1. Fatti e cifre Dal 1992 sono pervenute circa 10 000 propose di progetti in ambito LIFE, delle quali oltre un terzo è stato ritenuto ammissibile; nel complesso sono state cofinanziate 2 192 proposte (623 nel contesto di LIFE III) per un importo totale di 1 226 milioni di euro (dei quali 579 sono imputabili a LIFE III). Attualmente sono ancora in corso circa 850 progetti. Il programma LIFE III è suddiviso in tre comparti: LIFE-Natura, LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi. - Pur essendo relativamente ridotta, la componente di LIFE-Natura è stata l'unico strumento finanziario dell'UE destinato espressamente alla conservazione della natura. I progetti LIFE-Natura riguardano gli uccelli nei siti Natura 2000 (18%), o gli habitat che occupano i siti Natura 2000 (74%) o ancora specie che non rientrano nei siti Natura 2000 (8%) [4]. Alla fine del 2001, il 10% dei quasi 18 000 siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 rientrava in un progetto LIFE-Natura. I progetti LIFE hanno avuto un campo di applicazione relativamente ampio e sufficientemente significativo da contribuire alla lotta contro la riduzione della biodiversità in tutta l'Unione europea. [4] Queste cifre si riferiscono a progetti cofinanziati tra il 1998 e il 2001 compreso. - I progetti LIFE-Ambiente sono caratterizzati principalmente dalla dimostrazione di metodi, tecniche e sistemi nuovi che aprano la strada all'attuazione delle politiche esistenti dell'UE nei vari settori ambientali o alla formulazione delle politiche future. Se si osserva la ripartizione per argomento dei progetti finanziati da LIFE-Ambiente nel 2002-2003 si può notare che le risorse sono state stanziate in maniera omogenea tra progetti appartenenti ai seguenti gruppi generici: "pianificazione urbana e territoriale", "acque", "tecnologie pulite", "rifiuti" e "prodotti". I due settori più finanziati sono stati quelli riguardanti i rifiuti e i prodotti, che rappresentano rispettivamente il 23% e il 22% della spesa. - LIFE-Paesi terzi riguarda progetti relativi a paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e sul Mar Baltico, che intendono creare capacità in vari settori ambientali. Si tratta essenzialmente di progetti che rientrano in tre categorie: inquinamento (23%), biodiversità (20%) e rifiuti (11%). Il tipo di progetti più frequente è quello relativo alla struttura generale di gestione ambientale, che rappresenta il 23% del totale e che comprende un sostegno generico alle strutture che si occupano di gestione ambientale. Un categoria di progetti strettamente legata a questa si occupa di strumenti ambientali specifici, come la gestione ecologica e il sistema EMAS. LIFE III sottolinea in particolare l'importanza della comunicazione intesa come strumento per migliorare la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente e del trasferimento dei risultati ottenuti con i progetti LIFE ad altri settori, quali l'energia, l'agricoltura e i trasporti. Per soddisfare gli obblighi previsti, nel marzo 2002 è stata varata una nuova strategia di comunicazione per LIFE: da allora è stata organizzata un'ampia rosa di azioni di comunicazione, che hanno contribuito sensibilmente a migliorare la divulgazione del programma LIFE e dei suoi progetti. 2.2. Gestione Nel 2001 si è provveduto a ristrutturare e a centralizzare la gestione amministrativa e finanziaria di LIFE, rendendone così la gestione più trasparente, efficace ed efficiente. La riorganizzazione finanziaria si è rivelata molto positiva per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio e la gestione dei rischi finanziari. Tutti gli indicatori principali mostrano che la gestione finanziaria di LIFE è valida. 2.3. Valutazione intermedia Come previsto all'articolo 12, è stata effettuata una valutazione intermedia, basata sulla valutazione esterna di un consulente indipendente e sui dati e le esperienze acquisite dalla Commissione negli ultimi sette anni. La valutazione esterna intendeva valutare il contributo che il programma LIFE ha offerto all'attuazione, all'aggiornamento e alla formulazione della politica e della normativa in materia di ambiente. La valutazione conclude affermando che il contributo di LIFE all'attuazione delle politiche è dimostrato e che la gestione del programma è efficace. La relazione indica inoltre che: - LIFE-Natura dovrebbe continuare a svolgere un ruolo importante nell'attuazione della rete Natura 2000; - esistono prove limitate del fatto che LIFE-Ambiente contribuisca alle azioni preparatorie, mentre ci sono ottime testimonianze del fatto che il programma è riuscito nella dimostrazione di varie tecnologie pulite nei settori principali; - infine, i progetti LIFE-Paesi terzi danno un notevole contributo allo sviluppo della capacità ambientale nei paesi terzi. Sulla base della valutazione esterna e delle risultanze interne, si può concludere quanto segue: - LIFE è uno strumento utile che va mantenuto; - i miglioramenti a livello di organizzazione e di gestione del programma devono essere mantenuti e portati avanti; - LIFE dovrebbe essere sfruttato al massimo nell'ambito del Sesto programma di azione per l'ambiente; - occorre migliorare la divulgazione dei risultati. 3. Il nuovo orizzonte Dall'entrata in vigore di LIFE III, la politica comunitaria in materia di ambiente e il contesto politico generale hanno fatto notevoli progressi. Le conclusioni del Consiglio di Göteborg sullo sviluppo sostenibile del 2001 hanno fissato una strategia di lungo termine che definisce le politiche per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico. La strategia va di pari passo con la "strategia di Lisbona", che punta a fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Il successo del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 ha dimostrato che l'UE svolge un ruolo di guida nella ricerca della dimensione esterna dello sviluppo sostenibile. Il Sesto programma d'azione per l'ambiente si colloca in questi contesti e mette in luce il ruolo che lo strumento LIFE può svolgere per contribuire alla sua attuazione e sviluppare un approccio basato sulla conoscenza. Attualmente la Commissione sta preparando le prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2006. Il proseguimento del programma LIFE va dunque inserito in questo contesto. In alcune politiche attinenti si sono inoltre registrati sviluppi nuovi e importanti di cui sarà necessario tener conto: - la conservazione della natura ha avuto una forte accelerazione, in particolare grazie all'istituzione della rete NATURA 2000. È stato istituito un gruppo di lavoro con il compito di analizzare le esigenze finanziarie per la gestione della rete, in particolare rispetto all'articolo 8 della direttiva Habitat. Nel rapporto finale il gruppo ha sottolineato la necessità di un contributo comunitario per la realizzazione di NATURA 2000 e si è espresso a favore di un rafforzamento di LIFE, mirato a venire incontro ad alcune di queste esigenze. Dopo la designazione dei siti è ora necessario sostenere la gestione attiva della rete da parte delle autorità nazionali e regionali; - le modalità precise del contributo che gli strumenti finanziari esistenti potranno offrire a questo esercizio dipenderanno dalle nuove prospettive finanziarie: questo dato di fatto depone a favore della prosecuzione del sostegno di LIFE per l'istituzione e la gestione della rete, al fine di agevolare programmi di investimento nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie; - dalla valutazione di LIFE III è emerso che i progetti LIFE devono essere collegati più strettamente all'attuazione delle politiche: per il momento, ad eccezione dei progetti Natura, non si presta sufficiente attenzione alla possibilità di utilizzare LIFE come uno strumento per attuare le politiche; - tecnologie pulite e più efficienti in termini di risorse possono dare un contributo allo sviluppo sostenibile e ad un livello elevato di protezione dell'ambiente; possono inoltre essere motore di innovazione, sviluppo di nuove imprese, creazione di posti di lavoro e crescita. Tutti questi fattori potrebbero dare un enorme contributo sia alla strategia per lo sviluppo sostenibile sia alla strategia di Lisbona. I progetti LIFE-Ambiente possono aiutare a realizzare questo obiettivo. È tuttavia necessario definire con maggiore precisione i settori di intervento ed evitare di disperdere le risorse già limitate disponibili, proponendo un adeguamento delle linee guida; - per quanto riguarda la componente LIFE-Paesi terzi, le recenti esperienze nell'ambito di negoziati e incontri internazionali (come il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico, la biodiversità e altro) hanno dimostrato la necessità di sostenere i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nel campo della politica ambientale e della relativa gestione; - nonostante la ristrutturazione dell'aspetto gestionale di LIFE III, le procedure andrebbero ancora semplificate, per limitare ulteriormente la componente di gestione, sia amministrativa che finanziaria; - dal 2003 è in vigore un nuovo regolamento finanziario, che tutti gli strumenti finanziari devono rispettare; - in una sentenza del gennaio 2003, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento in vigore e ha invitato il Consiglio ad adottare nuove disposizioni riguardo alla procedura di comitato a cui sono soggette le misure di applicazione del regolamento. 4. Colmare un vuoto Visti i risultati e le raccomandazioni contenuti nella valutazione intermedia e in linea con il nuovo contesto politico, occorre prevedere la prosecuzione dello strumento esistente, che garantirà la continuità prima che venga formulata una nuova impostazione sulla base delle nuove prospettive finanziarie per il periodo post-2006. La proroga dell'attuale regolamento dovrebbe evitare un vuoto giuridico tra la fine della fase LIFE III, prevista per il 31 dicembre 2004, e l'introduzione delle nuove prospettive finanziarie. Il periodo supplementare dovrebbe pertanto riguardare due anni, fino al 31 dicembre 2006. La prosecuzione del programma dovrebbe inoltre comportare le seguenti modifiche al regolamento attualmente in vigore: - il regolamento deve essere allineato alle disposizioni del nuovo regolamento finanziario; - poiché il Sesto programma d'azione per l'ambiente è stato adottato nel 2002, le linee guida che definiscono i settori prioritari dei progetti di dimostrazione LIFE-Ambiente devono essere riesaminate per creare un legame evidente con le priorità da definire nel programma d'azione e con le azioni proposte nel programma d'azione sulle tecnologie ambientali dell'UE (ETAP), in fase di preparazione; - la complementarità di LIFE con i programmi di ricerca, di sviluppo rurale e con i fondi strutturali deve essere correttamente evidenziata nel regolamento; - la procedura di comitato applicabile alle misure di applicazione del regolamento LIFE deve essere modificata per tener conto della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel gennaio 2003; - l'importo proposto per prorogare di due anni la durata di LIFE è pari a 317,2 milioni di euro ed è in linea con le attuali prospettive finanziarie e tiene conto delle ripercussioni dell'allargamento; - si propone di aumentare leggermente il bilancio stanziato per le misure di accompagnamento (dal 5% attuale al 6%) per migliorare ulteriormente le attività di divulgazione e monitoraggio; - per il 2006 si propone una valutazione ex post del programma LIFE; - viene introdotto un sistema speciale che consenta la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei progetti ancora in corso dopo il 2006. Nella proposta riguardante l'estensione della durata di LIFE III per altri due anni non viene modificato l'ambito geografico di LIFE, definito nel regolamento (CE) n. 1655/2000. Tuttavia, vista la comunicazione COM(2003)104 "Europa ampliata - Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali" che la Commissione ha adottato l'11 marzo 2003, in seguito è auspicata la partecipazione di Ucraina, Moldova e Bielorussia. - 2003/0260 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [5], [5] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6], [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato delle regioni [7], [7] Parere formulato il... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8], [8] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), istituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [9], viene attuato per fasi e la terza fase si concluderà il 31 dicembre 2004. [9] GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. (2) Visto il contributo positivo che LIFE ha fornito al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente e al fine di garantire un ulteriore contributo all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica in materia di ambiente e della normativa ambientale della Comunità, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle istanze ambientali in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile, la terza fase dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006. (3) Nel 2002 è stato adottato il Sesto programma d'azione in materia di ambiente con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10] ed è pertanto necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1655/2000 agli obiettivi e alle priorità fissati nel programma in questione. [10] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. (4) Occorre colmare il vuoto che si verrebbe a creare tra la scadenza della terza fase di LIFE e le nuove prospettive finanziarie post-2006 e che riguarda un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2006. (5) LIFE deve essere potenziato in quanto si tratta di uno strumento finanziario specifico, complementare ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo rurale e ai fondi strutturali. (6) La Commissione ha adottato, il 25 marzo 2003, la comunicazione COM(2003)131 dal titolo "Verso un piano d'azione per le tecnologie ambientali", che sarà seguita da un piano d'azione per le tecnologie ambientali che, a sua volta, dovrebbe ispirare le linee guida per il programma LIFE-Ambiente. (7) Nel 2004 dieci nuovi Stati membri aderiranno all'Unione europea e gli stanziamenti di bilancio destinati a LIFE devono rispecchiare questa situazione. (8) Occorre migliorare la valorizzazione e la divulgazione dei risultati e aumentare lo stanziamento di bilancio a tal fine. (9) Sarà necessario continuare a monitorare i progetti ancora in corso alla fine del 2006 e a garantirne il controllo finanziario. (10) Nella sentenza del 21 gennaio 2003 [11] la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000, sostenendo che "gli effetti dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1655/2000 saranno integralmente conservati fino a che il Parlamento e il Consiglio non avranno adottato nuove disposizioni riguardanti la procedura di comitato cui sono sottoposte le misure di esecuzione del suddetto regolamento". [11] Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, Causa C-378/00, raccolta della giurisprudenza 2003, pagina I-00937. (11) Ai sensi dell'articolo 233 del trattato, l'istituzione o le istituzioni da cui emana un atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. (12) Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare nell'ambito dei poteri di attuazione conferiti dal presente regolamento sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha notevoli implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12]. Le misure in questione devono pertanto essere adottate secondo la procedura istituita dall'articolo 4 della decisione summenzionata. [12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (13) Il presente atto istituisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma, che deve essere considerato il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, ai sensi del paragrafo 33 dall'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1655/2000 del Consiglio è modificato come segue: 1) L'articolo 3 è così modificato: a) Il paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente: "a) il 50% per i progetti relativi alla conservazione della natura, il 100% dei costi ammissibili, escluse le spese generali e altri costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e il 100% dei costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punto iii);" b) Il paragrafo 7, secondo comma è sostituito dal seguente testo: "In conformità con l'articolo 116 del Regolamento del Consiglio 1605/2002, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato". c) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo: "8. Su iniziativa della Commissione: a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento; b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare." 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) L'ultimo subparagrafo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "La quota di sostegno finanziario comunitario sarà del 100% dei costi eleggibili, ad esclusione delle spese generali dei beni durevoli, per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2 (c)(i) e del 100% dei costi per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2(c) (ii)." b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le linee direttrici indicano i settori e gli obiettivi prioritari dei progetti di dimostrazione, con un esplicito riferimento alle priorità definite nella decisione n. 1600/2002/CE. Tali linee direttrici garantiscono che il programma LIFE-Ambiente sia complementare ai programmi di ricerca della Comunità, ai fondi strutturali e ai programmi di sviluppo rurale." c) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente testo: "8. Su iniziativa della Commissione: a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b); b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii) sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare." d) Il paragrafo 11 è sostituito dal seguente testo: "11. "In conformità con l'articolo 116 del Regolamento del Consiglio 1605/2002, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato". 3) L'articolo 5, paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo: "Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) sono oggetto di bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare." 4) L'articolo 8 è così modificato: a) Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi: "La durata della terza fase è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2006. Il quadro finanziario per l'attuazione della fase ulteriore nel periodo 2005-2006 è fissato a 317,2 milioni di euro. Se LIFE dovesse essere interrotto dopo la fase in questione e al fine di garantire il monitoraggio e il controllo finanziario dei progetti ancora in corso alla fine del 2006 gli stanziamenti per i progetti e le misure di accompagnamento proseguiranno fino al 31 dicembre 2010." b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente testo: "Per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006 le misure di accompagnamento sono limitate al 6% degli stanziamenti disponibili." 5) L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi." 6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo: "Entro il 30 settembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e sull'impiego degli stanziamenti." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO Settore(i) di intervento: Ambiente Attività: Programmi e progetti Titolo dell'azione: LIFE - Strumento finanziario per l'ambiente 1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE >SPAZIO PER TABELLA> 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 284,882 milioni di euro in stanziamenti di impegno. 2.2. Periodo d'applicazione: 2005-2006. 2.3. Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie [X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore [...] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie [...] La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate: [...] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura) OPPURE [X] Incidenza finanziaria - Incidenza sulle entrate: milioni di euro (al primo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (L'importo di 1,410 milioni di euro riguarda il contributo versato dalla Romania per la partecipazione al programma LIFE. La linea di bilancio interessata è la 6091-IP1-ENV/BRU). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 175 del trattato. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità dell'intervento comunitario 5.1.1. Obiettivi perseguiti Lo strumento finanziario LIFE dovrebbe contribuire allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente, integrando in particolare le istanze ambientali in altre politiche, oltre che all'attuazione e all'aggiornamento della normativa in materia di ambiente. Dovrebbe inoltre rafforzare la coesione di comportamento degli Stati membri rispetto alle problematiche ambientali e garantire un migliore equilibrio tra la politica ambientale e le altre politiche della Comunità. 5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante Visto che la proposta riguarda la prosecuzione di un programma di finanziamento in corso, non è prevista alcuna valutazione ex ante. 5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post Come stabilito all'articolo 12, è stata effettuata una valutazione intermedia, basata sulla valutazione esterna di un consulente indipendente e sui dati e le esperienze acquisite dalla Commissione negli ultimi sette anni. La valutazione esterna intendeva valutare il contributo che il programma LIFE ha offerto all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa in materia di ambiente. La valutazione conclude affermando che il contributo di LIFE all'attuazione delle politiche è dimostrato e che la gestione del programma è efficace. La relazione indica inoltre che: - LIFE-Natura dovrebbe continuare a svolgere un ruolo importante nell'attuazione della rete Natura 2000; - esistono prove limitate del fatto che LIFE-Ambiente contribuisca alle azioni preparatorie, mentre ci sono ottime testimonianze del fatto che il programma è riuscito nella dimostrazione di varie tecnologie pulite nei principali settori; - infine, i progetti LIFE-Paesi terzi danno un notevole contributo allo sviluppo della capacità ambientale nei paesi terzi. Sulla base della valutazione esterna e delle risultanze interne, si può concludere quanto segue: - LIFE è uno strumento utile che va mantenuto; - i miglioramenti a livello di organizzazione e di gestione del programma devono essere mantenuti e portati avanti; - LIFE dovrebbe essere sfruttato al massimo nell'ambito del Sesto programma di azione per l'ambiente; - occorre migliorare la divulgazione dei risultati. Si propongono pertanto le seguenti modifiche al regolamento attualmente in vigore: - il regolamento deve essere allineato alle disposizioni del nuovo regolamento finanziario; - poiché il Sesto programma d'azione per l'ambiente è stato adottato nel 2002, le linee guida che definiscono i settori prioritari dei progetti di dimostrazione LIFE-Ambiente devono essere riesaminate per creare un legame evidente con le priorità definite nel programma d'azione e con le azioni proposte nel programma d'azione sulle tecnologie ambientali dell'UE (ETAP), in fase di preparazione; - la complementarità di LIFE con i programmi di ricerca, di sviluppo rurale e i fondi strutturali deve essere correttamente evidenziata nel regolamento; - la procedura di comitato applicabile alle misure di applicazione del regolamento LIFE deve essere modificata per tener conto della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel gennaio 2003; - l'importo proposto per prorogare di due anni la durata di LIFE è pari a 317,2 milioni di euro ed è in linea con le attuali prospettive finanziarie e tiene conto delle ripercussioni dell'allargamento; - si propone di aumentare leggermente il bilancio stanziato per le misure di accompagnamento (dal 5% attuale al 6%) per migliorare ulteriormente le attività di divulgazione e monitoraggio; - viene introdotto un sistema speciale che consenta la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei progetti ancora in corso dopo il 2006. 5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio 5.2.1. LIFE-Natura Le attività previste comprendono i progetti sulla conservazione della natura che contribuiscono all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riguardo alla creazione della rete europea Natura 2000, che punta alla gestione in situ delle specie di flora e fauna selvatiche e degli habitat più preziosi dell'Unione. I progetti servono anche a mantenere o a ripristinare un buono stato di conservazione degli habitat naturali e/o delle popolazioni. Le sovvenzioni ai progetti corrispondono al 50% del costo totale del progetto. I progetti riguardanti habitat naturali o specie prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE, o determinate specie di uccelli ritenute prioritarie ai fini del finanziamento LIFE (secondo il parere del comitato istituito dall'articolo 16 della direttiva 79/409/CEE) possono ottenere una sovvenzione massima del 75% del costo totale del progetto. Vengono pubblicati inviti a presentare proposte e i proponenti presentano i progetti alla Commissione tramite le autorità nazionali competenti. Dopo le fasi di valutazione e selezione, e previa approvazione del comitato Habitat, istituito dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE, vengono predisposte le convenzioni di sovvenzione con decisione della Commissione. Le attività nell'ambito di LIFE-Natura sono essenzialmente dirette a enti pubblici, gruppi locali, ONG o associazioni che raggruppano varie categorie di soggetti interessati alla gestione e/o al ripristino dei siti naturali. 5.2.2. LIFE-Ambiente Le attività nell'ambito del Regolamento LIFE sono destinate a cofinanziare progetti di dimostrazione con l'obiettivo di: - integrare le considerazioni ambientali e lo sviluppo sostenibile nella pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli, comprese le zone urbane e costiere; - promuovere la gestione sostenibile delle acque sotterranee e di superficie; - ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività economiche, in particolare grazie allo sviluppo di tecnologie pulite e favorendo la prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra; - prevenire, riutilizzare e riciclare i rifiuti di qualsiasi natura, garantendo una buona gestione dei relativi flussi; - ridurre l'impatto ambientale dei prodotti attraverso un approccio integrato alla produzione, distribuzione, consumo e gestione al termine del ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti compatibili con l'ambiente. Occorre avviare progetti di dimostrazione per sperimentare soluzioni innovative ad un problema ambientale e ottenere risultati pratici e concreti; tali progetti devono essere di scala tale da consentire di valutare la possibilità tecnica ed economica di introdurre la soluzione su vasta scala. Non vengono invece finanziati investimenti in infrastrutture importanti. Le azioni in questione devono colmare il vuoto tra i risultati delle attività di ricerca e sviluppo e la possibilità di applicarli diffusamente. A tal fine, si incoraggiano particolarmente i progetti di dimostrazione basati sui risultati di progetti conclusisi positivamente e finanziati nell'ambito di programmi di RST passati o in corso nel settore dell'ambiente. I progetti preparatori devono contribuire alla formulazione di nuove azioni e strumenti comunitari in campo ambientale, e/o all'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali. Vengono pubblicati inviti a presentare proposte e i proponenti presentano i progetti alla Commissione tramite le autorità nazionali competenti. Dopo le fasi di valutazione e selezione, e previa approvazione del comitato LIFE, vengono predisposte le convenzioni di sovvenzione con decisione della Commissione. Il sostegno comunitario massimo è pari al 50% dei costi ammissibili del progetto. Se si stima che i progetti possano "generare entrate significative", il finanziamento massimo è pari al 30% dei costi ammissibili del progetto. I progetti preparatori si riferiscono a progetti nei quali la Commissione definisce le azioni da intraprendere in funzione del tipo di assistenza richiesta, ad esempio un'analisi tecnica specifica, informazioni specifiche o test per approfondire gli obiettivi nel settore ambientale e formulare le politiche. Tali azioni saranno eventualmente oggetto di un invito a manifestare interesse. I destinatari sono il comparto industriale, le imprese commerciali e le autorità locali. Viene particolarmente incentivata la partecipazione delle piccole e medie imprese. 5.2.3. LIFE-Paesi terzi LIFE-Paesi terzi finanzia la creazione di capacità e l'istituzione delle strutture amministrative necessarie in campo ambientale. In tal modo, il programma contribuisce alla formulazione e al rafforzamento delle politiche e dei programmi d'azione nazionali in campo ambientale che puntano ad accrescere la tutela dell'ambiente nei paesi terzi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e sul Mar Baltico, diversi dai 10 paesi in via di adesione e dai paesi candidati che hanno firmato un accordo di associazione con l'Unione europea. Se l'Unione europea e tali paesi operano uniti per affrontare le problematiche ambientali, l'azione sarà molto più efficace dei singoli interventi nazionali, in particolare perché molte delle questioni trattate sono per loro natura transnazionali. Il nuovo programma è destinato in particolare alle azioni che incentivano la cooperazione e il coordinamento tra vari paesi (dell'UE e i paesi che si affacciano sui mari in questione). In futuro questo verrà preso in considerazione includendo i paesi dell'Europa centrale e orientale che non hanno sottoscritto accordi di adesione con l'UE Vengono pubblicati inviti a presentare proposte e i proponenti presentano i progetti alla Commissione tramite le autorità nazionali competenti. Dopo le fasi di valutazione e selezione, e previa approvazione del comitato LIFE, vengono predisposte le convenzioni di sovvenzione con decisione della Commissione. Il sostegno comunitario massimo è pari al 70% dei costi ammissibili del progetto. 5.3. Modalità di attuazione Il programma sarà gestito direttamente dalla Commissione, con il supporto di uffici di assistenza tecnica che garantiranno le competenze tecniche e finanziarie durante l'intera durata dei progetti. Il ricorso a tali uffici rende tutto il sistema più efficiente grazie alla vicinanza territoriale ai progetti e alla possibilità di disporre delle competenze tecnico-scientifiche necessarie. Complessivamente, si stima che i costi amministrativi siano inferiori con il ricorso agli uffici di assistenza rispetto ad una situazione di totale internalizzazione delle attività corrispondenti. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione) 6.1.1. Intervento finanziario Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2. Incidenza delle spese per risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. >SPAZIO PER TABELLA> Le risorse umane e amministrative necessarie saranno messe a disposizione grazie allo stanziamento di bilancio accordato alla direzione generale Ambiente nel quadro della procedure di assegnazione annuali. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Modalità di controllo Ogni progetto cofinanziato è seguito dai servizi della Commissione, che si avvalgono di équipe esterne di monitoraggio dall'avvio del progetto fino alla sua ultimazione. Le équipe incaricate ispezionano i progetti in corso almeno una volta l'anno; il servizio competente della Commissione punta a visitare i progetti almeno una volta nell'arco di durata del progetto. Le équipe di monitoraggio presentano rapporti sull'avanzamento del progetto (sia sotto il profilo tecnico che finanziario) ogni sei mesi e un rapporto finale. I beneficiari sono tenuti a riferire alla Commissione in merito alla realizzazione (tecnica e finanziaria) del progetto. Il contenuto e la frequenza dei rapporti sono definiti con precisione nelle singole convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari. Ogni rapporto viene valutato dal servizio competente della Commissione, coadiuvato dalle équipe di monitoraggio. I beneficiari sono tenuti a presentare il rapporto finale entro i tre mesi successivi alla conclusione del progetto. 8.2. Modalità e calendario della valutazione Nel 2006 si procederà ad una valutazione ex post riguardante l'applicazione del regolamento, il contributo fornito allo sviluppo della politica comunitaria in materia di ambiente e l'utilizzo degli stanziamenti. Entro il 30 settembre 2006 la Commissione presenterà un rapporto di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 9. MISURE ANTIFRODE I potenziali beneficiari sono tenuti a presentare rendiconti provvisori delle entrate e delle spese relative al progetto per il quale richiedono il finanziamento. I pagamenti sono effettuati secondo i termini e le condizioni fissate nella convenzione di sovvenzione e in base ai rendiconti delle entrate e delle spese debitamente certificate dal beneficiario e verificate dal servizio competente della Commissione. Sono inoltre previsti controlli sul posto. (I beneficiari sono tenuti a conservare tutte le informazioni e i documenti giustificativi per un periodo di 5 anni dopo la conclusione del progetto). Le misure antifrode dettagliate sono fissate e inserite nelle disposizioni amministrative standard del programma LIFE (controlli effettuati, presentazione di rapporti e rendiconti, documenti giustificativi ecc.). Sono previste anche disposizioni per il recupero di somme percepite indebitamente e le condizioni per l'eventuale applicazione di interessi di mora su tali somme. Sono richieste garanzie bancarie (ad eccezione delle autorità pubbliche) che devono coprire il 40% dell'importo massimo della sovvenzione (pari all'anticipo iniziale); la garanzia deve essere valida per tutta la durata del progetto e per i sei mesi successivi alla sua conclusione. La Commissione richiede che un verificatore nominato dal beneficiario controlli il rendiconto finanziario presentato alla Commissione con il rapporto finale, sulla base della legislazione nazionale e delle norme contabili; dovrà inoltre verificare che i costi sostenuti siano conformi alle disposizioni amministrative standard applicabili a LIFE.